Hai capi di due, tre, a volte quattro stagioni fermi sugli scaffali. Le banche hanno iniziato a ridurre gli affidamenti, i laboratori terzisti chiedono il pagamento prima di consegnare la prossima collezione, l’Erario e l’INPS aspettano versamenti che rimandi da mesi. E il tuo bilancio continua a dire che quel magazzino vale più di un milione, mentre tu sai benissimo che, se domani dovessi venderlo in blocco, ne ricaveresti una frazione.
Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, con termini precisi e controlli di completamento: se lo segui nell’ordine giusto, trasformi un magazzino che oggi pesa sui conti nella prima risorsa del tuo concordato. Ogni sezione ti dice cosa fare, entro quando, su quale norma ti appoggi e cosa fare se qualcosa va storto.
Perché Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché il concordato preventivo di un’impresa della moda è, prima di ogni altra cosa, una questione di crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una figura abilitata a lavorare dentro la composizione negoziata, lo strumento che molto spesso precede (o sostituisce) il concordato. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è esattamente dove si concentrano i debiti di un’azienda fashion in difficoltà: linee autoliquidanti, anticipi su fatture, IVA, ritenute e contributi. E poiché un concordato si può giocare fino all’ultimo grado di giudizio, la qualifica di avvocato cassazionista permette di seguire la stessa strategia dal deposito della domanda fino all’eventuale ricorso in Cassazione contro l’omologazione negata.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere dove ti trovi. Un piano di concordato costruito partendo dalla mossa sbagliata ti fa perdere settimane, e nella moda le settimane hanno un valore preciso: un capo della collezione autunno-inverno venduto a novembre vale molto più dello stesso capo venduto a marzo in saldo. Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1 — Sai quanto vale davvero il tuo magazzino? Non il valore a bilancio, ma quanto incasseresti vendendolo oggi, stagione per stagione, canale per canale. Se la risposta è “più o meno quello che c’è in contabilità”, sei nella situazione più pericolosa: il tuo piano partirà da un numero gonfiato e il commissario giudiziale, o il tribunale, lo smonterà. Il codice civile e i principi contabili nazionali (OIC 13) impongono di valutare le rimanenze al minore tra costo e valore di realizzo desumibile dal mercato: nella moda, dove l’obsolescenza è stagionale e quindi rapidissima, la distanza tra i due valori può essere enorme.
Domanda 2 — Hai già ricevuto atti esecutivi o istanze di liquidazione giudiziale? Un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, un precetto, un pignoramento presso terzi sui crediti verso i tuoi clienti wholesale, una banca che ha “girato” gli incassi delle Ri.Ba. a copertura dello scoperto: ognuno di questi segnali ti dice che non hai più tempo per la fase di studio e devi mettere l’azienda al riparo subito.
Domanda 3 — L’attività può ancora generare cassa? Hai ordini per la prossima collezione? I tuoi negozi monomarca o i tuoi corner coprono almeno i costi diretti? L’e-commerce funziona? Se la risposta è sì, anche solo per una parte dell’azienda, la strada naturale è un concordato in continuità (diretta, indiretta o mista). Se la risposta è no, devi ragionare su un concordato liquidatorio, che però ha requisiti molto più severi.
Domanda 4 — Quanto sei grande? Se nei tre esercizi precedenti hai avuto un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro, sei un “imprenditore minore” (art. 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII). In questo caso il concordato preventivo non è la tua strada: la tua strada è il concordato minore davanti a un Organismo di Composizione della Crisi. La piccola boutique indipendente, il marchio emergente con un solo punto vendita, lo showroom gestito da una persona sola rientrano spesso qui.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è questa… | …parti dalla mossa |
|---|---|
| Non hai un inventario aggiornato per stagione e per canale | Mossa 1 — fotografa il magazzino |
| Hai un inventario attendibile ma non sai quanto devi e a chi, per rango | Mossa 2 — misura debito e perimetro della crisi |
| Conosci attivo e passivo ma non sai quale strumento usare | Mossa 3 — scegli la strada |
| Hai già un pignoramento, un’istanza di liquidazione giudiziale o una banca che blocca le linee | Mossa 4 — metti al riparo l’azienda (e recupera in parallelo le mosse 1-3) |
| Hai già depositato una domanda con riserva e il termine corre | Mossa 5 — costruisci il piano industriale |
| Il piano industriale è pronto e devi tradurlo in proposta ai creditori | Mossa 6 — scrivi la proposta |
| Sei stato ammesso e si avvicina il voto | Mossa 7 — porta i creditori al voto |
| Il voto è avvenuto o il tribunale deve decidere sull’omologazione | Mossa 8 — omologazione ed esecuzione |
| Rientri nelle soglie dell’imprenditore minore | Mossa 3, ramo “concordato minore”, poi mosse 5-6 adattate |
Non passare oltre finché non hai individuato con certezza la tua mossa di partenza: il resto del piano dipende da questa scelta.
Mossa 1 — Fotografa il magazzino stagione per stagione
Obiettivo della mossa: trasformare il magazzino da numero contabile a mappa di valori realizzabili, distinguendo ciò che serve alla continuità da ciò che va venduto, e a che prezzo, entro quale data.
Quando va fatta
Subito, prima di qualunque contatto formale con il tribunale. Nella moda il calendario non lo decidi tu: lo decidono le stagioni. Se stai leggendo in autunno, la collezione autunno-inverno in negozio è al suo massimo valore fino all’inizio dei saldi invernali; dopo, perde una parte significativa del prezzo pieno, e i capi della primavera-estate appena conclusa sono già “fine serie”. Ogni mese di ritardo nella fotografia del magazzino è un mese in cui il valore che stai fotografando scende.
Come si esegue
Il primo passo è un inventario fisico, non contabile. Conta i capi, non i codici. Poi lavora su quattro assi.
- Per stagione. Separa almeno: collezione corrente (in vendita a prezzo pieno), stagione appena conclusa, stagioni precedenti (due anni o più), continuativi (i capi “carry over” che non hanno stagionalità: basici, denim, accessori senza tempo).
- Per canale di destinazione realistica. Per ogni gruppo indica dove può essere venduto: negozi propri a prezzo pieno, e-commerce, outlet di proprietà o in concessione, vendite private e flash sales online, stock house e jobber che comprano a peso o a blocchi, export verso mercati secondari.
- Per vincoli giuridici. Verifica quali capi non sono davvero tuoi o non sono liberamente vendibili: merce in conto vendita presso terzi (che conti come tua) o merce di terzi in conto vendita presso di te (che non è tua), capi realizzati su licenza di marchio con divieto di vendita a canali non autorizzati, capi gravati da riserva di proprietà del fornitore, merce depositata presso un logistico che vanta un diritto di ritenzione per fatture non pagate.
- Per valore di realizzo. Per ciascun gruppo indica il prezzo netto che incasseresti realmente, dedotti sconti, commissioni dei marketplace, costi di logistica, resi.
Il risultato è una tabella che deve dirti tre numeri: il valore a bilancio, il valore di realizzo nel piano (vendendo con tempi e canali ordinati) e il valore di realizzo in caso di liquidazione giudiziale (vendita forzata, in blocco, da parte di un curatore). Quella terza colonna è fondamentale: il Codice della crisi ti chiede di dimostrare che i tuoi creditori, con il concordato, ricevono almeno quanto riceverebbero dalla liquidazione giudiziale (art. 84, comma 1, CCII). Se non conosci con precisione il valore di liquidazione del magazzino, non puoi dimostrare la convenienza del tuo piano.
Prima di procedere, assicurati che anche la componente immateriale sia fotografata: il marchio, i disegni e modelli registrati, il portafoglio clienti wholesale, i contratti di licenza attivi, il database dei clienti dell’e-commerce. In una crisi fashion spesso il magazzino vale meno del previsto ma il marchio vale più del previsto, ed è proprio il marchio a rendere credibile la continuità.
La base giuridica
La valutazione delle rimanenze al minore tra costo e valore di realizzo discende dall’art. 2426, n. 9, c.c. e dal principio OIC 13. Nel Codice della crisi, l’art. 39 impone di allegare alla domanda uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività, e l’art. 87 chiede che il piano indichi il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda. Su questo valore si regge tutta l’architettura del concordato: la Cassazione, con l’ordinanza 9 luglio 2026, n. 22960, ha ricordato che il controllo del tribunale sulla proposta in continuità non è formale, ma si estende al contenuto del piano e dei documenti con uno scrutinio di legalità sostanziale, e la determinazione del valore di liquidazione è uno dei punti su cui quel controllo si concentra.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire che il gestionale di magazzino non corrisponde alla realtà fisica: capi mancanti, codici duplicati, merce danneggiata non scaricata, resi dei clienti wholesale mai registrati. Non provare a “sistemare” i numeri: documenta le differenze, rettifica con un verbale datato e spiega le cause. Un’inventariazione corretta e trasparente, anche se peggiora il quadro, è molto meno pericolosa di un dato gonfiato che il commissario giudiziale scoprirà in sede di verifica. Se il magazzino è disperso tra più logistici o più punti vendita, fai l’inventario per sito e assegna a ciascun sito un responsabile che firmi il conteggio.
Se invece scopri che una parte rilevante della merce è in conto vendita presso negozi multimarca che non pagano da mesi, mettila subito in una voce separata: è un credito incerto e un magazzino a rischio, non un attivo pieno.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché non hai:
- un inventario fisico firmato e datato, suddiviso per stagione, canale e vincolo giuridico;
- per ogni gruppo di merce, i tre valori (bilancio, realizzo nel piano, realizzo in liquidazione) con una nota che spiega da dove arriva ciascuna percentuale;
- l’elenco degli asset immateriali (marchio, licenze, portafoglio clienti) con una prima stima del loro valore in continuità e in liquidazione.
Mossa 2 — Misura il debito e il perimetro della crisi
Obiettivo della mossa: sapere esattamente quanto devi, a chi, con quale rango e con quali scadenze, e capire se sei in crisi o già in insolvenza.
Quando va fatta
In parallelo alla mossa 1 o subito dopo. Se hai già ricevuto atti esecutivi, ti servono almeno i dati essenziali entro pochi giorni, perché la mossa 4 (protezione) richiede comunque l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
Come si esegue
Costruisci un elenco creditori che abbia, per ogni posizione, sei colonne: nome, importo capitale, interessi e accessori, rango (prededucibile, privilegiato generale o speciale, ipotecario o pignoratizio, chirografario), scadenza originaria, eventuali garanzie di terzi (fideiussioni dei soci, garanzie pubbliche sui finanziamenti).
In un’impresa di moda i gruppi di creditori si ripetono quasi sempre:
- dipendenti per stipendi arretrati e TFR, assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.;
- professionisti e artigiani (designer freelance, modellisti, laboratori artigiani) che possono vantare il privilegio dell’art. 2751-bis, nn. 2 e 5, c.c.;
- Erario ed enti previdenziali per IVA, ritenute e contributi, con privilegi di grado diverso;
- banche per scoperti di conto, anticipi su fatture, finanziamenti a medio termine (spesso con garanzia del Fondo di garanzia per le PMI o di altri garanti pubblici);
- fornitori di tessuti, accessori e lavorazioni, quasi sempre chirografari;
- locatori dei negozi e dei magazzini, per canoni arretrati;
- licenzianti del marchio, se produci su licenza, per royalties minime garantite non pagate.
Poi fai il test di crisi. Il Codice della crisi distingue la crisi (lo stato che rende probabile l’insolvenza, manifestato dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) dall’insolvenza (l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni). Costruisci un piano di tesoreria a tredici settimane e uno a dodici mesi: se il secondo ti dice che non arriverai a pagare le scadenze, sei in crisi; se già oggi non paghi regolarmente, sei in insolvenza. La differenza conta, perché la composizione negoziata è pensata soprattutto per chi è ancora in uno stato di squilibrio o di crisi in cui il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
Prima di procedere, assicurati di avere censito anche i contratti in corso che non sono ancora debiti ma lo diventeranno: ordini già confermati ai fornitori per la prossima collezione, impegni di acquisto minimi verso i licenzianti, canoni a scadere delle locazioni, leasing di macchinari o arredi dei negozi. Sono questi contratti che, nella mossa 4, potresti dover sospendere o sciogliere.
La base giuridica
Le definizioni di crisi e insolvenza sono nell’art. 2 CCII. L’obbligo di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi è nell’art. 2086 c.c. e nell’art. 3 CCII: averli rispettati (o poter dimostrare di essersi attivati non appena i segnali sono emersi) è importante anche per la responsabilità degli amministratori. L’elenco nominativo dei creditori con crediti e cause di prelazione è richiesto dall’art. 39 CCII già per la domanda con riserva.
Ricorda anche un punto che la Cassazione ha chiarito: la sentenza di omologazione non fa stato sull’esistenza, sull’entità e sul rango dei crediti (Cass., ordinanza n. 26560/2024). La verifica dei crediti nel concordato serve a calcolare le maggioranze e la fattibilità, non a chiudere definitivamente le contestazioni: se hai crediti contestati, indicali come tali e prevedi nel piano un fondo rischi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il debito “che non sapevi di avere”: un avviso di accertamento non ancora notificato ma prevedibile, una garanzia prestata a favore di una società collegata, un contenzioso con un ex agente di commercio per indennità di fine rapporto. Non lasciare buchi. Chiedi il certificato dei debiti fiscali all’Agenzia delle Entrate, il certificato dei debiti contributivi all’INPS e la situazione delle posizioni affidate all’agente della riscossione: sono documenti che il Codice della crisi ti chiede comunque e che il commissario giudiziale verificherà. Per i contenziosi, indica il valore richiesto dalla controparte e la tua stima di rischio.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché non hai:
- un elenco creditori completo per rango, con importi e garanzie di terzi;
- un piano di tesoreria a 13 settimane e a 12 mesi che ti dica se sei in crisi o in insolvenza;
- l’elenco dei contratti pendenti rilevanti (ordini, licenze, locazioni, leasing, finanziamenti autoliquidanti).
Mossa 3 — Scegli la strada: composizione negoziata, concordato in continuità, misto, liquidatorio o minore
Obiettivo della mossa: scegliere lo strumento giuridico che massimizza il valore del tuo magazzino e del tuo marchio, evitando di imboccare una strada che il tribunale potrebbe dichiarare inammissibile.
Quando va fatta
Appena le mosse 1 e 2 ti hanno dato i numeri essenziali. Se sei sotto pressione esecutiva, la scelta va fatta nel giro di pochi giorni, perché la mossa 4 dipende dallo strumento scelto.
Come si esegue
Hai davanti cinque strade. Valutale una per una, con i numeri delle mosse precedenti in mano.
Strada A — La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII). Non è un concordato: è un percorso stragiudiziale in cui un esperto indipendente, nominato su tua istanza attraverso la piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio, ti affianca nelle trattative con banche, fornitori e Fisco. Puoi chiedere misure protettive che il tribunale deve confermare. È la strada ideale se l’azienda è ancora viva, se il problema è concentrato su pochi creditori grandi (due o tre banche, un fornitore principale) e se pensi di poter chiudere un accordo senza passare per un voto di tutti i creditori. Se le trattative non portano a un accordo, puoi comunque accedere a un concordato preventivo ordinario o al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), da chiedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto.
Strada B — Il concordato preventivo in continuità diretta. Tu (la tua società) continui a gestire l’azienda, vendi il magazzino in modo ordinato nei canali giusti, prosegui con le collezioni future e paghi i creditori con i flussi del piano. Il Codice oggi richiede che la continuità sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, e ammette che i creditori siano soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato della continuità (art. 84, comma 3, CCII). Non c’è una percentuale minima di pagamento per i chirografari.
Strada C — Il concordato in continuità indiretta. L’azienda (o un ramo, ad esempio la rete retail) passa a un terzo tramite cessione, affitto o conferimento, e il terzo prosegue l’attività. Attenzione all’affitto d’azienda: la Cassazione, con la sentenza 8 luglio 2026, n. 22931, ha chiarito che per configurare la continuità indiretta la prosecuzione deve riguardare almeno una porzione significativa del nucleo aziendale originario e che, se si fonda su contratti di affitto, questi devono essere funzionalmente e cronologicamente collegati al piano che accompagna il ricorso. Un affitto di ramo d’azienda stipulato anni prima, slegato dalla regolazione della crisi, non trasforma un concordato in “continuità”.
Strada D — Il concordato misto. È la strada più frequente nella moda: prosegui con il core business (le collezioni correnti, il marchio, i negozi più redditizi) e liquidi tutto ciò che non serve (lo stock delle stagioni precedenti, i negozi in perdita, eventuali immobili non strumentali). Secondo l’impostazione prevalente il concordato misto segue la disciplina della continuità, ma la continuità deve essere effettiva: la Cassazione, con l’ordinanza 8 gennaio 2025, n. 348, ha delineato i criteri per accertarla nel concordato misto e ha ritenuto legittima la nomina di un liquidatore quando il piano non chiarisce come saranno venduti i beni non funzionali alla continuità.
Strada E — Il concordato liquidatorio. Cessi l’attività e liquidi tutto. È la strada più difficile: il Codice richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% il soddisfacimento dei chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale, e un pagamento ai chirografari non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei loro crediti (art. 84, comma 4, CCII). In un’impresa fashion con molto stock vecchio e pochi immobili, raggiungere queste soglie senza un investitore esterno è molto raro.
Il ramo per le imprese minori — il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII). Se rientri nelle soglie dell’imprenditore minore, il concordato preventivo non ti è accessibile: devi passare dal concordato minore, gestito con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il concordato minore è pensato per la prosecuzione dell’attività; fuori dalla continuità è ammesso solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori. Anche qui le prelazioni vanno rispettate: la Cassazione, con l’ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28574, ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare le norme del codice civile e la graduazione delle cause legittime di prelazione, come nel concordato preventivo.
Per scegliere, rispondi a questa domanda: chi paga di più i tuoi creditori, e con quale grado di certezza, tra la tua azienda che continua a vendere e un curatore che svende il magazzino in blocco? Se la risposta è “l’azienda che continua”, la tua strada è B, C o D. Se la risposta è “nessuno dei due paga abbastanza”, devi trovare risorse esterne (un investitore, un socio, un acquirente del marchio) prima di qualunque deposito.
La base giuridica
Gli artt. 84 e 87 CCII disciplinano finalità e contenuto del piano; gli artt. 12-25-undecies regolano la composizione negoziata; l’art. 25-sexies il concordato semplificato; gli artt. 74-83 il concordato minore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 8365/2025, ha ribadito che per aversi continuità non basta una qualsiasi prosecuzione di attività: serve un’effettiva prosecuzione dell’impresa, non la mera gestione o dismissione di beni.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il disaccordo tra soci o amministratori sulla strada da seguire: chi vuole vendere il marchio subito, chi vuole tentare la continuità a ogni costo. Ricorda che la decisione di presentare la domanda di concordato, nelle società di capitali, spetta agli amministratori (art. 120-bis CCII), che ne rispondono. Se tra i soci c’è un conflitto, documenta per iscritto le alternative valutate, con i numeri delle mosse 1 e 2: sarà la tua migliore tutela.
Un secondo imprevisto è l’attivazione di una composizione negoziata mentre è già pendente una domanda di concordato, o viceversa. La Cassazione, con l’ordinanza 6 dicembre 2025, n. 31856, si è occupata proprio dell’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata e delle misure protettive in pendenza di una domanda di concordato: è il segnale che i due strumenti vanno coordinati con attenzione e non sovrapposti per moltiplicare le protezioni.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché non hai:
- scelto lo strumento (composizione negoziata, concordato in continuità diretta, indiretta, misto, liquidatorio o concordato minore) con una nota scritta che spiega perché;
- verificato di non rientrare (o di rientrare) nelle soglie dell’imprenditore minore;
- se la scelta è la continuità indiretta, verificato che eventuali contratti di affitto siano collegati al piano e non preesistenti e scollegati.
Mossa 4 — Metti al riparo l’azienda: domanda con riserva, misure protettive e contratti pendenti
Obiettivo della mossa: bloccare le azioni esecutive e cautelari dei creditori, proteggere la cassa e il magazzino, e guadagnare il tempo necessario per scrivere il piano senza svendere la collezione corrente.
Quando va fatta
Subito, se hai già pignoramenti o istanze di liquidazione giudiziale. In ogni caso, prima che i saldi o la fine stagione abbattano il valore del magazzino che hai fotografato nella mossa 1. Tieni presente un dettaglio importante: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non opera, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Se la tua domanda con riserva scade a fine agosto, il termine scade davvero a fine agosto.
Come si esegue
Il primo passo è decidere se depositare una domanda completa (con piano, proposta e attestazione) o una domanda con riserva (art. 44 CCII), detta anche “prenotativa”. In quasi tutte le crisi fashion la seconda è inevitabile: il piano non è pronto, il magazzino sta perdendo valore, i creditori stanno agendo.
Con la domanda con riserva:
- depositi un ricorso al tribunale competente (quello del luogo in cui hai il centro degli interessi principali), allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione;
- chiedi le misure protettive (art. 54 CCII): dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività;
- il tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per depositare la proposta, il piano e la documentazione completa, prorogabile, su tua istanza, di non oltre sessanta giorni in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale;
- per il concordato, il tribunale nomina il commissario giudiziale e fissa obblighi informativi periodici (almeno mensili) sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta.
Le misure protettive devono poi essere confermate dal giudice con un provvedimento in tempi brevi; la loro durata complessiva, tra tutti gli strumenti, non può superare i dodici mesi (art. 8 CCII). Prepara fin da subito la documentazione che dimostra che le misure servono davvero a salvaguardare il valore dell’azienda: nel tuo caso, la stagionalità del magazzino è l’argomento più forte.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo lavora proprio su questo passaggio delicato: la scelta tra protezione negoziale e protezione concordataria, e la loro sequenza.
Prima di procedere, assicurati di gestire i contratti pendenti. Dal deposito della domanda:
- i contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti proseguono, e i patti che consentono all’altra parte di recedere o sciogliersi per il solo fatto del deposito sono inefficaci (art. 97, comma 1, CCII, riscritto dal correttivo D.Lgs. 136/2024);
- nel concordato in continuità, i creditori non possono rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare i contratti per il solo fatto della domanda e, per i contratti essenziali alla prosecuzione dell’attività, in caso di misure protettive, per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 94-bis CCII). È lo scudo che ti serve quando il laboratorio terzista minaccia di sospendere la produzione della prossima collezione o il fornitore di tessuti blocca le consegne;
- puoi chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti che non ti servono più (art. 97 CCII): il negozio monomarca in perdita, il magazzino logistico sovradimensionato, il contratto di licenza con minimi garantiti insostenibili. Alla controparte spetta un indennizzo, trattato come credito anteriore chirografario.
Ricorda però i limiti dello scioglimento: la Cassazione, con l’ordinanza 12 giugno 2025, n. 15713, ha precisato che lo scioglimento riguarda i contratti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti e non incide sui diritti nascenti dalle prestazioni già eseguite, che restano regolati dal contratto. Se il laboratorio ha già consegnato la produzione, il suo credito per quella produzione resta.
Infine, guarda le banche. Il correttivo ha introdotto nell’art. 97 CCII una disciplina specifica per i finanziamenti “autoliquidanti” (anticipi su fatture, Ri.Ba., sconto): è il tema su cui, in un’impresa wholesale, si gioca spesso la sopravvivenza della cassa nelle prime settimane. Verifica con precisione quali incassi la banca può trattenere e quali deve rilasciarti.
La base giuridica
Artt. 39, 44, 46, 54, 55, 94, 94-bis e 97 CCII; art. 8 CCII per la durata massima delle misure protettive; art. 9 CCII per l’inapplicabilità della sospensione feriale. Dopo il deposito della domanda e fino all’omologazione, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 e art. 94 CCII): una vendita dell’intero stock delle stagioni precedenti a un’unica stock house è con ogni probabilità un atto di straordinaria amministrazione, mentre le vendite al dettaglio nei negozi rientrano nella gestione ordinaria.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che, tra il deposito e la pubblicazione nel registro delle imprese, un creditore notifichi un pignoramento presso terzi sui tuoi clienti wholesale o sulla banca. Le misure protettive operano dalla pubblicazione: per questo deposito e richiesta di pubblicazione vanno fatti nella stessa giornata, e la tesoreria va organizzata in modo che gli incassi più importanti non transitino, in quei giorni, su conti esposti. Se il pignoramento è già stato notificato prima, documentalo e chiedi al giudice dell’esecuzione di prendere atto dell’effetto delle misure sulla prosecuzione della procedura.
Altro imprevisto: un creditore ha già depositato un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale. La domanda con riserva resta possibile, ma in quel caso la proroga del termine non ti sarà concessa: devi lavorare per depositare il piano completo nel primo termine.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché non hai:
- depositato la domanda (con riserva o completa) e verificato la sua pubblicazione nel registro delle imprese;
- ottenuto (o chiesto e calendarizzato) la conferma delle misure protettive;
- l’elenco dei contratti da proseguire, da sospendere e da sciogliere, con le relative istanze già pronte o depositate;
- annotato in agenda il termine fissato dal tribunale, la data dell’eventuale istanza di proroga e le scadenze delle informative periodiche al commissario.
Mossa 5 — Costruisci il piano industriale con il magazzino al centro
Obiettivo della mossa: scrivere un piano industriale che dica, stagione per stagione e canale per canale, quanto incasserai dal magazzino e dalla continuità, e che regga alla verifica del commissario, dell’attestatore e del tribunale.
Quando va fatta
Dentro il termine fissato dal tribunale con la domanda con riserva. Se il termine è di sessanta giorni, organizza il lavoro così: prime tre settimane per il piano industriale, quarta e quinta settimana per la proposta e le classi (mossa 6), ultime due-tre settimane per l’attestazione e la revisione finale. Se il calendario è stretto, chiedi la proroga per tempo, con giustificati motivi concreti (per esempio: attesa dei dati di vendita della campagna ordini, trattative in corso con un investitore o con una stock house).
Come si esegue
Il primo passo è il calendario commerciale. Nella moda il piano non si scrive per anni solari, si scrive per stagioni. Il tuo piano deve dire:
- Collezione corrente. Quanto prevedi di vendere a prezzo pieno nei negozi propri e online, fino all’inizio dei saldi; quanto in saldo; quanto residuerà a fine stagione e in quale canale finirà.
- Fine serie e stagioni precedenti. Quali capi andranno negli outlet propri o in concessione, quali nelle vendite private online, quali saranno venduti in blocco a stock house o jobber, con quale prezzo atteso e quando. Per ogni canale indica il ricavo netto unitario (dopo commissioni, logistica e resi), non il ricavo lordo.
- Collezioni future. Se la continuità prevede nuove collezioni, quante e con quale profilo: in molti casi un piano credibile riduce il numero di referenze, concentra la produzione sui modelli più venduti, accorcia i tempi tra campagna vendite e consegna, e trasforma una parte della produzione da “a magazzino” a “su ordine”.
- Rete distributiva. Quali negozi restano, quali chiudono (e con quale scioglimento contrattuale), quali corner e concessioni proseguono, quali clienti wholesale sono affidabili.
- Costi di struttura. Personale, affitti, logistica, marketing: nel piano devono essere coerenti con il nuovo perimetro dell’azienda.
Prima di procedere, assicurati di proteggere il valore del marchio. Una liquidazione aggressiva dello stock, con capi a marchio venduti a prezzi stracciati su canali non controllati, può distruggere il posizionamento e quindi i flussi futuri della continuità. Una soluzione frequente è separare i canali: stock delle stagioni più vecchie venduto in blocco con clausole di esclusiva territoriale o di destinazione (ad esempio verso mercati esteri non presidiati), stagione appena conclusa venduta negli outlet propri o in vendite private riservate.
Poi lavora sulla finanza. Il piano deve dire come pagherai i fornitori della prossima collezione mentre sei in concordato. Hai tre leve:
- finanziamenti interinali e in esecuzione autorizzati dal tribunale, che godono della prededuzione (art. 99 CCII);
- pagamento dei fornitori strategici: il tribunale può autorizzarti a pagare crediti anteriori per beni e servizi quando un professionista indipendente attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 100 CCII). È lo strumento tipico per il laboratorio terzista senza il quale la collezione non esce;
- vendita competitiva di asset non strategici: se hai già un’offerta per un ramo d’azienda (per esempio la rete outlet) o per un blocco di beni (lo stock delle stagioni precedenti), il tribunale apre una procedura competitiva per verificare se esistono offerte migliori (art. 91 CCII). È un’occasione per far emergere il valore reale del magazzino vecchio.
Infine, fai attenzione alla sostenibilità di ciò che prometti. Un piano in continuità che si regge su incassi irrealistici delle collezioni future non passerà: la Cassazione, con l’ordinanza 30 luglio 2024, n. 21250, ha ribadito che il controllo del tribunale si estende anche alla fattibilità economica, intesa come realizzabilità concreta del piano, e che le carenze informative della relazione dell’attestatore sono un valido motivo per dubitare della serietà del piano.
Il calendario di smaltimento: canale per canale
Prima di procedere con le cifre, assicurati di avere chiaro quale canale usare per ciascun gruppo di merce. Ogni canale ha un prezzo, un tempo e un rischio diverso per il marchio, e il tuo piano deve dichiararli tutti e tre. Usa questa griglia come base e adattala ai dati reali della tua azienda.
| Canale | Merce adatta | Tempi tipici | Rischio per il marchio | Cosa documentare nel piano |
|---|---|---|---|---|
| Negozi propri ed e-commerce a prezzo pieno | Collezione corrente, continuativi | Fino all’inizio dei saldi | Nessuno | Venduto storico per stagione, tasso di sell-through |
| Saldi nei canali propri | Residui della collezione corrente | Periodo dei saldi stagionali | Basso, se gli sconti restano nella media del settore | Sconto medio applicato, margine netto |
| Outlet propri o in concessione | Stagione appena conclusa | 6-12 mesi | Contenuto | Contratti di concessione, incassi medi per metro quadro |
| Vendite private e flash sales online | Stagione appena conclusa, taglie spezzate | Campagne di poche settimane | Contenuto, se riservate a clienti registrati | Commissioni della piattaforma, percentuale di resi |
| Stock house e jobber in blocco | Stagioni precedenti | Una sola cessione | Alto, se mancano vincoli di destinazione | Offerte scritte, clausole di territorio o canale |
| Export verso mercati secondari | Stagioni precedenti, continuativi | 3-9 mesi | Medio | Contratti con distributori, garanzie di pagamento |
| Donazione o riciclo tessile | Merce invendibile o danneggiata | Breve | Nessuno | Verbali di scarico, costi di smaltimento evitati |
Il primo passo, con questa griglia davanti, è assegnare ogni gruppo della mossa 1 a uno o più canali, con una data di inizio e una di fine. Poi verifica che la somma degli incassi per canale coincida con il valore di realizzo che hai indicato nel piano: se non coincide, uno dei due numeri è sbagliato e il commissario se ne accorgerà.
Non trascurare l’ultima riga. Una parte del magazzino di molte imprese fashion non ha un mercato reale: capi danneggiati, taglie estreme, articoli fuori moda da molte stagioni. Dichiararla a valore zero e prevederne lo smaltimento ordinato rende più credibile tutto il resto del piano. Tenere in bilancio a valore pieno merce che nessuno comprerà è il modo più rapido per perdere la fiducia dell’attestatore.
Infine, collega il calendario di smaltimento al calendario dei pagamenti. Se la proposta prevede un primo pagamento ai creditori privilegiati entro un certo numero di mesi dall’omologazione, quel pagamento deve essere coperto da incassi che, nel tuo calendario, arrivano prima. Nella moda, dove gli incassi si concentrano in pochi mesi dell’anno (inizio stagione e saldi), un errore di sequenza tra entrate e uscite può rendere inadempiente un piano che sulla carta è sostenibile.
La base giuridica
Il contenuto del piano è disciplinato dall’art. 87 CCII: cause della crisi, strategie di intervento, tempi, valore di liquidazione, modalità di ristrutturazione dei debiti, piano industriale con effetti sul piano finanziario in caso di continuità, azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili. Gli artt. 99, 100 e 91 CCII regolano rispettivamente finanza prededucibile, pagamento dei crediti pregressi e offerte concorrenti.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un dato di vendita della stagione in corso molto peggiore delle previsioni: un autunno caldo, una campagna ordini debole, un cliente wholesale importante che cancella. Non nascondere lo scostamento: aggiorna il piano, riduci le stime, e spiega nella relazione perché il nuovo scenario resta comunque migliore della liquidazione. Un piano prudente che regge vale più di un piano ambizioso che crolla alla prima verifica. Se lo scostamento è tale da rendere il piano non più sostenibile, valuta subito la conversione verso un concordato misto con una parte liquidatoria più ampia, o la ricerca di un investitore.
Un altro imprevisto frequente è l’offerta della stock house che arriva più bassa del valore che hai indicato nella mossa 1. Prima di accettarla, chiedi l’apertura della procedura competitiva: è il modo più trasparente per dimostrare al commissario e ai creditori che quel prezzo è il migliore ottenibile.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché non hai:
- un piano industriale per stagioni, con incassi distinti per canale e un calendario di smaltimento dello stock;
- un piano finanziario che mostri, mese per mese, la copertura della cassa necessaria per la prossima collezione;
- le istanze per finanza interinale, pagamento dei fornitori strategici e, se serve, procedura competitiva sugli asset da cedere.
Mossa 6 — Scrivi la proposta: classi, priorità e confronto con la liquidazione
Obiettivo della mossa: tradurre il piano industriale in una proposta che rispetti le regole di distribuzione del Codice, che sia votabile dalle classi di creditori e che dimostri con numeri chiari di essere migliore della liquidazione giudiziale.
Quando va fatta
Dopo il piano industriale, all’interno dello stesso termine della domanda con riserva. Riserva almeno due settimane all’attestatore: il professionista indipendente deve verificare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano (art. 87, comma 3, CCII), e non può farlo in pochi giorni su un’impresa con magazzino stagionale.
Come si esegue
Il primo passo è il confronto con la liquidazione. Prendi i valori della mossa 1 (realizzo in liquidazione) e quelli della mossa 2 (debiti per rango) e costruisci uno scenario di liquidazione giudiziale: cosa incasserebbe un curatore vendendo magazzino, crediti, marchio e beni, dedotte le spese di procedura, e come si distribuirebbe tra i creditori. Poi metti accanto lo scenario del concordato. Il confronto non deve limitarsi alla cifra finale: conta anche il grado di certezza dei pagamenti e i tempi. Nella moda, la liquidazione giudiziale ha quasi sempre un problema specifico: un curatore che deve vendere migliaia di capi stagionali senza una rete commerciale li vende in blocco a pochi acquirenti specializzati, a prezzi molto bassi.
Poi forma le classi. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria (art. 85 CCII). Nelle imprese fashion una suddivisione tipica è:
- classe dei creditori privilegiati non soddisfatti integralmente (o pagati con dilazione rilevante);
- classe dei crediti fiscali e previdenziali oggetto di trattamento non integrale;
- classe delle banche chirografarie;
- classe dei fornitori strategici che proseguono il rapporto;
- classe dei fornitori che sono imprese minori, per la quale il Codice impone una classe separata;
- classe degli altri chirografari (fornitori cessati, locatori dei negozi chiusi, controparti dei contratti sciolti con il loro indennizzo).
Prima di procedere, assicurati di rispettare le regole di distribuzione. Nel concordato in continuità il Codice distingue: il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione; l’eventuale valore eccedente (il plusvalore generato dalla continuità) può essere distribuito in modo che i crediti inseriti in classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore (art. 84, comma 6, CCII). Su questo punto la giurisprudenza è rigorosa: i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività non sono liberamente distribuibili e non possono alterare a piacimento la gerarchia tra creditori.
Per i crediti fiscali e contributivi, valuta la transazione fiscale e previdenziale nel concordato (art. 88 CCII, riscritto dal correttivo D.Lgs. 136/2024): la proposta di pagamento parziale o dilazionato va presentata agli uffici competenti con la documentazione richiesta, e in presenza delle condizioni di legge il tribunale può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali. Il correttivo ha introdotto limiti precisi a questa omologazione forzosa: tienili presenti fin da ora, perché cambiano la tua strategia di voto.
Infine, scrivi la proposta in modo che ogni creditore capisca in una riga cosa riceve, quando e con quale grado di certezza. Una proposta chiara è una proposta votabile.
La base giuridica
Artt. 84, 85, 87, 88 CCII. La Cassazione, con l’ordinanza 9 luglio 2026, n. 22960, ha chiarito che il giudizio di ammissibilità del concordato in continuità non si ferma alla ritualità formale e alla presenza dei documenti, ma si estende alla fattibilità (come non manifesta inidoneità del piano) e al contenuto della proposta, con un controllo di legalità sostanziale di ampiezza analoga a quello dell’omologazione. Con l’ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1393, la Corte aveva già precisato che il controllo del tribunale non può però spingersi a sostituire le proprie stime a quelle del debitore sul merito e sulla convenienza economica della proposta, che restano rimessi al voto dei creditori.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’attestatore che non firma: ritiene che il valore di realizzo del magazzino sia sovrastimato o che i flussi delle collezioni future siano troppo ottimistici. Non cercare un altro attestatore più “accomodante”: rivedi i numeri. Un’attestazione costruita su dati deboli è il primo bersaglio del commissario giudiziale e dei creditori dissenzienti. Se il nodo è il magazzino, la soluzione migliore è spesso far emergere un prezzo di mercato con offerte vincolanti o con la procedura competitiva della mossa 5.
Altro imprevisto: un creditore molto grande (tipicamente una banca o un fornitore principale) ha da solo una quota tale da condizionare una classe. Valuta con attenzione la formazione delle classi, che deve rispondere a posizioni giuridiche e interessi economici omogenei: non puoi costruire classi “su misura” solo per isolare un dissenziente.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché non hai:
- un prospetto di confronto concordato/liquidazione giudiziale, per classe, con percentuali e tempi;
- classi formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, comprese le classi obbligatorie;
- l’attestazione del professionista indipendente firmata;
- se prevista, la proposta di transazione fiscale e previdenziale depositata presso gli uffici competenti.
Mossa 7 — Deposita, collabora con il commissario e porta i creditori al voto
Obiettivo della mossa: ottenere l’ammissione alla procedura, superare la verifica del commissario giudiziale e raggiungere le maggioranze di legge.
Quando va fatta
Il deposito della proposta completa va fatto entro il termine della domanda con riserva. Dopo l’ammissione, il calendario è dettato dal decreto del tribunale: data e modalità del voto, termine per il deposito delle somme per le spese di procedura, termini per osservazioni e proposte concorrenti.
Come si esegue
Il primo passo è il deposito della proposta, del piano, dell’attestazione e di tutta la documentazione dell’art. 39 CCII. Il tribunale verifica l’ammissibilità e, se la proposta supera il vaglio, con decreto apre la procedura (art. 47 CCII): nomina o conferma il commissario giudiziale, stabilisce il periodo per il voto e fissa un termine non superiore a quindici giorni per depositare una somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura (o una minor somma, non inferiore al 20%). È un costo di giustizia previsto dalla legge: pianificalo nella tesoreria fin dalla mossa 5, perché il mancato deposito blocca tutto.
Poi lavora con il commissario giudiziale. Il commissario verifica l’elenco dei creditori, il valore degli attivi e la fattibilità del piano, e redige una relazione per i creditori in vista del voto. Nella moda, la sua attenzione si concentrerà su tre punti: la quantità reale di merce (rispetto all’inventario), il valore di realizzo per canale, e i flussi delle collezioni future. Prima di procedere, assicurati di consegnargli dati per stagione e per canale, la documentazione delle vendite già fatte durante la procedura e le offerte ricevute per lo stock.
Durante tutta la procedura continua a rispettare gli obblighi informativi e a chiedere l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione. Una vendita di stock non autorizzata, o non coerente con il piano, può portare alla revoca dell’ammissione.
Infine, prepara il voto. Le maggioranze cambiano a seconda del tipo di concordato:
- in continuità: il concordato è approvato se tutte le classi votano favorevolmente; in ciascuna classe la proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe (art. 109 CCII);
- liquidatorio: è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con un correttivo per teste nel caso in cui un solo creditore sia titolare di crediti superiori alla maggioranza.
Ricorda che i creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti possono presentare proposte concorrenti (art. 90 CCII), salvo i casi in cui la tua proposta garantisca ai chirografari le soglie minime previste dalla norma: un piano debole sul magazzino invita un concorrente (spesso un operatore del settore interessato al marchio) a presentare una proposta alternativa.
La base giuridica
Artt. 39, 47, 90, 104-111 CCII. Sulla fase di ammissione è utile ricordare un profilo processuale: la Cassazione, con la sentenza 28 novembre 2025, n. 31958, ha confermato che il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione. In pratica: se la tua prima proposta viene dichiarata inammissibile, la risposta più efficace non è quasi mai un ricorso, ma una nuova proposta che superi i rilievi del tribunale. Sul rispetto dei termini fissati dal tribunale, con l’ordinanza n. 8365/2025 la Corte ha confermato la natura perentoria del termine concesso per integrare la proposta: i documenti depositati fuori termine non salvano la domanda.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una classe che vota contro: spesso le banche chirografarie, che contestano la percentuale o i tempi. Nel concordato in continuità il voto contrario di una classe non chiude automaticamente la partita: il tribunale può comunque omologare in presenza delle condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII (omologazione “trasversale” tra classi, o cross-class cram down). Ma per arrivarci devi aver costruito fin dalla mossa 6 una distribuzione che rispetti le regole del valore di liquidazione e del valore eccedente. Se il dissenso arriva da una classe di creditori fiscali o previdenziali, la strada è l’omologazione forzosa prevista dall’art. 88 CCII, nei limiti introdotti dal correttivo.
Altro imprevisto: la relazione del commissario è critica sul valore del magazzino. Rispondi nel merito, con dati di vendita aggiornati e offerte documentate, prima del voto: i creditori leggono la relazione del commissario, e un rilievo non contestato si traduce quasi sempre in voti contrari.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché non hai:
- il decreto di apertura della procedura e il deposito della somma per le spese nei termini;
- un fascicolo di risposta ai rilievi del commissario sul magazzino e sui flussi;
- l’esito del voto per ciascuna classe, con il calcolo delle maggioranze.
Mossa 8 — Ottieni l’omologazione ed esegui il piano senza deviare
Obiettivo della mossa: ottenere la sentenza di omologazione, difenderla da eventuali opposizioni e reclami, ed eseguire il piano rispettando calendario commerciale e scadenze di pagamento.
Quando va fatta
Dopo il voto, nei tempi fissati dal tribunale per il giudizio di omologazione. L’esecuzione del piano dura quanto previsto nella proposta: nelle imprese fashion in continuità è frequente un orizzonte di tre-cinque anni, ma la durata deve essere ragionevole, perché incide sulla fattibilità giuridica del piano e non solo sulla sua convenienza.
Come si esegue
Il primo passo è il giudizio di omologazione (art. 48 e art. 112 CCII). Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all’interno delle classi e, nel concordato in continuità, che il piano non sia manifestamente inidoneo e che siano rispettate le regole di distribuzione. Se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale verifica che quel creditore riceva almeno quanto riceverebbe dalla liquidazione giudiziale.
Se una o più classi hanno votato contro, entra in gioco l’omologazione trasversale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7663/2026, si è pronunciata sull’omologazione forzosa del concordato in continuità quando l’approvazione arriva da una sola classe di creditori privilegiati, quella che risulterebbe penalizzata dalla liquidazione giudiziale: è un precedente da studiare con attenzione se la tua proposta rischia di essere approvata solo da una parte delle classi.
Contro la sentenza che omologa o che rigetta l’omologazione si può proporre reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione, e contro la decisione della Corte d’appello ricorso per Cassazione entro trenta giorni (art. 51 CCII). Se l’omologazione viene negata, ogni giorno conta: il termine è breve e la sospensione feriale non opera.
Poi esegui. Prima di procedere, assicurati di avere un sistema di monitoraggio mensile: vendite per canale, smaltimento dello stock rispetto al calendario, incassi, pagamenti ai creditori nelle scadenze previste. Il commissario giudiziale sorveglia l’esecuzione e riferisce al tribunale. Nella moda il rischio più grande in fase di esecuzione è la “deriva di magazzino”: nuove collezioni prodotte in eccesso che ricreano lo stock invenduto da cui sei partito. Inserisci nel piano un tetto agli acquisti per stagione legato agli ordini effettivi.
La base giuridica
Artt. 48, 51, 112, 118, 119 CCII. Tre pronunce delineano i rischi della fase di esecuzione.
La prima riguarda i nuovi debiti: la Cassazione, con la sentenza 18 aprile 2025, n. 10307, ha escluso che i crediti sorti durante l’esecuzione di un concordato in continuità già omologato (nel caso, IVA, ritenute e imposta di registro non versate) possano essere considerati prededucibili in un successivo fallimento, perché nascono dall’ordinaria attività d’impresa e non sono strumentali alla procedura. Tradotto: se in esecuzione accumuli nuovi debiti con l’Erario o con i fornitori, quei creditori non avranno una corsia preferenziale, e questo renderà più difficile ottenere credito.
La seconda riguarda l’inattuabilità del piano: con l’ordinanza 29 maggio 2024, n. 15029, la Corte ha ribadito che l’omologazione di un piano non priva i creditori della possibilità di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione, quando il piano risulti oggettivamente inattuabile.
La terza riguarda la risoluzione: se non adempi, ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento non di scarsa importanza, con ricorso da proporre entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto (art. 119 CCII).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una stagione andata male durante l’esecuzione: incassi inferiori del 20-30% rispetto al piano. Non aspettare di essere inadempiente: valuta subito, con il commissario, le leve disponibili (vendita anticipata di uno stock, cessione di un ramo, apporto di finanza da soci o terzi) e, se lo scostamento è strutturale, la modifica del piano nelle forme consentite. Un’impresa che segnala per tempo lo scostamento e propone correttivi ha molte più possibilità di un’impresa che si presenta al tribunale dopo aver saltato due rate.
Check di completamento
Considera completata la mossa (e il piano) quando:
- la sentenza di omologazione è definitiva;
- il calendario di smaltimento dello stock è rispettato e documentato;
- tutti i pagamenti previsti sono stati eseguiti e il commissario ha riferito positivamente sull’esecuzione.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici ma non riferite a casi reali. Servono a farti vedere come lo stesso punto di partenza produce esiti molto diversi a seconda del momento in cui inizi a eseguire il piano.
Situazione di partenza comune (simulazioni 1, 2 e 3). Società di abbigliamento con marchio proprio, cinque negozi monomarca, canale wholesale ed e-commerce. Fotografia al 14 ottobre 2026:
- debiti privilegiati (dipendenti, artigiani, Erario, INPS): 630.100 €;
- debiti chirografari (banche 912.500 €, fornitori e terzisti 1.083.700 €, finanziamento a medio termine 220.000 €): 2.216.200 €;
- totale debiti: 2.846.300 €;
- magazzino a costo: 1.326.900 €, di cui collezione autunno-inverno corrente 418.600 €, primavera-estate appena conclusa 297.300 €, stagioni precedenti 611.000 €;
- crediti verso clienti wholesale: 238.400 €; cassa: 31.200 €.
Scenario di liquidazione giudiziale (termine di confronto). Un curatore vende tutto lo stock in blocco a una media dell’11% del costo (145.900 €), incassa il 70% dei crediti (166.900 €), cede marchio e avviamento per 90.000 €, trova 31.200 € in cassa. Dedotte spese di procedura stimate in 96.000 €, l’attivo netto è 338.000 €. Ai privilegiati (630.100 €) va il 53,6%; ai chirografari nulla.
Simulazione 1 — Chi agisce subito (mossa 1 entro fine ottobre)
Ipotesi: inventario e mappa dei debiti completati entro il 23 ottobre; domanda con riserva depositata e pubblicata il 28 ottobre 2026 con misure protettive; termine fissato in sessanta giorni (27 dicembre 2026), poi prorogato di sessanta giorni (25 febbraio 2027) per attendere i dati della campagna vendite.
Sviluppo: la collezione autunno-inverno viene venduta in stagione, nei negozi e online, con un incasso netto pari al 122% del costo (512.800 €); la primavera-estate va in outlet e vendite private al 38% (112.900 €); le stagioni precedenti sono vendute in blocco a una stock house al 14% (85.500 €). I crediti wholesale, protetti dalle misure, sono incassati al 90% (214.600 €), la cassa resta disponibile (31.200 €). Il piano in continuità prevede flussi netti di 205.000 € l’anno per quattro anni (820.000 €). Spese di procedura stimate: 118.000 €.
Risorse complessive: 512.800 + 112.900 + 85.500 + 214.600 + 31.200 + 820.000 − 118.000 = 1.659.000 €.
Esito: i privilegiati sono pagati integralmente (630.100 €). Ai chirografari restano 1.028.900 €, pari al 46,4% dei loro crediti, contro lo zero della liquidazione. La convenienza è evidente e il voto favorevole delle classi è un obiettivo realistico.
Simulazione 2 — Chi rimanda fino a marzo
Ipotesi: nessuna mossa fino al 10 marzo 2027. Nel frattempo la collezione autunno-inverno è stata svenduta nei saldi per fare cassa (251.200 €), la primavera-estate 2026 è diventata “stagione precedente” (59.500 €), lo stock più vecchio si è ulteriormente deprezzato (61.100 €). Una banca ha ottenuto un pignoramento presso terzi su parte dei crediti wholesale: ne restano disponibili 121.300 €; la cassa è esaurita. Due laboratori hanno sospeso le lavorazioni e la campagna ordini della primavera-estate 2027 è stata persa: i flussi della continuità scendono a 410.000 € in quattro anni. I privilegiati sono saliti a 704.600 € per nuove ritenute e contributi non versati; i chirografari a 2.298.700 €.
Risorse complessive: 251.200 + 59.500 + 61.100 + 121.300 + 410.000 − 118.000 = 785.100 €.
Esito: pagati i privilegiati (704.600 €), ai chirografari restano 80.500 €, cioè il 3,5%. Il concordato in continuità resta tecnicamente possibile (non c’è una soglia minima), ma è difficile convincere le classi a votarlo. La via liquidatoria richiederebbe almeno il 20% ai chirografari (459.740 €) e risorse esterne aggiuntive: senza un investitore, la strada è sbarrata. La differenza tra la simulazione 1 e la 2 non dipende dalla legge: dipende solo da quando hai iniziato.
Simulazione 3 — Concordato misto con procedura competitiva e chiusura di due negozi
Ipotesi: stessa partenza e stessi tempi della simulazione 1, ma il piano prevede anche: procedura competitiva sull’offerta della stock house per le stagioni precedenti (art. 91 CCII), che fa salire il prezzo da 85.500 € a 103.700 € (+18.200 €); scioglimento autorizzato delle locazioni di due negozi in perdita (art. 97 CCII), con un risparmio di canoni di 186.000 € nei quattro anni del piano e un indennizzo ai locatori di 74.300 €, trattato come credito chirografario.
Calcolo: risorse 1.659.000 + 18.200 + 186.000 = 1.863.200 €; chirografari 2.216.200 + 74.300 = 2.290.500 €. Pagati i privilegiati (630.100 €), ai chirografari vanno 1.233.100 €, pari al 53,8%.
Esito: la combinazione di vendita competitiva e razionalizzazione della rete migliora il risultato di oltre sette punti percentuali, nonostante l’aumento del passivo chirografario dovuto agli indennizzi.
Simulazione 4 — La boutique sotto soglia: concordato minore
Ipotesi: ditta individuale con un negozio multimarca e una piccola linea a marchio proprio. Nei tre esercizi precedenti: attivo massimo 186.400 €, ricavi massimi 174.900 €, debiti 412.700 € (privilegiati 58.200 €, chirografari 354.500 €). È imprenditore minore: il concordato preventivo non è accessibile, la strada è il concordato minore con l’assistenza di un OCC.
Sviluppo: magazzino a costo 96.300 €, venduto in diciotto mesi tra negozio, vendite private e un acquirente in blocco per 41.800 €; flussi netti dell’attività di 26.000 € l’anno per cinque anni (130.000 €); spese di procedura stimate 14.600 €. Risorse: 41.800 + 130.000 − 14.600 = 157.200 €.
Esito: privilegiati pagati integralmente (58.200 €), chirografari al 27,9% (99.000 €), nel rispetto dell’ordine delle prelazioni.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni riga è una mossa; ogni mossa ha un obiettivo, un termine e un rischio preciso se la salti. Nella moda il termine che conta di più non è scritto in nessuna norma: è il calendario delle stagioni. Una mossa fatta prima dei saldi vale molto di più della stessa mossa fatta dopo.
Leggila così: le mosse 1 e 2 si fanno in parallelo e si chiudono in giorni, non in mesi; la mossa 3 si decide in una riunione con i numeri in mano; la mossa 4 si esegue in una sola giornata (deposito e pubblicazione); le mosse 5 e 6 occupano il termine concesso dal tribunale; le mosse 7 e 8 seguono il calendario della procedura.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografa il magazzino | Valori di realizzo per stagione e canale | Subito, prima dei saldi | Piano costruito su valori gonfiati, smontato dal commissario |
| 2. Misura il debito | Elenco creditori per rango, test crisi/insolvenza | In parallelo alla mossa 1 | Classi sbagliate, debiti emersi dopo, voto compromesso |
| 3. Scegli la strada | Strumento coerente con i numeri | Appena chiuse le mosse 1-2 | Domanda inammissibile o continuità solo apparente |
| 4. Metti al riparo l’azienda | Misure protettive e gestione contratti | Subito se ci sono azioni esecutive; deposito e pubblicazione nello stesso giorno | Pignoramenti su crediti e cassa, fornitori che bloccano la collezione |
| 5. Piano industriale | Incassi per stagione e canale, finanza per la continuità | Entro il termine della domanda con riserva (30-60 giorni, proroga max 60) | Piano non sostenibile, attestazione negata |
| 6. Proposta e classi | Distribuzione corretta e convenienza dimostrata | Stesso termine, riservando tempo all’attestatore | Inammissibilità o classi dissenzienti senza via d’uscita |
| 7. Deposito e voto | Ammissione e maggioranze | Calendario del decreto di apertura; deposito spese entro max 15 giorni | Revoca, voto negativo, proposte concorrenti |
| 8. Omologazione ed esecuzione | Sentenza definitiva e piano rispettato | Reclamo e ricorso: 30 giorni ciascuno; risoluzione: 1 anno dall’ultimo adempimento | Omologazione negata, risoluzione, apertura della liquidazione |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano si esegue esattamente come è scritto. Questi sono i tre imprevisti più frequenti in un concordato fashion, con il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — La controparte accelera: la banca revoca le linee o il fornitore blocca la collezione
Sei alla mossa 1 o 2 e una banca ti comunica la revoca degli affidamenti con richiesta di rientro immediato, oppure il tuo terzista principale ti dice che non consegnerà la prossima collezione finché non saldi le fatture scadute.
Piano B: anticipa la mossa 4. Deposita la domanda con riserva con quello che hai (bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco creditori), chiedi le misure protettive e, nel concordato in continuità, fai valere il divieto per i creditori di risolvere o sospendere i contratti essenziali per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 94-bis CCII). In parallelo prepara l’istanza per il pagamento dei fornitori strategici (art. 100 CCII), con l’attestazione dell’essenzialità della prestazione. Le mosse 1 e 2 le completi nelle prime settimane del termine.
Se l’azienda è ancora in una fase di semplice squilibrio e i creditori aggressivi sono pochi, valuta in alternativa la composizione negoziata: le misure protettive sono disponibili anche lì, e il confronto con banche e fornitori si svolge con l’assistenza di un esperto indipendente.
Deviazione 2 — Il termine della domanda con riserva sta per scadere e il piano non è pronto
Mancano dieci giorni alla scadenza e l’attestatore non ha ancora chiuso il lavoro, oppure stai aspettando un’offerta vincolante per lo stock che cambia completamente i numeri.
Piano B: se non l’hai già usata, chiedi la proroga prima della scadenza, motivandola con elementi concreti (offerta in arrivo, dati della campagna vendite, trattativa con un investitore). La proroga non è concessa se è pendente una domanda di apertura della liquidazione giudiziale: in quel caso devi depositare nel termine, anche con un piano più prudente che potrai eventualmente modificare nei limiti consentiti. Non lasciare scadere il termine senza deposito: la domanda diventa improcedibile e le protezioni cadono. Ricorda che nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale non opera.
Deviazione 3 — Un documento essenziale è irreperibile o l’inventario non torna
Il gestionale di magazzino è stato cambiato due anni fa e non hai i dati storici per stagione; oppure un logistico che custodisce parte della merce non ti consente l’accesso per fatture non pagate.
Piano B: ricostruisci il dato con un inventario fisico straordinario e un verbale firmato, spiegando nella relazione al commissario il metodo seguito e le differenze emerse. Per la merce trattenuta dal logistico, indica nel piano il valore al netto del suo credito e valuta il pagamento del logistico come fornitore strategico (art. 100 CCII) se la merce è necessaria alla continuità; in alternativa, prevedi la sua vendita in loco con accordo. Nel frattempo, segnala la situazione al commissario: un’irregolarità dichiarata e spiegata è gestibile, una scoperta a sorpresa mina la fiducia nell’intero piano.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso continuare a vendere in negozio e online dopo il deposito della domanda? Sì. Le vendite al dettaglio rientrano nell’ordinaria amministrazione e anzi sono il cuore della continuità. Devi però rispettare gli obblighi informativi verso il commissario e chiedere l’autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione, come la vendita in blocco di tutto lo stock delle stagioni precedenti.
Posso fare la mossa 4 prima della 1 e della 2? Sì, se sei sotto pressione esecutiva: la tabella di orientamento te lo indica. Ma la domanda con riserva richiede comunque i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con i crediti e le cause di prelazione. Le mosse 1 e 2 vanno poi completate nelle prime settimane del termine, perché senza di esse non puoi scrivere il piano.
Devo pagare i fornitori della prossima collezione anche se ho debiti vecchi con loro? I crediti anteriori alla domanda non si pagano fuori dal concordato, salvo autorizzazione del tribunale per i fornitori strategici (art. 100 CCII). Le nuove forniture, invece, vanno pagate regolarmente: è la condizione per cui i fornitori continuano a lavorare con te.
Il marchio è la cosa che vale di più: posso venderlo durante la procedura? Si può, ma con autorizzazione e, di regola, con una procedura competitiva se hai già un’offerta. Considera che, se vendi il marchio, la continuità diretta diventa difficile da sostenere: valuta se il tuo concordato non sia piuttosto in continuità indiretta, con il marchio e l’azienda che proseguono in capo all’acquirente.
Quanto deve durare il piano? La legge non fissa un numero di anni per il concordato in continuità, ma la durata deve essere ragionevole e coerente con la realizzabilità dei flussi: un orizzonte troppo lungo incide sulla fattibilità giuridica del piano. Nella moda, dove le previsioni oltre tre-quattro stagioni sono molto incerte, piani brevi e prudenti sono di norma più credibili.
Se la mia proposta viene dichiarata inammissibile, posso impugnare? Se il tribunale dichiara l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale, la Cassazione ha escluso il ricorso straordinario (sentenza n. 31958/2025): la strada è di regola una nuova proposta che superi i rilievi. Se invece il rigetto è accompagnato dall’apertura della liquidazione, o se viene negata l’omologazione, il reclamo alla Corte d’appello va proposto entro trenta giorni.
Le misure protettive bloccano anche la banca che trattiene gli incassi delle Ri.Ba.? Dipende dal contratto e dal momento in cui gli incassi maturano. Le misure protettive impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ma la compensazione bancaria sugli anticipi autoliquidanti segue regole specifiche, oggi riscritte nell’art. 97 CCII dal correttivo. Prima di depositare, fai esaminare i contratti di anticipo: è uno dei punti in cui l’analisi bancaria preventiva cambia concretamente la cassa disponibile nelle prime settimane.
Posso chiudere un negozio durante la procedura senza pagare tutti i canoni residui? Puoi chiedere al tribunale l’autorizzazione a sciogliere il contratto di locazione (art. 97 CCII). Al locatore spetta un indennizzo, che viene trattato come credito anteriore chirografario e quindi pagato nella percentuale prevista dalla proposta. Inserisci la chiusura nel piano industriale e verifica che il risparmio di canoni superi l’effetto dell’indennizzo sul passivo, come nella simulazione 3.
I soci che hanno firmato fideiussioni per le banche sono liberati dal concordato? No. Il concordato produce effetti tra la società e i suoi creditori, ma i creditori conservano, di regola, i loro diritti verso i coobbligati e i fideiussori. Se i soci hanno garanzie personali consistenti, la loro posizione va valutata insieme a quella della società: a seconda dei casi, possono servire strumenti autonomi di regolazione del sovraindebitamento per le persone fisiche, che vanno coordinati con il piano dell’impresa fin dalla mossa 3.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Qui trovi i riferimenti giurisprudenziali richiamati nelle mosse, raccolti per mossa. Per ciascuno: estremi, principio in sintesi e ragione per cui conta nel tuo concordato fashion.
A sostegno delle mosse 1 e 6 (valori di liquidazione, ammissibilità, fattibilità)
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 9 luglio 2026, n. 22960. Il tribunale, quando valuta l’ammissibilità di un concordato in continuità, non può limitarsi a un controllo formale sulla domanda e sui documenti: deve verificare anche la non manifesta inidoneità del piano e il contenuto della proposta con un controllo di legalità sostanziale paragonabile a quello dell’omologazione. Perché conta: il valore di realizzo del magazzino che indichi nel piano sarà verificato fin dall’ingresso nella procedura, non solo alla fine.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 30 luglio 2024, n. 21250. Il controllo del giudice comprende sia la fattibilità giuridica sia quella economica, cioè la concreta realizzabilità del piano; le lacune informative della relazione dell’attestatore possono giustificare dubbi sulla serietà della proposta. Perché conta: flussi delle collezioni future e prezzi di smaltimento dello stock devono essere documentati.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1393. Il tribunale può censurare la manifesta inettitudine del piano, ma non può sostituire le proprie valutazioni di merito e convenienza (nel caso, una stima di costi) a quelle accettate dai creditori con il voto. Perché conta: una stima prudente e motivata del valore dello stock, condivisa dai creditori, non può essere rimessa in discussione dal giudice su basi di mera opinabilità.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 26560/2024. L’omologazione non produce giudicato sull’esistenza, l’entità e il rango dei crediti: la verifica nel concordato serve al calcolo delle maggioranze e alla fattibilità. Perché conta: i crediti contestati (resi wholesale, penali dei licenzianti) vanno gestiti nel piano con un fondo rischi.
A sostegno della mossa 3 (scelta dello strumento)
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 luglio 2026, n. 22931. Per la continuità indiretta serve la prosecuzione di almeno una parte significativa del nucleo aziendale originario e, se si usano contratti di affitto, questi devono essere funzionalmente e temporalmente collegati alla regolazione della crisi. Perché conta: l’affitto della rete negozi a un operatore terzo funziona come continuità solo se nasce dentro il piano.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 8 gennaio 2025, n. 348. La Corte ha delineato la nozione di continuità aziendale e i criteri per accertarla nel concordato misto, ritenendo legittima la nomina di un liquidatore quando il piano non chiarisce le modalità di vendita dei beni non funzionali. Perché conta: nel concordato misto fashion devi descrivere con precisione come smaltirai lo stock non funzionale.
- Cass. civ., ordinanza n. 8365/2025. Non qualunque prosecuzione di attività integra la continuità aziendale; il termine fissato dal tribunale per integrare la proposta è perentorio. Perché conta: la continuità deve essere un’impresa che produce e vende, non una gestione di dismissioni; e i termini vanno rispettati senza eccezioni.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28574. Anche nel concordato minore la proposta deve rispettare le norme del codice civile e la graduazione delle cause di prelazione, come nel concordato preventivo. Perché conta: la boutique sotto soglia non può usare il concordato minore per pagare i fornitori prima dei dipendenti o dell’Erario privilegiato.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 6 dicembre 2025, n. 31856. La Corte si è occupata dell’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata e delle misure protettive in pendenza di una domanda di concordato. Perché conta: composizione negoziata e concordato vanno coordinati con una strategia unica, non sovrapposti.
A sostegno della mossa 4 (contratti pendenti)
- Cass. civ., ordinanza 12 giugno 2025, n. 15713. Lo scioglimento autorizzato riguarda i contratti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti e non incide sui diritti derivanti dalle prestazioni già eseguite, che restano regolati dal contratto. Perché conta: sciogliere il contratto con il terzista non cancella il debito per la produzione già consegnata.
A sostegno delle mosse 7 e 8 (ammissione, omologazione, esecuzione)
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 novembre 2025, n. 31958. Il provvedimento che conferma l’inammissibilità della proposta, senza aprire la liquidazione giudiziale, non è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione. Perché conta: davanti a un’inammissibilità, la risposta efficace è quasi sempre una proposta migliore, non un’impugnazione.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 7663/2026. La Corte si è pronunciata sull’omologazione forzosa del concordato in continuità approvato da una sola classe di creditori privilegiati che sarebbe penalizzata dalla liquidazione giudiziale. Perché conta: se le banche chirografarie votano contro, la costruzione delle classi privilegiate può diventare decisiva.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 18 aprile 2025, n. 10307. I crediti sorti durante l’esecuzione di un concordato in continuità omologato (nel caso, debiti fiscali) non sono prededucibili nel successivo fallimento, perché derivano dall’attività ordinaria e non sono strumentali alla procedura. Perché conta: in esecuzione non puoi accumulare nuovi debiti contando su una tutela privilegiata per i nuovi creditori.
- Cass. civ., ordinanza 29 maggio 2024, n. 15029. L’omologazione non impedisce ai creditori di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione, se il piano è oggettivamente inattuabile. Perché conta: un piano costruito su stime di vendita irrealistiche espone l’azienda alla liquidazione anche dopo l’omologa.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo quando un’impresa della moda arriva con un magazzino invenduto e una crisi di debiti.
- Ricostruiamo il quadro dei debiti per rango, verificando con i commercialisti dello staff le posizioni bancarie, fiscali e previdenziali e individuando i crediti contestabili o prescritti.
- Esaminiamo i contratti bancari, in particolare anticipi su fatture e linee autoliquidanti, per stabilire quali incassi la banca può trattenere dopo il deposito della domanda.
- Valutiamo la strada più adatta tra composizione negoziata, concordato in continuità diretta, indiretta, misto, liquidatorio o concordato minore, sulla base dei numeri del magazzino e del passivo.
- Predisponiamo e depositiamo la domanda con riserva e l’istanza di misure protettive, coordinando deposito e pubblicazione nel registro delle imprese.
- Gestiamo i contratti pendenti: istanze di sospensione o scioglimento di locazioni, licenze e forniture non più funzionali, e difesa dei contratti essenziali alla continuità.
- Prepariamo le istanze per finanza interinale, pagamento dei fornitori strategici e procedure competitive sulla vendita di stock o rami d’azienda.
- Costruiamo la proposta e le classi rispettando le regole di distribuzione del valore di liquidazione e del valore eccedente, e impostiamo la transazione fiscale e previdenziale dove serve.
- Assistiamo l’impresa nel rapporto con il commissario giudiziale e nelle risposte ai suoi rilievi, fino al voto.
- Difendiamo il concordato nel giudizio di omologazione e, se necessario, nel reclamo alla Corte d’appello e nel ricorso per Cassazione.
- Seguiamo l’esecuzione del piano, monitorando scostamenti e predisponendo per tempo le iniziative correttive.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un’impresa della moda in crisi, la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 è la più vicina al cuore del problema: è la competenza che consente di lavorare sulla composizione negoziata e di valutare con cognizione di causa quando conviene restare nel negoziato e quando passare al concordato. La qualifica di Gestore della crisi e il rapporto fiduciario con un OCC diventano invece centrali per la boutique e il piccolo marchio che rientrano nelle soglie dell’imprenditore minore e devono percorrere la strada del concordato minore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta il piano può seguire il giudizio di omologazione, il reclamo e l’eventuale ricorso di legittimità, senza dispersione di informazioni né cambi di linea.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché un concordato fashion si regge tanto sulla correttezza giuridica della proposta quanto sulla solidità dei numeri del magazzino e del piano finanziario.
Chiusura
Ogni mossa fatta prima della fine della stagione è valore conservato per i tuoi creditori e per la tua azienda; ogni mossa rimandata è un capo che passa dal prezzo pieno allo stock. Il Codice della crisi ti offre strumenti efficaci per trasformare un magazzino invenduto in una risorsa del piano, ma li puoi usare solo se rispetti la sequenza: prima i numeri, poi la scelta dello strumento, poi la protezione, poi il piano e la proposta.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato di un’impresa fashion vive all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avvocato: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), per scegliere e gestire lo strumento giusto; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario, per affrontare banche, Erario ed enti previdenziali; e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, per difendere il piano fino all’ultimo grado se l’omologazione viene contestata.
📩 La prossima stagione è già nel calendario: scrivici oggi stesso, tutti i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.
