Quando un’impresa smette di pagare le rate di un accordo di ristrutturazione omologato, la domanda che l’imprenditore si pone è quasi sempre la stessa: “adesso mi fanno fallire?”. È una domanda comprensibile, ma è formulata dal lato sbagliato del tavolo. La liquidazione giudiziale non arriva da sola, per effetto automatico della rata saltata. Arriva perché qualcuno la chiede, in un certo momento, con un certo atto, sulla base di una valutazione di convenienza. Quel qualcuno è un creditore: una banca, un fornitore rimasto fuori dall’accordo, l’Agenzia delle Entrate o un ente previdenziale, talvolta il pubblico ministero.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questa guida ribalta la prospettiva: invece di elencare i rischi dell’impresa, ricostruisce la partita come la vede il creditore. Cosa farà per prima cosa, perché gli conviene farlo, quali limiti la legge e la Cassazione gli impongono, e in quale momento esatto l’impresa può giocare d’anticipo. La risposta alla domanda del titolo è quindi duplice: sì, la liquidazione giudiziale è un rischio concreto, perché la giurisprudenza consente al creditore insoddisfatto di chiederla anche senza prima sciogliere l’accordo; ma no, non è un esito inevitabile, perché ogni mossa del creditore incontra paletti precisi e lascia aperta una finestra di contromossa.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per ragioni che discendono direttamente dalle abilitazioni del suo titolare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno i percorsi di trattativa da cui nascono gli accordi e il modo in cui si riapre un tavolo con i creditori quando il piano vacilla. I creditori tipici di un accordo di ristrutturazione sono banche, società di leasing, Fisco ed enti previdenziali, che è esattamente il terreno dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato. E quando la partita si sposta davanti al tribunale, alla corte d’appello e oltre, la qualifica di avvocato cassazionista consente di difendere la stessa linea fino all’ultimo grado, dove si sono formati proprio i principi che decidono questa materia.
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Chi hai di fronte: i creditori di un accordo inadempiuto e la loro logica economica
Prima di analizzare le singole mosse conviene capire con chi si gioca. Un accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall’art. 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, di seguito CCII), mette l’impresa di fronte non a un avversario, ma a tre famiglie di creditori con interessi, strumenti e tempi diversi. Trattarli come un blocco unico è il primo errore strategico.
Il creditore aderente. È chi ha firmato l’accordo, di norma una banca o una società di leasing, talvolta un grande fornitore. Ha accettato una riduzione, una dilazione o entrambe, in cambio di un piano attestato da un professionista indipendente e di un’omologazione del tribunale. Il suo ragionamento è semplice: ha già rinunciato a qualcosa e vuole incassare il resto. Ha però una caratteristica che lo rende più prevedibile degli altri: ha investito nell’accordo. Ha negoziato, ha fatto deliberare i propri organi, ha classificato la posizione in un certo modo nei propri bilanci. Far saltare l’accordo significa, per lui, ammettere che quell’investimento è perduto e ripartire da zero, con la prospettiva di recuperare in una procedura liquidatoria percentuali che raramente sono alte.
Il creditore estraneo. È chi non ha firmato e al quale l’efficacia dell’accordo non è stata estesa. Per lui l’accordo non ha ridotto nulla: la legge pretende che sia pagato per intero entro centoventi giorni dall’omologazione, se il suo credito era già scaduto, o entro centoventi giorni dalla scadenza, se scade dopo (art. 57, comma 3, CCII). È spesso un fornitore di medie dimensioni, un professionista, un locatore. Dal suo punto di vista, l’accordo è un affare altrui: lui vuole il cento per cento e lo vuole nei termini. È il creditore più “libero” e quindi, paradossalmente, il più pericoloso, perché non ha nulla da perdere nel far saltare un’architettura che non lo riguarda.
Il creditore pubblico. Agenzia delle Entrate, agente della riscossione per i carichi affidati, INPS e INAIL, quando hanno aderito a una transazione su crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 63 CCII. Il suo comportamento è il più rigido di tutti, perché non dipende da una valutazione discrezionale ma da un automatismo di legge: se i pagamenti non vengono eseguiti integralmente entro un certo termine dalle scadenze, la transazione si scioglie da sola. Non serve che l’ente “decida” di agire.
A queste tre figure si aggiunge un attore che non è un creditore ma può muovere le stesse pedine: il pubblico ministero, legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 37 CCII quando l’insolvenza emerge, ad esempio, da segnalazioni o da procedimenti penali.
La chiave di lettura di tutta la partita è la convenienza del creditore. Un creditore razionale non chiede la liquidazione giudiziale per punire l’impresa: la chiede quando ritiene che il valore che può ottenere dalla procedura, o dalla pressione che la procedura esercita, sia superiore al valore che otterrebbe lasciando proseguire l’accordo. Per una banca aderente che ha ancora da incassare la parte più consistente del credito ristrutturato, la liquidazione è spesso un pessimo affare. Per un fornitore estraneo di dimensioni modeste, il ricorso è invece frequentemente lo strumento più rapido per farsi pagare, perché nessun imprenditore vuole affrontare un’udienza prefallimentare. Per il Fisco, la questione non si pone neppure in questi termini: la transazione si scioglie e la riscossione riparte.
Capire chi ha interesse a far saltare l’accordo e chi ha interesse a salvarlo è la prima contromossa, perché determina a chi rivolgersi per primo e con quale proposta. Il resto dell’articolo segue le mosse in ordine cronologico, dalla prima diffida fino alla fase successiva all’eventuale apertura della procedura.
Prima mossa: la diffida ad adempiere e la clausola risolutiva del creditore aderente
La mossa
La prima cosa che il creditore aderente farà, dopo una rata non pagata, è mettere l’impresa in mora in una forma che gli consenta, se necessario, di sciogliere il proprio accordo. Gli strumenti sono quelli del diritto comune dei contratti. La disciplina degli accordi di ristrutturazione nel CCII, infatti, non prevede una risoluzione giudiziale dell’accordo nel suo complesso, a differenza di quanto accade per il concordato preventivo, per il quale esiste una norma specifica (art. 119 CCII). Ciascun accordo resta un contratto tra l’impresa e il singolo creditore, inserito in un procedimento a controllo giudiziale.
Il creditore aderente può quindi:
- inviare una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., con un termine congruo, di regola non inferiore a quindici giorni, decorso il quale il contratto è risolto di diritto;
- dichiarare di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., se l’accordo la prevede;
- agire in giudizio per la risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c.;
- in alternativa, chiedere l’adempimento dell’accordo così come è, cioè il pagamento della rata ridotta scaduta.
L’effetto della risoluzione, per quel singolo creditore, è il venir meno della riduzione e della dilazione: il credito torna nella misura originaria, al netto di quanto già incassato.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene inviare la diffida per due ragioni. La prima è di tutela: senza una risoluzione, il creditore aderente resta vincolato al credito ridotto e alle scadenze dilazionate, e non può pretendere l’intero. La seconda è di pressione: la diffida è un segnale forte, che spesso induce l’impresa a pagare o a riaprire il dialogo.
Ma il creditore aderente preferisce non arrivare fino in fondo, cioè non lasciar decorrere la diffida, in tutti i casi in cui l’accordo vale ancora più della sua alternativa. Se la banca ha ancora da incassare il sessanta o settanta per cento del credito ristrutturato e stima che in una liquidazione giudiziale recupererebbe una percentuale inferiore dell’intero credito originario, la risoluzione è una mossa che le costa. In questi casi la diffida viene usata come leva negoziale, non come strumento di rottura. È una distinzione che l’impresa deve saper leggere.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone alcune condizioni precise.
La risoluzione richiede un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.). Un ritardo di pochi giorni su una rata minore, in un piano che prosegue regolarmente, non autorizza automaticamente lo scioglimento. La valutazione dell’importanza va fatta guardando all’economia complessiva dell’accordo e all’interesse del creditore.
Il termine della diffida deve essere congruo. Quindici giorni sono la soglia legale minima salvo patto diverso o diversa congruità imposta dalla natura del contratto; una diffida con un termine più breve, non pattuito, si espone a contestazione.
La clausola risolutiva espressa opera solo se esiste e solo per gli inadempimenti che essa descrive. Non può essere estesa per interpretazione a ipotesi non previste.
C’è poi un limite meno noto, che dipende da come è scritto l’accordo. Se l’accordo con quel creditore ha natura di transazione che ha estinto per novazione il rapporto originario, l’art. 1976 c.c. esclude la risoluzione per inadempimento, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito. Non tutti gli accordi di ristrutturazione sono transazioni novative, anzi molti si limitano a ridurre e dilazionare il debito preesistente senza sostituirlo; ma la qualificazione del singolo accordo è una questione da verificare sul testo firmato, perché può togliere al creditore lo strumento della risoluzione.
Infine, un limite di sistema: l’inadempimento verso un creditore non scioglie automaticamente gli accordi con gli altri. La regola sui contratti plurilaterali (art. 1459 c.c.) esclude lo scioglimento rispetto alle altre parti salvo che la prestazione mancata debba considerarsi essenziale, e la giurisprudenza di merito ha ritenuto che la risoluzione degli accordi segua le regole del codice civile, accordo per accordo (Trib. Milano, Sez. II civ., 4 aprile 2024).
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è non lasciare che sia la diffida ad aprire il dialogo: comunicare per iscritto lo scostamento al creditore aderente prima che la diffida arrivi, con dati di cassa aggiornati e una proposta concreta. Una banca informata, che vede numeri credibili, ha interesse a preservare l’accordo; una banca lasciata nel silenzio ha interesse a tutelarsi.
Se la diffida è già arrivata, le opzioni sono tre:
- adempiere entro il termine, anche concentrando le risorse disponibili su quel creditore, se la sua uscita dall’accordo farebbe crollare il piano;
- contestare la diffida per incongruità del termine, per scarsa importanza dell’inadempimento o per inapplicabilità della risoluzione alla luce della natura transattiva dell’accordo;
- negoziare un accordo integrativo che differisca la rata, verificando con l’attestatore se il differimento incide in modo sostanziale sul piano. In caso affermativo, la strada corretta è la modifica del piano prevista dall’art. 58, comma 2, CCII: nuova attestazione, pubblicazione nel registro delle imprese, avviso ai creditori, che possono opporsi entro trenta giorni dalla ricezione.
Resta precluso ignorare la diffida contando sul fatto che la banca “non arriverà fino in fondo”. Una volta decorso il termine, la risoluzione è avvenuta e il credito si è riespanso.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Milano, Sez. II civile, con la decisione del 4 aprile 2024, ha escluso che ai creditori degli accordi si possano applicare per analogia le regole sulla risoluzione del concordato, ritenendo operanti le norme del codice civile. Ne deriva un vantaggio per l’impresa che sa usarlo: tutti i limiti del diritto comune (importanza dell’inadempimento, congruità del termine, art. 1976 c.c.) sono opponibili al creditore aderente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996, ha a sua volta escluso che le regole concordatarie sulla risoluzione possano essere trasferite agli accordi di ristrutturazione, sottolineando che la riduzione del credito nasce dal singolo accordo tra debitore e creditore e non da un effetto generalizzato dell’omologazione. È la conferma che la partita con ciascun aderente si gioca contratto per contratto.
Seconda mossa: il titolo per l’intero credito e l’aggressione esecutiva
La mossa
Dopo la diffida, o in parallelo a essa, il creditore cerca un titolo esecutivo. Le strade sono diverse a seconda della sua posizione.
Il creditore estraneo, decorso il centoventesimo giorno senza pagamento integrale, deposita un ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.), spesso con richiesta di provvisoria esecuzione se ha prove documentali forti, oppure, se è già munito di titolo, notifica un atto di precetto (art. 480 c.p.c.) e passa al pignoramento: conti correnti, crediti verso clienti, beni aziendali.
Il creditore aderente che ha ottenuto la risoluzione del proprio accordo può fare lo stesso per l’intero credito originario, dedotti i pagamenti ricevuti. Se invece l’accordo non è stato risolto, può agire soltanto per le rate ridotte scadute.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene procurarsi un titolo per tre ragioni. Il titolo gli consente di aggredire beni specifici, prima degli altri. Rafforza la sua posizione se dovrà poi chiedere la liquidazione giudiziale, perché un credito accertato con decreto ingiuntivo è difficilmente contestabile in quella sede. E produce pressione immediata: un pignoramento sui conti correnti paralizza la gestione ordinaria dell’impresa.
Il creditore preferisce non battere questa strada quando il patrimonio aggredibile è scarso o già vincolato da garanzie altrui, quando i tempi del monitorio e dell’eventuale opposizione sono lunghi rispetto alla sua necessità di incassare, o quando teme che l’impresa possa rispondere depositando una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive, che bloccherebbero le azioni esecutive. In questi casi il creditore valuta di saltare direttamente al ricorso per liquidazione giudiziale, che vedremo alla quarta mossa.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe in più punti.
Il creditore estraneo non può pretendere il pagamento dei crediti già scaduti alla data dell’omologazione prima che siano decorsi i centoventi giorni previsti dall’art. 57, comma 3, CCII. Secondo la lettura più diffusa, quel termine opera come una dilazione legale: un ricorso monitorio depositato prima della sua scadenza si espone a contestazione sull’esigibilità del credito.
Il creditore aderente che non ha risolto l’accordo non può chiedere un decreto ingiuntivo per l’intero credito originario. Finché l’accordo è in vita, il suo credito è quello ridotto e dilazionato: può pretendere solo le rate scadute e non pagate. Un’ingiunzione per l’intero, senza prova della risoluzione avvenuta, è contestabile nel merito.
I termini dell’esecuzione sono vincolanti: il precetto deve concedere almeno dieci giorni per adempiere (art. 480 c.p.c.) e perde efficacia se il pignoramento non è eseguito entro novanta giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.).
Il debitore ha quaranta giorni per opporsi al decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.), e trattandosi di un processo civile ordinario e non di un procedimento del Codice della crisi, quel termine resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo, perché l’azione esecutiva individuale è la mossa più facile da prevedere.
Per il creditore estraneo, la contromossa più efficace è anche la più semplice: pagarlo per intero entro il centoventesimo giorno. Il piano attestato doveva garantirlo; se la cassa non basta, occorre accorgersene entro il novantesimo giorno, quando c’è ancora tempo per una trattativa (un’adesione successiva all’accordo, una dilazione consensuale documentata) prima che il creditore abbia un titolo in mano. Pagare per primi i creditori aderenti “più importanti” lasciando in coda i piccoli estranei è un calcolo che si rivela sbagliato con frequenza: è proprio il piccolo estraneo, libero da vincoli, a poter aprire la strada al ricorso concorsuale.
Per il creditore aderente che agisce per l’intero senza aver risolto, la contromossa è l’opposizione a decreto ingiuntivo con cui si eccepisce che la riduzione pattuita è ancora efficace e che il credito esigibile è soltanto quello delle rate scadute.
Per entrambi, se il quadro complessivo lo giustifica, la contromossa di sistema è il deposito di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (un nuovo accordo, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, un concordato), anche con riserva di presentare successivamente proposta e piano ai sensi dell’art. 44 CCII, accompagnata dalla richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII, che una volta confermate dal giudice impediscono per un periodo l’avvio e la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari. È una contromossa potente, ma va giocata con un piano serio: usata come puro espediente dilatorio si ritorce contro l’impresa.
Resta precluso invocare le misure protettive eventualmente ottenute durante la trattativa che ha preceduto l’accordo: con l’omologazione quella fase si è chiusa.
Le pronunce che ti proteggono
La già citata Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 è utile anche qui, in senso inverso: chiarisce che finché l’accordo non viene meno, la riduzione nasce dal contratto tra le parti e vincola il creditore aderente. È la base dell’eccezione con cui l’impresa contesta un’ingiunzione per l’intero non preceduta da risoluzione.
Il Tribunale di Milano, nella decisione del 4 aprile 2024, ha inoltre osservato che, in mancanza di un termine speciale, l’azione di risoluzione del singolo accordo resta soggetta alla prescrizione ordinaria: un dato che l’impresa deve conoscere, perché significa che il creditore aderente può far valere lo scioglimento anche a distanza di anni, e che conviene definire per iscritto ogni accordo integrativo raggiunto con lui.
Terza mossa: il Fisco e gli enti previdenziali, ovvero la mossa che non ha bisogno di essere giocata
La mossa
Il creditore pubblico che ha aderito a una transazione su crediti tributari e contributivi non deve inviare diffide né depositare ricorsi per sciogliere la transazione. Lo fa la legge al suo posto. L’art. 63, comma 8, CCII stabilisce che la transazione conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali e assicurativi.
Il termine attuale di sessanta giorni è stato introdotto dal correttivo del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024; la versione originaria della norma prevedeva novanta giorni. Per le transazioni proposte nel regime precedente occorre quindi verificare quale testo si applichi, e la verifica non è mai un dettaglio.
Una volta risolta la transazione, il credito tributario e contributivo torna nella sua consistenza originaria e la riscossione riparte secondo le regole proprie di quei crediti.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Qui la logica di convenienza del creditore pubblico conta meno che per gli altri, perché la risoluzione non dipende da una sua scelta. Conta però in una fase successiva: dopo lo scioglimento, l’ente valuta come riscuotere, e un debito erariale e previdenziale tornato all’importo pieno, spesso la quota più rilevante del passivo di un’impresa in crisi, diventa un indice di insolvenza che qualunque altro creditore potrà allegare al proprio ricorso. In altre parole, la terza mossa è quella che più spesso prepara la quarta.
Il creditore pubblico, d’altra parte, non ha strumenti per “graziare” un ritardo oltre il sessantesimo giorno: eventuali interlocuzioni con gli uffici non sospendono il termine legale.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché l’automatismo opera solo alle condizioni scritte nella norma.
Il termine di sessanta giorni decorre da ciascuna scadenza prevista nella transazione, non dalla prima scadenza mancata in assoluto. È un termine sostanziale di adempimento: si conta a giorni di calendario e non conosce sospensione feriale. Ma per la stessa ragione, finché i sessanta giorni non sono decorsi, la transazione è pienamente in vita e l’ente non può comportarsi come se fosse già sciolta.
La risoluzione di diritto riguarda la transazione fiscale e contributiva, non gli accordi con gli altri creditori. Il venir meno della transazione non scioglie automaticamente l’accordo con la banca o con il fornitore aderente; produce effetti su di essi solo in via indiretta, se compromette la fattibilità del piano.
Lo scioglimento ha effetti anche per il futuro, ed è qui che la mossa dell’ente diventa strategica: l’art. 63 CCII limita l’accesso a una nuova transazione con omologazione forzosa quando il debitore, nei cinque anni precedenti, ha concluso una transazione poi risolta di diritto, anche se l’attività prosegue attraverso un altro soggetto per effetto di cessione, affitto, fusione o scissione.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo, perché è l’unica mossa della partita il cui esito dipende interamente da te.
La contromossa chiave è pagare per intero la rata fiscale o contributiva entro il sessantesimo giorno dalla sua scadenza: un giorno dopo, la transazione è già sciolta e nessun giudice può farla rivivere. Se la cassa non basta per tutti, la gerarchia delle priorità va costruita con lucidità: il pagamento degli estranei nei centoventi giorni e la rata della transazione fiscale sono i due termini che, se mancati, consegnano ai creditori armi immediate; le rate verso gli aderenti, invece, ammettono una trattativa.
Altre contromosse possibili:
- ricorrere a finanza ponte, ricordando che i finanziamenti erogati in esecuzione di un accordo omologato godono della prededuzione ai sensi dell’art. 101 CCII, circostanza che può rendere un finanziatore più disponibile;
- se lo scostamento è strutturale, avviare per tempo la modifica del piano ex art. 58 CCII, prima che il sessantesimo giorno scada, così da presentarsi al confronto con gli enti con un piano rinnovato e attestato;
- se la transazione è già risolta, valutare con attenzione lo strumento successivo, tenendo conto delle preclusioni dell’art. 63 CCII.
Resta precluso il pagamento parziale come strategia: la norma richiede l’esecuzione integrale.
Le pronunce che ti proteggono
Su questo fronte le pronunce rilevanti riguardano soprattutto la formazione della transazione, ma incidono sulla partita successiva. La Cassazione, con la sentenza Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310, ha affermato che la legittimazione al reclamo contro l’omologazione degli accordi spetta soltanto a chi ha assunto la veste di parte nel giudizio di omologazione, ad esempio con un’opposizione tempestiva; il creditore pubblico rimasto inerte non può di regola impugnare l’omologa in un secondo momento. Il principio è stato confermato da Cass., Sez. I, n. 5828/2026, che riconosce una legittimazione eccezionale solo a chi deduca un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Per l’impresa significa che un accordo omologato e non reclamato nei termini non può essere rimesso in discussione dall’ente per ragioni che avrebbe potuto far valere in quella sede: la partita con il Fisco si gioca sulle scadenze, non sulla legittimità dell’omologa.
Quarta mossa: il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale
La mossa
È la mossa che dà il titolo a questo articolo. Uno o più creditori, oppure il pubblico ministero, depositano un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, sostenendo che l’inadempimento degli obblighi assunti con l’accordo, sommato agli altri debiti scaduti, dimostra che l’impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il fondamento normativo è triplice:
- l’art. 37 CCII, che legittima a proporre la domanda il debitore, gli organi e le autorità di controllo e vigilanza sull’impresa, uno o più creditori e il pubblico ministero;
- l’art. 121 CCII, che individua i presupposti: imprenditore commerciale che non sia impresa minore e che si trovi in stato di insolvenza;
- l’art. 2, comma 1, lett. b), CCII, che definisce l’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori dai quali risulti che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il punto più delicato riguarda il creditore aderente: può chiedere la liquidazione giudiziale senza aver prima risolto il proprio accordo? La risposta prevalente è sì. Il Tribunale di Milano, nella decisione del 4 aprile 2024, ha riconosciuto la legittimazione del creditore aderente insoddisfatto a chiedere l’apertura della procedura liquidatoria quando il credito rinegoziato resta inadempiuto e ricorre una più generale situazione di insolvenza. La soluzione è coerente con il principio affermato per il concordato preventivo dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696), secondo cui il debitore che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari poteva essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato. Per gli accordi di ristrutturazione, dove una norma sulla risoluzione non esiste affatto, l’argomento vale a maggior ragione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene depositare il ricorso in tre situazioni tipiche.
La prima riguarda il creditore estraneo di dimensioni medio-piccole, per il quale il ricorso è spesso più rapido ed efficace di un’esecuzione individuale: l’impresa che riceve la convocazione in tribunale ha un incentivo fortissimo a pagare prima dell’udienza. In questi casi il ricorso è uno strumento di recupero più che di liquidazione, e il creditore lo sa.
La seconda riguarda il creditore aderente che ha perso fiducia nel piano: se la banca stima che l’accordo non sarà mai eseguito, la liquidazione giudiziale le consente di cristallizzare la situazione, fermare la dispersione del patrimonio e, come vedremo alla sesta mossa, partecipare al concorso per l’intero credito originario.
La terza riguarda il caso in cui il creditore vuole bloccare atti che ritiene pregiudizievoli: cessioni di beni, pagamenti preferenziali, trasferimenti di rami d’azienda.
Il creditore preferisce invece non depositare il ricorso quando il suo credito ristrutturato residuo vale più della quota che può sperare di recuperare nella procedura, quando teme che l’impresa risponda con una domanda di accesso a uno strumento di regolazione che ottenga priorità di trattazione, o quando l’inadempimento è isolato e il tribunale potrebbe non ravvisare l’insolvenza, esponendolo a un rigetto.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe in modo significativo, perché il ricorso per liquidazione giudiziale è soggetto a requisiti che il creditore deve provare e che il debitore può contestare.
Il tribunale non apre la liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a trentamila euro (art. 49, comma 5, CCII). La soglia si calcola sull’intera esposizione scaduta, non sul solo credito del ricorrente. La Cassazione, con l’ordinanza 30 gennaio 2025, n. 2223, ha ribadito la rilevanza di questa soglia come condizione per l’apertura della procedura.
L’insolvenza non coincide con l’inadempimento. È uno stato oggettivo, non transitorio, di incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali. Un singolo inadempimento può bastare, ma solo se è significativo e rivela un’incapacità strutturale: lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza 23 aprile 2025, n. 10581, precisando anche che l’inadempimento perde rilievo quando il debitore oppone una contestazione ragionevole e non pretestuosa del credito.
Il credito del ricorrente, se contestato, deve essere verificato dal giudice almeno in via incidentale. Il creditore non ha bisogno di un titolo esecutivo né di un accertamento definitivo per chiedere la liquidazione; ma se il debitore contesta ragionevolmente il credito, il giudice deve esaminarlo (Cass., Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 4406; Cass. n. 26370/2025). Per il creditore aderente che non ha risolto l’accordo, questo significa che il suo credito sarà valutato nella misura ridotta e alle scadenze dilazionate, non per l’intero.
L’onere della prova sui requisiti dimensionali grava sull’impresa, che per sottrarsi alla procedura deve dimostrare di essere impresa minore secondo i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. È un limite che opera a favore del creditore, ma va ricordato: l’impresa che ha avuto accesso a un accordo di ristrutturazione era, per definizione, diversa dall’impresa minore al momento della domanda; occorre verificare se i parametri del triennio rilevante siano nel frattempo cambiati.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo, perché tra la notifica del ricorso e l’udienza si apre l’ultima finestra per contrastare l’apertura della procedura con strumenti di sostanza e non solo di forma.
Le contromosse si muovono su quattro livelli.
Il primo è contestare l’insolvenza con i numeri. Il tribunale decide su dati: situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei debiti scaduti, flussi di cassa prospettici, stato di esecuzione del piano. L’impresa che dimostra che l’inadempimento è circoscritto, che la liquidità consente di far fronte alle obbligazioni correnti e che lo scostamento è già in corso di riassorbimento sposta il quadro. Presentarsi all’udienza con una generica promessa di pagamento, senza documenti, significa lasciare al ricorrente il monopolio della rappresentazione dei fatti.
Il secondo è contestare il credito del ricorrente. Se a chiedere la liquidazione è un aderente che non ha risolto l’accordo, l’esigibile è soltanto la rata ridotta scaduta, e su quella base va valutata sia la legittimazione sia la portata dell’inadempimento. Se è un estraneo che ha agito prima del centoventesimo giorno, il credito non era ancora esigibile alla data del ricorso.
Il terzo è verificare la soglia dei trentamila euro, sottraendo i debiti non scaduti, quelli dilazionati in forza degli accordi e quelli ragionevolmente contestati.
Il quarto, quando l’accordo non è più recuperabile, è cambiare tavolo. L’impresa può depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII. L’art. 7, comma 2, CCII prevede che, in caso di proposizione di più domande, il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato e che nella proposta sia espressamente indicata la convenienza per i creditori. In alternativa, se le condizioni lo consentono, l’impresa può percorrere la composizione negoziata della crisi degli artt. 12 e seguenti CCII.
È in questa contromossa che la competenza specifica fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la difesa nel procedimento per liquidazione giudiziale e, quando serve, la domanda per uno strumento alternativo, tenendo insieme numeri, termini e prospettiva di risanamento.
Resta precluso usare la domanda di accesso come espediente puramente dilatorio: il tribunale valuta la serietà del piano e l’abuso dello strumento, e la Cassazione ha già censurato in più occasioni l’uso degli istituti concorsuali per finalità deviate.
Le pronunce che ti proteggono
Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696 è normalmente invocata dal creditore, ma contiene anche un limite a favore dell’impresa: ciò che conta non è l’inadempimento in sé ma l’insolvenza, cioè l’incapacità di pagare i debiti ristrutturati e gli altri. Un inadempimento dell’accordo non basta, da solo, a giustificare l’apertura.
Cass., ord. 23 aprile 2025, n. 10581 consente al creditore di fondare il ricorso anche su un singolo inadempimento significativo, ma riconosce all’impresa lo spazio della contestazione ragionevole del credito.
Cass., Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 4406 e Cass. n. 26370/2025 impongono al giudice l’accertamento incidentale del credito contestato: un presidio contro ricorsi fondati su pretese gonfiate o non ancora esigibili.
Cass., ord. 30 gennaio 2025, n. 2223 conferma che sotto la soglia dei trentamila euro di debiti scaduti e non pagati la procedura non può essere aperta.
Quinta mossa: la difesa della sentenza di apertura in sede di reclamo
La mossa
Se il tribunale apre la liquidazione giudiziale, la partita non è necessariamente chiusa. L’impresa può proporre reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII), e il creditore ricorrente, insieme al curatore, difenderà la sentenza. La mossa del creditore, in questa fase, è consolidare il quadro dell’insolvenza: produrre ulteriori inadempimenti, documentare la risoluzione della transazione fiscale, valorizzare i decreti ingiuntivi ottenuti da altri creditori, sottolineare l’assenza di un piano credibile.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene difendere la sentenza perché la procedura, una volta aperta, produce effetti a lui favorevoli: blocco delle azioni individuali degli altri creditori, spossessamento dell’imprenditore, possibilità di azioni revocatorie e di responsabilità promosse dal curatore e, per il creditore aderente, la riespansione del credito originario che vedremo alla sesta mossa.
Il creditore preferisce non insistere quando, nel corso del reclamo, l’impresa dimostra in modo convincente che l’insolvenza non c’era o che il quadro era diverso da quello rappresentato, oppure quando gli viene offerta una soluzione negoziale che gli garantisce un recupero superiore a quello atteso dalla procedura.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe per una ragione temporale precisa.
Nel giudizio di reclamo l’insolvenza va accertata con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza di apertura, come ha ribadito la Cassazione con la sentenza Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. Il creditore non può puntellare la sentenza con fatti successivi che non esistevano a quella data; il debitore, simmetricamente, può far valere documenti nuovi solo se attengono a quella situazione.
Il termine di trenta giorni per il reclamo è perentorio e non si sospende ad agosto, perché l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. Questo vale per entrambe le parti: anche il creditore che volesse reclamare un rigetto deve rispettarlo.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo, anche se la sentenza è già stata pronunciata.
La contromossa chiave è costruire il reclamo sulla fotografia della data della sentenza: liquidità, debiti effettivamente scaduti, stato di esecuzione del piano, accordi integrativi già conclusi e non considerati. Un reclamo che si limita a promettere pagamenti futuri ha scarse possibilità; un reclamo che dimostra un errore di valutazione su dati esistenti a quella data ne ha di concrete.
È anche la fase in cui la continuità della difesa conta di più: chi ha impostato la linea davanti al tribunale conosce i documenti, le eccezioni sollevate e quelle che non è stato possibile sollevare. La possibilità di portare la stessa strategia dal tribunale alla corte d’appello e, se necessario, fino alla Corte di Cassazione è un vantaggio processuale reale, non un dettaglio organizzativo.
Resta precluso, con la sentenza di apertura, gestire direttamente i beni dell’impresa: ogni atto dispositivo successivo è inefficace rispetto ai creditori.
Le pronunce che ti proteggono
Cass., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903 cristallizza il momento di valutazione dell’insolvenza alla data della sentenza di apertura, impedendo al creditore di arricchire a posteriori il quadro con circostanze sopravvenute.
Cass., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378, pronunciata nel regime della legge fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione, ricorda quanto i termini brevi di impugnazione, e il loro dies a quo legato alla notificazione via PEC da parte della cancelleria, siano decisivi in questa materia: un giorno di ritardo chiude la partita.
Sesta mossa: l’insinuazione per l’intero credito, l’escussione dei garanti e la caccia ai pagamenti
La mossa
Aperta la liquidazione giudiziale, i creditori giocano le ultime mosse, che riguardano tre fronti.
Il primo è l’insinuazione al passivo. Il creditore aderente chiede di essere ammesso non per il credito ridotto previsto dall’accordo, ma per l’intero credito originario, dedotti i pagamenti ricevuti. La base è la sentenza Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996: il fallimento dichiarato dopo l’omologazione rende giuridicamente impossibile l’attuazione degli accordi, che si risolvono per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 c.c.; il credito originario si riespande. Il principio è stato applicato anche da Cass. n. 33446/2024, in un caso in cui la riduzione concordata era molto consistente. Le pronunce riguardano il regime della legge fallimentare, ma poggiano su argomenti che il Codice della crisi non ha smentito, perché anche il CCII non disciplina la risoluzione degli accordi.
Il secondo è l’escussione dei garanti. Soci, amministratori o terzi che abbiano prestato fideiussione vengono chiamati a rispondere.
Il terzo è la caccia ai pagamenti. Il curatore valuta azioni revocatorie sugli atti compiuti prima della procedura, e i creditori che non hanno ricevuto nulla hanno interesse a sollecitarle.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene insinuarsi per l’intero perché la differenza può essere enorme: in un accordo che ha ridotto il credito della metà, la quota di riparto calcolata sull’importo originario è doppia rispetto a quella calcolata sull’importo ridotto. Conviene escutere i garanti perché, se solvibili, offrono un recupero più rapido e più alto di qualunque riparto concorsuale.
Il creditore aderente preferisce non insistere sull’escussione dei garanti quando, firmando l’accordo, ha accettato una remissione che li ha liberati, e quando la contestazione del garante rischia di costargli più di quanto possa ottenere.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe in modo netto su ciascuno dei tre fronti.
Sul passivo: il creditore aderente partecipa per il credito originario solo al netto di quanto già incassato in esecuzione dell’accordo, e quei pagamenti, se eseguiti secondo il piano, non sono revocabili.
Sulle garanzie: l’art. 59 CCII prevede che ai creditori che hanno concluso gli accordi si applichi, salvo patto contrario, l’art. 1239 c.c., per cui la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. Diversa è la posizione dei creditori non aderenti ai quali l’efficacia dell’accordo è stata estesa, che conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: lo ha confermato Cass., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662, anche per gli accordi a efficacia estesa anteriori alla riforma del 2021. La presenza o meno di una clausola di salvezza delle garanzie nell’atto di adesione cambia quindi radicalmente la posizione del garante. Sui rapporti fideiussori restano inoltre da verificare i termini dell’art. 1957 c.c., se non derogati contrattualmente.
Sulle revocatorie: l’art. 166, comma 3, lett. e), CCII esclude dall’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione omologato e in esso indicati. Nel regime previgente la Cassazione, con la sentenza Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1147, ha ritenuto che le esenzioni dell’art. 67, terzo comma, della legge fallimentare valgano anche contro la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, superando un orientamento più restrittivo. A ciò si aggiunge l’art. 324 CCII, che esclude l’applicazione dei reati di bancarotta ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione degli strumenti di regolazione omologati.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo, purché il lavoro sia stato fatto prima.
La contromossa chiave è la tracciabilità: conservare, per ogni pagamento eseguito durante l’accordo, la prova del suo collegamento con il piano omologato. L’esenzione copre gli atti posti in essere in esecuzione dell’accordo “e in esso indicati”: un pagamento effettuato in misura o con modalità diverse da quelle previste può perdere la protezione, con effetti per chi l’ha ricevuto e, sul piano delle responsabilità, per chi l’ha disposto.
Per i garanti, la contromossa è leggere subito atti di adesione e fideiussioni: verificare se il creditore aderente ha accettato una remissione senza riserva (con conseguente liberazione ex art. 1239 c.c.), se ha conservato le garanzie con un patto espresso, se è decaduto per inerzia ex art. 1957 c.c.
Per il passivo, la contromossa è la verifica puntuale dei conteggi: il creditore che si insinua per l’intero deve dedurre ogni somma ricevuta, e gli importi vanno riscontrati con la contabilità dell’accordo.
Le pronunce che ti proteggono
Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 e Cass. n. 33446/2024 sono pronunce che favoriscono il creditore aderente sul quantum, ma fissano un limite chiaro: la riespansione opera al netto dei pagamenti ricevuti.
Cass., Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1147 rafforza la stabilità dei pagamenti eseguiti in attuazione dell’accordo omologato, sottraendoli anche alla revocatoria ordinaria del curatore.
Cass., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662 delimita il perimetro dell’escussione dei garanti, distinguendo la posizione degli aderenti da quella dei creditori vincolati per estensione.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite con dati di fantasia ma coerenti con i termini di legge. Non riproducono casi reali e non riguardano pratiche seguite dallo Studio.
Partita 1 — Il fornitore estraneo e il ricorso come strumento di incasso
Ipotesi: sentenza di omologazione depositata il 9 febbraio 2026. Credito di un fornitore estraneo, scaduto il 31 dicembre 2025: 47.830 €. Il centoventesimo giorno dall’omologazione cade il 9 giugno 2026.
Mossa del creditore: il 9 giugno passa senza pagamento. Il fornitore deposita ricorso monitorio; il decreto ingiuntivo viene notificato il 22 luglio 2026. Calcolo del termine di opposizione: dal 23 al 31 luglio corrono nove giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; i restanti trentuno giorni decorrono dal 1° settembre, per cui l’opposizione va notificata entro il 1° ottobre 2026.
Variante aggressiva: invece del monitorio, il fornitore deposita direttamente ricorso per liquidazione giudiziale. Il suo credito, da solo, supera la soglia di 30.000 € dell’art. 49, comma 5, CCII.
Convenienza del creditore: in un’eventuale liquidazione, un chirografario di questo tipo potrebbe recuperare una percentuale modesta del credito, e in tempi lunghi. Il ricorso, dunque, è per lui una leva di incasso più che un obiettivo in sé.
Contromossa dell’impresa: se il mancato pagamento dipende da un ritardo di cassa e non da un’incapacità strutturale, la contromossa è pagare per intero prima dell’udienza e documentare al tribunale la regolarità degli altri pagamenti del piano. La rinuncia del creditore istante, in assenza di altri ricorrenti o di un’iniziativa del pubblico ministero, porta normalmente alla chiusura del procedimento. Lezione: il termine dei centoventi giorni andava presidiato prima, entro il novantesimo giorno (10 maggio 2026), quando una dilazione consensuale era ancora negoziabile.
Partita 2 — La banca aderente e il valore dell’accordo
Ipotesi: credito originario della banca 538.400 €, ridotto dall’accordo a 312.270 € da pagare in sei rate semestrali da 52.045 €. La prima rata è stata pagata il 31 ottobre 2025; la seconda, in scadenza il 30 aprile 2026, non viene pagata. Residuo dell’accordo: 312.270 − 52.045 = 260.225 €.
Mossa del creditore: diffida ad adempiere ricevuta il 18 maggio 2026 con termine di quindici giorni, scadenza 2 giugno 2026.
Scenario A, l’impresa tace: il 2 giugno la diffida decorre inutilmente e l’accordo con la banca è risolto di diritto. Il credito si riespande a 538.400 − 52.045 = 486.355 €. La banca può chiedere un decreto ingiuntivo per l’intero residuo originario o depositare ricorso per liquidazione giudiziale; in caso di apertura, si insinua per 486.355 €.
Scenario B, l’impresa gioca d’anticipo: il 21 maggio comunica alla banca un piano di cassa aggiornato, propone di differire la seconda rata di novanta giorni con un atto integrativo e ottiene dall’attestatore la conferma che il differimento non incide in modo sostanziale sul piano.
Convenienza del creditore, che è il cuore della partita: se la banca stima di recuperare in liquidazione, poniamo, il 31% di 486.355 €, cioè circa 150.770 €, l’accordo che le garantisce ancora 260.225 € vale per lei circa 109.455 € in più. Finché il piano resta credibile, alla banca conviene salvare l’accordo, non romperlo. La diffida, in questo scenario, è una leva negoziale; l’impresa che porta numeri trasforma la leva in trattativa.
Variante: la banca, senza risolvere, deposita ricorso per liquidazione giudiziale indicando un credito di 486.355 €. Contromossa: eccepire che, in assenza di risoluzione, il credito esigibile è soltanto la rata scaduta di 52.045 €, e che su questa base va valutata la portata dell’inadempimento (Cass. n. 4406/2025 sull’accertamento incidentale del credito contestato).
Partita 3 — La rata fiscale e il sessantesimo giorno
Ipotesi: transazione fiscale e contributiva inserita nell’accordo, con debito originario verso gli enti di 214.380 €, ridotto e dilazionato. Una rata di 28.615 € scade il 15 giugno 2026. Il sessantesimo giorno cade il 14 agosto 2026: il termine è sostanziale e non conosce la sospensione feriale.
Mossa del creditore: nessuna. Se il 14 agosto il pagamento integrale non è avvenuto, la transazione è risolta di diritto (art. 63, comma 8, CCII).
Scenario A: l’impresa paga 20.000 € il 30 luglio e il saldo di 8.615 € il 18 agosto. Esito: la transazione è sciolta, perché il pagamento integrale è arrivato dopo il sessantesimo giorno. Il debito torna alla consistenza originaria, al netto dei versamenti eseguiti, e diventa un indice di insolvenza che altri creditori potranno allegare.
Scenario B: l’impresa, accortasi dell’ammanco a fine giugno, rinvia di trenta giorni, con il consenso di un fornitore aderente, una rata di importo analogo e paga per intero la rata fiscale il 10 agosto. Esito: la transazione resta efficace; l’accordo con il fornitore aderente viene integrato per iscritto, verificando con l’attestatore che il piano regga. La scelta di quale creditore far attendere non è neutra: il Fisco non concede tempo oltre il sessantesimo giorno, un aderente informato spesso sì.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è una lettura della partita che quasi nessuno offre all’imprenditore: individuare i momenti in cui il creditore è più disposto a un accordo e il perché. Non sono momenti casuali; dipendono dal confronto, che ogni creditore razionale fa, tra ciò che può ottenere trattando e ciò che può ottenere agendo.
Prima della diffida, il creditore aderente è al massimo della disponibilità. Non ha ancora speso nulla in azioni legali, ha interesse a non classificare in modo peggiorativo la posizione e, soprattutto, ha ancora da incassare la parte residua del credito ristrutturato. Un’impresa che si presenta in questa fase con dati di cassa aggiornati e una proposta di differimento ha le maggiori probabilità di ottenerla.
Durante la pendenza della diffida, la disponibilità scende ma non scompare. Il creditore ha già fatto una mossa e vuole un risultato, ma se la risoluzione gli farebbe perdere valore, un accordo integrativo resta preferibile. La trattativa deve però chiudersi prima che il termine decorra: dopo, il creditore ha in mano il credito pieno e la sua convenienza cambia.
Il creditore estraneo è disponibile a trattare soprattutto prima di avere un titolo. Prima del decreto ingiuntivo, una dilazione breve ma garantita, o un pagamento integrale con un modesto differimento, può essergli più utile di un procedimento che richiede tempo. Dopo, il titolo gli dà una forza che riduce il suo interesse a concedere.
Il ricorso per liquidazione giudiziale, paradossalmente, è un momento in cui molti creditori diventano di nuovo disponibili. Il fornitore che ha usato il ricorso come leva di incasso accetta volentieri un pagamento che gli eviti l’udienza. La banca che ha depositato il ricorso per cristallizzare la situazione può preferire, se le viene presentato un piano rinnovato credibile, una soluzione che le garantisca più della procedura. È qui che lo strumento di regolazione alternativo, con la priorità di trattazione dell’art. 7 CCII, diventa anche uno strumento negoziale.
Il creditore pubblico, invece, tratta soltanto dentro gli strumenti previsti dalla legge. Non ci sono margini informali per prorogare il sessantesimo giorno; ci sono, se le condizioni lo consentono, nuove proposte di transazione nell’ambito di un nuovo strumento, con i limiti dell’art. 63 CCII per chi ha già visto sciogliersi una transazione nei cinque anni precedenti.
La modifica del piano ex art. 58 CCII è lo strumento che porta tutti i creditori allo stesso tavolo nello stesso momento. Con la nuova attestazione, la pubblicazione e gli avvisi, ciascun creditore riceve la stessa informazione e ha trenta giorni per opporsi. Le modifiche che richiedono nuovi sacrifici agli aderenti necessitano comunque del loro consenso; ma il procedimento crea un contesto ordinato in cui la convenienza di ciascuno viene misurata sugli stessi numeri.
Il filo che lega questi momenti è uno solo: il creditore tratta quando l’alternativa gli costa di più, e l’alternativa gli costa di più finché il piano dell’impresa è credibile e documentato. Un’impresa che arriva al tavolo senza numeri non tratta: chiede. E chi chiede, in questa partita, ottiene poco.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse tipiche del creditore, il vincolo che la legge gli impone, la contromossa dell’impresa e la finestra temporale utile per giocarla.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa dell’impresa | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Diffida ad adempiere dell’aderente (art. 1454 c.c.) | Termine congruo, di regola almeno 15 giorni; inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.); limite dell’art. 1976 c.c. per le transazioni novative | Comunicazione preventiva con dati; adempimento; contestazione; accordo integrativo o modifica ex art. 58 CCII | Prima della diffida o entro il suo termine |
| Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) | Opera solo se pattuita e per gli inadempimenti descritti | Verifica del testo; contestazione dell’applicabilità | Appena ricevuta la dichiarazione |
| Decreto ingiuntivo dell’estraneo | Credito esigibile solo dopo i 120 giorni dell’art. 57, comma 3, CCII | Pagamento integrale entro il 120° giorno; opposizione entro 40 giorni (sospesi dal 1° al 31 agosto) | Entro il 90° giorno per trattare; 40 giorni dalla notifica per opporsi |
| Decreto ingiuntivo dell’aderente per l’intero | Senza risoluzione esigibili solo le rate ridotte scadute | Opposizione fondata sulla perdurante efficacia dell’accordo | 40 giorni dalla notifica |
| Precetto e pignoramento | Almeno 10 giorni per adempiere; inefficacia se l’esecuzione non inizia entro 90 giorni | Opposizioni esecutive; domanda di accesso con misure protettive (artt. 44 e 54 CCII) | Dalla notifica del precetto |
| Risoluzione di diritto della transazione fiscale | Pagamento integrale entro 60 giorni da ciascuna scadenza (art. 63, comma 8, CCII) | Pagamento integrale entro il 60° giorno; priorità di cassa | Entro il 60° giorno, senza sospensione feriale |
| Ricorso per liquidazione giudiziale | Insolvenza (artt. 2 e 121 CCII); soglia di 30.000 € (art. 49, comma 5, CCII); accertamento incidentale del credito contestato | Prova documentale della solvenza; contestazione del credito; domanda di accesso con priorità ex art. 7 CCII | Tra la notifica del ricorso e l’udienza |
| Difesa della sentenza in reclamo | Insolvenza valutata alla data della sentenza; reclamo entro 30 giorni (art. 51 CCII), senza sospensione feriale | Reclamo fondato su dati esistenti alla data della sentenza | 30 giorni dalla notifica della sentenza |
| Insinuazione per l’intero credito originario | Al netto dei pagamenti ricevuti (Cass. n. 32996/2024) | Verifica dei conteggi; prova dei pagamenti eseguiti in esecuzione del piano | Fase di verifica dello stato passivo |
| Escussione dei garanti | Liberazione ex art. 1239 c.c. per gli aderenti salvo patto; art. 1957 c.c.; diritti salvi per i creditori vincolati per estensione | Lettura di adesioni e fideiussioni; eccezioni di liberazione o decadenza | Appena arriva la richiesta al garante |
| Sollecitazione di revocatorie | Esenzione per gli atti in esecuzione dell’accordo omologato e in esso indicati (art. 166, comma 3, lett. e), CCII) | Documentazione del nesso tra ogni pagamento e il piano | Da preparare durante l’esecuzione dell’accordo |
Le domande di chi è sotto attacco
Ho saltato una rata verso la banca: possono chiedere subito la mia liquidazione giudiziale? Possono chiederla, ma non otterranno l’apertura per il solo fatto della rata saltata. Il creditore aderente è legittimato a presentare il ricorso anche senza aver risolto l’accordo, ma deve dimostrare l’insolvenza, cioè un’incapacità strutturale di pagare regolarmente, e il debito scaduto complessivo deve superare i 30.000 €. Una rata mancata in un piano che per il resto procede, con liquidità documentata, è un elemento contestabile.
La banca che ha firmato l’accordo può pretendere di nuovo tutto il credito originario? Sì, ma solo in due casi: se ha risolto il proprio accordo o se si apre la liquidazione giudiziale. Senza risoluzione (diffida decorsa, clausola risolutiva, sentenza), il credito resta quello ridotto. Con l’apertura della procedura, secondo la Cassazione, l’accordo si risolve per impossibilità sopravvenuta e il credito si riespande, al netto di quanto già pagato.
Un fornitore che non ha firmato l’accordo può pignorarmi i conti? Sì, una volta decorsi i centoventi giorni senza pagamento integrale e dopo aver ottenuto un titolo esecutivo. L’accordo non gli ha tolto nulla: ha diritto all’intero. Prima di quel termine il suo credito, se già scaduto all’omologazione, non è ancora esigibile secondo la lettura più diffusa.
Ho pagato la rata al Fisco con dieci giorni di ritardo: la transazione è salva? Sì, se il pagamento integrale è avvenuto entro sessanta giorni dalla scadenza. Il termine si conta a giorni di calendario e non si ferma ad agosto. Un pagamento integrale al sessantunesimo giorno, invece, non evita lo scioglimento automatico.
Se apro un nuovo strumento di regolazione della crisi, il ricorso per liquidazione giudiziale si ferma? Non si ferma automaticamente, ma la tua domanda può avere la precedenza. L’art. 7 CCII prevede che il tribunale esamini prima la domanda diretta a uno strumento diverso dalla liquidazione, purché non sia manifestamente inammissibile, il piano non sia manifestamente inadeguato e la convenienza per i creditori sia espressamente indicata. Le misure protettive, una volta confermate, bloccano per un periodo le azioni esecutive e cautelari.
Ho firmato una fideiussione per la società: dopo l’accordo sono libero? Dipende dalla posizione del singolo creditore. Verso i creditori che hanno aderito all’accordo, la remissione libera il fideiussore salvo che il creditore si sia riservato espressamente le garanzie. Verso i creditori estranei e quelli vincolati per estensione, la garanzia resta integra.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce che seguono sono organizzate secondo la mossa del creditore che ciascuna limita, regola o, in qualche caso, rafforza. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
Sulla diffida e sulla risoluzione dell’accordo (prima e seconda mossa)
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 4 aprile 2024. Principio: agli accordi di ristrutturazione non si applicano per analogia le regole sulla risoluzione del concordato; la risoluzione dei singoli accordi segue la disciplina del codice civile, compresa la prescrizione ordinaria, e il creditore aderente insoddisfatto può chiedere la procedura liquidatoria in presenza di insolvenza. Rilevanza: rende opponibili al creditore tutti i limiti di diritto comune (importanza dell’inadempimento, congruità del termine, art. 1976 c.c.) e chiarisce che la sua azione si gioca contratto per contratto.
Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 (profilo della risoluzione). Principio: la mancanza nella disciplina degli accordi di una norma sulla risoluzione analoga a quella del concordato non può essere colmata ricorrendo alle regole concordatarie, perché la riduzione del credito nasce dal singolo accordo tra debitore e creditore e non da un effetto generale dell’omologa. Rilevanza: fonda l’eccezione dell’impresa contro il creditore aderente che pretende l’intero senza aver risolto il proprio accordo.
Sul ricorso per liquidazione giudiziale (quarta mossa)
Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696. Principio: nel regime della legge fallimentare il debitore con concordato omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato. Rilevanza: è l’argomento con cui il creditore di un accordo di ristrutturazione chiede la liquidazione senza risolvere; ma pone al centro l’insolvenza, non il mero inadempimento, e su questo si costruisce la difesa.
Cass., ord. 23 aprile 2025, n. 10581. Principio: l’insolvenza può emergere anche da un singolo inadempimento, purché significativo e rivelatore di un’incapacità strutturale; l’inadempimento perde rilievo di fronte a una contestazione ragionevole e non pretestuosa del credito. Rilevanza: definisce lo spazio entro cui la rata saltata può fondare il ricorso e quello entro cui l’impresa può neutralizzarla.
Cass., Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 4406. Principio: se il credito del ricorrente è ragionevolmente contestato, il giudice deve accertarlo almeno in via incidentale, salvo che risulti già accertato con una pronuncia a cognizione piena. Rilevanza: impedisce al creditore aderente di presentarsi con un credito “gonfiato” all’intero originario quando l’accordo non è stato risolto.
Cass. n. 26370/2025. Principio: sull’istanza di liquidazione giudiziale del creditore il giudice verifica incidentalmente l’esistenza del credito, che non richiede titolo esecutivo né accertamento definitivo, come presupposto della legittimazione e come elemento da cui desumere l’insolvenza. Rilevanza: chiarisce che il creditore non ha bisogno di un titolo per agire, ma che il suo credito resta sotto il controllo del giudice.
Cass., ord. 30 gennaio 2025, n. 2223. Principio: la soglia minima dei debiti scaduti e non pagati è condizione per l’apertura della procedura concorsuale. Rilevanza: sotto i 30.000 € di debiti scaduti complessivi (art. 49, comma 5, CCII) il ricorso non può essere accolto, e il conteggio va fatto escludendo i debiti dilazionati dall’accordo e non ancora scaduti.
Sulla difesa della sentenza (quinta mossa)
Cass., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. Principio: nel reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale l’insolvenza va accertata con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Rilevanza: impedisce al creditore di rafforzare a posteriori il quadro con fatti sopravvenuti e orienta il reclamo dell’impresa sulla fotografia di quella data.
Cass., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378. Principio: nel regime della legge fallimentare, il ricorso per cassazione contro la decisione della corte d’appello sul reclamo in materia di omologazione di accordi va proposto nel termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione via PEC eseguita dalla cancelleria. Rilevanza: ricorda che in questa materia i termini di impugnazione sono brevi e il loro decorso non attende l’iniziativa delle parti.
Sull’omologa e sulla posizione del creditore pubblico (terza mossa)
Cass., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310. Principio: il reclamo contro l’omologazione degli accordi spetta a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione; il creditore rimasto inerte, compreso quello pubblico, non può di regola impugnare. Rilevanza: stabilizza l’accordo omologato contro contestazioni tardive e concentra la partita con gli enti sul rispetto delle scadenze.
Cass., Sez. I, n. 5828/2026. Principio: conferma che la legittimazione al reclamo contro l’omologa presuppone la partecipazione al giudizio, salvo il caso eccezionale del vizio procedurale che abbia impedito al creditore di parteciparvi. Rilevanza: chiude al creditore la strada di rimettere in discussione l’omologa invece di agire sull’inadempimento.
Sulla fase successiva all’apertura (sesta mossa)
Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 (profilo del passivo). Principio: la procedura liquidatoria aperta dopo l’omologazione rende impossibile l’attuazione degli accordi, che si risolvono per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.; il credito originario si riespande ed è ammesso al passivo al netto dei pagamenti ricevuti. Rilevanza: determina il peso del creditore aderente nel concorso e impone la deduzione di ogni somma incassata.
Cass. n. 33446/2024. Principio: conferma che lo scioglimento dell’accordo per effetto della procedura opera senza bisogno di una domanda di risoluzione del creditore. Rilevanza: consolida l’orientamento e chiarisce che l’impresa non può contare sull’inerzia della banca per limitare il suo credito nel passivo.
Cass., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662. Principio: i creditori non aderenti vincolati per estensione conservano integri i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso, anche negli accordi a efficacia estesa anteriori alla riforma del 2021. Rilevanza: delimita l’escussione dei garanti, distinguendo la posizione di questi creditori da quella degli aderenti, ai quali si applica l’art. 1239 c.c. salvo patto contrario.
Cass., Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1147. Principio: nel regime della legge fallimentare le esenzioni da revocatoria previste per gli atti compiuti in esecuzione degli strumenti di composizione della crisi valgono anche contro la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore. Rilevanza: stabilizza i pagamenti eseguiti in attuazione dell’accordo omologato e riduce il campo delle azioni che i creditori insoddisfatti possono sollecitare.
Cosa può fare lo Studio Monardo: giochiamo la partita al posto tuo
Quando l’accordo di ristrutturazione comincia a vacillare, ogni creditore muove secondo la propria convenienza e con i propri tempi. Il nostro lavoro è leggere quelle mosse prima che diventino atti, e rispondere a ciascuna con lo strumento giusto nel momento giusto.
- Analizziamo le mosse già fatte dal creditore. Esaminiamo diffide, dichiarazioni di avvalersi di clausole risolutive, decreti ingiuntivi, precetti e ricorsi già ricevuti, e stabiliamo per ciascuno il termine che corre e la risposta da dare.
- Classifichiamo i creditori per convenienza. Separiamo aderenti, estranei, creditori vincolati per estensione e creditori pubblici, e stimiamo con i commercialisti dello staff quanto vale per ciascuno l’accordo rispetto alla procedura liquidatoria: è la mappa che indica a chi rivolgersi per primo.
- Presidiamo le scadenze che il creditore deve rispettare e quelle che deve rispettare l’impresa. Costruiamo il calendario dei centoventi giorni per gli estranei, dei sessanta giorni per le rate fiscali e contributive, dei termini di diffida e di opposizione, applicando la sospensione dal 1° al 31 agosto solo dove opera.
- Intercettiamo i vizi degli atti del creditore. Verifichiamo l’esigibilità del credito, la congruità dei termini, l’importanza dell’inadempimento, la natura transattiva dell’accordo ai fini dell’art. 1976 c.c., la correttezza dei conteggi per l’intero.
- Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta. Prepariamo comunicazioni documentate e proposte di accordo integrativo prima che arrivi la diffida o il titolo.
- Costruiamo la modifica del piano ex art. 58 CCII. Coordiniamo il rinnovo dell’attestazione, la pubblicazione, gli avvisi con prova di ricezione e la difesa nell’eventuale opposizione.
- Difendiamo l’impresa nel procedimento per liquidazione giudiziale. Contestiamo legittimazione, credito, soglia dei trentamila euro e insolvenza, predisponendo la documentazione patrimoniale e finanziaria per l’udienza.
- Valutiamo e prepariamo lo strumento alternativo. Esaminiamo se percorrere la composizione negoziata, un nuovo accordo, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o un concordato, e curiamo la domanda con i requisiti richiesti dall’art. 7 CCII per la priorità di trattazione.
- Tuteliamo garanti e pagamenti eseguiti. Leggiamo adesioni e fideiussioni per far valere liberazione, clausole di salvezza e decadenze, e ricostruiamo il nesso tra ogni pagamento e il piano omologato contro le revocatorie.
- Proponiamo reclami e ricorsi fino in Cassazione. Contro la sentenza di apertura, contro lo stato passivo, contro le decisioni sulle modifiche del piano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Quando il debitore è un’impresa, pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere i percorsi di trattativa con i creditori, i contenuti che rendono credibile un piano di risanamento e le condizioni per ricondurre in un ambito protetto una crisi che sta sfuggendo di mano. Accanto a essa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia: la linea impostata alla prima diffida può essere sostenuta dallo stesso difensore davanti al tribunale, alla corte d’appello e fino alla Corte di Cassazione, dove si sono formati i principi su risoluzione degli accordi e riespansione dei crediti.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati presidiano termini, atti e giudizi; i commercialisti leggono il piano, i flussi di cassa e la posizione verso banche ed enti. In questa partita la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato: capire quanto vale per la banca l’accordo rispetto alla liquidazione è ciò che permette di scegliere il momento giusto per trattare.
Chiudere la partita prima che la chiudano altri
L’impresa che non paga più l’accordo di ristrutturazione rischia davvero la liquidazione giudiziale: la giurisprudenza consente al creditore insoddisfatto di chiederla senza passare dalla risoluzione, e con l’apertura della procedura i crediti ridotti tornano interi. Ma il rischio non si materializza per inerzia. Si materializza attraverso mosse precise, ciascuna con un termine, un limite e una finestra di risposta. Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il suo titolare è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora proprio sui percorsi con cui un’impresa in difficoltà ricostruisce il rapporto con i creditori; perché coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si giocano gli accordi con banche, Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali; e perché, da avvocato cassazionista, può seguire le liti che nascono dall’inadempimento fino all’ultimo grado di giudizio.
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