Un supermercato in difficoltà non muore quasi mai per un solo colpo. Muore per una sequenza: il fornitore di ortofrutta che pretende il contrassegno, la centrale d’acquisto che rallenta le consegne, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, dopo mesi di silenzio, notifica alla banca un pignoramento del conto su cui confluiscono gli incassi del POS. Ogni mossa, presa da sola, sembra gestibile. Messe in fila, svuotano gli scaffali nel giro di poche settimane. E uno scaffale vuoto, nella distribuzione alimentare, significa clienti che cambiano insegna e non tornano più.
Questa guida ribalta la prospettiva. Invece di descrivere che cosa subisce l’imprenditore, racconta che cosa fanno i suoi creditori, in quale ordine, con quali atti e, soprattutto, entro quali limiti. Perché chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle. Le misure protettive della composizione negoziata della crisi (artt. 17, 18 e 19 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024) non sono uno scudo che si alza da solo: sono uno strumento che va attivato nel momento giusto, con un ricorso depositato in termini strettissimi e con un progetto di risanamento che un tribunale possa prendere sul serio.
Il punto di incontro tra cartelle esattoriali, fornitori strategici e misure protettive è esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo è attrezzato a muoversi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dall’interno, cioè dal punto di vista della figura che le trattative le conduce, e sa che cosa un esperto e un tribunale si aspettano di trovare in un’istanza credibile. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza necessaria per leggere un estratto di ruolo, verificare la legittimità delle cartelle e impostare un accordo transattivo con il Fisco. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, perché in un supermercato in crisi la strategia legale e il piano di cassa sono la stessa cosa vista da due lati.
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Chi hai di fronte: tre creditori, tre logiche diverse
Il primo errore di un imprenditore sotto pressione è pensare ai creditori come a un blocco unico e ostile. Non lo sono. Nel caso tipico di un supermercato, soprattutto se indipendente o affiliato a un gruppo d’acquisto, ci sono almeno tre controparti con interessi diversi, e la difesa funziona solo se si capisce la convenienza di ciascuna.
Il fornitore commerciale. Grossista, centrale d’acquisto, produttore locale di latticini o di ortofrutta. Dal suo punto di vista, il supermercato è un cliente da cui dipende una parte del fatturato. Il suo obiettivo non è far chiudere il punto vendita: è non accumulare ulteriore esposizione. Per questo la sua prima mossa non è mai giudiziale. È commerciale: riduce il fido, accorcia i termini di pagamento, chiede il contrassegno, consegna solo una parte dell’ordine. Il fornitore ragiona in termini di rischio marginale: ogni consegna in più è un credito in più che potrebbe non incassare. Ma ragiona anche in termini di quota di mercato: se il supermercato sopravvive e lui lo ha abbandonato, il posto sullo scaffale sarà occupato da un concorrente. Questa doppia spinta lo rende, in determinati momenti, un interlocutore molto più disponibile di quanto sembri.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È il creditore più potente e, paradossalmente, il più prevedibile. Non ha relazioni commerciali da preservare e non tratta “a sentimento”: applica procedure. Il suo vantaggio è enorme, perché con il ruolo e la cartella dispone già di un titolo esecutivo e può aggredire i crediti del debitore presso terzi senza passare da un giudice (art. 72-bis del D.P.R. 602/1973). Il suo limite è altrettanto preciso: ogni mossa è regolata da termini e presupposti scritti nella legge, e ogni scostamento è un vizio che si può far valere. Nel 2026, peraltro, l’agente della riscossione ha intensificato in modo marcato il ricorso ai pignoramenti presso terzi, gestiti con procedure sempre più automatizzate: l’attesa passiva non è più una strategia.
La banca. Spesso dimenticata, è il terzo vertice del triangolo. È il terzo pignorato nell’esecuzione esattoriale, ed è al tempo stesso un creditore autonomo (fidi, anticipi, mutui chirografari o ipotecari). La sua convenienza è conservare la classificazione del credito e non trovarsi esposta a contestazioni. Il Codice della crisi la vincola in modo specifico: l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti, e dopo la conferma delle misure protettive la sospensione delle linee può essere mantenuta solo se la banca dimostra che è imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18, comma 5-bis, CCII).
Ecco la chiave di lettura di tutto quel che segue: nessuno di questi tre creditori agisce per cattiveria; ciascuno agisce perché, in quel momento, gli conviene. La difesa efficace è quella che cambia la convenienza dell’avversario prima che lui completi la mossa. Le misure protettive servono precisamente a questo: spostano il punto di equilibrio, rendendo più costoso aggredire e più conveniente trattare.
Due varianti meritano un’attenzione particolare, perché cambiano gli equilibri della partita.
La centrale d’acquisto o l’affiliante. Molti supermercati indipendenti lavorano sotto un’insegna, legati a un gruppo d’acquisto o a un contratto di affiliazione commerciale. In questo caso il fornitore principale non è un semplice venditore di merce: è anche il titolare del marchio, delle condizioni promozionali, spesso del software di cassa e della logistica. La sua convenienza è più complessa di quella di un grossista. Da un lato ha un interesse forte a non perdere il punto vendita, che porta volumi e presidia un territorio; dall’altro ha in mano leve contrattuali pesanti, come la risoluzione dell’affiliazione o la revoca dell’uso dell’insegna. Il contratto di affiliazione, se in corso, è a tutti gli effetti un contratto pendente, e questo è un dato da valorizzare fin dalla prima analisi. Ma proprio perché il rapporto è così integrato, la trattativa con la centrale va impostata prima di qualsiasi altra: se la centrale resta, gli altri fornitori tendono a seguirla; se la centrale esce, il piano di risanamento deve dimostrare un’alternativa credibile di approvvigionamento.
INPS ed enti locali. Accanto all’Erario, le cartelle di un supermercato contengono spesso contributi previdenziali non versati e tributi locali, come la tassa sui rifiuti, che per una superficie di vendita alimentare può essere tutt’altro che trascurabile. Anche questi carichi sono riscossi dall’agente della riscossione con gli stessi strumenti, e anche nei loro confronti operano le misure protettive. La differenza sta nella trattativa: l’interlocutore cambia, le regole sui margini di negoziazione cambiano, e il piano deve indicare con precisione quale trattamento si propone per ciascuna categoria di debito pubblico.
Prima mossa del creditore: il fornitore stringe i rubinetti
La mossa
La prima cosa che il fornitore farà, quando le fatture iniziano a scadere senza essere pagate, è cambiare le condizioni di consegna. Non serve un atto formale: basta una mail del commerciale che annuncia “consegne solo previo saldo dell’arretrato” oppure “da lunedì pagamento alla consegna”. Nei rapporti più strutturati, quelli regolati da un contratto quadro annuale con listini e ordini periodici, la mossa può essere più tecnica: la sospensione delle forniture ai sensi dell’art. 1461 c.c. (mutamento delle condizioni patrimoniali del contraente) o, per i contratti di somministrazione, l’invocazione dell’art. 1565 c.c.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene: blocca l’aumento dell’esposizione senza spendere nulla in avvocati e senza esporsi al rischio di revocatoria che graverebbe su un incasso ottenuto con un’azione aggressiva. È la mossa a costo zero per eccellenza. Il fornitore la evita, o la ammorbidisce, solo in due casi: quando il supermercato rappresenta per lui un canale di sbocco difficilmente sostituibile (il caseificio locale che vende il 30% della produzione in quel punto vendita), oppure quando teme che l’interruzione faccia precipitare il cliente in una procedura concorsuale nella quale il suo credito pregresso diventerebbe chirografario e quasi irrecuperabile.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge distingue nettamente tra ciò che il fornitore può fare in via generale e ciò che può fare quando sono in vigore le misure protettive.
In via generale, l’art. 1565 c.c. stabilisce che, nella somministrazione, se l’inadempimento del cliente è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza un congruo preavviso. Un’interruzione improvvisa delle consegne per un ritardo modesto è già, di per sé, contestabile.
Ma il vero cambio di scenario arriva con la composizione negoziata. L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. La stessa norma concede però al fornitore una finestra: può sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure da parte del tribunale.
Tre limiti, dunque, da tenere a mente con precisione:
- la tutela riguarda i contratti pendenti, non gli ordini occasionali: se ogni consegna nasce da un ordine autonomo, senza un accordo quadro, il fornitore resta libero di non accettare nuovi ordini;
- la tutela non resuscita i contratti già cessati: un contratto giunto alla sua naturale scadenza non può essere prorogato a forza invocando l’art. 18, comma 5;
- la tutela copre il rifiuto motivato dal solo mancato pagamento dei crediti anteriori; le nuove forniture vanno pagate secondo le condizioni contrattuali.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa non comincia in tribunale: comincia sulla carta. Prima di depositare l’istanza di composizione negoziata, occorre mappare i rapporti di fornitura e classificarli: quali sono regolati da contratti quadro pendenti (e quindi protetti dopo la conferma), quali sono ordini spot (e quindi da gestire con la trattativa), quali sono in scadenza a breve (e quindi da rinegoziare prima che si esauriscano).
Il secondo passaggio è temporale. Poiché il fornitore può sospendere legittimamente le consegne nella finestra tra pubblicazione e conferma, la contromossa chiave è ridurre al minimo quella finestra: ricorso per la conferma depositato immediatamente, documentazione già pronta, richiesta di fissazione rapida dell’udienza. Nel frattempo, la liquidità corrente va destinata a pagare in modo puntuale le nuove consegne dei fornitori strategici, perché un fornitore che riceve regolarmente il pagamento del nuovo ha molti meno argomenti per sostenere che il suo rifiuto non dipende “solo” dall’arretrato.
Terzo passaggio: se un fornitore essenziale lavora senza contratto quadro, la protezione legale è debole e la leva è economica. Il ragionamento da porgli è semplice: in una composizione negoziata con prospettive di continuità, il suo credito pregresso ha una prospettiva di soddisfazione concreta; in una liquidazione giudiziale, quasi nessuna. Ed è proprio la sua convenienza, non la sua generosità, a farlo restare.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 26 dicembre 2022, ha chiarito il perimetro dell’art. 18, comma 5: la norma protegge la prosecuzione dei rapporti fino alla loro scadenza naturale, ma non consente di imporre a un fornitore la continuazione di un contratto ormai cessato per decorso del termine. Lezione pratica: i contratti in scadenza vanno rinegoziati prima che scadano, non dopo.
La Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 15713 del 12 giugno 2025, pur pronunciandosi sulla disciplina previgente del concordato preventivo, ha ribadito una nozione tecnica di contratto pendente che resta il riferimento anche oggi: è pendente il contratto non ancora compiutamente eseguito da entrambe le parti, mentre i diritti relativi a prestazioni già eseguite restano disciplinati dal contratto stesso. Per il supermercato significa che la protezione riguarda il rapporto che prosegue, non la singola fattura già consegnata e non pagata.
Seconda mossa del creditore: l’agente della riscossione prepara il terreno
La mossa
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si muove a caso. Dopo la notifica della cartella, se il contribuente non paga, non chiede la rateizzazione e non impugna, il passo successivo dipende dal tempo trascorso e dall’importo. Le mosse preparatorie tipiche sono tre: l’intimazione di pagamento, il preavviso di fermo amministrativo sui beni mobili registrati (i furgoni per le consegne a domicilio, le auto aziendali) e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sugli immobili, se il debito supera la soglia di legge.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene: fermo e ipoteca sono misure cautelari a basso costo che creano pressione e, nel caso dell’ipoteca, una prelazione utile in caso di futura vendita o di procedura concorsuale. L’agente della riscossione preferisce invece non insistere su queste mosse quando il contribuente non ha beni registrati di valore, oppure quando il patrimonio aggredibile è altrove, tipicamente sui conti correnti. In un supermercato, dove la ricchezza gira ogni giorno sotto forma di incassi, il fermo del furgone è spesso solo l’antipasto.
I suoi limiti
L’agente della riscossione è vincolato da termini precisi, e ogni termine è un possibile vizio. Se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’esecuzione, l’esecuzione deve essere preceduta da un’intimazione ad adempiere (art. 50 D.P.R. 602/1973), la cui efficacia è a sua volta temporalmente limitata. Il fermo amministrativo richiede un preavviso che concede al debitore un termine per pagare o per attivarsi (art. 86 D.P.R. 602/1973). L’iscrizione ipotecaria richiede una comunicazione preventiva e un debito che superi la soglia minima prevista dall’art. 77 dello stesso decreto. E la presentazione di una richiesta di rateizzazione, una volta accolta, impedisce all’agente di iscrivere nuovi fermi e ipoteche, salvo il caso di mancato accoglimento o di decadenza.
C’è poi il limite più incisivo, che entra in gioco con la composizione negoziata: dal giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese, i creditori, compreso l’agente della riscossione, non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa (art. 18, comma 1, CCII). Un’ipoteca non ancora iscritta, dopo la pubblicazione, non si iscrive più. Un fermo non ancora disposto non si dispone più.
La tua contromossa
La contromossa si gioca su due binari paralleli, e qui si vede perché serve uno staff che unisca competenze legali e tributarie.
Il primo binario è la verifica dei titoli. Prima di decidere qualsiasi strategia di crisi, occorre estrarre il ruolo completo e controllare cartella per cartella: notifiche, prescrizioni, decadenze, eventuali sgravi dovuti. Non è raro che una parte del debito esattoriale risulti contestabile o già estinta. Ogni euro tolto dal debito tributario è un euro in meno da negoziare.
Il secondo binario è la scelta del momento. Se le cautelari sono solo annunciate (preavviso ricevuto, ipoteca comunicata ma non iscritta), il deposito dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive le blocca prima che si perfezionino. La contromossa chiave è pubblicare l’istanza prima che la prelazione venga acquisita: un’ipoteca iscritta il giorno prima della pubblicazione resta in piedi; la stessa ipoteca, dopo la pubblicazione, è preclusa.
Attenzione, però, a un equivoco diffuso. Le misure protettive bloccano le azioni esecutive e cautelari, ma non bloccano l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026. L’impresa protetta continuerà a ricevere avvisi e comunicazioni; ciò che cambia è che nessuno potrà, nel frattempo, mettere le mani sul suo patrimonio.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione penale, Sez. III, con sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025), ha riconosciuto che l’ammissione alla composizione negoziata in continuità aziendale, con misure protettive confermate dal tribunale, è un elemento idoneo a escludere il pericolo che giustificherebbe il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di un reato tributario. Per un supermercato con omessi versamenti IVA di importo rilevante, il dato è tutt’altro che teorico: la composizione negoziata ben impostata protegge anche sul fronte penale-tributario, non solo su quello esecutivo.
Terza mossa del creditore: il pignoramento del conto dove arrivano gli incassi
La mossa
È la mossa decisiva, quella che in un supermercato fa più danni di qualsiasi altra. L’agente della riscossione notifica alla banca un ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72-bis D.P.R. 602/1973. Non c’è un giudice, non c’è un’udienza, non c’è un’assegnazione: la banca, come terzo pignorato, deve versare all’agente le somme dovute al debitore entro sessanta giorni dalla notifica.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene in modo schiacciante. Il conto corrente di un supermercato è un rubinetto aperto: ogni giorno vi confluiscono gli accrediti del POS e i versamenti del contante. È il credito più liquido e più facile da intercettare che esista. Il costo dell’operazione per l’agente è minimo, la resa massima. L’unico caso in cui l’agente preferisce non procedere è quando c’è una rateizzazione in corso regolarmente pagata, oppure quando le misure protettive sono già operative.
I suoi limiti
Qui il quadro si è fatto più severo per il debitore. La Cassazione ha chiarito che il pignoramento esattoriale del saldo di conto corrente non si limita alla fotografia del giorno della notifica: il vincolo abbraccia anche le somme accreditate successivamente, entro il periodo di sessanta giorni previsto dall’art. 72-bis, purché derivino dal rapporto di conto già esistente al momento del pignoramento. Per un supermercato significa che un solo atto può catturare due mesi di incassi, fino a concorrenza del debito.
I limiti dell’agente restano però precisi. Il pignoramento può colpire crediti futuri solo se nascono da un rapporto già esistente alla data della notifica: un conto aperto dopo, presso un’altra banca, non è vincolato da quell’atto. Il pignoramento deve fondarsi su un titolo valido e regolarmente notificato. E, soprattutto, dal giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive, l’esecuzione non può essere proseguita: la protezione opera anche nei confronti dell’agente della riscossione, che rispetto al divieto di azioni esecutive è un creditore come gli altri.
La tua contromossa
Qui il tempo è tutto. Ogni giorno di ritardo tra la notifica del pignoramento alla banca e la pubblicazione dell’istanza è un giorno di incassi che resta vincolato. La contromossa si articola in quattro passaggi.
Primo: depositare l’istanza di nomina dell’esperto con contestuale richiesta di misure protettive sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio (art. 17 CCII), in modo che la pubblicazione nel registro delle imprese avvenga il prima possibile.
Secondo: comunicare immediatamente alla banca, con atto formale, l’avvenuta pubblicazione e il divieto di proseguire l’esecuzione, perché la banca si astenga dal versare le somme all’agente.
Terzo: depositare il ricorso al tribunale per la conferma delle misure nei termini strettissimi previsti dall’art. 19 CCII (nella formulazione vigente, entro il giorno successivo alla pubblicazione), pena la perdita degli effetti protettivi. Questo procedimento non conosce rallentamenti estivi: la sospensione feriale dei termini, che opera solo dal 1° al 31 agosto, non offre alcun allungamento a chi deve depositare il ricorso di conferma in pieno agosto.
Quarto: chiedere al tribunale, con lo stesso ricorso, le misure cautelari necessarie a rendere fruibili per la gestione corrente le somme rimaste vincolate, motivandone la funzionalità rispetto alle trattative. Le cautelari, a differenza delle protettive, sono atipiche: vanno costruite su misura e giustificate con il piano di cassa.
Perché questi quattro passaggi stiano in quarantotto ore, il lavoro deve essere stato fatto prima. L’istanza di nomina dell’esperto non è un modulo da compilare in fretta: l’art. 17 CCII richiede di caricare sulla piattaforma una documentazione precisa. In sintesi, servono i bilanci degli ultimi esercizi (o, per chi non è tenuto a depositarli, le dichiarazioni fiscali), un progetto di piano di risanamento con un piano finanziario per i mesi successivi, l’elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti scaduti e a scadere e delle garanzie, la dichiarazione sull’eventuale pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale, i certificati sui debiti tributari, contributivi e assicurativi, l’estratto della Centrale Rischi e la situazione debitoria complessiva presso l’agente della riscossione.
Per un supermercato, che di solito ha una contabilità ordinata ma tarata sulla gestione quotidiana, preparare questo fascicolo richiede tempo e il lavoro congiunto di avvocato e commercialista. Chi aspetta il pignoramento per cominciare a raccogliere i documenti ha già perso i giorni più preziosi. La regola strategica è semplice: il fascicolo della composizione negoziata va costruito quando i primi segnali di tensione compaiono (fornitori che accorciano i termini, rateizzazioni che iniziano a pesare, avvisi bonari non pagati), in modo da poter premere il tasto nel momento in cui l’avversario muove.
È in questa contromossa, più che in ogni altra, che si vede il valore di chi conosce la procedura dal lato di chi la conduce: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta l’istanza sapendo quali elementi l’esperto e il tribunale verificheranno per primi.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, Sez. III civile, con sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha definito la durata del vincolo nel pignoramento esattoriale del conto corrente: le somme accreditate nel periodo di sessanta giorni restano attratte dal pignoramento se derivano dal rapporto di conto preesistente. È una pronuncia che “protegge” nel senso più pragmatico: dice al debitore quanto costa ogni giorno di inerzia, e quindi perché la protezione va attivata subito.
La Cassazione, con ordinanza n. 25217 del 10 settembre 2026, ha confermato che il pignoramento esattoriale può estendersi ai crediti maturati dopo la notifica, purché originati da un rapporto già esistente, ponendo però un limite all’estensione per evitare un’indisponibilità sostanzialmente perpetua delle somme. Il limite è il punto su cui la difesa può far leva.
Quarta mossa del creditore: la pressione per chiudere la partita
La mossa
Quando le azioni individuali non bastano o sono state bloccate, il creditore più strutturato alza il livello. Le mosse tipiche sono due. La prima è il ricorso per decreto ingiuntivo del fornitore, fondato sulle fatture e sull’estratto autentico delle scritture contabili (art. 634 c.p.c.), per ottenere un titolo e iscrivere ipoteca giudiziale. La seconda, più radicale, è il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale: il creditore chiede al tribunale di accertare l’insolvenza dell’impresa. Nella pratica, la minaccia della liquidazione giudiziale è spesso usata più come leva negoziale che come vero obiettivo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene se pensa di essere tra i pochi creditori informati e reattivi: il decreto ingiuntivo con ipoteca giudiziale gli dà una prelazione; il ricorso per liquidazione giudiziale costringe il debitore a sedersi al tavolo, spesso con un’offerta di pagamento privilegiato. Il creditore preferisce non farla quando il patrimonio del debitore è modesto e già gravato, perché in quel caso la liquidazione giudiziale lo lascerebbe con le briciole, e il ricorso diventa solo un costo.
I suoi limiti
Il primo limite è processuale: contro il decreto ingiuntivo il debitore ha quaranta giorni per proporre opposizione, e la provvisoria esecuzione non è automatica. Il secondo limite è il più potente: dal giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure (art. 18, comma 4, CCII). E dopo la pubblicazione il creditore non può acquisire diritti di prelazione non concordati, il che neutralizza anche l’ipoteca giudiziale che sperava di iscrivere.
La tua contromossa
La contromossa richiede lucidità, perché qui si commette l’errore più grave: rispondere al ricorso di liquidazione giudiziale depositando in fretta e furia un concordato “in bianco” e poi, ripensandoci, tentare la composizione negoziata. La Cassazione ha chiuso questa strada: se è già pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, l’istanza di composizione negoziata è inammissibile e non produce effetti impeditivi rispetto alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. La scelta dello strumento va fatta una volta, bene, e prima.
Se lo strumento scelto è la composizione negoziata, la contromossa chiave è portare il procedimento di conferma delle misure al centro della scena, facendo emergere davanti al tribunale un progetto di risanamento serio e documentato. Se invece l’impresa ha già superato la soglia in cui la composizione negoziata è credibile, lo strumento può essere il concordato preventivo in continuità aziendale: anche lì le misure protettive (art. 54, comma 2, CCII) bloccano le azioni individuali, e l’art. 94-bis CCII rafforza la tutela proprio per i fornitori, vietando ai creditori interessati dalle misure di rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali, cioè quelli necessari alla gestione corrente, comprese le forniture la cui interruzione impedirebbe la prosecuzione dell’attività. Per un supermercato, le forniture alimentari sono il caso di scuola del contratto essenziale.
C’è un fronte laterale che il creditore più accorto non trascura: le garanzie personali. Banche e, talvolta, fornitori strategici hanno ottenuto negli anni fideiussioni dai soci o dal titolare. Quando l’impresa è protetta, il creditore può essere tentato di spostare l’attacco sul garante, che in linea generale non beneficia automaticamente della protezione concessa all’impresa. La contromossa è chiedere espressamente che le misure siano estese anche ai terzi garanti, motivando che l’aggressione del patrimonio del socio comprometterebbe le trattative e, di riflesso, la continuità del supermercato. Non è un effetto automatico: va chiesto, giustificato e ottenuto dal tribunale.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha stabilito che spetta al tribunale investito della domanda di liquidazione giudiziale (nel caso, di fallimento) valutare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, e che tale istanza è inammissibile quando è già pendente una domanda di concordato. Il messaggio per l’imprenditore è netto: la tempestività e la coerenza nella scelta dello strumento non sono dettagli, sono il presupposto della protezione.
Quinta mossa del creditore: attaccare la conferma delle misure
La mossa
Questa è la mossa del creditore più sofisticato, ed è quella che il debitore non si aspetta. Una volta pubblicata l’istanza e depositato il ricorso di conferma, il tribunale fissa l’udienza e ne dà notizia ai creditori interessati. Il creditore può costituirsi e opporsi alla conferma, sostenendo che non esiste un progetto di risanamento credibile, che le misure sono sproporzionate, che l’impresa sta usando la composizione negoziata per guadagnare tempo in vista di una liquidazione già decisa. Anche dopo la conferma, i creditori possono chiedere la revoca delle misure o l’abbreviazione della loro durata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene quando il suo credito è di importo rilevante e la sua posizione esecutiva era avanzata (un pignoramento già quasi a frutto, un’ipoteca appena iscritta): la conferma delle misure gli costerebbe esattamente quel vantaggio. L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha chiarito nella circolare 5/E/2026 che i suoi uffici valutano se costituirsi in giudizio per opporsi alla conferma delle misure protettive o all’adozione delle misure cautelari richieste nei suoi confronti. Il creditore preferisce invece non opporsi quando il piano è solido e l’esperto ha espresso parere favorevole: un’opposizione destinata a fallire lo espone soltanto a un costo e lo rende un interlocutore meno gradito nella trattativa successiva.
I suoi limiti
Il limite del creditore è che il tribunale non è chiamato a giudicare la fattibilità del piano come in un giudizio di omologazione. In sede di conferma il controllo verte sulla funzionalità delle misure rispetto alle trattative e sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, non sulla certezza del risultato. L’opposizione del creditore deve dunque dimostrare qualcosa di più del semplice scetticismo: deve dimostrare che il progetto è pretestuoso o che la composizione negoziata è usata per finalità diverse dal risanamento.
La tua contromossa
La contromossa si prepara prima dell’udienza, e si basa su tre pilastri.
Il primo è il piano. Dal 2026 il documento guida ministeriale sulla composizione negoziata (decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026) ha rivisto il test pratico di sostenibilità e la check-list per la redazione dei piani, alzando l’asticella contro i progetti irrealistici. Un supermercato deve presentare numeri credibili: marginalità per reparto, rotazione delle scorte, piano di cassa settimanale, ipotesi di rinegoziazione con i fornitori, eventuali interventi su costi del personale e locazioni.
Il secondo è l’esperto. Il suo parere sulla funzionalità delle misure pesa moltissimo. Un rapporto trasparente con l’esperto fin dal primo giorno, con informazioni complete e aggiornate, è la migliore difesa contro l’opposizione del creditore.
Il terzo è la calibratura delle misure. Dopo il correttivo-ter, le misure protettive possono essere richieste nei confronti di tutti i creditori oppure solo di alcuni, anche individuati per categorie omogenee. La contromossa chiave è chiedere misure proporzionate: estese all’agente della riscossione e ai fornitori che hanno bloccato le consegne, ma non necessariamente a creditori che non stanno agendo. Una richiesta su misura è più difficile da attaccare di una richiesta generalizzata e indifferenziata.
Infine, c’è un fronte su cui il creditore aspetta un passo falso del debitore: la gestione dell’impresa durante le trattative. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve gestirla in modo da non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, e deve informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che un atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o al risanamento, lo segnala; se l’atto viene compiuto ugualmente, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese e, quando l’atto incide sulle misure, segnalarlo al tribunale, che può revocarle o abbreviarne la durata. Pagare per intero l’arretrato di un solo fornitore “amico” senza passare dall’esperto è esattamente l’errore che il creditore oppositore aspetta: gli consegna la prova che le trattative non sono condotte in modo trasparente.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure protettive affermando che il giudice deve verificare che il progetto sia serio, documentato e non manifestamente pretestuoso, senza spingersi a valutarne la concreta fattibilità.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 aprile 2025, ha confermato le misure in presenza del parere favorevole dell’esperto, estendendole anche ai terzi garanti, dato rilevante quando i soci del supermercato hanno prestato fideiussioni personali.
Il Tribunale di Como, con ordinanza del 30 aprile 2025, ha confermato le misure protettive per 120 giorni, con effetto dalla data di pubblicazione dell’istanza, concedendo anche misure cautelari, e con successivo provvedimento del 27 giugno 2025 ha esaminato la richiesta di proroga.
Sul versante opposto, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 14 dicembre 2025, ha negato la conferma delle misure in assenza di un progetto di risanamento concreto, serio e attendibile, ritenendo che le misure fossero strumentali alla sola liquidazione atomistica del patrimonio. È la pronuncia che il creditore citerà contro di te: la risposta è un piano che dimostri l’esatto contrario.
Sesta mossa del creditore: aspettare che il tempo scada
La mossa
È la mossa più silenziosa e, per certi versi, la più insidiosa. Il creditore che non è riuscito a impedire la conferma delle misure non si oppone più, non litiga, non tratta davvero. Aspetta. Sa che le misure protettive hanno una durata limitata e che, alla loro scadenza, potrà riprendere le azioni esecutive da dove le aveva lasciate.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene se pensa che l’impresa non riuscirà a chiudere un accordo nei tempi: aspettare non costa nulla e preserva intatta la sua posizione. Il creditore abbandona questa strategia quando si accorge che l’accordo con gli altri creditori sta prendendo forma: a quel punto restare fuori significa rischiare di essere l’unico a non aver negoziato, e trovarsi poi davanti a uno strumento concorsuale successivo in cui il suo credito verrà trattato in modo meno favorevole.
I suoi limiti
Il creditore sa contare, ma anche il debitore deve farlo. Nella composizione negoziata il tribunale stabilisce la durata delle misure tra 30 e 120 giorni; su richiesta, la durata può essere prorogata, ma la durata complessiva delle misure nella composizione negoziata non può superare 240 giorni. Inoltre, il Codice prevede un tetto generale: per la medesima crisi o insolvenza, le misure protettive non possono superare complessivamente dodici mesi, anche sommando procedure diverse. Il creditore che aspetta fa leva proprio su questi tetti.
Il suo limite, però, è che durante l’attesa resta esposto: l’esperto può segnalare al tribunale comportamenti non collaborativi, e un creditore che ha partecipato alle trattative senza buona fede si troverà in una posizione peggiore negli sviluppi successivi.
La tua contromossa
La contromossa è usare il tempo protetto per costruire le soluzioni che rendono inutile l’attesa dell’avversario.
Sul fronte fiscale, il correttivo-ter ha introdotto la possibilità di concludere, già durante le trattative, un accordo transattivo con le Agenzie fiscali e con l’agente della riscossione per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori (art. 23, comma 2-bis, CCII). La circolare 5/E/2026 ha ammesso anche la falcidia dell’IVA, a condizione che un professionista indipendente attesti che il trattamento proposto assicura al Fisco una soddisfazione non inferiore all’alternativa liquidatoria. La stessa circolare ha chiarito che le rateizzazioni già in corso continuano a essere pagate fino all’efficacia del nuovo accordo e che, se l’accordo non si conclude o non ottiene l’autorizzazione del giudice, la vecchia rateizzazione continua a produrre effetti, purché nel frattempo non sia intervenuta la decadenza. Non sospendere i pagamenti di una rateizzazione in corso confidando nella protezione: è l’errore che fa perdere la rete di sicurezza.
A questo si aggiungono le misure premiali dell’art. 25-bis CCII: riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti tributari anteriori nelle ipotesi previste dall’art. 23, comma 2, e possibilità di rateizzare le somme non ancora iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili (estendibili fino a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà), quando le trattative si chiudono con un contratto o un accordo con i creditori.
Sul fronte commerciale, il tempo protetto serve a chiudere accordi individuali con i fornitori strategici: dilazione dell’arretrato, nuove condizioni di consegna, eventuali piani di rientro garantiti dai flussi futuri. La contromossa chiave è arrivare alla scadenza delle misure con gli accordi già firmati, non con le trattative ancora aperte.
Se il tempo non basta, il Codice offre una via d’uscita: all’esito della composizione negoziata, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o agli altri strumenti di regolazione della crisi. Ma va pianificato per tempo, non improvvisato a misure scadute.
Vale la pena chiarire quali sono, concretamente, gli sbocchi su cui lavorare durante il periodo protetto, perché ciascuno sposta la convenienza dei creditori in modo diverso. La composizione negoziata può chiudersi con un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, che dà accesso alle misure premiali fiscali; con una convenzione di moratoria; con un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, che produce effetti protettivi rispetto alle revocatorie. Se le trattative non portano a un accordo, restano aperte le strade degli accordi di ristrutturazione dei debiti, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, del concordato preventivo e, quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma senza esito, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, da proporre entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione.
Per il creditore che aspetta, ognuno di questi sbocchi rappresenta un rischio: un concordato in continuità con misure protettive e tutela dei contratti essenziali, o un concordato semplificato che non richiede il voto dei creditori, lo priverebbero del controllo sui tempi. È per questo che, quando il debitore dimostra di avere già pronto lo sbocco successivo, l’attesa smette di essere conveniente e la trattativa torna sul tavolo.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Milano, Seconda Sezione Civile e Crisi d’Impresa, con provvedimento del 4 luglio 2025, ha esaminato una richiesta di misure presentata dopo lo spirare del termine massimo di 240 giorni in una composizione negoziata di gruppo, distinguendo nettamente le misure protettive, tipiche e a durata legale predeterminata, dalle misure cautelari, atipiche e prive di una durata massima fissata dalla legge, e respingendo una parte delle richieste. Lezione: le cautelari non sono un modo automatico per prolungare le protettive; vanno giustificate per ciò che sono.
Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025, ha negato la conferma di nuove misure protettive richieste in una seconda composizione negoziata avviata per la medesima situazione di insolvenza, richiamando il limite complessivo di dodici mesi. Lezione: la protezione non è rinnovabile all’infinito; va spesa bene la prima volta.
La partita giocata: tre simulazioni mossa contro contromossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati realistici, non casi reali. Servono a far vedere come cambiano gli equilibri quando la contromossa arriva nel momento giusto oppure in ritardo.
Simulazione 1 — Il pignoramento del conto con gli incassi POS
Ipotesi: supermercato con debito esattoriale complessivo di 186.340 € (IVA non versata, ritenute e contributi iscritti a ruolo). Sul conto aziendale confluiscono incassi medi giornalieri di 4.870 €. L’agente della riscossione notifica alla banca l’ordine di pagamento ex art. 72-bis il 14 gennaio.
Scenario A — inerzia. L’imprenditore spera che il pignoramento colpisca solo il saldo del giorno. In realtà, secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione nel 2025, il vincolo attrae anche gli accrediti dei sessanta giorni successivi. In sessanta giorni gli incassi stimati sono 4.870 × 60 = 292.200 €: più del debito. Per due mesi, ogni euro incassato finisce vincolato fino a concorrenza di 186.340 €. Il supermercato non può pagare i fornitori, che interrompono le consegne. Gli scaffali si svuotano entro poche settimane.
Scenario B — contromossa immediata. L’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive è depositata il 15 gennaio e pubblicata nel registro delle imprese il 16 gennaio; il ricorso per la conferma è depositato il 17 gennaio. Dalla pubblicazione l’esecuzione non può proseguire. Restano vincolati gli incassi dei due giorni intercorsi (circa 9.740 €), per i quali si chiede al tribunale una misura cautelare che ne consenta l’utilizzo per la gestione corrente, documentando con il piano di cassa la loro destinazione ai fornitori. La differenza tra i due scenari non è giuridica: è temporale. Due giorni contro sessanta.
Simulazione 2 — Il fornitore che sospende le consegne
Ipotesi: fornitore di ortofrutta legato al supermercato da un contratto quadro annuale con scadenza al 31 dicembre 2026; arretrato scaduto di 47.615 €. Il 3 marzo il fornitore comunica la sospensione delle consegne fino al saldo integrale.
Sviluppo: l’istanza con misure protettive è pubblicata il 9 marzo; il ricorso di conferma è depositato il 10 marzo; il tribunale fissa l’udienza e conferma le misure con ordinanza del 24 marzo, per 120 giorni. Tra il 9 e il 24 marzo il fornitore può legittimamente mantenere la sospensione (art. 18, comma 5, CCII). Dal 24 marzo, invece, non può più rifiutare le consegne per il solo mancato pagamento dei 47.615 € anteriori: le nuove forniture vanno eseguite, e il supermercato le paga secondo le condizioni contrattuali.
Il punto critico: se il contratto quadro fosse scaduto il 28 febbraio, l’art. 18, comma 5, non avrebbe potuto imporne la prosecuzione. In quel caso la partita si sarebbe giocata solo sul piano negoziale: proposta di rientro dell’arretrato in 18 rate da circa 2.645 € (47.615 ÷ 18 = 2.645,28 €), con nuove consegne pagate a 30 giorni, da presentare al fornitore mettendo a confronto la prospettiva di recupero nella composizione negoziata con quella, molto più incerta, di una liquidazione giudiziale.
Simulazione 3 — L’accordo transattivo con il Fisco
Ipotesi: debito tributario complessivo di 211.480 €, di cui 58.930 € tra sanzioni e interessi. Il professionista indipendente stima che, in caso di liquidazione giudiziale, l’Erario recupererebbe il 18,4% del proprio credito (circa 38.912 €).
Sviluppo: durante le trattative si propone all’Agenzia delle Entrate e all’agente della riscossione un accordo ex art. 23, comma 2-bis, CCII con pagamento del 46% del debito complessivo, pari a 97.281 €, in 96 rate mensili da circa 1.013 €. Il confronto con l’alternativa liquidatoria è il cuore della proposta: 97.281 € contro 38.912 €. Per il creditore pubblico, accettare significa recuperare più del doppio di ciò che otterrebbe facendo chiudere il supermercato. La convenienza del creditore, ancora una volta, è la leva. Nel frattempo, la rateizzazione già in corso su una parte dei carichi continua a essere pagata, così da non perdere la rete di sicurezza se l’accordo non dovesse perfezionarsi.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è un momento, in ogni partita di crisi, in cui l’avversario smette di voler vincere e comincia a voler limitare le perdite. Riconoscerlo è metà del lavoro.
Al fornitore commerciale conviene trattare subito dopo la conferma delle misure. Prima della conferma, ha ancora la possibilità di sospendere legittimamente le consegne e quindi una carta da giocare. Dopo la conferma, quella carta non c’è più: se ha un contratto pendente, deve consegnare; se non ce l’ha, rischia di perdere il cliente e di trovarsi con un credito pregresso sempre meno recuperabile. È il momento in cui accetta con più facilità un piano di rientro, una riduzione degli interessi di mora, una dilazione dell’arretrato in cambio della regolarità dei pagamenti correnti.
All’agente della riscossione e all’Agenzia delle Entrate conviene trattare quando il piano dimostra la convenienza rispetto alla liquidazione. Il creditore pubblico non tratta per simpatia e ha un vincolo preciso: non può accettare meno di quanto otterrebbe dall’alternativa liquidatoria. La trattativa si apre davvero solo quando sul tavolo c’è un’attestazione di un professionista indipendente che mette nero su bianco quel confronto. Prima di quel documento, ogni proposta è percepita come una richiesta di sconto; dopo, diventa una scelta razionale.
Alla banca conviene trattare quando la classificazione del credito è comunque destinata a peggiorare. Se l’impresa entra in una procedura concorsuale, la banca dovrà accantonare e svalutare. Un accordo di riscadenzamento o di consolidamento nell’ambito della composizione negoziata le consente di contenere il danno. La relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione del 30 gennaio 2025 ha valorizzato proprio il principio di neutralità dell’accesso alla composizione negoziata rispetto alla classificazione dei crediti: l’ingresso nel percorso, in sé, non deve tradursi in un trattamento peggiorativo.
A tutti i creditori conviene trattare quando la trattativa diventa competitiva. Il creditore che vede gli altri firmare accordi individuali capisce che restare fuori significa trovarsi isolato. Per questo l’ordine in cui si chiudono gli accordi conta: si parte dai fornitori strategici più disponibili, si consolida il fronte e si arriva al tavolo dei creditori più duri con la forza di un risanamento già avviato.
Esistono, al contrario, momenti in cui ai creditori non conviene trattare: quando la loro azione esecutiva è a un passo dal risultato (un pignoramento già quasi riscosso), quando le misure stanno per scadere senza che il debitore abbia una soluzione pronta, quando il piano appare costruito sulla carta e non sui numeri. In questi momenti la proposta di accordo viene letta come segno di debolezza. La regola è proporre quando la convenienza dell’avversario si è già spostata, non prima.
Il calendario della trattativa
Tradotto in un calendario, il ragionamento sulla convenienza dei creditori suggerisce una sequenza precisa, che va adattata al singolo caso ma che conserva una logica costante.
Nelle prime due settimane dopo la conferma il lavoro si concentra sui fornitori strategici e sulla centrale d’acquisto, se esiste. È il momento in cui hanno appena perso la carta della sospensione e non hanno ancora deciso se sostituire il cliente. Ogni accordo chiuso in questa fase stabilizza gli approvvigionamenti e rende più credibile il piano agli occhi di tutti gli altri.
Tra il primo e il secondo mese si apre il tavolo con il creditore pubblico. Arrivarci con gli scaffali di nuovo pieni, gli incassi in ripresa e i primi accordi commerciali firmati cambia completamente la lettura della proposta: non è più la richiesta di un’impresa che cerca tempo, ma il piano di un’impresa che sta già tornando a generare cassa. In questa fase si consolida anche l’attestazione del professionista indipendente sul confronto con l’alternativa liquidatoria.
Prima della scadenza della prima durata delle misure occorre valutare con l’esperto se chiedere la proroga, e su quali basi. Il tribunale proroga quando le trattative mostrano progressi concreti; una proroga chiesta senza nulla di nuovo da mostrare è un regalo al creditore che aspetta.
Nell’ultimo tratto del periodo protetto si formalizzano gli accordi e si sceglie lo sbocco: contratto, accordo con i creditori, accordo transattivo con il Fisco, oppure accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Il punto fermo è uno: alla scadenza delle misure non deve restare nessuna mossa importante ancora da giocare.
Questa sequenza ha una logica che va oltre il singolo caso: ogni accordo chiuso riduce il numero di creditori che hanno convenienza ad aspettare, e ogni creditore che firma rende più isolato quello che resiste.
La partita in tabella
La tabella riassume le sei mosse del creditore tipico in un caso di supermercato in crisi, i limiti che lo vincolano, la contromossa disponibile e la finestra temporale utile per giocarla. Va letta riga per riga come una sequenza: ogni mossa non neutralizzata rende più forte quella successiva.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Fornitore sospende le consegne o pretende il contrassegno | Art. 1565 c.c. (preavviso nella somministrazione); art. 18, c. 5, CCII dopo la conferma delle misure | Mappatura dei contratti pendenti; ricorso di conferma immediato; pagamento puntuale delle nuove consegne | Prima della scadenza naturale del contratto quadro; tra pubblicazione e conferma il fornitore può ancora sospendere |
| AdER notifica intimazione, preavviso di fermo, comunicazione di ipoteca | Artt. 50, 77 e 86 D.P.R. 602/1973; art. 18, c. 1, CCII (niente nuove prelazioni dopo la pubblicazione) | Verifica dei titoli e delle notifiche; pubblicazione dell’istanza prima dell’iscrizione | Nel termine concesso dal preavviso o dalla comunicazione preventiva |
| AdER pignora il conto degli incassi (art. 72-bis) | Vincolo esteso agli accrediti dei 60 giorni solo se da rapporto preesistente; stop alla prosecuzione dalla pubblicazione | Istanza con misure protettive; comunicazione alla banca; misure cautelari per le somme vincolate | Ogni giorno conta: idealmente entro 24-48 ore dalla notifica |
| Fornitore chiede decreto ingiuntivo o liquidazione giudiziale | 40 giorni per l’opposizione; divieto di sentenza di liquidazione giudiziale durante le misure (art. 18, c. 4, CCII) | Scelta coerente dello strumento; niente concordato con riserva prima della composizione negoziata | Prima dell’udienza sulla liquidazione; prima che si formi il titolo |
| Creditore si oppone alla conferma delle misure | Il tribunale verifica funzionalità e ragionevole perseguibilità del risanamento, non la fattibilità piena | Piano serio e documentato; parere dell’esperto; misure calibrate (anche selettive) | Prima dell’udienza di conferma |
| Creditore attende la scadenza delle misure | Durata 30-120 giorni, proroghe fino a 240 complessivi; tetto di 12 mesi per la medesima crisi | Accordo transattivo fiscale ex art. 23, c. 2-bis; accordi individuali con i fornitori; pianificazione dello sbocco | Durante l’intero periodo protetto, con accordi chiusi prima della scadenza |
Le domande di chi è sotto attacco
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorarmi il conto senza passare da un giudice? Sì. Il pignoramento presso terzi esattoriale (art. 72-bis D.P.R. 602/1973) si svolge senza udienza: la banca riceve l’ordine e deve pagare entro sessanta giorni. Proprio per questo la reazione deve essere immediata e passare, se l’impresa è risanabile, dall’istanza di misure protettive.
Se chiedo le misure protettive, i fornitori sono obbligati a consegnarmi la merce? Solo in parte e solo dopo la conferma. I fornitori legati da contratti pendenti non possono rifiutare l’adempimento per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori, ma possono sospendere le consegne tra la pubblicazione dell’istanza e la conferma del tribunale. Chi lavora a ordini singoli, senza un contratto quadro, resta libero di non accettare nuovi ordini.
Le misure protettive bloccano anche le cartelle che mi arrivano durante la composizione negoziata? Bloccano le azioni esecutive e cautelari, non l’attività di accertamento. L’Amministrazione finanziaria può continuare a notificare atti e a determinare il debito; non può, finché le misure operano, aggredire il patrimonio dell’impresa.
Posso smettere di pagare la rateizzazione in corso con l’Agenzia? No, è un errore grave. Le rateizzazioni già in essere vanno pagate fino all’efficacia dell’eventuale nuovo accordo. Se l’accordo non va in porto, la vecchia rateizzazione continua a valere solo se nel frattempo non sei decaduto.
Quanto durano le misure protettive? Da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 giorni complessivi nella composizione negoziata. Esiste inoltre un tetto generale di dodici mesi per la medesima crisi, che impedisce di rinnovare la protezione all’infinito con procedure successive.
I dipendenti sono coinvolti dalle misure protettive? No. I crediti dei lavoratori sono esclusi per legge dalle misure protettive e restano pienamente esigibili. Il piano di cassa deve quindi prevedere il pagamento regolare delle retribuzioni. In un supermercato, dove il personale di cassa, banco e magazzino è il cuore del servizio, ritardare gli stipendi significa perdere proprio le persone che tengono aperto il punto vendita, oltre a esporsi ad azioni che le misure protettive non possono fermare.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce che seguono, organizzate per mossa del creditore, definiscono i limiti entro cui la controparte può muoversi e, specularmente, le condizioni alle quali il debitore ottiene protezione. I principi sono riformulati in parole nostre.
Sul fornitore che blocca le consegne
Tribunale di Modena, ordinanza 26 dicembre 2022. Principio: l’art. 18, comma 5, CCII protegge la prosecuzione dei contratti pendenti fino alla loro scadenza naturale, ma non consente di imporre la prosecuzione di un rapporto già cessato per decorso del termine. Rilevanza: il supermercato deve rinegoziare i contratti quadro in scadenza prima che si esauriscano.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15713 del 12 giugno 2025. Principio: sono pendenti i contratti non ancora compiutamente eseguiti da entrambe le parti; le prestazioni già eseguite restano regolate dal contratto. Rilevanza: delimita il perimetro dei rapporti di fornitura che la disciplina dei contratti pendenti può effettivamente proteggere.
Sulle cautelari e sul fronte penale-tributario
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Principio: l’accesso alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, può escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in materia tributaria. Rilevanza: protegge l’imprenditore con omessi versamenti IVA anche sul versante penale.
Sul pignoramento del conto degli incassi
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025. Principio: nel pignoramento esattoriale del conto corrente, il vincolo si estende alle somme accreditate nel periodo di sessanta giorni, se derivano dal rapporto di conto preesistente. Rilevanza: spiega perché ogni giorno di ritardo nell’attivare le misure costa un giorno di incassi.
Cassazione, ordinanza n. 25217 del 10 settembre 2026. Principio: il pignoramento esattoriale può riguardare crediti maturati dopo la notifica purché originati da un rapporto già esistente, con un limite che impedisce un’indisponibilità sostanzialmente illimitata delle somme. Rilevanza: individua il confine dell’estensione del vincolo, utile per contestarne gli eccessi.
Sull’istanza di liquidazione giudiziale e sulla scelta dello strumento
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025. Principio: il tribunale investito della domanda di liquidazione valuta incidentalmente l’ammissibilità della composizione negoziata con misure protettive; l’istanza è inammissibile se pende già una domanda di concordato, anche con riserva. Rilevanza: impone di scegliere lo strumento giusto una sola volta e per tempo.
Sull’opposizione alla conferma delle misure
Tribunale di Nola, decreto 15 maggio 2025. Principio: le misure vanno confermate se il progetto di risanamento è serio, documentato e non manifestamente pretestuoso, senza valutazione della fattibilità in senso pieno. Rilevanza: fissa l’asticella che il creditore oppositore deve superare.
Tribunale di Brescia, ordinanza 17 aprile 2025. Principio: in presenza di parere favorevole dell’esperto le misure possono essere confermate ed estese ai terzi garanti. Rilevanza: tutela anche i soci che hanno firmato fideiussioni per il supermercato.
Tribunale di Como, ordinanza 30 aprile 2025 e provvedimento 27 giugno 2025. Principio: conferma delle misure protettive per 120 giorni con effetto dalla pubblicazione e concessione di misure cautelari, con successivo esame della proroga. Rilevanza: mostra come protettive e cautelari possano lavorare insieme a sostegno della continuità.
Tribunale di Milano, provvedimento 14 dicembre 2025. Principio: senza un progetto di risanamento concreto, serio e attendibile, le misure non si confermano se appaiono strumentali alla sola liquidazione atomistica del patrimonio. Rilevanza: è l’argomento che il creditore userà; il piano deve smentirlo con i numeri.
Sul creditore che aspetta la scadenza
Tribunale di Milano, Sez. II civile e crisi d’impresa, provvedimento 4 luglio 2025. Principio: scaduto il termine massimo di 240 giorni, le misure cautelari, atipiche e senza durata legale predeterminata, non sono un prolungamento automatico delle protettive e vanno autonomamente giustificate. Rilevanza: il tempo protetto va usato per chiudere accordi, non per rinviare.
Tribunale di Bologna, provvedimento 19 maggio 2025. Principio: per la medesima crisi o insolvenza non si possono ottenere nuove misure protettive oltre il limite complessivo di dodici mesi. Rilevanza: la protezione non si rinnova a piacimento; va spesa bene la prima volta.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al tuo fianco: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa quando la loro convenienza si sposta. In concreto:
- Estraiamo e analizziamo il ruolo completo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, verificando cartella per cartella notifiche, prescrizioni, decadenze e sgravi dovuti, per ridurre il debito da negoziare prima di negoziarlo.
- Mappiamo tutti i rapporti di fornitura, distinguendo contratti quadro pendenti, ordini occasionali e contratti in scadenza, per sapere in anticipo su quali fornitori la protezione legale funziona e su quali serve la trattativa.
- Prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive calibrate, generali o selettive, scegliendo i creditori da includere in base alle azioni effettivamente in corso.
- Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure nei termini di legge e chiediamo, quando servono, le misure cautelari per liberare gli incassi vincolati dal pignoramento esattoriale.
- Comunichiamo formalmente alla banca e agli altri terzi pignorati il divieto di proseguire l’esecuzione, presidiando che nessun versamento all’agente della riscossione avvenga dopo la pubblicazione.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il piano di risanamento e il piano di cassa, con marginalità per reparto, rotazione delle scorte e flussi settimanali, secondo gli standard del documento guida ministeriale aggiornato nel 2026.
- Difendiamo le misure in udienza contro l’opposizione dei creditori e contro le richieste di revoca o di abbreviazione della durata.
- Impostiamo l’accordo transattivo con il Fisco ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando l’attestazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e preservando, nel frattempo, le rateizzazioni in corso.
- Negoziamo con i fornitori strategici piani di rientro sull’arretrato e nuove condizioni di consegna, nel momento in cui la loro convenienza a trattare è massima.
- Pianifichiamo lo sbocco della composizione negoziata (contratto, accordo, strumento di regolazione della crisi) prima che le misure scadano, e ci opponiamo agli atti illegittimi dei creditori, dal decreto ingiuntivo al ricorso per liquidazione giudiziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi conduce le trattative, sapere quali informazioni l’esperto pretende, quali criticità un tribunale individua per prime in un’istanza di conferma, quali proposte i creditori considerano credibili. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore e la stessa linea, dall’opposizione al decreto ingiuntivo del fornitore fino all’eventuale ricorso in Cassazione contro gli atti della riscossione. Se il titolare, come persona, dovesse trovarsi esposto per debiti personali o garanzie fuori dal perimetro della composizione negoziata, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permettono di valutare anche gli strumenti del sovraindebitamento.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché la convenienza di un creditore è materia da commercialista quanto da avvocato: il piano di cassa che convince il tribunale è lo stesso documento che convince il fornitore e l’Agenzia delle Entrate a trattare.
Chiusura
Un supermercato con cartelle esattoriali e fornitori che bloccano le consegne non ha bisogno di sperare: ha bisogno di muovere prima dei suoi creditori. Il fornitore che sospende, l’agente della riscossione che pignora il conto degli incassi, il creditore che si oppone alla conferma o che aspetta la scadenza delle misure: sono tutte mosse prevedibili, con limiti precisi e finestre temporali precise. Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce la composizione negoziata e le misure protettive dall’interno, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il debito da gestire è fatto di cartelle, rapporti bancari e fornitori insieme. Ogni caso viene analizzato sui documenti reali dell’impresa: nessuna promessa di risultato, ma un impegno preciso a verificare, costruire la strategia e presidiare ogni scadenza.
📩 Prima che il prossimo accredito del POS finisca vincolato o che un altro fornitore sospenda le consegne, mettiti in contatto con noi: tutti i recapiti dello studio sono riportati al termine di questa pagina.
