Assuntore Nel Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Chi È, Cosa Fa E Cosa Rischia

Quando una società viene dichiarata insolvente e si apre la liquidazione giudiziale, la procedura non è necessariamente destinata a concludersi con la vendita frammentata dei beni e con un riparto di pochi centesimi per euro. Il Codice della crisi consente a un terzo — o a un creditore — di presentare una proposta di concordato: quel soggetto si impegna a pagare i creditori nella misura offerta e riceve in cambio l’attivo della procedura. È la figura dell’assuntore. Chi assume questo ruolo non acquista semplicemente dei beni: subentra in un fascio di obbligazioni il cui perimetro, se non viene delimitato con precisione nella proposta, può allargarsi dopo l’omologazione e travolgere la convenienza economica dell’operazione.

Lo Studio Monardo lavora quotidianamente dentro questo perimetro. Il tema è, nella sua sostanza, crisi d’impresa e insolvenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che riguarda esattamente la gestione delle situazioni di squilibrio dell’impresa e la costruzione di soluzioni concordate con i creditori, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, qualifica che presuppone la padronanza delle regole del concorso e della formazione del passivo. La valutazione dell’attivo da acquisire e la quantificazione del passivo da assumere, inoltre, sono operazioni che richiedono competenze legali e contabili insieme: lo Studio coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo.

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Che cosa dice la legge: inquadramento normativo dell’assuntore

Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli articoli 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Ha sostituito il concordato fallimentare degli artt. 124-141 della legge fallimentare, di cui conserva l’impianto, con alcune modifiche di rilievo introdotte dal correttivo ter (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136).

Sul piano normativo, il concordato non è una procedura autonoma: è una delle modalità con cui la liquidazione giudiziale si chiude. L’omologazione produce la cessazione della procedura concorsuale e l’avvio di una fase esecutiva, nella quale ciò che era stato promesso ai creditori deve essere materialmente attuato.

L’assuntore è il soggetto — terzo estraneo, creditore, società partecipata dai creditori o costituita appositamente — che si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella percentuale e nei tempi previsti dalla proposta omologata, ricevendo in contropartita le attività della procedura. Il Codice non ne fornisce una definizione in una norma dedicata: la figura si ricava dall’art. 240, comma 5, CCII, che prevede l’attribuzione all’assuntore delle attività comprese nel patrimonio in liquidazione, e dall’art. 250, comma 5, CCII, che menziona l’ipotesi in cui gli obblighi derivanti dal concordato siano assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.

Va precisato che nella figura coesistono due elementi distinti. Il primo è obbligatorio: l’assuntore si accolla il debito concorsuale nella misura offerta, sostituendosi al debitore nei confronti dei creditori. Il secondo è traslativo: il patrimonio della procedura passa all’assuntore, di regola per effetto della definitività del provvedimento di omologazione, salvo che il piano preveda un differimento. I due elementi sono collegati da un nesso di derivazione necessaria. La Cassazione ha valorizzato proprio questo nesso in sede tributaria, affermando che l’assunzione delle passività costituisce un effetto legale del concordato e non il corrispettivo negoziale dei beni trasferiti.

La distinzione dagli istituti affini è il primo passaggio da chiarire, perché in pratica genera confusione.

L’assuntore non è il garante. Nel concordato con garanzia un terzo si limita a promettere il pagamento o a prestare una fideiussione, ma non riceve l’attivo e non diventa titolare dei beni. L’assunzione, al contrario, comporta sempre l’attribuzione delle attività: è questo l’elemento che differenzia strutturalmente le due fattispecie.

L’assuntore non è l’acquirente in sede di liquidazione. Chi partecipa a una vendita competitiva disposta dal curatore nell’ambito del programma di liquidazione compra un bene o un compendio aziendale, paga un prezzo e non assume alcun obbligo verso i creditori: il prezzo entra nell’attivo e viene distribuito secondo le regole del concorso. L’assuntore, invece, prende su di sé il debito e tratta direttamente con la massa. La differenza è concreta: chi compra all’asta non risponde di crediti che emergano dopo; l’assuntore sì, nei limiti che la proposta avrà fissato.

L’assuntore non è il cessionario dei beni ai creditori. L’art. 240 CCII disciplina espressamente anche il concordato per cessione dei beni ai creditori, nel quale le attività vengono abbandonate alla massa e liquidate a beneficio di questa. In quel caso manca il terzo che si obbliga: manca, cioè, la garanzia patrimoniale aggiuntiva che l’assunzione porta con sé.

Un esempio rende evidente la distanza. Una società in liquidazione giudiziale ha un capannone stimato 820.000 € e un passivo ammesso di 2.300.000 €. Se il curatore vende il capannone all’asta a 740.000 €, l’acquirente ha speso 740.000 € e la sua vicenda finisce lì; i creditori si dividono il ricavato al netto delle prededuzioni. Se invece un terzo si propone come assuntore, acquisisce il capannone ma si obbliga a pagare le percentuali promesse a tutti i creditori concorsuali: il suo esborso complessivo potrà essere superiore o inferiore a 740.000 €, e dipenderà da quanto correttamente avrà stimato il passivo che sta assumendo.


Requisiti, legittimazione e termini

La disciplina prevede condizioni di accesso differenziate a seconda di chi propone.

Creditori e terzi. Possono proporre il concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a una condizione: che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori, sottoposto all’approvazione del giudice delegato. Senza contabilità attendibile non esiste una base per la proposta anticipata, perché nessuno — né il proponente né i creditori chiamati a votare — sarebbe in grado di misurare che cosa viene offerto e a chi.

Debitore e società collegate. Qui operano due sbarramenti temporali e uno economico. La proposta non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, e non può essere presentata se sono decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. A ciò il correttivo ter ha aggiunto un requisito di merito: la proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. La ratio è duplice: impedire che l’imprenditore riacquisti il proprio patrimonio a prezzo di saldo sfruttando lo stato di soggezione dei creditori, e spingerlo a cercare prima una soluzione negoziata della crisi, quando ne ha ancora la possibilità.

Il perimetro delle obbligazioni assunte. È il punto che decide la convenienza dell’operazione. L’art. 240, comma 1, CCII consente al proponente di limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che, al tempo della proposta, abbiano proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva. In mancanza di una clausola di questo tipo, l’obbligazione dell’assuntore si estende, nella percentuale concordataria, anche ai crediti concorsuali che non hanno partecipato al concorso. L’art. 240, comma 5, CCII consente inoltre che il terzo non assuma responsabilità nei confronti di determinati creditori: una scelta che ha una conseguenza processuale precisa, perché quei creditori non potranno poi chiedere la risoluzione del concordato.

Il trattamento dei creditori prelatizi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti in misura non integrale solo nei limiti del valore di realizzo del bene o del diritto su cui grava la causa di prelazione, valore che deve risultare da una specifica attestazione di un professionista indipendente. È un vincolo che l’assuntore deve verificare prima di formulare la proposta, non dopo: una stima aggressiva espone l’intera operazione all’opposizione del creditore prelatizio in sede di omologazione.

Le classi. La proposta può suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe obbligatoriamente.

Le azioni di pertinenza della massa. La proposta può prevedere la cessione all’assuntore delle azioni di pertinenza della massa — tipicamente le revocatorie — purché già autorizzate dal giudice delegato e purché la proposta indichi specificamente l’oggetto e il fondamento della pretesa. La genericità, su questo punto, è causa di contestazione: una clausola che si limiti a cedere “tutte le azioni spettanti alla procedura” non soddisfa il requisito di specificità.

Quanto ai termini, va distinto ciò che è perentorio da ciò che non lo è. I termini per la risoluzione e per l’annullamento sono termini di decadenza, non prorogabili e non recuperabili. La sospensione feriale dei termini processuali, dove opera, copre esclusivamente il periodo 1-31 agosto: nessun’altra finestra, nessun termine “di cortesia”. I termini sostanziali di decadenza previsti dagli artt. 250 e 251 CCII non ne beneficiano in ogni caso.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
1 anno (proposta del debitore e società collegate)Sentenza di apertura della liquidazione giudizialeSbarramento iniziale di ammissibilitàProposta inammissibile se depositata prima
2 anni (proposta del debitore e società collegate)Decreto di esecutività dello stato passivoPerentorioDecadenza dalla legittimazione a proporre
Termine per il dissenso dei creditoriComunicazione del curatore ai creditoriPerentorioIl silenzio del creditore è trattato come adesione alla proposta
Termine per l’opposizione all’omologazioneProvvedimento che fissa l’udienza ex art. 245 CCIIPerentorioPreclusione delle contestazioni in sede di omologa
Reclamo contro il decreto di omologazione (art. 247 CCII)Comunicazione o notificazione del decretoPerentorioDefinitività dell’omologazione
1 anno per il ricorso di risoluzione (art. 250 CCII)Scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordatoPerentorio — decadenzaIl concordato non è più risolvibile: restano solo le azioni individuali contro l’obbligato
6 mesi per il ricorso di annullamento (art. 251 CCII)Scoperta del dolo (passivo esagerato o attivo sottratto)Perentorio — decadenzaPerdita dell’azione di annullamento
2 anni (limite esterno per l’annullamento)Scadenza del termine per l’ultimo adempimento concordatarioPerentorio — decadenzaAnnullamento non più proponibile, anche se il dolo è scoperto dopo

La procedura passo-passo

In termini operativi, il percorso che porta un terzo a diventare assuntore si articola in passaggi ben definiti. Ciascuno ha un organo competente, un atto e un rischio tipico.

1. Accesso alle informazioni e due diligence concorsuale. Prima di formulare qualsiasi offerta occorre esaminare la relazione del curatore, lo stato passivo esecutivo (o l’elenco provvisorio approvato dal giudice delegato, se la proposta è anticipata), il programma di liquidazione, le stime dei beni, l’elenco dei contenziosi pendenti e delle azioni recuperatorie autorizzate. L’errore più frequente in questa fase è concentrarsi sull’attivo e trascurare le domande tardive ancora pendenti e le insinuazioni contestate: sono esattamente le poste che, dopo l’omologazione, possono ampliare l’esposizione dell’assuntore.

2. Costruzione della proposta. La proposta deve indicare: le percentuali offerte ai chirografari e l’eventuale suddivisione in classi; il trattamento dei prelatizi con l’attestazione del professionista indipendente sul valore di realizzo dei beni gravati; i tempi di pagamento; le garanzie offerte per l’adempimento; il perimetro soggettivo delle obbligazioni assunte; l’eventuale cessione delle azioni di pertinenza della massa, con indicazione specifica di oggetto e fondamento. La clausola che delimita i crediti assunti non è una formula di stile: è la variabile che separa un’operazione redditizia da una perdita secca.

3. Deposito e istruttoria interna alla procedura. La proposta viene esaminata ai sensi dell’art. 241 CCII. Il curatore redige una relazione con il proprio parere motivato, che deve contenere la valutazione comparativa tra ciò che i creditori otterrebbero dal concordato e ciò che otterrebbero dalla prosecuzione della liquidazione. Interviene il comitato dei creditori. Il giudice delegato dispone poi la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.

4. Voto. Nel concordato nella liquidazione giudiziale vale la regola — rimasta invariata rispetto alla legge fallimentare — secondo cui i creditori che non fanno pervenire il proprio dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si considerano consenzienti. È una regola opposta a quella del concordato preventivo e va tenuta presente da entrambi i lati: dal proponente, che può contare sull’inerzia; dal creditore, per il quale il silenzio non è neutro. L’art. 243 CCII esclude dal voto i creditori in conflitto di interessi, categoria che comprende il coniuge e i parenti del debitore, i cessionari dei loro crediti e, secondo l’interpretazione consolidata, chiunque sia portatore di un interesse divergente da quello della massa.

5. Approvazione. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, occorre anche il voto favorevole della maggioranza delle classi.

6. Giudizio di omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione. Se vengono proposte opposizioni, il controllo si estende alla convenienza della proposta per il creditore opponente, misurata rispetto all’alternativa liquidatoria. Il controllo del tribunale non è una formalità: è la sede in cui un creditore dissenziente può mettere in discussione le stime su cui l’assuntore ha costruito l’intero equilibrio economico dell’operazione.

7. Efficacia e reclamo. Il decreto di omologazione produce effetti secondo quanto previsto dall’art. 246 CCII; è reclamabile ai sensi dell’art. 247 CCII. Uno dei punti qualificanti della riforma è l’anticipazione degli effetti dell’omologazione, che non richiede di attendere la definitività del provvedimento, con salvezza degli atti legalmente compiuti in caso di successiva riforma.

8. Esecuzione. Ai sensi dell’art. 249 CCII, dopo l’omologazione gli organi della procedura compiono gli atti necessari per attuare il concordato. Il giudice delegato ordina lo svincolo delle somme e adotta i provvedimenti per il trasferimento dei beni all’assuntore. Il curatore mantiene un ruolo di sorveglianza fino alla completa esecuzione: la chiusura della liquidazione giudiziale apre la fase esecutiva, non la chiude.

9. Adempimenti successivi. Trasferimento e trascrizione dei beni immobili, volturazioni, subentro nei contratti pendenti, assunzione dei giudizi in cui l’assuntore succede a titolo particolare, pagamento delle percentuali secondo le scadenze promesse, costituzione delle garanzie offerte.

I punti in cui si sbaglia più spesso sono quattro. Il primo: non limitare espressamente il perimetro dei crediti assunti. Il secondo: cedere le azioni della massa con formule generiche, che espongono l’assuntore all’eccezione di difetto di legittimazione nel giudizio che vorrà coltivare. Il terzo: promettere garanzie che poi non vengono costituite nei termini, circostanza che integra di per sé un’ipotesi di risoluzione. Il quarto: sottovalutare il contenzioso ereditato, perché i giudizi pendenti non si fermano con l’omologazione e il loro esito incide direttamente sul valore dell’attivo acquisito.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

I numeri che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per mostrare come si misura concretamente la convenienza e come si sposta l’equilibrio quando una variabile cambia. Non si riferiscono a casi reali.

Esempio 1 — La convenienza dell’assunzione e il peso delle azioni cedute.

Situazione di partenza. Liquidazione giudiziale aperta il 9 maggio 2023. Stato passivo esecutivo: crediti privilegiati 1.286.400 €, crediti chirografari 2.851.300 €. Prededuzioni stimate a chiusura (compensi degli organi, spese di procedura, imposte dovute per legge): 237.500 €. Attivo realizzabile secondo il programma di liquidazione: 1.418.700 €, in un orizzonte di quattro anni. Fra le poste è compresa un’azione revocatoria già autorizzata dal giudice delegato, con un valore atteso prudenziale di 410.000 €, non ricompreso nella stima dell’attivo.

Scenario liquidatorio. Realizzo 1.418.700 € meno prededuzioni 237.500 € = 1.181.200 € distribuibili. I privilegiati ricevono 1.181.200 € su 1.286.400 €, pari al 91,8% circa. I chirografari ricevono zero.

Proposta dell’assuntore. Pagamento del 100% ai privilegiati (1.286.400 €), del 9% ai chirografari (256.617 €), oltre alle prededuzioni (237.500 €). Esborso complessivo: 1.780.517 €. A fronte di ciò, l’assuntore acquisisce l’attivo (1.418.700 €) e l’azione revocatoria ceduta (valore atteso 410.000 €), per un totale atteso di 1.828.700 €.

Esito. Il margine atteso è di 48.183 €. Sul piano della convenienza per i creditori, il confronto è netto: i privilegiati passano dal 91,8% al 100%, i chirografari da zero al 9%, e incassano in tempi molto più brevi. Sul piano del rischio dell’assuntore, però, l’intero margine dipende da un contenzioso. Se la revocatoria viene respinta, l’operazione chiude con una perdita di 361.817 €, alla quale si aggiungono le spese di lite. Un margine costruito sul valore atteso di un’azione giudiziale non è un margine: è una scommessa che va prezzata come tale.

Esempio 2 — Crediti non insinuati, domande tardive e clausola limitativa.

Situazione di partenza. Concordato con assuntore omologato il 14 aprile 2025. Passivo chirografario ammesso: 2.370.800 €. Percentuale offerta: 11%. Esborso previsto sul chirografo: 260.788 €.

Sviluppo. Dopo l’omologazione emergono due gruppi di posizioni. Primo gruppo: crediti concorsuali per 684.300 € di fornitori che non si sono mai insinuati al passivo. Secondo gruppo: due domande tardive per complessivi 193.500 €, già depositate alla data della proposta e ammesse successivamente.

Ipotesi A — proposta priva di clausola limitativa. L’obbligazione dell’assuntore si estende, nella percentuale concordataria, anche ai crediti che non hanno partecipato al concorso. Base di calcolo aggiuntiva: 684.300 € + 193.500 € = 877.800 €. Esborso ulteriore: 96.558 €. L’esborso complessivo sul chirografo sale a 357.346 €, con un incremento del 37% rispetto al previsto.

Ipotesi B — proposta con clausola che limita gli impegni ai creditori ammessi al passivo e a quelli che, al tempo della proposta, avevano proposto opposizione o domanda tardiva. I 684.300 € dei fornitori mai insinuati restano fuori dal perimetro dell’assuntore; i 193.500 € delle tardive già pendenti vi rientrano. Esborso ulteriore: 21.285 €. Esborso complessivo sul chirografo: 282.073 €.

Esito. La differenza tra le due ipotesi è di 75.273 €, prodotta da una clausola di tre righe. Va aggiunto un dato che riguarda il debitore: anche nell’ipotesi B i creditori non concorrenti non possono pretendere da lui l’intero, perché l’effetto liberatorio del concordato opera comunque per l’eccedenza rispetto alla percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado. Il debitore resta protetto; a cambiare è soltanto chi paga quella percentuale.


Casi particolari

L’assuntore-creditore. L’art. 240, comma 5, CCII ammette espressamente che siano assuntori anche i creditori, o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le cui azioni siano destinate a essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. È lo schema con cui un ceto creditorio organizzato può prendere in mano l’attivo invece di subire una liquidazione frammentata. Il problema tecnico che si apre è quello del voto: il proponente è anche votante, e occorre stabilire se il suo voto vada escluso per conflitto di interessi. La giurisprudenza più recente ha chiarito che, di fronte alla proposta di un terzo, non si esclude automaticamente dal computo il voto del proponente e delle società a lui correlate, in assenza di un conflitto effettivo con l’interesse della massa.

I crediti ceduti in blocco e le cartolarizzazioni. Quando parte del passivo è stata acquistata da veicoli di cartolarizzazione, il tema diventa quello della legittimazione al voto di tali soggetti. La Cassazione ha affrontato la questione in relazione alle società cessionarie di crediti deteriorati, con conseguenze dirette sul computo delle maggioranze: un errore su questo punto può far cadere l’approvazione del concordato a valle, in sede di omologazione o di reclamo.

I gruppi di società. L’effetto liberatorio che discende dall’omologazione non si estende automaticamente alle altre società del gruppo. Un assuntore che acquisisca l’attivo di una società del gruppo non può presumere che l’operazione sistemi anche le posizioni debitorie delle controllate o delle collegate: ciascuna procedura mantiene il proprio perimetro soggettivo.

Il regime transitorio. Per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 si pone il problema di quale disciplina applicare alla proposta di concordato depositata successivamente. L’orientamento che si ricava dall’art. 390 CCII conduce ad applicare le norme del Codice alle domande presentate dopo quella data; la giurisprudenza di merito si è confrontata con la questione anche di recente, e la risposta non è priva di conseguenze pratiche, perché incide sui requisiti di ammissibilità della proposta e sul regime delle impugnazioni.

Le garanzie atipiche. Accanto alle garanzie tradizionali (fideiussione, cauzione, ipoteca volontaria), la prassi utilizza strumenti come il vincolo di destinazione su beni del proponente. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che una garanzia di questo tipo, istituita a vantaggio dei creditori anteriori aderenti, non viene meno per effetto della risoluzione del concordato e della riapertura della procedura. Per l’assuntore è un dato da considerare prima di offrirla: la garanzia sopravvive all’insuccesso dell’operazione.

La liquidazione giudiziale di società con soci illimitatamente responsabili. Quando la procedura coinvolge anche i soci illimitatamente responsabili, la proposta di concordato relativa alla società produce effetti che si riflettono sulla posizione dei soci secondo le regole dettate per le società dal Codice della crisi. L’assuntore deve chiarire nella proposta se la liberazione riguardi anche le posizioni personali dei soci e in quale misura: l’ambiguità su questo punto genera, dopo l’omologazione, contenziosi con i creditori sociali che pretendono di agire individualmente contro il patrimonio personale del socio. La verifica va fatta in sede di costruzione della proposta, perché incide sul valore della liberazione offerta e quindi sull’attrattività dell’operazione per la controparte.

Il passivo contestato e le insinuazioni con riserva. Una parte del passivo, al momento in cui la proposta viene formulata, può non essere ancora definita: crediti ammessi con riserva, opposizioni allo stato passivo pendenti, domande tardive non ancora esaminate. Si tratta di poste che hanno una probabilità di consolidamento diversa l’una dall’altra e che non possono essere trattate come un’unica massa indistinta. In termini operativi, l’assuntore prudente costruisce tre scenari — consolidamento minimo, intermedio e massimo del passivo contestato — e verifica che l’operazione regga anche nello scenario peggiore. La proposta, dal canto suo, deve dire espressamente come quelle posizioni vengono trattate: se rientrano nel perimetro assunto, in quale percentuale e con quali tempi di pagamento una volta definite. Una proposta che tace su questo punto non è neutra, perché il silenzio viene interpretato a favore dell’estensione dell’obbligo.

Il rapporto con la liquidazione già avviata. Non è infrequente che, al momento del deposito della proposta, il curatore abbia già pubblicato avvisi di vendita o raccolto offerte su singoli cespiti. Il concordato con assunzione e la liquidazione atomistica sono percorsi alternativi, ma non sempre si escludono subito: fino all’omologazione il programma di liquidazione resta la regola operativa della procedura. L’assuntore deve quindi considerare che il compendio su cui ha costruito i propri numeri può ridursi mentre la proposta viene esaminata e votata. È uno dei motivi per cui, nella pratica, alla presentazione della proposta si accompagna una richiesta di sospensione o di differimento delle attività liquidatorie incompatibili, da valutare con il giudice delegato.

La sorte dei giudizi pendenti. L’assuntore succede a titolo particolare alla procedura nei rapporti e nelle azioni già intraprese, incluse le revocatorie se espressamente cedute. Ciò non significa che la legittimazione del curatore cessi immediatamente con l’omologazione: finché il concordato è in corso di adempimento, la curatela conserva un ruolo, e la perdita della legittimazione processuale si collega ai provvedimenti adottati nella fase esecutiva. È un passaggio delicato, perché un’interruzione o una riassunzione gestite male possono costare l’azione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: la combinazione di queste abilitazioni consente di seguire la proposta di concordato dalla costruzione tecnica fino all’eventuale giudizio di legittimità sul decreto di omologazione.


Domande frequenti

L’assuntore deve pagare anche i creditori che non si sono mai insinuati al passivo? Dipende da come è scritta la proposta. Se il proponente si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 240, comma 1, CCII e ha limitato espressamente gli impegni ai creditori ammessi al passivo e a quelli che al tempo della proposta avevano proposto opposizione o domanda tardiva, i crediti rimasti estranei al concorso restano fuori. In assenza di una clausola di questo tipo, l’obbligazione si estende anche ai crediti concorsuali non insinuati, nella sola percentuale concordataria. Il debitore, in ogni caso, resta liberato per l’eccedenza rispetto a quella percentuale.

Se l’assuntore non paga, la liquidazione giudiziale si riapre? Non sempre, ed è uno degli aspetti meno intuitivi della disciplina. L’art. 250, comma 5, CCII stabilisce che le regole sulla risoluzione non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. In questa ipotesi l’inadempimento non riapre la procedura: i creditori devono agire individualmente nei confronti dell’assuntore, con gli strumenti ordinari dell’esecuzione forzata. Chi ha accettato una proposta con liberazione immediata ha scambiato la garanzia del concorso con la solvibilità di un soggetto privato.

Chi può chiedere la risoluzione del concordato? I creditori i cui obblighi non siano stati adempiuti regolarmente, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori nei confronti dei quali il terzo, ai sensi dell’art. 240, comma 5, CCII, non abbia assunto responsabilità. Rispetto al concordato preventivo, inoltre, la reazione risolutoria è più immediata, perché l’art. 250, comma 1, CCII non richiede che l’inadempimento sia di non scarsa importanza.

Che cosa succede se dopo l’omologazione si scopre che il passivo era stato gonfiato? Si apre la strada dell’annullamento ai sensi dell’art. 251 CCII, su istanza del curatore o di qualunque creditore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo oppure che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Il ricorso va proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. La sentenza di annullamento riapre la liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Per l’assuntore significa perdere il compendio acquisito.

L’assuntore può proseguire le azioni revocatorie iniziate dal curatore? Sì, se la proposta ne prevedeva la cessione e le azioni erano già state autorizzate dal giudice delegato, con indicazione specifica dell’oggetto e del fondamento della pretesa. La cessione dell’azione include, secondo la Cassazione, anche le pretese accessorie che ne costituiscono lo sviluppo naturale, come la restituzione dei frutti del bene di cui venga dichiarata l’inefficacia dell’alienazione, senza che occorra una nuova autorizzazione. Resta però il rischio tipico del contenzioso: l’azione può essere respinta, e con essa svanisce la posta su cui l’assuntore aveva costruito la convenienza.

Quali costi previsti dalla legge gravano sull’operazione? Oltre al contributo unificato dovuto per gli atti introduttivi dei procedimenti, rileva l’imposta di registro sul trasferimento dell’attivo. La Cassazione ha chiarito che al provvedimento di omologazione del concordato con terzo assuntore si applica l’imposta proporzionale, calcolata però sul solo valore dei beni e dei diritti trasferiti: il debito accollato non entra nella base imponibile, perché l’assunzione delle passività è un effetto legale del concordato e non il prezzo dei beni. È stata inoltre esclusa una duplicazione impositiva a carico del successivo decreto di trasferimento adottato dal giudice delegato.

Il silenzio dei creditori vale come adesione? Nel concordato nella liquidazione giudiziale sì. I creditori che non fanno pervenire il proprio dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si considerano consenzienti. È l’opposto di quanto accade nel concordato preventivo e rappresenta una delle ragioni per cui, dal lato dei creditori, l’inerzia è una scelta e non un’assenza di scelta.


Il quadro giurisprudenziale

Di seguito i riferimenti più rilevanti per chi valuta o subisce una proposta di concordato con assunzione. I principi sono riformulati in sintesi; gli estremi consentono il reperimento integrale dei provvedimenti.

Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054. Perché una liquidazione giudiziale (o un fallimento) chiusa a seguito dell’omologazione di un concordato possa essere riaperta, occorre che quel concordato sia stato prima risolto o annullato. Rilevanza: definisce la sequenza obbligata. L’assuntore non può essere riportato dentro la procedura per via breve: senza una pronuncia di risoluzione o di annullamento, la chiusura resta ferma.

Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7059. Risolto il concordato e riaperta la procedura, il vincolo di destinazione costituito dal proponente su un proprio immobile — forma di garanzia atipica — non viene meno e continua a operare a vantaggio dei creditori anteriori aderenti. Rilevanza: chi offre garanzie per rendere credibile la propria proposta deve sapere che quelle garanzie sopravvivono all’insuccesso dell’operazione.

Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258. Di fronte alla proposta concorrente di un terzo, in sede di riscontro dell’approvazione da parte della maggioranza non va escluso dal computo il voto del proponente e delle società a lui correlate, non ricorrendo un conflitto di interessi tra i partecipanti. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo delle maggioranze nelle proposte presentate da terzi aspiranti assuntori.

Cass. civ., Sez. I, 24 giugno 2026, n. 21449. Gli effetti esdebitatori dell’omologazione restano circoscritti ai creditori concorsuali della società che ha ottenuto il concordato e non si estendono alle altre società del gruppo. Rilevanza: smentisce l’aspettativa di una sistemazione “di gruppo” per effetto di un’unica operazione di assunzione.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 aprile 2026, n. 9852. Quando l’insolvenza viene dichiarata dopo la scadenza del termine per chiedere la risoluzione del concordato omologato, il creditore concorsuale resta soggetto all’effetto esdebitatorio parziale derivante dal concordato stesso. Rilevanza: mostra la forza del termine annuale di decadenza e il suo effetto definitivo sul quantum dei crediti.

Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze ha diritto di proporre opposizione all’omologazione, senza dover motivare l’opposizione con il maggior vantaggio ritraibile dalla prosecuzione della liquidazione; il limite è rappresentato dall’abuso del diritto sotteso al mercato dei voti. Rilevanza: un errore nel computo dei voti espone l’omologazione a impugnazione, con allungamento dei tempi e incertezza sull’acquisto dell’attivo.

Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. L’omologazione definitiva del concordato e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore determinano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, nella quale permane la legittimazione, anche processuale, del curatore. Rilevanza: chiarisce che l’assuntore non sostituisce integralmente gli organi della procedura all’indomani dell’omologazione.

Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. È ammissibile il patto concluso tra il proponente il concordato e il creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di una parte del credito assistito da ipoteca, in deroga alla disciplina generale sul trattamento dei prelatizi. Rilevanza: apre uno spazio di negoziazione individuale con i creditori prelatizi, utile a rendere sostenibile l’esborso dell’assuntore.

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. In tema di concordato, è stata esclusa l’ammissione al voto delle società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati che non rispettino i requisiti di iscrizione previsti dalla normativa di settore. Rilevanza: ha effetti immediati sul perimetro dei votanti e dunque sulle maggioranze nelle procedure con passivo largamente ceduto a terzi.

Cass. civ., Sez. V tributaria, 5 marzo 2025, n. 5882. Il decreto di trasferimento dei beni adottato dal giudice delegato in esecuzione del concordato con terzo assuntore non è autonomamente assoggettabile a imposta proporzionale di registro, essendo l’effetto traslativo già riconducibile al provvedimento di omologazione. Rilevanza: evita la duplicazione impositiva e incide sul costo complessivo dell’operazione.

Cass. civ., Sez. V tributaria, 29 luglio 2024, n. 21144. Nel concordato con intervento di terzo assuntore l’imposta di registro proporzionale si calcola sul solo valore dei beni e dei diritti trasferiti; il debito accollato non concorre alla base imponibile, perché l’assunzione delle passività costituisce effetto legale del concordato e non corrispettivo della cessione. Rilevanza: è il principio che consente di quantificare correttamente l’onere fiscale di legge prima di formulare la proposta.

Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15862. In caso di dichiarazione di insolvenza pronunciata senza la previa risoluzione del concordato omologato, l’effetto esdebitatorio parziale non viene automaticamente meno: scaduto il termine per la risoluzione, il debitore resta obbligato nei termini derivanti dal piano. Rilevanza: conferma che la sorte dei crediti dipende dalla tempistica delle iniziative dei creditori, non dalla sola sopravvenienza di una nuova procedura.

Cass. civ., Sez. Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696. Le Sezioni Unite hanno definito i rapporti tra dichiarazione di insolvenza successiva e risoluzione del concordato omologato, chiarendo i presupposti della pronuncia cosiddetta omisso medio. Rilevanza: è il riferimento sistematico su cui poggiano le decisioni successive in tema di sorte dei crediti concordatari.

Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2023, n. 7960. La cessione all’assuntore di un’azione revocatoria già autorizzata include implicitamente la legittimazione ad agire per la restituzione dei frutti del bene alienato, qualora ne venga dichiarata l’inefficacia, senza necessità di una ulteriore specifica autorizzazione. Rilevanza: amplia l’utilità delle azioni cedute, ma presuppone che la cessione originaria fosse specifica e regolarmente autorizzata.

Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2019, n. 10533. La previsione che consente la cessione delle azioni di massa all’assuntore è stata ritenuta immune da dubbi di legittimità costituzionale; l’apprezzamento sulla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo resta riservato al giudice di merito. Rilevanza: consolida la legittimità dello schema su cui si fondano molte proposte di assunzione.

Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2020, n. 16707. La Corte si è pronunciata sul termine per la presentazione dell’istanza di omologazione del concordato e sull’ambito delle verifiche che il tribunale è chiamato a compiere in quella sede. Rilevanza: definisce la scansione temporale tra approvazione e omologazione, fase in cui l’assuntore è già esposto ma non ancora titolare dell’attivo.

Trib. Massa, 10 febbraio 2025. Il tribunale si è occupato della disciplina applicabile alla proposta di concordato presentata nella vigenza del Codice della crisi con riferimento a una procedura maggiore aperta anteriormente al 15 luglio 2022. Rilevanza: è il riferimento di merito più utile sul regime transitorio, questione che condiziona i requisiti di ammissibilità della proposta.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio assiste chi intende proporsi come assuntore, chi è creditore in una procedura nella quale è stata depositata una proposta di assunzione, e chi è il debitore destinatario degli effetti del concordato. In concreto:

  1. Esaminiamo gli atti della procedura — relazione del curatore, stato passivo esecutivo, programma di liquidazione, stime, elenco dei giudizi pendenti — e ricostruiamo il passivo effettivamente assumibile, separando i crediti ammessi, quelli contestati e le domande tardive ancora pendenti.
  2. Quantifichiamo l’esposizione potenziale dell’assuntore confrontando lo scenario con clausola limitativa e quello senza, e indichiamo per iscritto la differenza in termini di esborso.
  3. Redigiamo la proposta di concordato con la delimitazione espressa del perimetro soggettivo delle obbligazioni assunte, il trattamento dei prelatizi, la formazione delle classi e la disciplina delle garanzie offerte.
  4. Predisponiamo le clausole di cessione delle azioni di pertinenza della massa con l’indicazione specifica dell’oggetto e del fondamento della pretesa, verificando che l’autorizzazione del giudice delegato sia già intervenuta.
  5. Verifichiamo il computo delle maggioranze, le esclusioni dal voto per conflitto di interessi e la legittimazione dei cessionari di crediti, per prevenire l’impugnazione dell’approvazione.
  6. Proponiamo e resistiamo alle opposizioni all’omologazione, costruendo l’analisi comparativa tra proposta e alternativa liquidatoria su dati contabili verificati.
  7. Impugniamo il decreto di omologazione con reclamo ai sensi dell’art. 247 CCII e proseguiamo, dove ne ricorrano i presupposti, fino al giudizio di legittimità.
  8. Gestiamo la fase esecutiva: svincolo delle somme, trasferimento e trascrizione dei beni, subentro nei giudizi pendenti, calendario dei pagamenti e costituzione delle garanzie promesse.
  9. Agiamo per la risoluzione o per l’annullamento del concordato nei termini di decadenza previsti dagli artt. 250 e 251 CCII, o difendiamo l’assuntore dalle relative istanze.
  10. Coordiniamo la valutazione fiscale dell’operazione per quanto attiene alle imposte dovute per legge sul trasferimento dell’attivo, affinché la base imponibile sia determinata correttamente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesano in particolare due di queste abilitazioni. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa riguarda direttamente la costruzione di soluzioni concordate tra impresa insolvente e ceto creditorio, che è esattamente la logica sottesa alla proposta di assunzione. La qualifica di avvocato cassazionista consente di difendere la medesima impostazione tecnica dalla stesura della proposta fino al reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione: la linea argomentativa sulle stime dell’attivo o sul computo delle maggioranze non viene riscritta da un difensore diverso a ogni grado, ma resta coerente lungo tutto il percorso.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la verifica del passivo e la stima dell’attivo sono operazioni contabili, il perimetro delle obbligazioni assunte e la tenuta delle clausole sono questioni giuridiche, e in un’operazione di assunzione le due dimensioni non si possono separare senza perdere il controllo del rischio.


In sintesi

L’assuntore è il soggetto che compra l’attivo di una liquidazione giudiziale pagandolo in obbligazioni verso i creditori. La convenienza dell’operazione non si misura sul valore dei beni, ma sulla differenza tra quel valore e il passivo che si sta assumendo: una differenza che dipende da come è scritta la proposta, in particolare dalla clausola che delimita i crediti assunti e da quella che cede le azioni della massa. I rischi hanno nomi precisi: crediti non insinuati che emergono dopo l’omologazione, domande tardive ancora pendenti, revocatorie respinte, annullamento per passivo dolosamente esagerato, garanzie prestate che sopravvivono alla risoluzione. Dal lato dei creditori, il rischio speculare è accettare una proposta con liberazione immediata del debitore senza aver valutato la solidità patrimoniale di chi assume.

Lo Studio Monardo affronta questa materia dalla prospettiva per cui è attrezzato: quella della crisi d’impresa trattata da un Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e da un Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con la possibilità — data dalla qualifica di cassazionista — di portare avanti la stessa strategia dal deposito della proposta fino all’ultimo grado di giudizio, e con uno staff di avvocati e commercialisti che verifica i numeri prima che diventino obbligazioni.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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