Cosa Sono I Riparti Parziali E Il Riparto Finale Nella LCA?

Quando una banca, una cooperativa, un’impresa sociale o una compagnia di assicurazione viene messa in liquidazione coatta amministrativa, tutti i creditori si fanno la stessa domanda: quando arrivano i soldi, e quanti. Ma non esiste una risposta unica, perché il riparto non tratta tutti allo stesso modo: tratta ciascuno secondo la posizione che occupa nella graduatoria e secondo la legge speciale che governa quel tipo di impresa. Lo stesso riparto parziale che consegna al dipendente l’intero credito per il trattamento di fine rapporto può consegnare al fornitore chirografario lo zero per cento; la stessa procedura che restituisce al cliente della banca i titoli depositati in custodia può lasciare l’obbligazionista subordinato fuori da ogni distribuzione; lo stesso piano di riparto che l’assicurato impugna con un’opposizione allo stato passivo, il creditore di una cooperativa deve contestare con un ricorso camerale entro venti giorni.

In questa guida trovi, profilo per profilo, come funzionano i riparti parziali e il riparto finale: le regole comuni a tutti, poi una sezione dedicata a ciascuna categoria — lavoratori dipendenti e soci lavoratori, fornitori e creditori chirografari, creditori ipotecari e privilegiati speciali, depositanti e clienti di banca, assicurati e danneggiati, soci di cooperativa e portatori di strumenti subordinati — con le soglie, i numeri, i rischi specifici e le mosse da fare.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il riparto è, nella sostanza, una graduatoria contestabile: si attacca davanti al tribunale e, se la questione è di diritto, si porta avanti fino all’ultimo grado. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la contestazione a un piano di riparto non si ferma al decreto camerale del tribunale ma può proseguire con il medesimo difensore e la medesima linea difensiva. Quando la procedura riguarda una banca, un intermediario o un ente che ha raccolto risparmio, entra in gioco il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; quando riguarda una cooperativa i cui debiti ricadono su soci e garanti, entrano in gioco le abilitazioni in materia di crisi da sovraindebitamento.

📩 Se hai ricevuto una comunicazione dal commissario liquidatore o hai letto un avviso di deposito in Gazzetta Ufficiale, scrivici ora: i termini per contestare un riparto sono brevi e perentori, e tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio li trovi in fondo a questo articolo.


Le regole comuni a tutti: come si distribuisce l’attivo in una liquidazione coatta

Prima di entrare nel merito del tuo profilo, servono le coordinate che valgono per chiunque sia creditore di un’impresa in liquidazione coatta amministrativa. Sono poche, ma decidono tutto il resto.

La ripartizione dell’attivo è disciplinata oggi dall’art. 312 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che riproduce l’art. 212 della vecchia legge fallimentare e si applica alle procedure aperte dal 15 luglio 2022; per le liquidazioni coatte aperte prima continua a valere il regio decreto 267/1942, ed è per questo che negli avvisi in Gazzetta Ufficiale si leggono ancora richiami sia all’art. 213 l.fall. sia all’art. 313 CCII. La sostanza, però, non cambia: le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo si distribuiscono secondo l’ordine stabilito dall’art. 221 CCII (già art. 111 l.fall.).

Quell’ordine è una scala a tre gradini. Primo gradino: i crediti prededucibili, cioè le spese della procedura, il compenso del commissario liquidatore, i debiti contratti per l’amministrazione e la conservazione del patrimonio dopo l’apertura della liquidazione. Secondo gradino: i crediti assistiti da prelazione — pegno, ipoteca, privilegio generale o speciale — ciascuno sul ricavato dei beni su cui la prelazione insiste e secondo il grado che la legge attribuisce. Terzo gradino: i crediti chirografari, che si spartiscono quel che resta in proporzione all’ammontare di ciascuno. Chi sta sul gradino più basso riceve qualcosa solo se i gradini superiori sono stati saturati.

Dentro questa cornice la liquidazione coatta prevede due strumenti di distribuzione anticipata, che vanno tenuti distinti perché hanno natura e tutele diverse.

Il primo sono gli acconti parziali: l’art. 312, comma 2, CCII consente al commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, di distribuire acconti a tutti i creditori o soltanto ad alcune categorie, anche prima che siano stati realizzati tutti i beni e accertate tutte le passività. L’acconto è un’anticipazione provvisoria: serve a non far attendere anni chi ha un credito sicuro e capiente, ed è espressione di una scelta largamente discrezionale dell’autorità amministrativa.

Il secondo sono i riparti parziali veri e propri: distribuzioni stabili, che seguono un iter procedimentale e che, una volta eseguite, non possono essere rimesse in discussione da chi arriva dopo. È la distinzione che conta di più nella pratica: l’acconto è provvisorio e in linea teorica recuperabile, il riparto parziale è stabile e intangibile. La Cassazione, con la sentenza della Sezione I del 25 luglio 2024, n. 20862, ha chiarito che proprio in ragione di questo identico carattere di stabilità i riparti parziali si impugnano con lo stesso modulo procedimentale previsto per il riparto finale, pur non essendoci una norma che lo dica espressamente.

Ai riparti parziali si applica l’art. 227 CCII (già art. 113 l.fall.), richiamato dall’ultimo comma dell’art. 312. Due regole operative: le ripartizioni parziali non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, e devono essere trattenute e depositate le quote assegnate ai creditori ammessi con riserva, a quelli la cui opposizione è stata accolta con sentenza non ancora definitiva e a quelli contro i quali pendono impugnazioni o revocazioni. Vanno inoltre trattenute le somme necessarie per le spese future, per il compenso del commissario e per ogni altro debito prededucibile; e se il venti per cento di accantonamento generale non basta a coprirle, la quota distribuibile si riduce ulteriormente.

C’è poi la regola che protegge chi ha già incassato: ai sensi dell’art. 312, comma 3, CCII le domande tardive di ammissione al passivo o di riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e si fanno valere soltanto sulle somme non ancora distribuite. Chi si insinua tardi non toglie nulla a chi è stato puntuale: concorre solo su ciò che resta, con il correttivo dell’art. 226 CCII che gli consente di prelevare, sulle somme ancora disponibili, le quote che avrebbe percepito nelle distribuzioni precedenti.

Il riparto finale chiude il cerchio e ha una procedura sua, scolpita nell’art. 313 CCII (già art. 213 l.fall.). Prima dell’ultimo riparto il commissario liquidatore redige tre documenti — il bilancio finale della liquidazione, il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori — li accompagna con la relazione del comitato di sorveglianza e li sottopone all’autorità di vigilanza, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità dell’art. 308, comma 4, CCII, oltre che notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità.

Da quel momento scatta la finestra decisiva: gli interessati possono proporre le proprie contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dalla comunicazione del commissario per i creditori e dall’inserzione in Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni vengono comunicate all’autorità di vigilanza, al commissario e al comitato di sorveglianza, che hanno a loro volta venti giorni per depositare osservazioni; il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, secondo lo schema dell’art. 124 CCII (già art. 26 l.fall.). Se nessuno contesta, bilancio, conto della gestione e piano di riparto si intendono approvati e il commissario procede alle ripartizioni finali, distribuendo anche gli accantonamenti che non hanno più ragione di essere trattenuti.

Un’avvertenza sui termini, perché è l’errore che costa più caro: il termine di venti giorni è perentorio e, trattandosi di termine processuale, beneficia della sospensione feriale, che però opera soltanto dal 1° al 31 agosto. Fuori da quella finestra non ci sono proroghe, rimessioni in termini automatiche o tolleranze.

Due ultime coordinate comuni, spesso ignorate e spesso decisive.

La prima riguarda chi è legittimato a contestare. L’art. 313 CCII parla di “interessati”, e la platea è più ampia di quella dei soli creditori ammessi: vi rientrano i creditori prededucibili, i creditori ammessi con riserva, chi ha proposto opposizione allo stato passivo e vede pendente il giudizio, e in linea di principio chiunque possa dolersi di una collocazione che incide sulla propria posizione patrimoniale. È la ragione per cui la legge prevede una doppia pubblicità: la comunicazione individuale ai creditori ammessi e ai prededucibili, e l’inserzione in Gazzetta Ufficiale per tutti gli altri, con termini che decorrono da eventi diversi a seconda di chi sei. Se non hai ricevuto la comunicazione individuale perché non risulti tra gli ammessi, il tuo termine decorre dalla pubblicazione, non dal giorno in cui hai saputo del deposito.

La seconda riguarda le somme che non possono essere distribuite: quote spettanti a creditori irreperibili, importi non riscossi, accantonamenti che si liberano dopo la chiusura. La disciplina prevede che vengano depositate nei modi stabiliti dall’autorità competente per la successiva consegna agli aventi diritto; nelle liquidazioni bancarie l’art. 92 TUB lo dice espressamente, affidando alla Banca d’Italia la definizione delle modalità. Non sono somme perdute: sono somme in attesa di qualcuno che le reclami. Chi ha cambiato residenza, PEC o conto corrente nel corso di una procedura lunga dovrebbe verificarlo, perché una quota assegnata e mai incassata resta tale per anni.

Vale infine la pena di fissare la differenza strutturale rispetto alla liquidazione giudiziale, perché molti creditori arrivano alla liquidazione coatta con le aspettative costruite sul fallimento. Nella liquidazione giudiziale il progetto di riparto è predisposto dal curatore e passa dal giudice delegato, con un contraddittorio scandito dal codice; nella liquidazione coatta il riparto è predisposto dal commissario e autorizzato dall’autorità amministrativa di vigilanza — la Banca d’Italia per le banche, l’IVASS per le assicurazioni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli enti cooperativi — e il tribunale interviene solo in fase di contestazione. Il controllo giurisdizionale, qui, non precede la distribuzione: la segue, e si attiva soltanto se qualcuno lo provoca entro venti giorni. È il motivo per cui, in questa procedura più che in ogni altra, il silenzio del creditore equivale a un’approvazione.


Se sei un lavoratore dipendente o un socio lavoratore

La tua situazione

Hai lavorato fino all’ultimo per un’impresa che un giorno ha ricevuto il decreto di liquidazione coatta. Ti restano arretrati di stipendio, il trattamento di fine rapporto, forse ferie non godute e tredicesima. Hai presentato la domanda di ammissione al passivo, il commissario ti ha ammesso, e adesso aspetti. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto rispetto a qualunque altro creditore: una parte di quello che ti spetta non la devi attendere dal riparto, perché esiste un soggetto pubblico che paga al posto dell’impresa insolvente.

Cosa cambia per te

I tuoi crediti retributivi godono del privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, che li colloca in posizione molto alta nella graduatoria dell’art. 221 CCII. Nella pratica dei riparti questo significa che, una volta pagate le prededuzioni e soddisfatti i privilegi speciali sui beni su cui insistono, il ceto dei lavoratori è tra i primi a essere servito sull’attivo mobiliare.

Ma la regola che pesa di più per te è un’altra. Il Fondo di garanzia istituito presso l’INPS dalla legge 297/1982 si sostituisce al datore di lavoro insolvente per il pagamento del trattamento di fine rapporto, e il D.Lgs. 80/1992 estende la garanzia alle ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto, entro un tetto parametrato al massimale della cassa integrazione. La liquidazione coatta amministrativa è espressamente tra le procedure che aprono l’accesso al Fondo, insieme alla liquidazione giudiziale, al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria.

Il presupposto operativo è l’ammissione del tuo credito allo stato passivo: è lo stato passivo reso esecutivo che quantifica l’obbligazione del Fondo. La domanda si presenta in via telematica sul portale INPS, dopo il deposito dello stato passivo esecutivo e decorsi i termini previsti, allegando copia autentica dello stato passivo (anche per estratto), copia della domanda di ammissione con i conteggi e la documentazione che attesta l’assenza di opposizioni o impugnazioni sul tuo credito.

I numeri

Facciamo i conti su una posizione realistica. Rapporto cessato il 30 settembre, TFR maturato 18.740 euro, ultime tre mensilità non pagate per complessivi 5.820 euro lordi, ferie e permessi non goduti per 1.930 euro.

Il TFR, 18.740 euro, è interamente a carico del Fondo di garanzia: lo incassi dall’INPS, di norma entro una sessantina di giorni dalla domanda completa, indipendentemente da quanto riuscirà a distribuire la procedura. Le tre mensilità, 5.820 euro, sono coperte dal Fondo ma entro il tetto pari a tre volte il massimale mensile della cassa integrazione: se il tetto applicabile è, poniamo, 4.340 euro complessivi, incassi 4.340 euro dall’INPS e i restanti 1.480 euro restano un credito privilegiato verso la procedura. Le ferie e i permessi, 1.930 euro, non rientrano nella garanzia del Fondo: li puoi ottenere solo dai riparti.

Quindi, sulla tua posizione da 26.490 euro, arrivano dal Fondo 23.080 euro in tempi relativamente certi, e restano 3.410 euro appesi ai riparti della liquidazione. Se il primo riparto parziale distribuisce il quaranta per cento ai privilegiati generali, incassi 1.364 euro; il resto si vedrà al riparto finale.

I rischi specifici

Il rischio principale, per chi lavora, non è di essere postergato: è di decadere dalla garanzia del Fondo per il ritardo nella domanda. Il diritto alla prestazione relativa alle ultime tre mensilità si prescrive in un anno, e la Corte di cassazione con la sentenza n. 32 del 3 gennaio 2020 ha precisato che quel termine va computato in modo autonomo rispetto al credito verso il datore, perché l’intervento del Fondo integra un distinto diritto di credito previdenziale. Chi si limita ad aspettare il riparto, convinto che il tempo giochi a suo favore, rischia di perdere la parte più sicura di quanto gli spetta.

Il secondo rischio è l’ammissione al passivo con qualificazione errata: un credito classificato come chirografario invece che privilegiato, o una voce retributiva esclusa dal conteggio, si trascina su tutti i riparti successivi e sul perimetro dell’intervento INPS.

Le mosse giuste

  1. Verifica la qualificazione del tuo credito nello stato passivo appena ricevi la comunicazione del commissario: privilegio ex art. 2751-bis n. 1 riconosciuto, importi corretti, voci tutte presenti.
  2. Se la qualificazione è sbagliata o il credito è stato escluso, proponi opposizione allo stato passivo nei termini: è lì che si gioca la partita, perché il riparto esegue la graduatoria, non la rifà.
  3. Presenta la domanda al Fondo di garanzia INPS appena lo stato passivo è esecutivo, senza attendere la liquidazione dell’attivo.
  4. Controlla ogni riparto parziale verificando che la tua categoria sia stata servita prima dei chirografari e che gli accantonamenti non abbiano eroso la quota spettante ai privilegiati.
  5. Se la somma assegnata non torna, contesta il piano nel termine di venti giorni: lo Studio Monardo, grazie all’abilitazione cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, imposta la contestazione al riparto fin dal primo grado con la prospettiva di portarla, se necessario, davanti alla Corte di cassazione, perché una questione di graduazione persa in sede camerale senza un’impostazione corretta difficilmente si recupera dopo.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla citata Cass. 3 gennaio 2020, n. 32 sulla decorrenza del termine annuale per la prestazione del Fondo, è utile per te Cass., Sez. I, 25 giugno 2024, n. 17497, che si occupa del regime delle domande tardive nella liquidazione coatta e dei presupposti perché un credito accertato in sede di opposizione allo stato passivo partecipi al riparto concorsuale.


Se sei un fornitore o un creditore chirografario

La tua situazione

Hai consegnato merce, prestato un servizio, emesso fatture rimaste impagate. Non hai garanzie reali, non hai un privilegio che ti assista, non hai un fondo pubblico che si sostituisca al debitore. Sei un creditore chirografario, e questo ti colloca sull’ultimo gradino della scala dell’art. 221 CCII. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma ti danno strumenti di controllo che quasi nessuno usa.

Cosa cambia per te

Per te il riparto parziale è spesso una notizia amara: l’ottanta per cento delle somme ripartibili viene assorbito dai gradini superiori, e il chirografo vede qualcosa solo quando prededuzioni e prelazioni sono state saturate. La regola più importante da interiorizzare è che la percentuale di riparto non è un tuo diritto quantificato: è il residuo di una sottrazione, e il tuo margine di azione sta tutto nel controllare i due addendi che precedono — le prededuzioni e le prelazioni riconosciute agli altri.

Qui si apre il terreno più fertile per il creditore chirografario accorto. La prededuzione non è una qualifica automatica: la Cassazione, con la sentenza della Sezione I del 21 febbraio 2026, n. 3891, ha stabilito che la mera prosecuzione di fatto di un rapporto di somministrazione di servizi dopo l’apertura della procedura non basta a far riconoscere la prededuzione anche per le prestazioni eseguite prima, occorrendo un’esplicita dichiarazione di subentro da parte del commissario. Ogni euro indebitamente collocato in prededuzione è un euro sottratto alla massa chirografaria: cioè a te.

Vale poi la regola dell’intangibilità: se ti insinui tardivamente, non puoi pretendere la restituzione di quanto già distribuito agli altri, e concorri soltanto sulle somme non ancora ripartite, con la facoltà di prelevare su di esse le quote corrispondenti ai riparti che hai perso.

I numeri

Ipotesi: attivo realizzato 1.287.000 euro. Prededuzioni (spese di procedura, compenso del commissario, debiti della liquidazione) 143.500 euro. Crediti privilegiati ammessi 648.200 euro. Crediti chirografari ammessi 2.940.000 euro, di cui i tuoi 86.300 euro.

Primo riparto parziale. Somme disponibili al momento del riparto: 1.287.000 euro, meno le prededuzioni già pagate e quelle ancora da sostenere. Supponiamo che residuino 1.120.000 euro ripartibili. Il limite dell’art. 227 CCII consente di distribuire al massimo l’ottanta per cento, cioè 896.000 euro. Di questi, 648.200 euro vanno ai privilegiati, che risultano così integralmente soddisfatti; restano 247.800 euro per la massa chirografaria. La percentuale è 247.800 / 2.940.000 = 8,43%. Sui tuoi 86.300 euro incassi 7.275 euro.

Secondo scenario, stessa procedura, ma un fornitore ha ottenuto il riconoscimento in prededuzione di 190.000 euro per forniture anteriori alla liquidazione, senza che vi fosse stata una dichiarazione di subentro del commissario. Le somme ripartibili scendono a 930.000 euro, l’ottanta per cento è 744.000 euro, i privilegiati assorbono 648.200 euro e per i chirografari restano 95.800 euro: percentuale 3,26%, sui tuoi 86.300 euro incassi 2.813 euro. Contestare quella prededuzione vale, per te solo, 4.462 euro.

I rischi specifici

Il rischio maggiore del creditore chirografario è l’inerzia informata male: convincersi che “tanto non prenderò nulla” e non leggere i riparti, lasciando passare senza contestazione collocazioni che riducono la massa su cui concorri. Il riparto parziale non contestato nei venti giorni diventa stabile, e le somme distribuite non tornano indietro.

Il secondo rischio è temporale: un chirografo che si insinua tardi e non si attiva sulle somme residue finisce per concorrere su una massa già largamente distribuita.

Le mosse giuste

  1. Chiedi e leggi il progetto di riparto per intero, non solo la riga che ti riguarda: la tua percentuale si forma altrove.
  2. Verifica la voce prededuzioni: compensi, spese legali, debiti della procedura, forniture proseguite. Ogni collocazione dubbia è contestabile.
  3. Verifica i privilegi riconosciuti agli altri creditori e la massa su cui sono stati fatti gravare: un privilegio speciale deve essere soddisfatto sul ricavato del bene su cui insiste, non sulla massa generale.
  4. Deposita il ricorso di contestazione entro venti giorni dalla comunicazione, senza attendere il riparto finale per “fare tutto insieme”.
  5. Valuta la posizione fiscale del credito: l’apertura della procedura concorsuale apre la strada alla nota di variazione IVA, che recupera l’imposta a prescindere da quanto distribuirà il riparto.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo è centrale Cass., Sez. I, 21 febbraio 2026, n. 3891, sui presupposti della prededuzione in caso di prosecuzione di fatto del rapporto; e Cass., Sez. I, 13 novembre 2025, n. 30032, che si occupa dell’inefficacia dei pagamenti ricevuti dopo l’apertura della liquidazione coatta e individua nel creditore assegnatario, beneficiario dell’atto solutorio, il legittimato passivo dell’azione: somme che tornano nella massa sono somme che finiscono nei riparti.


Se sei un creditore ipotecario o assistito da privilegio speciale

La tua situazione

Hai finanziato l’impresa con una garanzia reale: un’ipoteca su un capannone, un pegno su titoli o su macchinari, un privilegio speciale su beni determinati. Sulla carta sei in posizione di forza. Nella liquidazione coatta, però, la tua forza ha una geografia precisa: vale sul bene, non sull’intera procedura. Per chi è nella tua posizione, l’errore più costoso è confondere il grado con la capienza.

Cosa cambia per te

La tua prelazione si esercita sul ricavato del bene gravato. Se il bene rende meno del tuo credito, la differenza degrada a chirografo e segue il destino dei fornitori: questa è la regola che decide il tuo riparto, non il rango della garanzia in astratto. I riparti parziali, di conseguenza, per te si leggono bene a bene: finché l’immobile ipotecato non è stato venduto, difficilmente vedrai distribuzioni sul tuo titolo, anche se la procedura sta distribuendo somme ad altri su masse diverse.

Attenzione anche al concorso delle spese: le spese specificamente sostenute per la conservazione e la liquidazione del bene gravato si prelevano sul ricavato di quel bene prima della tua soddisfazione. È una decurtazione legittima, ma va verificata voce per voce, perché nella prassi vi finiscono talvolta costi generali di procedura che nulla hanno a che vedere con quel cespite.

Terzo elemento: gli accantonamenti. Se il tuo credito è stato ammesso con riserva, o se pende un giudizio di impugnazione sul tuo credito, la quota che ti spetterebbe non ti viene consegnata ma trattenuta e depositata ai sensi dell’art. 227 CCII, in attesa della definizione. Non è una perdita: è un congelamento. Ma va monitorato, perché la gestione degli accantonamenti incide sulla tempistica con cui incassi.

I numeri

Ipotesi: hai un credito ipotecario di 412.600 euro su un capannone, iscritto in primo grado. Il capannone viene venduto per 298.000 euro. Le spese specifiche di liquidazione del cespite — perizia, pubblicità, compenso del professionista delegato, imposte sul trasferimento a carico della procedura — ammontano a 21.450 euro.

Sul ricavato netto di 276.550 euro ti collochi per intero: incassi 276.550 euro. I restanti 136.050 euro del tuo credito degradano a chirografo e concorrono con la massa comune. Se la percentuale chirografaria finale è l’8,43% dell’esempio precedente, su quella parte incassi altri 11.469 euro. Totale: 288.019 euro su 412.600, pari al 69,8%.

Secondo scenario: la procedura ha imputato al ricavato del capannone anche 34.000 euro di spese generali non riferibili al cespite. Il netto scende a 242.550 euro, la parte degradata a chirografo sale a 170.050 euro e il tuo incasso complessivo scende a 256.886 euro. La differenza, 31.133 euro, è esattamente il valore della contestazione che molti creditori ipotecari non propongono.

I rischi specifici

Il rischio tipico del creditore con garanzia reale è l’imputazione impropria delle spese sul ricavato del bene gravato, che trasforma silenziosamente una parte di credito privilegiato in credito chirografario. Il secondo rischio è l’inerzia sugli accantonamenti: una quota trattenuta e mai sbloccata perché nessuno ha sollecitato la definizione del giudizio sottostante.

Le mosse giuste

  1. Pretendi la ricostruzione analitica del ricavato del bene gravato e delle spese imputate a quel ricavato.
  2. Verifica il grado e la data di iscrizione rispetto agli altri creditori garantiti sullo stesso bene.
  3. Controlla la collocazione degli interessi maturati e il periodo per cui sono stati riconosciuti in sede privilegiata.
  4. Monitora gli accantonamenti che ti riguardano e sollecita la definizione dei giudizi che li tengono congelati.
  5. Se l’imputazione è sbagliata, contesta il riparto parziale: non aspettare il finale, perché le distribuzioni già eseguite sono stabili.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo è di grande interesse Cass., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26655, in tema di accantonamenti in sede di riparto: la pronuncia delimita i poteri del giudice del reclamo e circoscrive il sindacato sulla scelta dell’organo della procedura, indicando con chiarezza quale spazio resta al creditore che contesta la misura trattenuta.


Se sei un depositante o un cliente di una banca in liquidazione coatta

La tua situazione

La banca presso cui avevi il conto corrente, il libretto, il deposito titoli o il conto di pagamento è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell’Economia su proposta della Banca d’Italia. Nel giro di pochi giorni hai letto che una parte del denaro ti verrà rimborsata, un’altra forse no, e che i titoli in custodia seguono un percorso diverso dal saldo di conto. Per chi è nella tua posizione, la disciplina dei riparti non è quella generale: è quella speciale del Testo unico bancario.

Cosa cambia per te

La liquidazione coatta delle banche è regolata dagli artt. 80 e seguenti del D.Lgs. 385/1993 (TUB), e la fase distributiva ha un nome diverso e una struttura propria: l’art. 91 TUB disciplina le restituzioni e i riparti, l’art. 92 TUB gli adempimenti finali. Le prime riguardano i beni che non sono mai entrati nel patrimonio della banca pur essendo in suo possesso — tipicamente gli strumenti finanziari in custodia e amministrazione — e si restituiscono agli aventi diritto; i secondi riguardano i crediti, cioè il saldo del conto o del deposito, che concorrono secondo le cause di prelazione.

La regola che ti protegge più di quanto pensi è la garanzia dei depositi: il Fondo interbancario di tutela dei depositanti e, per il credito cooperativo, il Fondo di garanzia dei depositanti, rimborsano i depositi protetti fino a 100.000 euro per depositante e per banca, e il rimborso avviene entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione. Il limite si applica per intestatario: un conto cointestato da 300.000 euro tra due persone dà diritto a 100.000 euro a testa.

Qui sta la differenza più rilevante per te rispetto a qualunque altro creditore concorsuale: non attendi il riparto per la parte garantita. La ricevi fuori dalla procedura, in tempi brevissimi, tramite una banca incaricata. Il sistema di garanzia, una volta effettuato il rimborso, subentra nei tuoi diritti verso la liquidazione e, entro i limiti di quanto ha pagato, percepisce i riparti in via prioritaria rispetto ai depositanti rimborsati.

Per la quota eccedente i 100.000 euro, invece, sei un creditore della procedura e concorri secondo la graduatoria, con la collocazione che la legge riconosce ai depositi non protetti.

Quanto alla chiusura, l’art. 92 TUB ricalca lo schema generale ma con l’autorità propria del settore: liquidato l’attivo o una parte rilevante di esso, e prima dell’ultimo riparto o dell’ultima restituzione, i commissari sottopongono alla Banca d’Italia il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati dalla propria relazione e da quella del comitato di sorveglianza; la Banca d’Italia ne autorizza il deposito in cancelleria. Decorso il termine per le contestazioni senza che ne siano state proposte, o definite quelle proposte con sentenza passata in giudicato, i commissari eseguono il riparto o la restituzione finale. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto.

I numeri

Ipotesi A. Conto corrente intestato a te solo, saldo 164.300 euro, più un dossier titoli con obbligazioni di terzi emittenti per nominali 45.000 euro.

I titoli in custodia non sono un credito: sono tuoi e seguono la disciplina delle restituzioni dell’art. 91 TUB, quindi ti vengono trasferiti su un altro intermediario per l’intero. Sul conto, 100.000 euro ti vengono rimborsati dal sistema di garanzia entro sette giorni lavorativi. I restanti 64.300 euro restano un credito verso la liquidazione: se i riparti distribuiranno, poniamo, il 23% a quella categoria, incassi altri 14.789 euro e il tuo recupero complessivo sul conto è di 114.789 euro su 164.300, pari al 69,9%.

Ipotesi B. Stesso saldo di 164.300 euro, ma il conto è cointestato con il coniuge. La garanzia opera per ciascun intestatario: 82.150 euro a testa, interamente coperti dal limite dei 100.000 euro. Rimborso integrale, nessun credito residuo verso la procedura. Stesso denaro, esito completamente diverso.

I rischi specifici

Il rischio che pesa di più, per il cliente di banca, è di scoprire tardi che il suo strumento non è un deposito protetto: azioni, obbligazioni della banca e strumenti subordinati restano fuori dalla garanzia e seguono le sorti della liquidazione. Il secondo rischio è la confusione tra ciò che è stato ceduto a un altro intermediario e ciò che è rimasto nella liquidazione: nelle operazioni di cessione aggregata il perimetro della cessione è definito da norme speciali, e non tutto passa al cessionario.

Su questo la Cassazione ha scritto pagine decisive a proposito delle cosiddette Banche Venete: con la sentenza della Sezione I del 12 giugno 2025, n. 15670 ha escluso dal perimetro della cessione a Intesa Sanpaolo i contenziosi pendenti relativi a rapporti bancari già estinti; con la sentenza della Sezione I del 12 giugno 2025, n. 15678 ha confermato che i debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati restano fuori dalla cessione, in applicazione del D.L. 99/2017 e in conformità ai principi dell’Unione europea; con la sentenza della Sezione I del 18 luglio 2025, n. 20184 ha ribadito le modalità con cui ogni credito verso quelle banche deve essere fatto valere, cioè nelle forme dell’accertamento del passivo della liquidazione coatta e non in via ordinaria.

Le mosse giuste

  1. Separa subito le tre masse: ciò che è coperto dalla garanzia dei depositi, ciò che è oggetto di restituzione perché mai entrato nel patrimonio della banca, ciò che è credito concorsuale.
  2. Non attendere passivamente il rimborso: verifica che la posizione sia stata correttamente censita, soprattutto per i conti cointestati e per i rapporti con più intestazioni.
  3. Insinua la quota eccedente nelle forme previste dall’accertamento del passivo della liquidazione, nei termini della comunicazione ricevuta.
  4. Verifica se il tuo rapporto è stato ceduto a un altro intermediario e, in caso di dubbio sul perimetro, fai valere la posizione nella sede corretta.
  5. Controlla la collocazione nel piano di riparto della quota non garantita e la posizione del sistema di garanzia surrogato, che su quelle somme ha priorità.

Se sei un assicurato, un beneficiario o un danneggiato di una compagnia in liquidazione

La tua situazione

Avevi una polizza — vita, danni, responsabilità civile auto — con una compagnia che l’IVASS ha segnalato e che il Ministero ha posto in liquidazione coatta. Oppure sei stato danneggiato da un veicolo assicurato con quella compagnia, e il sinistro era ancora aperto. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la liquidazione delle imprese assicurative non segue la disciplina generale né, su un punto decisivo, segue le stesse regole di impugnazione dei riparti valide per tutte le altre liquidazioni coatte.

Cosa cambia per te

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dagli artt. 245 e seguenti del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005). I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell’impresa e procedono all’accertamento del passivo e alla liquidazione dell’attivo.

Il cuore della tua tutela è l’art. 258 CAP, che disciplina il trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione. La logica è semplice e potentissima: gli attivi iscritti nel registro posto a copertura delle riserve tecniche sono destinati in via preferenziale a soddisfare i crediti degli assicurati. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all’impresa se anteriore, la composizione di quegli attivi e il registro stesso non possono essere modificati dai commissari — salvo la correzione di meri errori materiali — senza l’autorizzazione dell’IVASS; i commissari vi includono però i proventi finanziari maturati e i premi incassati nel periodo intercorrente tra l’apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione, o fino alla data dell’eventuale trasferimento del portafoglio.

In concreto, questo significa che tu non concorri soltanto sull’attivo generale della compagnia: concorri, con preferenza, su una massa dedicata e cristallizzata al momento dell’apertura della procedura. È la ragione per cui i riparti delle liquidazioni assicurative distribuiscono spesso agli assicurati percentuali molto più alte di quelle che vedono i creditori ordinari della stessa impresa.

Se sei un danneggiato da circolazione stradale la tutela si aggiunge: l’art. 295 CAP consente che il commissario sia autorizzato, con lo stesso decreto che dispone la liquidazione, a liquidare i danni da circolazione di veicoli e natanti verificatisi prima della pubblicazione del decreto e quelli successivi fino alla scadenza dei contratti in corso, con le somme necessarie anticipate dalla CONSAP. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada che paga è poi surrogato per l’importo corrisposto nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa in liquidazione, e beneficia dello stesso trattamento preferenziale che l’art. 258, comma 4, lettera a), CAP riserva a quei crediti.

E qui arriva l’elemento procedurale più importante e meno conosciuto. Nella liquidazione coatta delle imprese assicurative i piani di riparto — tanto quelli parziali quanto quello finale — non si contestano con il ricorso camerale al tribunale previsto in via generale, ma con il modulo procedimentale dell’opposizione allo stato passivo. Lo ha affermato la Corte di cassazione, Sezione I, con la sentenza del 25 luglio 2024, n. 20862: nella generalità delle liquidazioni coatte i riparti parziali si impugnano in analogia a quanto previsto per il riparto finale, secondo lo schema dell’art. 213, comma 3, l.fall. (oggi art. 313, comma 3, CCII), mentre nella liquidazione coatta delle assicurazioni il rinvio della disciplina speciale conduce alle forme degli artt. 98 e 99 l.fall., oggi artt. 206 e 207 CCII. Sbagliare rito, qui, significa perdere la contestazione prima ancora di discuterla nel merito.

I numeri

Ipotesi: compagnia danni in liquidazione. Attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche: 7.340.000 euro. Crediti da contratti di assicurazione ammessi: 9.120.000 euro, di cui il tuo per un sinistro liquidato e non pagato di 38.700 euro. Altri crediti della compagnia (fornitori, locatori, consulenti): 2.610.000 euro. Attivo generale ulteriore: 1.180.000 euro.

Sulla massa dedicata, la percentuale per i crediti assicurativi è 7.340.000 / 9.120.000 = 80,5%: sul tuo credito incassi 31.154 euro con il primo riparto che distribuisce quella massa. La parte residua, 7.546 euro, concorre sull’attivo generale insieme agli altri creditori: se la percentuale chirografaria su quella massa è il 14%, incassi altri 1.056 euro. Recupero complessivo 32.210 euro, pari all’83,2%.

Per confronto, il fornitore della stessa compagnia, che non ha accesso alla massa dedicata, su un credito di pari importo incassa il 14%, cioè 5.418 euro. Stessa procedura, stesso riparto, sei volte di differenza.

I rischi specifici

Il rischio decisivo, per l’assicurato, è l’errore di rito nella contestazione del riparto: un reclamo camerale proposto dove serviva l’opposizione allo stato passivo rischia l’inammissibilità, e il termine nel frattempo si consuma. Il secondo rischio è la mancata verifica dell’inclusione del credito tra quelli derivanti da contratto di assicurazione: la differenza tra essere dentro o fuori quella categoria vale, nell’esempio sopra, sessantasei punti percentuali.

Le mosse giuste

  1. Verifica la qualificazione del credito come derivante da contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 258 CAP: è la chiave di accesso alla massa dedicata.
  2. Controlla la consistenza e l’immodificabilità del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche alla data di apertura.
  3. Se sei danneggiato da circolazione stradale, attiva il canale CONSAP/Fondo di garanzia invece di attendere il riparto.
  4. Imposta la contestazione del riparto con il rito corretto, quello dell’opposizione allo stato passivo, e nei termini.
  5. Verifica la posizione dei soggetti surrogati, che concorrono sulla stessa massa preferenziale con il medesimo trattamento.

Se sei un socio di cooperativa, un prestatore sociale o un portatore di strumenti subordinati

La tua situazione

Hai messo denaro in un’impresa di cui eri anche parte: quote di una cooperativa, un libretto di prestito sociale, obbligazioni subordinate di una banca popolare. Finché le cose andavano bene, quella posizione ibrida ti dava un rendimento migliore. Adesso che l’impresa è in liquidazione coatta, la stessa posizione ibrida ti colloca nel punto più esposto della graduatoria. Per chi è nella tua posizione serve, prima di ogni altra cosa, una distinzione netta tra ciò che è credito e ciò che è capitale di rischio.

Cosa cambia per te

Il principio di fondo è che il capitale di rischio non concorre con i creditori: viene soddisfatto solo se, dopo aver pagato tutti i creditori, residua qualcosa — e nella quasi totalità delle liquidazioni coatte non residua nulla. La quota sociale di cooperativa e l’azione di una banca cooperativa sono capitale di rischio. Non si insinuano al passivo come crediti e non partecipano ai riparti.

Il prestito sociale è cosa diversa: è un rapporto di credito, raccolto dalla cooperativa presso i soci secondo la disciplina che lo consente, e come tale si insinua al passivo. Di regola si colloca tra i chirografari e concorre alla pari con i fornitori. La discussione pratica riguarda la postergazione dei finanziamenti dei soci: si tratta di un terreno su cui gli orientamenti non sono uniformi e su cui la qualificazione concreta del versamento — prestito sociale regolarmente istituito oppure finanziamento del socio in situazione di squilibrio — può spostare il tuo credito di un intero gradino.

Gli strumenti subordinati, infine, hanno una collocazione stabilita dal loro stesso regolamento contrattuale: concorrono dopo i creditori ordinari e, nelle crisi bancarie, sono stati spesso esclusi dal perimetro delle cessioni. La Cassazione, Sezione I, con la sentenza del 12 giugno 2025, n. 15678, ha confermato che i debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati delle banche venete restano fuori dalla cessione a Intesa Sanpaolo in forza dell’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 99/2017, ritenendo l’esclusione conforme ai principi europei.

Una notazione istituzionale che ti riguarda: quando la procedura è quella di un ente cooperativo, l’autorità che vigila è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che autorizza i riparti e gli atti finali. È al Ministero che il commissario chiede l’autorizzazione a distribuire acconti o a eseguire un riparto parziale, ed è il Ministero che autorizza il deposito del bilancio finale e del piano di riparto in cancelleria. Sul versante del perimetro soggettivo, la Cassazione, Sezione I, con la sentenza del 16 gennaio 2026, n. 880, ha stabilito che l’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa, proprio perché assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa, non può accedere alla procedura di accordo con i creditori prevista dalla L. 3/2012, a differenza dell’imprenditore agricolo individuale o collettivo in stato di sovraindebitamento.

I numeri

Ipotesi: cooperativa di abitazione in liquidazione coatta. La tua posizione è composta da 2.580 euro di quota sociale e 27.380 euro di libretto di prestito sociale.

La quota sociale, 2.580 euro, è capitale di rischio: non si insinua e non partecipa ai riparti. Il prestito sociale, 27.380 euro, si insinua come credito chirografario. Se la percentuale chirografaria finale è il 9%, incassi 2.464 euro. Se invece quel versamento venisse qualificato come finanziamento postergato, incasseresti zero, perché la postergazione significa soddisfazione solo dopo l’integrale pagamento degli altri chirografari.

La differenza tra le due qualificazioni, sulla tua posizione, è l’intero importo recuperabile. Ed è una differenza che si decide in sede di ammissione al passivo, non in sede di riparto: il riparto applica la collocazione, non la discute.

I rischi specifici

Il rischio più grave, per chi ha una posizione ibrida, è la qualificazione sbagliata del versamento: un prestito sociale derubricato a conferimento, o un credito chirografario collocato tra i postergati, azzera il recupero senza che il riparto possa più rimediare. Il secondo rischio è sistemico: se eri anche garante della cooperativa verso le banche, l’apertura della liquidazione non estingue la tua obbligazione di garanzia, e il creditore garantito può agire contro di te mentre tu attendi un riparto che ti restituirà pochi punti percentuali.

Le mosse giuste

  1. Separa documentalmente quota sociale e prestito sociale, recuperando i titoli di versamento e il regolamento del prestito.
  2. Insinua il prestito sociale come credito chirografario, con i conteggi e gli interessi maturati.
  3. Contesta subito ogni collocazione in postergazione che non trovi fondamento nella natura effettiva del versamento.
  4. Se sei anche garante o coobbligato, imposta in parallelo la difesa sul fronte esecutivo, perché i due piani corrono con tempi diversi.
  5. Se l’esposizione residua è insostenibile sul piano personale, valuta l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che restano aperte alla persona fisica anche quando l’ente è in liquidazione coatta.

Tre posizioni, lo stesso riparto, tre esiti diversi

Prendiamo una sola procedura e applichiamo lo stesso identico riparto parziale a tre creditori diversi, numeri alla mano. Sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a far vedere come la stessa distribuzione produca risultati incomparabili a seconda della posizione.

Il contesto. Cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione coatta amministrativa dal 14 marzo. Attivo realizzato alla data del primo riparto parziale: 946.000 euro. Prededuzioni già pagate e stimate fino alla chiusura: 118.700 euro. Crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 (lavoro): 212.400 euro. Crediti ipotecari: 340.000 euro, garantiti su un immobile venduto per 268.000 euro con spese specifiche di 19.300 euro. Crediti chirografari: 1.870.000 euro.

Il calcolo del riparto parziale. Somme ripartibili: 946.000 − 118.700 = 827.300 euro. Il limite dell’art. 227 CCII consente di distribuire al massimo l’ottanta per cento, cioè 661.840 euro, con accantonamento generale di 165.460 euro. Sul ricavato dell’immobile, 268.000 − 19.300 = 248.700 euro vanno al creditore ipotecario. Restano 413.140 euro: 212.400 euro soddisfano integralmente i crediti di lavoro, e i residui 200.740 euro vanno alla massa chirografaria, che include anche la parte degradata del credito ipotecario (340.000 − 248.700 = 91.300 euro). Massa chirografaria complessiva: 1.961.300 euro. Percentuale chirografaria: 10,24%.

Prima posizione — Caterina, impiegata amministrativa. Credito ammesso: TFR 16.420 euro, ultime tre mensilità 4.980 euro, ferie non godute 1.640 euro. Il TFR le viene pagato integralmente dal Fondo di garanzia INPS dopo il deposito dello stato passivo esecutivo; le tre mensilità le sono rimborsate dal Fondo entro il tetto applicabile, poniamo 4.340 euro, e per i residui 640 euro resta creditrice privilegiata. In sede di riparto parziale la categoria privilegiata viene soddisfatta per intero: incassa 640 + 1.640 = 2.280 euro. Recupero complessivo sulla posizione da 23.040 euro: 23.040 euro, cioè il 100%, di cui 20.760 euro per intervento del Fondo.

Seconda posizione — Tecnoforniture S.r.l., fornitore. Credito chirografario ammesso: 74.900 euro. Non ha garanzie, non ha privilegi, non ha fondi pubblici. Al riparto parziale incassa 74.900 × 10,24% = 7.670 euro. Se al riparto finale la percentuale sale complessivamente al 13,5%, il recupero totale è 10.112 euro su 74.900, cioè il 13,5%.

Terza posizione — banca creditrice ipotecaria. Credito ammesso 340.000 euro. Incassa 248.700 euro sul ricavato dell’immobile e, sulla parte degradata di 91.300 euro, il 10,24%, cioè 9.349 euro. Totale al riparto parziale: 258.049 euro, pari al 75,9% del credito.

La lettura. Stesso attivo, stesso commissario, stesso giorno di distribuzione. Caterina recupera tutto ma solo perché ha attivato il Fondo di garanzia, che è un canale esterno al riparto; il fornitore recupera poco più di un decimo; la banca recupera tre quarti ma perde oltre ottanta punti percentuali sulla parte non coperta dal valore dell’immobile. E se qualcuno avesse ottenuto 90.000 euro di prededuzione indebita, la percentuale chirografaria sarebbe scesa al 5,65% e il fornitore avrebbe incassato 4.232 euro invece di 7.670: la metà, per effetto di una collocazione altrui che nessuno ha contestato.


I casi misti: quando appartieni a più profili contemporaneamente

Nella realtà quasi nessuno sta dentro un solo profilo. Le combinazioni più frequenti meritano una lettura dedicata, perché le regole non si sommano: si incastrano, e l’ordine in cui le attivi cambia il risultato.

Il socio lavoratore di cooperativa. È la combinazione più diffusa. Hai una quota sociale (capitale di rischio, fuori dal riparto), un eventuale libretto di prestito sociale (credito chirografario) e un credito di lavoro (privilegiato ex art. 2751-bis n. 1, con accesso al Fondo di garanzia INPS). Tre posizioni, tre trattamenti. La mossa corretta è trattarle separatamente fin dalla domanda di ammissione al passivo: una domanda che le mescola produce quasi sempre un’ammissione parziale o una qualificazione uniforme al ribasso. Nota pratica: il rapporto di lavoro del socio lavoratore, quando è riconosciuto come tale, apre la via al Fondo di garanzia esattamente come per il dipendente non socio.

Il fornitore che è anche depositante della banca in liquidazione. Hai fatture impagate verso la banca per servizi resi e un conto corrente presso la stessa. Le due posizioni viaggiano su binari diversi: il saldo di conto accede alla garanzia dei depositi fino a 100.000 euro con rimborso in pochi giorni; le fatture sono un credito concorsuale ordinario che attende i riparti dell’art. 91 TUB. Da verificare con attenzione la compensazione tra le due posizioni, che va eccepita nella sede e nei modi corretti e non si presume.

L’assicurato che è anche azionista della compagnia. Il credito da contratto di assicurazione accede alla massa preferenziale dell’art. 258 CAP; la partecipazione azionaria è capitale di rischio e resta fuori da ogni riparto. L’errore tipico è attendere un riparto unico: le due posizioni non si compensano e non si sommano.

Il creditore ipotecario che è anche garantito da un terzo. Se oltre all’ipoteca sul bene dell’impresa in liquidazione hai una fideiussione di un socio o di un amministratore, il riparto non consuma la garanzia personale: puoi agire contro il fideiussore per la parte non soddisfatta, con l’avvertenza di coordinare le due azioni per non incorrere in duplicazioni di incasso.

Il socio garante della cooperativa in liquidazione. È la posizione più pesante. Da un lato sei creditore per il prestito sociale e incasserai una percentuale modesta; dall’altro sei debitore verso la banca per la garanzia prestata, e la liquidazione dell’ente non estingue la tua obbligazione. Qui il riparto è solo una delle variabili: la partita vera si gioca sul fronte personale, dove le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento offrono una via di uscita strutturata.

Il lavoratore che è anche creditore per compensi professionali. Capita spesso nelle cooperative e nelle imprese sociali: una parte del rapporto è subordinata, una parte è stata fatturata come prestazione autonoma. I compensi professionali godono del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c., diverso per presupposti da quello del lavoro subordinato, e non accedono al Fondo di garanzia. Due domande distinte, due collocazioni distinte, due percorsi di riparto distinti.


Il confronto tra profili

La tabella che segue mette in fila ciò che distingue davvero una posizione dall’altra nella fase distributiva. Leggila in orizzontale: la riga più importante, per chiunque, è l’ultima, perché il rito della contestazione non è lo stesso per tutti e un errore lì chiude la partita prima di aprirla.

AspettoLavoratore / socio lavoratoreFornitore chirografarioIpotecario / privilegiato specialeDepositante di bancaAssicurato / danneggiatoSocio, prestatore sociale, subordinato
Fonte della disciplinaCCII artt. 312-313 + L. 297/1982, D.Lgs. 80/1992CCII artt. 312-313, 221, 227CCII artt. 312-313, 221TUB artt. 80 ss., 91, 92CAP artt. 245 ss., 258, 295CCII artt. 312-313 + disciplina societaria
Collocazione nella graduatoriaPrivilegio generale mobiliare, grado elevatoChirografo, ultimo gradinoPrelazione sul ricavato del bene gravatoDeposito protetto fuori riparto; eccedenza secondo prelazionePreferenza sugli attivi del registro riserve tecnicheChirografo o postergato; quota e azioni fuori dal riparto
Canale esterno al ripartoFondo di garanzia INPS per TFR e tre mensilitàNessunoNessunoFITD / FGD fino a 100.000 euro per intestatarioCONSAP e Fondo vittime della strada per RCANessuno
Tempi tipici di incassoFondo INPS in settimane dall’esecutività del passivoSolo ai riparti, spesso a fine proceduraDopo la vendita del bene gravatoRimborso garantito entro 7 giorni lavorativiRiparto sulla massa dedicata, in anticipo rispetto agli altriRiparti finali, se residua attivo
Effetto dell’accantonamento ex art. 227 CCIIRiduce la quota distribuibile, non il gradoRiduce direttamente la percentualeCongela la quota se il credito è ammesso con riservaIncide sulla sola quota eccedente la garanziaIncide sulla massa dedicata e su quella generaleIncide sulla percentuale chirografaria
Rischio principaleDecadenza dai termini per il Fondo di garanziaPrededuzioni e privilegi altrui non contestatiSpese generali imputate al ricavato del beneStrumenti non coperti scambiati per depositiErrore di rito nella contestazione del ripartoQualificazione del versamento come capitale o postergato
Rito per contestare il ripartoRicorso al tribunale, 20 giorni (art. 313 CCII)Ricorso al tribunale, 20 giorniRicorso al tribunale, 20 giorniRicorso al tribunale secondo TUB artt. 91-92Opposizione allo stato passivo (artt. 206-207 CCII)Ricorso al tribunale, 20 giorni

Come si legge un progetto di riparto, riga per riga

Qualunque sia il tuo profilo, prima o poi ti troverai davanti a un documento di poche pagine con molte cifre. Vale la pena sapere che cosa cercare, e in quale ordine, perché l’informazione che ti serve non sta quasi mai nella riga con il tuo nome.

Primo: il totale dell’attivo realizzato e la data di riferimento. È la base di tutto. Verifica che comprenda i realizzi della vendita dei beni, i recuperi di crediti, le somme rivenienti da azioni revocatorie e di responsabilità e gli interessi maturati sulle giacenze. Un attivo indicato al netto di partite che non sono ancora uscite di cassa riduce artificialmente la massa distribuibile.

Secondo: la sezione delle prededuzioni. È la voce che erode per prima e che più raramente viene letta. Cerca il compenso del commissario (liquidato dall’autorità di vigilanza, che lo determina contestualmente all’autorizzazione al deposito degli atti finali), i compensi dei professionisti incaricati, le spese di procedura, i debiti contratti dopo l’apertura. Per ciascuna voce chiediti se esiste un titolo: un’autorizzazione, un incarico, una dichiarazione di subentro. Ricorda che la prosecuzione di fatto di un contratto non basta a rendere prededucibile il credito anteriore.

Terzo: la distinzione tra le masse. In una procedura con beni immobili e mobili esistono più masse, e ciascun creditore con prelazione speciale si soddisfa sulla propria. Verifica che il ricavato di ogni bene gravato sia stato tenuto distinto, che le spese di liquidazione siano state imputate al bene cui si riferiscono e che l’eventuale eccedenza sia confluita nella massa generale. L’errore più frequente è l’imputazione di costi generali su una massa specifica, o viceversa.

Quarto: la graduatoria dei privilegi. Controlla che l’ordine rispetti la scala dell’art. 221 CCII e i gradi del codice civile, e che i crediti di lavoro, i crediti professionali, i crediti erariali e gli altri privilegi generali siano collocati ciascuno al proprio posto. Un privilegio generale collocato su una massa immobiliare prima dei creditori ipotecari è un errore che costa molto e che si riconosce a colpo d’occhio.

Quinto: l’accantonamento. Somma le quote trattenute e confronta il totale con le somme disponibili: se la distribuzione supera l’ottanta per cento del ripartibile, la violazione dell’art. 227 CCII è conclamata. Verifica poi gli accantonamenti specifici: ogni credito ammesso con riserva, ogni opposizione accolta con sentenza non definitiva, ogni impugnazione pendente dovrebbe avere la sua quota congelata e depositata.

Sesto: il calcolo della percentuale chirografaria. È una divisione, e come tale va rifatta: somme residue diviso massa chirografaria ammessa. Controlla che al denominatore figurino tutti i crediti chirografari, incluse le parti degradate dei crediti privilegiati incapienti, e che non vi siano stati inseriti crediti postergati, che concorrono solo dopo.

Settimo e ultimo: la riga che ti riguarda. A questo punto avrà un senso, perché saprai da dove viene. E se non torna, saprai esattamente quale passaggio contestare — che è la differenza tra un ricorso che si discute e uno che si archivia.


Le domande trasversali

Posso oppormi a un riparto parziale, o devo aspettare quello finale? Puoi e, nella grande maggioranza dei casi, devi. Il riparto parziale non è un atto interinale privo di conseguenze: è stabile, e le somme distribuite non tornano indietro. La Cassazione con la sentenza n. 20862 del 25 luglio 2024 ha affermato espressamente che i riparti parziali sono impugnabili, in analogia con quanto previsto per il riparto finale, proprio in ragione dell’identico carattere di stabilità. Aspettare il riparto finale per contestare collocazioni già eseguite significa, quasi sempre, arrivare tardi.

Cosa succede se mi insinuo al passivo dopo che sono già stati fatti dei riparti? Non pregiudichi le ripartizioni già avvenute e concorri soltanto sulle somme non ancora distribuite, ai sensi dell’art. 312, comma 3, CCII. Su quelle somme, però, hai diritto di prelevare le quote che avresti percepito nei riparti precedenti, prima che si proceda a nuove distribuzioni agli altri. Il tuo credito non è perduto: è posticipato e vincolato alla capienza residua.

Se cambio profilo durante la procedura, cosa cambia? Il profilo rilevante è quello cristallizzato dallo stato passivo. Se perdi la qualifica di socio, se cedi il credito a un terzo, se il tuo credito viene parzialmente soddisfatto da un garante, la posizione nel riparto si modifica di conseguenza: il cessionario subentra nella stessa collocazione, il garante che paga si surroga nei tuoi diritti con lo stesso grado. Quello che non cambia mai, per effetto di vicende successive, è la graduazione già accertata nello stato passivo.

I termini per contestare il riparto si sospendono in agosto? Il termine di venti giorni dell’art. 313 CCII è un termine processuale perentorio e beneficia della sospensione feriale, che però opera soltanto dal 1° al 31 agosto. Non esistono altre finestre di sospensione, e non esiste una proroga per chi ha ricevuto la comunicazione a ridosso delle festività.

Il commissario può pagare qualcuno prima degli altri? Sì, entro limiti precisi. L’art. 312, comma 2, CCII gli consente di distribuire acconti parziali a tutti i creditori o anche soltanto ad alcune categorie, previo parere del comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Ma una distribuzione anticipata a una categoria non può alterare l’ordine delle cause di prelazione: può anticipare nel tempo, non modificare la graduatoria.

Che differenza fa, in concreto, un riparto che non contesto? Ne fa una definitiva. Decorso il termine senza contestazioni, bilancio finale, conto della gestione e piano di riparto si intendono approvati e il commissario procede alle ripartizioni finali. Da quel momento la discussione sulla graduazione è chiusa.


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti verificati, ordinati secondo il profilo cui si applicano. I principi sono riformulati per sintesi.

Per chiunque contesti un riparto

  1. Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 2024, n. 20862. Nella liquidazione coatta amministrativa i riparti parziali sono impugnabili in analogia con quanto previsto per il riparto finale, data l’identica stabilità delle due forme di distribuzione; nelle procedure ordinarie l’impugnazione segue lo schema dell’art. 213, comma 3, l.fall. (oggi art. 313, comma 3, CCII), mentre nelle liquidazioni delle imprese assicurative segue quello degli artt. 98 e 99 l.fall. (oggi artt. 206 e 207 CCII). È la pronuncia che fonda, da sola, l’impugnabilità dei riparti parziali e che distingue i riti.
  2. Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26655. In tema di accantonamenti in sede di riparto, la decisione delimita i poteri del giudice del reclamo e circoscrive il sindacato sulla scelta compiuta dall’organo della procedura. Rilevante per chi contesta la misura della somma trattenuta anziché distribuita.
  3. Cass. civ., Sez. I, 2023, n. 27163. La sentenza di condanna pronunciata nei confronti del soggetto poi sottoposto a liquidazione coatta è opponibile alla procedura anche se non ancora passata in giudicato, e il commissario può proseguire il giudizio in fase di impugnazione, che non diviene improcedibile; la disciplina della liquidazione coatta richiama indirettamente le regole del fallimento sull’accertamento del passivo. Decisiva per chi ha un titolo giudiziale non definitivo e teme di restare fuori dal riparto.

Per il profilo lavoratore

  1. Cass. civ., 3 gennaio 2020, n. 32. Il diritto alla prestazione del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità ha natura di autonomo credito previdenziale e il termine annuale di prescrizione va computato in modo indipendente rispetto al credito verso il datore di lavoro insolvente. È la ragione per cui attendere il riparto prima di attivare il Fondo è una strategia perdente.
  2. Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 2024, n. 17497. In tema di accertamento del passivo nella liquidazione coatta, la pronuncia affronta il regime delle domande tardive e i presupposti perché il diritto accertato in sede di opposizione partecipi al riparto concorsuale.

Per il profilo fornitore e chirografario

  1. Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2026, n. 3891. La prosecuzione soltanto di fatto di un rapporto di somministrazione di servizi non consente di riconoscere la prededuzione per le prestazioni eseguite prima dell’apertura della procedura: occorre un’esplicita dichiarazione di subentro da parte del commissario. Ogni prededuzione impropria riduce la massa distribuibile ai chirografari.
  2. Cass. civ., Sez. I, 13 novembre 2025, n. 30032. In caso di espropriazione presso terzi a carico del soggetto poi assoggettato a liquidazione coatta, l’azione di inefficacia del pagamento eseguito dal terzo pignorato va proposta nei confronti del creditore assegnatario, beneficiario dell’atto solutorio. Somme recuperate con questa azione tornano nella massa e finiscono nei riparti.
  3. Cass. civ., Sez. II, 22 ottobre 2025, n. 28129. Il commissario liquidatore può nominare un difensore per il giudizio di appello avverso il rigetto di una proposta di concordato anche senza la previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, richiesta solo in altre ipotesi; ne discende il diritto del legale al compenso. Rilevante per chi verifica la legittimità delle prededuzioni nel piano di riparto.

Per il profilo bancario

  1. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20184. Con riferimento alla liquidazione coatta delle cosiddette Banche Venete, la pronuncia precisa le modalità con cui ogni credito verso quelle banche deve essere fatto valere, nelle forme proprie dell’accertamento del passivo della procedura.
  2. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2025, n. 15670. Dal perimetro della cessione a Intesa Sanpaolo dei rapporti bancari in essere vanno esclusi i contenziosi pendenti relativi a rapporti già estinti, che restano quindi nella liquidazione.
  3. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2025, n. 15678. I debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati sono esclusi dal perimetro della cessione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 99/2017, in conformità ai principi dell’Unione europea.

Per il profilo cooperativo e per i processi pendenti

  1. Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 880. L’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa, in quanto assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa, non può accedere alla procedura di accordo con i creditori della L. 3/2012, a differenza dell’imprenditore agricolo individuale o collettivo in stato di sovraindebitamento.
  2. Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2025, n. 22714. L’apertura della liquidazione coatta nei confronti di una delle parti determina l’interruzione automatica del processo in corso; la pronuncia individua il momento da cui decorre il termine per la riassunzione o la prosecuzione. Chi ha una causa pendente contro l’impresa poi liquidata deve governare quel termine, perché da quel giudizio dipende spesso la stessa partecipazione al riparto.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il riparto non si subisce: si legge, si verifica e, quando è sbagliato, si contesta nei termini e con il rito giusto. Ecco, in concreto, le attività che lo Studio svolge, declinate per profilo dove la differenza conta.

  1. Ricostruiamo la tua posizione nello stato passivo confrontando la domanda di ammissione, il provvedimento del commissario e la comunicazione ricevuta, e individuiamo gli scostamenti di importo e di qualificazione.
  2. Verifichiamo voce per voce le prededuzioni iscritte nel progetto di riparto — compensi, spese, debiti della procedura, forniture proseguite — e contestiamo le collocazioni prive di titolo, perché ogni prededuzione impropria riduce la tua percentuale.
  3. Ricalcoliamo la massa distribuibile e la percentuale di riparto, applicando il limite dell’ottanta per cento dell’art. 227 CCII e verificando la correttezza dell’accantonamento generale e di quelli specifici.
  4. Per i lavoratori e i soci lavoratori predisponiamo e seguiamo la domanda al Fondo di garanzia INPS per il trattamento di fine rapporto e le ultime tre mensilità, curando l’acquisizione dello stato passivo esecutivo e la documentazione richiesta.
  5. Per i creditori ipotecari e privilegiati ricostruiamo il ricavato del bene gravato e l’imputazione delle spese su quel ricavato, contestando le decurtazioni non riferibili al cespite.
  6. Per i depositanti e i clienti di banca distinguiamo le tre masse — deposito protetto, beni da restituire, credito concorsuale — e seguiamo sia l’attivazione della garanzia sia l’insinuazione della quota eccedente.
  7. Per gli assicurati e i danneggiati verifichiamo l’inclusione del credito tra quelli dell’art. 258 CAP e impostiamo la contestazione del riparto con il rito dell’opposizione allo stato passivo, che per queste procedure è quello corretto.
  8. Per i soci di cooperativa e i prestatori sociali qualifichiamo il versamento sulla base dei titoli e del regolamento del prestito, e contestiamo le collocazioni in postergazione prive di fondamento.
  9. Redigiamo e depositiamo il ricorso di contestazione al piano di riparto nel termine perentorio di venti giorni, curando la fase delle osservazioni del commissario e dell’autorità e la discussione camerale davanti al tribunale.
  10. Proseguiamo l’impugnazione nei gradi successivi quando la questione è di diritto, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo atto fino alla Corte di cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nella materia dei riparti pesa in modo particolare l’abilitazione cassazionista: le contestazioni ai piani di riparto si decidono con decreto camerale e le questioni di graduazione, di prededuzione e di rito arrivano con frequenza davanti alla Corte di cassazione, come dimostra la stessa giurisprudenza richiamata in questa guida. Poter impostare il primo ricorso già nella prospettiva dell’ultimo grado, con il medesimo difensore e senza passaggi di mano, è ciò che consente di non perdere questioni per ragioni processuali. Quando la procedura riguarda banche, intermediari o enti che hanno raccolto risparmio, entra in azione il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; quando il riparto lascia scoperte posizioni personali di soci, garanti e coobbligati, le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC consentono di aprire in parallelo il percorso di composizione della crisi della persona fisica.

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: il calcolo delle percentuali, la ricostruzione delle masse e la verifica contabile del progetto di riparto procedono insieme all’impostazione giuridica della contestazione, e la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità.


In chiusura

Due cose, e sono in quest’ordine. La prima: capisci qual è il tuo profilo, perché prima di sapere quanto prenderai devi sapere su quale massa concorri, con quale grado e con quale rito puoi contestare. La seconda: agisci secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle generali, perché il lavoratore che attende il riparto perde il Fondo di garanzia, l’assicurato che sbaglia rito perde la contestazione e il chirografario che non legge il progetto di riparto perde punti percentuali decisi da collocazioni altrui.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il riparto è, nella sostanza, una graduatoria che si attacca davanti al tribunale e si difende fino all’ultimo grado: l’abilitazione cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consente di impostare la contestazione fin dal primo atto con la prospettiva del giudizio di legittimità, mentre il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario copre le liquidazioni di banche e intermediari e le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC coprono le ricadute personali su soci, garanti e coobbligati. Non promettiamo esiti: analizziamo la tua posizione, verifichiamo il progetto di riparto e costruiamo la contestazione dove ci sono margini reali.

📩 Hai ricevuto un piano di riparto, una comunicazione del commissario liquidatore o hai letto un avviso di deposito in Gazzetta Ufficiale? Scrivici oggi stesso, prima che i venti giorni si consumino: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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