A quale studio legale affidare un concordato preventivo, quando l’impresa è in crisi, i creditori premono e ogni settimana persa erode valore aziendale? È la domanda che l’imprenditore si pone quasi sempre nel momento peggiore: con un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale già notificato, con la banca che ha revocato gli affidamenti, con il fornitore strategico che pretende il pagamento anticipato. E la tentazione è rispondere d’istinto: il professionista di fiducia, il nome più noto della città, chi risponde prima al telefono.
Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: la scelta del consulente legale è essa stessa una decisione strategica sulla crisi, non un passaggio preliminare. Il concordato preventivo regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nella versione modificata dal terzo correttivo, D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) è uno strumento che intreccia diritto processuale, diritto societario, diritto bancario, diritto tributario e aziendalistica. Strutture professionali diverse lo affrontano in modi diversi, e ciascun modello ha un profilo di impresa per cui funziona meglio.
Questa guida mette a confronto, con equilibrio, i tre modelli organizzativi realmente disponibili sul mercato professionale, li verifica su simulazioni con gli stessi dati di partenza e propone criteri concreti di scelta, ancorati alla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che presuppone la conoscenza operativa della composizione negoziata, cioè del percorso che spesso precede il concordato o ne costituisce l’alternativa, e del concordato semplificato che ne è uno degli sbocchi. A questo si aggiungono l’iscrizione all’albo dei cassazionisti, che consente di seguire reclami e ricorsi fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, le due aree in cui si concentra di norma la maggior parte dell’esposizione di un’impresa in concordato.
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Il quadro di partenza: che cosa deve saper fare chi assiste un concordato
Prima di confrontare i modelli professionali conviene fissare il perimetro comune: qualunque struttura venga scelta, dovrà governare le stesse fasi e rispondere agli stessi controlli del tribunale.
Le tipologie di concordato
Il Codice distingue tra concordato in continuità aziendale (diretta, quando l’attività prosegue in capo al debitore; indiretta, quando l’azienda viene trasferita o affittata a un terzo) e concordato liquidatorio. Per quest’ultimo la legge richiede un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile e una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari (art. 84 CCII). Nel concordato in continuità, invece, la suddivisione dei creditori in classi è sempre obbligatoria (art. 85, comma 3, CCII) e il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione, mentre per il plusvalore concordatario opera la cosiddetta relative priority rule (art. 84, comma 6, CCII).
La Cassazione ha precisato che la continuità aziendale non è un’etichetta che il debitore può scegliere a piacimento: con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025 ha chiarito che per qualificare il concordato come in continuità occorre verificare in concreto che l’attività d’impresa preesistente prosegua effettivamente. È una differenza decisiva, perché da essa dipendono regole di voto, maggioranze, distribuzione del valore e possibilità di omologazione forzosa.
Le fasi che il professionista deve presidiare
- La domanda di accesso, piena o con riserva (art. 44 CCII). Con la domanda con riserva il tribunale concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per depositare proposta, piano e documentazione; la proroga, fino a ulteriori sessanta giorni, è subordinata a giustificati motivi e all’assenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale.
- Le misure protettive e cautelari (artt. 54 e 55 CCII), che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
- Il piano (art. 87 CCII), con il contenuto obbligatorio, incluso il valore di liquidazione alla data della domanda.
- L’attestazione del professionista indipendente (art. 87, comma 3, CCII), che deve certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in continuità, l’idoneità a superare l’insolvenza e il trattamento non deteriore per ciascun creditore rispetto alla liquidazione giudiziale.
- Il vaglio di ammissibilità (art. 47 CCII), le relazioni del commissario giudiziale, il voto dei creditori, l’eventuale omologazione forzosa (art. 112 CCII).
- Il contenzioso: opposizioni all’omologazione, reclamo ex art. 51 CCII, ricorso per cassazione.
- L’esecuzione del piano dopo l’omologa, con il rischio di risoluzione o annullamento.
Il controllo del giudice è più penetrante di quanto si creda
L’elemento che più incide sulla scelta del consulente è l’intensità del sindacato giudiziale. Secondo la Cassazione (ord. n. 21250 del 30 luglio 2024) il tribunale verifica sia la fattibilità giuridica del piano sia quella economica, quest’ultima per escludere i piani che risultano palesemente incapaci di raggiungere gli obiettivi dichiarati; la convenienza resta invece riservata ai creditori. Nel 2026 la Corte è andata oltre: con la sentenza n. 9605 del 15 aprile 2026, richiamata dall’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026, ha affermato che nel concordato in continuità il giudizio di ammissibilità non si ferma alla regolarità formale della domanda e alla presenza dei documenti, ma si estende a un controllo di legalità sostanziale di ampiezza paragonabile a quello dell’omologazione.
In pratica, il piano deve essere “da omologa” già quando viene depositato. Questo sposta il baricentro della scelta: conta meno la capacità di depositare una domanda in fretta e conta di più la capacità di costruire, nelle settimane della riserva, un piano giuridicamente e numericamente coerente.
Un punto fermo, valido per ogni modello: l’attestatore è esterno
Qualunque struttura venga scelta, il professionista indipendente che attesta il piano non può far parte del team che lo ha redatto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20059 del 22 luglio 2024, ha ritenuto che qualsiasi rapporto professionale intrattenuto con l’impresa che chiede il concordato, anche non continuativo, faccia venir meno il requisito di indipendenza; e la carenza di indipendenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è una semplice irregolarità ma un vizio che travolge l’ammissibilità della domanda. Il confronto che segue riguarda dunque l’advisor (legale e contabile) del debitore, non l’attestatore, che in ogni scenario resta un soggetto terzo.
Gli strumenti alternativi che entrano nella scelta
Chi assiste l’impresa non deve saper gestire solo il concordato preventivo: deve saper dire, prima di tutto, se il concordato è lo strumento giusto. Il Codice della crisi offre un ventaglio di percorsi che rispondono a esigenze diverse, e la valutazione comparativa tra questi è parte integrante della consulenza.
La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice, è un percorso stragiudiziale in cui un esperto indipendente agevola le trattative tra l’imprenditore e i creditori. Ha il vantaggio della riservatezza e di un clima meno conflittuale; il rovescio della medaglia è che richiede la collaborazione dei principali creditori e tempi di trattativa che non sempre sono compatibili con una crisi già acuta. Se le trattative non portano a una soluzione, uno degli sbocchi è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto e presuppone che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiedono l’adesione di creditori che rappresentino una determinata percentuale dei crediti e lasciano integro il pagamento dei creditori estranei; esistono poi varianti agevolate e a efficacia estesa. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione consente, a determinate condizioni, di derogare alle regole di distribuzione con il consenso unanime delle classi.
A fronte di questa varietà, l’elemento dirimente è la sequenza: alcuni strumenti si escludono a vicenda finché uno è pendente (la Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, lo ha affermato per la composizione negoziata in presenza di una domanda di concordato), altri si possono convertire l’uno nell’altro entro certi limiti. Una consulenza che conosce un solo strumento finisce per adattare il caso allo strumento, anziché lo strumento al caso.
Le parti in gioco e i loro interessi
Il concordato coinvolge soggetti con interessi diversi, e la capacità di leggerli è una competenza professionale specifica. Le banche guardano alla sorte delle garanzie, alla classificazione del credito in bilancio e alla possibilità di mantenere rapporti con un’impresa risanata. L’erario e gli enti previdenziali operano secondo regole proprie e con margini di discrezionalità limitati, e la loro adesione o il loro dissenso pesano spesso in modo determinante sulle maggioranze. I fornitori strategici hanno interesse alla continuità del rapporto commerciale più che al recupero integrale del credito pregresso. I lavoratori hanno crediti assistiti da privilegio e un interesse diretto alla prosecuzione dell’attività. Il commissario giudiziale, infine, non è una controparte, ma un ausiliario del tribunale che informa i creditori e vigila sulla procedura.
Un piano che non tiene conto di questi interessi può essere formalmente corretto e tuttavia destinato a non ottenere il voto necessario. Anche per questo la scelta del consulente non può prescindere dalla sua capacità di dialogare con ciascuna categoria.
Opzione 1 — Lo studio legale specialista della crisi, con advisor contabile esterno
In cosa consiste
È il modello più tradizionale. L’impresa conferisce il mandato a uno studio legale che conosce a fondo il Codice della crisi; lo studio assume la regia giuridica (scelta dello strumento, domanda di accesso, misure protettive, struttura della proposta, classi, rapporti con il commissario, contenzioso) e lavora con un advisor contabile-finanziario scelto separatamente, spesso il commercialista che già segue l’impresa o un professionista indicato dallo stesso studio. Le due figure hanno incarichi distinti e coordinano il lavoro con riunioni periodiche e scambio documentale.
La base normativa non impone un modello organizzativo: il Codice richiede che la domanda sia proposta nelle forme del ricorso e che piano e attestazione abbiano un certo contenuto, ma lascia libero il debitore di scegliere come organizzare la propria assistenza. Sul piano formale, la Cassazione ha chiarito da tempo che la domanda con riserva può essere sottoscritta dal solo difensore munito di procura (Cass., ord. n. 20725 del 4 settembre 2017): l’avvocato è dunque il soggetto che “porta” l’impresa davanti al tribunale.
Quando ha senso
- Scenario A: l’impresa ha già un commercialista solido, che conosce la contabilità da anni e ha predisposto bilanci attendibili; manca invece la competenza giuridica sulla crisi.
- Scenario B: la crisi ha un forte connotato contenzioso: creditori aggressivi, ricorsi per liquidazione già pendenti, contestazioni sulla natura privilegiata di alcuni crediti, rischio di opposizioni all’omologa.
- Scenario C: il passivo è concentrato in pochi grandi creditori con cui la partita è soprattutto negoziale e giuridica (banche, un fornitore dominante), mentre la parte numerica del piano è relativamente lineare.
Come si esegue, in sintesi
Lo studio legale analizza la posizione, sceglie lo strumento (concordato pieno o con riserva, oppure un’alternativa come la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione), deposita la domanda e chiede le misure protettive; nel frattempo l’advisor contabile ricostruisce la situazione patrimoniale e prepara il piano economico-finanziario; lo studio traduce i numeri nella proposta, forma le classi, cura i rapporti con l’attestatore esterno e con il commissario giudiziale.
Vantaggi
Il principale è la specializzazione giuridica concentrata: la regia è affidata a chi conosce le insidie processuali, l’evoluzione della giurisprudenza, le cause di inammissibilità. A fronte di questo vantaggio, l’impresa conserva il proprio commercialista storico, che conosce i dati e la cui collaborazione riduce i tempi di raccolta delle informazioni. C’è poi una maggiore chiarezza nella divisione delle responsabilità, perché ogni professionista risponde del proprio segmento di lavoro.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è il rischio di disallineamento tra parte giuridica e parte numerica. Se il commercialista storico non ha esperienza di piani concordatari, il piano può presentare incoerenze che emergono solo quando l’attestatore o il commissario le rilevano, magari a pochi giorni dalla scadenza del termine della riserva. Va soppesato anche il problema dei tempi di coordinamento: due studi distinti, due agende, due catene di comunicazione. Infine, l’esperienza pregressa del commercialista con l’impresa può rendere più difficile una lettura critica dei dati, proprio nel momento in cui la giurisprudenza chiede all’attestatore e al tribunale una verifica penetrante sulla loro veridicità.
Pronunce a supporto
L’ordinanza n. 20725/2017 conferma che la domanda passa per il difensore; la sentenza n. 348/2025 mostra quanto la qualificazione giuridica del concordato (continuità o liquidazione) incida sulle regole applicabili; l’ordinanza n. 21250/2024 ricorda che il tribunale entra anche nella fattibilità economica, e dunque che la qualità dei numeri non è un problema solo del commercialista.
Le domande da porre a uno studio di questo tipo
Per valutare in concreto uno studio che opera secondo questo modello, è utile chiedere come intende organizzare il coordinamento con il commercialista dell’impresa (frequenza degli incontri, chi raccoglie i dati, chi verifica le proiezioni), quale esperienza ha il commercialista nella redazione di piani concordatari, quali tempi stima per ciascuna fase all’interno del termine della riserva e come gestirà l’eventuale necessità di affiancare un advisor contabile aggiuntivo se emergono lacune. Risposte precise su questi punti sono un indice di metodo; risposte generiche sono un segnale da soppesare.
Profilo ideale: impresa con contabilità affidabile e un commercialista esperto già in casa, crisi a forte componente giuridico-contenziosa, passivo concentrato su pochi interlocutori.
Opzione 2 — La struttura integrata avvocati più commercialisti
In cosa consiste
In questo modello un’unica struttura professionale mette a disposizione, sotto una regia unitaria, sia la componente legale sia quella aziendalistico-contabile. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, con uno scambio continuo; la strategia giuridica e il piano numerico nascono insieme anziché essere assemblati a valle. Per i profili bancari (centrale rischi, affidamenti, garanzie, segnalazioni) e tributari (debiti erariali e previdenziali, trattamento fiscale delle sopravvenienze, transazione fiscale ex art. 88 CCII) la struttura dispone di competenze interne.
Anche qui resta fermo che l’attestatore deve essere esterno e privo di qualunque rapporto professionale con l’impresa; anzi, proprio perché il team integrato include commercialisti, va posta particolare attenzione a non coinvolgerne alcuno nelle verifiche che spettano al professionista indipendente.
Quando ha senso
- Scenario A: l’impresa non ha un commercialista con esperienza di procedure concorsuali, oppure la contabilità presenta lacune che richiedono una ricostruzione profonda.
- Scenario B: il passivo è frammentato tra molte categorie (banche, erario, enti previdenziali, fornitori, dipendenti), con classi numerose e complesse da formare.
- Scenario C: la componente tributaria e previdenziale è rilevante e serve una proposta coordinata ai creditori pubblici, mentre in parallelo si trattano le posizioni bancarie.
Come si esegue, in sintesi
La struttura effettua un’analisi integrata iniziale (giuridica, contabile, bancaria e fiscale), sceglie lo strumento, deposita la domanda e richiede le misure protettive; i commercialisti del team costruiscono il piano mentre gli avvocati ne verificano in tempo reale la tenuta giuridica (classi, priorità, valore di liquidazione); il fascicolo viene poi sottoposto all’attestatore esterno.
Vantaggi
Il vantaggio dirimente è la coerenza tra numeri e diritto. Alla luce della giurisprudenza del 2026 sul valore di liquidazione (Cass. ord. n. 22960 del 9 luglio 2026), un errore nella determinazione di quel valore non è un difetto tecnico marginale, ma può rendere la proposta inammissibile. Un team che ragiona in parallelo intercetta questi problemi prima del deposito. Si aggiungono la riduzione dei tempi di coordinamento e un unico interlocutore per l’imprenditore.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è la minore separazione dei ruoli: se la stessa struttura governa tutto, l’impresa ha meno “occhi esterni” sul lavoro, fino all’arrivo dell’attestatore e del commissario. Va inoltre verificato che la struttura disponga effettivamente di professionisti con esperienza di procedure concorsuali in entrambe le componenti: “multidisciplinare” è un’etichetta, la sostanza va controllata. Infine, se l’impresa ha un commercialista storico, occorre gestire il passaggio di informazioni e il ruolo che costui avrà durante la procedura, per evitare sovrapposizioni.
Pronunce a supporto
L’ordinanza n. 22960/2026 e la sentenza n. 9605/2026 rendono evidente che ammissibilità e omologazione si giocano su elementi numerici con immediata rilevanza giuridica; la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, sull’omologazione forzosa con il voto favorevole di una sola classe, mostra quanto la corretta formazione delle classi e il loro confronto con l’alternativa liquidatoria possano decidere l’esito della procedura.
Le domande da porre a una struttura integrata
Per verificare che l’integrazione sia reale e non solo dichiarata, è utile chiedere chi, all’interno della struttura, seguirà la parte legale e chi quella contabile, se hanno già lavorato insieme su procedure di regolazione della crisi, come verranno gestite le competenze bancarie e tributarie, come sarà individuato un attestatore privo di qualunque legame con la struttura e con l’impresa, e quale ruolo avrà il commercialista storico dell’impresa durante la procedura. Una struttura integrata ben organizzata è in grado di illustrare con chiarezza la propria catena di lavoro.
Profilo ideale: impresa con passivo articolato, componente bancaria e tributaria rilevante, contabilità da ricostruire, necessità di un piano in continuità con classi complesse.
Opzione 3 — L’advisor finanziario o il commercialista capofila, con l’avvocato per gli atti
In cosa consiste
Nel terzo modello la regia è affidata a un advisor aziendalistico (commercialista esperto di ristrutturazioni o società di consulenza finanziaria), che costruisce il piano e guida le trattative con i creditori; l’avvocato interviene per gli atti processuali, cioè per la domanda di accesso, le istanze, la difesa in udienza, l’eventuale contenzioso.
Quando ha senso
- Scenario A: la crisi è prevalentemente finanziaria e industriale, con un forte lavoro di ristrutturazione del business (nuovi investitori, cessioni di rami d’azienda, riorganizzazione produttiva), e il profilo giuridico è relativamente standard.
- Scenario B: è in corso un’operazione di finanza straordinaria che richiede valutazioni d’azienda, fairness sulle offerte, procedure competitive.
- Scenario C: l’impresa ha già un rapporto consolidato con una società di advisory che ne conosce il modello di business.
Come si esegue, in sintesi
L’advisor elabora diagnosi e piano industriale, conduce le interlocuzioni con banche e investitori; l’avvocato riceve il materiale, lo traduce in domanda, proposta e istanze, e assiste nelle fasi giudiziali.
Vantaggi
Il vantaggio è una forte competenza industriale e finanziaria al centro del processo, utile quando il valore del concordato dipende dalla capacità di trovare un acquirente, un investitore o un nuovo assetto produttivo. A fronte di questo vantaggio, il piano tende a essere più ancorato alla realtà economica dell’impresa.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è il rischio di sottovalutare i passaggi processuali: termini, cause di inammissibilità, rapporti con il commissario, formazione delle classi, impugnazioni. Se l’avvocato entra tardi, trova scelte già fatte che possono non reggere al vaglio di legalità sostanziale. La giurisprudenza sull’abuso del concordato (Cass. n. 8982 del 31 marzo 2021) e quella sulla prededuzione dei compensi dei professionisti (Cass. SU n. 42093 del 31 dicembre 2021) mostrano che le scelte “tattiche” sui tempi della domanda hanno conseguenze giuridiche rilevanti, anche per chi presta l’assistenza. Va soppesato anche il fatto che, in caso di contenzioso fino in Cassazione, serve comunque un difensore abilitato, che dovrà entrare in un fascicolo costruito da altri.
Pronunce a supporto
La sentenza n. 7663/2026 e l’ordinanza n. 22960/2026 premiano piani in cui la logica economica (valore dell’azienda, offerte, plusvalore) è tradotta correttamente in regole di distribuzione: la competenza industriale è preziosa, ma solo se accompagnata da una lettura giuridica rigorosa.
Le domande da porre in un modello guidato dall’advisor
Qui la verifica decisiva riguarda il momento e il modo in cui entra l’avvocato. È utile chiedere se il legale parteciperà alla scelta dello strumento e alla definizione delle classi o riceverà solo il piano finito, chi valuterà la conformità del valore di liquidazione alle regole del Codice, chi terrà i rapporti con il commissario giudiziale e chi assumerà la difesa in caso di opposizioni o di impugnazioni fino in Cassazione. Se il ruolo dell’avvocato è confinato alla firma degli atti, il rischio di vizi giuridici di impostazione aumenta in modo significativo.
Profilo ideale: crisi a prevalente natura industriale-finanziaria, con un’operazione straordinaria in corso, profili giuridici standard e un avvocato coinvolto fin dall’inizio, non solo alla fine.
Le opzioni alla prova dei conti
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati inventati per esercizio: non descrivono casi reali dello studio. I dati di partenza sono gli stessi per tutti e tre i modelli, per isolare l’effetto della scelta organizzativa.
Dati comuni. S.r.l. manifatturiera con 38 dipendenti. Passivo complessivo 2.317.480 €, così composto: banche 948.200 € (di cui 412.600 € assistiti da ipoteca), erario e INPS 612.930 €, fornitori 663.920 €, TFR e retribuzioni arretrate 92.430 €. Attivo stimato in liquidazione atomistica 1.104.700 €. Un fornitore notifica il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 9 febbraio; l’udienza è fissata per il 12 marzo.
Simulazione 1 — La corsa contro il termine della riserva
L’impresa deposita domanda con riserva il 16 febbraio, chiedendo le misure protettive. Il tribunale concede sessanta giorni: scadenza il 17 aprile. Poiché pende un ricorso per liquidazione giudiziale, la proroga dell’art. 44 non è disponibile: il termine è, nei fatti, definitivo.
- Opzione 1 (studio legale + commercialista esterno): la domanda è redatta in pochi giorni; il commercialista storico conosce i dati, ma deve ricostruire per la prima volta il valore di liquidazione e la proiezione di cassa a tre anni. Se la ricostruzione richiede cinque settimane, restano circa tre settimane per l’attestatore. Il percorso è praticabile, ma il margine dipende interamente dalla rapidità e dall’esperienza concorsuale del commercialista.
- Opzione 2 (struttura integrata): la componente contabile lavora in parallelo alla definizione delle classi fin dalla prima settimana; il piano può arrivare all’attestatore intorno al 25 marzo, lasciando oltre tre settimane per verifiche e integrazioni. Il rischio residuo è che, senza un controllo esterno intermedio, eventuali errori di impostazione emergano solo con l’attestatore.
- Opzione 3 (advisor capofila): il piano industriale è robusto e arriva presto; il punto critico è la traduzione in proposta conforme alle regole di distribuzione. Se l’avvocato riceve il piano il 5 aprile, ha dodici giorni per verificare classi, valore di liquidazione e priorità, con margine ridotto in caso di rilievi del commissario.
Esito: nessun modello è escluso in partenza; l’elemento dirimente è quanto tempo resta, dentro i sessanta giorni, per l’interazione tra piano, proposta e attestazione.
Simulazione 2 — Il voto e l’omologazione forzosa
Il piano prevede continuità diretta con quattro classi: banche ipotecarie (soddisfatte al 100% su 412.600 €), erario e INPS (soddisfatti al 41%), banche chirografarie (soddisfatte al 18%), fornitori (soddisfatti al 23%, con classe separata per i fornitori strategici al 35%). Al voto approva solo la classe dei fornitori strategici; dissentono le altre.
Alla luce della sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, l’omologazione forzosa resta possibile anche con una sola classe favorevole, a condizione che si tratti di creditori che, rispettando la graduazione delle cause di prelazione, riceverebbero almeno in parte soddisfazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Tutto dipende quindi da come il piano ha determinato il valore di liquidazione e da come ha costruito le classi.
- Opzione 1: la tenuta dipende dalla qualità del dialogo tra studio legale e commercialista esterno sulla costruzione delle classi.
- Opzione 2: classi e valori nascono insieme; il rischio è più basso sul piano della coerenza, ma resta il problema dell’assenza di un occhio esterno prima dell’attestatore.
- Opzione 3: il calcolo economico è solido; la vulnerabilità è nella “messa in forma” giuridica delle classi, se l’avvocato non ha partecipato alla loro definizione.
Simulazione 3 — Se arriva l’inammissibilità
Il 2 maggio il tribunale dichiara inammissibile la proposta perché il valore di liquidazione esclude il prezzo offerto da un terzo per un ramo d’azienda (1.380.000 €), indicando invece il solo valore atomistico. Ipotizziamo due varianti.
- Variante A: il tribunale dichiara l’inammissibilità e, con separata sentenza, apre la liquidazione giudiziale. Contro la sentenza di apertura è proponibile reclamo ex art. 51 CCII nel termine di trenta giorni, e poi ricorso per cassazione.
- Variante B: la Corte d’appello conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione. Secondo Cass. n. 31176 del 28 novembre 2025, richiamata dall’ordinanza n. 22960/2026, quel provvedimento non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
In entrambe le varianti il problema nasce a monte, dal valore di liquidazione: l’ordinanza n. 22960/2026 ha affermato proprio che, in presenza di un’offerta di acquisto validata da procedura competitiva, non si può confrontare la proposta con una liquidazione che ignori quel prezzo. Qualunque sia il modello, chi assiste l’impresa deve essere in grado di difendere la scelta fino all’ultimo grado utile, sapendo in anticipo quali provvedimenti sono impugnabili e quali no. In questo, a parità di altre condizioni, pesa la continuità del difensore: un cambio di mani a metà procedura costa tempo che i termini concorsuali non concedono.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume i profili esaminati. È una sintesi: non sostituisce l’analisi del caso concreto e va letta tenendo conto che la qualità dei singoli professionisti può spostare, in un senso o nell’altro, ogni valutazione. Una precisazione sui costi: i costi di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato e spese di procedura, inclusi gli oneri della procedura come il compenso del commissario giudiziale liquidato dal tribunale) non dipendono dal modello organizzativo scelto e sono identici in tutte e tre le opzioni.
| Profilo | Opzione 1 — Studio legale specialista + advisor esterno | Opzione 2 — Struttura integrata avvocati + commercialisti | Opzione 3 — Advisor capofila + avvocato per gli atti |
|---|---|---|---|
| Tempi | Buoni se il commercialista è esperto di procedure; a rischio se deve imparare in corsa | Generalmente compressi grazie al lavoro in parallelo | Rapidi sul piano industriale, a rischio nella fase di traduzione giuridica |
| Complessità di gestione per l’imprenditore | Due interlocutori da coordinare | Un interlocutore unico | Due interlocutori, regia aziendalistica |
| Rischi in caso di esito negativo | Incoerenze tra piano e proposta emerse tardi | Minori incoerenze interne, minor controllo esterno intermedio | Vizi giuridici di impostazione (classi, priorità, valore di liquidazione) |
| Effetti sulle esecuzioni in corso | Identici: dipendono dalle misure protettive (artt. 54-55 CCII), non dal modello | Identici | Identici, ma il ritardo nel coinvolgimento legale può far slittare la richiesta |
| Reversibilità (cambio di strada) | Buona: la regia legale può spostarsi su altri strumenti | Buona: valutazione integrata degli strumenti alternativi | Più difficile se le scelte giuridiche sono state fatte a valle |
| Contenzioso fino in Cassazione | Presidiato dallo stesso studio, se il difensore è cassazionista | Presidiato dalla struttura, se dispone di un cassazionista | Richiede l’ingresso di un difensore in un fascicolo costruito da altri |
| Costi di giustizia di legge | Uguali per tutti i modelli | Uguali per tutti i modelli | Uguali per tutti i modelli |
I criteri per scegliere
Non esiste un modello vincente in assoluto. Esistono invece alcuni criteri che, applicati alla situazione concreta, orientano la scelta in modo ragionato. Il ragionamento è necessariamente condizionale: se la tua impresa presenta certe caratteristiche, generalmente un modello offre un rapporto più favorevole tra vantaggi e rischi.
Criterio 1 — Il tempo disponibile prima della prima scadenza. Se è già pendente un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, il termine della riserva diventa di fatto non prorogabile e ogni giorno di coordinamento pesa. In questa situazione, generalmente, conviene privilegiare il modello che riduce i passaggi di consegne tra professionisti e consente di lavorare su piano e proposta in parallelo. Se invece l’impresa si muove per tempo, magari in fase di allerta o dopo una composizione negoziata, il margine consente anche modelli con più interlocutori.
Criterio 2 — La composizione del passivo. Se l’esposizione è concentrata su banche ed erario, la competenza specifica in diritto bancario (garanzie, ipoteche, segnalazioni, finanziamenti assistiti da garanzia pubblica) e tributario (debiti erariali, previdenziali, transazione fiscale) diventa decisiva. Se il passivo è soprattutto commerciale e frammentato, conta di più la capacità di formare classi omogenee e di sostenere il confronto con l’alternativa liquidatoria.
Criterio 3 — La qualità della contabilità e del commercialista già presente. Se il commercialista dell’impresa ha esperienza di piani concordatari e la contabilità è attendibile, il modello con advisor esterno valorizza un patrimonio di conoscenza già esistente. Se la contabilità va ricostruita, o il commercialista non ha mai seguito procedure concorsuali, il modello integrato riduce il rischio di incoerenze che il tribunale, oggi, rileva già in fase di ammissione.
Criterio 4 — La probabilità di contenzioso. Se si prevedono opposizioni all’omologa da parte di creditori rilevanti (una banca, l’erario, un fornitore dominante), o se la qualificazione del concordato come in continuità è contestabile, è prudente che il difensore sia abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione e che la stessa linea possa essere sostenuta, senza cambi di mano, dal tribunale fino all’ultimo grado.
Criterio 5 — La disponibilità di strumenti alternativi. Il concordato preventivo non è l’unica strada. A seconda del caso possono essere percorribili la composizione negoziata della crisi (che però, secondo Cass. n. 31856 del 6 dicembre 2025, non è accessibile se è già pendente una domanda di concordato, anche con riserva), gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Chi assiste l’impresa deve essere in grado di valutare queste alternative prima del deposito, perché alcune scelte, una volta compiute, ne precludono altre.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta con lo staff multidisciplinare quale strumento e quale impostazione del piano siano sostenibili nel singolo caso, prima che la scelta diventi irreversibile.
A questi criteri se ne affiancano alcuni di metodo, utili per valutare in concreto qualunque studio, qualunque sia il modello organizzativo:
- Chiarezza sulla strategia nei primi colloqui: uno studio serio indica quali informazioni servono, quali strumenti sono in astratto praticabili e quali dubbi vanno sciolti prima di decidere, senza promettere esiti.
- Trasparenza sui ruoli: chi redige il piano, chi la proposta, chi tiene i rapporti con il commissario, chi sarà l’attestatore e come se ne verificherà l’indipendenza.
- Attenzione alla sostenibilità dopo l’omologa: la sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025 ricorda che i debiti contratti nella fase di esecuzione del concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non beneficiano della prededuzione in un eventuale successivo fallimento; un piano costruito senza pensare alla fase esecutiva espone l’impresa e i nuovi fornitori a rischi seri.
- Disponibilità di competenze bancarie e tributarie effettive, non dichiarate in modo generico.
Come leggere i primi colloqui
Qualunque sia il modello organizzativo, i primi incontri con uno studio offrono indicazioni preziose. Va soppesato, in particolare, se lo studio chiede subito i documenti essenziali (bilanci degli ultimi esercizi, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, centrale rischi, estratti di ruolo e posizioni previdenziali, contratti in corso, eventuali atti giudiziari ricevuti) oppure si limita a rassicurazioni generiche. Allo stesso modo, è un buon segnale che lo studio prospetti più di una strada e ne illustri i rischi, anziché proporre fin dal primo momento un’unica soluzione.
Il rovescio della medaglia è che un’analisi seria richiede tempo e la collaborazione dell’imprenditore: un professionista che non pone domande scomode sulla contabilità, sui rapporti con i soci, su eventuali prelievi o operazioni con parti correlate, rischia di costruire un piano che l’attestatore o il commissario metteranno in discussione. La giurisprudenza sulla responsabilità dell’attestatore (Cass. n. 36401 del 29 dicembre 2023) ricorda che anche le informazioni solo potenzialmente rilevanti per i creditori devono emergere.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare studio a metà procedura? Sì, il mandato è sempre revocabile. Va però soppesato l’effetto pratico: nei procedimenti concorsuali i termini sono stretti e, salvo diversa previsione, i termini processuali del Codice della crisi non beneficiano della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (art. 9 CCII). Un nuovo difensore deve studiare piano, proposta, relazioni del commissario e attestazione in tempi molto compressi. Il cambio è possibile, ma ha un prezzo in termini di tempo.
E se scelgo il modello sbagliato? Nessun modello è sbagliato in sé: lo diventa quando non si adatta al caso. I segnali di allarme sono concreti: piano che arriva all’attestatore a ridosso della scadenza, rilievi del commissario che restano senza risposta, classi ridefinite più volte senza una logica chiara. In questi casi una valutazione esterna può aiutare a correggere la rotta prima del deposito definitivo.
Il mio commercialista può fare da attestatore, così risparmio tempo? No. La Cassazione (ord. n. 20059 del 22 luglio 2024) ha ritenuto che qualunque rapporto professionale con l’impresa faccia venir meno l’indipendenza richiesta, e la mancanza di indipendenza compromette l’ammissibilità della domanda. Il professionista che ha seguito l’impresa può essere un prezioso advisor, ma non l’attestatore.
Se la procedura non va a buon fine, che cosa succede ai crediti dei professionisti? Le Sezioni Unite (sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021) hanno chiarito che il credito del professionista che ha assistito il debitore nell’accesso al concordato è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione è stata funzionale alla procedura e se il debitore è stato effettivamente ammesso; resta salva la possibilità di escludere il credito in caso di inadempimento del professionista. Con l’ordinanza n. 18714 del 9 luglio 2024 la Cassazione ha negato la prededuzione per l’attività svolta in un concordato mai aperto. È un tema che riguarda i professionisti, ma che indirettamente tutela l’impresa e i creditori: incentiva un lavoro accurato fin dalla domanda.
Una domanda con riserva serve a “prendere tempo”? Serve a dare all’impresa il tempo necessario per costruire un piano serio sotto la protezione del tribunale, non a rinviare l’inevitabile. La Cassazione (sentenza n. 8982 del 31 marzo 2021) ha qualificato come abuso del processo la domanda presentata con l’evidente scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento, con conseguente inammissibilità. Uno studio affidabile valuta la serietà del percorso prima del deposito, non dopo.
Quanto tempo passa, di regola, dalla domanda all’omologazione? Dipende dal tipo di domanda e dal tribunale, ma il Codice fissa un riferimento: la sentenza di omologazione deve intervenire entro dodici mesi dal deposito della domanda, comprese le eventuali impugnazioni previste. A questo si aggiunge la fase di esecuzione del piano, che può durare anni. Per questo la scelta dello studio va fatta pensando anche al dopo: chi seguirà l’impresa nella fase esecutiva e nelle eventuali contestazioni sulla corretta attuazione del piano.
Lo studio deve trovarsi nella stessa città del tribunale competente? Non necessariamente. Il tribunale competente è quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, ma il deposito degli atti avviene in via telematica e molte attività si svolgono a distanza. Va soppesata, piuttosto, la disponibilità dello studio a presenziare alle udienze e a mantenere un dialogo costante con il commissario giudiziale. La vicinanza geografica è un vantaggio pratico, non un requisito.
Le pronunce che orientano la scelta
Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo il profilo della scelta che illuminano. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al caso concreto è sempre necessaria la lettura integrale dei provvedimenti.
Pronunce sul ruolo del difensore e sulla domanda di accesso (rilevanti per tutti i modelli, in particolare per l’Opzione 1)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 4 settembre 2017, n. 20725. La domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante. Rilevanza: conferma la centralità del difensore nell’accesso alla procedura, qualunque sia il modello organizzativo.
- Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8982. La domanda di concordato, ordinario o con riserva, presentata non per regolare la crisi ma con il palese intento di differire il fallimento costituisce abuso del processo ed è inammissibile. Rilevanza: la scelta dei tempi della domanda è giuridica prima che tattica.
- Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. L’istanza di composizione negoziata con misure protettive è inammissibile se proposta mentre pende una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, e non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: chi assiste l’impresa deve scegliere lo strumento nell’ordine giusto.
Pronunce sul controllo del tribunale e sulla qualità del piano (rilevanti soprattutto per l’Opzione 2)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 30 luglio 2024, n. 21250. Il tribunale verifica la fattibilità giuridica e quella economica del piano, quest’ultima per escludere piani manifestamente inidonei; la convenienza spetta ai creditori. Rilevanza: i numeri del piano sono oggetto di controllo giudiziale.
- Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605 (richiamata da Cass. n. 22960/2026). Nel concordato in continuità, il vaglio di ammissibilità non è meramente formale, ma un controllo di legalità sostanziale di ampiezza analoga a quello richiesto per l’omologazione. Rilevanza: il piano va costruito come se dovesse essere omologato già al deposito.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960. Nella verifica di ammissibilità del concordato in continuità rientra anche il modo in cui è determinato il valore di liquidazione; nella continuità indiretta basata su un’offerta d’acquisto, non si può escludere dal valore di liquidazione il prezzo offerto per sostituirlo con una stima atomistica inferiore. Rilevanza: l’integrazione tra competenza contabile e lettura giuridica è decisiva.
- Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. La qualificazione del concordato come in continuità richiede di accertare che l’attività d’impresa preesistente prosegua effettivamente. Rilevanza: la scelta del tipo di concordato non è nominalistica e condiziona le regole applicabili.
- Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato in continuità l’omologazione forzosa è possibile anche con il voto favorevole di una sola classe di creditori qualificata, in alternativa all’approvazione della maggioranza delle classi. Rilevanza: la costruzione delle classi può determinare l’esito della procedura.
Pronunce sull’attestatore (rilevanti per tutti i modelli)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 22 luglio 2024, n. 20059. Qualunque rapporto professionale con l’impresa che chiede il concordato, anche non continuativo, esclude l’indipendenza dell’attestatore. Rilevanza: l’attestatore va scelto all’esterno del team di consulenza, in ogni modello.
- Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36401. L’attestatore risponde se omette informazioni anche solo potenzialmente rilevanti per la decisione dei creditori sulla proposta. Rilevanza: la completezza informativa del piano è un presidio essenziale.
- Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 (richiamata da Cass. n. 22960/2026). La relazione dell’attestatore non vincola il giudice, che può sindacarne metodo e attendibilità. Rilevanza: un’attestazione favorevole non basta a mettere il piano al riparo.
Pronunce su impugnazioni, contenzioso e fase successiva (rilevanti soprattutto per le Opzioni 1 e 3)
- Cass. civ., 28 novembre 2025, n. 31176 (richiamata da Cass. n. 22960/2026). Il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: sapere in anticipo quali provvedimenti sono impugnabili orienta la strategia.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 16 dicembre 2021, n. 40483 (richiamata da Cass. n. 22960/2026). Il commissario giudiziale è ausiliario del giudice e non parte, e non è legittimato a ricorrere o resistere in Cassazione. Rilevanza: il contraddittorio in sede di legittimità si gioca tra debitore e creditori.
- Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. I crediti sorti nella fase di esecuzione di un concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non sono prededucibili nel successivo fallimento. Rilevanza: la consulenza deve guardare anche alla fase esecutiva del piano.
- Cass. civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. Il credito del professionista che assiste il debitore nell’accesso al concordato è prededucibile se la prestazione è stata funzionale e il debitore è stato ammesso alla procedura, salvo inadempimento del professionista. Rilevanza: la qualità della prestazione ha conseguenze giuridiche concrete.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2024, n. 18714. Esclusa la prededuzione del compenso dei professionisti per l’attività svolta in un concordato mai aperto. Rilevanza: conferma il legame tra ammissione e funzionalità della prestazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo opera con uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, coordinati dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Ecco che cosa fa concretamente, passo per passo.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando concordato in continuità, concordato liquidatorio, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, prima di qualunque deposito.
- Ricostruiamo il passivo per categorie, distinguendo crediti bancari, tributari, previdenziali, commerciali e da lavoro, e verifichiamo la natura privilegiata o chirografaria di ciascuna posizione.
- Verifichiamo la tenuta del valore di liquidazione, alla luce dei criteri fissati dalla Cassazione nel 2026, inclusi offerte di acquisto, affitti d’azienda e azioni recuperatorie esperibili.
- Costruiamo le classi dei creditori in modo coerente con posizioni giuridiche e interessi economici omogenei, valutando in anticipo gli scenari di voto e di eventuale omologazione forzosa.
- Predisponiamo la domanda di accesso, piena o con riserva, e le istanze per le misure protettive e cautelari, calibrando i tempi sulla presenza di eventuali ricorsi per liquidazione giudiziale.
- Analizziamo l’esposizione bancaria: garanzie, ipoteche, finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, segnalazioni, per definire la proposta alle banche e la loro collocazione nelle classi.
- Esaminiamo i debiti tributari e previdenziali e impostiamo la proposta ai creditori pubblici, inclusa la transazione fiscale quando praticabile.
- Gestiamo i rapporti con il commissario giudiziale, rispondendo puntualmente ai rilievi e integrando piano e proposta nei termini assegnati.
- Verifichiamo i requisiti di indipendenza dell’attestatore indicato, per evitare vizi che comprometterebbero l’ammissibilità.
- Difendiamo l’impresa nel contenzioso: opposizioni all’omologazione, reclamo ex art. 51 CCII e ricorso per cassazione, con la stessa linea strategica impostata fin dall’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel concordato preventivo la leva decisiva è la continuità della strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, nella domanda e nel piano, va difesa domani senza cambiare mani. L’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori consente allo stesso difensore che ha impostato il concordato di sostenerlo nel reclamo e nel giudizio di legittimità, senza che un nuovo professionista debba ricostruire un fascicolo complesso a termini già in corso. La qualifica di Esperto Negoziatore aggiunge la conoscenza operativa della composizione negoziata e del concordato semplificato, cioè dei percorsi che precedono o affiancano il concordato.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, così che numeri del piano e regole giuridiche vengano verificati insieme e non assemblati all’ultimo momento.
In chiusura
La scelta dello studio legale per un concordato preventivo non si riduce a una questione di fiducia personale o di notorietà. Ciascuno dei tre modelli esaminati, lo studio legale specialista con advisor esterno, la struttura integrata avvocati più commercialisti, l’advisor capofila con l’avvocato per gli atti, ha un profilo di impresa per cui funziona meglio e uno per cui espone a rischi maggiori. L’elemento dirimente è la corrispondenza tra il modello e le caratteristiche concrete della crisi: tempi, composizione del passivo, qualità della contabilità, probabilità di contenzioso, strumenti alternativi disponibili.
La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: in una procedura in cui il tribunale verifica la legalità sostanziale del piano già al deposito, i margini per correggere la rotta sono minimi.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Monardo coprono esattamente i nodi del concordato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per la scelta tra composizione negoziata e strumenti di regolazione, l’iscrizione all’albo dei cassazionisti per difendere la stessa strategia fino all’ultimo grado, il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per le esposizioni che pesano di più sul passivo dell’impresa.
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