Sette convinzioni diffuse sul creditore “che pesa di più” nelle trattative, messe a confronto con il Codice della crisi aggiornato al correttivo-ter e con la giurisprudenza 2025-2026
Quando un’impresa valuta la composizione negoziata della crisi, la prima domanda raramente riguarda l’esperto, la piattaforma telematica o i documenti da caricare. La domanda vera è un’altra: “E la banca? E il Fisco? E il fornitore a cui devo da solo un terzo del passivo?”. Il grande creditore è il convitato di pietra di ogni trattativa: chi detiene da solo il 40, il 50 o il 60% dell’esposizione sembra avere in mano le chiavi dell’intero percorso.
Su questo punto circola una quantità sorprendente di informazioni approssimative. Alcune vengono da norme che nel frattempo sono cambiate (il correttivo-ter, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha riscritto passaggi decisivi proprio sui rapporti con banche e Fisco); altre nascono da esperienze di procedure diverse trasferite meccanicamente alla composizione negoziata; altre ancora sono semplificazioni da passaparola tra imprenditori. È comprensibile crederci: la materia è giovane, le regole si sono stratificate in pochi anni e la prassi dei tribunali si sta formando adesso.
Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi pensa che il “no” della banca chiuda ogni porta rinuncia a strumenti che esistono; chi pensa che le misure protettive scattino da sole lascia scadere termini decisivi; chi paga per primo il creditore più aggressivo può trasformare una crisi gestibile in un problema penale.
In questa guida mettiamo alla prova sette miti ricorrenti:
- “Se il grande creditore dice no, la composizione negoziata è finita.”
- “Finché il tribunale non decide, il grande creditore può continuare a pignorare e a risolvere i contratti.”
- “Entrando in composizione negoziata, la banca deve lasciarmi i fidi e anzi finanziarmi.”
- “Con il Fisco non si tratta: lo Stato non è un creditore negoziabile.”
- “Il grande creditore non ha obblighi: può sparire, tacere o fare ostruzione.”
- “Conviene pagare subito il creditore più forte: così si calma e mi mette al sicuro.”
- “Se la trattativa fallisce per colpa del grande creditore, resta solo la liquidazione giudiziale.”
Perché ne scrive lo Studio Monardo? Perché la composizione negoziata è esattamente il terreno di una delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere il percorso dal punto di vista di chi lo conduce significa sapere come vengono lette le posizioni dei creditori e dove si inceppano le trattative. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due aree in cui si collocano i grandi creditori tipici (banche ed Erario), e la qualifica di cassazionista, che consente di seguire l’eventuale contenzioso fino all’ultimo grado.
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Mito n. 1 — “Se il grande creditore dice no, la composizione negoziata è finita”
Il mito, come circola: “La composizione negoziata è volontaria. Se la banca che ha il 60% del mio debito non firma, non c’è niente da fare: tanto vale non cominciare.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è robusto. La composizione negoziata è davvero un percorso consensuale: l’esperto non decide, non impone, non omologa. All’interno della trattativa vera e propria nessuno può essere costretto a sottoscrivere un accordo, e le fonti specialistiche lo ripetono con chiarezza anche per il creditore pubblico: nella composizione negoziata non esiste un meccanismo di “cram down” che consenta di imporre la proposta al creditore dissenziente. Da qui il passaggio, apparentemente logico, a “senza il sì del più grande non si va da nessuna parte”.
Il passaggio che il passaparola ha perso per strada è la distinzione tra la trattativa e gli esiti della trattativa. La composizione negoziata è un contenitore: al suo interno si negozia, ma l’art. 23 CCII elenca una serie di sbocchi, alcuni dei quali non richiedono affatto l’unanimità.
La realtà
La composizione negoziata, in sé, non vincola nessuno contro la sua volontà; ma il dissenso di un singolo creditore, anche grande, non chiude gli sbocchi previsti dall’art. 23 CCII. In concreto:
- Accordi con una parte dei creditori (art. 23, comma 1, lett. a e c): il contratto con uno o più creditori o l’accordo sottoscritto anche dall’esperto possono reggere la continuità senza la firma di tutti. Chi non firma resta estraneo e va pagato secondo le scadenze originarie, ma l’impresa può comunque ristrutturare il resto del passivo.
- Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): consente di estendere una moratoria temporanea anche ai creditori non aderenti della stessa categoria, se gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti della categoria e ricorrono le altre condizioni di legge.
- Accordo di ristrutturazione a efficacia estesa (art. 61 CCII): con la stessa soglia del 75% all’interno di categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici, l’accordo si estende ai dissenzienti della categoria, purché questi siano soddisfatti in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
- Accordi di ristrutturazione ordinari e agevolati (artt. 57 e 60 CCII), che richiedono soglie (60% o 30% nei casi previsti) e il pagamento integrale degli estranei nei tempi di legge.
- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), dove i creditori non votano affatto (lo vediamo al mito n. 7).
- Strumenti di regolazione “pieni” (concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), in cui il dissenso può essere superato alle condizioni di legge.
Il dato decisivo, però, è un altro: conta quanto pesa il grande creditore all’interno della sua categoria, non sull’intero passivo. Se la banca principale rappresenta il 66% dei crediti bancari, il suo “no” impedisce di raggiungere il 75% in quella categoria e l’art. 61 non è praticabile per quel gruppo; se invece rappresenta il 20% dei crediti di una categoria composta da più istituti, il suo dissenso può essere superato. La stessa esposizione può quindi essere decisiva o irrilevante a seconda di come è composto il passivo: per questo la mappatura delle categorie va fatta prima di aprire la trattativa, non dopo.
La prova
Il testo dell’art. 23 CCII, che dopo il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024 elenca tutte le uscite possibili, e gli artt. 61 e 62 CCII, che prevedono l’estensione degli effetti ai non aderenti della stessa categoria. A conferma che il passaggio dalla trattativa a uno strumento di regolazione è un’opzione concreta ma da costruire con tempestività, la Cassazione con l’ordinanza 13 maggio 2026, n. 13997 ha precisato che la deroga temporale dell’art. 40, comma 10, CCII (l’accesso a uno strumento “all’esito della composizione negoziata”) presuppone che le trattative si siano effettivamente concluse: non basta essere entrati nel percorso per beneficiarne.
Cosa rischia chi ci crede
Chi rinuncia in partenza perché “la banca non firmerà mai” si priva di uno strumento che offre protezione, tempo e un terzo qualificato al tavolo, e spesso arriva allo stesso creditore mesi dopo, in condizioni peggiori, con un’esecuzione già avviata. Il rischio speculare è altrettanto serio: chi entra nella trattativa senza aver calcolato il peso del creditore nella sua categoria può scoprire troppo tardi che l’uscita immaginata (per esempio l’art. 61) era aritmeticamente impossibile.
Mito n. 2 — “Finché il tribunale non decide, il grande creditore può continuare a pignorare e a risolvere i contratti”
Il mito, come circola: “Le misure protettive valgono solo dopo l’udienza. Nel frattempo la banca può pignorarmi il conto e il fornitore principale può stracciare il contratto.”
Perché ci credono in tanti
Il ragionamento nasce dal modello classico della tutela cautelare: si chiede al giudice, il giudice fissa l’udienza, solo dopo il provvedimento si è protetti. Inoltre è vero che la conferma giudiziale è indispensabile e che senza di essa la protezione cade. Infine, molti confondono la composizione negoziata con un semplice tentativo stragiudiziale, privo di effetti verso i terzi.
La realtà
Le misure protettive della composizione negoziata producono effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione, insieme all’accettazione dell’esperto, non dalla decisione del tribunale. Lo prevede l’art. 18 CCII: da quel giorno i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa; inoltre non può essere aperta la liquidazione giudiziale né accertato lo stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione.
Questa protezione anticipata ha però un prezzo procedurale preciso. L’art. 19 CCII richiede che l’imprenditore depositi il ricorso per la conferma lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza; il tribunale fissa l’udienza e, se conferma, stabilisce la durata delle misure (da un minimo di 30 a un massimo di 120 giorni), con possibilità di proroga entro un tetto complessivo di 240 giorni. Se il passaggio giudiziale non viene attivato nei tempi, o se il tribunale non conferma, gli effetti cessano e il creditore riprende piena libertà d’azione.
Il tribunale, inoltre, può modulare le misure: limitarle a determinate iniziative, a determinati creditori o a categorie di creditori. Il grande creditore, quindi, non è “automaticamente” bloccato come gli altri: può essere il destinatario specifico della richiesta, oppure può chiedere in udienza di esserne escluso. Restano comunque fuori dal perimetro protettivo i diritti di credito dei lavoratori (art. 18, comma 3, CCII).
C’è poi il versante contrattuale, spesso ignorato. L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure non possono, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore. È una tutela preziosa quando il grande creditore è anche il fornitore strategico, il concedente di un leasing o il committente principale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, segue con particolare attenzione proprio questa fase: la sincronizzazione tra pubblicazione dell’istanza, deposito del ricorso e perimetro delle misure richieste è il momento in cui si decide se il grande creditore resterà fuori o dentro la protezione.
La prova
Oltre al testo degli artt. 18 e 19 CCII, la giurisprudenza di merito ha mostrato come il perimetro venga calibrato in concreto. Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 27 luglio 2026, ha respinto le richieste di un creditore opponente che voleva limitare le misure alla sola parte anteriore del credito e subordinare la prosecuzione dei contratti al pagamento integrale dei debiti correnti. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 aprile 2025, ha confermato le misure per 120 giorni decorrenti dalla data della richiesta, includendo le azioni esecutive già promosse dal creditore. E la Cassazione, Sez. I, sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856, ricorda il rovescio della medaglia: l’istanza di composizione negoziata presentata mentre pende una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è inammissibile e non produce effetti protettivi; spetta al tribunale investito della domanda di apertura della procedura concorsuale valutarlo incidentalmente.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di essere scoperto fino all’udienza tende a rinviare la presentazione dell’istanza “per non irritare la banca”, lasciando che il pignoramento presso terzi blocchi il conto e paralizzi l’incasso delle fatture. Chi, all’opposto, crede che la protezione sia automatica e definitiva dimentica di depositare il ricorso o di chiedere la proroga, e si ritrova esposto proprio nel momento più delicato della trattativa.
Mito n. 3 — “Entrando in composizione negoziata, la banca deve lasciarmi i fidi e anzi finanziarmi”
Il mito, come circola: “Dal correttivo-ter le banche non possono più toccare gli affidamenti: con la composizione negoziata ho la garanzia che le linee restino aperte e posso pretendere nuova finanza.”
Perché ci credono in tanti
Perché il correttivo-ter ha effettivamente cambiato le regole, e i titoli dei giornali hanno sintetizzato la novità in modo più netto del testo. Prima del D.Lgs. 136/2024 era frequente che la sola notizia dell’accesso alla composizione determinasse una riclassificazione del credito a “inadempienza probabile” e la sospensione delle linee autoliquidanti. La riforma ha voluto proprio interrompere questo automatismo: da qui l’idea, sbagliata per eccesso, di una blindatura totale.
La realtà
L’art. 16, comma 5, CCII, nella versione vigente, stabilisce che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non sono, di per sé, causa di sospensione o revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito. Le banche devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato e, se sospendono o revocano, devono motivare. L’art. 18, comma 5, aggiunge che, nei confronti delle banche verso cui operano le misure protettive, le linee non possono essere revocate per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori; il comma 5-bis precisa che, dalla conferma delle misure, la banca non può mantenere una sospensione già disposta, salvo dimostrare che deriva dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
Quindi: la legge vieta l’automatismo, non ogni reazione della banca. Restano sempre salve sospensioni e revoche imposte dalla vigilanza prudenziale, e nessuna norma della composizione negoziata obbliga la banca a erogare nuova finanza. La nuova finanza si ottiene negoziando, eventualmente con l’autorizzazione del tribunale ai finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 22 CCII, non pretendendola.
Il vero strumento in mano all’impresa è un altro: chiedere alla banca di spiegare. Una sospensione priva di motivazione, o motivata solo con l’avvio della composizione, è contestabile; una sospensione motivata con dati prudenziali concreti va invece affrontata sul merito, discutendo il piano e la sua tenuta.
La prova
L’Ufficio del Massimario della Cassazione, nella relazione n. 10 del 30 gennaio 2025 dedicata al correttivo-ter, ha letto la nuova disciplina come affermazione della “neutralità” dell’accesso alla composizione rispetto alla classificazione dei crediti. Sul piano applicativo, il Tribunale di Parma, ordinanza 10 gennaio 2025, ha escluso il ripristino delle linee quando la banca ha dimostrato di aver agito nel rispetto delle regole prudenziali; in senso protettivo, il Tribunale di Crotone, ordinanza 4 gennaio 2025, ha adottato misure che incidevano anche sulle segnalazioni nelle centrali dei rischi, valorizzando l’effetto distruttivo che una segnalazione di inadempimento avrebbe avuto sulla trattativa. Il Tribunale di Modena, ordinanza 8 marzo 2025, si è pronunciato sull’inibitoria all’escussione di una garanzia pubblica MCC che assisteva un finanziamento bancario, a dimostrazione che anche le garanzie accessorie al credito del grande creditore possono entrare nel perimetro delle misure cautelari.
Cosa rischia chi ci crede
Chi impugna la sospensione invocando un “diritto al fido” che la legge non prevede rischia un rigetto e un peggioramento del rapporto con la banca proprio mentre se ne cerca l’adesione. Chi costruisce il piano dando per scontata la permanenza delle linee autoliquidanti, senza un confronto preventivo con l’istituto, si espone a un buco di cassa nelle settimane decisive. Il percorso corretto è opposto: verificare per iscritto le ragioni della banca, documentare la tenuta del piano e, solo se la sospensione è pretestuosa, chiedere al tribunale la tutela prevista.
Mito n. 4 — “Con il Fisco non si tratta: lo Stato non è un creditore negoziabile”
Il mito, come circola: “Se il mio grande creditore è l’Agenzia delle Entrate, la composizione negoziata è inutile: il Fisco non fa sconti e non firma accordi.”
Perché ci credono in tanti
Per anni è stato vero, almeno in parte. Nella versione originaria la composizione negoziata non prevedeva alcuna forma di transazione con l’Erario: il Fisco poteva concedere solo alcune misure premiali (riduzione di sanzioni e interessi, rateizzazioni) e la transazione fiscale vera e propria era riservata agli strumenti giudiziali (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo). Inoltre resta vero che, nella composizione negoziata, il dissenso dell’Erario non può essere superato dal giudice.
La realtà
Dal 28 settembre 2024 l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente all’imprenditore in composizione negoziata di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori. La proposta deve essere accompagnata da una documentazione rigorosa: tra l’altro, la relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico, e la relazione di un revisore sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, affidate a professionisti diversi. L’accordo, una volta raggiunto, acquista efficacia con il deposito e l’autorizzazione del tribunale.
La prassi amministrativa si è allineata. Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra l’altro, che anche l’IVA può essere oggetto di pagamento parziale nell’accordo transattivo, purché l’attestazione dimostri che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione giudiziale. Accanto all’accordo transattivo restano le misure premiali dell’art. 25-bis CCII: in particolare la rateizzazione delle imposte non ancora iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili, elevabili a 120 in caso di comprovata e grave difficoltà, quando la composizione si chiude con un contratto o un accordo ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) o c).
Due avvertenze impediscono di passare da un mito all’altro. Primo: nella composizione negoziata non c’è cram down fiscale; se l’Agenzia dice no, quel no resta, e per superarlo occorre approdare a uno strumento giudiziale (per esempio l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ex art. 63 CCII), dove il tribunale può omologare anche senza adesione alle condizioni, rese più rigorose dal correttivo-ter. Secondo: per i contributi previdenziali la composizione negoziata non prevede falcidia: con l’INPS si lavora su dilazioni, misure protettive e, quando serve, sulla tutela cautelare per la regolarità contributiva.
La prova
L’art. 23, comma 2-bis, CCII introdotto dal D.Lgs. 136/2024 e la circolare AdE 5/E/2026. Sul versante INPS, il Tribunale di Milano, ordinanza 24 gennaio 2025, ha escluso che il giudice possa ordinare all’ente il rilascio del DURC, ammettendo però una misura di accertamento dei presupposti della regolarità; il Tribunale di Ivrea, decreto 25 maggio 2026, ha prorogato le misure protettive fino al limite massimo e contestualmente accertato i presupposti per il rilascio di DURC e DURF; il Tribunale di La Spezia, 27 luglio 2026, ha ritenuto che, finché operano le misure confermate, i debiti contributivi anteriori non siano ostativi alla regolarità, a condizione che i contributi correnti siano pagati.
Cosa rischia chi ci crede
Chi esclude il Fisco dalla trattativa perché “tanto non tratta” costruisce un piano monco, che ignora proprio il creditore più pesante e meno flessibile; alla prima cartella o al primo avviso il piano crolla. Chi invece presenta una proposta al Fisco senza le attestazioni richieste, o con dati incompleti, si vede respingere la domanda e brucia mesi di protezione. La gestione del debito pubblico va impostata fin dal primo giorno, con un lavoro congiunto di avvocato e commercialista.
Mito n. 5 — “Il grande creditore non ha obblighi: può sparire, tacere o fare ostruzione”
Il mito, come circola: “Nella composizione negoziata gli obblighi li ha solo l’impresa. La banca o il fondo che ha comprato il credito possono non rispondere alle mail dell’esperto, prendere tempo e aspettare che le misure scadano.”
Perché ci credono in tanti
Perché è ciò che spesso accade nei fatti, soprattutto quando il credito è stato ceduto a un fondo o è gestito da un servicer che ha logiche di recupero diverse da quelle della banca originaria. E perché, nella cultura del recupero crediti, il creditore è tradizionalmente libero di scegliere se e quando trattare: nessuno può costringerlo a sedersi al tavolo né, tanto meno, a firmare.
La realtà
Vero, ma solo a metà. Nessuno può obbligare il grande creditore ad aderire; la legge però lo obbliga a comportarsi in un certo modo mentre la trattativa è in corso. L’art. 4 CCII impone a debitore e creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza, e pone a carico dei creditori il dovere di collaborare lealmente con il debitore e con l’esperto e di rispettare la riservatezza sulle informazioni acquisite. L’art. 16 CCII declina questi doveri nella composizione negoziata: le parti coinvolte devono cooperare lealmente e con sollecitudine, partecipare in modo attivo e informato e dare riscontro alle proposte e alle richieste in modo tempestivo e motivato. Per banche e intermediari, compresi i mandatari e i cessionari dei loro crediti, l’art. 16, comma 5, è ancora più esplicito: partecipazione attiva e informata, confronto con l’imprenditore, risposta alle proposte e motivazione dell’eventuale dissenso.
Il silenzio, quindi, non è una strategia neutra: è una condotta che la legge qualifica e che l’esperto e il tribunale possono valutare. In pratica il comportamento del grande creditore pesa in almeno tre sedi:
- nella relazione finale dell’esperto, che dà conto dell’andamento delle trattative e del contributo delle parti;
- davanti al tribunale chiamato a confermare, prorogare o modulare le misure protettive e cautelari: un creditore che non risponde mai difficilmente può lamentare di essere sacrificato dalla proroga;
- sul piano dell’onere della prova nei rapporti bancari: dopo la conferma delle misure, è la banca che vuole mantenere una sospensione a dover dimostrare la ragione prudenziale (art. 18, comma 5-bis).
Quanto alle conseguenze risarcitorie per la violazione dei doveri di buona fede nelle trattative, la questione è aperta e va valutata caso per caso: è corretto prospettarla come possibile, scorretto presentarla come automatica.
La prova
Il testo degli artt. 4 e 16 CCII come modificati dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024. In giurisprudenza, il Tribunale di Como, ordinanza 30 aprile 2025, ha confermato le misure protettive nei confronti di un ampio gruppo di istituti di credito, inquadrando la posizione delle banche alla luce dei commi 5 e 5-bis dell’art. 18 CCII; il Tribunale di La Spezia, 27 luglio 2026, ha respinto le richieste del creditore opponente volte a restringere le misure, mostrando che l’opposizione del grande creditore viene esaminata nel merito e non accolta per il solo peso della sua esposizione.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che dà per scontata l’inerzia del creditore forte tende a non documentare nulla: niente richieste scritte, niente solleciti tramite l’esperto, niente traccia delle proposte inviate. Quando poi deve chiedere una proroga, una misura cautelare o accedere al concordato semplificato, non ha in mano la prova della propria correttezza né della scorrettezza altrui. Ogni proposta al grande creditore va formalizzata, inviata tramite o in copia all’esperto e conservata: è la materia prima di ogni tutela successiva.
Mito n. 6 — “Conviene pagare subito il creditore più forte: così si calma e mi mette al sicuro”
Il mito, come circola: “Se pago la banca o il fornitore che mi minaccia, tolgo di mezzo il problema più grosso e la trattativa con gli altri sarà più facile.”
Perché ci credono in tanti
Perché sul piano umano è la reazione più naturale: si tacita chi fa più rumore. E perché c’è un fondo di verità: la composizione negoziata non toglie all’imprenditore la gestione dell’impresa (art. 21 CCII), e pagare i creditori nel corso ordinario dell’attività non è vietato in sé. Molti, poi, hanno sentito dire che gli atti compiuti durante la composizione “non sono revocabili”, e ne hanno dedotto che qualsiasi pagamento sia al riparo.
La realtà
Durante la composizione negoziata la gestione resta all’imprenditore, ma non è una gestione libera da vincoli. L’art. 21 CCII stabilisce che, quando l’impresa è già insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, l’imprenditore deve gestirla nel prevalente interesse dei creditori; deve inoltre informare preventivamente e per iscritto l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala, e il dissenso può essere iscritto nel registro delle imprese.
La “protezione” degli atti compiuti in composizione è condizionata. L’art. 24 CCII sottrae alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti in quel momento. Un pagamento integrale e anticipato al solo grande creditore, a scapito degli altri e senza una logica di piano, è l’esatto opposto della coerenza richiesta.
C’è poi il profilo penale. Se la crisi sfocia in liquidazione giudiziale, il pagamento preferenziale a un creditore può integrare la bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII); le esenzioni dell’art. 324 CCII riguardano i pagamenti eseguiti in esecuzione di strumenti e accordi previsti dalla legge, non le scelte unilaterali di favorire un creditore. Pagare per primo il creditore più forte non mette al sicuro: sposta il rischio dall’impresa all’amministratore.
La prova
Il testo degli artt. 21, 24, 322 e 324 CCII. Sul versante penale, è significativa in senso inverso la Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio, deposito 2 settembre 2025): ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza che aveva escluso il periculum in mora di un sequestro preventivo per reati tributari, valorizzando il fatto che l’impresa fosse in composizione negoziata in continuità con misure protettive confermate. La composizione condotta correttamente è dunque un elemento di affidabilità anche agli occhi del giudice penale; una composizione usata per favorire un creditore produce l’effetto contrario. Utile anche la Cassazione, Sez. I, sentenza 12 gennaio 2026, n. 620, che, in tema di concordato semplificato, ha escluso che la mera rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione possa valere come risorsa esterna idonea: un segnale di quanto i giudici guardino alla sostanza delle operazioni che coinvolgono i creditori “vicini” all’impresa.
Cosa rischia chi ci crede
Nel breve periodo, il dissenso dell’esperto iscritto nel registro delle imprese, che mina la credibilità della trattativa con tutti gli altri creditori. Nel medio periodo, la revocatoria del pagamento in caso di liquidazione giudiziale, con l’obbligo per il creditore di restituire e la delusione di chi pensava di aver chiuso la partita. Nel caso peggiore, la responsabilità penale dell’amministratore. Se il grande creditore va pagato, va pagato dentro un accordo, con la trasparenza verso l’esperto e la coerenza con il piano.
Mito n. 7 — “Se la trattativa fallisce per colpa del grande creditore, resta solo la liquidazione giudiziale”
Il mito, come circola: “Se la banca boccia il piano, l’esperto chiude e il tribunale mi dichiara insolvente: con la composizione negoziata ho solo regalato tempo ai creditori.”
Perché ci credono in tanti
Perché la chiusura negativa delle trattative fa effettivamente cessare le misure protettive, e il grande creditore riacquista la libertà di agire, compresa quella di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. E perché molti imprenditori conoscono la composizione negoziata solo nella sua versione “di successo”, l’accordo firmato, senza sapere che il legislatore ha previsto anche un’uscita per l’ipotesi in cui l’accordo non arrivi.
La realtà
Quando la trattativa non approda a un accordo, l’art. 25-sexies CCII consente all’imprenditore di proporre, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nel quale i creditori non votano. Il presupposto chiave è che l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono risultate praticabili.
Qui il ruolo del grande creditore cambia natura: non può più bloccare l’esito con il voto, perché il voto non c’è; può però opporsi all’omologazione, costituendosi entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza. Il tribunale omologa se, verificata la regolarità del procedimento, accerta il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e un’utilità per ciascun creditore.
Due condizioni rendono questa strada percorribile solo a chi l’ha preparata. La prima è la buona fede del debitore nelle trattative: se il grande creditore ha detto no a fronte di proposte serie, documentate e trasparenti, l’esperto potrà attestarlo; se invece l’impresa ha nascosto informazioni o pagato in modo selettivo (mito n. 6), la porta si chiude. La seconda è la sostanza della proposta: la Cassazione ha chiarito che il controllo del tribunale non è un timbro formale.
Va infine ricordato che il concordato semplificato è solo una delle uscite: se le trattative hanno prodotto un consenso diffuso ma non totale, restano gli strumenti dell’art. 23, comma 2 (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo), con le relative regole sul superamento del dissenso.
La prova
Un gruppo di pronunce recenti della Cassazione ha definito i contorni dell’istituto. Con l’ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31641, la Corte ha affermato che il tribunale, in sede di ammissione, compie uno scrutinio di legalità sostanziale sui presupposti dell’art. 25-sexies e sull’attendibilità della documentazione, e non una mera verifica di completezza formale. Con le sentenze 12 gennaio 2026, nn. 620, 623 e 624, ha precisato i requisiti di accesso e il contenuto dell’utilità che la proposta deve garantire: in particolare, la n. 624 ha escluso che la sola maggiore rapidità della procedura basti a integrare l’utilità per creditori chirografari che altrimenti non riceverebbero nulla.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che il fallimento della trattativa porti inevitabilmente alla liquidazione giudiziale tende a due errori opposti: o non tenta la composizione affatto, o, una volta in trattativa, cede a qualunque richiesta del grande creditore pur di non vederla naufragare, firmando accordi insostenibili. Sapere che esiste un’uscita alternativa, e che essa premia la correttezza del debitore, cambia completamente la forza negoziale al tavolo.
Il mito alla prova dei numeri: tre simulazioni sul peso del grande creditore
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: dati inventati ma realistici, utili a vedere come si muovono le regole quando chi agisce crede a uno dei miti.
Simulazione 1 — “La banca principale dice no, quindi è finita” (miti 1 e 7)
Ipotesi: un’impresa manifatturiera ha un passivo bancario di 924.850 €, così suddiviso: Banca A 612.300 €, Banca B 148.900 €, Banca C 97.450 €, Banca D 66.200 €. L’imprenditore costruisce una proposta di riscadenziamento a sette anni per tutti gli istituti.
- Scenario 1: Banca A rifiuta, B, C e D aderiscono. Aderenti: 148.900 + 97.450 + 66.200 = 312.550 €, pari al 33,8% della categoria. La soglia del 75% richiesta dagli artt. 61 e 62 CCII non è raggiungibile: il dissenso di A, che da sola rappresenta il 66,2% della categoria, non può essere esteso. Restano gli accordi con le sole banche aderenti (art. 23, comma 1) con pagamento regolare di A secondo le scadenze originarie, oppure il passaggio a uno strumento giudiziale con un trattamento diverso per A, oppure, se ogni soluzione si rivela impraticabile e le trattative sono state corrette, il concordato semplificato.
- Scenario 2: Banca A aderisce, Banca D rifiuta. Aderenti: 612.300 + 148.900 + 97.450 = 858.650 €, pari al 92,8% della categoria. La soglia del 75% è superata: con un accordo a efficacia estesa, ricorrendo le altre condizioni (informazione dei creditori, categoria omogenea, trattamento di D non inferiore all’alternativa liquidatoria), il dissenso di D può essere superato.
Esito: lo stesso “no” pesa in modo opposto a seconda di chi lo pronuncia. Chi crede al mito n. 1 rinuncia anche nello scenario 2, dove la legge gli consentiva di procedere.
Simulazione 2 — “Fino all’udienza non sono protetto” (mito 2)
Ipotesi: credito della Banca A per saldo debitore di conto e mutuo chirografario, complessivi 187.640 €; pignoramento presso terzi notificato il 24 febbraio 2026 sui crediti verso i clienti dell’impresa. L’imprenditore deposita l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive; l’esperto accetta e istanza e accettazione sono pubblicate nel registro delle imprese il 3 marzo 2026.
- Se lo stesso 3 marzo l’impresa deposita il ricorso ex art. 19 CCII: dal 3 marzo la banca non può proseguire l’esecuzione; il tribunale fissa l’udienza e, ipoteticamente, conferma le misure per 120 giorni. Durante la protezione, la banca non può neppure revocare le linee per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori; se le aveva sospese, dopo la conferma deve ripristinarle o dimostrare la ragione prudenziale.
- Se il ricorso non viene depositato quel giorno, perché l’imprenditore “aspetta di capire come reagisce la banca”: gli effetti protettivi vengono meno, il pignoramento prosegue e il terzo pignorato (il cliente) accantona le somme. Con un incasso mensile medio di, poniamo, 41.300 €, bastano poche settimane per prosciugare la cassa necessaria a pagare stipendi e contributi correnti.
Esito: la protezione esiste ed è anticipata, ma è appesa a un adempimento da compiere nello stesso giorno. Chi crede al mito la sottovaluta; chi crede al mito opposto la perde.
Simulazione 3 — “Il Fisco non tratta” (mito 4)
Ipotesi: debito tributario complessivo di 418.730 €, di cui IVA 236.410 €, IRES 97.220 € e sanzioni e interessi 85.100 €. L’attestatore stima che, in liquidazione giudiziale, l’Erario recupererebbe circa il 31% del capitale (333.630 €).
- Proposta ex art. 23, comma 2-bis, CCII: pagamento del 44% del capitale, pari a 146.797,20 €, in 84 rate mensili da circa 1.747,59 €, con stralcio di sanzioni e interessi; allegate l’attestazione di convenienza e la relazione del revisore, affidate a professionisti diversi. Poiché il 44% supera il 31% dell’alternativa liquidatoria, la convenienza per l’Erario è dimostrabile; secondo la circolare 5/E/2026, anche la componente IVA può essere ridotta se l’attestazione lo sorregge. Raggiunto l’accordo, serve l’autorizzazione del tribunale.
- Se l’Agenzia rifiuta: nella composizione negoziata il rifiuto non può essere superato. L’impresa può valutare il passaggio a un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ex art. 63 CCII, dove il tribunale può omologare anche in assenza di adesione, alle condizioni di legge.
- Chi crede al mito non presenta alcuna proposta, lascia maturare l’iscrizione a ruolo e si ritrova con un debito che cresce di sanzioni e interessi mentre negozia con tutti tranne che con il creditore più grande.
Il fondo di verità: cosa c’è di giusto in ciascun mito
Ogni mito che abbiamo esaminato contiene un frammento corretto, ed è proprio quel frammento a renderlo credibile. Ricomporli nel quadro giusto è il modo migliore per usarli a proprio vantaggio.
È vero che il grande creditore non può essere costretto a firmare. La composizione negoziata è un percorso consensuale e l’esperto non ha poteri decisori. Ma la legge ha costruito intorno alla trattativa una serie di uscite in cui il consenso necessario è calcolato per categorie, oppure non è richiesto affatto. Il punto non è “se” il grande creditore conti, ma dove conti: all’interno della sua categoria, non sull’intero passivo.
È vero che la protezione dipende dal tribunale. Le misure protettive devono essere confermate, hanno una durata massima e possono essere revocate o ridotte. Ma l’effetto parte prima, dalla pubblicazione nel registro delle imprese, ed è proprio questa anticipazione a imporre la massima precisione nei tempi.
È vero che la banca conserva margini di reazione. La vigilanza prudenziale resta un limite che nessuna norma della crisi d’impresa può comprimere, e la banca non è obbligata a erogare nuova finanza. Ma il correttivo-ter ha eliminato la reazione automatica e ha spostato sulla banca l’onere di giustificare le sospensioni dopo la conferma delle misure.
È vero che il Fisco è un creditore particolare. Nella composizione negoziata il suo dissenso non può essere superato e per i contributi previdenziali non è prevista falcidia. Ma dal 2024 il Fisco può transigere anche dentro la composizione, e dal 2026 la prassi dell’Agenzia ammette espressamente la riduzione dell’IVA alle condizioni di legge.
È vero che il creditore non è obbligato ad aderire. Ma è obbligato a partecipare con lealtà, a rispondere e a motivare il dissenso, e il suo comportamento lascia traccia nella relazione dell’esperto e nelle valutazioni del tribunale.
È vero che l’imprenditore conserva la gestione e può pagare. Ma deve farlo in modo coerente con le trattative e, se insolvente, nel prevalente interesse dei creditori, informando l’esperto dei pagamenti non coerenti.
È vero che il fallimento della trattativa fa cessare la protezione. Ma non conduce necessariamente alla liquidazione giudiziale: il concordato semplificato è un’uscita reale, riservata però al debitore che ha trattato correttamente e che sa offrire un’utilità concreta a ciascun creditore.
Messi in fila, questi frammenti disegnano una regola generale: il grande creditore ha un peso reale, ma il suo potere dipende da come l’impresa struttura il passivo, i tempi e la documentazione. È su questi tre elementi che si gioca la gestione legale del rapporto.
C’è infine un elemento che il passaparola tende a ignorare del tutto: “grande creditore” non è una categoria giuridica, ma un’etichetta che copre soggetti con interessi molto diversi, e ciascuno va gestito con leve diverse.
- La banca originaria ragiona per classificazione del credito e accantonamenti: la leva più efficace è un piano credibile, documentato e coerente con le regole prudenziali, che le consenta di giustificare internamente l’adesione.
- Il fondo o il servicer cessionario ragiona per prezzo di acquisto e tempi di incasso: spesso è disponibile a un saldo e stralcio se il flusso proposto è certo e rapido, ma resta soggetto agli stessi doveri di partecipazione della banca cedente.
- L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ragionano per convenienza rispetto alla liquidazione e per completezza documentale: la leva è l’attestazione, non la trattativa sul “quanto”.
- L’INPS non può essere falcidiato nella composizione: la leva sono le dilazioni e la tutela della regolarità contributiva durante le misure.
- Il fornitore strategico o il concedente ragiona sulla prosecuzione del rapporto commerciale: la leva è la garanzia del pagamento delle forniture correnti, insieme alla tutela dell’art. 18, comma 5, CCII contro la risoluzione per i soli debiti pregressi.
Confondere questi profili significa presentare a un fondo la proposta pensata per una banca, o al Fisco quella pensata per un fornitore: un errore di metodo che nessuna norma può poi correggere.
Mito contro realtà: il quadro in una tabella
La tabella riassume i sette miti e la corrispondente regola vigente. È pensata come promemoria rapido da consultare prima di ogni incontro con il creditore principale o con l’esperto.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Se il grande creditore dice no, la composizione negoziata è finita | Nessuno è vincolato nella trattativa, ma gli esiti dell’art. 23 CCII includono accordi parziali, moratoria e accordi a efficacia estesa (soglia 75% per categoria), strumenti giudiziali e concordato semplificato |
| Fino all’udienza il creditore può pignorare e risolvere i contratti | Le misure decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese, se il ricorso è depositato lo stesso giorno; vietati anche rifiuto di adempimento e risoluzione dei contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori |
| La banca deve lasciarmi i fidi e finanziarmi | Vietato l’automatismo (art. 16, comma 5), non la reazione motivata; salva la vigilanza prudenziale; nessun obbligo di nuova finanza |
| Con il Fisco non si tratta | Accordo transattivo con AdE e AdER ex art. 23, comma 2-bis, anche su IVA (circ. 5/E/2026); rate fino a 72 o 120; ma niente cram down nella composizione e niente falcidia contributiva |
| Il grande creditore non ha obblighi | Doveri di buona fede, lealtà, riservatezza, partecipazione attiva e riscontro motivato (artt. 4 e 16 CCII) |
| Conviene pagare subito il creditore più forte | Pagamenti non coerenti vanno comunicati all’esperto; esenzione da revocatoria solo per atti coerenti con le trattative; rischio di bancarotta preferenziale |
| Fallita la trattativa resta solo la liquidazione giudiziale | Concordato semplificato entro 60 giorni dalla relazione finale, senza voto dei creditori ma con controllo sostanziale del tribunale e utilità per ciascun creditore |
Le domande di verifica: “quindi è vero che…?”
Quindi è vero che posso chiedere le misure protettive solo contro la banca che mi sta pignorando? Dipende. Il tribunale può limitare le misure a determinati creditori, categorie o iniziative, e una richiesta mirata è spesso più facile da giustificare. Ma la scelta va ponderata: escludere altri creditori significa lasciarli liberi di agire durante la trattativa.
Quindi è vero che la banca deve rispondere per iscritto alle mie proposte? Sì, nella sostanza. L’art. 16 CCII impone alle banche di partecipare in modo attivo e informato, di riscontrare le proposte e di motivare il dissenso. La legge non prescrive una forma specifica, ma l’interlocuzione per iscritto, anche tramite l’esperto, è la strada che lascia traccia.
Quindi è vero che, se il mio credito è stato ceduto a un fondo, il fondo non ha gli stessi doveri della banca? No. Gli obblighi dell’art. 16, comma 5, CCII si estendono espressamente ai mandatari e ai cessionari dei crediti di banche e intermediari. Il cambio di titolare non sottrae il credito alle regole della composizione.
Quindi è vero che posso pagare regolarmente i fornitori strategici durante la composizione? Sì, se i pagamenti sono coerenti con le trattative e con le prospettive di risanamento. I pagamenti della gestione corrente rientrano nella normale attività; quelli non coerenti vanno comunicati preventivamente all’esperto, che può esprimere dissenso.
Quindi è vero che, se il Fisco accetta la transazione, l’accordo è subito efficace? No. L’accordo transattivo previsto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII produce effetti dopo il deposito e l’autorizzazione del tribunale, che verifica il rispetto delle condizioni di legge.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i provvedimenti richiamati nell’articolo, con il principio riformulato e il collegamento al mito che ridimensionano. Tutti gli estremi sono aggiornati alla data di pubblicazione.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: l’istanza di composizione negoziata depositata mentre pende una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce l’apertura della procedura concorsuale; il tribunale investito di quest’ultima ne valuta incidentalmente l’ammissibilità. Rilevanza: mito n. 2, perché mostra che la protezione presuppone un accesso legittimo e tempestivo.
- Cass. civ., ordinanza 13 maggio 2026, n. 13997. Principio: la deroga dell’art. 40, comma 10, CCII per l’accesso a uno strumento di regolazione “all’esito” della composizione negoziata richiede che le trattative siano effettivamente concluse, non il semplice ingresso nel percorso. Rilevanza: miti n. 1 e 7, perché impone di programmare per tempo il passaggio dalla trattativa allo strumento successivo.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31641. Principio: in sede di ammissione al concordato semplificato il tribunale esercita un controllo di legalità sostanziale sui presupposti e sull’attendibilità dei documenti, non un riscontro meramente formale. Rilevanza: mito n. 7, perché l’uscita esiste ma va costruita con serietà.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 12 gennaio 2026, n. 624. Principio: l’utilità che il concordato semplificato deve assicurare a ciascun creditore non può consistere nella sola maggiore rapidità della procedura per chirografari che altrimenti nulla otterrebbero. Rilevanza: mito n. 7.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 12 gennaio 2026, n. 620. Principio: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non equivale ad apporto di risorse esterne utile al concordato semplificato. Rilevanza: miti n. 6 e 7, sul trattamento sostanziale dei creditori “vicini” all’impresa.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 12 gennaio 2026, n. 623. Principio: si sofferma sui presupposti di accesso e sul vaglio di ammissibilità della domanda di concordato semplificato proposta dopo una composizione negoziata chiusa senza accordo. Rilevanza: mito n. 7.
- Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 30109/2025 (ud. 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025). Principio: l’inserimento dell’impresa in una composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, può concorrere a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: mito n. 6, perché la composizione condotta correttamente è un fattore di affidabilità.
- Trib. Parma, ordinanza 10 gennaio 2025. Principio: il ripristino delle linee di credito non può essere imposto alla banca che dimostra di aver agito in applicazione della disciplina prudenziale. Rilevanza: mito n. 3, sul limite della tutela contro le sospensioni.
- Trib. Crotone, ordinanza 4 gennaio 2025. Principio: le misure adottate in composizione negoziata possono incidere anche sulle segnalazioni a centrali dei rischi e banche dati private, quando servono a preservare la trattativa. Rilevanza: mito n. 3.
- Trib. Modena, ordinanza 8 marzo 2025. Principio: nell’ambito della composizione negoziata il tribunale si è pronunciato su un’inibitoria all’escussione della garanzia pubblica MCC che assisteva un finanziamento bancario. Rilevanza: mito n. 3, perché anche le garanzie del grande creditore possono rientrare nella tutela cautelare.
- Trib. Brescia, ordinanza 17 aprile 2025. Principio: conferma delle misure protettive per 120 giorni, comprensive delle azioni esecutive già promosse dal creditore. Rilevanza: mito n. 2.
- Trib. Como, ordinanza 30 aprile 2025. Principio: conferma delle misure protettive nei confronti di un ampio gruppo di banche, con lettura della posizione degli intermediari alla luce dei commi 5 e 5-bis dell’art. 18 CCII. Rilevanza: miti n. 3 e 5.
- Trib. Milano, ordinanza 24 gennaio 2025. Principio: il giudice della composizione non può ordinare all’INPS il rilascio del DURC, ma può accertarne i presupposti con una misura atipica. Rilevanza: mito n. 4, sul creditore previdenziale.
- Trib. Ivrea, decreto 25 maggio 2026. Principio: proroga delle misure protettive fino al limite massimo e contestuale accertamento dei presupposti per DURC e DURF. Rilevanza: mito n. 4.
- Trib. La Spezia, ordinanza 27 luglio 2026. Principio: durante le misure confermate, i debiti contributivi anteriori non sono ostativi alla regolarità, se i contributi correnti sono pagati; respinte le richieste del creditore opponente di restringere le misure e di condizionare la prosecuzione dei contratti al pagamento integrale. Rilevanza: miti n. 2, 4 e 5.
Completano il quadro due documenti non giurisdizionali ma autorevoli: la relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione n. 10 del 30 gennaio 2025 sul correttivo-ter (principio di neutralità dell’accesso rispetto agli affidamenti) e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 (accordo transattivo e falcidia dell’IVA in composizione negoziata).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato sul tuo grande creditore, e costruiamo la strategia sulle regole effettivamente vigenti. Concretamente:
- Mappiamo il passivo per categorie: calcoliamo il peso di ogni grande creditore all’interno della propria categoria, per capire subito se le soglie degli artt. 61 e 62 CCII sono raggiungibili e con chi.
- Verifichiamo la tempistica di accesso: controlliamo che non penda una domanda di concordato o altra procedura che renda inammissibile l’istanza, e coordiniamo pubblicazione dell’istanza e deposito del ricorso nello stesso giorno.
- Definiamo il perimetro delle misure protettive: decidiamo se chiederle verso tutti o verso specifici creditori, e prepariamo le difese contro le richieste di riduzione del grande creditore in udienza.
- Contestiamo le sospensioni bancarie non motivate: chiediamo per iscritto alla banca le ragioni della sospensione o della riclassificazione e, se pretestuose, attiviamo la tutela degli artt. 16 e 18 CCII davanti al tribunale.
- Impostiamo il dossier fiscale: con i commercialisti dello staff ricostruiamo il debito verso AdE e AdER, valutiamo l’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, e le misure premiali dell’art. 25-bis.
- Chiediamo le misure cautelari utili alla continuità: accertamento dei presupposti per DURC e DURF, inibitorie sulle garanzie, tutela dei contratti pendenti con fornitori e concedenti.
- Formalizziamo ogni passaggio della trattativa: redigiamo le proposte, le inviamo tramite l’esperto, sollecitiamo il riscontro motivato e conserviamo la prova della correttezza dell’impresa.
- Filtriamo i pagamenti: esaminiamo prima di ogni pagamento significativo la sua coerenza con le trattative e predisponiamo l’informativa all’esperto, per prevenire revocatorie e profili penali.
- Prepariamo l’uscita alternativa: se il grande creditore blocca l’accordo, valutiamo per tempo accordi di ristrutturazione, strumenti giudiziali o concordato semplificato, rispettando il termine di sessanta giorni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un articolo dedicato alla composizione negoziata, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore: conoscere dall’interno i doveri dell’esperto, il modo in cui valuta le proposte e redige la relazione finale, consente di preparare l’impresa a presentarsi al tavolo con la documentazione e la condotta che quella relazione dovrà poi attestare. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario risponde al fatto che i grandi creditori sono, nella maggior parte dei casi, proprio banche ed Erario.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la trattativa, i procedimenti sulle misure, l’eventuale reclamo e il ricorso di legittimità, senza passaggi di consegne che disperdono la linea difensiva. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: il piano, le attestazioni, i numeri e gli atti giudiziari nascono coordinati.
Chiusura
Il grande creditore è un interlocutore reale, con interessi legittimi e un peso concreto. Ma non è il padrone della composizione negoziata: la legge gli impone doveri, ne misura il potere categoria per categoria e prevede uscite anche per il caso in cui scelga di non collaborare. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che cosa la banca, il Fisco o il fornitore principale possono davvero fare, e che cosa no, cambia il modo in cui ci si siede al tavolo.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché coincide con le competenze certificate del suo titolare: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la conduzione delle trattative, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per i rapporti con banche ed Erario, la qualifica di cassazionista per seguire ogni eventuale contenzioso fino all’ultimo grado.
📩 Non lasciare che sia il tuo creditore più grande a dettare tempi e condizioni: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.
