Un creditore, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o il pubblico ministero hanno depositato un ricorso per la liquidazione giudiziale della tua impresa. Il tribunale ha fissato l’udienza. La domanda è semplice: si può ancora chiedere il concordato preventivo? La risposta è sì, ma solo entro una finestra temporale stretta e a condizioni precise. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024) riconosce la priorità degli strumenti di regolazione della crisi rispetto alla liquidazione, ma lega questa priorità a un termine di decadenza.
Il rischio principale è perdere la finestra: la domanda di concordato va proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata dal tribunale, anche se quell’udienza si chiude con un semplice rinvio. Dopo, la strada si chiude fino alla conclusione del procedimento di liquidazione. La Cassazione, nel 2026, ha confermato questa lettura rigorosa con due ordinanze ravvicinate.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto di contatto tra crisi d’impresa e procedimento giudiziale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, che è proprio il canale che il legislatore ha previsto per sottrarsi alla decadenza dell’art. 40, comma 10, CCII. Chi lavora come esperto negoziatore valuta ogni giorno se un’impresa è risanabile, con quali tempi e con quale strumento: è la stessa valutazione che serve quando un ricorso per liquidazione è già pendente e bisogna scegliere in pochi giorni se e come depositare una domanda di concordato.
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Inquadramento normativo: priorità degli strumenti negoziali e coordinamento dei procedimenti
Sul piano normativo, la questione si regge su quattro disposizioni del Codice della crisi: l’art. 7 (trattazione unitaria delle domande), l’art. 40 (domanda di accesso), l’art. 44 (domanda con riserva) e l’art. 49 (dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale).
La regola essenziale è questa: se pendono contemporaneamente una domanda di liquidazione giudiziale e una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, il tribunale esamina per prima la seconda, purché presentata nei termini e non manifestamente inammissibile.
L’art. 7 CCII: la trattazione unitaria
L’art. 7 CCII stabilisce che tutte le domande che mirano a regolare la crisi o l’insolvenza dello stesso debitore sono trattate in un unico procedimento. Il comma 2 fissa l’ordine di esame: il tribunale tratta in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato e che nella proposta siano indicate le ragioni della convenienza per i creditori (o, nel concordato in continuità, l’assenza di pregiudizio). Il comma 3 chiude il sistema: la liquidazione giudiziale si apre solo se la domanda alternativa non è accolta, oppure nei casi indicati dall’art. 49, comma 2.
La ratio è dichiarata. Il legislatore preferisce, quando possibile, soluzioni che conservano il valore dell’impresa rispetto alla sua liquidazione. Va precisato che questa preferenza non è illimitata: opera dentro le regole processuali e cede quando lo strumento negoziale viene usato per ritardare una liquidazione ormai matura.
L’art. 40, commi 9 e 10: le due direzioni del coordinamento
L’art. 40 CCII disciplina due situazioni speculari.
Il comma 9 riguarda il caso in cui sia già pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione: la domanda di liquidazione giudiziale può essere proposta nello stesso procedimento fino alla rimessione della causa al collegio; se proposta separatamente, è riunita anche d’ufficio.
Il comma 10 è il cuore del tema. Se pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi va proposta nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41. Successivamente alla prima udienza la domanda non può essere proposta autonomamente fino alla conclusione del procedimento. Se proposta separatamente entro lo stesso termine, viene riunita anche d’ufficio. Il termine non si applica quando la domanda è presentata all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 è intervenuto su entrambi i commi.
Gli artt. 44 e 49: domanda con riserva e casi di apertura
L’art. 44 consente al debitore di depositare una domanda “con riserva” (o prenotativa), riservandosi di presentare proposta, piano e documentazione entro un termine fissato dal tribunale. L’art. 49, comma 2, elenca i casi in cui, pendente la domanda alternativa, la liquidazione si apre al suo esito negativo: mancato rispetto del termine assegnato ai sensi dell’art. 44, revoca dell’ammissione, inammissibilità della proposta, mancata approvazione, diniego di omologazione.
Distinzione da istituti affini: un esempio concreto
La domanda di concordato in pendenza di liquidazione non va confusa con la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII). La composizione negoziata non è uno strumento di regolazione in senso proprio: è un percorso stragiudiziale, guidato da un esperto indipendente, che non sottostà alla decadenza dell’art. 40, comma 10. Esempio: un’impresa artigiana con un ricorso per liquidazione notificato da un fornitore. Se deposita una domanda di concordato con riserva, entra nel binario dell’art. 40, comma 10, e deve rispettare la prima udienza. Se invece aveva avviato in precedenza la composizione negoziata e le trattative si sono chiuse senza accordo, può proporre una domanda di accesso entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’art. 17, comma 8, anche dopo la prima udienza del procedimento di liquidazione.
Il controllo del tribunale contro l’uso dilatorio
Sul piano sistematico, la priorità dell’art. 7, comma 2, convive con un controllo preliminare del tribunale. La domanda non deve essere manifestamente inammissibile e il piano non deve essere manifestamente inadeguato. Si tratta di un filtro di evidenza: il tribunale non anticipa il giudizio di fattibilità che spetta alla fase di ammissione e di omologazione, ma esclude le domande che, già a una prima lettura, non hanno alcuna possibilità di condurre a una regolazione della crisi.
Questo filtro raccoglie l’eredità delle Sezioni Unite del 2015. Già nel regime della legge fallimentare la Cassazione aveva chiarito che la domanda di concordato non rende improcedibile il procedimento per la dichiarazione di fallimento, ma ne sospende in via di fatto la definizione, e che la domanda presentata al solo fine di differire la dichiarazione di insolvenza costituisce abuso del processo. Il Codice della crisi ha tradotto questo principio in due regole: la trattazione unitaria con priorità (art. 7) e la decadenza collegata alla prima udienza (art. 40, comma 10).
In termini operativi, il debitore deve dimostrare fin dal deposito che la domanda ha un contenuto reale. Anche nella forma con riserva, è opportuno allegare elementi che rendano credibile la proposta: una prima ricostruzione dell’attivo e del passivo, le linee del piano, le interlocuzioni già avviate con i creditori principali. Una domanda priva di qualunque contenuto espone al rischio di una declaratoria di inammissibilità e, con essa, alla immediata trattazione del ricorso per liquidazione.
Il raccordo con gli altri strumenti di regolazione
Va precisato che l’art. 40, comma 10, parla di “strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, non solo di concordato preventivo. La stessa regola, dunque, vale per la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per gli altri strumenti previsti dal Codice. Il titolo dell’articolo si concentra sul concordato perché è lo strumento più utilizzato quando un ricorso per liquidazione è già pendente, ma il termine di decadenza non cambia se il debitore sceglie un accordo con i creditori.
Requisiti e termini: quando la domanda è ammissibile
In termini operativi, la domanda di concordato in pendenza di un ricorso per liquidazione deve rispettare requisiti soggettivi, oggettivi e temporali.
1. Legittimazione del debitore
La domanda è riservata al debitore. Per le società, l’art. 120-bis CCII attribuisce agli amministratori la competenza esclusiva a decidere l’accesso allo strumento, con delibera verbalizzata da notaio. Va precisato che la Cassazione, con sentenza n. 34881 del 30 dicembre 2025, ha riconosciuto all’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c. la legittimazione a presentare una domanda di accesso alla liquidazione giudiziale: il dato conferma che la legittimazione si valuta in base ai poteri gestori effettivi in capo a chi agisce per la società.
2. Presupposto oggettivo
Il concordato preventivo è accessibile all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza (art. 84 CCII). La pendenza di un ricorso per liquidazione non impedisce l’accesso: anzi, di regola coincide con uno stato di insolvenza già contestato da un creditore. L’impresa deve superare i limiti dimensionali dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII); per l’impresa minore il ricorso per liquidazione giudiziale non è proponibile e gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento.
3. Termine: la prima udienza
Il termine più critico è quello dell’art. 40, comma 10: la domanda va depositata entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41, a pena di decadenza. Due precisazioni della Cassazione 2026 ne definiscono il perimetro.
Con l’ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026 la Prima Sezione ha qualificato il termine come perentorio e non prorogabile, ritenendo irrilevante che il debitore stesse ancora trattando con i creditori quando la causa era già in decisione. Con l’ordinanza n. 19789/2026 la stessa Sezione ha chiarito che la “prima udienza” è quella fissata con il decreto di convocazione, anche se in essa il giudice si limita a disporre un rinvio. Dopo una domanda revocata non si apre un nuovo termine.
4. Termine per integrare la domanda con riserva
Se il debitore deposita domanda con riserva, l’art. 44 prevede che il tribunale assegni un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito di proposta, piano e documentazione. La proroga, fino a ulteriori sessanta giorni, richiede giustificati motivi ed è esclusa quando pendono ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. Questa è la situazione tipica del nostro tema: chi chiede il concordato con un ricorso per liquidazione pendente deve calcolare di non poter contare sulla proroga.
5. Sospensione feriale
La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. In linea generale non si applica ai procedimenti per l’apertura delle procedure concorsuali, che hanno trattazione urgente. In termini operativi conviene non contare mai sul periodo 1-31 agosto per spostare un termine collegato alla prima udienza.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Fissazione dell’udienza di comparizione (art. 41) | Deposito del ricorso per liquidazione | Ordinatorio per il tribunale | Nessuna per il debitore; l’udienza resta il riferimento |
| Termine a difesa del debitore (art. 41) | Notifica del ricorso e del decreto | Minimo di legge (non inferiore a 15 giorni, salvo abbreviazione) | Vizio della convocazione, da far valere nel procedimento |
| Domanda di accesso allo strumento (art. 40, c. 10) | Entro la prima udienza fissata, anche se di solo rinvio | Perentorio, a pena di decadenza | Domanda non proponibile autonomamente fino alla conclusione del procedimento |
| Integrazione della domanda con riserva (art. 44) | Decreto del tribunale | Perentorio (30-60 giorni) | Apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 49, c. 2 |
| Proroga del termine ex art. 44 | Istanza del debitore | Fino a 60 giorni ulteriori | Esclusa se pendono ricorsi per liquidazione |
| Domanda dopo composizione negoziata (art. 40, c. 10, ult. per.) | Comunicazione ex art. 17, c. 8 | 60 giorni | Torna ad applicarsi la decadenza ordinaria |
Procedura passo-passo
La disciplina prevede una sequenza precisa. Ogni passaggio ha un soggetto, un organo e un atto.
1. Ricezione del ricorso e del decreto di convocazione. Il creditore, il pubblico ministero o un organo di controllo deposita il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presso il tribunale competente. Il tribunale fissa con decreto l’udienza di comparizione (art. 41). Il ricorso e il decreto vengono notificati al debitore, di norma all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese. Da questo momento il debitore conosce la data della prima udienza, che è il riferimento per la decadenza.
2. Individuazione del giudice competente. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione la competenza è attribuita alle sezioni specializzate in materia di impresa. La domanda di concordato va depositata nello stesso procedimento: non si apre un fascicolo autonomo, salvo la riunione d’ufficio prevista dal comma 10.
3. Delibera dell’organo amministrativo. Per le società, la decisione di presentare la domanda spetta agli amministratori (art. 120-bis CCII), con verbale notarile depositato nel registro delle imprese. È un passaggio che richiede tempo: va calendarizzato a ritroso rispetto alla prima udienza.
4. Scelta tra domanda piena e domanda con riserva. Il debitore può depositare:
– una domanda completa, con proposta, piano, attestazione del professionista indipendente e documentazione dell’art. 39;
– una domanda con riserva (art. 44), con i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti, riservandosi il resto.
Va precisato che la domanda con riserva non è uno strumento per “guadagnare tempo” a vuoto: in pendenza di un ricorso per liquidazione il termine non è prorogabile e il tribunale verifica fin da subito l’assenza di finalità dilatorie.
5. Deposito entro la prima udienza. La domanda va depositata telematicamente entro la prima udienza. Il deposito il giorno stesso dell’udienza, prima della trattazione, rientra nel termine; il deposito dopo un rinvio non vi rientra, come chiarito dalla Cassazione nel 2026.
6. Pubblicazione e effetti. La domanda è pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Dalla pubblicazione il debitore può chiedere le misure protettive (art. 54 CCII), che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui viene esercitata l’impresa.
7. Esame prioritario da parte del tribunale. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, il tribunale esamina per prima la domanda di concordato. Verifica che non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato e che la proposta indichi la convenienza per i creditori o l’assenza di pregiudizio. Il ricorso per liquidazione resta pendente ma non viene deciso.
8. Integrazione nel termine ex art. 44. Il debitore deposita proposta, piano, attestazione e documenti nel termine assegnato. Durante il termine il tribunale può nominare un commissario giudiziale e imporre obblighi informativi periodici.
9. Esito. Se il tribunale apre il concordato (art. 47), la procedura prosegue con il voto dei creditori e l’omologazione. Se si verifica uno degli eventi dell’art. 49, comma 2 (termine scaduto, revoca, inammissibilità, mancata approvazione, diniego di omologa), il tribunale, su ricorso già pendente, dichiara aperta la liquidazione giudiziale senza un nuovo procedimento.
Contenuto necessario dell’atto introduttivo
La disciplina prevede un contenuto minimo che non varia per il fatto che penda un ricorso per liquidazione. La domanda piena deve contenere, ai sensi degli artt. 39, 84 e 87 CCII:
– la proposta ai creditori, con l’indicazione delle classi se previste o obbligatorie;
– il piano, con la descrizione delle cause della crisi, delle strategie di intervento e dei tempi di adempimento;
– l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano;
– i bilanci degli ultimi tre esercizi, le dichiarazioni dei redditi e IVA, la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione, l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore.
La domanda con riserva richiede un contenuto ridotto: i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione. In pendenza di un ricorso per liquidazione, l’atto deve inoltre dare conto della pendenza stessa e chiedere la riunione al procedimento già instaurato, così da evitare che la domanda venga trattata in un fascicolo separato.
Un’avvertenza decisiva riguarda il contenuto del piano: nel concordato in continuità la proposta deve indicare l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale; nel concordato liquidatorio deve garantire il soddisfacimento minimo dei chirografari previsto dalla legge e l’apporto di risorse esterne. Una proposta che non rispetta questi parametri rischia di essere considerata manifestamente inammissibile già nel filtro dell’art. 7, comma 2.
Dove più spesso si sbaglia
- Contare la prima udienza “di trattazione effettiva”: è l’errore che la Cassazione ha esplicitamente respinto nel 2026.
- Depositare una domanda con riserva priva di contenuto reale, confidando nella proroga: la proroga è esclusa in pendenza di ricorsi per liquidazione.
- Ripresentare una seconda domanda dopo una revoca: dopo la prima udienza la riproposizione non è ammessa.
- Trascurare la delibera notarile: senza delibera la domanda della società è viziata.
- Ignorare la via della composizione negoziata: se è stata attivata in precedenza, il termine di sessanta giorni dall’art. 17, comma 8, è un canale autonomo che va calcolato con precisione.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi. Date e importi sono ipotetici e servono a mostrare come si calcolano i termini.
Esempio di calcolo 1 — Domanda con riserva tempestiva, senza proroga
Ipotesi. Società di trasporti con debiti complessivi per 1.284.700 €, di cui 312.450 € verso un fornitore di carburanti. Il fornitore deposita ricorso per liquidazione giudiziale il 3 febbraio 2026. Il tribunale fissa l’udienza di comparizione al 12 marzo 2026. Ricorso e decreto sono notificati via PEC il 20 febbraio 2026.
Sviluppo.
– Termine a difesa: dal 20 febbraio al 12 marzo intercorrono 20 giorni, sopra il minimo di legge.
– Delibera degli amministratori con verbale notarile: 5 marzo 2026.
– Deposito della domanda con riserva ex art. 44: 9 marzo 2026, tre giorni prima della prima udienza. La domanda è tempestiva.
– All’udienza del 12 marzo il tribunale prende atto della domanda, la riunisce al procedimento e assegna con decreto un termine di 60 giorni per il deposito di proposta e piano: scadenza 11 maggio 2026 (computando dal decreto del 12 marzo).
– Proroga: non concedibile, perché pende il ricorso del fornitore.
Esito.
– Se piano, proposta e attestazione sono depositati entro l’11 maggio, il tribunale li esamina con priorità ai sensi dell’art. 7, comma 2.
– Se il deposito non avviene, si realizza un’ipotesi dell’art. 49, comma 2: il tribunale può dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale sul ricorso del fornitore già pendente.
– Variante: se la società avesse depositato il 13 marzo, dopo un’udienza conclusa con un rinvio al 2 aprile, la domanda sarebbe stata tardiva. Il rinvio non riapre il termine.
Esempio di calcolo 2 — Uscita dalla composizione negoziata e termine di sessanta giorni
Ipotesi. Impresa manifatturiera con esposizione di 2.736.180 € verso banche, erario e fornitori. Ha avviato la composizione negoziata il 14 aprile 2026. Un creditore deposita ricorso per liquidazione il 22 maggio 2026; la prima udienza è fissata al 15 luglio 2026. Le trattative non portano a un accordo e l’esperto deposita la relazione finale; la comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8, avviene il 7 settembre 2026.
Sviluppo.
– Prima udienza del procedimento di liquidazione: 15 luglio 2026, già trascorsa.
– La regola generale dell’art. 40, comma 10, renderebbe tardiva ogni domanda successiva.
– La deroga dell’ultimo periodo del comma 10 si applica: la domanda è proposta all’esito della composizione negoziata.
– Termine: 60 giorni dal 7 settembre 2026 = 6 novembre 2026.
– Il periodo 1-31 agosto non incide sul calcolo, perché il termine decorre dal 7 settembre.
Esito.
– Una domanda di concordato preventivo (o di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 25-sexies, che ha propri presupposti) depositata entro il 6 novembre 2026 è proponibile.
– Una domanda depositata il 9 novembre 2026 ricade nella regola generale ed è preclusa fino alla conclusione del procedimento di liquidazione.
– L’esempio mostra perché la composizione negoziata, attivata per tempo, conserva al debitore una finestra che altrimenti sarebbe chiusa.
| Elemento | Esempio 1 | Esempio 2 |
|---|---|---|
| Debito complessivo | 1.284.700 € | 2.736.180 € |
| Prima udienza | 12 marzo 2026 | 15 luglio 2026 |
| Data di deposito utile | entro il 12 marzo 2026 | entro il 6 novembre 2026 |
| Base normativa | art. 40, c. 10, primo periodo | art. 40, c. 10, ultimo periodo |
| Proroga ex art. 44 | esclusa | esclusa se pende il ricorso |
Casi particolari
1. La seconda domanda dopo la revoca della prima
Va precisato che la decadenza non si “ricarica”. Se il debitore deposita tempestivamente una prima domanda e questa viene poi revocata ai sensi dell’art. 106 CCII, il termine della prima udienza resta consumato. È il caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 19789/2026: dopo la revoca dell’ammissione al primo concordato, la società aveva depositato una seconda domanda il giorno prima della nuova udienza. Tribunale di Verona e Corte d’appello di Venezia l’avevano dichiarata inammissibile; la Cassazione ha confermato.
2. Le trattative con i creditori ancora in corso
Il debitore che sta negoziando con i principali creditori tende ad attendere l’esito prima di depositare. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026, ha ritenuto irrilevante lo stato delle trattative: il termine è perentorio e il procedimento non può tornare indietro per consentire una domanda tardiva. In termini operativi, chi tratta deve depositare comunque entro la prima udienza, eventualmente in forma prenotativa, e proseguire le trattative nel termine ex art. 44.
3. L’impresa già insolvente in composizione negoziata
Si discute se l’impresa già insolvente possa accedere alla composizione negoziata. Il Tribunale di Siracusa, con provvedimento del 14 settembre 2022, ha escluso l’accesso; il Tribunale di Bologna, con provvedimento dell’8 novembre 2022, ha valorizzato il punto di arrivo (la ragionevole risanabilità) e non quello di partenza. Il tema incide sul nostro: se la composizione negoziata è ammessa, la sua chiusura apre la finestra di sessanta giorni dell’art. 40, comma 10. Durante le trattative, inoltre, l’art. 18 CCII impedisce che sia pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale quando sono state chieste e confermate le misure protettive.
In questa zona di confine opera in modo diretto la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica che consente di valutare se la composizione negoziata è ancora percorribile e come agganciarla correttamente a un successivo strumento di regolazione.
4. Nessuna deroga “caso per caso”
La Corte d’appello di Roma, Sezione I, con sentenza del 12 marzo 2025, ha escluso che il giudice possa valutare caso per caso la tardività: la preclusione dell’art. 40, comma 10, non contempla deroghe ulteriori rispetto a quella espressa della composizione negoziata.
5. Le impugnazioni
Se il tribunale, decorsi i termini, apre la liquidazione giudiziale, il rimedio è il reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza. Va precisato che la Cassazione, con ordinanza n. 12523 dell’8 maggio 2024, ha escluso l’estensione analogica del reclamo previsto dall’art. 124 CCII al di fuori della liquidazione giudiziale: i mezzi di impugnazione del Codice sono tipici e vanno individuati con precisione.
6. Il ricorso proposto dal pubblico ministero o dagli organi di controllo
L’art. 40, comma 10, si riferisce a qualunque procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un soggetto diverso dal debitore. La regola vale quindi anche quando il ricorso è proposto dal pubblico ministero o da un organo con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa. Non cambia la decadenza; cambia la difesa nel merito, perché il ricorso del pubblico ministero si fonda spesso su segnalazioni o su notizie emerse in procedimenti penali, e richiede una ricostruzione documentale accurata dello stato dell’impresa.
7. La domanda proposta dal debitore stesso per la propria liquidazione
Se è il debitore a chiedere la propria liquidazione giudiziale, l’art. 40, comma 10, non si applica: la norma riguarda il procedimento promosso da altri. Il debitore che cambia strategia e intende passare a uno strumento di regolazione deve però tener conto della trattazione unitaria dell’art. 7 e del controllo sull’uso dilatorio della domanda. È uno scenario raro, ma possibile quando nel corso del procedimento emerge un investitore o un accordo con i creditori principali.
Domande frequenti
Ho ricevuto il ricorso per liquidazione giudiziale: entro quando posso chiedere il concordato?
Entro la prima udienza fissata dal tribunale nel decreto di convocazione, a pena di decadenza (art. 40, comma 10, CCII). Conta l’udienza fissata, non quella in cui la causa viene effettivamente discussa: anche se il giudice si limita a rinviare, il termine si è consumato. La domanda può essere depositata anche in forma “con riserva”, ma deve essere già sorretta da un progetto serio, perché in pendenza di ricorsi per liquidazione la proroga del termine ex art. 44 non è concessa.
Se deposito il concordato, il tribunale può comunque dichiarare la liquidazione?
Non subito. L’art. 7, comma 2, impone di esaminare per prima la domanda di concordato, se non manifestamente inammissibile e se il piano non è manifestamente inadeguato. La liquidazione giudiziale si apre solo se la domanda alternativa non è accolta o nei casi dell’art. 49, comma 2: termine ex art. 44 non rispettato, revoca, inammissibilità, mancata approvazione dei creditori, diniego di omologazione. In quei casi il tribunale decide sul ricorso già pendente, senza un nuovo procedimento.
L’udienza è stata rinviata: posso approfittarne per depositare la domanda?
No. La Cassazione ha chiarito nel 2026 che la prima udienza è quella fissata ai sensi dell’art. 41, anche se il giudice si è limitato a disporre un rinvio. Il rinvio non riapre il termine. Dopo la prima udienza la domanda non può essere proposta autonomamente fino alla conclusione del procedimento di liquidazione. L’unica eccezione espressa riguarda la domanda proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’art. 17, comma 8.
Il concordato in bianco blocca i pignoramenti già in corso?
La domanda, anche con riserva, consente di chiedere le misure protettive previste dall’art. 54 CCII. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui viene esercitata l’impresa. Le misure devono però essere confermate dal tribunale e hanno una durata limitata. Non sono automatiche nei loro effetti stabili e possono essere revocate se il debitore le usa in modo abusivo.
Ero in composizione negoziata e un creditore ha chiesto la liquidazione: cosa succede?
Durante le trattative, se le misure protettive sono state richieste e confermate, la sentenza di apertura della liquidazione non può essere pronunciata (art. 18 CCII). Chiusa la composizione negoziata, il debitore ha sessanta giorni dalla comunicazione dell’art. 17, comma 8, per proporre una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, anche se la prima udienza del procedimento di liquidazione è già passata. Oltre quel termine torna la decadenza ordinaria.
Caso limite: la mia è un’impresa sotto soglia. Il creditore può chiedere la liquidazione giudiziale?
No. La liquidazione giudiziale non riguarda l’impresa minore, definita dall’art. 2 CCII in base a soglie di attivo, ricavi e debiti. Per l’impresa minore gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata. Se il debitore ritiene di essere sotto soglia, deve provarlo nel procedimento, depositando i bilanci o la documentazione equivalente. È una difesa preliminare che va impostata prima di scegliere lo strumento.
Il quadro giurisprudenziale
Sul piano giurisprudenziale il tema è stato ridefinito in tempi recenti. Le pronunce che seguono sono state selezionate perché incidono direttamente sul rapporto tra domanda di concordato e ricorso per liquidazione già pendente. I principi sono riformulati in sintesi.
Le pronunce di legittimità
1. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 9935 del 15 maggio 2015.
Principio: la domanda di concordato preventivo non rende improcedibile il procedimento per la dichiarazione di fallimento, ma ne impedisce la definizione finché la procedura concordataria non si chiude con esito negativo; tra i due procedimenti sussiste un rapporto di continenza, per cui vanno coordinati. La domanda presentata al solo scopo di differire la dichiarazione di insolvenza integra abuso del processo.
Rilevanza: è il precedente da cui deriva l’impianto degli artt. 7 e 49, comma 2, CCII. La Scuola Superiore della Magistratura riconduce alle sentenze del 2015 sia la nozione di continenza tra domande contrapposte sia l’elenco degli eventi che consentono di aprire la procedura liquidatoria.
2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026.
Principio: il termine dell’art. 40, comma 10, CCII per la domanda del debitore in pendenza di un ricorso per liquidazione promosso da altri è perentorio e non prorogabile; lo stato delle trattative con i creditori non giustifica il deposito tardivo.
Rilevanza: chiude la porta alle strategie attendiste. Chi negozia deve comunque depositare entro la prima udienza.
3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 19789/2026.
Principio: la “prima udienza” dell’art. 40, comma 10, è quella fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, anche se il giudice si limita a disporre un rinvio; il termine è legato alla regolare convocazione delle parti, non al contenuto dell’udienza. Dopo la revoca di un primo concordato non si apre un nuovo termine.
Rilevanza: è la decisione più operativa sul tema. Fissa in modo netto il dies ad quem del deposito.
4. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 34881 del 30 dicembre 2025.
Principio: l’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c. è legittimato a presentare per la società la domanda di accesso alla liquidazione giudiziale.
Rilevanza: conferma che la legittimazione a introdurre domande nel procedimento unitario si misura sui poteri gestori effettivi. È utile per verificare chi, nella società, può validamente depositare la domanda di concordato.
5. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 12523 dell’8 maggio 2024.
Principio: il reclamo previsto dall’art. 124 CCII riguarda la sola liquidazione giudiziale e non può essere esteso per analogia ad altre procedure.
Rilevanza: richiama la tipicità dei rimedi del Codice. Nel nostro tema, l’impugnazione della sentenza che apre la liquidazione dopo il fallimento del concordato segue le regole proprie, non quelle di altri istituti.
Le pronunce di merito
6. Corte d’appello di Roma, Sez. I, sentenza del 12 marzo 2025 (procedimenti V.G. riuniti).
Principio: la preclusione dell’art. 40, comma 10, non ammette deroghe o eccezioni ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore; è esclusa una valutazione caso per caso della tardività.
Rilevanza: anticipa, sul piano del merito, la linea rigorosa poi seguita dalla Cassazione nel 2026.
7. Tribunale di Verona e Corte d’appello di Venezia (gradi di merito del caso deciso da Cass. n. 19789/2026).
Principio: è inammissibile la seconda domanda di concordato depositata dopo la revoca della prima, quando la prima udienza del procedimento di liquidazione è già trascorsa.
Rilevanza: mostra come i giudici di merito applicano la decadenza anche in presenza di un primo accesso tempestivo. Gli estremi delle due decisioni di merito non sono riportati nelle fonti consultate.
8. Tribunale di Siracusa, provvedimento del 14 settembre 2022.
Principio: l’impresa già insolvente non può accedere alla composizione negoziata, in base a una lettura letterale delle norme sull’accesso.
Rilevanza: se prevale questa lettura, l’impresa insolvente perde il canale della composizione negoziata e, con esso, la finestra di sessanta giorni dell’art. 40, comma 10.
9. Tribunale di Bologna, provvedimento dell’8 novembre 2022.
Principio: per l’accesso alla composizione negoziata conta la ragionevole risanabilità dell’impresa, non lo stato di partenza; anche l’impresa insolvente può accedervi se esiste un percorso credibile di risanamento.
Rilevanza: è la lettura più favorevole al debitore e la più coerente con l’impianto della composizione negoziata; incide sulla possibilità di costruire per tempo un’alternativa alla decadenza.
Sintesi del quadro
| Questione | Orientamento | Riferimento |
|---|---|---|
| Rapporto tra concordato e procedura liquidatoria | Continenza; priorità del concordato; abuso se dilatorio | Cass. SU 9935/2015 |
| Natura del termine art. 40, c. 10 | Perentorio, non prorogabile | Cass. 13912/2026 |
| Nozione di prima udienza | Anche se di mero rinvio | Cass. 19789/2026 |
| Deroghe caso per caso | Escluse | App. Roma 12 marzo 2025 |
| Seconda domanda dopo revoca | Inammissibile oltre la prima udienza | Cass. 19789/2026 |
| Accesso alla composizione negoziata dell’insolvente | Contrasto | Trib. Siracusa 2022 / Trib. Bologna 2022 |
Va precisato che la giurisprudenza di legittimità sul Codice della crisi è in rapida evoluzione. Prima di impostare una difesa è sempre necessario verificare le pronunce più recenti della Prima Sezione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando un ricorso per liquidazione giudiziale è già pendente, il lavoro dello studio si concentra sui giorni che separano la notifica dalla prima udienza. Questi sono gli strumenti concreti.
- Calcoliamo il termine di decadenza a partire dal decreto di convocazione notificato, verificando la data della prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 e la regolarità della notifica via PEC.
- Verifichiamo la competenza del tribunale e la regolarità del ricorso del creditore: legittimazione, prova del credito, centro degli interessi principali, eventuale qualità di impresa minore sotto soglia.
- Analizziamo la situazione patrimoniale e finanziaria insieme ai commercialisti dello staff, per stabilire se esistono le condizioni di un concordato in continuità, liquidatorio o di un altro strumento di regolazione.
- Predisponiamo la delibera degli amministratori ai sensi dell’art. 120-bis CCII e coordiniamo i tempi del verbale notarile con la scadenza della prima udienza.
- Redigiamo e depositiamo la domanda, piena o con riserva, completa della documentazione richiesta dagli artt. 39 e 44, entro la prima udienza.
- Chiediamo le misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII e ne curiamo la conferma, per bloccare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa.
- Costruiamo piano e proposta nel termine assegnato dal tribunale, sapendo che la proroga è esclusa in pendenza del ricorso, e coordiniamo il lavoro con l’attestatore indipendente.
- Valutiamo la composizione negoziata come percorso alternativo o preliminare e, se già attivata, calcoliamo la finestra di sessanta giorni dalla comunicazione dell’art. 17, comma 8.
- Contestiamo nel procedimento le eccezioni di abuso e di tardività sollevate dal creditore ricorrente, sulla base della giurisprudenza più recente.
- Impugniamo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale con il reclamo ex art. 51 CCII e, se necessario, proseguiamo fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ha un peso specifico. Chi svolge la funzione di esperto conosce i criteri con cui si valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e i tempi delle trattative; può quindi stabilire con cognizione se conviene depositare subito una domanda di concordato o se esiste ancora lo spazio per la composizione negoziata. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC entrano in gioco quando l’impresa risulta sotto soglia e la difesa si sposta sugli strumenti del sovraindebitamento.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore imposta la domanda, segue il reclamo e, se serve, discute il ricorso davanti alla Corte di legittimità, senza cambi di linea.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi curano termini, atti e contraddittorio; i secondi ricostruiscono la situazione contabile, la proiezione dei flussi e la convenienza per i creditori. In una procedura in cui il tribunale verifica fin da subito che il piano non sia manifestamente inadeguato, questa integrazione è un requisito di lavoro, non un elemento accessorio.
Chiusura
In sintesi: il concordato si può chiedere anche con un ricorso per liquidazione giudiziale già pendente, e il tribunale deve esaminarlo per primo. La domanda va però depositata entro la prima udienza fissata, anche se quell’udienza si esaurisce in un rinvio. Il termine è perentorio, non riapre dopo una revoca e non lascia spazio a proroghe del termine ex art. 44. L’unica finestra ulteriore è quella dei sessanta giorni successivi alla chiusura della composizione negoziata.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca all’incrocio tra la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione della crisi. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo di leggere la crisi con gli stessi criteri usati nelle trattative assistite, e quindi di valutare in tempi brevi quale strumento depositare e quando, prima che la decadenza dell’art. 40, comma 10, renda la scelta impossibile.
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