Come Funziona L’offerta Concorrente Per L’acquisto Dell’azienda In Concordato?

Hai saputo che un’impresa in concordato preventivo sta per cedere la propria azienda, o un ramo di essa, a un acquirente già individuato. Il piano depositato in tribunale contiene un’offerta irrevocabile con un prezzo, un perimetro, delle condizioni. E tu pensi di poter fare meglio: pagare di più, salvare più posti di lavoro, integrare quell’azienda nella tua filiera. La domanda è semplice: puoi entrare in partita anche se qualcuno è arrivato prima di te? La risposta, nella maggior parte dei casi, è sì. L’art. 91 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) obbliga il tribunale ad aprire quella vendita al mercato, proprio per evitare che l’azienda passi di mano a un prezzo “blindato” senza confronto.

Ma attenzione: questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire. L’offerta concorrente è una procedura a termini stretti, con un decreto che fissa regole rigide, offerte segrete che diventano inefficaci al primo difetto formale, una gara che deve chiudersi almeno venti giorni prima del voto dei creditori. Chi arriva in ritardo, o arriva con un’offerta condizionata, resta fuori. Per questo ti propongo una sequenza di otto mosse, ciascuna con il suo obiettivo, la sua finestra temporale, la sua base normativa e un controllo finale prima di passare alla successiva.

Perché è lo Studio Monardo a proporti questo piano? Perché l’offerta concorrente nasce dentro la crisi d’impresa, e la crisi d’impresa è la materia in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una figura che vive esattamente il momento in cui l’impresa in difficoltà cerca un acquirente per la propria azienda, valuta le offerte, misura il rispetto del principio di competitività nella selezione del compratore. Chi conosce dall’interno come si costruisce un trasferimento d’azienda in crisi sa anche dove un’offerta concorrente può inserirsi e dove rischia di naufragare. A questo si aggiunge il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti, indispensabile quando un’offerta va prezzata, garantita e difesa davanti al tribunale.

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Da dove parti: la diagnosi della tua situazione

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente in che punto della procedura ti trovi. L’offerta concorrente non è un’azione unica: è una catena di passaggi, e il punto in cui entri cambia radicalmente cosa puoi ancora fare. Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1: esiste davvero un’offerta di un soggetto già individuato dentro il piano?

L’art. 91 CCII si attiva quando il piano di concordato comprende un’offerta da parte di un soggetto già individuato che ha per oggetto il trasferimento, a titolo oneroso, dell’azienda, di uno o più rami d’azienda o di specifici beni. La stessa disciplina si applica all’affitto d’azienda e ai contratti, stipulati dal debitore anche prima della domanda, che abbiano la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda. Se il piano prevede invece una liquidazione “aperta”, affidata a un liquidatore che venderà i beni sul mercato, non sei nel campo dell’art. 91: sarai nel campo delle vendite competitive gestite dal liquidatore. E se il piano è un concordato con assuntore, la giurisprudenza di merito ha escluso lo spazio per le offerte concorrenti (Trib. Busto Arsizio, sez. II, 31 ottobre 2023). Verifica questo punto per primo: se non c’è un’offerta di un soggetto individuato, non c’è una gara da vincere secondo l’art. 91.

Domanda 2: il tribunale ha già emesso il decreto di apertura della procedura competitiva?

Il meccanismo funziona in due tempi. Prima il tribunale (o il giudice delegato) dispone la pubblicità dell’offerta originaria per raccogliere manifestazioni di interesse; poi, se arrivano manifestazioni di interesse, emette un decreto che apre la procedura competitiva e ne fissa le regole: modalità di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione, forme di accesso alle informazioni, aumento minimo del prezzo, garanzie, pubblicità, data dell’udienza. Se il decreto non c’è ancora, sei nella fase in cui la tua manifestazione di interesse può addirittura essere quella che fa scattare la gara. Se il decreto c’è già, devi leggerlo riga per riga, perché da quel momento ogni regola è vincolante.

Domanda 3: quanto manca al voto dei creditori?

L’art. 91, comma 7, CCII stabilisce che la gara, quando ci sono più offerte migliorative, deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita avvenga dopo l’omologazione. Questo significa che la finestra utile è sempre ancorata al calendario del voto. Se il voto è fissato tra due mesi, hai tempo per una due diligence seria. Se è fissato tra cinque settimane, devi comprimere tutto. E ricorda che ai termini processuali del Codice della crisi, salvo diversa previsione, non si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto (art. 9 CCII): una procedura che si svolge d’estate non si ferma ad agosto.

Domanda 4: chi sei rispetto alla procedura?

Il piano cambia a seconda del tuo ruolo. Se sei un terzo interessato all’acquisto, il piano che segue è scritto principalmente per te. Se sei l’offerente originario, devi sapere che la tua offerta resta vincolante, che puoi partecipare alla gara rilanciando e che, se perdi, sei liberato dagli obblighi e hai diritto al rimborso delle spese entro il limite del 3% del prezzo che avevi offerto (art. 91, comma 8). Se sei l’impresa debitrice, devi prepararti a modificare proposta e piano in funzione dell’esito della gara (art. 91, comma 9). Se sei un creditore, la gara ti interessa perché un prezzo più alto significa più risorse per la soddisfazione.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa… Perché
Hai sentito parlare della cessione ma non hai visto atti Mossa 1 Devi prima intercettare la procedura e verificare che l’art. 91 si applichi
Hai trovato l’avviso sul portale delle vendite pubbliche, nessun decreto di gara Mossa 2 La tua manifestazione di interesse può aprire la competizione
Esiste un decreto di apertura con termini già fissati Mossa 3 e Mossa 4 in parallelo Ti servono dati e lettura del decreto contemporaneamente
Hai completato la due diligence e conosci le regole Mossa 5 È il momento di costruire un’offerta conforme
L’offerta è pronta, il termine di deposito è vicino Mossa 6 Deposito formale, cauzione, prova della tempestività
Le offerte sono state aperte e ce n’è più d’una Mossa 7 Si entra nella gara e nei rilanci
Sei stato aggiudicatario Mossa 8 Trasferimento, lavoratori, pagamento, omologazione
Sei l’offerente originario Mosse 4, 7 e 8 Ti interessano regole, rilancio e rimborso delle spese

Non passare oltre finché non hai individuato la riga che ti descrive. Molti errori nascono dal saltare direttamente al deposito dell’offerta senza aver verificato se la procedura ammette davvero offerte concorrenti o se il decreto prevede requisiti che non possiedi.

Offerta concorrente e proposta concorrente: non confonderle

Prima di procedere, assicurati di non confondere due strumenti che il Codice disciplina in articoli vicini ma con funzioni del tutto diverse. L’offerta concorrente (art. 91 CCII) riguarda un bene o un’azienda: tu non metti in discussione il piano del debitore, ti limiti a offrire un prezzo migliore per l’azienda che il piano prevede di cedere. Il piano resta quello del debitore, che lo adegua all’esito della gara. La proposta concorrente (art. 90 CCII) è invece un intero piano alternativo di concordato, presentato da uno o più creditori qualificati, che compete con quello del debitore nel voto. Ha presupposti propri: soglie di rappresentatività del credito, termini anteriori al voto, limiti di ammissibilità legati alla percentuale di soddisfazione offerta dal debitore. Il piano che stai leggendo riguarda il primo strumento. Se la tua strategia è sostituire il piano del debitore, sei su un’altra strada e qui serve il legale fin dal primo giorno.

E se l’impresa è in liquidazione giudiziale o in composizione negoziata?

Il percorso cambia anche quando l’impresa non è in concordato preventivo. Nella liquidazione giudiziale l’azienda viene venduta dal curatore con procedure competitive secondo il programma di liquidazione: le regole sono diverse, ma la logica della competizione resta. Nella composizione negoziata della crisi, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’autorizzazione a trasferire l’azienda o suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c.; in quella sede il tribunale verifica il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente (art. 22 CCII). È proprio il terreno su cui opera l’Esperto Negoziatore: se intercetti l’operazione in quella fase, il tuo interesse può emergere attraverso l’esperto e l’imprenditore, prima ancora che si arrivi a un concordato. Se poi la composizione negoziata non porta a un accordo e l’imprenditore propone un concordato semplificato per la cessione dei beni, il controllo sulla bontà dell’offerta passa all’ausiliario e al tribunale nel giudizio di omologazione.

Mossa 1 — Intercetta la procedura e verifica che l’art. 91 si applichi

Obiettivo della mossa: accertare, con documenti alla mano, che esiste un concordato con un’offerta di un soggetto individuato e che la vendita è soggetta alla procedura competitiva dell’art. 91 CCII. Senza questo accertamento, ogni investimento successivo in consulenze, perizie e garanzie rischia di essere sprecato.

Quando va fatta

Subito, appena hai notizia della procedura. Il momento ideale è prima del decreto di apertura della gara, cioè nella fase in cui il tribunale ha disposto la pubblicità dell’offerta originaria per sollecitare interessi. In questa fase la tua presenza ha il massimo peso: una manifestazione di interesse tempestiva è ciò che trasforma un’offerta solitaria in una competizione. La procedura competitiva può svolgersi anche durante il cosiddetto concordato “in bianco” o con riserva, cioè quando il debitore ha chiesto il termine dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII per depositare proposta e piano: l’art. 91, comma 11, estende la disciplina, in quanto compatibile, anche a questa fase. Quel termine va da trenta a sessanta giorni ed è prorogabile solo per giustificati motivi; i tribunali sono rigorosi nel concedere proroghe a chi non presenta un progetto verificabile (in questo senso Trib. Pescara, 13 agosto 2026). Per te significa che i tempi possono essere ancora più compressi.

Come si esegue

Il primo passo è consultare il portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia: l’art. 91, comma 5, CCII impone che la pubblicità avvenga sempre anche su quel portale, secondo l’art. 490 c.p.c. in quanto compatibile. Cerca per tribunale e per tipologia di bene. Molte procedure vengono anche pubblicizzate su siti specializzati in aste giudiziarie e su quotidiani economici, secondo le forme fissate nel decreto.

Il secondo passo è individuare il commissario giudiziale, il cui nome compare nel decreto di apertura del concordato e negli avvisi. Il commissario è il tuo interlocutore istituzionale: a lui si chiedono di norma le informazioni sull’azienda e sulle modalità di accesso ai dati.

Il terzo passo è leggere, per quanto disponibile, la struttura del piano. Devi capire se si tratta di un concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta, secondo l’art. 84 CCII) o di un concordato liquidatorio, e se l’offerta riguarda l’intera azienda, un ramo o singoli beni. Nel concordato in continuità indiretta, l’azienda viene gestita da un soggetto diverso dal debitore, ad esempio un affittuario o un cessionario, e qui l’art. 91 assume un ruolo decisivo, perché la cessione all’affittuario già individuato è proprio la situazione che la legge vuole aprire al mercato.

Il quarto passo è verificare che non si tratti di un’operazione esclusa dalla procedura competitiva. La giurisprudenza ha tracciato alcuni confini. Il Tribunale di Busto Arsizio (31 ottobre 2023) ha escluso le offerte concorrenti nel concordato con assuntore. Il Tribunale di Bolzano (19 dicembre 2025) ha ritenuto non necessaria la procedura competitiva in un concordato in continuità con affitto d’azienda seguito da aumento di capitale riservato all’affittuario, escludendo l’applicazione del regime delle offerte concorrenti. Se l’operazione è strutturata come ingresso nel capitale e non come trasferimento dell’azienda, lo spazio per la tua offerta può ridursi o scomparire.

La base giuridica

L’art. 91 CCII è la norma che fonda tutta la procedura: il tribunale o il giudice delegato, quando il piano comprende un’offerta di un soggetto individuato per il trasferimento oneroso dell’azienda, di rami o di specifici beni, dispone che dell’offerta sia data idonea pubblicità per acquisire offerte concorrenti. La norma raccoglie l’eredità dell’art. 163-bis della vecchia legge fallimentare e ne rafforza la logica: impedire cessioni “chiuse” che sottraggono l’azienda al confronto competitivo. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22931 pubblicata l’8 luglio 2026 (Sez. I), occupandosi di continuità indiretta, ha ribadito che gli affitti d’azienda su cui il debitore fonda la continuità devono essere funzionalmente collegati alla regolazione della crisi e cronologicamente vicini al deposito del piano: un contratto risalente non basta. È un principio che conferma quanto il legislatore diffidi degli assetti precostituiti e quanto il confronto competitivo sia centrale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che non trovi l’avviso, oppure trovi solo notizie di stampa. In questo caso rivolgiti direttamente alla cancelleria della sezione fallimentare del tribunale competente o al commissario giudiziale, chiedendo se è stata disposta la pubblicità ai sensi dell’art. 91. Se scopri che la cessione è già stata autorizzata senza alcuna procedura competitiva, la questione diventa giuridica e delicata: occorre capire se l’operazione rientrava davvero tra quelle escluse o se c’è stata una violazione del principio di competitività. Qui serve il legale, perché la valutazione dipende dalla qualificazione dell’operazione e i rimedi hanno termini brevi.

Un secondo imprevisto è scoprire che la vendita è prevista in un concordato semplificato per la cessione dei beni (artt. 25-sexies e 25-septies CCII), che segue una composizione negoziata fallita. Lì il meccanismo è diverso: quando il piano prevede un’offerta da parte di un soggetto individuato, è l’ausiliario o il liquidatore a verificare l’assenza di soluzioni migliori sul mercato. Non c’è una gara strutturata come quella dell’art. 91, ma puoi comunque far emergere il tuo interesse presentandoti a quell’organo.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 2, verifica di avere:
1. il numero di procedura, il tribunale competente e il nome del commissario giudiziale;
2. la conferma documentale (avviso, decreto o comunicazione del commissario) che il piano contiene un’offerta di un soggetto individuato soggetta all’art. 91;
3. la data del voto dei creditori, o almeno una stima, per calcolare a ritroso la finestra utile.

Mossa 2 — Manifesta il tuo interesse e ottieni l’accesso ai dati

Obiettivo della mossa: entrare formalmente nel perimetro della procedura come soggetto interessato e ottenere l’accesso alle informazioni necessarie per valutare l’azienda. Senza dati non puoi formulare un prezzo; senza una manifestazione di interesse tempestiva rischi che la gara non venga nemmeno aperta.

Quando va fatta

Entro il termine indicato nell’avviso di pubblicità dell’offerta originaria. L’art. 91, comma 3, CCII lega l’apertura della procedura competitiva proprio alla presenza di manifestazioni di interesse: se nessuno si fa avanti, l’offerente originario resta vincolato e la cessione procede alle condizioni proposte (comma 10). Se il decreto di apertura è già stato emesso, la manifestazione di interesse coincide di fatto con la richiesta di accesso alla data room secondo le modalità che il decreto stabilisce.

Come si esegue

Prepara una manifestazione di interesse scritta, indirizzata al commissario giudiziale o all’organo indicato nell’avviso, con questi elementi essenziali:
– la tua identità completa (per una società: denominazione, sede, codice fiscale, legale rappresentante, visura aggiornata);
– l’oggetto del tuo interesse, coerente con il perimetro dell’offerta originaria (intera azienda, ramo, singoli beni);
– la richiesta di accesso alle informazioni e alla documentazione;
– la disponibilità a sottoscrivere un impegno di riservatezza;
– un indirizzo PEC per le comunicazioni.

Non indicare un prezzo in questa fase, salvo che l’avviso lo richieda: la manifestazione di interesse non è l’offerta, e anticipare il prezzo può solo indebolirti.

Il secondo passaggio è l’accordo di riservatezza. L’art. 91, comma 4, CCII prevede che il decreto stabilisca le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a chi ne fa richiesta. Questo significa che puoi pretendere l’accesso, ma alle condizioni fissate dal tribunale. Leggi bene il testo del patto di riservatezza: verifica la durata, le sanzioni, l’eventuale divieto di contattare dipendenti, clienti e fornitori dell’impresa. Un divieto troppo ampio può impedirti di fare una due diligence seria; se lo ritieni sproporzionato, segnalalo al commissario prima di firmare.

Il terzo passaggio è organizzare la tua squadra. Da questo momento ti servono almeno un avvocato che conosca la procedura concorsuale, un commercialista o un analista finanziario per la valutazione, e, se l’azienda ha componenti tecniche rilevanti, un perito. Distribuisci i compiti fin dall’inizio: i tempi non ti permetteranno di recuperare dopo.

La base giuridica

Oltre all’art. 91, commi 3 e 4, CCII, rileva il principio generale di trasparenza delle procedure concorsuali. La giurisprudenza di merito formatasi sull’art. 163-bis legge fallimentare, che resta un riferimento utile per l’interpretazione dell’art. 91, aveva già chiarito che, quando l’offerta proviene da un soggetto individuato, non serve una stima preventiva del tribunale: è il mercato a stabilire il valore, purché sia garantito a tutti l’accesso ai dati necessari per una valutazione completa (Trib. Bolzano, decreto 9 maggio 2018). Il tuo diritto all’informazione è quindi la condizione stessa della competizione: senza di esso la gara perde senso.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più frequente è il ritardo nella messa a disposizione dei documenti o una data room incompleta. Non limitarti a lamentarti informalmente: invia una richiesta scritta via PEC al commissario, indicando con precisione quali documenti mancano e perché ti servono per formulare un’offerta comparabile. Conserva la prova dell’invio. Se il termine per le offerte si avvicina e i dati continuano a mancare, la richiesta scritta diventa la base per chiedere al giudice una proroga o, nei casi più gravi, per contestare la regolarità della procedura. Qui serve il legale, perché la scelta tra un’istanza al giudice delegato e una contestazione successiva va calibrata sul decreto e sulla fase.

Un secondo imprevisto è vederti negare l’accesso perché non possiedi i requisiti indicati nel decreto (ad esempio requisiti di solidità patrimoniale o di settore). Verifica se il requisito è davvero previsto dal decreto o se è un’interpretazione restrittiva del commissario; nel secondo caso, chiedi chiarimenti per iscritto.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 3, verifica di avere:
1. la ricevuta PEC della manifestazione di interesse inviata nei termini;
2. le credenziali o le istruzioni di accesso alla data room, dopo la firma dell’impegno di riservatezza;
3. una squadra di consulenti con compiti assegnati e un calendario fino alla data di deposito delle offerte.

Mossa 3 — Esegui una due diligence mirata sull’azienda

Obiettivo della mossa: capire che cosa stai davvero comprando, quali rischi ti trasferisci e quanto vale l’azienda per te, così da costruire un prezzo sostenibile e un’offerta comparabile con quella originaria. È la mossa in cui si vincono o si perdono le gare, perché un prezzo sbagliato ti fa uscire dalla competizione o, peggio, ti fa vincere un’azienda che non riesci a sostenere.

Quando va fatta

Dal giorno in cui ottieni l’accesso ai dati fino a qualche giorno prima del termine di deposito delle offerte. Calcola a ritroso: se il deposito delle offerte scade il 9 novembre e hai avuto accesso alla data room il 12 ottobre, hai meno di quattro settimane, che diventano tre se riservi l’ultima settimana alla costruzione dell’offerta e delle garanzie. Non illuderti che il termine possa slittare: il decreto lo fissa e la gara deve chiudersi comunque almeno venti giorni prima del voto.

Come si esegue

Organizza la due diligence in cinque aree.

1. Perimetro. Confronta il perimetro dell’offerta originaria con quello che ti interessa. L’art. 91, comma 4, prevede che il decreto stabilisca le modalità di presentazione di offerte “comparabili”: la tua offerta deve riguardare lo stesso oggetto, altrimenti non è confrontabile. Se ti interessa solo una parte dell’azienda, o vuoi escludere alcuni beni, devi verificare se il decreto lo consente. Di regola, un’offerta su un perimetro diverso non è comparabile e rischia l’esclusione.

2. Lavoratori. L’azienda trasferita porta con sé i rapporti di lavoro, secondo l’art. 2112 c.c., salvo gli accordi sindacali che la disciplina sulle imprese in crisi consente nel contesto delle procedure concorsuali, previa la procedura di consultazione dell’art. 47 della L. 428/1990. Verifica il numero dei dipendenti, i contratti applicati, il TFR maturato, le eventuali vertenze. Attenzione: il Tribunale di Milano (1° giugno 2026) ha ritenuto legittimo che il tribunale subordini l’ammissibilità delle offerte alla prestazione di presidi a garanzia del pagamento del TFR maturato dai lavoratori trasferiti. Se il decreto prevede un presidio del genere, devi prezzarlo.

3. Contratti in corso. Elenca i contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività: locazioni, forniture strategiche, licenze, contratti con la pubblica amministrazione, appalti. Per alcuni serve il consenso del contraente ceduto o dell’ente appaltante. La giurisprudenza ha ammesso, nelle offerte, condizioni legate a presupposti previsti dalla legge, come l’assenso delle stazioni appaltanti o l’accordo sindacale, distinguendole dalle condizioni volontarie che invece rendono l’offerta inefficace (Trib. Bolzano, 9 maggio 2018, in tema di art. 163-bis l. fall.). Identifica subito questi passaggi obbligati.

4. Debiti e passività. Chiediti quali debiti dell’azienda potrebbero seguirti. Nel trasferimento d’azienda ordinario, l’art. 2560, comma 2, c.c. rende l’acquirente responsabile dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Nella vendita competitiva all’interno di un concordato, la giurisprudenza ha riconosciuto alla vendita una natura coattiva con effetti purgativi, perché si svolge nell’interesse dei creditori e il ricavato è distribuito secondo le cause di prelazione; in particolare per l’azienda, l’acquirente viene liberato dai debiti risultanti dai libri (Trib. Bolzano, 9 maggio 2018). Non dare questo effetto per scontato: verifica come il decreto e il piano regolano il trasferimento delle passività, e fallo verificare dal tuo legale.

5. Autorizzazioni e titoli. Licenze, certificazioni, autorizzazioni ambientali, iscrizioni ad albi: verifica che siano trasferibili e quali tempi richiedono. Un’azienda senza titoli autorizzativi validi può valere molto meno del prezzo dell’offerta originaria.

Alla fine di questa analisi costruisci un modello di valutazione che ti dica fino a che prezzo puoi spingerti. Fissa tre numeri: il prezzo di ingresso (almeno pari all’offerta originaria più l’aumento minimo stabilito dal decreto), il prezzo obiettivo e il prezzo massimo oltre il quale l’operazione non ha più senso per te. Questi tre numeri ti serviranno nella gara.

La base giuridica

Art. 91, comma 4, CCII per la comparabilità e l’accesso alle informazioni; art. 2112 c.c. e art. 47 L. 428/1990 per i lavoratori; art. 2560 c.c. per i debiti dell’azienda ceduta; art. 84 CCII per la qualificazione del concordato in continuità diretta o indiretta, che incide anche sul valore di riferimento. La Cassazione, con la sentenza del 9 luglio 2026, n. 22960 (Sez. I), ha affermato che nel concordato in continuità indiretta il giudice, già in fase di ammissione, deve verificare la congruità del valore di liquidazione indicato dal debitore e che è inammissibile un valore che non tenga conto dell’esito di una procedura competitiva di cessione dell’azienda. Il prezzo che emergerà dalla gara non è solo un affare tuo: diventa il metro con cui il tribunale misura la convenienza del piano per i creditori.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire una passività nascosta o un contratto essenziale non trasferibile a pochi giorni dal termine. Hai due strade. La prima è chiedere al commissario chiarimenti scritti, così che le risposte siano condivise con tutti i partecipanti e diventino parte del quadro informativo. La seconda è adeguare il prezzo massimo, rinunciando, se necessario, a partecipare. Non cercare di risolvere il problema inserendo nell’offerta una condizione che ti tuteli: l’art. 91, comma 6, CCII rende inefficaci le offerte sottoposte a condizione. Le uniche condizioni che puoi prudentemente valutare sono quelle che derivano dalla legge, e anche su queste qui serve il legale.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 4, verifica di avere:
1. un report di due diligence con le cinque aree coperte e i rischi quantificati;
2. un modello di valutazione con prezzo di ingresso, prezzo obiettivo e prezzo massimo;
3. un elenco scritto dei punti ancora aperti, con le richieste di chiarimento già inviate al commissario.

Mossa 4 — Leggi il decreto come se fosse un contratto

Obiettivo della mossa: conoscere a memoria le regole della gara fissate dal tribunale, perché ogni difformità rende la tua offerta inefficace. Il decreto di apertura della procedura competitiva è la legge della tua partita: non è un documento da “dare per letto”.

Quando va fatta

Appena il decreto è emesso e, in ogni caso, prima di iniziare a redigere l’offerta. Se sei l’offerente originario, questa mossa è altrettanto vitale: le regole sul rilancio, sulle garanzie e sull’udienza valgono anche per te.

Come si esegue

L’art. 91, comma 4, CCII elenca i contenuti che il decreto deve avere. Trasformali in una checklist e annota per ciascuno la regola concreta del tuo caso.

Modalità di presentazione delle offerte. In quale forma (busta chiusa cartacea, deposito telematico, piattaforma di un gestore delle vendite), presso quale ufficio, entro quale giorno e ora. Le offerte devono essere segrete fino all’apertura (comma 6). Annota il giorno e anche l’ora: un’offerta depositata un minuto dopo è tardiva.

Requisiti di partecipazione. Il decreto può fissare requisiti soggettivi: assenza di cause di esclusione, solidità patrimoniale, appartenenza a un settore, esperienza. Verifica di possederli tutti e di poterli documentare.

Comparabilità. Il decreto stabilisce quali elementi devono essere comuni alle offerte: il perimetro, ma spesso anche l’impegno a mantenere un certo numero di posti di lavoro, a rispettare determinati contratti, a pagare entro certi tempi. Un’offerta che prevede un prezzo più alto ma, ad esempio, meno lavoratori, potrebbe non essere considerata comparabile. Leggi con attenzione come il decreto valuta gli elementi diversi dal prezzo.

Aumento minimo. Il decreto fissa l’aumento minimo del corrispettivo che le offerte concorrenti devono prevedere rispetto all’offerta originaria. È la soglia d’ingresso: sotto quella soglia l’offerta è inefficace.

Garanzie. Il decreto indica le garanzie da prestare: tipicamente una cauzione, sotto forma di assegno circolare o bonifico su conto della procedura, oppure una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta. Annota importo, forma e beneficiario. Le garanzie richiedono tempo: una fideiussione bancaria può richiedere una o due settimane di istruttoria.

Pubblicità e accesso alle informazioni. Il decreto fissa le forme di pubblicità e i tempi di accesso ai dati, che hai già incontrato nella mossa 2.

Data dell’udienza. Se la vendita si svolge davanti al giudice, il decreto fissa la data per l’esame delle offerte e per l’eventuale gara (comma 4). Segnala la data in agenda e prevedi la presenza fisica o telematica di chi ha i poteri per rilanciare.

Infine, leggi le regole della gara: rilanci minimi, tempi tra un rilancio e l’altro, criteri di aggiudicazione in caso di parità. Se il decreto non disciplina un aspetto, chiedi chiarimenti scritti prima del deposito, non durante l’udienza.

La base giuridica

Art. 91, commi 4, 5 e 6, CCII. Il comma 6 è il più severo: le offerte non conformi a quanto previsto dal decreto sono inefficaci, e lo sono anche quelle sottoposte a condizione. Non c’è una sanatoria. La regola risale all’art. 163-bis l. fall. ed è stata confermata nel Codice: l’esigenza di confrontare offerte omogenee e di proteggere la procedura dall’incertezza prevale sulla flessibilità.

L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) è particolarmente utile in questa mossa: chi segue le trattative per il trasferimento di aziende in crisi sa leggere un decreto di gara anche dal punto di vista dell’impresa e dei creditori, e individua in anticipo le clausole su cui un’offerta rischia l’esclusione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un decreto ambiguo: ad esempio non chiarisce se il prezzo debba essere pagato interamente all’atto o se siano ammesse dilazioni, oppure non specifica come vengano valutati impegni occupazionali diversi. Non interpretare l’ambiguità a tuo favore: chiedi un chiarimento scritto al commissario o, se il decreto lo prevede, al giudice delegato, in tempo utile perché la risposta possa valere per tutti. Se il decreto ti sembra illegittimo (per esempio impone requisiti sproporzionati che escludono di fatto ogni concorrente diverso dall’offerente originario), la questione può essere portata all’attenzione del tribunale, ma con tempi brevissimi: qui serve il legale, perché la scelta del rimedio dipende dall’organo che ha emesso il provvedimento e dalla sua natura.

Il secondo imprevisto riguarda le garanzie: la banca non riesce a rilasciare la fideiussione in tempo o con il testo richiesto. Verifica subito se il decreto ammette forme alternative (deposito in denaro, assegno circolare) e organizzati per tempo con la liquidità necessaria.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 5, verifica di avere:
1. una scheda sintetica del decreto con tutte le regole del tuo caso (forma, termine con ora, requisiti, comparabilità, aumento minimo, garanzie, udienza, rilanci);
2. le risposte scritte del commissario alle tue richieste di chiarimento, se ne hai fatte;
3. l’avvio della pratica per la garanzia (fideiussione o liquidità per la cauzione), con una data certa di disponibilità.

Mossa 5 — Costruisci un’offerta conforme, incondizionata e migliorativa

Obiettivo della mossa: redigere un’offerta che superi l’offerta originaria almeno dell’aumento minimo, che rispetti ogni prescrizione del decreto e che non contenga alcuna condizione volontaria. Un’offerta può essere economicamente la migliore e giuridicamente nulla: questa mossa serve a evitare proprio questo esito.

Quando va fatta

Nelle due settimane che precedono il termine di deposito, quando la due diligence è conclusa e conosci il decreto in ogni dettaglio. Non anticipare troppo la stesura del prezzo, perché fino all’ultimo possono arrivare chiarimenti del commissario che cambiano il quadro; ma non ridurti agli ultimi due giorni, perché la parte documentale richiede tempo.

Come si esegue

Componi l’offerta in moduli, così da poterla controllare voce per voce.

Modulo 1 — L’offerente. Dati identificativi completi, poteri di firma (delibera dell’organo amministrativo se sei una società, procura notarile se firma un procuratore), documentazione sui requisiti richiesti dal decreto. Se intendi acquistare tramite una società veicolo ancora da costituire, verifica se il decreto lo consente e a quali condizioni: in molti casi è ammessa la designazione di un terzo, purché l’offerente resti obbligato in solido.

Modulo 2 — L’oggetto. Descrivi il perimetro richiamando esattamente quello dell’offerta originaria e del decreto. Se il decreto ammette varianti, indica le differenze in modo chiaro, separato e motivato.

Modulo 3 — Il prezzo. Indica il corrispettivo in cifre e in lettere, verificando che superi l’offerta originaria almeno dell’aumento minimo. Precisa la modalità di pagamento esattamente come previsto dal decreto (saldo integrale alla stipula, acconto e saldo, eventuali accolli di debiti se ammessi). Se il decreto prevede che parte del prezzo possa essere costituita dall’accollo del TFR dei lavoratori trasferiti, quantifica l’accollo in modo coerente con la situazione risultante dai dati.

Modulo 4 — Gli impegni non economici. Livelli occupazionali, prosecuzione di contratti, investimenti. Se il decreto li considera elementi di comparazione, devono essere precisi, verificabili e assistiti, se richiesto, da garanzie. Non scrivere impegni vaghi (“faremo il possibile per salvaguardare l’occupazione”): non valgono nulla in sede di comparazione e possono creare confusione.

Modulo 5 — Le garanzie. Allega la cauzione o la fideiussione nella forma e nell’importo previsti. Controlla il testo della fideiussione: beneficiario corretto (la procedura), escussione a prima richiesta, rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, durata coerente con i tempi della procedura.

Modulo 6 — Le dichiarazioni. Di regola il decreto richiede dichiarazioni di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto dell’azienda, di accettare le regole della procedura, di non trovarsi in situazioni ostative. Rendile esattamente come richiesto.

L’ultima verifica è la più importante: rileggi l’offerta cercando ogni parola che possa suonare come una condizione. Frasi come “subordinatamente all’ottenimento del finanziamento”, “a condizione che il contratto di locazione sia rinnovato”, “salvo esito positivo della verifica sui crediti” rendono l’offerta inefficace ai sensi dell’art. 91, comma 6, CCII. Il finanziamento devi averlo prima, non dopo. I contratti essenziali devi averli verificati nella due diligence, non dopo.

La base giuridica

Art. 91, commi 4 e 6, CCII. Sotto la legge fallimentare, la giurisprudenza aveva distinto tra condizioni volontarie, vietate, e condizioni previste dalla legge (le cosiddette condiciones iuris), come l’assenso dell’ente appaltante alla cessione di un contratto pubblico o l’esito della procedura sindacale prevista dall’art. 47 della L. 428/1990 (Trib. Bolzano, 9 maggio 2018). Lo stesso provvedimento aveva affrontato anche il rapporto tra procedura competitiva e diritti di prelazione, ritenendoli compatibili solo quando il bene oggetto di prelazione coincide con quello trasferito, e non quando si vende un ramo d’azienda nel quale la prelazione su un singolo bene snaturerebbe l’offerta. Se nell’azienda ci sono beni gravati da prelazione, discutine con il tuo legale prima di scrivere l’offerta.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il finanziamento che non arriva in tempo o arriva con condizioni che non puoi trasferire nell’offerta. Non inserire mai la condizione nell’offerta. Valuta piuttosto di ridurre il prezzo massimo a quanto puoi coprire con certezza, oppure di coinvolgere un co-investitore se il decreto lo consente. Se non riesci a coprire il prezzo di ingresso in modo incondizionato, è più saggio non depositare: un’offerta inefficace non ti dà alcun vantaggio e ti fa perdere tempo e denaro nella costituzione delle garanzie.

Un secondo imprevisto: scopri a ridosso del deposito che il perimetro dell’offerta originaria è stato modificato. Chiedi immediatamente conferma scritta al commissario e, se la modifica è reale, adegua l’offerta; se la modifica non è stata comunicata a tutti, segnalalo per iscritto, perché la parità di informazione è un presupposto della gara.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 6, verifica di avere:
1. un’offerta sottoscritta da chi ha i poteri, con prezzo almeno pari a offerta originaria più aumento minimo;
2. una rilettura “anti-condizioni” fatta da una persona diversa da chi ha redatto il testo;
3. la garanzia materialmente disponibile nella forma richiesta dal decreto.

Mossa 6 — Deposita l’offerta nei tempi e nelle forme del decreto

Obiettivo della mossa: far arrivare l’offerta nel luogo, nella forma e nel tempo stabiliti, conservando la prova della tempestività e della segretezza. Un’offerta perfetta depositata male è un’offerta che non esiste.

Quando va fatta

Entro il termine indicato nel decreto, con un margine di sicurezza. Se il decreto fissa la scadenza alle ore 12 di un certo giorno, pianifica il deposito almeno un giorno lavorativo prima. Ricorda che i termini del Codice della crisi corrono anche dal 1° al 31 agosto, perché la sospensione feriale non si applica salvo diversa previsione (art. 9 CCII): un deposito previsto per il 20 agosto resta fissato al 20 agosto.

Come si esegue

Segui la forma prevista dal decreto.

Deposito in busta chiusa. È la modalità tradizionale: l’offerta va consegnata in busta chiusa presso la cancelleria o presso lo studio del commissario o di un notaio delegato, secondo il decreto. Sulla busta vanno indicate solo le informazioni ammesse (di regola numero di procedura e data dell’udienza), senza elementi che rivelino l’offerente o il contenuto. Fatti rilasciare una ricevuta con data e ora.

Deposito telematico. Sempre più spesso la procedura competitiva si svolge su piattaforme di gestori delle vendite telematiche, collegate al portale delle vendite pubbliche. In questo caso servono credenziali, firma digitale e talvolta una casella PEC per la vendita telematica. Fai una prova tecnica qualche giorno prima: verifica che il formato dei file sia accettato e che la cauzione, se va versata con bonifico, risulti accreditata entro il termine, non solo disposta.

Cauzione. Se il decreto richiede che la cauzione sia accreditata sul conto della procedura entro il termine, il bonifico va disposto con alcuni giorni di anticipo. L’accredito tardivo è uno dei motivi più frequenti di inefficacia delle offerte nelle vendite giudiziarie.

Dopo il deposito, non divulgare il contenuto dell’offerta. L’art. 91, comma 6, stabilisce che le offerte sono segrete fino al giorno fissato per la loro apertura. La segretezza tutela te e tutti gli altri partecipanti.

La base giuridica

Art. 91, commi 5 e 6, CCII; per le forme della pubblicità e delle vendite telematiche, art. 490 c.p.c. e la disciplina del portale delle vendite pubbliche, in quanto compatibili. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4754 del febbraio 2025 (resa sull’art. 163-bis l. fall., norma da cui deriva l’art. 91), ha chiarito che la scelta di attuare il trasferimento attraverso un atto negoziale non esclude la natura coattiva della vendita e la necessità della procedura competitiva, e che a questi fini è irrilevante che, alla fine, non siano arrivate altre offerte valide e l’aggiudicazione sia andata al proponente originario. Il messaggio per te è chiaro: la procedura competitiva è il canale obbligato, e le sue forme vanno rispettate anche quando l’esito appare scontato.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il malfunzionamento della piattaforma telematica a ridosso della scadenza. Documenta subito il problema con screenshot e orari, invia una PEC al gestore e al commissario, e verifica se il decreto o le regole del gestore prevedono una procedura per i malfunzionamenti. Più lontano sei dalla scadenza, più è probabile che il problema si risolva.

Il secondo imprevisto è accorgersi, dopo il deposito, di un errore nell’offerta. Se il termine non è ancora scaduto, verifica se il decreto ammette la revoca e la sostituzione dell’offerta; se il termine è scaduto, l’errore resta e la sua gravità dipende dalla natura del vizio: qui serve il legale, per valutare se il vizio rende l’offerta inefficace o se è una mera irregolarità non incidente sulla comparabilità.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 7, verifica di avere:
1. la ricevuta di deposito con data e ora, o la ricevuta telematica del gestore;
2. la prova dell’accredito della cauzione (non solo dell’ordine di bonifico) o la ricevuta di consegna della fideiussione;
3. la conferma della data, dell’ora e della modalità dell’udienza di apertura delle offerte, e la delega scritta a chi ti rappresenterà con poteri di rilancio.

Mossa 7 — Partecipa alla gara e gestisci i rilanci

Obiettivo della mossa: affrontare l’apertura delle offerte e l’eventuale gara con una strategia di rilancio già decisa, senza superare il tuo prezzo massimo. È il momento in cui la preparazione delle mosse precedenti si trasforma in risultato.

Quando va fatta

Nel giorno fissato dal decreto per l’apertura delle offerte. Se ci sono più offerte migliorative ritenute efficaci, si procede alla gara tra gli offerenti (art. 91, comma 7). La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando la vendita o l’aggiudicazione sia prevista dopo l’omologazione: per questo l’udienza è di solito fissata con un margine rispetto al voto.

Come si esegue

Prima dell’udienza. Riunisci la squadra e rivedi i tre numeri della mossa 3: prezzo di ingresso, prezzo obiettivo, prezzo massimo. Decidi in anticipo l’ampiezza dei tuoi rilanci e il punto in cui ti fermi. Chi va in gara senza un tetto scritto tende a superarlo.

All’apertura. Le offerte vengono rese pubbliche nel giorno stabilito. Ascolta con attenzione la verifica di efficacia: il giudice o il commissario controllano la conformità di ciascuna offerta al decreto. Se un’offerta concorrente ti sembra non conforme (ad esempio è condizionata, o non supera l’aumento minimo, o la cauzione non risulta accreditata), fai verbalizzare subito la tua osservazione. Un’osservazione non verbalizzata è difficile da far valere dopo.

Durante la gara. Rilancia secondo le regole del decreto: rilancio minimo, tempo massimo tra un rilancio e l’altro. L’offerente originario può partecipare alla gara e rilanciare. Ricorda che, se il decreto valuta anche elementi diversi dal prezzo, un rilancio sul prezzo potrebbe non bastare; in questo caso il decreto deve indicare i criteri di valutazione complessiva.

Dopo la gara. Se vinci, si apre la mossa 8. Se perdi, chiedi la restituzione della cauzione secondo le modalità del decreto. Se sei l’offerente originario e la gara è vinta da un altro soggetto, sei liberato dagli obblighi verso il debitore, e il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi che hai sostenuto per formulare l’offerta, entro il limite massimo del 3% del prezzo che avevi offerto (art. 91, comma 8). Conserva fatture e giustificativi fin dall’inizio: il rimborso richiede una documentazione delle spese.

La base giuridica

Art. 91, commi 7 e 8, CCII. La gara non è un’appendice formale: è lo strumento con cui la legge fa emergere il miglior valore per i creditori. La Cassazione, con la sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026, ha collegato proprio l’esito della procedura competitiva di cessione dell’azienda alla verifica di congruità del valore di liquidazione nel concordato in continuità indiretta: è il risultato della gara che offre al giudice il riferimento di mercato. Anche la giurisprudenza di merito valorizza il principio di competitività: il Tribunale di Verona (2 aprile 2026) ha ritenuto inammissibile un piano di concordato in continuità con cessione d’azienda costruito per realizzare la cessione a favore di un affittuario già individuato, in violazione di quel principio.

Come leggere una comparazione che non riguarda solo il prezzo

Il primo passo, quando il decreto prevede criteri diversi dal solo prezzo, è tradurre ogni criterio in un valore economico per te. Se il decreto attribuisce rilievo al numero di lavoratori mantenuti, calcola quanto ti costa ogni dipendente in più per i successivi 24 mesi; se attribuisce rilievo ai tempi di pagamento, calcola il costo finanziario di pagare tutto alla stipula invece che in due tranche. Solo così puoi capire se, in gara, ti conviene rilanciare sul prezzo o migliorare un impegno non economico, quando il decreto lo consente. Non improvvisare in udienza: prepara una tabella con le combinazioni di prezzo e impegni che sei disposto a offrire, ordinate dalla più alla meno conveniente per te.

Il secondo passo è verificare come il decreto risolve i casi di parità o di offerte non direttamente confrontabili. Alcuni decreti prevedono che, a parità di prezzo, prevalga l’offerta con maggiori garanzie occupazionali; altri danno rilievo all’ordine temporale di deposito; altri ancora rimettono la valutazione al giudice delegato sentito il commissario. Conoscere questa regola prima dell’udienza ti consente di calibrare l’ultimo rilancio. Ricorda che la gara serve a far emergere il miglior valore per i creditori, e i criteri di valutazione devono essere chiari e predeterminati: se non lo sono, chiedi chiarimenti prima del deposito, come visto nella mossa 4.

Il ruolo dell’offerente originario nella gara

Se sei l’offerente originario, hai un vantaggio informativo reale: conosci l’azienda, spesso la gestisci già in affitto, e hai costruito il piano con il debitore. Ma la legge non ti attribuisce una corsia preferenziale. Non hai un diritto di pareggiare automaticamente l’offerta migliore, salvo che il decreto lo preveda espressamente, e devi rispettare gli stessi rilanci minimi degli altri. La tua protezione è un’altra: se perdi, sei liberato dagli obblighi e hai diritto al rimborso delle spese documentate fino al 3% del prezzo che avevi offerto. Usa questa protezione come parte del tuo calcolo: il rimborso riduce il costo di una gara persa, ma non lo azzera. Tieni un fascicolo con fatture di consulenti, periti, costi di garanzia e spese legali sostenute per formulare l’offerta, perché senza giustificativi il rimborso non può essere disposto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un concorrente che rilancia in modo aggressivo, oltre ogni valore ragionevole. La regola è una sola: non superare il tuo prezzo massimo. Una gara persa non è un fallimento; un’azienda pagata troppo lo è.

Il secondo imprevisto è un’aggiudicazione che ritieni irregolare: ad esempio è stata ammessa un’offerta che, a tuo parere, era condizionata. Le contestazioni vanno proposte con gli strumenti e nei termini previsti per gli atti degli organi della procedura (reclamo contro gli atti del giudice delegato o del commissario, secondo i casi). I termini sono brevi e decorrono dalla comunicazione o conoscenza dell’atto. Qui serve il legale, e serve subito: il reclamo va strutturato tenendo conto dell’interesse concreto a ottenere un esito diverso, non solo della violazione formale.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 8 (o chiudere il piano), verifica di avere:
1. il verbale dell’udienza con l’esito della gara e le osservazioni che hai fatto verbalizzare;
2. se hai vinto, il provvedimento di aggiudicazione o l’atto equivalente previsto dal decreto;
3. se hai perso, la richiesta di restituzione della cauzione e, se eri l’offerente originario, la domanda di rimborso delle spese entro il 3%.

Mossa 8 — Dall’aggiudicazione al trasferimento: piano modificato, voto, omologazione, stipula

Obiettivo della mossa: trasformare l’aggiudicazione in trasferimento effettivo dell’azienda, presidiando il passaggio del piano modificato, del voto dei creditori e dell’omologazione. L’aggiudicazione è un traguardo intermedio: il concordato deve ancora essere votato e omologato, e il trasferimento deve essere eseguito nel rispetto delle regole sui lavoratori e sui contratti.

Quando va fatta

Dal giorno dell’aggiudicazione fino alla stipula. In mezzo ci sono il deposito del piano modificato da parte del debitore, il voto dei creditori (almeno venti giorni dopo la chiusura della gara), il giudizio di omologazione e, se previsto, l’atto notarile di trasferimento.

Come si esegue

Monitora la modifica del piano. Dopo la gara, il debitore deve modificare la proposta e il piano in conformità all’esito della gara (art. 91, comma 9). Verifica che il piano modificato recepisca correttamente il tuo prezzo, il perimetro e gli impegni. Una discrepanza va segnalata immediatamente al commissario.

Segui il voto. Il concordato deve essere approvato dai creditori secondo le maggioranze previste dal Codice (art. 109 CCII), con la possibilità, nel concordato in continuità, dell’omologazione anche in presenza di classi dissenzienti alle condizioni dell’art. 112 CCII (la cosiddetta ristrutturazione trasversale). In questa fase non sei parte della procedura come creditore, ma il tuo interesse è che il piano sia approvato. Se sei anche creditore dell’impresa, valuta con il tuo legale come votare, tenendo conto di possibili conflitti di interesse.

Prepara il trasferimento dei lavoratori. Se il decreto o il piano prevedono un accordo sindacale, la procedura di consultazione dell’art. 47 della L. 428/1990 deve essere avviata nei tempi di legge. Organizza l’accordo con le rappresentanze per tempo: un ritardo qui può rinviare l’intera stipula.

Organizza il pagamento e la stipula. Rispetta le scadenze di pagamento previste dal decreto. Di regola, la cauzione viene imputata al prezzo e il saldo va versato entro un termine fissato. L’inadempimento dell’aggiudicatario espone alla perdita della cauzione e a responsabilità ulteriori. Coordina la stipula con il notaio, il commissario e, dopo l’omologazione, il liquidatore giudiziale se previsto dal piano.

Verifica gli effetti del trasferimento. Chiedi al tuo legale di verificare che il provvedimento autorizzativo e l’atto di trasferimento contengano le clausole sulla cancellazione delle formalità pregiudizievoli e sull’esclusione della responsabilità per i debiti anteriori, nei limiti in cui la legge e il piano le consentono.

La base giuridica

Art. 91, commi 9 e 10, CCII; artt. 109 e 112 CCII per il voto e l’omologazione; art. 2112 c.c. e art. 47 L. 428/1990 per i lavoratori; art. 84 CCII per la qualificazione della continuità. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22931/2026 (pubblicata l’8 luglio 2026), ha precisato che, quando la continuità indiretta passa attraverso contratti di affitto, questi devono essere funzionalmente legati alla regolazione della crisi e cronologicamente vicini al piano. Se sei un affittuario che vuole consolidare il proprio ruolo diventando acquirente, sappi che la tua posizione non ti esonera dalla competizione: il tribunale di Verona (2 aprile 2026) ha ritenuto inammissibile un piano costruito per cedere l’azienda all’affittuario già individuato senza vera competizione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il mancato voto favorevole o la mancata omologazione. In questo caso il concordato non produce i suoi effetti e il trasferimento previsto dal piano può non avere luogo. Verifica nel decreto e nell’offerta cosa accade alla tua cauzione e ai tuoi impegni in questa ipotesi. Il secondo imprevisto è la revoca dell’apertura del concordato per atti in frode scoperti dal commissario: la giurisprudenza di merito ha precisato che rilevano gli atti con valenza decettiva per i creditori di cui il proponente sia consapevole, anche se non ha voluto quell’effetto (Trib. Pisa, 12 gennaio 2026). In entrambi i casi l’impresa può finire in liquidazione giudiziale, dove l’azienda potrà essere venduta dal curatore con le regole di quella procedura: il tuo interesse può tornare a valere, ma in un nuovo contesto. Qui serve il legale per capire se e come riproporsi.

Check di completamento

Hai completato il piano quando:
1. il piano modificato recepisce correttamente la tua offerta;
2. il concordato è omologato con provvedimento che autorizza il trasferimento;
3. l’atto di trasferimento è stipulato, il prezzo pagato e i lavoratori trasferiti secondo gli accordi.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrarti come la tempestività cambi l’esito. Non sono casi reali e i numeri sono scelti solo per rendere chiaro il meccanismo.

Situazione di partenza comune

Un’impresa manifatturiera deposita un piano di concordato in continuità indiretta. Il piano contiene un’offerta irrevocabile dell’attuale affittuario per l’acquisto dell’azienda a 1.873.500 €, con l’impegno a mantenere 41 dipendenti su 47. Il tribunale dispone la pubblicità dell’offerta il 6 ottobre; il decreto di apertura della procedura competitiva, emesso il 27 ottobre dopo due manifestazioni di interesse, fissa: termine per le offerte il 24 novembre alle ore 12; aumento minimo 5% (93.675 €), quindi soglia d’ingresso 1.967.175 €; cauzione del 10% del prezzo offerto; rilanci minimi di 25.000 €; udienza per l’apertura e la gara il 26 novembre; voto dei creditori fissato per il 19 dicembre (23 giorni dopo la gara: termine di 20 giorni rispettato).

Simulazione A — Chi agisce alla mossa 2 entro il 15 ottobre

Il concorrente A invia la manifestazione di interesse il 13 ottobre, firma il patto di riservatezza il 15 e accede ai dati il 17. Ha cinque settimane abbondanti di due diligence. Scopre che il TFR maturato dei lavoratori è pari a 412.860 € e che il decreto chiede un presidio a garanzia del TFR. Stima il prezzo massimo a 2.140.000 €, il prezzo obiettivo a 2.040.000 €. Deposita il 21 novembre un’offerta incondizionata a 1.981.300 € (sopra la soglia di 1.967.175 €), con cauzione di 198.130 € accreditata il 19 novembre e impegno a mantenere 44 dipendenti. In gara, l’offerente originario rilancia fino a 2.031.300 €; A rilancia a 2.056.300 € e l’originario si ferma. A si aggiudica l’azienda a 2.056.300 €, sotto il suo prezzo massimo. L’offerente originario è liberato e chiede il rimborso di spese documentate per 61.240 €: il tetto è il 3% di 1.873.500 €, cioè 56.205 €, quindi riceverà al massimo 56.205 €. I creditori beneficiano di 182.800 € in più rispetto all’offerta originaria, al lordo del rimborso.

Simulazione B — Chi arriva alla mossa 5 con la due diligence incompleta

Il concorrente B ottiene l’accesso ai dati solo il 10 novembre. Con due settimane a disposizione, non riesce a verificare i contratti di fornitura essenziali e inserisce nell’offerta (1.995.000 €) la clausola “subordinatamente al subentro nel contratto di fornitura con il cliente principale”. All’apertura, l’offerta viene dichiarata inefficace perché condizionata (art. 91, comma 6). B non partecipa alla gara e riavrà la cauzione, ma ha sostenuto inutilmente i costi della due diligence e della garanzia. Se nessun altro ha presentato offerte efficaci, l’offerente originario resta vincolato alla sua offerta di 1.873.500 € (comma 10).

Simulazione C — Chi arriva alla mossa 6 con la cauzione in ritardo

Il concorrente C ha un’offerta ben costruita a 2.010.000 €, ma dispone il bonifico della cauzione (201.000 €) il 23 novembre alle 17. Il decreto richiede l’accredito sul conto della procedura entro il termine delle ore 12 del 24 novembre. L’accredito arriva il 25 novembre. L’offerta è inefficace perché non conforme al decreto. Il fatto che sia la migliore in termini di prezzo non conta.

Simulazione D — Chi è l’offerente originario e non prepara la gara

L’offerente originario non segue la procedura e si presenta all’udienza del 26 novembre senza un delegato munito di poteri di rilancio. A rilancia una sola volta, a 2.006.300 €, e vince. L’originario perde l’azienda che gestiva in affitto, ottiene il rimborso delle spese entro il limite di 56.205 € e deve organizzare la riconsegna secondo il contratto di affitto. Se avesse partecipato con un tetto preparato, avrebbe potuto difendere la propria posizione rilanciando.

La differenza tra A e gli altri non è il capitale disponibile: è il giorno in cui ciascuno ha iniziato a eseguire il piano.

Cosa insegnano le quattro simulazioni

Metti in fila i quattro esiti e osserva dove si è deciso il risultato. Nella simulazione A, il vantaggio non deriva dal capitale ma dalle cinque settimane di analisi, che hanno consentito di prezzare il presidio sul TFR e di fissare un tetto realistico. Nella simulazione B, il problema nasce alla mossa 3 e si manifesta alla mossa 5: una due diligence compressa produce un’offerta condizionata, e la condizione la rende inefficace. Nella simulazione C, la mossa 6 è stata trattata come un adempimento burocratico, mentre è il punto in cui un dettaglio bancario cancella settimane di lavoro. Nella simulazione D, l’offerente originario ha dato per scontata la propria posizione e ha sottovalutato la mossa 7. In tutti e quattro i casi, l’esito era già scritto nel calendario prima ancora che nell’udienza. Per i creditori, la differenza tra la gara competitiva della simulazione A e l’assenza di concorrenti efficaci della simulazione B vale 182.800 € al lordo del rimborso: è la ragione per cui il legislatore impone la procedura competitiva.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Il percorso è lineare: verifichi che la procedura esista e ammetta offerte concorrenti, manifesti interesse in tempo, esegui una due diligence che ti dia un prezzo massimo, leggi il decreto come un contratto, costruisci un’offerta senza condizioni, la depositi con margine, gareggi con un tetto scritto, presidi il passaggio dall’aggiudicazione alla stipula. Ogni mossa ha un controllo finale: non passare alla successiva finché non lo hai superato. Il calendario va costruito a ritroso dalla data del voto dei creditori, perché la gara deve chiudersi almeno venti giorni prima. Agosto non ferma nulla: nel Codice della crisi la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica, salvo diversa previsione.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Intercetta la procedura Verificare che l’art. 91 si applichi Subito, prima del decreto di gara Investire in un’operazione esclusa dalla competizione
2. Manifesta interesse Entrare nel perimetro e accedere ai dati Entro il termine dell’avviso Gara non aperta, offerente originario vincolato da solo
3. Due diligence Prezzo massimo e rischi quantificati Dall’accesso fino a pochi giorni prima del deposito Prezzo sbagliato, passività inattese
4. Lettura del decreto Conoscere le regole vincolanti Subito dopo il decreto Offerta non conforme e inefficace
5. Costruzione offerta Offerta conforme, incondizionata, migliorativa Due settimane prima del termine Esclusione per condizione o sotto-soglia
6. Deposito Tempestività e segretezza provate Almeno un giorno lavorativo prima del termine Offerta tardiva, cauzione non accreditata
7. Gara Aggiudicazione entro il prezzo massimo Giorno dell’udienza, almeno 20 giorni prima del voto Perdere per impreparazione o pagare troppo
8. Trasferimento Piano modificato, omologazione, stipula Dall’aggiudicazione alla stipula Trasferimento bloccato, perdita della cauzione

Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — La controparte accelera

Il debitore e l’offerente originario spingono per chiudere in fretta: termini per le offerte molto brevi, data room aperta tardi, voto fissato a ridosso. Oppure il debitore chiede di essere autorizzato a stipulare la cessione prima dell’omologazione, durante la fase preconcordataria. Il tuo piano B si fonda su un punto: l’art. 91, comma 11, CCII estende la disciplina delle offerte concorrenti, in quanto compatibile, anche alla fase in cui il debitore ha chiesto il termine per presentare piano e proposta. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare aveva qualificato l’attuazione della procedura competitiva in fase preconcordataria come atto urgente di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione del tribunale (Trib. Bolzano, 9 maggio 2018). Quindi non puoi essere escluso per il solo fatto che le parti hanno fretta. Cosa fai concretamente: invia subito la manifestazione di interesse, chiedi per iscritto l’accesso ai dati, e se i tempi fissati rendono materialmente impossibile una valutazione seria, rappresentalo al commissario e al giudice con un’istanza motivata. Concentra la due diligence sulle aree a rischio più elevato (lavoratori, contratti essenziali, titoli autorizzativi) e accetta una valutazione più prudente del prezzo massimo.

Scenario 2 — Il termine è scaduto

Hai saputo della procedura dopo la scadenza del termine per le offerte. Le opzioni dipendono dalla fase. Se la gara non si è ancora svolta, verifica con il commissario se il decreto o il giudice consentono riaperture: di regola non accade, ma nei casi in cui le offerte siano state tutte dichiarate inefficaci il tribunale può valutare una nuova pubblicità. Se la gara si è svolta e il concordato procede, il tuo spazio si sposta su un altro piano: puoi presentare un’offerta all’aggiudicatario per acquistare in un secondo momento, oppure seguire l’evoluzione della procedura. Se il concordato non viene omologato e l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, l’azienda sarà venduta dal curatore con procedure competitive: tieniti pronto. Una terza strada riguarda gli imprenditori creditori: se sei creditore qualificato, valuta se ci sono i presupposti per una proposta concorrente di concordato (art. 90 CCII), strumento diverso dall’offerta concorrente e soggetto a requisiti propri. Qui serve il legale, perché la proposta concorrente ha presupposti e termini specifici.

Scenario 3 — Un documento è irreperibile

Non riesci a ottenere un documento essenziale: il certificato di prevenzione incendi dello stabilimento, l’elenco dei contratti con la pubblica amministrazione, la situazione aggiornata del TFR. Il piano B è triplice. Primo: chiedi il documento per iscritto al commissario, con PEC, spiegando perché è indispensabile per un’offerta comparabile; la richiesta e la risposta circolano a beneficio di tutti. Secondo: se il documento resta irreperibile, quantifica il rischio con una stima prudenziale e riducila dal prezzo massimo; non inserire mai nell’offerta una condizione legata al documento mancante. Terzo: se il documento è davvero essenziale e senza di esso l’azienda non è operativa, valuta di non partecipare. Ricorda che il diritto di accesso ai dati è uno dei contenuti obbligatori del decreto (art. 91, comma 4): se la mancanza è sistematica, la regolarità della procedura può essere messa in discussione.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 5 prima di aver finito la mossa 3?
Puoi iniziare a preparare i moduli formali dell’offerta (offerente, dichiarazioni, garanzia) mentre la due diligence è in corso. Non fissare però il prezzo prima di aver chiuso l’analisi dei rischi: il prezzo è il risultato della mossa 3, non un dato di partenza.

Se sono l’affittuario dell’azienda, ho un diritto di prelazione?
L’affittuario non ha un diritto di prelazione automatico che gli consenta di sottrarsi alla competizione. Se il contratto di affitto prevede una prelazione convenzionale, la sua compatibilità con la vendita competitiva va valutata caso per caso; la giurisprudenza ha storicamente letto con rigore le prelazioni nelle vendite coattive. La posizione dell’affittuario è stata anzi uno dei bersagli del principio di competitività (Trib. Verona, 2 aprile 2026).

Posso presentare un’offerta per un solo ramo, se l’offerta originaria riguarda l’intera azienda?
Solo se il decreto lo consente. In caso contrario l’offerta non è comparabile e rischia di essere inefficace. Se ti interessa solo un ramo, chiedi chiarimenti scritti prima del deposito.

Che cosa succede se nessuno presenta offerte concorrenti?
L’offerente originario resta vincolato alla sua offerta e la cessione procede come previsto dal piano (art. 91, comma 10). La procedura competitiva resta comunque necessaria: la Cassazione (ord. n. 4754/2025) ha ritenuto irrilevante, rispetto alla natura coattiva della vendita, che l’aggiudicazione sia andata al proponente originario.

Le regole valgono anche nel sovraindebitamento?
La giurisprudenza di merito ha applicato in via analogica la disciplina delle offerte concorrenti anche a un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui erano già stati conclusi contratti con soggetti individuati (Trib. Milano, 26 settembre 2022). Il perimetro esatto dipende dalla procedura: fallo verificare.

Se perdo la gara, posso contestare l’aggiudicazione?
Sì, con gli strumenti di reclamo previsti contro gli atti degli organi della procedura, nei termini brevi di legge. Devi dimostrare una violazione delle regole del decreto o della legge che abbia inciso sull’esito. Agisci subito e con il supporto di un legale.

Quanto deve essere alto l’aumento minimo?
Lo fissa il decreto caso per caso: la legge non stabilisce una percentuale fissa. Nella pratica si vedono soglie diverse, calibrate sul valore dell’azienda e sull’esigenza di non scoraggiare i concorrenti. Il tuo compito non è discutere la soglia, ma superarla con certezza, controllando anche gli arrotondamenti.

Posso partecipare insieme a un altro investitore?
Sì, se il decreto ammette offerte congiunte. In questo caso tutti gli offerenti devono di regola possedere i requisiti richiesti e rispondere in solido degli obblighi. Regola prima, con un accordo scritto tra voi, chi ha i poteri di rilancio in udienza e come si ripartiscono prezzo e perimetro: in gara non c’è tempo per negoziare tra soci.

La cauzione è persa se rinuncio dopo il deposito?
Dipende dal decreto, ma il principio generale è che l’offerta concorrente, una volta depositata, è vincolante secondo le regole della procedura. Se ti aggiudichi l’azienda e poi non paghi il saldo, rischi di perdere la cauzione e di rispondere degli ulteriori danni. Decidi prima del deposito, non dopo.

Posso chiedere al commissario la lista degli altri interessati?
In linea di principio no: la segretezza delle offerte fino all’apertura e la riservatezza della procedura tutelano tutti i partecipanti. Saprai chi sono gli altri offerenti nel giorno dell’apertura delle buste o della sessione telematica.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Di seguito i provvedimenti richiamati nel piano, organizzati per la mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati in parole nostre; per l’uso in giudizio va sempre consultato il testo integrale.

A sostegno della mossa 1 (verifica dell’applicabilità)

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22931/2026, pubblicata l’8 luglio 2026. Nel concordato in continuità indiretta la prosecuzione deve riguardare almeno una parte significativa dell’azienda originaria; se la continuità passa attraverso contratti di affitto, questi devono essere funzionalmente legati alla soluzione della crisi e vicini nel tempo al deposito del piano; la clausola “a qualunque altro titolo” dell’art. 84 CCII richiede la stessa funzionalità. Rilevanza: ti aiuta a capire se l’assetto che vedi nel piano è legittimo o precostituito.

Trib. Busto Arsizio, Sez. II, 31 ottobre 2023. Nel concordato con assuntore non c’è spazio per offerte concorrenti, a differenza del concordato con liquidazione del patrimonio. Rilevanza: individua un’ipotesi di esclusione da verificare subito.

Trib. Bolzano, 19 dicembre 2025. In un concordato in continuità con affitto d’azienda e successivo aumento di capitale riservato all’affittuario, non è stata ritenuta necessaria la procedura competitiva. Rilevanza: se l’operazione è un ingresso nel capitale e non un trasferimento, lo spazio per la tua offerta si riduce.

Trib. Pescara, 13 agosto 2026. La proroga del termine per il deposito di piano e proposta nel concordato con riserva si concede solo per giustificati motivi, sulla base di un progetto verificabile. Rilevanza: nella fase preconcordataria i tempi sono stretti e non è prudente contare su slittamenti.

A sostegno delle mosse 2 e 3 (accesso ai dati e valutazione)

Trib. Bolzano, decreto 9 maggio 2018 (su art. 163-bis l. fall.). Quando l’offerta proviene da un soggetto individuato, non occorre una stima del tribunale: è il mercato a fissare il valore, purché tutti abbiano accesso ai dati per una valutazione completa; la vendita competitiva ha natura coattiva ed effetti purgativi; le offerte non possono essere condizionate, salvo le condizioni previste dalla legge. Rilevanza: fonda il diritto all’informazione, il divieto di condizioni e gli effetti del trasferimento.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22960, 9 luglio 2026. Nel concordato in continuità indiretta, in sede di ammissione il giudice verifica la congruità del valore di liquidazione indicato dal debitore; non è ammissibile un valore che prescinda dall’esito di una procedura competitiva di cessione dell’azienda. Rilevanza: il prezzo di gara diventa il parametro del piano.

Trib. Milano, 1° giugno 2026. Il tribunale può condizionare l’ammissibilità delle offerte nella procedura competitiva alla prestazione di presidi a garanzia del TFR maturato dai lavoratori trasferiti. Rilevanza: il costo del presidio va incluso nel prezzo massimo.

A sostegno delle mosse 5, 6 e 7 (offerta, deposito, gara)

Cass. civ., ord. n. 4754/2025 (febbraio 2025, su art. 163-bis l. fall.). La scelta di attuare il trasferimento con un atto negoziale non toglie alla vendita la sua natura coattiva né esclude la procedura competitiva; è irrilevante che non siano arrivate altre offerte valide e che l’aggiudicazione sia andata al proponente originario. Rilevanza: la procedura competitiva è un passaggio obbligato e le sue forme vanno rispettate.

Trib. Verona, Sez. II, 2 aprile 2026. È inammissibile un piano di concordato in continuità con cessione d’azienda predisposto per cedere l’azienda a un affittuario già individuato, in violazione del principio di competitività. Rilevanza: rafforza la posizione del terzo concorrente e limita gli assetti blindati.

A sostegno della mossa 8 e degli scenari di deviazione

Trib. Pisa, Sez. procedure concorsuali, 12 gennaio 2026. Gli atti in frode che possono portare alla revoca dell’apertura del concordato rilevano quando hanno valenza ingannevole verso i creditori e il proponente ne è consapevole, anche senza volerne l’effetto. Rilevanza: un rischio che può far cadere il concordato e con esso il trasferimento.

Trib. Milano, Sez. fallimentare, 26 settembre 2022. La disciplina delle offerte concorrenti dettata per il concordato preventivo si applica in via analogica a un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento con contratti già conclusi con soggetti individuati. Rilevanza: estende il piano oltre il concordato preventivo.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua offerta concorrente

Quando un’offerta concorrente si gioca su termini di giorni e su difetti formali che non ammettono sanatoria, ti serve una squadra che esegua il piano con te. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Verifichiamo l’applicabilità dell’art. 91 CCII al tuo caso, esaminando avvisi, decreti e struttura del piano, e qualificando l’operazione (cessione, affitto, assuntore, aumento di capitale).
  2. Redigiamo e inviamo la manifestazione di interesse e negoziamo con il commissario il testo dell’impegno di riservatezza, segnalando le clausole sproporzionate.
  3. Coordiniamo la due diligence legale e contabile, con avvocati e commercialisti che lavorano insieme su lavoratori, contratti, passività e titoli autorizzativi.
  4. Costruiamo con te il modello di valutazione, fissando prezzo di ingresso, prezzo obiettivo e prezzo massimo.
  5. Analizziamo il decreto di apertura clausola per clausola e prepariamo le richieste di chiarimento scritte da inviare in tempo utile.
  6. Redigiamo l’offerta e svolgiamo la verifica “anti-condizioni”, controllando conformità, soglia minima, garanzie e poteri di firma.
  7. Gestiamo il deposito in forma cartacea o telematica, verificando l’accredito della cauzione e conservando le prove della tempestività.
  8. Ti affianchiamo in udienza, facendo verbalizzare le osservazioni sulle offerte altrui e gestendo i rilanci entro il tetto deciso.
  9. Valutiamo e proponiamo i reclami contro gli atti degli organi della procedura, quando l’aggiudicazione o l’esclusione presentano vizi rilevanti.
  10. Presidiamo il passaggio dall’aggiudicazione alla stipula, verificando il piano modificato, la procedura sindacale e il contenuto dell’atto di trasferimento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per l’offerta concorrente pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che fa lavorare l’Avvocato proprio nel momento in cui l’impresa in difficoltà cerca un acquirente e confronta le proposte, e che gli permette di leggere la gara con gli occhi di tutti i protagonisti, impresa, creditori e offerenti. Quando la crisi sfocia in un concordato semplificato o in una procedura di sovraindebitamento, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC completano il quadro.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di consegne nei momenti decisivi. E sul tuo caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché un’offerta concorrente è insieme un atto giuridico e un’operazione finanziaria.

Chiusura: il tempo come parte del prezzo

L’offerta concorrente è uno strumento aperto a chiunque abbia interesse per un’azienda in concordato, ma non perdona l’improvvisazione. Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione conservata; ogni mossa rimandata è una porta della gara che si chiude. Il decreto è la legge della partita, la condizione è il difetto che annulla l’offerta, la cauzione accreditata in ritardo vale quanto un’offerta mai depositata.

Lo Studio Monardo segue questo piano perché la materia è quella della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la sua attività lo porta a confrontarsi proprio con la ricerca di acquirenti per aziende in difficoltà e con la verifica che la loro selezione avvenga in modo trasparente e competitivo. A questa qualifica si affiancano quella di cassazionista, che garantisce la continuità della difesa in tutti i gradi, e il lavoro dello staff di avvocati e commercialisti, indispensabile per prezzare e garantire un’offerta. Analizzeremo la procedura, verificheremo il decreto e costruiremo con te la strategia della tua offerta.

📩 Il decreto ha già fissato il giorno e l’ora: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, tutti i recapiti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

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