Hai chiuso la campagna con i magazzini pieni di semilavorato, le fatture dei conferenti che scadono una dopo l’altra, la banca che ha cominciato a “rivedere” gli affidamenti e un fornitore di banda stagnata che ti ha già mandato la diffida. E davanti hai la domanda che conta davvero: arriverai alla prossima campagna con lo stabilimento ancora tuo, con le linee che girano e con i contratti di fornitura firmati?
Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, nei termini che la legge ti concede e non un giorno dopo. La risposta breve alla domanda del titolo è sì, con una precisazione che cambia tutto: l’istanza di composizione negoziata e la richiesta delle misure protettive restano un atto tuo, dell’imprenditore, sottoscritto dal legale rappresentante; ma lo studio legale è chi la prepara, chi ne calcola i tempi, chi deposita il ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione e chi difende la protezione in udienza e, se serve, in reclamo. Senza quel ricorso, depositato in tempo, la protezione nasce e muore nel giro di quarantotto ore.
Ti diciamo subito perché questa materia è esattamente la nostra. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, sa cosa un esperto cerca in un piano, quali documenti lo convincono e quali lo fanno arretrare. A questo si somma il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si gioca la crisi di un’azienda conserviera (affidamenti, anticipi su fatture, debiti erariali), e la qualifica di cassazionista, che garantisce che la stessa linea difensiva possa essere sostenuta in ogni sede in cui la protezione venga contestata.
Il piano che segue è costruito per un’impresa di trasformazione agroalimentare stagionale, ma la logica vale per qualunque impresa che lavora “a campagna”: pomodoro, legumi, frutta, conserve ittiche.
📩 Il calendario della crisi non aspetta: scrivici adesso e mettiamo in fila le tue scadenze. Tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono in fondo a questa pagina.
La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. La composizione negoziata è uno strumento elastico, ma non è una porta che si apre in qualunque momento e in qualunque condizione: entrarci troppo tardi, o entrarci con un piano che il tribunale giudicherà impossibile, significa bruciare la protezione e consegnare ai creditori un calendario preciso di quando torneranno liberi di agire. Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1 — C’è già un’azione esecutiva in corso contro l’impresa? Verifica se hai ricevuto atti di precetto, pignoramenti presso terzi (sui crediti verso la grande distribuzione, verso gli esportatori, verso i grossisti), pignoramenti mobiliari sul prodotto finito in magazzino, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi. Se la risposta è sì, sei già in corsa contro il tempo: le misure protettive impediscono di iniziare e di proseguire le azioni esecutive dal giorno della pubblicazione, ma ogni giorno di ritardo può tradursi in un’ordinanza di assegnazione o in una vendita. In questo caso parti dalla Mossa 3 e comprimi le prime due in pochi giorni di lavoro.
Domanda 2 — È stato depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nei tuoi confronti? Controlla le notifiche, la PEC aziendale, il fascicolo telematico. Se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata resta accessibile, ma cambia la partita: la pubblicazione dell’istanza con le misure protettive impedisce la pronuncia della sentenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, e soprattutto ti apre — se arrivi fino in fondo — la finestra dei sessanta giorni per proporre uno strumento di regolazione della crisi anche dopo la prima udienza. Come vedrai nella Mossa 8, la Cassazione nel 2026 ha chiarito che quella finestra presuppone trattative concluse, non abbandonate. Parti dalla Mossa 1, ma con un calendario a giorni, non a settimane.
Domanda 3 — Hai pendente, o hai rinunciato di recente a, una domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione? Se sì, fermati. La legge (art. 25-quinquies del Codice della crisi) impedisce di presentare l’istanza di composizione negoziata in pendenza di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, anche con riserva, e nei quattro mesi successivi alla rinuncia. La Cassazione ha confermato a fine 2025 che, in un caso del genere, il tribunale chiamato a decidere sulla liquidazione può rilevare da sé l’inammissibilità della composizione e ignorare le misure protettive. Qui serve il legale prima di qualunque altra mossa.
Domanda 4 — La prossima campagna è finanziabile? È la domanda che i tribunali, in sostanza, ti faranno in udienza. Un’azienda conserviera vive di cicli: anticipa il prezzo del prodotto agricolo, trasforma in poche settimane, vende per dodici mesi. Se il magazzino attuale, i crediti verso clienti e una ragionevole riorganizzazione del debito consentono di finanziare la prossima campagna, il risanamento è perseguibile. Se invece la prossima campagna è impossibile in ogni scenario, la composizione negoziata non è lo strumento giusto e la protezione verrà negata: un giudice milanese ha rigettato la conferma, a dicembre 2025, proprio perché il progetto serviva solo a smontare il patrimonio pezzo per pezzo.
Tabella di orientamento
| La tua situazione | Da dove parti | Urgenza |
|---|---|---|
| Solleciti e diffide, nessun atto esecutivo, banca che “rivede” le linee | Mossa 1, poi in sequenza | Settimane |
| Decreto ingiuntivo notificato o precetto ricevuto | Mossa 1 e Mossa 2 in parallelo, Mossa 3 entro pochi giorni | Giorni |
| Pignoramento presso terzi già notificato ai tuoi clienti | Mossa 3 subito, con le prime due ridotte all’essenziale | Ore |
| Ricorso per liquidazione giudiziale già depositato | Mossa 1 con verifica immediata dell’ammissibilità, poi Mossa 3 | Giorni, calendario d’udienza alla mano |
| Domanda di concordato pendente o rinunciata negli ultimi quattro mesi | Nessuna mossa senza il legale | Bloccante |
| Prossima campagna non finanziabile in nessuno scenario | Valutazione alternativa (strumenti diversi) | Da ponderare prima di spendere la protezione |
Non passare oltre finché non hai collocato la tua impresa in una riga di questa tabella. Se sei in dubbio tra due righe, scegli quella più urgente.
Mossa 1 — Fotografa la crisi con i numeri della campagna e fai il test pratico
Obiettivo della mossa: dimostrare a te stesso, prima che all’esperto e al tribunale, che il risanamento è ragionevolmente perseguibile, usando i dati reali della campagna appena chiusa e una previsione credibile della prossima.
Quando va fatta
Subito, e comunque prima di qualunque deposito. Se sei nella riga “settimane” della tabella, dedica a questa mossa al massimo dieci-quindici giorni. Se sei nella riga “giorni”, riducila a tre-quattro giorni di lavoro serrato con il commercialista. Non esiste un termine di legge per questa mossa, ma esiste un termine di fatto: il primo atto esecutivo che arriva prima della pubblicazione dell’istanza.
Come si esegue
Il primo passo è ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, con un dettaglio che nelle aziende conserviere è spesso trascurato: il magazzino va valutato in modo realistico, distinguendo il prodotto finito già contrattualizzato con la grande distribuzione o con gli esportatori, il prodotto finito libero, il semilavorato (concentrati, polpe in fusti asettici) e gli imballaggi. Il valore contabile del magazzino è il primo numero che un esperto mette in discussione.
Poi costruisci il debito per categorie:
- conferenti agricoli e organizzazioni di produttori, con le date di scadenza di ogni fattura;
- lavoratori, compresi gli stagionali della campagna appena chiusa (TFR, ratei, ultime mensilità);
- banche, distinguendo mutui, anticipi su fatture, anticipi export, linee di cassa, crediti di firma;
- fornitori strategici (banda stagnata, vetro, tappi, energia, gas, trasporti);
- erario ed enti previdenziali, separando ciò che è già affidato all’agente della riscossione da ciò che non lo è.
Infine apri la piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema camerale ed esegui il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, ha rinnovato il test, la lista di controllo particolareggiata e il protocollo di conduzione della composizione negoziata. Il test mette a confronto il debito da ristrutturare con i flussi annui che l’impresa è in grado di generare: più alto è il rapporto, più difficile è il risanamento, e oltre certe soglie l’esperto è indotto a considerare soluzioni straordinarie come la cessione dell’azienda o di rami di essa. Il test non è un adempimento formale da allegare all’ingresso, ma è lo strumento con cui l’esperto ti valuterà: conviene che tu lo conosca prima di lui.
La base giuridica
L’art. 12 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024) consente l’accesso alla composizione negoziata all’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. L’art. 13 regola la piattaforma telematica, il test e la lista di controllo; il decreto del 23 aprile 2026 ne aggiorna i contenuti operativi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il test che restituisce un esito sfavorevole. Non è automaticamente la fine. Verifica se il risultato dipende da una componente straordinaria e non ripetibile (una campagna con rese crollate per eventi climatici, un contenzioso con un cliente estero che ha bloccato un incasso rilevante, un picco di costi energetici). In quel caso documenta la natura non ricorrente del fenomeno: è un argomento che l’esperto e il giudice possono apprezzare. Se invece l’esito sfavorevole dipende da una perdita strutturale di margine, la composizione negoziata va affiancata da subito a un’ipotesi di cessione dell’azienda o di un ramo (un marchio, uno stabilimento, una linea), che è una delle soluzioni che lo strumento consente.
Check di completamento
Prima di passare alla Mossa 2, verifica che:
- hai una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, con il magazzino valutato prudenzialmente;
- hai l’elenco completo dei creditori, diviso per categorie e con le scadenze;
- hai eseguito il test pratico e sai spiegare il suo esito in tre frasi.
Mossa 2 — Metti in sicurezza la campagna: mappa contratti, creditori e punti di rottura
Obiettivo della mossa: individuare, prima di chiedere la protezione, quali rapporti devono restare in vita perché la prossima campagna sia possibile e quali creditori sono in grado di farti saltare prima che la protezione diventi efficace.
Quando va fatta
In parallelo con la Mossa 1, e comunque prima di redigere l’istanza. Questa mossa decide il contenuto della richiesta di misure protettive: se chiedere una protezione generale verso tutti i creditori o limitarla a determinati creditori o iniziative, e se affiancarle misure cautelari mirate.
Come si esegue
Il primo passo è distinguere tre categorie di rapporti.
Rapporti pendenti indispensabili. Sono i contratti già in corso che servono per lavorare: la fornitura di energia e gas degli stabilimenti, il contratto di fornitura degli imballaggi, i contratti con le organizzazioni di produttori se già stipulati per la campagna successiva, le linee di credito già concesse. Per questi rapporti la legge prevede una tutela specifica: dal momento in cui operano le misure protettive, i creditori interessati non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza, modificarli in tuo danno o revocare le linee di credito per il solo fatto che non hai pagato crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Attenzione, però: fino alla conferma del tribunale possono sospendere l’adempimento. Significa che tra la pubblicazione e l’ordinanza di conferma il fornitore di energia o di latta può legittimamente fermarsi. Pianifica quel periodo.
Rapporti da costruire. I contratti per la prossima campagna che non sono ancora firmati non sono “pendenti”: la protezione non obbliga nessuno a stipularli. Un tribunale emiliano, in un caso di composizione negoziata, ha escluso che l’interesse al risanamento possa imporre la prosecuzione di un rapporto ormai cessato. Questo significa che il rapporto con i conferenti per la campagna successiva si conquista con la trattativa e con la credibilità del piano, non con un provvedimento.
Creditori fuori dalla protezione. I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive per espressa previsione di legge. In un’azienda conserviera questo pesa: gli stagionali della campagna appena chiusa, se non pagati, possono agire esecutivamente nonostante la composizione. La regola pratica è una sola: i lavoratori vanno pagati per primi, e il piano finanziario a sei mesi deve mostrarlo.
C’è poi una specificità del settore agroalimentare da non dimenticare. Il D.Lgs. 198/2021, che ha recepito la direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali nella filiera, fissa termini di pagamento stringenti per i prodotti agricoli deperibili, come il pomodoro da industria. La protezione patrimoniale della composizione negoziata impedisce ai conferenti di aggredire il tuo patrimonio, ma non cancella la disciplina di settore né la sua dimensione sanzionatoria amministrativa. Il piano deve dire con chiarezza come e quando i conferenti verranno pagati, perché sono anche i fornitori senza i quali la prossima campagna non esiste.
Il calendario della campagna: costruiscilo prima di tutto il resto
Prima di passare oltre, metti su un unico foglio le date che governano la tua impresa nei dodici mesi successivi. È lo strumento che userai in ogni mossa successiva, ed è quello che l’esperto ti chiederà per primo.
Il primo blocco di date riguarda gli incassi. Elenca, mese per mese, le consegne di prodotto finito già programmate verso la grande distribuzione, verso i grossisti e verso gli esportatori, con i termini di pagamento contrattuali e le date effettive di incasso degli ultimi due anni. In un’azienda conserviera la differenza tra il termine contrattuale e l’incasso reale è spesso di trenta-sessanta giorni: il piano finanziario deve usare il secondo, non il primo.
Il secondo blocco riguarda le uscite non comprimibili: retribuzioni del personale fisso, competenze residue degli stagionali, energia e gas degli stabilimenti (che non si spengono del tutto nemmeno fuori campagna, per la conservazione del prodotto e la manutenzione), canoni di leasing sugli impianti, assicurazioni sul magazzino. Sono le voci che, se saltano, fermano l’impresa prima ancora che i creditori si muovano.
Il terzo blocco riguarda la prossima campagna. Annota la data in cui, secondo la prassi del tuo comparto, si chiudono i contratti di fornitura con le organizzazioni di produttori, la data entro cui devi ordinare gli imballaggi (la banda stagnata e il vetro hanno tempi di approvvigionamento lunghi e quasi sempre richiedono garanzie), l’inizio previsto della raccolta e il picco di fabbisogno di cassa, che di solito cade nelle prime settimane di trasformazione, quando paghi materia prima, personale stagionale ed energia senza avere ancora venduto nulla del nuovo prodotto.
Il quarto blocco riguarda le scadenze del debito: rate di mutuo, scadenze degli anticipi su fatture, rate di eventuali dilazioni con l’agente della riscossione, scadenze delle fatture dei conferenti. Segna in rosso quelle che, se non pagate, possono provocare un’azione esecutiva o la decadenza da un beneficio.
Quando metti in fila questi quattro blocchi, vedi il punto in cui la cassa tocca il fondo. È quel punto che deve essere coperto, prima dalla protezione e poi dall’accordo. Tutte le date che leggerai nelle mosse successive (pubblicazione, ricorso, udienza, scadenza delle misure, termine delle trattative) vanno sovrapposte a questo calendario: se la protezione scade nel mese in cui la cassa tocca il fondo, il piano va ridisegnato.
Il rapporto con i conferenti: il creditore che è anche il tuo futuro fornitore
Nel settore conserviero il conferente agricolo occupa una posizione che non ha equivalenti in altre crisi d’impresa: è un creditore per la campagna appena chiusa ed è il fornitore indispensabile della campagna successiva. Trattarlo come un creditore qualsiasi è l’errore più costoso che puoi commettere.
Il primo passo è distinguere i conferenti per peso e per struttura. Le organizzazioni di produttori trattano per conto di molte aziende agricole e hanno interesse a mantenere uno sbocco industriale per i loro soci: sono interlocutori razionali, che possono accettare un piano di rientro se vedono garantita la campagna successiva. I singoli produttori non associati hanno spesso una tenuta finanziaria più fragile e una propensione maggiore ad agire subito per il recupero: per loro conta la rapidità di un primo pagamento parziale.
Il secondo passo è collegare il rientro del debito vecchio alla prossima fornitura. Una proposta tipica che puoi portare al tavolo, con l’assistenza dell’esperto, prevede il pagamento integrale per cassa della nuova materia prima, alla consegna o con termini brevissimi, e il rientro del debito della campagna precedente in più tranche agganciate agli incassi della vendita del magazzino. Il conferente vede così due garanzie: la nuova fornitura non entra nel debito pregresso, e il debito pregresso ha una fonte di pagamento identificata.
Il terzo passo è tenere conto della disciplina sulle pratiche commerciali sleali. I termini di pagamento per i prodotti agricoli deperibili sono fissati dalla legge in modo rigido e la loro violazione ha rilievo sanzionatorio. Un accordo di rientro stipulato nell’ambito delle trattative, con l’assistenza dell’esperto, consente di regolare in modo trasparente il debito già scaduto; per la campagna nuova, invece, il piano deve prevedere il rispetto dei termini di legge sin dall’inizio, perché un’impresa che riparte violando quelle regole non convince né i conferenti né il tribunale.
Il quarto passo è valutare la protezione selettiva. Se i conferenti, o le loro organizzazioni, hanno già aderito a un’ipotesi di rientro, puoi chiedere che le misure protettive non si applichino nei loro confronti e concentrarle sulle banche e sui fornitori che stanno agendo. È un segnale di correttezza verso chi collabora, e il tribunale lo apprezza.
La base giuridica
L’art. 18 del Codice della crisi disciplina le misure protettive: il comma relativo ai contratti pendenti impedisce ai creditori, comprese banche e intermediari finanziari e i loro cessionari, di reagire unilateralmente al solo mancato pagamento di crediti anteriori, consentendo però la sospensione fino alla conferma; dopo la conferma, le banche non possono mantenere la sospensione delle linee accordate al momento dell’accesso se non dimostrano che è imposta dalla vigilanza prudenziale. La stessa norma esclude i crediti dei lavoratori. L’art. 16 aggiunge che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il fornitore strategico che, appena saputo dell’istanza, sospende le consegne e chiede il pagamento anticipato. Fino alla conferma, la sospensione è lecita. Hai due strade: negoziare subito, con l’esperto già nominato, un accordo ponte (pagamento per cassa delle nuove forniture, che non sono crediti anteriori); oppure, se il fornitore è insostituibile nel breve periodo e la sua condotta minaccia le trattative, chiedere al tribunale, insieme alla conferma, una misura cautelare mirata. Il correttivo del 2024 e la giurisprudenza successiva hanno chiarito che le misure cautelari nella composizione negoziata hanno contenuto aperto, purché funzionale a condurre a termine le trattative.
Check di completamento
Prima di passare alla Mossa 3, verifica che:
- hai l’elenco dei contratti pendenti indispensabili, con la data in cui ciascuno rischia di fermarsi;
- hai previsto in cassa il pagamento dei crediti dei lavoratori;
- hai deciso, con il legale, se chiedere misure protettive generali, misure limitate a determinati creditori, misure cautelari specifiche o una combinazione.
Mossa 3 — Prepara l’istanza e il fascicolo per la piattaforma
Obiettivo della mossa: depositare sulla piattaforma telematica un’istanza di nomina dell’esperto completa, con la richiesta di misure protettive, in modo che la nomina e l’accettazione arrivino rapidamente e la pubblicazione nel registro delle imprese non subisca ritardi per carenze documentali.
Quando va fatta
Appena chiuse le prime due mosse. Se sei sotto attacco esecutivo, questa mossa va eseguita nell’arco di pochi giorni. Ricorda che la protezione non decorre dal deposito dell’istanza, ma dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive insieme all’accettazione dell’esperto. Tra il tuo deposito e quella pubblicazione intercorrono i tempi della commissione che nomina l’esperto e dell’esperto che accetta: ogni documento mancante allunga quel tratto scoperto.
Come si esegue
L’istanza si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale, compilando il modello disponibile, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Va presentata alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui l’impresa ha la sede legale, presso la quale opera la commissione che nomina l’esperto.
Il fascicolo da caricare, nelle sue linee essenziali, comprende:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se non dovuti, le dichiarazioni dei redditi e IVA corrispondenti) e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- un progetto di piano di risanamento, redatto seguendo la lista di controllo particolareggiata, con le iniziative industriali che intendi adottare;
- un piano finanziario per i successivi sei mesi;
- l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere e l’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale;
- i certificati sulla situazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’estratto della situazione debitoria presso l’agente della riscossione e un estratto delle informazioni presso la Centrale dei rischi;
- la richiesta di applicazione delle misure protettive, se vuoi la protezione fin dall’inizio.
Per un’azienda conserviera il piano finanziario a sei mesi è il documento decisivo. Deve mostrare mese per mese gli incassi attesi dalla vendita del magazzino, i pagamenti indispensabili (lavoratori, energia, conferenti per le scadenze negoziate), le esigenze di nuova finanza per l’acquisto della materia prima della campagna successiva e il punto più basso della cassa. Un esperto che vede un piano finanziario in cui la cassa resta positiva anche nel mese peggiore, con ipotesi verificabili, è un esperto che può esprimere in udienza un parere favorevole.
La base giuridica
L’art. 17 del Codice della crisi disciplina l’accesso e il contenuto dell’istanza; l’art. 13 la nomina dell’esperto da parte della commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione; l’art. 18 consente di chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina o con una successiva istanza. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 ha aggiornato il modello di istanza e i contenuti della piattaforma, rendendola più interattiva, e ha introdotto per l’esperto l’obbligo di non intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore per almeno due anni dall’archiviazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il documento che non arriva: il certificato del debito contributivo, l’estratto della Centrale dei rischi, il bilancio dell’ultimo esercizio non ancora approvato. Non bloccare tutto: deposita con ciò che hai, dichiara cosa manca e in quali tempi lo produrrai, e chiedi al commercialista una situazione infrannuale sottoscritta. Il rischio vero non è l’istanza imperfetta, è l’istanza presentata troppo tardi.
Check di completamento
Prima di passare alla Mossa 4, verifica che:
- l’istanza è stata caricata sulla piattaforma con la richiesta di misure protettive;
- hai la ricevuta di deposito e conosci la camera di commercio competente;
- hai già in bozza, con il legale, il ricorso al tribunale da depositare dopo la pubblicazione (Mossa 5): non aspettare la pubblicazione per cominciarlo.
Mossa 4 — Calibra la richiesta: protezione generale, protezione selettiva o misure cautelari
Obiettivo della mossa: chiedere al tribunale esattamente la protezione che serve alla tua campagna, non di più e non di meno, perché una richiesta sproporzionata rischia il rigetto e una richiesta troppo timida lascia scoperti i punti di rottura.
Quando va fatta
Le scelte vanno compiute prima della pubblicazione, perché si riflettono nell’istanza, e vanno poi tradotte nel ricorso al tribunale che depositerai entro il giorno successivo alla pubblicazione. In pratica, questa mossa si esegue a cavallo della Mossa 3 e della Mossa 5.
Come si esegue
Hai a disposizione tre leve, che puoi combinare.
Prima leva: le misure protettive tipiche erga omnes. Dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con te né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con cui eserciti l’attività d’impresa. Non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. I pagamenti non sono inibiti: puoi continuare a pagare, e anzi devi farlo per i rapporti correnti. È la protezione più ampia ed è quella che più spesso serve all’azienda conserviera esposta su più fronti contemporaneamente.
Seconda leva: la protezione limitata. Puoi chiedere che le misure si applichino solo a determinate iniziative dei creditori, o a determinati creditori o categorie di creditori. Ha senso quando il problema è concentrato: ad esempio un pool di banche che minaccia di escutere le garanzie e di revocare le linee, mentre i conferenti hanno già accettato un piano di rientro. Una protezione mirata è più facile da confermare e meno invasiva verso chi sta collaborando.
Terza leva: le misure cautelari. Servono quando la protezione tipica non basta: un’inibitoria mirata verso un creditore specifico, la sospensione dell’escussione di una garanzia, l’accantonamento di somme. I tribunali di merito ne hanno fatto un uso significativo. Il Tribunale di Vicenza, nel luglio 2025, ha concesso in via cautelare il divieto temporaneo per una banca di escutere una garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI; lo stesso tribunale, nel gennaio 2026, ha esteso l’effetto delle misure protettive anche a un’ordinanza di assegnazione già emessa in un pignoramento presso terzi, disponendo l’accantonamento delle somme su un conto vincolato. Il Tribunale di Udine, già nel 2024, aveva ammesso misure cautelari dal contenuto analogo a quello delle protettive tipiche. Ma attenzione: il Tribunale di Monza, con decreto del 17 marzo 2026, ha fissato una distinzione che devi conoscere: per confermare le misure protettive generali basta un piano non implausibile, mentre per ottenere una cautela contro uno specifico creditore serve un piano coerente e compiuto.
Qui il lavoro dello Studio Monardo entra nel vivo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina con lo staff bancario e tributario la scelta della leva giusta per ciascun creditore. Conosce la procedura dal lato dell’esperto, ed è proprio per questo che sa che l’esperto della tua pratica sarà un professionista terzo e indipendente, nominato dalla commissione, con cui il nostro compito è costruire un confronto solido, non sostituirci a lui.
C’è un aspetto che riguarda i garanti. Le misure protettive tutelano il patrimonio dell’imprenditore, non quello dei fideiussori. Il Tribunale di Brindisi, a marzo 2025, ha ribadito che la protezione non può essere estesa a terzi garanti in quanto tali, ammettendo un’eccezione solo per chi si qualifica a sua volta come imprenditore. Se i soci della tua società hanno firmato fideiussioni per gli affidamenti di campagna, mettilo in conto: le banche potrebbero rivolgersi a loro, e la loro tutela va pianificata separatamente.
La base giuridica
L’art. 18 del Codice della crisi definisce il contenuto tipico delle misure protettive e consente di limitarle; l’art. 19 regola il procedimento di conferma, la possibilità di chiedere i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative e l’audizione dei terzi i cui diritti siano incisi. L’art. 2 del Codice definisce le misure protettive e quelle cautelari.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è chiedere tutto e ottenere niente. Una richiesta generica di cautele contro tutte le banche, non sostenuta da un piano coerente, è il modo più rapido per farsi rigettare anche la protezione di base. Se il piano è ancora in costruzione, chiedi in prima battuta le sole misure protettive e riserva le cautelari a un momento successivo, quando il piano sarà più maturo: le cautelari possono essere chieste anche nel corso della composizione.
Check di completamento
Prima di passare alla Mossa 5, verifica che:
- per ogni creditore critico sai quale leva intendi usare e perché;
- hai individuato quali terzi saranno incisi dalle misure, perché dovranno essere sentiti;
- hai previsto la posizione dei garanti personali.
Mossa 5 — Deposita il ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione
Obiettivo della mossa: trasformare la protezione automatica, nata con la pubblicazione nel registro delle imprese, in una protezione confermata dal tribunale, rispettando un termine che non ammette alcuna tolleranza.
Quando va fatta
Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese. Non entro una settimana, non entro il primo giorno utile dopo il fine settimana per tua comodità: entro il giorno successivo. È il termine più corto dell’intero percorso ed è quello su cui si perdono più protezioni.
Non contare sulla sospensione feriale dei termini, che opera solo dal 1° al 31 agosto: i procedimenti cautelari e quelli in materia di crisi d’impresa sono in larga parte sottratti a quella sospensione, e un termine di ventiquattro ore costruito per proteggere un’impresa in crisi va trattato come se agosto non esistesse. Se la pubblicazione cade a ridosso di Ferragosto, il ricorso si deposita lo stesso il giorno dopo.
Come si esegue
Il ricorso si deposita telematicamente al tribunale competente secondo l’art. 27 del Codice, che per le imprese ordinarie è quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, e richiede la difesa tecnica: è qui che lo studio legale non è un’opzione ma una necessità. Nel ricorso chiedi la conferma o la modifica delle misure protettive e, se serve, i provvedimenti cautelari individuati nella Mossa 4.
Il ricorso va corredato della documentazione richiesta dalla legge: in sostanza, gli stessi documenti finanziari caricati sulla piattaforma, aggiornati, con il progetto di piano, il piano finanziario semestrale, l’elenco dei creditori e una dichiarazione sulla possibilità di risanamento. Per questo nella Mossa 3 ti abbiamo detto di preparare il ricorso in bozza prima ancora della pubblicazione: il giorno dopo la pubblicazione devi solo aggiornare le date, verificare l’avvenuta pubblicazione e depositare.
Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza con decreto. Il ricorso, insieme al decreto, va notificato a cura tua, anche all’esperto, e ai creditori e terzi i cui diritti sono incisi dalle misure, nei modi e nei termini indicati dal giudice. Contestualmente, cura la pubblicità nel registro delle imprese del numero di ruolo del procedimento nei tempi previsti dall’art. 18: una dimenticanza amministrativa qui può far cadere gli effetti protettivi.
La base giuridica
L’art. 19 del Codice della crisi, nel testo risultante dal correttivo D.Lgs. 136/2024, stabilisce che il ricorso per la conferma o la modifica delle misure e per l’adozione delle cautele va presentato al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Se il ricorso non è depositato in quel termine, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive senza nemmeno fissare l’udienza. Il correttivo ha rafforzato la disciplina, precisando termini, pubblicità e cause di cessazione automatica degli effetti.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la pubblicazione che arriva in un momento inatteso: l’esperto accetta il venerdì pomeriggio, la camera di commercio pubblica il lunedì mattina, e il ricorso va depositato entro il martedì. Ecco perché la bozza deve essere pronta prima. Il secondo imprevisto tipico è il termine mancato. In quel caso le misure diventano inefficaci: non è possibile “rimediare” con un deposito tardivo. Puoi presentare una nuova istanza di misure protettive nel corso della composizione, ma la nuova protezione nascerà solo con la nuova pubblicazione e, nel frattempo, i creditori potranno agire. E ricorda che il tempo massimo complessivo di protezione resta quello fissato dalla legge.
Check di completamento
Prima di passare alla Mossa 6, verifica che:
- hai la ricevuta di deposito del ricorso con data non successiva al giorno dopo la pubblicazione;
- hai ricevuto il decreto di fissazione dell’udienza e ne hai annotato data e termini di notifica;
- hai notificato ricorso e decreto all’esperto e a tutti i soggetti indicati, e hai curato la pubblicità del numero di ruolo.
Mossa 6 — Affronta l’udienza di conferma e ottieni la durata giusta
Obiettivo della mossa: ottenere un’ordinanza che confermi le misure per una durata coerente con il calendario della tua campagna, superando le obiezioni dei creditori e acquisendo un parere dell’esperto favorevole o almeno non ostile.
Quando va fatta
All’udienza fissata dal tribunale, che di regola si tiene poche settimane dopo il deposito. La preparazione comincia il giorno stesso della notifica del decreto: hai poco tempo per incontrare l’esperto, aggiornare i numeri e anticipare le contestazioni dei creditori più aggressivi.
Come si esegue
Il tribunale sente le parti e l’esperto e può assumere informazioni. Il parere dell’esperto pesa moltissimo: è lui che dice al giudice se, a suo avviso, il risanamento appare ragionevolmente perseguibile e se le misure sono funzionali alle trattative. Il primo passo è quindi un incontro preparatorio con l’esperto, in cui gli consegni la versione più aggiornata del piano finanziario e gli spieghi con precisione la stagionalità dei flussi: perché la cassa crolla in estate, perché si ricostituisce in inverno con la vendita del magazzino, perché la nuova finanza serve tra la primavera e l’avvio della raccolta.
Poi prepara le risposte alle obiezioni prevedibili. Le banche diranno che il magazzino è sopravvalutato: rispondi con i contratti di vendita già firmati e con i prezzi di mercato documentati. I fornitori diranno che non hai mai pagato in tempo: rispondi con il piano di pagamenti per cassa delle forniture correnti. Un creditore potrebbe sostenere che la composizione è solo un modo per guadagnare tempo: rispondi con il test pratico, con le iniziative industriali del piano e con lo stato delle trattative già avviate.
Infine chiedi la durata giusta. La legge consente al tribunale di confermare le misure per un periodo compreso tra trenta e centoventi giorni, prorogabile su richiesta delle parti e acquisito il parere dell’esperto, con un limite complessivo di duecentoquaranta giorni. Per un’azienda conserviera la durata va calcolata all’indietro dalla data in cui dovrai firmare i contratti di campagna e ottenere la nuova finanza: chiedi la durata iniziale massima se il calendario lo richiede, e programma fin da ora la richiesta di proroga.
La base giuridica
L’art. 19 del Codice della crisi disciplina l’udienza, l’audizione dell’esperto e dei terzi incisi, la durata e la proroga delle misure e il limite complessivo di duecentoquaranta giorni. L’ordinanza è reclamabile secondo le regole del procedimento cautelare (art. 669-terdecies c.p.c.). La giurisprudenza di merito richiede che il ricorrente documenti la ragionevole perseguibilità del risanamento: il Tribunale di Milano, con ordinanza del 14 dicembre 2025, ha negato la conferma in assenza di un progetto serio e attendibile, osservando che la composizione negoziata non serve a neutralizzare in quanto tale l’aggressione dei creditori; lo stesso tribunale, con ordinanza del 19 giugno 2026, ha rigettato protettive e cautelari perché il piano si fondava su un effetto giuridicamente non conseguibile in quella sede, la falcidia dei crediti previdenziali.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’ordinanza che conferma le misure per una durata più breve di quella chiesta, o che le conferma solo verso alcuni creditori. Valuta con il legale il reclamo, che va proposto nei termini brevi previsti per i procedimenti cautelari. Spesso, però, la strada più efficace non è il reclamo ma il rafforzamento del piano in vista della proroga: un piano che migliora tra la prima udienza e la richiesta di proroga è l’argomento più persuasivo. Se le misure vengono revocate, ricorda che il divieto per i creditori di acquisire prelazioni non concordate cessa dalla data della revoca: da quel momento devi aspettarti iscrizioni ipotecarie giudiziali e nuove azioni.
Check di completamento
Prima di passare alla Mossa 7, verifica che:
- hai l’ordinanza di conferma e conosci la data esatta di scadenza delle misure;
- hai annotato in calendario la data entro cui chiedere la proroga, con almeno tre settimane di margine;
- hai verificato se proporre reclamo e, in caso negativo, perché.
Mossa 7 — Gestisci l’impresa sotto protezione e trova la finanza per la prossima campagna
Obiettivo della mossa: usare il periodo di protezione per ciò per cui esiste, cioè tenere aperto lo stabilimento, pagare la gestione corrente, ottenere la nuova finanza per la campagna e negoziare con i creditori, senza commettere atti che l’esperto possa contestare o che i creditori possano usare contro di te.
Quando va fatta
Per tutta la durata delle trattative, che si chiudono di regola entro centottanta giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, prorogabili nei casi previsti dalla legge. Per un’azienda conserviera questo periodo coincide con la vendita del magazzino e con la preparazione della campagna successiva: è il momento in cui si decide se la prossima raccolta verrà trasformata o no.
Come si esegue
Il primo passo è capire che durante la composizione continui a gestire l’impresa: non c’è un commissario, non c’è un curatore. Ma la gestione ha regole precise. Devi gestire in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; se sei già in uno stato di insolvenza reversibile, devi gestire nel prevalente interesse dei creditori. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento vanno comunicati preventivamente e per iscritto all’esperto. Se l’esperto ritiene che un atto pregiudichi i creditori, lo segnala; se compi comunque l’atto, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese e, se l’atto pregiudica le prospettive di risanamento, segnalarlo al tribunale ai fini della revoca delle misure.
Il secondo passo è la nuova finanza. Un’azienda conserviera non riparte senza liquidità per pagare la materia prima. Il Codice ti consente di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche dai soci, e a trasferire l’azienda o suoi rami senza gli effetti della responsabilità solidale ordinaria dell’acquirente per i debiti pregressi. La prededuzione è l’argomento con cui convinci una banca, o un partner industriale, a mettere denaro nuovo in un’impresa in crisi: in caso di insuccesso successivo, quel credito verrebbe pagato prima degli altri. Il decreto del 23 aprile 2026 ha dedicato attenzione anche ai rapporti bancari in corso di composizione, con riferimento alle linee per affidamenti di cassa, alle linee di firma e ai contratti di leasing.
Il terzo passo è il dialogo con le banche. Dopo la conferma, le banche non possono mantenere la sospensione delle linee accordate al momento dell’accesso, salvo che dimostrino che la sospensione è imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Le banche, a loro volta, hanno un dovere di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Tieni traccia scritta di ogni richiesta e di ogni risposta: sono elementi che l’esperto valuterà e che possono sostenere una misura cautelare.
Il quarto passo riguarda il fisco. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, gli interessi sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale, e la legge prevede altre misure premiali. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha chiarito che le misure protettive possono sospendere le azioni esecutive e cautelari dell’Erario, ma non l’attività di accertamento: un controllo fiscale durante la composizione è possibile e va gestito.
Il ruolo dell’esperto: cosa aspettarti e come lavorarci
Prima di entrare nella gestione quotidiana, chiarisci con te stesso che cosa fa l’esperto e che cosa non fa. È il malinteso che più spesso compromette le trattative.
L’esperto non è il tuo consulente e non è il tuo giudice. È un professionista indipendente, nominato dalla commissione presso la camera di commercio, che ha il compito di facilitare le trattative tra te e i creditori, di verificare che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile e di riferire al tribunale quando le misure protettive sono in discussione. Non si sostituisce a te nelle decisioni d’impresa e non si sostituisce ai creditori nelle loro scelte: aiuta le parti a trovare un punto d’incontro. Il decreto del 23 aprile 2026 ha rafforzato il protocollo che ne guida la condotta e ha introdotto, tra l’altro, il divieto di intrattenere rapporti professionali con te per almeno due anni dopo l’archiviazione: è una garanzia di terzietà che tutela anche te, perché rende il suo parere credibile agli occhi dei creditori e del giudice.
Il primo passo per lavorare bene con l’esperto è la trasparenza. Fornisci i dati prima che li chieda, segnala tu stesso i punti deboli del piano, e accompagna ogni numero con il documento che lo sostiene. Un esperto che scopre da un creditore un’informazione che avresti dovuto dargli tu diventa, legittimamente, più prudente.
Il secondo passo è la regolarità. Concorda con l’esperto un calendario di aggiornamenti, ad esempio un report mensile sull’andamento di cassa rispetto al piano finanziario e sullo stato di ogni trattativa. Nelle aziende stagionali questo è decisivo: gli scostamenti tra previsione e realtà sono fisiologici, e un esperto informato in tempo sa distinguerli da un deterioramento strutturale.
Il terzo passo è la preparazione degli incontri con i creditori. L’esperto convoca le parti, ma la proposta la porti tu. Arriva a ogni incontro con una proposta scritta, con le ragioni numeriche che la sostengono e con un’alternativa già pensata nel caso venga respinta. Le trattative con le banche, in particolare, si giocano su documenti: piano industriale, previsioni di cassa, valutazione delle garanzie, confronto con lo scenario liquidatorio.
Il quarto passo è la gestione del dissenso. Se l’esperto non condivide un’operazione che ritieni necessaria per la campagna, ad esempio un pagamento anticipato a un fornitore di imballaggi senza il quale lo stabilimento non riparte, non agire di tua iniziativa. Spiega per iscritto perché l’operazione è funzionale alla continuità, offri le alternative che hai valutato e, se il disaccordo persiste, valuta con il legale la richiesta di autorizzazione al tribunale per gli atti per i quali la legge la prevede. Un dissenso iscritto nel registro delle imprese è un segnale che le banche leggono subito.
La comunicazione con clienti, banche e personale
La pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese rende la tua situazione conoscibile da chiunque consulti la visura. Nel settore conserviero, dove pochi grandi clienti assorbono gran parte del fatturato e dove le banche monitorano con attenzione le imprese con forte stagionalità, la notizia circola in fretta. Governarla è parte del piano.
Prepara, prima della pubblicazione, tre comunicazioni distinte. La prima ai clienti principali: spiega che l’impresa ha avviato un percorso di composizione negoziata per riorganizzare il debito, che le forniture programmate saranno regolarmente eseguite e che le condizioni contrattuali non cambiano. Un cliente della grande distribuzione teme soprattutto l’interruzione delle consegne; rassicurarlo su questo punto vale più di qualunque spiegazione giuridica. La seconda alle banche: invia il piano finanziario e chiedi un incontro con l’esperto, ricordando che l’accesso alla composizione non è di per sé causa di revoca degli affidamenti. La terza al personale: i lavoratori sanno che i loro crediti sono esclusi dalla protezione, ma temono per il posto di lavoro e per la campagna successiva; un’informazione chiara riduce il rischio di dimissioni nei ruoli chiave e di iniziative individuali. Ricorda che la legge prevede specifici obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori quando le decisioni dell’impresa incidono sull’organizzazione del lavoro: verifica con il legale se ricorrono nel tuo caso.
La base giuridica
L’art. 21 del Codice della crisi regola la gestione dell’impresa in pendenza delle trattative; l’art. 22 le autorizzazioni del tribunale per finanziamenti prededucibili e trasferimenti d’azienda; l’art. 16 i doveri delle parti, compresi quelli delle banche; l’art. 18 il divieto di mantenere la sospensione delle linee dopo la conferma; l’art. 25-bis le misure premiali. Sul piano penale-tributario, la Cassazione (Sez. III pen., sentenza n. 30109/2025, udienza del 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025) ha valorizzato la pendenza di una composizione negoziata come elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo finalizzato alla confisca: un segnale della serietà con cui l’ordinamento guarda allo strumento.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la banca che non rinnova l’anticipo export o l’anticipo su fatture per la nuova stagione, sostenendo che si tratta di una nuova concessione e non di una linea già accordata. Distingui con il legale e con lo staff bancario ciò che era già accordato (e che dopo la conferma non può essere sospeso, salvo ragioni di vigilanza) da ciò che è nuova finanza (che nessuno è obbligato a concedere). Per la nuova finanza, la strada è la prededuzione autorizzata dal tribunale, o un investitore industriale, o la cessione di un ramo non strategico. Il secondo imprevisto è l’esperto che dissente da un pagamento: non forzare, perché l’iscrizione del dissenso pesa sulla credibilità del piano e può portare alla revoca delle misure.
Check di completamento
Prima di passare alla Mossa 8, verifica che:
- hai comunicato per iscritto all’esperto ogni atto straordinario e ogni pagamento fuori dalla gestione corrente;
- hai una soluzione documentata per la finanza della prossima campagna (autorizzazione, impegno di un finanziatore o piano di cessione);
- hai il quadro aggiornato delle trattative con banche, conferenti, fornitori ed Erario.
Mossa 8 — Chiudi le trattative e scegli l’esito prima che scada la protezione
Obiettivo della mossa: portare le trattative a una conclusione formale, con un esito che il Codice riconosce e che regga anche dopo la scadenza delle misure protettive, evitando di abbandonare la composizione a metà strada.
Quando va fatta
Prima della scadenza delle misure protettive e comunque entro la durata delle trattative. Per un’azienda conserviera, idealmente prima dell’inizio della nuova raccolta: i contratti di fornitura con i conferenti e la nuova finanza devono essere stabilizzati in un accordo che sopravviva alla fine della protezione.
Come si esegue
Il Codice ti offre un ventaglio di esiti, e la scelta dipende da quanti creditori hai convinto e da che cosa ti serve.
Contratto con uno o più creditori. Se l’accordo, secondo la relazione dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, ti dà accesso alle misure premiali fiscali. È l’esito naturale quando il problema era concentrato su pochi creditori.
Convenzione di moratoria. Uno strumento per ottenere una sospensione dei pagamenti verso categorie omogenee di creditori, estendibile ai non aderenti a determinate condizioni.
Accordo sottoscritto da te, dai creditori e dall’esperto con gli effetti del piano attestato. Protegge gli atti esecutivi del piano dalle azioni revocatorie in un eventuale successivo dissesto.
Accordo di ristrutturazione dei debiti, anche con percentuali ridotte se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
Accordo transattivo con l’Erario. Il correttivo del 2024 ha introdotto la possibilità di proporre alle Agenzie fiscali e all’agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari nel corso della composizione. La circolare 5/E del 2026 ha chiarito che anche l’IVA può essere ridotta, ma a condizioni rigorose: due attestazioni affidate a professionisti diversi, una istruttoria documentale completa e l’autorizzazione del tribunale per l’esecuzione. È un accordo, non un’imposizione: non c’è un meccanismo che costringa l’Amministrazione ad accettare. Ricorda anche che, secondo il Tribunale di Milano (ordinanza del 19 giugno 2026), non puoi costruire il piano della composizione sulla falcidia dei crediti previdenziali.
Rateazione premiale. Se la composizione si chiude con il contratto o con l’accordo con effetti di piano attestato, puoi chiedere la dilazione delle imposte non ancora iscritte a ruolo fino a settantadue rate mensili; fino a centoventi in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà.
Se non c’è accordo. Puoi accedere a uno strumento di regolazione della crisi o, quando l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, da proporre entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.
La base giuridica
L’art. 23 del Codice della crisi disciplina gli esiti della composizione, compreso l’accordo transattivo fiscale introdotto al comma 2-bis; l’art. 25-bis le misure premiali; l’art. 25-sexies il concordato semplificato; l’art. 17 la durata delle trattative e la relazione finale dell’esperto; l’art. 40, comma 10, la deroga al termine della prima udienza per chi propone uno strumento di regolazione all’esito della composizione.
Su quest’ultimo punto c’è una pronuncia che devi conoscere. La Cassazione, con ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026, ha chiarito che la finestra di sessanta giorni per proporre uno strumento di regolazione, in deroga al termine della prima udienza nel procedimento di liquidazione giudiziale promosso da un creditore, non si apre con la semplice rinuncia del debitore alla composizione: presuppone che le trattative siano giunte a conclusione, con la relazione finale dell’esperto. Tradotto in pratica: se hai un ricorso per liquidazione pendente, non uscire dalla composizione di tua iniziativa senza aver valutato con il legale l’effetto di quella scelta, perché potresti perdere il diritto di proporre un concordato o un accordo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la protezione che sta per scadere quando le trattative non sono ancora chiuse. Ricorda il tetto dei duecentoquaranta giorni e ricorda soprattutto che non si “ricarica” ricominciando da capo. Il Tribunale di Bologna, nel maggio 2025, e il Tribunale di Monza, con il decreto del 17 marzo 2026, hanno negato le misure protettive in una seconda composizione negoziata avviata per fronteggiare la stessa crisi già coperta da una protezione esaurita. Se la scadenza si avvicina, le opzioni sono: chiudere con un accordo parziale con i creditori principali; chiedere misure cautelari mirate, che secondo una parte della giurisprudenza non soggiacciono allo stesso limite di durata delle protettive tipiche, ma richiedono un piano coerente e compiuto; oppure, se nessuna intesa è raggiungibile, passare tempestivamente a uno strumento di regolazione giudiziale, in cui le misure protettive hanno una disciplina propria.
Check di completamento
Prima di considerare chiuso il piano, verifica che:
- l’esito scelto è formalizzato in un atto riconosciuto dall’art. 23 e, se previsto, pubblicato nel registro delle imprese;
- la finanza e i contratti per la prossima campagna sono coperti dall’accordo o da autorizzazioni del tribunale;
- se l’accordo non c’è, hai una strada alternativa avviata prima della scadenza delle misure.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, per mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti diversi a seconda della tempestività. Non descrivono casi reali.
Situazione di partenza comune. Un’azienda conserviera chiude la campagna a fine settembre 2026 con un magazzino di prodotto finito e semilavorato valutato prudenzialmente 4.106.880 €. I debiti sono: conferenti agricoli 1.847.316 €, banche 3.212.650 €, fornitori di imballaggi ed energia 734.592 €, Erario 486.910 €, enti previdenziali 213.428 €, lavoratori stagionali per competenze residue 158.270 €. La banca capofila comunica a metà ottobre la revisione delle linee di anticipo; un fornitore di banda stagnata ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 61.738,40 €.
Simulazione 1 — Chi esegue il piano nei tempi. L’impresa completa le Mosse 1 e 2 in dieci giorni e carica l’istanza con richiesta di misure protettive il 26 ottobre 2026. L’esperto accetta il 30 ottobre; la pubblicazione nel registro delle imprese avviene martedì 3 novembre. Il ricorso, già pronto in bozza, viene depositato mercoledì 4 novembre, entro il giorno successivo. Il tribunale fissa con decreto l’udienza entro il 14 novembre e, all’udienza del 24 novembre, conferma le misure per centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione: la protezione copre fino al 3 marzo 2027. Il fornitore di latta non può pignorare; i lavoratori stagionali vengono pagati per primi con i primi incassi del magazzino (158.270 €). Le trattative, aperte il 30 ottobre, hanno come termine ordinario il 28 aprile 2027. A febbraio l’impresa chiede la proroga: il limite complessivo di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione porterebbe la protezione fino al 1° luglio 2027, cioè alle soglie della nuova raccolta. Il calendario dice una cosa chiara: l’accordo con banche e conferenti va chiuso entro la primavera, non a luglio.
Simulazione 2 — Chi manca il termine del ricorso. Stessi dati, stessa pubblicazione il 3 novembre. Il ricorso viene però depositato venerdì 6 novembre, perché l’imprenditore aveva atteso di “avere tutti i documenti”. Il tribunale dichiara con decreto l’inefficacia delle misure senza fissare l’udienza. Il fornitore di latta, il 12 novembre, notifica un pignoramento presso terzi sui crediti dell’impresa verso una catena della grande distribuzione per 61.738,40 € più accessori. Altri due fornitori si muovono nello stesso senso. L’impresa può presentare una nuova istanza di misure protettive, ma la protezione rinascerà solo con la nuova pubblicazione, e nel frattempo il flusso degli incassi su cui si reggeva il piano finanziario a sei mesi viene intercettato. La differenza tra la Simulazione 1 e la Simulazione 2 è di due giorni.
Simulazione 3 — Chi arriva quando l’assegnazione è già stata pronunciata. L’impresa rimanda l’istanza di tre settimane. Nel frattempo il fornitore di latta e un fornitore di gas ottengono un’ordinanza di assegnazione per complessivi 92.416,75 € sui crediti verso un cliente estero, pronunciata il 20 novembre. La pubblicazione dell’istanza avviene il 25 novembre. A questo punto la protezione non impedisce più l’inizio dell’esecuzione, che è già conclusa con l’assegnazione. Esiste un orientamento di merito (Tribunale di Vicenza, gennaio 2026) che ha ritenuto le misure capaci di incidere anche sugli effetti di un’assegnazione già emessa, disponendo l’accantonamento delle somme su un conto vincolato; ma è un orientamento, non una certezza, e richiede una specifica richiesta cautelare ben argomentata. Il ritardo di tre settimane ha trasformato una protezione certa in una battaglia giudiziaria dall’esito aperto.
Simulazione 4 — Chi esaurisce la protezione e prova a ricominciare. L’impresa della Simulazione 1 ottiene la proroga fino al 1° luglio 2027, ma non chiude alcun accordo. A luglio le banche riprendono le azioni. A settembre 2027 l’impresa presenta una nuova istanza di composizione negoziata per la stessa crisi, chiedendo nuove misure protettive. Alla luce degli orientamenti dei Tribunali di Bologna (maggio 2025) e di Monza (marzo 2026), la richiesta è esposta a un rigetto: la protezione non si rigenera per la medesima crisi. Se nel marzo 2027 l’impresa avesse preso atto dello stallo e proposto un accordo di ristrutturazione o un altro strumento, avrebbe affrontato la campagna successiva con una protezione ancora attiva o con un procedimento giudiziale in corso.
Il piano in una pagina
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Il primo passo è fotografare la crisi con i numeri reali della campagna e fare il test pratico sulla piattaforma (Mossa 1). Poi mappa i contratti indispensabili e i creditori che possono farti saltare, ricordando che i lavoratori sono fuori dalla protezione e vanno pagati (Mossa 2). Prepara un’istanza completa, con progetto di piano e piano finanziario semestrale, e chiedi le misure protettive fin dall’inizio (Mossa 3). Scegli con il legale la combinazione di protezione generale, selettiva e cautelare (Mossa 4). Deposita il ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione: è il termine che non perdona (Mossa 5). Prepara l’udienza con l’esperto e chiedi una durata calcolata sulla campagna (Mossa 6). Gestisci l’impresa informando l’esperto e trova la finanza per la nuova raccolta, anche prededucibile (Mossa 7). Chiudi le trattative con un esito formale prima che scadano i duecentoquaranta giorni, senza abbandonare la composizione a metà (Mossa 8).
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografia e test pratico | Dimostrare la perseguibilità del risanamento | Prima di ogni deposito | Rigetto della conferma per piano non credibile |
| 2. Mappa di contratti e creditori | Proteggere i rapporti indispensabili | Prima dell’istanza | Fornitori fermi, lavoratori che agiscono, campagna bloccata |
| 3. Istanza sulla piattaforma | Ottenere nomina, accettazione e pubblicazione | Il prima possibile | Ritardo della protezione, esecuzioni che arrivano prima |
| 4. Calibratura della richiesta | Chiedere la protezione giusta | Prima della pubblicazione e nel ricorso | Richiesta sproporzionata rigettata o protezione insufficiente |
| 5. Ricorso al tribunale | Far confermare la protezione | Entro il giorno successivo alla pubblicazione | Inefficacia delle misure dichiarata senza udienza |
| 6. Udienza di conferma | Ottenere durata coerente con la campagna | Udienza fissata entro dieci giorni dal deposito | Durata breve, revoca, nuove prelazioni |
| 7. Gestione e nuova finanza | Arrivare alla nuova raccolta con liquidità | Per tutta la durata delle trattative | Dissenso dell’esperto, revoca, campagna non finanziata |
| 8. Chiusura e scelta dell’esito | Stabilizzare il risanamento | Prima dei 240 giorni di protezione | Protezione esaurita senza accordo, perdita della finestra dei 60 giorni |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con i creditori. Ecco i tre imprevisti più frequenti e il piano B per ciascuno.
Scenario A — Il creditore accelera prima della pubblicazione
Hai appena cominciato la Mossa 1 e un fornitore notifica un pignoramento presso terzi sui tuoi crediti verso un cliente della grande distribuzione. Il cliente, ricevuto l’atto, blocca i pagamenti in attesa dell’udienza. Il piano B è comprimere le prime tre mosse in pochissimi giorni: carica sulla piattaforma un’istanza con la documentazione disponibile, dichiarando cosa manca, e chiedi le misure protettive. Dalla pubblicazione l’esecuzione non può proseguire. In parallelo prepara una richiesta cautelare per l’accantonamento delle somme, nel caso in cui il giudice dell’esecuzione arrivi all’assegnazione prima della pubblicazione. Valuta anche, con il legale, se la tua situazione richieda invece l’accesso a uno strumento di regolazione giudiziale con misure protettive proprie, quando la composizione non può arrivare in tempo.
Scenario B — Il termine è scaduto
Hai depositato il ricorso in ritardo e il tribunale ha dichiarato l’inefficacia delle misure. Il piano B non è il ricorso tardivo, che non serve, ma una nuova istanza di misure protettive nel corso della composizione, se la composizione è ancora aperta, con un ricorso depositato questa volta nei tempi. Nel frattempo, apri subito un canale con i creditori più aggressivi attraverso l’esperto: un creditore che sa di poter essere bloccato a breve è spesso disposto a sospendere spontaneamente le azioni in cambio di un impegno concreto. E ricorda che il periodo massimo complessivo di protezione non si allunga per effetto dell’errore.
Scenario C — Un documento essenziale è irreperibile
L’ultimo bilancio non è approvato, il certificato dei carichi pendenti presso l’agente della riscossione tarda, l’estratto della Centrale dei rischi non è ancora disponibile. Il piano B è sostituire il documento mancante con il documento migliore disponibile e dichiararlo: una situazione patrimoniale infrannuale sottoscritta dal legale rappresentante e verificata dal commercialista, l’estratto di ruolo scaricato dall’area riservata, le comunicazioni ricevute dalle banche. Il tribunale e l’esperto apprezzano la trasparenza; quello che non perdonano è il documento che si scopre falso o gonfiato. Nel frattempo, integra il fascicolo appena il documento arriva e informane l’esperto.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la Mossa 4 prima della 3? Sì, ed è anzi consigliabile ragionare sulla calibratura della protezione mentre prepari l’istanza. Ma la richiesta formale delle misure va inserita nell’istanza o in un’istanza successiva sulla piattaforma, e il ricorso va depositato solo dopo la pubblicazione.
Lo studio legale può firmare l’istanza al posto mio? L’istanza è un atto dell’imprenditore e va sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Lo studio la prepara, la verifica e ne cura i tempi; il ricorso al tribunale per la conferma delle misure, invece, richiede la difesa tecnica e lo firma l’avvocato.
Durante la composizione posso continuare a pagare i conferenti per le forniture nuove? Sì. I pagamenti non sono inibiti. I pagamenti coerenti con la gestione corrente si eseguono normalmente; quelli non coerenti con le trattative o con il piano vanno comunicati prima, per iscritto, all’esperto.
I miei garanti personali sono protetti? In linea generale no: le misure tutelano il patrimonio dell’impresa. La giurisprudenza di merito ha escluso l’estensione ai fideiussori in quanto tali, ammettendo eccezioni limitate quando il garante è a sua volta imprenditore. La posizione dei garanti va gestita a parte.
La composizione negoziata è pubblica? Lo sapranno i miei clienti della grande distribuzione? La composizione è un percorso riservato, ma la richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese ed è quindi conoscibile. Prepara una comunicazione per i clienti e i fornitori strategici prima della pubblicazione, così da governare la notizia invece di subirla.
Il fisco può continuare a controllarmi? Sì. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 5/E del 2026, le misure protettive sospendono le azioni esecutive e cautelari, ma non impediscono l’attività di accertamento. Tieni la contabilità in ordine e coordina il dialogo con gli uffici con lo staff tributario.
Posso chiedere le misure protettive in un secondo momento, dopo aver avviato la composizione senza protezione? Sì. La legge consente di chiederle con l’istanza di nomina dell’esperto o con una successiva istanza. È una scelta che può avere senso se all’inizio nessun creditore sta agendo e preferisci non rendere pubblica la crisi. Ma tieni presente che la protezione nascerà solo dalla nuova pubblicazione, e che il ricorso al tribunale andrà comunque depositato entro il giorno successivo a quella pubblicazione.
Se l’esperto esprime un parere sfavorevole in udienza, ho ancora una possibilità? Il parere pesa, ma non vincola il giudice. Puoi contrastarlo con dati, documenti e, se serve, con una consulenza di parte che mostri perché il piano è sostenibile. Spesso il parere sfavorevole riguarda un aspetto specifico (la valutazione del magazzino, la mancanza di nuova finanza): lavorare su quel punto prima dell’udienza, o chiedere un breve rinvio per integrare, è più efficace che opporsi in blocco.
Il fornitore di energia può staccare la fornitura allo stabilimento? Fino alla conferma delle misure il creditore può sospendere l’adempimento del contratto pendente. Dopo la conferma non può rifiutarlo o risolverlo per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Le forniture successive, però, vanno pagate regolarmente: la protezione copre il debito vecchio, non quello nuovo.
Posso vendere un marchio o uno stabilimento durante la composizione? Sì, ed è una delle soluzioni più usate quando il debito è troppo alto per i flussi dell’impresa. Il trasferimento dell’azienda o di un ramo può essere autorizzato dal tribunale con effetti che proteggono l’acquirente dalla responsabilità solidale per i debiti pregressi, a condizione che sia rispettato il principio di competitività nella scelta dell’acquirente. È un atto straordinario: va concordato con l’esperto e programmato con largo anticipo rispetto alla scadenza delle misure.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono state verificate alla data di redazione di questo articolo. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al tuo caso serve sempre la lettura integrale del provvedimento.
A sostegno della diagnosi e della Mossa 1 (perseguibilità del risanamento)
- Tribunale di Milano, ordinanza 14 dicembre 2025. Senza un progetto di risanamento concreto, serio e attendibile, che renda le misure strumentali al superamento della crisi e non alla sola liquidazione frazionata del patrimonio, la conferma va negata. Rilevanza: è la ragione per cui la Mossa 1 precede tutto.
- Tribunale di Milano, ordinanza 19 giugno 2026. Le misure protettive e cautelari presuppongono un piano non soltanto plausibile sul piano economico, ma anche fondato su effetti giuridicamente ottenibili; un piano che contava sulla falcidia dei crediti previdenziali nella composizione non può giustificare la compressione dei diritti dei creditori, nemmeno sotto forma di cautele contro la revoca delle linee bancarie. Rilevanza: il piano dell’azienda conserviera deve trattare i debiti contributivi in modo compatibile con gli strumenti disponibili.
- Tribunale di Trapani, 11 marzo 2025. In sede di composizione negoziata il tribunale ha esaminato i presupposti di concessione delle misure protettive e cautelari, valorizzandone la funzione servente rispetto all’attuazione del piano di risanamento. Rilevanza: conferma la lettura funzionale delle misure che guida la Mossa 4.
A sostegno della Mossa 3 (ammissibilità dell’istanza)
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856. Il tribunale investito della domanda di fallimento può valutare in via incidentale l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive; nel caso deciso l’istanza era stata presentata mentre pendeva una domanda di concordato con riserva, e mancava quindi fin dall’origine il presupposto per accedere alla composizione e alla protezione. Rilevanza: è la ragione della Domanda 3 della diagnosi.
A sostegno della Mossa 4 (calibratura della protezione)
- Tribunale di Udine, ordinanza 30 aprile 2024. Nella composizione negoziata sono ammissibili misure cautelari dal contenuto analogo a quello delle misure protettive tipiche, data la natura innominata dei provvedimenti cautelari funzionali a condurre a termine le trattative. Rilevanza: apre la terza leva della Mossa 4.
- Tribunale di Brindisi, provvedimento 3 marzo 2025. Le misure protettive non si estendono, in linea di principio, al patrimonio dei terzi garanti; l’estensione è ammessa solo per il fideiussore che si qualifichi come imprenditore. Rilevanza: la posizione dei soci garanti degli affidamenti di campagna va gestita a parte.
- Tribunale di Vicenza, provvedimento 23 luglio 2025. Nella composizione negoziata è stata concessa una misura cautelare atipica consistente nel divieto temporaneo per la banca creditrice di escutere una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI. Rilevanza: strumento utile quando gli affidamenti di campagna sono assistiti da garanzia pubblica.
- Tribunale di Vicenza, provvedimento 11 gennaio 2026. Le misure protettive possono incidere anche su un’ordinanza di assegnazione già emessa in un pignoramento presso terzi, con accantonamento delle somme su un conto vincolato alla procedura, per evitare soddisfazioni particolari in contrasto con il risanamento. Rilevanza: Simulazione 3 e Scenario A.
A sostegno delle Mosse 5 e 6 (ricorso, conferma e durata)
- Tribunale di Como, ordinanza 30 aprile 2025. In una composizione negoziata il tribunale ha confermato le misure protettive per centoventi giorni e concesso le misure cautelari richieste, ribadendo il divieto per i creditori, banche comprese, di reagire unilateralmente sui contratti pendenti e sulle linee di credito; la protezione è stata poi oggetto di istanza di proroga. Rilevanza: mostra la sequenza conferma-proroga che la Mossa 6 ti chiede di programmare.
- Tribunale di Monza, Sez. III civ., decreto 17 marzo 2026. Per confermare le misure protettive generali è sufficiente un piano non implausibile; per concedere una cautela contro uno specifico creditore serve un piano coerente e compiuto. Il limite complessivo di duecentoquaranta giorni non può essere aggirato con una seconda composizione per la medesima crisi. Rilevanza: Mosse 4, 6 e 8.
A sostegno delle Mosse 7 e 8 (gestione, esiti, limiti temporali)
- Corte di Cassazione, Sez. III pen., sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). La pendenza di una composizione negoziata è stata ritenuta elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in materia penale-tributaria. Rilevanza: rafforza l’utilità di una composizione seria anche sul fronte dei debiti fiscali.
- Tribunale di Bologna, provvedimento 19 maggio 2025. Le misure protettive non possono essere confermate in una composizione negoziata avviata per la medesima situazione di insolvenza già coperta da una precedente protezione. Rilevanza: la protezione va usata bene la prima volta.
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 13 maggio 2026, n. 13997. La deroga al termine della prima udienza, che consente di proporre uno strumento di regolazione entro sessanta giorni all’esito della composizione negoziata, presuppone trattative giunte a conclusione e non opera se il debitore si limita a rinunciare alla composizione. Rilevanza: Mossa 8, prima pronuncia di legittimità sul punto.
Accanto alle pronunce, due fonti amministrative orientano il piano: il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 23 aprile 2026 (Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026), che aggiorna test pratico, lista di controllo, protocollo e piattaforma, e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, che chiarisce l’accordo transattivo fiscale nella composizione e le misure premiali.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, cosa facciamo quando un’impresa di trasformazione agroalimentare ci chiede di attivare la composizione negoziata con le misure protettive.
- Analizziamo la tua situazione con la diagnosi a quattro domande e verifichiamo, prima di ogni altra cosa, se esistono cause di inammissibilità (domande di concordato pendenti o rinunciate di recente, istanze di liquidazione giudiziale in corso).
- Ricostruiamo con i commercialisti dello staff la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, valutando il magazzino per categorie e costruendo il piano finanziario a sei mesi sulla stagionalità reale della tua campagna.
- Eseguiamo con te il test pratico sulla piattaforma e ti spieghiamo cosa l’esperto leggerà nel suo esito.
- Mappiamo contratti pendenti e creditori critici, individuando i rapporti indispensabili, i crediti esclusi dalla protezione e i punti di rottura della campagna.
- Prepariamo l’istanza e il fascicolo documentale per il caricamento sulla piattaforma, con la richiesta di misure protettive calibrata sulla tua esposizione.
- Redigiamo in anticipo il ricorso al tribunale e lo depositiamo entro il giorno successivo alla pubblicazione, curando notifiche ai terzi incisi, all’esperto e pubblicità del numero di ruolo.
- Ti assistiamo nell’udienza di conferma, preparando con te il confronto con l’esperto e le risposte alle obiezioni delle banche e dei fornitori, e valutiamo il reclamo se l’ordinanza non è adeguata.
- Gestiamo con lo staff bancario il confronto con gli istituti di credito: distinguiamo le linee già accordate dalla nuova finanza, prepariamo le richieste di autorizzazione ai finanziamenti prededucibili e le eventuali istanze cautelari.
- Coordiniamo con lo staff tributario la posizione fiscale, dalle misure premiali alla verifica della praticabilità dell’accordo transattivo con l’Erario e della rateazione.
- Costruiamo l’esito finale delle trattative, scegliendo con te tra contratto, moratoria, accordo con effetti di piano attestato, accordo di ristrutturazione o strumento di regolazione, prima che la protezione scada.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una composizione negoziata la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore: significa conoscere il protocollo di conduzione, la lista di controllo e il test pratico dal lato di chi li applica, e quindi sapere come presentare il tuo piano perché sia valutabile. L’esperto della tua procedura sarà un professionista indipendente nominato dalla commissione; il nostro lavoro è metterti nella condizione migliore per il confronto con lui, con i creditori e con il tribunale.
La strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: dal ricorso per la conferma al reclamo, fino alle eventuali impugnazioni davanti alla Corte di Cassazione sui provvedimenti che incidono sul tuo percorso. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in una crisi d’impresa il profilo giuridico e quello contabile non si separano mai.
Chiusura
La composizione negoziata è uno strumento costruito per chi si muove in tempo. Per un’azienda conserviera il tempo non si misura in mesi astratti, ma nel calendario della campagna: la vendita del magazzino in inverno, la firma dei contratti con i conferenti in primavera, la raccolta in estate. Ogni mossa fatta nei termini è una campagna che resta possibile; ogni mossa rimandata è una scadenza che decide al posto tuo.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché la composizione negoziata della crisi d’impresa è il campo dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e perché la crisi di un’impresa di trasformazione si gioca su affidamenti bancari e debiti tributari, terreno dello staff multidisciplinare nazionale che l’Avv. Monardo coordina. La qualifica di cassazionista assicura che la protezione ottenuta possa essere difesa in ogni grado, senza cambiare linea né difensore.
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