Il bivio: combattere dentro la procedura o aspettare fuori?
Il mio credito è contestato, nella liquidazione giudiziale arriva una proposta di concordato: potrò votare, e alla fine verrò pagato? È la domanda che si pone chi ha visto il proprio credito escluso in tutto o in parte dallo stato passivo, chi è stato ammesso “con riserva”, chi ha depositato una domanda tardiva ancora da esaminare e chi, semplicemente, non si è mai insinuato. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il concordato nella liquidazione giudiziale tratta in modo diverso il voto e il pagamento, e un creditore può trovarsi escluso dall’uno ma non dall’altro.
Le strade praticabili sono tre: stabilizzare il credito dentro la procedura impugnando lo stato passivo; entrare nel perimetro del concordato con una domanda tardiva, possibilmente prima che la proposta venga depositata; restare fuori e far valere il credito contro il debitore tornato in bonis, nei limiti della percentuale concordataria. Ciascuna ha un costo, un tempo e un rischio diversi, e l’elemento dirimente cambia da caso a caso.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché essa si colloca all’incrocio esatto delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento della crisi d’impresa, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno le logiche con cui si costruiscono e si votano le proposte ai creditori. Le contestazioni sui crediti, a loro volta, si decidono in giudizi di opposizione e impugnazione che possono arrivare fino alla Corte di Cassazione, dove l’Avvocato, in quanto cassazionista, può difendere la stessa linea senza cambio di mani.
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Il quadro di partenza: voto e pagamento seguono regole diverse
Prima di pesare le opzioni occorre fissare alcuni concetti, perché da essi dipende la convenienza dell’una o dell’altra strada. Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha sostituito il vecchio concordato fallimentare degli articoli 124 e seguenti della legge fallimentare. Il terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha ritoccato diverse norme del capo, tra cui proprio quella sul voto.
Chi vota. L’articolo 243, comma 1, CCII attribuisce il diritto di voto ai creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 204, compresi quelli ammessi con riserva. Se la proposta arriva prima che lo stato passivo sia esecutivo, votano i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. La conseguenza è netta: il diritto di voto discende dalla posizione formale nello stato passivo (o nell’elenco provvisorio), non dalla fondatezza sostanziale del credito.
Chi non vota. I creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari dei quali la proposta prevede il pagamento integrale non votano, anche se la garanzia è contestata, salvo che rinuncino alla prelazione; la rinuncia può essere parziale ma non inferiore a un terzo del credito tra capitale e accessori, e vale ai soli fini del concordato (art. 243, commi 2 e 3). Se la proposta prevede per i privilegiati un pagamento non integrale, per la parte residua essi sono trattati come chirografari e votano per quella parte (art. 243, comma 4). Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado del debitore, le società del gruppo e i cessionari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda, nonché i creditori in conflitto d’interessi (art. 243, comma 5). Il creditore proponente e le società a lui collegate votano solo se inseriti in un’apposita classe (comma 6). Le cessioni di credito successive all’apertura della liquidazione giudiziale non attribuiscono il voto, salvo che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario (comma 7).
Come si vota. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se vi sono classi, dalla stessa maggioranza nel maggior numero di classi (art. 244, comma 1). Opera il silenzio-assenso: chi non esprime voto entro il termine fissato dal giudice delegato si considera favorevole. Un dettaglio decisivo per chi ha un credito contestato: la variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei crediti, se avviene per effetto di un provvedimento successivo alla scadenza del termine per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza (art. 244, comma 3). Vincere un’opposizione allo stato passivo dopo la chiusura delle votazioni non cambia, dunque, l’esito del voto.
Chi viene pagato. Qui la prospettiva si allarga. L’articolo 248 CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo; a questi ultimi, però, non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano inoltre l’azione per l’intero contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. L’articolo 249, comma 2, dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato; il comma 1-bis, introdotto dal correttivo del 2024, fa salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato anche in caso di riforma o cassazione dell’omologazione.
Il perimetro degli impegni. Infine, la proposta può limitare gli impegni del proponente ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che al tempo della proposta hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva: è la regola storica dell’articolo 124 della legge fallimentare, riprodotta nella disciplina dell’articolo 240 CCII. Per chi resta fuori da quel perimetro l’impegno del proponente (tipicamente un terzo assuntore) non opera, e il creditore dovrà rivolgersi al debitore.
Le quattro posizioni del creditore “contestato”
L’espressione “credito contestato” è usata nella pratica per situazioni molto diverse, e la distinzione non è accademica: da essa dipendono voto, accantonamento e perimetro degli impegni.
Il credito ammesso con riserva. È nello stato passivo, ma la sua sorte definitiva dipende da un evento successivo (ad esempio l’esito di un giudizio pendente o la produzione di un documento). L’art. 243, comma 1, CCII gli attribuisce espressamente il diritto di voto. Sul piano del pagamento, la quota resta in attesa dello scioglimento della riserva.
Il credito ammesso ma impugnato da altri. Il titolare lo ha visto riconoscere, ma un altro creditore o il curatore ne contesta l’esistenza, l’importo o il rango con un’impugnazione o una revocazione. Finché non interviene una decisione, il credito rimane nello stato passivo: il titolare vota per l’importo ammesso. La sua quota, però, è esposta: proprio per situazioni come questa l’art. 249, comma 2, prevede il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati.
Il credito escluso e oggetto di opposizione. Non figura nello stato passivo per la parte esclusa e, per quella parte, il titolare non vota. Resta discusso se rientri nella categoria dei “creditori contestati” ai fini del deposito: sotto la legge previgente la Cassazione (n. 9405/2002) ha dato conto della tesi restrittiva, che limita la categoria ai crediti ammessi e poi contestati, e di quella estensiva, che vi comprende anche i crediti esclusi ma tuttora sub iudice, riconoscendo che, anche ad accogliere quest’ultima, il diritto si esaurisce nell’accantonamento nella misura poi accertata. Chi si trova in questa posizione ha quindi interesse a sollecitare espressamente il giudice delegato, senza dare per scontato che il deposito venga disposto d’ufficio.
Il credito mai insinuato o insinuato tardivamente. È vincolato dal concordato (art. 248) ma estraneo al voto. Se la domanda tardiva è pendente alla data della proposta, il credito è nel perimetro degli impegni; se non lo è, la clausola di limitazione può lasciarlo fuori.
Questa mappa mostra che la stessa parola, “contestato”, copre quattro statuti giuridici differenti: il primo passo di qualunque valutazione è collocare il proprio credito nella casella giusta.
Da questi tasselli nasce la distinzione che orienta tutto il confronto: votare dipende dallo stato passivo; essere pagati dipende dall’obbligatorietà del concordato, dal perimetro degli impegni e dall’accantonamento. Le tre opzioni che seguono si collocano in punti diversi di questo schema.
Opzione 1 — Stabilizzare il credito con l’impugnazione dello stato passivo
In cosa consiste
Il creditore escluso, ammesso solo in parte o ammesso con un rango inferiore a quello richiesto può impugnare il decreto che rende esecutivo lo stato passivo con l’opposizione disciplinata dagli articoli 206 e seguenti del CCII; specularmente, un altro creditore o il curatore possono impugnare un credito ammesso. Si tratta di un giudizio a cognizione piena davanti al tribunale, il cui provvedimento è ricorribile per cassazione. In questa opzione il creditore sceglie di definire il proprio credito dentro la procedura, con l’obiettivo di ottenere, per il periodo di pendenza, l’accantonamento della quota concordataria ex art. 249, comma 2, e, all’esito favorevole, il pagamento.
Quando ha senso
Primo scenario: il credito è stato escluso per una ragione documentale superabile (una scrittura privata priva di data certa, una prova del quantum ritenuta insufficiente) e il creditore dispone di elementi idonei a colmare la lacuna nel giudizio di opposizione, nei limiti in cui le nuove produzioni sono ammesse. Secondo scenario: il credito è stato ammesso, ma in chirografo anziché in privilegio, e la differenza di rango, nella proposta di concordato, significa passare da un pagamento integrale a una percentuale ridotta. Terzo scenario: il credito è stato ammesso, ma un altro creditore o il curatore lo ha impugnato; il titolare si trova a difendere un’ammissione già ottenuta e ha interesse a che la quota venga accantonata finché la lite non si chiude.
Come si esegue, in sintesi
Il ricorso va depositato nel termine di legge decorrente dalla comunicazione dell’esito dell’accertamento del passivo da parte del curatore; il giudizio si svolge in forma camerale con contraddittorio pieno. Nel frattempo, se la proposta di concordato viene depositata, il creditore opponente non compare nello stato passivo per la parte esclusa e, per quella parte, non vota. Può però far valere la propria posizione in due momenti: chiedendo al giudice delegato che, in sede di esecuzione, venga disposto il deposito delle somme che gli spetterebbero; e, se legittimato, partecipando al giudizio di omologazione.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è la certezza del titolo: l’accoglimento dell’opposizione produce un accertamento opponibile alla massa, che resiste al concordato. Le opposizioni allo stato passivo pendenti al momento del concordato non si estinguono per effetto di esso: secondo l’orientamento richiamato nei materiali di formazione della Scuola superiore della magistratura, possono essere proseguite nei confronti dell’assuntore, che diventa legittimato passivo. Il secondo vantaggio è l’accantonamento: la quota concordataria del credito contestato viene sottratta alla distribuzione immediata e resta disponibile all’esito della lite. Il terzo vantaggio è strategico: la pendenza dell’opposizione rende il credito parte del perimetro di cui il proponente deve tenere conto, perché la regola sulla limitazione degli impegni consente di escludere i soli creditori che, al momento della proposta, non hanno né un’ammissione, né un’opposizione, né una domanda tardiva pendente.
Il rovescio della medaglia
A fronte di questi vantaggi vanno soppesati alcuni limiti. Il creditore escluso e opponente, per la parte esclusa, non vota: l’articolo 243 guarda allo stato passivo esecutivo, e l’opposizione non lo modifica fino alla decisione. La Cassazione, sotto la legge fallimentare previgente, ha addirittura negato al creditore non ammesso, ancorché opponente, la legittimazione a opporsi all’omologazione, riconoscendogli soltanto, nella fase di esecuzione, il diritto all’accantonamento delle somme se dovute e nella misura accertata con il giudicato (Cass. 27 giugno 2002, n. 9405). Va detto che quella pronuncia si riferiva a un testo che limitava l’opposizione ai creditori dissenzienti, mentre la disciplina successiva ha ampliato la platea degli opponenti: l’elemento dirimente diventa allora dimostrare un interesse concreto. Inoltre, l’accoglimento dell’opposizione arrivato dopo la scadenza del termine per il voto non incide sulla maggioranza (art. 244, comma 3). Infine, il giudicato endofallimentare opera in entrambe le direzioni: se l’opposizione non viene proposta nei termini, o viene respinta, l’esclusione si cristallizza e non può essere aggirata con una successiva domanda tardiva per lo stesso credito (Cass. ord. n. 21348/2024; Cass. 22 ottobre 2024, n. 27282).
Le insidie operative
Due aspetti pratici incidono sulla tenuta di questa opzione più di quanto si immagini. Il primo riguarda la prova: il giudizio di opposizione ha natura impugnatoria e non consente di introdurre domande nuove rispetto a quella proposta in sede di verifica, sicché un errore nella domanda originaria (ad esempio non aver chiesto il privilegio) non si corregge facilmente in opposizione. Il secondo riguarda il coordinamento con il concordato: l’opposizione pendente prosegue, ma cambia il contraddittore quando subentra un assuntore, e il creditore deve verificare che il decreto di omologazione preveda modalità di deposito idonee e un meccanismo di svincolo coerente con la durata prevedibile del giudizio. Un accantonamento disposto su un conto della procedura che si chiude, senza regole sullo svincolo, rischia di trasformare una vittoria processuale in un recupero faticoso.
C’è poi un profilo di proporzione: il giudizio di opposizione comporta il contributo unificato e l’esposizione alle spese in caso di soccombenza. A fronte di questo costo, il beneficio economico va misurato sulla quota concordataria, che può essere una frazione modesta del credito nominale.
Pronunce a supporto
L’impianto è sorretto da Cass. 21 febbraio 2025, n. 4596, che, pur in tema di concordato preventivo, ha ribadito che il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati serve a raccordare la procedura con l’accertamento del credito che si svolge altrove, e che il mancato deposito può rilevare come inadempimento grave ai fini della risoluzione. Sul versante dell’ammissione con riserva, Cass. 3 ottobre 2024, n. 25952 ha precisato il ruolo del giudice delegato nel valutare lo scioglimento della riserva per il credito sub iudice.
Profilo ideale per l’Opzione 1: il creditore che ha argomenti solidi sull’esistenza o sul rango del credito, un importo che giustifica un giudizio a cognizione piena e l’interesse a un accertamento definitivo opponibile a tutti, più che a pesare sul voto.
Opzione 2 — Entrare nel perimetro con la domanda tardiva (prima della proposta)
In cosa consiste
Il creditore che non ha presentato domanda tempestiva può insinuarsi tardivamente secondo l’articolo 208 CCII, entro i termini previsti per le domande tardive e, oltre quei termini, solo dimostrando che il ritardo non gli è imputabile. Nel contesto del concordato, la domanda tardiva ha una funzione che va oltre la partecipazione ai riparti: se è pendente al momento in cui la proposta viene depositata, colloca il creditore dentro il perimetro degli impegni che il proponente non può escludere con la clausola di limitazione.
Quando ha senso
Primo scenario: il creditore ha scoperto tardi l’apertura della liquidazione giudiziale (ad esempio per un difetto di comunicazione da parte della procedura) e il credito è documentalmente solido; la domanda tardiva, depositata tempestivamente rispetto alla scoperta, gli consente di non restare escluso. Secondo scenario: circola notizia di una proposta di concordato in preparazione, magari da parte di un terzo assuntore, e il creditore non insinuato ha interesse a “fotografarsi” nel perimetro prima del deposito. Terzo scenario: il credito è sorto o è divenuto certo solo dopo la scadenza del termine ordinario (si pensi a un credito da regresso o a un credito accertato da una sentenza sopravvenuta).
Come si esegue, in sintesi
La domanda si deposita con le stesse forme di quella tempestiva e viene esaminata in udienze apposite fissate per le tardive. Il momento è la variabile cruciale: la tutela rispetto alla clausola di limitazione dipende dal fatto che la domanda sia pendente “al tempo della proposta”. Una domanda depositata anche un giorno dopo il deposito della proposta può restare fuori dal perimetro.
I vantaggi, motivati
Il vantaggio principale è la protezione dalla clausola di limitazione: il creditore con domanda tardiva pendente al momento della proposta non può essere estromesso dagli impegni dell’assuntore. In secondo luogo, se la domanda viene esaminata e accolta prima che lo stato passivo relativo alle tardive sia reso esecutivo e prima del voto, il creditore può acquisire anche il diritto di voto. In terzo luogo, l’ammissione, una volta ottenuta, produce l’effetto di giudicato endofallimentare a favore del creditore, con le stesse garanzie dell’ammissione tempestiva.
Il rovescio della medaglia
I rischi vanno soppesati con onestà. Il primo è temporale: la Cassazione, con la sentenza 9 gennaio 2024, n. 725, ha esaminato un concordato fallimentare il cui assuntore aveva limitato la propria responsabilità ai crediti ammessi e alle domande tardive pendenti alla data della proposta, con esclusione di un rilevante credito insinuato dopo quella data; la vicenda mostra quanto possa costare un giorno di ritardo, e la Corte ha escluso che i creditori chiamati a votare versassero in conflitto d’interessi per il solo fatto che la limitazione li avvantaggiava. Il secondo rischio riguarda i riparti: chi si insinua tardi accetta di non poter bloccare le distribuzioni già programmate né di pretendere accantonamenti cautelativi in pendenza di una tardiva non ancora esaminata, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparti parziali. Il terzo rischio è che la domanda tardiva non sostituisce un’opposizione mancata: se il credito era già stato oggetto di una domanda tempestiva respinta, il giudicato endofallimentare preclude di riproporlo (Cass. ord. n. 21348/2024).
Le insidie operative
La domanda tardiva richiede un’attenzione particolare alla documentazione: chi arriva in ritardo non può contare sul tempo per integrare le prove, e una domanda incompleta, respinta, produce a sua volta un giudicato endofallimentare. Va inoltre verificato il momento esatto di deposito della proposta, che non sempre è noto ai creditori non insinuati: la proposta viene comunicata a chi è già nello stato passivo, mentre chi è fuori può ignorarne l’esistenza fino a che non è troppo tardi. Il monitoraggio del fascicolo della procedura e delle comunicazioni del curatore diventa quindi parte integrante della strategia.
Un ulteriore elemento da soppesare è il trattamento delle tardive “ultratardive”: oltre il termine ordinario, la domanda è ammissibile solo se il ritardo non è imputabile al creditore, e l’onere di dimostrarlo grava su di lui. Un mancato avviso da parte della procedura può integrare questa causa non imputabile, ma la valutazione è rimessa al giudice e non è mai automatica.
Pronunce a supporto
Oltre a Cass. n. 725/2024, rileva la linea tracciata da Cass. 27 giugno 2002, n. 9405 sulla distinzione tra creditori ammessi (anche con riserva o in via provvisoria), titolari del voto, e creditori che hanno solo una pretesa in contestazione. Sul piano del voto, Cass. 21 febbraio 2025, n. 4596, riprendendo Cass. n. 208/2019, ha confermato che i crediti contestati possono essere ammessi provvisoriamente ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze senza pregiudizio per l’accertamento definitivo: principio formulato per il concordato preventivo, che però illumina la ratio dell’articolo 243 CCII, il quale estende il voto agli ammessi con riserva.
Profilo ideale per l’Opzione 2: il creditore non ancora insinuato che ha un credito documentato, è in tempo utile (o può dimostrare un ritardo non imputabile) e teme che una proposta con limitazione degli impegni lo lasci fuori.
Opzione 3 — Restare fuori e agire contro il debitore tornato in bonis
In cosa consiste
Il creditore anteriore può anche non partecipare alla procedura. Il concordato omologato lo vincola comunque (art. 248 CCII), ma la sua pretesa non si estingue: dopo la chiusura della liquidazione giudiziale potrà agire contro il debitore tornato in bonis, nei limiti della percentuale concordataria. È la strada di chi valuta che lo sforzo processuale dentro la procedura non valga il risultato, o di chi ha ragioni per attendere.
Quando ha senso
Primo scenario: il credito è di importo contenuto e il costo di un giudizio di opposizione o di una tardiva non è proporzionato alla quota concordataria attesa. Secondo scenario: il credito è assistito da una fideiussione o da un coobbligato solvibile, contro cui il creditore conserva l’azione per l’intero (art. 248, comma 2), sicché la quota concordataria è solo un’integrazione. Terzo scenario: il debitore è una persona fisica o una società che, uscita dalla procedura, riprenderà un’attività redditizia, e la percentuale concordataria è realisticamente recuperabile anche fuori dalla procedura.
Come si esegue, in sintesi
Chiuso il procedimento, il creditore può promuovere un giudizio ordinario di accertamento e condanna. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, se il creditore rimasto estraneo al concordato ottiene una condanna per l’intero senza che nel giudizio sia stata dedotta l’esistenza del concordato, il debitore potrà far valere la riduzione alla percentuale concordataria in sede esecutiva, anche con l’opposizione all’esecuzione (Cass. SU 26 luglio 1990, n. 7562). Nella stessa prospettiva, Cass. 20 giugno 2011, n. 13447 ha escluso che il creditore possa tenere in serbo un titolo esecutivo verso il fallito per farlo valere per l’intero dopo il ritorno in bonis: omologato ed eseguito il concordato, il credito anteriore si riduce alla misura concordataria.
I vantaggi, motivati
Il vantaggio è l’economia: nessun giudizio endoconcorsuale, nessun onere di rispettare i termini dello stato passivo, la possibilità di concentrarsi sui coobbligati. Inoltre, quando il concordato è proposto da un assuntore senza una limitazione degli impegni, la giurisprudenza ha riconosciuto che l’assuntore è tenuto a pagare la percentuale anche ai creditori concorsuali non insinuati (Cass. 3 marzo 2000, n. 2400), poiché tra gli obblighi accollati rientra anche la soddisfazione dei non concorrenti nei limiti dei patti.
Il rovescio della medaglia
I limiti, però, sono rilevanti. Il creditore che resta fuori non vota, non può influire sul contenuto della proposta e, se il proponente ha limitato gli impegni, non può rivolgersi all’assuntore ma solo al debitore. Le garanzie prestate da terzi nel concordato non si estendono a lui (art. 248, comma 1). Il recupero dipende dalla solvibilità di un debitore appena uscito da una procedura d’insolvenza. Infine, la falcidia concordataria lo raggiunge comunque: rinunciare a partecipare non significa sottrarsi alla riduzione.
Le insidie operative
Chi sceglie di restare fuori deve tenere a mente che l’azione successiva alla chiusura non è un “secondo tempo” libero da vincoli. Il debitore potrà opporre il concordato e la riduzione alla percentuale; un titolo ottenuto per l’intero sarà contestato in sede esecutiva. Inoltre, se il concordato è stato proposto da un assuntore con liberazione del debitore e con limitazione degli impegni, il creditore rimasto fuori dal perimetro deve verificare con attenzione chi resta obbligato nei suoi confronti e in quale misura, perché la combinazione di quelle due clausole può ridurre drasticamente le prospettive di recupero. Infine, il tempo gioca contro: la prescrizione del credito, le vicende societarie del debitore (cessioni d’azienda, cancellazione dal registro delle imprese) e la dispersione del patrimonio possono rendere teorico un diritto formalmente intatto.
D’altra parte, questa strada conserva un pregio non trascurabile quando il credito è garantito personalmente da terzi: l’azione per l’intero verso il fideiussore non subisce la falcidia e può essere avviata indipendentemente dai tempi della procedura.
Pronunce a supporto
Cass. SU n. 7562/1990, Cass. n. 2400/2000 e Cass. n. 13447/2011 delineano lo statuto del creditore non insinuato; Cass. 4725/2024 ha aggiunto che, dopo il ritorno in bonis, il creditore che aveva una domanda di insinuazione in corso può convertirla in una domanda di condanna senza che ciò costituisca domanda nuova.
Profilo ideale per l’Opzione 3: il creditore con un credito di importo modesto rispetto ai costi di un giudizio, oppure con un fideiussore o coobbligato solvibile, che accetta di rinunciare all’influenza sul voto in cambio di semplicità.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma coerenti con le regole degli articoli 243, 244, 248 e 249 CCII. Servono a vedere come la stessa situazione di partenza produca esiti diversi a seconda della strada scelta.
Simulazione 1 — Lo stesso credito, tre strade
Dati comuni. Liquidazione giudiziale di una società di distribuzione. Un terzo assuntore deposita la proposta di concordato il 14 maggio: pagamento integrale dei privilegiati, 18% ai chirografari, limitazione degli impegni ai crediti ammessi (anche con riserva) e a quelli per i quali, alla data della proposta, pende un’opposizione allo stato passivo o una domanda tardiva. Il creditore considerato vanta un credito chirografario di 47.380 € per forniture.
- Con l’Opzione 1 (credito escluso, opposizione depositata a febbraio e ancora pendente): il creditore non vota. Il credito rientra però nel perimetro degli impegni perché l’opposizione pendeva alla data della proposta. In esecuzione, il giudice delegato dispone il deposito della quota: 47.380 × 18% = 8.528,40 € accantonati. Se l’opposizione viene accolta (anche dopo la chiusura delle votazioni, senza effetto sulla maggioranza), il creditore riceve 8.528,40 €; se viene respinta, la somma si svincola secondo quanto stabilito dal giudice delegato.
- Con l’Opzione 2 (nessuna domanda tempestiva, domanda tardiva depositata il 9 maggio): il creditore entra nel perimetro perché la tardiva pende alla data della proposta. Se la domanda viene esaminata dopo il termine per le votazioni, non vota; ammesso il credito, ha titolo a 8.528,40 € dall’assuntore. Se la stessa domanda fosse stata depositata il 16 maggio, due giorni dopo la proposta, il creditore sarebbe rimasto fuori dagli impegni dell’assuntore e avrebbe potuto rivolgersi soltanto al debitore.
- Con l’Opzione 3 (nessuna partecipazione): il concordato vincola comunque il creditore. Dopo la chiusura, il creditore può agire contro la società tornata in bonis per 8.528,40 €, senza poter contare sulle garanzie prestate da terzi nel concordato. Se però esiste un fideiussore del debitore, verso di lui conserva l’azione per l’intero, cioè per 47.380 €.
Simulazione 2 — Quanto pesa un credito ammesso con riserva sul voto
Dati. Crediti ammessi al voto: 1.264.930 €. Maggioranza necessaria: oltre 632.465 €. Tra i votanti figura un creditore ammesso con riserva per 212.740 €, la cui pretesa è contestata dal curatore. Voti favorevoli espressi: 401.300 €. Creditori silenti (diversi dal creditore con riserva): 158.920 €, che si computano come favorevoli. Voti contrari espressi: 491.970 €.
- Somma di favorevoli espressi e silenti: 401.300 + 158.920 = 560.220 €, sotto la soglia di 632.465 €.
- Se il creditore con riserva vota contro, la proposta è respinta.
- Se il creditore con riserva tace o vota a favore: 560.220 + 212.740 = 772.960 €, sopra la soglia: la proposta è approvata.
- Se, dopo la scadenza del termine per il voto, il tribunale accerta che quel credito non esiste, la maggioranza già formata non cambia (art. 244, comma 3).
L’esercizio mostra perché la qualità della posizione nello stato passivo, più ancora della fondatezza sostanziale del credito, determina l’influenza sul voto, e perché la contestazione del voto altrui deve essere sollevata nei tempi della procedura.
Simulazione 3 — Il privilegiato con garanzia contestata: votare costa
Dati. Credito ipotecario di 96.450 €, garanzia contestata; la proposta prevede il pagamento integrale dei privilegiati e il 18% ai chirografari.
- Senza rinuncia: il creditore non vota e, se la garanzia regge, riceve 96.450 €.
- Con rinuncia minima alla prelazione (un terzo: 32.150 €): vota per 32.150 € come chirografario. Riceve 64.300 € in privilegio e 32.150 × 18% = 5.787 € in chirografo, per un totale di 70.087 €. Il “prezzo” del voto è di 26.363 €.
Il bilanciamento è evidente: rinunciare alla prelazione per pesare sul voto ha senso solo quando il rischio di perdere la garanzia contestata, o il vantaggio di bloccare una proposta sfavorevole, supera quella differenza.
Il confronto in tabella
La tabella mette a fianco le tre strade sulle variabili che più spesso decidono la scelta. I costi indicati sono solo quelli di giustizia previsti dalla legge; la convenienza effettiva dipende dall’importo e dalla documentazione del singolo credito.
Letta per righe, la tabella mette in luce un dato ricorrente: nessuna opzione massimizza insieme voto, certezza del pagamento ed economia del percorso. L’impugnazione dello stato passivo offre la massima certezza sul titolo, ma raramente incide sul voto e impegna in un giudizio che può durare più dell’esecuzione stessa del concordato. La domanda tardiva è la strada più efficiente per entrare nel perimetro degli impegni, ma il suo valore dipende quasi interamente dal calendario: depositata prima della proposta protegge, depositata dopo può non servire allo scopo. L’azione successiva alla chiusura è la più semplice da impostare, ma sposta il rischio sulla solvibilità di un debitore appena uscito da una procedura d’insolvenza e rinuncia sia all’influenza sul voto sia alle garanzie offerte da terzi nel concordato. La riga sulla reversibilità merita attenzione particolare: le prime due strade lasciano aperta la possibilità di ripiegare, mentre l’inerzia, una volta superati i termini e depositata la proposta, tende a diventare una scelta definitiva.
| Criterio | Opzione 1 — Impugnazione dello stato passivo | Opzione 2 — Domanda tardiva prima della proposta | Opzione 3 — Azione dopo la chiusura |
|---|---|---|---|
| Tempi | Termine breve per il ricorso; giudizio che può durare oltre l’esecuzione del concordato | Utile solo se depositata prima della proposta; esame in udienze dedicate | Si attende la chiusura; poi giudizio ordinario ed eventuale esecuzione |
| Complessità | Alta: giudizio a cognizione piena, ricorribile per cassazione | Media: domanda con prova documentale | Media: azione ordinaria contro il debitore |
| Diritto di voto | No per la parte esclusa; sì se si difende un’ammissione già ottenuta | Solo se la domanda è accolta prima del voto | No |
| Pagamento | Accantonamento ex art. 249, comma 2; pagamento all’esito | Pagamento della percentuale dall’assuntore, una volta ammesso | Percentuale dal debitore; niente garanzie di terzi |
| Rischi in caso di esito negativo | Giudicato endofallimentare sull’esclusione; spese del giudizio | Domanda respinta; preclusione per crediti già esclusi | Insolvenza del debitore tornato in bonis |
| Effetti sull’esecuzione del concordato | Il mancato deposito delle somme può rilevare ai fini della risoluzione | Nessun blocco dei riparti già programmati | Nessuno |
| Reversibilità | Si può rinunciare all’opposizione | Si può rinunciare alla domanda | Si può ancora optare per la tardiva, se in termini |
| Costi di giustizia | Contributo unificato del giudizio di opposizione | Costi della domanda ed eventuali giudizi successivi | Contributo unificato del giudizio ordinario ed eventuale esecuzione |
I criteri per scegliere
Non c’è un’opzione superiore alle altre in astratto. Il ragionamento è condizionale: a seconda di come si presenta la situazione concreta, una strada tende a prevalere.
Primo criterio: la posizione attuale nello stato passivo. Se il credito è già ammesso, anche con riserva, il creditore vota e il suo problema è difendere l’ammissione: generalmente l’Opzione 1 nella sua variante difensiva è la più coerente. Se è escluso e il termine per l’opposizione è ancora aperto, la scelta è tra investire nel giudizio o rinunciare. Se non si è mai insinuato, il bivio è tra Opzione 2 e Opzione 3.
Secondo criterio: il calendario della proposta. Se una proposta non è ancora stata depositata ma è prevedibile, l’elemento dirimente diventa il tempo: una domanda tardiva o un’opposizione pendenti al momento del deposito proteggono dalla clausola di limitazione degli impegni. Dopo il deposito, quel vantaggio si perde.
Terzo criterio: il rapporto tra importo e costo del giudizio. Va soppesata la quota concordataria attesa, non il credito nominale. Un credito di 47.380 € al 18% vale 8.528,40 €: la convenienza di un giudizio a cognizione piena va misurata su quella cifra, sulla solidità della prova e sui costi di giustizia.
Quarto criterio: la presenza di coobbligati o garanti. Se esiste un fideiussore solvibile, l’azione per l’intero contro di lui resta intatta, e la partecipazione al concordato diventa un tassello di una strategia più ampia, non l’unica fonte di recupero.
Quinto criterio: l’interesse a pesare sul voto. Se la proposta è sfavorevole e la propria quota di crediti può spostare la maggioranza, il voto ha un valore autonomo, che può giustificare perfino la rinuncia parziale alla prelazione. Se invece la maggioranza è già largamente formata, il voto conta poco e l’attenzione va spostata sul pagamento.
Le strade si possono combinare. Le tre opzioni non sono sempre alternative pure. Un creditore escluso solo in parte può opporsi per la parte esclusa e, nel frattempo, votare per la parte ammessa. Un creditore non insinuato che dispone di un fideiussore può depositare una domanda tardiva per entrare nel perimetro degli impegni e, in parallelo, agire contro il garante per l’intero, imputando poi quanto riceve dal concordato. Un creditore privilegiato con garanzia contestata può rinunciare parzialmente alla prelazione per votare e, contemporaneamente, difendere in opposizione il rango della parte residua. La combinazione richiede però coerenza: le difese spese in un giudizio non devono contraddire quelle sostenute nell’altro, e ogni rinuncia (alla prelazione, all’opposizione, alla domanda) va valutata anche negli effetti che produce sulle altre strade.
Il punto di vista di chi propone il concordato. Il bivio ha un rovescio speculare per il debitore o il terzo assuntore che formula la proposta. Il proponente deve stimare l’impatto dei crediti contestati sul fabbisogno concordatario: sottostimarli espone al rischio che l’omissione del deposito delle somme sia valutata come inadempimento rilevante; sovrastimarli rende la proposta più onerosa del necessario. La clausola di limitazione degli impegni è uno strumento legittimo per circoscrivere il rischio, ma la sua efficacia dipende dalla data della proposta e dalla chiarezza della formulazione recepita nel decreto di omologazione. Conoscere le valutazioni che guidano il proponente aiuta il creditore a prevedere come sarà costruita la proposta e, quindi, quale delle tre opzioni lo proteggerà meglio.
Un ultimo elemento di metodo. Ogni valutazione va condotta sui documenti della procedura, non sulle sole informazioni ricevute informalmente: il decreto di esecutività dello stato passivo, il testo integrale della proposta, il parere del curatore, il provvedimento del giudice delegato sulle modalità di voto e, dopo l’omologazione, il decreto con le regole di esecuzione e di deposito. È in questi atti che si trovano le date e le clausole da cui dipendono voto e pagamento.
Per l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, la scelta tra queste strade va fatta prima che la proposta di concordato venga depositata: dopo, alcune porte si chiudono e non si riaprono più.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Chi ha proposto opposizione può rinunciarvi; chi non si è insinuato può ancora presentare domanda tardiva finché è nei termini o dimostrando il ritardo incolpevole. Non si può invece tornare indietro dal giudicato endofallimentare: un’esclusione non impugnata in tempo resta tale, e non si aggira ripresentando lo stesso credito come tardivo.
E se scelgo quella sbagliata? L’errore più costoso è di solito quello di calendario: lasciar depositare una proposta con limitazione degli impegni senza avere né un’ammissione, né un’opposizione, né una tardiva pendenti. In quel caso il credito resta vincolato alla falcidia ma perde l’assuntore come debitore. L’errore opposto, cioè avviare un giudizio sproporzionato per una quota modesta, costa tempo e spese ma raramente pregiudica il diritto.
Se non voto, il mio silenzio vale come sì? Sì, nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio equivale a voto favorevole. Il creditore ammesso che dissente deve esprimerlo esplicitamente nel termine fissato dal giudice delegato, altrimenti contribuisce all’approvazione.
Se vinco l’opposizione dopo il voto, il concordato cade? No. Le variazioni dei crediti successive alla scadenza del termine per le votazioni non incidono sulla maggioranza. L’esito favorevole serve al pagamento, attraverso le somme accantonate, non a rimettere in discussione l’approvazione.
Chi è ammesso con riserva può votare contro e poi essere pagato comunque? Sì: il voto è collegato alla presenza nello stato passivo, il pagamento all’esito della riserva. Le due cose sono indipendenti. Va però soppesato che un voto contrario determinante può far fallire la proposta, e allora si torna alla liquidazione ordinaria, con riparti e tempi diversi.
Un creditore può contestare il voto di un altro creditore? Sì, ma nei tempi e nelle forme della procedura. La giurisprudenza in tema di concordato ha più volte sottolineato che le contestazioni sul diritto di voto vanno sollevate in modo specifico nella fase di votazione: una doglianza tardiva, formulata solo in sede di omologazione o di impugnazione, rischia di non essere esaminata.
Se il concordato viene risolto o annullato, cosa succede al mio credito contestato? La liquidazione giudiziale si riapre. Le opposizioni allo stato passivo e gli accertamenti già ottenuti mantengono rilievo nella procedura riaperta, mentre gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato restano salvi nei limiti previsti dall’art. 249, comma 1-bis, introdotto dal correttivo del 2024 per il caso di riforma o cassazione dell’omologazione.
Il concordato libera anche il mio fideiussore? No. Il creditore conserva l’azione per l’intero contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La riduzione concordataria riguarda il rapporto con il debitore, non con chi ha garantito per lui.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati secondo l’opzione che ciascuno aiuta a valutare. Alcune pronunce riguardano il concordato fallimentare della legge previgente o il concordato preventivo: sono richiamate perché le norme del CCII ne riproducono la sostanza, e la loro ratio orienta l’interpretazione attuale.
Per chi valuta l’impugnazione dello stato passivo (Opzione 1)
- Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2002, n. 9405. Il creditore non ammesso, anche se ha proposto opposizione all’esclusione, non è stato ritenuto legittimato a opporsi all’omologazione sotto il testo previgente; la legge gli riconosce, nella fase esecutiva, il diritto all’accantonamento delle somme dovute nella misura accertata dal giudicato. Rilevanza: chiarisce che l’opposizione allo stato passivo tutela il pagamento più che il voto.
- Cass. civ., sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4596. Il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati raccorda la procedura con l’accertamento esterno del credito; l’omesso deposito può integrare l’inadempimento grave rilevante per la risoluzione. Rilevanza: dà concretezza all’art. 249, comma 2, CCII.
- Cass. civ. n. 208/2019 (richiamata da Cass. n. 4596/2025). I crediti contestati possono essere ammessi al voto ai soli fini del calcolo delle maggioranze, senza pregiudizio per l’accertamento definitivo. Rilevanza: spiega perché voto e accertamento viaggiano su binari separati.
- Cass. civ., sez. I, 3 ottobre 2024, n. 25952. Per il credito sub iudice ammesso con riserva, spetta al giudice delegato valutare lo scioglimento della riserva. Rilevanza: la riserva consente il voto (art. 243, comma 1) ma lascia aperta la partita sul pagamento.
- Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2024, n. 27282. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo produce un giudicato endofallimentare: il giudice dell’opposizione non può riesaminare d’ufficio un’ammissione già coperta da esso. Rilevanza: protegge il creditore ammesso, ma cristallizza anche le esclusioni non impugnate.
- Cass. civ., ord. n. 21348/2024. Il giudicato endofallimentare impedisce di riproporre come tardiva una domanda già decisa, anche per ottenere un diverso rango. Rilevanza: segna il limite tra Opzione 1 e Opzione 2.
Per chi valuta la domanda tardiva (Opzione 2)
- Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725. In un concordato fallimentare con terzo assuntore, la Corte si è occupata della clausola che limita gli impegni ai crediti ammessi e alle domande tardive pendenti alla data della proposta, escludendo un conflitto d’interessi dei creditori votanti avvantaggiati dalla limitazione. Rilevanza: la data della proposta è lo spartiacque per chi si insinua tardi.
- Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2022, n. 5090. Ai fini dell’ammissione con riserva di un credito accertato da sentenza, rileva la data di apertura della procedura liquidatoria e non quella di una precedente domanda di concordato preventivo. Rilevanza: aiuta a individuare quali sentenze sono opponibili alla massa e quindi quale forma di ammissione chiedere.
Per chi valuta di restare fuori e agire dopo la chiusura (Opzione 3)
- Cass. civ., Sez. Un., 26 luglio 1990, n. 7562. Il creditore rimasto estraneo al concordato può chiedere al debitore solo la percentuale concordataria; se ottiene una condanna per l’intero, il debitore può far valere il concordato in sede esecutiva, anche con l’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: delimita ciò che il non insinuato può realmente recuperare.
- Cass. civ., sez. V, 3 marzo 2000, n. 2400. L’assuntore è tenuto a pagare la percentuale anche ai creditori concorsuali non insinuati, nei limiti dei patti concordatari. Rilevanza: in assenza di clausola di limitazione, il non insinuato può rivolgersi all’assuntore.
- Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2011, n. 13447. Omologato il concordato, il creditore non può conservare un titolo esecutivo verso il fallito per farlo valere per l’intero dopo il ritorno in bonis. Rilevanza: conferma che la falcidia raggiunge anche chi resta fuori.
- Cass. civ. n. 4725/2024. Dopo il ritorno in bonis del debitore, la domanda di insinuazione può trasformarsi in domanda di condanna senza costituire domanda nuova. Rilevanza: garantisce continuità di tutela a chi era dentro la procedura quando questa si chiude.
- Cass. civ., sez. I, ord. 29 maggio 2024, n. 15029. In tema di concordato preventivo, i creditori sono vincolati dal piano finché è in esecuzione, salvo che esso risulti oggettivamente inattuabile. Rilevanza: per analogia, ricorda che il vincolo concordatario ha un limite nell’impossibilità di esecuzione.
- Corte cost., sent. n. 276/1974. È stata ritenuta infondata la questione di legittimità della disciplina che, dopo l’omologazione del concordato e la chiusura del fallimento, mantiene la competenza del tribunale fallimentare e consente la prosecuzione dei giudizi verso il debitore in bonis e verso assuntori o garanti. Rilevanza: fonda la prosecuzione dei giudizi pendenti dopo la chiusura.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel bivio tra le tre opzioni, lo Studio interviene con attività concrete, calibrate sul singolo credito e sul calendario della procedura:
- Ricostruiamo la tua posizione nello stato passivo: verifichiamo se il credito è ammesso, ammesso con riserva, escluso o non insinuato, e con quale rango, leggendo il decreto di esecutività e le comunicazioni del curatore.
- Calcoliamo i termini ancora aperti: per l’opposizione allo stato passivo, per la domanda tardiva e per l’eventuale ritardo non imputabile, segnalando quali scadenze sono già decorse.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando la prova disponibile con la quota concordataria attesa, non con il credito nominale.
- Redigiamo e depositiamo l’opposizione o l’impugnazione dello stato passivo, curando le produzioni documentali e la qualificazione del rango.
- Predisponiamo la domanda tardiva con la tempistica necessaria a collocarti nel perimetro degli impegni prima del deposito della proposta.
- Esaminiamo la proposta di concordato: verifichiamo clausole di limitazione degli impegni, classi, trattamento dei privilegiati e garanzie offerte, e calcoliamo il tuo voto e il suo peso sulla maggioranza.
- Chiediamo al giudice delegato il deposito delle somme spettanti ai crediti contestati e ne monitoriamo l’effettiva esecuzione, valutando le iniziative in caso di omissione.
- Valutiamo l’opposizione all’omologazione e la tua legittimazione, quando la proposta lede in modo concreto il tuo interesse.
- Impostiamo l’azione contro coobbligati e fideiussori per l’intero credito, coordinandola con quanto ottieni dal concordato.
- Seguiamo il giudizio dopo la chiusura, contro il debitore tornato in bonis o contro l’assuntore, fino all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia la leva che fa la differenza è la continuità di strategia fino in Cassazione. La scelta fatta oggi, ad esempio impugnare l’esclusione anziché attendere la chiusura, produce effetti che si verificano anni dopo, nel giudizio di opposizione, nella fase di esecuzione del concordato o in un ricorso per cassazione. Essere assistiti dallo stesso difensore in ogni grado significa che la linea impostata davanti al giudice delegato è la stessa che verrà sostenuta davanti alla Suprema Corte, senza ricostruzioni da parte di chi subentra a metà strada.
La competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere la proposta di concordato con gli occhi di chi conosce le logiche della negoziazione con i creditori: dove si collocano i margini, quali clausole sono abituali, quali meritano di essere contestate.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i commercialisti verificano i numeri della proposta, gli importi accantonati e la coerenza dei calcoli di voto; gli avvocati traducono quelle verifiche in atti, termini e strategia processuale. Il coordinamento in diritto bancario è rilevante quando il credito contestato nasce da rapporti bancari o di finanziamento, frequenti nelle liquidazioni giudiziali.
Chiusura
Votare e farsi pagare, nel concordato nella liquidazione giudiziale, sono due questioni distinte. Il voto dipende dalla posizione nello stato passivo; il pagamento dipende dal perimetro degli impegni, dall’accantonamento e, per chi resta fuori, dalla solvibilità del debitore. La scelta tra impugnare lo stato passivo, insinuarsi tardivamente o attendere la chiusura dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti che non sempre si possono recuperare. Il momento più utile per valutare è quello che precede il deposito della proposta: è lì che si decide se il credito entrerà nel perimetro degli impegni, se potrà pesare sul voto e se le somme verranno accantonate. Dopo, il margine di manovra si riduce progressivamente, fino a coincidere con la sola azione contro il debitore tornato in bonis.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa unisce due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che permette di valutare la proposta di concordato dal punto di vista di chi la costruisce, e quella di avvocato cassazionista, che consente di sostenere la contestazione del credito senza cambio di difensore fino all’ultimo grado di giudizio. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario completa l’analisi quando i numeri della proposta richiedono una verifica tecnica.
📩 Prima che la proposta di concordato venga depositata, alcune strade sono ancora aperte: scrivici oggi, i contatti dello studio sono riportati al termine di questa pagina.
