Quando un supermercato, o un’intera catena della distribuzione alimentare, deposita una domanda di concordato preventivo, il fornitore di solito lo scopre nel modo peggiore: una PEC del commissario giudiziale, una telefonata del buyer che chiede di “continuare a consegnare come sempre”, una fattura scaduta che improvvisamente nessuno può più pagare. La reazione istintiva è difensiva: bloccare le consegne, mandare l’avvocato, minacciare il decreto ingiuntivo. Quasi sempre è la reazione sbagliata, perché arriva tardi e colpisce dove la legge ha già alzato uno scudo.
Il punto di partenza di questa guida è un ribaltamento di prospettiva. Di solito si spiega al debitore come difendersi dal creditore; qui facciamo il contrario, perché tu, fornitore, sei il creditore, e la controparte da leggere è l’impresa in crisi. Il supermercato in concordato non è un soggetto passivo che attende il giudizio dei creditori: è un giocatore assistito da advisor, attestatori e legali che ha preparato la partita per mesi, e che si muove secondo una logica precisa. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Saper prevedere quando l’impresa chiederà di proseguire le forniture, quando proverà a sciogliere il contratto, come costruirà le classi e quando avrà bisogno del tuo voto ti permette di trasformare un credito “congelato” in una posizione negoziale.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché il concordato preventivo è un terreno in cui si incrociano tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno la logica con cui un’impresa in difficoltà costruisce un piano di risanamento e tratta con i creditori; l’abilitazione di avvocato cassazionista consente di seguire le opposizioni all’omologazione, i reclami e le istanze di risoluzione fino all’ultimo grado di giudizio; il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti, permette di leggere i numeri del piano e non soltanto le sue formule giuridiche.
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Chi hai di fronte: il supermercato in crisi e la sua razionalità economica
Per capire come si muoverà l’impresa occorre partire da come funziona economicamente un punto vendita della grande distribuzione. Il supermercato vive di un ciclo finanziario particolare: incassa dai clienti subito, alla cassa, e paga i fornitori a 30, 60 o 90 giorni. Per anni questa differenza genera liquidità, che spesso viene investita in nuove aperture, ristrutturazioni o canoni di locazione impegnativi. Quando i margini si assottigliano (concorrenza dei discount, aumento dei costi energetici, calo dei volumi), quel meccanismo si inverte: i debiti verso fornitori crescono più velocemente degli incassi e il “finanziamento gratuito” dei fornitori diventa la prima voce del passivo.
Da questo deriva la prima regola di lettura dell’avversario: nel concordato di un supermercato i fornitori sono, quasi sempre, la massa più consistente dei creditori chirografari. Banche e leasing hanno spesso garanzie, il Fisco e gli enti previdenziali hanno privilegi, i dipendenti hanno privilegi e fondi di garanzia. Chi resta “nudo”, senza alcuna prelazione, sei tu. Il piano concordatario si regge, in larga parte, sulla percentuale che riuscirà a imporre a te.
La seconda regola è altrettanto importante: il supermercato ha bisogno di te più di quanto tu abbia bisogno di lui, almeno nella fase iniziale. Un punto vendita con gli scaffali vuoti perde clienti in pochi giorni, e un supermercato che perde clienti perde il valore di avviamento su cui si fonda tutto il piano di continuità. Per questo l’impresa in concordato, quasi sempre, sceglie la strada della continuità aziendale (diretta, se continua a gestire i punti vendita; indiretta, se li cede o li affitta a un altro operatore). La continuità è la condizione per conservare il valore, e la continuità richiede che la merce arrivi.
Dal punto di vista dell’impresa, dunque, conviene:
- congelare il passato: bloccare le azioni esecutive e cautelari sui crediti anteriori, impedire pagamenti preferenziali, guadagnare tempo per costruire il piano;
- garantirsi il futuro: ottenere che i fornitori continuino a consegnare, possibilmente alle condizioni di prima;
- selezionare: pagare (con autorizzazione) i pochi fornitori davvero insostituibili, sciogliere i contratti divenuti antieconomici, comprimere gli altri;
- raccogliere i voti: ottenere l’approvazione delle classi senza dover ricorrere a forzature giudiziali, che costano tempo e rischi;
- eseguire il piano con il minimo di liquidità: diluire i pagamenti, sfruttare le moratorie consentite, arrivare alla chiusura della procedura.
Quando invece all’impresa non conviene aggredire? Quando lo scontro con un fornitore rischia di produrre un effetto domino: un grande gruppo industriale che sospende le consegne di un marchio leader, un distributore locale che serve decine di punti vendita, un fornitore di freschi con cui il cliente identifica il negozio. In questi casi l’impresa preferisce trattare, e lo fa in modo silenzioso, spesso prima ancora del deposito della domanda.
Accanto all’impresa, sul campo, ci sono altri attori che il fornitore deve imparare a riconoscere, perché ciascuno ha una logica propria.
Gli advisor dell’impresa (legali, aziendalisti, consulenti finanziari) costruiscono il piano e ne difendono i numeri. Il loro obiettivo è l’omologazione: tenderanno a presentare la proposta come l’unica alternativa ragionevole alla liquidazione, e a valorizzare al ribasso lo scenario liquidatorio, perché più basso è il valore di liquidazione, più facile è dimostrare che il piano conviene.
L’attestatore, professionista indipendente scelto dal debitore, certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. La sua relazione è il documento più tecnico dell’intera procedura e, per il fornitore, il più utile da leggere: è lì che si trovano le ipotesi sui flussi di cassa, sull’andamento delle vendite e sui rischi del piano.
Il commissario giudiziale, nominato dal tribunale, vigila sull’impresa, verifica il passivo, redige la relazione per i creditori e sorveglia l’esecuzione del concordato. Non è il difensore dei singoli creditori, ma è l’interlocutore istituzionale a cui il fornitore può segnalare irregolarità, crediti omessi, pagamenti sospetti o ritardi. Una segnalazione documentata al commissario pesa più di dieci solleciti al buyer.
Il tribunale e il giudice delegato autorizzano gli atti di straordinaria amministrazione, i pagamenti dei fornitori strategici, gli scioglimenti contrattuali e, alla fine, decidono sull’omologazione. È davanti a loro che si giocano le contromosse formali.
Conoscere questi ruoli serve a indirizzare ogni mossa all’interlocutore giusto: la trattativa commerciale con l’impresa, le contestazioni tecniche all’attestazione, le segnalazioni al commissario, le istanze e le opposizioni al tribunale.
Il fornitore che legge questa logica capisce subito una cosa: la sua forza negoziale non è costante, cambia nel tempo. È massima nelle settimane immediatamente successive al deposito della domanda, quando l’impresa deve dimostrare al tribunale che la continuità è credibile; torna alta nel momento del voto, quando ogni classe conta; si riduce drasticamente dopo l’omologazione, quando il piano è vincolante per tutti. Le mosse che seguono sono ordinate esattamente secondo questa cronologia.
Prima mossa: la domanda “con riserva” e lo scudo delle misure protettive
La mossa
La prima cosa che il supermercato farà, nella grande maggioranza dei casi, è depositare una domanda di accesso al concordato preventivo “con riserva” (art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 14/2019, di seguito CCII), detta anche concordato “in bianco” o prenotativo. Con questa domanda l’impresa non presenta ancora il piano e la proposta: chiede al tribunale un termine per depositarli, e nel frattempo si mette sotto l’ombrello della procedura.
Insieme alla domanda, l’impresa chiede quasi sempre le misure protettive (art. 54 CCII). Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il tuo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il pignoramento presso terzi sui conti del supermercato, il sequestro conservativo che stavi preparando: tutto si ferma.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene: la domanda con riserva è il modo più rapido per “congelare la fotografia” del passivo. Ogni giorno in più senza protezione è un giorno in cui un creditore aggressivo può pignorare l’incasso di un punto vendita e far saltare l’equilibrio finanziario. Il deposito, inoltre, fissa una data spartiacque: tutto ciò che è sorto prima è credito anteriore (concorsuale), tutto ciò che sorge dopo segue regole diverse.
L’impresa preferisce non usare questo strumento quando ha già un piano pronto e un accordo con i principali creditori: in quel caso deposita direttamente la domanda completa, oppure sceglie strumenti meno invasivi come la composizione negoziata o gli accordi di ristrutturazione. Ma per un supermercato con centinaia di fornitori, la domanda con riserva è quasi una scelta obbligata.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone una serie di vincoli precisi.
Il termine concesso dal tribunale per depositare piano e proposta non è illimitato: è fissato dal giudice entro i limiti di legge e può essere prorogato solo in presenza di giustificati motivi. Se l’impresa lo lascia scadere senza depositare, la domanda diventa improcedibile.
Dopo il deposito, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo con l’autorizzazione del tribunale; senza autorizzazione, quegli atti sono inefficaci (art. 46 CCII). Il pagamento di un credito anteriore rientra, per costante orientamento, tra gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione: il supermercato non può “pagare di nascosto” i fornitori amici, e chi riceve un pagamento non autorizzato rischia di doverlo restituire.
Il debitore, inoltre, ha obblighi informativi periodici verso il tribunale e, se nominato, verso il commissario giudiziale: deve depositare situazioni finanziarie aggiornate. Un’impresa che durante la fase prenotativa accumula nuovi debiti senza pagarli, o che omette informazioni rilevanti, si espone alla revoca delle misure protettive e alla dichiarazione di improcedibilità.
Infine, le misure protettive non sono eterne: hanno una durata massima fissata dalla legge e il tribunale può revocarle o ridurle se risultano inutili o se l’impresa le usa in modo abusivo, ad esempio per guadagnare tempo senza un reale progetto di risanamento.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Le contromosse utili sono quattro.
1. Fotografa il tuo credito alla data del deposito. Estratto conto completo, fatture, documenti di trasporto firmati, ordini, accordi quadro, eventuali riconoscimenti di debito. Tutto ciò che è anteriore alla pubblicazione della domanda andrà nel passivo concorsuale; tutto ciò che è successivo seguirà un’altra strada. Confondere i due piani è l’errore più costoso.
2. Verifica le tue posizioni debitorie verso il supermercato. Nella grande distribuzione è frequente che il fornitore sia, a sua volta, debitore del cliente: premi di fine anno, contributi promozionali, contributi per l’inserimento a listino, penali contrattuali, note di credito da emettere. La compensazione tra crediti e debiti reciproci, entrambi sorti prima della domanda, è ammessa anche nel concordato (l’art. 96 CCII richiama, per il concordato, la disciplina della liquidazione giudiziale, compresa la compensazione dell’art. 155). La compensazione è l’unico modo per “farsi pagare” per intero una parte del credito anteriore, e va giocata subito.
3. Non firmare nulla sotto pressione. Nelle prime settimane l’impresa (o i suoi consulenti) può proporre accordi di prosecuzione con rinunce, riconoscimenti o clausole poco chiare. Ogni documento firmato in questa fase incide sul trattamento futuro del tuo credito.
4. Valuta se esistono garanzie di terzi. Le misure protettive tutelano il patrimonio del debitore, non quello dei terzi: se il tuo credito è assistito da una fideiussione dei soci, da una garanzia bancaria o da un’assicurazione del credito, la loro escussione segue regole proprie. Va verificato caso per caso, perché il codice prevede ipotesi in cui anche alcune garanzie possono essere interessate dalle misure protettive.
Le pronunce che ti proteggono
Sulla compensazione, la Cassazione ha fissato un criterio netto. Con la sentenza n. 13881/2025 la Corte ha chiarito che ciò che conta non è quale dei due crediti sia nato per primo, ma che entrambi siano sorti prima dell’apertura della procedura di concordato: solo in questo caso la compensazione è opponibile. La sentenza n. 22153/2024 ha precisato, inoltre, che quando al concordato segue la liquidazione giudiziale (o, nel vecchio regime, il fallimento) la data di riferimento resta quella della domanda di concordato. Per il fornitore questo significa che i premi e i contributi maturati prima della domanda possono essere compensati con le fatture anteriori, mentre quelli maturati dopo non possono essere opposti ai crediti vecchi.
Sui pagamenti non autorizzati, una pronuncia di merito è particolarmente istruttiva: Tribunale di Roma, sentenza n. 14846 del 3 ottobre 2024, ha dichiarato inefficace un pagamento eseguito durante la procedura di concordato, perché qualificato come atto di straordinaria amministrazione privo di autorizzazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme. È il rovescio della medaglia: il pagamento “fuori procedura” che il fornitore ottiene facendo pressione può trasformarsi in un debito di restituzione.
Seconda mossa: “continua a consegnare” — la prosecuzione delle forniture
La mossa
La seconda mossa arriva quasi in contemporanea con la prima: il supermercato chiede ai fornitori di continuare a consegnare. A volte lo fa con una lettera formale del legale, a volte tramite il buyer, a volte richiamando espressamente le norme del codice che limitano la facoltà del creditore di interrompere il rapporto.
La base normativa invocata è l’art. 94-bis CCII, dettato per il concordato in continuità aziendale. Il primo comma stabilisce che i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda, dell’apertura della procedura o della richiesta e concessione delle misure protettive. Il secondo comma va oltre: i creditori interessati dalle misure protettive non possono fare lo stesso con i contratti essenziali nemmeno per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Eventuali clausole contrattuali che prevedono il contrario (le cosiddette clausole ipso facto) non possono essere fatte valere contro il debitore.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La ragione è evidente: senza merce non c’è continuità, senza continuità non c’è piano. Dal suo punto di vista, inoltre, ottenere la prosecuzione delle forniture alle condizioni originarie (stesso listino, stessi termini di pagamento) significa usare il fornitore come finanziatore della fase più delicata.
L’impresa preferisce non insistere quando il fornitore è facilmente sostituibile: in quel caso è più semplice cambiare partner commerciale che entrare in un contenzioso sull’essenzialità del contratto.
I suoi limiti
Qui il margine del supermercato è più stretto di quanto le sue lettere lascino intendere.
Il divieto dell’art. 94-bis non obbliga il fornitore a consegnare gratis, né a concedere nuovo credito senza garanzie. La norma vieta di sciogliersi o modificare il contratto per il solo fatto della domanda o del mancato pagamento dei crediti anteriori; non elimina le ordinarie tutele contrattuali sulle prestazioni future. Se il supermercato non paga le nuove forniture, il fornitore conserva i rimedi ordinari (eccezione di inadempimento, sospensione per mutamento delle condizioni patrimoniali nei limiti previsti dal codice civile, risoluzione per inadempimento successivo).
Il secondo comma, quello più incisivo, riguarda solo i contratti “essenziali” e solo i creditori interessati dalle misure protettive. L’essenzialità non si presume: deve risultare dalla funzione concreta della fornitura nella continuità aziendale. Un contratto quadro con un fornitore di nicchia non è automaticamente essenziale.
I crediti per le nuove forniture, sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore durante la procedura, sono prededucibili (artt. 6 e 46 CCII): vengono pagati prima dei creditori concorsuali, anche in caso di successiva liquidazione giudiziale. Ma la prededuzione non è automatica, e la giurisprudenza recente lo ricorda con forza (v. sotto).
La tua contromossa
La contromossa chiave è questa: continuare a fornire si può, ma alle condizioni che proteggono la tua prededuzione. In concreto:
- separa contabilmente le forniture successive al deposito, con fatture e documenti di trasporto distinti, in modo da poterne dimostrare con precisione data e funzione;
- chiedi pagamenti a breve o alla consegna per le nuove forniture: non è un rifiuto di adempiere il contratto, è una modalità di gestione del rischio che l’impresa in continuità ha tutto l’interesse ad accettare;
- documenta la funzionalità della fornitura rispetto alla continuità: ordini del supermercato, comunicazioni in cui l’impresa stessa qualifica la merce come necessaria, eventuali autorizzazioni del tribunale o del giudice delegato;
- verifica che l’atto sia “legalmente compiuto”: se si tratta di un contratto nuovo o di una modifica rilevante delle condizioni, controlla che l’impresa abbia ottenuto, quando necessaria, l’autorizzazione.
Su questo terreno pesa la qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): conoscere dall’interno come un’impresa in difficoltà pianifica la continuità significa sapere quali forniture il piano considera davvero essenziali e come far valere questa essenzialità a vantaggio del fornitore.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvisano)
Due ordinanze del 2025 vanno lette con attenzione da ogni fornitore che continua a consegnare.
Con l’ordinanza n. 55 del 2 gennaio 2025, la Cassazione (Sez. I) ha stabilito che spetta al creditore che chiede la prededuzione allegare e provare gli elementi che la giustificano, compresa la rispondenza della fornitura agli interessi dei creditori. Nel caso esaminato, il fornitore aveva continuato a consegnare dopo una domanda prenotativa, ma non aveva dimostrato che le forniture fossero coerenti con la situazione esposta nella domanda: la prededuzione è stata negata.
Con l’ordinanza n. 1729/2025, la Corte ha cassato la decisione che aveva riconosciuto la prededuzione a un subappaltatore sulla sola base del beneficio che la procedura aveva tratto dalla prestazione, richiedendo un collegamento funzionale qualificato tra la prestazione e gli scopi della procedura. Il messaggio per il fornitore del supermercato è inequivocabile: non basta continuare a consegnare per essere pagati per primi; bisogna costruire, fin dal primo giorno, la prova della funzionalità della fornitura.
Terza mossa: la selezione dei fornitori — pagare alcuni, sciogliere con altri
La mossa
Una volta messa in sicurezza la continuità, il supermercato passa alla selezione. Il codice gli offre due strumenti speculari.
Il primo è l’art. 100 CCII: nel concordato in continuità il debitore può chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e che il pagamento è funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. È lo strumento con cui l’impresa “salva” i fornitori strategici: li paga per intero sul pregresso, in cambio della prosecuzione del rapporto.
Il secondo è l’art. 97 CCII: il debitore può chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti pendenti non ancora integralmente eseguiti da entrambe le parti, quando la prosecuzione non è coerente con il piano o non è funzionale alla sua esecuzione. È lo strumento con cui l’impresa si libera dei contratti divenuti antieconomici: accordi di fornitura con quantitativi minimi garantiti, contratti di esclusiva, accordi di servizio (logistica, manutenzione, vigilanza) sovradimensionati rispetto a una rete di punti vendita che si sta ridimensionando.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La logica economica è semplice: la liquidità disponibile è scarsa e va concentrata dove produce valore. Pagare per intero un fornitore di freschi insostituibile costa meno che perdere il reparto ortofrutta di venti punti vendita; sciogliere un contratto di fornitura con quantitativi minimi che il piano non prevede più evita di accumulare debiti prededucibili inutili.
L’impresa preferisce non ricorrere all’art. 100 quando il numero dei fornitori strategici è elevato, perché ogni pagamento integrale riduce le risorse per gli altri creditori e il commissario giudiziale lo valuterà con severità. Preferisce non ricorrere all’art. 97 quando l’indennizzo dovuto alla controparte rischia di appesantire troppo il passivo o quando il contratto, pur oneroso, è strategico.
I suoi limiti
Il pagamento dei fornitori strategici richiede l’autorizzazione del tribunale e, di regola, l’attestazione di un professionista indipendente. Senza questi passaggi il pagamento è un atto non autorizzato, con le conseguenze già viste. L’attestazione non è necessaria solo quando i pagamenti sono coperti da nuove risorse apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata.
Lo scioglimento del contratto non è una “spugna” sul passato. Le forniture già eseguite e non pagate restano crediti concorsuali; lo scioglimento opera solo per il futuro. Alla controparte spetta un indennizzo equivalente al risarcimento del danno per il mancato adempimento, che viene soddisfatto come credito anteriore, mentre i crediti maturati per le prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura, in caso di prosecuzione, sono prededucibili.
Lo scioglimento e la sospensione richiedono una richiesta motivata e l’autorizzazione del giudice, che deve sentire la controparte; la sospensione non può protrarsi oltre i limiti fissati dalla legge. Il fornitore ha quindi diritto di interloquire prima che la decisione venga presa.
Esistono infine contratti esclusi dalla disciplina (ad esempio i rapporti di lavoro subordinato e alcune categorie specificamente indicate dal codice), per i quali lo scioglimento unilaterale autorizzato non è consentito.
La tua contromossa
Se sei un fornitore che può aspirare all’art. 100, la contromossa è fornire all’impresa gli argomenti per l’attestazione di essenzialità: dati sulla quota del tuo prodotto nelle vendite del punto vendita, difficoltà di sostituzione, tempi necessari per individuare un fornitore alternativo, specificità del prodotto (marchi, certificazioni, filiera locale). Più l’essenzialità è documentata, più è facile che l’impresa chieda l’autorizzazione a pagarti.
Se invece ricevi la notizia di un’istanza di scioglimento, la contromossa è difendere il contratto o, se lo scioglimento è inevitabile, quantificare l’indennizzo in modo completo: mancato guadagno sulla durata residua, investimenti dedicati non ammortizzati (attrezzature, packaging personalizzato, magazzino dedicato), costi di riconversione. L’indennizzo è un credito chirografario: più è documentato al momento dello scioglimento, più pesa al momento del voto e del riparto.
In entrambi i casi, la mossa da non fare è trattare “in privato” un pagamento preferenziale fuori dalle procedure autorizzative: oltre al rischio di restituzione, un accordo di questo tipo può esporre il fornitore a contestazioni nell’eventuale successiva liquidazione giudiziale.
Le pronunce che ti proteggono
La sentenza della Cassazione, Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 509, resta un punto di riferimento sui pagamenti eseguiti durante il concordato: i creditori non sono tenuti a restituire quanto ricevuto in esecuzione del concordato, anche se poi interviene il fallimento; possono essere chiamati a restituire solo i pagamenti eseguiti in violazione dei limiti fissati con l’omologazione o del principio di parità di trattamento. Un pagamento autorizzato o conforme al piano è un pagamento sicuro; un pagamento “strappato” fuori dalle regole no.
La stessa logica è confermata dalla già citata pronuncia del Tribunale di Roma n. 14846/2024, che ha ordinato la restituzione di un pagamento non autorizzato, qualificato come atto di straordinaria amministrazione.
Quarta mossa: la costruzione del piano — classi, percentuali, tempi
La mossa
Scaduto il termine della fase prenotativa, il supermercato deposita il piano e la proposta. È il momento in cui il fornitore scopre “quanto” e “quando” verrà pagato. Le scelte che l’impresa deve fare sono essenzialmente tre.
Il tipo di concordato. In continuità aziendale (l’impresa prosegue l’attività, direttamente o tramite un terzo) oppure liquidatorio (l’impresa cede tutto e distribuisce il ricavato). Per un supermercato la continuità è la regola, perché il valore sta nell’avviamento dei punti vendita; ma non è raro un concordato “misto”, con cessione dei negozi non redditizi e prosecuzione degli altri.
Le classi. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è sempre obbligatoria (art. 85 CCII). Il debitore raggruppa i creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei e può prevedere trattamenti differenziati tra le classi.
Le percentuali e i tempi. Quanto ricevono i chirografari, in quante rate, entro quale termine. Nel concordato in continuità il codice prevede anche la possibilità di una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati (art. 86 CCII), con le garanzie stabilite dalla norma.
Perché la fa così (e quando preferisce un’altra strada)
Dal suo punto di vista, conviene la continuità per due ragioni. La prima è economica: il valore di un supermercato funzionante è molto più alto del valore di liquidazione di scaffali, banchi frigo e merci. La seconda è giuridica: nel concordato liquidatorio la legge impone una soglia minima di soddisfazione dei chirografari (almeno il 20%, oltre a un apporto di risorse esterne che aumenti la soddisfazione di almeno il 10%, secondo l’art. 84 CCII), mentre nel concordato in continuità non è prevista una percentuale minima fissa, ma regole di distribuzione del valore più flessibili.
Le classi, poi, sono lo strumento con cui l’impresa “disegna” la maggioranza: raggruppando i creditori in modo strategico può rendere più facile l’approvazione. Dal suo punto di vista, conviene creare classi in cui i creditori favorevoli (ad esempio i fornitori strategici, che continueranno a lavorare con l’impresa) abbiano un peso determinante.
I suoi limiti
Le classi non possono essere costruite a piacimento: devono raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Una classe “artificiale”, creata solo per manipolare il voto, è un vizio che il tribunale può rilevare.
Nel concordato in continuità le imprese fornitrici di beni e servizi titolari di crediti chirografari che, nell’ultimo esercizio, non hanno superato almeno due dei requisiti dimensionali indicati dalla legge (attivo fino a 5 milioni di euro, ricavi netti fino a 10 milioni di euro, numero medio di dipendenti pari a 50) devono essere inserite in classi separate (art. 85, comma 3, CCII). È una tutela pensata proprio per i piccoli fornitori: il supermercato non può “annegare” i piccoli produttori locali in un’unica classe dominata dai grandi gruppi industriali.
Nel concordato in continuità il valore deve essere distribuito secondo regole precise (art. 84 CCII): il valore di liquidazione va ripartito rispettando la graduazione delle cause di prelazione, mentre per il valore eccedente, generato dalla continuità, la legge richiede che ciascuna classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore (cosiddetta regola della priorità relativa).
Ogni creditore ha diritto a non ricevere meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale: è il cosiddetto test del miglior soddisfacimento, che il creditore dissenziente può far valere in sede di omologazione.
Nel concordato liquidatorio la soglia del 20% ai chirografari è inderogabile e la valutazione di fattibilità deve fondarsi su previsioni realistiche del ricavato.
La tua contromossa
La contromossa chiave è leggere il piano prima di leggere la percentuale. Il fornitore tende a guardare un solo numero (il “quanto”), ma la partita si gioca su altri elementi:
- in quale classe sei stato collocato, e se la collocazione rispetta i criteri di omogeneità e la tutela delle piccole imprese fornitrici;
- come è stato calcolato il valore di liquidazione, perché è il parametro su cui si misura il test del miglior soddisfacimento: un valore di liquidazione sottostimato rende più facile superare il test;
- quali flussi di cassa prevede la continuità, e se sono realistici rispetto all’andamento del settore e dei singoli punti vendita;
- quali sono i tempi di pagamento, perché una percentuale del 35% in cinque anni vale molto meno, in termini attuali, di una percentuale del 28% in diciotto mesi;
- se esistono trattamenti differenziati tra classi di pari grado e se sono giustificati.
Questa lettura richiede competenze giuridiche e aziendalistiche insieme: la convenienza del piano è materia da commercialista quanto da avvocato.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, con la sentenza n. 21336/2024, ha confermato che nel concordato liquidatorio la proposta deve garantire inderogabilmente almeno il 20% ai chirografari, e che la fattibilità va valutata su una stima realistica e concreta del ricavato della liquidazione, non su valori astratti. Per il fornitore significa che un piano liquidatorio “costruito sui desideri” può essere contestato.
Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Corte ha ribadito, con riferimento al concordato minore e richiamando i principi dell’art. 84 CCII, che il rispetto dell’ordine legale delle prelazioni è una condizione di ammissibilità della proposta: la flessibilità riguarda modalità e percentuali, non la gerarchia dei crediti. È un principio che rafforza la posizione di chi verifica la corretta distribuzione del valore nel piano.
Quinta mossa: la raccolta dei voti e l’omologazione
La mossa
Depositato il piano, il commissario giudiziale verifica i dati, redige la propria relazione e i creditori sono chiamati a votare (artt. 105-109 CCII). Il voto si esprime con modalità telematiche, entro i termini fissati dal giudice. Approvata la proposta, il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto e le eventuali opposizioni, e decide sull’omologazione (artt. 48 e 112 CCII).
In questa fase il supermercato si muove su due binari: cerca il consenso dei creditori, illustrando la convenienza del piano rispetto alla liquidazione; e, se il consenso non arriva in tutte le classi, si prepara a chiedere l’omologazione forzosa, la cosiddetta ristrutturazione trasversale (cross-class cram-down).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene ottenere il voto favorevole di tutte le classi, perché è la strada più rapida e meno rischiosa. Nel concordato in continuità la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore (art. 109, comma 5, CCII). All’interno di ciascuna classe la proposta è approvata se vota a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se votano a favore i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato i titolari di almeno la metà dei crediti della classe.
Quando una o più classi votano contro, l’impresa può chiedere comunque l’omologazione, ma deve dimostrare al tribunale la presenza di condizioni aggiuntive: il rispetto delle regole di distribuzione del valore, il voto favorevole di una maggioranza di classi qualificata secondo i criteri di legge, il superamento del test del miglior soddisfacimento per ogni creditore dissenziente (art. 112 CCII). È una strada percorribile, ma più lunga, più costosa e più esposta a opposizioni. Per questo l’impresa preferisce evitarla.
I suoi limiti
Il voto non è un atto di fede: il commissario giudiziale deve illustrare ai creditori, nella sua relazione, la reale situazione dell’impresa e la convenienza della proposta, e il creditore può formulare osservazioni e contestazioni.
Il creditore dissenziente può opporsi all’omologazione e, nel concordato in continuità, può contestare la convenienza della proposta sostenendo che riceverebbe di più nella liquidazione giudiziale. Il tribunale deve esaminare l’opposizione nel merito.
I creditori ammessi al voto sono anche quelli con crediti contestati, nei limiti dell’ammissione provvisoria: l’impresa non può escludere un creditore dal voto solo perché ne contesta il credito.
Gli accordi occulti con singoli creditori per ottenerne il voto, in cambio di vantaggi non previsti dal piano, sono vietati e possono avere rilevanza penale. Ogni miglioramento del trattamento deve passare attraverso il piano e la proposta, in modo trasparente per tutti.
Il decreto di omologazione è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello e, successivamente, con ricorso per cassazione (art. 51 CCII). La partita, quindi, non si chiude necessariamente in primo grado.
La tua contromossa
La contromossa chiave è non trattare il voto come una formalità. Tre regole operative.
1. Votare sempre. Nel concordato in continuità l’astensione non è neutra: incide sul raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi e sulla soglia di partecipazione. Il fornitore che non vota lascia agli altri la decisione sul proprio credito.
2. Calcolare il peso del proprio voto nella classe. Un fornitore con un credito di medie dimensioni può essere determinante in una classe di piccole imprese fornitrici. Se il tuo voto può spostare l’esito della classe, hai un potere negoziale reale: puoi chiedere chiarimenti, segnalare criticità al commissario, sollecitare (in modo trasparente) modifiche del piano.
3. Valutare l’opposizione con lucidità. L’opposizione all’omologazione è uno strumento potente, ma va usata quando esistono argomenti concreti: errori nella determinazione del valore di liquidazione, classi costruite in modo non omogeneo, violazione delle regole di distribuzione, infattibilità del piano. In questi casi è decisivo che la stessa linea difensiva possa essere sostenuta davanti al tribunale, alla Corte d’appello e, se necessario, in Cassazione.
Le pronunce che ti proteggono
La sentenza della Cassazione, Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596, ha ribadito il diritto di voto dei creditori titolari di crediti contestati e ha chiarito che, quando il giudice dispone il deposito di somme a garanzia di un credito contestato, l’omesso deposito da parte del debitore può essere valutato come inadempimento grave ai fini della risoluzione. Il creditore contestato non è un creditore di serie B.
Con la sentenza n. 19981 del 17 luglio 2025, la Cassazione (Sez. I) ha chiarito che l’omologazione con superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali non costituisce una procedura autonoma, ma una regola di omologazione che si inserisce nell’ipotesi di proposta approvata, applicabile sia con opposizioni sia in loro assenza. Per il fornitore la pronuncia è utile perché conferma che la verifica della convenienza resta un passaggio centrale del giudizio di omologazione, nel quale ogni creditore può far sentire la propria voce.
Sesta mossa: l’esecuzione del piano, i ritardi e la “seconda crisi”
La mossa
Omologato il concordato, il supermercato è obbligato a eseguirlo: pagare i creditori secondo le percentuali e i tempi previsti, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale (art. 118 CCII). Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla domanda (art. 117 CCII), anche per quelli che hanno votato contro.
In questa fase le mosse dell’impresa sono meno visibili ma altrettanto importanti: rinegoziare i tempi di pagamento quando i flussi di cassa si rivelano inferiori alle previsioni, ritardare le rate confidando nella tolleranza dei creditori, e soprattutto continuare a comprare merce, generando nuovi debiti verso i fornitori.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene sfruttare ogni margine di flessibilità: un ritardo di qualche mese su una rata non provoca automaticamente conseguenze, e molti creditori, stanchi della procedura, non reagiscono. L’impresa preferisce non forzare quando il ritardo rischia di diventare grave e di attivare la risoluzione, che farebbe venir meno gli effetti del concordato.
I suoi limiti
Ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza (art. 119 CCII). Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. È un termine che il fornitore deve annotare con precisione dal giorno dell’omologazione.
Se l’impresa diventa nuovamente insolvente per debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato, può essere aperta la liquidazione giudiziale anche senza la preventiva risoluzione (art. 119 CCII). È la “seconda crisi”, e riguarda proprio i fornitori che hanno continuato a consegnare dopo l’omologazione.
L’omologazione rende i crediti anteriori temporaneamente inesigibili fino alle scadenze previste dal piano, ma questo non toglie al creditore la possibilità di tutelarsi se emerge con evidenza che il piano è inattuabile.
La tua contromossa
La contromossa chiave è doppia.
Sul vecchio credito: presidiare le scadenze. Calendario delle rate, verifica dei pagamenti, segnalazione tempestiva dei ritardi al commissario giudiziale, e valutazione dell’istanza di risoluzione appena l’inadempimento diventa significativo. Non serve attendere l’ultima rata per agire: l’anno dall’ultima scadenza è il limite massimo, non il momento in cui iniziare a muoversi.
Sul nuovo credito: non confondere l’impresa omologata con un’impresa risanata. Le forniture successive all’omologazione non godono della prededuzione nell’eventuale successiva procedura: l’impresa, a quel punto, è tornata a operare sul mercato e i nuovi crediti seguono le regole ordinarie. Per le forniture post-omologa servono garanzie vere (pagamento alla consegna, fideiussioni, assicurazione del credito), non la fiducia nel decreto del tribunale.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvisano)
La sentenza della Cassazione, Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307, ha stabilito che i crediti sorti durante la fase di esecuzione di un concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura con l’omologazione, non sono prededucibili nel successivo fallimento. È l’avviso più importante per il fornitore che continua a servire il supermercato dopo l’omologa.
La sentenza della Cassazione, Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175, ha chiarito che l’omologazione, fissando nuovi termini di pagamento, rende temporaneamente inesigibili i crediti anteriori e sospende la prescrizione fino alla scadenza di quei termini; il creditore può comunque agire prima, chiedendo la risoluzione o la dichiarazione di insolvenza, se il piano si rivela con evidenza inattuabile.
L’ordinanza della Cassazione n. 14525/2024 ha confermato che, se l’inadempimento del concordato omologato configura una nuova insolvenza, il creditore può chiedere direttamente l’apertura della procedura liquidatoria, senza passare dalla risoluzione.
La sentenza n. 18185/2025 ha precisato che l’effetto di riduzione dei crediti prodotto dall’omologazione resiste nella procedura liquidatoria successiva solo se, al momento della sua apertura, era già scaduto il termine per chiedere la risoluzione: in caso contrario il creditore può far valere il credito originario. Il calendario del termine annuale, quindi, decide anche quanto vale il tuo credito in caso di seconda crisi.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come le regole viste si traducano in numeri. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1 — Credito anteriore, compensazione e nuove forniture
Ipotesi: un’azienda ortofrutticola vanta verso una catena di supermercati un credito di 37.860 € per forniture consegnate tra ottobre e gennaio. Il supermercato deposita la domanda di concordato con riserva il 3 febbraio. Nello stesso rapporto, l’azienda deve al supermercato un premio di fine anno di 4.380 €, maturato sulle vendite dell’anno precedente.
Mossa dell’impresa: chiede la prosecuzione delle forniture alle condizioni ordinarie (pagamento a 60 giorni), richiamando l’art. 94-bis CCII.
Contromossa del fornitore: continua a consegnare, ma con fatture separate per le forniture successive al 3 febbraio, documenti di trasporto firmati e richiesta di pagamento a 15 giorni; conserva gli ordini in cui il supermercato qualifica il prodotto come necessario per i reparti freschi. Nei tre mesi successivi le nuove forniture ammontano a 14.215 €, regolarmente documentate.
Sul pregresso, il fornitore oppone in compensazione il premio di fine anno (entrambi i crediti sono anteriori alla domanda). Il credito concorsuale scende a 33.480 €.
Il piano in continuità colloca il fornitore nella classe delle piccole imprese fornitrici, con una soddisfazione del 31,5% in quattro rate annuali.
Risultato:
- senza compensazione: 37.860 € × 31,5% = 11.925,90 €, pagati in quattro anni;
- con compensazione: 4.380 € estinti subito + 33.480 € × 31,5% = 10.546,20 € → recupero complessivo 14.926,20 €, pari a circa il 39,4% del credito originario;
- le nuove forniture (14.215 €), se la funzionalità è provata, sono prededucibili e vengono pagate prima dei creditori concorsuali.
La sola compensazione, giocata subito, vale circa 3.000 € in più e riduce l’esposizione verso il piano.
Simulazione 2 — Il voto determinante nella classe dei piccoli fornitori
Ipotesi: nel concordato in continuità di un supermercato, la classe delle piccole imprese fornitrici ha crediti ammessi al voto per 1.284.600 €. Un fornitore di prodotti da forno vanta 96.430 €.
Esito previsto dall’impresa: voti favorevoli 571.200 € (incluso il nostro fornitore), contrari 233.900 €, astenuti 479.500 €.
Verifica:
- i votanti sono 805.100 €, oltre la metà dei crediti della classe (642.300 €);
- la maggioranza dei crediti ammessi (oltre 642.300 €) non è raggiunta;
- i due terzi dei crediti votanti sono 536.733 €: i favorevoli (571.200 €) superano la soglia → la classe approva.
Se il fornitore, dopo aver analizzato il piano e riscontrato una sottostima del valore di liquidazione, vota contro:
- favorevoli 474.770 €, contrari 330.330 €;
- 474.770 € è inferiore ai due terzi dei votanti (536.733 €) → la classe non approva.
Conseguenza: l’impresa, per ottenere l’omologazione, deve chiedere la ristrutturazione trasversale e dimostrare tutte le condizioni dell’art. 112 CCII, esponendosi alle opposizioni. Il voto del singolo fornitore diventa una leva per ottenere, in modo trasparente e attraverso una modifica del piano, chiarimenti o un trattamento più corretto della classe.
Simulazione 3 — Esecuzione, ritardo e termine per la risoluzione
Ipotesi: concordato omologato il 15 luglio di un dato anno (anno 1). Il fornitore vanta 52.740 € di credito anteriore; il piano prevede il 28% (14.767,20 €) in tre rate da 4.922,40 € al 30 giugno degli anni 2, 3 e 4. L’ultima scadenza è il 30 giugno dell’anno 4: il termine per chiedere la risoluzione scade il 30 giugno dell’anno 5.
La prima rata viene pagata; la seconda (30 giugno dell’anno 3) no. Nel frattempo il fornitore ha continuato a consegnare dopo l’omologazione, accumulando 18.390 € di fatture non pagate.
Contromossa:
- sul vecchio credito, il fornitore segnala il mancato pagamento al commissario e valuta subito l’istanza di risoluzione, senza attendere l’ultima scadenza: il mancato pagamento di una rata su tre, per un importo rilevante, difficilmente è di scarsa importanza;
- sul nuovo credito, il fornitore sa che i 18.390 € non sono prededucibili in un’eventuale liquidazione successiva (Cass. 10307/2025): blocca le consegne a credito e chiede pagamento alla consegna;
- se la liquidazione giudiziale viene aperta prima del 30 giugno dell’anno 5, il fornitore può far valere il credito originario al netto di quanto ricevuto (52.740 € − 4.922,40 € = 47.817,60 €), e non solo la percentuale concordataria residua (9.844,80 €).
La differenza tra conoscere e ignorare il termine annuale, in questa ipotesi, vale quasi 38.000 € di credito insinuabile.
Quando al supermercato conviene trattare
Esiste una lettura strategica che quasi nessuno offre al fornitore: la disponibilità dell’impresa in concordato a trattare non è costante, segue la sua convenienza, e la sua convenienza cambia in momenti precisi.
Primo momento: le settimane prima e subito dopo il deposito. L’impresa deve dimostrare che la continuità è credibile. Un fornitore rilevante che può legittimamente rifiutare nuove forniture a credito senza garanzie è un problema concreto. In questa fase è possibile ottenere condizioni migliori per le nuove forniture: pagamento alla consegna, riduzione dei termini, garanzie, persino l’inserimento tra i fornitori strategici da pagare ai sensi dell’art. 100 CCII.
Secondo momento: la redazione del piano. Prima del deposito definitivo, l’impresa e i suoi advisor stanno costruendo le classi e le percentuali. Segnalare in questa fase errori o criticità (un credito non correttamente rilevato, un controcredito da compensare, un indennizzo da scioglimento sottostimato) costa poco e può modificare il trattamento.
Terzo momento: il voto. Come mostra la seconda simulazione, nel concordato in continuità ogni classe conta. L’impresa che rischia il dissenso di una classe ha interesse a migliorare la proposta piuttosto che affrontare la ristrutturazione trasversale. La trattativa, però, deve tradursi in una modifica trasparente del piano, valida per tutta la classe, mai in un vantaggio occulto per il singolo creditore.
Quarto momento: l’esecuzione in difficoltà. Quando l’impresa omologata fatica a pagare le rate, la prospettiva credibile di un’istanza di risoluzione (con il termine annuale ben presidiato) la spinge a negoziare: accelerazione dei pagamenti, garanzie aggiuntive per le nuove forniture, accordi di rientro sulle forniture post-omologa.
Cosa si può chiedere, concretamente, al tavolo? Non uno “sconto” sul proprio credito anteriore riservato a sé soltanto, che sarebbe un vantaggio occulto vietato, ma condizioni lecite e documentabili. Per le forniture future: termini di pagamento brevi o alla consegna, garanzie bancarie o assicurative, impegni di volume coerenti con il piano industriale. Per il credito anteriore: la corretta rilevazione dell’importo, il riconoscimento dei controcrediti compensabili, la collocazione nella classe prevista dalla legge per le piccole imprese fornitrici, e, sul piano collettivo, un miglioramento della proposta per l’intera classe, ad esempio con tempi di pagamento più brevi o con un acconto alla data dell’omologazione. La forza di queste richieste dipende da un solo fattore: quanto la tua collaborazione, in quel momento preciso, serve all’impresa per arrivare all’omologazione. Per questo la stessa richiesta, fatta nella settimana del voto, ha un peso che dopo il decreto del tribunale non avrà più.
Esiste anche una strada alternativa alla trattativa con l’impresa: la cessione del credito concorsuale a investitori specializzati nell’acquisto di crediti verso procedure. È una scelta di liquidità immediata in cambio di uno sconto, che va valutata confrontando il prezzo offerto con il valore attuale dei pagamenti previsti dal piano e con il rischio di inadempimento.
Il momento in cui all’impresa conviene meno trattare è subito dopo l’omologazione, quando il piano è vincolante e i pagamenti sono lontani: è proprio per questo che il fornitore deve giocare le sue carte prima.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse dell’impresa, i vincoli che la legge le impone, le contromosse del fornitore e la finestra temporale utile per giocarle.
| Mossa del supermercato | Vincolo che la limita | Contromossa del fornitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Domanda con riserva e misure protettive (artt. 44, 54 CCII) | Termine fissato dal tribunale; atti di straordinaria amministrazione solo se autorizzati (art. 46) | Fotografare il credito alla data della domanda; compensare i controcrediti anteriori | Dal giorno della pubblicazione della domanda |
| Richiesta di prosecuzione delle forniture (art. 94-bis CCII) | Il divieto riguarda il recesso “per il solo fatto” della domanda; il secondo comma solo per contratti essenziali | Fornire con fatture separate, pagamenti brevi e prova della funzionalità (prededuzione) | Dalla prima consegna successiva alla domanda |
| Pagamento selettivo dei fornitori strategici (art. 100 CCII) | Autorizzazione del tribunale e attestazione di essenzialità | Documentare l’essenzialità del proprio prodotto | Prima dell’istanza dell’impresa |
| Sospensione o scioglimento dei contratti (art. 97 CCII) | Autorizzazione del giudice, contraddittorio, indennizzo come credito anteriore | Difendere il contratto o quantificare integralmente l’indennizzo | Alla notifica dell’istanza |
| Costruzione di classi e percentuali (artt. 84-86 CCII) | Omogeneità delle classi; classe separata per piccole imprese fornitrici; regole di distribuzione del valore | Verificare classe, valore di liquidazione, flussi e tempi | Dal deposito del piano alla relazione del commissario |
| Raccolta dei voti e omologazione (artt. 109, 112, 48 CCII) | Unanimità delle classi in continuità o ristrutturazione trasversale con condizioni rigorose | Votare sempre, pesare il proprio voto, opporsi se ci sono vizi concreti | Termini fissati per il voto e per le opposizioni |
| Esecuzione del piano e nuove forniture (artt. 117-119 CCII) | Risoluzione su istanza di ogni creditore; termine di un anno dall’ultima scadenza | Presidiare le rate; garanzie sulle forniture post-omologa | Dall’omologazione fino a un anno dopo l’ultima scadenza |
Le domande di chi è sotto pressione
Il supermercato può impedirmi di sospendere le consegne? Non in assoluto. Nel concordato in continuità non puoi sciogliere il contratto o rifiutare l’adempimento per il solo fatto della domanda o, per i contratti essenziali e con misure protettive in corso, del mancato pagamento dei crediti anteriori. Puoi però pretendere il pagamento delle nuove forniture e reagire se queste non vengono pagate.
Le fatture che ho emesso prima della domanda verranno pagate per intero? Di regola no. I crediti anteriori chirografari vengono pagati nella percentuale prevista dal piano omologato, salvo l’autorizzazione a pagare per intero i fornitori strategici (art. 100 CCII) o la compensazione con controcrediti anteriori.
Le forniture fatte dopo la domanda sono al sicuro? Sono prededucibili se sorte da atti legalmente compiuti e funzionali alla procedura, ma la prova spetta a te. Dopo l’omologazione, invece, i nuovi crediti non godono più della prededuzione in caso di nuova crisi.
Posso ancora fare un decreto ingiuntivo? Puoi ottenere l’accertamento del credito, ma non puoi eseguirlo sul patrimonio del supermercato finché operano le misure protettive e, dopo l’omologazione, i vincoli del piano. Le azioni esecutive individuali, in questa fase, sono bloccate.
Se non voto, cosa succede? Nel concordato in continuità il tuo silenzio pesa. L’astensione incide sulle maggioranze e sulla soglia di partecipazione della classe: non votare equivale a rinunciare a una delle poche leve che hai.
Quanto tempo ho per chiedere la risoluzione se il supermercato non paga le rate? Un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano, ma puoi agire prima, appena l’inadempimento diventa di non scarsa importanza.
Il concordato blocca anche le mie azioni contro i fideiussori del supermercato? Di regola no. Il concordato omologato vincola i creditori anteriori nei confronti del debitore, ma i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 117 CCII). Se il tuo credito è garantito da una fideiussione dei soci o da una garanzia bancaria, puoi agire contro il garante per l’intero, fermo restando che occorre verificare caso per caso eventuali misure protettive estese alle garanzie e le clausole del contratto di garanzia.
Ho venduto con riserva di proprietà: posso riprendermi la merce? Solo se il patto è opponibile e la merce è ancora identificabile. Il patto di riservato dominio è opponibile ai creditori se risulta da atto scritto con data certa anteriore alla procedura. Nella distribuzione alimentare, però, la merce viene venduta in pochi giorni: la riserva di proprietà ha un’utilità concreta soprattutto per attrezzature, arredi, banchi frigo e beni durevoli forniti al punto vendita, molto meno per i prodotti a scaffale.
Posso recuperare l’IVA sulle fatture non pagate? La normativa IVA prevede la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione in caso di procedure concorsuali del cliente, con presupposti e decorrenze specifici legati alla procedura. È una verifica da affidare al commercialista: per un fornitore con crediti rilevanti, il recupero dell’imposta può incidere sul risultato economico finale quasi quanto la percentuale concordataria.
Mi conviene cedere il credito a un investitore invece di aspettare il piano? Dipende dal confronto tra prezzo offerto e valore attuale dei pagamenti previsti. Una percentuale del 30% pagata in cinque anni, con un rischio di inadempimento non trascurabile, può valere meno di un’offerta immediata più bassa. Il calcolo va fatto con i numeri del piano, tenendo conto dei tempi di pagamento, delle garanzie e della solidità della continuità aziendale.
Il commissario non ha inserito il mio credito, o lo ha inserito per un importo minore: che faccio? Lo contesti subito, documenti alla mano. L’elenco dei creditori e la relazione del commissario determinano anche chi vota e per quale importo. Un credito omesso o sottostimato pesa meno nel voto e rischia di essere trattato in modo errato nel riparto. La contestazione va formulata nei tempi della procedura, con estratti conto, fatture e documenti di trasporto, e può essere coltivata anche con un autonomo giudizio di accertamento del credito.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nell’articolo, organizzati in base alla mossa dell’impresa che ciascuno limita o chiarisce. Diverse pronunce sono state rese nel vigore della legge fallimentare, ma esprimono principi che vengono riferiti alle corrispondenti norme del Codice della crisi.
Sulla fase iniziale: compensazione e pagamenti non autorizzati
Cass. civ., sentenza n. 13881/2025. Principio: nel concordato preventivo la compensazione è ammessa quando entrambi i crediti contrapposti sono sorti prima dell’apertura della procedura, a prescindere da quale dei due sia nato per primo. Rilevanza: consente al fornitore di neutralizzare premi, contributi e note di credito anteriori dovuti al supermercato.
Cass. civ., sentenza n. 22153/2024. Principio: quando al concordato segue la procedura liquidatoria, la data di riferimento per valutare l’anteriorità dei crediti ai fini della compensazione resta quella della domanda di concordato. Rilevanza: la compensazione giocata correttamente resiste anche alla “seconda crisi”.
Trib. Roma, sentenza n. 14846 del 3 ottobre 2024. Principio: il pagamento eseguito durante il concordato senza la necessaria autorizzazione, qualificabile come atto di straordinaria amministrazione, è inefficace e va restituito. Rilevanza: avverte il fornitore che i pagamenti preferenziali ottenuti fuori dalle regole sono a rischio.
Cass. civ., Sez. I, sentenza 11 gennaio 2017, n. 509. Principio: i pagamenti ricevuti in esecuzione del concordato non vanno restituiti in caso di successivo fallimento, salvo che violino i limiti dell’omologazione o la parità di trattamento. Rilevanza: distingue il pagamento sicuro da quello esposto a restituzione.
Sulla prosecuzione delle forniture e la prededuzione
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2025, n. 55. Principio: chi chiede la prededuzione per forniture successive alla domanda deve provare gli elementi che la giustificano, compresa la coerenza della fornitura con la domanda e con l’interesse dei creditori. Rilevanza: impone al fornitore di documentare fin dall’inizio la funzionalità delle consegne.
Cass. civ., ordinanza n. 1729/2025. Principio: la prededuzione richiede un collegamento funzionale qualificato tra la prestazione e gli scopi della procedura; il mero beneficio che la procedura ne ricava non basta. Rilevanza: conferma che continuare a fornire non garantisce automaticamente il pagamento prioritario.
Sulla costruzione del piano
Cass. civ., sentenza n. 21336/2024. Principio: nel concordato liquidatorio la soglia minima del 20% ai chirografari è inderogabile e la fattibilità va valutata su stime realistiche del ricavato. Rilevanza: offre al fornitore un parametro concreto per contestare piani liquidatori irrealistici.
Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: anche nel concordato minore, richiamando l’art. 84 CCII, il rispetto dell’ordine legale delle prelazioni è condizione di ammissibilità della proposta. Rilevanza: rafforza il controllo sulla corretta distribuzione del valore tra le classi.
Sul voto e l’omologazione
Cass. civ., Sez. I, sentenza 21 febbraio 2025, n. 4596. Principio: i creditori con crediti contestati hanno diritto di voto e l’omesso deposito delle somme a garanzia dei crediti contestati può integrare un inadempimento rilevante ai fini della risoluzione. Rilevanza: tutela il fornitore il cui credito è contestato dall’impresa.
Cass. civ., Sez. I, sentenza 17 luglio 2025, n. 19981. Principio: l’omologazione con superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali è una regola di omologazione inserita nell’ipotesi di proposta approvata, non una procedura autonoma. Rilevanza: chiarisce la struttura del giudizio di omologazione, in cui la verifica di convenienza resta centrale.
Sull’esecuzione e la risoluzione
Cass. civ., Sez. I, sentenza 18 aprile 2025, n. 10307. Principio: i crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato in continuità, dopo l’omologazione, non sono prededucibili nel successivo fallimento. Rilevanza: avverte il fornitore che le forniture post-omologa richiedono garanzie autonome.
Cass. civ., Sez. I, sentenza 18 luglio 2025, n. 20175. Principio: l’omologazione rende temporaneamente inesigibili i crediti anteriori fino alle scadenze del piano e sospende la prescrizione; il creditore può agire prima se il piano è evidentemente inattuabile. Rilevanza: chiarisce tempi e strumenti di reazione del fornitore insoddisfatto.
Cass. civ., ordinanza n. 14525/2024. Principio: se l’inadempimento del concordato omologato determina una nuova insolvenza, il creditore può chiedere direttamente l’apertura della procedura liquidatoria. Rilevanza: amplia gli strumenti a disposizione del fornitore di fronte a un’impresa che non paga.
Cass. civ., sentenza n. 18185/2025. Principio: la riduzione dei crediti prodotta dall’omologazione resiste nella successiva procedura liquidatoria solo se, alla sua apertura, era già scaduto il termine per chiedere la risoluzione. Rilevanza: rende il termine annuale decisivo anche per il valore del credito nella seconda crisi.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il fornitore di un supermercato in concordato
Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dall’impresa, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che la procedura impone e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza dell’impresa si sposta. In concreto:
- Ricostruiamo il tuo credito alla data della domanda, separando forniture anteriori e successive sulla base di fatture, documenti di trasporto e ordini.
- Individuiamo i controcrediti compensabili (premi di fine anno, contributi promozionali, note di credito) e formalizziamo la compensazione nei tempi utili.
- Impostiamo la documentazione delle nuove forniture per sostenere la prededuzione: fatturazione separata, prova della funzionalità, verifica delle autorizzazioni.
- Rispondiamo alle richieste di prosecuzione fondate sull’art. 94-bis, verificando se il contratto è davvero essenziale e quali condizioni di pagamento puoi legittimamente pretendere.
- Predisponiamo gli elementi per l’eventuale pagamento come fornitore strategico ai sensi dell’art. 100 CCII, interloquendo con l’impresa e con il commissario.
- Ci opponiamo alle istanze di scioglimento o sospensione del contratto oppure quantifichiamo in modo completo l’indennizzo spettante.
- Analizziamo il piano con i commercialisti dello staff: classi, valore di liquidazione, flussi della continuità, tempi e test del miglior soddisfacimento.
- Gestiamo il voto e le osservazioni al commissario, calcolando il peso del tuo credito nella classe.
- Proponiamo opposizione all’omologazione, reclamo e ricorso per cassazione quando il piano presenta vizi concreti.
- Presidiamo l’esecuzione del concordato, monitorando le rate e predisponendo, se necessario, l’istanza di risoluzione entro il termine di legge.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa, in cui la controparte è un’impresa, pesano in particolare due di queste qualifiche. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere i meccanismi con cui un’impresa in difficoltà costruisce il percorso di risanamento e conduce le trattative con i creditori: è la conoscenza che serve per anticiparne le mosse. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore che legge il piano e imposta il voto può sostenere l’opposizione all’omologazione, il reclamo in Corte d’appello e il ricorso in Cassazione, senza cambi di linea e senza dispersione di informazioni.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: la convenienza di un piano concordatario è una questione giuridica e contabile insieme, e capire se una percentuale del 30% in quattro anni conviene davvero rispetto all’alternativa liquidatoria richiede entrambe le competenze.
Chiusura: chi conosce le regole muove per primo
Il fornitore di un supermercato in concordato preventivo non è condannato ad attendere passivamente una percentuale decisa da altri. Ha strumenti precisi (compensazione, prededuzione, tutela delle piccole imprese fornitrici, voto, opposizione, risoluzione) e finestre temporali precise in cui usarli. Nelle procedure di crisi non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono esattamente i passaggi della partita: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ne conosce la logica di costruzione del piano, come cassazionista può difendere le tue ragioni dal tribunale fino alla Suprema Corte, come coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario può far leggere i numeri del piano a chi li sa interpretare.
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