Srl Che Non Rispetta Il Contratto Firmato Con I Creditori Nella Composizione Negoziata: L’accordo Si Scioglie? Rimedi Legali

Questa guida raccoglie le domande che riceviamo più spesso da amministratori di Srl, da creditori e da professionisti quando un accordo concluso nella composizione negoziata della crisi comincia a non essere rispettato: rate che slittano, pagamenti parziali, scadenze saltate. Le risposte sono complete, nel linguaggio con cui le daremmo a voce in studio.

Il quadro normativo è quello degli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo risultante dal D.L. 118/2021 e dai successivi correttivi, fino al D.Lgs. 136/2024. L’articolo 23 CCII elenca gli esiti possibili delle trattative: il contratto con uno o più creditori o con altre parti interessate al risanamento, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto anche dall’esperto. Nessuno di questi esiti è una procedura concorsuale. Sono contratti. E quando un contratto non viene rispettato, le regole che decidono cosa succede non stanno nel Codice della crisi: stanno nel codice civile.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato a sedere nel ruolo di chi conduce le trattative della composizione negoziata, e questo significa conoscere dall’interno come un accordo ex art. 23 CCII viene costruito, quali clausole lo reggono e quali lo fanno crollare. È inoltre avvocato cassazionista, il che assicura continuità di difesa quando dall’accordo si passa al contenzioso sulla sua risoluzione, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, la materia da cui provengono quasi sempre i creditori che quegli accordi li sottoscrivono.

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Ho firmato un accordo con i creditori nella composizione negoziata: che cos’è esattamente, un contratto o una procedura?

È un contratto. Non è una procedura concorsuale, e questa differenza decide tutto il resto.

L’articolo 23 CCII, quando le trattative individuano una soluzione idonea al superamento della crisi, mette a disposizione tre uscite negoziali. La prima è il contratto con uno o più creditori — oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, formula ampliata dal correttivo del 2024 — che produce gli effetti premiali dell’art. 25-bis, comma 1, se secondo la relazione dell’esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni. La seconda è la convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII. La terza è l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dall’esperto, che produce gli stessi effetti del piano attestato di risanamento dell’art. 56 CCII, compresa l’esenzione da revocatoria per gli atti compiuti in sua esecuzione.

Nessuna di queste tre uscite passa per l’omologazione del tribunale. Non c’è un decreto, non c’è un commissario, non c’è una massa dei creditori. C’è un documento firmato da privati, che vincola chi l’ha firmato e non vincola nessun altro.

La conseguenza pratica è secca: se la Srl non adempie, non si applica l’art. 119 CCII sulla risoluzione del concordato, non si applica il termine annuale di decadenza previsto per quel rimedio, non serve alcun provvedimento del tribunale che “dichiari” sciolto l’accordo. Si applicano gli articoli 1453 e seguenti del codice civile, cioè la risoluzione per inadempimento del diritto comune dei contratti. È un terreno diverso, con tempi, oneri probatori e margini di manovra diversi.

Da qui parte tutto il resto di questa guida.

Se la mia Srl salta i pagamenti previsti, l’accordo si scioglie da solo?

No, non si scioglie da solo. Salvo un caso, che però deve essere stato scritto nel contratto.

Il principio generale è che l’inadempimento non produce da sé lo scioglimento del vincolo. Il contratto resta in piedi finché qualcuno non lo demolisce, e a demolirlo è sempre un’iniziativa della parte fedele, mai il semplice fatto materiale del mancato pagamento. Il creditore può scegliere l’opposto: tenere in vita l’accordo e pretenderne l’esecuzione.

Le eccezioni sono tre, e sono tutte costruite in anticipo dalle parti o dalla legge.

La prima è la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.): le parti stabiliscono che il contratto si risolva se una determinata obbligazione non viene adempiuta secondo le modalità pattuite. Qui la risoluzione opera di diritto, ma solo quando la parte interessata dichiara all’altra di volersene avvalere. Il vantaggio per il creditore è enorme: niente valutazione giudiziale sulla gravità dell’inadempimento. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza della Sezione III n. 31763 del 4 dicembre 2025, escludendo che il giudice possa sindacare l’importanza dell’inadempimento nei casi che le parti avevano già previsto nella clausola. La contropartita è che la clausola deve indicare con precisione l’obbligazione presidiata: una formula generica riferita a “tutte le obbligazioni contrattuali” viene trattata come clausola di stile e non produce l’effetto risolutivo automatico.

La seconda è il termine essenziale (art. 1457 c.c.), raro negli accordi di risanamento ma non impossibile quando una scadenza è legata a un’operazione a data fissa.

La terza non è una clausola ma una norma, e riguarda la componente fiscale: se nell’accordo è confluita una transazione sui tributi ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, quell’accordo si risolve di diritto se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, oltre che in caso di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza. È l’unico automatismo di scioglimento scritto dal legislatore dentro l’art. 23.

Fuori da questi casi, l’accordo sopravvive all’inadempimento finché il creditore non agisce.

Chi può chiedere che l’accordo venga sciolto?

Solo chi l’ha firmato, e solo per la parte che lo riguarda.

Qui si apprezza la differenza rispetto al concordato preventivo, dove l’art. 119 CCII legittima ciascun creditore e il commissario giudiziale a chiedere la risoluzione di un atto che vincola l’intera massa. Nella composizione negoziata non esiste una massa. Esiste una rete di rapporti bilaterali, spesso raccolti in un unico documento ma giuridicamente autonomi.

Il creditore che non ha aderito è semplicemente estraneo: non è vincolato dall’accordo, non ne subisce gli effetti e non ha bisogno di scioglierlo per agire. Può muoversi quando vuole con gli strumenti ordinari, perché per lui il credito è rimasto quello di sempre.

Il creditore aderente, invece, deve prima liberarsi del vincolo che lui stesso ha accettato. Finché l’accordo è efficace, il suo credito è quello rimodulato dall’accordo: nella misura falcidiata, con le scadenze dilazionate, con le eventuali rinunce a interessi e more. Agire per il credito originario senza aver sciolto il patto significa esporsi a un’eccezione fondata.

C’è poi un profilo che gli amministratori sottovalutano: se l’accordo è unico e plurilaterale, l’inadempimento verso un creditore può innescare reazioni a catena verso gli altri, perché molti accordi di risanamento contengono clausole di cross default o condizioni di efficacia collegate all’esecuzione integrale del piano verso tutte le parti. Il contratto va letto per intero prima di decidere qualunque mossa.

Entro quando un creditore può muoversi?

Non c’è il termine di un anno del concordato. C’è la prescrizione ordinaria, ed è molto più lunga.

È l’aspetto che più spiazza chi ragiona per analogia con le procedure concorsuali. L’art. 119, comma 4, CCII impone di chiedere la risoluzione del concordato entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento: scaduto quel termine, la strada è chiusa. Per gli accordi di matrice contrattuale questa decadenza non esiste. Il Tribunale di Milano, con la decisione del 4 aprile 2024, ha affermato proprio che il regime di risoluzione degli accordi di ristrutturazione non è sovrapponibile a quello concordatario, non essendo contemplate in quel contesto clausole automatiche di risoluzione né il relativo termine decadenziale.

Trasposto all’accordo dell’art. 23 CCII, il quadro è questo: l’azione di risoluzione segue la prescrizione decennale ordinaria dalla data in cui l’inadempimento si è verificato; l’azione di adempimento segue la prescrizione propria del credito; l’eventuale dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa non ha un termine di legge, ma va esercitata in tempi compatibili con la buona fede, perché un ritardo sproporzionato può essere letto come acquiescenza.

Per l’amministratore della Srl il messaggio è sgradevole ma utile: il semplice passare dei mesi non consolida nulla. Il creditore che tace oggi non ha rinunciato, e può tornare domani.


Come fa concretamente un creditore a sciogliere l’accordo?

Dipende da cosa c’è scritto nel contratto, e le strade sono tre.

Prima strada — la clausola risolutiva espressa. Se l’accordo la contiene e l’inadempimento rientra nella previsione, al creditore basta una dichiarazione ricettizia: una comunicazione, normalmente a mezzo PEC o raccomandata, con cui manifesta la volontà di avvalersi della clausola. Da quel momento l’accordo è risolto di diritto, senza giudice e senza valutazione di gravità. L’eventuale giudizio successivo servirà a far accertare che la risoluzione si era già prodotta, non a produrla.

Seconda strada — la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.). Se la clausola manca, il creditore può intimare per iscritto alla Srl di adempiere entro un termine congruo, non inferiore a quindici giorni salvo diversa pattuizione o uso, con l’avvertimento espresso che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto. È lo strumento più usato quando l’accordo è stato redatto in modo sbrigativo. Attenzione a una differenza che pesa: a differenza della clausola risolutiva espressa, nella diffida la valutazione sulla gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. resta necessaria, e la Srl può contestarla in giudizio.

Terza strada — l’azione giudiziale di risoluzione (art. 1453 c.c.). Il creditore cita la Srl davanti al tribunale chiedendo la risoluzione per inadempimento, il risarcimento del danno e spesso, in via alternativa o cumulativa, la condanna al pagamento. Qui il fatto costitutivo è l’inadempimento grave e imputabile, e il giudice valuta se l’inadempimento abbia avuto, avuto riguardo all’interesse della controparte, importanza non scarsa.

Vale la pena notare come la giurisprudenza concorsuale abbia costruito il concetto di gravità in termini oggettivi e funzionali: il Tribunale di Milano, con la sentenza della Sezione II civile del 21 luglio 2025, ha ricondotto la non scarsa importanza dell’inadempimento alla perdita della causa concreta dell’operazione, cioè all’impossibilità che l’assetto pattuito assicuri ancora l’utilità promessa. È un criterio che i giudici tendono ad applicare, con i dovuti adattamenti, anche agli accordi di risanamento: non conta il singolo bonifico mancato, conta se il risanamento è ancora possibile.

Cosa succede subito dopo: il debito torna quello di prima?

Dipende da cosa l’accordo aveva fatto al debito. Se lo aveva solo dilazionato, sì. Se lo aveva ridotto, dipende dalle clausole.

È il punto più tecnico dell’intera materia e il più trascurato nella pratica.

Quando l’accordo si limita a spostare le scadenze — la tipica moratoria, il pactum de non petendo ad tempus — l’obbligazione originaria non si estingue mai: resta quella, modificata solo nel termine per l’adempimento. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025, hanno descritto con precisione questo meccanismo, chiarendo che la mera dilazione del tempo di esecuzione della prestazione dovuta non comporta novazione, perché manca l’animus novandi. Sciolto l’accordo, il creditore riprende semplicemente a pretendere ciò che già aveva, maggiorato degli interessi di mora che l’accordo aveva sospeso.

Quando invece l’accordo contiene uno stralcio, cioè una remissione parziale del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c., la domanda diventa: quella rinuncia era definitiva o condizionata? Gli accordi scritti bene contengono una clausola di ripristino (o di salvaguardia), per cui la remissione è subordinata all’esatto e integrale adempimento del piano e, in caso di inadempimento, il credito riemerge per l’intero importo originario al netto di quanto incassato. Gli accordi scritti male non la contengono, e allora il creditore che scioglie il contratto rischia di poter pretendere solo le somme residue pattuite, non l’intero.

C’è poi l’effetto sugli atti già compiuti. La risoluzione di un contratto a esecuzione continuata o periodica non si estende, di regola, alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.): i pagamenti incassati restano incassati. E l’esenzione da revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione dell’accordo sottoscritto anche dall’esperto, che opera per il richiamo agli effetti del piano attestato ex art. 56 CCII e all’art. 166, comma 3, lett. d), CCII, riguarda atti già compiuti e non viene cancellata retroattivamente dal successivo inadempimento — ma resta esposta a contestazione quando si dimostri che il piano era manifestamente inidoneo fin dall’origine.

Si perdono invece, e definitivamente, le misure premiali dell’art. 25-bis CCII collegate alla buona riuscita del percorso.

Il creditore può andare direttamente al pignoramento o deve fare causa?

Deve avere un titolo esecutivo. L’accordo, da solo, quasi mai lo è.

L’art. 474 c.p.c. elenca i titoli che consentono di procedere a esecuzione forzata. Un accordo stipulato per scrittura privata semplice — la forma più diffusa negli esiti della composizione negoziata — non rientra nell’elenco. Serve quindi un passaggio giudiziale: tipicamente un decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633 c.p.c., più rapido se il credito risulta da scritture contabili o da documentazione idonea, oppure una sentenza di condanna.

Due situazioni fanno eccezione, ed è la ragione per cui i creditori più strutturati le pretendono in sede di firma. Se l’accordo è stipulato per atto pubblico notarile, costituisce titolo esecutivo per le obbligazioni in esso contenute. Se è stipulato per scrittura privata autenticata, costituisce titolo esecutivo limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro. In entrambi i casi il creditore salta la fase di cognizione: notifica il titolo in forma esecutiva, notifica il precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c. e, decorsi dieci giorni, può procedere al pignoramento.

Esiste poi la cautela intermedia: il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., che il creditore può chiedere quando teme di perdere la garanzia del proprio credito. È lo strumento con cui, nei mesi che precedono la sentenza, si bloccano conti correnti, crediti verso clienti e immobili della Srl.

Per completezza: il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 10 ottobre 2025, ha precisato che la pendenza di un concordato semplificato non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proponente, ma soltanto che se ne possa fare uso in via esecutiva. Il principio è istruttivo anche qui: la fase di cognizione corre quasi sempre, anche quando l’esecuzione è bloccata.

Possono chiedere la liquidazione giudiziale della mia Srl?

Sì, e non serve prima sciogliere l’accordo.

È la risposta che più spesso sorprende gli amministratori. L’istanza di apertura della liquidazione giudiziale non presuppone la risoluzione del contratto: presuppone lo stato di insolvenza, cioè l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Un inadempimento sistematico al piano concordato è, di per sé, uno dei sintomi più eloquenti di insolvenza, perché dimostra che l’impresa non riesce a onorare neppure gli impegni che si era ritagliata su misura.

Il Tribunale di Milano, nella già citata decisione del 4 aprile 2024, ha riconosciuto espressamente la legittimazione del creditore aderente rimasto insoddisfatto a proporre istanza di fallimento, con ammissione al passivo del credito nella misura eventualmente falcidiata. La stessa logica si applica, a maggior ragione, a un accordo che non ha mai visto un’omologazione.

Restano naturalmente le condizioni di legge: il superamento delle soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII — attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, requisiti che vanno posseduti congiuntamente per essere qualificati impresa minore — e la soglia dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria, superiore a 30.000 euro, prevista dall’art. 49, comma 5, CCII.

E attenzione a un dato di contesto: le misure protettive dell’art. 18 CCII, che durante le trattative impedivano ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e vietavano loro di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, sono finite insieme alla composizione negoziata. Dopo la chiusura del percorso, lo scudo non c’è più.

E l’esperto? Può ancora fare qualcosa?

No. Il suo incarico si è chiuso con la conclusione delle trattative.

L’esperto indipendente è una figura a tempo. Agevola le trattative, verifica la coerenza del piano, redige la relazione finale dell’art. 17, comma 8, CCII. Quando l’accordo viene firmato — e il correttivo del 2024 ha chiarito, con il comma 2-ter dell’art. 23, che le soluzioni possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata, e che la sottoscrizione dell’esperto può essere apposta successivamente — il suo compito è esaurito. Non è un commissario giudiziale, non vigila sull’esecuzione, non ha poteri di denuncia, non può convocare le parti per rimettere ordine.

Questo vuoto di vigilanza è esattamente il motivo per cui l’esecuzione dell’accordo va presidiata contrattualmente: con obblighi informativi periodici a carico della Srl, con covenant finanziari misurabili, con un comitato di monitoraggio, con la previsione di un professionista terzo incaricato di certificare il rispetto delle scadenze. Chi non scrive queste cose nel documento si trova poi senza strumenti.

Tabella dei passaggi e dei termini

FaseAttoTermineDavanti a chi
Inadempimento di una scadenzaNessun effetto automatico (salvo clausola o transazione fiscale)——
Transazione fiscale inclusa nell’accordo (art. 23, c. 2-bis, CCII)Risoluzione di diritto per mancato pagamento integrale60 giorni dalle scadenze previsteOpera di diritto
Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)Dichiarazione di volersene avvalereNessun termine di legge; esercizio secondo buona fedeComunicazione ricettizia alla Srl
Nessuna clausolaDiffida ad adempiere (art. 1454 c.c.)Termine non inferiore a 15 giorniComunicazione scritta alla Srl
Contestazione sulla gravitàAzione di risoluzione (artt. 1453 e 1455 c.c.)Prescrizione ordinaria decennaleTribunale, sezione ordinaria
Recupero del credito ripristinatoRicorso per decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.)Opposizione entro 40 giorni dalla notificaTribunale competente
Accordo per atto pubblico o scrittura privata autenticataPrecetto (art. 480 c.p.c.)Pignoramento dopo 10 giorni, entro 90Ufficiale giudiziario
Difesa in esecuzioneOpposizione all’esecuzione o agli atti (artt. 615 e 617 c.p.c.)Termini di rito; sospensione feriale dal 1° al 31 agostoGiudice dell’esecuzione
Crisi irreversibileIstanza di apertura della liquidazione giudizialeNessuna previa risoluzione necessariaTribunale, sezione crisi d’impresa

E se a non rispettare l’accordo è stato il creditore, non io?

Allora la posizione si ribalta, e la Srl ha strumenti seri.

Accade più spesso di quanto si creda, soprattutto quando l’accordo prevedeva contropartite a carico della controparte: una banca che si era impegnata a ripristinare una linea di credito o a erogare nuova finanza e non lo ha fatto; un fornitore strategico che doveva garantire continuità di approvvigionamento a condizioni date e ha cambiato le carte; un socio o un investitore che doveva apportare risorse e non le ha versate.

Il primo strumento è l’eccezione di inadempimento dell’art. 1460 c.c.: nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiutare di adempiere se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente, salvo che il rifiuto sia contrario a buona fede. Se il piano di pagamenti della Srl era costruito sull’erogazione di nuova finanza che non è arrivata, il mancato pagamento delle rate non è un inadempimento imputabile: è la conseguenza di un inadempimento altrui.

Il secondo è l’azione di risoluzione per inadempimento della controparte, con risarcimento del danno, che nel caso di un’impresa in risanamento può comprendere la perdita di chance di continuità aziendale.

Il terzo è il richiamo alla buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), che negli accordi di risanamento assume un peso particolare: l’intera architettura della composizione negoziata è costruita sul dovere delle parti di condurre le trattative secondo correttezza e buona fede, e quel dovere non si spegne con la firma.

Il quarto, quando lo squilibrio deriva da eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, è l’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.) per i contratti a esecuzione continuata, periodica o differita: la parte onerata può domandare la risoluzione, e la controparte può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni.

In situazioni come queste l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce due qualità che raramente coesistono: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di ricostruire tecnicamente come l’accordo era stato concepito e quale ruolo la prestazione mancata aveva nel piano, e quella di avvocato cassazionista, che consente di sostenere la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare difensore e senza perdere coerenza argomentativa.

Vale lo stesso se l’accordo riguardava il Fisco?

No. Lì il legislatore ha scritto una regola di risoluzione automatica, e il margine di trattativa è molto più stretto.

Il correttivo del 2024 ha introdotto nell’art. 23 CCII il comma 2-bis, che consente all’imprenditore di formulare, nel corso della composizione negoziata, una proposta di accordo transattivo sui debiti tributari, con possibilità di dilazione e di parziale riduzione, soggetta ad autorizzazione del tribunale.

La disciplina prevede espressamente che quell’accordo si risolva di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

Tre conseguenze pratiche, da memorizzare.

La prima: il margine di tolleranza è di sessanta giorni dalla singola scadenza, non dall’ultima, e il pagamento deve essere integrale. Un versamento parziale entro il termine non salva l’accordo.

La seconda: la risoluzione opera di diritto. Non serve una dichiarazione dell’ente, non serve un provvedimento. Significa anche che non si può negoziare il momento dello scioglimento: quando il termine scade, è scaduto.

La terza: risolto l’accordo transattivo, il debito tributario si ripristina nella sua consistenza originaria, sanzioni e interessi compresi, e viene nuovamente affidato alle procedure di riscossione ordinarie. È il capitolo in cui il coordinamento tra il versante concorsuale e quello della riscossione diventa decisivo, ed è una delle ragioni per cui lo Studio Monardo fa lavorare insieme avvocati e commercialisti sullo stesso caso.

Ho firmato solo con alcuni creditori: gli altri cosa possono fare?

Tutto quello che potevano fare prima. Per loro l’accordo non esiste.

È un tratto strutturale dell’art. 23, comma 1, lett. a), CCII: il contratto si conclude con uno o più creditori, non necessariamente con tutti. La norma non impone alcuna percentuale di adesione, a differenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti dell’art. 57 CCII, che richiedono il sessanta per cento dei crediti e un’omologazione, e che proprio per questo producono effetti più robusti.

I creditori estranei conservano quindi integralmente le loro facoltà: possono agire in via monitoria, iscrivere ipoteca giudiziale, pignorare, chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Finché duravano le misure protettive erano bloccati; dopo, non più.

Il che genera il problema più serio nella pratica: la Srl che ha firmato con tre creditori su dieci può trovarsi a dover scegliere tra rispettare l’accordo e difendersi dagli altri sette. E ogni euro pagato fuori dall’accordo per tamponare un pignoramento è un euro che manca alla rata successiva. È questa spirale, più della crisi originaria, a far saltare la maggior parte degli accordi ex art. 23 CCII.

Quando il quadro è questo, bisogna avere il coraggio di riconoscere che l’accordo parziale non era lo strumento giusto e valutare per tempo il passaggio a uno strumento con effetti erga omnes: un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57, 60 o 61 CCII, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ai sensi dell’art. 64-bis CCII, un concordato preventivo in continuità. Sulla selettività dell’accesso a questi strumenti la Cassazione è intervenuta con la sentenza della Sezione I n. 11218 del 28 aprile 2025, in materia di tempistica dell’iscrizione nel registro delle imprese, e con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025, che ha escluso l’omologazione forzosa in mancanza di adesioni di creditori anteriori: segnali chiari che il passaggio va preparato tecnicamente, non improvvisato.

E le fideiussioni dei soci? Possono escutere le garanzie?

Sì, e di norma è la prima cosa che succede.

Nella quasi totalità degli accordi che coinvolgono banche e intermediari finanziari, le garanzie personali dei soci o degli amministratori restano in piedi. L’accordo rimodula l’obbligazione della Srl, non estingue quella del garante, salvo che sia stato pattuito diversamente in modo espresso.

Ci sono però tre verifiche che vanno fatte sempre, e che spesso cambiano il risultato.

La prima riguarda il testo della fideiussione: se l’accordo ha modificato in modo sostanziale l’obbligazione garantita, occorre accertare se il garante abbia prestato il proprio consenso e in quali termini, perché una modifica non consentita può incidere sull’estensione della garanzia.

La seconda riguarda la validità della fideiussione stessa: il contenzioso sulle garanzie conformi a schemi contrattuali uniformi in materia bancaria è ormai una materia a sé, e molte fideiussioni omnibus sottoscritte negli anni passati presentano profili di contestabilità che vanno esaminati prima di considerare inevitabile l’escussione.

La terza riguarda il coordinamento: se il garante paga, subentra nei diritti del creditore verso la Srl, e questo può alterare l’equilibrio dell’intero piano di risanamento.

È il terreno tipico in cui serve la competenza bancaria accanto a quella concorsuale, perché la difesa del patrimonio personale del socio e la difesa della continuità aziendale sono due fronti che devono essere gestiti con un’unica strategia.


Rischio di perdere l’azienda?

Il rischio è reale, ma non è immediato e non è automatico.

Partiamo dai fatti, senza addolcirli: l’inadempimento a un accordo concluso nella composizione negoziata è un indicatore che i tribunali leggono con attenzione, perché segnala che l’impresa non riesce a rispettare neppure il piano che si era costruita addosso dopo mesi di trattative assistite da un esperto. Se a questo si aggiungono debiti scaduti oltre le soglie di legge e la richiesta di un creditore, l’apertura della liquidazione giudiziale è un esito concreto.

Ma tra l’inadempimento e la perdita dell’azienda ci sono passaggi che richiedono tempo e che offrono spazi di difesa. Il creditore deve sciogliere l’accordo o dimostrare l’insolvenza; deve ottenere un titolo o depositare un’istanza; il tribunale deve istruire il procedimento; la Srl deve essere sentita e può proporre, in quella sede, uno strumento di regolazione della crisi.

E va detta anche la cosa che quasi nessuno dice: l’inadempimento parziale di un piano che però sta producendo risultati non equivale alla fine del risanamento. La giurisprudenza in materia concorsuale ha più volte escluso la risoluzione quando l’andamento della liquidazione o della gestione consente di ipotizzare, in chiave prospettica, che il piano troverà comunque attuazione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 10 gennaio 2025, ha peraltro ricordato che la composizione negoziata non è un contenitore neutro e che un piano meramente liquidatorio è incompatibile con la sua funzione: il che conferma, a rovescio, che quando una prospettiva di continuità esiste ancora, va documentata e difesa.

La differenza la fa la qualità della documentazione che si porta davanti al giudice.

Io amministratore ci rimetto di tasca mia?

Non per il debito della Srl, che resta della Srl. Ma per i danni da gestione, sì, e questo è il rischio vero.

L’autonomia patrimoniale della società a responsabilità limitata regge: i creditori sociali non possono aggredire il patrimonio personale dell’amministratore per il solo fatto che la società non ha pagato. Quello che possono fare, e che i curatori fanno sistematicamente dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, è agire per responsabilità.

I binari sono due e si intrecciano.

Il primo è l’art. 2086, comma 2, c.c.: l’imprenditore che opera in forma societaria ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. La giurisprudenza ha chiarito che la mancata predisposizione di assetti adeguati non è fonte di un danno autonomo, ma va valutata come concausa della mancata tempestiva rilevazione della crisi.

Il secondo è l’art. 2486 c.c., che nel comma 3 fissa il criterio presuntivo di quantificazione del danno sulla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Qui c’è però un dato che gioca a favore dell’amministratore, ed è bene saperlo: aver avviato la composizione negoziata e aver concluso un accordo è, in sé, la prova documentale di essersi attivati. Non è una copertura da ogni addebito, ma sposta in avanti il momento in cui si può dire che l’organo amministrativo è rimasto inerte. Quello che aggrava la posizione è il contrario: firmare un accordo manifestamente insostenibile per guadagnare tempo, continuare a contrarre obbligazioni sapendo di non poterle onorare, o lasciar morire l’accordo senza prendere alcuna iniziativa successiva.

Posso rifare la composizione negoziata?

In teoria sì, in pratica quasi mai alle stesse condizioni. E alcune porte si sono già chiuse.

Non esiste una norma che vieti in assoluto una nuova istanza. Esistono però tre ostacoli concreti.

Il primo è di credibilità sostanziale: l’esperto nominato troverà agli atti un precedente percorso concluso con un accordo poi non rispettato, e i creditori saranno molto meno disponibili a concedere una seconda dilazione.

Il secondo è giuridico: l’accesso alla composizione negoziata è precluso quando penda un procedimento introdotto con ricorso per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. La Cassazione, con la sentenza della Sezione I n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha confermato che la pendenza di una domanda di concordato preventivo, anche con riserva e anche se rinunciata ma non ancora dichiarata improcedibile, impedisce l’accesso alla composizione negoziata e, di conseguenza, l’applicazione delle misure protettive, e che il tribunale investito dell’istanza del creditore può rilevarlo in via incidentale. Chi pensa di difendersi depositando una domanda di concordato e poi ripiegando sulla composizione negoziata deve sapere che la sequenza non funziona.

Il terzo riguarda il concordato semplificato: l’art. 25-sexies CCII lo consente solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono praticabili, e comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione di quella relazione. Se la composizione negoziata si era chiusa positivamente, con un accordo firmato, quel presupposto manca e il termine è comunque abbondantemente scaduto.

Restano gli strumenti giudiziali di regolazione della crisi: accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo. Sono percorsi più pesanti, ma producono effetti su tutti i creditori, e quando l’accordo parziale è fallito è spesso l’unica strada che tiene.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su dati plausibili. Non sono casi dello Studio: sono esercizi di calcolo, serviti a far vedere come i meccanismi descritti sopra producono numeri.

Ipotesi 1 — Accordo con clausola risolutiva espressa e clausola di ripristino

Una Srl manifatturiera chiude la composizione negoziata il 14 marzo con un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII sottoscritto anche dall’esperto, avente a oggetto un’esposizione verso il principale fornitore pari a 268.400 €. L’accordo prevede uno stralcio del 18% (quindi 220.088 € da corrispondere), dodici rate mensili di 14.900 € con decorrenza 30 aprile e saldo finale di 41.288 € al dodicesimo mese. Contiene una clausola risolutiva espressa riferita al mancato pagamento di due rate anche non consecutive, e una clausola di ripristino che, in caso di risoluzione, fa rivivere il credito originario al netto degli incassi.

La Srl paga le rate del 30 aprile, 31 maggio e 30 giugno: 44.700 € complessivi. Salta quella del 31 luglio e quella del 31 agosto.

Alla seconda rata non pagata la condizione della clausola è integrata. Il fornitore invia PEC il 7 settembre dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa: da quella data l’accordo è risolto di diritto, senza alcun giudizio sulla gravità. Opera la clausola di ripristino, e il credito torna a 268.400 − 44.700 = 223.700 €, oltre interessi di mora dalle scadenze originarie.

Il 22 settembre il fornitore deposita ricorso per decreto ingiuntivo. Ottenuto il decreto e notificato con il precetto, se la Srl non paga nei dieci giorni può procedere a pignoramento. In parallelo, i debiti scaduti superano le soglie dell’art. 49, comma 5, CCII e il fornitore valuta l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Variante: se la stessa Srl, tra la prima e la seconda rata saltata, avesse documentato al fornitore un ordine acquisito e un incasso certo a quaranta giorni, e avesse formalizzato per iscritto una proposta di rimodulazione prima che la seconda scadenza maturasse, la condizione della clausola non si sarebbe perfezionata. La finestra utile era di trenta giorni.

Ipotesi 2 — Accordo dilatorio senza clausola risolutiva espressa

Una Srl di servizi conclude con un istituto di credito un accordo ex art. 23, comma 1, lett. a), CCII su un’esposizione di 412.600 €: moratoria di nove mesi sulla quota capitale, poi quarantotto rate da 7.320 €. Nessuna clausola risolutiva espressa; nessuno stralcio, solo dilazione.

La Srl salta la rata numero cinque, di 7.320 €, e la paga con quarantuno giorni di ritardo. La banca non può invocare alcuna risoluzione di diritto: deve inviare una diffida ad adempiere con termine non inferiore a quindici giorni, oppure agire in giudizio ai sensi dell’art. 1453 c.c., e in entrambi i casi la gravità dell’inadempimento resta valutabile. Un ritardo di quarantuno giorni su una sola rata, in un piano da quarantotto, su un debito di oltre quattrocentomila euro, difficilmente supera la soglia della non scarsa importanza.

Lo scenario cambia se la Srl salta le rate sei, sette e otto: 21.960 € non pagati su un’esposizione residua di circa 376.000 €. La banca notifica diffida con termine di quindici giorni; alla scadenza, senza pagamento, l’accordo è risolto. E poiché l’accordo era meramente dilatorio, il credito che rivive non è “ridotto”: è quello originario, aumentato degli interessi di mora che la moratoria aveva congelato, con decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. per il capitale residuo. Da 7.320 € al mese si passa a 376.000 € subito.

È il salto che fa precipitare le situazioni, ed è il motivo per cui il momento in cui intervenire non è dopo la diffida, ma prima della terza rata.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Quello che ho firmato ha cancellato il debito o ha solo spostato il momento in cui me lo possono chiedere?”

È la domanda che non riceviamo mai, e che determina da sola il novanta per cento delle conseguenze dell’inadempimento.

Un accordo ex art. 23 CCII può avere due anime completamente diverse sotto la stessa veste grafica. Può essere un accordo dilatorio, che lascia intatta l’obbligazione originaria e si limita a modificare il termine: è il pactum de non petendo ad tempus che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025, hanno descritto come privo di effetto novativo, proprio perché manca la volontà di estinguere l’obbligazione precedente e sostituirla con una nuova. Oppure può essere un accordo remissorio, che riduce definitivamente il quantum ai sensi dell’art. 1236 c.c. Oppure ancora può essere novativo ai sensi degli artt. 1230 e 1231 c.c., sostituendo l’obbligazione originaria con una nuova e diversa per oggetto o titolo — ipotesi che richiede una volontà novativa manifestata in modo non equivoco, e che la giurisprudenza non presume mai.

Le tre qualificazioni portano a tre esiti opposti in caso di inadempimento.

Nel primo, l’inadempimento riapre semplicemente l’esigibilità dell’intero credito originario. Nel secondo, se manca una clausola di ripristino, il creditore può pretendere solo quanto pattuito nell’accordo, perché la rinuncia alla parte stralciata resta efficace: lo stralcio è stato definitivo. Nel terzo, la risoluzione del nuovo rapporto non fa automaticamente rivivere il vecchio, con conseguenze delicate su garanzie e privilegi che accompagnavano l’obbligazione estinta.

Chi è creditore dovrebbe pretendere che l’accordo sia esplicito su questo punto, e dovrebbe pretendere la clausola di ripristino. Chi è debitore dovrebbe sapere che la stessa clausola trasforma un inadempimento di ventimila euro in un’esigibilità immediata di quattrocentomila. In entrambi i casi, la risposta non sta nel titolo del documento: sta nelle sue clausole, e va letta prima di firmare. Quando non è stata letta prima, va letta adesso — perché è da lì che si capisce quanto spazio c’è ancora per trattare.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti su cui poggiano le risposte di questa guida. Per ciascuno: gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui conta qui.

1) Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025. Nel risolvere il contrasto sul mutuo solutorio, le Sezioni Unite hanno precisato che la mera dilazione del tempo di esecuzione della prestazione dovuta integra un pactum de non petendo ad tempus e non comporta novazione, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento in assenza di animus novandi. Rilevanza: è la chiave per qualificare gli accordi di risanamento puramente dilatori e per stabilire che cosa rivive quando saltano.

2) Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza n. 31763 del 4 dicembre 2025. La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti, perché sono i contraenti a stabilire ex ante che quell’inadempimento giustifica lo scioglimento. Rilevanza: spiega perché la presenza o l’assenza di quella clausola nell’accordo ex art. 23 CCII cambia radicalmente la posizione difensiva della Srl.

3) Corte di cassazione, Sezione I, sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025. La pendenza di una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, preclude l’accesso alla composizione negoziata e la concessione delle misure protettive, e il tribunale investito della domanda di apertura della procedura può accertarlo in via incidentale; la rinuncia al concordato non sana la situazione finché non ne sia dichiarata l’improcedibilità. Rilevanza: chiude la via del “ripiego” sulla composizione negoziata dopo che l’accordo è fallito e un creditore si è mosso.

4) Corte di cassazione, Sezione I, sentenza n. 17501 del 29 giugno 2025. In tema di sovraindebitamento, una volta che gli effetti dell’accordo di ristrutturazione siano cessati di diritto per inadempimento dipendente dal proponente, non è ammissibile una modificazione della proposta: la modifica è possibile solo finché l’accordo è ancora produttivo di effetti. Rilevanza: conferma che esiste un momento oltre il quale non si rinegozia più, e che quel momento coincide con la cessazione degli effetti.

5) Corte di cassazione, Sezione I, sentenza n. 11218 del 28 aprile 2025. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti l’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese deve essere anteriore o contestuale al deposito in tribunale, pena l’inammissibilità dell’accesso. Rilevanza: chi passa dall’accordo fallito allo strumento giudiziale deve curare la sequenza formale, perché gli errori procedurali costano l’intero percorso.

6) Corte di cassazione, Sezione I, sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025. L’omologazione forzosa dell’accordo di ristrutturazione presuppone che sia intervenuta un’adesione di creditori anteriori, sia pure in percentuale insufficiente: non basta la presenza di soli creditori la cui pretesa sorge dalla procedura stessa. Rilevanza: delimita le possibilità di “salvataggio” giudiziale dopo il fallimento di un accordo stragiudiziale parziale.

7) Corte di cassazione, sentenza n. 544 del 9 gennaio 2026. Al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio può accedere anche un debitore già insolvente, poiché l’istituto presuppone che la situazione di crisi o insolvenza non sia più reversibile. Rilevanza: definisce la natura dell’uscita liquidatoria dalla composizione negoziata, che però resta subordinata ai presupposti dell’art. 25-sexies CCII.

8) Corte di cassazione, ordinanze n. 31641 del 4 dicembre 2025 e n. 503 del 2026. In tema di concordato semplificato il tribunale non si limita a recepire le dichiarazioni dell’esperto, ma può e deve verificare, sin dalla fase di ammissione, l’attendibilità e la ragionevolezza delle attestazioni rese, nonché la serietà della proposta formulata ai creditori. Rilevanza: dimostra che la buona fede nelle trattative non si autocertifica, e che la condotta tenuta durante la composizione negoziata viene poi riesaminata.

9) Corte di cassazione, sentenza n. 9730 del 2023. Il concordato semplificato resta annoverabile tra le procedure concorsuali ed è accessibile solo se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate non sono praticabili. Rilevanza: chiarisce perché un percorso chiuso con un accordo firmato esclude, di norma, questa uscita.

10) Tribunale di Milano, decisione del 4 aprile 2024. Il creditore rimasto insoddisfatto all’esito di un accordo di ristrutturazione omologato è legittimato a chiedere l’apertura della procedura concorsuale e a essere ammesso al passivo nella misura eventualmente falcidiata; il regime di risoluzione di quegli accordi non è sovrapponibile a quello concordatario, non essendovi clausole automatiche di risoluzione né il termine decadenziale annuale. Rilevanza: è il precedente che meglio esprime la natura civilistica dei rimedi negli accordi non concordatari.

11) Tribunale di Milano, Sezione II civile, sentenza del 21 luglio 2025. La non scarsa importanza dell’inadempimento va valutata guardando al complesso degli obblighi assunti e si traduce nella perdita della causa concreta dell’operazione, quando questa non è più in grado di assicurare nemmeno in minima parte l’utilità promessa. Rilevanza: fornisce il criterio con cui, di fatto, si misura la gravità anche negli accordi di risanamento.

12) Corte d’appello di Firenze, Sezione II, sentenza n. 436 del 10 marzo 2025. Il creditore anteriore che non abbia tempestivamente chiesto la risoluzione del concordato può comunque domandare l’apertura della liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, quando dimostri un’insolvenza riconducibile a debiti sorti dopo il deposito della domanda. Rilevanza: mostra che la previa risoluzione del patto non è sempre una condizione per l’accesso alla procedura liquidatoria.

13) Tribunale di Milano, ordinanza del 19 febbraio 2025. Una volta che l’esperto abbia disposto l’archiviazione della composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, al tribunale è precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive richiesta successivamente dall’impresa. Rilevanza: il comportamento tenuto nelle trattative produce effetti che sopravvivono alla chiusura del percorso.

14) Tribunale di Mantova, sentenza del 13 febbraio 2025. È accoglibile l’istanza del creditore volta all’apertura della procedura liquidatoria nei confronti dell’impresa alla quale era stata negata la conferma delle misure protettive, anche in ragione della constatata assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: conferma la rapidità con cui, venuto meno lo scudo, il fronte dei creditori si ricompone.

15) Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, provvedimento del 10 gennaio 2025. Un piano di contenuto meramente liquidatorio è incompatibile con la funzione della composizione negoziata, con conseguente inaccoglibilità dell’istanza di conferma delle misure protettive e cautelari. Rilevanza: ricorda che la continuità aziendale non è un’etichetta, ma un presupposto che va dimostrato.

16) Tribunale di Bologna, provvedimento del 10 ottobre 2025. La pendenza di un concordato semplificato non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proponente, ma soltanto che di esso si faccia uso in via esecutiva. Rilevanza: chiarisce che la formazione dei titoli corre anche quando l’esecuzione è paralizzata, e che il tempo lavora per il creditore diligente.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo interviene quando un accordo concluso nella composizione negoziata comincia a non essere rispettato — sia dal lato dell’impresa, sia dal lato del creditore.

1. Qualifichiamo giuridicamente l’accordo. Leggiamo il testo firmato e stabiliamo se si tratta di un patto dilatorio, remissorio o novativo, perché da questa qualificazione dipende che cosa rivive in caso di inadempimento. È la prima cosa che facciamo, prima di qualunque lettera.

2. Mappiamo le clausole di scioglimento. Verifichiamo l’esistenza, la specificità e l’operatività di clausole risolutive espresse, condizioni risolutive, clausole di ripristino, cross default e termini essenziali, e valutiamo se una clausola generica sia impugnabile come clausola di stile.

3. Ricostruiamo lo scadenzario reale dei pagamenti. Confrontiamo il piano contrattuale con gli estratti conto e le contabili effettive, rata per rata, e quantifichiamo con esattezza l’inadempimento maturato e quello contestabile.

4. Redigiamo o contestiamo la diffida ad adempiere. Per il creditore, costruiamo l’atto con termine congruo e avvertimento espresso. Per l’impresa, verifichiamo la congruità del termine, la determinatezza dell’intimazione e la sussistenza della gravità richiesta dall’art. 1455 c.c.

5. Costruiamo e documentiamo la proposta di rimodulazione. Prepariamo la nuova manovra finanziaria, la corrediamo di previsioni di cassa verificabili e la presentiamo ai creditori prima che maturi la condizione risolutiva, perché dopo lo spazio negoziale si chiude.

6. Azioniamo o resistiamo in sede monitoria ed esecutiva. Depositiamo ricorsi per decreto ingiuntivo e procediamo a precetto e pignoramento quando il titolo lo consente; dal lato opposto, proponiamo opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione all’esecuzione, e chiediamo la sospensione quando ne ricorrono i presupposti.

7. Difendiamo l’impresa nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale. Contestiamo lo stato di insolvenza, le soglie dimensionali e l’ammontare dei debiti scaduti, e portiamo in udienza la prospettiva di continuità quando esiste ed è documentabile.

8. Selezioniamo e prepariamo lo strumento di regolazione successivo. Valutiamo accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o concordato preventivo, curando la sequenza formale degli adempimenti e i presupposti di ammissibilità che la Cassazione verifica con rigore crescente.

9. Trattiamo il versante fiscale e contributivo con i commercialisti dello Studio. Verifichiamo la tenuta di un’eventuale transazione conclusa ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, il computo dei sessanta giorni dalle singole scadenze e gli effetti del ripristino del debito tributario sulla riscossione.

10. Proteggiamo la posizione dei garanti e degli amministratori. Esaminiamo le fideiussioni e la loro estensione dopo la modifica dell’obbligazione garantita, e impostiamo per tempo la difesa rispetto alle azioni di responsabilità fondate sugli artt. 2086, 2476 e 2486 c.c.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: chi è abilitato a condurre le trattative della composizione negoziata sa come un accordo ex art. 23 CCII viene costruito, quali verifiche l’esperto compie prima di sottoscriverlo e quali clausole reggono davvero quando l’impresa comincia a non rispettarlo. A questa competenza si affianca quella di avvocato cassazionista, che consente di tenere la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale del contratto fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambiare difensore e senza che la strategia venga riscritta da zero a metà percorso.

Sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché la tenuta di un accordo di risanamento si gioca contemporaneamente su due piani: quello giuridico delle clausole e dei rimedi, e quello numerico dei flussi di cassa, delle scadenze e della sostenibilità del piano. Separare i due piani è l’errore che fa saltare gli accordi.


In sintesi

Tre messaggi, tra tutti quelli emersi dalle risposte, meritano di essere portati via.

Il primo: l’accordo concluso nella composizione negoziata non si scioglie da solo. Serve una clausola che lo preveda e una dichiarazione che la attivi, oppure una diffida, oppure una causa — con l’unica eccezione dell’accordo transattivo fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, che si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalle scadenze non onorate integralmente.

Il secondo: quello che rivive dopo lo scioglimento dipende da come l’accordo era stato scritto. Dilazione, stralcio e novazione producono esiti opposti, e la clausola di ripristino può moltiplicare l’esposizione in un solo giorno.

Il terzo: la finestra utile per intervenire si apre con la prima scadenza saltata e si chiude molto prima di quanto sembri. Dopo la diffida, dopo il decreto ingiuntivo, dopo l’istanza del creditore, lo spazio negoziale che resta è una frazione di quello disponibile oggi.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato coincidono esattamente con i due versanti del problema: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 copre il momento in cui l’accordo nasce e quello in cui va ricostruito o rinegoziato; la qualifica di avvocato cassazionista copre il momento in cui la vicenda diventa contenzioso sulla risoluzione, sull’esecuzione o sull’insolvenza, fino all’ultimo grado. Il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario copre, infine, l’identità dei creditori che quegli accordi li firmano quasi sempre: banche, intermediari finanziari ed enti impositori. Non promettiamo esiti: analizziamo il contratto, verifichiamo i termini e costruiamo la strategia più solida che i fatti consentono.

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