Il container è in banchina da quattro giorni. Il terminal non dà una data di rilascio, lo spedizioniere parla di congestione e di controlli, il cliente ha già inviato la prima PEC: la consegna era fissata per la settimana prossima e il contratto prevede una penale giornaliera. Nel frattempo, a fine mese scadono la rata del leasing, la fattura del fornitore di materie prime e il rientro concordato con la banca. È in quel momento, non sei mesi dopo, che si decide se le penali diventeranno un debito certo o una pretesa contestabile.
La risposta alla domanda del titolo è articolata, ma non è un no. Uno studio legale non ha il potere di “cancellare” una clausola penale con una lettera. Può però fare tre cose che, messe nella sequenza giusta, producono un effetto molto vicino al blocco: impedire che la penale maturi quando il ritardo dipende da una causa non imputabile all’impresa (artt. 1218 e 1256 c.c.); ottenerne la riduzione quando è manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.); e, se la crisi è già in atto, congelare le azioni esecutive e le risoluzioni contrattuali dei creditori attraverso le misure protettive della composizione negoziata (artt. 18 e 19 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019).
Ognuno di questi strumenti ha però una finestra temporale. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questo articolo ricostruisce la vicenda come una cronologia: dal giorno in cui la merce si ferma, alle prime notifiche, alle diffide, alle penali trattenute in compensazione, all’istanza di composizione negoziata, all’udienza di conferma delle misure protettive, alle trattative con l’esperto, fino agli esiti possibili e al contenzioso sulle penali.
La timeline, in sintesi: giorno 0, il blocco; giorni 1-7, le comunicazioni che fissano la prova dell’impedimento; giorni 8-30, le penali che iniziano a correre e le prime diffide; giorni 30-60, il bivio della crisi; poi l’istanza, l’udienza entro dieci giorni dal ricorso, i 30-120 giorni di misure protettive prorogabili fino a 240, i 180 giorni (più eventuali 180) di trattative, e gli esiti.
Lo Studio Monardo segue proprio questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè iscritto tra i professionisti abilitati a condurre la composizione negoziata da cui dipendono le misure protettive e la rinegoziazione dei contratti; ed è avvocato cassazionista, il che consente di sostenere la contestazione delle penali, se serve, fino all’ultimo grado di giudizio. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario completa il quadro sul fronte dei debiti verso banche e società di leasing.
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La mappa temporale: dove si trova oggi la tua impresa
Prima di entrare nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. I tempi indicati sono di due tipi: quelli fissati dalla legge (che non si possono superare) e quelli fisiologici, cioè la durata che queste fasi hanno normalmente nella pratica. La distinzione è importante perché il debitore che confonde un termine perentorio con una tempistica “di massima” perde strumenti che non tornano più disponibili.
Due avvertenze. La prima: la timeline non è obbligata. Molte imprese si fermano alla tappa 3 o alla tappa 4, perché le comunicazioni e la contestazione delle penali bastano a riportare il rapporto con il cliente su un piano negoziale. La composizione negoziata entra in gioco quando il blocco della merce si somma a una tensione finanziaria più ampia, cioè quando le scadenze dei debiti non sono più sostenibili con i flussi di cassa. La seconda: i binari possono correre in parallelo. La contestazione della penale davanti al giudice (o in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) può procedere mentre è aperta una composizione negoziata.
| Tappa | Momento | Evento chiave | Base normativa | Termine o durata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | La merce si ferma in porto | artt. 1218, 1256 c.c. | Avvio della raccolta prove |
| 2 | Giorni 1-7 | Comunicazione dell’impedimento al cliente e ai fornitori | artt. 1175, 1375 c.c.; clausole di forza maggiore; art. 79 CISG per le vendite internazionali | Tempestività: termine contrattuale o “ragionevole” |
| 3 | Giorni 8-30 | Le penali iniziano a maturare, arrivano diffide e trattenute | artt. 1382-1384, 1454, 1456, 1460 c.c. | Diffida: almeno 15 giorni salvo patto o usi |
| 4 | Giorni 30-60 | I debiti scadono: il bivio della crisi | art. 2 CCII; art. 12 CCII | Valutazione sui flussi dei successivi 12 mesi |
| 5 | Giorno X | Istanza di composizione negoziata con misure protettive | artt. 17-18 CCII | Effetto dalla pubblicazione nel registro imprese |
| 6 | Entro 10 giorni dal ricorso | Udienza di conferma delle misure protettive | art. 19 CCII | Durata delle misure: 30-120 giorni |
| 7 | Mesi 1-6 | Trattative con l’esperto, rinegoziazione dei contratti | artt. 10, 16, 21 CCII | 180 giorni dall’accettazione dell’esperto |
| 8 | Oltre i 120 giorni | Proroghe, limite dei 240 giorni, misure cautelari | art. 19, comma 5, CCII | Massimo 240 giorni di protezione |
| 9 | Fine percorso | Esiti: accordo, strumenti di regolazione, oppure contenzioso sulle penali | art. 23 CCII; artt. 633 ss. c.p.c. | Opposizione a decreto ingiuntivo: 40 giorni (feriale 1-31 agosto) |
Ogni riga di questa tabella corrisponde a una delle sezioni che seguono. Se ti trovi già oltre il giorno 30, leggi comunque le tappe precedenti: molte prove (le comunicazioni, i documenti portuali, le email con lo spedizioniere) si possono ancora recuperare, e la loro assenza è il primo argomento che il creditore userà contro di te.
Giorno 0: la merce si ferma in banchina
Cosa succede
Il container non viene rilasciato. Le cause possibili sono molte e conviene annotarle fin da subito con precisione: congestione del terminal, sciopero dei portuali o degli autotrasportatori, controlli doganali o sanitari prolungati, fermo disposto da un’autorità, deviazione della nave su rotte più lunghe per ragioni di sicurezza internazionale, guasti alle infrastrutture. Ognuna di queste cause ha un peso giuridico diverso, e la differenza emergerà mesi dopo, quando un giudice dovrà stabilire se il ritardo nella consegna al cliente è imputabile all’impresa oppure no.
Nello stesso giorno iniziano a correre due orologi paralleli. Il primo è quello dei costi logistici: soste, depositi, giornate extra di noleggio del container che lo spedizioniere o il vettore addebiteranno. Il secondo è quello del contratto a valle: la data di consegna promessa al cliente, a cui è agganciata la penale.
La norma
La regola di partenza è l’art. 1218 c.c.: il debitore che non esegue esattamente la prestazione risponde del danno, salvo che provi che l’inadempimento o il ritardo è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L’art. 1256 c.c. completa il quadro distinguendo tra impossibilità definitiva, che estingue l’obbligazione, e impossibilità temporanea, durante la quale il debitore non è responsabile del ritardo. La seconda ipotesi è esattamente quella della merce bloccata: la consegna non è impossibile per sempre, ma per un periodo.
C’è poi un dato che spesso sfugge: secondo l’orientamento consolidato, la clausola penale presuppone un inadempimento imputabile. Se il ritardo è giustificato da un impedimento non imputabile, la penale per quel periodo non matura. È il primo e più potente “blocco” disponibile, ma funziona solo se l’impedimento è provato.
I termini che si attivano
Al giorno 0 non scatta un termine legale in senso stretto. Scatta però il termine contrattuale di consegna, che va riletto subito: è un termine essenziale (art. 1457 c.c.) oppure ordinario? Se è essenziale, il cliente che vuole l’esecuzione nonostante la scadenza deve comunicarlo entro tre giorni, altrimenti il contratto si intende risolto di diritto. Se il termine di consegna è qualificato come essenziale, i primi tre giorni dopo la scadenza decidono se il contratto resta in vita. Molti contratti di fornitura usano la parola “essenziale” senza che il termine lo sia davvero, e la qualificazione va verificata alla luce dell’intero regolamento.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva del giorno 0 è la documentazione. In concreto: farsi rilasciare per iscritto dallo spedizioniere o dall’agente marittimo la causa del fermo; scaricare e conservare gli avvisi pubblicati dall’autorità portuale o dal terminal; salvare le comunicazioni del vettore sulla deviazione o sul ritardo della nave; annotare la data esatta di arrivo in porto e la data del primo tentativo di ritiro. Sono documenti che fra sei mesi saranno difficilissimi da ricostruire.
In parallelo, va fatta una prima ricognizione dei contratti esposti: quali clienti hanno penali per ritardata consegna, con quale importo giornaliero e con quale tetto massimo; quali contratti contengono clausole di forza maggiore e con quali obblighi di notifica; quali contratti contengono clausole risolutive espresse.
Preclusa, a questo stadio, non c’è ancora nessuna opzione. Ma ogni giorno di silenzio indebolisce la posizione.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che il problema sia “logistico” e non giuridico. L’imprenditore insiste con lo spedizioniere, cerca soluzioni alternative di trasporto (scelta corretta, perché la diligenza nel tentare di superare l’impedimento è parte della prova), ma non informa il cliente e non conserva nulla. Quando arriverà la richiesta di penale, l’impresa avrà dalla sua solo la propria parola.
Quanto dura realmente
Il fermo può durare da pochi giorni a diverse settimane. Il dato giuridicamente rilevante non è tanto la durata complessiva quanto la sua corrispondenza temporale con il periodo di ritardo verso il cliente: la penale si contesta giorno per giorno, e ogni giorno di ritardo coperto dall’impedimento documentato è un giorno di penale che può non maturare.
Giorni 1-7: le comunicazioni che decidono la partita
Cosa succede
È la settimana in cui l’impresa deve parlare. Il cliente aspetta la merce, il fornitore aspetta il pagamento, la banca guarda i movimenti del conto. Le comunicazioni inviate in questi giorni diventeranno il fascicolo probatorio di qualsiasi controversia successiva.
La norma
Le comunicazioni hanno tre fondamenti. Il primo è contrattuale: la maggior parte dei contratti commerciali strutturati contiene una clausola di forza maggiore che impone di notificare l’evento entro un certo numero di giorni, con indicazione della causa e della durata prevedibile, pena la perdita del beneficio. Il secondo è legale: gli artt. 1175 e 1375 c.c. impongono a entrambe le parti di comportarsi secondo correttezza e di eseguire il contratto secondo buona fede, e tra gli obblighi che ne derivano c’è quello di informare tempestivamente la controparte di un evento che incide sull’esecuzione. Il terzo vale per le vendite internazionali di beni regolate dalla Convenzione di Vienna (CISG): l’art. 79 esonera la parte inadempiente dal risarcimento quando l’inadempimento è dovuto a un impedimento fuori dal suo controllo, ma richiede che la controparte sia avvisata entro un termine ragionevole, altrimenti si risponde dei danni derivanti dal mancato avviso.
I termini che si attivano
Il termine di notifica previsto dalla clausola di forza maggiore va trattato come perentorio: se il contratto prevede, ad esempio, cinque giorni lavorativi dalla conoscenza dell’evento, la notifica al sesto giorno può far perdere il diritto di invocare la clausola, lasciando all’impresa solo la via, più impegnativa, degli artt. 1218 e 1256 c.c. In assenza di clausola, il riferimento è la “tempestività” desumibile dalla buona fede: qualche giorno, non qualche settimana.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la prima vera finestra strategica. Una comunicazione ben costruita, inviata entro la prima settimana, fa tre cose: fissa la data di inizio dell’impedimento, dimostra la diligenza dell’impresa e apre la porta alla rinegoziazione. Deve contenere: la descrizione dell’evento con il riferimento ai documenti (avviso del terminal, comunicazione del vettore); la dichiarazione che l’evento è estraneo alla sfera di controllo dell’impresa; la durata prevedibile, se nota; le misure adottate per mitigare il ritardo (tentativi di ritiro, trasporti alternativi valutati, costi sostenuti); una proposta concreta (nuova data di consegna, consegne parziali, sospensione della penale per il periodo di impedimento).
Va inviata via PEC o comunque con un mezzo che dia prova della data e del contenuto. Va inviata anche ai fornitori e, se il blocco incide sulla capacità di rispettare le scadenze, alla banca e alla società di leasing, con un tono diverso: non per invocare la forza maggiore (un’obbligazione pecuniaria non diventa impossibile perché la merce è ferma), ma per anticipare una richiesta di moratoria prima che scatti l’inadempimento.
Qui c’è un punto da non sbagliare. L’impossibilità sopravvenuta libera dalla responsabilità per il ritardo nella consegna, ma non giustifica il mancato pagamento dei debiti di denaro. Sono due binari distinti: sul primo si discute di imputabilità; sul secondo si discute di sostenibilità finanziaria, e lo strumento è la rinegoziazione, eventualmente assistita dalla composizione negoziata.
C’è poi la catena dei contratti a monte, che va guardata nella stessa settimana. Il ritardo verso il cliente nasce da un ritardo subito dall’impresa: il vettore, lo spedizioniere, il fornitore estero che doveva consegnare i componenti. Il primo passo è verificare la resa pattuita nel contratto di acquisto (le regole Incoterms richiamate nell’ordine stabiliscono in quale momento il rischio passa dal venditore all’acquirente e chi deve organizzare il trasporto) e le condizioni del contratto di spedizione. Se il blocco è imputabile a uno degli anelli della catena (ad esempio un errore documentale dello spedizioniere che ha causato un controllo doganale prolungato), l’impresa non può invocare l’impedimento verso il cliente, perché il fatto dei propri ausiliari le è riferibile; ma può agire a sua volta verso chi ha causato il ritardo. Se invece il blocco è davvero esterno a tutti, la stessa documentazione serve su entrambi i fronti: verso il cliente per escludere la penale, verso il fornitore estero e il vettore per definire chi sopporta i costi di sosta e deposito.
La regola pratica è che ogni comunicazione inviata a valle deve essere coerente con quelle inviate a monte. Un’impresa che scrive al cliente che il blocco è dovuto a una causa esterna, e contemporaneamente contesta allo spedizioniere un errore nella pratica doganale, offre al cliente l’argomento per sostenere che il ritardo era evitabile. La coerenza delle due versioni va costruita fin dall’inizio.
L’errore tipico di questa fase
Inviare una comunicazione generica (“causa problemi logistici la consegna subirà ritardi”) senza documenti e senza qualificare l’evento. È peggio che non scrivere nulla, perché il cliente potrà sostenere che l’impresa stessa ha descritto il ritardo come un proprio problema organizzativo. La Cassazione ha chiarito che chi invoca l’impossibilità deve provare la non imputabilità dell’evento anche sotto il profilo della colpa remota, senza che basti richiamare genericamente un ordine dell’autorità (Cass. civ., Sez. III, ord. 20 aprile 2023, n. 10683): la comunicazione dei primi giorni è il primo mattone di quella prova.
Quanto dura realmente
La redazione di una comunicazione solida richiede uno o due giorni di lavoro, a condizione che i documenti portuali siano già disponibili. Le risposte dei clienti arrivano di solito entro una settimana; quelle delle banche sono più lente e spesso interlocutorie.
Giorni 8-30: le penali iniziano a correre e arrivano le diffide
Cosa succede
La data di consegna è passata. Il cliente, se non ha accettato la proposta, comincia a contabilizzare la penale giornaliera e spesso la comunica con una lettera che annuncia la trattenuta sulle fatture successive. Alcuni clienti fanno di più: inviano una diffida ad adempiere con l’avvertimento che, decorso il termine, il contratto si intenderà risolto; altri invocano una clausola risolutiva espressa. Dall’altro lato, i fornitori dell’impresa, a cui nel frattempo non è stato pagato quanto dovuto, si muovono nello stesso modo.
La norma
La clausola penale è disciplinata dagli artt. 1382-1384 c.c. L’art. 1382 stabilisce che la penale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, salvo patto per il danno ulteriore, ed è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. L’art. 1383 vieta di cumulare la prestazione principale e la penale, a meno che la penale non sia stata pattuita per il semplice ritardo: è il caso tipico delle penali giornaliere per ritardata consegna, che si sommano alla consegna tardiva. L’art. 1384 consente al giudice di ridurre equamente la penale se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte o se l’ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento.
Sul fronte della risoluzione: la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) deve concedere un termine non inferiore a quindici giorni, salvo diverso accordo o salvo che un termine minore risulti congruo per la natura del contratto o per gli usi; la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) opera quando la parte interessata dichiara di volersene avvalere; l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) consente a una parte di rifiutare la propria prestazione se l’altra non adempie la sua.
I termini che si attivano
Il termine della diffida, se ricevuta, è il più insidioso dell’intera timeline: alla sua scadenza il contratto si risolve di diritto. Va calcolato con precisione dalla data di ricezione. Va però ricordato che la risoluzione per diffida non è automatica nel senso che il giudice non possa sindacarla: la Cassazione ha ribadito che anche dopo l’inutile decorso del termine resta necessario l’accertamento della gravità dell’inadempimento, valutata alla scadenza e alla luce dell’interesse residuo del creditore (Cass. civ., Sez. I, ord. 4 settembre 2023, n. 25703). Analogamente, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, la condotta dei contraenti va valutata secondo buona fede, sicché un comportamento del debitore conforme a correttezza può escludere l’inadempimento rilevante (Cass. civ., Sez. I, ord. 23 marzo 2023, n. 8282).
Cosa può fare il debitore ora
Ogni diffida e ogni comunicazione di penale va contestata per iscritto entro pochi giorni, con richiamo all’impedimento già notificato. La contestazione deve dire tre cose: che il ritardo, per il periodo coperto dal fermo documentato, non è imputabile all’impresa e quindi la penale non matura (artt. 1218 e 1256 c.c.); che, in ogni caso, la penale è manifestamente eccessiva rispetto all’interesse del creditore e se ne chiede la riduzione ai sensi dell’art. 1384 c.c.; che la trattenuta in compensazione non è accettata, perché il credito da penale non è né liquido né esigibile finché è contestato nei suoi presupposti.
Su quest’ultimo punto conviene essere precisi: la compensazione legale richiede crediti certi, liquidi ed esigibili. Una penale contestata nell’an (perché manca l’imputabilità) e nel quantum (perché se ne chiede la riduzione) difficilmente presenta quei requisiti. Il cliente che trattiene comunque la somma si espone a un’azione per il pagamento della fattura.
Se la diffida arriva da un fornitore per un debito pecuniario, la difesa è diversa: qui non c’è impossibilità da invocare, e la mossa utile è una proposta scritta di piano di rientro, prima della scadenza del termine. Se il fornitore è strategico e la sua risoluzione bloccherebbe la produzione, questo è il segnale che la tappa 4 è vicina.
L’errore tipico di questa fase
Pagare la penale “per chiudere” e mantenere buoni rapporti, oppure lasciarla trattenere senza contestare. Pagare non preclude in modo assoluto la riduzione: la Cassazione ha affermato che il potere di riduzione può essere esercitato anche quando la penale è stata pagata spontaneamente, perché i rimedi contrattuali sopravvivono all’esecuzione del contratto, salva la prescrizione (Cass. civ., Sez. III, sent. 5 febbraio 2024, n. 3297). Ma recuperare una somma già pagata richiede un giudizio, con tempi lunghi; contestarla prima è molto più efficace.
Quanto dura realmente
In questa fase la corrispondenza dura in genere da due a quattro settimane. Le diffide dei fornitori arrivano tipicamente tra il decimo e il trentesimo giorno dopo la scadenza non pagata; le trattenute dei clienti compaiono alla prima fattura utile.
Giorni 30-60: i debiti scadono e la crisi prende forma
Cosa succede
Il blocco della merce ha prodotto un effetto domino. Il fatturato del mese non è entrato (la consegna è slittata), le penali trattenute dai clienti hanno ridotto gli incassi, i costi logistici aggiuntivi hanno assorbito liquidità. A fine mese scadono la rata del leasing, i pagamenti ai fornitori, gli stipendi, la rata del finanziamento. La banca, vedendo lo sconfinamento, può ridurre o revocare gli affidamenti. A questo punto la domanda non è più “come contesto la penale” ma “come tengo in vita l’impresa mentre la contesto”.
La norma
Il Codice della crisi definisce la crisi (art. 2, comma 1, lett. a, CCII) come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’art. 12 CCII consente l’accesso alla composizione negoziata all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento.
Due dati da tenere a mente. La composizione negoziata non richiede che la crisi sia già conclamata: è pensata proprio per intervenire prima. E non è una procedura concorsuale: l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa (art. 21 CCII), non c’è spossessamento, e il percorso è riservato salvo la pubblicità delle misure protettive.
I termini che si attivano
Qui non c’è un termine di legge che scade, ma c’è un termine economico: il momento in cui la prima azione esecutiva o la prima revoca degli affidamenti rende impossibile la continuità. La finestra per accedere alla composizione negoziata con misure protettive utili si chiude, nei fatti, quando un creditore ha già pignorato i conti o i crediti verso clienti. Le misure protettive impediscono di iniziare o proseguire le azioni esecutive dalla pubblicazione dell’istanza, ma chi arriva dopo un pignoramento già eseguito deve gestire un quadro più complesso.
Cosa può fare il debitore ora
È il momento della verifica di sostenibilità: un piano di cassa a dodici mesi che metta insieme debiti in scadenza, incassi attesi (inclusi quelli sospesi dalle trattenute contestate) e ipotesi di rinegoziazione. Il piano serve due scopi. Il primo è interno: capire se l’impresa è in una tensione temporanea, superabile con accordi bilaterali, oppure in una crisi in senso tecnico. Il secondo è esterno: è la base del progetto di piano di risanamento che va allegato all’istanza di composizione negoziata.
In questa fase è utile anche il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale, che aiuta a stimare il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi annui al servizio del debito.
Sul fronte delle penali, è il momento di scegliere la strategia. Se le penali sono la componente principale dello squilibrio (caso frequente quando un solo grande cliente applica penali elevate), la contestazione e la riduzione possono bastare. Se invece le penali sono una voce tra molte, conviene inserirle in un tavolo negoziale più ampio, dove l’esperto può invitare il cliente a rideterminare il contratto.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare. L’imprenditore spera che la merce si sblocchi, che il cliente rinunci alle penali, che la banca pazienti. Intanto un fornitore deposita un ricorso per decreto ingiuntivo, ottiene la provvisoria esecuzione e pignora il conto. Le misure protettive, chieste dopo, arrivano a una situazione già compromessa.
Quanto dura realmente
La redazione di un piano di cassa credibile, con il supporto di un commercialista, richiede da una a tre settimane, a seconda della qualità della contabilità. È tempo ben speso: un’istanza di composizione negoziata con un piano debole rischia di non ottenere la conferma delle misure protettive.
Giorno X: l’istanza di composizione negoziata e le misure protettive
Cosa succede
L’imprenditore presenta l’istanza di nomina dell’esperto attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio (art. 17 CCII). Con l’istanza, o con una dichiarazione successiva, chiede l’applicazione delle misure protettive (art. 18 CCII). La commissione competente nomina un esperto indipendente, che, verificata la propria indipendenza, accetta l’incarico entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina; l’istanza di misure protettive e l’accettazione dell’esperto vengono pubblicate nel registro delle imprese.
La norma
L’art. 18, comma 1, CCII stabilisce che dal giorno della pubblicazione dell’istanza i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. L’imprenditore può chiedere che le misure siano limitate a determinati creditori o categorie (comma 3).
Il comma 5 è quello che riguarda direttamente i contratti: i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza; possono soltanto sospendere l’adempimento dalla pubblicazione fino alla conferma delle misure. L’art. 16, comma 5, CCII aggiunge che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari.
I termini che si attivano
Le misure protettive producono effetto dalla pubblicazione dell’istanza, ma diventano inefficaci se l’imprenditore non deposita tempestivamente il ricorso al tribunale per la loro conferma. Il ricorso va presentato contestualmente alla pubblicazione dell’accettazione dell’esperto, come prevede l’art. 19, comma 1, CCII; entro trenta giorni dalla pubblicazione l’imprenditore deve inoltre chiedere che nel registro delle imprese sia pubblicato il numero di ruolo generale del procedimento. Sono adempimenti formali con conseguenze sostanziali: un ritardo fa cadere la protezione.
Cosa può fare il debitore ora
Da questo momento, nessun creditore coperto dalle misure può pignorare i conti o i crediti dell’impresa, e nessun fornitore può risolvere un contratto pendente solo perché un pagamento anteriore è rimasto insoluto. Per le penali questo significa che il cliente che vanta un credito da penale non può agire esecutivamente per riscuoterlo, e che la penale stessa diventa oggetto della trattativa con l’esperto.
Un punto delicato riguarda i contratti di durata con le società di leasing e i fornitori ricorrenti. Il divieto dell’art. 18, comma 5, CCII copre la risoluzione fondata sul mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza: la rata di leasing scaduta prima della pubblicazione non può essere la ragione della risoluzione. Le rate che scadono dopo, invece, sono prestazioni correnti che l’impresa deve continuare a onorare, perché la composizione negoziata presuppone che la gestione prosegua in modo regolare. Lo stesso vale per i fornitori: le forniture successive alla pubblicazione vanno pagate secondo le condizioni pattuite. La protezione copre il passato, non autorizza a non pagare il presente. Per questo il piano di cassa deve dimostrare che, congelato il debito pregresso, l’impresa è in grado di sostenere i costi correnti; in caso contrario l’esperto difficilmente esprimerà un parere favorevole sulla ragionevole perseguibilità del risanamento.
Va anche scelto con attenzione il perimetro delle misure. Chiederle verso tutti i creditori è la soluzione più protettiva, ma comporta una pubblicità più ampia e può irrigidire fornitori e clienti che, informati, avrebbero collaborato. Limitarle a determinati creditori o categorie, come consente l’art. 18, comma 3, CCII, permette di proteggere l’impresa dai creditori più aggressivi lasciando inalterati i rapporti con quelli che non pongono problemi. Nel caso tipico dell’impresa con merce ferma in porto, il perimetro naturale comprende le banche, la società di leasing, i fornitori con crediti scaduti rilevanti e il cliente che ha già trattenuto somme a titolo di penale.
Occorre però essere precisi su cosa le misure protettive non fanno. Non cancellano la penale: il credito, se esiste, resta. Non impediscono al cliente di contestare in giudizio l’inadempimento o di chiedere un accertamento. Non trasformano un ritardo imputabile in uno non imputabile. Bloccano l’esecuzione e le reazioni contrattuali unilaterali, e creano lo spazio in cui la penale può essere ridiscussa. Il “blocco” vero della penale resta affidato agli argomenti di merito (imputabilità e riduzione), che le misure protettive rendono negoziabili senza la pressione di un pignoramento.
È in questa fase che la regia legale fa la differenza, perché le scelte dell’istanza (quali creditori includere, quali contratti indicare come essenziali, quali misure cautelari chiedere oltre a quelle protettive) condizionano l’intero percorso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata e imposta l’istanza in modo coerente con la contestazione delle penali che potrebbe proseguire in giudizio. Va chiarito, per correttezza, che l’esperto della singola procedura è un terzo indipendente nominato dalla commissione: lo Studio assiste l’impresa, non sostituisce l’esperto.
Le misure cautelari, a differenza di quelle protettive, sono atipiche: si possono chiedere al tribunale, contestualmente al ricorso per la conferma, provvedimenti specifici necessari per condurre a termine le trattative, ad esempio per impedire l’escussione di una garanzia o la segnalazione a sistemi informativi che comprometterebbe la continuità.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere misure protettive generalizzate senza un piano credibile, o senza indicare con precisione i creditori e i contratti rilevanti. Il tribunale, in sede di conferma, valuta se le misure siano funzionali al buon esito delle trattative; un’istanza costruita male rischia la revoca o una conferma per una durata minima.
Quanto dura realmente
Tra il deposito dell’istanza sulla piattaforma e la pubblicazione dell’accettazione dell’esperto passano normalmente pochi giorni lavorativi, compresi i tempi di nomina da parte della commissione. La preparazione della documentazione (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento) è la parte più lunga e va avviata nella tappa precedente.
Entro 10 giorni dal ricorso: l’udienza di conferma davanti al tribunale
Cosa succede
Il tribunale, ricevuto il ricorso, fissa l’udienza con decreto e ne dispone la notifica ai creditori interessati. Nella prassi dei tribunali la notifica è indirizzata almeno ai principali creditori per importo e a quelli che hanno già avviato azioni esecutive o cautelari, con un termine per depositare memorie: un decreto del Tribunale di Salerno del maggio 2025, ad esempio, ha ordinato la comunicazione ai primi dieci creditori per ammontare e a quelli procedenti, fissando un termine per le difese. All’udienza il giudice sente l’imprenditore, l’esperto e i creditori che si costituiscono, e decide se confermare, modificare o revocare le misure.
La norma
L’art. 19 CCII disciplina il procedimento. Il tribunale fissa l’udienza entro un termine non superiore a dieci giorni dal deposito del ricorso; con l’ordinanza che conferma le misure ne stabilisce la durata, compresa tra trenta e centoventi giorni; può limitarle a determinati creditori o categorie; può revocarle se non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o se appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. La valutazione si fonda in larga misura sul parere dell’esperto circa la ragionevole probabilità di risanamento.
I termini che si attivano
La durata fissata nell’ordinanza di conferma è il nuovo orologio dell’impresa: entro quella data le trattative devono produrre risultati sufficienti a giustificare una proroga. I creditori, dal canto loro, possono in qualsiasi momento chiedere la revoca o l’abbreviazione delle misure se emergono atti di frode o se le misure non sono più funzionali. Un esempio di conferma piena: il Tribunale di Como, con provvedimento del 27 giugno 2025 nel procedimento R.G. 974/2025, ha confermato per 120 giorni le misure protettive richieste da un’impresa tessile e ha concesso le misure cautelari richieste, ribadendo il divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione.
Cosa può fare il debitore ora
All’udienza l’impresa deve dimostrare due cose: che il risanamento è ragionevolmente perseguibile e che le misure sono proporzionate. Per l’impresa con merce ferma in porto, l’argomento più forte è la natura esogena della crisi: lo squilibrio non nasce da una cattiva gestione strutturale ma da un evento esterno (il fermo della merce) che ha compresso temporaneamente i flussi. Se il piano mostra che, sbloccata la merce e ridimensionate le penali, l’impresa torna a generare cassa sufficiente, il tribunale ha elementi solidi per confermare.
È anche il momento di chiedere, se servono, misure cautelari mirate. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 1° dicembre 2025, ha confermato le misure protettive e concesso misure cautelari per impedire che condotte “standardizzate” del sistema bancario, come revoche, risoluzioni, escussioni e segnalazioni, compromettessero la continuità aziendale. Per un’impresa che teme l’escussione di una garanzia rilasciata a favore del cliente (ad esempio una fideiussione a prima richiesta a garanzia della buona esecuzione) la richiesta cautelare va valutata con attenzione, perché le garanzie autonome hanno una disciplina propria.
Va anche preparata la risposta ai creditori che si oppongono. Il cliente che vanta la penale potrebbe costituirsi sostenendo che la penale è un credito certo e che le misure lo danneggiano. La replica è nel merito: la penale è contestata nei presupposti (imputabilità) e nella misura (art. 1384 c.c.), e la sua sorte è precisamente uno degli oggetti delle trattative.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi all’udienza senza un parere dell’esperto favorevole o senza aver fornito all’esperto le informazioni necessarie. L’esperto è un terzo indipendente: il suo parere sarà tanto più positivo quanto più l’impresa sarà trasparente. Nascondere un debito, minimizzare una penale o tacere un contenzioso è la via più rapida per ottenere un parere negativo e la revoca delle misure.
Quanto dura realmente
Tra deposito del ricorso e ordinanza di conferma passano in genere da due a quattro settimane, perché all’udienza può seguire un breve termine per note o integrazioni. La durata concessa varia molto: le conferme per il massimo di 120 giorni sono frequenti quando il piano è solido; conferme più brevi, con verifica intermedia, sono comuni quando il tribunale vuole vedere i primi risultati delle trattative.
Nel frattempo il calendario non si ferma: la data di scadenza delle misure va annotata subito, insieme a una data di controllo intermedia, indicativamente tre o quattro settimane prima, entro cui verificare con l’esperto lo stato delle trattative e decidere se preparare l’istanza di proroga. Chi scopre la scadenza a pochi giorni dal termine si presenta al tribunale senza i risultati che giustificano la prosecuzione, e rischia di perdere la protezione proprio nella fase in cui le trattative con il cliente sulle penali stanno per chiudersi.
Mesi 1-6: le trattative, la rinegoziazione e la penale sul tavolo
Cosa succede
È la fase centrale e più lunga. L’esperto convoca l’imprenditore, esamina il piano, incontra i creditori, propone soluzioni. Le trattative sono riservate e procedono per tavoli separati: la banca, la società di leasing, i fornitori principali, il cliente che vanta le penali. La merce, nel frattempo, potrebbe essersi sbloccata; le consegne riprendono, e con esse gli incassi.
La norma
L’art. 10, comma 2, CCII contiene la disposizione più rilevante per chi subisce penali contrattuali in un contesto di sopravvenienze: l’esperto può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o l’equilibrio del rapporto è stato alterato da circostanze sopravvenute; in mancanza di accordo, su domanda dell’imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell’esperto e tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale, eventualmente stabilendo un indennizzo. La disposizione nasce nel D.L. 118/2021 con riferimento alle sopravvenienze pandemiche ed è stata poi trasposta nel Codice; la sua applicabilità al singolo contratto va verificata in concreto. Restano escluse le prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.
Accanto a questa norma operano gli strumenti di diritto comune: l’art. 1467 c.c. sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (con la facoltà della controparte di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni) e gli artt. 1463-1464 c.c. sull’impossibilità totale o parziale nei contratti a prestazioni corrispettive. La Cassazione ha precisato che, per l’art. 1467 c.c., l’evento deve essere straordinario, cioè oggettivamente anomalo per frequenza, dimensioni e intensità, e imprevedibile secondo un criterio che attiene alla conoscibilità al momento del contratto (Cass. civ., Sez. II, sent. 22 settembre 2023, n. 27152). Un blocco portuale riconducibile a crisi geopolitiche improvvise può soddisfare questi requisiti; una congestione ricorrente in un porto noto per i ritardi difficilmente.
L’art. 16 CCII impone poi a tutte le parti di partecipare alle trattative in modo leale e riservato, e alle banche di non adottare automatismi: la sospensione o revoca degli affidamenti va motivata.
I termini che si attivano
L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata; può proseguire per non oltre altri centottanta giorni su richiesta di tutte le parti o quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso al tribunale per misure protettive o autorizzazioni. Le misure protettive, intanto, hanno la durata fissata nell’ordinanza: le scadenze vanno incrociate, perché trattative ancora aperte con misure scadute significano trattare di nuovo sotto la minaccia di azioni esecutive.
Cosa può fare il debitore ora
Sul tavolo con il cliente la penale va scomposta giorno per giorno: i giorni coperti dall’impedimento documentato, i giorni di ritardo residuo, il tetto massimo, il danno effettivo del cliente. È qui che il lavoro delle tappe 1-3 rende: con un fascicolo probatorio solido, l’impresa può proporre di riconoscere la penale solo per i giorni di ritardo successivi allo sblocco, e anche per quelli chiederne la riduzione. Gli argomenti per la riduzione seguono i criteri della Cassazione: il parametro è l’interesse concreto del creditore all’adempimento puntuale e l’incidenza effettiva del ritardo sull’equilibrio del rapporto, non il valore astratto della prestazione (Cass. civ., Sez. III, ord. 20 settembre 2023, n. 26901, che ha censurato la mancata valutazione di una penale pari alla metà del valore del contratto anche per un solo giorno di ritardo); il confronto con il danno che il creditore avrebbe potuto ottenere in assenza della clausola è un passaggio necessario (Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 27 maggio 2024, n. 14706).
Con i fornitori e le banche, la trattativa riguarda moratorie, riscadenzamenti, riduzioni. Se un fornitore strategico rifiuta qualsiasi rideterminazione di un contratto di durata divenuto squilibrato, l’impresa può valutare la domanda al tribunale ai sensi dell’art. 10, comma 2, CCII, con il parere dell’esperto.
Il metodo che funziona al tavolo è quello della tabella giornaliera della penale. Si costruisce un prospetto con una riga per ogni giorno di ritardo e, per ciascuno, si indicano la causa del ritardo, il documento che la prova e l’importo di penale astrattamente maturato. Le righe si dividono in tre gruppi: giorni coperti dal fermo documentato, per i quali si chiede che la penale non maturi; giorni di ritardo tecnico successivi allo sblocco (sdoganamento, trasporto, montaggio), per i quali si sostiene la ragionevolezza dei tempi; giorni residui, per i quali si propone una penale ridotta. Il prospetto rende visibile al cliente e all’esperto ciò che nella corrispondenza resta astratto, e sposta la discussione dal principio (“la penale è dovuta”) ai numeri (“quanti giorni sono davvero imputabili”).
Quando si raggiunge un accordo, la sua forma conta. Un accordo sulla penale è normalmente una transazione (art. 1965 c.c.): le parti si fanno reciproche concessioni per prevenire una lite. Va scritto con precisione, indicando l’importo riconosciuto, le modalità di pagamento o di compensazione, la rinuncia del cliente a ogni ulteriore pretesa per quel ritardo e la rinuncia dell’impresa a contestare la parte riconosciuta. Un accordo vago lascia spazio a nuove richieste quando il rapporto si incrina di nuovo. Se l’accordo rientra tra gli esiti della composizione negoziata, conviene che l’esperto ne sia informato e che sia coerente con il piano complessivo, perché le concessioni fatte al cliente incidono sui flussi destinati agli altri creditori.
Infine, la trattativa con il cliente è anche l’occasione per rivedere il contratto per il futuro: una clausola di forza maggiore con un elenco espresso di eventi (blocchi portuali, deviazioni delle rotte, provvedimenti delle autorità), un meccanismo di sospensione automatica della penale per la durata dell’evento, un obbligo di rinegoziazione in caso di sopravvenienze. È il modo più efficace per evitare che lo stesso problema si ripresenti al prossimo fermo.
L’errore tipico di questa fase
Usare le trattative per guadagnare tempo senza proposte concrete. L’esperto se ne accorge, i creditori anche, e alla scadenza delle misure il tribunale non concede la proroga. Un secondo errore frequente è trascurare il fronte giudiziale: se il cliente, nel frattempo, avvia un giudizio di accertamento o chiede un decreto ingiuntivo per la penale (la misura protettiva impedisce l’esecuzione, non necessariamente l’azione di cognizione), quel giudizio va gestito con la stessa linea difensiva usata al tavolo.
Quanto dura realmente
Le trattative più semplici, con pochi creditori e una causa di crisi chiaramente esogena, si chiudono in tre-quattro mesi. Quelle con molti creditori bancari durano spesso fino al limite dei centottanta giorni e oltre.
Oltre i 120 giorni: proroghe, limite dei 240 giorni e misure cautelari
Cosa succede
Le misure protettive confermate stanno per scadere e le trattative non sono concluse. L’imprenditore chiede la proroga; in alcuni casi, quando anche la proroga si esaurisce, chiede misure cautelari per non perdere quanto ottenuto.
La norma
L’art. 19, comma 5, CCII consente al giudice, su richiesta delle parti e acquisito il parere dell’esperto, di prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative; la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni. A livello di sistema, l’art. 8 CCII fissa in dodici mesi la durata massima delle misure protettive anche cumulando procedure diverse. Le misure cautelari, invece, non hanno una durata massima prevista dalla legge e hanno contenuto atipico.
I termini che si attivano
Il limite dei 240 giorni è invalicabile per le misure protettive tipiche: superato quel termine, la protezione generalizzata cade, salvo che l’impresa passi a uno strumento di regolazione che preveda misure proprie, nei limiti dei dodici mesi complessivi. Va quindi calcolato dal primo giorno di efficacia, non dalla data dell’ordinanza di conferma, e messo in relazione con la scadenza dei 180 giorni dell’incarico dell’esperto.
Cosa può fare il debitore ora
La richiesta di proroga va depositata prima della scadenza, accompagnata da un aggiornamento dell’esperto sull’attività svolta e da svolgere. I tribunali concedono la proroga quando le trattative mostrano progressi verificabili: accordi raggiunti con alcuni creditori, bozze avanzate con altri, flussi di cassa in ripresa.
Quando i 240 giorni sono esauriti, la strada delle misure cautelari è percorribile ma stretta. Il Tribunale di Milano, Sezione Seconda civile e crisi d’impresa, con provvedimento del 4 luglio 2025, in una composizione negoziata di gruppo in cui le misure protettive erano già state confermate, prorogate e infine esaurite per il decorso del termine massimo, ha esaminato le richieste di misure cautelari accogliendole solo in parte e respingendo le altre: le cautelari non possono diventare un modo per prolungare indefinitamente la protezione generalizzata, ma possono tutelare specifici beni o rapporti essenziali per la conclusione delle trattative.
Per le penali, in questa fase, la questione è spesso già risolta al tavolo. Se non lo è, conviene valutare se trasferire la controversia su un binario giudiziale autonomo, mentre la composizione prosegue sugli altri fronti.
L’errore tipico di questa fase
Contare sulla proroga come se fosse automatica. Non lo è: il tribunale la concede solo se le trattative la giustificano, e un’impresa che arriva alla scadenza dei 120 giorni senza risultati rischia di ritrovarsi esposta proprio quando la trattativa con il creditore più aggressivo è ancora aperta.
Quanto dura realmente
Il procedimento di proroga è rapido, poche settimane, ma va avviato con anticipo. Nella pratica, le composizioni negoziate che arrivano al limite dei 240 giorni sono quelle con una platea ampia di creditori finanziari; per un’impresa la cui crisi nasce da un blocco logistico circoscritto, l’obiettivo realistico è chiudere ben prima.
Fine percorso: gli esiti possibili e il contenzioso sulle penali
Cosa succede
Le trattative si chiudono. L’esito può essere positivo, con accordi che consentono la continuità, oppure negativo. In entrambi i casi la questione delle penali deve trovare una sistemazione definitiva: o è stata regolata nell’accordo con il cliente, o proseguirà davanti al giudice.
La norma
L’art. 23 CCII elenca gli esiti della composizione negoziata: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni secondo la relazione dell’esperto; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, con gli effetti di esenzione previsti dalla legge; in alternativa, il ricorso a un piano attestato di risanamento, ad accordi di ristrutturazione dei debiti, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o agli altri strumenti di regolazione della crisi.
Sul versante della penale, se non c’è accordo, il cliente può agire per ottenerne il pagamento, tipicamente con ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.). L’impresa può proporre opposizione entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.); il termine è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Nel giudizio di opposizione l’impresa farà valere l’impedimento non imputabile e chiederà la riduzione della penale, che il giudice può operare anche d’ufficio, purché le circostanze rilevanti siano state allegate e provate.
I termini che si attivano
Il termine di quaranta giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo è perentorio: decorso inutilmente, il decreto diventa definitivo e la penale non è più contestabile. È il termine più pericoloso dell’intera vicenda, perché arriva spesso quando l’impresa ritiene la questione “chiusa” nelle trattative.
Cosa può fare il debitore ora
In opposizione, la difesa sulla penale si costruisce su tre livelli: inesistenza del credito per i giorni coperti dall’impedimento; riduzione ex art. 1384 c.c. per i giorni residui; contestazione della compensazione eventualmente operata. Il giudice che riduce la penale deve spiegare perché l’importo originario è eccessivo con riferimento all’interesse del creditore e all’incidenza concreta del ritardo (Cass. civ., Sez. I, ord. 10 luglio 2023, n. 19492); e la riduzione può riguardare anche penali formulate come percentuale giornaliera, perché la loro natura risarcitoria-sanzionatoria non le rende assimilabili agli interessi moratori, ai quali si applica invece la disciplina dell’usura (Cass. civ., Sez. III, ord. 21 febbraio 2023, n. 5379).
Se il contratto prevede anche una caparra confirmatoria, va ricordato che caparra e penale possono coesistere ma non si cumulano: se il creditore recede trattenendo la caparra, non può pretendere anche la penale (Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2024, n. 10541). E se il contratto viene risolto per impossibilità sopravvenuta, non per inadempimento, la conseguenza sono le sole restituzioni, non il doppio della caparra (Cass. civ., Sez. II, sent. 31 luglio 2023, n. 23209).
La continuità di difesa conta: gli argomenti spesi al tavolo dell’esperto, i documenti raccolti al giorno 0, le contestazioni delle settimane successive confluiscono nel giudizio, e se la controversia arriva in Cassazione la linea deve essere la stessa.
Sul piano probatorio, il giudizio sulla penale segue i principi consolidati in materia di responsabilità contrattuale. Il creditore che chiede la penale deve provare il contratto, la clausola e allegare il ritardo; spetta all’impresa debitrice dimostrare che il ritardo è dipeso da causa a lei non imputabile. È esattamente per questo che la raccolta documentale delle prime tappe pesa così tanto: in giudizio l’impresa dovrà produrre gli avvisi del terminal, le comunicazioni del vettore, la corrispondenza con lo spedizioniere, le PEC inviate al cliente, e potrà chiedere l’ammissione di testimoni (lo spedizioniere, l’agente marittimo, il responsabile della logistica) per ricostruire la cronologia del fermo. Nei casi più complessi può essere utile una consulenza tecnica sui tempi ragionevoli di sdoganamento e trasporto dopo lo sblocco.
Quanto alla riduzione, l’impresa deve allegare e provare le circostanze che rendono la penale manifestamente eccessiva: l’entità effettiva del pregiudizio subito dal cliente, l’eventuale esecuzione parziale, la brevità del ritardo imputabile rispetto alla durata del rapporto, il comportamento collaborativo tenuto durante il fermo. Il potere di riduzione d’ufficio non esonera la parte dall’onere di portare nel processo gli elementi su cui il giudice deve fondare la valutazione.
Va infine tenuto presente il fattore tempo anche sul piano della prescrizione. Il diritto alla riduzione o alla restituzione di una penale già pagata o trattenuta non resta esercitabile all’infinito: chi ha subito una trattenuta e intende recuperarla deve agire, o almeno interrompere la prescrizione con un atto scritto di messa in mora, senza lasciare che gli anni passino nell’attesa di un chiarimento che non arriva.
L’errore tipico di questa fase
Ignorare la notifica del decreto ingiuntivo perché “c’è la composizione negoziata in corso”. Le misure protettive impediscono l’esecuzione, non sospendono il termine per opporsi. Un decreto non opposto diventa titolo definitivo, che il creditore potrà eseguire non appena le misure cesseranno.
Quanto dura realmente
Un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado dura mediamente da uno a tre anni, secondo il carico dei tribunali; con l’appello e l’eventuale ricorso in Cassazione la vicenda può protrarsi per diversi anni. È anche per questo che una soluzione negoziata della penale, ottenuta nella fase delle trattative, è quasi sempre preferibile.
La stessa procedura, due calendari
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati realistici, costruite per mostrare come cambia l’esito a parità di evento iniziale. Non descrivono casi reali.
Dati comuni. Impresa manifatturiera. Fornitura a un cliente per 186.400 €, consegna fissata al 10 marzo 2026. Penale: 0,4% del valore per ogni giorno di ritardo (745,60 € al giorno), con tetto del 15% (27.960 €). Componenti importati fermi in porto dal 3 marzo al 7 aprile 2026 per un blocco del terminal documentato dall’autorità portuale. Debiti in scadenza: fornitore di materie prime 64.270 € al 31 marzo; rata di leasing 7.830 € mensili; fido bancario utilizzato per 118.500 €. Consegna effettiva: 20 aprile 2026, cioè 41 giorni di ritardo (21 giorni di marzo, dall’11 al 31, più 20 di aprile). Penale teorica: 41 × 0,4% = 16,4%, ricondotta al tetto: 27.960 €.
Calendario A: l’impresa che agisce nelle finestre
- 3 marzo: il container non viene rilasciato. L’impresa ottiene per iscritto dallo spedizioniere la causa del fermo e salva l’avviso del terminal.
- 5 marzo: PEC al cliente con documentazione, qualificazione dell’evento come impedimento non imputabile, proposta di nuova data e di sospensione della penale per il periodo di fermo. Comunicazione analoga, ma con richiesta di moratoria, al fornitore e alla società di leasing.
- 12 marzo: il cliente comunica che applicherà la penale. L’impresa contesta per iscritto il 16 marzo: nessuna penale per i giorni coperti dal fermo, richiesta di riduzione per gli eventuali giorni residui, rifiuto della compensazione.
- 20 marzo: con il piano di cassa a dodici mesi pronto, istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive.
- 26 marzo: accettazione dell’esperto e pubblicazione; ricorso al tribunale lo stesso giorno.
- 2 aprile: udienza; misure confermate per 90 giorni.
- 20 aprile – giugno: trattative. Al tavolo con l’esperto la penale viene scomposta: 28 giorni di ritardo (11 marzo – 7 aprile) coperti dal fermo; 13 giorni dopo lo sblocco, di cui 7 ragionevolmente necessari per sdoganamento e trasporto. Accordo: penale riconosciuta per 6 giorni, cioè 4.473,60 €, compensata su una fattura successiva. Fornitore: piano di rientro in sei rate. Banca: fido mantenuto con riscadenzamento.
Esito A: penale ridotta da 27.960 € a 4.473,60 €, contratti salvi, nessuna azione esecutiva subita.
Calendario B: l’impresa che lascia correre
- 3 marzo – 9 aprile: l’impresa lavora sul fronte logistico ma non scrive al cliente né conserva documenti del terminal.
- 10 aprile: il cliente trattiene 27.960 € dalla fattura di marzo. Nessuna contestazione.
- 15 aprile: il fornitore, non pagato al 31 marzo, invia diffida ad adempiere con termine di 15 giorni. Nessuna risposta.
- 30 aprile: il contratto di fornitura si risolve; la produzione rallenta. La banca riduce il fido.
- 2 luglio: notifica del decreto ingiuntivo del fornitore per 64.270 € più interessi. Il termine di 40 giorni per l’opposizione decorre dal giorno successivo: 29 giorni a luglio (3-31), poi la sospensione feriale congela agosto, i restanti 11 giorni corrono a settembre. Ultimo giorno utile: 11 settembre 2026.
- Settembre: l’impresa valuta solo ora la composizione negoziata, con conti già esposti al pignoramento non appena il decreto diventi esecutivo.
Esito B: penale di 27.960 € trattenuta; recuperabile in teoria con un’azione giudiziale per la riduzione (che resta possibile anche dopo il pagamento, ma richiede anni e prove ormai deboli); contratto con il fornitore perso; crisi aggravata.
Simulazione aggiuntiva: il calcolo della riduzione ex art. 1384 c.c.
Ipotesi: nessun impedimento provato, ritardo interamente imputabile, penale al tetto di 27.960 €. Il cliente documenta un danno concreto: noleggio di un macchinario sostitutivo per 3.120 € e straordinari del personale per 2.870 €, totale 5.990 €. La penale è pari a circa 4,7 volte il danno documentato. Nel giudizio l’impresa chiede la riduzione sostenendo che l’interesse del cliente alla consegna puntuale, valutato in concreto, non giustifica un importo che supera di molto il pregiudizio effettivo. Il giudice non è vincolato a ridurre la penale al danno provato (la penale prescinde dalla prova del danno), ma deve motivare l’eventuale riduzione con riferimento all’interesse del creditore: un esito plausibile è una riduzione a un multiplo contenuto del danno, ad esempio intorno a 9.000-12.000 €, che resta comunque una decisione di merito non prevedibile in anticipo.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La cronologia descritta non è l’unica possibile. In diversi punti l’impresa può deviare su binari che modificano tempi ed esiti.
Binario 1: l’accordo bilaterale senza composizione negoziata. Se la crisi si limita al rapporto con il cliente che applica la penale e i debiti restano sostenibili, l’impresa può fermarsi alla tappa 3. La contestazione documentata e una proposta ragionevole portano spesso a una transazione: il cliente rinuncia alla penale per il periodo di fermo, l’impresa riconosce una somma per i giorni residui, eventualmente sotto forma di sconto sulle forniture successive. La timeline si chiude in quattro-otto settimane. Il rischio è che la trattativa si trascini e che, nel frattempo, i debiti verso terzi precipitino.
Binario 2: il contenzioso immediato sulla penale. Quando il cliente trattiene somme rilevanti e rifiuta ogni trattativa, l’impresa può agire per il pagamento della fattura decurtata, contestando la compensazione e chiedendo l’accertamento dell’inesistenza o della riduzione della penale. È un binario lungo, di anni, ma che consente di mettere pressione sul cliente. Può correre in parallelo alla composizione negoziata, perché questa non sospende i giudizi di cognizione promossi dall’imprenditore.
Binario 3: la rideterminazione giudiziale del contratto. Durante la composizione, se un contratto di durata è divenuto squilibrato e la controparte rifiuta di rinegoziarlo, l’imprenditore può chiedere al tribunale la rideterminazione equa ai sensi dell’art. 10, comma 2, CCII. Il tribunale decide acquisito il parere dell’esperto, per il periodo strettamente necessario. Il binario si innesta nella tappa 7 e ne allunga i tempi di qualche settimana.
Binario 4: gli accordi di ristrutturazione o il concordato. Se le trattative mostrano che serve un intervento più incisivo, l’impresa può passare a uno strumento di regolazione della crisi. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti l’impresa negozia con i creditori che rappresentano la maggioranza qualificata richiesta dalla legge e chiede l’omologazione; nel concordato preventivo in continuità la legge prevede, tra l’altro, specifiche tutele per i contratti pendenti essenziali (art. 94-bis CCII) e la possibilità di chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere contratti pendenti (art. 97 CCII), con indennizzo alla controparte. La timeline si allunga di molti mesi, ma la penale entra nel trattamento complessivo dei crediti.
Binario 5: la risoluzione per impossibilità o per eccessiva onerosità. Se il fermo si prolunga al punto che il cliente non ha più interesse alla consegna, l’obbligazione può estinguersi (art. 1256, comma 2, c.c.) e il contratto risolversi per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.): restano le sole restituzioni, non la penale. Se invece il fermo ha reso la prestazione eccessivamente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili, l’impresa può chiedere la risoluzione ai sensi dell’art. 1467 c.c., e la controparte può evitarla offrendo una modifica equa delle condizioni. Sono binari che chiudono il rapporto: da valutare quando la prosecuzione non è più conveniente.
Le 5 finestre critiche
- Giorni 0-2: raccogliere le prove del fermo. Avvisi del terminal, comunicazioni del vettore, dichiarazioni dello spedizioniere. Senza questi documenti, l’impossibilità temporanea resta un’affermazione.
- Entro il termine della clausola di forza maggiore (o, in mancanza, entro pochi giorni): notificare l’impedimento. La notifica tardiva può far perdere il beneficio contrattuale e, nelle vendite internazionali, esporre ai danni da mancato avviso.
- Entro pochi giorni da ogni richiesta di penale o diffida: contestare per iscritto. Imputabilità, riduzione, rifiuto della compensazione. Il silenzio viene letto come acquiescenza.
- Prima che un creditore pignori: depositare l’istanza di composizione negoziata e, contestualmente alla pubblicazione dell’accettazione dell’esperto, il ricorso per la conferma delle misure protettive. Arrivare dopo il pignoramento riduce drasticamente l’utilità delle misure.
- Entro 40 giorni dalla notifica di un decreto ingiuntivo (feriale 1-31 agosto esclusa): proporre opposizione. È l’ultimo momento in cui la penale si può contestare nel merito senza dover rincorrere un titolo definitivo.
Le domande sul tempo
Sono passati 20 giorni dalla scadenza e non ho mai scritto al cliente: posso ancora invocare l’impedimento? Sì, l’impossibilità temporanea ex art. 1256 c.c. non dipende da una notifica. Ma se il contratto contiene una clausola di forza maggiore con un termine di notifica, la clausola potrebbe non essere più invocabile, e la prova dell’impedimento dovrà essere costruita su documenti raccolti a posteriori. Scrivi subito, allegando tutto ciò che riesci a recuperare.
Ho già pagato la penale tre mesi fa: è troppo tardi? No, non in assoluto. La Cassazione ha ammesso la riduzione della penale anche dopo il pagamento spontaneo, salva la prescrizione (Cass. civ., Sez. III, sent. 5 febbraio 2024, n. 3297). Servirà però un’azione giudiziale per la restituzione dell’eccedenza.
Quanto dura in tutto una composizione negoziata? L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, prorogabili per non oltre altri 180. Le misure protettive durano da 30 a 120 giorni, con proroghe fino a un massimo complessivo di 240.
Le misure protettive sospendono il termine per opporsi a un decreto ingiuntivo? No. Impediscono l’esecuzione, non i termini processuali dei giudizi di cognizione. L’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica, tenendo conto solo della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Il cliente può risolvere il contratto mentre ho le misure protettive? Non per il solo mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza (art. 18, comma 5, CCII). Il divieto, però, riguarda quella specifica causa: un inadempimento di natura diversa, come il ritardo nella consegna, va valutato nel merito, ed è per questo che la contestazione delle tappe 2 e 3 rimane essenziale.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi.
Tappe 1-2: l’impedimento e la sua prova
- Cass. civ., Sez. III, ord. 20 aprile 2023, n. 10683. Chi invoca l’impossibilità della prestazione per esonerarsi da responsabilità deve provare che il fatto impeditivo non gli è imputabile nemmeno per colpa remota; in mancanza, è irrilevante qualificare l’evento come provvedimento dell’autorità. Rilevanza: fissa lo standard di prova dell’impedimento portuale e spiega perché la raccolta documentale del giorno 0 è decisiva.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 17 ottobre 2022, n. 30435. La liberazione del debitore per impossibilità sopravvenuta richiede sia l’impossibilità obiettiva della prestazione sia l’assenza di colpa del debitore nella causazione dell’evento. Rilevanza: il fermo in porto libera solo se l’impresa non vi ha contribuito, ad esempio con documentazione doganale incompleta.
Tappa 3: penali, diffide e risoluzione
- Cass. civ., Sez. I, ord. 4 settembre 2023, n. 25703. Anche dopo una diffida ad adempiere rimasta senza esito, il giudice deve accertare la gravità dell’inadempimento alla luce della situazione alla scadenza e dell’interesse residuo del creditore. Rilevanza: una diffida non chiude la partita se il ritardo era giustificato o di scarsa importanza.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 23 marzo 2023, n. 8282. Anche con una clausola risolutiva espressa, la condotta delle parti va valutata secondo buona fede, sicché un comportamento del debitore corretto può escludere l’inadempimento rilevante. Rilevanza: la comunicazione tempestiva dell’impedimento è un comportamento di buona fede che pesa contro la risoluzione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 3 maggio 2023, n. 11548. La prestazione dovuta a titolo di penale può essere determinabile anche solo dopo l’inadempimento, purché sulla base di un criterio prefissato. Rilevanza: conferma la validità delle penali giornaliere e percentuali tipiche dei contratti di fornitura, e sposta il confronto sulla loro misura.
Tappa 7: trattative, riduzione, sopravvenienze
- Cass. civ., Sez. III, ord. 20 settembre 2023, n. 26901. Ai fini della riduzione conta l’interesse concreto del creditore all’adempimento e l’incidenza effettiva dell’inadempimento sull’equilibrio del rapporto; va valutata la giustificazione di una penale pari a metà del valore del contratto per un solo giorno di ritardo. Rilevanza: argomento centrale contro penali sproporzionate rispetto alla durata del ritardo.
- Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 27 maggio 2024, n. 14706. La valutazione della manifesta eccessività richiede il confronto con il danno che sarebbe stato risarcibile senza clausola, perché la penale ne è una liquidazione anticipata e forfettaria. Rilevanza: il danno effettivo del cliente diventa il metro della trattativa.
- Cass. civ., Sez. II, sent. 22 settembre 2023, n. 27152. L’eccessiva onerosità sopravvenuta richiede eventi estranei all’alea normale, straordinari secondo parametri oggettivi e imprevedibili secondo un criterio di conoscibilità. Rilevanza: distingue il blocco portuale eccezionale dalla congestione ricorrente.
Tappe 5, 6 e 8: misure protettive e cautelari
- Trib. Como, provv. 27 giugno 2025, R.G. 974/2025. Conferma per 120 giorni delle misure protettive in una composizione negoziata, con concessione delle misure cautelari richieste e ribadito divieto di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione. Rilevanza: esempio di conferma piena per la durata massima iniziale.
- Trib. Napoli, provv. 1° dicembre 2025. Conferma delle misure protettive e concessione di misure cautelari contro revoche, risoluzioni, escussioni e segnalazioni del sistema bancario che pregiudicherebbero la continuità. Rilevanza: mostra l’uso delle cautelari a tutela dei rapporti finanziari durante le trattative.
- Trib. Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, provv. 4 luglio 2025. Esaurito il termine massimo di 240 giorni delle misure protettive, le richieste di misure cautelari sono state esaminate e accolte solo in parte. Rilevanza: le cautelari non sostituiscono la protezione generalizzata scaduta.
Tappa 9: contenzioso sulla penale
- Cass. civ., Sez. III, sent. 5 febbraio 2024, n. 3297. Il potere di riduzione della penale può essere esercitato d’ufficio anche se la penale è stata pagata spontaneamente, salva la prescrizione. Rilevanza: il pagamento non chiude definitivamente la questione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 10 luglio 2023, n. 19492. Il giudice che riduce la penale deve motivare l’eccessività con riferimento all’interesse del creditore e all’incidenza concreta dell’inadempimento, senza agganciarsi rigidamente al solo danno subito. Rilevanza: orienta la costruzione delle difese in opposizione.
- Cass. civ., Sez. III, ord. 21 febbraio 2023, n. 5379. Penale e interessi moratori hanno funzioni diverse: alla penale non si applica la disciplina dell’usura, ma la riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. Rilevanza: individua lo strumento corretto contro le penali percentuali elevate.
- Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2024, n. 10541. Caparra confirmatoria e penale possono coesistere ma operano in alternativa: se il creditore recede trattenendo la caparra, non può cumulare la penale. Rilevanza: impedisce la duplicazione delle sanzioni nei contratti con entrambe le clausole.
- Cass. civ., Sez. II, sent. 31 luglio 2023, n. 23209. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta comporta solo obblighi restitutori e non consente la condanna al doppio della caparra, che presuppone l’inadempimento. Rilevanza: se il fermo rende impossibile la prestazione, le sanzioni contrattuali legate all’inadempimento non si applicano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene alla tappa in cui l’impresa si trova, con strumenti diversi a seconda del punto della timeline.
- Se sei tra il giorno 0 e il giorno 7: costruiamo il fascicolo dell’impedimento, individuando i documenti portuali, doganali e del vettore da acquisire e verificando che dimostrino la non imputabilità del ritardo.
- Redigiamo le comunicazioni di forza maggiore e di impedimento nel rispetto dei termini e delle forme delle clausole contrattuali, e, per le vendite internazionali, dell’art. 79 della Convenzione di Vienna.
- Analizziamo ogni clausola penale: natura (ritardo o inadempimento), importo giornaliero, tetto, cumulabilità, rapporto con caparre e garanzie, e calcoliamo giorno per giorno la parte coperta dall’impedimento.
- Contestiamo per iscritto penali, trattenute e diffide, opponendoci alla compensazione e chiedendo la riduzione ex art. 1384 c.c.
- Se sei tra il giorno 30 e il giorno 60: verifichiamo insieme ai commercialisti dello staff la sostenibilità dei debiti con un piano di cassa a dodici mesi e valutiamo i presupposti della composizione negoziata.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, calibrando i creditori coinvolti e le eventuali misure cautelari.
- Assistiamo l’impresa nelle trattative con l’esperto, con la banca, la società di leasing, i fornitori e il cliente che vanta le penali, e valutiamo la domanda di rideterminazione del contratto ex art. 10, comma 2, CCII.
- Monitoriamo le scadenze: durata delle misure, proroghe, limite dei 240 giorni, termine dei 180 giorni dell’incarico dell’esperto.
- Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo: proponiamo opposizione nei 40 giorni (calcolati tenendo conto della sospensione feriale 1-31 agosto), facendo valere impedimento e riduzione.
- Seguiamo la controversia nei gradi successivi, mantenendo la stessa linea difensiva fino alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questa materia pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è lo strumento introdotto proprio dal D.L. 118/2021, e conoscerne dall’interno logiche, tempi e criteri di valutazione consente di impostare l’istanza, il piano e le trattative nel modo in cui un esperto e un tribunale li esamineranno. Quando la contestazione delle penali deve proseguire in giudizio, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che seguono lo stesso caso insieme: i primi sul fronte contrattuale e processuale, i secondi sul piano di cassa, sui bilanci e sulla documentazione richiesta dalla piattaforma.
Chiusura
La merce ferma in porto è un evento che l’impresa non controlla. Il modo in cui i giorni successivi vengono gestiti, invece, lo controlla interamente. Le penali si contestano con le prove raccolte nella prima settimana, si riducono con gli argomenti costruiti nelle settimane successive, si negoziano sotto la protezione delle misure ottenute per tempo, si difendono in giudizio entro termini che non tornano. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è il punto di incontro delle due competenze che la vicenda richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per il percorso della composizione negoziata, delle misure protettive e della rinegoziazione dei contratti; e quella di avvocato cassazionista, per contestare le penali in ogni grado di giudizio senza cambiare strategia.
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