Gruppo Societario Con Cartelle Esattoriali Su Più Società: Come Difendersi Legalmente

Quando le cartelle arrivano a una sola società, il problema è serio. Quando arrivano a tre, quattro, cinque società dello stesso gruppo, il problema cambia natura: non si tratta più di gestire un debito, ma di evitare che il debito di una società contagi le altre, che una scelta fatta per salvare un’azienda metta in pericolo quella accanto, che una scadenza persa su un fronte faccia crollare la strategia costruita sugli altri.

In questa guida abbiamo raccolto le domande che riceviamo più spesso da imprenditori, amministratori e soci di gruppi societari raggiunti da cartelle esattoriali, con risposte complete e aggiornate a ottobre 2026. Le abbiamo lasciate nella forma in cui ci vengono poste, perché è da lì che bisogna partire.

Il quadro normativo, in sintesi, è questo: il codice civile riconosce a ogni società di capitali un patrimonio proprio e separato (art. 2740 c.c. e regole sulla personalità giuridica); la riscossione coattiva è regolata dal D.P.R. 602/1973, profondamente rivisto dal D.Lgs. 110/2024; esistono però regimi fiscali di gruppo (consolidato IRES, liquidazione IVA di gruppo, Gruppo IVA) e istituti civilistici (direzione e coordinamento, società di fatto) che possono far saltare la separazione tra le società. Infine il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) prevede strumenti pensati espressamente per i gruppi.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché un gruppo con cartelle su più società sta esattamente nel punto in cui si incrociano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che permette di leggere insieme cartelle, bilanci e rapporti infragruppo; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che riguarda proprio la composizione negoziata, utilizzabile anche dal gruppo nel suo insieme; e l’abilitazione di avvocato cassazionista, che consente di portare le impugnazioni fino all’ultimo grado senza cambiare difensore.

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“Ho tre società e tutte hanno delle cartelle: il Fisco può prendersela con quella che sta meglio?”

No, non direttamente: ogni cartella si riscuote sul patrimonio della società a cui è intestata. È la regola di partenza, e va difesa con decisione.

Una S.r.l. o una S.p.A. è un soggetto giuridico distinto dai suoi soci e dalle altre società con cui condivide la proprietà. Ha un proprio codice fiscale, una propria partita IVA, un proprio bilancio e soprattutto un proprio patrimonio, che risponde solo dei debiti propri. Se la cartella è intestata a Beta S.r.l., l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) può pignorare il conto di Beta, i crediti di Beta, i beni di Beta. Non può pignorare il conto di Alfa S.r.l. soltanto perché Alfa ha gli stessi soci, la stessa sede o lo stesso amministratore.

Se questo accade (e capita, per errori di identificazione o per iscrizioni a ruolo approssimative), la società estranea ha strumenti per reagire: a seconda del tipo di atto, l’impugnazione davanti al giudice tributario oppure l’opposizione di terzo all’esecuzione davanti al giudice ordinario, nei limiti che l’art. 58 del D.P.R. 602/1973 pone a questo rimedio nella riscossione esattoriale.

Detto questo, c’è un “però” che pesa moltissimo. La separazione tra società regge finché i fatti la confermano. Esistono situazioni, che vedremo nelle risposte successive, in cui la legge o i giudici permettono di superarla: alcuni regimi fiscali di gruppo che creano solidarietà tra le società aderenti, le operazioni straordinarie come cessioni d’azienda e scissioni, i casi in cui il gruppo funziona in realtà come un’unica impresa. La vera domanda, quindi, non è “possono toccare la società sana?”, ma “nel mio gruppo esiste uno di quei canali che permette di farlo?”. È la prima verifica da fare, prima ancora di guardare il merito delle singole cartelle.


“Ma se le società sono tutte mie, per l’Agenzia non è la stessa cosa?”

No, e le spiego perché questa convinzione è pericolosa in entrambe le direzioni.

È pericolosa perché porta molti imprenditori a pensare che il gruppo sia un “unico debitore” e quindi a trattare le cartelle come un unico mucchio. In realtà ogni società ha le sue scadenze, i suoi termini di impugnazione, la sua prescrizione, la sua possibilità di rateizzare. Un ricorso presentato per Alfa non protegge Beta; una rateizzazione ottenuta da Beta non sospende nulla per Gamma.

Ma è pericolosa anche nell’altro senso: chi crede che “tanto è tutto mio” tende a usare le società come vasi comunicanti. Paga il fornitore di Beta con il conto di Alfa, fa incassare a Gamma fatture emesse da Beta, intesta a una società i beni usati da un’altra. Ogni movimento di questo tipo, se non è documentato e giustificato, è un indizio che il gruppo non rispetta la propria separazione. E un gruppo che non la rispetta nei fatti avrà molta più difficoltà a pretenderla davanti a un giudice.

La regola pratica è semplice: per difendersi bene, bisogna comportarsi come se le società fossero di proprietari diversi. Contratti infragruppo scritti, finanziamenti soci formalizzati, servizi fatturati a prezzi coerenti, conti separati. Non per formalismo, ma perché quei documenti sono le prove che useremo per dimostrare che ogni società risponde solo dei propri debiti.


“In quali casi una società del gruppo può finire a pagare i debiti di un’altra?”

In casi precisi e tassativi, che conviene conoscere uno per uno. Eccoli, dal più frequente al più insidioso.

1. Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR). Se le società hanno optato per la tassazione di gruppo ai fini IRES, l’art. 127 TUIR prevede che la consolidante risponda delle maggiori imposte accertate sul reddito complessivo globale e che ogni consolidata risponda in solido per la parte riferibile al proprio reddito. È una solidarietà limitata all’IRES e alle rettifiche dei redditi, non una responsabilità generale per qualunque cartella.

2. Liquidazione IVA di gruppo e Gruppo IVA. Nella liquidazione IVA di gruppo (art. 73 D.P.R. 633/1972) la controllante liquida e versa l’imposta per tutte, e il sistema crea vincoli di solidarietà; nel Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti) le società diventano un unico soggetto passivo e i partecipanti rispondono solidalmente.

3. Cessione d’azienda o di ramo d’azienda. Chi acquista un’azienda risponde in solido con il cedente, entro limiti di tempo e di valore, per imposte e sanzioni riferibili al periodo della cessione e ai due anni precedenti (art. 14 D.Lgs. 472/1997, disciplina oggi raccolta anche nel testo unico delle sanzioni tributarie). Se nel gruppo un ramo è passato da una società indebitata a una sana, questo canale va controllato subito.

4. Scissione. Le società beneficiarie di una scissione rispondono, in solido e nei limiti di legge, dei debiti tributari della società scissa riferibili a periodi anteriori all’operazione.

5. Supersocietà di fatto. Se le società del gruppo, insieme ai loro soci, hanno operato come un’unica impresa comune, un giudice può riconoscere una società di fatto tra loro, con effetti molto pesanti in caso di insolvenza.

6. Responsabilità da direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.). La capogruppo che ha gestito le controllate in modo abusivo può essere chiamata a risarcire i creditori della controllata, Fisco compreso, per il danno all’integrità del patrimonio.

Fuori da questi canali, il debito resta della società che l’ha generato. Ecco perché la prima analisi che facciamo su un gruppo non riguarda le cartelle, ma la storia del gruppo: opzioni fiscali, operazioni straordinarie, flussi finanziari.


“Entro quando devo muovermi quando arriva una cartella?”

Sessanta giorni dalla notifica, per ciascuna cartella e per ciascuna società. Poi le spiego cosa significa nel concreto.

Il termine per impugnare una cartella davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è di 60 giorni dalla notifica. Nello stesso termine, se si sceglie di non contestarla, la cartella va pagata o rateizzata, altrimenti AdER può avviare le procedure esecutive. Il termine è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: i giorni di agosto non si contano.

In un gruppo questo significa avere tanti “orologi” quante sono le notifiche. Tre società con quattro cartelle ciascuna sono dodici termini diversi, che spesso scadono in giorni vicini ma non identici, perché le notifiche via PEC arrivano in momenti diversi o perché una società ha un indirizzo PEC non aggiornato.

C’è poi un secondo livello di urgenza: la cartella non è sempre il primo atto. Se dietro c’è un avviso di accertamento esecutivo mai contestato, le contestazioni di merito sull’imposta sono ormai precluse e restano solo i vizi propri della cartella e quelli della notifica. Se invece la cartella è il primo atto con cui il contribuente viene a sapere della pretesa (tipico delle cartelle da controllo automatico della dichiarazione), può essere contestata anche nel merito.

Il consiglio operativo: il giorno stesso in cui una delle società riceve una cartella, si apre un fascicolo per quella cartella con la data di notifica e la scadenza già calcolata. Non si aspetta di “vedere se arrivano le altre”.


“Da dove comincio se le cartelle sono decine, su società diverse?”

Dalla mappa. Senza una mappa completa, ogni decisione è presa al buio.

Il primo passo è scaricare, per ogni società, l’estratto di ruolo e la situazione debitoria dall’area riservata di AdER. L’estratto di ruolo elenca tutte le cartelle, gli avvisi e i carichi affidati alla riscossione, con importi e date. Da lì si costruisce una tabella unica del gruppo con, per ogni riga: società intestataria, numero della cartella, ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, Camera di commercio), tipo di tributo, anno, data di notifica dichiarata, importo residuo, eventuale rateizzazione o definizione agevolata in corso.

Il secondo passo è recuperare le relate di notifica. L’estratto di ruolo dice che una cartella è stata notificata, ma non dice come. Una notifica a un indirizzo PEC sbagliato, a una sede ormai trasferita, a un legale rappresentante cessato può essere invalida, e da quella invalidità può dipendere la prescrizione dell’intero credito.

Il terzo passo è incrociare la mappa con la storia del gruppo: opzioni per il consolidato o per l’IVA di gruppo, cessioni di rami d’azienda, scissioni, finanziamenti infragruppo. È qui che si scopre se esiste un canale di contagio tra le società.

Solo a questo punto si decide, cartella per cartella, se impugnare, rateizzare, verificare l’accesso a definizioni agevolate o impostare una soluzione negoziale di gruppo. Ecco lo schema dei passaggi principali, che richiameremo anche nelle risposte successive:

FaseAttoTermineDavanti a chi / presso chi
Notifica della cartellaRicorso contro la cartella60 giorni dalla notifica (sospensione 1-31 agosto)Corte di giustizia tributaria di primo grado
Cartella non contestataPagamento o richiesta di rateizzazione60 giorni dalla notifica per evitare l’avvio dell’esecuzioneAdER
Più di un anno dalla cartella senza esecuzioneIntimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973)Ricorso entro 60 giorni; pagamento entro 5 giorni per evitare l’esecuzioneCorte di giustizia tributaria
Preavviso di fermo o di ipotecaRicorso contro il preavviso60 giorni; il preavviso concede 30 giorni prima dell’iscrizioneCorte di giustizia tributaria (crediti tributari)
Pignoramento presso terzi (art. 72-bis)Ricorso per vizi della pretesa o della notifica degli atti presupposti; opposizione agli atti esecutivi per vizi del pignoramento60 giorni (tributario); 20 giorni (opposizione agli atti esecutivi)Giudice tributario o giudice dell’esecuzione, secondo il vizio
Crisi del gruppoComposizione negoziata, accordi, concordato di gruppoNessun termine fisso, ma da attivare prima che l’esecuzione aggredisca i beni strategiciCamera di commercio (piattaforma) e Tribunale

“Posso impugnare tutte le cartelle del gruppo con un solo ricorso?”

No. Ogni società è una parte processuale distinta e deve agire per sé.

Il processo tributario ruota intorno all’atto impugnato e al soggetto che ne è destinatario. Se Alfa, Beta e Gamma hanno ciascuna le proprie cartelle, servono ricorsi distinti, ciascuno sottoscritto dal legale rappresentante della società interessata, con procura al difensore rilasciata da quella società. Una società può impugnare con un unico ricorso più atti che la riguardano quando i motivi sono comuni, ma non può impugnare atti intestati a un’altra.

Questo non significa che la difesa debba essere frammentata. Al contrario: i ricorsi devono essere coordinati. Se il motivo principale è, per esempio, l’invalidità delle notifiche fatte a un indirizzo PEC comune a più società, quel motivo va formulato in modo coerente in tutti i ricorsi, con la stessa documentazione. Se le cause pendono davanti allo stesso giudice e sono connesse, si può chiedere la riunione.

C’è poi un caso in cui il coordinamento diventa un obbligo processuale: il consolidato fiscale. Quando l’atto riguarda la rettifica del reddito di una consolidata, la giurisprudenza richiede che al giudizio partecipino sia la consolidata sia la consolidante. Un processo condotto senza una delle due rischia di essere annullato e di ripartire da capo, con anni persi. Ne parliamo meglio più avanti.

In sintesi: tanti ricorsi quante sono le società, ma una sola strategia. Chi affida ogni società a un professionista diverso rischia di sostenere in un ricorso una tesi che in un altro ricorso viene contraddetta.


“E se la cartella non l’ho mai ricevuta, e la vedo solo nell’estratto di ruolo?”

Qui bisogna stare attenti, perché la regola è cambiata e molti non lo sanno.

Fino al 2021 era possibile impugnare direttamente l’estratto di ruolo, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella. Oggi l’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973 lo esclude in via generale: l’estratto di ruolo non è impugnabile, e la cartella che si assume non notificata può essere impugnata direttamente solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto in alcune situazioni elencate dalla legge.

Per un gruppo societario, le situazioni rilevanti sono tre e sono molto frequenti:

  • la partecipazione a gare d’appalto, dove i carichi pendenti possono pesare sulla regolarità fiscale richiesta;
  • il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione (art. 48-bis D.P.R. 602/1973), quando la società vanta crediti verso enti pubblici superiori alla soglia di legge;
  • la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Se una delle società del gruppo lavora con la PA o partecipa a gare, questa strada è spesso percorribile, ma va costruita con prove documentali del pregiudizio: il bando, la comunicazione di blocco del pagamento, la richiesta di certificazione.

Se invece non c’è un pregiudizio dimostrabile, la contestazione della cartella mai notificata andrà fatta valere impugnando il primo atto successivo che arriverà: un’intimazione, un preavviso di fermo o di ipoteca, un pignoramento. E qui entra in gioco la risposta alla prossima domanda, che è forse la più importante di tutta la guida.


“Mi è arrivata un’intimazione di pagamento: posso aspettare il pignoramento per difendermi?”

No. È esattamente l’errore che oggi costa di più.

L’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973) arriva quando è passato più di un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’esecuzione. Per anni molti l’hanno trattata come un sollecito da ignorare, contando di contestare tutto (prescrizione compresa) quando fosse arrivato il pignoramento.

La Cassazione ha chiuso questa porta. Con la sentenza n. 6436 dell’11 marzo 2025 la Sezione tributaria ha affermato che l’intimazione è un atto impugnabile a tutti gli effetti, equiparato all’avviso di mora, e che la sua impugnazione è necessaria: se non la si contesta nei termini, l’obbligazione si consolida. Il principio è stato ripreso dalla sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025, secondo cui la prescrizione maturata prima della notifica dell’intimazione va fatta valere impugnando quest’ultima e non più in sede di pignoramento.

A questo si aggiunge un chiarimento delle Sezioni Unite (sentenza n. 2098 del 30 gennaio 2025): quando si contesta la prescrizione di un credito tributario maturata dopo la valida notifica della cartella, anche in occasione di un pignoramento presso terzi, la competenza è del giudice tributario, perché la lite riguarda la stabilità del debito e non l’esecuzione in sé.

Per un gruppo questo significa che ogni intimazione, su ogni società, va trattata come se fosse una cartella nuova: 60 giorni per impugnarla, con dentro tutti i motivi disponibili (notifiche invalide delle cartelle presupposte, prescrizione maturata, decadenze). Chi lascia scadere l’intimazione di Beta pensando di “giocarsi la prescrizione dopo” scopre di averla persa.


“Si può chiedere una rateizzazione unica per tutto il gruppo?”

No: la rateizzazione è sempre della singola società. Ma le regole attuali, se usate bene, danno molto respiro.

La rateizzazione è regolata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973, riscritto dal D.Lgs. 110/2024. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026:

  • per le somme fino a 120.000 euro comprese in ciascuna richiesta, basta una semplice richiesta con cui la società dichiara di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà: si arriva fino a 84 rate mensili;
  • sempre fino a 120.000 euro, se la difficoltà viene documentata, si può ottenere da 85 a 120 rate;
  • per le somme oltre 120.000 euro la documentazione è obbligatoria e il piano può arrivare a 120 rate mensili.

Per le richieste presentate dal 2027 il tetto della semplice richiesta salirà a 96 rate (2027-2028) e poi a 108 (dal 2029).

In un gruppo la strategia sta nel dosare le richieste società per società: una controllata con 43.000 euro di carichi può accedere alla semplice richiesta, mentre la società con 190.000 euro dovrà documentare la difficoltà con indici di bilancio. Ogni piano ha le sue rate e le sue cause di decadenza: se una società salta i pagamenti, decade solo il suo piano, ma il debito torna esigibile per intero e l’esecuzione può ripartire.

Un discorso a parte merita la definizione agevolata. La cosiddetta rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 riguarda i carichi affidati dal 2000 al 2023, ma solo per alcune categorie di debiti, e il termine per aderire è ormai scaduto; chi ha aderito deve rispettare il calendario delle rate bimestrali, perché la legge prevede la decadenza in caso di omesso o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive. Per i tributi locali affidati ad AdER (IMU, TARI) alcuni Comuni hanno aderito alla definizione agevolata estesa dal D.L. 38/2026, con domande da presentare dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026: per le società del gruppo con immobili è una verifica da fare adesso.


“Abbiamo il consolidato fiscale: se la controllata non paga, tocca alla capogruppo?”

Dipende da quale debito. Il consolidato crea solidarietà, ma solo su un perimetro preciso.

L’art. 127 TUIR distribuisce la responsabilità così: la consolidante è responsabile per le maggiori imposte accertate sul reddito complessivo globale e per gli adempimenti legati alla dichiarazione di gruppo; ciascuna consolidata risponde, in solido con la consolidante, della maggiore imposta riferibile al proprio reddito rettificato. Per le sanzioni la responsabilità resta della società che ha commesso la violazione, con un meccanismo di solidarietà della consolidante per una somma corrispondente.

Tradotto: se l’Agenzia rettifica il reddito di Beta, consolidata, la consolidante Alfa può essere chiamata a pagare la maggiore IRES che ne deriva. Ma Alfa non risponde dell’IVA di Beta, dei contributi INPS di Beta, dell’IMU di Beta. La solidarietà del consolidato non è un lasciapassare per riscuotere qualunque debito della controllata sul patrimonio della capogruppo.

Il consolidato pone anche vincoli sostanziali. Con l’ordinanza n. 17433 del 25 giugno 2024 la Cassazione ha chiarito che il fatto di stare nello stesso consolidato non permette di spostare costi o ricavi da una società all’altra a piacimento: le regole di competenza e di inerenza valgono per ciascuna società e l’Agenzia ha interesse a rettificarle anche se il reddito globale non cambierebbe. Per chi gestisce un gruppo, significa che i riaddebiti infragruppo devono essere coerenti e documentati.

Sul piano processuale, quando l’atto incide sul reddito di una consolidata, consolidata e consolidante devono partecipare entrambe al giudizio. Un ricorso presentato solo dalla controllata, senza coinvolgere la capogruppo, rischia di trasformarsi in anni di processo inutile.


“E se avevamo l’IVA di gruppo?”

Allora la situazione è più stretta, e conviene saperlo prima che arrivino gli atti.

Nella liquidazione IVA di gruppo, la controllante compensa crediti e debiti IVA delle società controllate e versa il saldo per tutte. Le controllate perdono la disponibilità dei propri saldi periodici, che passano alla controllante. Proprio per questo meccanismo, con la sentenza n. 10207 del 18 maggio 2016 la Sezione tributaria ha ritenuto legittimo l’accertamento rivolto direttamente alla controllante per disconoscere un credito sorto in capo a una controllata, valorizzando il vincolo di solidarietà e il consolidamento dei saldi presso la capogruppo.

Attenzione, però: la liquidazione di gruppo è una procedura di liquidazione e versamento, non una fusione fiscale. Ogni società resta soggetto passivo distinto. Questo ha due conseguenze pratiche:

  • l’Agenzia può rivolgersi alla controllante per i saldi di gruppo, e la controllante deve poi recuperare internamente dalle controllate;
  • le controllate che hanno anticipato alla capogruppo il denaro per pagare l’IVA devono poterlo provare: in caso di crisi della capogruppo, una controllata senza prova del passaggio della provvista rischia di aver pagato due volte senza poter recuperare.

Diverso ancora è il Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti del D.P.R. 633/1972), dove le società diventano un unico soggetto passivo con un’unica partita IVA: qui la responsabilità solidale tra i partecipanti è la regola. Chi è entrato in un Gruppo IVA deve sapere che le cartelle IVA del gruppo possono essere riscosse anche presso ciascun partecipante.


“Il Fisco o un curatore possono sostenere che il gruppo è in realtà un’unica società di fatto?”

Sì, ed è uno degli scenari più gravi, perché porta con sé la responsabilità illimitata.

La figura si chiama supersocietà di fatto: più soggetti (persone fisiche e società, anche di capitali) che, senza un contratto scritto, gestiscono insieme un’impresa comune, mettendo in comune risorse e dividendo i risultati. Se viene accertata, in caso di insolvenza la procedura può estendersi a tutti i soci della società di fatto, comprese le società del gruppo.

La Cassazione è tornata più volte sui criteri. Con l’ordinanza n. 204 del 4 gennaio 2024 ha chiarito che il fallimento della supersocietà richiede una sua insolvenza autonoma, ma che i debiti contratti da un socio per un’impresa sostanzialmente comune sono imputabili alla società occulta. Con l’ordinanza n. 7105 del 17 marzo 2025 ha aggiunto che il fatto che una società sia stata sfruttata da chi la controlla nel proprio interesse non esclude di per sé l’esistenza di una società di fatto, neppure quando la ripartizione dei vantaggi non è paritaria. In passato, con l’ordinanza n. 15620 dell’11 giugno 2019, aveva confermato l’estensione della procedura a più S.r.l. ritenute socie di una società di fatto.

Cosa porta un giudice a ravvisare una supersocietà? Gli indizi tipici sono la confusione dei patrimoni, i finanziamenti incrociati senza causa, i dipendenti usati indifferentemente da più società, la cassa unica di fatto, la presentazione all’esterno come un’unica impresa.

Su questo terreno lavora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la difesa dell’autonomia di ciascuna società si costruisce sui documenti e va tenuta coerente dal primo atto fino all’ultimo grado di giudizio.


“La capogruppo può essere chiamata a rispondere per come ha gestito le controllate?”

Sì, ma solo se ha abusato della direzione e coordinamento, e solo a condizioni precise.

L’art. 2497 c.c. stabilisce che la società che esercita direzione e coordinamento e agisce nell’interesse proprio o altrui, violando i principi di corretta gestione delle controllate, risponde direttamente verso i soci della controllata e verso i suoi creditori per la lesione all’integrità del patrimonio. Tra quei creditori c’è anche l’Erario, rappresentato in sede concorsuale dal curatore.

Il terzo comma aggiunge che soci e creditori possono agire contro la capogruppo solo se non sono stati soddisfatti dalla controllata. La giurisprudenza lo legge come una condizione per poter agire, non come una seconda responsabilità aggiuntiva.

Con la sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024 la Prima Sezione ha precisato che la controllata stessa non è legittimata a esercitare questa azione contro la capogruppo, perché la legge tutela già soci e creditori; in caso di procedura concorsuale della controllata, il curatore può esercitare solo l’azione spettante ai creditori sociali. Il Codice della crisi, all’art. 291, conferma la legittimazione del curatore a esercitare le azioni previste dall’art. 2497 c.c.

Per chi gestisce un gruppo con cartelle su più società, il rischio concreto è questo: se la capogruppo ha drenato liquidità da una controllata per pagare i debiti di un’altra o per finanziare se stessa, lasciando la prima senza mezzi per pagare il Fisco, quella scelta può essere ricostruita a posteriori come abuso. Anche i finanziamenti erogati dalla capogruppo alle controllate vanno maneggiati con cura, perché l’art. 2497-quinquies c.c. ne prevede in certi casi la postergazione rispetto agli altri creditori.


“Rischio di perdere tutto, anche le società che vanno bene?”

Se si interviene per tempo e si rispettano le regole della separazione, la risposta onesta è: in linea di principio no. Il debito della società in difficoltà resta suo. Ma ci sono due limiti reali da non sottovalutare.

Il primo limite sono i canali di contagio visti sopra: consolidato, IVA di gruppo, operazioni straordinarie, supersocietà di fatto, responsabilità della capogruppo. Se uno di questi è presente, la società sana è esposta e la strategia va costruita tenendone conto.

Il secondo limite è meno evidente: i crediti infragruppo sono pignorabili. Se Beta, indebitata con il Fisco, vanta un credito verso Alfa (per fatture di servizi, per un finanziamento, per un saldo di tesoreria accentrata), AdER può notificare ad Alfa un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 e ordinarle di pagare direttamente all’Agente della riscossione. Alfa non paga un debito di Beta: paga un proprio debito verso Beta, ma lo paga al Fisco. Se lo paga a Beta dopo la notifica, rischia di pagarlo due volte.

Quando le cartelle sono troppe per essere gestite una per una, il Codice della crisi offre strumenti pensati per il gruppo: la composizione negoziata della crisi può essere chiesta anche in forma di gruppo (art. 25 CCII), con un unico esperto che conduce le trattative; dopo il terzo correttivo, l’art. 23, comma 2-bis, consente di proporre una transazione sui debiti tributari anche in questo percorso; il concordato di gruppo (art. 284 CCII) e gli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale (artt. 57 e 63 CCII) permettono di trattare insieme le posizioni. Per le società più piccole, che rientrano nella nozione di impresa minore, c’è il concordato minore con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi.

Rassicurazione fondata: gli strumenti esistono. Limite reale: funzionano solo se attivati prima che l’esecuzione abbia già aggredito i beni strategici.


“Come amministratore delle società rischio in prima persona?”

In alcuni casi sì, e glielo dico chiaramente perché è meglio saperlo ora.

Sul piano tributario, l’amministratore di una società di capitali non risponde in generale dei debiti fiscali della società. Esistono però eccezioni: l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede la responsabilità di liquidatori e amministratori che, in fase di liquidazione o in situazioni analoghe, abbiano pagato altri creditori o distribuito beni senza prima soddisfare le imposte dovute. La responsabilità non è automatica e va accertata con un atto motivato, contro cui ci si può difendere.

Sul piano penale le soglie da tenere d’occhio sono tre: l’omesso versamento di ritenute certificate oltre 150.000 euro per periodo d’imposta (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000); l’omesso versamento IVA oltre 250.000 euro per periodo d’imposta (art. 10-ter); la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte oltre 50.000 euro (art. 11). In un gruppo le soglie si calcolano per ciascuna società, non sommando i debiti di tutte. La riforma del 2024 ha inoltre dato rilievo, ai fini della punibilità degli omessi versamenti, al fatto che il debito sia in corso di estinzione mediante rateizzazione: una ragione in più per non lasciare le posizioni senza un piano.

Rassicurazione fondata: avere debiti fiscali non è di per sé un reato, e una gestione trasparente e documentata protegge l’amministratore. Limite reale: spostare beni da una società all’altra per sottrarli al Fisco è proprio la condotta che il reato di sottrazione fraudolenta punisce, e ne parliamo nella “domanda che nessuno fa”.


“Quanto tempo ho davvero prima che arrivino pignoramenti, fermi e ipoteche?”

Meno di quanto si pensi, ma più di quanto si teme. Ecco i tempi reali.

Dalla notifica della cartella decorrono 60 giorni: scaduti senza pagamento, rateizzazione o sospensione, AdER può avviare l’esecuzione. Se però passa più di un anno dalla notifica senza esecuzione, prima di procedere deve notificare un’intimazione di pagamento, che dà 5 giorni per pagare (ma resta impugnabile entro 60 giorni).

Le misure cautelari hanno tempi propri: prima di iscrivere un fermo amministrativo sui veicoli o un’ipoteca sugli immobili (quest’ultima possibile per debiti complessivi non inferiori a 20.000 euro), AdER notifica un preavviso che concede 30 giorni per pagare o rateizzare. Il preavviso è impugnabile.

Il pignoramento presso terzi su conti correnti e crediti è invece rapido: la banca blocca le somme e, decorsi i termini di legge, le versa all’Agente. Per un’impresa è l’atto più pericoloso perché blocca la liquidità operativa in un giorno.

Due elementi possono fermare l’orologio: la presentazione della richiesta di rateizzazione, che impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive sui carichi oggetto della domanda, e la sospensione giudiziale chiesta insieme al ricorso, quando ci sono motivi seri e un danno grave e irreparabile.

Rassicurazione fondata: tra la cartella e il pignoramento c’è sempre un intervallo che si può usare per difendersi. Limite reale: in un gruppo quell’intervallo scorre in parallelo su tutte le società, e quello più breve detta il ritmo di tutta la strategia.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite su dati ipotetici, che mostrano come le regole viste sopra si traducono in numeri e date.

Ipotesi 1 — Tre società, tre debiti, un credito infragruppo

Gruppo composto da Alfa S.r.l. (capogruppo immobiliare), Beta S.r.l. (commerciale) e Gamma S.r.l. (servizi). Nessuna opzione per il consolidato fiscale né per l’IVA di gruppo, nessuna operazione straordinaria negli ultimi anni.

  • Beta ha cartelle per 187.340,52 € (IVA non versata).
  • Gamma ha cartelle per 43.918,07 € (ritenute e IRAP).
  • Alfa ha cartelle per 12.605,30 € (IMU affidata ad AdER dal Comune).
  • Beta vanta verso Alfa un credito di 58.760,00 € per servizi fatturati e non ancora pagati.

Sviluppo. AdER notifica ad Alfa un pignoramento presso terzi per il credito di Beta. Alfa deve versare ad AdER, entro i termini indicati nell’atto, le somme dovute a Beta fino a concorrenza: i 58.760,00 € vanno all’Agente, non a Beta. Se Alfa pagasse Beta dopo la notifica, potrebbe trovarsi a dover pagare di nuovo.

Per le altre posizioni:

  • Gamma (sotto 120.000 €) presenta una semplice richiesta di rateizzazione fino a 84 rate: 43.918,07 / 84 = 522,83 € al mese in quota capitale, al netto degli interessi di dilazione.
  • Beta, dopo l’imputazione del pignoramento, ha un residuo di 187.340,52 − 58.760,00 = 128.580,52 €, ancora sopra 120.000 €: per ottenere un piano lungo deve documentare la difficoltà. Con 120 rate la quota capitale è di 128.580,52 / 120 = 1.071,50 € al mese.
  • Alfa verifica se il proprio Comune ha aderito alla definizione agevolata dei tributi locali: in caso positivo, la domanda va presentata tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026.

Esito. Il patrimonio di Alfa non viene aggredito per i debiti di Beta e Gamma; viene però intercettato il credito che Alfa doveva a Beta. Le tre società escono dalla fase acuta con tre piani distinti, ciascuno con le proprie cause di decadenza.

Ipotesi 2 — L’intimazione notificata a luglio

Beta riceve via PEC il 14 luglio 2026 un’intimazione di pagamento relativa a una cartella che l’estratto di ruolo indica come notificata nel 2015, senza atti successivi noti. L’amministratore pensa di “aspettare il pignoramento” per eccepire la prescrizione.

Calcolo del termine. I 60 giorni decorrono dal giorno successivo alla notifica. Dal 15 al 31 luglio corrono 17 giorni. Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso. Si riprende il 1° settembre con il giorno 18: il 30 settembre è il giorno 47, il 13 ottobre 2026 è il giorno 60, ultimo utile per depositare il ricorso.

Se Beta impugna entro il 13 ottobre, nel ricorso possono essere fatti valere l’eventuale vizio di notifica della cartella del 2015 e la prescrizione maturata prima dell’intimazione, con richiesta di sospensione.

Se Beta lascia scadere il termine, secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione nel 2025 la pretesa si consolida: al successivo pignoramento la prescrizione maturata prima dell’intimazione non potrà più essere eccepita. Il risultato, a parità di debito e di documenti, cambia radicalmente per una sola scelta di calendario.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Posso spostare beni, soldi e contratti dalla società indebitata a quella sana, per metterli al sicuro?”

È la domanda che quasi nessuno ci pone esplicitamente, ma che molti si sono già risposti da soli, spesso nel modo sbagliato.

La risposta è: non per sottrarli al Fisco. Ogni trasferimento dalla società indebitata alla società sana compiuto dopo che il debito tributario è sorto si espone a due rischi.

Il primo è civile: l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), con cui il creditore, Erario compreso, può far dichiarare inefficace nei propri confronti l’atto che ha ridotto la garanzia patrimoniale, e in caso di procedura concorsuale le revocatorie previste dal Codice della crisi, anche infragruppo.

Il secondo è penale: la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), quando il debito supera 50.000 euro. Le Sezioni Unite (sentenza n. 12213 del 2017) hanno chiarito che non basta un atto idoneo a ostacolare la riscossione: serve un elemento di simulazione o di artificio. La giurisprudenza più recente applica questo principio caso per caso. Con la sentenza n. 29943 del 29 agosto 2025 la Cassazione ha ritenuto che la cessione di quote a familiari possa essere fraudolenta quando tempistica, prezzo e mantenimento dei poteri da parte del cedente rivelano lo scopo di eludere la riscossione. Con la sentenza n. 14438 del 2025 ha ravvisato il reato nell’uso strumentale di una società come schermo per sottrarre beni alla garanzia erariale. In senso opposto, con la sentenza n. 38974 del 2025 ha escluso che un semplice bonifico su un proprio conto estero sia di per sé fraudolento, e con la sentenza n. 20649 del 4 giugno 2025 (Sez. III) ha escluso il reato quando il debito riguarda sanzioni che non sono imposte sui redditi o IVA.

La lezione per un gruppo è chiara. Un’operazione infragruppo è difendibile se ha una ragione economica reale, un prezzo congruo, un pagamento effettivo e tracciabile, e non lascia la società cedente svuotata. Un’operazione che sposta l’immobile, il ramo d’azienda o i contratti migliori verso la società sana mentre le cartelle si accumulano sulla società indebitata è la fotografia di ciò che le norme vogliono colpire. Prima di qualunque riorganizzazione del gruppo in presenza di debiti fiscali, la verifica legale va fatta prima, non dopo.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali richiamati nelle risposte, raccolti in un unico elenco. Per ciascuno indichiamo estremi, principio (riformulato) e rilevanza per un gruppo con cartelle su più società.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 gennaio 2024, n. 204 Principio: la supersocietà di fatto può essere dichiarata insolvente solo se ha un’insolvenza propria, ma i debiti assunti da un socio per un’impresa in realtà comune vanno imputati alla società occulta. Rilevanza: mostra come i debiti di una società del gruppo possano essere ricondotti a un’impresa comune se manca una reale separazione.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 marzo 2025, n. 7105 Principio: lo sfruttamento di una società da parte di chi la controlla nel proprio interesse non esclude l’esistenza di una società di fatto tra controllante e società controllata; anche un’irregolare distribuzione dei vantaggi è compatibile con il rapporto sociale. Rilevanza: rende più ampio il rischio di supersocietà nei gruppi gestiti in modo accentrato.

3. Cass. civ., Sez. VI, ord. 11 giugno 2019, n. 15620 Principio: più società formalmente distinte, gestite come un unico gruppo, possono costituire una società di fatto, con estensione della procedura concorsuale alle singole società socie. Rilevanza: precedente sugli indici che portano a superare lo schermo delle singole S.r.l.

4. Cass. civ., Sez. I, sent. 30 maggio 2024, n. 15196 Principio: l’azione per abuso di direzione e coordinamento spetta a soci e creditori della controllata, non alla controllata stessa; il curatore può esercitare solo l’azione dei creditori. Rilevanza: delimita chi può agire contro la capogruppo per i danni al patrimonio della controllata indebitata.

5. Cass., Sez. trib., ord. 25 giugno 2024, n. 17433 Principio: l’appartenenza allo stesso consolidato non consente di spostare costi e ricavi tra società in violazione delle regole di competenza; l’Amministrazione ha interesse a rettificare il reddito della singola consolidata. Rilevanza: i riaddebiti infragruppo vanno giustificati anche quando il reddito di gruppo non cambierebbe.

6. Cass., Sez. V, sent. 18 maggio 2016, n. 10207 Principio: nella liquidazione IVA di gruppo, l’accertamento sul credito sorto presso una controllata può essere rivolto alla controllante, in ragione del consolidamento dei saldi e della solidarietà. Rilevanza: chiarisce l’esposizione della capogruppo che ha optato per l’IVA di gruppo.

7. Cass., Sez. trib., sent. 11 marzo 2025, n. 6436 Principio: l’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile e la sua impugnazione è necessaria; se non contestata, l’obbligazione si consolida. Rilevanza: impone di impugnare le intimazioni di ogni società del gruppo nei 60 giorni.

8. Cass., Sez. trib., sent. 21 luglio 2025, n. 20476 Principio: la prescrizione maturata prima della notifica dell’intimazione deve essere eccepita impugnando l’intimazione stessa e non il successivo pignoramento. Rilevanza: conferma che “aspettare il pignoramento” fa perdere l’eccezione di prescrizione.

9. Cass., Sez. Unite, sent. 30 gennaio 2025, n. 2098 Principio: la contestazione della prescrizione di un credito tributario maturata dopo la valida notifica della cartella, anche in occasione di un pignoramento presso terzi, spetta al giudice tributario. Rilevanza: indica il giudice giusto, evitando ricorsi al giudice sbagliato e termini persi.

10. Cass. pen., Sez. Unite, sent. n. 12213 del 2017 Principio: per la sottrazione fraudolenta non basta l’idoneità dell’atto a ostacolare la riscossione: occorre un connotato di simulazione o di artificio. Rilevanza: è il criterio con cui vengono valutate le operazioni infragruppo compiute in presenza di debiti fiscali.

11. Cass. pen., sent. 29 agosto 2025, n. 29943 Principio: la cessione di partecipazioni a familiari può integrare la sottrazione fraudolenta quando tempistica, prezzo e conservazione dei poteri da parte del cedente rivelano lo scopo di eludere la riscossione. Rilevanza: riguarda direttamente le riorganizzazioni delle quote nei gruppi familiari.

12. Cass. pen., sent. n. 14438 del 2025 Principio: l’utilizzo strumentale di una società come schermo per sottrarre beni alla garanzia dell’Erario integra la sottrazione fraudolenta. Rilevanza: il trasferimento di beni verso la società “sana” del gruppo, se strumentale, è esattamente la condotta punita.

13. Cass. pen., sent. n. 38974 del 2025 Principio: il trasferimento di denaro su un conto estero intestato allo stesso contribuente non è di per sé fraudolento; serve la prova dell’inganno. Rilevanza: conferma che ogni operazione va valutata nel concreto, senza automatismi.

14. Cass. pen., Sez. III, sent. 4 giugno 2025, n. 20649 Principio: il reato di sottrazione fraudolenta richiede un debito per imposte sui redditi o IVA (con interessi e sanzioni connessi); sanzioni di altra natura non bastano. Rilevanza: aiuta a verificare se le soglie penali sono davvero superate nella singola società.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un gruppo societario arriva con cartelle su più società. Non “aiutiamo a capire”: facciamo.

1. Costruiamo la mappa debitoria del gruppo. Scarichiamo e incrociamo gli estratti di ruolo di ogni società, con ente creditore, tributo, anno, importo e scadenze, in un’unica tabella di lavoro.

2. Verifichiamo le notifiche una per una. Confrontiamo le relate con gli indirizzi PEC e le sedi effettive di ciascuna società alla data della notifica, per individuare cartelle mai validamente notificate e crediti prescritti.

3. Individuiamo i canali di contagio tra le società. Ricostruiamo opzioni per consolidato e IVA di gruppo, cessioni di rami d’azienda, scissioni e flussi infragruppo, per sapere quale società è davvero esposta e per quali debiti.

4. Redigiamo e coordiniamo i ricorsi. Prepariamo ricorsi distinti per ciascuna società, con motivi coerenti tra loro, istanze di sospensione e, nel consolidato, la corretta partecipazione di consolidante e consolidata.

5. Impugniamo intimazioni, preavvisi e pignoramenti nei termini. Calcoliamo ogni scadenza tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e scegliamo il giudice competente in base al vizio.

6. Impostiamo le rateizzazioni società per società. Valutiamo se basta la semplice richiesta o serve documentare la difficoltà, e prepariamo la documentazione economico-finanziaria con i commercialisti dello staff.

7. Verifichiamo l’accesso alle definizioni agevolate. Controlliamo quali carichi rientrano, i calendari delle rate e le finestre ancora aperte, come quella sui tributi locali.

8. Valutiamo e conduciamo i percorsi della crisi d’impresa. Analizziamo composizione negoziata di gruppo, transazione fiscale, accordi di ristrutturazione, concordato di gruppo e, per le imprese minori, concordato minore.

9. Esaminiamo preventivamente le riorganizzazioni. Prima di cessioni, conferimenti o trasferimenti infragruppo verifichiamo i rischi di revocatoria e di rilevanza penale.

10. Difendiamo gli amministratori. Contrastiamo gli atti di responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973 e coordiniamo la posizione tributaria con eventuali profili penali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un gruppo con cartelle su più società due di queste competenze pesano in modo particolare. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di leggere insieme cartelle, bilanci, contratti infragruppo e rapporti bancari, che nel gruppo sono la stessa questione vista da angoli diversi. La qualifica di Esperto Negoziatore riguarda proprio la composizione negoziata della crisi, che il Codice consente di attivare anche per l’intero gruppo, quando la pressione delle cartelle rende impossibile procedere una società alla volta.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessun passaggio di consegne tra un grado e l’altro. E sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché un ricorso tributario, un piano di rateizzazione documentato e una transazione fiscale richiedono competenze giuridiche e contabili nello stesso momento.


Chiusura: i tre messaggi da portare via

Dalle risposte emergono tre messaggi chiave.

Primo: ogni società risponde dei propri debiti, ma la separazione va dimostrata nei fatti. Consolidato, IVA di gruppo, operazioni straordinarie e gestione confusa sono i canali attraverso cui il debito di una società può raggiungere le altre.

Secondo: i termini corrono società per società, e oggi l’intimazione va impugnata subito. Dopo le pronunce del 2025, chi aspetta il pignoramento rischia di perdere la prescrizione.

Terzo: proteggere la società sana spostandovi beni è la scelta più rischiosa. Le soluzioni lecite esistono (rateizzazioni, definizioni agevolate, composizione negoziata, transazione fiscale), ma vanno scelte prima che l’esecuzione decida al posto vostro.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché un gruppo con cartelle su più società richiede insieme ciò che le competenze certificate dell’Avvocato riuniscono: il diritto tributario e bancario coordinato a livello nazionale, la gestione negoziata della crisi d’impresa come Esperto Negoziatore e la possibilità di difendere ogni società fino in Cassazione.

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