Srl Con Rate Dell’avviso Bonario Non Pagate: Posso Chiedere Una Nuova Rateizzazione All’agenzia Della Riscossione?

Una società a responsabilità limitata che ha ottenuto la rateazione di un avviso bonario e poi ha saltato una o più rate si trova davanti a una domanda molto concreta: il piano è perduto, e adesso? La risposta breve è che la decadenza dalla rateazione dell’avviso bonario non preclude una nuova dilazione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché si tratta di due piani diversi, concessi da due soggetti diversi, su due basi normative diverse. Il rischio da conoscere è un altro: il debito che arriva a ruolo dopo la decadenza non è più quello “scontato” dell’avviso bonario, perché le sanzioni tornano in misura piena sul residuo. Per una Srl questo significa, in pochi mesi, un’esposizione più alta, carichi affidati all’agente della riscossione e la possibilità di fermi, ipoteche e pignoramenti.

Su questa materia lo Studio Monardo opera nel punto esatto in cui il debito d’impresa cambia natura: dalla liquidazione automatica della dichiarazione al ruolo, dal ruolo alla difesa davanti alla Corte di giustizia tributaria. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti: è la combinazione che serve quando la domanda non è soltanto giuridica (il piano è decaduto legittimamente?) ma anche contabile (la Srl ha gli indici per ottenere il massimo delle rate?). Ed è avvocato cassazionista, il che consente di impostare fin dal primo atto una linea difensiva destinata a reggere anche nei gradi successivi, fino alla Corte di cassazione.

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Inquadramento normativo: due rateazioni che non vanno confuse

Sul piano normativo, la confusione nasce dal fatto che la parola “rateizzazione” indica, nel sistema della riscossione, almeno due istituti distinti.

La prima è la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali della dichiarazione, disciplinata dall’articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. È la rateazione dell’avviso bonario in senso proprio. L’avviso bonario — tecnicamente “comunicazione di irregolarità” — è l’esito del controllo automatizzato ex articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e ex articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA, oppure del controllo formale ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973. Non è un avviso di accertamento: non rettifica il reddito dichiarato, ma liquida quanto la società ha dichiarato e non versato, o ha versato in modo incompleto o tardivo. Proprio per questo è l’atto tipico della Srl che ha chiuso l’esercizio con tensione di cassa e ha rinviato i versamenti: l’imposta è quella che la società stessa ha indicato in dichiarazione.

Questa rateazione è concessa dall’Agenzia delle Entrate, non dall’agente della riscossione, e si perfeziona con il pagamento della prima rata. La disciplina prevede, a regime, un piano fino a venti rate trimestrali, senza più la distinzione — superata a partire dal 2023 — tra importi fino a cinquemila euro e importi superiori.

La seconda è la dilazione delle somme iscritte a ruolo, disciplinata dall’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e concessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Qui l’oggetto non è più la comunicazione di irregolarità, ma il carico affidato all’agente della riscossione e portato a conoscenza con la cartella di pagamento.

La distinzione non è accademica. Va precisato che l’articolo 19 è stato riscritto dall’articolo 13 del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con effetto sulle istanze presentate dal 1° gennaio 2025, e completato dal decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024. Alle istanze presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le regole previgenti.

Il ponte fra i due istituti è l’articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973, introdotto dal D.Lgs. 159/2015. La norma stabilisce che, in caso di rateazione ex articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. La stessa disciplina è oggi confluita, nell’ambito del riordino operato dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), nell’articolo 96, che ne riproduce la struttura; il Testo unico prevede decorrenze differenziate per i singoli articoli, sicché il riferimento operativo va sempre verificato sulla disposizione vigente alla data del singolo adempimento.

Il meccanismo, in termini operativi, è questo: la decadenza non estingue il debito e non lo sospende, ma lo trasforma. Da somma dovuta all’Agenzia delle Entrate con sanzione ridotta diventa carico affidato all’agente della riscossione con sanzione piena. E poiché il carico affidato rientra fra le “somme iscritte a ruolo”, esso ricade nel perimetro oggettivo dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973. È qui che si trova la risposta alla domanda del titolo.


Requisiti e termini: cosa scade, quando e con quale effetto

La disciplina prevede una sequenza di termini che si incastrano l’uno nell’altro. Conoscerli serve a capire in quale fase si trova concretamente la società.

Il termine di pagamento dell’avviso bonario. Per le comunicazioni elaborate a partire dal 2025 il termine per il pagamento integrale o per il versamento della prima rata è di sessanta giorni dal ricevimento, rispetto ai trenta giorni del regime precedente. Il termine è decisivo non solo per il perfezionamento della rateazione ma anche per la misura della sanzione: il pagamento tempestivo consente la riduzione a un terzo nei controlli automatizzati e a due terzi nei controlli formali.

Il termine delle rate successive alla prima. Ogni rata diversa dalla prima deve essere versata, al più tardi, entro la scadenza della rata successiva. È la regola che genera il maggior numero di decadenze inconsapevoli: l’impresa salta una rata convinta di poterla “recuperare” più avanti, e non si accorge che la finestra utile si chiude con la scadenza del trimestre seguente.

Il lieve inadempimento. L’articolo 15-ter esclude la decadenza in due ipotesi tassative: l’insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3 per cento e comunque non superiore a diecimila euro; il tardivo versamento della prima rata contenuto entro sette giorni. Si tratta di soglie di tolleranza, non di una regola generale di elasticità: fuori da esse la decadenza opera.

Il ravvedimento della rata omessa. Finché non è intervenuta la decadenza, la rata non versata può essere regolarizzata con ravvedimento operoso, versando imposta, interessi e sanzione ridotta in funzione del ritardo. Va precisato che il ravvedimento deve intervenire entro il termine di pagamento della rata successiva; per l’ultima rata del piano la finestra si estende a novanta giorni.

Il termine di notifica della cartella. La cartella relativa alle somme residue iscritte a ruolo per decadenza deve essere notificata, a pena di decadenza dell’azione di riscossione, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, secondo l’articolo 25 del D.P.R. 602/1973. È il termine più critico dell’intera sequenza, perché la sua inosservanza travolge la pretesa a prescindere dalla fondatezza del debito.

Il termine per impugnare. Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado si propone entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, con sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Pagamento integrale o prima rata dell’avviso bonario (60 giorni)Ricevimento della comunicazionePerentorioPerdita della sanzione ridotta e iscrizione a ruolo
Rate successive alla primaScadenza della rata successivaPerentorioDecadenza dal piano ex art. 15-ter D.P.R. 602/1973
Tolleranza prima rata (7 giorni)Scadenza della prima rataSoglia di tolleranzaOltre i 7 giorni, decadenza piena
Insufficienza tollerata (3%, max 10.000 €)Importo della singola rataSoglia di tolleranzaOltre la soglia, decadenza
Ravvedimento della rata omessaScadenza della rata non versataFacoltativo, a finestra chiusaConsolidamento della decadenza
Notifica della cartella (31 dicembre del terzo anno successivo)Scadenza dell’ultima rata del pianoPerentorio, a pena di decadenzaImpossibilità di riscuotere il residuo
Ricorso contro la cartella (60 giorni)Notifica della cartellaPerentorio, sospeso 1-31 agostoDefinitività della pretesa
Istanza di dilazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973Affidamento del carico ad AdERNon perentorio, ma utile prima delle azioni esecutiveEsposizione a fermi, ipoteche, pignoramenti
Ricorso contro il diniego di dilazione (60 giorni)Notifica del diniegoPerentorio, sospeso 1-31 agostoDefinitività del diniego
Decadenza dal piano AdER (8 rate non pagate, anche non consecutive)Scadenze del piano concessoAutomaticaCarichi non più dilazionabili ex art. 19, comma 3

Procedura passo-passo: dalla rata saltata al nuovo piano con l’agente della riscossione

1. Verificare se la decadenza si è effettivamente prodotta

Il primo passaggio non è presentare un’istanza, ma accertare lo stato del piano. La decadenza opera di diritto, senza bisogno di un provvedimento espresso, ma questo non significa che ogni ritardo la determini. Vanno verificati tre elementi: la data di effettiva scadenza della rata contestata; l’importo versato, per controllare se rientra nella soglia del 3 per cento; l’eventuale collocazione del ritardo nei sette giorni di tolleranza per la prima rata. Un errore frequente consiste nel dare per persa una rateazione che in realtà è ancora in vita, con la conseguenza di interrompere spontaneamente i versamenti successivi e provocare così la decadenza che si temeva.

2. Se la decadenza non si è ancora prodotta: ravvedere, non attendere

Quando la rata è stata saltata ma la finestra non si è ancora chiusa, la strada tecnicamente più conveniente è il ravvedimento operoso della rata omessa. Conserva il piano, conserva la sanzione ridotta dell’avviso bonario e costa molto meno della successiva iscrizione a ruolo. Per una Srl in tensione di cassa è spesso preferibile reperire la liquidità per una sola rata che affrontare il recupero dell’intero residuo con sanzione piena.

3. Se la decadenza si è prodotta: attendere l’affidamento del carico

Va precisato un punto che genera molti passi falsi. Dopo la decadenza, la società non può chiedere all’Agenzia delle Entrate un nuovo piano sullo stesso avviso bonario: quella rateazione è consumata. E non può nemmeno chiedere subito la dilazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché l’agente della riscossione può dilazionare solo ciò che gli è stato affidato. In termini operativi, occorre che il residuo sia iscritto a ruolo e affidato; da quel momento il carico compare nella situazione debitoria consultabile nell’area riservata del portale dell’agente della riscossione e diventa rateizzabile.

4. Scegliere il tipo di istanza: semplice richiesta o richiesta documentata

Questo è il passaggio che determina il numero di rate ottenibili. La disciplina prevede due binari.

Istanza a semplice richiesta. Per debiti complessivi fino a 120.000 euro, è sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza allegare documentazione. Il numero massimo di rate mensili è di 84 per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026, 96 per quelle presentate nel 2027 e nel 2028, 108 per quelle presentate dal 1° gennaio 2029. L’importo minimo della singola rata resta fissato in 50 euro.

Istanza documentata. È obbligatoria quando il debito supera 120.000 euro, oppure quando, pur restando sotto tale soglia, la società chiede più rate di quelle concedibili su semplice richiesta. In questo caso il piano può arrivare fino a 120 rate mensili. Per una Srl — e in generale per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditta individuale in regimi semplificati — la verifica si fonda su due indicatori: l’Indice di Liquidità, che deve risultare inferiore a 1 perché la difficoltà sia riconosciuta, e l’Indice Alfa, calcolato moltiplicando per cento il rapporto fra il debito complessivo da rateizzare e il valore della produzione, che determina il numero di rate concedibili. Opera inoltre una clausola di salvaguardia prevista dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024: quando il valore risultante dall’applicazione della tabella è inferiore a 84, il numero di rate concedibili è comunque pari a 84.

5. Predisporre la documentazione contabile

Per l’istanza documentata la Srl deve produrre la situazione economico-patrimoniale da cui ricavare gli indici. Il punto in cui si sbaglia più spesso è la costruzione dell’Indice di Liquidità: un prospetto redatto senza criterio, che classifichi male le poste a breve, può restituire un valore pari o superiore a 1 e condurre al rigetto dell’istanza anche quando la difficoltà della società è reale e documentabile. È esattamente il terreno in cui la lettura giuridica e quella contabile devono procedere insieme.

6. Presentare l’istanza e misurare gli effetti immediati

L’istanza si presenta telematicamente. La presentazione produce effetti protettivi rilevanti: ai sensi dell’articolo 19, comma 1-quater, del D.P.R. 602/1973, dalla presentazione della richiesta e fino all’eventuale rigetto o alla decadenza dal piano, l’agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche né avviare nuove procedure esecutive.

Due avvertenze, però, sono decisive. La prima: la presentazione dell’istanza di dilazione non sospende il termine di sessanta giorni per impugnare la cartella, sicché la società che intenda contestare il debito deve proporre ricorso nei termini, indipendentemente dalla richiesta di rateazione. La seconda: la richiesta di dilazione costituisce riconoscimento del debito e produce effetto interruttivo della prescrizione. Ciò non significa che chiedere le rate equivalga a rinunciare a difendersi — la giurisprudenza lo esclude — ma impone di coordinare le due mosse, non di sceglierle a caso.

7. Gestire il piano ottenuto

Il piano concesso dall’agente della riscossione decade con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. La conseguenza è severa: per i carichi compresi nel piano decaduto non è possibile ottenere una nuova dilazione. Resta ferma, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-ter, la possibilità di rateizzare debiti diversi, non inclusi nel piano decaduto. In termini operativi, ciò significa che il secondo piano va dimensionato su una rata effettivamente sostenibile: un piano a 84 rate che la società onora è preferibile a un piano a 36 rate che salta dopo un anno.

8. Valutare, in parallelo, gli strumenti della crisi d’impresa

Per una Srl la dilazione non è sempre lo strumento sufficiente. Quando il debito fiscale si accompagna a esposizione bancaria, scaduto fornitori e tensione di cassa strutturale, la composizione negoziata della crisi e l’accordo transattivo con l’Erario offrono soluzioni che la sola rateazione non consente. Questo profilo va esaminato prima, non dopo, perché l’accesso agli strumenti del Codice della crisi condiziona anche la gestione dei carichi già affidati.

9. Misurare il riflesso penale della decadenza

C’è un profilo che, nelle società di capitali, trasforma la decadenza da problema finanziario a problema personale dell’amministratore, e che viene troppo spesso scoperto in ritardo.

Sul piano normativo, l’articolo 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riscritto dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, punisce l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, quando il versamento non interviene entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e il debito non è in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997. La norma, dunque, attribuisce alla rateazione dell’avviso bonario un effetto che prima non aveva: finché il piano è regolarmente in corso, la fattispecie non si perfeziona.

Va precisato il corollario, che è la ragione per cui la decadenza merita attenzione anche quando gli importi residui appaiono gestibili. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, la stessa disposizione prevede la punibilità quando l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro. In termini operativi, la decadenza riapre la rilevanza penale su una soglia molto più bassa di quella ordinaria: un debito IVA originario superiore a 250.000 euro, ridotto dai versamenti già effettuati a 110.000 euro di residuo, resta penalmente rilevante, mentre lo stesso debito, con piano regolarmente in corso, non lo sarebbe. La soglia richiede un residuo superiore a 75.000 euro, sicché un importo esattamente pari a tale cifra non integra il presupposto quantitativo.

Due conseguenze pratiche discendono da questo assetto. La prima riguarda il momento della decisione: quando il debito IVA della Srl supera la soglia ordinaria, la scelta di lasciar decadere il piano — magari per concentrare la liquidità su fornitori strategici — non è una scelta puramente finanziaria, perché incide sulla posizione dell’amministratore che ha omesso il versamento. La seconda riguarda la quantificazione: poiché la punibilità dopo la decadenza dipende dall’ammontare del residuo, la ricostruzione esatta dei versamenti effettuati, dell’imputazione delle somme a imposta, interessi e sanzioni e della data in cui la decadenza si è prodotta diventa un’attività con rilievo diretto sull’esito. La giurisprudenza penale di legittimità ha già affrontato l’applicazione della norma riformata, valorizzando la verifica dello stato della rateazione e del debito residuo.

In termini operativi, ciò significa che l’analisi della posizione di una Srl decaduta non può limitarsi al profilo della riscossione. Vanno esaminati contestualmente l’ammontare dell’IVA dovuta per ciascun periodo d’imposta, l’importo residuo alla data della decadenza e la possibilità di intervenire sul debito prima che la soglia rilevante risulti superata. È anche per questa ragione che, in molte situazioni, la priorità non è ottenere il piano più lungo possibile presso l’agente della riscossione, ma abbattere il residuo nella misura necessaria a collocare la posizione al di sotto delle soglie che contano.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Primo esempio — decadenza su piano trimestrale e passaggio al ruolo.

Ipotesi: Srl che riceve una comunicazione di irregolarità ex articolo 36-bis relativa al periodo d’imposta 2023, per imposte dichiarate e non versate pari a 38.900 euro. Con sanzione ridotta a un terzo e interessi, l’importo complessivo dell’avviso bonario è di 43.264 euro. La società opta per la rateazione in venti rate trimestrali, pari a circa 2.163 euro ciascuna oltre interessi, e versa regolarmente le prime sei rate, abbattendo il debito per circa 12.978 euro di quota capitale.

Sviluppo: la settima rata, con scadenza 31 ottobre 2025, non viene versata. La finestra utile per il recupero si chiude con la scadenza dell’ottava rata, fissata al 31 gennaio 2026. Al 1° febbraio 2026 la decadenza è prodotta.

Esito: il residuo di imposta, pari a circa 25.922 euro, è iscritto a ruolo con sanzione piena del 25 per cento — misura applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in luogo del precedente 30 per cento — pari a circa 6.480 euro, oltre interessi. Il carico affidato si attesta attorno a 33.100 euro, contro i 30.286 euro che sarebbero rimasti da pagare proseguendo il piano. Dopo la notifica della cartella, la società presenta istanza a semplice richiesta: trattandosi di importo inferiore a 120.000 euro, ottiene 84 rate mensili di circa 394 euro ciascuna, ampiamente sopra il minimo di 50 euro. Il costo della decadenza, in questo esempio, è quantificabile in circa 2.814 euro di maggiori sanzioni, oltre al passaggio del carico in fase di riscossione coattiva.

Secondo esempio — istanza documentata e calcolo degli indici.

Ipotesi: Srl con carichi affidati per complessivi 168.400 euro, derivanti in parte dalla decadenza dalla rateazione di due avvisi bonari e in parte da omessi versamenti IVA di periodo. Valore della produzione dell’ultimo bilancio approvato: 742.000 euro.

Sviluppo: poiché il debito supera 120.000 euro, l’istanza a semplice richiesta non è praticabile e occorre documentare la difficoltà. L’Indice di Liquidità, calcolato sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata, risulta pari a 0,71: essendo inferiore a 1, la condizione di temporanea difficoltà è riconosciuta. L’Indice Alfa è dato da (168.400 / 742.000) × 100 = 22,7.

Esito: con un valore di Alfa pari a 22,7, inferiore alla soglia di 65, opera la clausola di salvaguardia del decreto ministeriale del 27 dicembre 2024 e il numero di rate concedibili è pari a 84. La rata mensile si attesta attorno a 2.005 euro oltre interessi. Se l’Indice di Liquidità fosse risultato pari o superiore a 1, l’istanza documentata non avrebbe potuto essere accolta: il che spiega perché, in presenza di un debito superiore alla soglia, la costruzione del prospetto contabile sia parte integrante della strategia e non un mero adempimento.


Casi particolari: quando la regola generale non basta

Srl già decaduta da un precedente piano dell’agente della riscossione. Occorre distinguere i carichi. Il divieto di nuova dilazione colpisce i carichi compresi nel piano decaduto, non l’intero debitore. Se il residuo dell’avviso bonario è stato affidato successivamente ed è un carico nuovo, esso non rientra nel piano decaduto e può essere autonomamente rateizzato: è la conferma che si ricava dall’articolo 19, comma 3-ter. Va inoltre ricordato che, per le rateazioni richieste fino al 15 luglio 2022, la riammissione resta possibile previo versamento delle rate scadute del piano decaduto, mentre per le richieste presentate dal 16 luglio 2022 la decadenza su quei carichi è definitiva.

Srl in situazione di crisi con superamento delle soglie di segnalazione. L’articolo 25-novies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza impone ai creditori pubblici qualificati di segnalare all’imprenditore e, se presente, all’organo di controllo le esposizioni scadute oltre determinate soglie. Per l’Agenzia delle Entrate rileva il debito IVA scaduto e non versato risultante dalle liquidazioni periodiche superiore a cinquemila euro e comunque non inferiore al 10 per cento del volume d’affari dell’anno precedente, con segnalazione in ogni caso oltre ventimila euro. Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevano i crediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 500.000 euro per le società di capitali. La segnalazione non è un atto impositivo, ma per una Srl è il segnale che la soglia di gestione ordinaria è stata superata e che vanno valutati gli strumenti della composizione negoziata, compreso l’accordo transattivo con l’Erario.

Srl che lavora con la pubblica amministrazione o che necessita del DURC. L’esistenza di carichi scaduti incide su due fronti operativi: la regolarità contributiva, che la rateazione in corso di regolare pagamento consente di recuperare, e il meccanismo di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per importi rilevanti, che si attiva in presenza di inadempimenti derivanti dalla notifica di cartelle. Per un’impresa che fattura a enti pubblici, il tempo di presentazione dell’istanza di dilazione può avere un impatto immediato sull’incasso.

Srl che intende contestare il merito del debito. Qui la sequenza deve essere costruita con attenzione. L’avviso bonario è stato ritenuto autonomamente impugnabile dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto atto idoneo a portare a conoscenza una pretesa compiuta; la cartella successiva alla decadenza è impugnabile per vizi propri e per i vizi dell’iscrizione a ruolo, compresa l’inosservanza del termine di notifica. La richiesta di dilazione non impedisce la contestazione, ma non proroga i termini per proporla.

Sul punto si misura il valore di un’assistenza qualificata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, condizione che consente di impostare contemporaneamente la difesa tecnica sull’atto e la verifica contabile sugli indici che condizionano il nuovo piano di rateazione.


Domande frequenti

La mia Srl è decaduta dalla rateazione dell’avviso bonario: posso chiedere un nuovo piano all’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Sì. Il divieto di nuova dilazione dopo la decadenza riguarda i piani concessi dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, non la rateazione dell’avviso bonario, che è concessa dall’Agenzia delle Entrate su una base normativa diversa. Il residuo iscritto a ruolo dopo la decadenza è una somma iscritta a ruolo a tutti gli effetti e rientra quindi nel perimetro oggettivo dell’articolo 19. Occorre però attendere che il carico sia affidato all’agente della riscossione: prima di quel momento non esiste ancora un debito dilazionabile da AdER.

Quante rate posso ottenere per un debito di circa 90.000 euro? Trattandosi di importo inferiore a 120.000 euro, l’istanza può essere presentata a semplice richiesta, con autodichiarazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà: nel 2025 e nel 2026 il massimo è di 84 rate mensili. Se la società ritiene necessario un piano più lungo, deve passare all’istanza documentata, che consente fino a 120 rate ma richiede la dimostrazione della difficoltà tramite Indice di Liquidità inferiore a 1 e il calcolo dell’Indice Alfa.

Posso ottenere di nuovo le sanzioni ridotte dell’avviso bonario chiedendo la rateazione al concessionario? No. La riduzione a un terzo è legata al pagamento tempestivo nella fase bonaria. Con la decadenza, il residuo è iscritto a ruolo con sanzione in misura piena, oggi pari al 25 per cento per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La nuova dilazione incide sui tempi di pagamento, non sull’entità del debito: è una ristrutturazione finanziaria, non una riduzione sanzionatoria.

Ho pagato la prima rata con nove giorni di ritardo: il piano è salvo? No. La tolleranza prevista per la prima rata è di sette giorni; oltre tale soglia il ritardo è equiparato all’omesso pagamento e la decadenza si produce. La giurisprudenza di legittimità ha confermato questa lettura rigorosa, escludendo che la buona fede del contribuente o il successivo versamento delle rate ulteriori possano sanare l’inadempimento iniziale.

La mia Srl ha saltato tre rate dell’avviso bonario: vale la regola delle otto rate? No, ed è un equivoco diffuso. La soglia delle otto rate non pagate, anche non consecutive, riguarda esclusivamente la decadenza dai piani concessi dall’agente della riscossione sui carichi a ruolo. Nella rateazione dell’avviso bonario è sufficiente una sola rata non versata entro il termine di pagamento della rata successiva perché il beneficio venga meno.

Se chiedo la rateizzazione, rinuncio a contestare la cartella? No. La richiesta di dilazione non equivale ad acquiescenza e non preclude l’impugnazione dell’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria. Va però considerato che costituisce riconoscimento del debito ai fini interruttivi della prescrizione e che non sospende il termine di sessanta giorni per proporre ricorso, soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Le due iniziative vanno dunque coordinate e, quando il merito è contestabile, il ricorso va depositato nei termini a prescindere dall’istanza di rateazione.

La decadenza può avere conseguenze penali per l’amministratore della Srl? Può averne quando il debito riguarda l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e supera la soglia ordinaria di 250.000 euro per periodo d’imposta. Nella formulazione dell’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vigente dopo la riforma del 2024, la rateazione regolarmente in corso impedisce il perfezionamento della fattispecie; la decadenza, al contrario, rende rilevante il debito residuo quando questo è superiore a 75.000 euro. Per una società con esposizione IVA significativa, la gestione del piano non è quindi solo una questione di cassa: incide sulla posizione personale di chi amministra.

Il nuovo piano con l’agente della riscossione blocca i pignoramenti già in corso? Occorre distinguere. La presentazione dell’istanza impedisce all’agente della riscossione di iscrivere nuovi fermi e ipoteche e di avviare nuove procedure esecutive fino al rigetto o alla decadenza dal piano. Le procedure già avviate e giunte a stadi avanzati non sono invece travolte automaticamente dalla concessione della dilazione. Per questo, quando sono già stati notificati atti esecutivi, la richiesta di rateazione va accompagnata dalle iniziative processuali idonee a contrastarli, e non trattata come un rimedio che assorbe ogni altra difesa.

Esistono definizioni agevolate utilizzabili in alternativa? Il ricorso agli strumenti di definizione agevolata dipende dal perimetro temporale fissato dalla legge istitutiva. La definizione agevolata introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con adesione da presentare entro il 30 aprile 2026: ne restano fuori, per definizione, i carichi affidati successivamente, fra cui quelli derivanti da decadenze maturate negli ultimi esercizi. Per questi ultimi lo strumento ordinario resta la dilazione ex articolo 19, eventualmente accompagnata, nelle situazioni di crisi conclamata, dagli strumenti del Codice della crisi.


Il quadro giurisprudenziale

Di seguito i riferimenti che orientano la materia, con il principio espresso e la ragione della sua rilevanza per la Srl decaduta dalla rateazione di un avviso bonario.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26810 del 6 ottobre 2025. Nelle rateazioni conseguenti a controllo automatizzato, il versamento della prima rata effettuato oltre i termini è equiparato all’omesso pagamento ai fini della decadenza. Rileva perché chiude la strada all’argomento, spesso proposto, secondo cui il pagamento comunque eseguito sanerebbe il ritardo iniziale.

Corte di cassazione, sezione V, ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025. Il termine per l’azione di riscossione delle somme dovute a seguito di decadenza dalla rateazione decorre dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, e non dalla presentazione della dichiarazione. Rileva perché individua il dies a quo del termine entro cui la cartella deve essere notificata, che è la prima verifica difensiva da compiere.

Corte di cassazione, sezione V, pronuncia n. 20615 del 22 luglio 2025. In caso di decadenza dal piano, la notifica della cartella relativa alle somme residue è soggetta a un termine la cui decorrenza è ancorata alla rata rimasta impagata, secondo una disciplina speciale rispetto a quella generale. Rileva perché consolida un orientamento che consente di eccepire la tardività della cartella quando l’agente della riscossione agisce a distanza di anni.

Corte di cassazione, sentenza n. 19893 del 12 settembre 2023. In caso di rateazione ex articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997, il mancato pagamento della prima rata nel termine, o di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della successiva, determina la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dei residui importi a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Rileva perché fissa con chiarezza il contenuto economico della decadenza, cioè il ritorno della sanzione piena sul residuo.

Corte di cassazione, ordinanza n. 14279 del 2018. Il pagamento tardivo della prima rata comporta la decadenza dalla rateazione, senza che le ipotesi di lieve inadempimento introdotte dall’articolo 15-ter possano operare retroattivamente. Rileva perché delimita l’ambito temporale di applicazione delle soglie di tolleranza.

Corte di cassazione, ordinanza n. 25591 del 2024. La soglia di tolleranza delle rate non pagate prevista per le dilazioni concesse dall’agente della riscossione sui carichi a ruolo non è estensibile alla rateazione dell’avviso bonario. Rileva perché smonta l’argomento difensivo più comune e conferma l’autonomia dei due regimi.

Corte di cassazione, ordinanza n. 8878 del 2025. Nei piani concessi dall’agente della riscossione la decadenza si verifica in presenza dell’omissione del numero di rate previsto dalla legge, mentre il ritardo nel versamento, se sanato prima della comunicazione di decadenza, non determina di per sé la revoca del piano. Rileva perché descrive il regime, più elastico, che governerà il nuovo piano richiesto ad AdER.

Corte di cassazione, ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024. L’istanza di rateizzazione del debito iscritto a ruolo costituisce riconoscimento del debito, con effetto interruttivo della prescrizione, ed è incompatibile con la deduzione di non aver ricevuto la notifica delle cartelle che ne formano oggetto. Rileva perché impone di valutare la tempistica dell’istanza quando è in discussione la prescrizione o la validità delle notifiche.

Corte di cassazione, ordinanza n. 32085 del 2024. Il diniego di rateizzazione è impugnabile per vizi propri e non consente di riaprire la discussione sul merito degli atti impositivi divenuti definitivi. Rileva perché definisce il perimetro del contenzioso sul diniego, che è procedimentale e non sostanziale.

Corte di cassazione, ordinanza n. 17031 del 2024. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1-quater, del D.P.R. 602/1973, a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino all’eventuale rigetto o alla decadenza, l’agente della riscossione non può iscrivere nuove ipoteche o fermi amministrativi. Rileva perché quantifica l’effetto protettivo immediato dell’istanza, spesso decisivo per un’impresa con beni strumentali.

Corte di cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 15647 del 1° luglio 2010. Le controversie relative al diniego di dilazione di debiti di natura tributaria appartengono alla giurisdizione del giudice tributario. Rileva perché individua la sede in cui impugnare un eventuale rigetto dell’istanza presentata dalla Srl.

Corte di cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 26817 del 2024. L’intimazione di pagamento è atto di riscossione e non atto dell’esecuzione, con conseguente giurisdizione del giudice tributario sulle controversie che la riguardano, comprese quelle in cui si deduce la prescrizione del credito. Rileva perché, dopo la decadenza, l’intimazione è spesso il primo atto che la società riceve prima delle azioni esecutive.

Corte di cassazione, ordinanza n. 24390 del 2022. La comunicazione di irregolarità è atto idoneo a portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta e, come tale, è autonomamente impugnabile. Rileva perché consente di contestare l’esito del controllo automatizzato senza attendere la cartella.

Corte di cassazione, ordinanza n. 16163 del 2025. Nei casi previsti dalla legge l’invio della comunicazione di irregolarità precede necessariamente l’iscrizione a ruolo, e la sua omissione si riflette sulla legittimità dell’atto successivo. Rileva perché apre una verifica preliminare sulla regolarità del procedimento che ha generato il carico.

Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza n. 38438 del 2025. In applicazione dell’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000 nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 87/2024, la rateazione regolarmente in corso incide sulla configurabilità dell’omesso versamento IVA, mentre in caso di decadenza assume rilievo l’ammontare del debito residuo rispetto alla soglia di legge. Rileva perché collega direttamente la gestione del piano di rateazione alla posizione penale di chi amministra la società.

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza n. 1918 del 2025. Il diniego di riattivazione di una precedente dilazione va qualificato come diniego di agevolazione ed è autonomamente impugnabile; è illegittimo quando privo di motivazione e dell’indicazione del responsabile del procedimento e delle modalità di ricorso. Rileva perché offre un parametro concreto per contestare i provvedimenti negativi adottati in forma stereotipata.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella situazione descritta — Srl decaduta dalla rateazione di un avviso bonario e in cerca di un nuovo piano con l’agente della riscossione — lo Studio interviene con attività determinate:

  1. Ricostruiamo il piano decaduto rata per rata, confrontando le scadenze del piano con le quietanze dei versamenti, per accertare se la decadenza si sia prodotta davvero o se il ritardo rientri nelle soglie dell’articolo 15-ter.
  2. Verifichiamo il termine di notifica della cartella, calcolando la scadenza a partire dalla rata non pagata ed eccependone la tardività quando l’azione di riscossione è stata esercitata oltre il termine di legge.
  3. Controlliamo la regolarità della notifica della comunicazione di irregolarità e della cartella, esaminando relate, avvisi di ricevimento e ricevute di consegna PEC.
  4. Calcoliamo con i commercialisti dello Studio l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa sulla situazione economico-patrimoniale della società, per determinare in anticipo il numero di rate effettivamente ottenibile.
  5. Predisponiamo e presentiamo l’istanza di dilazione ex articolo 19 del D.P.R. 602/1973, scegliendo fra semplice richiesta e richiesta documentata in base all’importo e all’obiettivo di durata del piano.
  6. Impugniamo il diniego di rateazione davanti alla Corte di giustizia tributaria, deducendone i vizi propri: difetto di motivazione, errata applicazione dei parametri, violazione delle regole procedimentali.
  7. Proponiamo ricorso contro la cartella nei sessanta giorni, coordinando l’impugnazione con l’istanza di dilazione in modo che la richiesta di rate non comprometta la posizione processuale della società.
  8. Chiediamo la sospensione degli atti e contrastiamo fermi, ipoteche e pignoramenti presso terzi, azionando anche gli effetti inibitori connessi alla presentazione dell’istanza di dilazione.
  9. Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata della crisi e la percorribilità dell’accordo transattivo con l’Erario quando il debito fiscale si inserisce in uno squilibrio patrimoniale o finanziario più ampio.
  10. Monitoriamo il nuovo piano nelle scadenze e nelle soglie di decadenza, intervenendo prima che l’inadempimento raggiunga il limite che renderebbe i carichi non più dilazionabili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione assume rilievo specifico in questa materia, perché le questioni che decidono l’esito — la decorrenza del termine di notifica della cartella, l’ampiezza delle soglie di lieve inadempimento, i limiti del sindacato sul diniego di dilazione — sono questioni di diritto che trovano il loro assetto definitivo in sede di legittimità: impostarle correttamente già nel ricorso di primo grado significa non perdere, per difetto di allegazione, argomenti che in Cassazione non potrebbero più essere introdotti. A ciò si affianca il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che consente di trattare insieme il profilo processuale e quello contabile da cui dipende il numero di rate concedibili, e la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, rilevante quando per la Srl la dilazione non è sufficiente e occorre aprire un tavolo strutturato con l’Erario.

Lo Studio assicura la continuità della strategia difensiva dall’analisi iniziale del debito fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di mano che disperdano le eccezioni sollevate nei gradi precedenti. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso, perché in questa materia l’esito dipende tanto dall’atto depositato quanto dal prospetto contabile allegato.


In sintesi

La decadenza dalla rateazione di un avviso bonario non chiude le possibilità di dilazione della Srl: il residuo iscritto a ruolo può essere rateizzato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, fino a 84 rate mensili su semplice richiesta per debiti entro 120.000 euro e fino a 120 rate con istanza documentata. Il prezzo della decadenza, però, è il ritorno della sanzione in misura piena sul residuo e il passaggio del carico alla riscossione coattiva. Prima di presentare l’istanza vanno verificate due cose: che la decadenza si sia effettivamente prodotta e che la cartella sia stata notificata nel termine di legge.

Lo Studio Monardo opera in questa materia nel punto di contatto fra riscossione tributaria e impresa: la qualifica di avvocato cassazionista consente di impostare la difesa sulla cartella e sul diniego di dilazione con una linea che regge fino all’ultimo grado di giudizio; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti, consente di costruire l’istanza documentata sugli indici che ne determinano l’esito; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa permette di spostare il problema sul piano degli strumenti di regolazione della crisi quando la sola rateazione non è più sostenibile per la società.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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