Relazione Del Curatore Sul Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Cosa Contiene E Quanto Pesa

Quando dentro una liquidazione giudiziale qualcuno deposita una proposta di concordato, il primo documento che entra nel fascicolo non è una sentenza né un voto: è un atto scritto dal curatore. È il parere che il giudice delegato gli chiede sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Quel documento non decide nulla in senso tecnico, ma orienta tutto ciò che viene dopo: il parere del comitato dei creditori, la comunicazione ai creditori, il voto, l’omologazione e le eventuali opposizioni. Il rischio principale è esattamente questo: credere che si tratti di un adempimento formale e accorgersi, mesi dopo, che il confronto numerico contenuto in quelle pagine ha già indirizzato il consenso dei creditori e precostituito il terreno del giudizio di convenienza.

Lo Studio Monardo opera su questo terreno perché la materia è, letteralmente, quella delle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dove rilevano la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e dove il confronto fra scenari liquidatori richiede la lettura congiunta di dati contabili, bancari e fiscali che lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avvocato svolge come attività ordinaria. A questo si aggiunge il profilo processuale: il concordato nella liquidazione giudiziale si chiude con un decreto impugnabile e, in ultima istanza, con un ricorso per cassazione, e l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista.

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Inquadramento normativo: quale “relazione” e quali norme

Sul piano normativo occorre anzitutto sgombrare il campo da un equivoco lessicale. Nella prassi si parla genericamente di “relazione del curatore sul concordato”, ma il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, cosiddetto correttivo-ter) prevede tre distinti atti del curatore all’interno del procedimento di concordato nella liquidazione giudiziale, con presupposti, contenuti ed effetti diversi.

Il primo è il parere previsto dall’art. 241, comma 1, CCII. La disciplina prevede che la proposta di concordato sia presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore “con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte”. È il documento che nel linguaggio comune viene chiamato relazione del curatore sul concordato ed è quello che pesa di più sul piano sostanziale, perché contiene la comparazione fra due scenari alternativi: cosa incassano i creditori se il concordato viene omologato, cosa incasserebbero se la liquidazione giudiziale proseguisse fino al riparto finale.

Il secondo è la relazione sull’esito delle votazioni, prevista dall’art. 245, comma 1, CCII: decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Qui il contenuto non è valutativo ma ricostruttivo: perimetro dei crediti ammessi al voto, dissensi pervenuti, calcolo delle maggioranze.

Il terzo è la relazione motivata con parere definitivo in sostituzione del comitato dei creditori, prevista dall’art. 245 CCII in sede di giudizio di omologazione: il giudice delegato fissa con decreto un termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata con il suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

In sintesi: il parere ex art. 241 CCII è un atto valutativo e comparativo che precede il voto; la relazione ex art. 245, comma 1, CCII è un atto ricognitivo che certifica l’esito del voto; la relazione sostitutiva ex art. 245 CCII è un atto valutativo che precede l’omologazione e che il curatore scrive solo in caso di inerzia del comitato.

Va precisato che nessuno di questi tre atti coincide con la relazione giurata del professionista indipendente prevista dall’art. 240, comma 4, CCII. Quest’ultima serve a un fine diverso e più circoscritto: quando la proposta prevede che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, la misura del loro soddisfacimento non può essere inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti su cui grava la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali, importo che deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. Il curatore non attesta: valuta e informa. Un orientamento risalente ma mai smentito (Cass. n. 3274/2011) ha chiarito che il parere reso dal curatore sui presumibili risultati della liquidazione svolge una funzione più ridotta e limitata rispetto a quella propria della relazione dell’attestatore.

Ancora diversi sono gli obblighi informativi ordinari del curatore nella liquidazione giudiziale, disciplinati dall’art. 130 CCII: la relazione particolareggiata iniziale sulle cause dell’insolvenza e sulla condotta degli organi sociali e i successivi rapporti riepilogativi periodici. Sono documenti che fotografano la procedura nel suo complesso e che, in sede di concordato, costituiscono la base di partenza del parere, non la sua sostituzione.

La ratio dell’art. 241 CCII è trasparente. Nel sistema vigente il giudizio di convenienza sulla proposta non appartiene al giudice: appartiene ai creditori, che votano. Perché il voto sia consapevole occorre però che i creditori dispongano di una stima attendibile dell’alternativa. Quella stima la può fare solo chi ha in mano l’attivo, il passivo, il programma di liquidazione e lo stato delle procedure in corso. Da qui l’obbligatorietà del parere e la sua funzione dichiaratamente informativa. Parte della dottrina più recente ha osservato che, dopo il correttivo-ter, la relazione del curatore di cui all’art. 241, comma 1, CCII mira proprio a consentire una consapevole espressione del voto da parte dei creditori.


Requisiti e termini: chi scrive, su cosa, entro quando

Sul piano dei presupposti, il parere del curatore presuppone una proposta ritualmente depositata. L’art. 240 CCII stabilisce che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità e i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Per il debitore, per le società cui partecipa e per quelle sottoposte a comune controllo valgono invece limiti temporali: non prima di un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Ne discende una conseguenza operativa spesso trascurata: l’elenco provvisorio dei creditori è esso stesso un atto del curatore ed è condizione di praticabilità del concordato “del giorno dopo”. Se la contabilità è inservibile, la proposta anticipata non può essere esaminata, a prescindere dalla sua convenienza.

Quanto al contenuto obbligatorio del parere, l’art. 241, comma 1, CCII indica due oggetti vincolati:

  • i presumibili risultati della liquidazione, cioè la stima di quanto la prosecuzione della procedura porterebbe ai creditori, per categorie e per tempi;
  • le garanzie offerte, cioè la consistenza, l’escutibilità e la capienza degli impegni assunti dal proponente o dall’assuntore.

Tutto il resto, formalmente, è contenuto libero. In termini operativi, però, un parere che si limiti ai due oggetti minimi è un parere debole: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il parere deve fornire ai creditori elementi di valutazione sulla proposta, pur non essendo tenuto a un esame specifico della sua congruità o non contraddittorietà (Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2013, n. 24359).

Quanto ai termini, il Codice è asimmetrico: fissa con precisione i termini successivi al parere, ma non fissa un termine legale per il deposito del parere stesso. Lo assegna il giudice delegato con il provvedimento di richiesta. La tabella che segue riepiloga le scadenze rilevanti.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Deposito del parere del curatore ex art. 241, c. 1, CCIIDal provvedimento del giudice delegato che lo richiedeOrdinatorio, fissato dal GDStallo del procedimento; possibile sollecito, sostituzione nell’attività o valutazione della condotta del curatore
Parere del comitato dei creditori ex art. 241, c. 2, CCIIDalla richiesta del GDCondizione di procedibilitàSenza parere favorevole la proposta non prosegue verso il voto
Termine per far pervenire le dichiarazioni di dissensoDalla comunicazione della proposta ai creditoriPerentorio, non inferiore a 20 e non superiore a 30 giorniIl creditore che non manifesta dissenso è considerato consenziente
Relazione del curatore sull’esito delle votazioni ex art. 245, c. 1, CCIIDalla scadenza del termine per le votazioniOrdinatorioRitardo nell’avvio della fase di omologazione
Richiesta di omologazione da parte del proponenteDalla comunicazione PEC del curatorePerentorio, 10 giorniIl concordato approvato non viene omologato
Opposizioni all’omologazione e relazione finale del comitatoDal decreto del GD pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCIIPerentorio per le opposizioni, non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorniDecadenza dall’opposizione
Relazione sostitutiva del curatore in caso di inerzia del comitatoDalla scadenza del termine assegnato al comitatoOrdinatorio, 7 giorniIl tribunale decide senza il parere definitivo

Due precisazioni sui termini. La prima: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma per numerosi termini endoconcorsuali la giurisprudenza ne ha escluso l’applicazione, in ragione della natura camerale e acceleratoria del procedimento. Non è quindi prudente dare per scontato il “recupero” del mese di agosto: la verifica va fatta termine per termine, e un errore su questo punto può costare la decadenza dall’opposizione all’omologazione.

La seconda: la distinzione fra termini perentori e ordinatori non equivale alla distinzione fra termini importanti e termini trascurabili. Il termine di dieci giorni per la richiesta di omologazione è il più insidioso dell’intera sequenza, perché decorre da una comunicazione che il curatore invia via posta elettronica certificata e che il proponente, concentrato sull’esito del voto, può sottovalutare.


Procedura passo-passo: la sequenza completa e i punti di caduta

La disciplina prevede una sequenza rigida. Di seguito i passaggi, con l’indicazione di chi fa cosa, davanti a quale organo e con quale atto.

1. Deposito della proposta. La proposta è presentata con ricorso al giudice delegato della liquidazione giudiziale. Se il ricorso è proposto da un terzo, deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Il contenuto della proposta è modulabile ai sensi dell’art. 240, comma 2, CCII: suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati fra classi, ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, cessione dei beni, accollo, intervento di un assuntore.

2. Richiesta del parere al curatore. Il giudice delegato, ricevuto il ricorso, chiede il parere del curatore. Il provvedimento assegna il termine. È il momento in cui, in concreto, si apre lo spazio difensivo del proponente: il parere si forma sui dati che il curatore possiede, e un proponente che non abbia messo il curatore nelle condizioni di valutare correttamente l’apporto esterno, le garanzie e i tempi ottiene un parere prudenziale per difetto di informazione.

3. Formazione del parere. Il curatore confronta due scenari. Lo scenario concordatario: entità e tempi dell’apporto, costi di procedura residui, trattamento delle singole categorie, affidabilità delle garanzie. Lo scenario liquidatorio: valori di realizzo attesi dei beni residui, esito prevedibile delle azioni recuperatorie e risarcitorie in corso o esperibili, spese di procedura e prededuzioni da maturare, orizzonte temporale. Il punto decisivo non è il confronto fra percentuali nominali, ma il confronto fra percentuali attualizzate e rischiate: un 4% certo fra sette mesi e un 6% eventuale fra tre anni non sono grandezze omogenee, e un parere che le presenta come tali è tecnicamente carente.

4. Parere del comitato dei creditori. Acquisito il parere del curatore, il giudice delegato acquisisce il parere del comitato dei creditori. Qui il peso cambia radicalmente: il parere del comitato è condizione di procedibilità in senso proprio, perché l’art. 241, comma 2, CCII subordina l’ordine di comunicazione ai creditori all’acquisizione di un parere favorevole. Un parere negativo del comitato arresta il procedimento; un parere negativo del curatore, no. Resta fermo che un parere del comitato privo di motivazione, o sorretto da motivazione incongrua e irragionevole, è sindacabile. Quando il comitato non è costituito o non funziona, le norme del Codice sul funzionamento dell’organo prevedono che provveda il giudice delegato.

5. Valutazione della ritualità e ordine di comunicazione. Il giudice delegato, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente ai pareri acquisiti, sia comunicata ai creditori, fissando un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso. I pareri del curatore e del comitato viaggiano insieme alla proposta: il creditore li legge contestualmente, e questo è il momento in cui il parere produce il suo effetto maggiore.

6. Pluralità di proposte. Il correttivo-ter ha modificato l’art. 241, comma 2, CCII prevedendo che, in caso di presentazione di più proposte o se ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, tutte le proposte sono sottoposte all’approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti. La regola precedente, che assegnava la selezione al comitato con una facoltà residuale del curatore, è stata superata. In termini operativi: oggi il curatore non può scremare da solo, ma concorre a una selezione congiunta che, se effettuata, va motivata nel parere.

7. Proposte con classi differenziate. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, prima di essere comunicata ai creditori deve essere sottoposta, con i pareri del curatore e del comitato, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di formazione delle classi e di differenziazione dei trattamenti, tenendo conto della relazione giurata del professionista indipendente. Qui il parere del curatore entra direttamente in un giudizio collegiale.

8. Numerosità dei creditori. L’art. 242 CCII disciplina l’ipotesi in cui i creditori siano particolarmente numerosi e la loro individuazione sia difficoltosa, consentendo forme semplificate di comunicazione. È una norma di economia procedimentale che non incide sul contenuto del parere.

9. Voto. L’art. 243 CCII regola il voto, con l’esclusione dei soggetti in posizione di conflitto o di prossimità rispetto al debitore e il meccanismo del silenzio-assenso: chi non fa pervenire il dissenso nel termine è considerato consenziente. I creditori privilegiati non votano, salvo rinuncia alla prelazione.

10. Approvazione e relazione sull’esito. Decorso il termine, il curatore presenta al giudice delegato la relazione sull’esito delle votazioni. L’art. 244 CCII fissa le maggioranze; il correttivo-ter vi ha innestato un meccanismo di superamento del voto contrario dei creditori pubblici, consentendo l’omologazione quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento di quei creditori risulti conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.

11. Omologazione. Se la proposta è approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo PEC al proponente, affinché richieda l’omologazione entro dieci giorni, e ai creditori dissenzienti. Con decreto pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII il giudice delegato fissa il termine per le opposizioni e per il deposito della relazione motivata con parere definitivo del comitato; in difetto, vi provvede il curatore nei sette giorni successivi.

12. Giudizio di convenienza su contestazione. L’art. 245 CCII prevede che, nell’ipotesi di classi, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Il correttivo-ter ha sostituito il precedente parametro delle “alternative concretamente praticabili” con il riferimento diretto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale: il termine di paragone è oggi esattamente quello che il curatore ha stimato nel suo parere.

Il peso effettivo del parere: tre livelli

Il primo livello è procedimentale. Il parere è obbligatorio e la sua mancanza blocca il procedimento, ma il suo segno non è vincolante: un parere negativo del curatore non impedisce al giudice delegato di proseguire, perché la norma subordina la comunicazione ai creditori al parere favorevole del comitato, non a quello del curatore.

Il secondo livello è sostanziale. Il parere è il documento su cui si forma il consenso. La giurisprudenza ha ricordato che il giudizio di convenienza della proposta è devoluto ai creditori, i quali lo esprimono sulla base del parere formulato dal curatore e dal comitato con riguardo ai presumibili risultati della liquidazione. Chi vuole incidere sull’esito del voto deve incidere sul parere, non sul decreto.

Il terzo livello è processuale. In sede di omologazione la valutazione del curatore perde rilievo ai fini della procedibilità: è stato affermato che l’esistenza di un parere favorevole è condizione di procedibilità solo con riferimento alla fase anteriore alla votazione. Ciò non significa che diventi irrilevante: i numeri contenuti nel parere restano il materiale su cui si costruiscono le opposizioni e si misura la contestazione di convenienza.

Due avvertenze decisive. Primo: il parere del curatore non è impugnabile in via autonoma, e chi intende contestarlo deve farlo confluire nell’opposizione all’omologazione, nei termini perentori fissati dal decreto del giudice delegato. Secondo: le eventuali carenze del parere non inficiano, di regola, la regolarità del procedimento, sicché la strategia di attendere l’omologazione per far valere un parere mal fatto è, nella grande maggioranza dei casi, una strategia perdente.


Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di comodo, non casi reali. Servono a mostrare come si costruisce materialmente il confronto fra scenari e come si incastrano i termini.

Esempio 1 — La comparazione fra scenari

Dati di partenza. Liquidazione giudiziale di una società immobiliare. Attivo residuo: un compendio immobiliare stimato in 1.247.000 €, crediti commerciali per nominali 183.400 €. Passivo: prededuzioni già maturate 96.300 €, creditori privilegiati ammessi 742.800 €, creditori chirografari ammessi 2.863.500 €. Spese di procedura stimate per il completamento della liquidazione: 214.600 €.

Scenario liquidatorio. Il curatore stima il realizzo dell’immobile all’esito di due esperimenti di vendita con ribasso: 870.000 €, in un orizzonte di 34 mesi. Stima il recupero dei crediti commerciali in 62.300 €. Totale realizzo atteso: 932.300 €. Detratte le spese di procedura (214.600 €) e le prededuzioni (96.300 €), residuano 621.400 € da destinare ai privilegiati. Risultato: privilegiati soddisfatti all’83,66%, chirografari a zero, riparto finale non prima di 34 mesi.

Scenario concordatario. Un assuntore offre 1.090.000 € da versare entro 60 giorni dall’omologazione, garantiti da fideiussione bancaria a prima richiesta. La chiusura anticipata riduce le spese residue di procedura a 142.000 €. Dall’apporto si detraggono prededuzioni (96.300 €) e spese (142.000 €): residuano 851.700 €. I privilegiati vengono soddisfatti integralmente (742.800 €); il residuo di 108.900 € va ai chirografari. Risultato: privilegiati al 100%, chirografari al 3,80%, pagamento stimato entro 7 mesi.

Esito del confronto. Il parere deve dire che il concordato migliora la posizione di entrambe le categorie e abbatte l’orizzonte temporale da 34 a 7 mesi, ma deve anche esplicitare le due variabili che possono ribaltare il risultato: l’eventuale esito favorevole di azioni recuperatorie non quantificate nello scenario liquidatorio e la tenuta della garanzia offerta. Un parere che taccia su questi due punti è formalmente completo e sostanzialmente inutilizzabile.

Esempio 2 — La sequenza dei termini

Dati di partenza. Ricorso per concordato depositato il 14 aprile. Crediti ammessi al voto: 3.606.000 €.

  • 18 aprile: il giudice delegato chiede il parere al curatore, assegnando 20 giorni.
  • 8 maggio: il curatore deposita il parere ai sensi dell’art. 241, comma 1, CCII.
  • 19 maggio: il comitato dei creditori esprime parere favorevole motivato.
  • 23 maggio: il giudice delegato, valutata la ritualità, ordina la comunicazione della proposta e dei pareri, fissando in 25 giorni il termine per le dichiarazioni di dissenso.
  • 17 giugno: scade il termine. Pervengono dissensi per 1.420.000 €. I crediti considerati consenzienti, per effetto del silenzio-assenso, ammontano a 2.186.000 €, pari al 60,62% dei crediti ammessi al voto. La proposta è approvata.
  • 23 giugno: il curatore deposita la relazione sull’esito delle votazioni ai sensi dell’art. 245, comma 1, CCII.
  • 25 giugno: il curatore comunica via PEC l’approvazione al proponente.
  • 5 luglio: ultimo giorno utile per il deposito del ricorso per l’omologazione. Se il proponente deposita il 6 luglio, il concordato approvato non viene omologato.
  • 8 luglio: decreto del giudice delegato che fissa in 20 giorni il termine per le opposizioni e per la relazione finale del comitato.
  • 28 luglio: scadenza. Il comitato non deposita.
  • 4 agosto: ultimo giorno dei sette assegnati al curatore per la relazione sostitutiva. Il termine cade dentro il periodo di sospensione feriale (1°-31 agosto): va verificato in concreto se quel termine vi sia soggetto, perché per molti termini endoconcorsuali la sospensione è esclusa.

Casi particolari: quando lo schema ordinario non basta

Primo caso: il curatore che è anche destinatario di possibili azioni di responsabilità. Nelle procedure in cui la relazione iniziale del curatore ai sensi dell’art. 130 CCII ha segnalato condotte degli organi sociali potenzialmente rilevanti, la proposta di concordato con assuntore comporta spesso il trasferimento all’assuntore delle azioni risarcitorie. Il parere deve allora valorizzare, e non azzerare, il valore atteso di quelle azioni. Un parere che tratta come nulle le azioni di responsabilità e di abusiva concessione del credito, solo perché di esito incerto, sottostima lo scenario liquidatorio e falsa il confronto.

Secondo caso: il concordato di gruppo. Il correttivo-ter ha aggiunto all’art. 240 CCII il comma 4-bis, che disciplina la proposta formulata nell’ambito di una liquidazione giudiziale unitaria aperta ai sensi dell’art. 287 CCII: la proposta può essere presentata con unica domanda, con più domande coordinate o con domande autonome, nel rispetto dell’autonomia delle masse attive e passive delle singole società. Il parere del curatore deve in questo caso essere costruito per masse separate, con l’indicazione analitica dei flussi infragruppo: una comparazione aggregata non consente ai creditori di ciascuna società di valutare la propria posizione.

Terzo caso: le garanzie non bancarie. Quando l’apporto non è assistito da fideiussione bancaria ma da garanzie reali o da vincoli di destinazione costituiti dal proponente, la valutazione della “garanzia offerta” richiede un’analisi di escutibilità e di capienza, non una semplice presa d’atto. Il tema ha avuto riscontro in sede di legittimità in relazione alla sorte dei vincoli di destinazione dopo la risoluzione del concordato.

Quarto caso: il perimetro dei legittimati al voto. La presenza nel passivo di crediti ceduti in blocco a veicoli di cartolarizzazione impone una verifica soggettiva preventiva, perché l’inclusione o l’esclusione di quei crediti sposta le maggioranze e può rendere contestabile l’intero esito del voto. La relazione sull’esito delle votazioni deve quindi esporre il calcolo in modo verificabile, credito per credito, e non limitarsi al risultato percentuale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: una combinazione che consente di leggere il parere del curatore con le stesse categorie tecniche con cui è stato scritto e, se necessario, di portarne la contestazione fino all’ultimo grado di giudizio.


Domande frequenti

Il parere negativo del curatore blocca il concordato? No. Il parere del curatore è obbligatorio e va necessariamente acquisito, ma il suo segno non è vincolante. L’art. 241, comma 2, CCII subordina l’ordine di comunicazione della proposta ai creditori all’acquisizione del parere favorevole del comitato dei creditori, non del curatore. Un parere negativo del curatore rende la strada in salita, perché i creditori lo leggono insieme alla proposta, ma non chiude la procedura. È invece il parere negativo del comitato a determinare l’arresto, salvo che risulti privo di motivazione o sorretto da motivazione incongrua.

Posso impugnare il parere del curatore se lo ritengo sbagliato? Non in via autonoma. Il parere non è un provvedimento decisorio e non è autonomamente impugnabile. Le contestazioni vanno fatte valere nel giudizio di omologazione, mediante opposizione da proporre nel termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, fissato con il decreto del giudice delegato. In alternativa, e preferibilmente, vanno fatte valere prima: con osservazioni documentate rivolte al curatore e al comitato nella fase che precede la comunicazione ai creditori.

Che differenza c’è fra il parere del curatore e la relazione dell’attestatore? Sono atti strutturalmente diversi. La relazione giurata del professionista indipendente prevista dall’art. 240, comma 4, CCII serve a determinare il valore di liquidazione dei beni gravati da prelazione, come limite minimo del soddisfacimento dei creditori privilegiati. Il parere del curatore ha invece un oggetto più ampio ma una funzione informativa: fornisce ai creditori gli elementi per decidere come votare. Il curatore non assevera e non giura: valuta sulla base dei dati della procedura.

Cosa succede se il comitato dei creditori non deposita la relazione finale? Il Codice risolve l’inerzia trasferendo l’onere al curatore: se il comitato non provvede nel termine fissato dal giudice delegato, la relazione motivata con il parere definitivo è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. È un’ipotesi tutt’altro che rara nelle procedure con comitati poco attivi, e produce un effetto concreto: il tribunale si trova davanti due documenti scritti dalla stessa mano, il parere iniziale e la relazione finale, con un evidente rischio di appiattimento valutativo.

Il tribunale può rifiutare l’omologazione perché il concordato non conviene? Solo in un’ipotesi tipizzata. Il sindacato ordinario del tribunale è di legittimità e non di merito: il giudizio di convenienza appartiene ai creditori. L’art. 245 CCII prevede però che, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologhi il concordato se ritiene che quel credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. In quel caso il tribunale entra nel merito del confronto, e il parere del curatore diventa il principale termine di paragone.

Un creditore che non ha votato può opporsi all’omologazione? La questione va distinta. Nel concordato nella liquidazione giudiziale vige il silenzio-assenso: chi non manifesta dissenso nel termine è considerato consenziente e la sua posizione è quella di un aderente. La legittimazione all’opposizione è però riconosciuta anche a soggetti diversi dai votanti, perché la norma la attribuisce a “qualsiasi interessato”, purché il giudice accerti in concreto l’incidenza negativa del concordato sulla situazione giuridica dell’opponente. La giurisprudenza ha riconosciuto tale interesse, in particolare, ai creditori non ancora insinuati al momento del deposito della proposta.


Il quadro giurisprudenziale

I riferimenti che seguono sono tutti verificati negli estremi. I principi sono riformulati.

1. Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore dissenziente il cui voto sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze ha titolo per opporsi all’omologazione, senza dover dimostrare che dalla prosecuzione della liquidazione ricaverebbe un vantaggio maggiore. La pronuncia precisa altresì che, al di fuori dell’abuso del diritto di voto, le motivazioni del votante sono insindacabili. Rilevanza: impone che la relazione sull’esito delle votazioni esponga il calcolo in modo verificabile, perché un errore nel computo apre direttamente la via dell’opposizione.

2. Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. La definitività dell’omologazione, unita alla predisposizione del conto di gestione da parte del curatore, determina la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva; il curatore conserva i propri compiti e la legittimazione anche processuale. Rilevanza: chiarisce che il deposito dell’ultima relazione non esaurisce il ruolo dell’organo.

3. Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. È ammissibile il patto concluso fra il proponente il concordato e il creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di parte del credito garantito, in deroga alla regola generale sul trattamento dei crediti privilegiati. Rilevanza: il curatore deve censire questi accordi, perché modificano la distribuzione attesa e quindi il confronto fra scenari.

4. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2025, n. 8365. La chiusura della procedura intervenuta dopo la notifica del ricorso per cassazione non fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, né determina il subingresso del debitore. Rilevanza: presidia la continuità della difesa della massa nella fase finale.

5. Cass. civ., 5 marzo 2025, n. 5882. In materia di imposta di registro, il decreto di trasferimento dei beni emesso dal giudice delegato in esecuzione del decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore non è autonomamente assoggettabile a imposizione, perché il trasferimento di ricchezza si produce già con l’omologazione, cui va applicata l’imposta. Rilevanza: incide sui costi di giustizia da appostare nello scenario concordatario.

6. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati, se non iscritte nell’albo previsto dalla normativa di settore, non rientrano fra i soggetti abilitati al voto. Rilevanza: la verifica della legittimazione al voto va fatta prima della comunicazione, non dopo lo spoglio.

7. Cass. civ., 24 marzo 2026, n. 7059. Intervenuta la risoluzione del concordato omologato e riaperta la procedura, i creditori aderenti conservano il beneficio del vincolo di destinazione istituito dal proponente su un proprio immobile. Rilevanza: conferma che la qualità delle garanzie va analizzata ex ante nel parere, perché produce effetti anche nello scenario patologico.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 1° luglio 2024, n. 18082. I creditori non ancora insinuati al momento del deposito della proposta, ma titolari di domande ancora ammissibili, sono pregiudicati dal concordato e quindi legittimati a opporsi all’omologazione; il silenzio del giudice delegato sulla domanda tempestiva equivale a rigetto implicito, con conseguente onere di proporre opposizione allo stato passivo. Rilevanza: il perimetro del passivo stimato nel parere non coincide necessariamente con il passivo accertato.

9. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 luglio 2024, n. 20073. Il creditore appartenente a una classe che ha approvato la proposta non può contestarne la convenienza economica in sede di omologazione, potendo far valere soltanto vizi di regolarità della procedura. Rilevanza: delimita chi può effettivamente mettere in discussione le stime del curatore.

10. Cass. civ., Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 26560. Le determinazioni del giudice delegato sull’ammissione al voto sono funzionali al solo calcolo delle maggioranze e non producono giudicato sull’esistenza, sull’entità e sul rango dei crediti. Rilevanza: separa il piano del voto da quello dell’accertamento del passivo.

11. Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2024, n. 28320 e 12. Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2024, n. 11566. Pronunce in tema di abusiva concessione del credito, che delimitano la legittimazione ad agire e il perimetro del danno risarcibile in ambito concorsuale. Rilevanza: sono le azioni che, nel confronto fra scenari, il curatore non può liquidare come prive di valore senza una motivazione specifica.

13. Corte d’Appello di Firenze, 18 aprile 2024. Ha affermato l’applicabilità del meccanismo di superamento del voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali anche al concordato di chiusura. Rilevanza: anticipa in via interpretativa la soluzione poi recepita dal correttivo-ter.

14. Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402. In tema di legittimazione del socio della società in procedura a opporsi all’omologazione, la Corte ha precisato i presupposti dell’interesse richiesto dalla norma, che va accertato in concreto. Rilevanza: amplia, entro limiti precisi, la platea di chi può contestare l’operazione.

15. Cass. civ., Sez. I, 2 settembre 2022, n. 25924. Si è pronunciata sui limiti della proposta formulata dal terzo con liberazione immediata del debitore. Rilevanza: il parere deve verificare che la struttura dell’operazione rispetti quei limiti, perché un vizio genetico emerge in omologazione.

16. Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2013, n. 24359. Il parere richiesto al curatore deve fornire ai creditori elementi di valutazione sulla proposta, ma non deve necessariamente contenere un esame specifico della sua congruità o non contraddittorietà; le eventuali carenze del parere non inficiano, di regola, la regolarità del procedimento. Rilevanza: è la pronuncia che misura, dall’alto, il “peso” giuridico del documento.

17. Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521. Il sindacato del giudice sulla fattibilità non si estende ai profili di merito e di convenienza della proposta. Rilevanza: fissa il confine entro cui opera la valutazione del curatore, che è tecnica e informativa, non giudiziale.

18. Cass. civ., 15 dicembre 2011, n. 27063. Sia nel concordato preventivo sia in quello di chiusura della procedura liquidatoria, il tribunale non svolge un sindacato di merito sulla fattibilità del piano. Rilevanza: conferma la centralità del voto e quindi dell’informazione che lo precede.

19. Cass. civ., Sez. I, 26 settembre 2014, n. 20388. Il soddisfacimento dei creditori privilegiati non può essere inferiore a quello realizzabile sul ricavato dei beni gravati dalla prelazione in caso di liquidazione. Rilevanza: è il principio che oggi trova base positiva nell’art. 240, commi 3 e 4, CCII e che il parere deve verificare per primo.

A questi si aggiunge l’orientamento, già richiamato, secondo cui il parere reso dal curatore sui presumibili risultati della liquidazione svolge una funzione più ridotta rispetto a quella della relazione dell’attestatore (Cass. n. 3274/2011), e il principio per cui l’esistenza di un parere favorevole è condizione di procedibilità con riferimento alla sola fase anteriore alla votazione dei creditori.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene su entrambi i lati dell’operazione: a fianco del proponente che vuole ottenere un parere informato e un voto favorevole, e a fianco del creditore o del debitore che ritiene il confronto fra scenari mal costruito. In concreto:

  1. Analizziamo il parere del curatore voce per voce, ricostruendo i valori di realizzo attesi, le spese di procedura appostate, le prededuzioni e l’orizzonte temporale, e verifichiamo se la comparazione è omogenea.
  2. Verifichiamo la relazione giurata del professionista indipendente sul valore di liquidazione dei beni gravati da prelazione e la confrontiamo con le stime del curatore, isolando le divergenze.
  3. Predisponiamo le osservazioni documentate da sottoporre al curatore e al comitato dei creditori prima che il giudice delegato ordini la comunicazione ai creditori, che è il momento in cui l’intervento ha il massimo effetto.
  4. Ricostruiamo il perimetro dei crediti ammessi al voto, verificando la legittimazione dei cessionari, le posizioni in conflitto di interessi e le domande di insinuazione pendenti.
  5. Controlliamo il calcolo delle maggioranze esposto nella relazione sull’esito delle votazioni e segnaliamo gli errori di computo prima che il decreto di omologazione diventi definitivo.
  6. Strutturiamo le garanzie dell’apporto per renderle effettivamente escutibili e capienti, perché è su questo che il parere misura l’affidabilità della proposta.
  7. Redigiamo e depositiamo l’opposizione all’omologazione nel termine fissato dal giudice delegato, impostando la contestazione di convenienza sul parametro della prosecuzione della liquidazione giudiziale.
  8. Impugniamo il decreto del tribunale davanti alla corte d’appello e, ove ne ricorrano i presupposti, proponiamo ricorso per cassazione.
  9. Seguiamo la fase esecutiva del concordato omologato e, nei casi patologici, le iniziative per la risoluzione o l’annullamento.
  10. Coordiniamo l’analisi contabile, bancaria e fiscale necessaria a sostenere o a smontare il confronto fra scenari, con avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di cassazionista: il concordato nella liquidazione giudiziale si chiude con un decreto reclamabile in corte d’appello e, in ultima istanza, ricorribile per cassazione, e il valore di una contestazione impostata fin dalla fase del parere si misura proprio sulla sua tenuta davanti all’ultimo grado. La strategia resta la stessa dall’analisi del parere fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza i passaggi di mano che fanno perdere il filo delle contestazioni tecniche. Allo stesso tempo, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di impostare la proposta e l’apporto con le categorie proprie della gestione della crisi, e non come un mero esercizio contabile. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora congiuntamente sullo stesso caso, perché un parere sui presumibili risultati della liquidazione si contesta con i numeri prima ancora che con le norme.


Chiusura

La relazione del curatore sul concordato nella liquidazione giudiziale è un documento obbligatorio, non vincolante e decisivo. Obbligatorio perché senza di esso il procedimento non prosegue. Non vincolante perché il suo segno non arresta la proposta, a differenza del parere del comitato dei creditori. Decisivo perché è il materiale su cui i creditori formano il voto e su cui il tribunale, nell’unica ipotesi in cui entra nel merito, misura la convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione. Chi vuole incidere deve farlo nella fase che precede la comunicazione ai creditori: dopo, restano solo i termini perentori dell’opposizione.

Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questa materia perché le abilitazioni certificate dell’Avvocato coprono tutti i segmenti della vicenda: la gestione della crisi d’impresa, con la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la gestione delle procedure da sovraindebitamento, con l’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia quale Gestore della crisi e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC; la lettura dei rapporti bancari e fiscali che compongono il passivo, attraverso lo staff multidisciplinare nazionale coordinato dall’Avvocato; la fase di impugnazione fino all’ultimo grado, con la qualifica di cassazionista. Non promettiamo esiti: analizziamo il parere, verifichiamo i numeri, costruiamo la linea difensiva e la portiamo avanti nei termini.

📩 Hai ricevuto la comunicazione di una proposta di concordato, oppure stai valutando di presentarne una? Scrivici oggi stesso, prima che scadano i termini per il dissenso o per l’opposizione: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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