Quando un’impresa perde di colpo il proprio mercato estero di riferimento – per sanzioni internazionali, per misure ritorsive di un Paese terzo, per la chiusura di un canale distributivo o per un conflitto – il fatturato cala molto più in fretta di quanto calino i debiti. Le rate dei finanziamenti ottenuti negli anni precedenti, spesso proprio con la garanzia pubblica di SACE, continuano a scadere. A quel punto la domanda dell’imprenditore è sempre la stessa: se non pago, che cosa succede davvero, e a chi dovrò rispondere?
Su questo tema la lettera della legge dice poco. Le norme che regolano le garanzie SACE sono sparse tra un decreto legislativo del 1998 e una serie di decreti emergenziali (Garanzia Italia, SupportItalia), e quasi nessuna disciplina in modo esplicito che cosa accade dopo l’inadempimento. Chi ha riempito questo vuoto sono stati i giudici: la Corte di Cassazione, in una serie di pronunce che va dal 2019 a settembre 2026, ha stabilito che il credito di SACE dopo l’escussione è privilegiato, che il privilegio nasce già al momento della concessione della garanzia, che non serve una revoca formale e che, per i fondi pubblici di garanzia, il recupero può passare anche dalla riscossione esattoriale. Contemporaneamente, i tribunali di merito hanno aperto spazi di difesa nella composizione negoziata della crisi, e la Cassazione ha ridefinito i confini della responsabilità della banca che finanzia un’impresa già in difficoltà.
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Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il debito garantito da SACE è un problema bancario, che richiede l’analisi dei contratti di finanziamento svolta dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato; ma è anche, e soprattutto, un problema di crisi d’impresa, che si affronta con gli strumenti del Codice della crisi e della composizione negoziata, nella quale l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Quando poi la partita si sposta in giudizio – opposizione allo stato passivo, contestazione del privilegio, difesa dei fideiussori – la qualifica di cassazionista consente di sostenere la stessa linea fino all’ultimo grado.
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Il quadro normativo in breve: su che cosa si sono pronunciati i giudici
Per capire le sentenze occorre avere chiaro il meccanismo di base, che è sempre lo stesso a prescindere dallo strumento utilizzato.
Il triangolo impresa–banca–SACE. L’impresa riceve un finanziamento da una banca. SACE (con la controgaranzia dello Stato) garantisce alla banca una percentuale del rimborso. Se l’impresa non paga, la banca chiede a SACE di pagarle la quota garantita: è l’escussione. SACE paga e, da quel momento, ha un proprio credito verso l’impresa per recuperare quanto versato. La banca resta creditrice per la parte non coperta.
Le fonti principali.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, che disciplina gli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive. L’art. 7 elenca le forme degli aiuti (tra cui la concessione di garanzia), e l’art. 9, comma 5, stabilisce che i crediti per le restituzioni connesse a questi interventi sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione, con le sole eccezioni del privilegio per spese di giustizia e dei privilegi dell’art. 2751-bis c.c. (tra cui quelli dei lavoratori). È la norma su cui è costruito il cosiddetto “super-privilegio”.
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito dalla L. 40/2020), art. 1: la Garanzia Italia, lo strumento SACE della fase pandemica.
- D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito dalla L. 91/2022), art. 15: la Garanzia SupportItalia, pensata per le imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze economiche dell’aggressione russa all’Ucraina, delle sanzioni europee e internazionali verso Russia e Bielorussia e delle eventuali contromisure russe. È lo strumento che più spesso compare nei fascicoli delle imprese che hanno perso un mercato estero. La sua operatività è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal decreto “Aiuti-quater”.
- D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 8-bis, per il Fondo di garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale (MCC): qualifica espressamente come privilegiato il diritto del Fondo alla restituzione delle somme liquidate, sia verso l’impresa sia verso i terzi garanti. Molte sentenze riguardano il Fondo e non SACE, ma i principi si sono costruiti in parallelo e le due figure vengono spesso trattate insieme.
- D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17 e 21, sulla riscossione mediante ruolo delle entrate pubbliche.
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): composizione negoziata (che ha assorbito la disciplina del D.L. 118/2021), misure protettive e cautelari, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale.
Che cosa la legge non dice. Non dice in modo chiaro se il privilegio dell’art. 9 si applichi anche alle garanzie (e non solo ai finanziamenti erogati direttamente); se nasca al momento della concessione o solo dopo un provvedimento di revoca; se SACE agisca in surroga della banca o con un diritto proprio; se il debitore possa impedire l’escussione mentre tratta con i creditori; che fine faccia il debito se la banca ha finanziato un’impresa già decotta. Sono esattamente le domande che i giudici hanno dovuto risolvere, e che vediamo una per una.
L’orientamento consolidato: il credito di SACE nasce privilegiato
La pronuncia capostipite: Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2664
La vicenda nasce da un’impresa che aveva ottenuto un finanziamento per progetti di internazionalizzazione garantito da SACE. Dopo l’inadempimento, SACE aveva pagato la banca e chiesto di essere ammessa al passivo con privilegio; il giudice di merito glielo aveva negato, sostenendo che il privilegio dell’art. 9 riguardasse soltanto i casi in cui lo Stato eroga direttamente denaro.
La Suprema Corte ha chiarito che il privilegio dell’art. 9, comma 5, copre tutte le forme di intervento elencate dall’art. 7 del D.Lgs. 123/1998, comprese le garanzie, e non solo le erogazioni in denaro. Le misure di sostegno descritte dal decreto formano un sistema unitario: escludere le garanzie avrebbe creato una disparità di trattamento ingiustificata tra aiuti che hanno la stessa funzione.
Il principio, calato nella pratica, significa che quando SACE paga la banca al posto tuo, il suo credito non si mette in fila con i fornitori: passa davanti a quasi tutti gli altri creditori, ipotecari a parte sui beni ipotecati.
La conferma nel concordato: Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2020, n. 8882
Qui l’impresa era già in concordato preventivo quando la banca aveva escusso la garanzia. SACE aveva pagato e insinuato il proprio credito come privilegiato; i giudici di merito lo avevano declassato a chirografario, ritenendo che un privilegio “nato” dopo l’apertura della procedura non fosse opponibile ai creditori concorsuali.
La Cassazione, richiamando il precedente del 2019, ha affermato che il credito di SACE nasce come privilegiato per legge dal momento in cui la garanzia viene concessa, perché la prelazione deriva dalla causa pubblica dell’intervento e non dal successivo pagamento. Ha aggiunto che è irrilevante qualificare l’azione di SACE come regresso o come surroga: in entrambi i casi il rango resta privilegiato.
In altre parole, se ti trovi in concordato o stai per presentare una domanda, non puoi contare sul fatto che l’escussione avvenga “dopo” per declassare SACE: nel piano dovrai trattarla come creditore privilegiato.
Il garante pubblico come titolare di un credito proprio: Cass. civ., Sez. I, 16 settembre 2022, n. 27303 e Cass. civ., Sez. III, ord. 10 aprile 2024, n. 9657
Con la sentenza del 2022 la Corte ha esteso il ragionamento al gestore del Fondo di garanzia PMI: il privilegio previsto per le restituzioni dei finanziamenti pubblici si estende anche al credito di chi, dopo l’escussione, ha soddisfatto la banca. L’ordinanza del 2024 ha completato il quadro chiarendo che, nelle garanzie, il credito del garante pubblico sorge per effetto del solo pagamento alla banca, senza bisogno di un provvedimento di revoca del beneficio, e conserva il privilegio dell’art. 9 in virtù della finalità pubblicistica della disciplina.
Tradotto: dal giorno in cui la banca incassa da SACE o dal Fondo, il tuo debito cambia natura per la parte garantita. Prima era un normale debito bancario; ora è un credito pubblico, privilegiato, con un creditore che ha strumenti di recupero più incisivi.
Il punto fermo sul rapporto con la banca: Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2022, n. 1453
La Corte ha riconosciuto a SACE la legittimazione a insinuare il proprio credito al passivo anche quando il pagamento alla banca non era stato integrale e la banca stessa era già stata ammessa per il suo credito. Le due posizioni convivono: la banca per la parte che resta scoperta, SACE per quanto ha pagato.
L’orientamento si è consolidato nel senso che il credito del garante pubblico, una volta pagata la banca, è un credito privilegiato che nasce con la garanzia stessa, indipendentemente da come venga etichettato. È la base da cui partono tutte le questioni aperte.
Prima questione aperta: serve una “revoca” formale perché SACE abbia il privilegio, o basta che io smetta di pagare?
La questione
Molti imprenditori, e per anni anche alcuni tribunali, hanno ragionato così: l’art. 9 del D.Lgs. 123/1998 parla di “revoca” del beneficio, cioè di un provvedimento con cui l’amministrazione toglie l’aiuto a chi non aveva i requisiti o li ha persi. Se io ho semplicemente smesso di pagare le rate perché ho perso il mercato russo, non ho fatto nulla di irregolare: non c’è revoca, quindi non c’è privilegio, e SACE sarà un creditore come gli altri. È un ragionamento che, se fosse corretto, cambierebbe radicalmente la convenienza di un concordato o di un accordo con i creditori.
Cosa hanno deciso i giudici
Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13152. La Corte ha affermato che il privilegio, sorto per legge fin dall’erogazione dell’intervento di sostegno, non dipende dal momento in cui si accertano i presupposti della revoca: che ciò avvenga prima o dopo il fallimento dell’impresa beneficiaria non cambia il rango del credito. È la conferma che il privilegio è legato all’origine del rapporto, non alle vicende successive.
Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2025, n. 6570. È la pronuncia che ha chiuso la questione per SACE. Il giudice di merito aveva negato il privilegio sostenendo che il mancato pagamento delle rate fosse un semplice inadempimento civilistico, diverso dalla revoca formale disciplinata dall’art. 9. La Cassazione ha cassato quel provvedimento: il privilegio non richiede necessariamente un atto formale di revoca per mancanza dei requisiti, ma può essere riconosciuto ogni volta che all’inadempimento sia seguita l’escussione della garanzia, perché la prelazione accompagna il credito in ragione della finalità pubblica di sostegno.
A queste si aggiunge l’ordinanza n. 9657 del 2024, già vista, secondo cui il credito del garante nasce con il pagamento, senza bisogno di revoca.
C’è contrasto?
Sul piano della Cassazione, oggi no. Il dubbio è stato a lungo alimentato da una parte della giurisprudenza di merito, che qualificava la garanzia pubblica come una fideiussione ordinaria con surroga e regresso, e ne deduceva che il garante non potesse vantare un rango migliore di quello della banca (di solito chirografaria). La letteratura specialistica ha osservato che questa lettura appariva più coerente con il diritto comune, ma la Suprema Corte ha scelto in modo netto la prospettiva pubblicistica, motivata dall’esigenza di rendere almeno in parte recuperabili le risorse statali.
L’assunzione prudenziale è dunque una sola: qualunque piano di risanamento o di liquidazione deve considerare SACE come creditore privilegiato per tutto ciò che ha pagato o pagherà alla banca, anche se non è mai stata emessa alcuna revoca formale.
Cosa significa per te
Se la tua impresa ha smesso di pagare per la perdita del mercato estero e la banca ha già escusso o sta per escutere la garanzia, la quota garantita del debito diventerà un credito privilegiato che si colloca davanti ai fornitori, ai professionisti, ai finanziatori non garantiti e a buona parte dei creditori. Questo ha due conseguenze molto concrete. In una liquidazione, i creditori chirografari riceveranno meno, perché SACE “assorbe” una parte importante dell’attivo mobiliare. In un concordato o in un accordo di ristrutturazione, il piano dovrà prevedere per SACE il trattamento riservato ai privilegiati, con i vincoli che il Codice della crisi pone alla loro falcidia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il piano partendo proprio dalla corretta collocazione del credito SACE, perché è l’errore che più spesso fa saltare le trattative.
La frase da ricordare è questa: smettere di pagare non “declassa” SACE; al contrario, accelera il momento in cui la quota garantita del tuo debito diventa un credito pubblico privilegiato.
Seconda questione aperta: posso impedire alla banca di escutere la garanzia mentre tratto con i creditori?
La questione
Se l’escussione trasforma una parte del debito bancario chirografario in credito pubblico privilegiato, l’imprenditore che sta cercando un accordo ha tutto l’interesse a che la banca non escuta: finché il creditore resta la banca, la trattativa avviene con un interlocutore privato, che può accettare stralci, riscadenzamenti, conversioni; quando subentra il garante pubblico, il margine si restringe e il piano deve accantonare risorse per il privilegio. La domanda è se il giudice possa “congelare” il rapporto tra banca e SACE durante le trattative.
Cosa hanno deciso i giudici
Qui le pronunce sono di merito, perché la questione nasce nei procedimenti cautelari della crisi d’impresa, che di rado arrivano in Cassazione. Il quadro, tuttavia, è già abbastanza definito.
Trib. Milano, 12 maggio 2024. Nell’ambito di una composizione negoziata, il Tribunale ha inibito alle banche l’escussione della garanzia del Fondo PMI. Il pericolo è stato individuato nel fatto che l’attivazione della garanzia avrebbe costretto il debitore a inserire nel piano il super-privilegio del garante pubblico, con la necessità di accantonare un apposito fondo e la sottrazione delle risorse necessarie per l’accordo.
Trib. Modena, 8 marzo 2025. Il Tribunale ha seguito la stessa linea, valorizzando l’opportunità di preservare la trattativa diretta con la banca garantita ed evitare il confronto, più rigido, con il garante pubblico. Ha però precisato che la misura ha natura cautelare e non protettiva: non scatta automaticamente, va chiesta e motivata.
Trib. Vicenza, 23 luglio 2025. La misura è stata qualificata come cautelare atipica meritevole di tutela, funzionale alla parità di trattamento tra creditori: alla singola banca non deve essere consentito di soddisfarsi in anticipo e in via indiretta tramite il garante pubblico mentre gli altri creditori attendono l’esito delle trattative.
Trib. Milano, decr. 22 giugno 2025. Il segno opposto: lo stesso ufficio milanese ha escluso la misura in una domanda di concordato “con riserva” (art. 44 CCII), osservando che una tutela così incisiva sul rapporto autonomo tra banca e garante pubblico si giustifica solo quando esista una possibilità concreta e dimostrata di risanamento, con un piano strutturato e trattative effettivamente avviate.
C’è contrasto?
Più che un contrasto, c’è una distinzione per fasi. Nella composizione negoziata ben avviata, con trattative reali e un percorso di risanamento plausibile, l’inibitoria è stata concessa da più tribunali. Nella fase prenotativa del concordato, quando il piano ancora non c’è, è stata negata. L’assunzione prudenziale è che l’inibitoria non si ottiene “per difendersi”, ma solo dimostrando che il risanamento è concreto e che l’escussione lo metterebbe in pericolo. Va inoltre considerato che le pronunce riguardano in prevalenza il Fondo PMI; i principi sono estensibili alla garanzia SACE per identità di ragione, ma ogni richiesta va calibrata sul contratto di garanzia specifico.
Cosa significa per te
Se la perdita del mercato estero ha reso insostenibile il piano di rimborso ma l’impresa ha ancora una prospettiva – nuovi mercati, riconversione, commesse alternative – il momento giusto per muoversi è prima dell’escussione. Accedere alla composizione negoziata, con un esperto nominato e trattative documentate, è il contesto in cui i giudici hanno mostrato maggiore disponibilità a bloccare il passaggio da banca a garante pubblico. Arrivare tardi, quando la banca ha già incassato da SACE, toglie questa leva.
Chi aspetta l’ultima rata insoluta per chiedere aiuto ha già perso lo strumento più efficace: la richiesta di misure cautelari nella composizione negoziata va costruita mentre la garanzia è ancora “ferma”.
Terza questione aperta: la banca mi ha finanziato quando ero già in difficoltà. Il debito resta valido? E chi ha firmato le fideiussioni?
La questione
Nelle imprese che hanno perso un mercato estero capita spesso che il finanziamento garantito sia arrivato quando i segnali di crisi erano già evidenti, e che sia servito in parte a ripianare esposizioni precedenti verso la stessa banca. L’imprenditore si chiede se questo possa rendere contestabile il debito; i soci che hanno firmato fideiussioni si chiedono se possano essere chiamati a pagare anche dal garante pubblico, e con quali strumenti.
Cosa hanno deciso i giudici
Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134. In una vicenda di finanziamenti emergenziali con garanzia pubblica, in parte destinati a coprire debiti pregressi verso la stessa banca, la Corte ha ricondotto la concessione di credito a un’impresa in stato di decozione irreversibile alla nullità per contrarietà a norma imperativa, ravvisando il concorso della banca nel reato dell’amministratore; con la conseguenza che le somme erogate non sono ripetibili ai sensi dell’art. 2035 c.c.
Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, nn. 19264, 19276 e 19288. Poche settimane dopo, la stessa Sezione ha ridimensionato quella lettura: la violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria non rende di per sé nullo il finanziamento. La nullità è configurabile solo quando emerga un comportamento predatorio del finanziatore oppure un reato-contratto; negli altri casi la conseguenza è risarcitoria, a tutela della massa dei creditori, e il credito della banca non può essere escluso automaticamente dal passivo.
Cass. civ., Sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19302. Lo stesso giorno, la Corte ha accolto il ricorso di un fallimento e rinviato al merito per una nuova valutazione, aderendo all’indirizzo che ammette conseguenze anche demolitorie del contratto quando ne ricorrano i presupposti. Il segnale è che la porta della nullità non è chiusa, ma è stretta.
Nel merito, Trib. Napoli, decr. 1 aprile 2026, ha affermato che nei finanziamenti con garanzia pubblica l’obbligo della banca di valutare il merito creditizio è addirittura rafforzato e non può ridursi a una presa d’atto passiva dei dati di bilancio.
Sul fronte dei garanti personali, due pronunce della Terza Sezione riguardano il Fondo PMI. Cass. civ., Sez. III, ord. 3 giugno 2024, n. 15485 ha riconosciuto la natura pubblicistica del credito del Fondo dopo l’escussione e ne ha tratto la legittimità del recupero tramite iscrizione a ruolo e cartella anche nei confronti del terzo fideiussore, senza bisogno di un previo titolo giudiziale, in forza del privilegio dell’art. 9 e dell’art. 8-bis del D.L. 3/2015. Cass. civ., Sez. III, n. 9678 del 2025 si è pronunciata nello stesso solco sulla possibilità di azionare con procedimento esattoriale la surroga del Fondo verso i fideiussori.
Infine, per le fideiussioni bancarie in generale, Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825 ha stabilito che la semplice riproduzione, in una fideiussione specifica, delle clausole dello schema ABI censurato nel 2005 non basta a provarne la nullità: l’intesa anticoncorrenziale va dimostrata in concreto, e il provvedimento della Banca d’Italia è un elemento di prova che da solo non è sufficiente. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che, anche se la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è nulla, il creditore può evitare la decadenza con un’istanza stragiudiziale rivolta al garante nei termini di legge, quando la garanzia è “a prima richiesta”.
C’è contrasto?
Sì, sulla concessione abusiva. La linea della n. 7134/2026 (nullità e irripetibilità) e quella delle tre pronunce dell’11 giugno 2026 (di regola solo risarcimento) convivono, e la n. 19302/2026 mostra che il confine dipende dai fatti accertati. L’orientamento oggi prevalente è che la nullità sia un’eccezione, che richiede la prova di un comportamento predatorio o di un reato; la regola è la responsabilità risarcitoria della banca.
Cosa significa per te
Per l’impresa, la concessione abusiva non è uno scudo automatico contro il debito: è uno strumento da costruire con documenti (bilanci, centrale rischi, istruttoria della banca, destinazione delle somme). Per i soci garanti, il quadro è più severo di quanto molti credano: nei regimi in cui il garante pubblico può procedere con il ruolo, possono ricevere una cartella senza aver mai visto un decreto ingiuntivo, e la difesa si sposta sull’opposizione alla riscossione e sulla prova del credito. Contestare la fideiussione “perché è un modulo ABI” non basta più: dopo le Sezioni Unite del 2026 servono prove concrete.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2026, n. 25083
Il contesto
Il tema del rapporto tra la domanda della banca e quella del garante pubblico al passivo era diventato, nel 2025, il punto più incerto della materia. Con due ordinanze del 29 ottobre 2025 la Prima Sezione lo aveva affrontato da due lati. Con la n. 28600/2025 aveva dichiarato inammissibile il ricorso del gestore del Fondo che pretendeva il privilegio per un credito già ammesso al passivo, a nome della banca, in via chirografaria: dopo la surroga il curatore aveva rettificato l’intestazione ma mantenuto il grado, e il Fondo non aveva contestato nulla nelle sedi previste. Con l’ordinanza interlocutoria n. 28602/2025 aveva invece rilevato due questioni di particolare importanza: chi sia legittimato ad agire quando a ricorrere è un soggetto diverso da quello che aveva presentato la domanda originaria, e se il garante pubblico possa far valere il proprio credito privilegiato anche quando la banca sia già stata ammessa per lo stesso importo, e con quali strumenti processuali.
La motivazione in linguaggio piano
Con la sentenza del 6 settembre 2026 la Corte ha fissato un punto chiaro: il Fondo di garanzia, dopo l’escussione, ha l’onere di insinuarsi al passivo in via privilegiata per recuperare quanto pagato alla banca, quando la banca non si sia già insinuata per il proprio credito; la banca, dal canto suo, conserva il diritto autonomo di insinuarsi per la parte del finanziamento che la garanzia non ha coperto.
Il ragionamento della Corte poggia sulla distinzione, ormai stabile, tra il credito della banca e quello del garante pubblico. Il primo nasce dal contratto di finanziamento ed è di regola chirografario. Il secondo ha una fonte pubblicistica, è privilegiato fin dall’origine della garanzia e si attiva con il pagamento. Non si tratta, dunque, di un unico credito che “passa di mano”, ma di due posizioni che si affiancano: l’escussione riduce il credito della banca e, nella stessa misura, fa emergere quello del garante. Per questo il garante non può restare inerte confidando nella domanda della banca: se vuole il privilegio, deve farlo valere.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di questa pronuncia, curatori e commissari si trovavano spesso davanti a situazioni confuse: banche ammesse per l’intero, garanti che chiedevano la “rettifica” del grado dopo l’escussione, ricorsi dichiarati inammissibili per difetto di interesse. La sentenza del 2026 indica una sequenza ordinata: chi ha pagato si insinua, con privilegio, per quanto ha pagato; la banca si insinua per il resto.
Per l’imprenditore in crisi, il principio ha una ricaduta diretta: quando si apre una procedura, il passivo va ricostruito separando con precisione la quota garantita (destinata a diventare privilegiata in capo al garante) dalla quota residua della banca (chirografaria), verificando che non vi siano duplicazioni e che ciascuna domanda sia proposta da chi ne ha titolo. È un controllo tecnico, ma da esso dipende quanto resterà per tutti gli altri creditori. Va precisato che la sentenza riguarda il Fondo PMI; per i crediti SACE il principio è coerente con quanto la Corte aveva già affermato nella n. 1453/2022 sulla legittimazione autonoma di SACE, ma la verifica va fatta sulle regole dello strumento di garanzia applicabile al singolo finanziamento.
Anche i termini contano. L’opposizione allo stato passivo va proposta entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della verifica (art. 206 CCII), e per questi termini opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Chi lascia passare il termine senza contestare grado e importi delle domande di banca e garante rischia di trovarsi, come nel caso deciso dalla n. 28600/2025, con un assetto ormai non più modificabile.
Perché il principio pesa di più per chi ha perso un mercato estero
Le imprese che hanno perso un mercato di sbocco per effetto di sanzioni o contromisure presentano quasi sempre una caratteristica comune: hanno più finanziamenti garantiti, ottenuti in momenti diversi e con strumenti diversi. Il primo, spesso, risale alla Garanzia Italia del periodo pandemico; il secondo alla Garanzia SupportItalia, chiesta proprio perché il conflitto aveva colpito le vendite; a questi si aggiungono talvolta finanziamenti assistiti dal Fondo PMI o linee non garantite. Ogni rapporto ha la propria percentuale di copertura, la propria scadenza e il proprio stato: alcune garanzie sono già state escusse, altre no, altre ancora sono in fase di richiesta da parte della banca.
In questo scenario, la sentenza n. 25083/2026 ha una conseguenza pratica che va oltre il caso deciso. Se il passivo è composto da più rapporti, per ciascuno occorre stabilire chi è il creditore legittimato, per quale importo e con quale rango. Un errore su un solo rapporto – ad esempio una banca ammessa per l’intero mentre una parte del credito è già stata pagata dal garante – si riflette su tutti gli altri creditori: o perché un credito privilegiato viene trattato come chirografario (e la ripartizione si sbilancia a favore dei chirografari, con il rischio di contestazioni successive), o perché lo stesso importo compare due volte (e la percentuale di soddisfazione degli altri si riduce artificialmente).
C’è poi un profilo legato all’origine stessa della garanzia SupportItalia. L’art. 15 del D.L. 50/2022 subordinava l’accesso alla dimostrazione che l’impresa avesse subito ripercussioni economiche negative dalla crisi russo-ucraina; restavano escluse, tra l’altro, le imprese con esposizioni classificate come sofferenze e quelle soggette alle sanzioni. Quando l’impresa entra in crisi, la documentazione presentata a suo tempo per ottenere la garanzia diventa materiale prezioso in due direzioni. Da un lato, dimostra che la causa della difficoltà è esterna e imprevista, elemento che i tribunali valutano quando devono giudicare la plausibilità di un risanamento e la meritevolezza di misure cautelari. Dall’altro, consente di verificare che cosa la banca sapesse della situazione dell’impresa al momento dell’erogazione, profilo rilevante per l’eventuale contestazione di una concessione abusiva del credito alla luce delle pronunce del 2026.
Il principio, calato nella pratica, significa che il fascicolo della garanzia non è un documento del passato: è uno degli strumenti principali per difendersi oggi, sia nella trattativa sia nell’eventuale procedura. Chi lo ricostruisce per tempo – domanda di garanzia, dichiarazioni rese, delibera della banca, piano di ammortamento, comunicazioni sull’escussione – arriva al tavolo con i creditori sapendo esattamente quale parte del debito è destinata a diventare privilegiata e quale no, e può impostare la strategia di conseguenza.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati inventati a scopo didattico, che servono a mostrare come i principi giurisprudenziali incidono sui numeri. Non descrivono casi seguiti dallo studio.
Simulazione 1 – Liquidazione giudiziale: quanto pesa il privilegio di SACE sui fornitori
Ipotesi. Un’impresa meccanica realizzava il 40% del fatturato con clienti in Russia. A ottobre 2022 ottiene un finanziamento SupportItalia di 412.700 €; ipotizziamo una copertura SACE dell’80%. Dopo le sanzioni e le contromisure, il mercato si chiude; a fine 2025 il debito residuo è di 287.350 €. La banca escute: SACE paga l’80%, cioè 229.880 €, e la banca resta creditrice per 57.470 €. Si apre la liquidazione giudiziale.
Il passivo. Attivo mobiliare netto, dopo prededuzioni e spese di procedura: 318.640 €. Crediti dei lavoratori (art. 2751-bis c.c.): 74.215 €. Credito SACE: 229.880 €. Chirografari: fornitori 196.300 €, banca 57.470 €, altri 38.900 €, totale 292.670 €.
Alla luce di Cass. 2664/2019, 8882/2020 e 6570/2025, SACE è privilegiata anche senza revoca formale: dopo i lavoratori restano 244.425 €; SACE ne prende 229.880 €; ai chirografari restano 14.545 €, cioè circa il 4,97% dei loro crediti.
Se SACE fosse chirografaria (la tesi respinta dalla Cassazione), i 244.425 € sarebbero divisi tra 522.550 € di crediti chirografari: circa il 46,8%. La differenza tra le due ipotesi è la misura concreta di ciò che la giurisprudenza ha deciso.
Simulazione 2 – Composizione negoziata: perché conta chiedere l’inibitoria prima dell’escussione
Ipotesi. Un’impresa alimentare esportatrice ha un finanziamento residuo di 538.960 €, garantito per l’80% (431.168 €). Ultima rata pagata il 30 aprile 2026; insolute le rate di maggio e giugno. Il 9 luglio 2026 l’impresa presenta istanza di composizione negoziata e viene nominato l’esperto. Il 22 luglio la banca preannuncia l’escussione.
Scenario A – nessuna richiesta. La banca escute; SACE subentra per 431.168 € con privilegio. Il piano deve garantire a SACE almeno quanto otterrebbe in liquidazione sui beni su cui grava il privilegio, e non può offrirle lo stralcio pensato per la banca. Se il piano prevedeva di pagare alla banca 312.600 € in sei anni (circa il 58% del residuo), ora deve trovare risorse per una quota privilegiata molto più alta: lo scarto, nel peggiore dei casi, arriva a 118.568 € soltanto sulla parte garantita.
Scenario B – richiesta tempestiva. Il 25 luglio l’impresa chiede al tribunale, nell’ambito della composizione negoziata, una misura cautelare che inibisca l’escussione, documentando trattative avviate con tutte le banche e un piano industriale orientato a nuovi mercati. Alla luce dei precedenti di Milano (2024), Modena e Vicenza (2025), la richiesta ha basi concrete; se accolta, la trattativa resta con la banca, che può valutare lo stralcio. Se invece l’impresa avesse atteso e depositato soltanto una domanda di concordato con riserva, il decreto milanese del 22 giugno 2025 indica che la stessa richiesta avrebbe avuto molte meno possibilità.
Simulazione 3 – Il socio fideiussore che riceve una cartella
Ipotesi. Un socio ha firmato nel 2022 una fideiussione specifica “a prima richiesta” a garanzia di un finanziamento assistito dal Fondo PMI. Dopo l’escussione, il 14 settembre 2026 gli viene notificata una cartella di 93.415,62 € per il recupero di quanto il Fondo ha pagato alla banca. In parallelo, la banca gli chiede 23.354 € per la parte non garantita.
Alla luce di Cass. 15485/2024 e 9678/2025, il recupero tramite ruolo è in linea di principio legittimo anche senza un decreto ingiuntivo. La difesa, quindi, non può fondarsi sull’assenza di un titolo giudiziale, ma deve concentrarsi sulla pretesa: prova dell’effettivo pagamento del Fondo alla banca, corretta quantificazione, rapporto tra quanto chiesto con la cartella e quanto chiesto dalla banca, per evitare duplicazioni. Per contestare nel merito la pretesa iscritta a ruolo, l’art. 24 del D.Lgs. 46/1999 prevede il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella: nell’ipotesi, il termine cade sabato 24 ottobre 2026 e slitta a lunedì 26 ottobre 2026.
Sul credito residuo della banca, alla luce di Cass. Sez. Un. 24825/2026, l’eccezione di nullità “perché il modulo è ABI” non basta: occorre dimostrare l’intesa in concreto. E se la banca ha inviato al socio una richiesta stragiudiziale entro i termini dell’art. 1957 c.c., la decadenza non opera anche qualora la clausola di deroga sia nulla.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate. Le decisioni della Cassazione costituiscono il riferimento principale; quelle di merito servono a capire come i tribunali applicano i principi nei procedimenti della crisi d’impresa, dove la Suprema Corte arriva raramente. Alcune pronunce riguardano il Fondo PMI e non SACE: sono incluse perché i giudici hanno costruito le due discipline in parallelo, ma la loro applicazione a SACE va verificata strumento per strumento.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, 30.1.2019, n. 2664 | Privilegio e garanzie SACE | L’art. 9, c. 5, D.Lgs. 123/1998 copre anche le garanzie | SACE passa davanti ai chirografari |
| Cass. civ., Sez. III, 13.5.2020, n. 8882 | SACE nel concordato | Privilegio nato con la garanzia, irrilevante regresso o surroga | Va previsto nel piano anche se l’escussione è successiva |
| Cass. civ., Sez. I, 18.1.2022, n. 1453 | Legittimazione SACE al passivo | SACE si insinua anche se la banca è già ammessa | Banca e SACE convivono nel passivo |
| Cass. civ., Sez. I, 16.9.2022, n. 27303 | Credito del gestore del Fondo | Il privilegio si estende a chi paga la banca dopo l’escussione | Parallelo MCC–SACE |
| Cass. civ., Sez. I, 15.5.2023, n. 13152 | Momento dell’accertamento | Irrilevante se i presupposti emergono prima o dopo il fallimento | Il tempo non declassa il credito |
| Cass. civ., Sez. III, ord. 10.4.2024, n. 9657 | Fonte del credito del garante | Nasce dal pagamento, senza revoca | Credito pubblico dal giorno dell’escussione |
| Cass. civ., Sez. III, ord. 3.6.2024, n. 15485 | Recupero verso il fideiussore | Ammessa riscossione con ruolo senza titolo giudiziale | Il socio garante può ricevere una cartella |
| Cass. civ., Sez. I, 12.3.2025, n. 6570 | Revoca formale e privilegio SACE | Basta inadempimento seguito da escussione | Smettere di pagare non toglie il privilegio |
| Cass. civ., Sez. III, n. 9678/2025 | Surroga del Fondo verso i fideiussori | Natura pubblicistica, azionabile con procedura esattoriale | Conferma la linea della n. 15485/2024 |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 29.10.2025, n. 28600 | Grado non contestato | Inammissibile il ricorso del Fondo che non ha contestato il chirografo | Le contestazioni vanno fatte nelle sedi giuste |
| Cass. civ., Sez. I, ord. interl. 29.10.2025, n. 28602 | Legittimazione del Fondo al passivo | Questioni ritenute di particolare rilevanza | Segnala l’incertezza poi chiarita |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 25.3.2026, n. 7134 | Credito a impresa decotta | Nullità e irripetibilità in caso di concorso in reato | Spazio di difesa nei casi estremi |
| Cass. civ., Sez. I, 11.6.2026, nn. 19264, 19276, 19288 | Concessione abusiva | Di regola risarcimento, nullità solo se predatoria o reato | La nullità è l’eccezione |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 11.6.2026, n. 19302 | Concessione abusiva | Rinvio al merito aderendo all’indirizzo demolitorio | Il contrasto è aperto |
| Cass. civ., Sez. Un., 28.8.2026, n. 24825 | Fideiussioni schema ABI | Nullità da provare in concreto; art. 1957 c.c. salvato da istanza stragiudiziale | Difesa dei soci più impegnativa |
| Cass. civ., Sez. I, 6.9.2026, n. 25083 | Insinuazione del Fondo | Onere del Fondo di insinuarsi in privilegio se la banca non l’ha fatto | Passivo da ricostruire con precisione |
| Trib. Milano, 12.5.2024 | Inibitoria in composizione negoziata | Concessa per non alterare il piano | Leva da usare prima dell’escussione |
| Trib. Modena, 8.3.2025 | Inibitoria | Concessa, natura cautelare | Va chiesta e motivata |
| Trib. Vicenza, 23.7.2025 | Inibitoria | Cautelare atipica a tutela della parità tra creditori | Argomento della par condicio |
| Trib. Milano, decr. 22.6.2025 | Inibitoria nel concordato con riserva | Negata senza piano concreto | Il tempismo è decisivo |
| Trib. Napoli, decr. 1.4.2026 | Merito creditizio | Obbligo rafforzato nei finanziamenti garantiti | Base per contestare la banca |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce si ricavano alcuni principi pratici, che conviene tenere a mente in qualunque fase della crisi.
- La quota del finanziamento garantita da SACE, una volta pagata dal garante alla banca, diventa un credito privilegiato che precede quasi tutti gli altri creditori.
- Il privilegio esiste fin dalla concessione della garanzia: non dipende da una revoca formale e non viene meno se l’escussione avviene dopo l’apertura di una procedura.
- Il semplice mancato pagamento delle rate, seguito dall’escussione, basta a far scattare il privilegio.
- Banca e garante pubblico sono due creditori distinti: la banca per la parte scoperta, il garante per quanto ha pagato; il passivo va ricostruito evitando duplicazioni.
- L’escussione si può inibire solo in un contesto di risanamento concreto, tipicamente una composizione negoziata con trattative avviate; nel concordato con riserva la strada è molto più stretta.
- La concessione abusiva del credito dà luogo, di regola, a responsabilità risarcitoria della banca; la nullità del finanziamento richiede la prova di una condotta predatoria o di un reato.
- I soci fideiussori possono essere raggiunti da strumenti di riscossione esattoriale quando il garante pubblico ne ha titolo, e la difesa si gioca sulla prova e sulla quantificazione del credito.
- Dopo le Sezioni Unite del 2026, la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI va dimostrata in concreto, specie per le fideiussioni specifiche.
- Il fattore tempo è decisivo: le leve migliori si usano prima dell’escussione, non dopo.
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Se non pago, SACE può pignorarmi direttamente?
SACE non diventa creditrice finché non paga la banca. Dopo l’escussione ha un credito proprio e privilegiato (Cass. 9657/2024, 6570/2025) e può agire per il recupero. Per il Fondo PMI la Cassazione ha ammesso il recupero tramite ruolo anche senza titolo giudiziale (Cass. 15485/2024); per SACE gli strumenti di recupero vanno verificati sulla disciplina dello specifico strumento di garanzia. In ogni caso, il credito che arriva dopo l’escussione è più “forte” di quello della banca.
La perdita del mercato estero per sanzioni è una causa di forza maggiore che mi esonera dal pagare?
Le pronunce esaminate non riconoscono alcun esonero di questo tipo: la crisi che ha giustificato la garanzia SupportItalia non elimina l’obbligo di rimborso. La perdita del mercato è invece rilevante come causa della crisi da illustrare nella composizione negoziata o nel piano di concordato, dove può sostenere la credibilità del risanamento e la richiesta di misure cautelari (Trib. Milano 2024, Trib. Vicenza 2025).
Se entro in concordato, posso pagare SACE solo in percentuale?
Il credito di SACE è privilegiato anche se l’escussione avviene dopo la domanda (Cass. 8882/2020). Il Codice della crisi consente di non soddisfare integralmente i privilegiati solo entro i limiti del valore che otterrebbero in liquidazione sui beni su cui grava la prelazione, e con le regole proprie di ciascuno strumento. Lo stralcio, se possibile, va motivato con un’attestazione rigorosa.
Posso contestare il debito perché la banca mi ha finanziato quando ero già in crisi?
È possibile, ma non automatico. Dopo le pronunce dell’11 giugno 2026 (nn. 19264, 19276, 19288), la regola è il risarcimento; la nullità richiede una condotta predatoria o un reato (Cass. 7134/2026). Serve una ricostruzione documentale dell’istruttoria bancaria, anche alla luce dell’obbligo rafforzato di valutazione del merito creditizio indicato da Trib. Napoli 2026.
Ho firmato una fideiussione: rischio anche la cartella?
Per il Fondo PMI sì, secondo Cass. 15485/2024 e 9678/2025. La difesa passa dall’opposizione nei termini di legge e dalla verifica del pagamento del garante e degli importi. Sul credito residuo della banca valgono i criteri più rigorosi delle Sezioni Unite n. 24825/2026.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo, partendo dai documenti e non da formule standard. In concreto:
- Ricostruiamo la mappa del debito garantito: per ogni finanziamento individuiamo lo strumento (Garanzia Italia, SupportItalia, Fondo PMI), la percentuale coperta, la quota residua della banca e lo stato dell’eventuale escussione.
- Verifichiamo il rango dei crediti alla luce di Cass. 2664/2019, 8882/2020 e 6570/2025, e simuliamo l’impatto del privilegio del garante pubblico sugli altri creditori e sul piano.
- Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata prima dell’escussione e predisponiamo la documentazione che i tribunali hanno ritenuto necessaria per le misure protettive e cautelari.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per l’inibitoria dell’escussione, argomentando sulla concretezza del risanamento e sulla parità di trattamento tra creditori.
- Analizziamo l’istruttoria della banca – centrale rischi, bilanci, destinazione delle somme – per valutare profili di concessione abusiva del credito alla luce delle pronunce del 2026.
- Esaminiamo le fideiussioni dei soci secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 24825/2026, verificando tipologia, clausole e rispetto dell’art. 1957 c.c.
- Impugniamo le cartelle e gli atti di recupero del garante pubblico nei termini di legge, contestando prova del pagamento, quantificazione e duplicazioni con le richieste della banca.
- Controlliamo lo stato passivo in caso di procedura, verificando legittimazione, grado e importi delle domande di banca e garante, e proponiamo le opposizioni necessarie.
- Costruiamo il piano di concordato o l’accordo di ristrutturazione collocando correttamente SACE e le banche, con il supporto dei commercialisti dello staff per i numeri e le attestazioni.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, fino alla Corte di Cassazione, senza cambio di difensore né di strategia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia costruita quasi interamente dalla giurisprudenza, la qualifica di cassazionista ha un peso particolare: gli orientamenti esaminati si difendono fino in Cassazione, e lo stesso difensore che imposta la strategia iniziale può sostenerla davanti alla Suprema Corte, senza dispersioni. Accanto a questa, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, cioè la sede in cui i tribunali hanno concesso le inibitorie all’escussione.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sui profili giuridici del privilegio, delle garanzie e del contenzioso, i secondi sui numeri del piano, sulla ricostruzione del passivo e sulla sostenibilità finanziaria. La continuità della strategia, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, è il metodo con cui affrontiamo ogni fascicolo.
Chiusura
La perdita di un mercato estero non è una colpa, ma le sue conseguenze sul debito garantito seguono regole precise, che la Cassazione ha definito con coerenza crescente: SACE e il Fondo pubblico, una volta pagata la banca, diventano creditori privilegiati; le leve di difesa esistono, ma funzionano soprattutto se usate per tempo e con un piano credibile.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo intreccio di problemi. La parte bancaria del caso – contratti, garanzie, fideiussioni, istruttoria del credito – è il terreno dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato. La parte di crisi d’impresa – composizione negoziata, misure cautelari, piani di concordato e accordi – è il terreno dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. E la parte contenziosa, dalle opposizioni fino all’ultimo grado, è sostenuta dalla qualifica di cassazionista, che garantisce una sola linea difensiva dall’inizio alla fine.
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