Emittente Televisiva Locale In Crisi Con Pubblicità Crollata E Debiti Verso Il Personale: Come Interviene Uno Studio Legale?

Questa guida raccoglie le domande che editori, amministratori, soci e dipendenti di una televisione locale ci rivolgono più spesso quando i conti non tornano più: gli inserzionisti spariscono, gli stipendi slittano, i contributi trattenuti in busta paga non vengono versati e la banca chiede di rientrare. Le domande sono riportate così come ci arrivano, con le parole di chi le fa. Le risposte sono complete, ma scritte come le daremmo a voce, seduti allo stesso tavolo.

Il contesto normativo, in poche righe. Dal 15 luglio 2022 la crisi d’impresa è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024), che ha assorbito la composizione negoziata della crisi nata con il D.L. 118/2021. I crediti dei lavoratori godono del privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. e, in caso di insolvenza, della garanzia del Fondo gestito dall’INPS (L. 297/1982 e D.Lgs. 80/1992). Per le emittenti locali si aggiunge un tassello che altri settori non hanno: i contributi pubblici del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, disciplinati dal D.P.R. 146/2017, il cui punteggio è legato anche al numero dei dipendenti.

Perché questo tema è materia nostra? Perché una televisione locale con debiti verso il personale vive esattamente all’incrocio tra crisi d’impresa, debiti bancari e tributari e contenzioso fino all’ultimo grado. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè proprio la figura che la legge mette al centro delle trattative di risanamento; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che serve a leggere l’esposizione verso banche, Erario e INPS; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire le eventuali controversie di lavoro e di procedura fino in Cassazione con la stessa linea difensiva.

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«La pubblicità è crollata e non riusciamo più a pagare gli stipendi: per la legge siamo già “in crisi”?»

Molto probabilmente sì, e il fatto che l’azienda sia ancora in onda non cambia la risposta. Il Codice della crisi distingue due situazioni. La crisi è uno stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza, e si manifesta quando i flussi di cassa previsti non bastano a coprire le obbligazioni dei dodici mesi successivi. L’insolvenza è il passo dopo: l’impresa non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti.

Per una televisione locale il segnale è di solito molto concreto. Il fatturato pubblicitario cala per due o tre stagioni consecutive, i costi restano rigidi (personale, diritti, affitto degli spazi trasmissivi presso l’operatore di rete, manutenzione della regia), e il primo debito che si accumula è quello che “fa meno rumore”: i contributi trattenuti in busta e non versati, oppure una mensilità pagata a metà. Quando gli stipendi arrivano in ritardo per più mesi, il problema non è più di liquidità momentanea.

Il Codice indica anche alcuni indicatori pratici che fanno scattare l’obbligo di attivarsi: debiti retributivi scaduti da almeno trenta giorni per un ammontare pari a oltre la metà del monte salari mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni oltre una certa soglia, esposizioni bancarie scadute da più di sessanta giorni. Sono campanelli d’allarme che l’organo amministrativo è tenuto a riconoscere grazie agli assetti organizzativi adeguati richiesti dall’art. 2086 c.c.

In parole semplici: se in redazione si discute di “quale stipendio pagare per primo”, la crisi in senso giuridico è già cominciata. La buona notizia è che riconoscerla presto apre strumenti che, più avanti, non sono più disponibili.

«Chi deve muoversi per primo: l’editore, l’amministratore o i dipendenti?»

L’amministratore. Non è una questione di cortesia, è un obbligo di legge.

L’art. 2086 c.c. impone a chi amministra una società di dotarsi di strumenti per rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Se l’amministratore aspetta, e nel frattempo continua a operare come se nulla fosse, si espone a responsabilità personali verso la società e verso i creditori, soprattutto se le perdite hanno già intaccato il capitale.

Gli altri soggetti hanno ruoli diversi:

  • L’editore-socio può sollecitare l’amministratore, mettere a disposizione risorse, valutare un aumento di capitale o un finanziamento, ma non può sostituirsi all’organo amministrativo nella scelta dello strumento.
  • Il collegio sindacale o il revisore, dove presenti, hanno il dovere di segnalare per iscritto all’amministratore la presenza di indizi di crisi e di vigilare sulle iniziative assunte.
  • I dipendenti non hanno il compito di “salvare” l’azienda, ma hanno strumenti di tutela propri: diffida, decreto ingiuntivo per le retribuzioni non pagate, insinuazione al passivo se si apre una procedura, domanda al Fondo di garanzia INPS. Possono anche, in casi estremi, presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale come creditori.

C’è poi un attore esterno che spesso arriva prima di tutti: l’INPS. Il Codice prevede che i cosiddetti creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate, agente della riscossione) inviino una segnalazione all’impresa quando i ritardi nei versamenti superano determinate soglie. Ricevere quella lettera significa che il tempo per giocare d’anticipo si sta esaurendo.

«Entro quando bisogna fare qualcosa prima che sia troppo tardi?»

Non esiste un’unica data di scadenza, ma esistono tre momenti oltre i quali le opzioni si restringono in modo netto.

Il primo è il passaggio da crisi a insolvenza conclamata. La composizione negoziata è pensata per imprese in squilibrio ma ancora risanabili: se l’insolvenza è irreversibile, l’esperto difficilmente potrà portare avanti le trattative.

Il secondo è il deposito, da parte di un creditore o del pubblico ministero, di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Da quel momento l’impresa gioca in difesa: può ancora proporre uno strumento di regolazione, ma lo fa con il fiato del tribunale sul collo. E attenzione: la Cassazione ha chiarito che non si può “usare” la composizione negoziata come scudo improvvisato quando è già pendente una domanda di concordato, perché in quel caso l’istanza è inammissibile e non impedisce la liquidazione (ne parliamo più avanti).

Il terzo momento riguarda il fronte penale-contributivo: ogni mese di ritenute previdenziali non versate avvicina la soglia annua di 10.000 euro oltre la quale l’omissione diventa reato. Su un organico anche piccolo, quella soglia si supera in pochi mesi.

Per i dipendenti il discorso è diverso: i crediti retributivi si prescrivono in cinque anni e, secondo l’orientamento ormai consolidato della Cassazione, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Ma aspettare non conviene quasi mai, perché più passa il tempo più si riduce il patrimonio su cui soddisfarsi.

«Cos’è questa composizione negoziata di cui tutti parlano, e va bene anche per una tv locale?»

Sì, va bene, ed è spesso lo strumento più adatto a un’emittente che ha ancora un marchio, un pubblico e un valore da proteggere. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore chiede, tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio, la nomina di un esperto indipendente, che lo affianca nelle trattative con creditori, banche, fornitori, lavoratori ed eventuali investitori.

Non è un tribunale e non è una procedura concorsuale. L’impresa resta nelle mani di chi la gestisce, continua a trasmettere, a vendere spazi, a produrre il telegiornale. L’esperto non comanda, facilita: verifica se ci sono concrete prospettive di risanamento, convoca le parti, propone soluzioni, e segnala se l’imprenditore compie atti che possono danneggiare i creditori.

Per una televisione locale ha tre vantaggi pratici:

  1. La riservatezza: in un settore dove la reputazione verso gli inserzionisti conta moltissimo, poter trattare senza che la crisi diventi pubblica è un valore enorme.
  2. Le misure protettive: su richiesta, e con conferma del tribunale, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa per un periodo limitato.
  3. Gli esiti flessibili: si può chiudere con un accordo con uno o più creditori, una moratoria, un accordo di ristrutturazione, un concordato semplificato per la liquidazione, oppure con la cessione dell’azienda o di un ramo.

Un limite va detto subito, perché è decisivo per il nostro tema: le misure protettive non coprono i crediti dei lavoratori. Lo prevede espressamente l’art. 18 del Codice. Quindi la composizione negoziata ferma la banca, non ferma il decreto ingiuntivo del cameraman che reclama tre mensilità. Vedremo come si gestisce.


«Come si avvia concretamente la composizione negoziata?»

Si parte da una domanda sulla piattaforma telematica nazionale, a cui si accede attraverso il sito della Camera di commercio. La domanda non è un modulo da riempire in mezz’ora: va corredata da documenti che, per un’emittente in difficoltà, richiedono un lavoro preparatorio serio.

Servono, tra gli altri: gli ultimi bilanci approvati, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che si intendono adottare, l’elenco dei creditori con importi e garanzie, le certificazioni sui debiti fiscali, contributivi e previdenziali, la dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. Molti di questi documenti si ottengono tramite i cassetti fiscale e previdenziale; altri vanno costruiti da zero, ed è qui che la collaborazione tra avvocati e commercialisti fa la differenza.

Il progetto di piano, per una televisione locale, deve rispondere a domande molto concrete: su quali programmi si concentra la raccolta pubblicitaria, quali costi si possono comprimere senza perdere il palinsesto che tiene il pubblico, quali entrate pubbliche si prevedono (contributi del D.P.R. 146/2017, eventuali bandi regionali per l’emittenza locale), se esistono asset non strategici da valorizzare.

Una volta presentata l’istanza, una commissione regionale nomina l’esperto in tempi brevi. L’esperto accetta, convoca l’imprenditore, valuta se ci sono concrete prospettive di risanamento e, se le ritiene esistenti, avvia le trattative. Il percorso dura di regola 180 giorni, con possibilità di proroga solo in presenza di precise condizioni.

Se l’imprenditore chiede anche le misure protettive, la richiesta va pubblicata nel registro delle imprese e, entro il giorno successivo alla pubblicazione, va depositato un ricorso al tribunale per la conferma. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni e, se conferma, stabilisce la durata delle misure tra 30 e 120 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni. Saltare quel termine del giorno successivo significa perdere la protezione: è un dettaglio procedurale che non perdona.

Ecco la mappa dei passaggi e dei termini principali, che richiameremo nelle risposte seguenti.

FaseAttoTermineDavanti a chi
EmersioneRilevazione dei segnali di crisi tramite assetti adeguati (art. 2086 c.c.)Continuo, “senza indugio”Organo amministrativo, sindaci
Segnalazione esternaLettera di INPS / Agenzia Entrate / agente della riscossioneAl superamento delle soglie di ritardoImpresa (destinataria)
AvvioIstanza di nomina dell’esperto con documentazioneQuando la crisi è ancora reversibilePiattaforma telematica CCIAA, commissione regionale
ProtezioneRicorso per la conferma delle misure protettiveEntro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanzaTribunale competente
Durata misureProvvedimento di conferma30-120 giorni, max 240 complessiviTribunale
Consultazione sindacale (imprese con oltre 15 dipendenti)Informazione e consultazione su decisioni che incidono sui rapporti di lavoroInizio entro 5 giorni dalla richiesta; si esaurisce di regola dopo 10 giorniRappresentanze sindacali
TrattativeIncontri con creditori, lavoratori, investitoriDi regola 180 giorniEsperto
Cessione di azienda o ramoComunicazione ai sindacati ex art. 47 L. 428/1990Almeno 25 giorni prima dell’atto; esame congiunto se richiestoSindacati, cessionario
Esito alternativoProposta di concordato semplificato per la liquidazioneEntro 60 giorni dalla relazione finale dell’espertoTribunale
Se nulla funzionaLiquidazione giudiziale: rapporti di lavoro sospesi, decisione del curatore4 mesi, prorogabiliTribunale, curatore
Tutela dei dipendentiDomanda al Fondo di garanzia INPSPagamento per legge entro 60 giorni dalla domandaINPS

«Le misure protettive bloccano anche i dipendenti che reclamano gli stipendi?»

No, e le spiego perché il legislatore l’ha voluto così.

L’art. 18 del Codice esclude espressamente dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Un dipendente può quindi chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo e avviare un pignoramento anche mentre la composizione negoziata è in corso. La ragione è evidente: la retribuzione serve a vivere, e il legislatore non ha voluto che il risanamento dell’impresa fosse finanziato congelando gli stipendi.

Questo cambia profondamente la strategia per un’emittente il cui debito principale è proprio verso il personale. Se il 60% dell’esposizione è fatto di mensilità arretrate e TFR, le misure protettive proteggono solo il restante 40%. E se tre o quattro dipendenti pignorano il conto su cui arrivano i pagamenti degli inserzionisti, la continuità dell’emittente può saltare in una settimana.

Cosa si fa, allora? Si porta il tema dei lavoratori dentro la trattativa, non fuori. In concreto:

  • si costruisce un piano di rientro delle retribuzioni arretrate realistico, con date certe e pagamenti progressivi, da proporre ai lavoratori anche attraverso le organizzazioni sindacali;
  • si valuta l’accesso agli ammortizzatori sociali (Fondo di integrazione salariale o cassa integrazione straordinaria, a seconda dei requisiti dimensionali e dell’inquadramento), che riducono il costo corrente del personale senza licenziare;
  • si separano con precisione le mensilità correnti, che vanno pagate per non peggiorare la situazione, da quelle pregresse, che possono essere oggetto di accordo;
  • si verifica se gli eventuali accordi con i singoli lavoratori vanno formalizzati in sede protetta (sindacale o presso l’ispettorato), così da renderli stabili.

Un dipendente che ha la certezza di ricevere 400 euro in più al mese per otto mesi, in aggiunta allo stipendio corrente, spesso preferisce questa strada a un pignoramento che rischia di far chiudere l’azienda e di lasciarlo senza lavoro. Ma la scelta è sua, e va rispettata.

«Con i sindacati e i lavoratori come ci si deve comportare durante le trattative?»

Con trasparenza, perché è la legge a pretenderla e perché è l’unico modo per ottenere fiducia.

L’art. 4 del Codice prevede che, quando l’impresa occupa complessivamente più di quindici dipendenti e nel corso della composizione negoziata o di uno strumento di regolazione vengono assunte decisioni che incidono sull’organizzazione del lavoro o sui rapporti di lavoro, il datore informi le rappresentanze sindacali. Queste possono chiedere un incontro, e la consultazione deve iniziare entro cinque giorni dalla richiesta. Salvo diverso accordo, si considera esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. Durante la consultazione partecipa anche l’esperto.

Non è un adempimento formale. Per una televisione locale le decisioni che “incidono sui rapporti di lavoro” sono quasi sempre al centro del piano: riduzione dei turni di regia, accorpamento di edizioni del telegiornale, passaggio di alcuni programmi a produzioni esterne, eventuale cessione di un ramo.

Ci sono poi regole specifiche se si arriva a misure più incisive. Un licenziamento collettivo (almeno cinque licenziamenti in 120 giorni in un’impresa con più di quindici dipendenti) richiede la procedura della L. 223/1991, con comunicazione ai sindacati e fase di esame congiunto. Una cessione d’azienda richiede la procedura dell’art. 47 L. 428/1990.

Il consiglio pratico è semplice: non presentare ai lavoratori un piano già chiuso. Una redazione che scopre dalla stampa locale che l’azienda è in trattativa con un acquirente reagisce come qualunque persona tradita. Una redazione coinvolta per tempo, invece, può diventare la prima alleata del risanamento, anche perché sono proprio i giornalisti e i tecnici a sapere dove si spreca e dove si potrebbe guadagnare.

«E se le trattative non bastano, quali strade restano?»

Dipende da quanto valore è rimasto nell’impresa e da quanto consenso si è raccolto tra i creditori.

Il ventaglio, in ordine di “invasività” crescente, è questo:

  • Contratto con uno o più creditori, che l’esperto giudica idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni. È la soluzione più leggera.
  • Convenzione di moratoria, utile quando il problema è soprattutto bancario.
  • Accordo sottoscritto anche dall’esperto, che produce alcuni effetti protettivi rispetto alle revocatorie.
  • Piano attestato di risanamento o accordo di ristrutturazione dei debiti con il consenso di creditori che rappresentano una quota significativa del passivo; negli accordi è possibile la transazione su debiti fiscali e contributivi (art. 63 del Codice).
  • Concordato preventivo in continuità: il piano prosegue l’attività e i creditori votano. Nel concordato è possibile proporre il trattamento dei crediti tributari e contributivi (art. 88). Per i crediti di lavoro privilegiati il Codice riserva un trattamento rafforzato: la regola è che siano pagati in denaro e in tempi brevi dopo l’omologazione, altrimenti ai lavoratori spetta il diritto di voto.
  • Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, accessibile solo a chi ha svolto le trattative in buona fede nella composizione negoziata e da proporre entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto. Non richiede il voto dei creditori.

Quando nessuna di queste strade è percorribile resta la liquidazione giudiziale, che è l’erede del vecchio fallimento. Non è la fine dei diritti dei lavoratori (lo vedremo), ma di solito è la fine dell’emittente come la si conosceva.

Una precisazione importante: non si può saltare da uno strumento all’altro in modo opportunistico. Con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, la Cassazione ha affermato che la composizione negoziata è inammissibile se proposta quando pende già una domanda di concordato, anche “con riserva”, e che in tal caso non impedisce la dichiarazione di insolvenza; spetta al tribunale chiamato a decidere sulla liquidazione valutare questo profilo. La scelta dello strumento va fatta una volta, bene, e al momento giusto.

«Possiamo vendere il canale o un ramo d’azienda a qualcuno che ci salvi?»

Sì, ma i dipendenti non si possono “lasciare indietro” a piacimento, e i debiti verso di loro non spariscono con la firma del contratto.

Cosa si vende, anzitutto. Dopo la riorganizzazione delle frequenze del digitale terrestre, l’emittente locale tipica è un fornitore di servizi media audiovisivi: il valore sta nel marchio, nella numerazione automatica dei canali (LCN), nell’archivio, nel palinsesto, nei contratti con gli inserzionisti, nell’autorizzazione ministeriale e nelle persone. Alcuni di questi elementi seguono regole amministrative specifiche per essere trasferiti, che vanno verificate prima di trattare il prezzo.

Poi la regola sui lavoratori. L’art. 2112 c.c. stabilisce che, in caso di trasferimento d’azienda, i rapporti di lavoro proseguono con l’acquirente e che cedente e cessionario rispondono in solido dei crediti maturati dal lavoratore. L’art. 47 L. 428/1990 consente alcune deroghe nelle imprese in crisi, ma solo attraverso un accordo sindacale e con limiti precisi.

La Cassazione è stata rigorosa su questi limiti. Con l’ordinanza n. 23499 del 2 settembre 2024 ha chiarito che l’accordo previsto dal comma 4-bis può derogare all’art. 2112 c.c. solo quanto alle condizioni di lavoro, ma non può escludere il passaggio dei rapporti all’acquirente. Con la sentenza n. 19354 del 15 luglio 2024 ha aggiunto che un rapporto ricostituito per effetto di una pronuncia giudiziale va considerato preesistente alla cessione e passa quindi al cessionario, salvo che siano state seguite le procedure sindacali previste.

Tradotto per un editore: la cessione è uno strumento di salvataggio potente, ma va costruita con il sindacato, non contro. Un contratto di cessione che escluda i dipendenti “scomodi” senza la procedura corretta rischia di essere impugnato e di trasferire comunque i rapporti, con l’acquirente che si ritrova debiti e contenziosi che pensava di aver evitato. E nessun acquirente serio compra una televisione con un contenzioso di lavoro in pancia.


«Abbiamo smesso di versare all’INPS i contributi trattenuti in busta: rischiamo il penale?»

Sì, se l’importo supera i 10.000 euro nell’anno, e la crisi di liquidità di per sé non basta a evitarlo.

La norma è l’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983. Quando il datore di lavoro trattiene dalla busta paga la quota di contributi a carico del dipendente e non la versa all’INPS, commette un illecito. Sotto i 10.000 euro annui l’illecito è amministrativo; sopra, è reato punito con la reclusione fino a tre anni e la multa. Il versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento fa venir meno la punibilità.

La giurisprudenza ripete da anni lo stesso concetto, e lo ha ribadito anche di recente: quelle somme non sono del datore di lavoro, sono del lavoratore e dell’ente previdenziale. Chi paga lo stipendio netto e trattiene la ritenuta, scegliendo di usare quei soldi per pagare un fornitore o la rata del leasing della regia mobile, compie una scelta che la legge considera consapevole. La Cassazione penale, con la sentenza n. 4200 del 31 gennaio 2025, ha confermato questa impostazione, valorizzando anche le denunce contributive mensili presentate dallo stesso datore come elemento di prova dell’avvenuta corresponsione delle retribuzioni.

C’è però un punto su cui la difesa può lavorare. Con la sentenza n. 27123, depositata il 17 luglio 2026, la Sezione III penale ha ricordato che il reato presuppone l’effettivo pagamento della retribuzione: è l’esborso dello stipendio che fa sorgere l’obbligo di versare la ritenuta. Se in certi mesi gli stipendi non sono stati pagati affatto, le relative ritenute non entrano nel calcolo della soglia penale. Occorre quindi ricostruire, mese per mese, cosa è stato davvero pagato.

Sul versante amministrativo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 103 dell’8 luglio 2025 ha ritenuto legittimo l’attuale sistema sanzionatorio per le omissioni sotto soglia, con sanzioni proporzionali all’importo omesso (da una volta e mezza a quattro volte). Non è quindi un fronte da sottovalutare nemmeno sotto i 10.000 euro.

La lezione pratica: quando la cassa non basta per tutto, le ritenute previdenziali dei dipendenti sono l’ultimo debito da lasciare scoperto, non il primo.

«I contributi pubblici per le tv locali possono aiutarci, o con la crisi li perdiamo?»

Possono aiutare molto, ma dipendono da un elemento che pochi mettono in relazione con la gestione del personale.

I contributi del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione sono assegnati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo il D.P.R. 146/2017. Le domande per l’annualità 2026 si sono chiuse a fine febbraio 2026 e, nel corso del 2025, il Parlamento ha rifinanziato il Fondo per compensare i tagli che erano stati previsti, con un contributo straordinario destinato alle emittenti in graduatoria. Anche alcune Regioni stanziano risorse proprie, spesso agganciate alle graduatorie ministeriali.

Il punto che interessa a un’emittente in crisi è questo: l’accesso al contributo e il punteggio in graduatoria sono legati al numero di dipendenti e di giornalisti occupati, calcolato anche come media sul periodo precedente, con regole specifiche per alcune situazioni, tra cui la cassa integrazione. Il regolamento prevede inoltre requisiti di regolarità verso il Ministero. Il tema è così sensibile che sul D.P.R. 146/2017 si è pronunciata anche la Corte costituzionale nel 2025 (sentenza n. 44), a seguito dei contenziosi sulle graduatorie.

Cosa significa in pratica? Che un piano di risanamento che taglia il personale “a colpi d’accetta” può far perdere, nell’anno successivo, una parte del contributo pubblico, peggiorando proprio i conti che si volevano sistemare. Al contrario, uno strumento come la cassa integrazione, se gestito correttamente, può ridurre il costo senza compromettere i requisiti.

Nel piano depositato con la composizione negoziata, quindi, il contributo pubblico va stimato con prudenza, con scenari alternativi, e va collegato in modo esplicito alle scelte sull’organico. Un esperto e un tribunale che leggono un piano in cui le entrate pubbliche sono date per certe e intatte mentre si dimezza la redazione non lo considereranno credibile.

«I soci hanno firmato fideiussioni in banca: se la società salta, pagano loro di tasca propria?»

Sì, la fideiussione sopravvive alla crisi della società, ma anche per le persone fisiche esistono strumenti per gestire il debito.

È uno degli aspetti più trascurati e più dolorosi. Nelle piccole emittenti locali è quasi la regola che l’editore, magari insieme a un familiare, abbia garantito personalmente gli affidamenti bancari della società. Quando la società entra in crisi, la banca si rivolge al garante. Gli accordi raggiunti dalla società con i creditori, di regola, non liberano automaticamente il fideiussore, salvo che sia previsto diversamente.

Qui il lavoro si sdoppia. Da un lato, va verificata la validità della garanzia: la forma, le clausole, l’importo massimo garantito, il rispetto degli obblighi di informazione della banca, eventuali profili di nullità che la giurisprudenza ha riconosciuto in alcuni moduli contrattuali. Dall’altro, se il garante persona fisica non è in grado di far fronte all’esposizione, si apre il campo degli strumenti per il sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: è questo che ci consente di seguire, nello stesso fascicolo, la crisi della società e quella del socio-garante.

Il motivo per cui conviene farlo insieme è concreto: un accordo con la banca negoziato per la società può, se costruito bene, includere anche la posizione dei garanti. Separare i due tavoli significa spesso pagare due volte lo stesso debito o, peggio, salvare la società lasciando il suo editore in una situazione personale senza uscita. Le soluzioni vanno coordinate dall’inizio.

«E i dipendenti, se l’emittente fallisce davvero, chi li paga?»

In buona parte il Fondo di garanzia dell’INPS, ma a condizioni precise che vanno rispettate alla lettera.

Se si apre la liquidazione giudiziale, i rapporti di lavoro restano sospesi (art. 189 del Codice) e il curatore ha quattro mesi, prorogabili, per decidere se proseguirli o recedere. Nel frattempo il lavoratore deve presentare domanda di ammissione al passivo dei propri crediti: retribuzioni arretrate, TFR, indennità. Questi crediti sono assistiti dal privilegio generale dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., che li colloca davanti ai creditori ordinari. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10084 del 16 aprile 2025, ha chiarito che il credito retributivo va ammesso al lordo della quota contributiva a carico del lavoratore, mentre il dipendente non ha titolo per far valere la contribuzione dovuta dal datore.

Una volta accertato il credito, interviene il Fondo di garanzia: paga il TFR (L. 297/1982) e le ultime tre mensilità maturate nei dodici mesi precedenti l’apertura della procedura (D.Lgs. 80/1992), queste ultime entro un tetto massimo stabilito dalla legge. L’INPS paga per legge entro sessanta giorni dalla domanda.

Due avvertenze, entrambe confermate da pronunce recenti. Primo: il Fondo interviene solo se è insolvente il datore di lavoro presso il quale il rapporto si è chiuso. Con la sentenza n. 1860 del 27 gennaio 2025 e l’ordinanza n. 30746 del 21 novembre 2025, la Cassazione ha escluso l’intervento del Fondo quando il rapporto era proseguito con un acquirente dell’azienda non insolvente, anche se il cedente era poi fallito, e ha precisato che gli accordi in deroga conclusi con i sindacati non sono opponibili all’INPS. Secondo: senza un accertamento del credito nelle forme previste, il Fondo non paga.

Per una televisione che pensa a una cessione, la conseguenza è importante: chi passa all’acquirente perde, di fatto, la garanzia del Fondo per il TFR maturato prima, e deve contare sulla solvibilità del nuovo datore e sulla solidarietà dell’art. 2112 c.c. Va spiegato ai lavoratori prima, non dopo.


«Come amministratore rischio di perdere tutto, anche la casa?»

Non necessariamente, ma il rischio è reale se si continua a operare come se la crisi non ci fosse.

La società di capitali protegge il patrimonio personale dei soci, non quello dell’amministratore che gestisce male. I fronti di esposizione personale sono tre:

  • Responsabilità civile verso la società e i creditori, se la crisi non è stata rilevata e affrontata tempestivamente, o se dopo la perdita del capitale si è continuato a gestire con criteri non conservativi, aggravando il buco.
  • Responsabilità penale per l’omesso versamento delle ritenute sopra soglia, di cui abbiamo parlato, e, in caso di liquidazione giudiziale, per eventuali condotte di bancarotta (pagamenti preferenziali, distrazioni, tenuta irregolare della contabilità).
  • Responsabilità tributaria dei liquidatori e degli amministratori in alcune ipotesi specifiche previste dalla legge.

La rassicurazione fondata è questa: chi attiva tempestivamente la composizione negoziata e conduce le trattative in buona fede si trova in una posizione molto più difendibile. Il legislatore lo ha voluto esplicitamente, prevedendo che gli atti di gestione compiuti durante le trattative, se coerenti con il percorso, conservino i loro effetti. Anche la giurisprudenza penale guarda con favore all’imprenditore che ha scelto questa strada: la Cassazione (sentenza n. 30109 del 2025, Sez. III penale) ha ritenuto che l’ammissione alla composizione negoziata con misure protettive confermate possa incidere sulla valutazione del pericolo che giustifica un sequestro preventivo.

Il limite reale va detto con la stessa chiarezza: la composizione negoziata non cancella le responsabilità già maturate. Se le ritenute non versate hanno già superato la soglia penale, l’avvio delle trattative non estingue il reato; consente però di programmare il pagamento che può escludere la punibilità o attenuare le conseguenze. Il momento migliore per intervenire è sempre quello prima che la soglia venga superata.

«Quanto tempo abbiamo davvero?»

Meno di quanto pensa, ma più di quanto teme, se si muove adesso.

Facciamo i conti come li farebbe un creditore. Un dipendente con tre mensilità arretrate ottiene un decreto ingiuntivo in poche settimane; con la provvisoria esecuzione può pignorare il conto corrente dell’emittente. Una banca che revoca gli affidamenti chiede il rientro con un preavviso spesso brevissimo. L’INPS, superate le soglie, invia la segnalazione e, in seguito, gli avvisi di addebito. Basta che tre di questi eventi si sovrappongano per rendere impossibile pagare anche gli stipendi correnti.

Realisticamente, dal primo stipendio non pagato integralmente al momento in cui le opzioni si riducono alla sola liquidazione passano spesso pochi mesi. Non esiste una regola fissa, ma esiste un’osservazione costante: le imprese che arrivano dall’avvocato con un ricorso per liquidazione già notificato hanno molte meno possibilità di quelle che arrivano al primo segnale.

C’è anche un tempo “buono” da sfruttare. La composizione negoziata dà, di regola, sei mesi di trattative e, se si ottengono le misure protettive, fino a otto mesi complessivi di stop alle azioni dei creditori diversi dai lavoratori. È un tempo prezioso per una televisione: copre, per esempio, la stagione autunnale e quella natalizia, che sono le più ricche per la raccolta pubblicitaria locale. Usarlo bene significa arrivare alla fine delle trattative con numeri migliori di quelli di partenza.

Il limite reale: quel tempo non si recupera. Se le misure scadono senza un accordo, i creditori ripartono tutti insieme, e spesso con più determinazione di prima.

«Ha senso provarci, o è meglio chiudere subito e limitare i danni?»

Dipende da un elemento che pochi controllano: il valore dell’emittente “viva” rispetto a quella “morta”.

Una televisione locale che chiude perde in pochi giorni la gran parte del suo valore: il pubblico migra, gli inserzionisti si spostano, il marchio si svuota, l’archivio resta senza chi sa valorizzarlo, i professionisti trovano altro. Un’emittente che resta in onda, anche ridimensionata, conserva un valore che può interessare un acquirente, un gruppo editoriale regionale, o anche gli stessi lavoratori in forma cooperativa.

Per questo la domanda corretta non è “ce la faremo?”, ma “il valore di continuità è superiore a quello di liquidazione?“. Se la risposta è sì, provarci con uno strumento serio ha senso anche per i creditori, che recupereranno di più. Se la risposta è no, il percorso più rispettoso verso dipendenti e creditori è una liquidazione ordinata, possibilmente attraverso il concordato semplificato o una cessione dell’azienda in blocco, che salva almeno una parte dei posti di lavoro.

Quello che non ha senso è la terza via, la più frequente: non decidere. Continuare a trasmettere pagando a singhiozzo, accumulando ritenute non versate e debiti verso i dipendenti, è la strada che produce più danni a tutti, amministratore compreso.


«Mi fa vedere un esempio concreto?»

Ecco due simulazioni dimostrative, costruite con numeri realistici. Non sono casi reali dello studio: servono a mostrare come si ragiona.

Simulazione 1 — L’emittente che arriva in tempo.

Ipotesi: società televisiva locale con 14 dipendenti, di cui 4 giornalisti. Ricavi pubblicitari scesi da 1.182.300 € a 641.700 € in tre esercizi. Costo mensile lordo delle retribuzioni: 41.380 €. Situazione al 30 aprile:

  • retribuzioni arretrate: 2 mensilità e mezza = 103.450 €;
  • ritenute previdenziali a carico dei dipendenti trattenute e non versate per 5 mesi, pari a circa 3.800 € al mese = 19.000 € (ma su due anni solari: 7.600 € nell’anno precedente, 11.400 € in quello corrente);
  • debiti bancari: 212.640 €, di cui 48.300 € già scaduti;
  • fornitori: 95.410 €; Erario: 58.720 €.

Sviluppo. Nell’anno in corso le ritenute non versate hanno già superato i 10.000 €, ma solo se riferite a stipendi effettivamente pagati: la prima verifica è ricostruire mese per mese quali retribuzioni sono state davvero corrisposte. L’istanza di composizione negoziata viene presentata il 12 maggio, con richiesta di misure protettive; il ricorso per la conferma è depositato il giorno successivo alla pubblicazione. Il tribunale conferma le misure per 120 giorni: le banche e i fornitori non possono agire, i lavoratori sì.

Per questo, nelle prime due settimane, si apre la consultazione sindacale e si propone ai dipendenti un piano: stipendi correnti puntuali, attivazione dell’integrazione salariale per 4 unità a orario ridotto, rientro degli arretrati in 10 rate mensili. In parallelo si programma il versamento delle ritenute, prioritario rispetto a ogni altro debito.

Esito ipotetico: a fine trattative, un accordo con le due banche (moratoria di 18 mesi sul capitale), una transazione sui debiti contributivi nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, la cessione di un archivio non strategico. L’organico resta invariato, e il contributo pubblico annuale non viene compromesso dal calo del numero medio di dipendenti.

Simulazione 2 — Il tecnico di regia quando l’emittente non si salva.

Ipotesi: tecnico di regia con retribuzione lorda di 2.430 € al mese, TFR maturato 18.760 €, ultime tre mensilità non pagate pari a 7.290 € lordi. La liquidazione giudiziale della società viene aperta con sentenza del 9 febbraio.

Sviluppo. Il rapporto di lavoro è sospeso. Il lavoratore presenta domanda di ammissione al passivo per 26.050 € (TFR + mensilità), al lordo della quota contributiva a suo carico, con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. Il curatore, entro quattro mesi, non subentra nel rapporto, che si risolve. Lo stato passivo viene reso esecutivo e il credito accertato.

Il lavoratore presenta domanda all’INPS. Il Fondo di garanzia paga il TFR di 18.760 € per intero; per le tre mensilità paga fino al tetto di legge (tre volte il massimale mensile dell’integrazione salariale straordinaria), che in questa ipotesi è inferiore a 7.290 €. La differenza resta ammessa al passivo con privilegio e verrà pagata in sede di riparto, se e nella misura in cui l’attivo lo consentirà. Il pagamento del Fondo deve avvenire entro sessanta giorni dalla domanda.

Variante: se, prima della liquidazione, il tecnico fosse passato a un acquirente del ramo televisivo ancora solvente, il Fondo non interverrebbe per il TFR maturato presso il cedente: il lavoratore dovrebbe rivolgersi al nuovo datore, che ne risponde in solido.

La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

«Il nostro piano di salvataggio regge anche senza la pubblicità che speriamo di recuperare?»

È la domanda che quasi nessun editore pone, perché la crisi di una televisione locale nasce di solito da un calo della pubblicità e la tentazione naturale è pensare che basti “superare il momento” perché gli inserzionisti tornino. I piani di risanamento che vediamo naufragare hanno quasi sempre lo stesso difetto: prevedono una ripresa della raccolta del 15-20% già nel primo anno, senza alcun dato a sostegno.

Il mercato pubblicitario locale ha subito spostamenti strutturali: una parte degli investimenti si è trasferita sul digitale, sui social, sulle piattaforme di ricerca. Un’emittente che vuole sopravvivere deve costruire il piano partendo da un’ipotesi prudente, cioè con la raccolta stabile o in lieve calo, e dimostrare che anche in quello scenario i conti tengono. La ripresa, se arriva, è un margine di sicurezza, non il pilastro.

Questo ha conseguenze giuridiche, non solo economiche. L’esperto nella composizione negoziata deve valutare se esistono concrete prospettive di risanamento: un piano basato su ricavi ottimistici difficilmente supera quel vaglio. Nel concordato, l’attestatore e il tribunale valutano la fattibilità. E l’amministratore che fonda le proprie scelte su previsioni irrealistiche rischia di vedersele contestate come gestione non diligente.

La risposta onesta, dunque, è spesso questa: il piano credibile per una tv locale passa per la diversificazione delle entrate (produzioni conto terzi, contenuti per il web, servizi di comunicazione istituzionale, sfruttamento dell’archivio), per una struttura dei costi più leggera e per una gestione del personale che non comprometta i contributi pubblici. Chiedersi subito se il piano regge senza la ripresa pubblicitaria evita di scoprirlo quando le misure protettive sono già scadute.

«Ma i giudici cosa dicono?»

Ecco le pronunce che, a oggi, orientano il modo in cui affrontiamo la crisi di un’emittente con debiti verso il personale. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta in questa materia.

  1. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. La domanda di composizione negoziata è inammissibile se presentata quando pende già una domanda di concordato preventivo, anche con riserva; le misure protettive richieste in quel contesto non impediscono la dichiarazione di insolvenza, e la valutazione spetta incidentalmente al tribunale investito della domanda di liquidazione. Rilevanza: la scelta dello strumento va fatta per tempo e una sola volta; non si può usare la composizione come scudo dell’ultimo minuto.
  2. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). L’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate dal giudice, è un elemento che può escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Rilevanza: attivare la composizione negoziata migliora anche la posizione dell’amministratore sul piano penale.
  3. Cass. civ., Sez. lavoro, 27 gennaio 2025, n. 1860. Le condizioni di intervento del Fondo di garanzia INPS sono tassative e presuppongono l’insolvenza del datore di lavoro presso il quale il rapporto è cessato; le pattuizioni private non possono ampliare o ridurre la garanzia pubblica. Rilevanza: decisiva quando l’emittente valuta una cessione del ramo con passaggio del personale.
  4. Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 21 novembre 2025, n. 30746. Il Fondo non interviene per il TFR quando il rapporto è proseguito con un cessionario non insolvente; gli accordi sindacali che esonerano il cessionario dalla solidarietà non sono opponibili all’INPS. Rilevanza: conferma che il TFR dei lavoratori trasferiti va tutelato nel contratto di cessione, non affidato al Fondo.
  5. Cass. civ., Sez. lavoro, ord. interlocutoria pubblicata il 14 settembre 2025, n. 25175. La Corte ha rimesso a un approfondimento la questione del rapporto tra Fondo di tesoreria e Fondo di garanzia per le quote di TFR non versate dal datore fallito, segnalando un contrasto interpretativo. Rilevanza: per le emittenti con almeno cinquanta dipendenti, la gestione del TFR non versato al Fondo di tesoreria è un terreno ancora in evoluzione.
  6. Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 2 settembre 2024, n. 23499. L’accordo sindacale dell’art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 può modificare le condizioni di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c., ma non può escludere il trasferimento dei rapporti all’acquirente. Rilevanza: delimita cosa si può negoziare con il sindacato in una cessione dell’emittente in crisi.
  7. Cass. civ., Sez. lavoro, 15 luglio 2024, n. 19354. Il rapporto ricostituito per effetto di una decisione giudiziale si considera esistente al momento della cessione e passa al cessionario ex art. 2112 c.c.; le deroghe richiedono le procedure sindacali di legge. Rilevanza: un contenzioso di lavoro pendente “segue” l’azienda ceduta e va considerato nella trattativa con l’acquirente.
  8. Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 16 aprile 2025, n. 10084. Nel fallimento del datore, il credito retributivo del dipendente va ammesso al passivo, con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., al lordo della quota contributiva a suo carico; il lavoratore non è legittimato a far valere la contribuzione dovuta dal datore. Rilevanza: indica come impostare correttamente le domande di ammissione al passivo dei dipendenti.
  9. Cass. civ., 5 maggio 2026, n. 12715. L’esenzione da revocatoria dei pagamenti dei crediti di lavoro non richiede che il pagamento sia contestuale alla prestazione né che il rapporto sia ancora in corso: opera anche per pagamenti tardivi o successivi alla cessazione. Rilevanza: i pagamenti degli arretrati ai dipendenti effettuati nel tentativo di risanamento sono, in linea di principio, al riparo da future azioni del curatore.
  10. Cass. pen., Sez. III, 31 gennaio 2025, n. 4200. In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, le denunce contributive mensili del datore hanno valore ricognitivo della situazione debitoria e possono provare la corresponsione delle retribuzioni; le difficoltà economiche non escludono di per sé il reato. Rilevanza: chiarisce il peso probatorio dei documenti che l’emittente stessa ha inviato all’INPS.
  11. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 27123/2026, depositata il 17 luglio 2026. Il reato di omesso versamento delle ritenute presuppone l’effettiva corresponsione della retribuzione; per verificare la soglia di 10.000 euro occorre prima accertare gli stipendi realmente pagati, poi calcolare le ritenute omesse. Rilevanza: apre uno spazio difensivo concreto quando, nei mesi più critici, gli stipendi non sono stati pagati.
  12. Corte cost., 8 luglio 2025, n. 103. È legittimo il sistema che punisce le omissioni di ritenute fino a 10.000 euro annui con una sanzione amministrativa proporzionale all’importo omesso. Rilevanza: anche sotto la soglia penale l’esposizione economica per l’emittente può essere molto elevata.

«E voi, concretamente, cosa fate?»

Cosa può fare lo Studio Monardo per un’emittente in crisi e per le persone coinvolte

Quando un editore, un amministratore o un gruppo di dipendenti di una televisione locale ci affida la propria situazione, il lavoro si articola in strumenti precisi:

  1. Ricostruiamo la mappa completa dei debiti: retribuzioni arretrate, TFR, ritenute non versate, contributi, debiti bancari, tributari e verso fornitori, distinguendo scadenze, privilegi e rischi immediati.
  2. Verifichiamo l’esposizione penale-contributiva mese per mese, confrontando stipendi effettivamente pagati, denunce contributive e versamenti, per capire se e quando la soglia dei 10.000 euro è stata superata.
  3. Valutiamo la percorribilità della composizione negoziata e prepariamo con lo staff di commercialisti la documentazione dell’istanza: situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano.
  4. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive nei termini stringenti di legge e seguiamo l’udienza davanti al tribunale.
  5. Impostiamo e conduciamo la consultazione sindacale e le trattative con i lavoratori, costruendo piani di rientro degli arretrati e verificando l’accesso agli ammortizzatori sociali.
  6. Negoziamo con banche ed enti moratorie, accordi di ristrutturazione e transazioni su debiti fiscali e contributivi, con il supporto dello staff bancario e tributario.
  7. Strutturiamo l’eventuale cessione dell’azienda o di un ramo, curando la procedura dell’art. 47 L. 428/1990 e le clausole sui crediti dei lavoratori, per evitare che il salvataggio si trasformi in contenzioso.
  8. Analizziamo le fideiussioni dei soci e, se necessario, avviamo per i garanti persone fisiche le procedure di sovraindebitamento.
  9. Assistiamo i dipendenti nell’insinuazione al passivo, nella domanda al Fondo di garanzia INPS e nelle eventuali opposizioni allo stato passivo.
  10. Difendiamo in giudizio l’impresa, i suoi amministratori o i lavoratori, in tutti i gradi, compreso il giudizio di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un’emittente con debiti verso il personale l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il ruolo, i criteri di valutazione e il linguaggio dell’esperto consente di preparare un’istanza e un piano che rispondano esattamente alle domande che l’esperto e il tribunale si porranno. È questa familiarità con lo strumento che permette di impostare la trattativa nel modo in cui sarà letta dall’altra parte del tavolo.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi ha costruito il piano e condotto le trattative è anche chi difende l’impresa o i lavoratori se si arriva al contenzioso, senza cambi di linea e senza dispersione di informazioni.

Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: il piano economico, le certificazioni dei debiti, le transazioni fiscali e contributive e le scelte giuridiche nascono insieme, non in uffici separati.


In chiusura: tre cose da ricordare

Dalle risposte emergono tre messaggi.

Il primo: la crisi di un’emittente locale si affronta prima che diventi insolvenza. La composizione negoziata è lo strumento più adatto a chi ha ancora un marchio, un pubblico e una redazione da salvare, ma richiede tempi rapidi e documenti solidi.

Il secondo: i lavoratori non si fermano con le misure protettive, quindi vanno coinvolti nella trattativa fin dal primo giorno, con piani di rientro credibili e senza mai lasciare scoperte le ritenute trattenute in busta.

Il terzo: ogni scelta sul personale ha effetti a catena, sul Fondo di garanzia INPS in caso di cessione, sui contributi pubblici legati all’organico, sulla responsabilità di chi amministra.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo intreccio: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 guida l’impostazione delle trattative, lo staff bancario e tributario gestisce il fronte con banche, Erario e INPS, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC tutela soci e garanti, e il patrocinio in Cassazione garantisce continuità di difesa fino all’ultimo grado.

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