Questa guida è costruita diversamente dalle altre: raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso quando una società coinvolta in una causa civile finisce in liquidazione giudiziale, e a ciascuna dà una risposta completa, senza rinvii generici.
Il quadro normativo è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal Correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). Le norme che contano davvero in questa materia sono poche ma decisive: l’art. 143 CCII, che attribuisce al curatore la legittimazione processuale e dispone l’interruzione del processo; l’art. 150 CCII, che vieta azioni esecutive e cautelari individuali; l’art. 151 CCII, che apre il concorso dei creditori e attrae nella sede concorsuale l’accertamento dei crediti; l’art. 234 CCII, che consente la chiusura della procedura anche con giudizi ancora in piedi; e gli artt. 240 e seguenti CCII, che disciplinano il concordato nella liquidazione giudiziale. Il resto è giurisprudenza, e negli ultimi mesi se ne è mossa parecchia: le Sezioni Unite sono intervenute due volte nel marzo 2026 proprio sul destino delle cause pendenti.
[casi_crediti_ceduti]Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il tema del titolo mette insieme due cose: giudizi che proseguono per gradi — interruzione, riassunzione, appello, ricorso di legittimità — e una procedura concorsuale che cambia le regole sotto i piedi alle parti. Sul primo versante l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la stessa difesa che imposta la riassunzione può seguire la causa fino all’ultimo grado senza passaggi di mano; sul secondo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, oltre che Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che riguardano direttamente il funzionamento delle procedure concorsuali e delle proposte concordatarie. Non è una specializzazione dichiarata: è il perimetro delle abilitazioni.
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Cos’è esattamente l’interruzione del processo? Il mio avvocato dice che la causa “si è fermata da sola”
Il suo avvocato ha detto bene. L’apertura della liquidazione giudiziale interrompe il processo automaticamente, cioè per effetto diretto della legge, senza che nessuno debba chiederlo e senza che il giudice debba disporlo.
Lo dice l’art. 143, comma 3, CCII: l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Non “può determinare”, non “su istanza di parte”. Determina. Dal giorno in cui la sentenza di apertura produce i suoi effetti, il processo che riguarda rapporti patrimoniali compresi nella procedura è interrotto, e tutti gli atti compiuti dopo quel momento sono affetti da invalidità.
Questa è una differenza importante rispetto ad altri eventi interruttivi, come la morte di una parte o la perdita della capacità del difensore, che nel processo civile ordinario richiedono una dichiarazione o una notificazione per operare. Qui no. L’effetto scatta anche se la parte colpita era contumace, e scatta anche se nessuno in aula sa ancora nulla: il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 781 del 28 luglio 2025, lo ha affermato in modo netto, escludendo che possa applicarsi il meccanismo dell’art. 300, ultimo comma, c.p.c. pensato per il contumace.
Attenzione però a non confondere due piani. L’interruzione è un fatto processuale: congela il giudizio. Non dice nulla su dove quella controversia andrà a finire. Una causa può essere interrotta e poi riassunta e decisa normalmente; un’altra può essere interrotta e poi dichiarata improcedibile perché la pretesa che vi si fa valere deve passare dall’accertamento del passivo. Sono due passaggi distinti, e la confusione tra i due è probabilmente l’errore più diffuso tra chi affronta la materia per la prima volta.
Una precisazione finale sul perimetro: l’interruzione riguarda le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale. Restano fuori, per esempio, i giudizi strettamente personali e quelli su beni e diritti che la procedura non acquisisce.
Chi sta in giudizio al posto della società? Il titolare o il curatore?
Il curatore. E non è una facoltà, è un effetto automatico.
L’art. 143, comma 1, CCII stabilisce che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore. Il debitore perde la disponibilità del patrimonio e, di riflesso, perde la capacità di stare in giudizio su quelle materie. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19794 del 17 luglio 2025, ha descritto questa condizione come una vera e propria incapacità processuale del soggetto in procedura, non come una semplice preferenza organizzativa.
Il comma 2 lascia al debitore uno spiraglio stretto: può intervenire solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico, o nei casi in cui l’intervento sia previsto dalla legge.
C’è poi un secondo spiraglio, di creazione giurisprudenziale, che però va maneggiato con cura perché la Corte lo ha ristretto parecchio di recente. Quando il curatore resta deliberatamente inerte — non si costituisce, non impugna, non coltiva una posizione che pure sarebbe utile — il debitore può in certi casi agire per non subire un pregiudizio definitivo. Ma due ordinanze della prima sezione del 21 novembre 2025, le nn. 30719 e 30732, hanno chiarito che non basta constatare che il curatore non si è mosso: occorre un disinteresse qualificato, e quel disinteresse va allegato e provato da chi invoca la propria legittimazione. Nella stessa direzione va l’ordinanza n. 9010 del 5 aprile 2025, che ha negato al soggetto in procedura la legittimazione a impugnare una sentenza sfavorevole relativa a rapporti anteriori, nonostante l’inerzia della curatela.
In pratica: se lei è la controparte processuale, il suo interlocutore è il curatore. Se lei è l’imprenditore in liquidazione giudiziale, sappia che la sua firma su un atto difensivo relativo a quei rapporti, salvo le eccezioni dette, non produce effetti.
Entro quando devo riassumere, e da quando parte il termine?
Tre mesi, ma il punto delicato non è la durata: è il momento da cui quei tre mesi cominciano a correre.
Il termine per la riassunzione non decorre dall’apertura della liquidazione giudiziale né dalla pubblicità legale della sentenza, ma da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice e tale dichiarazione è portata a conoscenza della parte. Lo prevede espressamente la seconda parte dell’art. 143, comma 3, CCII, e la ragione è di buon senso: poiché l’interruzione opera da sola, senza che nessuno ne venga necessariamente informato, far decorrere il termine dall’evento significherebbe esporre le parti a decadenze incolpevoli.
Il principio ha radici nelle Sezioni Unite n. 12154 del 2021 ed è stato ribadito con continuità: l’ordinanza n. 18285 del 2024 ha riaffermato che l’interruzione è automatica ma il termine decorre dalla pronuncia del giudice in udienza o dalla notificazione del provvedimento; l’ordinanza n. 22714 del 6 agosto 2025 ha applicato lo stesso schema all’apertura della liquidazione coatta amministrativa; e l’ordinanza n. 31267 del 2025 ha precisato che ciò che rileva è la conoscenza legale della dichiarazione giudiziale, non la comunicazione informale tra i difensori né la data dell’evento.
Il conteggio segue le regole ordinarie dell’art. 305 c.p.c. e dunque risente della sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto. Un esempio: interruzione dichiarata in udienza il 6 maggio, termine trimestrale che scadrebbe il 6 agosto, ma i giorni che cadono nel periodo feriale non si contano e la scadenza si sposta al 6 settembre.
Un avvertimento pratico. Il fatto che il termine non parta finché il giudice non dichiara l’interruzione non è un invito ad aspettare. Nel frattempo possono maturare le decadenze dell’accertamento del passivo, che hanno tutt’altro calendario, e può venire proposto un concordato che fotografa la platea dei creditori in un certo momento. Chi aspetta la dichiarazione per muoversi, spesso si muove tardi su un altro fronte.
Interruzione, improcedibilità, improseguibilità: mi spiegano tutti qualcosa di diverso. Che differenza c’è?
Capita spesso, e la confusione costa cara. Le tengo separate.
Interruzione è il congelamento del processo per effetto dell’apertura della procedura. È un fenomeno temporaneo e reversibile: il giudizio riprende con la riassunzione nei confronti del curatore, davanti allo stesso giudice, nello stato in cui si trovava.
Improcedibilità (o improseguibilità, i termini si usano quasi come sinonimi) è un’altra cosa: significa che quella domanda, così come è formulata, non può più essere decisa da quel giudice, perché la legge riserva la materia a una sede diversa — il procedimento di accertamento del passivo. L’art. 151 CCII dispone che la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e che ogni credito, anche se munito di prelazione o di prededuzione, deve essere accertato secondo le regole del concorso. Da qui discende che la domanda di condanna al pagamento proposta davanti al giudice ordinario perde la sua funzione e va dichiarata improcedibile, con onere per il creditore di trasferire la pretesa nella sede concorsuale, se vuole concorrere.
Il discrimine tecnico tra improcedibilità e inammissibilità è il momento: si parla di improcedibilità quando la domanda era stata proposta prima dell’apertura della procedura, di inammissibilità quando è stata proposta dopo. In entrambi i casi la questione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in Cassazione, con il solo limite del giudicato interno.
E le esecuzioni? Lì il meccanismo è ancora diverso. L’art. 150 CCII vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale. Il pignoramento già pendente non viene cancellato con effetto retroattivo: si arresta, e il curatore può subentrarvi per devolverne il risultato alla massa oppure chiederne la declaratoria di improcedibilità, restando fermi gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori (art. 216, comma 10, CCII).
In pratica, cosa devo fare il giorno dopo che scopro l’apertura della liquidazione giudiziale?
Tre cose, in quest’ordine, e tutte prima di decidere se riassumere.
La prima: verificare gli estremi della sentenza di apertura e la data da cui produce effetti, perché da quella data si misura l’anteriorità del suo credito. Non è un dettaglio formale. L’ordinanza n. 17437 del 28 giugno 2025 ha ribadito che in sede di verifica del passivo il creditore deve fornire prova valida non solo dell’esistenza e dell’ammontare del credito, ma anche della sua anteriorità rispetto all’apertura della procedura.
La seconda: identificare il curatore e il giudice delegato, e procurarsi il calendario della procedura — in particolare la data dell’udienza di verifica dello stato passivo, che è il termine attorno a cui ruota tutto il resto.
La terza, la più importante: qualificare la sua domanda. Si chieda che cosa stia chiedendo davvero al giudice. Se sta chiedendo che la società le paghi del denaro, lei è un creditore concorsuale e la sua strada passa dall’accertamento del passivo. Se sta chiedendo qualcosa che con il patrimonio della massa non c’entra — l’accertamento di un diritto reale su un bene che non è compreso nella procedura, una pronuncia che le serve per agire contro un garante, la tutela di una posizione non patrimoniale — allora la riassunzione nei confronti del curatore può avere senso.
Solo dopo questi tre passaggi si decide. E si decide sapendo che le due strade non sono alternative in senso stretto: ci sono situazioni in cui conviene presidiare entrambe, perché il giudizio ordinario e la verifica del passivo rispondono a logiche diverse e producono effetti diversi.
Una nota su un errore che vediamo spesso: chi ha già ottenuto una sentenza di primo grado favorevole spesso pensa di essere al sicuro e di non dover fare nulla in sede concorsuale. Non è così. L’ordinanza n. 24806 del 2024 ha chiarito che chi ha visto riconosciuto il proprio credito in primo grado nei confronti di un soggetto poi assoggettato a procedura deve comunque insinuarsi al passivo: l’accertamento ottenuto fuori non vale, da solo, come titolo per partecipare al concorso.
Come si riassume materialmente il processo nei confronti del curatore?
Con il ricorso previsto dall’art. 303 c.p.c., depositato nel termine di tre mesi, seguito dalla notificazione al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Qualche accortezza operativa che fa la differenza.
Il ricorso va notificato al curatore nella sua qualità, non alla società in liquidazione giudiziale in persona del legale rappresentante. È un errore frequente e in certi casi non sanabile nei termini.
Va chiesta al giudice, se non vi ha già provveduto, la dichiarazione formale di interruzione: è quel provvedimento che fa decorrere il termine, e la sua assenza genera incertezze che poi si pagano in sede di impugnazione.
Chi ha interesse alla prosecuzione può essere chiunque: la parte in bonis o il curatore stesso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9649 del 13 aprile 2025, ha affrontato il caso di un’azione revocatoria nel corso della quale era intervenuto il fallimento della società convenuta, precisando che spetta alla curatela far valere nell’interesse di quella l’avvenuta interruzione del procedimento. La Corte d’Appello di Napoli, con pronuncia del 30 aprile 2025, ha riconosciuto al curatore la facoltà di subentrare in luogo dell’originario attore in un’azione revocatoria ordinaria pendente, interrotta per il fallimento del convenuto, individuando il termine per la riassunzione.
Infine: la riassunzione riporta il processo nello stato in cui si trovava. Le preclusioni già maturate restano maturate, le prove già assunte restano acquisite. Il curatore subentra nella posizione processuale della parte, non in una posizione nuova — con l’eccezione, importante, delle azioni che egli esercita nell’interesse della massa e che hanno una fisionomia propria.
La mia è una causa di pagamento. La riassumo o mi insinuo al passivo?
Si insinua. E se non lo fa, rischia di non prendere nulla.
Quando la domanda pendente serve a ottenere il pagamento di un credito dal patrimonio del debitore, la strada obbligata è la domanda di ammissione al passivo: la riassunzione del giudizio ordinario, da sola, non le consente di concorrere al riparto.
Il motivo è l’esclusività dell’accertamento del passivo sancita dall’art. 151 CCII. La domanda esterna, in questi casi, diventa improcedibile. La Cassazione lo applica da tempo anche a situazioni apparentemente laterali: l’ordinanza n. 6196 del 2020 ha affermato l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di fallimento del debitore ingiunto opponente, escludendo per di più la necessità di integrare il contraddittorio verso la curatela.
I passaggi concreti sono questi. La domanda di ammissione si trasmette al curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica (art. 201 CCII), indicando titolo, importo, eventuale causa di prelazione e documentazione. Chi arriva dopo presenta domanda tardiva (art. 208 CCII), ammessa entro sei mesi dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, termine elevabile a dodici mesi nelle procedure di particolare complessità; oltre quel limite occorre dimostrare che il ritardo dipende da causa non imputabile. Chi viene escluso o ammesso in misura diversa da quella chiesta può proporre opposizione allo stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 206 CCII).
Una cosa che conviene sapere: l’accertamento compiuto in sede di verifica ha efficacia endoconcorsuale. Serve a stabilire chi partecipa al riparto e in che misura, non produce un accertamento spendibile erga omnes. Questo spiega perché, in alcune situazioni, il creditore abbia interesse a coltivare anche un giudizio ordinario su profili che la verifica non copre.
Tabella dei passaggi e dei termini
| Fase | Atto da compiere | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Apertura della liquidazione giudiziale | Sentenza del tribunale | Effetti immediati | Tribunale |
| Processo civile pendente su rapporti patrimoniali | Interruzione automatica (art. 143, c. 3, CCII) | Di diritto, dalla data di apertura | Giudice della causa |
| Presa d’atto formale | Dichiarazione giudiziale di interruzione | Nessun termine fisso | Giudice della causa |
| Riassunzione | Ricorso ex art. 303 c.p.c. + notifica al curatore | 3 mesi dalla conoscenza legale della dichiarazione (sospensione feriale 1-31 agosto) | Giudice della causa |
| Credito concorsuale | Domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII) | Almeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica | Giudice delegato |
| Credito tardivo | Domanda tardiva (art. 208 CCII) | 6 mesi dal decreto di esecutività (12 nei casi complessi) | Giudice delegato |
| Contestazione dello stato passivo | Opposizione, impugnazione o revocazione (art. 206 CCII) | 30 giorni dalla comunicazione | Tribunale in composizione collegiale |
| Esecuzione individuale pendente | Subentro del curatore o improcedibilità (artt. 150 e 216, c. 10, CCII) | Su istanza del curatore | Giudice dell’esecuzione |
| Proposta di concordato di creditori o terzi | Ricorso (art. 240 CCII) | Anche prima dell’esecutività dello stato passivo | Tribunale / giudice delegato |
| Proposta del debitore | Ricorso con apporto che incrementi l’attivo di almeno il 10% | Dopo 1 anno dall’apertura e non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivo | Tribunale |
| Omologazione | Decreto, reclamabile | 30 giorni dalla notificazione per il reclamo | Corte d’appello, poi Cassazione |
| Chiusura con giudizi pendenti | Decreto di chiusura (artt. 233-234 CCII) | — | Tribunale |
| Inadempimento del concordato | Ricorso per risoluzione (art. 250 CCII) | 1 anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto | Tribunale |
E se la causa era già in appello, o addirittura in Cassazione?
Cambia poco quanto alla regola, cambia molto quanto alle conseguenze pratiche.
L’interruzione opera in ogni grado, perché l’art. 143 CCII non distingue. In appello il meccanismo è lo stesso: evento, dichiarazione, riassunzione nei tre mesi. Il rischio specifico è che la mancata riassunzione determini l’estinzione del giudizio di impugnazione e, con essa, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado — che può essere esattamente ciò che la parte voleva evitare.
In Cassazione il discorso è diverso, perché nel giudizio di legittimità le vicende interruttive non operano con la stessa automaticità che hanno nei gradi di merito: il giudizio è retto dall’impulso d’ufficio e si conclude con la decisione sul ricorso già proposto. Il problema lì si sposta sulla legittimazione: chi è parte, chi può resistere, chi può rinunciare. La Cassazione se ne è occupata con l’ordinanza n. 8365 del 30 marzo 2025, affrontando l’ipotesi della chiusura del fallimento intervenuta nel corso del giudizio di legittimità e i suoi riflessi sulla legittimazione processuale del curatore.
Questo è il punto in cui la continuità della difesa smette di essere un argomento di presentazione e diventa un fatto tecnico. Le scelte compiute nel momento dell’interruzione — che cosa riassumere, che cosa trasferire nel passivo, che cosa lasciare estinguere — producono effetti che si manifestano due o tre anni dopo, davanti a un collegio di legittimità. Chi ha impostato quelle scelte deve poterne rispondere fino in fondo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e lo Studio imposta la strategia dal primo atto sapendo che potrà doverla sostenere davanti alla Corte di cassazione senza cambiare difensore e senza cambiare linea.
Avevo chiesto la risoluzione del contratto prima del fallimento: quella domanda dove va a finire?
Nella sede concorsuale, se la risoluzione le serve per ottenere soldi o restituzioni dalla massa. È la novità più rilevante degli ultimi mesi e merita una risposta distesa.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6481 del 18 marzo 2026, hanno risolto un contrasto che durava da anni. La tesi tradizionale voleva che la risoluzione restasse al giudice civile ordinario, mentre i crediti che ne derivavano andassero fatti valere nel concorso: due sedi, due accertamenti. La tesi opposta, accolta dalle Sezioni Unite, è che quando la risoluzione è strumentale a ottenere utilità dalla massa, l’intera domanda sia attratta nella sede concorsuale. La domanda di risoluzione per inadempimento che costituisce la premessa di domande di restituzione o risarcimento verso la massa, se proposta prima dell’apertura della procedura, diventa improcedibile in sede ordinaria e va riproposta nelle forme dell’accertamento del passivo.
Due precisazioni importanti contenute nella stessa decisione. La prima: non si tratta di una riassunzione in senso tecnico, ma di una domanda da avanzare secondo i termini e le forme previsti per la formazione dello stato passivo. La seconda: la domanda resta procedibile davanti al giudice ordinario se è diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso — per esempio un mero accertamento della risoluzione che serva ad agire contro un garante — o se su di essa è già intervenuta una sentenza non passata in giudicato.
La pronuncia gemella, n. 6498 del 18 marzo 2026, ha aggiunto due tasselli. Primo: la decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede concorsuale, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il contenuto tipico — dichiarativo o costitutivo — di una pronuncia di risoluzione. Secondo, ed è il passaggio più fine: quando sullo stesso contratto si fronteggiano domande di risoluzione contrapposte proposte prima dell’apertura, quella del contraente non assoggettato a procedura prosegue in sede concorsuale, mentre quella coltivata dalla curatela prosegue in sede ordinaria.
Tradotto nella pratica: se ha una domanda di risoluzione pendente, la prima cosa da fare non è riassumere. È capire a che cosa le serve quella risoluzione.
E se la causa pendente è un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società poi finita in procedura?
Questa è la situazione in cui la mancata riassunzione produce il danno più subdolo, perché il danno non si vede subito.
Lo scenario è questo: un creditore ottiene un decreto ingiuntivo, la società lo oppone, e nel corso del giudizio di opposizione viene aperta la liquidazione giudiziale. Il processo si interrompe. Il curatore, che deve valutare costi e prospettive, spesso non riassume: dal suo punto di vista è una scelta razionale, perché quel credito sarà comunque esaminato in sede di verifica del passivo e lì potrà essere contestato.
Il problema è che l’accertamento del passivo ha efficacia soltanto endoconcorsuale. Se il giudizio di opposizione si estingue, il decreto ingiuntivo diventa definitivamente esecutivo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13810 del 2022, ha messo a fuoco il meccanismo: in caso di apertura della procedura a carico del debitore opponente, il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura, ma se l’opposizione non viene riassunta esso acquista definitiva esecutorietà e torna opponibile al debitore una volta rientrato in bonis.
Il che significa, per l’imprenditore individuale o per il socio illimitatamente responsabile: il debito contestato, quello su cui si era costruita una difesa magari fondata, si consolida in un titolo esecutivo definitivo mentre lui guarda altrove. E l’eventuale esdebitazione copre solo ciò che copre.
Da qui due indicazioni pratiche opposte, a seconda di chi legge. Se lei è il debitore opponente: verifichi se ha interesse personale a che quell’opposizione prosegua, e lo rappresenti per tempo. Se lei è il creditore ingiungente: sappia che il decreto, per quanto si consolidi, non le consente di concorrere al riparto senza domanda di ammissione al passivo.
Il debito è cointestato, oppure c’è un fideiussore: posso continuare la causa contro di lui?
Sì, e questa è una delle poche buone notizie della materia.
La procedura concorsuale produce i suoi effetti sul patrimonio del debitore che vi è assoggettato. Non estende la sua protezione ai coobbligati solidali, ai fideiussori, agli obbligati in via di regresso. Il creditore conserva integri i diritti contro di loro, e il giudizio pendente nei confronti del garante non si interrompe, perché il garante non è parte della procedura.
Lo stesso principio, in forma espressa, governa il concordato nella liquidazione giudiziale: gli effetti del concordato omologato vincolano i creditori anteriori nei rapporti con il debitore, ma restano impregiudicati i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Chi ha una garanzia in mano la mantiene, e la percentuale concordataria non riduce automaticamente ciò che può pretendere dal garante.
Ci sono due accortezze, però.
La prima riguarda la qualificazione della domanda contro il garante. Se per vincere contro il fideiussore le serve un accertamento sul rapporto principale che ha come effetto quello di far gravare qualcosa sulla massa, il discorso si complica e si torna alle coordinate tracciate dalle Sezioni Unite nel marzo 2026: la domanda di mero accertamento proposta per poter agire contro un garante resta procedibile in sede ordinaria, ma il confine va verificato caso per caso sul contenuto effettivo delle conclusioni.
La seconda riguarda i tempi. Le vicende della procedura incidono sulla esigibilità dei crediti e, di riflesso, sulla prescrizione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20175 del 18 luglio 2025, ha affermato che l’omologazione del concordato determina una temporanea inesigibilità dei crediti che si riflette sulla prescrizione, sospendendone il decorso in pendenza dell’esecuzione. È un profilo da controllare prima di dare per scontato che un termine sia maturato.
Se nel frattempo viene proposto un concordato nella liquidazione giudiziale, le cause si fermano un’altra volta?
No. Il concordato non produce una seconda interruzione dei giudizi, e questo sorprende quasi tutti.
Il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli artt. 240 e seguenti CCII, è lo strumento con cui la procedura si chiude in anticipo attraverso una proposta che soddisfa i creditori secondo percentuali e modalità concordate. Possono proporlo i creditori o i terzi, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo — purché il debitore abbia tenuto la contabilità e i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Può proporlo anche il debitore, ma a condizioni più strette: non prima che sia trascorso un anno dall’apertura, non oltre due anni dall’esecutività dello stato passivo, e con un apporto di risorse che incrementi l’attivo di almeno il dieci per cento. Il Correttivo-ter ha aggiunto il comma 4-bis dell’art. 240, che disciplina la proposta nell’ambito della liquidazione giudiziale unitaria di gruppo, presentabile con domanda unica, con domande coordinate o con domande autonome.
Durante la fase concordataria i giudizi pendenti proseguono. Dopo l’omologazione definitiva, la procedura si chiude e si apre la fase esecutiva del concordato, ma la legittimazione processuale del curatore non si dissolve: la Cassazione, con l’ordinanza n. 13337 del 19 maggio 2025, ha affermato che l’omologazione definitiva e la predisposizione del conto di gestione comportano la chiusura e l’avvio della fase esecutiva, senza impedire il completamento della liquidazione dei beni e il pagamento dei creditori, e con permanenza della legittimazione anche processuale in capo al curatore. In linea con questo, la competenza del tribunale concorsuale sui giudizi di opposizione allo stato passivo pendenti resta ferma anche dopo l’omologazione.
Quando il concordato prevede un assuntore, la posizione processuale può mutare: l’assuntore è successore a titolo particolare nei rapporti e nelle azioni che facevano capo alla procedura, e in quei casi la curatela può essere estromessa secondo le regole dell’art. 111 c.p.c. Ma finché il concordato è in corso di adempimento e si discute di rapporti della procedura, la legittimazione della curatela resta.
Rischio di perdere tutto se sbaglio un passaggio?
Le rispondo onestamente, separando ciò che si perde davvero da ciò che spaventa senza motivo.
Si perde davvero in due casi: quando scade il termine per insinuarsi al passivo senza aver depositato la domanda, e quando si lascia estinguere un giudizio la cui definizione produceva un effetto che il passivo non può replicare. Il primo caso significa restare fuori dal riparto: il credito esiste ancora, ma non partecipa alla distribuzione. Il secondo è il caso del decreto ingiuntivo che si consolida, o della sentenza di primo grado sfavorevole che passa in giudicato perché l’appello si estingue.
Non si perde, invece, per il solo fatto di non aver riassunto un giudizio di condanna che comunque era destinato a diventare improcedibile: lì la riassunzione non le avrebbe dato nulla che la domanda di ammissione al passivo non le dia. E non si perde per aver qualificato male la domanda in prima battuta, se ci si accorge dell’errore quando i termini concorsuali sono ancora aperti.
Il margine di recupero esiste ed è più ampio di quanto si creda: le domande tardive sono ammesse entro sei mesi dall’esecutività dello stato passivo, elevabili a dodici nelle procedure complesse, e oltre quel limite resta la strada della domanda ultratardiva per chi dimostra che il ritardo dipende da causa a lui non imputabile. Ma è un margine che si consuma in fretta e che richiede di muoversi con cognizione, non a tentativi.
La procedura si chiude mentre la mia causa è ancora in piedi: resto senza controparte?
No, e qui il Codice della crisi ha migliorato sensibilmente le cose rispetto al passato.
L’art. 234 CCII, intitolato alla prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura, stabilisce che la chiusura per compiuta ripartizione finale dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 143. La procedura, in sostanza, si chiude ma lascia dietro di sé un’appendice semplificata, dedicata alla definizione delle liti pendenti.
Il meccanismo funziona così. Nell’istanza di chiusura il curatore indica le somme di cui è necessario l’accantonamento per sostenere gli oneri connessi alla prosecuzione dei giudizi. Il tribunale, con il decreto di chiusura, impartisce le disposizioni necessarie. Se i giudizi si concludono favorevolmente e affluiscono nuove somme, il curatore procede a riparti supplementari. Quando l’ultimo progetto di ripartizione è eseguito, o comunque quando tutti i giudizi e i procedimenti pendenti sono definiti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura; e dopo il decreto di archiviazione chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Due conseguenze da tenere a mente. La prima: la società non viene cancellata finché i giudizi sono in corso, quindi la sua controparte processuale continua a esistere. La seconda: la legittimazione del curatore copre anche i procedimenti cautelari ed esecutivi strumentali all’attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.
Quanto alla chiusura che segue l’omologazione del concordato, vale quanto già detto: non estingue il procedimento concorsuale a tutti gli effetti e non priva il curatore della legittimazione finché il concordato è in esecuzione.
Dopo l’omologazione, chi mi paga? E se poi non paga?
Paga il proponente, secondo quanto ha promesso nella proposta omologata. E se non paga, lei ha uno strumento specifico.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale: ciascuno di loro subisce le modifiche remissorie e dilatorie dei propri diritti e deve accettare le modalità di soddisfacimento previste dal piano. Non può più agire individualmente per l’intero: il suo diritto è quello di essere pagato nei modi e nei tempi stabiliti.
Se le garanzie promesse non vengono costituite, o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione (art. 250 CCII). Il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato, e al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante. Accanto alla risoluzione esiste l’annullamento, per i casi patologici di dolo o di esagerazione del passivo.
Risoluzione e annullamento riaprono la liquidazione giudiziale. Ed è qui che si innesta una regola poco conosciuta ma preziosa: reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato (art. 253 CCII). La partita, in altre parole, non si chiude necessariamente con il primo inadempimento.
Un’ultima indicazione sul fronte del voto e dell’omologazione, utile a chi si trova dentro la procedura: la Cassazione, con la pronuncia n. 22843 del 7 agosto 2025, ha riconosciuto che il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze ha diritto a proporre opposizione all’omologazione. Il voto, quando c’è una proposta sul tavolo, non è un adempimento formale.
Quanto tempo ho davvero, in concreto?
Meno di quanto suggerisca il termine trimestrale di riassunzione, perché quel termine non è quello che conta.
Il calendario reale è dettato dalla procedura concorsuale, non dal processo civile. L’udienza di verifica dello stato passivo viene fissata con la sentenza di apertura, spesso a pochi mesi di distanza, e il termine per depositare la domanda di ammissione scade trenta giorni prima di quell’udienza. Se in quelle settimane lei sta ancora ragionando su quando il giudice dichiarerà l’interruzione, sta guardando l’orologio sbagliato.
La regola pratica è questa: il termine che conta è sempre il più vicino tra quelli concorsuali, e il tempo utile per decidere la strategia si misura in settimane, non in mesi.
C’è poi un secondo orologio, meno visibile, che riguarda il concordato. L’art. 240, comma 1, CCII consente al proponente di limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che, al tempo della proposta, hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva. Chi al momento della proposta non è né ammesso né formalmente in contenzioso rischia di trovarsi fuori dal perimetro degli impegni concordatari. È una fotografia che viene scattata in un istante preciso e che non si ripete.
Un’ultima nota sui tempi lunghi: la chiusura della procedura con giudizi pendenti può allungare l’orizzonte di anni, perché il riparto supplementare arriva solo quando i giudizi sono definiti. Chi si aspetta tempi da causa civile ordinaria resta deluso in entrambe le direzioni — alcune fasi sono molto più rapide di quanto creda, altre molto più lente.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare il meccanismo. Non sono casi reali: sono esercizi di calcolo e di sequenza.
Prima ipotesi: il fornitore con la causa di pagamento
Un fornitore ha in corso dal 2025 una causa per il pagamento di 87.400 euro. Il 14 aprile 2026 viene aperta la liquidazione giudiziale della società convenuta.
Il processo si interrompe automaticamente quel giorno. All’udienza del 6 maggio 2026 il giudice dichiara l’interruzione: da quel momento decorrono i tre mesi per la riassunzione, che scadrebbero il 6 agosto ma, per effetto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, slittano al 6 settembre 2026.
Il fornitore però non riassume, e fa bene: la sua è una pretesa di pagamento, cioè un credito concorsuale, e la riassunzione del giudizio ordinario non gli consentirebbe di partecipare al riparto. La sentenza di apertura ha fissato l’udienza di verifica dello stato passivo al 18 novembre 2026: la domanda di ammissione va quindi trasmessa al curatore entro il 19 ottobre 2026. Il fornitore la deposita il 2 ottobre, documentando le fatture, i documenti di trasporto e l’anteriorità del credito rispetto al 14 aprile.
Viene ammesso al passivo in chirografo per 87.400 euro. Lo stato passivo diventa esecutivo il 3 dicembre 2026.
L’11 febbraio 2027 un terzo presenta una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, offrendo il 18% ai chirografari e limitando gli impegni ai creditori ammessi al passivo e a quelli che a quella data hanno proposto opposizione o domanda tardiva. Il fornitore, essendo stato ammesso, rientra nel perimetro: la sua aspettativa è di 15.732 euro.
Variante: se il fornitore avesse perso il termine del 19 ottobre e avesse presentato domanda tardiva soltanto il 20 marzo 2027 — dunque dopo la proposta — sarebbe rimasto fuori dagli impegni assunti dal proponente, pur restando formalmente creditore. La differenza tra 15.732 euro e zero sta in cinque mesi.
Seconda ipotesi: la società che era attrice, e l’opposizione lasciata cadere
Una società ha due contenziosi aperti quando, il 9 marzo 2026, viene aperta la sua liquidazione giudiziale. Il primo è una causa attiva contro un committente, per 142.600 euro di corrispettivi non pagati. Il secondo è un’opposizione a decreto ingiuntivo per 36.800 euro, proposta dalla società contro un proprio fornitore.
Entrambi i giudizi si interrompono il 9 marzo. L’interruzione viene dichiarata rispettivamente il 21 aprile e il 28 aprile 2026.
Sul primo, il curatore ha interesse a proseguire: quei 142.600 euro, se recuperati, vanno alla massa. Riassume con ricorso depositato il 2 giugno 2026, ben dentro il termine del 21 luglio.
Sul secondo, il curatore non riassume. La scelta ha una sua logica: il credito del fornitore sarà esaminato in sede di verifica del passivo, e lì potrà essere contestato. Il giudizio di opposizione si estingue. Conseguenza: il decreto ingiuntivo da 36.800 euro diventa definitivamente esecutivo e, una volta chiusa la procedura, torna opponibile al debitore rientrato in bonis.
Il 15 ottobre 2027 la procedura viene chiusa per compiuta ripartizione dell’attivo, con il giudizio contro il committente ancora pendente in appello: nel decreto di chiusura viene disposto l’accantonamento di 24.300 euro per gli oneri del giudizio. Nel 2028 la causa si definisce con il riconoscimento di 96.500 euro: il curatore incassa e procede a un riparto supplementare, poi chiede l’archiviazione della procedura e la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
Eccola: “Al momento in cui qualcuno presenterà una proposta di concordato, io risulterò già ammesso al passivo oppure già formalmente in contenzioso?”
È una domanda che non compare mai nelle prime consulenze, e che invece decide da sola l’esito economico di molte posizioni.
Il motivo è nel testo dell’art. 240, comma 1, CCII. Il proponente — creditore o terzo — può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. La legge consente cioè di circoscrivere la platea dei destinatari del concordato a una fotografia scattata in un momento determinato.
Chi in quel momento è dentro la fotografia riceve quanto promesso. Chi in quel momento sta ancora valutando se riassumere la causa civile, o sta aspettando che il giudice dichiari l’interruzione, o ha depositato la domanda tardiva il mese successivo, è fuori — e resta creditore di una società che, chiuso il concordato, non ha più attivo da distribuire.
La cosa va letta insieme a un altro dato di sistema: la proposta di creditori o terzi può essere presentata anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo, purché la contabilità consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori approvato dal giudice delegato. Significa che la fotografia può essere scattata molto presto, quando una parte dei creditori non ha ancora completato il proprio percorso.
La conseguenza operativa è semplice da enunciare e difficile da praticare: in una liquidazione giudiziale in cui si profila una soluzione concordataria, l’obiettivo non è “arrivare in tempo” rispetto ai termini di legge, ma essere formalmente posizionati prima che qualcun altro definisca il perimetro. Il che vuol dire depositare la domanda di ammissione appena possibile e non all’ultimo giorno utile, e vuol dire proporre opposizione allo stato passivo anche quando l’importo in contestazione è modesto, perché l’opposizione, oltre a difendere il credito, è una delle posizioni che l’art. 240 riconosce espressamente.
Nessuno fa questa domanda perché richiede di ragionare su un evento futuro e incerto mentre si è alle prese con un evento presente e urgente. Ma è l’unica che, posta al momento giusto, cambia il risultato.
Ma i giudici cosa dicono?
Questa è la rassegna aggiornata delle pronunce che governano la materia. Per ciascuna indico gli estremi, il principio in sintesi e il motivo per cui conta in questo specifico scenario.
Cass., Sez. Un., 18 marzo 2026, n. 6481. La domanda di risoluzione per inadempimento che costituisce l’antecedente di pretese restitutorie o risarcitorie verso la massa, se proposta prima dell’apertura della procedura, non può proseguire in sede ordinaria e va riproposta nelle forme dell’accertamento del passivo; resta invece procedibile davanti al giudice ordinario se diretta a utilità estranee al concorso o se su di essa sia già intervenuta sentenza non passata in giudicato. È la pronuncia che oggi orienta la scelta tra riassunzione e trasferimento in sede concorsuale.
Cass., Sez. Un., 18 marzo 2026, n. 6498. La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita nella sede concorsuale, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non è una pronuncia incidentale ma ha il contenuto tipico, dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria; in caso di domande di risoluzione contrapposte sullo stesso contratto, quella del contraente non assoggettato a procedura prosegue in sede concorsuale, quella della curatela in sede ordinaria. Rileva ogni volta che il contenzioso contrattuale è bilaterale.
Cass., Sez. Un., n. 12154 del 2021. In caso di apertura della procedura l’interruzione del processo è automatica, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione. È il principio che l’art. 143, comma 3, CCII ha poi recepito nel testo di legge.
Cass., 2024, n. 18285. Riafferma che l’interruzione conseguente all’apertura della procedura opera automaticamente, mentre il termine per la riassunzione decorre dalla pronuncia del giudice in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento, restando irrilevante la conoscenza che le parti o il curatore abbiano altrimenti avuto dell’evento. Serve a respingere le eccezioni di tardività fondate sulla pubblicità legale della sentenza.
Cass., Sez. I, 6 agosto 2025, n. 22714. Applica lo stesso schema all’apertura della liquidazione coatta amministrativa: interruzione automatica del processo e decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione dal momento della dichiarazione. Conferma che la regola è di sistema e non legata alla singola procedura.
Cass., 17 luglio 2025, n. 19794. Il soggetto assoggettato alla procedura perde la capacità di stare in giudizio sui rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione; il termine per la riassunzione decorre da quando la dichiarazione giudiziale di interruzione è portata a conoscenza di ciascuna parte. Utile sia sul versante della legittimazione sia su quello dei termini.
Cass., 2025, n. 31267. Il dies a quo del termine di riassunzione va individuato nella conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione, non nella data dell’evento interruttivo né in comunicazioni informali tra le parti. È la pronuncia da invocare quando si discute del calcolo esatto del termine.
Cass., Sez. I, 21 novembre 2025, nn. 30719 e 30732. La legittimazione processuale del soggetto in procedura presuppone un disinteresse qualificato del curatore, che deve essere allegato e provato da chi la invoca; non basta la mera inerzia. Restringono sensibilmente lo spazio dell’iniziativa individuale del debitore.
Cass., 5 aprile 2025, n. 9010. Nega la legittimazione a impugnare una sentenza sfavorevole relativa a rapporti anteriori all’apertura della procedura, pur in presenza della mancata iniziativa del curatore. Conferma la linea restrittiva appena descritta.
Cass., Sez. III, 13 aprile 2025, n. 9649. Quando nel corso di un’azione revocatoria sopravviene l’apertura della procedura a carico della società convenuta, spetta alla curatela far valere nell’interesse di quella l’avvenuta interruzione del procedimento. Rileva per la gestione delle azioni recuperatorie pendenti.
Corte d’Appello di Napoli, 30 aprile 2025. Riconosce al curatore la facoltà di subentrare in luogo dell’originario attore nell’azione revocatoria ordinaria pendente, interrotta per l’apertura della procedura a carico del convenuto, e individua il termine per la riassunzione. Pronuncia di merito utile sul piano operativo.
Cass., 2024, n. 24806. Chi ha ottenuto in primo grado il riconoscimento del proprio credito nei confronti di un soggetto poi assoggettato a procedura deve comunque presentare domanda di ammissione al passivo per concorrere. Smonta l’equivoco più diffuso tra i creditori muniti di sentenza favorevole.
Cass., 28 giugno 2025, n. 17437. In sede di verifica dello stato passivo il creditore deve fornire prova valida non soltanto dell’esistenza e dell’ammontare del credito, ma anche della sua anteriorità rispetto all’apertura della procedura. È il profilo su cui si perdono più ammissioni di quanto si immagini.
Cass., 2020, n. 6196. In caso di apertura della procedura a carico del debitore ingiunto opponente, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo diventa improcedibile e non è necessaria l’integrazione del contraddittorio verso la curatela, dovendo il credito essere verificato in sede concorsuale.
Cass., 2022, n. 13810. Se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non viene riassunto, il decreto — relativamente inefficace verso la procedura — acquista definitiva esecutorietà e torna opponibile al debitore una volta rientrato in bonis, stante la sola efficacia endoconcorsuale dell’accertamento del passivo. È la pronuncia che spiega il danno differito descritto sopra.
Cass., 19 maggio 2025, n. 13337. L’omologazione definitiva del concordato e la predisposizione del conto di gestione comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, senza impedire il completamento della liquidazione dei beni e il pagamento dei creditori; la legittimazione, anche processuale, permane in capo al curatore. Centrale per capire chi è parte nei giudizi dopo l’omologazione.
Cass., 30 marzo 2025, n. 8365. Affronta la chiusura della procedura intervenuta nel corso del giudizio di cassazione e i suoi effetti sulla legittimazione processuale del curatore. Rileva per i contenziosi arrivati al grado di legittimità.
Cass., 19 maggio 2025, n. 13331. Ammette, a determinate condizioni, il patto concluso tra il proponente del concordato e il creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di parte del credito assistito da ipoteca. Interessa i creditori garantiti di fronte a una proposta concordataria.
Cass., 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze ha diritto di proporre opposizione all’omologazione del concordato. Presidia la correttezza della fase deliberativa.
Cass., 18 luglio 2025, n. 20175. L’omologazione del concordato determina una temporanea inesigibilità dei crediti, con riflessi sulla prescrizione, di cui resta sospeso il decorso in pendenza dell’esecuzione. Da verificare sempre prima di considerare prescritto un credito anteriore.
Tribunale di Trani, 28 luglio 2025, n. 781. L’apertura della procedura determina interruzione automatica del processo, che prescinde dalla comunicazione formale dell’evento e si verifica anche nei confronti della parte contumace, senza applicazione dell’art. 300, ultimo comma, c.p.c. Pronuncia resa in tema di liquidazione controllata, ma fondata sul rinvio all’art. 143 CCII.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco l’elenco delle attività che lo Studio Monardo svolge quando un cliente si trova con una causa pendente e una controparte in liquidazione giudiziale, o quando è lui stesso l’imprenditore coinvolto.
- Qualifichiamo la domanda pendente confrontando le conclusioni effettivamente rassegnate con il perimetro dell’art. 151 CCII, per stabilire se la causa vada riassunta, trasferita in sede concorsuale o presidiata su entrambi i fronti.
- Ricostruiamo il calendario reale della procedura, estraendo dalla sentenza di apertura la data dell’udienza di verifica e calcolando a ritroso ogni scadenza, inclusa la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Redigiamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo, documentando titolo, importo, cause di prelazione e — punto su cui si perdono molte posizioni — la prova dell’anteriorità del credito rispetto all’apertura.
- Riassumiamo il giudizio interrotto con ricorso ex art. 303 c.p.c., notificandolo al curatore nella sua qualità, dopo aver sollecitato al giudice la dichiarazione formale di interruzione quando manca.
- Proponiamo opposizione, impugnazione o revocazione dello stato passivo nei trenta giorni, curando anche i casi di importo contenuto, perché l’opposizione pendente è una delle posizioni che l’art. 240 CCII riconosce al momento della proposta di concordato.
- Analizziamo la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale riga per riga: perimetro dei creditori destinatari degli impegni, trattamento dei privilegiati, formazione delle classi, convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione.
- Gestiamo il voto e l’eventuale opposizione all’omologazione, verificando il computo delle maggioranze e la legittimità dell’esclusione o del conteggio dei voti.
- Interveniamo sulle esecuzioni individuali pendenti, chiedendo al giudice dell’esecuzione i provvedimenti conseguenti agli artt. 150 e 216, comma 10, CCII e verificando la sorte degli effetti conservativi del pignoramento già trascritto.
- Presidiamo l’azione contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che la procedura e il concordato non toccano, coordinandola con quanto si fa in sede concorsuale.
- Seguiamo la fase esecutiva del concordato e la chiusura con giudizi pendenti ex art. 234 CCII, fino alla richiesta di risoluzione in caso di inadempimento del proponente, entro l’anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di cassazionista conta perché le questioni di interruzione, riassunzione, improcedibilità e legittimazione sono per definizione questioni che si trascinano fino all’ultimo grado: sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, e chi le imposta male all’inizio se le ritrova davanti alla Corte di cassazione anni dopo. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conta perché il concordato nella liquidazione giudiziale è una partita negoziale prima che processuale: si legge come si legge una proposta di ristrutturazione, valutando convenienza, perimetro e sostenibilità, non soltanto legittimità formale.
La strategia resta la stessa dal primo atto fino alla Cassazione, con lo stesso difensore: non c’è un passaggio di mano tra chi decide se riassumere e chi dovrà poi difendere quella scelta in sede di legittimità. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, il che in questa materia è decisivo: la ricostruzione contabile del credito, la prova della sua anteriorità e la valutazione di convenienza di una proposta concordataria sono attività che richiedono competenze diverse applicate allo stesso insieme di documenti.
In sintesi
Tre messaggi emergono da tutte le risposte che precedono.
Il primo: l’interruzione è automatica, ma il termine per riassumere parte solo dalla dichiarazione del giudice. Significa che non si può aspettare, perché nel frattempo corrono altri termini — quelli concorsuali — che non aspettano nessuno.
Il secondo: la domanda giusta non è “riassumo o no”, ma “che cosa sto chiedendo davvero”. Se la pretesa punta al patrimonio della massa, la sede è l’accertamento del passivo, e dopo le Sezioni Unite del marzo 2026 questo vale anche per le domande di risoluzione contrattuale che reggono pretese restitutorie o risarcitorie.
Il terzo: il concordato nella liquidazione giudiziale può fotografare la platea dei creditori in un istante preciso, e chi a quell’istante non è ancora formalmente posizionato rischia di restare fuori dagli impegni del proponente pur restando creditore sulla carta.
Lo Studio Monardo interviene su questa materia sulla base di abilitazioni precise, non di dichiarazioni generiche: la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire senza soluzione di continuità giudizi destinati per loro natura a svilupparsi attraverso impugnazioni fino al grado di legittimità, e la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, affiancata da quelle di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che riguardano direttamente il funzionamento delle procedure concorsuali dentro cui queste cause finiscono per essere decise.
📩 Non lasci che siano i termini a decidere per lei: se ha un giudizio in corso o un credito da far valere in una liquidazione giudiziale, ci scriva oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
