Questa guida raccoglie le domande che ci vengono poste più spesso da amministratori e soci di società a responsabilità limitata che aprono la posta — cartacea o telematica — e trovano una comunicazione di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate con una richiesta di IRES e IRAP che non torna con i conti della società. Le risposte sono complete, aggiornate a ottobre 2026, e seguono l’ordine in cui le domande arrivano davvero: prima “cos’è questa cosa”, poi “come si controlla”, poi “e nel mio caso specifico”, infine “cosa rischio”.
Il contesto normativo, in poche righe: l’avviso bonario che riguarda IRES e IRAP nasce quasi sempre dalla liquidazione automatica prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, cioè da un confronto meccanico tra quanto la società ha dichiarato e quanto risulta versato o disponibile negli archivi dell’anagrafe tributaria. Per l’IRAP valgono le stesse regole di liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi, per effetto del rinvio contenuto nel D.Lgs. 446/1997. Dal 1° gennaio 2025, per le comunicazioni elaborate da quella data, il termine per pagare o per far valere le proprie ragioni è di 60 giorni, non più di 30: lo ha stabilito il D.Lgs. 108/2024, che ha riscritto gli artt. 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/1997.
Perché proprio il nostro Studio su questo tema. Un avviso bonario IRES/IRAP vive su due piani contemporaneamente: quello tecnico-contabile, dove si verificano righe di dichiarazione, deleghe F24 e crediti riportati, e quello giuridico, dove si decide se l’Ufficio poteva davvero usare il controllo automatizzato o se stava facendo altro. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: è esattamente la combinazione che serve quando la verifica del calcolo e la difesa dell’atto devono procedere insieme. Ed è cassazionista, il che significa che la linea scelta oggi, davanti alla prima comunicazione, è la stessa che potrà essere difesa fino all’ultimo grado di giudizio.
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Blocco A — Le basi
Mi è arrivata una lettera dell’Agenzia con IRES e IRAP da pagare, ma non è una cartella. Cos’è esattamente?
È una comunicazione di irregolarità, quello che tutti chiamano avviso bonario: non è un accertamento, non è una cartella, non è un titolo esecutivo. È il risultato di un controllo che l’Agenzia ha fatto sulla dichiarazione della società senza chiedere nulla a nessuno, confrontando i numeri dichiarati con i versamenti e con i dati già presenti nei suoi archivi.
La differenza non è nominalistica. Una cartella di pagamento, se non viene impugnata nei termini, diventa definitiva e dopo sessanta giorni dalla notifica apre la strada alle azioni esecutive. L’avviso bonario no: è un passaggio intermedio, pensato per dare alla società la possibilità di sistemare la posizione prima che il debito venga iscritto a ruolo. Non contiene un’intimazione, non consente il pignoramento, non produce fermi né ipoteche.
Questo ha due conseguenze pratiche, una buona e una meno. La buona: chi paga entro il termine indicato beneficia di una sanzione fortemente ridotta ed evita l’intero capitolo della riscossione coattiva. La meno buona: proprio perché non è un atto autoritativo, molte società lo mettono in fondo alla pila, lo girano al commercialista “quando c’è tempo” e se ne ricordano quando il termine è scaduto. A quel punto l’importo non è più lo stesso, perché la sanzione ridotta è saltata.
Vale la pena aggiungere una cosa che spesso sfugge: l’avviso bonario IRES/IRAP non è necessariamente un rilievo sostanziale. Nella maggior parte dei casi non contesta che un costo non fosse deducibile o che un ricavo fosse sottostimato. Contesta che a un certo importo dichiarato non corrisponde un versamento, oppure che un credito indicato non trova riscontro. È un problema di abbinamento di numeri, non di merito fiscale — ed è per questo che si risolve, spesso, con documenti e non con un contenzioso.
Chi ha deciso quell’importo? C’è stato un controllo vero o l’ha fatto un computer?
L’ha fatto una procedura automatizzata, e questo non è un dettaglio polemico: è il perimetro giuridico entro cui l’Ufficio può muoversi.
L’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 consente all’Amministrazione di liquidare le imposte dovute in base alle dichiarazioni utilizzando procedure automatizzate. Il verbo è “liquidare”, non “accertare”. In concreto la procedura può correggere errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte, correggere errori nel riporto di eccedenze da dichiarazioni precedenti, ridurre crediti esposti in misura superiore a quella spettante, ridurre detrazioni e deduzioni non previste dalla legge o non risultanti dai dati dichiarati, e controllare la tempestività e la corrispondenza dei versamenti.
Tutto quello che sta oltre questo elenco non è liquidazione: è accertamento, e l’accertamento richiede un atto motivato, con una sua istruttoria e con le garanzie che la legge gli associa. La giurisprudenza di legittimità è costante nel dire che la procedura automatizzata è utilizzabile solo quando l’errore sia rilevabile ictu oculi, cioè con il semplice riscontro cartolare dei dati dichiarati, senza che occorrano valutazioni interpretative o apprezzamenti di fatto.
Perché conta tanto per una Srl? Perché molte contestazioni che arrivano in forma di avviso bonario mascherano, in realtà, una valutazione dell’Ufficio: il disconoscimento di un credito che richiede di stabilirne la spettanza, la rettifica di un’aliquota IRAP fondata su un diverso inquadramento dell’attività esercitata, la riqualificazione di una posta. In quei casi non si discute se il numero sia giusto: si discute se quello strumento potesse essere usato. E la risposta, non di rado, è no.
Quindi la prima domanda da farsi non è “quanto devo pagare”, ma “che tipo di operazione ha fatto l’Ufficio per arrivare a questo numero”. Da lì dipende tutto il resto.
Entro quando devo rispondere o pagare?
Sessanta giorni dal ricevimento, se la comunicazione è stata elaborata dal 1° gennaio 2025 in poi. Novanta, se è stata trasmessa telematicamente all’intermediario abilitato.
Fino al 31 dicembre 2024 il termine era di trenta giorni. Il D.Lgs. 108/2024 lo ha raddoppiato, intervenendo sugli artt. 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/1997 e, in parallelo, sugli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973 e sull’art. 54-bis del d.P.R. 633/1972. Il raddoppio riguarda sia il pagamento sia la possibilità di fornire chiarimenti: sono sessanta giorni per fare entrambe le cose, non trenta per una e trenta per l’altra.
Sul decorso del termine bisogna essere precisi, perché è qui che si perdono le riduzioni. Se la comunicazione arriva per posta alla sede legale, il termine decorre dal ricevimento. Se la società ha scelto di far recapitare gli esiti del controllo automatizzato all’intermediario — tipicamente il commercialista — attraverso il canale telematico, il termine è di novanta giorni e decorre dalla messa a disposizione dell’avviso telematico. L’intermediario ha un obbligo di informare il cliente, ma è un rapporto interno: nei confronti dell’Agenzia il termine corre comunque.
Due annotazioni che servono spesso. La prima: i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di comunicazioni di irregolarità sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre, e lo stesso vale per i termini di risposta alle richieste di documenti e informazioni. È una sospensione diversa, e da non confondere, con la sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini per ricorrere, non quelli per pagare.
La seconda: aprire un’istanza di assistenza tramite il canale CIVIS non sospende automaticamente i sessanta giorni. Se la lavorazione della richiesta arriva a ridosso della scadenza, la società rischia di trovarsi fuori termine pur avendo ragione nel merito. È uno dei motivi per cui la verifica va avviata il giorno in cui la comunicazione arriva, non il cinquantesimo.
Se pago subito, quanto risparmio davvero sulle sanzioni?
Si paga un terzo della sanzione ordinaria, che oggi significa l’8,33% dell’imposta anziché il 25%.
Facciamo il percorso completo, perché le percentuali che circolano sono due e vengono spesso mescolate. La sanzione base per omesso o insufficiente versamento è prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Era pari al 30% ed è stata ridotta al 25% dal D.Lgs. 87/2024, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Quindi: violazioni fino al 31 agosto 2024, base 30%; violazioni dal 1° settembre 2024, base 25%.
Su questa base si applica la riduzione legata alla definizione dell’avviso bonario. Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis la sanzione scende a un terzo: 10% sulla base del 30%, 8,33% sulla base del 25%. Nel controllo formale ex art. 36-ter, che è una cosa diversa e di cui diremo, la riduzione è a due terzi: 20% oppure 16,67%.
Un esempio numerico asciutto. IRES non versata per 24.682 euro, violazione del 2025. Sanzione piena: 6.170,50 euro. Sanzione ridotta definendo l’avviso: 2.056,01 euro. Differenza: 4.114,49 euro, che è esattamente quello che si perde lasciando scadere il termine senza fare nulla.
Attenzione però a un punto che vale più del risparmio: la riduzione si ottiene pagando, e pagare significa riconoscere la pretesa. Se il calcolo è sbagliato, pagare per “chiudere la questione” vuol dire versare imposte non dovute e poi doverle chiedere a rimborso, con tempi e incertezze che nessuno vi augura. Prima si verifica, poi si decide. La riduzione resta disponibile per tutti i sessanta giorni, e resta disponibile anche sull’importo rideterminato se la segnalazione viene accolta in autotutela: la legge prevede espressamente che il termine decorra anche dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme.
Blocco B — La procedura
Da dove comincio concretamente per verificare se il calcolo è giusto?
Si comincia da un confronto a tre colonne, e si fa in quest’ordine: dichiarazione presentata, prospetto della comunicazione, estratto dei versamenti.
Primo passo: recuperare il modello Redditi SC e il modello IRAP effettivamente trasmessi, con la ricevuta telematica. Non la bozza, non il file di lavoro dello studio: il dichiarativo trasmesso, quello su cui l’Agenzia ha lavorato. Se nel frattempo è stata presentata una dichiarazione integrativa, serve anche quella, con la data di invio.
Secondo passo: leggere il prospetto allegato alla comunicazione. Non la prima pagina con il totale, ma le pagine di dettaglio, dove ogni rigo contestato è indicato con il codice del quadro, l’importo dichiarato, l’importo rideterminato dall’Ufficio e la differenza. È qui che si capisce se il rilievo riguarda l’imposta, un versamento, un credito o un acconto.
Terzo passo: estrarre l’elenco completo delle deleghe F24 del periodo, con data di addebito, codice tributo, anno di riferimento e importo. Dal cassetto fiscale si ottiene l’elenco dei versamenti come li vede l’Agenzia; dall’home banking o dalla contabilità si ottiene l’elenco come li ha fatti la società. Le due liste vanno affiancate.
Nove volte su dieci la discrepanza salta fuori proprio da questo affiancamento, e appartiene a una di queste famiglie: un versamento esiste ma è imputato a un codice tributo diverso; un versamento esiste ma è imputato a un anno diverso; un credito è stato compensato ma il modello non lo espone nel rigo giusto; un’eccedenza dell’anno precedente non è stata riportata nel quadro di raccordo; un acconto è stato calcolato con il metodo previsionale e la procedura lo confronta con il metodo storico.
Solo quando il confronto non spiega la differenza si passa all’ipotesi più seria: che l’Ufficio abbia fatto una valutazione, e non una liquidazione. Come detto sopra, è un’ipotesi che cambia completamente la strategia.
Come controllo la parte IRES, riga per riga?
La parte IRES si controlla risalendo la catena che va dall’imposta lorda al saldo a debito, verificando ogni anello.
Si parte dal reddito imponibile e dall’imposta corrispondente. La procedura automatizzata di norma non discute l’imponibile — se lo fa, siamo già fuori dal 36-bis — ma ricalcola l’imposta applicando l’aliquota ai dati dichiarati: un errore di digitazione in un rigo, o un riporto sbagliato tra quadri, produce qui una differenza secca.
Si scende poi alle detrazioni e ai crediti d’imposta scomputati: crediti per imposte estere, crediti d’imposta agevolativi indicati nel quadro RU, ritenute d’acconto subite. Ogni posta deve trovare riscontro nei dati a disposizione dell’Agenzia. Un credito indicato nel quadro RU ma privo del codice corretto, o un credito maturato e non riportato correttamente nella dichiarazione dell’anno successivo, viene semplicemente azzerato dalla procedura.
Si arriva infine ai versamenti: eccedenza dell’anno precedente, primo e secondo acconto, saldo. Qui conviene fare un controllo che molti saltano, cioè la verifica della capienza degli acconti rispetto al metodo scelto. Se la società ha versato acconti con metodo previsionale, perché prevedeva un risultato inferiore, e il risultato finale è stato invece superiore, la differenza di acconto risulta non versata e genera sanzione, a prescindere dal fatto che il saldo sia stato pagato per intero.
Un ultimo controllo riguarda la coerenza tra quanto esposto nel quadro RX e quanto effettivamente compensato in F24. Se la società ha chiesto a rimborso una parte dell’eccedenza e compensato il resto, ma in F24 ha compensato più di quanto riportato a nuovo, la procedura rileva un utilizzo eccedente e lo recupera. Non è un rilievo di merito: è una quadratura.
E l’IRAP? Si controlla allo stesso modo?
Sì nella meccanica, no in alcuni punti dove l’IRAP ha regole sue e dove si annidano gli errori più frequenti.
La meccanica è la stessa: anche l’IRAP viene liquidata in via automatizzata, perché la disciplina dell’imposta regionale rinvia, per accertamento, riscossione e sanzioni, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi. Quindi il percorso valore della produzione netta → aliquota → imposta → acconti → saldo si verifica con la stessa logica vista per l’IRES.
Le differenze da presidiare sono tre. La prima è l’aliquota. L’IRAP ha un’aliquota ordinaria con maggiorazioni e riduzioni decise a livello regionale e con aliquote speciali per determinate categorie di soggetti. Una Srl che opera in più regioni ripartisce la base imponibile e applica aliquote diverse: un errore nel riparto, o l’applicazione di un’aliquota regionale non aggiornata, produce una differenza che la procedura rileva. Ma attenzione: altro è correggere un’aliquota digitata male, altro è sostenere che la società andava inquadrata in una categoria diversa e quindi scontava un’aliquota maggiorata. Il secondo caso richiede una valutazione sull’attività esercitata e non può passare per il controllo automatizzato.
La seconda differenza è il credito IRAP dell’anno precedente. È la voce che genera più comunicazioni in assoluto, perché il credito IRAP viaggia su un modello separato rispetto al Redditi e il raccordo tra l’anno n e l’anno n+1 è l’anello in cui si rompe la catena: credito esposto in colonna errata, credito riportato per un importo diverso da quello residuo effettivo, credito compensato in F24 con il codice tributo dell’IRES.
La terza è la ripartizione regionale del versamento. L’IRAP si versa con codici tributo che indicano la regione di competenza. Un versamento integrale ma attribuito alla regione sbagliata può generare, contemporaneamente, un’eccedenza su una regione e un omesso versamento sull’altra. Il denaro è entrato tutto, ma l’avviso bonario arriva lo stesso.
Ho trovato l’errore: a chi lo segnalo e come?
Dipende dalla natura dell’errore, e sbagliare canale costa tempo che non avete.
Se l’errore è vostro e riguarda i dati di un versamento — codice tributo, anno di riferimento, ripartizione tra saldo e acconto, codice regione — lo strumento è l’istanza di rettifica della delega F24. Il versamento esiste, è stato addebitato, non va rifatto: va riattribuito. Si presenta tramite il canale telematico di assistenza CIVIS oppure direttamente all’ufficio territoriale competente, allegando copia della delega, la quietanza bancaria e l’indicazione puntuale del dato da correggere e di quello corretto.
Se l’errore è dell’Ufficio, o se il vostro documento dimostra che la pretesa è infondata, lo strumento è la segnalazione di autotutela riferita alla comunicazione, con cui si chiede l’annullamento o la rideterminazione delle somme. Lo Statuto dei diritti del contribuente, dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2023, distingue oggi un’autotutela obbligatoria, nei casi di errore manifesto tassativamente indicati, e un’autotutela facoltativa negli altri casi: è una distinzione che conviene richiamare espressamente nell’istanza, perché incide sul dovere di risposta dell’Amministrazione.
In entrambi i casi valgono tre regole operative. Prima regola: la segnalazione va depositata ben dentro i sessanta giorni, perché l’istanza non li sospende. Seconda regola: si allegano documenti, non ragionamenti — la quietanza del versamento, la ricevuta telematica della dichiarazione, il prospetto di riconciliazione del credito. Terza regola: si chiede espressamente, per iscritto, la rideterminazione delle somme con mantenimento della sanzione ridotta, così da tenere aperta la definizione agevolata sull’importo corretto.
Se la risposta arriva e l’importo viene rideterminato, la società riceve una comunicazione definitiva e da lì ricominciano a decorrere i sessanta giorni per pagare il nuovo importo con la sanzione ridotta. Se la risposta non arriva o è negativa, si passa alla fase successiva.
Se il conto è giusto ma la società non ha la liquidità, posso rateizzare?
Sì, e la rateazione dell’avviso bonario è una delle più accessibili del sistema tributario: si chiede senza istanza, senza garanzie e senza valutazione del merito creditizio.
La disciplina è nell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Dopo l’intervento della legge di bilancio 2023, il numero massimo di rate trimestrali di pari importo è venti, indipendentemente dall’importo della comunicazione: non c’è più la distinzione tra debiti sopra e sotto i cinquemila euro. Non serve presentare una domanda: si attiva il piano semplicemente versando la prima rata entro il termine di sessanta giorni, utilizzando i codici tributo e il numero identificativo indicati nella comunicazione.
Le rate successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e maggiorate degli interessi di dilazione previsti dalla norma. Sulla misura di questi interessi, e su quella degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo dell’art. 20 del d.P.R. 602/1973, conviene sempre fare una verifica puntuale sull’anno di riferimento: sono fissate da fonti regolamentari e sono cambiate nel tempo, quindi la percentuale applicabile va letta nel prospetto allegato alla comunicazione e non data per scontata.
La parte delicata è la decadenza, regolata dall’art. 15-ter del d.P.R. 602/1973. Si decade dal piano se non si paga la prima rata entro il termine, o se una rata diversa dalla prima non viene versata entro la scadenza della rata successiva. La decadenza comporta l’iscrizione a ruolo del residuo con sanzione piena, non più ridotta: è il motivo per cui conviene scegliere un numero di rate sostenibile anche in un trimestre difficile, piuttosto che il piano più breve possibile.
Esiste una tolleranza, il cosiddetto lieve inadempimento: non si decade se la prima rata è versata con un ritardo non superiore a sette giorni, né se una rata è versata per una frazione carente non superiore al 3% e comunque non oltre diecimila euro. La differenza va comunque versata, con la rata successiva.
Tabella — Passaggi, atti e termini dell’avviso bonario IRES/IRAP
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Liquidazione | Elaborazione del controllo ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 | — | Agenzia delle Entrate |
| Comunicazione | Comunicazione di irregolarità cartacea | decorrenza dal ricevimento | Sede legale della Srl |
| Comunicazione | Avviso telematico all’intermediario abilitato | 90 giorni dalla messa a disposizione | Canale Entratel |
| Verifica | Istanza di rettifica delega F24 | entro i 60 giorni (non li sospende) | CIVIS / ufficio territoriale |
| Verifica | Segnalazione di autotutela sulla comunicazione | entro i 60 giorni (non li sospende) | Ufficio territoriale competente |
| Definizione | Pagamento integrale con sanzione ridotta a 1/3 | 60 giorni dal ricevimento | F24 con codici della comunicazione |
| Definizione | Versamento della prima rata (fino a 20 rate) | 60 giorni dal ricevimento | F24 |
| Definizione | Rate successive | ultimo giorno di ciascun trimestre | F24 |
| Rideterminazione | Comunicazione definitiva dopo autotutela | nuovi 60 giorni dalla comunicazione | Agenzia delle Entrate |
| Mancata definizione | Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento | entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione | Agenzia Entrate-Riscossione |
| Contenzioso | Ricorso contro la cartella | 60 giorni dalla notifica | Corte di giustizia tributaria di primo grado |
Blocco C — I casi particolari
La mia Srl ha compensato un credito in F24 e l’Agenzia dice che non esisteva. Possono recuperarlo con un avviso bonario o serve un accertamento?
Dipende da una distinzione che vale, letteralmente, la validità dell’atto: il credito è stato soltanto esposto in dichiarazione, oppure è stato effettivamente utilizzato?
La Cassazione, con l’ordinanza n. 33278 del 19 dicembre 2025, ha affermato un principio che conviene conoscere: quando l’Amministrazione verifica che un credito d’imposta esposto in dichiarazione non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti, in sede di controllo automatizzato può procedere alla rettifica dell’errore materiale o di calcolo, ma non può emettere cartella per il recupero del credito non dichiarato, a meno che accerti che il contribuente lo ha anche illegittimamente utilizzato. In assenza di utilizzo effettivo, insomma, manca il presupposto stesso della riscossione: non c’è un’imposta non versata, c’è un numero scritto in un rigo.
Sull’altro versante, la stessa Corte ha chiarito che il disconoscimento di un credito può legittimamente avvenire attraverso la procedura dell’art. 36-bis quando il recupero deriva da un riscontro obiettivo e cartolare dei dati emergenti dalla dichiarazione e dall’anagrafe tributaria: è il principio dell’ordinanza n. 28785 del 31 ottobre 2025. E l’Ufficio è legittimato a verificare la correttezza dei crediti esposti anche confrontando le dichiarazioni degli anni precedenti, senza che questo integri attività di accertamento in senso proprio.
La sintesi operativa è questa: se il rilievo si risolve nel dire “questo credito non risulta dai dati dichiarati”, la procedura automatizzata regge; se il rilievo richiede di stabilire se il credito spettasse — perché occorre valutare i presupposti dell’agevolazione, l’inerenza, il rispetto di condizioni sostanziali — allora siamo oltre il perimetro, e l’atto corretto è un avviso di accertamento o un atto di recupero, motivato.
C’è poi un profilo sanzionatorio che cambia il quadro economico. Se l’Agenzia qualifica il credito come non spettante o come inesistente, non si applica più la sanzione per omesso versamento, ma quelle specifiche dell’art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. 471/1997, oggi pari al 25% per il credito non spettante e al 70% per quello inesistente dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024. È una differenza di ordine di grandezza, e si contesta sul terreno della qualificazione.
L’avviso contesta l’aliquota IRAP che abbiamo applicato. Possono farlo così?
Qui la risposta è netta e spesso favorevole alla società: se la rettifica dell’aliquota si fonda su un diverso inquadramento dell’attività esercitata, no, il controllo automatizzato non è lo strumento.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17218/2025, ha delimitato il perimetro dell’art. 36-bis proprio su questo punto, in un caso in cui a una società di capitali era stata notificata una cartella da controllo automatizzato della dichiarazione IRAP: la rettifica dell’aliquota fondata su un diverso inquadramento dell’attività svolta esula dall’ambito della liquidazione automatizzata, perché comporta un’attività valutativa. Stabilire se una società eserciti o meno un’attività finanziaria, o se ricada in una categoria soggetta ad aliquota maggiorata, significa qualificare giuridicamente l’attività: non è un calcolo, è un giudizio.
Il discorso cambia se l’errore è di digitazione o di riporto: se la società ha applicato un’aliquota diversa da quella della regione indicata nella propria dichiarazione, la correzione è un’operazione meramente cartolare e la liquidazione automatizzata regge. La stessa Corte, del resto, ammette il ricorso alla procedura ogni volta che l’errore sia rilevabile immediatamente dai dati dichiarati, senza indagini interpretative.
Il punto, per chi deve difendersi, è non limitarsi a dire “l’aliquota giusta è un’altra”. Va contestato prima il metodo: quell’importo non poteva essere preteso con quello strumento. È una difesa che non entra nel merito e che, se fondata, travolge l’atto a prescindere da chi abbia ragione sull’aliquota.
Su questo tipo di contestazione serve un difensore che tenga insieme due piani: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario — che significa, concretamente, che la ricostruzione contabile e l’eccezione processuale vengono costruite insieme, dalla prima lettura della comunicazione fino all’eventuale giudizio di legittimità.
La dichiarazione è stata presentata in ritardo. Cambia qualcosa sui termini?
Cambia, e in una direzione che spesso i contribuenti non si aspettano: non allunga i tempi dell’Amministrazione.
La cartella di pagamento che segue un controllo automatizzato deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, secondo l’art. 25 del d.P.R. 602/1973. Per il controllo formale ex art. 36-ter il termine è il quarto anno successivo. È un termine perentorio: decorso quello, la pretesa non è più azionabile, anche se nel merito era fondata.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 10440 del 21 aprile 2026, ha affermato che, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale dell’art. 25, primo comma, resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva. È un principio importante per le società che hanno regolarizzato in ritardo una dichiarazione: la regolarizzazione non riapre a favore dell’Ufficio un termine già in corso.
Il ritardo nella presentazione incide però su altri due fronti. Primo: la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza si considera omessa, e il credito che ne emerge non può essere riportato a nuovo secondo le regole ordinarie, con tutte le conseguenze viste sopra in tema di crediti disconosciuti. Secondo: il ritardo fa scattare le sanzioni proprie dell’omessa o tardiva dichiarazione, che sono autonome rispetto a quelle per omesso versamento e che non si definiscono con l’avviso bonario da liquidazione automatica.
Per una Srl che si trova in questa situazione, la verifica va fatta su due piani contemporaneamente: la tenuta del termine di decadenza, che può chiudere la partita in radice, e la ricostruzione dei crediti, che richiede di dimostrare l’esistenza sostanziale della posizione a credito anche quando il veicolo dichiarativo è stato irregolare.
Il commercialista ha ricevuto l’avviso telematico e ce lo ha segnalato tardi. Cosa succede?
Succede che il termine è decorso lo stesso, e questa è la risposta scomoda che va data per prima.
Quando la società sceglie, barrando l’apposita casella in dichiarazione, di far recapitare all’intermediario abilitato gli esiti del controllo automatizzato, l’avviso telematico viene messo a disposizione sul canale Entratel dell’intermediario e da quel momento decorre il termine di novanta giorni. L’intermediario è tenuto a informare il contribuente, ma quell’obbligo opera nel rapporto professionale, non in quello tributario: nei confronti dell’Agenzia la comunicazione si considera regolarmente resa.
Questo non significa che non ci sia nulla da fare. Se il termine non è ancora interamente decorso, si recupera: novanta giorni sono un margine ampio e, in molti casi, la segnalazione dell’errore arriva comunque in tempo utile. Se è decorso, restano due strade, da percorrere in parallelo.
La prima è l’autotutela sull’atto successivo: quando arriva la cartella, si contesta la pretesa nel merito, perché la decadenza dalla sanzione ridotta non trasforma in dovuta un’imposta che non lo era. Un versamento esistente resta esistente anche dopo il sessantesimo o il novantesimo giorno; semplicemente, si è persa l’occasione di definire con la sanzione ridotta, non il diritto di dimostrare che l’imposta era stata pagata.
La seconda riguarda il rapporto con il professionista, ed è una valutazione che va fatta a freddo e con prudenza: se il danno consiste esclusivamente nella maggiore sanzione dovuta al mancato tempestivo avviso, esiste un profilo di responsabilità professionale che va esaminato alla luce del mandato conferito e della prova della tempestiva messa a disposizione. È una verifica che si fa dopo aver sistemato la posizione fiscale, non prima: l’ordine delle priorità conta.
Per il futuro, la raccomandazione operativa è semplice: chi sceglie il recapito telematico all’intermediario dovrebbe affiancarlo a un controllo periodico diretto del proprio cassetto fiscale, dove le comunicazioni sono comunque consultabili.
Blocco D — Le paure finali
Se non paghiamo entro i 60 giorni, cosa ci arriva e quando?
Arriva una cartella di pagamento, con la sanzione piena anziché ridotta, e arriva entro un termine preciso oltre il quale non può più arrivare.
La sequenza è questa. Scaduto il termine senza pagamento e senza che la segnalazione sia stata accolta, le somme vengono iscritte a ruolo. L’Agenzia Entrate-Riscossione notifica la cartella, che contiene l’imposta, gli interessi e la sanzione nella misura piena — il 25% per le violazioni dal 1° settembre 2024, il 30% per quelle anteriori — oltre agli oneri di riscossione.
Il termine entro cui la cartella deve essere notificata, come detto sopra, è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la cartella arriva dopo, è decaduta: è una delle eccezioni più efficaci e più frequentemente fondate, e va verificata sempre, prima ancora di entrare nel merito.
Dalla notifica della cartella decorrono sessanta giorni per proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, e sessanta giorni per il pagamento, decorsi i quali l’Agente della riscossione può attivare le misure cautelari ed esecutive. Va detto con chiarezza, perché è la cosa che preoccupa di più: fino alla cartella non ci sono pignoramenti, non ci sono fermi, non ci sono ipoteche. L’avviso bonario, da solo, non consente nulla di tutto questo.
Un chiarimento che evita un errore comune: la cartella può essere impugnata anche se l’avviso bonario non è stato contestato. Non c’è alcuna acquiescenza: la mancata reazione alla comunicazione non cristallizza la pretesa e non preclude la difesa successiva. Chi vi dice che “ormai è tardi perché non avete risposto all’avviso bonario” sta dicendo una cosa non corretta.
Possono aggredire i conti della società o chiedere i soldi agli amministratori?
Alla società sì, eventualmente, e solo dopo la cartella. Agli amministratori, per il debito IRES e IRAP della Srl, in via ordinaria no.
Partiamo dalla società. Dopo la notifica della cartella e il decorso dei sessanta giorni, l’Agente della riscossione può procedere con pignoramento presso terzi sui conti correnti e sui crediti verso clienti, con fermi e ipoteche nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Sono strumenti seri, ma arrivano dopo due passaggi — comunicazione e cartella — in cui la società ha avuto modo di intervenire.
Quanto agli amministratori: la responsabilità per le imposte della società è della società. L’amministratore non risponde con il proprio patrimonio del debito IRES o IRAP della Srl per il solo fatto di averla amministrata. Le ipotesi in cui una responsabilità personale può emergere sono altre e hanno presupposti propri da dimostrare: la responsabilità civile verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, la responsabilità per i debiti tributari nella liquidazione quando si sia distribuito l’attivo senza soddisfare l’Erario, le fattispecie penali tributarie quando siano superate le soglie di punibilità previste dalla legge.
Il punto onesto è questo: il rischio personale non è automatico, ma non è nemmeno teorico se la società è in difficoltà e si lascia il debito fiscale crescere senza governarlo. Il momento dell’avviso bonario, quando le somme sono ancora contenute e la sanzione è ridotta, è esattamente il momento in cui quella deriva si può fermare a costo minore. Quando il debito tributario diventa strutturale, gli strumenti cambiano: si entra nel campo della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi, che sono un’altra conversazione e che richiedono abilitazioni specifiche.
Possiamo impugnare subito l’avviso bonario o dobbiamo aspettare la cartella?
Si può, ma quasi sempre non conviene — e soprattutto non è obbligatorio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’avviso bonario non rientra tra gli atti tassativamente elencati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, e che la sua impugnazione è meramente facoltativa: lo hanno ribadito, tra le altre, la pronuncia n. 2092/2025 e l’ordinanza n. 17584/2025. La conseguenza decisiva è che la mancata contestazione dell’avviso non cristallizza la pretesa: la società conserva intatto il diritto di impugnare la cartella.
Al tempo stesso, la Corte ammette l’impugnazione di comunicazioni che esprimono una pretesa tributaria compiuta e definita, anche se non formalmente qualificate come atti impositivi, quando producono effetti sostanziali nella sfera del destinatario — è la linea della pronuncia n. 25756/2025. Quindi la porta è aperta, ma è una porta che si usa in casi selezionati.
Perché di regola non conviene? Perché il ricorso contro l’avviso bonario non sospende il procedimento: la cartella viene emessa lo stesso. E se poi si impugna la cartella, il ricorso proposto contro la comunicazione rischia di essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Si sostengono due giudizi per ottenerne uno.
Quando conviene, allora? Quando la comunicazione esprime una pretesa definitiva su una questione di principio che si vuole portare davanti al giudice subito, tipicamente perché la società ha bisogno di certezza per ragioni di bilancio o per un’operazione straordinaria in corso. In tutti gli altri casi la strategia efficiente è un’altra: segnalazione documentata in autotutela entro i sessanta giorni, pagamento o rateazione sulla parte eventualmente non contestata, e ricorso mirato contro la cartella se la pretesa residua resta.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri — due, costruiti su situazioni ricorrenti. Sono esercizi dimostrativi, con numeri scelti per rendere leggibile il meccanismo: servono a mostrare come si ragiona, non a descrivere casi reali.
Ipotesi 1 — L’IRES che risulta non versata ma era stata pagata.
Una Srl chiude il periodo d’imposta con IRES dovuta pari a 47.384 euro. Versa il primo acconto di 16.455 euro a giugno, il secondo acconto di 24.682 euro a novembre, il saldo di 6.247 euro l’anno successivo. Totale versato: 47.384 euro, esattamente quanto dovuto.
A distanza di due anni arriva una comunicazione di irregolarità che chiede 24.682 euro di IRES, oltre sanzione e interessi. Il prospetto riporta “versamento non eseguito” in corrispondenza del secondo acconto.
Si procede al confronto. La delega F24 del secondo acconto esiste, è stata regolarmente addebitata, riporta il codice tributo corretto — ma nel campo “anno di riferimento” indica l’anno precedente anziché quello corretto. Il denaro è stato incassato dall’Erario, ma è stato attribuito a un periodo d’imposta diverso, dove è rimasto come eccedenza non utilizzata.
Esito: non si paga nulla. Si presenta istanza di rettifica della delega F24, allegando quietanza e riconciliazione, e si chiede contestualmente la rideterminazione delle somme in autotutela, entro i sessanta giorni. Il versamento viene riattribuito e la comunicazione viene annullata. Per dare la misura di cosa sarebbe successo pagando invece di verificare: la sanzione ridotta su quell’importo sarebbe stata pari all’8,33% di 24.682 euro, cioè 2.056,01 euro, su un’imposta che era già stata interamente versata.
Ipotesi 2 — Il credito IRAP disconosciuto, in parte compensato e in parte solo esposto.
La stessa Srl espone nel modello IRAP un credito dell’anno precedente pari a 9.140 euro. Di questo credito utilizza 5.620 euro in compensazione tramite F24 nel corso dell’anno; i restanti 3.520 euro restano esposti in dichiarazione e riportati a nuovo, senza essere utilizzati.
L’Agenzia, in sede di liquidazione automatizzata, non trova riscontro del credito nei dati dichiarativi dell’anno precedente e lo azzera integralmente, chiedendo 9.140 euro oltre sanzione e interessi.
La verifica va condotta separando le due componenti. Sui 5.620 euro effettivamente compensati, se la società non è in grado di dimostrare documentalmente la genesi del credito, il recupero in sede di liquidazione automatizzata regge: c’è stato un utilizzo e il riscontro è cartolare. Sui 3.520 euro soltanto esposti e mai utilizzati, invece, il principio affermato dall’ordinanza n. 33278/2025 offre una difesa precisa: senza utilizzo effettivo, il controllo automatizzato consente la rettifica del dato, non l’iscrizione a ruolo.
Sviluppo del calcolo sulla sola parte sostenibile: imposta 5.620 euro, sanzione ridotta a un terzo pari all’8,33%, cioè 468,15 euro, più gli interessi indicati nel prospetto. Totale indicativo intorno ai 6.270 euro, che rateizzati nel numero massimo di venti rate trimestrali danno una rata di circa 313 euro. La prima rata va versata entro sessanta giorni; sulla parte non utilizzata si deposita contestualmente la segnalazione in autotutela.
Esito: la società paga ciò che è dovuto e contesta ciò che non lo è, senza perdere la riduzione sanzionatoria sulla parte definita.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Questo importo nasce da un versamento che manca, oppure da un ragionamento dell’Ufficio?”
È la domanda da cui dipende tutto, e quasi nessuno la pone. Si arriva allo Studio con la comunicazione in mano e la richiesta è sempre la stessa: “verifichiamo se il numero è giusto”. È una richiesta legittima, ma è la seconda, non la prima.
La ragione sta nella struttura stessa dell’art. 36-bis. La liquidazione automatizzata non è un accertamento semplificato: è un’operazione di natura diversa, che la legge autorizza entro confini stretti. Correggere errori materiali e di calcolo, ridurre crediti esposti in misura superiore a quella risultante dai dati dichiarati, controllare la corrispondenza dei versamenti. Il presupposto comune è che il riscontro sia cartolare e immediato, rilevabile ictu oculi, senza margini interpretativi.
Quando invece l’Ufficio, per arrivare a quel numero, ha dovuto qualificare un’attività, stabilire la spettanza di un’agevolazione, apprezzare una condizione sostanziale o compiere una stima, non ha liquidato: ha accertato. E l’accertamento, se vuole, lo può fare — ma con l’atto giusto, motivato, con le garanzie che gli corrispondono. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 9888 del 16 aprile 2026, escludendo il ricorso alle procedure degli artt. 36-bis e 54-bis quando vengano in rilievo profili valutativi o estimativi diversi dal mero raffronto con i dati in possesso dell’anagrafe tributaria.
La conseguenza pratica è pesante e viene regolarmente trascurata: una difesa costruita solo sul merito — “il credito spettava”, “l’aliquota era quella giusta” — accetta implicitamente il terreno scelto dall’Ufficio e rinuncia a un’eccezione che potrebbe chiudere la partita prima di discutere i numeri. Una difesa costruita prima sul metodo, invece, mette in discussione la legittimità stessa dello strumento.
Per questo, nella lettura di ogni avviso bonario IRES/IRAP, il primo passaggio non è aprire il cassetto fiscale. È rileggere il prospetto e chiedersi, rigo per rigo, se quella differenza si vede dai dati o se qualcuno ha dovuto pensarci sopra. Se qualcuno ha dovuto pensarci sopra, lì c’è una difesa.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Questa è la domanda documentale, e merita una risposta ordinata. Di seguito i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti sul tema, con il principio riformulato e la ragione per cui conta in un avviso bonario IRES/IRAP.
Cass., ord. n. 33278 del 19 dicembre 2025. In tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis, se l’Amministrazione riscontra che un credito d’imposta esposto in dichiarazione non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti, può procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo ma non all’emissione della cartella per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti anche un utilizzo illegittimo del credito. Perché conta: è la difesa centrale quando il credito IRES o IRAP è stato soltanto esposto e mai compensato.
Cass., ord. n. 28785 del 31 ottobre 2025. Il disconoscimento di un credito d’imposta può avvenire legittimamente con la procedura dell’art. 36-bis quando il recupero deriva da un riscontro obiettivo e cartolare dei dati emergenti dalla dichiarazione e dall’anagrafe tributaria, senza necessità di un avviso di accertamento ordinario. Perché conta: delimita il versante opposto e impone di valutare con realismo quali rilievi sui crediti siano difendibili.
Cass. n. 21564/2025 (in continuità con Cass. n. 29582/2018). L’Ufficio è legittimato a verificare la correttezza dei crediti indicati in dichiarazione anche facendo riferimento alle dichiarazioni degli anni precedenti, senza che questo integri un’attività di accertamento in senso proprio. Perché conta: elimina l’argomento, spesso usato, secondo cui il confronto pluriennale sarebbe di per sé accertamento.
Cass., ord. n. 9888 del 16 aprile 2026. È escluso il ricorso alle procedure di cui agli artt. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972 quando vengano in rilievo profili valutativi o estimativi, diversi dal mero raffronto con i dati e gli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria. Perché conta: è l’enunciazione più recente e più netta del limite del controllo automatizzato.
Cass., ord. n. 17218/2025. La rettifica dell’aliquota IRAP fondata su un diverso inquadramento dell’attività esercitata dal contribuente esula dall’ambito del controllo automatizzato, perché comporta un’attività valutativa e richiede un atto motivato. Perché conta: è la pronuncia di riferimento per le Srl che si vedono contestare l’aliquota IRAP applicata.
Cass., ord. n. 16993 del 16 giugno 2021. In tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta è legittima quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni. Perché conta: fissa il criterio positivo di legittimità, speculare al precedente.
Cass., ord. n. 23182 del 14 luglio 2026. In tema di liquidazione automatizzata, l’art. 6, comma 5, della L. 212/2000 non trasforma la comunicazione di irregolarità in un adempimento generalizzato e indefettibile: essa è dovuta soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia emessa per il mero mancato pagamento di quanto risulta dalla dichiarazione. Perché conta: chiarisce quando l’omessa comunicazione è un vizio e quando non lo è.
Cass. n. 18163/2025. Si colloca nello stesso filone, escludendo che dalla mancata ricezione della comunicazione possa desumersi automaticamente la nullità della cartella ogniqualvolta l’Ufficio proceda con i controlli automatizzati. Perché conta: evita di impostare la difesa su un’eccezione che, da sola, spesso non regge.
Cass., ord. n. 14110 del 27 maggio 2025. La comunicazione preventiva di irregolarità non è di regola richiesta per le cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati; per farne derivare un vizio occorre dimostrare che esisteva una concreta incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. Perché conta: indica esattamente cosa va provato, e da chi.
Cass., ord. n. 13898/2025. Nel controllo automatizzato il contraddittorio preventivo non è necessario se l’irregolarità è evidente e fondata su dati certi; in presenza di elementi di incertezza, l’Amministrazione deve invece invitare il contribuente a fornire chiarimenti ai sensi dell’art. 6, comma 5, dello Statuto. Perché conta: è il criterio pratico per capire se il vizio è spendibile nel caso concreto.
Cass., ord. n. 16163 del 16 giugno 2025. La cartella non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter è nulla, perché quella comunicazione assolve una funzione di garanzia e realizza l’interlocuzione necessaria tra Amministrazione e contribuente. Perché conta: nel controllo formale la regola è rovesciata rispetto al 36-bis, e la distinzione va sempre verificata.
Cass. n. 33344 del 17 dicembre 2019. La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza preventiva comunicazione quando si tratti del mero omesso versamento di quanto dichiarato. Perché conta: è il precedente che fissa il confine, costantemente richiamato dalle pronunce successive.
Cass., ord. n. 27332/2024. L’errore nell’indicazione del codice tributo nel modello F24 è un errore materiale emendabile: il modello non è un atto negoziale ma una esternazione di fatti e giudizi, e la rettifica operata dal contribuente deve riflettersi sull’atto impositivo. Perché conta: è il fondamento giuridico dell’istanza di rettifica della delega, la difesa più frequente negli avvisi bonari IRES/IRAP.
Cass. n. 22692/2013. L’indicazione di un codice tributo errato non invalida il pagamento né comporta la sanzione da omesso o tardivo versamento, trattandosi di errore emendabile anche in sede contenziosa. Perché conta: è il precedente storico sulla stessa linea, utile quando l’Ufficio resiste alla rettifica.
Cass., ord. n. 10440 del 21 aprile 2026. Ai fini della notifica della cartella da controllo automatizzato, il termine decadenziale dell’art. 25, primo comma, del d.P.R. 602/1973 resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva. Perché conta: preserva l’eccezione di decadenza anche per le società che hanno regolarizzato in ritardo.
Cass., ord. n. 24766 dell’8 settembre 2025. Quando la cartella nasce dalla decadenza da una rateazione, il termine decadenziale per la notifica va riferito alla scadenza della rata non versata e non alla data di presentazione della dichiarazione. Perché conta: individua il momento da cui si calcola la decadenza nei piani di rateazione saltati.
Cass., ord. n. 17584/2025 e Cass. n. 2092/2025. L’avviso bonario non rientra tra gli atti elencati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e la sua impugnazione è meramente facoltativa: la mancata contestazione non cristallizza la pretesa e non preclude l’impugnazione della cartella. Perché conta: smonta l’idea che non aver risposto alla comunicazione comporti acquiescenza.
Cass. n. 25756/2025. La tassatività dell’elenco dell’art. 19 non esclude che una comunicazione contenente una pretesa tributaria definita sia impugnabile quando produce effetti sostanziali; l’impugnazione resta però facoltativa. Perché conta: tiene aperta la via del ricorso immediato nei casi in cui serve certezza subito.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando una Srl porta un avviso bonario IRES/IRAP, in ordine di esecuzione.
- Riconciliamo la dichiarazione trasmessa con il prospetto della comunicazione, rigo per rigo, partendo dalla ricevuta telematica dell’invio e non dalla bozza di studio, per isolare esattamente quali poste l’Ufficio ha rideterminato.
- Estraiamo e confrontiamo l’elenco integrale delle deleghe F24 del periodo con i versamenti registrati nel cassetto fiscale, verificando codice tributo, anno di riferimento, ripartizione saldo/acconto e, per l’IRAP, codice regione.
- Ricostruiamo la catena dei crediti tra le annualità coinvolte, distinguendo la quota soltanto esposta in dichiarazione da quella effettivamente utilizzata in compensazione, perché da questa distinzione dipende la sostenibilità giuridica del recupero.
- Qualifichiamo l’operazione compiuta dall’Ufficio: verifichiamo se la differenza sia rilevabile dal solo riscontro cartolare o se presupponga una valutazione, e in questo secondo caso eccepiamo il difetto di potere nell’uso della procedura automatizzata.
- Calcoliamo la decadenza, individuando l’anno di presentazione della dichiarazione e la data ultima di notifica della cartella, e la riverifichiamo nei casi di dichiarazione tardiva o di decadenza da precedenti rateazioni.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza di rettifica della delega F24 quando il versamento esiste ma è mal imputato, allegando quietanze e prospetto di riconciliazione.
- Depositiamo la segnalazione in autotutela sulla comunicazione entro il termine, chiedendo espressamente la rideterminazione delle somme con mantenimento della sanzione ridotta sull’importo corretto.
- Impostiamo il piano di rateazione sulla parte non contestata, calibrando il numero di rate sulla reale capacità di cassa della società e presidiando le scadenze trimestrali per evitare la decadenza.
- Predisponiamo e proponiamo il ricorso contro la cartella o, nei casi selezionati in cui serve certezza immediata, contro la comunicazione, curando l’istanza di sospensione quando ne ricorrono i presupposti.
- Coordiniamo la posizione fiscale con quella complessiva della società, verificando se il debito tributario sia un episodio isolato o il sintomo di una tensione finanziaria che richiede strumenti diversi e tempestivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un avviso bonario IRES e IRAP pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la verifica del calcolo è un lavoro contabile, l’eccezione sui limiti dell’art. 36-bis è un lavoro giuridico, e le due cose devono nascere dallo stesso fascicolo, nello stesso momento, altrimenti si arriva al contenzioso con una ricostruzione dei numeri che non regge o con una difesa tecnica che non conosce i numeri. Per questo lo Studio lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso caso, non con passaggi di consegne. E quando il debito IRES/IRAP non è un incidente ma il segnale di una crisi che si sta consolidando, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento permettono di cambiare strumento senza cambiare interlocutore.
La strategia resta la stessa dalla prima lettura della comunicazione fino all’eventuale giudizio in Cassazione: l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori significa che l’impostazione scelta oggi, nella segnalazione in autotutela, è già pensata per reggere in ogni grado successivo, senza rifacimenti e senza cambi di linea a metà percorso.
In chiusura: i tre messaggi da portare via
Il primo: l’avviso bonario IRES/IRAP quasi mai contesta il merito fiscale della società; contesta un abbinamento di numeri. Nella maggioranza dei casi la differenza si spiega con un versamento mal imputato, un credito riportato male o un acconto calcolato con un metodo diverso — e si risolve con documenti, non con un ricorso.
Il secondo: prima di chiedersi se il numero è giusto, bisogna chiedersi se l’Ufficio poteva usare quello strumento. Il controllo automatizzato vive entro confini stretti, e quando li supera l’atto è attaccabile a prescindere dal merito.
Il terzo: i sessanta giorni non si sospendono. Non li sospende l’istanza in CIVIS, non li sospende la richiesta di autotutela, non li sospende l’attesa di una risposta. Dentro quel termine si decide se la società pagherà l’8,33% o il 25% di sanzione, e se pagherà o meno imposte che aveva già versato.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Un avviso bonario che riguarda IRES e IRAP richiede insieme la ricostruzione contabile della posizione e la verifica giuridica dei limiti del potere di liquidazione: è il terreno del coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che mette avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. E richiede che chi imposta la difesa oggi sia lo stesso che potrà sostenerla fino all’ultimo grado: è il significato concreto dell’abilitazione di avvocato cassazionista, che garantisce continuità di strategia dalla prima istanza in autotutela fino alla Corte di cassazione. Non promettiamo esiti: analizziamo la comunicazione, verifichiamo il calcolo, ricostruiamo i versamenti e costruiamo la linea più solida disponibile nel vostro caso.
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