Concordato Nella Liquidazione Giudiziale Per Industrie Alimentari: Cosa Sapere Su Certificazioni, Scadenze E Fornitori

Un’industria alimentare è già in liquidazione giudiziale: conviene puntare su un concordato nella liquidazione giudiziale, oppure è più prudente lasciare che la procedura prosegua con l’esercizio provvisorio, con un affitto d’azienda o con la vendita in blocco? È la domanda che si pongono, ciascuno dal proprio punto di vista, i soci dell’impresa, i fornitori di materie prime che vantano crediti rimasti insoluti, le banche garantite e gli imprenditori del settore che guardano allo stabilimento come a un’occasione. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dal valore che l’azienda conserva solo finché resta in funzione, e nel comparto alimentare quel valore si consuma più in fretta che altrove.

Nel settore food, infatti, il bivio ha tre variabili che altrove pesano meno. La prima sono le certificazioni: la registrazione o il riconoscimento sanitario dello stabilimento, i piani di autocontrollo, gli standard volontari richiesti dalla grande distribuzione, i controlli per le produzioni a denominazione o biologiche. La seconda sono le scadenze: quelle processuali del Codice della crisi e quelle, molto più brevi, della merce deperibile in magazzino. La terza sono i fornitori: allevatori, coltivatori, cooperative e produttori di imballaggi, che sono al tempo stesso creditori della procedura e anello indispensabile per qualunque ripartenza.

Lo Studio Monardo si occupa in modo specifico di questi bivi perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che riguarda esattamente la valutazione delle prospettive di risanamento di un’impresa in difficoltà e il dialogo con creditori e controparti; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire una proposta concordataria, le opposizioni all’omologazione e i successivi reclami senza cambiare difensore fino al giudizio di legittimità. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando la partita si gioca anche con le banche ipotecarie.

📩 Il tempo, in un’azienda alimentare ferma, lavora contro tutti: contatta ora lo Studio Monardo, trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo.


Il punto di partenza comune: cosa accade a un’industria alimentare quando si apre la liquidazione giudiziale

Prima di soppesare le alternative, conviene fissare gli elementi che restano identici qualunque sia la strada che verrà scelta. Con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale l’imprenditore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. I creditori anteriori non possono più agire individualmente: per partecipare alla ripartizione devono presentare domanda di ammissione al passivo, che viene esaminata nel procedimento di accertamento e si chiude con il decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

I contratti con i fornitori

Il primo snodo che interessa i fornitori è la sorte dei contratti in corso. La regola generale dell’art. 172 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è la sospensione: i contratti non ancora interamente eseguiti da entrambe le parti restano congelati finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di subentrare o di sciogliersi. Il fornitore non è però costretto ad attendere indefinitamente, perché può mettere in mora il curatore chiedendo al giudice delegato di assegnargli un termine, non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Le clausole che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della procedura sono inefficaci.

Diverso è il caso in cui sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa: qui, secondo l’art. 211 CCII, i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore decida di sospenderli o di scioglierli. Per un’industria alimentare la differenza è enorme: un contratto di somministrazione di latte, di farine o di imballaggi che prosegue consente alla linea di produzione di non fermarsi, mentre un contratto sospeso significa magazzino che scade e clienti della grande distribuzione che si rivolgono altrove.

Le regole speciali della filiera agroalimentare

Accanto al Codice della crisi opera una disciplina di settore che spesso viene trascurata. Il D.Lgs. 198/2021, che ha recepito la direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali e ha sostituito il vecchio art. 62 del D.L. 1/2012, impone la forma scritta per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari e fissa termini massimi di pagamento: trenta giorni per i prodotti deperibili e sessanta per quelli non deperibili, calcolati dalla consegna o, nelle consegne periodiche, dalla fine del periodo di consegna (che non può superare il mese). Questi termini non riguardano i crediti anteriori all’apertura della procedura, che seguono le regole del concorso, ma diventano decisivi per ogni fornitura eseguita durante l’esercizio provvisorio o l’affitto d’azienda.

Sui crediti anteriori, invece, conta la collocazione. Alcuni fornitori tipici del comparto godono di un privilegio generale sui mobili: è il caso, ai sensi dell’art. 2751-bis c.c., dei crediti del coltivatore diretto per i corrispettivi della vendita dei prodotti e dei crediti delle cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti. Gli altri fornitori di materie prime, di imballaggi e di servizi sono, di regola, chirografari.

Le certificazioni non sono beni come gli altri

Il valore di uno stabilimento alimentare non coincide con quello dei capannoni e dei macchinari. Lo stabilimento può operare soltanto se l’operatore del settore alimentare ha effettuato la registrazione prevista dal Reg. (CE) 852/2004 o, per i prodotti di origine animale, ha ottenuto il riconoscimento previsto dal Reg. (CE) 853/2004, con l’attribuzione del numero identificativo che compare sul bollo sanitario. A queste abilitazioni pubbliche si affiancano i piani di autocontrollo basati sui principi HACCP, le certificazioni volontarie di parte terza richieste dalla grande distribuzione e, per le produzioni a denominazione d’origine o biologiche, l’assoggettamento al sistema di controllo dell’organismo competente.

Il rovescio della medaglia è che nessuna di queste abilitazioni si “vende” da sola: sono legate all’operatore e allo stabilimento, e qualunque cambio di gestore richiede comunicazioni, aggiornamenti o nuove verifiche secondo le procedure dell’autorità sanitaria competente e degli enti di certificazione. L’elemento dirimente, nel confronto tra le opzioni, è quindi capire chi sarà l’operatore responsabile dello stabilimento in ciascuna fase e per quanto tempo l’attività potrà restare ferma senza perdere abilitazioni e clienti.

Le scadenze che scandiscono la procedura

Le scadenze rilevanti, in un’industria alimentare in liquidazione, corrono su due binari paralleli che conviene tenere distinti.

Il primo binario è quello processuale. I creditori anteriori devono presentare la domanda di ammissione al passivo nel termine indicato dal tribunale rispetto all’udienza di verifica; le domande successive sono considerate tardive e, oltre un certo limite, ammesse solo se il ritardo non è imputabile al creditore. Il curatore deve predisporre il programma di liquidazione entro termini stabiliti dal Codice e sottoporlo all’approvazione del comitato dei creditori; ogni scelta su esercizio provvisorio, affitto o vendita dell’azienda trova lì la propria cornice. Per il concordato, come si vedrà, contano soprattutto la data della sentenza di apertura e quella del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, perché da esse dipendono le finestre entro cui il debitore può proporlo.

Il secondo binario è quello merceologico, ed è il più insidioso perché non conosce rinvii. Un formaggio fresco, un prodotto da forno, una carne lavorata hanno una durata commerciale misurata in giorni o settimane; un prodotto stagionato ha invece tempi lunghi, ma richiede cure costanti (temperatura, umidità, rivoltamenti) che solo un impianto in funzione garantisce. Anche le certificazioni hanno le loro scadenze: rinnovi periodici, audit programmati, verifiche degli organismi di controllo. Uno stabilimento fermo nel momento in cui scade un audit richiesto dalla grande distribuzione può perdere la qualifica di fornitore anche se, dal punto di vista sanitario, è perfettamente in regola.

Il disallineamento tra i due binari — i mesi della procedura contro le settimane della merce e i cicli degli audit — è la ragione per cui, nel comparto alimentare, la scelta dello strumento non può essere rinviata al momento in cui ogni accertamento si è concluso.

Chi sono, in concreto, i fornitori creditori

Nelle crisi alimentari il ceto dei fornitori è eterogeneo, e ciascuna categoria ha interessi diversi rispetto alle tre opzioni. I produttori agricoli e le cooperative di conferimento hanno spesso crediti privilegiati, ma soprattutto hanno bisogno di uno sbocco per la produzione dei mesi successivi: per loro la prosecuzione dell’attività vale quanto, se non più, della percentuale sul credito pregresso. I fornitori di ingredienti e semilavorati sono generalmente chirografari e più sensibili alla percentuale di soddisfazione. I fornitori di imballaggi personalizzati con il marchio dell’impresa rischiano di trovarsi con magazzini di materiale inutilizzabile, e hanno quindi interesse a che il marchio sopravviva. I fornitori di servizi (logistica del freddo, manutenzione, sanificazione) sono indispensabili per la ripartenza e possono chiedere garanzie prima di riprendere a lavorare.

Questa varietà spiega perché la suddivisione in classi, nel concordato, e la gestione dei contratti pendenti, nell’esercizio provvisorio e nell’affitto, siano strumenti decisivi: consentono di riconoscere che non tutti i fornitori stanno nella stessa posizione e non tutti attribuiscono lo stesso valore al denaro immediato rispetto alla continuità del rapporto.

Una precisazione sui termini

Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (quella che opera dal 1° al 31 agosto) non si applica, salvo che il Codice disponga diversamente (art. 9 CCII). Chi ragiona sulle scadenze di una proposta, di un’opposizione o di un reclamo deve quindi calcolarle senza contare su alcuna pausa estiva.


Opzione 1 — Il concordato nella liquidazione giudiziale

In cosa consiste

Il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli artt. 240-253 CCII, è l’erede del vecchio concordato fallimentare. Non apre una nuova procedura: è un modo alternativo di chiudere quella in corso. Invece di vendere i beni uno per uno e ripartire il ricavato, la procedura si chiude con un accordo approvato dai creditori e omologato dal tribunale, che assicura a ciascuno un determinato trattamento.

La proposta può provenire da uno o più creditori o da un terzo, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e i dati consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato. Il debitore, le società cui partecipa o quelle sottoposte a comune controllo possono invece proporla solo dopo un anno dall’apertura della procedura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo; inoltre la loro proposta è ammissibile soltanto se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

Il contenuto è flessibile. La proposta può suddividere i creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici, prevedere trattamenti differenziati tra le classi, e realizzare la soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma, compresa la cessione dei beni o l’accollo da parte di un assuntore. I creditori privilegiati possono essere soddisfatti in misura non integrale, purché non ricevano meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, secondo la relazione giurata di un professionista indipendente. Se la proposta viene da creditori o terzi, può comprendere anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa autorizzate dal giudice delegato. Il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter) ha poi precisato le regole per i gruppi di imprese sottoposti a liquidazione giudiziale unitaria, consentendo una domanda unica, più domande coordinate o domande autonome.

Il percorso, in sintesi, prevede: il deposito della proposta; il parere del curatore, con particolare riguardo ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte; il parere del comitato dei creditori; la comunicazione ai creditori con l’assegnazione di un termine per far pervenire l’eventuale dissenso; l’approvazione a maggioranza dei crediti ammessi al voto (e, in presenza di classi, anche nel maggior numero di classi), considerando consenzienti i creditori che non manifestano dissenso nel termine; infine il giudizio di omologazione, nel quale possono essere proposte opposizioni.

La posizione dei fornitori nel concordato

Per i fornitori, il concordato nella liquidazione giudiziale presenta un tratto che va soppesato con attenzione: una volta omologato, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Chi resta inerte non sfugge agli effetti dell’accordo, ma rischia di non partecipare né al voto né, in alcuni casi, ai pagamenti, se l’assuntore ha limitato i propri impegni ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che al momento della proposta avevano proposto opposizione o domanda tardiva. Per un fornitore, la tempestività della domanda di ammissione al passivo è quindi il presupposto per contare qualcosa nella partita concordataria.

Il rovescio della medaglia riguarda le garanzie personali: i creditori conservano di regola le azioni per l’intero credito contro i coobbligati e i fideiussori del debitore. Un fornitore che abbia ottenuto, prima della crisi, una fideiussione dei soci può quindi valutare il concordato senza rinunciare a quella tutela, mentre il socio fideiussore deve considerare che la falcidia concordataria non lo libera automaticamente.

Infine, per chi intende proseguire il rapporto con l’assuntore, la classe dedicata ai fornitori che si impegnano a continuare le forniture è uno strumento legittimo solo se la differenziazione è giustificata da posizioni giuridiche e interessi economici omogenei e trova esplicita motivazione nella proposta: diversamente, il trattamento di favore espone il concordato a contestazioni in sede di omologazione.

Quando ha senso: tre scenari tipici del comparto alimentare

Primo scenario: un concorrente o un operatore della filiera vuole lo stabilimento in funzione. Un gruppo che produce nello stesso segmento, o un cliente industriale che teme di perdere un fornitore strategico, può presentarsi come assuntore: si accolla il pagamento dei creditori nella misura concordata e acquisisce l’attivo per effetto dell’omologazione. Per lui il concordato ha il pregio di trasferire l’azienda in un unico passaggio, senza i tempi di aste ripetute e senza il rischio che macchinari, marchio e stabilimento finiscano a soggetti diversi.

Secondo scenario: i fornitori di materie prime vogliono garantirsi lo sbocco commerciale. Una cooperativa di conferitori o un consorzio di produttori può avere interesse a che lo stabilimento continui a trasformare il loro prodotto. La proposta di uno o più creditori consente di modellare classi che tengano conto di chi si impegna a proseguire le forniture.

Terzo scenario: i soci dispongono di risorse nuove. Trascorso un anno dall’apertura, e prima che siano decorsi due anni dall’esecutività dello stato passivo, la proprietà può tentare di recuperare l’azienda, a condizione di portare risorse esterne pari almeno al dieci per cento dell’attivo. È lo scenario più delicato, perché i creditori tendono a guardare con diffidenza chi ha guidato l’impresa fino all’insolvenza.

Vantaggi

Il primo vantaggio è il tempo. Una liquidazione ordinaria di un complesso industriale può durare anni, tra perizie, esperimenti di vendita andati deserti e contenziosi sui crediti. Il concordato, una volta omologato, chiude la procedura e anticipa i pagamenti. Per un’impresa alimentare questo significa ridurre la finestra durante la quale lo stabilimento resta fermo e le abilitazioni rischiano di diventare inutilizzabili.

Il secondo vantaggio è la certezza: con un assuntore solvibile e garanzie adeguate, i creditori conoscono in anticipo quanto riceveranno. La giurisprudenza ha anche chiarito che l’assuntore non può essere chiamato a pagare oltre i limiti della proposta omologata, il che rende l’operazione prevedibile per chi la promuove.

Il terzo vantaggio è l’unitarietà del complesso aziendale: stabilimento, linee, marchi, ricette, rapporti con la distribuzione passano insieme. Il valore di avviamento, che in liquidazione tende a disperdersi, viene in larga parte conservato.

Rischi e svantaggi

Il concordato richiede una maggioranza e, nel comparto alimentare, la platea dei creditori è spesso frammentata e composita: banche ipotecarie, dipendenti, piccoli conferitori, fornitori di imballaggi, società di cartolarizzazione che hanno acquistato crediti bancari. Le regole sul voto sono stringenti: le Sezioni Unite (Cass. SU 28 giugno 2018, n. 17186) hanno escluso dal voto le società che controllano il proponente, sono da esso controllate o sono soggette a comune controllo; e la Cassazione (Cass. 8 febbraio 2025, n. 3220) ha negato il voto alle società di cartolarizzazione che abbiano acquistato crediti dopo l’apertura della procedura, se non iscritte nell’albo degli intermediari finanziari. Il rovescio di queste regole è che il dissenso di un singolo creditore rilevante, purché non abusivo, resta insindacabile anche se motivato da ragioni personali (Cass. ord. n. 22843/2025).

Un secondo rischio è la fase esecutiva. L’omologazione non chiude ogni partita: il concordato può essere risolto se le garanzie non vengono costituite o se gli obblighi non vengono adempiuti, salvo che a pagare sia un assuntore che ha liberato immediatamente il debitore. Per i soci che propongono personalmente il concordato, l’inadempimento può riaprire la procedura.

Un terzo profilo riguarda le certificazioni. Se l’azienda passa all’assuntore, il nuovo operatore deve aggiornare o ottenere a proprio nome registrazione o riconoscimento sanitario e riallineare le certificazioni volontarie con gli enti di certificazione. Se nel frattempo lo stabilimento è rimasto fermo per mesi, i tempi di riavvio possono essere più lunghi del previsto e i clienti della distribuzione possono aver già sostituito il fornitore.

Il profilo ideale per questa opzione è quello di un’impresa alimentare che conserva un valore di funzionamento riconoscibile (marchio, clienti, linee moderne) e di un proponente — terzo, creditore o socio con risorse nuove — capace di offrire subito garanzie solide e di gestire il riavvio dello stabilimento sotto il profilo sanitario e commerciale.

Pronunce a supporto

Oltre alle decisioni citate sul voto, rileva l’orientamento della Cassazione secondo cui l’omologazione del concordato con assuntore produce un effetto traslativo immediato dei beni, con le conseguenze anche sul piano dell’imposta di registro proporzionale sul valore dei beni trasferiti. Per il proponente, questo significa che il passaggio dell’azienda si realizza con il provvedimento di omologazione, senza ulteriori atti di vendita.


Opzione 2 — Proseguire la liquidazione con esercizio provvisorio e vendita dell’azienda in funzione

In cosa consiste

La seconda strada non chiude anticipatamente la procedura: la utilizza. L’art. 211 CCII consente al tribunale, già con la sentenza di apertura, di disporre l’esercizio dell’impresa da parte del curatore se dall’interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori; in seguito, il giudice delegato può autorizzarlo su proposta del curatore, previo parere favorevole del comitato dei creditori. Durante l’esercizio il curatore gestisce l’impresa, il comitato dei creditori viene periodicamente informato e può chiederne la cessazione, e i contratti pendenti proseguono salvo sospensione o scioglimento.

La finalità, nel comparto alimentare, è quasi sempre una: mantenere l’azienda viva e appetibile fino alla sua cessione in blocco ai sensi delle norme sulla liquidazione (art. 214 CCII), all’esito di una procedura competitiva. Il curatore vende un’azienda funzionante, con le linee in produzione, i rapporti con la distribuzione attivi, il personale formato e le abilitazioni sanitarie ancora utilizzate.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: ordini in corso e merce deperibile. Un salumificio o un caseificio con prodotti in stagionatura, oppure un’industria dolciaria nel pieno della produzione stagionale, perde gran parte del valore del magazzino se si ferma. Proseguire per alcuni mesi consente di completare i cicli produttivi e di vendere la merce al prezzo di mercato anziché in blocco a uno stock-trader.

Secondo scenario: nessuno ha ancora presentato un’offerta credibile. Quando non esiste un assuntore pronto, l’esercizio provvisorio guadagna il tempo necessario per sollecitare il mercato senza che lo stabilimento si svaluti.

Terzo scenario: contratti di fornitura con la grande distribuzione di valore elevato. Contratti di fornitura in esclusiva o a marchio del distributore sono un asset solo se vengono onorati. L’esercizio provvisorio permette di mantenerli in vita in vista della cessione.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la conservazione del valore senza dipendere dall’approvazione dei creditori: l’iniziativa resta nelle mani degli organi della procedura. Il secondo vantaggio è la trasparenza competitiva: la vendita avviene con procedure aperte, in cui il miglior offerente può emergere anche tra soggetti che non avrebbero mai promosso un concordato. Il terzo è la continuità delle abilitazioni: se lo stabilimento non si ferma, registrazione o riconoscimento restano utilizzati e il passaggio all’acquirente avviene con l’azienda in esercizio.

Per i fornitori c’è un ulteriore elemento da soppesare: i crediti per le forniture eseguite durante l’esercizio provvisorio sono prededucibili, cioè vengono pagati prima dei creditori concorsuali. La giurisprudenza consolidata distingue: nei contratti di durata pendenti, i crediti maturati durante l’esercizio provvisorio sono sempre prededucibili, mentre quelli maturati prima dell’apertura lo diventano solo se, al termine dell’esercizio, il curatore sceglie di subentrare nel contratto. E, per le forniture agroalimentari, il curatore resta tenuto ai termini di pagamento del D.Lgs. 198/2021.

Rischi e svantaggi

A fronte di questi vantaggi, il rischio d’impresa grava sulla massa. Se l’esercizio genera perdite, queste si traducono in debiti prededucibili che riducono quanto resterà ai creditori concorsuali. Il curatore deve gestire un’attività complessa, con margini spesso sottili, prezzi delle materie prime volatili e una responsabilità diretta per la conformità igienico-sanitaria dello stabilimento.

Un secondo svantaggio è il tempo complessivo: l’esercizio provvisorio non chiude la procedura, la rinvia. Tra prosecuzione, esperimenti di vendita, eventuali ribassi, accertamento dei crediti e riparti, i creditori concorsuali possono attendere anni. Il programma di liquidazione deve essere predisposto entro termini precisi e la liquidazione deve di regola concludersi entro cinque anni, ma si tratta di limiti massimi, non di tempi certi.

Un terzo rischio è l’esito della vendita: se l’asta va deserta, il prezzo si riduce e l’esercizio deve proseguire o cessare, con il conseguente deterioramento.

Infine, per chi vanta crediti prededucibili sorti nel corso della procedura e contestati, la Cassazione (Cass. ord. n. 18760/2024) ha chiarito che vanno osservate le regole dell’accertamento del passivo, con i relativi termini: anche chi fornisce durante l’esercizio provvisorio non può quindi trascurare gli adempimenti formali.

Il profilo ideale per questa opzione è quello di un’impresa alimentare con attività ancora redditizia o almeno in equilibrio, ordini in corso e prodotti a ciclo lungo, in cui manca un proponente concordatario ma esiste un mercato potenziale per l’azienda in funzione.

Pronunce a supporto

Oltre all’orientamento sulla prededucibilità dei crediti di somministrazione in esercizio provvisorio, rileva Cass. 8 febbraio 2025, n. 3187, che ha escluso l’esistenza di una “super-prededuzione” dei crediti sorti in corso di procedura rispetto ad altri crediti prededucibili: tutti i prededucibili concorrono secondo le regole loro proprie, e chi fornisce durante l’esercizio deve tenerne conto nella valutazione del rischio.


Opzione 3 — L’affitto dell’azienda alimentare con diritto di prelazione

In cosa consiste

La terza strada è un ibrido. L’art. 212 CCII consente al curatore, autorizzato dal giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, di affittare l’azienda o suoi rami a terzi quando ciò sia utile ai fini della più proficua vendita. La scelta dell’affittuario avviene con procedure competitive, tenendo conto del canone, delle garanzie offerte e dell’attendibilità del piano di prosecuzione dell’attività, anche con riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Il contratto deve prevedere il diritto del curatore di ispezionare l’azienda, garanzie idonee per tutte le obbligazioni dell’affittuario e un diritto di recesso del curatore, esercitabile sentito il comitato dei creditori, con un giusto indennizzo in prededuzione. Può essere attribuito all’affittuario il diritto di prelazione sull’acquisto: in tal caso, concluso il procedimento di determinazione del prezzo, il curatore glielo comunica entro dieci giorni e l’affittuario può esercitare la prelazione entro cinque giorni dalla comunicazione. In caso di retrocessione dell’azienda alla procedura, quest’ultima non risponde dei debiti maturati fino alla retrocessione, in deroga agli artt. 2112 e 2560 c.c.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: un operatore interessato ma non pronto a comprare subito. Un’impresa del settore vuole verificare sul campo la tenuta delle linee, dei clienti e della forza lavoro prima di investire. L’affitto con prelazione le consente di farlo, mentre la procedura incassa canoni.

Secondo scenario: il curatore non vuole assumere il rischio d’impresa. Con l’affitto il rischio gestionale passa all’affittuario e la massa incassa un canone garantito. Per uno stabilimento alimentare, dove la responsabilità igienico-sanitaria è pesante, la differenza rispetto all’esercizio provvisorio non è marginale.

Terzo scenario: tempi lunghi per la vendita. Quando la vendita dell’immobile è complicata da questioni urbanistiche, ipotecarie o ambientali, l’affitto evita che l’azienda si fermi in attesa della loro soluzione.

Vantaggi

I vantaggi sono la conservazione dell’avviamento a rischio ridotto per la massa, la continuità operativa con il personale e i clienti e un flusso di cassa prevedibile. Per le certificazioni, l’affittuario diventa operatore del settore alimentare e assume in proprio la gestione delle abilitazioni sanitarie e delle certificazioni volontarie: lo stabilimento non si ferma e, al momento della vendita, l’acquirente trova un sito ancora operativo.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è che la prelazione può raffreddare la competizione in sede di vendita: altri potenziali acquirenti sanno che l’affittuario potrà pareggiare la loro offerta, e alcuni rinunciano a partecipare. Inoltre l’affittuario conosce l’azienda meglio di chiunque altro, il che crea un’asimmetria informativa.

Il secondo rischio è l’inadempimento dell’affittuario: canoni non pagati, manutenzione trascurata, abilitazioni o certificazioni lasciate decadere. Le garanzie contrattuali servono proprio a questo, ma il recupero dello stabilimento in condizioni deteriorate resta un’ipotesi da mettere in conto. La Cassazione ha riconosciuto al concedente il diritto al risarcimento per la ritardata restituzione dell’azienda anche quando il contratto sia cessato prima della procedura (Cass. ord. n. 8929/2025), e, fuori dall’ambito dell’art. 212, ha ricostruito i rapporti di debito nella retrocessione dell’azienda affittata (Cass. ord. 10 febbraio 2023, n. 4248): segno che i rapporti tra concedente, affittuario e terzi richiedono attenzione contrattuale fin dall’inizio.

Il terzo profilo riguarda i lavoratori: il passaggio dei rapporti all’affittuario segue le regole sul trasferimento d’azienda coordinate con il Codice della crisi, e incide sulla posizione di una delle categorie di creditori privilegiati più rilevanti.

Il profilo ideale per questa opzione è quello di un’azienda alimentare con un valore di funzionamento reale, un operatore interessato ma prudente, e una procedura che preferisce incassare canoni piuttosto che assumere direttamente il rischio della produzione.

Pronunce a supporto

Già sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva chiarito che il contratto di affitto d’azienda non rientra tra quelli sospesi, ma prosegue salvo recesso, perché un’interruzione immediata disperderebbe l’avviamento: è la stessa logica che oggi l’art. 212 CCII mette al servizio della liquidazione.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma coerenti con le regole del Codice della crisi. Usano gli stessi dati di partenza per tutte e tre le opzioni, così da rendere confrontabili gli esiti.

Dati comuni. Industria lattiero-casearia in liquidazione giudiziale. Sentenza di apertura: 14 gennaio 2025. Decreto di esecutività dello stato passivo: 9 settembre 2025.

Passivo ammesso: 4.837.600 €, così composto:

  • crediti privilegiati per 1.214.300 €: lavoratori 486.900 €; produttori agricoli conferitori di latte con privilegio ex art. 2751-bis c.c. 173.450 €; banca con ipoteca sullo stabilimento 553.950 €;
  • crediti chirografari per 3.623.300 €: fornitori di materie prime e ingredienti 1.968.700 €; fornitori di imballaggi 412.800 €; altri creditori 1.241.800 €.

Attivo stimato a valori di mercato: stabilimento 1.380.000 €; impianti e linee 612.000 €; magazzino (formaggi freschi e in stagionatura) 247.300 €; marchio 318.000 €; crediti verso clienti 389.600 €.

Simulazione A — Concordato con terzo assuntore contro liquidazione atomistica

Ipotesi: un’impresa del settore si propone come assuntore, offre 2.410.000 € pagabili entro 120 giorni dall’omologazione, garantiti da fideiussione bancaria, e si accolla le spese di procedura stimate in 214.700 €.

Sviluppo: 2.410.000 − 214.700 (spese) − 1.214.300 (privilegiati pagati integralmente) = 981.000 € per i chirografari. La proposta crea due classi:

  • classe A, fornitori di materie prime che si impegnano a proseguire le forniture con l’assuntore: 1.968.700 € al 31% = 610.297 €;
  • classe B, tutti gli altri chirografari: 1.654.600 € al 22,4% = 370.630 €.

Totale chirografari: 980.927 €, pari a una media del 27,1%. Tempi stimati: deposito, pareri, voto e omologazione in circa 7-10 mesi; pagamento entro i successivi 120 giorni.

Termini per il debitore: se a proporre fossero i soci, il primo giorno utile sarebbe il 14 gennaio 2026 (un anno dall’apertura) e l’ultimo il 9 settembre 2027 (due anni dall’esecutività dello stato passivo); la proposta dovrebbe inoltre apportare risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo.

Confronto con la liquidazione atomistica. Se lo stabilimento si ferma e i beni vengono venduti separatamente: stabilimento aggiudicato al secondo esperimento a 1.035.000 € (−25%); impianti a 428.400 € (−30%); magazzino ceduto in blocco a 148.380 € (−40%); marchio a 222.600 €; crediti incassati per 350.640 €. Totale 2.185.020 €. Dedotte le spese di procedura (286.400 €) restano 1.898.620 €; pagati i privilegiati (1.214.300 €), ai chirografari vanno 684.320 €, cioè il 18,9%, dopo un periodo stimabile in 3-4 anni.

Esito: a fronte di un vantaggio di circa otto punti percentuali e di anni di anticipo, il concordato richiede però che la maggioranza dei crediti ammessi al voto non esprima dissenso, e che lo stabilimento sia riavviato dall’assuntore con le abilitazioni sanitarie aggiornate a suo nome.

Simulazione B — Esercizio provvisorio di nove mesi e vendita dell’azienda in funzione

Ipotesi favorevole: l’esercizio provvisorio prosegue per nove mesi; ricavi 1.762.400 €, costi 1.689.150 € (incluse le forniture di latte pagate entro 30 giorni ai sensi del D.Lgs. 198/2021), margine positivo di 73.250 €. L’azienda (stabilimento, impianti, marchio) viene ceduta al primo esperimento per 2.180.000 €; il magazzino, rotante, conserva il valore di 247.300 €; crediti incassati per 350.640 €. Spese di procedura più alte per la gestione: 312.800 €.

Sviluppo: 2.180.000 + 247.300 + 73.250 + 350.640 = 2.851.190 €; meno spese 312.800 = 2.538.390 €; meno privilegiati 1.214.300 = 1.324.090 € ai chirografari, pari al 36,5%, in circa 2 anni.

Ipotesi sfavorevole: l’esercizio chiude con una perdita di 158.600 € (prededucibile), il primo esperimento va deserto, l’azienda viene ceduta a 1.744.000 € (−20%) e il magazzino, in parte deteriorato, realizza 148.380 €. Sviluppo: 1.744.000 + 148.380 − 158.600 + 350.640 = 2.084.420 €; meno spese 312.800 = 1.771.620 €; meno privilegiati 1.214.300 = 557.320 € ai chirografari, pari al 15,4%, in 2-3 anni.

Esito: la forbice tra 15,4% e 36,5% fotografa il rischio d’impresa che grava sulla massa. Il valore atteso può essere superiore a quello del concordato, ma la variabilità è molto maggiore.

Calcolo dei termini di pagamento per un conferitore durante l’esercizio: consegne giornaliere di latte nel periodo 1-31 marzo, regolate su base mensile. Trattandosi di prodotto deperibile, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla fine del periodo di consegna: entro il 30 aprile. Una singola consegna straordinaria del 3 marzo, non periodica, va pagata entro il 2 aprile.

Simulazione C — Affitto d’azienda per 14 mesi con prelazione

Ipotesi: canone mensile di 21.400 € per 14 mesi (299.600 €); magazzino ceduto all’affittuario all’avvio per 198.200 €; al termine, all’esito della procedura competitiva, il prezzo dell’azienda si attesta a 1.890.000 € e l’affittuario esercita la prelazione entro cinque giorni dalla comunicazione del curatore. Crediti incassati per 350.640 €. Spese di procedura ridotte: 241.700 €.

Sviluppo: 299.600 + 198.200 + 1.890.000 + 350.640 = 2.738.440 €; meno spese 241.700 = 2.496.740 €; meno privilegiati 1.214.300 = 1.282.440 € ai chirografari, pari al 35,4%, in circa 2 anni.

Variante critica: l’affittuario smette di pagare dal nono mese e lascia scadere la certificazione volontaria richiesta dal principale cliente della distribuzione. Il curatore escute la garanzia, ma lo stabilimento rientra nella procedura senza il contratto con quel cliente: il prezzo successivo potrebbe ridursi in misura significativa e i tempi allungarsi di un ulteriore anno.

Esito: l’affitto offre un risultato comparabile all’esercizio provvisorio con un rischio diverso: non più il rischio di gestione, ma quello di controparte.


Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza le differenze strutturali. I dati sono qualitativi o derivano dalle simulazioni; i costi indicati sono solo quelli della procedura e delle imposte previste dalla legge, che gravano sulla massa o sul proponente, non costi di consulenza.

CriterioOpzione 1 — Concordato nella liquidazione giudizialeOpzione 2 — Esercizio provvisorio e venditaOpzione 3 — Affitto con prelazione
Chi decideCreditori (voto) e tribunale (omologazione)Organi della proceduraOrgani della procedura, con affittuario scelto in via competitiva
Tempi tipici7-12 mesi alla chiusura1-3 anni1,5-3 anni
ComplessitàAlta nella fase di voto e omologazioneAlta nella gestioneMedia, concentrata sul contratto
Rischio in caso di esito negativoProposta respinta: la liquidazione prosegue, con tempo persoPerdite prededucibili a carico della massaInadempimento dell’affittuario, retrocessione
Effetti sui fornitoriClassi e percentuali concordate; possibile classe per chi prosegue le fornitureContratti proseguono; forniture in prededuzione e termini D.Lgs. 198/2021Nuovo contraente è l’affittuario; crediti anteriori restano concorsuali
Certificazioni e abilitazioniPassano all’assuntore con aggiornamento a suo nomeRestano in uso sotto la gestione del curatore fino alla venditaL’affittuario diventa operatore responsabile
ReversibilitàRisoluzione o annullamento in casi tipiciIl comitato può chiedere la cessazione dell’esercizioRecesso del curatore con indennizzo in prededuzione
Oneri di legge principaliSpese di procedura; imposta di registro proporzionale sul trasferimento all’assuntoreSpese di procedura e di gestioneSpese di procedura; imposta di registro sul contratto

Il dato che emerge dalla tabella è che nessuna colonna domina le altre su tutte le righe: ogni opzione compra qualcosa (tempo, controllo, sicurezza) cedendo qualcos’altro.


I criteri per scegliere

Dalla comparazione discendono alcuni criteri che, se letti insieme, orientano la decisione. Nessuno è sufficiente da solo.

1. Quanto vale l’azienda accesa rispetto all’azienda spenta. Se la differenza tra valore di funzionamento e valore di liquidazione è ampia, come accade quando esistono marchi forti, contratti con la distribuzione e prodotti a ciclo lungo, generalmente le opzioni che evitano il fermo (concordato rapido, esercizio provvisorio, affitto) prevalgono sulla vendita atomistica. Se invece lo stabilimento è obsoleto e i clienti sono già persi, il vantaggio del funzionamento si riduce.

2. Se esiste un proponente solvibile e quanto è pronto. Il concordato ha senso quando c’è qualcuno in grado di offrire subito garanzie concrete. In mancanza, l’esercizio provvisorio o l’affitto possono servire proprio a farlo emergere. Va soppesato che un assuntore disposto a pagare oggi può non esserlo più tra un anno.

3. La composizione del ceto creditorio. Se il passivo è concentrato su pochi creditori favorevoli, il voto è un ostacolo contenuto; se è frammentato o comprende soggetti esclusi dal voto o tendenzialmente ostili, la previsione di raggiungere la maggioranza diventa l’elemento dirimente. In presenza di crediti ceduti dopo l’apertura, occorre verificare in anticipo chi potrà davvero votare.

4. Lo stato delle abilitazioni sanitarie e delle certificazioni. Se il riconoscimento dello stabilimento e le certificazioni chieste dai clienti sono in regola e vicine al rinnovo, ogni mese di fermo pesa. Se lo stabilimento ha già criticità, chi subentra dovrà investire per riallinearle e ne terrà conto nel prezzo, qualunque sia lo strumento.

5. Chi deve sopportare il rischio. Il concordato trasferisce il rischio sul proponente; l’esercizio provvisorio lo lascia sulla massa; l’affitto lo sposta sull’affittuario, sostituendolo con un rischio di controparte. La preferenza tra queste allocazioni dipende dalla posizione di chi decide: un fornitore privilegiato ragiona diversamente da un chirografario, un socio diversamente da una banca ipotecaria.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, imposta questa valutazione partendo dai numeri del caso concreto e dalla tenuta giuridica di ciascuna strada davanti al tribunale.


Le domande di chi è indeciso

Si può cambiare strada a metà percorso? In larga misura sì. Un esercizio provvisorio o un affitto non impediscono che, nel frattempo, venga presentata una proposta di concordato; anzi, spesso è proprio l’affittuario o l’acquirente potenziale a trasformarsi in assuntore. Il contrario è più difficile: se un concordato viene respinto o non omologato, la liquidazione riprende il suo corso, ma il tempo trascorso non si recupera.

E se si sceglie la strada sbagliata? Le conseguenze sono diverse a seconda dell’opzione. Un concordato respinto costa soprattutto tempo; un esercizio provvisorio in perdita costa denaro alla massa; un affitto con un affittuario inaffidabile può costare clienti e abilitazioni. Per questo la valutazione iniziale deve misurare non solo il risultato atteso, ma anche lo scenario peggiore di ciascuna strada.

Un fornitore che continua a consegnare durante l’esercizio provvisorio rischia di non essere pagato? I crediti per le forniture eseguite durante l’esercizio provvisorio sono prededucibili e il curatore è tenuto ai termini del D.Lgs. 198/2021 per i prodotti agricoli e alimentari. Il rischio residuo è che la massa non sia capiente per tutti i prededucibili, eventualità che la Cassazione ha ricordato escludendo gerarchie privilegiate tra di essi. È ragionevole chiedere informazioni periodiche sull’andamento dell’esercizio.

Il proprietario dell’impresa può riprendersi l’azienda? Può tentare con un concordato, ma solo dopo un anno dall’apertura, non oltre due anni dall’esecutività dello stato passivo, e con risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo. In alternativa, può partecipare come qualunque altro offerente alle procedure competitive di vendita o di affitto, se le condizioni lo consentono.

Le certificazioni volontarie richieste dalla grande distribuzione si trasferiscono automaticamente? No. Si tratta di rapporti contrattuali con enti di certificazione privati, legati all’operatore e al sito. Il cambio di gestore va comunicato e può comportare verifiche ispettive. Lo stesso vale, con le procedure pubbliche dell’autorità sanitaria, per registrazione e riconoscimento dello stabilimento.


Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a illuminare. Molte sono state rese sotto la legge fallimentare, ma esprimono principi che la dottrina e la prassi ritengono rilevanti anche per il concordato nella liquidazione giudiziale del Codice della crisi.

Sul concordato nella liquidazione giudiziale e sul voto

1. Cass. civ., Sezioni Unite, 28 giugno 2018, n. 17186. Principio: nel concordato fallimentare non votano, e non entrano nel calcolo delle maggioranze, le società legate al proponente da rapporti di controllo o di comune controllo, perché portatrici di un conflitto di interessi. Rilevanza: un assuntore appartenente a un gruppo alimentare che sia anche creditore non può contare sul voto delle società del proprio gruppo.

2. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Principio: chi acquista crediti dopo l’apertura della procedura non vota, salvo che sia una banca o un intermediario finanziario; una società di cartolarizzazione non iscritta all’albo degli intermediari non rientra nell’eccezione. Rilevanza: nelle crisi alimentari con forte esposizione bancaria, spesso ceduta a veicoli di cartolarizzazione, il calcolo della maggioranza può cambiare radicalmente.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843/2025. Principio: fuori dei casi di abuso del diritto di voto, le ragioni del dissenso di un creditore, anche personali, non sono sindacabili, e il conflitto di interessi che giustifica l’esclusione dal voto deve essere oggettivo e preesistente. Rilevanza: chi promuove un concordato non può sperare di neutralizzare il voto contrario di un grande fornitore invocando ragioni soggettive.

4. Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596. Principio: nel concordato preventivo i creditori il cui credito è contestato in giudizio vanno considerati e possono votare, senza che ciò pregiudichi l’accertamento definitivo del credito. Rilevanza: offre un criterio di lettura utile quando, nel concordato nella liquidazione giudiziale proposto prima dell’esecutività dello stato passivo, si ragiona su un elenco provvisorio dei creditori.

5. Cass. civ., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 17992. Principio: una volta aperta la procedura liquidatoria con sentenza definitiva, non può proseguire il giudizio sull’omologabilità di un concordato ormai precluso; le censure vanno rivolte contro la sentenza di apertura. Rilevanza: conferma che, nel momento in cui la liquidazione è aperta, il concordato preventivo non è più una strada percorribile e resta solo quello interno alla liquidazione.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2024, n. 15029. Principio: l’omologazione di un piano concordatario non impedisce a un creditore di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria quando il piano si riveli oggettivamente inattuabile. Rilevanza: chi valuta la solidità di una proposta deve considerare la fase esecutiva, non solo il voto.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14525/2024. Principio: dopo l’omologazione l’insolvenza originaria è superata, ma una nuova insolvenza può portare alla procedura liquidatoria senza previa risoluzione del concordato. Rilevanza: rafforza l’importanza delle garanzie e della capacità effettiva del proponente di adempiere.

Sull’esercizio provvisorio e sui crediti dei fornitori

8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18760/2024. Principio: i crediti prededucibili sorti durante la procedura, se contestati, devono essere accertati con le regole e i termini della verifica del passivo. Rilevanza: il fornitore che consegna durante l’esercizio provvisorio non può dare per scontato il pagamento senza curare gli adempimenti formali in caso di contestazione.

9. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3187. Principio: non esiste una prededuzione “rafforzata” dei crediti sorti nel corso della procedura rispetto ad altri crediti prededucibili. Rilevanza: anche le forniture in esercizio provvisorio concorrono con le altre prededuzioni se l’attivo non basta.

10. Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. Principio: i crediti sorti nella fase esecutiva di un concordato in continuità, dopo l’omologazione, non sono prededucibili nella successiva procedura liquidatoria. Rilevanza: per i fornitori che continuano a lavorare con un’impresa alimentare dopo un concordato, la protezione della prededuzione ha confini temporali precisi.

Sull’affitto d’azienda

11. Cass. civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248. Principio: nella retrocessione dell’azienda affittata la Corte ha delimitato quali rapporti di debito si ritrasferiscono al concedente, in continuità con un proprio precedente del 2017. Rilevanza: chiarisce perché, fuori dall’art. 212 CCII, la retrocessione può esporre il concedente ai debiti dell’affittuario, mentre la procedura ne è protetta per legge.

12. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8929/2025. Principio: il concedente ha diritto al risarcimento per la ritardata restituzione dell’azienda anche quando il contratto sia cessato prima della procedura dell’affittuario. Rilevanza: illumina il rischio di controparte nell’opzione dell’affitto e l’importanza di regolare con precisione restituzione e garanzie.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nel bivio tra concordato, esercizio provvisorio e affitto, lo Studio Monardo mette a disposizione strumenti concreti, pensati per chi è proprietario, creditore, fornitore o potenziale acquirente di un’industria alimentare in liquidazione giudiziale.

  1. Ricostruiamo il passivo e simuliamo il voto: verifichiamo chi ha diritto di votare, quali crediti sono stati ceduti dopo l’apertura e quali soggetti sono in conflitto di interessi, per stimare in anticipo se una proposta può raggiungere la maggioranza.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando concordato, esercizio provvisorio e affitto con gli stessi dati di partenza.
  3. Redigiamo la proposta di concordato, con classi, trattamenti differenziati, garanzie e limiti dell’impegno dell’assuntore, coordinandoci con il professionista indipendente quando i privilegiati non sono pagati integralmente.
  4. Calcoliamo le finestre temporali per la proposta del debitore e verifichiamo la sussistenza dell’apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo.
  5. Esaminiamo i contratti di fornitura, distinguendo crediti concorsuali e prededucibili, verificando il rispetto dei termini del D.Lgs. 198/2021 e predisponendo le domande di ammissione al passivo e le eventuali messe in mora del curatore.
  6. Verifichiamo la collocazione dei crediti agricoli, accertando i presupposti del privilegio ex art. 2751-bis c.c. per coltivatori e cooperative.
  7. Analizziamo i contratti di affitto d’azienda, controllando garanzie, recesso, indennizzo e prelazione, per tutelare la procedura, l’affittuario o il concedente.
  8. Coordiniamo gli aspetti legati alle abilitazioni, individuando con i professionisti tecnici gli adempimenti necessari per il passaggio di registrazioni, riconoscimenti e certificazioni al nuovo operatore e il loro impatto sui tempi.
  9. Gestiamo le opposizioni all’omologazione e i reclami, sia per promuovere sia per contrastare una proposta.
  10. Dialoghiamo con le banche ipotecarie e con i cessionari dei crediti, avvalendoci dello staff in diritto bancario per valutare le garanzie e le posizioni di voto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un confronto tra strade alternative, l’abilitazione di cassazionista ha un peso particolare: la scelta compiuta oggi va difesa domani, nelle opposizioni all’omologazione, nel reclamo e fino al giudizio di legittimità, senza cambiare mani e senza cambiare linea. La stessa persona che ha valutato le opzioni e costruito la strategia può sostenerla in ogni grado. L’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa completa questa impostazione, perché porta nel confronto la lettura delle prospettive di risanamento e delle trattative con i creditori.

Lo Studio lavora con un team di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi presidiano la tenuta giuridica della scelta, i secondi i numeri del piano, delle stime di realizzo e delle percentuali di soddisfazione.


In conclusione

Per un’industria alimentare in liquidazione giudiziale, il concordato non è né la soluzione migliore in assoluto né un’opzione marginale: è una delle tre strade, accanto all’esercizio provvisorio e all’affitto con prelazione, e il suo valore dipende da quanto l’azienda vale accesa, da chi è pronto a farsene carico e da come è composto il ceto creditorio. Le certificazioni, le scadenze della merce e la continuità delle forniture aggiungono una variabile di tempo che rende ogni ritardo più costoso. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, valore e diritti che non sempre si recuperano.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, opera abitualmente sulla valutazione delle prospettive di un’impresa in crisi e sulle trattative con i creditori; e, come avvocato cassazionista, può accompagnare la strada prescelta dalla proposta fino all’ultimo grado di giudizio, con il supporto dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario quando banche e cessionari dei crediti sono decisivi per il voto.

📩 Che tu sia socio, fornitore o interessato a rilevare lo stabilimento, scrivici oggi: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata