Uno studio legale può davvero fermare i decreti ingiuntivi che le cartiere stanno notificando a un produttore di imballaggi stretto tra clienti che pagano a 120 o 150 giorni e fornitori di carta e cartone che pretendono il saldo a 60? La domanda è legittima e, detta con franchezza, ammette più di una risposta corretta. Non esiste una strada valida per ogni scatolificio o cartotecnica in tensione finanziaria, ed è proprio questo il punto: la soluzione giusta dipende da quanti decreti sono già arrivati, da quanto sono solidi i crediti verso i clienti e da quanto è profonda la crisi.
Le strade realmente percorribili sono tre: la difesa contenziosa titolo per titolo, con l’opposizione e la richiesta di sospensione dell’esecutorietà; la composizione negoziata della crisi con misure protettive; l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, come il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione, con le relative protezioni. Ciascuna ha un costo in termini di tempo, di esposizione pubblica e di reversibilità, e va soppesata con lo stesso rigore con cui un direttore di stabilimento valuta l’acquisto di una nuova ondulatrice.
Lo Studio Monardo si colloca esattamente all’incrocio di queste tre strade, e non per una formula di stile. Le opposizioni ai decreti ingiuntivi sono contenziosi destinati, nei casi più delicati, a risalire i gradi di giudizio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e quindi può seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. La composizione negoziata della crisi è invece il terreno proprio dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che l’Avvocato possiede; e la gestione dei rapporti con banche e fornitori è il campo dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che egli coordina a livello nazionale.
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Il quadro di partenza: perché il produttore di imballaggi finisce sotto decreto ingiuntivo
Il settore degli imballaggi in carta e cartone vive di un disallineamento strutturale. A monte ci sono le cartiere, poche e di grandi dimensioni, che vendono bobine e fogli con termini di pagamento rigidi e assicurano i propri crediti. A valle ci sono i clienti dell’industria alimentare, della logistica, del commercio elettronico e della grande distribuzione, spesso in posizione contrattuale più forte, che allungano i pagamenti oltre quanto pattuito. In mezzo, lo scatolificio anticipa il costo della materia prima, dell’energia e del personale e incassa quando può.
Quando i ritardi dei clienti si sommano a un aumento del prezzo della carta o a un calo degli ordini, la cassa si esaurisce e i primi a reagire sono i fornitori di materia prima. La sequenza è nota: solleciti, sospensione delle consegne, diffida, e poi il ricorso per decreto ingiuntivo fondato sulle fatture e sugli estratti delle scritture contabili (artt. 633 e 634 c.p.c.). Se il credito è documentato da titoli di credito o da un riconoscimento sottoscritto, oppure se il ritardo espone il creditore a grave pregiudizio, il giudice può concedere la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.): in tal caso precetto e pignoramento possono seguire a brevissima distanza.
Per il debitore la scansione dei tempi è il primo dato da padroneggiare. L’opposizione va proposta entro quaranta giorni dalla notifica del decreto (art. 641 c.p.c.), termine soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Decorso il termine senza opposizione, il creditore ottiene la dichiarazione di esecutorietà (art. 647 c.p.c.) e il decreto acquista stabilità paragonabile a quella di una sentenza passata in giudicato; può fondare un’ipoteca giudiziale sugli immobili aziendali (art. 655 c.p.c.) e qualsiasi azione esecutiva.
Il secondo dato è che l’impresa è, al tempo stesso, debitrice e creditrice. I crediti verso i clienti sono transazioni commerciali tra imprese e godono della disciplina del D.Lgs. 231/2002: interessi moratori al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali, decorrenti automaticamente dalla scadenza, senza bisogno di messa in mora. Quei crediti rappresentano allo stesso tempo una risorsa per pagare le cartiere e un bersaglio: un creditore munito di titolo può pignorarli presso i clienti stessi (art. 543 c.p.c.), con un effetto devastante sulle relazioni commerciali.
Il terzo dato riguarda l’ordinamento della crisi d’impresa. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo in modo rilevante dal D.Lgs. 136/2024) ha recepito la composizione negoziata nata con il D.L. 118/2021 e ha affiancato a essa strumenti di regolazione con effetti protettivi. Nessuno di questi strumenti, è bene chiarirlo subito, “cancella” un decreto ingiuntivo: le misure protettive impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni non concordate, ma il testo normativo non vieta di ottenere un titolo in sede di cognizione. Per questo la domanda “si possono bloccare i decreti ingiuntivi?” va scomposta: si può contestarli nel merito, si può paralizzarne l’esecuzione, si può neutralizzare le garanzie che ne derivano. Sono tre obiettivi diversi, e le tre opzioni li raggiungono in misura diversa.
Opzione 1 — La difesa contenziosa titolo per titolo: opposizione, sospensione e recupero dei crediti verso i clienti
In cosa consiste
È la strada più tradizionale. Per ciascun decreto ingiuntivo si propone opposizione con atto di citazione davanti all’ufficio giudiziario che lo ha emesso (art. 645 c.p.c.), nel termine di quaranta giorni. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, nell’atto di opposizione si chiede la sospensione dell’esecuzione provvisoria per gravi motivi (art. 649 c.p.c.). Se non lo è, si contrasta la richiesta del creditore di ottenerla in corso di causa (art. 648 c.p.c.), che il giudice può accogliere quando l’opposizione non si fonda su prova scritta o non è di pronta soluzione. In parallelo, l’impresa attiva il recupero dei propri crediti verso i clienti con lo stesso strumento monitorio e con gli interessi del D.Lgs. 231/2002.
Il punto di forza giuridico di questa opzione sta nella natura del giudizio di opposizione: è un ordinario giudizio di cognizione in cui il creditore opposto resta attore in senso sostanziale e deve provare il proprio diritto. La fattura, sufficiente per ottenere il decreto, perde nel giudizio di opposizione la sua efficacia privilegiata, salvo che risulti accettata dal destinatario e annotata nelle sue scritture contabili: è quanto ha chiarito Cass. civ., sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581, pronuncia peraltro resa proprio in una controversia legata alla filiera della carta da riciclare.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario è quello delle contestazioni sulla merce. Bobine con grammatura difforme, umidità fuori tolleranza, resistenza allo scoppio inferiore alla scheda tecnica, consegne tardive che hanno fatto perdere una commessa: sono vizi che, se denunciati nei termini dell’art. 1495 c.c., consentono di eccepire l’inadempimento, chiedere la riduzione del prezzo o compensare con un danno. Qui l’opposizione non è una mossa dilatoria ma la sede naturale per far valere un credito di segno opposto.
Il secondo scenario è quello delle partite contabili non riconciliate: note di credito promesse e mai emesse, premi di fine anno, resi, pagamenti parziali non imputati, interessi calcolati su fatture già saldate. Nel B2B della carta, dove i listini cambiano spesso, la differenza tra quanto ingiunto e quanto davvero dovuto può essere consistente.
Il terzo scenario è quello di una tensione di cassa contenuta: un solo creditore aggressivo, un’esposizione complessivamente gestibile, clienti solvibili che pagano in ritardo ma pagano. In questo caso un’opposizione ben argomentata può offrire il tempo necessario per incassare e chiudere una transazione.
Come si esegue in sintesi
Si raccolgono contratti quadro, ordini, documenti di trasporto, schede tecniche, contestazioni scritte e partitari; si calcola il termine con esattezza; si redige l’atto di opposizione con domanda riconvenzionale se c’è un controcredito; si formula l’istanza ex art. 649 c.p.c. con elementi concreti e documentati. Contemporaneamente si avviano i decreti ingiuntivi verso i clienti morosi, valutando la richiesta di provvisoria esecuzione quando i crediti sono documentati in modo forte.
Vantaggi
Il vantaggio principale è la selettività: si agisce solo sui titoli che meritano di essere contestati, senza rendere pubblica una situazione di crisi e senza coinvolgere l’intero ceto creditorio. È anche una strada pienamente reversibile: se la situazione peggiora, nulla impedisce di accedere in un secondo momento alla composizione negoziata o a un concordato. C’è poi un profilo meno noto ma rilevante: finché il decreto è opposto e il giudizio pende, il titolo non diventa definitivo, e la Cassazione ha più volte ribadito che il decreto non opposto diventa opponibile a un’eventuale liquidazione giudiziale solo se dichiarato esecutivo prima della sua apertura (Cass. civ., sez. I, ord. 16 agosto 2024, n. 22874; Cass. civ., sez. I, ord. 27 marzo 2024, n. 8260).
Il fronte attivo: crediti verso i clienti, compensazione e interessi
Una difesa contenziosa che si limiti a resistere alle cartiere resta zoppa. Il secondo pilastro di questa opzione è trasformare i crediti scaduti verso i clienti in liquidità, e qui gli strumenti sono gli stessi che le cartiere usano contro lo scatolificio. Le fatture emesse, gli ordini dei clienti, i documenti di trasporto firmati per ricevuta e le conferme d’ordine costituiscono prova scritta idonea per il ricorso monitorio; quando i clienti hanno sottoscritto riconoscimenti di debito o piani di rientro, la richiesta di provvisoria esecuzione diventa più solida.
Sul piano economico pesa la disciplina del D.Lgs. 231/2002. Nelle transazioni tra imprese gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza, al tasso di riferimento semestrale maggiorato di otto punti, e il creditore ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero. Clausole contrattuali che fissano termini di pagamento eccessivamente lunghi a danno del fornitore possono essere considerate gravemente inique e quindi nulle: un profilo che vale la pena verificare nei contratti con la grande distribuzione e con i grandi operatori logistici.
C’è poi la compensazione. Se lo scatolificio è a sua volta creditore della cartiera, ad esempio per rimborsi di merce non conforme, premi di volume o anticipi non scalati, può far valere il controcredito nel giudizio di opposizione. Va soppesato, però, che la compensazione giudiziale richiede un credito liquido o di pronta e facile liquidazione: un risarcimento ancora da quantificare con una consulenza tecnica difficilmente produrrà un effetto immediato sul titolo.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. L’opposizione non sospende di per sé nulla: se il decreto è provvisoriamente esecutivo e il giudice non ravvisa gravi motivi, il creditore procede. Le ordinanze su concessione e sospensione della provvisoria esecuzione non sono impugnabili, nemmeno con ricorso straordinario in Cassazione, come confermato dalla Suprema Corte con il provvedimento pubblicato il 7 ottobre 2024, n. 26140, e dalla giurisprudenza di merito (Trib. Frosinone, ord. 21 agosto 2025). Inoltre, un’opposizione priva di contestazioni reali espone alla condanna alle spese e, nei casi più gravi, alla responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.). Infine, questa strada lavora creditore per creditore: se i decreti sono cinque o sei, il fronte diventa difficile da tenere e non protegge da chi agisce per primo.
Profilo ideale di questa opzione: impresa con difficoltà di cassa circoscritte, pochi creditori aggressivi, contestazioni documentate sulla fornitura o sui conteggi e crediti verso clienti solvibili e incassabili in tempi ragionevoli.
Opzione 2 — La composizione negoziata della crisi con misure protettive
In cosa consiste
La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso stragiudiziale e riservato in cui l’imprenditore, assistito da un esperto indipendente nominato attraverso la piattaforma telematica delle camere di commercio, tratta con i creditori una soluzione alla crisi. Possono accedervi le imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile.
Il cuore della risposta al titolo di questo articolo sta nell’art. 18 CCII. Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con istanza successiva, l’imprenditore può chiedere misure protettive: dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’attività d’impresa. Entro il giorno successivo alla pubblicazione l’imprenditore deve depositare ricorso al tribunale per la conferma (art. 19 CCII); il giudice ne stabilisce la durata tra 30 e 120 giorni, con proroghe possibili entro un limite complessivo di 240 giorni.
Per un produttore di imballaggi c’è un secondo effetto spesso più prezioso del primo. L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori colpiti dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Possono soltanto sospendere le prestazioni dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure. Tradotto: la cartiera legata da un contratto di fornitura in corso non può interrompere le consegne di bobine solo perché le fatture vecchie non sono state pagate.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario è quello dei decreti multipli: tre o quattro cartiere e un fornitore di amidi e colle hanno già ottenuto titoli, uno di essi ha notificato precetto e un altro minaccia il pignoramento presso i clienti. La protezione generalizzata ferma tutte le esecuzioni in un’unica sede.
Il secondo scenario è quello dell’impresa sana nel prodotto ma squilibrata nella struttura: portafoglio ordini solido, margini industriali positivi, ma debito a breve accumulato in un anno di prezzi della carta elevati. Qui la trattativa assistita dall’esperto può produrre riscadenzamenti, moratorie o stralci concordati.
Il terzo scenario è quello in cui la continuità delle forniture è vitale: senza le bobine della cartiera principale le linee si fermano entro due settimane. La tutela dei contratti pendenti diventa allora l’elemento dirimente.
Come si esegue in sintesi
Si predispone la documentazione richiesta (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento, certificati sui debiti fiscali e contributivi), si deposita l’istanza sulla piattaforma con la richiesta di misure protettive, si incardina il ricorso per la conferma e si apre il tavolo con l’esperto. Le misure possono anche essere chieste in forma selettiva, limitandole ad alcuni creditori: è l’approccio adottato da una pronuncia del Tribunale di Roma che ha confermato le misure soltanto nei confronti dei creditori che avevano effettivamente avviato azioni esecutive.
Vantaggi
Il vantaggio principale è la protezione collettiva con riservatezza: le trattative non sono pubbliche come una procedura concorsuale, l’imprenditore conserva la gestione e i creditori sono tenuti a comportarsi secondo buona fede e a collaborare lealmente (art. 4 CCII). Le banche non possono revocare o sospendere gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso al percorso (art. 16, comma 5, CCII). Anche fuori dal diritto civile la giurisprudenza guarda con favore a questo strumento: Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2025, n. 30109 lo ha considerato idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Inoltre il percorso è flessibile negli esiti: contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto con l’esperto, oppure transito verso un piano di ristrutturazione o un concordato semplificato.
Il ruolo dell’esperto e la dinamica della trattativa
L’esperto non è un consulente dell’imprenditore né un giudice dei creditori: è un terzo indipendente che agevola le trattative, verifica la ragionevolezza del percorso di risanamento e, al termine, redige una relazione finale. Nel settore cartotecnico la sua presenza ha un effetto pratico non trascurabile: le cartiere, abituate a trattare il cliente in difficoltà come un rischio da chiudere in fretta, si trovano davanti a un interlocutore che chiede numeri, piani e proposte strutturate, e non solo promesse di pagamento.
Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Questo significa, per esempio, che pagare per intero una cartiera lasciando scoperte le altre richiede una valutazione attenta: un trattamento preferenziale non giustificato può compromettere la credibilità del percorso. Al contrario, il pagamento regolare delle nuove forniture è coerente con la continuità aziendale ed è anzi presupposto per poter pretendere la prosecuzione dei contratti pendenti.
Gli esiti possibili spaziano dal contratto con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale, alla convenzione di moratoria, fino all’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto. Se nessuna soluzione negoziale si rivela praticabile, l’impresa può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, strumento riservato a chi ha condotto le trattative secondo correttezza e buona fede.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi, i limiti vanno pesati con onestà. Le misure protettive non impediscono al creditore di proseguire il giudizio monitorio: un decreto ingiuntivo notificato durante le trattative va comunque opposto nei quaranta giorni, altrimenti quel credito si consolida. La tutela dei contratti pendenti riguarda i rapporti ancora in corso e non obbliga il fornitore a prorogare un contratto già cessato, come ha precisato il Tribunale di Modena. Le misure hanno durata limitata: alla scadenza del termine massimo i creditori riacquistano piena libertà d’azione, come ha osservato il Tribunale di Milano con ordinanza del 4 luglio 2025. L’accesso è inoltre precluso quando è pendente una domanda di concordato con riserva: lo ha confermato Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856, affermando che spetta al tribunale investito della domanda di apertura della procedura concorsuale verificare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza. Infine, se la trattativa fallisce, l’impresa ha consumato tempo e ha rivelato ai creditori la propria situazione.
Profilo ideale di questa opzione: impresa con più titoli già ottenuti o in arrivo, attività industriale ancora redditizia, necessità di garantire la continuità delle forniture di carta e prospettiva realistica di risanamento.
Opzione 3 — Lo strumento di regolazione della crisi: concordato preventivo o accordo di ristrutturazione con misure protettive
In cosa consiste
Quando la crisi è già matura o sfocia nell’insolvenza, la trattativa stragiudiziale può non bastare. Il CCII mette a disposizione strumenti di regolazione con effetti più incisivi: il concordato preventivo, anche nella forma con riserva (art. 44 CCII) che consente di depositare il piano in un secondo momento, e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII). Con la domanda di accesso, dalla pubblicazione nel registro delle imprese operano le misure protettive dell’art. 54 CCII: i creditori per titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, né acquisire prelazioni non concordate.
Per il tema dei decreti ingiuntivi due effetti meritano particolare attenzione. Il primo: nel concordato preventivo le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII). La cartiera che ha iscritto ipoteca sul capannone in forza di un decreto provvisoriamente esecutivo, nelle settimane precedenti, si ritrova chirografaria. Il secondo: nel concordato in continuità aziendale, l’art. 94-bis CCII impedisce ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso per il solo deposito della domanda e, se le misure protettive sono concesse, impedisce di farlo per il mancato pagamento di crediti anteriori quando il contratto è essenziale.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario: l’esposizione complessiva verso fornitori, banche ed erario non è più sostenibile con le sole entrate correnti, e serve una falcidia o una ristrutturazione vincolante anche per i creditori dissenzienti, nei limiti previsti dalla legge. Il secondo: uno o più creditori hanno già iscritto ipoteca giudiziale negli ultimi tre mesi e il loro privilegio altererebbe la parità di trattamento. Il terzo: è già pendente o minacciato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e occorre una cornice giudiziale che consenta di presentare un piano.
Come si esegue in sintesi
Si deposita la domanda al tribunale competente con i documenti richiesti, si ottiene il termine per la presentazione del piano (nel concordato con riserva), si redige il piano con l’attestazione di un professionista indipendente e si sottopone la proposta al voto dei creditori o, nell’accordo di ristrutturazione, si raccoglie l’adesione della maggioranza qualificata richiesta. Il tribunale nomina un commissario giudiziale che vigila sulla gestione.
Vantaggi
Il vantaggio più evidente è la forza: la protezione deriva direttamente dal deposito della domanda e il piano omologato vincola i creditori secondo le regole del CCII. L’inefficacia delle ipoteche giudiziali recenti restituisce parità tra i fornitori. Gli effetti si estendono, in caso di successiva liquidazione giudiziale, secondo il principio di consecuzione delle procedure. Sul piano dell’opponibilità dei titoli, la Cassazione ha precisato che, se alla domanda di concordato con riserva dichiarata inammissibile segue il fallimento, per l’opponibilità del decreto ingiuntivo non opposto rileva che l’esecutorietà sia stata dichiarata prima della sentenza dichiarativa, e non prima della domanda di concordato (Cass. civ., sez. I, ord. 28 febbraio 2024, n. 5279): un elemento che pesa nella scelta dei tempi.
Concordato o accordo di ristrutturazione: una scelta dentro la scelta
All’interno di questa terza opzione si apre un secondo bivio. L’accordo di ristrutturazione dei debiti richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti; i creditori estranei devono essere pagati integralmente nei termini previsti dalla legge. È uno strumento adatto quando l’esposizione è concentrata su pochi interlocutori, ad esempio due cartiere principali e una banca, disposti a sottoscrivere. Il concordato preventivo, invece, opera attraverso il voto dei creditori suddivisi in classi e, a determinate condizioni, consente di vincolare anche i dissenzienti: è più adatto quando i creditori sono numerosi, frammentati o divisi tra loro.
Va soppesato anche l’effetto sulle ipoteche giudiziali. La regola dell’inefficacia delle iscrizioni dei novanta giorni anteriori è dettata per il concordato preventivo; chi punta su un accordo di ristrutturazione deve quindi considerare che la cartiera ipotecaria conserverà, di regola, la propria posizione e andrà convinta a sottoscrivere, oppure soddisfatta per intero se resta estranea.
Il concordato con riserva, infine, consente di ottenere subito la protezione depositando la domanda con la documentazione essenziale e riservandosi di presentare piano e proposta entro il termine fissato dal tribunale. È uno strumento potente ma esigente: il termine è decadenziale e il tribunale può imporre obblighi informativi periodici sulla gestione. Usarlo soltanto per guadagnare tempo, senza un progetto credibile, conduce quasi sempre a un esito peggiore di quello che si voleva evitare.
Rischi e svantaggi
Il rovescio è la pubblicità e l’impegno: la domanda è iscritta nel registro delle imprese, i clienti e le banche ne vengono a conoscenza, la gestione straordinaria richiede autorizzazioni del tribunale. I termini sono rigidi e decadenziali; un piano manifestamente inidoneo conduce all’inammissibilità e, in presenza dei presupposti, all’apertura della liquidazione giudiziale. Anche qui, le misure protettive non impediscono che i giudizi monitori pendenti proseguano in sede di cognizione, e i decreti notificati vanno comunque gestiti nei termini.
Profilo ideale di questa opzione: impresa con indebitamento non più sostenibile senza una ristrutturazione vincolante, ipoteche giudiziali recenti da neutralizzare o rischio concreto di liquidazione giudiziale, ma con un’attività che vale ancora di più in funzionamento che smembrata.
Le opzioni alla prova dei conti: tre simulazioni con gli stessi dati
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, non casi reali. Servono a mostrare come cambiano tempi ed effetti a parità di situazione di partenza.
Dati comuni a tutte le simulazioni. Scatolificio con 38 dipendenti. Debiti scaduti verso la Cartiera A: 87.430 €; verso la Cartiera B: 46.915 €; verso un fornitore di colle: 9.780 €. Crediti scaduti verso clienti: 212.680 €, di cui 141.300 € verso due clienti della logistica solvibili ma lenti. Fatturato mensile medio: 310.000 €. La Cartiera A ha notificato il 14 settembre 2026 un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 87.430 € e ha iscritto il 21 settembre ipoteca giudiziale sul capannone. La Cartiera B ha un contratto quadro annuale di fornitura in scadenza il 31 marzo 2027 e ha sospeso le consegne.
Simulazione 1 — Il calcolo dei termini
Il decreto della Cartiera A è stato notificato il 14 settembre 2026. Quaranta giorni portano al 24 ottobre 2026, che è un sabato: la scadenza slitta a lunedì 26 ottobre (art. 155 c.p.c.). Per confronto, se lo stesso decreto fosse stato notificato il 20 luglio 2026, si conterebbero 11 giorni a luglio, si salterebbe l’intero mese di agosto per la sospensione feriale, e i restanti 29 giorni porterebbero la scadenza al 29 settembre 2026. Precetto notificato con il decreto: decorsi dieci giorni il creditore può pignorare. L’opzione scelta non modifica questi termini: in tutte e tre le strade il decreto della Cartiera A va opposto entro il 26 ottobre se lo si vuole contestare.
Simulazione 2 — Stesso fronte, tre strade
Con l’opzione 1. Lo scatolificio oppone il decreto entro il 26 ottobre, contestando 11.240 € di bobine con umidità fuori specifica (denunciate per iscritto entro otto giorni dalla scoperta) e 3.870 € di note di credito per premi annuali mai emesse, e chiede la sospensione ex art. 649 c.p.c. Se il giudice ritiene fondati i gravi motivi, sospende l’esecuzione provvisoria e il credito ingiunto si discute nel merito; se non li ritiene sussistenti, la Cartiera A può pignorare, anche i crediti verso i clienti. L’ipoteca giudiziale resta iscritta. Nel frattempo l’impresa ottiene decreti ingiuntivi verso i due clienti della logistica per 141.300 €: ipotizzando per semplicità di calcolo un saggio annuo di mora del 10% e un ritardo medio di 95 giorni, gli interessi maturati ammontano a circa 3.678 € (141.300 × 10% × 95/365). La Cartiera B resta libera di non riprendere le consegne.
Con l’opzione 2. L’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive viene pubblicata il 2 novembre 2026 e il ricorso per la conferma è depositato il 3 novembre. Dal 2 novembre la Cartiera A non può avviare il pignoramento né iscrivere nuove garanzie. L’ipoteca già iscritta il 21 settembre, però, resta efficace. Il decreto, notificato a settembre, doveva comunque essere opposto entro il 26 ottobre, prima dell’istanza: la tempistica impone dunque di gestire l’opposizione e la preparazione dell’istanza in parallelo. Quanto alla Cartiera B, dal 2 novembre fino alla conferma può sospendere le consegne; una volta confermate le misure, non può rifiutare l’esecuzione del contratto quadro (in corso fino al 31 marzo 2027) per il solo mancato pagamento dei 46.915 € anteriori. Le forniture successive vanno però pagate regolarmente.
Con l’opzione 3. La domanda di concordato con riserva viene pubblicata nel registro delle imprese il 30 ottobre 2026. L’ipoteca della Cartiera A, iscritta il 21 settembre, cade nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione: è inefficace verso i creditori anteriori e la Cartiera A concorre come chirografaria. Le azioni esecutive sono precluse dalla pubblicazione. Se la proposta si orienta alla continuità aziendale e il contratto con la Cartiera B è essenziale, l’art. 94-bis CCII può impedire alla cartiera di rifiutare l’adempimento per i crediti anteriori, una volta concesse le misure protettive. Il prezzo è la pubblicità della procedura e l’avvio di un percorso giudiziale con termini decadenziali.
Simulazione 3 — Il fattore tempo sull’ipoteca
Stessa ipoteca iscritta il 21 settembre 2026. Se la domanda di concordato fosse pubblicata il 15 dicembre 2026, i giorni trascorsi sarebbero 85: ipoteca ancora nella finestra di inefficacia. Se fosse pubblicata il 22 dicembre 2026, ne sarebbero trascorsi 92: l’ipoteca uscirebbe dalla finestra e resterebbe opponibile. Una settimana di differenza nella decisione modifica la posizione di un creditore da 87.430 €. Va però soppesato che anticipare il deposito senza un progetto di piano credibile espone al rischio di inammissibilità.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume il confronto. I costi indicati sono soltanto quelli di giustizia e di procedura previsti dalla legge; non includono alcun compenso professionale. Va letta con una cautela: le tre opzioni non sono sempre alternative pure. L’opposizione al singolo decreto resta necessaria anche dentro le opzioni 2 e 3, perché le misure protettive non arrestano il giudizio di cognizione. Ciò che cambia è il peso relativo: nella prima strada l’opposizione è l’arma principale, nelle altre due è un presidio difensivo affiancato a una protezione più ampia.
| Criterio | Opzione 1 — Opposizione e sospensione | Opzione 2 — Composizione negoziata | Opzione 3 — Concordato / accordo di ristrutturazione |
|---|---|---|---|
| Tempi di attivazione | 40 giorni dalla notifica (sospensione feriale 1-31 agosto) | Effetti dalla pubblicazione dell’istanza; ricorso per conferma entro il giorno successivo | Effetti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese |
| Complessità | Media, un giudizio per ogni decreto | Medio-alta: documentazione, piano di risanamento, trattative con l’esperto | Alta: piano, attestazione, commissario, voto o adesioni |
| Effetti sull’esecuzione | Solo se il giudice sospende per gravi motivi, decreto per decreto | Blocco di esecuzioni e cautele per 30-120 giorni, prorogabile fino a 240 complessivi | Blocco di esecuzioni e cautele dalla pubblicazione, per la durata prevista dal CCII |
| Ipoteche giudiziali già iscritte | Restano | Restano | Inefficaci se iscritte nei 90 giorni anteriori (concordato preventivo) |
| Forniture in corso | Nessuna tutela specifica | Divieto di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti per crediti anteriori (art. 18, c. 5) | Tutela dei contratti in corso e di quelli essenziali (art. 94-bis) |
| Pubblicità | Limitata alle parti in causa | Istanza nel registro imprese, trattative riservate | Domanda pubblica, procedura giudiziale |
| Rischi in caso di esito negativo | Spese di lite, possibile art. 96 c.p.c., esecuzione del creditore | Fine delle protezioni, ripresa delle azioni dei creditori | Inammissibilità, possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Reversibilità | Alta: si può passare alle altre opzioni | Media: si può transitare verso uno strumento di regolazione | Bassa: una volta aperta, la procedura segue il proprio corso |
| Costi previsti dalla legge | Contributo unificato secondo lo scaglione di valore | Diritti della piattaforma e compenso dell’esperto secondo i parametri di legge (art. 25-ter CCII) | Deposito per le spese di procedura fissato dal tribunale e compenso del commissario |
I criteri per scegliere
Non c’è una risposta unica, ma ci sono domande che orientano. Ciascuna va posta con i numeri dell’impresa sul tavolo.
Primo criterio: quanti titoli ci sono e quanti ne arriveranno. Se i decreti sono uno o due e i creditori restanti sono collaborativi, la difesa titolo per titolo è generalmente proporzionata. Se invece i decreti sono numerosi o la notizia del primo pignoramento rischia di scatenare la corsa degli altri fornitori, la protezione collettiva diventa più efficiente della somma di molte difese individuali.
Secondo criterio: la qualità delle contestazioni. Un’opposizione regge quando ci sono vizi della merce denunciati in tempo, conteggi errati, pagamenti non imputati. Se invece il debito è sostanzialmente esatto e il problema è soltanto di liquidità, l’opposizione da sola tende a esaurire la sua utilità nel rinvio, e va soppesato con attenzione il rischio di spese e di responsabilità aggravata.
Terzo criterio: la dipendenza dalle forniture. Se lo stabilimento si ferma senza le bobine di una determinata cartiera, l’elemento dirimente diventa la tutela dei contratti pendenti, che la difesa contenziosa non offre. In tal caso le opzioni 2 e 3 acquistano un peso specifico superiore, purché esista un contratto ancora in corso e non un semplice rapporto a singoli ordini già esauriti.
Quarto criterio: le garanzie già acquisite dai creditori. Un’ipoteca giudiziale iscritta da poche settimane cambia il calcolo. Se l’obiettivo è ristabilire la parità tra creditori, solo il concordato preventivo offre lo strumento dell’inefficacia per le iscrizioni dei novanta giorni anteriori, e il calendario va costruito di conseguenza.
Quinto criterio: la profondità della crisi e la tenuta del modello industriale. Se il margine operativo è positivo e lo squilibrio è finanziario, la composizione negoziata offre spazio per una ristrutturazione riservata. Se l’indebitamento non è più sostenibile senza una falcidia vincolante, la strada passa per uno strumento di regolazione. Se l’impresa ha solo un problema temporaneo di incassi, la combinazione di opposizioni mirate e recupero aggressivo dei crediti verso i clienti, con gli interessi del D.Lgs. 231/2002, può essere sufficiente.
Sesto criterio: il tempo che resta prima delle prossime scadenze. La scelta non si fa in astratto ma su un calendario. Se il primo decreto scade tra pochi giorni, l’opposizione è comunque inevitabile e la valutazione sulle opzioni 2 e 3 si svolge in parallelo. Se invece i decreti non sono ancora arrivati ma le diffide delle cartiere si moltiplicano, c’è margine per preparare un’istanza di composizione negoziata ben documentata, che arrivi prima dei titoli esecutivi e delle ipoteche. Allo stesso modo, la finestra dei novanta giorni sulle ipoteche giudiziali impone di misurare con esattezza quanto tempo resta per un eventuale concordato: un ritardo di poche settimane può far perdere un effetto che nessuna difesa successiva è in grado di recuperare. Il rovescio della medaglia è che decidere in fretta, senza i numeri, espone a scegliere lo strumento sbagliato; l’elemento dirimente diventa allora la rapidità con cui si ricostruisce la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, documento per documento.
Questi criteri vanno letti insieme, non uno alla volta: un’impresa con due soli decreti ma totalmente dipendente da una cartiera può trovarsi più vicina all’opzione 2 di un’impresa con cinque decreti e fornitori facilmente sostituibili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, unisce le due prospettive che questa scelta richiede: la difesa processuale del singolo titolo e la gestione negoziale della crisi nel suo complesso.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
Sì, entro certi limiti. Dall’opposizione si può passare alla composizione negoziata o a un concordato in qualsiasi momento, e le opposizioni già proposte continuano a servire. Dalla composizione negoziata si può transitare verso uno strumento di regolazione, anche semplificato. Il passaggio inverso è più complesso: una volta depositata una domanda di concordato con riserva, l’accesso alla composizione negoziata è precluso finché quella domanda pende, come ha confermato la Cassazione nel dicembre 2025.
E se scelgo la strada sbagliata?
Il costo dipende dalla strada. Un’opposizione infondata costa spese di lite e tempo; una composizione negoziata fallita costa mesi e rende nota la situazione ai creditori; un concordato inammissibile può accelerare l’apertura della liquidazione giudiziale. Per questo l’analisi preliminare dei numeri e dei documenti pesa più della scelta in sé.
Le misure protettive cancellano i decreti ingiuntivi già notificati?
No. Le misure impediscono di avviare o proseguire esecuzioni e cautele e di acquisire nuove prelazioni non concordate, ma non annullano i titoli. Un decreto notificato va opposto nel termine se lo si vuole contestare; in caso contrario diventerà definitivo, anche se per il periodo di protezione non potrà essere eseguito.
La cartiera può smettere di fornirmi?
Fuori da ogni procedura, il fornitore che non viene pagato può legittimamente sospendere le consegne, in base alle regole generali sull’eccezione di inadempimento. Dentro la composizione negoziata, se le misure protettive sono confermate e il contratto è ancora in corso, non può rifiutare l’adempimento per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Le nuove forniture vanno comunque pagate.
I miei clienti possono essere pignorati dalla cartiera?
Con un titolo esecutivo in mano, sì: il pignoramento presso terzi colpisce i crediti dell’impresa verso i clienti. È uno dei motivi per cui la protezione collettiva può risultare preferibile quando i crediti commerciali sono il principale attivo liquido dell’azienda.
Se trovo un accordo con la cartiera, devo comunque opporre il decreto?
Dipende dal momento e dal contenuto dell’accordo. Se la transazione viene firmata prima della scadenza dei quaranta giorni e prevede la rinuncia della cartiera a far valere il decreto, l’opposizione può diventare superflua; ma se l’accordo è soltanto verbale, o prevede un piano di rientro senza rinuncia al titolo, lasciar scadere il termine significa consegnare alla controparte un decreto definitivo che tornerà utile al primo pagamento saltato. In caso di dubbio, l’opposizione tempestiva tutela la posizione mentre si definiscono i dettagli della transazione.
La composizione negoziata si vede dall’esterno?
L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese, quindi chi consulta la visura può accorgersene. Le trattative, invece, restano riservate e i creditori coinvolti sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite. Il grado di esposizione è quindi intermedio: più alto di una semplice opposizione, decisamente più basso di una procedura concorsuale.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che ciascuna illumina. I principi sono riformulati in parole proprie, senza riprodurre le massime ufficiali.
Per l’opzione 1: opposizione, prova del credito ed esecutorietà
Cass. civ., sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581. La fattura commerciale non vale soltanto contro chi la emette: se il destinatario l’ha accettata e l’ha registrata nella propria contabilità, può provare in modo pieno, verso entrambe le parti, l’esistenza del contratto sottostante. Rilevanza: per lo scatolificio che ha registrato senza riserve le fatture della cartiera, contestare l’esistenza del rapporto è difficile; la difesa deve spostarsi sui vizi della merce o sui conteggi. Il caso riguardava, tra l’altro, lo stoccaggio di carta destinata al riciclo.
Cass. civ., ord. n. 34831 del 2024. Quando il debitore contesta il rapporto sottostante, la fattura non basta da sola a dimostrare il credito nel giudizio di opposizione e va considerata come semplice indizio, che il creditore deve integrare con altre prove. Rilevanza: in presenza di contestazioni effettive e tempestive, l’onere della prova ricade sulla cartiera.
Cass. civ., provvedimento pubblicato il 7 ottobre 2024, n. 26140. Le ordinanze con cui il giudice dell’opposizione concede la provvisoria esecuzione o decide sulla sospensione non sono ricorribili per cassazione. Rilevanza: la partita sulla sospensione si gioca in una sola udienza; l’istanza ex art. 649 c.p.c. va costruita con il massimo rigore fin dall’atto introduttivo.
Trib. Frosinone, ord. 21 agosto 2025. Il tribunale ha ribadito che né la concessione della provvisoria esecuzione né la sua sospensione sono impugnabili, trattandosi di provvedimenti sommari che valutano solo l’apparente fondatezza delle rispettive posizioni. Rilevanza: conferma, sul piano del merito, che non esistono rimedi successivi se l’istanza viene respinta.
Cass. civ., sez. II, ord. 24 gennaio 2025, n. 1747. Nelle transazioni commerciali regolate dal D.Lgs. 231/2002 gli interessi moratori decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di messa in mora. Rilevanza: sul fronte attivo, i crediti dello scatolificio verso i clienti maturano interessi a tasso maggiorato che rafforzano la posizione negoziale nel recupero.
Per l’opzione 1 e per la prospettiva concorsuale: quando il decreto diventa opponibile
Cass. civ., sez. I, ord. 16 agosto 2024, n. 22874. Il decreto non opposto acquista l’autorità del giudicato solo dopo la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; quello opposto diventa definitivo quando il provvedimento che chiude l’opposizione non è più impugnabile. Rilevanza: proporre opposizione impedisce che il titolo si consolidi rapidamente, con effetti anche nell’eventuale liquidazione giudiziale.
Cass. civ., sez. I, ord. 27 marzo 2024, n. 8260. L’opponibilità alla procedura concorsuale del decreto non opposto si misura dalla data del provvedimento di esecutorietà. Rilevanza: se l’esecutorietà non è dichiarata prima dell’apertura della procedura, il credito va accertato in concorso con gli altri, senza il vantaggio del titolo.
Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2024 (ord. n. 22125/2024). Il decreto opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa se la sentenza di rigetto dell’opposizione o l’ordinanza di estinzione sono divenute inoppugnabili prima della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dalla dichiarazione di esecutorietà. Rilevanza: la sorte dei giudizi di opposizione pendenti incide sulla posizione delle cartiere in caso di evoluzione concorsuale della crisi.
Per l’opzione 2: composizione negoziata e misure protettive
Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. L’istanza di composizione negoziata con misure protettive non è ammissibile se presentata mentre pende una domanda di concordato con riserva; il tribunale investito della domanda di apertura della procedura concorsuale verifica in via incidentale questa inammissibilità. Rilevanza: l’ordine in cui si attivano gli strumenti non è indifferente; una scelta precipitosa può chiudere la porta alla trattativa riservata.
Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109. L’ammissione alla composizione negoziata, con misure protettive confermate, è stata ritenuta elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: segnala la considerazione che la giurisprudenza riserva allo strumento come fattore di stabilizzazione del patrimonio aziendale.
Trib. Milano, sez. II civ. e crisi d’impresa, ord. 4 luglio 2025. Il tribunale si è occupato della fase successiva alla scadenza del termine massimo di 240 giorni delle misure protettive in una composizione negoziata di gruppo. Rilevanza: la protezione ha un orizzonte temporale definito, e la trattativa va organizzata per concludersi entro quel limite.
Trib. Brindisi, 3 marzo 2025. Il tribunale ha esteso l’ombrello delle misure protettive a un fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto. Rilevanza: nelle imprese familiari del cartotecnico, dove i soci garantiscono personalmente i debiti, il perimetro delle protezioni va valutato caso per caso.
Trib. Modena, 8 marzo 2025. Il tribunale ha esaminato una richiesta di inibitoria dell’escussione di una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI nel corso della composizione negoziata. Rilevanza: le misure cautelari ulteriori possono incidere anche sulle garanzie collegate ai finanziamenti dell’impresa.
Per l’opzione 3: strumenti di regolazione e consecuzione
Cass. civ., sez. I, ord. 28 febbraio 2024, n. 5279. Se una domanda di concordato con riserva viene dichiarata inammissibile e segue il fallimento, per l’opponibilità del decreto ingiuntivo non opposto basta che l’esecutorietà sia stata dichiarata prima del fallimento, non prima della domanda di concordato. Rilevanza: un concordato mal costruito non protegge dal consolidamento dei titoli nel periodo intermedio; la qualità del piano è decisiva.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un produttore di imballaggi stretto tra clienti morosi e cartiere che agiscono in via monitoria, lo Studio Monardo mette in campo strumenti concreti, scelti in base all’opzione che il caso richiede.
- Calcoliamo i termini di ogni decreto ingiuntivo notificato, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e delle proroghe, e costruiamo un calendario unico di tutte le scadenze aziendali.
- Esaminiamo contratti quadro, ordini, documenti di trasporto e schede tecniche delle forniture di carta e cartone per individuare vizi della merce, denunce tempestive, note di credito mancanti e partite non riconciliate.
- Redigiamo l’atto di opposizione e l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. fondandola su elementi documentali specifici, perché la decisione sulla sospensione non ammette rimedi successivi.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel vostro caso specifico, confrontando numero dei titoli, garanzie iscritte, dipendenza dalle forniture e sostenibilità del debito.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, generali o selettive, e il ricorso per la loro conferma, coordinando il percorso con l’esperto nominato.
- Verifichiamo le date di iscrizione delle ipoteche giudiziali sugli immobili aziendali, per stabilire se e fino a quando possano rientrare nella finestra di inefficacia dei novanta giorni del concordato preventivo.
- Avviamo il recupero dei crediti verso i clienti con decreti ingiuntivi e conteggio degli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002, per trasformare il portafoglio crediti in liquidità.
- Gestiamo i rapporti con le cartiere sui contratti pendenti, contestando sospensioni delle forniture non consentite durante le misure protettive o, nel concordato in continuità, in presenza di contratti essenziali.
- Analizziamo con i commercialisti dello staff la situazione patrimoniale e finanziaria, costruendo il piano di risanamento o il piano concordatario su numeri verificati.
- Seguiamo i giudizi di opposizione in tutti i gradi, mantenendo la stessa strategia dal primo atto fino all’eventuale ricorso in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo, la qualifica che pesa di più nella scelta tra le opzioni è la continuità della strategia fino in Cassazione: la strada imboccata oggi, che sia un’opposizione o una richiesta di misure protettive, dovrà essere difesa domani davanti ai giudici superiori senza cambiare difensore né linea. Essere avvocato cassazionista consente all’Avv. Monardo di seguire personalmente il contenzioso dal primo atto all’ultimo grado, evitando le dispersioni che nascono quando ogni fase passa a mani diverse. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che fornisce una conoscenza diretta del funzionamento della composizione negoziata e delle dinamiche delle trattative con i creditori.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo con avvocati e commercialisti insieme: i primi impostano la difesa e le istanze, i secondi ricostruiscono flussi di cassa, crediti commerciali, esposizione verso fornitori e banche. È questa integrazione che permette di confrontare le opzioni su numeri reali e non su stime approssimative.
Chiusura
La domanda iniziale aveva una sola parte certa: i decreti ingiuntivi delle cartiere non si “cancellano” con un atto unico, ma si possono contestare, rendere temporaneamente inefficaci sul piano esecutivo o privare delle garanzie acquisite, a seconda della strada scelta. L’opposizione titolo per titolo, la composizione negoziata e lo strumento di regolazione della crisi hanno ciascuno un profilo ideale, e nessuno è una trappola in sé. Spesso, anzi, la soluzione più efficace combina un’opposizione tempestiva con una protezione più ampia attivata nel momento giusto. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, garanzie e diritti che non sempre si recuperano.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio tra contenzioso e crisi d’impresa: la qualifica di avvocato cassazionista consente di difendere le opposizioni fino all’ultimo grado di giudizio, quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 assicura padronanza della composizione negoziata e delle misure protettive, e lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avvocato in diritto bancario e tributario permette di leggere insieme debiti verso le cartiere, crediti verso i clienti e rapporti con le banche.
📩 Prima che scada il termine del prossimo decreto o che una cartiera iscriva un’altra ipoteca, contatta lo Studio Monardo: i riferimenti per raggiungerci sono riportati al termine di questa pagina.
