Una ricostruzione in ordine di tempo: dalla firma della garanzia all’escussione, passando per l’istanza, le misure protettive, l’accordo e quello che accade dopo.
Introduzione: la stessa crisi, tre orologi diversi
Quando un’impresa in difficoltà apre una composizione negoziata della crisi, nella stanza delle trattative siedono di solito tre soggetti: l’imprenditore, i creditori (quasi sempre una o più banche) e, spesso fuori dalla stanza ma con il proprio patrimonio esposto, il fideiussore. Ciascuno vive la procedura con un orologio diverso. L’imprenditore conta i giorni delle misure protettive. La banca conta i sei mesi dell’art. 1957 del codice civile. Il garante, molto spesso socio o amministratore, non sa nemmeno che un orologio sta correndo anche per lui.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È il filo di questa ricostruzione: non un elenco di norme, ma una sequenza di tappe, ciascuna con i suoi termini, le sue finestre aperte e le sue porte che si chiudono.
La timeline, in sintesi, è questa: prima dell’istanza la fideiussione è già firmata e lavora in silenzio; il giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese scattano le misure protettive per l’impresa (non automaticamente per il garante); entro il giorno successivo l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale; il tribunale conferma, modifica o revoca, e decide se e come proteggere anche i fideiussori; per 180 giorni, prorogabili, si tratta; all’esito, l’accordo raggiunto produce effetti diversi sul garante a seconda della forma scelta; dopo la chiusura, se nulla ha funzionato, la banca bussa alla porta del fideiussore.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché tocca, nello stesso fascicolo, tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che significa conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata e i suoi tempi; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, indispensabile perché quasi tutte le fideiussioni in gioco sono bancarie; e l’abilitazione da cassazionista, che consente di seguire l’eventuale contenzioso sulla garanzia fino all’ultimo grado.
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La mappa temporale: le tappe in un colpo d’occhio
Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere davanti l’intero calendario. La tabella che segue mette in fila le tappe che svilupperemo, con la norma di riferimento e la domanda chiave per ciascuno dei due fronti. Ogni riga corrisponde a una sezione dell’articolo.
| Tappa | Quando | Norma | Per il debitore e il garante | Per il creditore |
|---|---|---|---|---|
| 1. La garanzia che lavora in silenzio | Prima dell’istanza | artt. 1936-1957 c.c. | Che fideiussione ho firmato? | La garanzia è valida ed escutibile? |
| 2. Giorno 0: l’istanza e l’esperto | Deposito su piattaforma | art. 17 CCII | Chiedo misure anche per i garanti? | Cosa cambia nei miei rapporti? |
| 3. Giorno 0-1: misure protettive e ricorso | Pubblicazione + giorno successivo | artt. 18-19 CCII | Ricorso entro il giorno dopo | Quali azioni mi sono precluse |
| 4. L’udienza di conferma | Entro 10 giorni dal deposito | art. 19 CCII | Estensione ai fideiussori | Opposizione all’estensione |
| 5. Sotto l’ombrello | 30-120 giorni, max 240 | artt. 16, 18, 19 CCII | Gestione di fidi e Centrale Rischi | Reclamo, proroghe, revoca |
| 6. Il semestre dell’art. 1957 | 6 mesi dalla scadenza | art. 1957 c.c. | La decadenza come difesa | L’istanza che salva la garanzia |
| 7. Giorno 180: gli esiti | 180 giorni, prorogabili di 180 | art. 23 CCII | Quale accordo protegge il garante | Quale accordo conserva la garanzia |
| 8. Entro 60 giorni dalla relazione finale | Dopo l’archiviazione | artt. 25-sexies, 61 CCII | Concordato semplificato, accordo esteso | Soglia ridotta al 60% |
| 9. Dopo la chiusura | Mesi o anni | artt. 1949-1953 c.c., 59 CCII | Opposizione, regresso, surroga | Decreto ingiuntivo, esecuzione |
A questo punto la mappa è tracciata. Il calendario può cominciare a correre.
Prima del giorno zero: la garanzia che lavora in silenzio
Cosa succede
Tutto comincia molto prima della crisi. Anni prima, magari all’apertura di un conto corrente o alla concessione di un mutuo chirografario, il socio di maggioranza o l’amministratore ha firmato una fideiussione. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di una fideiussione cosiddetta omnibus, che garantisce tutte le obbligazioni presenti e future della società verso la banca entro un importo massimo, oppure di una fideiussione specifica, legata a un singolo finanziamento. Il documento è stato firmato in filiale, spesso senza leggere le clausole stampate.
In quella stagione la garanzia non fa rumore. Ma contiene già, al proprio interno, tutto ciò che deciderà la partita molti anni dopo: la clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, l’eventuale rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c., la clausola di sopravvivenza (la garanzia resta in piedi anche se l’obbligazione principale viene dichiarata invalida), quella di reviviscenza (la garanzia rinasce se i pagamenti del debitore vengono poi revocati), il limite massimo garantito.
La norma
La disciplina di base è nel codice civile, agli artt. 1936 e seguenti. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, salvo il beneficio di escussione pattuito. Due norme diventano decisive nella fase che precede la crisi. L’art. 1956 c.c. libera il fideiussore per obbligazione futura se il creditore, senza speciale autorizzazione del garante, ha continuato a fare credito al debitore pur sapendo che le sue condizioni patrimoniali erano peggiorate al punto da rendere notevolmente più difficile il recupero; la rinuncia preventiva a questa tutela non è valida. L’art. 1957 c.c., invece, impone al creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale e di coltivarle con diligenza, a pena di decadenza dalla garanzia; a differenza dell’art. 1956, questa tutela può essere preventivamente rinunciata dal garante.
Sopra il codice si è stratificata la giurisprudenza sulle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003, censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che le fideiussioni omnibus riproduttive delle tre clausole censurate (sopravvivenza, reviviscenza, deroga all’art. 1957) sono nulle limitatamente a quelle clausole, salvo che risulti una diversa volontà delle parti. Nell’agosto di quest’anno le Sezioni Unite sono tornate sul tema con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, di cui parleremo diffusamente alla tappa del semestre.
I termini che si attivano
In questa fase non corrono termini processuali. Corre però un orologio sostanziale: quello del peggioramento delle condizioni del debitore. Ogni nuovo affidamento, ogni rinnovo di fido, ogni anticipo su fatture concesso dalla banca quando l’impresa già mostra segni di tensione è un fatto che potrà essere valutato ai sensi dell’art. 1956 c.c. Il momento in cui la banca concede nuovo credito conoscendo il deterioramento è la data da cui dipende la liberazione del garante per obbligazioni future. Non è un termine in senso tecnico, ma è una data che va ricostruita con precisione, perché sarà oggetto di prova.
Cosa può fare il debitore (e il garante) ora
Prima di depositare l’istanza di composizione negoziata, il fideiussore ha una finestra preziosa: leggere il proprio contratto di garanzia. Sembra banale, ma è l’unico momento in cui la lettura avviene senza pressione. Va verificato se la fideiussione è omnibus o specifica, se riproduce le clausole dello schema ABI, se contiene la clausola a prima richiesta, se il fideiussore ha rinunciato all’art. 1957, quale è l’importo massimo.
Il garante può inoltre, se le condizioni lo giustificano, revocare la fideiussione omnibus per il futuro (la revoca, quando prevista dal contratto, non libera dalle obbligazioni già sorte ma impedisce che la garanzia copra i crediti successivi) e conservare la prova delle comunicazioni con la banca. Se la banca chiede al garante un’autorizzazione speciale a nuovi affidamenti, quella richiesta è un documento di valore: la firma o il rifiuto incidono direttamente sull’applicazione dell’art. 1956.
Cosa può fare il creditore ora
Per la banca, questa è la fase del censimento delle garanzie. Prima che l’impresa apra la composizione, è prudente verificare quali fideiussioni sono specifiche e quali omnibus, se sono riproduttive dello schema ABI, se è stata richiesta l’autorizzazione del garante per i nuovi affidamenti. Un credito concesso oggi senza l’autorizzazione del fideiussore, a un’impresa che la banca sa in difficoltà, può costare domani l’intera garanzia.
L’errore tipico di questa fase
Il garante che è anche amministratore della società pensa di poter invocare l’art. 1956 c.c. come qualunque altro fideiussore. La giurisprudenza è molto più cauta: con l’ordinanza n. 16822 del 2024 la Cassazione ha escluso la violazione della buona fede da parte della banca che non aveva chiesto l’autorizzazione a un fideiussore che, in qualità di socio, doveva e poteva conoscere la reale situazione della società; e con l’ordinanza n. 9073 del 2025 ha ribadito che l’onere di provare i presupposti della liberazione grava sul fideiussore. Chi governa l’impresa difficilmente può sostenere di essere stato tenuto all’oscuro.
Quanto dura realmente
Questa fase dura quanto dura il rapporto bancario: spesso anni. Ma la parte rilevante, quella in cui si gioca l’art. 1956, coincide di regola con gli ultimi dodici-diciotto mesi prima dell’istanza, quando i bilanci peggiorano, gli sconfinamenti diventano strutturali e la banca inizia a rivedere le linee.
Giorno 0: l’istanza sulla piattaforma e la nomina dell’esperto
Cosa succede
Siamo al giorno zero. L’imprenditore deposita l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio. All’istanza allega la documentazione richiesta: bilanci degli ultimi esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con i rispettivi crediti, un progetto di piano di risanamento, la dichiarazione sulla pendenza di procedimenti, il certificato dei debiti fiscali e contributivi, l’estratto della Centrale dei Rischi. Nell’istanza l’imprenditore può già chiedere l’applicazione delle misure protettive.
Una commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione nomina l’esperto, che deve accettare l’incarico in tempi brevissimi e da quel momento convoca l’imprenditore, valuta la concreta prospettiva di risanamento e apre le trattative con i creditori.
La norma
La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo risultante dai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024. Il cuore operativo è l’art. 17, che regola l’istanza, l’accettazione dell’esperto e la durata dell’incarico. L’art. 16 fissa i doveri delle parti: l’imprenditore deve rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente; i creditori devono collaborare lealmente, rispettare la riservatezza e dare riscontro alle proposte in tempi congrui.
I termini che si attivano
Con l’accettazione dell’esperto parte il termine di durata della composizione: 180 giorni dall’accettazione dell’incarico, prorogabili di ulteriori 180 giorni nei casi previsti (tra cui la pendenza di misure protettive o cautelari, oppure la richiesta concorde delle parti con il parere favorevole dell’esperto). La durata massima complessiva è dunque di circa dodici mesi.
Per il fideiussore, il giorno zero non attiva alcun termine nuovo. Ed è proprio questo il punto: gli orologi della garanzia (il semestre dell’art. 1957, la prescrizione) continuano a correre come se l’istanza non esistesse, salvo quanto vedremo sul piano delle misure protettive.
Cosa può fare il debitore ora
La scelta più importante del giorno zero riguarda il contenuto della richiesta di misure. Dopo il correttivo-ter l’imprenditore può chiedere misure generali, verso tutti i creditori, oppure selettive, verso singoli creditori, categorie o determinate iniziative. Se le garanzie personali dei soci o degli amministratori sono un pilastro del risanamento (perché l’escussione del garante provocherebbe, per esempio, la vendita dell’immobile in cui si svolge l’attività o il pignoramento delle quote), l’istanza deve dirlo fin da subito e motivarlo. Una richiesta generica, che chiede di “estendere le misure ai garanti” senza spiegare perché ciò sia funzionale alle trattative, è la più esposta a essere respinta.
Va anche preparata l’informativa al garante. Il fideiussore non è parte della composizione negoziata e non riceve alcuna comunicazione ufficiale. Se è un soggetto diverso dall’imprenditore (un familiare, un ex socio), saprà della procedura solo dalla visura camerale o dalla prima lettera della banca.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore riceve dall’esperto la comunicazione dell’avvio delle trattative. È il momento di fare tre cose: ricostruire con precisione la data di scadenza delle singole obbligazioni (dalla quale decorre il semestre dell’art. 1957); verificare se nelle fideiussioni compare la clausola a prima richiesta; preparare, se necessario, una richiesta scritta di pagamento al garante. Il dovere di collaborazione leale non vieta al creditore di tutelare le proprie garanzie: vieta di usarle come leva per sabotare le trattative.
L’errore tipico di questa fase
Il garante pensa che l’istanza di composizione negoziata della società “congeli tutto”. Non è così: il giorno zero, da solo, non tocca la posizione del fideiussore. Le misure protettive sorgono con la pubblicazione nel registro delle imprese, riguardano il patrimonio dell’impresa e solo per effetto di una specifica decisione del tribunale possono essere estese ai terzi. Nel frattempo la banca può legittimamente scrivere al garante e, in presenza di clausola a prima richiesta, chiedergli il pagamento.
Quanto dura realmente
La fase di nomina richiede pochi giorni lavorativi. Nella pratica, tra il primo contatto con l’advisor e il deposito dell’istanza completa trascorrono spesso dalle tre alle sei settimane, perché la documentazione richiesta (in particolare il progetto di piano e la situazione aggiornata) non si improvvisa.
Giorno 0 e giorno 1: le misure protettive e il ricorso che non può aspettare
Cosa succede
Il calendario ora corre al ritmo delle ore. Se l’imprenditore ha chiesto misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui l’attività è esercitata, anche se appartengono a terzi. Inoltre, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.
Ma la protezione è fragile. Per diventare stabile, deve passare dal tribunale.
La norma
L’art. 18 CCII definisce il contenuto delle misure protettive. L’art. 19 ne disciplina la conferma: l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, a pena di inefficacia delle misure, e deve chiedere entro venti giorni dalla pubblicazione l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo del procedimento. L’art. 18, comma 5, aggiunge una regola importante per i rapporti in corso: i creditori interessati dalle misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. L’art. 16, comma 5, precisa inoltre che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari.
I termini che si attivano
Qui stanno i due termini più severi dell’intera procedura per il debitore:
- Ricorso al tribunale: entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, a pena di inefficacia delle misure protettive.
- Pubblicazione del numero di ruolo generale: entro venti giorni dalla pubblicazione dell’istanza.
Sono termini che non ammettono scivolamenti. Un ricorso depositato due giorni dopo la pubblicazione lascia l’impresa senza protezione: le misure cessano e i creditori possono riprendere le azioni.
Cosa può fare il debitore ora
Il ricorso per la conferma è l’unico atto con cui l’imprenditore può chiedere che la protezione si estenda anche ai garanti. L’estensione non è automatica e la legge non la prevede espressamente: si fonda, a seconda delle impostazioni, sulla nozione di beni “con i quali è esercitata l’attività d’impresa” anche se appartenenti a terzi, oppure sulle misure cautelari atipiche che il tribunale può concedere per assicurare il buon esito delle trattative. Per questo il ricorso deve dimostrare un nesso concreto: perché l’escussione del garante comprometterebbe il risanamento dell’impresa.
Gli argomenti che i tribunali hanno ritenuto pertinenti sono essenzialmente tre. Il primo: il fideiussore è obbligato per le stesse obbligazioni oggetto della trattativa, quindi la banca che lo escute ottiene per altra via ciò che le misure le impediscono di ottenere dall’impresa. Il secondo: il garante che paga si surroga nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.) e diventa a sua volta creditore dell’impresa, alterando il tavolo delle trattative. Il terzo: spesso il garante è il socio che deve finanziare il piano, e il suo patrimonio è parte della manovra.
Al tempo stesso, il debitore deve sapere che la richiesta di estensione è soggetta a un vaglio rigoroso, e un’estensione indiscriminata all’intero patrimonio del garante rischia di cadere in sede di reclamo, come vedremo alla prossima tappa.
Cosa può fare il creditore ora
Dal giorno della pubblicazione la banca deve sospendere le azioni esecutive e cautelari verso l’impresa. Non le è vietato, invece, agire in via ordinaria per ottenere un titolo: un ricorso per decreto ingiuntivo contro il debitore non è un’azione esecutiva né cautelare. Il creditore conserva dunque, anche sotto misure protettive, la possibilità di “proporre le istanze” che l’art. 1957 c.c. richiede, e conserva, finché il tribunale non dispone diversamente, la possibilità di agire verso il fideiussore.
È anche il momento di leggere con attenzione l’istanza pubblicata: se l’imprenditore ha chiesto misure verso i garanti, la banca deve prepararsi all’udienza.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più grave è dell’imprenditore: depositare il ricorso oltre il giorno successivo, magari perché la pubblicazione è avvenuta in un giorno inatteso. L’errore speculare del creditore è considerarsi paralizzato su tutti i fronti, smettendo di monitorare le scadenze delle garanzie: le misure protettive verso l’impresa non sospendono il semestre dell’art. 1957 c.c. per il solo fatto di esistere, e chi lascia passare il tempo rischia di perdere la garanzia.
Quanto dura realmente
Il ricorso si prepara, nei fatti, insieme all’istanza: chi aspetta la pubblicazione per cominciare a scriverlo è già in ritardo. La pubblicazione nel registro delle imprese avviene di norma a pochi giorni dall’accettazione dell’esperto.
Entro dieci giorni dal deposito: l’udienza di conferma e la battaglia sui garanti
Cosa succede
Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza. Il ricorso e il decreto vanno notificati ai creditori interessati e all’esperto. All’udienza il giudice sente le parti e l’esperto, e decide con ordinanza se confermare, modificare o revocare le misure, stabilendone la durata. È in questa sede che si gioca la partita dell’estensione ai fideiussori.
La norma
L’art. 19 CCII regola il procedimento, che segue nelle forme il rito cautelare uniforme in quanto compatibile (l’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.). La durata stabilita dal giudice non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi giorni.
I termini che si attivano
Con l’ordinanza di conferma comincia la durata “giudiziale” delle misure. Se il creditore intende contestare l’estensione ai garanti, il mezzo è il reclamo al collegio, da proporre nel termine perentorio del rito cautelare: quindici giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione se anteriore.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve presentarsi all’udienza con una richiesta costruita su misura. La giurisprudenza di merito degli ultimi anni ha disegnato un quadro tutt’altro che uniforme:
- il Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023, ha ritenuto legittimo estendere misure protettive e cautelari anche in favore di garanti e soci illimitatamente responsabili;
- il Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024, ha escluso che le misure protettive, pur di contenuto potenzialmente atipico, possano essere estese a terzi come i fideiussori;
- il Tribunale di Brindisi, 3 marzo 2025, ha escluso la fruibilità delle misure protettive per il patrimonio di terzi, includendo però nel perimetro protetto i beni con cui l’impresa è esercitata, e si è occupato del caso particolare del fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto;
- il Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025, ha accolto la richiesta di estensione ex art. 19 CCII ai terzi garanti, osservando che le azioni del creditore possono essere indirizzate contemporaneamente verso debitore e garanti e che proteggere questi ultimi era funzionale alla manovra di risanamento;
- il Tribunale di Pordenone, 27 maggio 2025, si è espresso in senso favorevole sia all’estensione delle misure ai terzi garanti sia al divieto di segnalazione in Centrale dei Rischi.
La regola pratica che emerge è chiara: l’estensione ai garanti si ottiene quando si dimostra che è necessaria alle trattative, non quando si chiede genericamente di proteggere il patrimonio personale dei soci. È la stessa linea seguita da quei giudici che hanno qualificato la protezione dei soci-fideiussori come misura cautelare atipica, ammissibile solo se funzionale alla prosecuzione delle trattative e solo su istanza dell’imprenditore, non dei singoli soci.
Qui la competenza specifica fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, conosce sia la logica delle trattative sia quella delle garanzie bancarie, ed è questa doppia lettura che serve per motivare una richiesta di estensione che regga.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore che si oppone all’estensione ha argomenti solidi, e la giurisprudenza più recente li ha valorizzati. Il Tribunale di Napoli, in sede di reclamo, con provvedimento del 4 febbraio 2026, ha revocato misure già confermate che vietavano l’escussione delle garanzie dei terzi fideiussori e la segnalazione dello stato di crisi alla Centrale dei Rischi. Il collegio ha ritenuto incongruo un divieto esteso indistintamente all’intero patrimonio dei fideiussori, che sarebbe peraltro rimasto esposto ai loro creditori personali, e ha osservato che la pubblicità delle misure nel registro delle imprese rende inutile il divieto di segnalazione. Lo stesso provvedimento ha però ammesso che un’inibitoria può avere fondamento se riguarda specifici beni funzionali al piano di risanamento.
Per la banca, quindi, la linea difensiva più efficace non è negare in astratto la possibilità di proteggere i garanti, ma contestare la genericità della richiesta e la mancanza di un collegamento con il piano.
L’errore tipico di questa fase
Il debitore chiede tutto: blocco totale delle azioni verso tutti i garanti, su tutti i beni, per la durata massima. Il risultato frequente è una conferma parziale o una revoca in sede di reclamo. Il creditore, all’opposto, spesso non si costituisce, contando su un rigetto d’ufficio, e si ritrova con un’ordinanza di estensione che avrebbe potuto contestare in udienza.
Quanto dura realmente
Tra deposito del ricorso e ordinanza passano, nei tribunali più organizzati, da due a cinque settimane. Il reclamo, se proposto, aggiunge di solito un altro mese o mese e mezzo.
Dal giorno 30 al giorno 240: la vita sotto l’ombrello protettivo
Cosa succede
Da questo momento in poi la procedura entra in una nuova fase. Le misure sono confermate, per un periodo tra 30 e 120 giorni. L’esperto convoca i creditori, raccoglie le loro posizioni, verifica il piano. L’impresa continua a operare e conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative; se l’esperto ritiene che un atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala, e il tribunale può revocare le misure o abbreviarne la durata.
Sul fronte bancario, questa è la fase in cui emergono le tensioni concrete: linee di credito che la banca vorrebbe ridurre, segnalazioni in Centrale dei Rischi, richieste di rientro rivolte ai garanti.
La norma
Oltre agli artt. 18 e 19 CCII, conta qui l’art. 16, comma 5: l’accesso alla composizione non è, da solo, causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Il correttivo-ter ha però chiarito che la banca può comunque procedere quando la sospensione o la revoca sono imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale, dandone comunicazione motivata. Sulla durata, l’art. 19 consente al tribunale di prorogare le misure su istanza delle parti e sentito l’esperto, per il tempo necessario al buon esito delle trattative, ma la durata complessiva delle misure protettive non può superare i 240 giorni.
I termini che si attivano
- Scadenza delle misure confermate: il giorno indicato dall’ordinanza (tra il 30° e il 120° giorno).
- Istanza di proroga: da depositare prima della scadenza; la durata complessiva non può superare 240 giorni.
- In parallelo continuano a correre il termine di durata della composizione (180 giorni dall’accettazione dell’esperto) e, per il creditore, il semestre dell’art. 1957 c.c.
Una questione aperta riguarda ciò che accade dopo il 240° giorno se le trattative non sono concluse. Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 30 aprile 2024, ha ritenuto che il limite di 240 giorni riguardi le sole misure protettive tipiche e che, scaduto quel limite, possano essere concesse misure cautelari dal contenuto analogo se necessarie per portare a termine le trattative.
Cosa può fare il debitore ora
Nei mesi di copertura il debitore ha la finestra migliore per negoziare anche la posizione dei garanti. Una soluzione che preveda, per esempio, il pagamento rateale da parte del garante di una quota del debito in cambio della liberazione dalla fideiussione residua, oppure un impegno della banca a non escutere finché il piano è rispettato, si scrive adesso, non dopo la chiusura. Il garante, che non è parte della procedura, può essere coinvolto come “parte interessata all’operazione di risanamento” e sottoscrivere l’accordo.
Se la banca riduce gli affidamenti, l’imprenditore può chiedere che motivi la decisione e verificare se la sospensione è davvero imposta dalla vigilanza o se configura un uso improprio della posizione di forza. Se la banca chiede al garante il pagamento mentre le misure estese sono in vigore, l’atto va contestato immediatamente.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore partecipa alle trattative con il dovere di collaborazione e riservatezza. Se ritiene che le misure siano diventate sproporzionate, può chiederne al tribunale la revoca o l’abbreviazione: la legge lo consente quando le misure non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. Per la banca, la richiesta di revoca è lo strumento giusto contro un’estensione ai garanti che si è rivelata un semplice scudo patrimoniale, non funzionale al piano.
L’errore tipico di questa fase
L’imprenditore dimentica di chiedere la proroga prima della scadenza delle misure e si ritrova, a metà trattativa, senza protezione. Il creditore, dal canto suo, considera il periodo di copertura come tempo “neutro” e non si accorge che il semestre per agire contro il garante sta per scadere.
Quanto dura realmente
Nella pratica, la prima ordinanza fissa spesso durate tra 60 e 120 giorni; le proroghe sono frequenti quando l’esperto riferisce progressi concreti. Raggiungere il tetto dei 240 giorni non è raro nelle composizioni con molte banche coinvolte.
Sei mesi dalla scadenza: il semestre dell’art. 1957 c.c.
Cosa succede
Mentre l’impresa tratta, per il creditore c’è un orologio che non dipende dalla composizione negoziata: quello dell’art. 1957 c.c. Quando l’obbligazione principale scade (la rata non pagata del mutuo dopo la decadenza dal beneficio del termine, il recesso dal conto corrente con richiesta di rientro, la scadenza di un finanziamento), il creditore ha sei mesi per proporre le proprie istanze contro il debitore e per coltivarle con diligenza. Se non lo fa, perde il diritto verso il fideiussore.
La norma
L’art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. Se il fideiussore ha limitato espressamente la garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale, l’istanza va proposta entro due mesi. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
Tre questioni sono state chiarite di recente dalla Cassazione.
La prima: la deroga è lecita. Con le ordinanze n. 2683 del 4 febbraio 2025 e n. 3989 del 17 febbraio 2025 la Cassazione ha ribadito che il fideiussore può rinunciare preventivamente alla decadenza e che la clausola non è vessatoria, quindi non richiede la doppia sottoscrizione dell’art. 1341 c.c. Il limite è quello derivante dalla nullità antitrust, quando la clausola riproduce lo schema ABI censurato.
La seconda: con la clausola “a prima richiesta” basta un’istanza stragiudiziale al garante. Già l’ordinanza n. 835 del 13 gennaio 2025 aveva affermato che, se le parti hanno convenuto il pagamento “a semplice richiesta”, la decadenza si evita rivolgendo al fideiussore una richiesta di pagamento, senza bisogno di agire in giudizio contro il debitore. Esisteva però un orientamento contrario (la Cassazione, con la pronuncia n. 20648 del 2024, aveva negato che quella clausola esonerasse il creditore dalla domanda giudiziale). A risolvere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa: in presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore evita la decadenza anche con una richiesta stragiudiziale inviata al garante nei termini dell’art. 1957. Le stesse Sezioni Unite hanno precisato, per le fideiussioni specifiche che riproducono le tre clausole dello schema ABI, che spetta al giudice di merito accertare se il modello utilizzato sia espressione di un’intesa anticoncorrenziale tale da renderle nulle.
La terza: la decadenza è un’eccezione in senso stretto. Il giudice non può rilevarla d’ufficio: il fideiussore deve sollevarla tempestivamente e indicare i fatti da cui si ricava la data di inizio del semestre. Una decadenza eccepita fuori dalle preclusioni processuali è persa.
I termini che si attivano
- Sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale per proporre le istanze (due mesi se la fideiussione è limitata al termine dell’obbligazione principale).
- Nelle fideiussioni con clausola a prima richiesta, una richiesta scritta di pagamento al garante entro lo stesso termine.
- Per il garante convenuto in giudizio, il termine per sollevare l’eccezione è quello delle preclusioni del processo: nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’eccezione va proposta già nell’atto di citazione in opposizione, da notificare entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, termine soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore (e il garante) ora
Per il fideiussore, la decadenza ex art. 1957 è una delle difese più forti, ma va costruita con i documenti. Occorre individuare la data esatta di scadenza dell’obbligazione garantita (per un conto corrente, di regola la data del recesso con richiesta di rientro; per un mutuo, la data della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione), verificare se nei sei mesi successivi la banca ha agito contro il debitore o, in caso di clausola a prima richiesta, ha inviato una richiesta scritta al garante, e controllare se la clausola di deroga all’art. 1957 è valida o nulla.
Dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 28 agosto 2026, il garante che ha firmato una fideiussione con clausola a prima richiesta deve sapere che una semplice lettera raccomandata o PEC della banca, inviata nei sei mesi, può essere sufficiente a conservare la garanzia. La difesa si sposta quindi sulla verifica di quella lettera: data, contenuto, destinatario, prova della ricezione.
Cosa può fare il creditore ora
Per la banca, il semestre è il termine più insidioso dell’intera vicenda, perché corre in silenzio mentre si tratta. La regola di prudenza è semplice: nel momento in cui l’obbligazione principale scade, annotare la data e, se la fideiussione contiene la clausola a prima richiesta, inviare al garante una richiesta scritta di pagamento entro sei mesi, con prova certa della ricezione. In assenza di quella clausola, occorre un’istanza giudiziale contro il debitore, che resta possibile anche durante le misure protettive nella forma del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché le misure vietano le azioni esecutive e cautelari, non quelle di cognizione.
Va considerata con attenzione anche la compatibilità con il dovere di collaborazione nelle trattative: una richiesta di pagamento al garante inviata per conservare la garanzia non è, di per sé, un comportamento sleale; diverso è attivare l’escussione mentre il tribunale l’ha inibita.
L’errore tipico di questa fase
Il creditore pensa: “siamo in trattativa, non posso fare nulla, ci penseremo dopo”. Il dopo, molto spesso, arriva oltre il semestre. L’errore del garante è opposto: sollevare la decadenza in modo generico, senza indicare la data di scadenza dell’obbligazione, oppure sollevarla per la prima volta in appello.
Quanto dura realmente
Sei mesi esatti. Nelle composizioni negoziate che durano dieci-dodici mesi, il semestre scade quasi sempre prima della chiusura delle trattative, se l’obbligazione era già scaduta all’apertura.
Giorno 180: gli esiti della composizione e il destino della garanzia
Cosa succede
Sono passati sei mesi dall’accettazione dell’esperto. A questo punto la composizione arriva al suo snodo: o le parti hanno trovato una soluzione, o l’incarico viene prorogato (fino a ulteriori 180 giorni), o l’esperto redige la relazione finale e la composizione si chiude senza accordo. È il momento in cui la sorte della fideiussione si decide davvero, perché la forma giuridica scelta per chiudere la trattativa determina se il garante resta obbligato, per quanto e verso chi.
La norma
L’art. 23 CCII elenca le possibili conclusioni. Al comma 1: un contratto con uno o più creditori che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti di esenzione da revocatoria e da responsabilità penale tipici dei piani attestati. Al comma 2, se non si arriva a una di queste soluzioni, l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61), proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) o accedere a uno degli altri strumenti di regolazione della crisi.
Per il fideiussore, la norma decisiva è l’art. 1239 c.c.: la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. Il Codice della crisi ne fa applicazione espressa all’art. 59: ai creditori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione si applica l’art. 1239 c.c.; i creditori non aderenti ai quali l’accordo viene esteso ai sensi dell’art. 61 conservano invece impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
I termini che si attivano
- Durata della composizione: 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili fino a ulteriori 180 giorni.
- Dalla firma dell’accordo decorrono i termini di adempimento in esso previsti, e ogni scadenza non rispettata dall’impresa riapre i problemi della garanzia.
Cosa può fare il debitore (e il garante) ora
La regola da tenere a mente distingue tre situazioni.
Primo: lo stralcio. Se la banca accetta di ridurre il proprio credito (per esempio da 487.350 € a 380.000 €), siamo davanti a una remissione parziale. In applicazione dell’art. 1239 c.c., quella riduzione giova anche al fideiussore: la banca non può pretendere dal garante la parte rinunciata. Per gli accordi di ristrutturazione l’art. 59 CCII lo dice espressamente; per i contratti e gli accordi conclusi in composizione negoziata vale la regola civilistica, da verificare sul testo dell’accordo.
Secondo: la dilazione. Se la banca concede soltanto più tempo, non c’è remissione e il garante resta obbligato per l’intero. Un riscadenzamento del debito, da solo, non libera il fideiussore.
Terzo: il creditore estraneo. Il creditore che non firma l’accordo, o al quale l’accordo viene esteso senza la sua adesione, conserva intatte le azioni verso il garante.
Per il garante, quindi, la clausola più importante dell’accordo non è quella sull’importo, ma quella che dice cosa accade alla fideiussione. Le banche, consapevoli dell’art. 1239, tendono a inserire clausole di conservazione delle garanzie o a costruire l’accordo come dilazione e non come remissione. Il garante, se sottoscrive l’accordo come parte interessata, può negoziare la propria liberazione totale o parziale, magari a fronte di un apporto personale al piano.
Cosa può fare il creditore ora
Per la banca il bivio è speculare. Se aderisce a un accordo con stralcio, deve sapere che, salvo una costruzione che lo eviti, quello stralcio libera anche il garante per la parte rimessa. Se intende conservare l’azione piena verso il fideiussore, ha tre strade: costruire la concessione come dilazione e non come rinuncia; ottenere dal garante una dichiarazione di mantenimento della garanzia sottoscritta contestualmente all’accordo; oppure restare estranea e subire, eventualmente, l’estensione dell’accordo ai sensi dell’art. 61, conservando così i diritti verso i coobbligati per espressa previsione dell’art. 59, comma 2.
L’errore tipico di questa fase
Il garante firma l’accordo come “parte interessata” senza leggere la clausola sulle garanzie, convinto che un accordo raggiunto dall’impresa lo metta al riparo. Poi scopre di aver espressamente confermato la propria fideiussione per l’intero debito originario. La banca, all’opposto, firma uno stralcio senza clausola di salvezza e si accorge troppo tardi di aver perso, per quella parte, la possibilità di agire contro il garante.
Quanto dura realmente
Le composizioni negoziate che si chiudono con un accordo lo fanno spesso tra il quinto e il decimo mese. Quelle con molte banche e un pool di garanti tendono a sfruttare la proroga e ad avvicinarsi ai dodici mesi complessivi.
Entro sessanta giorni dalla relazione finale: le uscite di emergenza
Cosa succede
Siamo al giorno successivo alla chiusura. L’esperto ha depositato la relazione finale e l’ha comunicata all’imprenditore. Se la composizione non ha prodotto una soluzione, il Codice apre una finestra temporale breve per due strumenti costruiti proprio per chi esce da una composizione negoziata.
La norma
Il primo strumento è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che l’imprenditore può proporre quando l’esperto ha dichiarato nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni dell’art. 23 non sono praticabili. Il secondo è l’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa (art. 61 CCII), che consente di imporre l’accordo ai creditori non aderenti di una categoria omogenea: la soglia ordinaria di adesione è del 75% dei crediti della categoria, ma scende al 60% quando l’accordo nasce dalla composizione negoziata e la domanda di omologazione è proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.
I termini che si attivano
- Proposta di concordato semplificato: entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto.
- Accordo di ristrutturazione a efficacia estesa con soglia ridotta al 60%: domanda di omologazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.
Sono termini che non tollerano esitazioni: superati i sessanta giorni, la soglia torna al 75% e il concordato semplificato non è più accessibile.
Cosa può fare il debitore (e il garante) ora
Per il garante, le due strade hanno effetti molto diversi. Nell’accordo a efficacia estesa, i creditori aderenti sono soggetti alla regola dell’art. 1239 c.c., mentre i creditori non aderenti cui l’accordo viene imposto conservano i diritti verso i fideiussori. Il garante deve dunque sapere, banca per banca, chi ha firmato e chi no: solo verso chi ha aderito con uno stralcio può invocare la remissione.
Nel concordato semplificato, che ha natura liquidatoria, il principio di fondo del sistema concorsuale (quello che per il concordato preventivo è scritto all’art. 117 CCII) è che i creditori conservano i loro diritti verso coobbligati e fideiussori. Per il garante, l’apertura di un concordato semplificato significa che l’escussione è vicina.
Se il garante è una persona fisica e la fideiussione supera le sue possibilità, questa è anche la finestra per valutare gli strumenti di sovraindebitamento: il concordato minore o la liquidazione controllata, con la prospettiva dell’esdebitazione. Sono percorsi che richiedono l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi e che vanno impostati prima che la banca ottenga un titolo e cominci a pignorare.
Cosa può fare il creditore ora
La banca che non ha aderito durante le trattative si trova, in questa fase, davanti alla possibilità di essere vincolata da un accordo esteso. Il suo interesse principale, sul piano delle garanzie, è tutelato dall’art. 59, comma 2: anche se l’accordo le viene imposto, i suoi diritti verso il fideiussore restano integri. Per il creditore che sa di avere un garante solido, restare estraneo all’accordo è spesso più conveniente che aderire con uno stralcio, ed è una valutazione da fare con i numeri alla mano.
L’errore tipico di questa fase
L’imprenditore lascia trascorrere i sessanta giorni senza decidere, perdendo la soglia ridotta. Il garante, convinto che “è tutto finito”, non si rende conto che la chiusura senza accordo è esattamente il momento in cui la banca lo chiamerà.
Quanto dura realmente
La finestra è di sessanta giorni. L’omologazione dell’accordo o del concordato semplificato richiede poi, nei tribunali italiani, da alcuni mesi a oltre un anno, in funzione delle opposizioni e del carico dell’ufficio.
Dopo la chiusura: l’escussione, l’opposizione, il regresso
Cosa succede
Il calendario ora corre fuori dalla composizione. Se nessun accordo ha liberato il garante, o se l’impresa non rispetta l’accordo raggiunto, la banca si rivolge al fideiussore. In genere lo fa con una richiesta di pagamento, poi con un ricorso per decreto ingiuntivo, spesso provvisoriamente esecutivo, e infine, ottenuto il titolo, con il precetto e il pignoramento.
Dall’altra parte, il fideiussore che paga acquista diritti verso l’impresa debitrice: la surrogazione nei diritti del creditore e l’azione di regresso.
La norma
Per il creditore valgono le regole ordinarie del procedimento monitorio (artt. 633 e seguenti c.p.c.) e dell’esecuzione forzata. Per il garante, l’opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) è il luogo in cui far valere tutte le difese: la nullità della fideiussione o delle singole clausole (secondo i principi delle Sezioni Unite del 2021 e del 2026), la decadenza ex art. 1957, la liberazione ex art. 1956, l’effetto liberatorio della remissione ex art. 1239, le eccezioni opponibili dal debitore principale (art. 1945 c.c.), salvo quelle derivanti dall’incapacità.
Per il garante che ha pagato: l’art. 1949 c.c. lo surroga nei diritti che il creditore aveva contro il debitore; l’art. 1950 c.c. gli attribuisce l’azione di regresso per quanto pagato, con interessi e spese; l’art. 1953 c.c. gli consente, anche prima di aver pagato, di agire contro il debitore per essere rilevato, tra l’altro quando è convenuto in giudizio per il pagamento o quando il debitore è divenuto insolvente.
I termini che si attivano
- Opposizione a decreto ingiuntivo: quaranta giorni dalla notificazione del decreto, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: rispettivamente prima dell’inizio dell’esecuzione o nel corso di essa, e nel termine perentorio di venti giorni per l’opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.).
- Le eccezioni di decadenza e di liberazione sono eccezioni in senso stretto: vanno sollevate già nell’atto di opposizione.
Cosa può fare il debitore (e il garante) ora
L’opposizione al decreto ingiuntivo è l’ultimo momento in cui il garante può far valere, in modo ordinato e completo, tutte le difese costruite nelle tappe precedenti. Ogni elemento raccolto prima ha qui il suo peso: la data di scadenza dell’obbligazione principale e l’assenza di istanze nel semestre; la nullità della deroga all’art. 1957 se la fideiussione riproduce lo schema ABI; la prova che la banca ha concesso nuovo credito conoscendo il peggioramento del debitore; lo stralcio concordato in composizione negoziata che opera come remissione.
L’eccezione di decadenza va sollevata con la massima precisione. La Cassazione ha più volte ribadito che non è rilevabile d’ufficio e che il fideiussore deve indicare compiutamente i fatti da cui desumere l’inizio del semestre. Un’opposizione generica rischia di lasciare il garante senza la difesa più forte.
Il garante che paga, o che è chiamato a pagare, deve poi valutare l’azione di rilievo e l’insinuazione nella procedura eventualmente aperta sull’impresa. Pagare senza aver prima verificato le proprie eccezioni significa, molto spesso, rinunciarvi.
Cosa può fare il creditore ora
Per la banca la sequenza è nota, ma i punti critici sono due. Il primo è la prova della tempestività rispetto all’art. 1957: dopo le Sezioni Unite n. 24825/2026 la richiesta stragiudiziale inviata al garante nel semestre è sufficiente se la fideiussione contiene la clausola a prima richiesta, ma va prodotta con prova della data e della ricezione. Il secondo è la tenuta della garanzia rispetto all’eventuale stralcio concordato: se la banca ha aderito a un accordo con remissione parziale senza clausole di salvezza, deve ricalcolare la pretesa verso il garante al netto della parte rinunciata.
L’errore tipico di questa fase
Il garante riceve il decreto ingiuntivo, chiama la banca, prova a trattare e lascia trascorrere i quaranta giorni. Il decreto diventa definitivo e con esso cadono tutte le difese che avrebbe potuto sollevare. Il creditore, all’opposto, chiede un decreto ingiuntivo per l’intero importo originario anche quando, in composizione negoziata, ha accettato uno stralcio che libera parzialmente il garante, esponendosi a un’opposizione fondata.
Quanto dura realmente
Il decreto ingiuntivo si ottiene in poche settimane. Il giudizio di opposizione di primo grado dura, a seconda dei tribunali, da uno a tre anni; con l’appello e l’eventuale ricorso in Cassazione la vicenda della garanzia può prolungarsi ben oltre la vita della composizione negoziata da cui è nata.
La stessa procedura, due calendari
Due simulazioni dimostrative, costruite sugli stessi dati, mostrano quanto la scelta del momento conti più della scelta dello strumento. Sono ipotesi di lavoro, non casi reali.
Dati comuni. Una società a responsabilità limitata ha verso una banca un saldo debitore di conto corrente di 312.480 € e un mutuo chirografario con residuo di 174.870 €, per un totale di 487.350 €. Il 15 gennaio 2026 la banca recede dal conto e dichiara la decadenza dal beneficio del termine sul mutuo: le obbligazioni principali scadono quel giorno. Il socio di maggioranza ha firmato nel 2018 una fideiussione omnibus fino a 550.000 €, conforme allo schema ABI, con clausola di pagamento a prima richiesta e deroga all’art. 1957. Il capannone in cui la società lavora è di proprietà personale del socio garante. Il semestre dell’art. 1957 scade mercoledì 15 luglio 2026.
Calendario A: chi agisce alle finestre giuste
- Lunedì 2 febbraio 2026: la società deposita l’istanza sulla piattaforma, chiedendo misure protettive e motivando la necessità di proteggere il capannone del garante, senza il quale l’attività si fermerebbe.
- Venerdì 6 febbraio: l’esperto accetta. Da qui partono i 180 giorni, che scadono mercoledì 5 agosto 2026.
- Lunedì 9 febbraio: pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese. Le misure sono efficaci.
- Martedì 10 febbraio: deposito del ricorso per la conferma, entro il giorno successivo. Il ricorso chiede l’estensione limitata al capannone, non all’intero patrimonio del garante.
- Martedì 3 marzo: ordinanza di conferma per 120 giorni, con inibitoria limitata all’immobile strumentale. Scadenza: mercoledì 1° luglio 2026.
- Martedì 30 giugno: la banca, che conosce la sentenza delle Sezioni Unite attesa sul tema e vuole cautelarsi, invia al garante una PEC di richiesta di pagamento: il semestre è salvo grazie alla clausola a prima richiesta.
- Prima del 1° luglio: l’impresa chiede e ottiene la proroga delle misure. Il tetto complessivo di 240 giorni dalla conferma cade giovedì 29 ottobre 2026.
- Agosto: l’incarico dell’esperto viene prorogato oltre il 5 agosto per la pendenza delle misure.
- Venerdì 18 settembre: firma dell’accordo ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c). La banca riduce il chirografo del 22%, rateizza il residuo in sessanta mesi; il garante, che sottoscrive come parte interessata, si impegna a versare 41.300 € in dodici rate e ottiene in cambio la liberazione dalla fideiussione per il residuo.
Esito A: l’impresa prosegue l’attività, il capannone resta disponibile, il garante conosce con esattezza il proprio esborso massimo; la banca ha conservato la garanzia fino all’accordo e ha ottenuto un apporto personale certo.
Calendario B: chi lascia correre
- Lunedì 2 febbraio 2026: la società deposita l’istanza chiedendo misure generiche “anche a tutela dei garanti”, senza motivazione specifica.
- Lunedì 9 febbraio: pubblicazione.
- Mercoledì 11 febbraio: il ricorso viene depositato due giorni dopo la pubblicazione. Le misure sono inefficaci. L’impresa tratta senza protezione.
- Marzo-giugno: la banca, ritenendo di non poter fare nulla durante la composizione, non invia alcuna richiesta al garante e non agisce in via monitoria.
- Mercoledì 15 luglio: il semestre scade senza istanze. In linea di principio il garante potrebbe eccepire la decadenza, se riesce a far dichiarare nulla la deroga ABI.
- Mercoledì 5 agosto: scadono i 180 giorni senza accordo; l’esperto deposita la relazione finale. L’impresa non usa la finestra dei sessanta giorni.
- Martedì 10 novembre: la banca notifica al garante un decreto ingiuntivo per 487.350 €.
- Domenica 20 dicembre: scadrebbe il termine di quaranta giorni per l’opposizione, prorogato al primo giorno non festivo, lunedì 21 dicembre 2026. Il garante deposita l’opposizione l’ultimo giorno, contestando solo l’importo. L’eccezione di decadenza viene sollevata per la prima volta in una memoria successiva: è tardiva.
Esito B: l’impresa ha perso la protezione, il garante ha perso la sua difesa più forte, la banca ha rischiato concretamente di perdere la garanzia e l’ha salvata solo per l’errore processuale della controparte.
Lo scarto tra i due calendari non dipende da un diverso diritto applicabile: dipende da quattro date. Il giorno successivo alla pubblicazione, il semestre dell’art. 1957, la scadenza della composizione e i quaranta giorni dell’opposizione.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La composizione negoziata non è l’unica strada, e ogni rimedio alternativo sposta i tempi della garanzia.
Se l’imprenditore sceglie direttamente un accordo di ristrutturazione, senza passare dalla composizione, si applicano le misure protettive dell’art. 54 CCII, che richiedono una domanda al tribunale e non nascono dalla semplice pubblicazione di un’istanza. Per il garante, l’effetto finale è lo stesso dell’art. 59: liberazione verso chi aderisce con remissione, conservazione dei diritti per chi subisce l’estensione. Cambia però la soglia per l’efficacia estesa, che resta al 75%.
Se l’impresa accede al concordato preventivo, la regola si capovolge: l’omologazione vincola tutti i creditori anteriori, ma questi conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 117 CCII). La falcidia concordataria non giova al garante, che risponde per l’intero.
Se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, l’eventuale esdebitazione del debitore lascia salvi i diritti dei creditori verso i fideiussori (art. 278 CCII). Il garante che paga potrà insinuarsi al passivo per il regresso, con le regole del concorso.
Se il garante è una persona fisica sovraindebitata, si apre un binario autonomo: il garante può accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento per la propria posizione personale, indipendentemente dalla sorte dell’impresa. In quella sede il debito fideiussorio diventa uno dei debiti da regolare, con la prospettiva dell’esdebitazione.
Se il garante contesta la validità della fideiussione, il binario è quello del giudizio ordinario: un’azione di accertamento della nullità può essere proposta anche prima di qualsiasi richiesta della banca, e dopo le Sezioni Unite n. 24825/2026 la sua tenuta dipende dalla natura della garanzia (omnibus o specifica) e dalla prova dell’intesa anticoncorrenziale.
Se il creditore vuole conservare la garanzia durante le trattative, il binario è quello stragiudiziale: con la clausola a prima richiesta è sufficiente una richiesta scritta al garante nel semestre; senza quella clausola, un ricorso monitorio contro il debitore, che le misure protettive non impediscono.
La tabella riassume i binari.
| Strumento | Il garante resta obbligato? | Riferimento |
|---|---|---|
| Contratto o accordo in composizione negoziata con stralcio | Liberato per la parte rimessa, salvo diversa costruzione | art. 1239 c.c., art. 23 CCII |
| Accordo di ristrutturazione: creditore aderente | Liberato per la parte rimessa | art. 59, c. 1, CCII |
| Accordo a efficacia estesa: creditore non aderente | Sì, per l’intero | art. 59, c. 2, CCII |
| Concordato preventivo | Sì, per l’intero | art. 117 CCII |
| Liquidazione giudiziale ed esdebitazione | Sì, per l’intero | art. 278 CCII |
| Semplice dilazione concessa al debitore | Sì, per l’intero | regola civilistica |
Il binario della Centrale dei Rischi
C’è un ultimo binario che corre in parallelo a tutti gli altri e che spesso preoccupa i garanti più dell’escussione stessa: quello delle segnalazioni. Quando l’impresa entra in tensione, la banca segnala le esposizioni in Centrale dei Rischi; quando la posizione viene classificata a sofferenza, la segnalazione può riguardare anche i garanti, con effetti immediati sulla loro capacità di accedere al credito personale e professionale.
Sul punto, come si è visto, i tribunali si sono divisi. Il Tribunale di Pordenone, nel maggio 2025, ha ammesso il divieto di segnalazione nell’ambito delle misure; il Tribunale di Napoli, in sede di reclamo nel febbraio 2026, ha invece ritenuto che quel divieto fosse privo di utilità, perché la pubblicità delle misure nel registro delle imprese rende comunque conoscibile lo stato di crisi. Per il debitore e i garanti, la conseguenza pratica è che una richiesta di inibitoria sulle segnalazioni va motivata con il danno concreto che la segnalazione arrecherebbe alle trattative, ad esempio l’impossibilità di ottenere la finanza nuova prevista dal piano, e non con il generico pregiudizio reputazionale.
Per il creditore vale il discorso inverso: la segnalazione resta un obbligo di vigilanza, e la banca che la effettua correttamente non viola il dovere di collaborazione nelle trattative. Ciò che le è precluso è usare la segnalazione, o la minaccia di farla, come strumento di pressione per ottenere dal garante condizioni non coerenti con il piano.
Il binario visto dalla banca: una cronologia di presidio
Ricomposta dal lato del creditore, la timeline delle garanzie si traduce in una sequenza di controlli che conviene fissare per iscritto all’apertura di ogni composizione negoziata in cui la banca è coinvolta:
- alla ricezione della comunicazione dell’esperto, censimento di tutte le garanzie personali collegate alle linee dell’impresa, con indicazione della clausola a prima richiesta e della deroga all’art. 1957;
- per ciascuna obbligazione già scaduta, annotazione della data di scadenza e del termine finale del semestre;
- alla pubblicazione dell’istanza, lettura della richiesta di misure per capire se riguarda anche i garanti, e decisione sulla costituzione all’udienza;
- con un margine di sicurezza prima della fine del semestre, invio della richiesta scritta di pagamento al garante, se la fideiussione contiene la clausola a prima richiesta, oppure deposito del ricorso monitorio contro il debitore;
- in vista dell’accordo, verifica del testo sulle garanzie, per evitare che uno stralcio produca un effetto liberatorio non voluto.
Per il garante, conoscere questa cronologia è altrettanto utile: ogni passaggio che la banca omette è un potenziale argomento difensivo, ogni passaggio compiuto con precisione è un fatto che rende più opportuno trattare che contestare.
Le cinque finestre critiche
Lungo tutta la timeline, cinque momenti decidono l’esito più di ogni altro.
- Il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza. È l’unico giorno utile per depositare il ricorso di conferma. Un giorno di ritardo rende inefficaci le misure e lascia l’impresa, e con essa i beni del garante, senza protezione.
- L’udienza di conferma. È il momento in cui l’estensione delle misure ai garanti si ottiene o si perde. Una richiesta mirata ai beni funzionali al piano ha una probabilità di tenuta molto superiore a un divieto generalizzato; il creditore che non si costituisce rinuncia a contestarla nella sede più naturale.
- Il semestre dell’art. 1957 c.c. Per la banca è la finestra che salva la garanzia; per il garante è la finestra che, se lasciata trascorrere dalla banca, può liberarlo. Dopo le Sezioni Unite del 28 agosto 2026, con la clausola a prima richiesta basta una lettera nel semestre.
- La firma dell’accordo. La clausola sulle garanzie decide se lo stralcio giova al fideiussore. Chi firma senza leggerla, garante o banca, perde la partita su questo punto in un solo istante.
- I quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. È l’ultima occasione per far valere decadenza, liberazione, nullità e remissione. Dopo, il decreto diventa definitivo e le eccezioni non sollevate sono perse.
Le domande sul tempo
La società ha già depositato l’istanza da due giorni e il ricorso non è stato presentato. Posso ancora proteggere i garanti? Le misure protettive tipiche sono ormai inefficaci, perché il ricorso andava depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione. Resta possibile chiedere al tribunale misure cautelari funzionali alle trattative, ma si tratta di una strada diversa, con un vaglio più severo, e il tempo perduto non si recupera.
La banca mi ha chiesto il pagamento come fideiussore mentre la società è in composizione negoziata. È legittimo? Se il tribunale non ha esteso le misure ai garanti, la richiesta è in linea di principio legittima: le misure protettive tutelano il patrimonio dell’impresa. Se invece un’ordinanza ha inibito l’escussione, la richiesta va contestata immediatamente. In ogni caso, la lettera della banca va conservata con la data di ricezione: potrebbe essere l’atto che le ha consentito di evitare la decadenza.
Sono passati otto mesi dalla scadenza del debito e la banca non ha fatto nulla. Sono libero? Dipende da tre verifiche: se la fideiussione contiene una rinuncia valida all’art. 1957 (o se quella clausola è nulla perché conforme allo schema ABI); se la banca ha agito contro il debitore entro sei mesi; se, in presenza di clausola a prima richiesta, ti ha inviato una richiesta scritta nel semestre. La decadenza, comunque, va eccepita tempestivamente nel giudizio: non opera da sola.
Quanto dura in tutto, per il garante, una vicenda di questo tipo? La composizione negoziata dura fino a circa dodici mesi; le misure protettive al massimo 240 giorni. Ma per il garante la vicenda può durare molto di più: se si arriva al decreto ingiuntivo e all’opposizione, tra primo grado, appello ed eventuale Cassazione possono passare diversi anni.
La società ha firmato un accordo con la banca, ma non lo sta rispettando. Il mio obbligo come garante torna in vita? Dipende da come è stato costruito l’accordo. Se la banca ha rimesso parte del debito senza condizioni, quella parte non può essere pretesa dal garante. Se la remissione era condizionata all’esatto adempimento, o se l’accordo conteneva clausole di conservazione della garanzia, l’inadempimento dell’impresa può riaprire la posizione del garante. La risposta è nel testo dell’accordo.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Il principio è riformulato in parole nostre.
Tappa 1 – La garanzia prima dell’istanza
- Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021. Le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia sono nulle limitatamente a quelle clausole, salvo una diversa volontà delle parti. Rilevanza: è il punto di partenza per valutare se la deroga all’art. 1957 contenuta nella garanzia sia efficace.
- Cass., ordinanza n. 16822 del 2024. Non viola la buona fede la banca che non chiede l’autorizzazione speciale a un fideiussore che, quale socio, era in grado di conoscere la situazione della società garantita. Rilevanza: ridimensiona l’art. 1956 c.c. per i garanti interni all’impresa, tipici della composizione negoziata.
- Cass., ordinanza n. 9073 del 2025. Spetta al fideiussore provare che la banca ha concesso nuovo credito conoscendo il peggioramento delle condizioni del debitore e senza la sua autorizzazione. Rilevanza: impone al garante di raccogliere la prova già nella fase che precede la crisi.
Tappe 3-5 – Le misure protettive e i garanti
- Trib. Venezia, 6 febbraio 2023. Nella composizione negoziata è legittimo estendere le misure protettive e cautelari in favore di garanti e soci illimitatamente responsabili. Rilevanza: tra i primi precedenti favorevoli all’estensione.
- Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024. Le misure protettive, pur potendo avere contenuto atipico, non si estendono a terzi come i fideiussori. Rilevanza: rappresenta l’orientamento restrittivo che il debitore deve superare.
- Trib. Udine, 30 aprile 2024. Il limite di 240 giorni riguarda le misure protettive tipiche; scaduto quel limite, possono essere concesse misure cautelari di contenuto analogo se necessarie alle trattative. Rilevanza: incide sulla durata della protezione nelle composizioni più lunghe.
- Trib. Brindisi, 3 marzo 2025. Le misure protettive non tutelano il patrimonio dei terzi, ma comprendono i beni con cui l’impresa esercita l’attività anche se di terzi; esaminato il caso del fideiussore imprenditore di fatto. Rilevanza: indica la via dei beni strumentali come base per proteggere il garante.
- Trib. Brescia, 17 aprile 2025. Accolta l’estensione delle misure ai terzi garanti, perché le azioni contro debitore e garanti possono essere simultanee e la protezione era funzionale al risanamento. Rilevanza: modello di motivazione per una richiesta di estensione fondata sul piano.
- Trib. Pordenone, 27 maggio 2025. Ammessa l’estensione delle misure ai garanti e il divieto di segnalazione alla Centrale dei Rischi. Rilevanza: precedente favorevole su due fronti critici per l’impresa e per i soci.
- Trib. Napoli, in sede di reclamo, 4 febbraio 2026. Revocate misure che vietavano l’escussione dei fideiussori sull’intero loro patrimonio e la segnalazione in Centrale dei Rischi; ammessa invece in astratto un’inibitoria limitata a beni funzionali al piano. Rilevanza: l’argomento più forte a disposizione del creditore contro estensioni generalizzate.
Tappa 6 – Il semestre dell’art. 1957 c.c.
- Cass., ordinanza n. 835 del 13 gennaio 2025. Se la fideiussione prevede il pagamento a semplice richiesta, la decadenza si evita con una richiesta di pagamento al garante, senza azione giudiziale contro il debitore. Rilevanza: anticipa il principio poi fatto proprio dalle Sezioni Unite.
- Cass., ordinanza n. 2683 del 4 febbraio 2025. La rinuncia preventiva del fideiussore alla decadenza dell’art. 1957 è valida e la clausola non richiede la doppia sottoscrizione. Rilevanza: conferma che la difesa della decadenza dipende dal testo della garanzia.
- Cass., ordinanza n. 3989 del 17 febbraio 2025. La deroga all’art. 1957 rientra nella disponibilità delle parti e non è vessatoria. Rilevanza: rafforza la posizione del creditore quando la clausola non è colpita da nullità antitrust.
- Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026. Con una clausola di pagamento a prima richiesta il creditore evita la decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nel termine dell’art. 1957; per le fideiussioni specifiche riproduttive delle clausole ABI, la nullità richiede l’accertamento in concreto dell’intesa da parte del giudice di merito. Rilevanza: è oggi la pronuncia centrale per chiunque debba stabilire se una garanzia sopravvive a una composizione negoziata durata più di sei mesi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo nella tappa in cui ti trovi, che tu sia l’imprenditore, il garante o il creditore. Ecco, concretamente, cosa facciamo.
- Leggiamo la fideiussione prima della crisi. Esaminiamo il contratto di garanzia clausola per clausola: natura omnibus o specifica, conformità allo schema ABI, presenza della clausola a prima richiesta, deroga all’art. 1957, limite massimo, possibilità di revoca per il futuro.
- Ricostruiamo la cronologia degli affidamenti. Mettiamo in fila estratti conto, delibere di fido e comunicazioni con la banca per verificare se ricorrono i presupposti della liberazione ex art. 1956 c.c. e raccogliamo la prova che il garante dovrà fornire.
- Se sei al giorno zero, prepariamo istanza e ricorso insieme. Redigiamo la richiesta di misure protettive e, contestualmente, il ricorso di conferma, così che possa essere depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione senza rischi di inefficacia.
- Motiviamo l’estensione ai garanti sul piano, non sul patrimonio. Individuiamo i beni del fideiussore realmente funzionali all’attività e alla manovra di risanamento e costruiamo la richiesta mirata che ha maggiore probabilità di essere confermata e di resistere al reclamo.
- Se sei il creditore, contestiamo le estensioni generalizzate. Ci costituiamo all’udienza di conferma, proponiamo reclamo nel termine perentorio e chiediamo la revoca o l’abbreviazione delle misure quando sono sproporzionate.
- Presidiamo il semestre dell’art. 1957. Calcoliamo la data di scadenza dell’obbligazione principale e il termine finale del semestre; per il creditore predisponiamo la richiesta scritta al garante o il ricorso monitorio; per il garante verifichiamo se l’istanza è mancata o è viziata.
- Scriviamo la clausola sulle garanzie nell’accordo. Negoziamo, per il garante, la liberazione totale o parziale a fronte di un apporto definito; per il creditore, la costruzione dell’accordo come dilazione o le clausole di conservazione che evitano l’effetto dell’art. 1239 c.c.
- Se la composizione si chiude senza accordo, attiviamo le uscite nei sessanta giorni. Valutiamo con l’imprenditore l’accordo a efficacia estesa con soglia ridotta o il concordato semplificato, e con il garante gli strumenti di sovraindebitamento per la sua posizione personale.
- Opponiamo il decreto ingiuntivo con tutte le eccezioni. Nell’atto di opposizione solleviamo in modo puntuale decadenza, liberazione, nullità e remissione, indicando date e documenti, perché nessuna difesa vada perduta per tardività.
- Esercitiamo regresso, surrogazione e rilievo. Per il garante che ha pagato o che è convenuto, agiamo verso il debitore principale o ci insinuiamo nella procedura eventualmente aperta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, i ritmi delle trattative, le valutazioni dell’esperto e le attese dei creditori bancari consente di collocare ogni atto sulla garanzia al momento giusto della procedura. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC diventano decisivi quando il garante persona fisica non è in grado di sostenere il debito fideiussorio e deve regolare la propria posizione personale.
La strategia resta la stessa dalla prima analisi fino all’ultimo grado di giudizio: chi imposta la richiesta di misure o la difesa sulla garanzia è lo stesso professionista che, da cassazionista, può seguire l’eventuale contenzioso fino in Cassazione, senza cambi di linea. Lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che esamina insieme lo stesso fascicolo: i primi sulle garanzie e sul processo, i secondi sui numeri del piano, sulla Centrale dei Rischi e sulla sostenibilità degli accordi.
Chiusura: il tempo come risorsa
Questa ricostruzione ha seguito un solo filo: il calendario. Dalla firma della fideiussione al decreto ingiuntivo, ogni tappa ha mostrato che le norme non cambiano a seconda di chi le invoca, ma cambiano gli esiti a seconda di quando le si invoca. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e della sua famiglia di garanti, ed è anche la più sprecata; per il creditore vale lo stesso, perché un semestre lasciato trascorrere può costare l’intera garanzia.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché ne presidia tutti i passaggi con competenze certificate: la composizione negoziata, attraverso la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; le fideiussioni bancarie, attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario; il contenzioso sulla garanzia, attraverso l’abilitazione da cassazionista; la posizione personale del garante in difficoltà, attraverso il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare la tua posizione, a calcolare i tuoi termini e a costruire la strategia adatta alla tappa in cui ti trovi.
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