Accordo Con Il Debitore In Composizione Negoziata: Come Farlo Con Lo Studio Legale Specializzato

La maggior parte dei creditori che escono male da una composizione negoziata non perde per colpa del debitore, ma per una mossa sbagliata fatta nelle prime settimane: una risposta mai data, un pignoramento insistito, una firma apposta sul documento sbagliato.

Quando un cliente, un conduttore, una società partecipata o un’impresa debitrice comunica di aver avviato la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024), il creditore si trova davanti a un percorso che non è un processo, non è una procedura concorsuale in senso stretto, ma produce effetti molto concreti sul suo credito. È un tavolo di trattativa guidato da un esperto indipendente, con un tribunale sullo sfondo che può bloccare le azioni individuali e, a trattative fallite, omologare un concordato semplificato senza che i creditori votino.

L’esperienza insegna che, in questo contesto, gli errori del creditore sono quasi sempre gli stessi. Li elenchiamo subito, dal più frequente al più insidioso:

  1. Ignorare l’invito dell’esperto o rispondere in ritardo e senza motivazioni.
  2. Avviare o proseguire pignoramenti e ipoteche come se nulla fosse successo.
  3. Reagire con revoche dei fidi, risoluzioni e sospensioni delle forniture “per prudenza”.
  4. Chiudere l’accordo con una semplice scrittura privata di rientro, senza passare dall’esperto.
  5. Firmare un accordo privo di clausole di salvaguardia (garanti, condizioni risolutive, verifiche).
  6. Sottovalutare l’esito liquidatorio e lasciar scadere il termine per opporsi al concordato semplificato.

Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione particolare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene proprio alla categoria di professionisti abilitati a condurre le trattative della composizione negoziata. Conosce quindi dall’interno i passaggi, i pareri e le relazioni finali che decidono la sorte del credito, e può tradurli in strategia per chi siede dall’altra parte del tavolo. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di difendere la posizione del creditore anche quando la partita si sposta sull’opposizione all’omologa o sui gradi di impugnazione.

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Errore n. 1 — Ignorare l’esperto o rispondere tardi e senza motivare

L’errore

Arriva una PEC dall’esperto nominato dalla Camera di commercio: allega una sintesi del piano, chiede di indicare l’esposizione aggiornata e anticipa una proposta di pagamento parziale e dilazionato. L’ufficio amministrativo del creditore la archivia in attesa “di capire meglio”, oppure risponde con una riga secca: “Non accettiamo, pretendiamo il pagamento integrale”. Passano settimane.

Perché è un errore

La composizione negoziata è costruita sul dovere di collaborazione di tutte le parti. L’art. 16 CCII impone ai soggetti coinvolti nelle trattative di collaborare lealmente e con sollecitudine con l’imprenditore e con l’esperto, di rispettare la riservatezza sulle informazioni ricevute e di dare riscontro alle proposte con una risposta tempestiva e motivata. Non è una formula di cortesia: è il parametro con cui l’esperto, e poi il tribunale, valuteranno come si sono svolte le trattative.

Il punto che sfugge quasi sempre è che il silenzio del creditore non blocca il percorso del debitore. Se le trattative falliscono e l’esperto, nella relazione finale, dichiara che si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono praticabili soluzioni alternative, l’imprenditore può depositare entro sessanta giorni una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). In quella procedura i creditori non votano: possono soltanto opporsi all’omologazione.

Le conseguenze

Chi non risponde rinuncia a influenzare il contenuto della proposta proprio nella fase in cui il debitore ha più bisogno del consenso dei creditori. La giurisprudenza di merito ha costruito la nozione di buona fede nelle trattative attorno alla reale disponibilità a discutere e a riformulare le proposte: il Tribunale di Milano, con decreto del 29 settembre 2025, l’ha ricondotta proprio a questo confronto effettivo. Se l’interlocuzione è mancata per inerzia del creditore, è difficile poi sostenere che la buona fede sia mancata dal lato del debitore.

La Cassazione, con la sentenza n. 623 del 12 gennaio 2026, ha messo al centro dell’accesso al concordato semplificato la relazione finale dell’esperto, quale documento che deve comprovare la correttezza delle trattative. Il creditore che non ha mai risposto non compare in quella relazione come interlocutore critico, ma come assente: e l’assenza non è un argomento da spendere davanti al giudice.

Cosa fare invece

Rispondere sempre, per iscritto, entro tempi ragionevoli, e motivare. Anche un rifiuto deve indicare le ragioni: perché la percentuale è insufficiente rispetto al valore di liquidazione, quali informazioni mancano, quali garanzie sarebbero necessarie. La risposta giusta non è “sì” o “no”, ma una controproposta documentata che costringa il debitore e l’esperto a misurarsi con i numeri del creditore.

In pratica: richiedere la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori, il piano di risanamento e il test pratico di perseguibilità; verificare che il proprio credito sia indicato per l’importo corretto (capitale, interessi, spese); formulare per iscritto le condizioni alle quali si è disposti a trattare.

Il dettaglio che pochi conoscono

La Corte d’appello di Venezia, con decreto del 28 marzo 2024, ha ritenuto compatibile con la buona fede l’esclusione dalle trattative dei creditori destinati al pagamento integrale. Il rovescio della medaglia è che chi viene coinvolto nelle trattative è, per definizione, un creditore che il piano intende sacrificare in qualche misura. Ricevere l’invito dell’esperto significa essere già dentro il perimetro del sacrificio: è il segnale più chiaro che occorre muoversi subito.

C’è poi un aspetto pratico che molti creditori trascurano: la qualità della prima risposta. Una precisazione del credito incompleta, senza estratto conto, fatture, contratti e calcolo degli interessi, costringe l’esperto a lavorare su numeri del debitore, che tendono fisiologicamente al ribasso. Il creditore che invia subito un dossier ordinato fissa il proprio credito nel piano per l’importo corretto, e da quel momento ogni proposta percentuale si calcola sulla base giusta. Per i crediti commerciali tra imprese conviene esplicitare anche gli interessi moratori maturati secondo la disciplina dei ritardi di pagamento, perché anche pochi punti percentuali su un’esposizione rilevante spostano l’esito della trattativa.

Infine, il dovere di riservatezza vale in entrambe le direzioni. Le informazioni ricevute durante le trattative, dal piano alla situazione finanziaria, possono essere usate solo ai fini della composizione: diffonderle, o utilizzarle per iniziative che danneggino l’impresa, è a sua volta una violazione dei doveri di correttezza che può essere rimproverata al creditore. Anche per questo la risposta all’esperto va gestita da chi conosce le regole del tavolo, e non lasciata alla routine dell’ufficio recupero crediti.


Errore n. 2 — Proseguire pignoramenti e ipoteche come se nulla fosse

L’errore

Il creditore ha in mano un decreto ingiuntivo esecutivo, ha già notificato un pignoramento presso terzi sui conti dell’impresa o sta per iscrivere ipoteca giudiziale su un capannone. Scopre dalla visura che l’impresa ha pubblicato l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, ma il suo legale gli dice: “andiamo avanti, tanto è solo una trattativa”.

Perché è un errore

L’art. 18 CCII stabilisce che, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui esercita l’impresa. Sono esclusi dal divieto i crediti dei lavoratori. L’art. 19 CCII disciplina poi il procedimento con cui il tribunale conferma, modifica o revoca le misure, fissandone la durata (complessivamente non oltre duecentoquaranta giorni).

L’ipoteca giudiziale iscritta dopo la pubblicazione è esattamente una prelazione “non concordata”: iscriverla significa esporla a contestazione e, nella migliore delle ipotesi, spendere risorse per un titolo di preferenza destinato a non reggere.

Le conseguenze

Le misure protettive hanno natura sospensiva, non estintiva. Già il Tribunale di Milano, con provvedimento del 26 gennaio 2022, aveva chiarito che le misure non privano di efficacia un pignoramento già compiuto, ma ne sospendono la prosecuzione, con permanenza dell’obbligo di custodia del terzo pignorato. Il Tribunale di Trapani, l’11 marzo 2025, ha ribadito che gli obblighi di custodia del terzo restano anzi rafforzati e che l’esperto non ha alcun potere di disporre delle somme vincolate.

Ma la giurisprudenza più recente si è spinta oltre. Il Tribunale di Vicenza, l’11 gennaio 2026, ha ritenuto che le misure protettive incidano persino su un’esecuzione presso terzi già arrivata all’ordinanza di assegnazione, perché l’assegnazione non realizza una definitiva spoliazione del debitore ma solo una legittimazione all’incasso: le somme vanno accantonate su un conto vincolato in funzione del piano. Il creditore che pensava di avere “chiuso la partita” con l’assegnazione può vedersi congelare l’incasso.

E non solo il debitore è protetto: il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 aprile 2025, ha esteso le misure protettive anche ai terzi garanti, mentre il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 4 aprile 2025, ha confermato misure su un’esposizione già colpita da pignoramento presso terzi.

Cosa fare invece

Verificare subito, sul registro delle imprese, la data di pubblicazione dell’istanza e il numero di ruolo del procedimento di conferma; controllare se il ricorso per la conferma è stato depositato nei tempi e con gli adempimenti richiesti dall’art. 19, perché in mancanza gli effetti protettivi vengono meno. Se le misure sono operative, la strada non è forzarle, ma partecipare al procedimento di conferma: il creditore può costituirsi, contestarne i presupposti e chiederne la revoca o la riduzione quando non servono al buon esito delle trattative o sono sproporzionate rispetto al pregiudizio che gli arrecano (art. 19, comma 6, CCII).

Allo stesso tempo, il pignoramento già eseguito va mantenuto e custodito processualmente: è un vincolo che, se le trattative falliscono, riprende a produrre effetti.

Il dettaglio che pochi conoscono

La Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha affermato che quando pende una domanda volta all’apertura della procedura liquidatoria, spetta al giudice che ne è investito valutare in via incidentale se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive fosse ammissibile. Tradotto per il creditore: le misure protettive non sono un’immunità incondizionata; se mancavano i presupposti di accesso, quel difetto si può far valere. È un’arma che si usa con rigore tecnico, non con un’opposizione di principio.

Il secondo aspetto da presidiare è il calendario. Le misure protettive hanno una durata fissata dal tribunale in sede di conferma, prorogabile su istanza del debitore o delle parti interessate, sentito l’esperto, ma entro un tetto complessivo di duecentoquaranta giorni. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025, ha esaminato proprio lo scenario successivo alla scadenza di quel termine massimo, valutando separatamente le richieste di misure cautelari e accogliendole solo in parte. Per il creditore, la scadenza delle misure è una data da segnare in agenda: è il momento in cui l’esecuzione sospesa può, in assenza di altri provvedimenti, riprendere il suo corso.

Anche la proroga è un passaggio in cui il creditore ha voce. I tribunali, nel fissare l’udienza sulla richiesta di proroga, assegnano di norma ai creditori un termine per depositare memorie: è l’occasione per far presente che le trattative non stanno producendo risultati, che il debitore non ha fornito informazioni o che la protezione è usata per guadagnare tempo. Una memoria ben documentata in quella sede pesa più di qualunque pignoramento tentato in violazione delle misure.

Va infine tenuta distinta la posizione del creditore che, pur avendo un titolo, non aveva ancora avviato l’esecuzione: per lui il divieto di iniziare azioni opera dalla pubblicazione, ma il titolo resta integro e i termini per l’eventuale opposizione del debitore a un decreto ingiuntivo continuano a correre. La composizione negoziata, cioè, blocca l’aggressione del patrimonio, non la formazione del titolo.


Errore n. 3 — Revocare fidi, risolvere contratti e sospendere forniture “per prudenza”

L’errore

Un fornitore strategico, appresa la notizia, comunica che da domani consegnerà solo con pagamento anticipato e dichiara risolto il contratto quadro per l’insoluto pregresso. La banca sospende le linee autoliquidanti e segnala la posizione a sofferenza. Il locatore dell’immobile produttivo invia diffida con clausola risolutiva per i canoni arretrati.

Perché è un errore

L’art. 18, comma 5, CCII vieta ai creditori nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, e di revocare per la stessa ragione le linee di credito già concesse.

Per le banche, l’art. 16, comma 5, CCII, riscritto dal correttivo D.Lgs. 136/2024, stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non sono di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti; la sospensione o revoca resta possibile solo se imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione motivata agli organi dell’impresa. Il nuovo comma 5-bis dell’art. 18 aggiunge che, dalla conferma delle misure, la banca non può mantenere la sospensione delle linee accordate e non utilizzate al momento dell’accesso, se non dimostra che dipende dalla vigilanza prudenziale.

Le conseguenze

Il creditore che reagisce “in automatico” si espone a un provvedimento del tribunale che gli ordina di ripristinare il rapporto, e a vedere la propria condotta citata come esempio di scarsa collaborazione nella relazione dell’esperto. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 1° dicembre 2025, ha confermato le misure protettive e concesso misure cautelari proprio per impedire revoche, risoluzioni, escussioni e segnalazioni “standardizzate” del sistema bancario. Il Tribunale di Crotone, il 4 gennaio 2025, ha inibito le segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi e nelle banche dati private. Il Tribunale di Como, con ordinanza del 30 aprile 2025, ha confermato misure protettive per centoventi giorni nei confronti di un nutrito gruppo di istituti, concedendo anche le misure cautelari richieste.

Cosa fare invece

Distinguere ciò che è vietato da ciò che resta legittimo. Il creditore non è obbligato a finanziare il debitore oltre quanto già concordato, né a concedere nuove forniture a credito: può pretendere che le prestazioni successive all’accesso siano pagate regolarmente. La scelta corretta è tutelare il futuro (condizioni sulle nuove prestazioni, monitoraggio, garanzie) senza punire il passato con strumenti che la legge sterilizza.

Per le banche, la difesa passa dalla documentazione: un’istruttoria motivata sulle ragioni di vigilanza prudenziale è ciò che consente di resistere a una richiesta di ripristino. Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 10 gennaio 2025, ha negato il ripristino nei confronti della banca che aveva dimostrato di aver agito nel rispetto di quei principi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Le misure cautelari a favore del debitore incontrano un limite preciso: non possono riscrivere il contenuto del contratto. Il Tribunale di Monza, il 10 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospendere giudizialmente le rate dei mutui, perché la moratoria è materia riservata alla trattativa con le banche. Questo è il terreno su cui il creditore conserva il proprio potere negoziale: ciò che il giudice non può imporre, il debitore deve ottenerlo al tavolo. Ed è lì che va giocata la partita, con una proposta ragionata e non con una revoca.

Esiste anche un modo costruttivo per proteggere le prestazioni future. L’art. 22 CCII consente al tribunale, su istanza dell’imprenditore, di autorizzare finanziamenti prededucibili funzionali alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, e l’art. 24 CCII stabilisce che gli atti autorizzati conservano i loro effetti anche se le trattative falliscono e interviene una procedura concorsuale. Per una banca disposta a sostenere il risanamento, chiedere che la nuova finanza passi da un’autorizzazione del tribunale significa trasformare un rischio in un credito prededucibile, cioè da soddisfare con preferenza anche nello scenario peggiore.

Per il fornitore commerciale la leva è diversa ma altrettanto concreta: subordinare la prosecuzione del rapporto a condizioni di pagamento chiare per le nuove consegne, a garanzie coerenti con il piano e a un flusso informativo periodico sull’andamento delle trattative. Sono richieste legittime, che non violano l’art. 18, comma 5, perché non puniscono l’insoluto pregresso ma presidiano il credito che nasce dopo l’accesso. La linea di confine passa sempre dalla domanda: “sto reagendo al debito vecchio o sto proteggendo il rapporto nuovo?”


Errore n. 4 — Chiudere con una scrittura privata di rientro, senza l’esperto

L’errore

Debitore e creditore trovano un’intesa: il 70% del dovuto in dodici rate, con rinuncia al resto. Per “fare prima”, la mettono per iscritto in una scrittura privata bilaterale, senza informare l’esperto e senza qualificare l’accordo secondo gli schemi dell’art. 23 CCII. I primi pagamenti arrivano puntuali; poi l’impresa entra in liquidazione giudiziale.

Perché è un errore

L’art. 23 CCII prevede esiti tipizzati della composizione negoziata, ciascuno con effetti diversi: il contratto con uno o più creditori (lett. a), che produce effetti premiali se l’esperto attesta nella relazione finale l’idoneità ad assicurare la continuità per almeno due anni; la convenzione di moratoria (lett. b); l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dall’esperto (lett. c), che produce gli effetti degli artt. 166, comma 3, lett. d), e 324 CCII, cioè l’esenzione da revocatoria e dai reati di bancarotta per atti, pagamenti e garanzie compiuti in esecuzione del piano. In alternativa, l’imprenditore può accedere agli strumenti di regolazione della crisi (piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato).

L’art. 24 CCII, a sua volta, sottrae alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento; restano invece esposti gli atti per i quali l’esperto ha manifestato e iscritto il proprio dissenso.

Le conseguenze

Un accordo bilaterale non qualificato, che l’esperto non conosce o non condivide, non gode di alcuno scudo: i pagamenti ricevuti possono essere aggrediti con la revocatoria se l’impresa entra poi in liquidazione giudiziale, e il creditore si ritrova a restituire quanto incassato per insinuarsi al passivo come chirografario. In parallelo, la rinuncia alla parte residua del credito resta valida: il creditore perde la differenza senza aver guadagnato la stabilità che giustificava lo sconto.

Cosa fare invece

Costruire l’accordo dentro il perimetro dell’art. 23, scegliendo lo schema più adatto al caso e coinvolgendo l’esperto. L’accordo trilaterale della lett. c), con la firma dell’esperto, è lo strumento che dà al creditore la stabilità degli incassi: è la sottoscrizione dell’esperto a certificare che il piano appare coerente con la regolazione della crisi. Quando l’intesa è circoscritta a un singolo rapporto, occorre comunque verificare che i pagamenti siano coerenti con le trattative ai sensi dell’art. 24 e che l’esperto non abbia espresso dissenso.

È qui che la competenza specifica fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il modo in cui l’esperto valuta coerenza del piano e sottoscrizione degli accordi, e imposta l’intesa del creditore in modo che resista anche allo scenario peggiore.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’accordo trilaterale produce effetti con il deposito presso il tribunale competente, e l’esenzione da revocatoria copre solo ciò che è eseguito “in esecuzione del piano”. Pagamenti fatti fuori dal calendario dell’accordo, o garanzie concesse in aggiunta senza che il piano le preveda, restano fuori dallo scudo. Ogni incasso deve poter essere ricondotto a una clausola precisa dell’accordo: è una disciplina documentale che va impostata prima della firma, non ricostruita dopo.

Scegliere lo schema giusto significa anche ragionare sugli altri creditori. Una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII, ad esempio, può estendere i propri effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria quando ricorrono le maggioranze e le condizioni di legge: per un creditore che teme i comportamenti opportunistici di chi non firma, è uno strumento che riequilibra il sacrificio. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII), che richiedono l’omologazione, offrono a loro volta stabilità e, nelle forme agevolata ed a efficacia estesa, meccanismi di coinvolgimento dei dissenzienti. Non esiste uno schema migliore in astratto: esiste lo schema che, nel caso concreto, dà al singolo creditore la combinazione più favorevole tra percentuale, tempi e stabilità degli incassi.

C’è poi il contratto con uno o più creditori previsto dalla lett. a) dell’art. 23: quando l’esperto, nella relazione finale, ritiene l’accordo idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, scattano benefici per l’impresa che rendono l’intesa più sostenibile e quindi, indirettamente, più sicura anche per chi riceve i pagamenti. Il creditore ha interesse a che questo giudizio dell’esperto venga espresso, e può chiederlo esplicitamente nel corso delle trattative.


Errore n. 5 — Firmare un accordo senza clausole di salvaguardia

L’errore

L’accordo è finalmente formalizzato, magari anche con la firma dell’esperto. Ma il testo si limita a indicare la percentuale, le rate e la “rinuncia a ogni ulteriore pretesa”. Nessuna condizione risolutiva, nessuna previsione sui fideiussori, nessun obbligo informativo, nessun meccanismo di decadenza dal beneficio del termine. Al terzo mese le rate si interrompono.

Perché è un errore

L’accordo che chiude la composizione negoziata resta un contratto di diritto comune, e come tale va scritto. Due norme del codice civile, in particolare, possono trasformare uno sconto ragionevole in una perdita secca. L’art. 1239 c.c. prevede che la remissione accordata al debitore principale liberi i fideiussori: una rinuncia al residuo formulata in modo generico rischia di sciogliere anche le garanzie personali dei soci o degli amministratori. E una rinegoziazione che modifichi oggetto o titolo dell’obbligazione può essere letta come novazione (artt. 1230 ss. c.c.), con estinzione delle garanzie accessorie al debito originario.

Le conseguenze

Se l’accordo non prevede che, in caso di inadempimento, il creditore torni a poter pretendere l’intero credito originario, il creditore resta vincolato allo sconto anche quando il debitore non lo rispetta, e deve agire per il solo importo ridotto. Se la rinuncia non riserva espressamente i diritti verso i garanti, può perdere il patrimonio dei fideiussori, che spesso era la vera garanzia di recupero. Il quadro è aggravato dal fatto che, come mostra l’ordinanza del Tribunale di Brescia del 17 aprile 2025, i terzi garanti possono essere a loro volta destinatari delle misure protettive durante le trattative: il tempo per agire verso di loro si riduce.

Cosa fare invece

Inserire nell’accordo un pacchetto minimo di salvaguardie: condizione risolutiva espressa con reviviscenza del credito originario in caso di inadempimento; riserva espressa dei diritti verso fideiussori e coobbligati, o loro sottoscrizione dell’accordo; conservazione delle garanzie reali esistenti; obblighi informativi periodici sull’esecuzione del piano; decadenza dal beneficio del termine dopo un numero definito di rate non pagate. Valutare anche se richiedere garanzie nuove, purché coerenti con il piano e quindi coperte dallo scudo dell’art. 24 o dell’accordo trilaterale.

Il dettaglio che pochi conoscono

La sospensione feriale dei termini (che riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, come stabilisce l’art. 9 CCII. Chi negozia d’estate e conta su agosto per “prendere fiato” rischia di scoprire che termini processuali collegati alle trattative, a cominciare da quelli per costituirsi nei procedimenti sulle misure o per opporsi all’omologa, corrono senza interruzioni. Le scadenze dell’accordo e quelle processuali vanno calendarizzate senza contare su alcuna pausa estiva.

Una clausola spesso dimenticata riguarda la forma. L’art. 474 c.p.c. riconosce efficacia di titolo esecutivo alle scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Far autenticare le sottoscrizioni dell’accordo significa avere già in mano il titolo per agire in caso di inadempimento, senza dover passare da un nuovo decreto ingiuntivo: un vantaggio di mesi, proprio nel momento in cui il debitore è più fragile e gli altri creditori si muovono.

Altre salvaguardie utili, da calibrare caso per caso, sono la cessione pro solvendo di crediti verso terzi a garanzia delle rate, il deposito di somme su un conto vincolato all’esecuzione dell’accordo, il diritto del creditore di ricevere copia delle situazioni contabili periodiche e una clausola che coordini l’accordo con eventuali procedure successive. Ognuna va verificata con l’esperto alla luce del piano, perché una garanzia nuova non coerente con le trattative rischia di restare fuori dallo scudo dell’art. 24 e di essere contestata dagli altri creditori.


Errore n. 6 — Sottovalutare l’esito liquidatorio e non opporsi al concordato semplificato

L’errore

Le trattative si arenano. Il creditore riceve dal debitore la proposta di concordato semplificato, il parere dell’ausiliario e la relazione finale dell’esperto. La percentuale offerta ai chirografari è minima, ma “tanto non si vota” e “il tribunale controllerà”. Il termine per opporsi passa senza un atto.

Perché è un errore

Nel concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) l’assenza del voto è compensata da un controllo giudiziale concentrato nell’omologazione e dalla facoltà dei creditori di proporre opposizione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata. Il tribunale omologa se verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, l’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria e l’esistenza di un’utilità per ciascun creditore. Il creditore che non si oppone lascia al giudice una verifica condotta senza il suo contributo tecnico, proprio sui requisiti che lo riguardano.

Le conseguenze

Il termine per l’opposizione è perentorio: superato, il creditore non può più introdurre nel giudizio di omologazione le proprie contestazioni. Eppure la Cassazione, con tre sentenze del 12 gennaio 2026, ha offerto ai creditori argomenti di grande peso. Con la n. 624 ha escluso che la sola rapidità di chiusura della crisi possa integrare l’utilità richiesta per i chirografari ai quali non sia offerto nulla. Con la n. 620 ha escluso che la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei propri finanziamenti costituisca una risorsa esterna idonea. Con la n. 623 ha valorizzato la relazione finale dell’esperto come elemento centrale per accertare la correttezza delle trattative. Sono argomenti che il tribunale valuta meglio, e con maggiore attenzione, quando un creditore li solleva con un’opposizione specifica.

Cosa fare invece

Esaminare subito la relazione finale dell’esperto e il piano di liquidazione: verificare se le trattative sono state reali (proposte complete, tempi congrui, risposte alle obiezioni), se l’ordine delle prelazioni è rispettato, se l’utilità offerta ai chirografari è concreta, se le “risorse esterne” sono davvero tali. Costituirsi con un’opposizione argomentata nel termine perentorio è l’unico modo per far pesare queste verifiche; e se l’omologa viene comunque pronunciata, conservare la possibilità di reclamo e, in ultimo, di ricorso per cassazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il comportamento tenuto dal creditore durante le trattative diventa materia dell’opposizione. Chi ha risposto, motivato e formulato controproposte può dimostrare che la buona fede è mancata dall’altra parte, che la disclosure era insufficiente, che le alternative non sono state esplorate. Chi è rimasto in silenzio deve costruire l’opposizione su un vuoto. Il primo errore (non rispondere) e l’ultimo (non opporsi) sono in realtà lo stesso errore visto da due momenti diversi.

L’opposizione, per essere efficace, deve essere costruita come un vero atto difensivo e non come una protesta. Va depositata con la costituzione nel termine, allegando la corrispondenza intercorsa durante le trattative, le proposte ricevute e le risposte inviate, e chiedendo, se necessario, i mezzi istruttori utili, ad esempio una consulenza sul valore dei beni o sulla stima dell’alternativa liquidatoria. Il tribunale non si limita a recepire la dichiarazione dell’esperto: la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che deve verificare in concreto la sussistenza della buona fede, soprattutto quando sono sollevate contestazioni specifiche. È l’opposizione specifica del creditore che apre la porta a quel controllo approfondito.

Il provvedimento sull’omologazione è a sua volta impugnabile con reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni, e la decisione di secondo grado può essere portata in Cassazione nei limiti previsti. Si tratta di un percorso che richiede continuità di strategia: gli argomenti non sollevati in primo grado difficilmente possono essere recuperati dopo, e il modo in cui si imposta l’opposizione condiziona tutto ciò che segue.


Quanto costa sbagliare: tre simulazioni sul credito

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per rendere visibile la differenza economica tra la mossa corretta e l’errore. Non sono casi reali né previsioni di esito: le percentuali di soddisfazione dipendono sempre dal patrimonio del debitore, dal piano e dalle decisioni del tribunale.

Simulazione A — Rispondere o tacere (errori n. 1 e n. 6)

Ipotesi: un fornitore vanta un credito chirografario di 47.380 € verso una società manifatturiera che accede alla composizione negoziata. L’esperto trasmette una proposta: pagamento del 42% in ventiquattro mesi.

  • Strada corretta. Il fornitore risponde entro pochi giorni chiedendo il piano e la situazione patrimoniale; rileva che il magazzino è valorizzato in modo prudente e che un ramo d’azienda ha un valore di mercato superiore a quello indicato; formula una controproposta motivata al 62% in diciotto mesi. Dopo due round di trattativa si chiude un accordo trilaterale ex art. 23, comma 1, lett. c) CCII al 58% in venti rate. Recupero programmato: 47.380 × 58% = 27.480,40 €, con pagamenti coperti dall’esenzione da revocatoria se eseguiti secondo il piano.
  • Strada sbagliata. Il fornitore non risponde. Le trattative con gli altri creditori falliscono, l’esperto attesta la correttezza delle trattative e l’impresa deposita, entro sessanta giorni, un concordato semplificato che offre ai chirografari l’11%. Il fornitore non si costituisce entro il termine perentorio. Recupero in caso di omologa: 47.380 × 11% = 5.211,80 €.

Differenza tra le due strade: 22.268,60 €. E anche nello scenario intermedio, in cui il fornitore si oppone e l’omologa viene negata, la liquidazione giudiziale successiva non garantisce un risultato migliore della percentuale che si sarebbe potuta negoziare quando il debitore aveva bisogno del suo consenso.

Simulazione B — Scrittura privata o accordo con l’esperto (errore n. 4)

Ipotesi: credito di 33.790 €. Creditore e debitore concordano il pagamento del 70% (23.653 €) in dodici rate mensili da 1.971,08 €, con rinuncia al residuo. L’impresa paga sette rate (13.797,56 €), poi viene aperta la liquidazione giudiziale. Ipotizziamo un riparto ai chirografari del 9%.

  • Scrittura privata bilaterale, ignota all’esperto. Il curatore agisce in revocatoria sui pagamenti ricevuti nei sei mesi anteriori, a creditore pienamente consapevole della crisi: ipotizziamo sei rate, pari a 11.826,48 €. Il creditore le restituisce e si insinua al passivo per quanto restituito più le rate non pagate (11.826,48 + 9.855,44 = 21.681,92 €), ricevendo il 9%, cioè 1.951,37 €. Recupero complessivo: prima rata trattenuta 1.971,08 € + riparto 1.951,37 € = 3.922,45 €.
  • Accordo trilaterale ex art. 23, lett. c), eseguito secondo il piano. I sette pagamenti restano esenti da revocatoria. Il creditore trattiene 13.797,56 € e si insinua per le rate non pagate (9.855,44 €), ricevendo 886,99 €. Recupero complessivo: 14.684,55 €.

Differenza: 10.762,10 €, prodotta non da un diverso accordo economico ma solo dalla forma in cui è stato concluso.

Simulazione C — L’accordo senza salvaguardie (errore n. 5)

Ipotesi: una banca vanta 128.640 € garantiti da fideiussione del socio di maggioranza, titolare di un immobile libero. L’accordo prevede il pagamento del 45% (57.888 €) in trenta rate, con “rinuncia a ogni ulteriore pretesa”. Il debitore paga 19.296 € e poi si ferma.

  • Accordo senza salvaguardie. La rinuncia generica rischia di essere qualificata come remissione che, ai sensi dell’art. 1239 c.c., libera il fideiussore. Il credito azionabile si riduce al residuo dell’accordo: 57.888 − 19.296 = 38.592 €, verso il solo debitore principale ormai inadempiente.
  • Accordo con condizione risolutiva e riserva verso il garante. L’inadempimento fa rivivere il credito originario al netto dei pagamenti: 128.640 − 19.296 = 109.344 €, azionabili anche nei confronti del fideiussore e del suo immobile.

Differenza di credito azionabile: 70.752 €, legata a poche righe di testo contrattuale.

Cosa insegnano i numeri

Le tre simulazioni hanno un tratto comune: in nessuna di esse la differenza dipende dalla solvibilità del debitore, che è identica nei due scenari. Dipende soltanto dalle scelte del creditore. Nella prima, la differenza nasce dal momento in cui il creditore entra nella trattativa; nella seconda, dalla forma giuridica dell’accordo; nella terza, da poche righe di testo contrattuale. È la ragione per cui, nella composizione negoziata, il valore del credito si difende soprattutto con decisioni prese nelle prime settimane e con documenti scritti bene, non con le azioni giudiziali tentate dopo.

C’è un secondo insegnamento, meno evidente. In tutti e tre i casi la mossa sbagliata sembrava, sul momento, la più prudente: non rispondere per non impegnarsi, firmare in fretta per incassare subito, rinunciare al residuo per chiudere. La prudenza apparente è il filo che lega gli errori più costosi. Un creditore realmente prudente, in questo contesto, è quello che verifica la base di calcolo, sceglie lo schema che stabilizza gli incassi e conserva tutte le garanzie che la legge gli consente di conservare.


La mappa degli errori

La tabella riassume dove nasce ogni errore, quale conseguenza produce e se esiste una via di recupero. “Parziale” indica che il rimedio esiste ma non restituisce tutto ciò che si è perso.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza principaleRimedio possibile
1. Silenzio o risposta immotivataPrime settimane dopo l’invito dell’espertoPerdita di peso negoziale; relazione finale sfavorevole; via libera al concordato semplificatoParziale: si può entrare nelle trattative finché sono aperte
2. Esecuzioni e ipoteche dopo la pubblicazioneDalla pubblicazione dell’istanza di misure protettiveEsecuzione sospesa, prelazione contestabile, costi inutiliSì: partecipare al giudizio di conferma e chiedere revoca o riduzione delle misure
3. Revoche e risoluzioni automaticheSubito dopo la notizia dell’accessoOrdine di ripristino, misure cautelari, valutazione negativa della condottaSì: ricondurre la condotta ai limiti di legge e documentare le ragioni prudenziali
4. Scrittura privata senza espertoAlla firma dell’accordoPagamenti esposti a revocatoria in caso di liquidazioneParziale: riqualificare l’intesa finché la composizione è in corso
5. Accordo senza salvaguardieAlla redazione del testoPerdita del residuo e delle garanzie personaliParziale: integrazione dell’accordo con il consenso delle parti
6. Nessuna opposizione al concordato semplificatoEntro dieci giorni prima dell’udienza di omologaOmologa senza contraddittorio tecnico del creditoreNo, superato il termine perentorio; restano solo le impugnazioni nei limiti consentiti
Leggendo la tabella in verticale emerge un dato utile: gli errori si concentrano in due momenti precisi, l’avvio della procedura e la firma dell’accordo, più un terzo momento, la fase dell’omologa, che è la conseguenza dei primi due. Le prime settimane decidono il peso negoziale del creditore; la redazione del testo decide la stabilità di ciò che ha ottenuto; il termine per l’opposizione decide se potrà ancora difendersi quando le trattative falliscono. Presidiare questi tre momenti con un professionista che conosce la procedura riduce drasticamente lo spazio dell’errore. Gli altri passaggi, dalle riunioni con l’esperto alla gestione delle esecuzioni sospese, diventano più semplici una volta impostati correttamente questi snodi.

La checklist preventiva: prima di firmare, verifica che…

Questa lista può essere stampata e conservata nel fascicolo del credito. Ogni voce è un’azione, non un principio.

  • [ ] Hai controllato sul registro delle imprese la data di pubblicazione dell’istanza e l’eventuale richiesta di misure protettive.
  • [ ] Hai verificato se il ricorso per la conferma delle misure è stato depositato e qual è la data dell’udienza.
  • [ ] Hai sospeso ogni nuova iniziativa esecutiva o iscrizione ipotecaria, mantenendo però in vita i pignoramenti già eseguiti.
  • [ ] Hai risposto per iscritto all’esperto, con motivazioni, entro tempi brevi, e conservato la prova dell’invio.
  • [ ] Hai chiesto e ricevuto il piano di risanamento, la situazione patrimoniale aggiornata e l’elenco dei creditori.
  • [ ] Hai confrontato la percentuale proposta con una stima realistica di ciò che otterresti nell’alternativa liquidatoria.
  • [ ] Hai verificato che i tuoi contratti in corso non vengano risolti o sospesi in contrasto con l’art. 18, comma 5, CCII.
  • [ ] Hai scelto con il tuo legale lo schema dell’art. 23 CCII più adatto (contratto, moratoria, accordo trilaterale con l’esperto).
  • [ ] Hai ottenuto la sottoscrizione dell’esperto, quando l’accordo deve essere protetto dalla revocatoria.
  • [ ] Hai inserito condizione risolutiva, reviviscenza del credito originario e decadenza dal beneficio del termine.
  • [ ] Hai riservato espressamente i diritti verso fideiussori e coobbligati, o li hai fatti sottoscrivere.
  • [ ] Hai calendarizzato tutti i termini senza contare sulla sospensione feriale, che non opera nei procedimenti del Codice della crisi.

E se l’errore l’ho già fatto?

Chi si riconosce in uno degli errori descritti non deve concludere che la partita sia persa. Molti errori della composizione negoziata sono recuperabili, a condizione di intervenire mentre il procedimento è ancora aperto. Il criterio è semplice: finché le trattative sono in corso, quasi tutto si può correggere; dopo la relazione finale, i margini si restringono; dopo la scadenza dei termini perentori, si chiudono.

Se non hai risposto all’esperto, la via d’uscita è rientrare subito nel confronto. Una risposta tardiva ma completa, con una controproposta motivata, vale molto più di un silenzio prolungato: l’esperto deve dare conto nella relazione finale dell’andamento delle trattative, e un creditore che si attiva prima della chiusura è un interlocutore di cui tenere conto. Conviene anche chiedere un incontro, perché la composizione negoziata vive di riunioni oltre che di corrispondenza.

Se hai proseguito un’esecuzione dopo la pubblicazione delle misure, la correzione consiste nel prendere atto della sospensione nel fascicolo esecutivo, evitando ulteriori atti che generino spese e contestazioni. Il pignoramento già eseguito non si perde: resta in quiescenza e riprende vigore se le trattative falliscono o le misure cessano. Nel frattempo, se le misure appaiono ingiustificate o sproporzionate, la strada corretta è chiedere al tribunale la revoca o la riduzione ai sensi dell’art. 19, comma 6, CCII, non insistere sull’esecuzione.

Se hai revocato fidi o risolto contratti, il rischio è un provvedimento che ordina il ripristino. Prima che arrivi, conviene riesaminare la decisione: se si fonda su ragioni oggettive (vigilanza prudenziale per le banche, inadempimenti successivi all’accesso per i fornitori), va documentata in modo rigoroso; se si fonda solo sulla notizia della composizione negoziata, è più prudente ricondurre il rapporto entro i limiti dell’art. 18, comma 5, e negoziare garanzie per il futuro.

Se hai firmato una scrittura privata non qualificata, finché la composizione è aperta si può proporre al debitore e all’esperto di riqualificare l’intesa, recependola in un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII o verificandone la coerenza con il piano ai fini dell’art. 24. Più il testo è ricondotto al piano prima dei pagamenti, più i pagamenti sono stabili.

Se l’accordo è privo di salvaguardie, l’unico rimedio pieno è un’integrazione consensuale. Il momento migliore per chiederla è quando il debitore ha ancora bisogno di qualcosa dal creditore: una proroga, una nuova fornitura, un consenso a un’operazione straordinaria. Nel frattempo, conviene verificare con attenzione la formulazione della rinuncia: non ogni concessione equivale a una remissione che libera i garanti, e il testo va letto nel suo insieme.

Se è scaduto il termine per opporsi al concordato semplificato, il margine è il più ristretto. Il termine è perentorio e le contestazioni non sollevate non possono essere introdotte dopo. Restano i rimedi impugnatori nei limiti in cui sono consentiti dalla legge e dalla giurisprudenza, che vanno valutati con estrema rapidità e con un’analisi tecnica dei vizi effettivamente deducibili.

Un metodo per capire se si è ancora in tempo

Per orientarsi, conviene porsi tre domande nell’ordine. La prima: la composizione negoziata è ancora aperta? Lo si verifica dal registro delle imprese e chiedendo direttamente all’esperto lo stato delle trattative. Se è aperta, quasi ogni errore ammette una correzione negoziata. La seconda: è già stata depositata la relazione finale? Se sì, il terreno si sposta dal tavolo al tribunale, e occorre capire quale esito l’imprenditore ha scelto o sta per scegliere: un accordo, uno strumento di regolazione della crisi, il concordato semplificato. La terza: quali termini perentori sono in corso e quando scadono? È la domanda che decide se esiste ancora un rimedio processuale.

A queste tre domande se ne aggiunge una quarta, di natura economica: quanto vale davvero il credito nell’alternativa liquidatoria? Senza una stima realistica, il creditore rischia di rifiutare una proposta ragionevole o di accettarne una peggiore di ciò che otterrebbe altrove. È una valutazione che richiede di leggere il piano, la situazione patrimoniale e le prelazioni che precedono il proprio credito, e che va fatta prima di qualunque decisione su accordo, opposizione o azioni esecutive.

L’esperienza insegna che chi si ferma a fare questa verifica, anche tardi, prende decisioni migliori di chi continua ad agire d’impulso per recuperare il tempo perduto. Un errore riconosciuto in tempo è una posizione negoziale da ricostruire; un errore ripetuto per fretta diventa una preclusione.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho ricevuto la PEC dell’esperto un mese fa e non ho risposto. È troppo tardi?” Di regola no, se le trattative sono ancora aperte. La composizione negoziata dura centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto, salvo proroga. Rispondere adesso, con motivazioni e una proposta, consente di rientrare nel confronto. Ciò che non si recupera è il tempo in cui gli altri creditori hanno orientato il piano senza di te.

“Avevo già pignorato il conto: perdo tutto?” No. Le misure protettive sospendono l’esecuzione, non la cancellano: le somme restano vincolate presso il terzo, che continua a custodirle. Il punto delicato è che, secondo un orientamento di merito recente (Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026), la sospensione può arrivare a toccare anche le somme oggetto di ordinanza di assegnazione. Conviene verificare subito la tua posizione nel procedimento di conferma.

“Ho sospeso le forniture: rischio qualcosa?” Dipende dalla ragione. Se hai sospeso per insoluti anteriori all’accesso e nei tuoi confronti operano le misure protettive, la condotta contrasta con l’art. 18, comma 5, CCII e il tribunale può intervenire. Se pretendi il pagamento regolare delle nuove forniture, sei nel tuo diritto. La differenza va resa evidente nella corrispondenza.

“Ho firmato un accordo di rientro con il debitore senza coinvolgere l’esperto. I pagamenti che ricevo sono sicuri?” Non necessariamente. Fuori dall’accordo trilaterale e senza la coerenza con le trattative richiesta dall’art. 24 CCII, i pagamenti possono essere revocati se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale. Finché la composizione è aperta, la riqualificazione dell’intesa è la prima cosa da proporre.

“Nel mio accordo c’è scritto che rinuncio a ogni ulteriore pretesa. Il fideiussore è liberato?” Può esserlo, perché l’art. 1239 c.c. collega la liberazione dei fideiussori alla remissione accordata al debitore principale. Molto dipende però dalla formulazione complessiva dell’accordo e dalla presenza di riserve: è un’analisi da fare sul testo, non in astratto.

“Il debitore ha depositato il concordato semplificato e non ho votato perché il voto non c’è. Posso ancora fare qualcosa?” Sì, se non è ancora scaduto il termine perentorio per costituirti, che cade dieci giorni prima dell’udienza di omologazione. L’opposizione può contestare la buona fede delle trattative, la fattibilità del piano, il rispetto delle prelazioni e l’utilità per i chirografari: su quest’ultimo punto la Cassazione (n. 624 del 12 gennaio 2026) ha fissato un limite netto. “Sono un creditore privilegiato: devo comunque preoccuparmi?” Sì, anche se in modo diverso. Il privilegio protegge nell’ordine dei pagamenti, ma non esonera dalle misure protettive né dal rischio che il piano preveda una soddisfazione dilazionata o parziale nei limiti consentiti dalla legge. Nel concordato semplificato, inoltre, il tribunale deve verificare il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione: è un controllo che il creditore privilegiato ha tutto l’interesse a sollecitare con argomenti precisi, soprattutto quando i beni su cui grava la prelazione sono valorizzati al ribasso.

“Il debitore mi propone di pagarmi subito una parte, a patto che io rinunci al resto e non dica nulla agli altri creditori. Conviene?” È una proposta da maneggiare con estrema cautela. Un pagamento preferenziale fuori dal piano, tenuto nascosto all’esperto, è esattamente il tipo di atto che rischia di non essere coerente con le trattative e quindi di restare esposto alla revocatoria se l’impresa entra poi in liquidazione giudiziale. Inoltre può mettere in difficoltà anche la buona fede delle trattative. La via corretta è far emergere l’intesa al tavolo e, se è sostenibile, inserirla in un accordo che l’esperto possa valutare e, quando serve, sottoscrivere.

“Posso cedere il mio credito durante la composizione negoziata?” Il credito resta cedibile secondo le regole ordinarie, ma il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente, con le misure protettive e gli impegni eventualmente già assunti. Per le banche, l’art. 18 CCII estende espressamente alcuni divieti ai cessionari dei crediti. La cessione può essere una via d’uscita, ma va valutata conoscendo lo stato delle trattative, perché il prezzo che un terzo è disposto a pagare dipende proprio da quanto il credito è protetto dall’accordo in corso di negoziazione. “L’esperto mi ha detto che le trattative sono quasi concluse e che gli altri creditori hanno già accettato. Devo firmare anch’io per forza?” No. L’adesione all’accordo resta una scelta libera del singolo creditore, e il fatto che altri abbiano già firmato non crea alcun obbligo. Crea però un dato di contesto da valutare con lucidità. Se il piano regge anche senza la tua adesione, restare fuori può significare essere pagato secondo le scadenze originarie oppure, nello scenario negativo, trovarsi in una procedura concorsuale con meno strumenti. Se invece la tua adesione è necessaria, hai margine per chiedere condizioni migliori o salvaguardie aggiuntive. In entrambi i casi conviene farsi spiegare dall’esperto quale schema dell’art. 23 è previsto, quali effetti produce sui creditori che non aderiscono e che cosa accadrebbe al tuo credito se le trattative fallissero. Decidere sulla base di queste informazioni, e non della pressione del momento, è ciò che distingue un’adesione consapevole da una resa. Allo stesso modo, un rifiuto va sempre motivato per iscritto: oltre a rispettare il dovere di riscontro previsto dall’art. 16 CCII, documenta le ragioni del dissenso nel caso in cui la partita si sposti davanti al tribunale.


Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono mostrano, in concreto, che cosa è accaduto quando una delle parti ha sottovalutato le regole della composizione negoziata. I principi sono riformulati in parole nostre: per il testo integrale occorre rinviare ai provvedimenti.

1. Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: se pende una domanda di apertura della procedura liquidatoria, il giudice che ne è investito valuta in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive. Rilevanza: per il creditore significa che la protezione del debitore non è automatica e che il difetto originario dei presupposti di accesso può essere fatto valere.

2. Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 623. Principio: nell’accesso al concordato semplificato, la relazione finale dell’esperto è l’elemento centrale per accertare se le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede. Rilevanza: ciò che il creditore fa, o non fa, durante le trattative finisce in quella relazione e pesa sull’esito.

3. Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. Principio: l’utilità per ciascun creditore, richiesta per omologare il concordato semplificato, non può consistere nella sola rapidità di chiusura della crisi quando ai chirografari non è offerto nulla. Rilevanza: è l’argomento principe dell’opposizione del creditore chirografario, che va però sollevato nei termini.

4. Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. Principio: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti già erogati non è una risorsa esterna, perché non incrementa l’attivo. Rilevanza: consente al creditore di smontare piani che presentano come “apporto esterno” ciò che non lo è.

5. Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109. Principio: l’ammissione alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, è stata ritenuta elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: conferma il peso che l’ordinamento attribuisce alla procedura; il creditore che la ignora va contro una tendenza giurisprudenziale netta.

6. Trib. Milano, decreto 29 settembre 2025. Principio: la buona fede nelle trattative si misura sulla disponibilità effettiva a discutere e a riformulare le proposte. Rilevanza: il creditore che risponde e controbatte costruisce le prove della propria buona fede, e di quella altrui.

7. App. Venezia, decreto 28 marzo 2024. Principio: non contrasta con la buona fede escludere dalle trattative i creditori destinati al pagamento integrale. Rilevanza: chi è invitato al tavolo è un creditore che il piano intende sacrificare, e deve agire di conseguenza.

8. Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026 (R.G. 4701/2025). Principio: le misure protettive operano anche su un pignoramento presso terzi già giunto all’assegnazione, con accantonamento delle somme su un conto vincolato. Rilevanza: il creditore procedente non può considerarsi al sicuro solo perché ha ottenuto l’assegnazione.

9. Trib. Milano, provvedimento 26 gennaio 2022. Principio: le misure protettive non rendono inefficace il pignoramento già compiuto, ma ne sospendono il corso, con permanenza degli obblighi di custodia del terzo. Rilevanza: il vincolo del creditore sopravvive alle trattative e va conservato processualmente.

10. Trib. Trapani, 11 marzo 2025. Principio: durante le misure gli obblighi di custodia del terzo pignorato permangono e l’esperto non ha poteri dispositivi sulle somme vincolate. Rilevanza: chiarisce che il patrimonio pignorato non viene “messo a disposizione” del debitore per effetto della composizione negoziata.

11. Trib. Napoli, 1° dicembre 2025. Principio: confermate le misure protettive, il tribunale ha concesso misure cautelari per impedire revoche, risoluzioni, escussioni e segnalazioni bancarie standardizzate. Rilevanza: le reazioni automatiche dei creditori sono il bersaglio principale delle cautele.

12. Trib. Parma, ordinanza 10 gennaio 2025. Principio: non si ordina il ripristino delle linee di credito alla banca che dimostra di aver agito in coerenza con le regole di vigilanza prudenziale. Rilevanza: per le banche, la documentazione dell’istruttoria è lo strumento di difesa decisivo.

13. Trib. Crotone, 4 gennaio 2025. Principio: nell’ambito della composizione negoziata è stata inibita la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e nelle banche dati private. Rilevanza: anche la segnalazione è una condotta che il tribunale può neutralizzare se pregiudica le trattative.

14. Trib. Monza, 10 dicembre 2025 (R.G. 7003/2025). Principio: le misure cautelari non possono imporre la sospensione delle rate dei mutui, perché inciderebbero sul contenuto del contratto riservato all’autonomia delle parti. Rilevanza: individua il confine entro cui il creditore mantiene intatto il proprio potere negoziale.

15. Trib. Brescia, ordinanza 17 aprile 2025. Principio: le misure protettive sono state confermate per centoventi giorni ed estese ai terzi garanti. Rilevanza: il creditore che punta sul garante deve sapere che anche quell’azione può essere temporaneamente bloccata.

16. Trib. Como, ordinanza 30 aprile 2025. Principio: confermate per centoventi giorni le misure protettive nei confronti di numerosi istituti di credito, con concessione delle misure cautelari richieste. Rilevanza: mostra la portata collettiva delle misure nei confronti del sistema bancario.

17. Trib. Milano, 4 luglio 2025. Principio: scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni delle misure protettive, il tribunale ha esaminato distintamente le richieste di misure cautelari, accogliendole solo in parte. Rilevanza: il limite temporale delle misure è reale, e il creditore deve sapere quando la protezione cessa.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio ha un doppio taglio, coerente con il tema degli errori: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già avvenuto, verificare con rigore che cosa si può ancora recuperare.

  1. Analizziamo la visura e il fascicolo delle misure protettive: verifichiamo data di pubblicazione, deposito del ricorso di conferma, durata concessa e destinatari delle misure, per stabilire che cosa il creditore può e non può fare.
  2. Redigiamo la risposta all’esperto: prepariamo un riscontro tempestivo e motivato, con la richiesta dei documenti necessari e una controproposta fondata sui numeri.
  3. Confrontiamo la proposta con l’alternativa liquidatoria: con i commercialisti dello staff stimiamo che cosa otterrebbe il creditore in liquidazione, per negoziare su una base concreta.
  4. Gestiamo le esecuzioni pendenti: mettiamo in quiescenza corretta i pignoramenti già eseguiti, evitiamo atti inutili e conserviamo i vincoli per lo scenario di fallimento delle trattative.
  5. Ci costituiamo nel procedimento di conferma e, quando ne ricorrono i presupposti, chiediamo la revoca o la riduzione delle misure ai sensi dell’art. 19, comma 6, CCII.
  6. Riesaminiamo revoche, risoluzioni e sospensioni già decise, distinguendo ciò che la legge vieta da ciò che resta legittimo, e documentiamo le ragioni della scelta.
  7. Scegliamo lo schema dell’art. 23 CCII più adatto e impostiamo con l’esperto l’accordo trilaterale quando serve lo scudo da revocatoria.
  8. Scriviamo le clausole di salvaguardia: condizione risolutiva, reviviscenza del credito, riserva verso i garanti, decadenza dal termine, obblighi informativi.
  9. Esaminiamo la relazione finale e il piano di concordato semplificato e, quando ne ricorrono i presupposti, depositiamo l’opposizione all’omologa nel termine perentorio.
  10. Quando il termine o l’occasione sono già passati, verifichiamo quali rimedi residuano, dalla riqualificazione dell’intesa al reclamo, fino al ricorso per cassazione nei casi consentiti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: lo stesso difensore che imposta la risposta all’esperto e scrive l’accordo può seguire l’opposizione all’omologa, il reclamo in corte d’appello e, quando consentito, il ricorso in Cassazione, senza che la linea difensiva venga ricostruita da capo a ogni passaggio. È un aspetto decisivo quando l’errore da riparare emerge tardi e va affrontato nei gradi successivi. L’abilitazione di Esperto Negoziatore, a sua volta, consente di leggere la proposta, il piano e la relazione finale con lo stesso metro di chi li redige, individuando ciò che manca e ciò che va contestato.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili giuridici dell’accordo e quelli contabili del piano vengono esaminati insieme, perché nella composizione negoziata un errore di diritto e un errore di calcolo producono lo stesso danno al creditore.


Chiusura

La composizione negoziata premia il creditore che si muove presto e con metodo, e penalizza quello che reagisce d’istinto o non reagisce affatto. I sei errori descritti hanno una radice comune: trattare un percorso negoziale tutelato dalla legge come se fosse una normale fase di recupero crediti.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché unisce le due prospettive che contano: quella dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che conosce le regole del tavolo e il contenuto delle relazioni da cui dipende l’esito, e quella dell’avvocato cassazionista, che può difendere la posizione del creditore dall’accordo fino all’ultimo grado di giudizio, affiancato da uno staff di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i termini ancora aperti e costruiremo con te la strategia più adatta al tuo credito.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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