Sette convinzioni sbagliate che circolano tra imprenditori, direttori finanziari e consulenti (e cosa dice davvero la legge)
Quando un’impresa italiana entra in tensione finanziaria e ha uno stabilimento in un altro Paese, le informazioni arrivano da ogni direzione: il direttore dello stabilimento estero riferisce cosa gli ha detto il legale locale, il responsabile amministrativo ricorda cosa è successo a un fornitore qualche anno fa, la banca fa capire alcune cose senza scriverle, il commercialista di fiducia conosce bene il diritto interno ma meno le regole europee. Il risultato è un mosaico di mezze verità. Ed è comprensibile: l’insolvenza transfrontaliera è una delle materie più stratificate dell’intero diritto dell’impresa, perché vi si intrecciano il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al correttivo D.Lgs. 136/2024), il Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza, il Regolamento (UE) 655/2014 sul sequestro conservativo europeo dei conti, il diritto societario dei gruppi e, se lo stabilimento si trova fuori dall’Unione, l’ordinamento di quel Paese.
Il problema è che in questa materia agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si sceglie lo strumento di protezione che all’estero non viene riconosciuto, si sposta la sede credendo di cambiare giudice e si ottiene l’effetto opposto, si rinvia la composizione negoziata per paura che le banche chiudano le linee e si perde la finestra in cui le misure protettive avrebbero ancora avuto senso.
In questa guida mettiamo alla prova sette miti molto diffusi:
- «Lo stabilimento estero è un’altra cosa: i suoi guai non toccano la società madre».
- «Le misure protettive ottenute in Italia bloccano automaticamente i creditori anche all’estero».
- «Senza una sentenza, la banca non può bloccare i conti dello stabilimento estero».
- «Se apro una procedura in Italia, all’estero non può aprirsi nient’altro».
- «La procedura italiana congela anche ipoteche, pegni e compensazioni sui beni all’estero».
- «Basta spostare la sede per scegliere il giudice più comodo».
- «Avviare la composizione negoziata significa farsi chiudere i fidi dalle banche».
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la protezione di una società madre in crisi con un fronte estero richiede, nello stesso momento, tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede per abilitazione e incarico: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata e delle misure protettive; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il nodo è l’esposizione verso gli istituti di credito; e la qualifica di avvocato cassazionista, che permette di seguire le eventuali impugnazioni sui provvedimenti di sequestro, sulla giurisdizione e sulle misure protettive fino all’ultimo grado.
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Mito n. 1 — «Lo stabilimento estero è un’altra cosa: i suoi guai non toccano la società madre»
Il mito
«Lo stabilimento in Romania (o in Polonia, in Serbia, in Tunisia) ha i suoi conti, il suo personale, i suoi fornitori: se lì le cose vanno male, la società italiana resta al riparo».
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste, ed è importante: nel diritto societario la società controllata costituita all’estero è un soggetto giuridico distinto dalla madre, con un proprio patrimonio e propri debiti. Se lo stabilimento è organizzato come società di diritto locale, i creditori di quella società, in linea di principio, possono rivalersi solo sul patrimonio di quella società. Molti imprenditori, poi, vedono lo stabilimento gestito “in autonomia” sul piano operativo e ne deducono una separazione anche sul piano giuridico.
Il passaparola però cancella due condizioni decisive: la prima è la forma giuridica con cui lo stabilimento è stato aperto; la seconda sono i legami di garanzia e di finanziamento che quasi sempre uniscono la madre alla struttura estera.
La realtà
Occorre distinguere con precisione tre situazioni.
a) Stabilimento come sede secondaria o succursale (branch). In questo caso non esiste un’altra società: lo stabilimento è una parte della società italiana, priva di personalità giuridica autonoma. I debiti contratti dallo stabilimento sono debiti della società madre, e i beni dello stabilimento sono beni della società madre che si trovano all’estero. Un creditore dello stabilimento è, a tutti gli effetti, un creditore della società italiana, e può aggredire beni ovunque si trovino, nei limiti delle regole processuali dei vari Stati. Ai fini del Regolamento (UE) 2015/848, una struttura di questo tipo è tipicamente una “dipendenza” (art. 2, n. 10): un luogo in cui il debitore esercita in modo non transitorio un’attività economica con mezzi umani e beni.
b) Stabilimento come società controllata di diritto estero. Qui la separazione patrimoniale esiste, ma è più fragile di quanto si pensi, per almeno quattro canali attraverso cui i debiti “risalgono” verso la madre:
- fideiussioni e garanzie autonome rilasciate dalla madre alle banche estere che finanziano la controllata;
- lettere di patronage cosiddette “forti”, con cui la capogruppo si impegna verso la banca a fare in modo che la controllata adempia o a mantenerla in condizione di farlo: a seconda del contenuto possono generare una responsabilità contrattuale vera e propria;
- cash pooling e finanziamenti infragruppo, che rendono la madre creditrice (spesso postergata) e, nello stesso tempo, esposta alle azioni recuperatorie della procedura aperta sulla controllata;
- responsabilità da direzione e coordinamento (art. 2497 c.c. per le controllate italiane; analoghi istituti esistono in vari ordinamenti), che espone la capogruppo a un’azione risarcitoria se ha gestito la controllata sacrificandone il patrimonio nell’interesse del gruppo.
c) Stabilimento di una controllata che a sua volta ha garantito debiti della madre. È lo scenario speculare e meno considerato: le banche italiane della madre hanno spesso ottenuto garanzie (anche reali) sui beni della controllata estera. Se la madre entra in crisi, il primo bersaglio delle banche può diventare proprio lo stabilimento.
La prova
Sul piano della responsabilità di gruppo, la Cassazione ha ribadito di recente che la capogruppo può essere chiamata direttamente in giudizio dal creditore rimasto insoddisfatto della controllata eterodiretta, per il danno all’integrità del patrimonio di quest’ultima, e che, se si apre la procedura concorsuale della controllata, la legittimazione passa al curatore (Cass. civ., 17 luglio 2025, n. 19943). Si tratta di una responsabilità di natura risarcitoria, non di un’automatica estensione dei debiti: ma per la madre l’effetto economico può essere molto simile.
Sul piano europeo, il Regolamento 2015/848 ragiona per singolo debitore: ogni società del gruppo ha il proprio centro degli interessi principali e la propria procedura, e le norme sui gruppi (capo V, artt. 56 ss.) prevedono cooperazione e coordinamento tra procedure distinte, non la loro fusione in un’unica massa. Lo stesso vale nel Codice della crisi: anche la domanda di gruppo (artt. 284 ss. CCII) mantiene separate le masse attive e passive delle singole imprese.
Cosa rischia chi ci crede
Chi tratta lo stabilimento estero come “altro da sé” tende a non censire le garanzie rilasciate negli anni, a ignorare le lettere di patronage firmate al momento dell’apertura dei finanziamenti locali e a non prevedere, nel piano di risanamento della madre, l’impatto dell’escussione di quelle garanzie. Il risultato è un piano costruito su un passivo sottostimato, che crolla alla prima richiesta di pagamento proveniente dall’estero. La prima operazione di protezione della madre è sempre la mappatura completa dei legami giuridici con lo stabilimento: forma, garanzie, flussi infragruppo.
Mito n. 2 — «Le misure protettive ottenute in Italia bloccano automaticamente i creditori anche all’estero»
Il mito
«Una volta che il tribunale italiano conferma le misure protettive, nessun creditore, in nessun Paese, può più iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni della società».
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità è solido. Il Regolamento (UE) 2015/848 si basa sul principio del riconoscimento automatico: la decisione di apertura di una procedura di insolvenza emessa dal giudice competente di uno Stato membro produce effetti in tutti gli altri Stati membri senza bisogno di alcuna formalità (artt. 19 e 20). E molte procedure italiane che portano con sé misure protettive, come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, rientrano in questo meccanismo. Il passaparola, però, ha generalizzato un effetto che dipende da due variabili: quale strumento si è scelto e in quale Paese si trova lo stabilimento.
La realtà
In realtà la norma dice che il Regolamento si applica solo alle procedure elencate nel suo Allegato A, e l’elenco è tassativo. Con il regolamento di modifica adottato da Parlamento europeo e Consiglio l’8 ottobre 2025, che ha sostituito gli Allegati A e B, per l’Italia figurano: liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, oltre alle procedure da sovraindebitamento.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è questo: la composizione negoziata in quanto tale non compare nell’Allegato A. Vi compare il concordato semplificato che può seguirla, non il percorso negoziale con l’esperto. Ne derivano conseguenze molto concrete:
- misure protettive in composizione negoziata (artt. 18-19 CCII): sono efficaci in Italia, ma non beneficiano del riconoscimento automatico europeo. Per farle valere all’estero bisogna ragionare caso per caso con il diritto locale, o valutare l’accesso a uno strumento incluso nell’Allegato A;
- misure protettive nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione e nel PRO (art. 54 CCII): se la procedura è aperta dal giudice del centro degli interessi principali, si tratta di procedura principale riconosciuta negli altri Stati membri, con gli effetti della legge italiana (art. 20 Reg.), fatte salve le eccezioni che vedremo ai miti 4 e 5;
- stabilimento fuori dall’Unione europea (o in Danimarca, che non applica il Regolamento): il riconoscimento non è mai automatico. Serve una procedura di riconoscimento nel Paese in cui si trovano i beni, secondo il diritto di quel Paese; diversi ordinamenti hanno adottato la legge modello UNCITRAL sull’insolvenza transfrontaliera, che offre un canale strutturato, ma con tempi e presupposti locali.
Quando lo stabilimento si trova fuori dall’Unione, il lavoro di protezione cambia natura. Non basta scegliere lo strumento italiano giusto: occorre verificare, con un professionista del Paese interessato, se esiste una procedura di riconoscimento delle procedure straniere, quali requisiti richiede (traduzioni, legalizzazioni, prova della competenza del giudice italiano), quanto tempo impiega e quali effetti concede nell’attesa. In molti ordinamenti il riconoscimento consente di ottenere una sospensione delle azioni individuali solo dopo il deposito di una specifica domanda; nel frattempo i creditori locali restano liberi di agire. Per gli stabilimenti extra-UE, la tempistica del riconoscimento va pianificata prima ancora del deposito in Italia, coordinando le due iniziative in modo che la notizia della crisi non raggiunga i creditori locali prima della protezione.
C’è poi un aspetto spesso trascurato: anche quando il Regolamento si applica, il riconoscimento riguarda gli effetti della procedura, non la soddisfazione automatica degli interessi della madre. Il giudice dello Stato dello stabilimento continua a decidere sulle misure cautelari chieste dai creditori locali prima dell’apertura, sulle garanzie reali (mito n. 5) e sull’eventuale procedura secondaria (mito n. 4). Il riconoscimento è un punto di partenza, non un ombrello totale.
La prova
L’esclusione della composizione negoziata dall’Allegato A non è un’opinione: risulta dal testo dell’Allegato A come sostituito dal regolamento di modifica dell’8 ottobre 2025 (procedura 2025/0023(COD)). Quanto al riconoscimento della procedura principale, la Corte di giustizia ha chiarito già con la sentenza Eurofood (CGUE, 2 maggio 2006, C-341/04) che la decisione di apertura del giudice di uno Stato membro va riconosciuta dagli altri senza che questi possano sindacarne la competenza, salvo il limite dell’ordine pubblico.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio tipico è costruire tutta la protezione su un decreto di conferma delle misure in composizione negoziata e scoprire, poche settimane dopo, che la banca locale dello stabilimento ha ottenuto un sequestro dai propri giudici, pienamente efficace in quel Paese. Prima di scegliere lo strumento, va verificato dove si trovano gli asset da proteggere e quale strumento produce effetti proprio lì. A volte la scelta corretta è la composizione negoziata (riservata, flessibile, adatta alle trattative con le banche); a volte serve affiancarle, o farle seguire, uno strumento riconosciuto in tutta l’Unione.
Mito n. 3 — «Senza una sentenza, la banca non può bloccare i conti dello stabilimento estero»
Il mito
«Finché non c’è un titolo esecutivo, i conti correnti dello stabilimento sono intoccabili: la banca deve prima fare causa, vincerla, e solo dopo potrà pignorare».
Perché ci credono in tanti
Perché nell’esperienza comune l’esecuzione forzata presuppone un titolo, e il pignoramento arriva dopo il precetto. È vero per l’esecuzione; non è vero per le misure cautelari, che servono proprio a evitare che, nel tempo necessario a ottenere il titolo, il debitore svuoti il proprio patrimonio. Il mito confonde due piani: quello dell’esecuzione e quello della conservazione della garanzia patrimoniale.
La realtà
Un creditore, banca compresa, ha a disposizione almeno tre strade per bloccare liquidità prima della sentenza:
- il sequestro conservativo nazionale (in Italia, art. 671 c.p.c.; misure analoghe esistono in tutti gli ordinamenti europei), che richiede fumus del credito e pericolo di perdere la garanzia;
- le misure cautelari previste dal diritto dello Stato in cui si trova lo stabilimento, richieste direttamente ai giudici locali, che per le misure provvisorie hanno competenza anche quando il merito spetta a un altro giudice (art. 35 del Regolamento (UE) 1215/2012);
- l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC), istituita dal Regolamento (UE) 655/2014.
L’OESC è lo strumento che più smentisce il mito. Consente a un creditore domiciliato in uno Stato membro di ottenere il blocco delle somme depositate su conti tenuti in un altro Stato membro, senza che il debitore venga preventivamente avvisato, con un modulo standard, prima ancora di avere un titolo. I tempi di decisione sono brevi: di regola dieci giorni lavorativi, che si riducono a cinque se il creditore ha già una sentenza, una transazione giudiziaria o un atto pubblico. L’ordinanza è eseguibile negli altri Stati membri senza exequatur. Il creditore privo di titolo deve, di norma, prestare una cauzione a garanzia dei danni che il sequestro ingiustificato potrebbe causare.
C’è però un dettaglio che il passaparola ignora del tutto e che, per l’impresa in crisi, è prezioso: il Regolamento 655/2014 esclude dal proprio ambito i fallimenti, le procedure di liquidazione di società insolventi, i concordati e le procedure analoghe. Una volta aperta una procedura concorsuale in senso proprio, quello strumento non è più disponibile come via di aggressione individuale.
Sul versante difensivo, il debitore colpito da un’OESC non è privo di strumenti. Può chiedere la revoca o la modifica dell’ordinanza quando mancavano i presupposti, quando il credito non è fondato, quando le somme sequestrate eccedono l’importo indicato o quando sono stati colpiti importi che la legge dello Stato di esecuzione dichiara impignorabili, come quelli necessari al pagamento delle retribuzioni in alcuni ordinamenti. Può inoltre offrire una garanzia sostitutiva, liberando i conti operativi. Se il creditore non avvia il giudizio di merito entro il termine previsto, l’ordinanza perde efficacia. Infine, il Regolamento prevede una responsabilità del creditore per i danni causati da un sequestro ingiustificato: un elemento che, nelle trattative, pesa più di quanto si creda.
La prova
La disciplina è nel testo stesso del Regolamento (UE) 655/2014 (artt. 1, 2, 12, 14 e 18), applicabile dal 18 gennaio 2017 in tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca, ed è stata attuata in Italia con decreto legislativo approvato nell’ottobre 2020. Il debitore, una volta eseguito il sequestro, dispone di specifici rimedi per chiederne la revoca o la modifica, e può liberare le somme prestando una garanzia sostitutiva.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che “senza sentenza non succede niente” non si prepara: non verifica quali conti sono esposti, non predispone le difese per l’opposizione, non valuta se anticipare la protezione con uno strumento concorsuale. Il blocco della liquidità dello stabilimento, anche per poche settimane, può fermare stipendi, fornitori e produzione, con effetti a catena sulla madre. La difesa contro un sequestro di conti all’estero si gioca nei giorni, non nei mesi: sapere in anticipo quali rimedi offre lo Stato dello stabilimento è parte della protezione.
Mito n. 4 — «Se apro una procedura in Italia, all’estero non può aprirsi nient’altro»
Il mito
«La procedura principale italiana attrae tutto: una volta aperta, i creditori dello stabilimento estero dovranno insinuarsi qui, e nessun giudice straniero potrà più intervenire».
Perché ci credono in tanti
Perché il principio di universalità esiste davvero: la procedura principale, aperta nello Stato del centro degli interessi principali (COMI), è destinata a comprendere tutti i beni del debitore, ovunque si trovino, ed è regolata dalla legge dello Stato di apertura (art. 7 Reg. 2015/848). L’idea di un “giudice unico” è il cuore del sistema europeo. Ma il sistema non è puramente universalistico: è un universalismo temperato, che lascia spazio a procedure locali.
La realtà
Se il debitore ha una dipendenza in un altro Stato membro, in quello Stato può essere aperta una procedura secondaria di insolvenza, i cui effetti sono limitati ai beni situati in quel territorio (art. 3, par. 2 e 3, Reg. 2015/848). Per lo stabilimento organizzato come sede secondaria, questo significa che i beni dello stabilimento possono essere sottratti alla procedura italiana e gestiti da un amministratore locale, secondo la legge locale.
Tre precisazioni fanno la differenza nella pratica:
- non serve un nuovo accertamento dell’insolvenza: aperta la procedura principale, il giudice della procedura secondaria non deve riesaminare lo stato di insolvenza del debitore (art. 34);
- la possono chiedere molti soggetti, compreso l’amministratore della procedura principale e, in generale, qualunque creditore legittimato secondo la legge locale, non solo i creditori “dello stabilimento”;
- esistono strumenti per evitarla: l’amministratore della procedura principale può assumere un impegno unilaterale (art. 36) a rispettare, nella distribuzione del ricavato dei beni locali, i diritti di priorità che i creditori avrebbero avuto nella procedura secondaria; se l’impegno è approvato e adeguato, il giudice locale può rifiutare l’apertura della secondaria (art. 38). Il giudice può anche sospendere la decisione sull’apertura per un periodo limitato se nella procedura principale è stata concessa una sospensione delle azioni individuali.
Va considerato anche il rovescio della medaglia. Se lo stabilimento è organizzato come società controllata con sede nel Paese estero, la procedura che riguarda quello stabilimento non è secondaria rispetto alla madre: è una procedura principale autonoma della controllata, aperta nello Stato del suo COMI, con un proprio amministratore e propri creditori. In quel caso il coordinamento tra le due procedure passa per gli obblighi di cooperazione e comunicazione tra amministratori e giudici previsti dal capo V del Regolamento, e per l’eventuale procedura di coordinamento di gruppo, che però non vincola le singole procedure a un piano unico. Per la madre, la mossa più utile è spesso negoziare per tempo un percorso condiviso con i creditori della controllata, prima che la sua procedura prenda una direzione autonoma.
La prova
La Corte di giustizia, nella sentenza Burgo Group (CGUE, 4 settembre 2014, C-327/13), nata proprio da un’iniziativa di una società italiana creditrice, ha affermato che una procedura secondaria può aprirsi anche nello Stato in cui la società ha la sede legale, se il COMI è altrove, e che il diritto di chiederla non può essere riservato ai soli creditori locali o a quelli i cui crediti derivano dall’attività della dipendenza. Le Sezioni Unite hanno applicato lo stesso principio in senso inverso, ammettendo l’apertura in Italia di una procedura secondaria nei confronti di una società con sede e stabilimento italiani, la cui procedura principale era stata aperta in Francia (Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2015, n. 22093).
Cosa rischia chi ci crede
Chi costruisce il piano della madre presupponendo di poter disporre liberamente dei beni dello stabilimento estero (per esempio venderli per finanziare la continuità in Italia) può vedersi “spezzare” l’attivo da una procedura secondaria chiesta da una banca o da un fornitore locale, con un amministratore che segue logiche liquidatorie locali. Il rischio della procedura secondaria va previsto e neutralizzato prima, con l’impegno dell’art. 36 e con un dialogo strutturato con i creditori dello Stato dello stabilimento.
Mito n. 5 — «La procedura italiana congela anche ipoteche, pegni e compensazioni sui beni all’estero»
Il mito
«Con la procedura aperta in Italia scatta il blocco generale: la banca estera che ha l’ipoteca sul capannone o il pegno sui macchinari dello stabilimento dovrà aspettare come tutti gli altri».
Perché ci credono in tanti
Perché nel diritto interno l’effetto di “cristallizzazione” è forte: con l’apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore, e anche i creditori ipotecari devono passare per la procedura; nel concordato, le misure protettive inibiscono le azioni esecutive e cautelari, comprese quelle dei creditori garantiti. Chi conosce queste regole tende a proiettarle automaticamente anche sui beni situati all’estero, ritenendo che la legge italiana, applicabile alla procedura principale, li governi tutti allo stesso modo.
La realtà
Vero, ma solo a metà. La legge dello Stato di apertura regola la procedura (art. 7 Reg. 2015/848), ma il Regolamento introduce alcune eccezioni pensate proprio per tutelare l’affidamento di chi ha acquisito una garanzia secondo la legge del luogo in cui il bene si trova:
- diritti reali dei terzi (art. 8): l’apertura della procedura non pregiudica i diritti reali di creditori o terzi su beni del debitore che, al momento dell’apertura, si trovano nel territorio di un altro Stato membro. L’ipoteca della banca romena sul capannone in Romania, il pegno sui macchinari in Polonia, la cessione di crediti in garanzia regolata dal diritto locale restano, in linea di principio, al riparo dagli effetti della procedura principale italiana;
- compensazione (art. 9): l’apertura non pregiudica il diritto del creditore di compensare il proprio credito con quello del debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore. Per le banche che tengono i conti dello stabilimento, è un’arma molto concreta;
- riserva di proprietà (art. 10) e altre regole speciali per contratti su immobili, sistemi di pagamento e rapporti di lavoro (artt. 11-13).
Il punto che il passaparola ha perso per strada è doppio. Primo: l’art. 8 protegge il diritto reale, non lo rende invulnerabile: resta possibile contestarne la validità o l’opponibilità, e restano esperibili le azioni di nullità, annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli (art. 8, par. 4). Secondo: è proprio la procedura secondaria aperta nello Stato del bene a poter incidere su quei diritti, perché in quella sede si applica la legge locale con i suoi limiti alle azioni dei creditori garantiti. Paradossalmente, a volte è la madre ad avere interesse a una procedura locale.
La prova
Nella sentenza SCI Senior Home (CGUE, 26 ottobre 2016, C-195/15) la Corte di giustizia ha precisato che la qualificazione di una garanzia come “diritto reale” ai fini dell’eccezione va condotta alla luce della legge nazionale del luogo del bene, riconoscendo come tale anche un onere pubblico gravante per legge su un immobile. Nella sentenza Lutz (CGUE, 16 aprile 2015, C-557/13), relativa a somme pignorate prima dell’apertura della procedura e versate al creditore dopo, la Corte ha chiarito che l’atto può sottrarsi all’azione dell’amministratore se è regolato dalla legge di un altro Stato che non consente di impugnarlo, includendo in quella legge anche i termini di prescrizione e decadenza.
Cosa rischia chi ci crede
Chi conta sulla “paralisi generale” non tratta con il creditore garantito estero, non verifica la validità della garanzia secondo la legge locale e non valuta se un pignoramento eseguito sullo stabilimento prima dell’apertura sia ancora contestabile. Intanto la banca locale escute il pegno, compensa i saldi attivi dei conti dello stabilimento con il proprio credito e avvia la vendita dell’immobile, mentre la procedura italiana resta a guardare. Con i creditori che hanno garanzie reali sui beni esteri, la protezione passa soprattutto per l’analisi della garanzia e per la negoziazione, non per l’attesa.
Mito n. 6 — «Basta spostare la sede per scegliere il giudice più comodo»
Il mito
«Se trasferiamo la sede legale nel Paese dello stabilimento, la crisi verrà gestita lì, con regole più favorevoli e lontano dalle banche italiane».
Perché ci credono in tanti
Perché esiste una presunzione legale: per le società, il centro degli interessi principali si presume coincidente con la sede legale (art. 3 Reg. 2015/848; art. 27 CCII). E perché la libertà di stabilimento garantita dai Trattati consente effettivamente alle società di trasferire la sede in un altro Stato membro. Da qui l’idea che la scelta del giudice sia, in fondo, una questione di delibere e iscrizioni nei registri.
La realtà
In realtà la norma dice che la presunzione è relativa e, in caso di trasferimento recente, non opera affatto. Tre livelli di regole si sovrappongono:
- Regolamento europeo: la presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale non si applica se la sede è stata spostata in un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di apertura. E anche fuori da quel periodo, la presunzione cade se si prova che l’amministrazione centrale è altrove, in modo riconoscibile dai terzi.
- Codice della crisi: il trasferimento del COMI all’estero non esclude la giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di regolazione della crisi o di apertura della liquidazione giudiziale, o dopo l’inizio della composizione assistita (art. 26, comma 2, CCII), fatte salve le norme dell’Unione. Sul piano interno, anche il trasferimento della sede nell’anno anteriore alla domanda non sposta la competenza territoriale (art. 28 CCII).
- Pubblicità: finché il trasferimento non è iscritto nel registro delle imprese, non è opponibile ai terzi.
Il COMI si individua guardando a due parametri insieme: effettività (dove si formano davvero le decisioni) e riconoscibilità da parte dei terzi (dove creditori e controparti percepiscono che l’impresa è gestita). Una casella postale e un’utenza telefonica all’estero non bastano.
La prova
Con l’ordinanza del 15 maggio 2024, n. 13368, la Cassazione ha confermato la giurisdizione italiana su una società che aveva deliberato il trasferimento in Bulgaria poco prima dell’istanza, sottolineando il carattere relativo della presunzione e il fatto che il trasferimento, non ancora pubblicizzato, non era opponibile né percepibile dai terzi; la stessa pronuncia ha affermato che, durante l’iter di trasferimento, l’impresa deve mantenere attiva la propria PEC. Con l’ordinanza del 4 dicembre 2025, n. 31727, la Cassazione ha aggiunto che, per superare la presunzione legata alla sede, occorre provare sia la gestione abituale altrove sia la sua riconoscibilità esterna; in difetto della seconda prova, prevale il dato formale. Sulla relatività della presunzione si è espressa anche Cass. n. 21865/2025, mentre le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 27686/2018) hanno elencato gli indici che rivelano una sede solo formale.
Cosa rischia chi ci crede
Chi trasferisce la sede in piena crisi ottiene quasi sempre l’effetto opposto a quello sperato: il trasferimento viene letto come indizio di fittizietà, la giurisdizione resta italiana, e nel frattempo si sono spesi tempo e credibilità con le banche. Nei casi peggiori, l’operazione alimenta contestazioni sulla condotta degli amministratori. La scelta del foro si gioca sul COMI reale, non sulla sede scritta nello statuto. Può avere senso, invece, verificare se il COMI della madre sia davvero in Italia o se, per come è stato gestito il gruppo, un’altra giurisdizione sia già quella competente.
Mito n. 7 — «Avviare la composizione negoziata significa farsi chiudere i fidi dalle banche»
Il mito
«Appena la banca vede l’istanza di composizione negoziata pubblicata nel registro delle imprese, revoca le linee, segnala a sofferenza e chiede il rientro: meglio aspettare finché si può».
Perché ci credono in tanti
Perché nei primi anni di applicazione molte imprese hanno effettivamente subito sospensioni delle linee subito dopo l’accesso, e perché la disciplina di vigilanza prudenziale impone alle banche di classificare le esposizioni verso debitori in difficoltà. Il timore di “farsi notare” è comprensibile, soprattutto quando il gruppo vive di anticipi su fatture e di linee autoliquidanti, come accade spesso a chi ha uno stabilimento produttivo all’estero che fattura alla madre.
La realtà
In realtà la norma dice che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e la partecipazione alle trattative non sono, di per sé, causa di sospensione o revoca delle linee di credito (art. 16, comma 5, CCII). Le banche possono sospendere o revocare solo se lo impone la disciplina di vigilanza prudenziale, e in quel caso devono comunicarlo agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa indicando le ragioni specifiche. A ciò si aggiungono due regole dell’art. 18 CCII:
- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore (comma 5);
- dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, dal momento della conferma delle misure protettive le banche nei cui confronti esse operano non possono mantenere la sospensione delle linee di credito in essere al momento dell’accesso, salvo che dimostrino che la sospensione è imposta dalla vigilanza prudenziale (comma 5-bis).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno questa dinamica: la tutela dei fidi non è automatica, ma è un onere argomentativo che si sposta sulla banca e che va fatto valere davanti al tribunale con documenti e piano alla mano.
Due avvertenze per evitare il mito opposto. Le misure protettive non obbligano la banca a concedere nuova finanza; e la valutazione del giudice è caso per caso, con un bilanciamento tra la tutela della continuità e le ragioni di prudente gestione del credito. Va poi ricordato quanto visto al mito n. 2: le misure confermate in composizione negoziata operano verso le banche italiane, mentre per le banche dello stabilimento estero l’efficacia dipende dal diritto locale.
La prova
Il Tribunale di Crotone, con provvedimento del 4 gennaio 2025, ha concesso misure cautelari nell’ambito di una composizione negoziata per impedire che la banca procedesse con la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e nelle banche dati private, valorizzando la funzione di salvaguardia della continuità. In senso più cauto, il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 16 marzo 2025, pur confermando le misure protettive, ha respinto la richiesta di imporre la riattivazione delle linee sospese, riconoscendo alla banca la possibilità di mantenere sospensioni giustificate da ragioni specifiche ed esplicitate di prudente gestione del credito, non superate dal piano.
Cosa rischia chi ci crede
Chi rinvia la composizione negoziata per paura delle banche arriva all’istanza quando le linee sono già state ridotte, i ritardi verso fornitori e dipendenti dello stabilimento sono già visibili e le misure protettive hanno meno da proteggere. Peggio: rischia di trovarsi in una situazione di insolvenza conclamata in cui la composizione non è più praticabile. Il momento giusto per proteggere i fidi è prima che la banca abbia ragioni prudenziali documentabili per sospenderli.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare la sequenza reale degli eventi quando si agisce credendo a uno dei miti. Non descrivono casi seguiti dallo studio.
Simulazione 1 — Composizione negoziata e stabilimento in un altro Stato membro (mito n. 2)
Ipotesi. Società madre italiana con esposizione bancaria complessiva di 3.184.600 €. Stabilimento produttivo in Romania organizzato come sede secondaria (non come società controllata), con saldi attivi su conti locali per 412.750 € e un debito verso una banca romena di 638.900 €. Il 3 marzo 2026 la società pubblica l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; il tribunale le conferma il 27 marzo per 120 giorni.
Sviluppo. Convinto che la conferma valga ovunque, l’amministratore non informa la banca romena e non attiva alcuna tutela locale. Il 14 aprile la banca romena ottiene dai giudici locali un sequestro sui conti dello stabilimento per l’intero saldo. La composizione negoziata non è una procedura dell’Allegato A, quindi il decreto italiano non produce effetti automatici in Romania.
Esito. 412.750 € di liquidità bloccati; le retribuzioni di aprile dello stabilimento (circa 186.300 €) non vengono pagate alla scadenza. Alternativa corretta: censire prima gli asset esteri, aprire un tavolo con la banca romena dentro le trattative con l’esperto, valutare il passaggio a uno strumento incluso nell’Allegato A (accordo di ristrutturazione, PRO, concordato) se la protezione transfrontaliera è indispensabile.
Simulazione 2 — Il trasferimento di sede “salvavita” (mito n. 6)
Ipotesi. Società con debiti scaduti verso tre banche per 2.417.380 €. L’assemblea delibera il trasferimento della sede nello Stato membro dello stabilimento; l’iscrizione nel registro delle imprese avviene l’11 febbraio 2026. Il 29 aprile 2026 una banca deposita in Italia ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Sviluppo. Tra trasferimento e ricorso passano 77 giorni: meno di tre mesi. La presunzione di coincidenza tra COMI e nuova sede non opera. Inoltre il trasferimento è avvenuto nell’anno precedente la domanda (art. 26, comma 2, CCII). Gli amministratori risiedono in Italia, le riunioni del consiglio si tengono a Milano, i contratti con i clienti sono gestiti dalla sede italiana.
Esito. Il tribunale italiano ritiene la propria giurisdizione; il trasferimento è valutato come indizio di fittizietà. Alternativa corretta: nessun trasferimento, e accesso tempestivo a uno strumento di regolazione della crisi con COMI correttamente individuato in Italia.
Simulazione 3 — Il sequestro europeo sui conti (mito n. 3)
Ipotesi. Un fornitore tedesco della controllata estera, creditore di 287.430 € senza titolo esecutivo, presenta il 2 settembre 2026 domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti della controllata tenuti in un altro Stato membro, prestando la cauzione richiesta.
Sviluppo. Il debitore non riceve alcun preavviso. Il giudice decide entro dieci giorni lavorativi; l’ordinanza viene eseguita dalle banche e solo dopo notificata al debitore, che può proporre i rimedi previsti dal Regolamento o liberare le somme offrendo una garanzia equivalente.
Variante. Se, prima della domanda, la controllata avesse già avuto aperta una procedura concorsuale rientrante nelle esclusioni del Regolamento 655/2014, l’OESC non sarebbe stata disponibile come strumento individuale: il fornitore avrebbe dovuto far valere il credito nella procedura.
| Scenario | Liquidità bloccata | Strumento usato dal creditore | Contromossa possibile |
|---|---|---|---|
| Simulazione 1 | 412.750 € | Sequestro locale | Strumento Allegato A o accordo con la banca |
| Simulazione 2 | — | Ricorso per liquidazione giudiziale | Strumento di regolazione tempestivo, COMI reale |
| Simulazione 3 | 287.430 € | OESC (Reg. 655/2014) | Rimedi del debitore, garanzia sostitutiva |
Il fondo di verità
Ogni mito di questa guida nasce da un frammento corretto, isolato dal contesto. Ricomporre i frammenti nel quadro giusto è il primo passo per costruire la protezione della società madre.
È vero che le società del gruppo sono soggetti distinti. Ma solo se lo stabilimento è una società controllata; se è una sede secondaria, il soggetto è uno solo. E anche quando la separazione esiste, garanzie, patronage, cash pooling e responsabilità da direzione e coordinamento la rendono permeabile.
È vero che le procedure europee sono riconosciute automaticamente. Ma solo quelle dell’Allegato A, solo negli Stati membri che applicano il Regolamento, e con le eccezioni previste a tutela di garanzie reali, compensazioni e rapporti particolari. Fuori dall’Unione, il riconoscimento dipende dalla legge locale.
È vero che l’esecuzione forzata richiede un titolo. Ma la tutela cautelare no: sequestri nazionali, misure provvisorie dei giudici locali e OESC consentono di bloccare liquidità prima della sentenza. Ed è altrettanto vero che, una volta aperta una procedura concorsuale in senso proprio, gli strumenti individuali arretrano.
È vero che la procedura principale ha vocazione universale. Ma il sistema europeo ammette procedure secondarie dove esiste una dipendenza, e offre all’amministratore della principale strumenti, come l’impegno unilaterale, per evitarle.
È vero che la sede legale fa presumere il COMI. Ma è una presunzione relativa, che non opera per trasferimenti recenti e cede davanti a una gestione effettiva e riconoscibile altrove.
È vero che le banche possono sospendere le linee. Ma non per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata, e dopo il correttivo del 2024 devono giustificare con la vigilanza prudenziale il mantenimento delle sospensioni una volta confermate le misure protettive.
Il filo che lega questi frammenti è uno solo: la protezione della società madre non dipende da una mossa, ma dall’allineamento tra strumento scelto, luogo dei beni e posizione di ciascun creditore. La composizione negoziata, il concordato, gli accordi di ristrutturazione e il PRO non sono alternative astratte: ciascuno produce effetti diversi in Italia, negli altri Stati membri e fuori dall’Unione, e verso creditori chirografari, garantiti e bancari. Spesso la soluzione efficace è una sequenza: prima la composizione negoziata per stabilizzare i rapporti con le banche italiane e verificare la sostenibilità del piano, poi, se necessario, lo strumento riconosciuto in tutta l’Unione per mettere al riparo gli asset esteri.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume, per chi deve decidere in fretta, la distanza tra ciò che si sente dire e ciò che prevede davvero la disciplina vigente. Ogni riga rinvia al mito trattato sopra.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Lo stabilimento estero è un’altra cosa | Se è sede secondaria, è la stessa società; se è controllata, i debiti possono risalire tramite garanzie, patronage, cash pooling e art. 2497 c.c. |
| Le misure protettive italiane valgono ovunque | Il riconoscimento automatico vale solo per le procedure dell’Allegato A del Reg. 2015/848; la composizione negoziata non vi rientra; fuori UE serve il riconoscimento locale |
| Senza sentenza i conti esteri sono intoccabili | Sequestri cautelari nazionali e OESC (Reg. 655/2014) consentono il blocco senza titolo e senza preavviso |
| Aperta la procedura in Italia, all’estero nulla | Dove c’è una dipendenza può aprirsi una procedura secondaria; l’impegno dell’art. 36 può evitarla |
| La procedura italiana congela le garanzie estere | Diritti reali e compensazioni su beni esteri sono salvaguardati (artt. 8-9 Reg.), salvo azioni di invalidità o procedura secondaria |
| Basta spostare la sede | Presunzione relativa; inoperante per trasferimenti nei 3 mesi; l’art. 26 CCII mantiene la giurisdizione italiana per trasferimenti nell’anno |
| Composizione negoziata = fidi revocati | L’accesso non è di per sé causa di revoca; dopo la conferma delle misure la banca deve giustificare la sospensione con la vigilanza prudenziale |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se lo stabilimento è una società controllata, la madre non risponde mai dei suoi debiti? No. Non risponde automaticamente, ma risponde se ha rilasciato fideiussioni, garanzie autonome o lettere di patronage con contenuto impegnativo, e può essere chiamata a risarcire il danno se ha esercitato la direzione e coordinamento sacrificando il patrimonio della controllata. Senza una verifica documentale di tutti gli impegni firmati negli anni, la risposta non può essere data.
Quindi è vero che la composizione negoziata è inutile se ho uno stabilimento all’estero? No. È utile per trattare con le banche italiane, per proteggere la continuità in Italia e per costruire un accordo che coinvolga anche i creditori esteri su base negoziale. Ciò che non garantisce è il riconoscimento automatico delle misure protettive all’estero: se quella protezione è decisiva, va combinata o fatta seguire da uno strumento dell’Allegato A.
Quindi è vero che una banca estera può bloccare i conti dello stabilimento senza avvisarmi? Sì. L’OESC è concepita proprio per operare a sorpresa, e lo stesso vale per molte misure cautelari nazionali. Il debitore si difende dopo, con i rimedi previsti, oppure prima, prevenendo il rischio con una strategia di protezione adeguata.
Quindi è vero che la procedura secondaria è sempre un danno per la madre? Dipende. Spesso lo è, perché frammenta l’attivo; in alcuni casi, però, una procedura locale consente di gestire meglio i creditori garantiti o i rapporti di lavoro dello stabilimento secondo la legge del luogo. La valutazione va fatta prima, non subita dopo.
Quindi è vero che il correttivo del 2024 obbliga la banca a riattivare le linee sospese? Dipende. Dopo la conferma delle misure protettive, la banca non può mantenere la sospensione salvo che dimostri ragioni di vigilanza prudenziale; i tribunali stanno valutando caso per caso se quelle ragioni sussistono, e le prime pronunce non vanno tutte nella stessa direzione.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nella guida, ciascuno collegato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
1. Corte di giustizia UE, 2 maggio 2006, causa C-341/04 (Eurofood). Principio: la decisione di apertura di una procedura principale pronunciata dal giudice di uno Stato membro va riconosciuta dagli altri senza riesame della competenza; il COMI si individua secondo criteri oggettivi e riconoscibili dai terzi. Rilevanza: miti 2 e 6, sul riconoscimento automatico e sui limiti della presunzione legata alla sede.
2. Corte di giustizia UE, 4 settembre 2014, causa C-327/13 (Burgo Group). Principio: una procedura secondaria può aprirsi anche nello Stato della sede legale se il COMI è altrove; la legittimazione a chiederla non può essere riservata ai soli creditori locali o a quelli i cui crediti nascono dalla dipendenza. Rilevanza: mito 4; dimostra che il rischio di procedure secondarie non è teorico e può essere attivato da creditori di qualunque Stato.
3. Cassazione, Sezioni Unite, 29 ottobre 2015, n. 22093. Principio: l’apertura all’estero della procedura principale non impedisce al giudice italiano di aprire una procedura secondaria nei confronti di una società con sede e struttura produttiva in Italia. Rilevanza: mito 4, visto dal lato italiano.
4. Corte di giustizia UE, 16 aprile 2015, causa C-557/13 (Lutz). Principio: il pagamento di somme pignorate prima dell’apertura della procedura e versate dopo può sottrarsi alle azioni dell’amministratore se regolato da una legge straniera che non consente di impugnarlo, compresi i relativi termini di prescrizione e decadenza. Rilevanza: mito 5; i pignoramenti eseguiti sullo stabilimento prima dell’apertura vanno analizzati secondo la legge che li governa.
5. Corte di giustizia UE, 26 ottobre 2016, causa C-195/15 (SCI Senior Home). Principio: la nozione di diritto reale ai fini dell’eccezione europea va ricostruita alla luce della legge nazionale del luogo del bene, e può comprendere anche oneri reali previsti per legge. Rilevanza: mito 5; conferma che le garanzie su beni esteri seguono, per molti aspetti, la legge locale.
6. Cassazione, Sezioni Unite, n. 27686/2018. Principio: per stabilire se la sede legale sia solo formale rilevano indici concreti, come il luogo in cui si forma la volontà dell’ente, la prosecuzione dell’attività in Italia e l’assenza di effettivi collegamenti con l’ordinamento estero. Rilevanza: mito 6; fornisce il catalogo degli indizi di fittizietà del trasferimento.
7. Cassazione, Sez. I, ordinanza 15 maggio 2024, n. 13368. Principio: la presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale è relativa e non opera per trasferimenti nei tre mesi anteriori alla domanda; un trasferimento non ancora pubblicizzato non è opponibile ai terzi; durante l’iter l’impresa deve tenere attiva la PEC. Rilevanza: mito 6, nella sua applicazione più diretta.
8. Cassazione, n. 21865/2025. Principio: se la presunzione legata alla sede fosse assoluta, la definizione legale di COMI perderebbe significato; la prova contraria è quindi sempre ammessa. Rilevanza: mito 6.
9. Cassazione, Sez. I, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31727. Principio: per superare la presunzione dell’art. 27 CCII occorre dimostrare sia la gestione abituale degli interessi in un luogo diverso sia la riconoscibilità di tale collocazione da parte dei terzi. Rilevanza: mito 6; chiarisce l’onere probatorio per chi invoca un COMI diverso dalla sede.
10. Cassazione, 17 luglio 2025, n. 19943. Principio: il creditore insoddisfatto della controllata eterodiretta può agire contro la capogruppo per il danno all’integrità del patrimonio della controllata; aperta la procedura concorsuale della controllata, la legittimazione spetta al curatore. Rilevanza: mito 1; dimostra come i debiti della controllata possano tradursi in esposizione risarcitoria della madre.
11. Cassazione, 30 maggio 2024, n. 15196. Principio: la società eterodiretta non è legittimata ad agire direttamente contro chi esercita su di essa la direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. Rilevanza: mito 1; definisce chi può attivare la responsabilità di gruppo.
12. Tribunale di Crotone, provvedimento del 4 gennaio 2025. Principio: in composizione negoziata possono essere concesse misure cautelari che impediscono alla banca la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e nelle banche dati private, a tutela della continuità aziendale. Rilevanza: mito 7.
13. Tribunale di Bologna, provvedimento del 16 marzo 2025. Principio: la conferma delle misure protettive non comporta automaticamente l’obbligo di riattivare le linee sospese quando la banca esplicita ragioni specifiche di prudente gestione del credito non superate dal piano. Rilevanza: mito 7; ridimensiona la versione “ottimistica” del mito opposto.
Accanto alle pronunce, i testi normativi decisivi: Regolamento (UE) 2015/848 (artt. 2, 3, 7, 8, 9, 19, 20, 34, 36, 38, capo V) e Allegato A come sostituito dal regolamento di modifica dell’8 ottobre 2025; Regolamento (UE) 655/2014; Regolamento (UE) 1215/2012 (art. 35); D.Lgs. 14/2019 (artt. 11, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 54, 64-bis, 284 ss.); art. 2497 c.c.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo traduciamo in azioni. Per un’impresa in crisi con uno stabilimento all’estero, lo studio interviene con strumenti concreti:
- Ricostruiamo la struttura giuridica dello stabilimento: verifichiamo dai registri se si tratta di sede secondaria o di società controllata e individuiamo quale debitore risponde di quali debiti.
- Censiamo tutte le garanzie che collegano madre e stabilimento: esaminiamo fideiussioni, garanzie autonome, lettere di patronage, pegni e ipoteche, accertando quali possono essere escusse e da chi.
- Mappiamo gli asset esposti per Paese: conti, immobili, macchinari e crediti verso clienti, con l’indicazione della legge che li governa e degli strumenti cautelari che i creditori possono usare lì.
- Verifichiamo dove si trova il COMI reale della società madre, con gli indici elaborati dalla Cassazione, per evitare contestazioni sulla giurisdizione o, al contrario, per farle valere.
- Valutiamo lo strumento di protezione più adatto: composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, PRO o concordato, confrontandone gli effetti in Italia, negli altri Stati membri e fuori dall’Unione.
- Predisponiamo le istanze di misure protettive e cautelari e ne sosteniamo la conferma davanti al tribunale, coordinandoci con l’esperto nominato.
- Contestiamo le sospensioni e revoche degli affidamenti non motivate o non giustificate dalla vigilanza prudenziale, facendo valere gli artt. 16 e 18 CCII.
- Prepariamo la difesa contro sequestri e OESC, individuando i rimedi disponibili e la garanzia sostitutiva quando conviene liberare la liquidità.
- Prevediamo il rischio di procedure secondarie e, quando la procedura principale è aperta, impostiamo l’impegno dell’art. 36 del Regolamento per evitarle.
- Analizziamo la posizione della capogruppo rispetto ad azioni di responsabilità da direzione e coordinamento e alle azioni recuperatorie sui flussi infragruppo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una crisi d’impresa con un fronte estero, pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere il percorso della composizione negoziata dal lato dell’esperto significa sapere quali documenti convincono il tribunale a confermare le misure protettive, come si costruisce un test di risanamento credibile e come si conduce un tavolo con le banche che regga anche quando alcuni creditori sono esteri.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue reclami sulle misure protettive, opposizioni ai sequestri e questioni di giurisdizione, senza cambi di linea tra un grado e l’altro.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la protezione della madre richiede di leggere nello stesso momento contratti di finanziamento, bilanci, flussi di cassa del gruppo e regole processuali.
Chiusura
L’informazione corretta è la prima difesa. Nessuno dei sette miti è nato dal nulla: ciascuno contiene una parte di verità che, isolata, porta a scelte sbagliate proprio nei momenti in cui il margine di errore è minimo. La società madre si protegge quando si conoscono con precisione la forma dello stabilimento, gli impegni assunti verso le banche, il luogo reale dei beni e gli effetti che ciascuno strumento produce in ogni Paese coinvolto.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede insieme le competenze che l’Avv. Monardo esercita: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per gestire composizione negoziata e misure protettive; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per affrontare l’esposizione verso gli istituti di credito; la qualifica di cassazionista per sostenere fino all’ultimo grado le impugnazioni su sequestri, misure e giurisdizione.
📩 Prima che un sequestro all’estero o una revoca dei fidi decidano al posto tuo, scrivici: trovi tutti i recapiti dello Studio Monardo al termine di questa pagina.
