Creditori Nel Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Diritti, Tutele E Strategie

Quando un’impresa viene sottoposta a liquidazione giudiziale, il creditore si aspetta di partecipare ai riparti dopo la vendita dei beni. Spesso, però, la procedura non si chiude con una vendita: si chiude con un concordato nella liquidazione giudiziale, cioè con una proposta di pagamento che i creditori approvano o respingono. Da quel momento, la misura e i tempi del pagamento non dipendono più soltanto dal realizzo dell’attivo, ma dal contenuto della proposta e dall’esito del voto.

Il punto critico è uno solo, e conviene metterlo subito in chiaro: nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio vale come voto favorevole e, una volta omologato, l’accordo vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli che non si sono mai insinuati al passivo. Chi non legge la comunicazione del curatore, non calcola la convenienza e non rispetta i termini di dissenso, di opposizione o di risoluzione rischia di subire una falcidia definitiva senza aver mai fatto valere le proprie ragioni.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa si colloca esattamente nel punto di incontro tra le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la valutazione di piani di soddisfacimento dei creditori e il confronto con l’alternativa liquidatoria. La qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire le opposizioni all’omologazione, i reclami e i ricorsi fino all’ultimo grado. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario è decisivo quando il creditore è una banca, un garante o un soggetto titolare di prelazioni da verificare sul piano contabile.

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Inquadramento normativo: che cos’è il concordato nella liquidazione giudiziale

Sul piano normativo, il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli artt. 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII). È l’erede diretto del concordato fallimentare previsto dagli artt. 124 e seguenti della legge fallimentare (R.D. 267/1942), che continua ad applicarsi ai fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022.

Il concordato nella liquidazione giudiziale è un accordo, approvato a maggioranza dai creditori e omologato dal tribunale, che chiude la procedura liquidatoria sostituendo alla vendita dei beni e ai riparti un programma di soddisfacimento fissato dalla proposta. Non è una procedura autonoma: è una modalità di chiusura della liquidazione giudiziale già aperta.

La disciplina prevede tre elementi strutturali.

1. La legittimazione a proporlo. L’art. 240, comma 1, CCII consente a creditori e terzi di presentare la proposta anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo, a condizione che la contabilità sia stata tenuta e che il curatore possa formare un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato. Il debitore, le società da lui partecipate e quelle sottoposte a comune controllo, invece, possono proporre il concordato solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La loro proposta, inoltre, è ammissibile solo se porta risorse che aumentano l’attivo di almeno il 10%.

2. Il contenuto libero della proposta. L’art. 240, comma 2, CCII ammette la divisione dei creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici, trattamenti differenziati tra classi (motivati) e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma: cessione di beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari.

3. Il limite per i creditori privilegiati. L’art. 240, comma 4, CCII, nel testo modificato dal correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024), consente di non pagare integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ma solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene gravato, al netto delle spese di procedura inerenti a quel bene e della quota di spese generali. Questo valore deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. Il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Va precisato che la ratio dell’istituto è duplice: accelerare la chiusura della procedura e offrire ai creditori un risultato migliore, per tempi o per misura, rispetto alla prosecuzione della liquidazione. Il correttivo-ter ha rafforzato questa lettura, introducendo come parametro del giudizio di convenienza proprio la prosecuzione della liquidazione giudiziale (art. 245, comma 5, CCII).

Distinzione dal concordato preventivo

Il concordato nella liquidazione giudiziale si distingue dal concordato preventivo per tre profili.

  • Momento: il concordato preventivo precede l’apertura della procedura liquidatoria; quello nella liquidazione giudiziale interviene quando la liquidazione è già aperta.
  • Legittimazione: il concordato preventivo può essere proposto solo dal debitore (salve le proposte concorrenti); quello nella liquidazione giudiziale è aperto a creditori e terzi, con una posizione addirittura più favorevole rispetto al debitore.
  • Formazione del consenso: nel concordato nella liquidazione giudiziale opera il silenzio-assenso (art. 244, comma 2, CCII). Chi non fa pervenire il proprio dissenso nel termine fissato dal giudice delegato è considerato consenziente.

Esempio concreto. Un fornitore vanta 47.380 € verso una società. Se la società deposita un concordato preventivo, il fornitore che non vota non contribuisce all’approvazione. Se invece la società è già in liquidazione giudiziale e un terzo presenta una proposta di concordato, il fornitore che non risponde alla comunicazione del curatore viene conteggiato tra i voti favorevoli. In termini operativi, la stessa inerzia produce effetti opposti.


Requisiti e termini

La disciplina prevede requisiti diversi a seconda di chi propone, di chi vota e di quale fase si considera. Li esaminiamo uno per uno.

Requisiti di ammissibilità della proposta

  • Proposta di creditori o terzi prima dello stato passivo esecutivo: richiede la tenuta della contabilità e un elenco provvisorio dei creditori formato dal curatore e approvato dal giudice delegato (art. 240, comma 1).
  • Proposta del debitore o di società collegate: non prima di un anno dalla sentenza di apertura, non oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo, con apporto di risorse che incrementino l’attivo di almeno il 10%.
  • Degrado dei privilegiati: ammesso solo con la relazione giurata del professionista indipendente designato dal tribunale (art. 240, comma 4).
  • Liquidazione giudiziale di gruppo: se il tribunale ha aperto una procedura unitaria ai sensi dell’art. 287 CCII, la proposta può essere unica, coordinata o autonoma, ferma l’autonomia delle masse attive e passive (art. 240, comma 4-bis, introdotto dal correttivo-ter).
  • Limitazione degli impegni del proponente terzo: il creditore o il terzo proponente può limitare i propri obblighi ai creditori ammessi al passivo e a quelli che, al momento della proposta, hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva. Verso gli altri continua a rispondere il debitore (art. 240, comma 5).

Requisiti del diritto di voto (art. 243 CCII)

  • Votano i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo, compresi quelli ammessi provvisoriamente e con riserva; se la proposta precede l’esecutività, votano i creditori dell’elenco provvisorio.
  • I creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari pagati integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione. La rinuncia può essere parziale, ma non inferiore a un terzo del credito tra capitale e accessori; per la parte rinunciata il creditore è assimilato ai chirografari e la rinuncia vale solo ai fini del concordato.
  • I privilegiati pagati in misura non integrale votano come chirografari per la parte residua.
  • Sono esclusi dal voto e dal calcolo delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado del debitore, le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, i cessionari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda e, in generale, i creditori in conflitto d’interessi (art. 243, comma 5).
  • Il creditore proponente e le società a lui collegate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, c.c. votano solo se inseriti in un’apposita classe (art. 243, comma 6).
  • I crediti trasferiti dopo la sentenza di apertura non danno diritto di voto, salvo che il cessionario sia una banca o un altro intermediario finanziario (art. 243, comma 7).

Maggioranze (art. 244 CCII)

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se ci sono classi, serve anche la maggioranza delle classi. Se più proposte sono messe ai voti, prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi; a parità, quella presentata per prima (art. 244, comma 4, come riscritto dal correttivo-ter).

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Proposta del debitore: non prima di 1 annoSentenza di apertura della liquidazione giudizialeCondizione di ammissibilitàProposta inammissibile
Proposta del debitore: non oltre 2 anniDecreto che rende esecutivo lo stato passivoCondizione di ammissibilitàProposta inammissibile
Dissenso del creditore: tra 20 e 30 giorni fissati dal giudice delegatoComunicazione del curatorePerentorioIl silenzio vale voto favorevole
Richiesta di omologazione: 10 giorniComunicazione al proponente dell’esito favorevolePerentorio per il proponenteMancata omologazione
Opposizione all’omologazione: tra 15 e 30 giorni fissati con decretoPubblicazione del decreto del giudice delegatoPerentorioPerdita del rimedio in primo grado
Reclamo contro il decreto del tribunale: 30 giorniNotificazione / comunicazione del decretoPerentorioDecreto definitivo
Ricorso per risoluzione: 1 annoScadenza del termine per l’ultimo adempimento previstoPerentorioFalcidia consolidata, risoluzione non più chiedibile
Ricorso per annullamento: 6 mesiScoperta del doloPerentorioAnnullamento precluso
Ricorso per annullamento: limite massimo 2 anniScadenza del termine per l’ultimo adempimentoPerentorioAnnullamento precluso anche se il dolo è scoperto dopo

Il termine più critico per il creditore è quello per far pervenire il dissenso: ha una durata breve, decorre dalla comunicazione del curatore e il suo inutile decorso equivale a un voto favorevole.

Va precisato un ulteriore profilo. L’art. 9 CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (che opera dal 1° al 31 agosto) ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo che sia diversamente disposto. In termini operativi, una comunicazione ricevuta a fine luglio non beneficia di alcuna proroga estiva: il termine per il dissenso o per l’opposizione corre anche ad agosto.


Procedura passo-passo

La disciplina prevede una sequenza ordinata di fasi. Per ciascuna indichiamo chi agisce, davanti a quale organo, con quale atto e in quale termine.

1. Deposito della proposta. Il proponente (creditore, terzo o, nei limiti visti, debitore) presenta la proposta con ricorso al giudice delegato (art. 241, comma 1, CCII). La proposta indica il trattamento di ciascun creditore o classe, le garanzie offerte, l’eventuale cessione di beni o di azioni della massa e, in caso di degrado dei privilegiati, la relazione giurata del professionista indipendente.

2. Parere del curatore. Il giudice delegato chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. È il documento più importante per il creditore: indica cosa produrrebbe, realisticamente, la prosecuzione della liquidazione.

3. Parere del comitato dei creditori e verifica di ritualità. Il giudice delegato acquisisce il parere favorevole del comitato dei creditori e verifica la ritualità della proposta. Se sono state presentate più proposte, o ne sopraggiunge una nuova prima della comunicazione, il correttivo-ter prevede che tutte siano sottoposte ai creditori, salvo che curatore e comitato, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti (art. 241, comma 2).

4. Comunicazione ai creditori. Il giudice delegato ordina al curatore di comunicare la proposta ai creditori, con i pareri, fissando il termine entro cui i creditori possono far pervenire il proprio dissenso. Il curatore deve indicare dove reperire le informazioni utili e avvertire che il silenzio sarà considerato voto favorevole.

5. Votazione. Il creditore dissenziente fa pervenire il proprio voto contrario entro il termine. Chi rientra in una causa di esclusione non viene conteggiato; chi vanta un credito privilegiato pagato integralmente non vota se non rinuncia alla prelazione. Nel caso di numerosi creditori, l’art. 242 CCII consente forme semplificate di comunicazione.

6. Relazione sull’esito e richiesta di omologazione. Scaduto il termine, il curatore riferisce al giudice delegato. Se la proposta è approvata, il curatore ne dà comunicazione al proponente, che deve chiedere l’omologazione entro dieci giorni, e ai creditori dissenzienti. Con decreto pubblicato si fissa il termine per le opposizioni, che possono essere proposte anche da qualsiasi altro interessato.

7. Giudizio di omologazione. Il tribunale competente è quello che ha aperto la liquidazione giudiziale. L’opposizione si propone con memoria depositata in cancelleria nel termine fissato. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione e il contenuto delle opposizioni, assume i mezzi istruttori anche d’ufficio e decide con decreto motivato (art. 245, comma 4, CCII).

8. Convenienza e cram-down. Se il concordato è approvato a maggioranza di classi e un creditore di una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa solo se ritiene che quel credito sia soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Lo stesso criterio vale quando il voto contrario dei creditori pubblici (amministrazione finanziaria, enti previdenziali) è determinante e la proposta risulta comunque conveniente per loro (art. 245, comma 5).

9. Efficacia ed esecuzione. Dopo il correttivo-ter, il decreto di omologazione produce effetti dalla data della pubblicazione (art. 246, comma 1), non più dal passaggio in giudicato. Gli atti legalmente compiuti in esecuzione restano salvi anche se il decreto viene riformato o cassato (art. 249, comma 1-bis). L’esecuzione si svolge sotto la sorveglianza di giudice delegato, curatore e comitato dei creditori.

10. Patologia: risoluzione e annullamento. Se le garanzie non vengono costituite o gli obblighi non sono adempiuti regolarmente, si può chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento (art. 250). Se emerge che il passivo è stato dolosamente esagerato o l’attivo sottratto o dissimulato, si può chiedere l’annullamento (art. 251). Entrambe le sentenze riaprono la liquidazione giudiziale e sono provvisoriamente esecutive.

I punti dove più spesso si sbaglia

  • Confondere il dissenso con l’opposizione. Il dissenso si esprime nella fase di voto e va comunicato al curatore nel termine fissato dal giudice delegato. L’opposizione è un atto giudiziale successivo, nel giudizio di omologazione. Chi salta la prima fase può ancora opporsi, ma da creditore che risulta consenziente.
  • Contestare la convenienza senza averne titolo. Il giudizio sulla convenienza nel merito è riservato, in linea generale, ai creditori delle classi dissenzienti e alle ipotesi di cram-down. Il creditore di una classe consenziente può far valere soprattutto vizi di regolarità della procedura e del voto.
  • Ignorare i vizi del voto. Un voto espresso da un soggetto in conflitto o da un cessionario non legittimato può alterare la maggioranza. Il conteggio va rifatto voce per voce.

Prima di lasciar scorrere il termine per il dissenso, verifica sempre chi è stato ammesso al voto e su quali basi: è lì che si decide la maggior parte dei concordati contestati.

Il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione è il metro con cui misurare ogni proposta: senza leggerlo, il creditore vota alla cieca.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e applicazione

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili. Non descrivono casi reali.

Esempio 1 — Il calcolo della maggioranza e il peso delle esclusioni

Ipotesi di partenza. Liquidazione giudiziale di una società di distribuzione. Un terzo presenta una proposta di concordato che paga integralmente il creditore ipotecario e offre il 31% ai chirografari. Il giudice delegato ordina la comunicazione il 14 aprile 2026 e fissa al 12 maggio 2026 il termine per il dissenso (28 giorni, dentro la forbice 20-30).

Dati dello stato passivo:

VoceImporto
Banca ipotecaria, pagata integralmente612.400 €
Chirografari complessivi2.464.850 €
— di cui società di cartolarizzazione che ha acquistato i crediti dopo la sentenza di apertura, non iscritta all’albo ex art. 106 TUB689.150 €
— di cui società sottoposta a comune controllo con il proponente, non inserita in classe apposita156.300 €
Dissensi pervenuti entro il 12 maggio 2026512.900 €

Sviluppo del calcolo.

  1. La banca ipotecaria è pagata integralmente e non ha rinunciato alla prelazione: non vota.
  2. La società di cartolarizzazione è cessionaria dopo l’apertura e non è un intermediario iscritto: non vota (art. 243, comma 7; v. Cass. 3220/2025).
  3. La società sotto comune controllo con il proponente, non collocata in apposita classe: non vota (art. 243, comma 6).
  4. Crediti ammessi al voto: 2.464.850 − 689.150 − 156.300 = 1.619.400 €.
  5. Maggioranza necessaria: più di 809.700 €.
  6. Dissensi: 512.900 €. Per silenzio-assenso, i consensi sono 1.619.400 − 512.900 = 1.106.500 €.

Esito. La proposta è approvata (1.106.500 € > 809.700 €).

Variante. Supponiamo che il curatore abbia erroneamente ammesso al voto la società di cartolarizzazione e che questa abbia votato contro. La base diventa 1.619.400 + 689.150 = 2.308.550 €, la maggioranza richiesta sale a oltre 1.154.275 €, i dissensi diventano 1.202.050 € e i consensi restano 1.106.500 €. La proposta sarebbe respinta. In termini operativi, l’ammissione o l’esclusione di un solo soggetto ribalta l’esito: il creditore interessato all’approvazione (o alla bocciatura) deve verificare la legittimazione di ciascun votante prima dell’omologazione e, se necessario, far valere il vizio con l’opposizione.

Esempio 2 — Il degrado del creditore ipotecario e la soglia di legge

Ipotesi di partenza. Una banca vanta un credito ipotecario di 438.760 € su un capannone. La relazione giurata del professionista indipendente stima:

VoceImporto
Valore di realizzo del capannone in liquidazione365.000 €
Spese di procedura inerenti al bene21.400 €
Quota parte delle spese generali9.850 €
Valore netto minimo garantito alla banca333.750 €

Sviluppo. La proposta offre alla classe dei creditori ipotecari 341.200 €, pari al 77,76% del credito.

  1. Confronto con la soglia: 341.200 € ≥ 333.750 €. Il limite dell’art. 240, comma 4, è rispettato.
  2. Parte residua: 438.760 − 341.200 = 97.560 €, che vota come credito chirografario (art. 243, comma 4) e riceve il trattamento dei chirografari.
  3. Se i chirografari ricevono il 31%, la banca ottiene sulla parte residua 30.243,60 €.
  4. Soddisfazione complessiva: 341.200 + 30.243,60 = 371.443,60 €.
  5. Differenza non pagata dal concordato: 438.760 − 371.443,60 = 67.316,40 €.

Esito. Il concordato è ammissibile sotto questo profilo. La banca, però, conserva l’azione per l’intero credito contro i fideiussori e i coobbligati (art. 248, comma 2): i 67.316,40 € non pagati possono essere chiesti al garante, che non beneficia della falcidia.

Variante. Se la proposta avesse offerto 318.000 €, cioè meno della soglia netta di 333.750 €, il degrado sarebbe illegittimo. La banca potrebbe opporsi all’omologazione deducendo la violazione dell’art. 240, comma 4, indipendentemente dal voto della propria classe, perché si tratta di un limite di legalità e non di una mera valutazione di convenienza.

Nota rapida sui termini di risoluzione e annullamento

Se la proposta prevede l’ultimo pagamento entro il 30 settembre 2027, il ricorso per risoluzione va depositato entro il 30 settembre 2028. Se il creditore scopre il 15 marzo 2028 che il passivo era stato gonfiato con crediti fittizi, l’annullamento va chiesto entro il 15 settembre 2028 e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2029. Nessuno di questi termini beneficia della sospensione feriale (1-31 agosto).


Casi particolari

La regola generale conosce diverse eccezioni che incidono direttamente sulla posizione del creditore.

1. Il creditore che non si è insinuato al passivo

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura, anche per chi non ha presentato domanda di ammissione (art. 248, comma 1). Il creditore non insinuato subisce la falcidia senza aver votato. Va precisato, però, che il terzo proponente può limitare i propri impegni ai soli creditori ammessi e a quelli con opposizione o domanda tardiva pendente al momento della proposta (art. 240, comma 5). In tal caso il creditore rimasto fuori potrà rivolgersi solo al debitore, salvo gli effetti dell’esdebitazione (artt. 278 e seguenti CCII), e non potrà chiedere la risoluzione verso il terzo (art. 250).

2. Il creditore con credito contestato

Chi è ammesso con riserva o provvisoriamente vota (art. 243, comma 1). Nel concordato preventivo la Cassazione ha precisato che, per i crediti contestati, il tribunale o il giudice delegato possono disporre l’accantonamento delle somme spettanti, e che il mancato deposito può rilevare come inadempimento ai fini della risoluzione (Cass. civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4596). Il principio è un utile riferimento anche nel concordato nella liquidazione giudiziale: chi ha una lite pendente sul proprio credito deve verificare che la proposta preveda un accantonamento adeguato.

3. Il creditore in conflitto d’interessi e il creditore “sgradito”

Oltre alle esclusioni tipizzate, l’art. 243, comma 5, esclude in generale i creditori in conflitto d’interessi. La giurisprudenza ha però delimitato la nozione: il conflitto deve essere oggettivo e attinente al rapporto con l’interesse comune dei creditori. Una mera inimicizia personale tra il creditore e il proponente non basta a sterilizzare il voto (Cass. civ., ord. n. 22843 del 2025). Allo stesso modo, il creditore proponente non è automaticamente in conflitto quando vota su una proposta concorrente di un terzo.

4. La società di cartolarizzazione cessionaria dopo l’apertura

I crediti ceduti dopo la sentenza di apertura non danno diritto di voto, salvo che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario. La Cassazione ha escluso che la deroga si estenda alle società veicolo che non siano iscritte all’albo dell’art. 106 TUB (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220, pronunciata ai sensi dell’art. 127, comma 7, l. fall., disposizione riprodotta dall’art. 243, comma 7, CCII). Per i fondi e gli operatori che acquistano crediti deteriorati verso imprese già in liquidazione, la conseguenza è rilevante: comprano il credito, ma non il voto.

5. Il garante e il coobbligato

Il concordato non giova ai fideiussori, ai coobbligati e agli obbligati in via di regresso: il creditore conserva contro di loro l’azione per l’intero (art. 248, comma 2). Per il garante questo significa che la falcidia concordataria non riduce la sua esposizione. Per il creditore significa che può incassare dal concordato la percentuale offerta e chiedere la differenza al garante.

6. Il concordato con assuntore e liberazione del debitore

Quando gli obblighi sono assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, l’inadempimento dell’assuntore non dà luogo a risoluzione del concordato nei confronti del debitore. I creditori dovranno agire direttamente contro l’assuntore e contro le garanzie da questi prestate. Per questo la qualità e la consistenza delle garanzie offerte dall’assuntore sono il primo elemento da verificare.

7. Più proposte concorrenti sulla stessa liquidazione

Nella prassi accade sempre più spesso che sulla stessa procedura arrivino due o tre proposte: una del debitore, una di un creditore, una di un investitore terzo. Dopo il correttivo-ter, la regola è che tutte le proposte vengono sottoposte ai creditori, salvo che curatore e comitato, congiuntamente, ne selezionino una o più come maggiormente convenienti (art. 241, comma 2). Al voto prevale la proposta che raggiunge la maggioranza più elevata dei crediti ammessi; a parità, quella depositata per prima (art. 244, comma 4).

In termini operativi, il creditore deve fare tre verifiche. Primo, confrontare le proposte non solo sulla percentuale nominale, ma sui tempi di pagamento, sulle garanzie e sull’eventuale limitazione degli impegni ai soli creditori ammessi. Secondo, controllare se il silenzio-assenso opera su tutte le proposte contemporaneamente: chi non esprime dissenso rischia di essere computato come favorevole a più proposte, e il risultato dipende allora dai dissensi degli altri. Terzo, verificare che i creditori proponenti abbiano votato le proprie proposte solo se collocati in classe apposita, mentre sul voto relativo alle proposte altrui il conflitto non è automatico.

8. La liquidazione giudiziale di gruppo

Se il tribunale ha aperto una liquidazione giudiziale unitaria per più imprese del gruppo (art. 287 CCII), la proposta può essere unica o coordinata, ma le masse attive e passive restano separate (art. 240, comma 4-bis). Per il creditore di una singola società significa che il proprio soddisfacimento va misurato sull’attivo di quella società, non sul patrimonio complessivo del gruppo. La domanda unitaria deve spiegare perché la soluzione coordinata sia più conveniente per i creditori delle singole imprese: se questa illustrazione manca o è generica, il creditore dispone di un argomento per l’opposizione all’omologazione.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista: “Nel concordato nella liquidazione giudiziale il creditore non deve chiedersi soltanto quanto riceverà, ma da chi, con quali garanzie e con quali strumenti potrà reagire se il pagamento non arriva.”


Domande frequenti

Ho ricevuto una PEC dal curatore con una proposta di concordato. Se non rispondo cosa succede? Nel concordato nella liquidazione giudiziale vale il silenzio-assenso: se non fai pervenire il tuo dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato, sei considerato favorevole (art. 244, comma 2, CCII). Il termine è breve, in genere tra 20 e 30 giorni dalla comunicazione, e non si sospende ad agosto. Prima di decidere conviene leggere il parere del curatore sui risultati presumibili della liquidazione e confrontarlo con la percentuale offerta.

Non mi sono mai insinuato al passivo: il concordato mi riguarda? Sì. L’art. 248 CCII rende il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione, anche per chi non ha presentato domanda. Tuttavia, se il proponente terzo ha limitato i propri impegni ai creditori ammessi o con domande pendenti, verso di te continua a rispondere soltanto il debitore, con i limiti derivanti dall’eventuale esdebitazione. Conviene quindi verificare subito il contenuto della proposta.

Ho un’ipoteca: posso essere pagato meno del mio credito? Sì, ma non meno di quanto otterresti dalla vendita del bene ipotecato, al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota di spese generali, secondo la stima giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale (art. 240, comma 4). Per la parte non pagata voti come chirografario. Se l’offerta scende sotto la soglia, puoi far valere il vizio con l’opposizione all’omologazione.

Posso oppormi all’omologazione anche se non ho votato contro? L’opposizione è proponibile dai creditori dissenzienti e da qualsiasi altro interessato. Chi non ha espresso dissenso può comunque far valere vizi di regolarità della procedura e del voto, ad esempio l’ammissione al voto di soggetti esclusi. La contestazione nel merito della convenienza, invece, è riservata in linea generale al creditore di una classe dissenziente e alle ipotesi di cram-down previste dall’art. 245, comma 5.

Il concordato è omologato ma i pagamenti non arrivano: cosa posso fare? Puoi chiedere la risoluzione del concordato con ricorso al tribunale entro un anno dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento (art. 250 CCII). La sentenza riapre la liquidazione giudiziale. In caso di riapertura conservi quanto già incassato, mantieni le garanzie per le somme ancora dovute e concorri per il credito originario, detratto quanto riscosso (art. 252). Se lasci scadere l’anno, la falcidia si consolida.

Caso limite: ho comprato il credito dopo l’apertura della liquidazione. Posso votare? Solo se sei una banca o un altro intermediario finanziario (art. 243, comma 7). La Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2025, n. 3220, ha escluso il voto della società di cartolarizzazione non iscritta all’albo dell’art. 106 TUB. Restano comunque ferme le altre tutele: il credito acquistato partecipa al trattamento previsto dalla proposta e il cessionario può far valere i vizi di legittimità della procedura.


Il quadro giurisprudenziale

Sul piano metodologico occorre una premessa. Il concordato nella liquidazione giudiziale riprende in larga parte la disciplina del concordato fallimentare (artt. 124-141 l. fall.). Per questo la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare resta il riferimento principale, mentre le pronunce sul concordato preventivo vanno richiamate con cautela e solo per i principi comuni. Per ciascuna pronuncia indichiamo il principio, riformulato, e la sua rilevanza per il creditore.

1. Cass. civ., Sez. Unite, 28 giugno 2018, n. 17186. Principio. Pur in assenza, nella legge fallimentare, di una norma generale sul conflitto d’interessi nel voto, devono ritenersi escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano il proponente, ne sono controllate o sono sottoposte a comune controllo, perché la loro volontà è condizionata dal soggetto in conflitto. Rilevanza. È la pronuncia che ha aperto la strada all’attuale art. 243, commi 5 e 6, CCII. Il creditore che contesta l’esito del voto può usarla per sostenere l’esclusione dei soggetti collegati al proponente.

2. Cass. civ., Sez. I, n. 2948 del 2021. Principio. La regola che limita il voto del creditore proponente si estende in via interpretativa alle società controllate, controllanti o comunque correlate, con conseguente esclusione dal voto in mancanza di una classe apposita. Rilevanza. Consolida l’orientamento delle Sezioni Unite e conferma che il collegamento societario con il proponente è di per sé un indice di conflitto.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843 del 2025. Principio. Il diritto di voto nel concordato fallimentare non può essere negato per una semplice inimicizia personale tra il creditore e il proponente o persone a lui legate: il conflitto rilevante deve essere oggettivo e riguardare il contrasto tra l’interesse del singolo e quello comune della massa. Rilevanza. Protegge il creditore dissenziente da tentativi di “sterilizzazione” del suo voto fondati su ragioni soggettive.

4. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Principio. La deroga al divieto di voto per i crediti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento, prevista a favore di banche e intermediari finanziari, non si applica alla società di cartolarizzazione non iscritta all’albo degli intermediari dell’art. 106 TUB. Rilevanza. Riguarda direttamente l’art. 243, comma 7, CCII. Può spostare l’esito della votazione quando una quota rilevante del passivo è stata ceduta a veicoli di cartolarizzazione.

5. Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274. Principio. Nel voto per classi non è configurabile un conflitto d’interessi del singolo creditore rispetto all’interesse della classe, perché la classe non esprime un interesse collettivo che trascende quello dei suoi componenti. Rilevanza. Segna il limite della nozione di conflitto: il creditore che vota secondo il proprio interesse economico, anche se diverso da quello degli altri membri della classe, non è per ciò solo escluso.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2018, n. 6983. Principio. Il decreto del tribunale che interviene nella fase di esecuzione del concordato fallimentare non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione quando il creditore contesta la misura o la qualità di quanto ricevuto: la questione va portata in un ordinario giudizio di cognizione. Rilevanza. Indica al creditore la strada corretta quando ritiene di essere stato pagato meno del dovuto in fase esecutiva.

7. Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3921. Principio. Conferma, in termini analoghi, che le contestazioni sulla misura del credito soddisfatto in esecuzione del concordato richiedono un giudizio di cognizione ordinaria e non possono essere risolte con il ricorso per cassazione contro i provvedimenti esecutivi. Rilevanza. Dimostra la stabilità dell’orientamento, valido anche nel sistema del CCII per la fase dell’art. 249.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4596 (concordato preventivo). Principio. Per i crediti contestati, il tribunale in sede di omologa o il giudice delegato in fase esecutiva possono disporre il deposito delle somme spettanti; l’omesso deposito può essere valutato ai fini della gravità dell’inadempimento e quindi della risoluzione. È confermato anche il diritto di voto dei creditori contestati. Rilevanza. Principio trasferibile al concordato nella liquidazione giudiziale per i creditori ammessi con riserva o con lite pendente.

9. Cass. civ., ord. n. 18185 del 2025 (concordato preventivo). Principio. Quando la procedura liquidatoria viene aperta dopo la scadenza del termine per chiedere la risoluzione del concordato, gli effetti riduttivi del concordato diventano definitivi e i creditori possono insinuarsi solo per l’importo falcidiato. Rilevanza. Mostra il costo del termine annuale di risoluzione: lasciarlo scadere consolida la falcidia. Il principio è coerente con l’art. 250 CCII.

10. Cass. civ., ord. n. 14525 del 2024 (concordato preventivo). Principio. L’inadempimento degli obblighi concordatari che faccia emergere una nuova insolvenza consente di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria anche senza la previa risoluzione formale del concordato. Rilevanza. Utile come riferimento sistematico sul rapporto tra rimedi del creditore; nel concordato nella liquidazione giudiziale il canale tipico resta tuttavia la risoluzione, che riapre la stessa procedura.

11. Cass. civ., ord. 29 maggio 2024, n. 15029 (concordato preventivo). Principio. L’omologazione di un piano liquidatorio non priva il creditore della legittimazione a chiedere la dichiarazione di insolvenza, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione, quando il piano sia oggettivamente inattuabile. Rilevanza. Il creditore non è costretto ad attendere passivamente la fine di un’esecuzione che appare già compromessa.

12. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, 10 marzo 2025, n. 436. Principio. La mancata risoluzione del concordato non preclude in modo automatico l’apertura della liquidazione giudiziale: risoluzione e accertamento dell’insolvenza hanno funzioni diverse. Rilevanza. Pronuncia di merito che applica il CCII e conferma la lettura non restrittiva dei rimedi a disposizione dei creditori di un concordato non eseguito.

In sintesi, il quadro giurisprudenziale tutela il creditore soprattutto su due fronti: la genuinità del voto (pronunce 1-5) e la reazione all’inadempimento (pronunce 6-12). Sono anche i due fronti su cui si concentra la maggior parte del contenzioso.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affianca i creditori in ogni fase del concordato nella liquidazione giudiziale, con un lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa comporta l’abitudine a leggere piani di soddisfacimento, a confrontarli con il valore di liquidazione e a valutarne la sostenibilità: è esattamente il giudizio che il creditore deve compiere prima di votare. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la stessa strategia impostata in fase di voto possa essere portata avanti nell’opposizione, nel reclamo in Corte d’Appello e nel ricorso per cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado.

Concretamente, lo Studio:

  1. Analizziamo la proposta e il parere del curatore, confrontando la percentuale offerta con i presumibili risultati della prosecuzione della liquidazione, prima che scada il termine per il dissenso.
  2. Ricalcoliamo la maggioranza voce per voce, verificando chi è stato ammesso al voto, chi doveva esserne escluso per collegamento con il proponente, conflitto d’interessi o cessione successiva all’apertura.
  3. Verifichiamo la relazione giurata del professionista indipendente nei casi di degrado dei privilegiati, controllando valori di realizzo, spese inerenti e quota di spese generali con il supporto dei commercialisti dello staff.
  4. Redigiamo e trasmettiamo il dissenso nelle forme e nei tempi indicati dalla comunicazione del curatore, conservando la prova della ricezione.
  5. Predisponiamo l’opposizione all’omologazione, deducendo vizi di legittimità, errori nel calcolo delle maggioranze e, quando il creditore ne ha titolo, il difetto di convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione.
  6. Proponiamo reclamo in Corte d’Appello e ricorso per cassazione contro i provvedimenti sfavorevoli, mantenendo continuità di strategia in tutti i gradi.
  7. Esaminiamo le garanzie offerte dall’assuntore e la loro effettiva escutibilità, per stimare il rischio di inadempimento prima del voto.
  8. Agiamo contro fideiussori e coobbligati per la parte di credito non soddisfatta dal concordato, sfruttando l’art. 248, comma 2, CCII; per i crediti bancari, il coordinamento con lo staff in diritto bancario consente di verificare anche la validità delle garanzie.
  9. Monitoriamo l’esecuzione del concordato e, in caso di inadempimento, depositiamo il ricorso per risoluzione entro l’anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento, o il ricorso per annullamento se emergono condotte dolose.
  10. Assistiamo il creditore nella liquidazione riaperta, curando la nuova insinuazione per il credito originario detratto quanto già riscosso e la conservazione delle garanzie.

Ogni posizione viene esaminata da avvocati e commercialisti che lavorano insieme: i primi sulla legittimità della procedura e del voto, i secondi sui numeri della proposta e sul confronto con l’alternativa liquidatoria.


Chiusura

Il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento che può offrire ai creditori un risultato migliore e più rapido della vendita dei beni. Proprio per questo, però, mette il creditore davanti a scelte con effetti definitivi: il silenzio vale consenso, la falcidia vincola anche chi non si è insinuato, la convenienza si misura sulla prosecuzione della liquidazione e i rimedi contro l’inadempimento hanno termini perentori. Leggere il parere del curatore, verificare il voto e presidiare i termini è ciò che separa il creditore che subisce l’accordo da quello che lo governa.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede, insieme, la capacità di valutare un piano di soddisfacimento dei creditori, propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la possibilità di difendere quella valutazione in tutti i gradi di giudizio, propria dell’avvocato cassazionista. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario completa il quadro quando sono coinvolte banche, garanzie e prelazioni da verificare sui numeri.

📩 Non lasciare che il silenzio voti al posto tuo: scrivici oggi stesso per un esame della proposta e dei termini ancora aperti. Tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa guida.

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