Banca Creditrice E Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Come Valutare La Proposta Con Lo Studio Legale

Ti è appena arrivata una PEC del curatore. Dentro c’è una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale di un’impresa che alla tua banca deve centinaia di migliaia di euro: un mutuo ipotecario, un’apertura di credito in conto corrente, magari qualche anticipo su fatture rimasto scoperto. In fondo alla comunicazione c’è una frase che conta più di tutte le altre: se non fai pervenire il tuo dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato, la legge ti considera favorevole alla proposta.

Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, dal giorno in cui ricevi la comunicazione fino all’ultimo pagamento previsto dal concordato. Ogni sezione ti dice cosa fare, entro quando, con quali documenti, su quale norma ti appoggi e cosa succede se qualcosa va storto. Alla fine di ogni mossa trovi un controllo: non passare alla successiva finché non lo hai superato.

Il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli articoli 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e ritoccato dal correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024), è lo strumento con cui un creditore, un terzo o – a certe condizioni – lo stesso debitore offrono ai creditori un pagamento definito in cambio della chiusura anticipata della procedura. Per una banca è un bivio economico secco: accettare una somma certa, spesso dilazionata, oppure restare nella liquidazione e aspettare i riparti.

Perché affrontarlo con lo Studio Monardo? Perché la valutazione di una proposta concordataria da parte di una banca è, nello stesso momento, una questione di diritto bancario (rango del credito, validità ed estensione dell’ipoteca, sorte delle fideiussioni, posizione dei cessionari dei crediti) e una questione di diritto della crisi d’impresa (voto, classi, convenienza, omologazione). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio in diritto bancario e tributario, è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è avvocato cassazionista: tre competenze che coprono esattamente i tre momenti critici del percorso – la lettura economico-bancaria della proposta, la dinamica negoziale della crisi, l’eventuale contenzioso sull’omologazione fino all’ultimo grado.

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La diagnosi della tua posizione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente in quale punto del percorso ti trovi. Non tutte le banche partono dalla stessa casella: alcune ricevono la proposta quando lo stato passivo non è ancora esecutivo, altre quando il voto è già chiuso e resta solo l’opposizione, altre ancora quando il concordato è omologato e il proponente ha smesso di pagare. Rispondi a queste quattro domande, una alla volta, con i documenti davanti.

Domanda 1 – Il tuo credito è nello stato passivo, e con quale rango? Recupera il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo (art. 204 CCII) oppure, se la proposta è stata presentata prima, l’elenco provvisorio dei creditori predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. Verifica tre dati: l’importo ammesso, la collocazione (ipotecaria, privilegiata, chirografaria), l’eventuale ammissione con riserva. Se il tuo credito è stato ammesso solo in parte o in chirografo nonostante l’ipoteca, hai un problema a monte che condiziona tutto il resto, perché il diritto di voto si misura su quell’ammissione.

Domanda 2 – Che cosa ti è stato comunicato e quando? Guarda la data di ricezione della PEC del curatore. Leggi il provvedimento del giudice delegato allegato: indica il termine entro cui far pervenire il dissenso. Annota subito la scadenza in calendario. Se la comunicazione ti è arrivata a un indirizzo PEC che nessuno in banca monitora (accade spesso con indirizzi di filiale o di società incorporate), il tempo sta già correndo comunque.

Domanda 3 – La proposta ti tratta come privilegiato pagato integralmente, come privilegiato falcidiato o come chirografario? È la domanda che decide se hai diritto di voto, per quale importo e con quale peso. Un’ipoteca soddisfatta per intero ti esclude dal voto, salvo rinuncia alla prelazione; un’ipoteca soddisfatta solo in parte ti fa votare per la parte che resta scoperta; un credito chirografario vota per intero.

Domanda 4 – In che fase è la procedura concordataria? Proposta appena comunicata, voto chiuso con approvazione, decreto di omologazione già pubblicato, concordato in esecuzione: ogni fase apre e chiude strumenti diversi.

Ecco la tabella di orientamento. Individua la riga che descrive la tua situazione e parti dalla mossa indicata.

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
Credito non ancora ammesso, ammesso in misura ridotta o con rango contestatoMossa 1Senza una posizione al passivo corretta il voto è sbilanciato e l’opposizione è debole
Proposta appena ricevuta, termine per il voto ancora aperto, posizione al passivo correttaMossa 2Devi leggere la proposta prima di misurarne la convenienza
Proposta letta, ipoteca o privilegio falcidiatiMossa 3Il valore della garanzia è il cuore del trattamento che ti spetta
Proposta letta, credito chirografario o parte incapiente rilevanteMossa 4Conta il confronto con la prosecuzione della liquidazione
Hai già un’idea sulla convenienza ma non sai se il tuo voto è decisivoMossa 5Il peso del voto orienta la strategia
Mancano pochi giorni alla scadenza del termineMossa 6 (subito), poi recupera le altreIl silenzio vale consenso
Voto chiuso, proposta approvata nonostante il tuo dissensoMossa 7Resta l’opposizione all’omologazione
Concordato omologato, pagamenti in ritardo o garanzie non costituiteMossa 8Esecuzione, risoluzione, fideiussori

Non passare oltre finché non hai segnato, nero su bianco, la data di scadenza del termine per il dissenso e la riga della tabella in cui ti trovi. Tutto il resto del piano si costruisce su questi due dati.

Un’avvertenza sui termini, valida per tutte le mosse. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma molti termini interni alle procedure concorsuali non ne beneficiano: non pianificare mai una mossa contando sul fatto che agosto “non conti”. Se una scadenza cade in estate, trattala come se agosto fosse un mese ordinario e fai verificare puntualmente il regime del singolo termine.

Mossa 1 – Metti in sicurezza la tua posizione al passivo

Obiettivo della mossa: assicurarti che il credito della banca risulti nello stato passivo (o nell’elenco provvisorio) per l’importo e con il rango corretti, perché da lì dipendono il diritto di voto, la misura del voto e il trattamento che il concordato deve garantirti.

Quando va fatta

Subito, idealmente prima ancora che arrivi la proposta. Se la proposta è già arrivata, questa mossa si svolge in parallelo alla mossa 2, non dopo. Il motivo è semplice: l’art. 243 CCII attribuisce il diritto di voto ai creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’art. 204, compresi quelli ammessi provvisoriamente e con riserva; se la proposta è presentata prima dell’esecutività, votano i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. La fotografia del passivo nel momento del voto è quella che conta.

Come si esegue

Il primo passo è recuperare il fascicolo: domanda di ammissione al passivo depositata dalla banca, progetto di stato passivo del curatore, eventuali osservazioni, decreto di esecutività. Confronta la domanda con quanto ammesso, voce per voce: capitale, interessi corrispettivi maturati fino all’apertura della liquidazione, interessi di mora, spese, collocazione ipotecaria degli interessi nei limiti di legge.

Poi verifica i casi critici che, nella pratica bancaria, ricorrono più spesso:

  • ipoteca ammessa ma con importo garantito inferiore a quello iscritto, per un errore di calcolo degli interessi coperti dalla prelazione;
  • credito da conto corrente ammesso in misura ridotta perché il curatore ha contestato il saldo o ha rettificato le competenze;
  • crediti di firma o garanzie rilasciate dalla banca ammessi con riserva, in attesa dell’escussione;
  • crediti ceduti nel frattempo a una società veicolo, con il rischio che il cessionario non risulti legittimato a votare (lo vedrai alla mossa 5);
  • domande tardive ancora pendenti, che possono non essere considerate al momento del voto.

Se il credito non è stato ammesso come dovuto e i termini per l’impugnazione dello stato passivo sono ancora aperti, l’impugnazione va valutata subito. Se sono chiusi, verifica se esiste spazio per una domanda tardiva o per l’ammissione provvisoria ai soli fini del voto: il giudice delegato, nel sistema del Codice, può tenere conto dei crediti contestati per il calcolo delle maggioranze senza pregiudicare la decisione definitiva sulla loro esistenza.

La base giuridica

L’art. 243 CCII fissa la platea dei votanti e la collega allo stato passivo. Lo stesso articolo stabilisce che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non votano, anche se la garanzia è contestata, salvo che rinuncino alla prelazione; se rinunciano in tutto o in parte, per la parte non coperta sono assimilati ai chirografari e la rinuncia vale solo ai fini del concordato. La Cassazione, già nel regime della legge fallimentare, ha chiarito che votano tutti i creditori dello stato passivo esecutivo, ma che per i privilegiati il voto è efficace in proporzione alla parte del credito che il concordato non soddisfa come tale, per incapienza della garanzia o per rinuncia (Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire, a voto già aperto, che il credito è stato ammesso per un importo nettamente inferiore a quello reale. Non restare fermo: puoi comunque esprimere il dissenso per l’importo ammesso (il dissenso non costa nulla e non preclude nulla), e contestualmente far valere la questione dell’ammissione nelle sedi proprie. Se l’errore di ammissione ha alterato il calcolo delle maggioranze in modo determinante, quella stessa circostanza diventa un motivo di opposizione all’omologazione (mossa 7), perché il tribunale deve verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione.

Il secondo imprevisto è che il credito risulti ammesso con riserva. Non è un ostacolo al voto: la norma include espressamente i creditori ammessi con riserva tra gli aventi diritto. Verifica solo che il curatore lo abbia conteggiato.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa successiva, verifica di avere:

  1. una scheda con importo ammesso, rango, eventuali riserve, confrontata con l’esposizione contabile reale della banca alla data di apertura della liquidazione;
  2. la prova documentale (decreto di esecutività o elenco provvisorio approvato) su cui il curatore conteggerà il tuo voto;
  3. la conferma che il credito è ancora nella titolarità della banca o, se ceduto, l’identità del cessionario e la data della cessione.

Mossa 2 – Leggi la proposta come un contratto, non come una comunicazione

Obiettivo della mossa: smontare la proposta nei suoi elementi essenziali – chi propone, cosa offre, a chi, in quali tempi, con quali garanzie e con quali condizioni – per capire che cosa la banca otterrebbe davvero e quali rischi correrebbe.

Quando va fatta

Entro i primi giorni dalla ricezione della PEC. Il termine per il dissenso è breve: la legge affida al giudice delegato la fissazione della finestra per il voto, e nella prassi parliamo di poche settimane. Devi aver completato la lettura analitica con un buon margine di anticipo rispetto alla scadenza, perché le mosse 3, 4 e 5 richiedono tempo e, spesso, documenti da chiedere al curatore.

Come si esegue

La proposta di concordato nella liquidazione giudiziale è un atto negoziale con una struttura che puoi scomporre in sette domande. Rispondi a ciascuna per iscritto.

1. Chi è il proponente? L’art. 240 CCII consente la proposta a uno o più creditori o a un terzo; il debitore, le società cui partecipa e quelle sottoposte a comune controllo possono proporla solo a determinate condizioni temporali legate all’apertura della procedura e all’esecutività dello stato passivo. Identificare il proponente non è un dettaglio: se è un creditore, si pone il tema del conflitto di interessi suo e delle società a lui collegate nel voto; se è un terzo assuntore, conta la sua solidità patrimoniale; se è il debitore, conta il rispetto dei limiti di legittimazione.

2. Che cosa offre e come è strutturata l’offerta? La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra classi, la ristrutturazione dei debiti attraverso qualsiasi forma (anche cessione di beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di azioni o strumenti finanziari) e la cessione al proponente delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento. Annota percentuali, valori assoluti e la forma del pagamento: denaro, strumenti finanziari, beni.

3. In quali tempi? Pagamento immediato dopo l’omologazione o dilazionato? Una dilazione del pagamento dei privilegiati oltre i tempi tecnici della procedura equivale, secondo la Cassazione, a una soddisfazione non integrale (Cass. civ., Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22045). Questo ha effetti diretti sul tuo diritto di voto (mossa 5) e sul controllo di convenienza (mossa 4).

4. Con quali garanzie? Cauzione, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, pegno su somme, ipoteca su beni del proponente. Il curatore deve esprimere il proprio parere anche sulle garanzie offerte (art. 241 CCII). Una proposta senza garanzie, o con garanzie prestate da soggetti di dubbia solvibilità, sposta tutto il rischio di esecuzione sui creditori.

5. Con o senza liberazione del debitore? Se il proponente è un terzo assuntore, verifica se si accolla i debiti con liberazione immediata del debitore o se la liberazione è subordinata all’esecuzione. La differenza pesa al momento dell’inadempimento: nel modello tradizionale, se l’assunzione è avvenuta con liberazione immediata, la risoluzione per inadempimento dell’assuntore non è percorribile allo stesso modo, e i creditori restano esposti al solo assuntore.

6. Quali beni e azioni passano al proponente? Se la proposta prevede la cessione di azioni revocatorie, di responsabilità contro gli amministratori o recuperatorie, chiediti quanto valgono. Un’azione di responsabilità con buone prospettive, ceduta per pochi euro, è valore sottratto ai creditori.

7. Ci sono condizioni? Proposte condizionate all’esito di vendite, al rilascio di autorizzazioni, all’approvazione con una determinata maggioranza: ogni condizione è un rischio di caducazione.

Una volta risposto, chiedi al curatore (o consulta nel fascicolo) i due pareri che accompagnano la proposta: quello del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, e quello del comitato dei creditori. Sono documenti preziosi: il primo ti dà una stima, proveniente dall’organo della procedura, di ciò che la liquidazione ti porterebbe; il secondo ti dice come lo ha letto il comitato.

La base giuridica

Artt. 240 e 241 CCII. Dopo il correttivo-ter, se sono presentate più proposte (o ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione), tutte vengono sottoposte ai creditori, salvo che curatore e comitato, congiuntamente, ne individuino una o più più convenienti. Nel caso di più proposte al voto, l’art. 244, comma 4, considera approvata quella che raggiunge la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, a parità, la prima presentata.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più frequente è ricevere una comunicazione incompleta: manca la relazione giurata sui privilegiati, mancano i pareri, il piano di pagamento è descritto in modo generico. Non ignorarlo e non limitarti a lamentarlo: chiedi formalmente al curatore l’integrazione documentale via PEC, indicando che ti serve per esprimere un voto consapevole. Se la documentazione non arriva in tempo utile, il dissenso motivato dalla carenza informativa è la scelta prudente, e la lacuna può diventare argomento di opposizione. La Cassazione, in materia di concordato preventivo, ha più volte ribadito che i creditori devono poter confrontare la proposta con l’alternativa liquidatoria sulla base di informazioni complete; il principio è trasferibile a ogni concordato in cui i creditori votano.

Il secondo imprevisto è trovarti di fronte a due proposte concorrenti. In quel caso il tuo voto non è solo “sì o no”, ma una scelta tra alternative: valuta entrambe con la stessa griglia e ricorda che, con il silenzio, rischi di risultare consenziente a più proposte contemporaneamente.

Check di completamento

  1. Hai una scheda di sintesi della proposta con le sette risposte.
  2. Hai in mano (o hai chiesto per iscritto) il parere del curatore e quello del comitato dei creditori.
  3. Sai se il tuo credito è trattato come privilegiato integrale, privilegiato falcidiato, chirografario o in più componenti.

Mossa 3 – Ricostruisci il valore della tua garanzia

Obiettivo della mossa: stabilire quanto vale davvero l’ipoteca o il privilegio della banca in caso di liquidazione, al netto delle spese, e verificare che il trattamento proposto non sia inferiore a quella soglia.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 2, e comunque prima di decidere il voto. Se la proposta prevede il pagamento integrale dell’ipoteca, questa mossa serve a controllare che “integrale” sia davvero integrale (in importo e in tempi). Se la proposta falcidia l’ipoteca, questa è la mossa più importante dell’intero piano.

Come si esegue

Il primo passo è leggere la relazione giurata del professionista indipendente che l’art. 240, comma 4, CCII richiede quando la proposta non soddisfa integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Dopo il correttivo-ter, la regola è che il trattamento non può essere inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti su cui grava la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali. La riformulazione ha semplificato il parametro, eliminando il riferimento al “valore di mercato” che generava incertezze applicative.

Poi controlla, punto per punto:

  • la stima del bene: data della perizia, metodo, comparabili usati, stato di occupazione, abusi edilizi, vincoli. Una perizia di due anni prima, in un mercato immobiliare che si è mosso, può essere già superata;
  • il valore di realizzo: la relazione deve ragionare su ciò che si ricaverebbe in una vendita competitiva nella procedura, non sul prezzo di un’ipotetica compravendita libera; ma deve anche considerare le reali prospettive dei tentativi di vendita, inclusi i ribassi;
  • le spese specifiche del bene: custodia, manutenzione, IMU e oneri condominiali in prededuzione, compensi del delegato o dello stimatore;
  • la quota di spese generali attribuita al bene: deve essere proporzionata e motivata;
  • i creditori di grado poziore: eventuali privilegi che, sul ricavato del bene, vengono prima della tua ipoteca;
  • i tempi: se il pagamento proposto è dilazionato, il confronto non è tra due importi nominali, ma tra due importi attualizzati.

Infine, ricostruisci la soglia per conto della banca. Chiedi a un perito di fiducia una valutazione di riscontro, o almeno una revisione critica della relazione. Gli uffici crediti delle banche dispongono spesso di valutazioni aggiornate dei beni a garanzia: usale, ma ricordati che sono state fatte con criteri di vigilanza, non con criteri di liquidazione concorsuale.

Quando la soglia ricostruita è superiore al trattamento offerto, la proposta viola l’art. 240, comma 4, CCII e la violazione può essere fatta valere in sede di omologazione. Quando è inferiore o in linea, la proposta è legittima su questo punto, e il tuo margine si sposta sulla valutazione di convenienza complessiva (mossa 4) e sul voto per la parte incapiente (mossa 5).

La base giuridica

Art. 240, comma 4, CCII, nel testo riformulato dal D.Lgs. 136/2024. In continuità con il regime previgente, la Cassazione ha chiarito che la relazione giurata serve proprio a verificare che la soddisfazione del privilegiato non scenda sotto quanto ricaverebbe dalla liquidazione, e che il pagamento differito del privilegiato oltre i tempi tecnici della procedura si traduce in una soddisfazione non integrale (Cass. civ., Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22045). Nel concordato preventivo, la stessa Corte ha ammesso la dilazione del pagamento dei privilegiati, ma ha richiesto che la perdita economica derivante dal ritardo venga quantificata in concreto (Cass. civ., Sez. I, 26 settembre 2014, n. 20388; Cass. civ., Sez. I, n. 10112/2014).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che la relazione giurata manchi del tutto, perché il proponente qualifica come “integrale” un pagamento che integrale non è (ad esempio perché dilazionato in molti anni o perché esclude gli interessi). In quel caso hai due argomenti: il primo riguarda il voto (se il pagamento non è integrale, hai diritto di votare per la perdita), il secondo riguarda la regolarità della proposta (manca un documento che la legge richiede). Formalizza entrambi nel dissenso e, se la proposta viene approvata, nell’opposizione.

Il secondo imprevisto è una relazione giurata formalmente presente ma sostanzialmente debole: stime vecchie, comparabili non pertinenti, spese generali gonfiate per abbassare il netto realizzabile. Qui serve un controllo tecnico, e serve presto: le contestazioni sulla stima vanno documentate, non semplicemente affermate.

Check di completamento

  1. Hai la relazione giurata o la prova scritta della sua mancanza.
  2. Hai un numero: il valore netto di realizzo della garanzia secondo la banca, confrontato con quello della relazione.
  3. Sai se il trattamento offerto rispetta, viola o è al limite della soglia dell’art. 240, comma 4.

Mossa 4 – Confronta la proposta con l’alternativa reale: la prosecuzione della liquidazione

Obiettivo della mossa: misurare, in termini di valore attuale e di rischio, ciò che la banca otterrebbe con il concordato rispetto a ciò che otterrebbe lasciando proseguire la liquidazione giudiziale.

Quando va fatta

Dopo la mossa 3, con i dati della garanzia ormai stabilizzati. È la mossa che produce la decisione di merito: votare a favore, votare contro, o – raramente – restare in silenzio consapevolmente.

Come si esegue

Il parametro di riferimento non è teorico. Il correttivo-ter, riscrivendo l’art. 245, comma 5, CCII, ha individuato esplicitamente nella prosecuzione della liquidazione giudiziale il termine di paragone per il giudizio di convenienza: quando un creditore di una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa se ritiene che quel credito possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione. È lo stesso parametro che devi usare tu, già al momento del voto.

Costruisci quindi due colonne.

Colonna A – Il concordato. Importo offerto alla banca per ciascuna componente del credito (privilegiata e chirografaria), tempi di pagamento, garanzie, rischio di inadempimento del proponente, costo del capitale immobilizzato durante la dilazione.

Colonna B – La liquidazione. Attivo realizzabile secondo il parere del curatore e il programma di liquidazione; tempi realistici delle vendite (verifica a che punto sono le aste, quanti esperimenti sono andati deserti); azioni di massa pendenti e loro prospettive; spese prededucibili presumibili; posizione della banca nel riparto; tempi dei riparti parziali e finali.

Poi porta entrambe le colonne allo stesso momento, attualizzando i flussi con un tasso coerente con il costo del capitale della banca. Un pagamento del 10% fra sei mesi può valere più di un riparto del 12% fra tre anni; ma un pagamento del 10% dilazionato in cinque anni senza garanzie può valere meno di un riparto del 7% fra diciotto mesi.

Infine, aggiungi il fattore che i numeri non catturano: il rischio. Il concordato sostituisce il patrimonio del debitore, amministrato dal curatore sotto il controllo del giudice, con l’impegno del proponente. Se il proponente non paga, la tutela passa per la risoluzione (mossa 8), con tempi e costi propri.

Non ignorare l’impatto contabile e regolamentare interno: per una banca, la chiusura anticipata di una posizione deteriorata può avere effetti positivi su accantonamenti e assorbimenti patrimoniali che la liquidazione prolungata non dà. È un elemento legittimo della decisione, ma deve essere esplicitato e pesato accanto al confronto economico, non al suo posto.

La base giuridica

Art. 245, comma 5, CCII come sostituito dal D.Lgs. 136/2024; art. 241 CCII sul parere del curatore relativo ai presumibili risultati della liquidazione. La Cassazione ha più volte sottolineato che la valutazione di convenienza spetta in primo luogo ai creditori, e che il tribunale entra nel merito della convenienza solo nei limiti e con i parametri fissati dalla legge. Ha anche precisato che il creditore non è tenuto a giustificare le ragioni del proprio dissenso: al di fuori dell’abuso del diritto di voto, i motivi del voto contrario, anche personali, restano insindacabili (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843/2025).

Come sintetizza l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la convenienza di un concordato, per una banca, non si legge nella percentuale offerta ma nel confronto attualizzato con ciò che la liquidazione restituirebbe davvero, garanzia per garanzia e mese per mese.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’assenza di dati affidabili sulla liquidazione: il parere del curatore è sintetico, il programma di liquidazione è datato, le vendite sono ferme. Non fermarti: chiedi al curatore un aggiornamento sullo stato delle vendite e sulle azioni pendenti, e accedi agli atti consultabili della procedura. In mancanza di dati, la prudenza suggerisce di non fidarsi di stime ottimistiche né in un senso né nell’altro, e di usare scenari: pessimistico, intermedio, ottimistico.

Il secondo imprevisto è un concordato che è più conveniente per la banca nel suo complesso ma penalizza una componente specifica del credito (ad esempio la parte ipotecaria è pagata bene, quella chirografaria quasi nulla). In quel caso la valutazione deve essere complessiva, perché il voto è unico per creditore all’interno di ciascuna classe in cui è collocato; ma la penalizzazione di una componente può essere un indizio di classi mal costruite, e quindi un argomento di opposizione.

Check di completamento

  1. Hai una tabella con le due colonne attualizzate, in almeno due scenari.
  2. Hai individuato i rischi qualitativi (garanzie, solvibilità del proponente, condizioni).
  3. Hai una decisione motivata per iscritto: favorevole, contraria o da approfondire con la mossa 5.

Mossa 5 – Calcola il peso del tuo voto e verifica chi altro vota

Obiettivo della mossa: sapere quanto pesa il voto della banca nella maggioranza, se è decisivo e se nella base di calcolo sono stati inclusi creditori che non avrebbero diritto di votare o esclusi creditori che ne avrebbero diritto.

Quando va fatta

In parallelo alla mossa 4, e comunque prima della scadenza del termine. È la mossa che trasforma la decisione economica in strategia: un dissenso decisivo è una leva negoziale; un dissenso ininfluente è comunque un presidio per l’opposizione.

Come si esegue

Il primo passo è determinare la base di voto della banca:

  • componente chirografaria: vota per intero;
  • componente ipotecaria pagata integralmente: non vota, salvo rinuncia alla prelazione (in tutto o in parte); per la parte rinunciata vota come chirografario, e la rinuncia ha effetto solo ai fini del concordato;
  • componente ipotecaria falcidiata per incapienza del bene: vota per la parte non soddisfatta;
  • componente ipotecaria pagata con dilazione oltre i tempi tecnici della procedura: secondo l’orientamento formatosi sotto la legge fallimentare, vota nella misura della perdita economica derivante dal ritardo, determinata in percentuale (Cass. civ., Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22045).

Poi ricostruisci la maggioranza. L’art. 244 CCII richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se ci sono classi, anche la maggioranza nel maggior numero di classi. I creditori che non fanno pervenire il dissenso nel termine si ritengono consenzienti. Questo significa che il calcolo non è “favorevoli contro contrari”, ma “dissenzienti espressi contro tutti gli altri”. Per far fallire la proposta, i dissensi devono superare la metà dei crediti ammessi al voto (o essere maggioritari nel numero di classi necessario).

Il secondo passo è controllare la base di calcolo. Verifica in particolare:

  • creditori esclusi dal voto per legge: coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti e affini del debitore fino al quarto grado, società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, cessionari o aggiudicatari dei loro crediti nei limiti temporali di legge;
  • creditori in conflitto di interessi: la Cassazione, già sotto la legge fallimentare, ha escluso dal voto le società del gruppo del proponente (Cass. civ., Sez. Unite, 28 giugno 2018, n. 17186) e ha esteso l’esclusione alla società controllata dal creditore proponente il cui voto risultava determinante (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948);
  • cessionari di crediti dopo l’apertura della liquidazione: l’art. 243 CCII nega il diritto di voto ai trasferimenti successivi alla sentenza di apertura, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari. La Cassazione ha escluso dal voto le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati, salvo che risultino iscritte nell’elenco degli intermediari previsto dalla normativa bancaria (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220). Per una banca questo ha un doppio effetto: se hai ceduto il credito a una SPV dopo l’apertura, quella SPV potrebbe non votare; se un altro creditore ha ceduto a una SPV, quel voto potrebbe dover essere escluso dalla base.

Attenzione a non confondere il conflitto di interessi con l’antipatia. La Cassazione ha chiarito che un creditore non può essere privato del voto per una mera inimicizia personale con il proponente: il conflitto deve essere oggettivo e preesistente al voto, e il creditore il cui voto decisivo sia stato illegittimamente “sterilizzato” ha sempre interesse a opporsi all’omologazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843/2025). Vale per te in difesa, se qualcuno tenta di escludere la banca; vale per te in attacco, se vuoi contestare il voto altrui: servono fatti, non sospetti.

La base giuridica

Artt. 243 e 244 CCII; art. 4 CCII sui doveri di buona fede e correttezza delle parti, richiamato in dottrina come presidio contro l’abuso del voto. Pronunce citate: Cass. 3274/2011, Cass. 22045/2016, Cass. SU 17186/2018, Cass. 2948/2021, Cass. 3220/2025, Cass. 22843/2025.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è non riuscire a ricostruire la composizione esatta del corpo votante: il curatore non comunica l’elenco con i pesi, o lo comunica in forma aggregata. Chiedi formalmente l’elenco dei crediti ammessi al voto: è un dato della procedura, non un segreto. In attesa, lavora su stime prudenti e comunque esprimi il dissenso se la valutazione economica lo suggerisce: un dissenso non decisivo oggi può diventare decisivo domani, se in sede di omologazione viene escluso il voto di un creditore in conflitto.

Check di completamento

  1. Conosci la base di voto della banca, componente per componente.
  2. Hai stimato la percentuale dei crediti ammessi al voto rappresentata dalla banca e se il suo dissenso è decisivo da solo o in combinazione con altri.
  3. Hai annotato, con i relativi fatti, eventuali votanti da escludere o eventuali esclusioni illegittime.

Approfondimento operativo: usare il peso del voto per negoziare prima della scadenza

Il conteggio della mossa 5 non serve solo a sapere se la proposta passerà. Serve a capire se la banca ha una leva da spendere prima del voto. Se il tuo dissenso è decisivo, o lo diventa sommandosi a quello di pochi altri creditori, il proponente ha un interesse concreto a ottenere il tuo consenso o almeno il tuo silenzio. È il momento in cui il piano passa dalla verifica alla trattativa.

Il primo passo è definire cosa chiedere. Le richieste che, nella pratica, migliorano davvero la posizione di una banca sono poche e precise: una garanzia di esecuzione più solida (fideiussione a prima richiesta di un istituto di primario standing al posto di una garanzia del socio), una riduzione della dilazione sul pagamento ipotecario, un aumento della percentuale per la classe in cui è collocato il chirografo bancario, la rinuncia del proponente alla cessione di un’azione di massa che ritieni di valore. Chiedere “di più” in generale non funziona; chiedere una modifica puntuale, motivata con i numeri della mossa 4, sì.

Il secondo passo è rispettare la procedura. La proposta che i creditori votano è quella comunicata dal curatore su ordine del giudice delegato. Un accordo informale tra banca e proponente, non trasfuso in una modifica della proposta o in un impegno documentato e trasparente, non vincola la procedura e può anzi esporre il voto della banca a contestazioni: un creditore che ottiene vantaggi particolari in cambio del consenso rischia di trovarsi accusato di conflitto di interessi o di voto non genuino. Qualsiasi miglioramento deve quindi passare per una modifica formale della proposta, sottoposta agli organi della procedura, oppure per garanzie aggiuntive offerte a beneficio di tutti i creditori della classe.

Il terzo passo è tenere il calendario. Una trattativa che si trascina oltre il termine per il voto si chiude da sola, a favore del proponente, perché il silenzio della banca vale consenso. La regola operativa è semplice: invia comunque il dissenso entro la scadenza, comunicando al proponente che sei disponibile a rivederlo se la proposta viene modificata nei termini richiesti e ripresentata. Il dissenso diventa così la base della trattativa, non il suo esito.

Il quarto passo riguarda il coordinamento con altri creditori. Spesso le banche esposte verso la stessa impresa sono più d’una, e i loro dissensi sommati sono decisivi anche se nessuno lo è da solo. Il confronto tra creditori è legittimo, ma deve restare trasparente e orientato all’interesse comune della classe: lo scambio di informazioni sulla convenienza della proposta e sui vizi della procedura è utile; accordi di voto con contropartite individuali non lo sono.

Approfondimento operativo: quando a proporre il concordato è la banca stessa

L’art. 240 CCII consente la proposta anche a uno o più creditori. In alcune situazioni, una banca con un’esposizione rilevante, o un gruppo di banche, può valutare di diventare proponente: per esempio quando l’attivo è concentrato in un immobile già ipotecato a suo favore, le vendite giudiziali vanno deserte e la banca ha interesse ad acquisire il bene o a riorganizzarne la valorizzazione attraverso un veicolo.

Se il piano va in questa direzione, le mosse cambiano prospettiva ma restano le stesse. La mossa 2 diventa la redazione della proposta: classi coerenti, trattamento dei privilegiati non inferiore alla soglia dell’art. 240, comma 4, con relazione giurata di un professionista indipendente, garanzie di esecuzione credibili. La mossa 5 diventa il controllo preventivo dei voti che potrebbero essere contestati: le società collegate alla banca proponente, i veicoli ai quali la banca ha ceduto crediti, le controllate. La giurisprudenza richiamata nella mossa 5 (Cass. SU 17186/2018; Cass. 2948/2021) vale qui in senso inverso: i voti delle entità collegate al proponente vanno esclusi dalla base, e una maggioranza costruita su di essi espone l’omologazione a un’opposizione fondata. La mossa 7 diventa la difesa dell’omologazione dalle opposizioni altrui, e la mossa 8 la gestione dell’esecuzione come obbligato, non come creditore.

Prima di imboccare questa strada, fai una verifica interna onesta: la banca proponente deve essere in grado di sostenere il confronto con la prosecuzione della liquidazione per ciascuna classe, perché è esattamente su quel confronto che i creditori dissenzienti delle classi contrarie potranno chiedere al tribunale di negare l’omologazione.

Mossa 6 – Esprimi il voto nel termine, nella forma giusta

Obiettivo della mossa: far pervenire al curatore, entro il termine fissato dal giudice delegato, una dichiarazione di voto inequivocabile, firmata da chi ha il potere di rappresentare la banca, e decidere consapevolmente se rinunciare o no alla prelazione.

Quando va fatta

Entro la scadenza indicata nel provvedimento del giudice delegato comunicato dal curatore. Non aspettare l’ultimo giorno: il dissenso deve “pervenire” nel termine, e il rischio di un disguido tecnico, di una procura mancante o di un indirizzo PEC errato ricade interamente su di te. Pianifica l’invio almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza.

Come si esegue

Il primo passo è verificare chi firma. Il voto è un atto di disposizione del credito: deve provenire da un soggetto munito dei poteri di rappresentanza della banca (verifica statuto, delibere, procure interne) o da un procuratore speciale. Se il credito è gestito da un servicer, verifica che il mandato di gestione includa espressamente l’esercizio del voto nelle procedure concorsuali.

Poi redigi la dichiarazione. Deve contenere:

  • l’identificazione della procedura (tribunale, numero, debitore) e della proposta (proponente, data di deposito; se le proposte sono più d’una, indica esattamente su quale o quali voti);
  • l’identificazione della banca e del credito ammesso (importo, rango, eventuali riserve);
  • l’espressione chiara del voto (dissenso o consenso) per ciascuna proposta;
  • l’eventuale rinuncia alla prelazione, con indicazione dell’importo su cui si rinuncia e della precisazione che la rinuncia opera ai soli fini del concordato;
  • facoltativamente, una sintetica motivazione: la legge non la richiede e il dissenso non deve essere giustificato, ma una motivazione ragionata può fissare fin da subito le contestazioni che svilupperai in opposizione (relazione giurata carente, classi incoerenti, voti in conflitto);
  • la procura o i poteri del firmatario.

Invia via PEC all’indirizzo della procedura indicato dal curatore e conserva le ricevute di accettazione e consegna.

La scelta sulla rinuncia alla prelazione

Se la proposta paga integralmente la tua ipoteca, la banca non vota per quella parte. Puoi decidere di rinunciare, in tutto o in parte, alla prelazione per acquistare il diritto di voto sulla parte rinunciata. È una scelta da maneggiare con cautela: la rinuncia ha effetto solo ai fini del concordato, ma in concreto ti fa trattare come chirografario per quella parte. Ha senso solo in pochi casi: quando il tuo voto chirografario aggiuntivo è decisivo per bloccare una proposta che ritieni dannosa nel suo complesso (ad esempio perché sottrae al ceto creditorio un’azione di massa di valore) e il beneficio atteso supera la perdita di rango. Prima di firmare una rinuncia, fai i conti con le simulazioni della mossa 4.

La base giuridica

Art. 241 CCII (comunicazione via PEC e avviso che il silenzio vale come voto favorevole); art. 243 CCII (rinuncia alla prelazione e suoi effetti); art. 244, comma 2, CCII (silenzio-assenso).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più grave è accorgersi a termine scaduto di non aver votato. Il silenzio ha già prodotto il suo effetto: la banca è conteggiata tra i consenzienti. Non è però la fine della tutela: il creditore può proporre opposizione all’omologazione per vizi di legittimità, per l’irregolarità della procedura o, se appartiene a una classe dissenziente, per difetto di convenienza. Le leve si riducono, non si azzerano.

L’imprevisto intermedio è un dissenso inviato da un soggetto privo di poteri. Il rischio è che il curatore lo consideri inefficace. Se te ne accorgi prima della scadenza, rinnova l’invio con la firma corretta; se te ne accorgi dopo, raccogli la documentazione che dimostra la riconducibilità alla banca (ratifica, poteri effettivi) e preparati a farla valere in opposizione.

Check di completamento

  1. La dichiarazione è stata inviata via PEC con ricevuta di consegna anteriore alla scadenza.
  2. La firma proviene da un soggetto con poteri documentati, allegati o richiamati.
  3. La scelta sulla rinuncia alla prelazione è stata presa per iscritto, con le simulazioni a supporto.

Mossa 7 – Se la proposta passa contro il tuo voto: opposizione all’omologazione e reclamo

Obiettivo della mossa: portare davanti al tribunale, nel termine e nella forma previsti, i vizi della proposta e della votazione, e – se l’omologazione arriva comunque – valutare il reclamo in Corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione.

Quando va fatta

Appena il curatore ti comunica l’esito positivo della votazione. L’art. 245 CCII prevede che, se la proposta è approvata, il giudice delegato disponga che il curatore ne dia immediata comunicazione via PEC al proponente, perché chieda l’omologazione entro dieci giorni, e ai creditori dissenzienti. L’opposizione si propone con memoria depositata nel termine indicato nel provvedimento, un termine breve che il modello normativo colloca tra quindici e trenta giorni. Il termine per opporsi è il punto più fragile dell’intero piano: se lo perdi, perdi anche la possibilità di impugnare l’omologazione.

Il motivo è processuale. La giurisprudenza, sia sul concordato preventivo sia su quello fallimentare, riconosce la legittimazione a impugnare il provvedimento di omologazione a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione, proponendo opposizione. Chi resta fuori dal primo grado, di regola, resta fuori anche dopo, salvo vizi che gli abbiano impedito di partecipare.

Come si esegue

Il primo passo è selezionare i motivi. Non tutti gli argomenti che hai usato per votare contro reggono davanti al tribunale. I motivi tipici, per una banca, sono:

  1. Irregolarità della procedura e del voto: voti di creditori che andavano esclusi (società del gruppo del proponente, controllate del creditore proponente, cessionari post-apertura privi di legittimazione), voti illegittimamente esclusi, errori nel calcolo delle maggioranze, comunicazioni incomplete. Il tribunale, dopo il correttivo-ter, deve verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione e, se ci sono opposizioni, il loro contenuto, assumendo anche mezzi istruttori.
  2. Violazione dell’art. 240, comma 4: trattamento del privilegiato inferiore al valore netto di realizzo del bene, relazione giurata mancante o inattendibile.
  3. Classi costruite in modo incoerente: creditori con posizione giuridica e interessi economici diversi collocati nella stessa classe, o creditori omogenei separati per costruire artificialmente la maggioranza delle classi.
  4. Difetto di convenienza: è proponibile, nei termini dell’art. 245, comma 5, dal creditore appartenente a una classe dissenziente, quando la proposta è stata approvata grazie alla maggioranza delle classi. In questo caso il tribunale omologa solo se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione.

Poi costruisci la prova. Un’opposizione sulla convenienza senza numeri è un’opposizione debole. Allega le simulazioni della mossa 4, la perizia di riscontro della mossa 3, gli atti della procedura che documentano lo stato delle vendite e delle azioni. Se contesti il voto altrui, porta i fatti: visure, partecipazioni societarie, date delle cessioni.

Infine, se il tribunale omologa nonostante l’opposizione, valuta il reclamo. L’art. 247 CCII prevede il reclamo alla Corte d’appello, con ricorso da depositare nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto a cura della cancelleria del tribunale. La Corte provvede con decreto motivato. Sul decreto della Corte d’appello si apre, nei limiti di legge, la strada del ricorso per cassazione.

Un aspetto nuovo: l’efficacia immediata dell’omologazione

Il correttivo-ter ha modificato l’art. 246 CCII: il decreto che omologa il concordato produce effetti dalla pubblicazione, non più dalla scadenza dei termini per impugnarlo. In parallelo, l’art. 249, comma 1-bis, fa salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato anche se l’omologazione viene poi riformata o cassata. Per la banca opponente significa una cosa precisa: il reclamo non blocca automaticamente l’esecuzione. Se l’esecuzione rischia di produrre effetti irreversibili (trasferimento di beni, cessione di azioni di massa), occorre chiedere alla Corte d’appello la sospensione per gravi e fondati motivi, che la norma consente anche in forma parziale.

La base giuridica

Artt. 245, 246, 247 e 249 CCII, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024. Sulla legittimazione all’opposizione, la Cassazione ha precisato che non basta la qualità formale (ad esempio di socio della società in liquidazione): occorre un interesse concreto, da valutare caso per caso (Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402). Per il creditore il cui voto sia stato illegittimamente escluso, l’interesse a opporsi sussiste sempre, a prescindere da una valutazione di convenienza (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843/2025). Sulle scelte del giudice delegato circa le proposte da sottoporre al voto, la Cassazione ha escluso il ricorso straordinario contro il decreto reso in sede di reclamo endoprocedimentale (Cass. civ., Sez. I, 26 agosto 2021, n. 23487): un’indicazione importante, perché sposta il momento della tutela sull’opposizione all’omologazione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che la comunicazione dell’esito della votazione arrivi a un indirizzo PEC sbagliato o non presidiato, e il termine per l’opposizione scorra senza che nessuno se ne accorga. Prevenzione: dalla mossa 6 in poi, comunica al curatore per iscritto l’indirizzo PEC al quale la banca vuole ricevere ogni comunicazione relativa al concordato, e indica un referente interno.

Il secondo imprevisto è che, nel frattempo, il proponente avvii l’esecuzione del concordato e trasferisca beni. Se il reclamo è pendente, valuta subito l’istanza di sospensione; senza di essa, anche una vittoria in appello potrebbe trovare atti già consolidati.

Check di completamento

  1. La memoria di opposizione è depositata nel termine, con i motivi selezionati e la prova documentale.
  2. Hai annotato la data di notificazione del decreto del tribunale e la scadenza dei trenta giorni per il reclamo.
  3. Hai valutato, per iscritto, se chiedere la sospensione dell’esecuzione.

Approfondimento operativo: classi, parità di trattamento e la posizione della banca

Se la proposta suddivide i creditori in classi, dedica una verifica specifica al modo in cui è collocata la banca, perché è lì che si annidano gli squilibri meno visibili. La legge consente di formare classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e di prevedere trattamenti differenziati tra classi; non consente di collocare nella stessa classe creditori con posizioni o interessi eterogenei per diluire il voto di alcuni.

Il primo controllo riguarda l’omogeneità della classe in cui si trova il chirografo bancario. Una classe che mette insieme la parte incapiente del mutuo ipotecario, i crediti dei fornitori strategici che il proponente intende mantenere e i crediti di soggetti collegati all’impresa non è omogenea per interessi economici: i fornitori strategici hanno un interesse alla prosecuzione dei rapporti che la banca non ha, e i soggetti collegati hanno un interesse che può coincidere con quello del proponente.

Il secondo controllo riguarda il numero delle classi rispetto all’esito del voto. Quando la proposta è approvata per effetto della maggioranza nel maggior numero di classi, e non della semplice maggioranza dei crediti, verifica se alcune classi sono state create con pochi creditori di importo modesto ma favorevoli, in modo da raggiungere il numero di classi necessario. È uno schema che il tribunale deve poter esaminare quando la banca lo segnala con un’opposizione documentata.

Il terzo controllo riguarda la parità di trattamento all’interno della classe. Creditori della stessa classe devono ricevere lo stesso trattamento. Pagamenti anticipati, garanzie riservate o vantaggi accessori concessi solo ad alcuni membri della classe alterano la regola e possono incidere sulla genuinità del voto.

Il quarto controllo riguarda la classe della banca come classe dissenziente. Se la classe in cui sei collocato ha votato contro, e la proposta passa grazie alla maggioranza delle altre classi, si apre il motivo di convenienza dell’art. 245, comma 5: il tribunale omologa solo se ritiene che il tuo credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione. È per questo che, nella mossa 6, conviene sollecitare il dissenso anche degli altri membri della classe con argomenti di merito: una classe dissenziente rafforza la posizione dell’opponente in modo che un dissenso isolato non garantisce.

Approfondimento operativo: come si scrive un’opposizione che il tribunale legge

Un’opposizione efficace ha una struttura riconoscibile. Apre con l’interesse concreto della banca (importo ammesso, trattamento proposto, perdita stimata rispetto all’alternativa). Prosegue con i vizi di legittimità e di procedura, ciascuno con i documenti che lo provano. Chiude, se ricorrono i presupposti, con il motivo di convenienza, sostenuto da numeri attualizzati e da una stima dei tempi della liquidazione fondata sugli atti della procedura. Indica infine i mezzi istruttori richiesti: consulenza tecnica sul valore della garanzia, acquisizione di documenti dal curatore, informazioni sulla composizione societaria dei votanti. Il tribunale, dopo il correttivo-ter, può assumere i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando un componente del collegio: un’opposizione che indica con precisione cosa provare e come facilita quel lavoro.

Mossa 8 – Sorveglia l’esecuzione e proteggi i diritti che il concordato non tocca

Obiettivo della mossa: incassare quanto promesso, reagire subito all’inadempimento e, soprattutto, non dimenticare che il concordato non libera i fideiussori e gli altri coobbligati della banca.

Quando va fatta

Dal giorno della pubblicazione del decreto di omologazione fino all’ultimo pagamento previsto, e oltre: alcuni rimedi restano aperti per un periodo successivo all’ultima scadenza.

Come si esegue

Il primo passo è costruire uno scadenziario. Riporta tutte le scadenze del concordato: pagamenti, costituzione delle garanzie, adempimenti accessori. Per ciascuna, indica chi deve pagare (proponente, assuntore, garante) e quale garanzia assiste il pagamento.

Il secondo passo è monitorare. L’esecuzione è sorvegliata dal curatore, dal giudice delegato e dal comitato dei creditori (art. 249 CCII), ma la sorveglianza della procedura non sostituisce quella della banca: è la banca che sa se il bonifico è arrivato. Al primo ritardo, scrivi al curatore e al proponente, e chiedi l’escussione delle garanzie se previste.

Il terzo passo è attivare i diritti verso i terzi. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione, ma i creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Per una banca è spesso la parte più importante del valore residuo: le fideiussioni personali di soci e amministratori, le garanzie dei confidi, le garanzie pubbliche. Il concordato riduce ciò che ti deve il debitore; non riduce ciò che ti devono i garanti. Prima di agire contro i fideiussori, verifica naturalmente la validità e l’estensione della fideiussione stessa, i termini dell’eventuale decadenza ex art. 1957 c.c. secondo le clausole contrattuali, e il coordinamento con le eventuali garanzie pubbliche.

Il quarto passo, se l’inadempimento persiste, è la risoluzione. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi del concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione, nel termine previsto dalla norma, che si calcola a partire dalla scadenza fissata per l’ultimo adempimento. Attenzione al caso del terzo assuntore con liberazione immediata del debitore: in quel modello la risoluzione non opera nei confronti del debitore come negli altri casi, e la tutela si concentra sull’assuntore e sulle garanzie.

Il quinto passo riguarda l’ipotesi patologica: se emerge che il passivo è stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata, la legge consente l’annullamento del concordato entro termini brevi dalla scoperta e comunque entro un limite massimo successivo all’ultimo adempimento previsto.

La base giuridica

Artt. 248-252 CCII. Nell’analogo campo del concordato preventivo, la Cassazione ha chiarito che il creditore può chiedere l’apertura della procedura liquidatoria anche senza la previa risoluzione, se dall’inadempimento emerge un nuovo stato di insolvenza (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14525/2024), e anche durante i termini di esecuzione quando il piano omologato si rivela oggettivamente inattuabile (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2024, n. 15029). Sul ruolo del curatore nella fase esecutiva, la Corte ha precisato che il suo compenso, nel concordato fallimentare, si liquida dopo l’esecuzione, tenendo conto anche dell’attività di sorveglianza successiva all’omologazione (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168): un segnale chiaro che la procedura non “finisce” con l’omologa. Sui fideiussori del concordato nel giudizio di risoluzione, la Cassazione ha escluso che siano litisconsorti necessari (Cass. civ., Sez. I, 30 settembre 2019, n. 24441).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il pagamento parziale: il proponente paga una parte della rata e promette il saldo. Ogni pagamento parziale va accettato con riserva espressa di tutti i diritti, per non creare apparenze di tolleranza o di rinegoziazione tacita. Il secondo imprevisto è scoprire tardi che il termine per la risoluzione sta per scadere: per questo lo scadenziario deve contenere anche la data ultima per agire, non solo le date dei pagamenti attesi.

Check di completamento

  1. Lo scadenziario dei pagamenti e delle garanzie è attivo, con un referente interno.
  2. Le posizioni verso fideiussori e coobbligati sono state verificate e, se necessario, attivate con richieste formali.
  3. È annotata la data ultima per chiedere la risoluzione.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia ma realistici, per mostrare come la stessa posizione di partenza produca esiti diversi a seconda di come e quando esegui le mosse. Non sono casi reali.

Situazione di partenza comune. La banca vanta verso una società in liquidazione giudiziale un credito da mutuo ammesso in via ipotecaria per 412.380 € e un credito da conto corrente ammesso in chirografo per 87.215 €. L’immobile ipotecato ha un valore di realizzo in liquidazione stimato in 268.500 €; le spese specifiche e la quota di spese generali attribuibili al bene ammontano a 31.740 €. Il netto realizzabile è quindi 236.760 €. La parte di credito ipotecario non coperta dal bene è 175.620 €, che si somma al chirografo da conto corrente: la componente chirografaria complessiva è di 262.835 €. Per attualizzare i flussi usiamo un tasso del 5% annuo.

Simulazione 1 – Chi esegue le mosse 3 e 4 scopre che la proposta conviene

Un terzo assuntore propone: pagamento della parte ipotecaria per 236.760 € entro 18 mesi dall’omologazione; pagamento dei chirografari al 9,5% entro 6 mesi, cioè 24.969,33 € alla banca. Il parere del curatore stima che la liquidazione richiederà ancora 30 mesi e porterà ai chirografari circa il 4,2%, cioè 11.039,07 €.

  • Valore attuale concordato: parte ipotecaria 236.760 / 1,05^1,5 ≈ 220.051 €; parte chirografaria 24.969,33 / 1,05^0,5 ≈ 24.368 €. Totale ≈ 244.419 €.
  • Valore attuale liquidazione: parte ipotecaria 236.760 / 1,05^2,5 ≈ 209.573 €; parte chirografaria 11.039,07 / 1,05^2,5 ≈ 9.771 €. Totale ≈ 219.344 €.

Il concordato vale per la banca circa 25.075 € in più, in termini attuali. Poiché i 18 mesi sono inferiori ai tempi della liquidazione, la dilazione non peggiora il trattamento ipotecario rispetto all’alternativa: la soglia dell’art. 240, comma 4, è rispettata. Esito: chi ha eseguito le mosse 3 e 4 vota favorevolmente con cognizione di causa, e magari negozia solo garanzie più solide per l’esecuzione.

Simulazione 2 – Il voto della banca è decisivo: silenzio contro dissenso

Crediti ammessi al voto: 1.940.600 €. Per bloccare la proposta servono dissensi superiori a 970.300 €. La banca vota per la componente chirografaria di 262.835 € (13,54%). Gli altri creditori: 702.400 € hanno espresso consenso, 761.900 € hanno espresso dissenso, 213.465 € restano in silenzio.

  • La banca non vota entro il termine: i consensi (espressi più silenti) sono 702.400 + 213.465 + 262.835 = 1.178.700 €. Proposta approvata.
  • La banca invia il dissenso entro il termine: i consensi sono 702.400 + 213.465 = 915.865 €, sotto la maggioranza; i dissensi sono 761.900 + 262.835 = 1.024.735 €. Proposta respinta.

Stessi numeri, esito opposto, deciso da una PEC. Se la proposta è quella della simulazione 3 (sfavorevole), la mossa 6 eseguita in tempo vale per la banca tutta la differenza di valore; se la stessa mossa viene saltata, il silenzio trasforma un “no” ragionato in un “sì” involontario.

Simulazione 3 – La dilazione lunga e l’azione di massa ceduta

La proposta cambia: la parte ipotecaria è pagata in 48 mesi invece di 18, e il proponente si fa cedere l’azione di responsabilità contro gli ex amministratori. Il curatore, aggiornando il parere, stima che con quell’azione la liquidazione porterebbe ai chirografari l’11% in 30 mesi, cioè 28.911,85 €.

  • Valore attuale concordato: parte ipotecaria 236.760 / 1,05^4 ≈ 194.783 €; parte chirografaria ≈ 24.368 €. Totale ≈ 219.151 €.
  • Valore attuale liquidazione: parte ipotecaria ≈ 209.573 €; parte chirografaria 28.911,85 / 1,05^2,5 ≈ 25.592 €. Totale ≈ 235.165 €.

La liquidazione vale circa 16.014 € in più. Inoltre, la parte ipotecaria pagata in 48 mesi vale circa 14.790 € meno di quanto otterrebbe in liquidazione: il trattamento del privilegiato scende sotto la soglia dell’art. 240, comma 4, e la dilazione genera un diritto di voto per la perdita da ritardo. Esito: chi esegue le mosse 3, 4 e 6 vota contro con argomenti precisi e, se la proposta passa con la maggioranza delle classi, ha già pronti i motivi per l’opposizione (mossa 7). Chi arriva alla mossa 7 senza aver fatto le mosse 3 e 4 si presenta in tribunale senza numeri.

Simulazione 4 – L’esecuzione si ferma e i fideiussori restano

Concordato della simulazione 1 omologato. La parte ipotecaria è pagata in tre rate semestrali da 78.920 €. La banca riceve il pagamento chirografario di 24.969,33 € e la prima rata ipotecaria il 15 settembre 2027; la seconda, in scadenza il 15 marzo 2028, non arriva.

  • Incassato dalla banca: 24.969,33 + 78.920 = 103.889,33 €.
  • Credito originario della banca: 412.380 + 87.215 = 499.595 €.
  • Esposizione residua che la banca può far valere per intero contro i fideiussori (se la garanzia copre l’intera esposizione ed è valida ed efficace): 499.595 − 103.889,33 = 395.705,67 €.

Chi ha eseguito la mossa 8 attiva le richieste ai fideiussori, escute le garanzie del concordato e annota che il termine per chiedere la risoluzione decorre dalla scadenza dell’ultima rata (15 settembre 2028). Chi non l’ha eseguita rischia di trattare la posizione come “chiusa dal concordato” e di lasciare inattivi i garanti.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Il percorso della banca davanti a una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale si riduce a otto mosse, ciascuna con un obiettivo, un termine e un rischio preciso se viene saltata.

Il principio che le tiene insieme è uno: nel concordato nella liquidazione giudiziale il tempo lavora contro chi resta fermo, perché il silenzio vale consenso, l’opposizione ha termini brevi, l’omologazione è efficace subito e la risoluzione si chiede entro un limite preciso. Le mosse 1-5 servono a decidere bene; la mossa 6 serve a far contare la decisione; le mosse 7 e 8 servono a difenderla.

Prima di usare la tabella, assegna a ogni mossa un responsabile interno con nome e cognome. Nelle banche la proposta di concordato attraversa spesso tre uffici diversi: chi gestisce la posizione deteriorata, l’ufficio legale e, talvolta, un servicer esterno. Ogni passaggio di mano è un’occasione per perdere un termine. Indica quindi, accanto a ciascuna riga, chi esegue la mossa, chi la verifica e quale documento ne attesta il completamento: la scheda del passivo per la mossa 1, la sintesi della proposta per la mossa 2, la verifica della relazione giurata per la mossa 3, il prospetto attualizzato per la mossa 4, il conteggio dei voti per la mossa 5, la ricevuta PEC per la mossa 6, la memoria depositata per la mossa 7, lo scadenziario per la mossa 8.

Una seconda regola pratica: conserva tutto in un unico fascicolo, cartaceo o digitale, ordinato per mossa. Se il concordato arriva in tribunale, in Corte d’appello o in Cassazione, quel fascicolo diventa la base della difesa, e la sua completezza fa la differenza tra un’opposizione documentata e una semplice contestazione. La continuità della documentazione è, nella pratica, la prima forma di continuità della strategia.

MossaObiettivoTermineRischio se saltata
1. Posizione al passivoImporto e rango correttiSubito, prima del votoVoto sottostimato, opposizione debole
2. Lettura della propostaProponente, offerta, tempi, garanziePrimi giorni dalla PECDecidere senza sapere cosa si accetta
3. Valore della garanziaNetto realizzabile vs trattamentoPrima del votoAccettare un’ipoteca falcidiata sotto soglia
4. Confronto con la liquidazioneValore attuale A vs BPrima del votoVotare contro il proprio interesse
5. Peso del votoBase di voto e votanti illegittimiPrima del votoPerdere una leva decisiva
6. Voto nel termineDissenso o consenso formalizzatoEntro il termine del giudice delegatoIl silenzio vale consenso
7. Opposizione e reclamoFar valere vizi e convenienzaTermine fissato per le opposizioni; 30 giorni per il reclamoPerdita della legittimazione a impugnare
8. Esecuzione e garantiIncasso, risoluzione, fideiussoriFino all’ultimo adempimento e oltreGaranti inattivi, risoluzione tardiva

Gli scenari di deviazione: quando il piano incontra un imprevisto

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la procedura. Ecco i tre imprevisti che si presentano più spesso a una banca creditrice, con il piano B per ciascuno.

Scenario 1 – Il proponente accelera e il termine è più corto del previsto

Può accadere che la proposta venga depositata, valutata e comunicata in tempi rapidissimi, magari a ridosso di una festività, e che il termine per il voto lasci pochi giorni utili. Il piano B è comprimere le mosse senza saltarle. Il primo passo è inviare subito il dissenso cautelativo (mossa 6), con firma di un soggetto munito di poteri, riservandoti di rivedere la posizione. Il dissenso espresso può essere sostituito da un consenso successivo, se la valutazione si chiude favorevolmente entro il termine; il contrario – trasformare un silenzio in dissenso dopo la scadenza – non è possibile. Poi esegui in parallelo le mosse 2, 3 e 4 con un perimetro ridotto: lettura della proposta, verifica della relazione giurata, confronto con il parere del curatore. Se, alla fine, la proposta risulta conveniente, revochi il dissenso con una nuova dichiarazione prima della scadenza.

Scenario 2 – Il termine per il voto è scaduto senza dissenso

È lo scenario più frequente nelle banche con gestione decentrata delle sofferenze. Il voto è già conteggiato come favorevole. Il piano B si sposta sulla mossa 7: verifica se esistono vizi di regolarità della procedura (voti da escludere, errori di calcolo, documentazione mancante come la relazione giurata sui privilegiati) e se la banca appartiene a una classe dissenziente, condizione che apre il motivo di convenienza. Se la proposta è stata approvata con la maggioranza dei crediti e senza classi, il silenzio della banca limita i motivi spendibili, ma non quelli che attengono alla legittimità della proposta. In parallelo, avvia subito la mossa 8 sul versante dei fideiussori: il loro obbligo per l’intero non dipende da come la banca ha votato.

Scenario 3 – Un documento essenziale è irreperibile

Manca la relazione giurata, oppure manca il titolo da cui risulta l’estensione dell’ipoteca, oppure il contratto di cessione del credito che dimostra la titolarità della banca. Il piano B dipende da quale documento manca. Se manca un atto della procedura (relazione giurata, pareri), chiedilo formalmente al curatore via PEC e, in mancanza, esprimi il dissenso motivato dalla carenza informativa, conservando la richiesta come prova per l’opposizione. Se manca un documento della banca (contratto di mutuo, nota di iscrizione ipotecaria, contratto di cessione), avvia subito la ricostruzione presso archivi, conservatoria e notaio rogante; nel frattempo esprimi il voto sulla base dell’ammissione al passivo, che resta il riferimento della procedura. Se la titolarità del credito è incerta per effetto di cessioni, coordina con il cessionario o con il servicer chi esercita il voto, perché un doppio voto o un voto del soggetto sbagliato espone a contestazioni.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 6 prima della 4? Sì, ed è anzi consigliabile quando il termine è breve: un dissenso cautelativo protegge la banca e può essere rivisto entro la scadenza. Non fare però il contrario: non restare in silenzio “in attesa” di completare l’analisi, perché alla scadenza il silenzio diventa consenso.

Se la proposta paga integralmente la mia ipoteca, posso comunque oppormi? Puoi proporre opposizione se hai un interesse concreto: ad esempio perché l’integralità è solo apparente (dilazione lunga, esclusione di interessi), perché hai anche una componente chirografaria trattata male, o perché la procedura di voto è irregolare. Se la tua posizione è davvero integralmente soddisfatta e non hai altro credito, l’interesse a opporti è difficile da sostenere.

La banca ha ceduto il credito a una società veicolo dopo l’apertura della liquidazione: chi vota? L’art. 243 CCII nega il voto ai cessionari successivi all’apertura, salvo che si tratti di banche o intermediari finanziari. La Cassazione ha escluso dal voto le SPV cessionarie in blocco di crediti deteriorati che non risultano iscritte nell’elenco degli intermediari previsto dalla disciplina bancaria (Cass. 3220/2025). Verifica la natura del cessionario prima di dare per scontato il voto.

Il silenzio-assenso vale anche se la PEC del curatore è finita in una casella che nessuno legge? Il meccanismo si fonda sulla regolare comunicazione all’indirizzo PEC del creditore. Se la comunicazione è stata regolarmente consegnata, il fatto che nessuno l’abbia letta non ne elimina gli effetti. Se invece è stata inviata a un indirizzo non riferibile alla banca, la questione diventa un possibile vizio procedurale da far valere in opposizione.

Il concordato libera i fideiussori della società? No. I creditori conservano l’azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il concordato riduce il debito della società, non quello dei garanti, fermo restando il controllo sulla validità e sull’efficacia della singola garanzia.

Se il reclamo contro l’omologazione è pendente, il proponente può iniziare a pagare e trasferire beni? Sì, perché dopo il correttivo-ter il decreto di omologazione produce effetti dalla pubblicazione e gli atti compiuti in esecuzione sono fatti salvi anche in caso di riforma. Per evitare effetti irreversibili occorre chiedere alla Corte d’appello la sospensione per gravi e fondati motivi.

La giurisprudenza che sostiene il piano

I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. Alcune pronunce sono state rese nel vigore della legge fallimentare (artt. 124 e ss.), la cui disciplina del concordato fallimentare è stata trasfusa, con modifiche, negli artt. 240 e ss. CCII: i principi vanno quindi applicati tenendo conto delle novità normative, e in particolare del correttivo-ter.

Per le mosse 1 e 5 (posizione al passivo, voto, base di calcolo)

Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274. Votano tutti i creditori dello stato passivo esecutivo, non solo i chirografari; per i privilegiati, il voto conta nella misura in cui la proposta non li soddisfa come tali, per incapienza della garanzia o per rinuncia alla prelazione. La Corte ha anche ribadito che la formazione delle classi è facoltativa. Rilevanza: è la base per calcolare il peso del voto della banca, componente per componente.

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati, se non iscritte nell’elenco degli intermediari previsto dalla normativa bancaria, non possono votare nel concordato per i crediti acquistati dopo l’apertura della procedura. Rilevanza: incide direttamente sulle banche che cedono portafogli NPL e sulla composizione del corpo votante.

Cass. civ., Sez. Unite, 28 giugno 2018, n. 17186. Le società che controllano il proponente, ne sono controllate o sono sotto comune controllo vanno escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze. Rilevanza: consente alla banca di contestare maggioranze costruite con voti del gruppo del proponente.

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948. Anche in assenza di una regola generale sul conflitto di interessi nel concordato, le esclusioni previste dalla legge vanno lette in modo estensivo: la controllata del creditore proponente, con voto determinante, deve essere esclusa. Rilevanza: amplia gli strumenti della banca per verificare la genuinità della maggioranza.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843/2025. Un creditore non può essere escluso dal voto per semplice inimicizia personale con il proponente: il conflitto deve essere oggettivo e anteriore al voto; le ragioni del dissenso, fuori dall’abuso, sono insindacabili; chi è stato illegittimamente privato di un voto decisivo ha sempre interesse a opporsi. Rilevanza: protegge il dissenso della banca e ne fonda la legittimazione all’opposizione.

Per le mosse 3 e 4 (valore della garanzia, dilazione, convenienza)

Cass. civ., Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22045. Nel concordato fallimentare la regola è il pagamento non dilazionato dei privilegiati; una tempistica più lunga dei tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale e attribuisce il voto nella misura percentuale della perdita da ritardo. La stessa pronuncia ha escluso la legittimazione automatica dell’azionista a opporsi. Rilevanza: è il fondamento del voto della banca ipotecaria pagata a rate.

Cass. civ., Sez. I, 26 settembre 2014, n. 20388. Nel concordato preventivo il pagamento dilazionato dei privilegiati è ammissibile, ma la perdita economica derivante dal ritardo va accertata, anche ai fini del voto. Rilevanza: offre il metodo (quantificazione della perdita) che la banca applica nella mossa 3.

Cass. civ., Sez. I, n. 10112/2014. Precedente conforme sull’ammissibilità della dilazione dei privilegiati, purché la proposta ne valuti l’incidenza sulla soddisfazione del creditore. Rilevanza: conferma che il fattore tempo è parte integrante del trattamento del privilegiato.

Per la mossa 7 (opposizione, legittimazione, reclamo)

Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402. La legittimazione a opporsi all’omologazione del concordato fallimentare dipende da un interesse concreto e non dalla sola qualità formale del soggetto (nella specie, il socio). Rilevanza: la banca deve sempre esplicitare il proprio interesse concreto nell’opposizione.

Cass. civ., Sez. I, 26 agosto 2021, n. 23487. Il decreto reso in sede di reclamo endoprocedimentale sulla scelta della proposta da comunicare ai creditori non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: le contestazioni sulla gestione delle proposte vanno concentrate nell’opposizione all’omologazione.

Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. Sul cram-down fiscale e previdenziale nella disciplina previgente al 2024 del concordato in continuità. Rilevanza: aiuta a inquadrare il cram-down verso i creditori pubblici che il correttivo-ter ha esteso al concordato nella liquidazione giudiziale, e che può cambiare il calcolo delle maggioranze in cui si inserisce il voto della banca.

Per la mossa 8 (esecuzione, risoluzione, garanti)

Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168. Il compenso del curatore nel concordato fallimentare si liquida dopo l’esecuzione, considerando anche l’attività di sorveglianza successiva all’omologazione. Rilevanza: conferma che il curatore resta un interlocutore attivo della banca durante l’esecuzione.

Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2024, n. 15029. Nel concordato preventivo omologato, il creditore può chiedere l’apertura della procedura liquidatoria anche prima della scadenza dei termini di esecuzione, se il piano è oggettivamente inattuabile. Rilevanza: principio utile, per analogia, a reagire tempestivamente a un’esecuzione compromessa.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14525/2024. L’apertura della procedura liquidatoria per inadempimento del concordato preventivo non richiede necessariamente la previa risoluzione, se emerge un nuovo stato di insolvenza. Rilevanza: amplia le opzioni della banca davanti a un proponente che non paga.

Cass. civ., Sez. I, 30 settembre 2019, n. 24441. Nel giudizio di risoluzione del concordato, i fideiussori del concordato non sono litisconsorti necessari. Rilevanza: semplifica l’azione di risoluzione e chiarisce la posizione processuale dei garanti.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua banca

Davanti a una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, la banca ha bisogno di un unico interlocutore che legga il credito con gli occhi del diritto bancario, la proposta con quelli del diritto della crisi e l’eventuale contenzioso con quelli di chi può seguirlo fino alla Cassazione. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la posizione al passivo: confrontiamo domanda di ammissione, progetto di stato passivo e decreto di esecutività con l’esposizione contabile reale, e individuiamo errori di importo, di rango o di collocazione degli interessi.
  2. Analizziamo la proposta clausola per clausola: proponente, legittimazione, classi, tempi, garanzie, assunzione con o senza liberazione, azioni di massa cedute, condizioni.
  3. Verifichiamo la relazione giurata sui privilegiati: controlliamo stima, valore di realizzo, spese specifiche e generali, creditori poziori, coordinandoci con periti per una valutazione di riscontro.
  4. Costruiamo il confronto attualizzato tra concordato e prosecuzione della liquidazione, con scenari multipli, insieme ai commercialisti dello staff.
  5. Calcoliamo il peso del voto della banca e verifichiamo il corpo votante: esclusioni di legge, conflitti di interessi, cessionari privi di legittimazione.
  6. Redigiamo e inviamo la dichiarazione di voto nel termine, con verifica dei poteri di firma e, se utile, una motivazione che anticipa i motivi di opposizione.
  7. Valutiamo la rinuncia alla prelazione solo quando i numeri la giustificano, documentando la scelta.
  8. Proponiamo opposizione all’omologazione e, se necessario, reclamo in Corte d’appello con eventuale istanza di sospensione dell’esecuzione.
  9. Seguiamo l’eventuale ricorso per Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata fin dalla lettura della proposta.
  10. Presidiamo l’esecuzione: scadenziario, escussione delle garanzie del concordato, azioni verso fideiussori e coobbligati, valutazione di risoluzione o annullamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una banca creditrice, due di queste competenze pesano in modo particolare. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario consente di leggere la proposta partendo dal credito: rango, ipoteca, interessi, garanzie personali, cessioni. E la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa porta al tavolo la conoscenza diretta di come si costruiscono, si negoziano e si attestano i piani di soluzione della crisi, utile per individuare punti deboli e margini di miglioramento della proposta prima del voto. A completare il quadro, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.

Lo staff lavora in modo integrato: avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché la valutazione di un concordato è insieme giuridica ed economica, e un errore su una delle due metà compromette l’altra.

Chiusura: il principio che guida ogni mossa

Il concordato nella liquidazione giudiziale è costruito per premiare la rapidità e penalizzare l’inerzia. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude. Per una banca, questo significa trasformare una PEC del curatore in un piano di lavoro: posizione al passivo, lettura della proposta, valore della garanzia, confronto con la liquidazione, peso del voto, dichiarazione nel termine, opposizione se serve, sorveglianza dell’esecuzione e dei garanti.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché la affronta dai suoi due lati: quello del credito bancario, attraverso lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Monardo; e quello della crisi d’impresa, attraverso la sua qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Se la proposta finisce in contenzioso, la qualifica di cassazionista consente di seguirla senza cambi di difensore fino all’ultimo grado.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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