Avvocato Per Concordato Preventivo: Quali Domande Fa All’azienda In Crisi

La maggior parte dei concordati preventivi che naufragano non affonda perché l’azienda era irrecuperabile, ma perché nelle prime settimane qualcuno ha risposto in modo incompleto, ottimistico o reticente alle domande giuste — oppure perché quelle domande nessuno le ha mai fatte.

Il primo incontro tra l’avvocato e l’imprenditore che valuta un concordato preventivo non è una formalità. È un interrogatorio tecnico, a volte scomodo, che serve a capire una cosa sola: se la domanda che verrà depositata in tribunale reggerà al controllo del commissario giudiziale, del giudice e dei creditori. Ogni domanda che il legale pone ha una funzione precisa: intercettare un errore prima che diventi irreparabile. Chi conosce le domande in anticipo arriva preparato; chi le sottovaluta rischia di scoprire il loro peso quando il tribunale ha già dichiarato inammissibile la proposta o revocato l’apertura della procedura.

In questa guida ripercorriamo le domande che un avvocato serio rivolge all’azienda in crisi e, per ciascuna, l’errore che si commette quando la si elude:

  1. Rispondere “da poco” alla domanda su quando è iniziata la crisi, e arrivare al concordato quando è ormai tardi.
  2. Tacere ciò che è uscito dall’azienda negli ultimi cinque anni.
  3. Chiedere il concordato “in bianco” solo per guadagnare tempo.
  4. Scegliere il tipo di concordato sbagliato rispetto a dove si troverà davvero il denaro.
  5. Consegnare numeri che non reggono a un controllo esterno.
  6. Continuare a gestire l’azienda come prima, dopo il deposito della domanda.

Perché Studio Monardo si occupa specificamente di concordato preventivo? Perché il concordato è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che riguarda esattamente il terreno su cui si gioca la scelta tra composizione negoziata, accordi e concordato. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di seguire l’eventuale contenzioso su inammissibilità, revoca e omologazione fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, cioè le due aree in cui si concentra il debito di quasi ogni impresa in crisi.

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Errore n. 1 — “La crisi? È iniziata da poco”: arrivare al concordato quando il tempo è già finito

La prima domanda che l’avvocato pone non riguarda il piano, né i creditori, né i numeri. Riguarda il calendario: da quando l’azienda non riesce più a pagare con regolarità stipendi, fornitori, banche ed enti? E subito dopo: ci sono già decreti ingiuntivi, pignoramenti, istanze di liquidazione giudiziale depositate da qualche creditore?

L’errore

Una società di trasporti con quaranta dipendenti salta il pagamento di due rate di mutuo a gennaio, accumula ritardi verso i fornitori di carburante in primavera, in estate riceve i primi decreti ingiuntivi. L’amministratore attende: “a settembre arriva la commessa nuova”. A novembre un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, e solo allora l’impresa si rivolge a un avvocato chiedendo “un concordato”.

L’esperienza insegna che è questo il momento in cui la maggior parte delle aziende arriva in studio: non quando la crisi è iniziata, ma quando qualcun altro ha già deciso per loro il calendario.

Perché è un errore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024) distingue tra crisi, cioè lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi, e insolvenza, cioè l’incapacità ormai conclamata di adempiere regolarmente (art. 2 CCII). Tutto il sistema è costruito per spingere l’imprenditore a muoversi nella prima fase, non nella seconda.

L’art. 2086, secondo comma, c.c. e l’art. 3 CCII impongono all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati proprio per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dalla legge. Ritardare non è una scelta neutra: è la violazione di un dovere gestorio.

Le conseguenze

Arrivare tardi produce effetti a catena:

  • la continuità aziendale si consuma: i fornitori chiedono pagamenti anticipati, le banche revocano gli affidamenti, i clienti migliori se ne vanno. Il concordato in continuità, che presuppone un’azienda ancora capace di generare cassa, diventa impraticabile e resta solo il liquidatorio, con i suoi requisiti più severi;
  • la domanda di concordato depositata in pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale viene esaminata con particolare attenzione sotto il profilo dell’abuso: la Cassazione (Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8982) ha chiarito che una domanda presentata non per regolare la crisi ma con l’evidente scopo di rinviare l’apertura della procedura liquidatoria è inammissibile in quanto abuso del processo;
  • si allarga il periodo in cui gli atti dell’impresa possono essere rimessi in discussione, perché i pagamenti fatti nei mesi di agonia ricadono nel periodo sospetto (v. errore n. 6);
  • aumenta l’esposizione personale degli amministratori, sia sul piano civile (responsabilità per aggravamento del dissesto) sia, nei casi più gravi, su quello penale.

La conseguenza più grave è che il ritardo trasforma un’azienda risanabile in un’azienda solo liquidabile: e a quel punto nessun avvocato può restituire il tempo perduto.

Cosa fare invece

Alla prima tensione strutturale di cassa — non al primo decreto ingiuntivo — occorre far fare a un professionista una diagnosi della situazione e valutare lo strumento più adatto, che non sempre è il concordato. Il Codice offre un percorso a gradini:

  • la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), strumento stragiudiziale e riservato, con l’assistenza di un esperto indipendente, utilizzabile quando la crisi è ancora reversibile;
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) e le loro varianti agevolate o a efficacia estesa;
  • il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII);
  • il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio.

La scelta dipende dallo stadio della crisi, dalla composizione del debito e dalla capacità dell’azienda di continuare a produrre valore. Ma tutte le opzioni si restringono con il passare dei mesi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il punto che sfugge quasi sempre è che la domanda dell’avvocato sul “quando” non serve solo a stabilire l’urgenza: serve a ricostruire la data in cui un osservatore esterno avrebbe potuto riconoscere lo stato di crisi. Quella data, nel successivo eventuale contenzioso, diventa il punto da cui si misura la diligenza degli amministratori. Un’azienda che ha documentato riunioni, budget di tesoreria, tentativi di rinegoziazione si presenta in una posizione molto diversa da una che non ha lasciato traccia di alcuna reazione. Per questo, già prima del deposito, conviene mettere in ordine i verbali e la corrispondenza con banche e fornitori che dimostrano una gestione attiva della crisi.


Errore n. 2 — Tacere ciò che è uscito dall’azienda negli ultimi cinque anni

La seconda domanda è quella che mette più a disagio: cosa è uscito dall’azienda negli ultimi cinque anni, a favore di chi e a quali condizioni? Cessioni di rami d’azienda, vendite di immobili, rimborsi di finanziamenti ai soci, compensi straordinari agli amministratori, garanzie concesse a società collegate, transazioni con creditori “amici”.

L’errore

Un’impresa edile tre anni prima della crisi ha venduto un capannone a una società immobiliare riconducibile alla moglie dell’amministratore, a un prezzo inferiore alla stima. Nella relazione che accompagna la domanda di concordato l’operazione compare in un allegato contabile, ma non è descritta né spiegata. L’amministratore ritiene che “tanto è tutto nei documenti”. Il commissario giudiziale la scopre analizzando i movimenti e la segnala al tribunale.

Perché è un errore

L’art. 39 CCII impone al debitore di depositare, tra l’altro, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni anteriori alla domanda. Non è un adempimento burocratico: è il modo in cui i creditori possono valutare se, prima della procedura, il patrimonio sia stato impoverito.

L’art. 106 CCII stabilisce che il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, ha dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, ha esposto passività insussistenti o ha commesso altri atti di frode, ne riferisce al tribunale, che può revocare l’apertura della procedura. Analogo meccanismo opera già nella fase della domanda con riserva (art. 44, comma 2, CCII).

Le conseguenze

La giurisprudenza di legittimità ha costruito nel tempo una nozione ampia di “atto di frode”: non solo la sottrazione materiale di beni, ma anche la circostanza taciuta o esposta in modo non adeguato, se idonea ad alterare la percezione dei creditori sulla reale situazione dell’impresa. Allegare un documento senza spiegarne il significato può non bastare a escludere la frode, perché ciò che conta è che i creditori siano messi in condizione di capire.

Inoltre:

  • una volta scoperto l’atto di frode, il voto favorevole dei creditori non sana nulla: l’interesse tutelato è la regolarità della procedura, e il tribunale può revocare anche se la maggioranza, informata, sarebbe stata disposta ad approvare;
  • il ravvedimento tardivo ha un valore limitato: una proposta modificata dopo che il commissario ha già scoperto e segnalato l’omissione non elimina, di regola, la rilevanza della condotta originaria;
  • l’omessa indicazione di possibili azioni di responsabilità contro gli amministratori, o di azioni revocatorie che una procedura liquidatoria potrebbe esercitare, è stata considerata in giurisprudenza una lacuna informativa capace di incidere sull’ammissibilità della domanda.

La conseguenza più grave è la revoca della procedura e l’apertura della liquidazione giudiziale, con la perdita di ogni controllo sull’esito della crisi.

Cosa fare invece

La via corretta è opposta all’istinto di “non dire”: ogni operazione straordinaria del quinquennio va dichiarata, descritta nel suo contenuto economico e accompagnata da una valutazione esplicita sulla sua eventuale revocabilità o contestabilità. Se un’operazione è discutibile, la proposta deve dirlo e spiegare perché, a giudizio del debitore, il piano concordatario resta comunque più conveniente per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria (che quell’operazione potrebbe aggredire).

L’esempio positivo viene dalla stessa Cassazione: con una pronuncia del 21 ottobre 2025 (Cass. civ., Sez. I), resa sotto il vigore del CCII, la Corte ha escluso la sussistenza di atti di frode rilevanti ai sensi dell’art. 106 proprio perché la società aveva spontaneamente e compiutamente informato i creditori di procedimenti penali e tributari pendenti e delle vicende che li avevano originati. La trasparenza, in altre parole, è la migliore difesa contro l’accusa di frode.

Il dettaglio che pochi conoscono

È qui che molti compromettono la propria posizione: considerano “atto di straordinaria amministrazione” solo la vendita di un immobile. In realtà la qualificazione dipende dall’incidenza dell’atto sul patrimonio. La Cassazione (Cass. civ., n. 15467/2017) ha ritenuto straordinari, in un caso concreto, un accordo transattivo con un dirigente da 120.000 euro e un contratto di servizi da 30.000 euro, perché incidevano in modo significativo sul patrimonio dell’impresa. Nel ricostruire il quinquennio, quindi, l’avvocato chiede di elencare anche transazioni, accolli, rinunce a crediti, garanzie rilasciate e pagamenti anomali per tempi o importi, non solo i trasferimenti immobiliari.


Errore n. 3 — Chiedere il concordato “in bianco” solo per guadagnare tempo

La terza domanda è diretta: cosa vuole ottenere l’azienda con questa domanda — una soluzione della crisi o un rinvio? E, di conseguenza: esiste già un’idea di piano, anche embrionale? Ci sono investitori, acquirenti, finanziatori con cui si sta trattando?

L’errore

Un’azienda manifatturiera riceve il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e, due giorni prima dell’udienza, deposita una domanda di accesso al concordato con riserva. Non ha un advisor, non ha un attestatore, non ha una bozza di piano. L’obiettivo dichiarato internamente è “fermare tutto e poi vediamo”. Nei sessanta giorni concessi l’azienda non deposita le relazioni periodiche con la regolarità richiesta e, alla scadenza, chiede una proroga senza aver fatto passi avanti concreti.

Perché è un errore

L’art. 44 CCII consente al debitore di depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi “con riserva” di presentare successivamente la proposta, il piano e la documentazione. Il tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore per ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. Con lo stesso decreto il tribunale nomina un commissario giudiziale e impone obblighi informativi periodici, anche sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta per predisporre il piano, con cadenza almeno mensile.

La domanda con riserva è uno strumento serio, pensato per dare il tempo di costruire un piano; non è una tregua gratuita. Il correttivo del 2024 ne ha accentuato la neutralità: durante la riserva il debitore può scegliere, entro il termine, tra il concordato, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Le conseguenze

  • Se il debitore non adempie agli obblighi informativi o se risulta che l’attività compiuta è manifestamente inidonea alla predisposizione di una proposta, il tribunale può revocare il termine concesso e, su istanza dei soggetti legittimati, aprire la liquidazione giudiziale.
  • La domanda presentata con finalità solo dilatoria è inammissibile come abuso del processo (Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8982): il principio, affermato sotto la legge fallimentare, resta pienamente attuale perché esprime un limite generale all’uso degli strumenti processuali.
  • La giurisprudenza ha considerato abusiva anche la reiterazione di domande con riserva dopo una prima rinuncia, quando la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa non è cambiata in modo significativo.
  • Gli atti compiuti durante la riserva restano soggetti a vigilanza: il debitore che crede di essere “al riparo” e continua a pagare chi vuole si espone alle conseguenze descritte all’errore n. 6.

La conseguenza più grave è che la riserva, usata male, non rinvia la liquidazione giudiziale: la anticipa, perché offre al tribunale e ai creditori la prova documentale di un’impresa senza progetto.

Cosa fare invece

La domanda con riserva va depositata quando esiste almeno l’ossatura del piano e un cronoprogramma realistico per completarlo. Prima del deposito occorre:

  • individuare l’attestatore indipendente e verificarne la disponibilità e i tempi;
  • avviare l’aggiornamento contabile alla data più recente possibile;
  • definire l’ipotesi di soluzione (continuità diretta, continuità indiretta con affitto o cessione d’azienda, liquidazione);
  • predisporre un calendario delle relazioni mensili al tribunale, con contenuti concreti.

Se il piano non è nemmeno abbozzato, è spesso più utile valutare la composizione negoziata, che consente di chiedere misure protettive (artt. 18 ss. CCII) in un contesto riservato e negoziale, piuttosto che bruciare la riserva in un procedimento pubblico.

Il dettaglio che pochi conoscono

Le relazioni periodiche non sono un modulo: sono la prova, mese per mese, della serietà del percorso. Il commissario giudiziale le legge con un’attenzione specifica alla gestione finanziaria corrente: incassi, pagamenti, fabbisogno di cassa per le settimane successive. Una relazione che descrive solo “contatti in corso con potenziali investitori” senza documentarli, o che non dà conto dei flussi, è un campanello d’allarme. Al contrario, relazioni puntuali, con l’evoluzione delle trattative e una tesoreria trasparente, costituiscono il materiale migliore per motivare un’eventuale proroga.


Errore n. 4 — Scegliere il tipo di concordato sbagliato rispetto a dove si troverà il denaro

La quarta domanda è quella su cui si costruisce l’intero piano: dove si troverà, concretamente, il denaro per pagare i creditori? Dai flussi futuri dell’attività? Dalla vendita dei beni? Da un socio o da un terzo disposto a mettere risorse proprie? E con quale grado di certezza?

L’errore

Una società commerciale in liquidazione volontaria propone un concordato liquidatorio fondato sulla vendita di tre immobili, valutati da una perizia di stima. Il piano promette ai chirografari esattamente il 20%. Nessuno ha però considerato che due di quegli immobili sono già stati posti in vendita più volte in un’esecuzione individuale, con aste andate deserte. Contemporaneamente l’amministratore, convinto che “la continuità sia più facile”, valuta di riqualificare il concordato come in continuità indiretta, senza che vi sia un soggetto realmente interessato a rilevare l’azienda.

Perché è un errore

L’art. 84 CCII distingue due modelli con requisiti diversi.

Nel concordato in continuità aziendale, i creditori sono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità, diretta o indiretta; il piano deve essere idoneo a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa. Sono previste regole distributive specifiche e l’obbligo di formare classi.

Nel concordato liquidatorio, la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e deve assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo (art. 84, comma 4, CCII).

Confondere i due modelli, o gonfiare le stime per raggiungere le soglie, significa costruire una proposta che non supererà il vaglio di ammissibilità.

Le conseguenze

La Cassazione ha chiarito che la soglia del 20% è un requisito di ammissibilità e non una dichiarazione d’intenti (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21336 del 2024). E con l’ordinanza n. 618 del 2026 (Cass. civ., Sez. I) ha precisato che “assicurare” significa rendere prevedibile con alta probabilità il pagamento effettivo della percentuale minima: il giudice deve compiere una prognosi realistica sull’esito della liquidazione, e i dati concreti, come le aste andate deserte, possono prevalere sulla stima teorica del perito.

Il controllo del giudice, peraltro, non si estende alla convenienza della proposta, che resta riservata ai creditori: la fattibilità economica è sindacabile nei limiti della manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 luglio 2023, n. 19133; Cass. civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2025, n. 3746). Ma quando la soglia legale non è assicurata, non si tratta più di convenienza: si tratta di ammissibilità.

Anche in sede di merito la verifica è rigorosa: la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 4 agosto 2025, ha confermato l’inammissibilità di un concordato liquidatorio con assuntore, ritenendo non superati i rilievi del tribunale sui requisiti dell’art. 84.

La conseguenza più grave è l’inammissibilità della proposta, che lascia l’impresa esposta all’apertura immediata della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori.

Cosa fare invece

Il tipo di concordato non si sceglie per preferenza, ma si ricava dalla fonte reale delle risorse. Se l’azienda è in grado di produrre margini positivi e ha un mercato, il percorso naturale è la continuità; se l’unica fonte è il realizzo dei beni, il percorso è liquidatorio, e allora occorre individuare prima chi apporterà le risorse esterne e in quale forma (finanza del socio, del terzo assuntore, garanzie bancarie a prima richiesta).

Le stime dei beni vanno costruite sul prevedibile prezzo di realizzo, non sul valore di perizia: se un immobile ha già avuto aste deserte, il piano deve spiegare cosa è cambiato (un’offerta vincolante, una diversa modalità di vendita, un intervento di valorizzazione).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta questa scelta partendo dalla sostenibilità effettiva dei flussi e coordina con i commercialisti dello staff la verifica delle fonti di finanziamento prima che la proposta prenda forma.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il confine tra continuità indiretta e liquidazione non dipende dal nome che si dà al piano. Se l’azienda viene ceduta o affittata a un terzo, la continuità indiretta richiede che l’attività prosegua effettivamente in capo al cessionario o all’affittuario; quando invece il trasferimento si riduce alla vendita di beni disaggregati, il concordato è liquidatorio a tutti gli effetti, con le relative soglie. Chi “etichetta” come continuità un piano sostanzialmente liquidatorio per sottrarsi al 20% espone la proposta a una riqualificazione che, in molti casi, la rende inammissibile.


Errore n. 5 — Consegnare numeri che non reggono a un controllo esterno

La quinta domanda suona quasi provocatoria: questi numeri reggono se li guarda qualcuno che non lavora in azienda? L’avvocato chiede quando è stata chiusa l’ultima situazione contabile, se il magazzino è stato inventariato fisicamente, se i crediti verso clienti sono stati verificati uno per uno, se esistono contenziosi, garanzie, impegni fuori bilancio.

L’errore

Una società di servizi presenta un piano in continuità basato su una situazione patrimoniale aggiornata di quattro mesi prima, con crediti commerciali iscritti al valore nominale (alcuni verso clienti a loro volta in procedura), un magazzino valorizzato al costo storico e un budget di flussi costruito sull’ipotesi che i ricavi tornino in un anno ai livelli pre-crisi. L’attestatore, incaricato a ridosso della scadenza, si limita a una verifica a campione.

Perché è un errore

L’art. 87, comma 3, CCII richiede che il debitore depositi, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; nel concordato in continuità, l’attestazione deve dire anche che il piano è idoneo a impedire o superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.

L’attestazione non è una certificazione formale: è lo strumento su cui i creditori fondano il loro voto. Se i dati di partenza sono inattendibili, tutta la catena — piano, proposta, voto — è viziata.

Le conseguenze

Con l’ordinanza 25 marzo 2025, n. 7878 la Cassazione (Sez. I) ha definito l’attestazione di veridicità come il perno del consenso informato dei creditori e una condizione di ammissibilità del concordato: lacune come l’inesigibilità non segnalata di crediti, costi omessi o flussi di cassa errati sono state ritenute sintomo di controlli inadeguati dell’attestatore, tali da rendere le informazioni ingannevoli; e una nuova attestazione successiva non è stata considerata idonea a sanare il vizio.

In parallelo, la Cassazione (Sez. I, ord. 30 luglio 2024, n. 21250) ha ribadito che il tribunale deve compiere un controllo effettivo sul progetto di superamento della crisi, inclusa la solidità dei presupposti di fatto su cui poggia. Il limite al sindacato del giudice — che non può sostituire le proprie stime a quelle approvate dai creditori quando si tratta di merito e convenienza (Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2024, n. 1393) — opera solo se i dati sono veritieri: dati inattendibili non sono una questione di convenienza, ma di regolarità della procedura.

La conseguenza più grave è che un’attestazione fragile può far cadere il concordato anche dopo l’approvazione dei creditori, in sede di omologazione o di reclamo.

Cosa fare invece

I numeri vanno “messi sotto stress” prima che lo faccia il commissario giudiziale. In concreto:

  • situazione contabile aggiornata a una data recente, con chiusura dei conti e scritture di assestamento;
  • inventario fisico del magazzino e svalutazione delle giacenze obsolete;
  • analisi analitica dei crediti, con fondo svalutazione coerente con l’effettiva esigibilità;
  • ricognizione completa del passivo, inclusi debiti potenziali, contenziosi, garanzie prestate;
  • piano dei flussi con ipotesi esplicite, analisi di sensitività e scenari peggiorativi;
  • incarico all’attestatore con tempi adeguati, perché possa svolgere verifiche reali e non a campione su poste rilevanti.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’indipendenza dell’attestatore (art. 2, comma 1, lett. o, CCII) non è solo un requisito di forma: il professionista non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione da rapporti personali o professionali che ne compromettano il giudizio, e non deve aver prestato attività di lavoro subordinato o autonomo per il debitore negli ultimi cinque anni. Scegliere un attestatore “di fiducia” con precedenti incarichi per la società può sembrare una scorciatoia; in realtà espone l’intera procedura a una contestazione che i creditori dissenzienti non mancheranno di sollevare. In più, l’attestatore che espone informazioni false o omette informazioni rilevanti risponde penalmente (art. 342 CCII): un professionista serio pretenderà quindi tempo e documenti, e questo è un segnale positivo, non un ostacolo.


Errore n. 6 — Continuare a gestire l’azienda come prima, dopo il deposito della domanda

L’ultima domanda è la più operativa: chi state pagando oggi, e chi vi chiede di essere pagato prima degli altri? L’avvocato chiede di vedere l’estratto conto delle ultime settimane, i pagamenti programmati, i finanziamenti dei soci e degli amministratori, i fornitori “strategici” che minacciano di interrompere le forniture.

L’errore

Il giorno dopo il deposito della domanda con riserva, l’amministratore di una società si rimborsa un finanziamento personale di 48.600 euro “perché tanto quei soldi erano miei”. Nelle settimane successive salda per intero i debiti arretrati verso un fornitore storico, che minaccia di bloccare le consegne, e firma un contratto di consulenza annuale per la ristrutturazione senza chiedere alcuna autorizzazione.

Perché è un errore

Dal deposito della domanda il debitore conserva la gestione dell’impresa, ma non è più libero come prima:

  • fino al decreto di apertura, può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale; gli atti non autorizzati sono inefficaci (art. 46 CCII);
  • dopo l’apertura, il debitore amministra sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice delegato (art. 94 CCII);
  • il pagamento di crediti anteriori alla domanda, anche verso fornitori essenziali o lavoratori, è ammesso nel concordato in continuità solo previa autorizzazione del tribunale, alle condizioni e con le attestazioni previste dall’art. 100 CCII.

Le conseguenze

Le conseguenze si sviluppano su tre piani.

Sul piano della procedura, la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2019, n. 16808) ha affermato che pagamenti e atti di straordinaria amministrazione non autorizzati giustificano la revoca, salvo che il debitore dimostri che non hanno arrecato pregiudizio ai creditori e non erano diretti a frodarli. L’onere della prova, dunque, ricade su chi ha agito senza autorizzazione. L’art. 106 CCII prevede espressamente la revoca anche per gli atti compiuti senza l’autorizzazione dell’art. 94 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Sul piano della revocatoria, se il concordato fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, i pagamenti eseguiti nei mesi precedenti possono essere aggrediti dal curatore. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2025, n. 8384) ha confermato che, quando la procedura liquidatoria segue il concordato, il periodo sospetto si calcola a ritroso dal deposito della domanda di concordato; e, con l’ord. n. 11226 del 2025, ha ritenuto applicabile la consecuzione anche in presenza di un intervallo tra più domande, purché la crisi sia la stessa.

Sul piano penale, il pagamento che altera l’ordine dei creditori può integrare la bancarotta preferenziale. Con la sentenza n. 17219 del 2025 la Cassazione penale ha ritenuto integrato il reato nel rimborso, da parte dell’amministratore a se stesso, di un finanziamento erogato alla società in stato di insolvenza conclamata, anche se motivato dal sostegno all’operatività aziendale. Gli artt. 322 e 341 CCII estendono queste fattispecie anche al contesto del concordato preventivo.

La conseguenza più grave è il cumulo: la revoca della procedura, l’azione del curatore per recuperare quanto pagato e il rischio di un procedimento penale a carico dell’amministratore.

Cosa fare invece

Dal momento del deposito, ogni uscita che non sia ordinaria gestione corrente deve passare per un filtro preventivo dell’avvocato e, quando occorre, per un’istanza di autorizzazione. In concreto:

  • congelare qualunque rimborso ai soci e agli amministratori;
  • predisporre, se l’azienda è in continuità, un’istanza ex art. 100 CCII per i fornitori realmente essenziali, con l’attestazione richiesta;
  • negoziare con i fornitori strategici condizioni per le nuove forniture (pagamento alla consegna o anticipato), separando nettamente il nuovo dal pregresso;
  • tenere una tesoreria trasparente, che il commissario possa leggere senza ricostruzioni.

Il dettaglio che pochi conoscono

Un errore ricorrente è credere che inserire un debito nel piano equivalga a un’autorizzazione a pagarlo. Non è così: fino all’omologazione, il piano è una proposta, non un titolo che legittima i pagamenti. La Cassazione penale ha ritenuto rilevante, ai fini della bancarotta preferenziale, il pagamento di debiti previsti nel piano ma eseguito senza autorizzazione e prima dell’omologa. Diverso è il regime degli atti compiuti in esecuzione del concordato omologato, che godono delle esenzioni da revocatoria (art. 166 CCII) e penali (art. 324 CCII). La linea di demarcazione, in altre parole, è temporale e documentale: prima dell’omologa serve l’autorizzazione; dopo, conta la conformità al piano omologato.


Gli errori in cifre: tre simulazioni sul prezzo di una risposta sbagliata

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili: non descrivono casi reali, ma mostrano come un singolo errore si traduca in numeri.

Simulazione A — La perizia contro il mercato (errore n. 4)

Ipotesi: concordato liquidatorio. Crediti chirografari complessivi: 1.847.300 €. Crediti privilegiati: 341.900 €. Spese di procedura e crediti prededucibili stimati: 96.800 €.

Scenario 1 — piano costruito sulla perizia. Valore di stima dei beni: 780.000 €.

  • Disponibile per i chirografari: 780.000 − 96.800 − 341.900 = 341.300 €
  • Percentuale offerta: 341.300 / 1.847.300 = 18,48%

Già sulla perizia la soglia del 20% non è raggiunta: per arrivarci (369.460 €) mancano 28.160 €.

Scenario 2 — piano costruito sul prevedibile realizzo. Due immobili hanno già avuto aste deserte; il valore realistico complessivo scende a 612.400 €.

  • Disponibile per i chirografari: 612.400 − 96.800 − 341.900 = 173.700 €
  • Percentuale: 173.700 / 1.847.300 = 9,40%
  • Fabbisogno per il 20%: 369.460 − 173.700 = 195.760 €

Il requisito dell’apporto esterno pari ad almeno il 10% dell’attivo (61.240 € su 612.400 €) sarebbe soddisfatto da un apporto di quell’entità, ma non basterebbe a raggiungere il 20%: servono risorse esterne per almeno 195.760 €, cioè più del triplo.

Esito: chi costruisce il piano sulla perizia deposita una proposta che si crede “quasi in soglia” e viene dichiarata inammissibile alla luce dei dati di mercato; chi costruisce il piano sul realizzo prevedibile scopre prima del deposito di dover trovare quasi 200.000 € di finanza esterna, e può decidere se cercarli, cambiare strumento o negoziare diversamente con i creditori.

Simulazione B — Il rimborso al socio-amministratore (errore n. 6)

Ipotesi: stessa società della simulazione A, scenario 2, con apporto esterno di 195.760 € che porta i chirografari esattamente al 20%. Il 3 marzo l’amministratore si rimborsa un finanziamento di 48.600 €; la domanda di concordato viene depositata il 17 giugno.

  • Effetto immediato sul piano: l’attivo si riduce di 48.600 €, pari a 48.600 / 1.847.300 = 2,63 punti percentuali di soddisfazione per i chirografari. Il piano, calibrato al 20%, scende al 17,37% e torna sotto soglia.
  • Se il rimborso non è dichiarato e viene scoperto dal commissario: rischio di revoca per atti di frode (art. 106 CCII).
  • Se la procedura si converte in liquidazione giudiziale: il pagamento cade nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di concordato (dal 17 dicembre al 17 giugno), quindi all’interno del periodo sospetto per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili; il curatore può agire per recuperarlo.
  • Sul piano penale: il rimborso a sé stesso in stato di insolvenza è la fattispecie tipica esaminata dalla giurisprudenza in tema di bancarotta preferenziale.

Esito: un’operazione di 48.600 € mette a rischio un piano che coinvolge oltre 2,2 milioni di debiti complessivi. Se il finanziamento fosse stato dichiarato e trattato nel piano come credito del socio, eventualmente postergato, la stessa somma sarebbe rimasta a disposizione dei creditori e la proposta avrebbe mantenuto la soglia.

Simulazione C — La riserva senza piano (errore n. 3)

Ipotesi: domanda con riserva depositata il 9 febbraio; il tribunale concede 60 giorni, con obbligo di relazioni mensili.

  • Scadenza del termine: 10 aprile.
  • Relazioni mensili attese: inizio marzo e inizio aprile.
  • Proroga massima ottenibile (se ci sono giustificati motivi e non pendono istanze di liquidazione giudiziale): ulteriori 60 giorni, fino al 9 giugno.

Percorso 1 — l’azienda arriva con l’ossatura del piano. Attestatore già individuato al deposito, situazione contabile chiusa al 31 dicembre entro fine febbraio, bozza di piano a metà marzo, relazioni mensili che documentano trattative e flussi. Deposito di proposta e piano entro il 10 aprile, oppure istanza di proroga motivata e documentata.

Percorso 2 — l’azienda arriva senza nulla. Ricerca dell’attestatore a marzo, contabilità ferma a settembre dell’anno precedente, relazioni generiche. Nessuna proroga perché manca un giustificato motivo, oppure revoca anticipata del termine per inidoneità dell’attività svolta. Se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, il procedimento riprende e può concludersi con l’apertura della procedura.

Esito: a parità di azienda, la differenza tra i due percorsi non sta nella gravità della crisi, ma nel lavoro fatto prima del 9 febbraio.

C’è anche un costo meno visibile. Nel percorso 2 i sessanta giorni non sono neutri: durante la riserva i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive solo se le misure protettive sono state richieste e confermate, e comunque la fiducia di fornitori e clienti si consuma. Se la riserva si chiude senza piano, l’azienda si ritrova con meno cassa, meno credibilità e un periodo sospetto che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, decorre già dal 9 febbraio. Il tempo comprato senza progetto, in altre parole, viene pagato due volte.


La mappa degli errori

Ogni errore ha un momento preciso in cui si commette e un grado diverso di recuperabilità. La tabella li colloca lungo il percorso del concordato, dalla fase che precede il deposito fino all’omologazione, e indica se e in che misura esista un rimedio una volta che l’errore si è consumato. La colonna da guardare per prima è quella del momento: quasi tutti gli errori si commettono prima del deposito, quando correggerli costa ancora poco.

ErroreQuando si commetteConseguenza tipicaRimedio possibile
1. Arrivare tardiMesi prima del depositoPerdita della continuità; rischio di abuso se la domanda è solo dilatoriaParziale: si può ancora scegliere lo strumento più adatto, ma con meno opzioni
2. Tacere gli atti del quinquennioRedazione della domanda e degli allegatiRevoca per atti di frode, anche con voto favorevoleParziale: integrazione spontanea prima della scoperta; scarsa efficacia dopo
3. Riserva solo dilatoriaDeposito della domanda con riservaRevoca del termine, inammissibilità, liquidazione giudizialeParziale: deposito tempestivo di un piano credibile entro il termine
4. Tipo di concordato sbagliatoImpostazione del pianoInammissibilità per soglie non assicurateSì se emerge prima del deposito; parziale dopo (modifiche e integrazioni nei termini)
5. Numeri inattendibiliPredisposizione di piano e attestazioneInammissibilità, diniego di omologa, revoca anche dopo il votoNo se scoperta dopo; una nuova attestazione di regola non sana
6. Gestione “come prima”Dal deposito all’omologaRevoca, revocatoria, rischio penaleParziale: prova dell’assenza di pregiudizio; restituzione delle somme

La checklist preventiva: cosa verificare prima di depositare

Questa lista riprende, in forma operativa, le domande che un avvocato pone all’azienda. Conviene stamparla e spuntarla con il proprio consulente prima di qualunque deposito: ogni casella vuota è un errore ancora evitabile.

  • [ ] Data di emersione della crisi: abbiamo ricostruito quando i flussi di cassa hanno smesso di coprire le obbligazioni dei dodici mesi successivi, e documentato cosa è stato fatto da allora?
  • [ ] Procedimenti pendenti: abbiamo l’elenco completo di decreti ingiuntivi, pignoramenti e istanze di liquidazione giudiziale già notificati, con le relative date di udienza?
  • [ ] Strumento giusto: abbiamo confrontato concordato, accordi di ristrutturazione, piano soggetto a omologazione e composizione negoziata, e motivato per iscritto la scelta?
  • [ ] Atti del quinquennio: abbiamo elencato e descritto tutti gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, incluse transazioni, garanzie, rinunce e cessioni infragruppo?
  • [ ] Azioni potenziali: abbiamo valutato e indicato nella proposta eventuali azioni revocatorie o di responsabilità che una liquidazione giudiziale potrebbe esercitare?
  • [ ] Fonte delle risorse: sappiamo esattamente da dove arriva il denaro — flussi, realizzo dei beni, finanza esterna — e con quali documenti lo dimostriamo?
  • [ ] Soglie del liquidatorio: se il concordato è liquidatorio, abbiamo verificato con stime prudenziali il 20% ai chirografari e l’apporto esterno di almeno il 10% dell’attivo?
  • [ ] Stime realistiche: i valori dei beni tengono conto di aste già andate deserte, offerte ricevute e condizioni di mercato?
  • [ ] Contabilità aggiornata: la situazione patrimoniale è recente, con inventario fisico del magazzino e analisi analitica dei crediti?
  • [ ] Attestatore: abbiamo un professionista indipendente, senza incarichi per la società nel quinquennio, con tempi adeguati per verifiche reali?
  • [ ] Tesoreria post-deposito: abbiamo bloccato rimborsi a soci e amministratori e definito quali pagamenti richiedono autorizzazione?
  • [ ] Relazioni periodiche: se depositiamo con riserva, abbiamo un calendario delle relazioni mensili con contenuti concreti da documentare?

E se l’errore l’ho già fatto?

Chi legge queste righe dopo aver già depositato, o dopo aver già compiuto uno degli atti descritti, deve sapere che non tutti gli errori sono definitivi. La distinzione decisiva è tra ciò che si può ancora correggere spontaneamente e ciò che, una volta scoperto da altri, produce effetti difficilmente reversibili.

Se l’azienda è arrivata tardi ma la domanda non è ancora stata decisa, la priorità è dimostrare che la domanda non è dilatoria: depositare il prima possibile un piano credibile, documentare le trattative con investitori o acquirenti, presentare relazioni periodiche dettagliate. La via d’uscita è la sostanza: un piano serio toglie argomenti a chi sostiene l’abuso.

Se un atto del quinquennio è stato omesso ma il commissario non lo ha ancora rilevato, la strada è l’integrazione spontanea e completa della proposta e degli allegati, con la descrizione dell’operazione e la valutazione dei suoi effetti sui creditori. La giurisprudenza distingue nettamente tra la correzione volontaria, che dimostra buona fede, e quella successiva alla scoperta, che di regola non elimina la rilevanza della condotta. Ogni giorno di attesa riduce il valore della correzione.

Se il piano è stato impostato sul tipo di concordato sbagliato o su stime non realistiche, il debitore può modificare la proposta prima dell’inizio delle operazioni di voto; nella fase di ammissione, inoltre, il tribunale può concedere un breve termine per integrazioni del piano e nuovi documenti. Una proposta corretta per tempo è sempre preferibile a una proposta difesa a oltranza.

Se sono stati fatti pagamenti o atti non autorizzati, le opzioni sono due e spesso vanno percorse insieme. La prima è ottenere la restituzione delle somme, soprattutto quando il beneficiario è un socio o un amministratore; la seconda è prepararsi a dimostrare, nel subprocedimento di revoca, che l’atto non ha recato pregiudizio ai creditori ed era coerente con il loro miglior soddisfacimento: è la prova che la Cassazione pone a carico del debitore. Restituire spontaneamente è, nella maggior parte dei casi, la mossa che riduce di più il rischio sia procedurale sia penale.

Se il concordato è già stato dichiarato inammissibile, revocato o non omologato, restano i rimedi impugnatori: il reclamo alla Corte d’Appello e, contro la decisione di questa, il ricorso per cassazione, da proporre entro termini brevi. In questa fase conta la continuità tra chi ha costruito la domanda e chi la difende nei gradi successivi, perché i vizi lamentati devono essere già stati prospettati e documentati nei gradi di merito.

Infine, quando il concordato non è più percorribile, non è detto che non lo sia nessuno strumento: in alcune situazioni restano praticabili accordi con i principali creditori o, per i soci e i garanti persone fisiche esposti per i debiti della società, le procedure di sovraindebitamento.

Quando il concordato non è più la strada: le alternative da valutare subito

Riconoscere che il concordato preventivo, così come era stato impostato, non è più percorribile non significa arrendersi alla liquidazione giudiziale. Significa riaprire il ventaglio degli strumenti e chiedersi quale sia compatibile con lo stato attuale dell’impresa e dei rapporti con i creditori. Le opzioni principali sono quattro, e ciascuna ha presupposti diversi che vanno verificati con rigore.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII). Richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, mentre i creditori estranei devono essere pagati integralmente nei termini previsti dalla legge. Sono adatti quando il debito è concentrato su pochi interlocutori, tipicamente banche e grandi fornitori, con cui è realistico trattare. Le varianti agevolate e a efficacia estesa consentono, a determinate condizioni, di ridurre la soglia o di estendere gli effetti dell’accordo ai non aderenti di una stessa categoria omogenea. L’errore da evitare, qui, è sovrastimare il consenso: un accordo che manca la soglia per pochi punti costringe a ripartire da capo.

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). Consente di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga all’ordine delle cause di prelazione, purché la proposta sia approvata all’unanimità delle classi. È uno strumento potente ma esigente, che presuppone un rapporto negoziale già maturo con tutte le categorie di creditori.

La composizione negoziata e il concordato semplificato. Se la crisi è ancora reversibile, la composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) permette di trattare con i creditori in un contesto riservato, con l’assistenza di un esperto indipendente e la possibilità di misure protettive. Se le trattative non portano a un accordo ma sono state condotte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che non prevede il voto dei creditori ma richiede che la proposta non arrechi loro pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e assicuri a ciascuno un’utilità. È una via d’uscita che esiste solo per chi ha prima percorso la composizione negoziata: un’altra ragione per non saltare il primo gradino.

Una nuova proposta di concordato, costruita correttamente. Quando l’inammissibilità dipende da vizi rimediabili — una soglia non raggiunta per carenza di finanza esterna, una documentazione incompleta — una nuova domanda può essere presentata. Ma la giurisprudenza guarda con sospetto alle riproposizioni che non cambiano nulla di sostanziale: la nuova domanda deve dimostrare che i difetti della precedente sono stati effettivamente superati, con fatti nuovi e documentati (un investitore, un’offerta vincolante, un apporto garantito). E occorre ricordare che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, la consecuzione tra procedure fa decorrere il periodo sospetto dalla prima domanda.

L’esperienza insegna che la scelta dell’alternativa va fatta in giorni, non in mesi: ogni settimana di incertezza dopo una revoca o un’inammissibilità è una settimana in cui i creditori più aggressivi riprendono le azioni individuali e il valore residuo dell’azienda si riduce.

Il punto che sfugge quasi sempre è che la preclusione definitiva non dipende quasi mai dall’errore in sé, ma dal tempo che passa tra l’errore e la reazione.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Abbiamo già ricevuto un ricorso per la liquidazione giudiziale: è troppo tardi per il concordato?” Non necessariamente. La pendenza di un’istanza di liquidazione non impedisce di depositare una domanda di concordato, che il tribunale deve esaminare. Ma la domanda verrà valutata con particolare attenzione sotto il profilo della serietà e dell’abuso: per questo deve contenere, o essere seguita rapidamente da, un piano concreto. Una domanda “di facciata” rischia di accelerare l’esito che si voleva evitare.

“Ho venduto un immobile a una società di famiglia tre anni fa: devo dirlo per forza?” Sì. L’operazione rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio che vanno indicati, e va descritta nel contenuto e nelle condizioni economiche. Tacerla espone alla revoca per atti di frode; dichiararla e spiegarla, invece, consente di gestirla all’interno della proposta.

“Mi sono restituito il finanziamento che avevo fatto alla società: posso rimediare?” Il rimedio più efficace è la restituzione spontanea delle somme alla società, accompagnata da una corretta esposizione nella domanda. Il credito del socio potrà poi essere trattato nel piano secondo le regole applicabili, anche in termini di postergazione. Più si attende, più il problema si sposta dal piano procedurale a quello penale.

“La perizia dice che i beni valgono abbastanza per il 20%: perché l’avvocato insiste sulle aste?” Perché la Cassazione chiede al giudice una prognosi realistica, non teorica: aste deserte, mancanza di offerte, condizioni del mercato possono prevalere sulla stima. Un piano che raggiunge il 20% solo sulla carta rischia l’inammissibilità.

“Abbiamo chiesto la riserva senza avere ancora un piano: cosa rischiamo concretamente?” Il rischio è la revoca anticipata del termine o la mancata proroga, con la ripresa del procedimento di liquidazione se pendente. Si può limitare il rischio usando ogni settimana disponibile per costruire contabilità, attestazione e ipotesi di piano, e documentandolo nelle relazioni mensili.

“Possiamo continuare a lavorare con i fornitori durante la procedura?” Sì, e anzi la prosecuzione dei rapporti è spesso essenziale, soprattutto nel concordato in continuità. La regola è separare il nuovo dal pregresso: le forniture successive al deposito si pagano regolarmente secondo le nuove condizioni pattuite, mentre i debiti anteriori seguono il piano. Il pagamento dei crediti anteriori di fornitori essenziali è possibile solo con l’autorizzazione del tribunale e le attestazioni previste dalla legge; senza, si torna al rischio descritto all’errore n. 6.

“L’attestatore ci chiede documenti che non abbiamo mai prodotto: è normale?” È il segnale che l’attestatore sta facendo il proprio lavoro. Inventari fisici, analisi dei crediti scaduti, riconciliazioni bancarie, verifiche sui contratti in corso sono esattamente le prove su cui si fonda la veridicità dei dati. Un attestatore che non chiede nulla dovrebbe preoccupare molto di più, perché la sua relazione sarà il primo bersaglio dei creditori dissenzienti e del commissario.

“Il concordato è stato revocato: è finita?” Non sempre. Contro il provvedimento esistono rimedi impugnatori, con termini brevi; e, a seconda della situazione, possono restare percorribili altri strumenti per l’impresa o, per i soci e i garanti persone fisiche, procedure di sovraindebitamento. Ciò che conta è muoversi subito e con una valutazione tecnica dei motivi della revoca.


Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi li ha commessi

Le pronunce che seguono documentano, errore per errore, come la giurisprudenza ha trattato le condotte descritte in questa guida. I principi sono riformulati in sintesi; alcune pronunce sono state rese sotto la legge fallimentare, ma esprimono criteri che la giurisprudenza continua ad applicare anche al Codice della crisi.

Chi ha usato la domanda solo per rinviare (errori n. 1 e n. 3)

  1. Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8982 — Una domanda di concordato, anche con riserva, presentata per differire l’apertura della procedura liquidatoria e non per regolare la crisi è inammissibile come abuso del processo. Rilevanza: è il principio che il tribunale applica quando la domanda arriva a ridosso dell’udienza su un’istanza di liquidazione, senza alcun progetto.

Chi ha omesso informazioni o compiuto atti non dichiarati (errore n. 2)

  1. Cass. civ., Sez. I, 21 ottobre 2025 — In un concordato regolato dal CCII, la Corte ha escluso la rilevanza di presunti atti di frode ai sensi dell’art. 106 perché la società aveva informato spontaneamente e in modo esauriente i creditori su procedimenti penali e tributari e sui fatti sottostanti. Rilevanza: dimostra che la trasparenza preventiva è la difesa più efficace contro la revoca.
  2. Cass. civ., n. 15467/2017 — Una transazione con un dirigente da 120.000 euro e un contratto di servizi da 30.000 euro, per la loro incidenza sul patrimonio, sono stati qualificati come atti di straordinaria amministrazione, la cui mancata autorizzazione può giustificare revoca o inammissibilità. Rilevanza: chiarisce che “straordinario” non significa solo “immobiliare”.

Chi ha sbagliato tipo di concordato o soglie (errore n. 4)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21336 del 2024 — Nel concordato liquidatorio la soddisfazione minima dei chirografari nella misura del 20% è un requisito inderogabile di ammissibilità. Rilevanza: chi costruisce un piano sotto soglia non ha margini di negoziazione con il tribunale.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 618 del 2026 — “Assicurare” il 20% significa renderne prevedibile il pagamento con alta probabilità; il giudice compie una prognosi sul realizzo e può dare prevalenza all’esito negativo di precedenti aste rispetto al valore di perizia. Rilevanza: impone di costruire il piano sul prezzo realistico di vendita.
  3. Corte d’Appello di Roma, sent. 4 agosto 2025 — Ha confermato l’inammissibilità di una proposta di concordato liquidatorio con assuntore e la contestuale apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo non superati i rilievi del tribunale sui requisiti di legge. Rilevanza: mostra che anche nel merito la verifica dei requisiti dell’art. 84 CCII è effettiva.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 luglio 2023, n. 19133 — Già nella fase di ammissibilità il controllo sulla fattibilità economica è limitato alla manifesta inattitudine del piano a raggiungere i propri obiettivi. Rilevanza: delimita il potere del giudice, ma non copre piani palesemente irrealizzabili.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2025, n. 3746 — Distingue la fattibilità giuridica, sindacabile pienamente, da quella economica, sindacabile solo entro il limite della manifesta inattitudine. Rilevanza: chi viola norme inderogabili, come le soglie, non può invocare la riserva di convenienza dei creditori.

Chi ha presentato numeri inattendibili (errore n. 5)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2025, n. 7878 — L’attestazione di veridicità dei dati è il fondamento del consenso informato dei creditori e condizione di ammissibilità; crediti inesigibili non segnalati, costi omessi e flussi errati rivelano controlli inadeguati, e una successiva nuova attestazione non sana il vizio. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento sul rapporto tra qualità dei dati e sorte del concordato.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 30 luglio 2024, n. 21250 — Il tribunale deve esaminare il progetto di superamento della crisi nella sua interezza, inclusa la solidità dei presupposti fattuali su cui si fonda. Rilevanza: il controllo giudiziale non si ferma alla superficie del piano.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2024, n. 1393 — Il sindacato del tribunale in sede di omologazione non può estendersi al merito e alla convenienza della proposta sostituendo stime del commissario a quelle del debitore approvate dai creditori, salvo manifesta inettitudine del piano. Rilevanza: tutela il debitore che ha costruito numeri attendibili e ottenuto il voto.

Chi ha continuato a pagare e gestire come prima (errore n. 6)

  1. Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2019, n. 16808 — Pagamenti e atti di straordinaria amministrazione non autorizzati giustificano la revoca, salvo che il debitore provi che non hanno pregiudicato i creditori e non erano diretti a frodarli. Rilevanza: pone l’onere della prova a carico di chi ha agito senza autorizzazione.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2025, n. 8384 — Quando alla procedura di concordato segue quella liquidatoria, il periodo sospetto per la revocatoria si calcola a ritroso dal deposito della domanda di concordato. Rilevanza: i pagamenti dei mesi precedenti al deposito restano esposti.
  3. Cass. civ., ord. n. 11226 del 2025 — La consecuzione tra procedure opera anche se tra due domande di concordato è trascorso un intervallo di tempo, purché la crisi sia la stessa, con retrodatazione del periodo sospetto alla prima domanda. Rilevanza: rinunciare e ripresentare la domanda non “azzera” il periodo sospetto.
  4. Cass. pen., n. 17219 del 2025 — Il rimborso del proprio finanziamento da parte dell’amministratore della società in insolvenza conclamata integra la bancarotta preferenziale, anche se motivato dal sostegno all’operatività aziendale. Rilevanza: dimostra che l’errore n. 6 può avere conseguenze personali e penali.

Cosa può fare lo Studio Monardo: prevenire l’errore o rimediare quando è già accaduto

Il lavoro dello studio su un concordato preventivo segue due direttrici: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il danno è già fatto, verificare se e come può essere riparato.

  1. Ricostruiamo la cronologia della crisi attraverso bilanci, estratti conto, scadenziari e corrispondenza con banche e fornitori, individuando la data di emersione e documentando le iniziative già assunte dagli amministratori.
  2. Confrontiamo gli strumenti disponibili — composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano soggetto a omologazione, concordato in continuità o liquidatorio — e motiviamo per iscritto la scelta in base allo stadio della crisi e alla fonte delle risorse.
  3. Mappiamo gli atti del quinquennio con un’analisi riga per riga dei movimenti rilevanti, classificandoli per incidenza sul patrimonio e valutandone l’eventuale revocabilità, così da descriverli correttamente nella domanda.
  4. Verifichiamo le soglie del concordato liquidatorio ricalcolando il 20% e l’apporto esterno su stime prudenziali di realizzo, tenendo conto delle aste già esperite e delle offerte disponibili.
  5. Mettiamo sotto stress il piano insieme ai commercialisti dello staff: analisi analitica dei crediti, inventario, ricognizione del passivo e scenari peggiorativi dei flussi, prima che lo faccia l’attestatore o il commissario.
  6. Predisponiamo la domanda con riserva solo quando esiste l’ossatura del piano, con calendario delle relazioni mensili e contenuti verificabili da sottoporre al commissario giudiziale.
  7. Istituiamo un filtro preventivo sulla tesoreria dopo il deposito: blocchiamo rimborsi a soci e amministratori e redigiamo le istanze di autorizzazione per gli atti straordinari e per i pagamenti dei fornitori essenziali.
  8. Interveniamo quando l’errore è già stato commesso: verifichiamo se un’omissione può essere ancora integrata spontaneamente, se un pagamento può essere restituito e quale prova di assenza di pregiudizio può essere offerta nel subprocedimento di revoca.
  9. Analizziamo la posizione bancaria e fiscale dell’impresa — affidamenti, garanzie, esposizioni verso gli enti — perché la proposta tratti questi creditori in modo coerente con le regole del Codice.
  10. Valutiamo la posizione personale di soci e garanti persone fisiche, che spesso restano esposti per i debiti sociali anche quando l’impresa trova una soluzione, e verifichiamo l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione è decisiva quando l’errore va riparato nei gradi successivi: un’inammissibilità, una revoca o un diniego di omologazione si contestano con reclamo e poi con ricorso per cassazione, e i motivi spendibili in sede di legittimità dipendono da come la difesa è stata impostata nel merito. Per questo la strategia è la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente inoltre di valutare con cognizione l’alternativa della composizione negoziata, spesso la via più adatta quando la crisi è ancora reversibile.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — permette di affrontare nello stesso momento il profilo giuridico della domanda e quello economico del piano, che nel concordato preventivo sono inseparabili: un piano tecnicamente perfetto con numeri fragili cade, come cade un piano solido presentato con una domanda reticente.


Chiusura

Le domande che un avvocato rivolge all’azienda in crisi possono sembrare intrusive: da quando non pagate, cosa avete venduto, chi state rimborsando, quanto valgono davvero i vostri beni. Sono invece le stesse domande che, più tardi e con minore benevolenza, porranno il commissario giudiziale, il tribunale e i creditori. Rispondere con precisione all’inizio è il modo più sicuro per non doverlo fare quando le conseguenze sono già scritte.

Studio Monardo affronta il concordato preventivo con le competenze che questa materia richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda direttamente la scelta e la gestione degli strumenti di regolazione della crisi; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, per difendere la procedura fino all’ultimo grado; il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, per trattare correttamente i creditori che pesano di più su ogni piano. Non promettiamo esiti: ci impegniamo a fare in modo che nessuna delle domande decisive resti senza risposta prima del deposito.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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