Di tutti i temi della crisi d’impresa, questo è forse quello su cui circolano più convinzioni sbagliate. E non è un caso. La rateizzazione a centoventi rate ottenuta dentro la composizione negoziata assomiglia, nel linguaggio comune, alla rateizzazione delle cartelle che ogni imprenditore conosce: stesso creditore pubblico, stessa parola “rate”, stesso bollettino mensile. L’orecchio registra la somiglianza e il cervello completa il resto, applicando a un istituto le regole di un altro. Il passaparola fa la sua parte: in commercialista, in associazione di categoria, nei gruppi di imprenditori, la frase “tanto si decade solo dopo otto rate” viene ripetuta con la sicurezza di chi riferisce una regola consolidata. È vera. Ma non per questa rateizzazione.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in materia di crisi d’impresa, è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi non sa, chiama qualcuno; chi crede di sapere, aspetta. E qui l’attesa ha un prezzo misurabile, perché la disciplina speciale dell’art. 25-bis, comma 4, del Codice della crisi non concede margini di tolleranza paragonabili a quelli della dilazione ordinaria.
I miti che affronteremo sono otto: che si decada solo dopo otto rate; che la firma dell’esperto obblighi l’Agenzia a concedere le centoventi rate; che la rateizzazione dell’art. 25-bis e la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, siano la stessa cosa; che depositare una domanda di concordato metta al riparo il piano di rateazione; che decadere dalla rateazione significhi perdere automaticamente tutto il resto; che basti presentare una nuova istanza per ripartire; che durante la composizione negoziata nessun creditore possa muoversi; e che, una volta decaduti, l’unica destinazione possibile sia la liquidazione giudiziale.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia perché le abilitazioni dell’Avvocato vi coincidono punto per punto: la composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che conosce il procedimento dall’interno — istanza, nomina, trattative, relazione finale, archiviazione; il debito fiscale e bancario che genera la crisi è il terreno dello staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato, composto da avvocati e commercialisti; e quando la partita finisce davanti a un tribunale e poi in Corte d’appello — come accade nel concordato semplificato — la continuità fino all’ultimo grado è garantita dalla qualifica di avvocato cassazionista. Non è una competenza generica sulla “crisi”: è la sovrapposizione esatta fra le qualifiche certificate e i tre piani su cui si gioca questo problema, quello negoziale, quello fiscale e quello giudiziale.
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Mito n. 1 — “Si decade solo dopo otto rate non pagate, come per le cartelle”
IL MITO: “Anche se salto qualche rata non succede nulla. La decadenza scatta dopo otto rate non pagate, anche non consecutive: lo sanno tutti, è la regola della rateizzazione.”
Perché ci credono in tanti
Perché la regola delle otto rate esiste davvero, è scritta nero su bianco e si applica ogni giorno a centinaia di migliaia di piani di dilazione. L’art. 19, comma 3, del D.P.R. 602/1973 — la norma che disciplina la dilazione delle somme iscritte a ruolo affidate all’agente della riscossione — prevede che il contribuente decada automaticamente dal beneficio in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive. È la soglia vigente per le istanze presentate dal 16 luglio 2022 in poi, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 50/2022 e dopo la riscrittura complessiva dell’articolo operata dal D.Lgs. 110/2024.
È anche una regola che la giurisprudenza ha difeso con fermezza contro le applicazioni affrettate dell’agente della riscossione. La Corte di cassazione, già con la pronuncia n. 25213 del 2016, ha affermato che la decadenza richiede l’effettiva omissione del numero di rate previsto dalla legge e che il semplice ritardo nel versamento non equivale a mancato pagamento. Lo stesso principio è stato applicato di recente dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 8878 del 19 maggio 2025, che ha annullato un’intimazione fondata su una decadenza dichiarata senza che la soglia delle otto rate fosse stata superata.
Il fondo di verità, dunque, c’è tutto. Il punto che il passaparola ha perso per strada è un altro: quella soglia riguarda la dilazione dei ruoli, non la rateazione premiale della composizione negoziata.
La realtà
L’art. 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina un istituto diverso, con presupposti diversi, oggetto diverso e — questo è il punto — una regola di decadenza radicalmente più severa. La norma prevede espressamente che l’imprenditore decada automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell’art. 40, in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, in caso di accertamento dello stato di insolvenza, oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
Una sola rata. Non otto, non cinque, non due. Una.
La ragione è coerente con la natura dello strumento: non si tratta di una dilazione amministrativa concessa a chi attraversa una difficoltà passeggera, ma di una misura premiale riconosciuta a un’impresa che ha dichiarato di essere in crisi, che ha chiesto la nomina di un esperto indipendente e che ha ottenuto, in cambio della trasparenza e del percorso negoziale, un allungamento dei tempi di pagamento che la disciplina ordinaria non le avrebbe concesso a quelle condizioni. Il legislatore ha costruito la premialità come un patto: tempi lunghi contro puntualità assoluta. Rotto il patto su una scadenza, il beneficio viene meno.
Attenzione anche a un secondo profilo, spesso ignorato: l’oggetto. La rateazione dell’art. 25-bis, comma 4, riguarda le somme dovute e non ancora iscritte a ruolo relative alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e all’IVA. Non è lo strumento con cui si dilazionano le cartelle già affidate all’agente della riscossione: per quelle resta la strada dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, con i suoi numeri di rate e la sua soglia di otto. Un’impresa in composizione negoziata può benissimo avere entrambi i piani aperti contemporaneamente — ed è una delle situazioni più pericolose, perché i due calendari convivono con due soglie di decadenza completamente diverse.
La prova
Il testo dell’art. 25-bis, comma 4, CCII è inequivocabile nel prevedere la decadenza automatica per il mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. Si tratta di una formulazione introdotta con il decreto legislativo correttivo e mantenuta nella versione vigente della norma, che il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha ulteriormente integrato aggiungendo il periodo finale sulla concedibilità fino a centoventi rate. Nessuna disposizione richiama, per questa rateazione, la soglia delle otto rate dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, né esiste una norma di rinvio che renda applicabile quella disciplina.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia la cosa peggiore: scoprire di essere decaduto quando ormai non c’è più nulla da salvare. L’imprenditore che si concede “qualche mese di respiro” convinto di avere ancora sette rate di margine non sta prendendo tempo, sta perdendo il beneficio al primo mancato versamento. E la decadenza non è un provvedimento che gli viene notificato con un preavviso utile a correre ai ripari: la norma la descrive come automatica. Quando il debito torna esigibile per intero, l’impresa si ritrova con una posizione fiscale integralmente scaduta proprio nel momento in cui sta negoziando con banche e fornitori sulla base di un piano che quella rateazione la dava per acquisita. Il piano di risanamento diventa, da un giorno all’altro, non più sostenibile — e l’esperto se ne accorge.
Mito n. 2 — “L’esperto ha firmato l’istanza, quindi l’Agenzia deve concedermi le 120 rate”
IL MITO: “La sottoscrizione dell’esperto fa prova della mia difficoltà. Se l’esperto firma, l’Agenzia delle Entrate non può rifiutare le centoventi rate: è un diritto.”
Perché ci credono in tanti
Perché una parte di questa affermazione è letteralmente vera e si trova nel testo della norma. L’art. 25-bis, comma 4, prevede che l’istanza di rateazione sia sottoscritta anche dall’esperto e che tale sottoscrizione costituisca prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. È una previsione di grande rilievo pratico: nella dilazione ordinaria il contribuente deve dimostrare la propria situazione, mentre qui la firma dell’esperto — un professionista terzo, indipendente, nominato attraverso la piattaforma telematica nazionale — assolve quell’onere probatorio in via automatica.
Chi legge la norma di fretta si ferma lì, e conclude: esperto firma, prova raggiunta, rateazione dovuta. Il problema è che la norma, dopo quella frase, non si ferma.
La realtà
Occorre distinguere con precisione due piani, perché la differenza fra i due decide se la richiesta sarà accolta o no.
Il piano base è quello delle settantadue rate mensili. Qui la costruzione normativa è effettivamente favorevole: la firma dell’esperto integra la prova della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e l’accesso alla dilazione segue di conseguenza.
Il piano esteso è quello delle centoventi rate, aggiunto in coda al comma 4. La formulazione cambia registro in modo significativo: il piano di rateazione può essere concesso dall’Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza e sottoscritta dall’esperto. Due elementi spostano l’equilibrio. Il primo è il verbo: l’Agenzia “può”, e un potere di concessione implica una valutazione, non un atto dovuto. Il secondo è l’aggettivazione: non più una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, ma una situazione di difficoltà “comprovata e grave” — un presupposto più stringente, che richiede di essere rappresentato nell’istanza e non semplicemente affermato.
La correzione essenziale è questa: la firma dell’esperto apre la porta, non la attraversa al posto dell’imprenditore. La richiesta di centoventi rate va costruita, documentata e argomentata, perché l’ufficio è chiamato a compiere una valutazione sulla gravità della situazione dell’impresa debitrice. Un’istanza che si limiti a chiedere il massimo della dilazione perché “siamo in composizione negoziata” espone al rischio concreto di un piano concesso su un orizzonte più breve di quello su cui il piano di risanamento era stato costruito. Ed è un rischio che si manifesta nel momento peggiore, perché l’intera architettura finanziaria della trattativa con gli altri creditori poggia sulla rata mensile che l’impresa dovrà versare all’Erario.
È il punto in cui la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, unita al lavoro dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, fa una differenza misurabile: conoscere dall’interno che cosa l’esperto può attestare e che cosa no, e saper rappresentare la gravità della difficoltà nel linguaggio che l’ufficio valuta, è lavoro tecnico, non retorica.
La prova
La differenza testuale fra i due periodi del comma 4 è il dato decisivo: il primo periodo costruisce la prova della temporanea difficoltà attraverso la sottoscrizione dell’esperto; il periodo aggiunto dal D.Lgs. 136/2024 subordina l’estensione a centoventi rate a una “comprovata e grave situazione di difficoltà” e descrive il potere dell’Agenzia in termini di facoltà di concessione. La stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 443 del 2023, ha ricostruito la portata dell’intervento normativo che ha portato a centoventi il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell’impresa, confermando che si tratta di un incremento rispetto alla rateizzazione già prevista dal comma 4, e non di un automatismo generalizzato.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di presentare un’istanza sbilanciata e di costruire il piano di risanamento su una rata che non otterrà. Il danno non è solo fiscale: è negoziale. Se l’impresa ha presentato ai creditori finanziari e ai fornitori un piano basato su un esborso mensile verso l’Erario calcolato su centoventi rate, e l’ufficio ne concede settantadue, la differenza si scarica integralmente sulla cassa — cioè sulle somme destinate agli altri creditori. A quel punto o si rinegozia tutto da capo, perdendo settimane preziose in un procedimento che ha termini stretti, o si firma un accordo che l’impresa non è in grado di rispettare. E quest’ultima è la strada che porta dritta alla prima rata non pagata.
Mito n. 3 — “La rateizzazione dell’art. 25-bis e la transazione fiscale della composizione negoziata sono la stessa cosa”
IL MITO: “Dentro la composizione negoziata si può pagare il Fisco a rate fino a dieci anni. Che poi lo chiamino rateizzazione o transazione fiscale è una questione di nomi: la sostanza è quella.”
Perché ci credono in tanti
Perché entrambi gli istituti vivono dentro la composizione negoziata, entrambi riguardano il debito fiscale, entrambi possono arrivare a un orizzonte decennale e sono stati raccontati spesso insieme, come “le due novità fiscali della composizione negoziata”. La sovrapposizione è stata favorita anche dalla cronologia: il correttivo-ter, il D.Lgs. 136/2024 in vigore dal 28 settembre 2024, ha messo mano contemporaneamente all’art. 25-bis — aggiungendo il periodo sulle centoventi rate — e all’art. 23, introducendo il comma 2-bis sull’accordo transattivo con l’Erario. Due interventi, un solo decreto, una sola stagione di commenti.
Ma sono due strumenti diversi, e le differenze sono proprio là dove conta: quando non paghi.
La realtà
Sono istituti distinti per fonte, oggetto, procedura e — soprattutto — per il meccanismo che scatta in caso di inadempimento.
La rateazione premiale dell’art. 25-bis, comma 4, CCII è una dilazione amministrativa: l’impresa continua a dovere l’intero importo, semplicemente lo paga in più tempo. Riguarda le somme dovute e non iscritte a ruolo per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e IVA. Si ottiene con un’istanza all’Agenzia delle entrate sottoscritta anche dall’esperto. Si decade per il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza.
L’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII è un’altra cosa: nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori. Qui non si sposta soltanto il calendario, si può ridurre l’importo. Restano esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, e il perimetro non copre i contributi previdenziali e assistenziali: INPS e INAIL restano fuori. La proposta va accompagnata da due relazioni — una sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, l’altra, redatta da un professionista indipendente, sulla convenienza della proposta — e va comunicata all’esperto. L’accordo sottoscritto produce effetti con il deposito presso il tribunale competente; il giudice designato verifica la regolarità dell’accordo e dei suoi allegati e ne autorizza l’esecuzione con decreto, oppure dichiara che l’accordo è privo di effetti. Non è previsto alcun meccanismo di omologazione forzosa: nulla può essere imposto all’Erario, e se l’Agenzia non aderisce l’accordo non si fa.
La differenza che più conta per chi non riesce a pagare riguarda la conseguenza dell’inadempimento. L’accordo transattivo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. Sessanta giorni di tolleranza, dunque, contro la tolleranza zero della rateazione dell’art. 25-bis.
Sessanta giorni non sono una rateizzazione aggiuntiva: sono l’ultima soglia prima della risoluzione automatica. Ma per un’impresa che incassa a novanta giorni possono essere la differenza fra tenere e perdere lo strumento.
Un’ultima precisazione temporale, spesso dimenticata: la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, può essere presentata con riferimento ai percorsi di composizione negoziata avviati con istanza di nomina dell’esperto depositata dopo il 28 settembre 2024. Chi aveva avviato il percorso prima non dispone di quello strumento.
La prova
Il Tribunale di Monza, con decreto del 31 dicembre 2025, ha autorizzato l’esecuzione di un accordo concluso ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII in un caso in cui la società proponeva il pagamento del capitale IVA dovuto nella misura del cinquantotto per cento in dieci anni, con interessi al due per cento, precisando che il controllo del tribunale sulla regolarità della documentazione non si risolve in una verifica meramente formale. Nello stesso provvedimento il Tribunale ha ricordato che gli accordi transattivi possono essere conclusi sia nel corso del percorso sia al suo termine. Nella stessa direzione si colloca il decreto del Tribunale di Nola del 18 maggio 2026, che ha autorizzato una transazione fiscale a saldo e stralcio nell’ambito di una composizione negoziata. Entrambe le pronunce confermano che l’accordo transattivo consente ciò che la rateazione dell’art. 25-bis non consente: incidere sul quantum, non solo sui tempi.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di applicare al proprio caso la regola sbagliata nel momento in cui una scadenza salta. L’imprenditore convinto di avere sessanta giorni di tolleranza, mentre il suo strumento è la rateazione dell’art. 25-bis, è già decaduto il giorno dopo la scadenza. E rischia, specularmente, di non accorgersi che esisteva una strada per ridurre il debito e non solo per diluirlo: molte imprese che hanno chiesto centoventi rate su un debito insostenibile avrebbero dovuto, a monte, valutare una proposta di pagamento parziale. Diluire un debito che non si può pagare non lo rende pagabile: ne sposta soltanto il momento del crollo.
Mito n. 4 — “Se non ce la faccio, deposito una domanda di concordato e intanto il piano di rateazione resta in piedi”
IL MITO: “Se vedo che le rate non reggono, deposito un ricorso per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Così mi proteggo e intanto la rateizzazione continua a correre.”
Perché ci credono in tanti
Perché in molti contesti è proprio così che funziona: il deposito di una domanda di accesso a una procedura concorsuale produce effetti protettivi, cristallizza posizioni, sospende azioni. La logica del “mi metto al riparo sotto l’ombrello della procedura” è talmente radicata nella pratica che viene applicata per estensione anche dove la legge dispone l’opposto.
E in parte l’intuizione non è infondata: depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi è, in molte situazioni, la mossa corretta. Ma non ha l’effetto di conservare la rateazione premiale.
La realtà
L’art. 25-bis, comma 4, CCII elenca fra le cause di decadenza automatica dal beneficio della rateazione, prima ancora del mancato pagamento, il successivo deposito di ricorso ai sensi dell’articolo 40 del Codice della crisi — cioè la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Accanto a questa, la norma colloca l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e l’accertamento dello stato di insolvenza.
Depositare la domanda ex art. 40 non protegge la rateazione: la fa decadere. È una scelta di sistema coerente: la rateazione dell’art. 25-bis è una misura premiale legata al percorso negoziale. Nel momento in cui l’impresa abbandona la negoziazione per entrare in una procedura giudiziale, il presupposto della premialità viene meno e il debito fiscale torna a essere trattato con le regole di quella procedura — dove, peraltro, esistono strumenti propri: la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, quella nel concordato preventivo, con i rispettivi meccanismi.
Non significa che il passaggio sia sbagliato. Significa che va programmato, non subito: chi sa che la rateazione cadrà deve aver già costruito, prima del deposito, il trattamento del debito fiscale dentro il nuovo strumento. Chi deposita sperando di tenere in vita entrambe le cose si ritrova senza nessuna delle due.
C’è poi un profilo simmetrico, previsto dal medesimo art. 25-bis: le riduzioni su sanzioni e interessi riconosciute lungo il percorso vengono meno in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza. Il vantaggio fiscale ottenuto nella composizione negoziata non è acquisito una volta per tutte: è condizionato all’esito.
La prova
Il testo dell’art. 25-bis, comma 4, CCII colloca il deposito del ricorso ex art. 40 fra le cause di decadenza automatica, sullo stesso piano dell’apertura della liquidazione giudiziale. Sul versante del coordinamento fra composizione negoziata e procedure giudiziali, la Corte di cassazione ha affrontato il tema dei rapporti fra i due binari con la pronuncia del 6 dicembre 2025, n. 31856, in materia di inammissibilità dell’accesso alla composizione negoziata in pendenza di concordato preventivo: un’indicazione del fatto che i percorsi non si sommano liberamente, ma si escludono o si succedono secondo regole precise.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia il peggiore dei due mondi: perde la rateazione premiale e si ritrova in una procedura giudiziale senza aver negoziato il trattamento del debito fiscale al suo interno. Il debito non iscritto a ruolo torna integralmente dovuto e si somma alla massa da trattare nel nuovo strumento, con il risultato di rendere meno sostenibile proprio la proposta che si stava costruendo. In più, il tempo impiegato per il deposito è tempo sottratto alla costruzione della transazione fiscale nella sede nuova — e il trattamento del credito erariale è, in quasi tutte le procedure, la variabile che decide dell’omologazione.
Mito n. 5 — “Se decado dalla rateizzazione perdo tutto: accordi, protezioni, esenzioni”
IL MITO: “La decadenza dalla rateazione fa saltare l’intera composizione negoziata: gli accordi con le banche, le misure protettive, le esenzioni da revocatoria. Tutto azzerato.”
Perché ci credono in tanti
Perché il panico fa aggregare le conseguenze. Chi riceve la comunicazione che il debito è tornato integralmente esigibile vede crollare il pilastro su cui poggiava il piano e conclude che l’edificio intero sia venuto giù. Contribuisce anche una lettura approssimativa del comma dell’art. 25-bis che prevede il venir meno delle riduzioni su sanzioni e interessi: letto fuori contesto, sembra la conferma di un azzeramento generale.
È un mito “al contrario” rispetto agli altri: qui l’imprenditore non sottovaluta, sopravvaluta il danno. Ed è altrettanto pericoloso, perché chi crede di aver perso tutto smette di difendere ciò che gli resta.
La realtà
La decadenza colpisce il beneficio della rateazione, non travolge automaticamente l’intero percorso. Bisogna distinguere con cura fra effetti già prodotti ed effetti futuri, e fra rapporto con l’Erario e rapporti con gli altri creditori.
Il contratto concluso con uno o più creditori ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a), l’accordo di cui alla lettera c), la convenzione di moratoria della lettera b) sono atti negoziali che vivono di vita propria: la decadenza da una dilazione fiscale non li risolve di diritto. Potranno diventare inattuabili sul piano economico — se il debito fiscale torna esigibile per intero, la cassa destinata agli altri creditori non basta più — ma è un problema di sostenibilità, non di caducazione automatica. E la differenza, quando si tratta di rinegoziare, è tutta: un contratto ancora in essere si modifica, un contratto risolto si rifà da capo.
Gli effetti protettivi e le esenzioni già maturati seguono la propria disciplina. Gli atti autorizzati o compiuti in esecuzione del percorso conservano il regime di esenzione previsto dal Codice, e le misure protettive confermate dal tribunale restano efficaci secondo i termini del provvedimento che le ha disposte, salvo revoca.
Quanto alle riduzioni su sanzioni e interessi, il Codice ne ancora il venir meno a eventi specifici — l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata, l’accertamento dello stato di insolvenza — non alla semplice decadenza dalla rateazione. Sono due piani distinti, che il panico tende a sovrapporre.
Ciò che effettivamente accade con la decadenza è questo, e non è poco: il debito oggetto del piano torna integralmente dovuto, non più dilazionato; l’Erario recupera la propria libertà d’azione secondo le regole ordinarie; e la relazione finale dell’esperto dovrà necessariamente tenere conto del mutamento, perché un piano di risanamento costruito su una rateazione che non esiste più non è più coerente.
La prova
L’art. 25-bis, comma 4, CCII descrive la decadenza come decadenza “dal beneficio della rateazione”, individuandone l’oggetto in modo puntuale. Le conseguenze più ampie — il venir meno delle riduzioni su sanzioni e interessi — sono previste da una disposizione distinta e ancorate a presupposti diversi, legati all’apertura di una procedura liquidatoria o all’accertamento dell’insolvenza. Sul piano della continuità degli effetti già prodotti, è significativo l’orientamento dottrinale e applicativo secondo cui l’accordo transattivo concluso ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, continua a produrre effetti anche quando la composizione negoziata sfocia in una delle soluzioni dell’art. 23, comma 2: segno che il sistema non è costruito sull’azzeramento, ma sulla selezione puntuale degli effetti.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di arrendersi quando aveva ancora margini. L’imprenditore convinto che “sia tutto saltato” smette di dialogare con i creditori che erano già rientrati in un accordo, lascia scadere i termini per difendere le misure protettive, non valuta il passaggio ordinato a uno strumento diverso. E spesso compie la mossa più dannosa: si disinteressa degli adempimenti correnti, generando nuovo debito fiscale sul periodo successivo — quello che, in qualunque procedura futura, andrà pagato in prededuzione o comunque integralmente, e che renderà più difficile ogni soluzione.
Mito n. 6 — “Basta presentare una nuova istanza e si riparte”
IL MITO: “Se decado, chiedo una nuova rateizzazione sugli stessi debiti e riparto da capo. Magari perdendo qualche agevolazione, ma riparto.”
Perché ci credono in tanti
Perché per anni è andata esattamente così. Fino alle modifiche introdotte nel 2022, il contribuente decaduto da un piano di dilazione dei ruoli poteva, saldando le rate insolute, ottenere una nuova dilazione sugli stessi carichi. Era una prassi consolidata, nota a tutti i professionisti, e la memoria professionale di quella regola sopravvive alla regola stessa.
La realtà
Per la dilazione dei ruoli, la decadenza relativa a istanze presentate dal 16 luglio 2022 in poi comporta che quel carico non possa più essere nuovamente rateizzato. È la previsione dell’art. 19, comma 3, del D.P.R. 602/1973: con la decadenza il debitore perde automaticamente il beneficio, l’intero importo residuo iscritto a ruolo diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere oggetto di dilazione. Non esiste un termine dopo il quale la preclusione si attenua: non dipende dal tempo trascorso, dipende dalla data della richiesta del piano decaduto.
Resta ferma la previsione del comma 3-ter, che consente di chiedere e ottenere la rateizzazione di carichi diversi da quelli già compresi nel piano decaduto. Una valvola utile — un’impresa ha quasi sempre più carichi — ma che non riapre la porta su quelli perduti.
Per la rateazione premiale dell’art. 25-bis, comma 4, il quadro è diverso ma non più favorevole. La norma non disciplina una procedura di riammissione o di ripristino: una volta intervenuta la decadenza automatica, lo strumento si è consumato. E poiché l’accesso a quella rateazione presuppone un percorso di composizione negoziata in corso e un’istanza sottoscritta dall’esperto, la riproposizione non è una questione di modulistica: significa trovarsi ancora dentro un percorso che, nel frattempo, rischia di essere stato archiviato.
Quanto all’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, la risoluzione di diritto non preclude la presentazione di una nuova proposta transattiva nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi che ammettono quell’istituto. È una differenza rilevante: lo strumento negoziale “rimbalza” verso sedi diverse, la dilazione amministrativa decaduta no.
La correzione essenziale, quindi, è questa: dopo la decadenza non si ricostruisce lo stesso strumento, si cambia strumento. Chi imposta la difesa sulla richiesta di un nuovo piano identico perde settimane per ottenere un rigetto prevedibile.
La prova
L’art. 19 del D.P.R. 602/1973, nel testo riscritto dall’art. 13 del D.Lgs. 110/2024, disciplina gli effetti dell’inadempimento al comma 3 e prevede al comma 3-ter che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda la rateizzazione di carichi diversi da quelli già compresi nel piano decaduto. Sul fronte dell’accordo transattivo, è pacifico che la risoluzione non impedisca all’imprenditore di presentare un’altra proposta di transazione fiscale in un contesto di procedure concorsuali che ne prevedano l’operatività.
Esiste però uno spazio difensivo che molti ignorano, ed è quello della verifica di legittimità della decadenza. La Corte di giustizia tributaria di Roma, con la sentenza n. 15671 del 2025, ha ritenuto illegittima la decadenza automatica di un piano quando l’omesso pagamento delle rate dipende da cause non riconducibili alla volontà del debitore, ordinando all’agente della riscossione non solo l’annullamento dell’intimazione ma anche il ripristino del piano con rimodulazione delle rate insolute. È una pronuncia di merito e non un orientamento consolidato di legittimità, ma indica che la decadenza non è sempre inattaccabile: va verificata, non accettata.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di perdere il tempo che gli resta. Dopo la decadenza l’orizzonte utile si misura in settimane: il debito è esigibile, l’agente della riscossione può attivarsi, i creditori privati leggono i segnali. Impiegare quelle settimane a presentare istanze che la legge non ammette significa arrivare alla scelta dello strumento con la cassa ulteriormente ridotta e con la posizione debitoria peggiorata. In più, chi presenta un’istanza di dilazione dopo la decadenza dovrebbe sapere che la richiesta di dilazione è, per consolidato orientamento di legittimità, comportamento incompatibile con la volontà di non riconoscere il debito: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 16797 del 23 giugno 2025, ha ribadito che essa integra riconoscimento del debito e produce effetto interruttivo della prescrizione.
Mito n. 7 — “Finché sono in composizione negoziata nessuno può toccarmi”
IL MITO: “Ho le misure protettive. Finché il percorso è aperto nessun creditore può aggredire l’impresa, quindi posso anche permettermi di saltare qualche scadenza.”
Perché ci credono in tanti
Perché le misure protettive funzionano davvero, e funzionano bene. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività; è previsto il divieto di revoca unilaterale e di risoluzione dei contratti bancari in ragione del solo accesso alla composizione negoziata. I tribunali le confermano quando ne ricorrono i presupposti, e lo fanno anche in situazioni di grave difficoltà: il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 1° agosto 2025, ha confermato misure protettive con efficacia erga omnes per centoventi giorni riconoscendo che l’accesso alla composizione negoziata è consentito anche a società in stato di insolvenza, purché ragionevolmente reversibile e sorretto da una concreta prospettiva di risanamento.
Il fondo di verità, insomma, è solido. Quello che il passaparola cancella sono i limiti.
La realtà
Le misure protettive sono uno scudo a tempo e a perimetro definito, non un’immunità.
Primo limite, il tempo. Le misure hanno una durata circoscritta e una proroga non illimitata; il Codice fissa un tetto massimo alla loro durata complessiva, e il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025, ha chiarito che la presentazione di una nuova istanza di composizione negoziata relativa alla medesima crisi già affrontata non consente di superare il limite massimo di dodici mesi. Lo scudo non si rigenera cambiando fascicolo.
Secondo limite, il perimetro. L’inibitoria riguarda le azioni esecutive e cautelari, non ogni attività del creditore. Il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 29 maggio 2025, ha affermato che la misura protettiva volta a impedire l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari non impedisce ai creditori di agire per munirsi di un titolo esecutivo. Tradotto: mentre l’impresa negozia, i decreti ingiuntivi arrivano, i titoli si formano e si consolidano; quando lo scudo cade, i creditori sono pronti. Lo stesso principio è stato affermato, con riferimento alla fase successiva, dal Tribunale di Bologna con provvedimento del 10 ottobre 2025, secondo cui la pendenza di un concordato semplificato non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proponente, ma solo che se ne possa poi fare uso in via esecutiva.
Terzo limite, e il più severo: la composizione negoziata non blocca il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha stabilito che la pendenza di misure protettive o di una procedura di composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza, e che il giudice del procedimento non è tenuto a concedere rinvii per consentire il completamento di percorsi alternativi.
Quarto limite: le misure si confermano, ma si possono anche negare o revocare. I tribunali verificano la funzionalità delle trattative al risanamento e rigettano quando il piano presentato ha natura meramente liquidatoria, perché scopo della composizione non è la semplice ristrutturazione del debito esistente ma la prosecuzione dell’attività, da parte dello stesso debitore o di un terzo.
La prova
Oltre alle pronunce già richiamate, è significativa l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 4 aprile 2025, che ha esteso le misure protettive e cautelari al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili e garanti della società: un provvedimento che mostra quanto lo scudo sia modulabile — e quindi quanto dipenda da ciò che viene chiesto e documentato, non da un automatismo.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di usare il tempo della protezione come tempo di sospensione anziché come tempo di lavoro. I mesi delle misure protettive sono l’unica finestra in cui l’impresa può negoziare senza subire aggressioni esecutive: sono una risorsa scarsa e non rinnovabile. Chi la spende aspettando che la situazione migliori da sola arriva alla scadenza con gli stessi problemi, ma con i creditori ormai muniti di titolo e con l’esperto obbligato a prendere atto che le trattative non hanno prodotto esiti. E se, nel frattempo, ha anche saltato una rata della rateazione premiale, arriva a quella scadenza avendo perso pure quella.
Mito n. 8 — “Se decado, ormai l’unica strada è il fallimento”
IL MITO: “Saltata la rateizzazione, la composizione negoziata è finita e l’impresa va in liquidazione giudiziale. Non c’è altro.”
Perché ci credono in tanti
Perché la decadenza arriva quasi sempre in un momento di difficoltà acuta, e in quel momento la prospettiva si restringe. Contribuisce anche un residuo culturale: per decenni, nel lessico dell’impresa in crisi, “non pagare il Fisco” ha significato una sola cosa. Il Codice della crisi ha cambiato il quadro, ma il riflesso è rimasto.
La realtà
Dopo la decadenza esistono strade diverse, e la scelta fra queste è precisamente il lavoro da fare.
La prima è restare dentro la composizione negoziata cambiando il trattamento del debito fiscale. Se il percorso è ancora aperto e l’istanza di nomina dell’esperto è stata depositata dopo il 28 settembre 2024, la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, consente di negoziare un pagamento parziale o dilazionato: non una ripetizione della dilazione perduta, ma uno strumento diverso, che agisce anche sull’importo.
La seconda è l’uscita ordinata verso uno strumento di regolazione della crisi che ammetta la transazione fiscale con meccanismi di omologazione anche in assenza di adesione: l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo. Qui il debito fiscale si tratta nella sede propria, e il deposito della domanda — che fa decadere la rateazione premiale — diventa una conseguenza programmata, non un incidente.
La terza è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies CCII, accessibile solo a valle di una composizione negoziata il cui esito negativo sia attestato nella relazione finale dell’esperto, e a condizione che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede. Non è una scorciatoia: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il controllo del tribunale nella fase di accesso non si limita a una verifica di mera ritualità formale. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha affermato che lo scrutinio previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, ha per oggetto la legittimità sostanziale della proposta, comprendendone l’esame della fattibilità e della non manifesta implausibilità. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 26 novembre 2025, si è soffermato sui presupposti perché la domanda formulata in conseguenza dell’esito negativo della composizione negoziata possa essere accolta.
Il concordato semplificato ha inoltre vincoli di contenuto che vanno conosciuti prima di impostarlo: la Corte d’appello di Catania, con provvedimento del 26 febbraio 2025, ha affermato che il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione costituisce requisito inderogabile per l’omologazione, non surrogabile dal principio di equivalenza di risultato rispetto alla liquidazione giudiziale né dall’assicurazione di una generica utilità per i creditori.
La quarta strada, infine, è la liquidazione giudiziale — che resta una possibilità, non un destino, e che in alcuni scenari è la soluzione che meglio tutela l’imprenditore e gli organi sociali rispetto a un’agonia prolungata.
La prova
Il sistema delle uscite dalla composizione negoziata è disegnato dal Codice come un ventaglio, non come un imbuto, e la giurisprudenza più recente ne sta definendo i contorni con rapidità. Sul regime delle impugnazioni nel concordato semplificato la Corte di cassazione è intervenuta con le pronunce n. 620 del 12 gennaio 2026, in tema di impugnabilità del provvedimento reso già nella fase di scrutinio della ritualità della proposta, e n. 881 del 16 gennaio 2026, sulla individuazione dei legittimati passivi nel reclamo avverso l’omologazione. Un contenzioso vivo è il segno che le strade esistono e vengono percorse.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di non scegliere. L’imprenditore convinto che non ci sia più nulla da fare lascia che siano i creditori a prendere l’iniziativa, e perde l’unica cosa che in questa materia conta davvero: la facoltà di decidere con quale strumento la crisi verrà regolata. Chi arriva per primo davanti al tribunale, con una proposta costruita, ha un ventaglio di esiti; chi arriva per secondo, convocato, ha solo difese.
Il mito alla prova dei numeri
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come le regole che abbiamo visto producano risultati concreti e misurabili.
Ipotesi 1 — La rata saltata “tanto ne ho altre sette”. Impresa manifatturiera in composizione negoziata, debito per imposte sui redditi, IRAP e IVA non ancora iscritte a ruolo pari a 487.300 €. Istanza ex art. 25-bis, comma 4, sottoscritta dall’esperto, piano concesso su 96 rate: rata mensile di circa 5.076 €. Scadenze fissate al giorno 16 di ogni mese. L’impresa paga regolarmente fino alla rata di febbraio; a marzo un cliente salda in ritardo e l’imprenditore decide di non versare la rata del 16 marzo, convinto di recuperare entro maggio perché “si decade a otto rate”. Esito: la decadenza si produce automaticamente alla scadenza del 16 marzo. Il residuo — circa 441.700 € — torna integralmente dovuto e non più dilazionato. Il piano di risanamento presentato alle banche, costruito su un esborso fiscale di 5.076 € al mese, salta: a parità di flussi, la cassa non copre né il nuovo debito esigibile né le rate concordate con i creditori finanziari. Variante: se la stessa impresa avesse versato la rata il 16 marzo chiedendo contestualmente al proprio consulente di rinegoziare la rata successiva, avrebbe conservato il beneficio e avrebbe avuto trenta giorni per lavorare sulla scadenza di aprile.
Ipotesi 2 — I due calendari sovrapposti. Impresa di servizi con due posizioni: un piano ex art. 19 D.P.R. 602/1973 su cartelle per 213.800 € (richiesta presentata nel 2025, 84 rate, rata di circa 2.545 €) e una rateazione ex art. 25-bis, comma 4, su debiti non iscritti a ruolo per 164.500 € (72 rate, rata di circa 2.285 €). L’imprenditore, in difficoltà di cassa a settembre, decide di sospendere entrambi i versamenti per tre mesi. Esito: sul piano dei ruoli, tre rate non pagate su una soglia di otto — il piano regge, anche se il contatore è salito a tre e resterà lì finché quelle rate non verranno saldate. Sul piano dell’art. 25-bis, la decadenza si è già prodotta alla prima scadenza di settembre, e con essa la preclusione a ricostruire lo stesso strumento. Stessa decisione, stessi tre mesi, due esiti radicalmente diversi: è la dimostrazione operativa del mito n. 1.
Ipotesi 3 — Il deposito “difensivo” che fa cadere il beneficio. Impresa in composizione negoziata con rateazione ex art. 25-bis in corso su 318.900 €, regolarmente pagata da undici mesi (versati circa 48.700 €). A fronte di un’istanza di liquidazione giudiziale presentata da un fornitore, l’imprenditore deposita un ricorso ex art. 40 CCII per accedere a uno strumento di regolazione della crisi, nella convinzione di “mettersi al riparo” senza toccare il resto. Esito: il deposito integra una delle cause di decadenza automatica previste dall’art. 25-bis, comma 4. Il residuo di circa 270.200 € torna integralmente dovuto e dovrà essere trattato nella nuova procedura, dove però non è stata ancora costruita alcuna proposta transattiva. Variante: se il ricorso fosse stato depositato dopo aver già definito, con l’assistenza tecnica adeguata, il trattamento del credito erariale nella sede nuova, la caduta della rateazione sarebbe stata un passaggio previsto e compensato, non una perdita secca.
Il fondo di verità: da dove nascono questi miti
Nessuno dei miti che abbiamo smontato è un’invenzione pura. Tutti nascono da frammenti veri, estratti dal loro contesto e applicati dove non valgono. Vale la pena ricomporli nel quadro corretto, perché è esattamente la confusione fra contesti a produrre gli errori più costosi.
La soglia delle otto rate è vera — per la dilazione delle somme iscritte a ruolo disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973, nelle istanze presentate dal 16 luglio 2022 in poi. Ed è vero, come ha ricordato la giurisprudenza, che il ritardo non equivale all’omissione: la rata pagata in ritardo esce dal conteggio delle rate non pagate. Il frammento diventa mito nel momento in cui viene trasferito alla rateazione premiale dell’art. 25-bis, che ha una regola propria e opposta.
La dilazione decennale è vera — sia nella dilazione ordinaria, dove per le domande presentate nel 2025 e nel 2026 la rateizzazione documentata può arrivare fino a centoventi rate, sia nella rateazione premiale della composizione negoziata, dove il tetto di centoventi rate è stato introdotto dal D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, e consolidato nel testo dell’art. 25-bis, comma 4, dal D.Lgs. 136/2024. Il frammento diventa mito quando si dimentica che, nella composizione negoziata, quel tetto è subordinato a una valutazione dell’ufficio su una situazione di difficoltà qualificata come comprovata e grave.
La forza della firma dell’esperto è vera — la sottoscrizione costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il frammento diventa mito quando lo si estende a un presupposto, quello della grave difficoltà, che la norma descrive con parole diverse.
L’efficacia delle misure protettive è vera — e i tribunali le confermano anche a imprese in stato di insolvenza reversibile. Il frammento diventa mito quando si dimentica il tetto temporale complessivo, il perimetro limitato alle azioni esecutive e cautelari, e il principio affermato dalla Corte di cassazione secondo cui la pendenza della composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.
La possibilità di ripresentare una proposta al Fisco è vera — ma per l’accordo transattivo, non per la dilazione amministrativa decaduta, e in sedi diverse da quella in cui l’accordo si è risolto.
La possibilità di contestare una decadenza è vera — e alcune pronunce di merito hanno riconosciuto che la decadenza non può operare meccanicamente quando l’omesso pagamento dipende da cause estranee alla volontà del debitore. Il frammento diventa mito quando lo si trasforma in una regola generale su cui costruire una strategia: una pronuncia favorevole di merito indica uno spazio difensivo da verificare, non un diritto acquisito.
Messi in fila, i frammenti compongono un quadro coerente. La composizione negoziata offre strumenti fiscali reali e potenti, ma li offre a condizioni di disciplina stretta: più il beneficio è ampio, più la condizione per conservarlo è rigorosa. È una logica, non un’insidia. Il problema nasce quando si prende il beneficio senza leggere la condizione.
Mito contro realtà, in tabella
Lo schema che segue mette a confronto, in forma sintetica, ciò che si racconta e ciò che la disciplina prevede. Va letto come una mappa di orientamento, non come un sostituto dell’analisi del caso concreto: ogni riga nasconde distinzioni che contano — il tipo di debito, la data dell’istanza, lo strumento effettivamente utilizzato, lo stato del percorso negoziale.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| “Si decade solo dopo otto rate non pagate” | Vale per la dilazione dei ruoli (art. 19 D.P.R. 602/1973). Nella rateazione premiale dell’art. 25-bis, comma 4, CCII si decade automaticamente per il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza |
| “L’esperto ha firmato, quindi le 120 rate mi spettano” | La firma dell’esperto prova la temporanea difficoltà. L’estensione fino a 120 rate è però concedibile dall’Agenzia in caso di difficoltà comprovata e grave: comporta una valutazione dell’ufficio |
| “Rateizzazione art. 25-bis e transazione fiscale art. 23, c. 2-bis sono la stessa cosa” | Due istituti distinti. La prima dilaziona somme non iscritte a ruolo e decade con una rata; la seconda consente anche il pagamento parziale e si risolve di diritto se i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro 60 giorni dalle scadenze |
| “Deposito una domanda ex art. 40 e intanto la rateizzazione resta in piedi” | Il deposito del ricorso ex art. 40 CCII è esso stesso causa di decadenza automatica dal beneficio della rateazione |
| “Se decado dalla rateazione, salta tutta la composizione negoziata” | La decadenza colpisce il beneficio della rateazione. Contratti e accordi con gli altri creditori non si risolvono automaticamente; le riduzioni su sanzioni e interessi vengono meno in caso di liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dell’insolvenza |
| “Basta chiedere una nuova rateizzazione sugli stessi debiti” | Per i ruoli, il carico del piano decaduto non è più rateizzabile (istanze dal 16/7/2022); restano rateizzabili carichi diversi. Per l’art. 25-bis non è prevista una riammissione: si cambia strumento |
| “Finché sono in composizione negoziata nessuno può toccarmi” | Le misure protettive hanno durata massima complessiva, non impediscono ai creditori di munirsi di titolo esecutivo e non obbligano il giudice a rinviare l’udienza per l’apertura della liquidazione giudiziale |
| “Se decado, resta solo la liquidazione giudiziale” | Restano l’accordo transattivo ex art. 23, c. 2-bis, il passaggio a strumenti di regolazione della crisi con transazione fiscale, il concordato semplificato ex art. 25-sexies e, come una delle opzioni, la liquidazione giudiziale |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se salto una sola rata della rateazione ottenuta nella composizione negoziata, ho perso il beneficio? Sì. L’art. 25-bis, comma 4, CCII prevede la decadenza automatica dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. Non è prevista una tolleranza in giorni né una soglia di rate. La verifica da fare subito, prima di qualunque altra cosa, è di quale strumento si tratti davvero: una rateazione ex art. 25-bis, una dilazione dei ruoli ex art. 19 D.P.R. 602/1973, o un accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis. Le tre risposte sono diverse.
Quindi è vero che se chiedo l’accesso a una procedura concorsuale perdo la rateizzazione? Sì, se si tratta del deposito di un ricorso ai sensi dell’art. 40 CCII. È una delle cause di decadenza automatica espressamente elencate dalla norma, insieme all’apertura della liquidazione giudiziale o controllata e all’accertamento dello stato di insolvenza. Il che non significa che non si debba fare: significa che va fatto dopo aver costruito il trattamento del debito fiscale nella sede nuova, non prima.
Quindi è vero che, decaduto, non posso più rateizzare quei debiti? Dipende da quale debito. Per i carichi iscritti a ruolo compresi in un piano decaduto, con istanza presentata dal 16 luglio 2022 in poi, la legge esclude una nuova dilazione di quel carico, mentre restano rateizzabili carichi diversi. Per le somme oggetto della rateazione premiale dell’art. 25-bis non è prevista una procedura di riammissione. Resta però sempre da verificare se la decadenza sia stata correttamente dichiarata: conteggio delle rate, imputazione dei versamenti, eventuali sospensioni della riscossione.
Quindi è vero che la transazione fiscale della composizione negoziata mi dà sessanta giorni di tolleranza? Sì, ma con due precisazioni. La prima: l’accordo si risolve di diritto se i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze previste — il pagamento parziale non salva l’accordo. La seconda: quei sessanta giorni non sono una dilazione aggiuntiva da programmare, sono l’ultimo margine prima di una risoluzione automatica che fa tornare il debito nella misura originaria.
Quindi è vero che il concordato semplificato è la via d’uscita naturale dopo una composizione negoziata fallita? No, non è automatica. È accessibile solo quando la relazione finale dell’esperto attesti che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23 sono risultate impraticabili. E il tribunale esercita un controllo che la Corte di cassazione ha qualificato come scrutinio di legittimità sostanziale, esteso alla fattibilità e alla non manifesta implausibilità della proposta. Va costruito, non invocato.
Le sentenze che smontano i miti
I riferimenti che seguono sono raccolti qui in forma unitaria; ciascuno è agganciato al mito che contribuisce a ridimensionare o a demolire. I principi sono riformulati in sintesi.
Cass. civ., ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 — Nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, la pendenza di misure protettive o di una procedura di composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza, né il giudice è tenuto a concedere rinvii per consentire il completamento di percorsi alternativi. Rilevanza: demolisce il mito n. 7, perché mostra che lo scudo della composizione negoziata non arresta il procedimento che più preoccupa l’impresa.
Cass. civ. n. 31856 del 6 dicembre 2025 — Pronuncia in tema di rapporti fra composizione negoziata e concordato preventivo, con riferimento all’inammissibilità dell’accesso al percorso negoziale in pendenza della procedura concorsuale. Rilevanza: conferma che i binari non si sommano liberamente, dato centrale per il mito n. 4.
Cass. civ. n. 31641 del 4 dicembre 2025 — Lo scrutinio previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII per l’accesso al concordato semplificato ha per oggetto la legittimità sostanziale della proposta e comprende l’esame della fattibilità e della non manifesta implausibilità, non riducendosi a una verifica di mera ritualità formale. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 8 nella sua versione ottimistica, quella di chi considera il concordato semplificato un passaggio garantito.
Cass. civ. n. 620 del 12 gennaio 2026 — Pronuncia sul regime di impugnabilità del provvedimento reso dal tribunale nella fase di scrutinio della ritualità della proposta di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII. Rilevanza: individua gli spazi di reazione del debitore nella fase di accesso, utile a chi arriva al concordato semplificato dopo una decadenza.
Cass. civ. n. 881 del 16 gennaio 2026 — In tema di reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato, non sono legittimati passivi necessari né l’ausiliario del tribunale né il commissario liquidatore. Rilevanza: profilo processuale che incide sulla corretta instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione.
Cass. civ., sez. trib., ord. n. 24766 dell’8 settembre 2025 — In tema di riscossione, il termine di decadenza dal potere di riscuotere imposte e sanzioni con cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, dopo la decadenza da una rateazione, decorre non dalla data di presentazione della dichiarazione ma dalla scadenza della rata non pagata. Rilevanza: fissa il momento da cui misurare i termini dopo una decadenza, elemento operativo decisivo per verificare la tempestività dell’azione di riscossione.
Cass. civ., sez. trib., n. 20615 del 22 luglio 2025 — Pronuncia sulla disciplina speciale applicabile alla riscossione conseguente alla decadenza dalla rateazione, con riferimento alla decorrenza dei termini e alla natura del termine previsto per l’iscrizione a ruolo. Rilevanza: completa il quadro del precedente, confermando che alla decadenza si applicano regole proprie e non quelle generali.
Cass. civ., sez. trib., n. 17521 del 30 giugno 2025 — Pronuncia in tema di rateizzazione del debito tributario e di disciplina applicabile al piano di dilazione. Rilevanza: contributo alla ricostruzione del regime della rateazione, utile a distinguere le discipline che il mito n. 1 confonde.
Cass. civ., ord. n. 16797 del 23 giugno 2025 — La richiesta di dilazione costituisce comportamento incompatibile con la volontà di non riconoscere il debito e produce effetto interruttivo della prescrizione, pur non comportando acquiescenza alla pretesa. Rilevanza: avvertimento operativo per chi, dopo la decadenza, presenta istanze senza valutarne gli effetti sulle difese residue, come visto nel mito n. 6.
Cass. civ., ord. n. 35019 del 31 dicembre 2025 — L’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile e la sua mancata impugnazione consolida la pretesa, precludendo di far valere in seguito vizi relativi agli atti precedenti. Rilevanza: individua il momento in cui, dopo la decadenza, si gioca la difesa: l’atto che arriva va impugnato nei termini, non archiviato.
Cass. civ. n. 25213 del 2016 — La decadenza dalla rateazione prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973 si verifica solo con il mancato pagamento del numero di rate previsto dalla legge, anche non consecutive, non essendo sufficiente il semplice ritardo nel versamento. Rilevanza: è il fondamento di verità del mito n. 1 — vero per i ruoli, inapplicabile all’art. 25-bis.
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sent. n. 8878 del 19 maggio 2025 — La decadenza dal beneficio della rateazione opera solo in presenza del mancato pagamento del numero di rate previsto dalla norma; il ritardo nel versamento non è di per sé sufficiente a determinarla. Rilevanza: applicazione recente del principio, utile per contestare decadenze dichiarate senza i presupposti.
Corte di giustizia tributaria di Roma, sent. n. 15671 del 2025 — La decadenza automatica dal piano non può operare quando l’omesso pagamento delle rate dipende da cause non riconducibili alla volontà del debitore; accolto il ricorso, è stato disposto il ripristino del piano con rimodulazione delle rate insolute. Rilevanza: apre uno spazio difensivo concreto, pur trattandosi di pronuncia di merito, contro l’idea che la decadenza sia sempre inattaccabile.
Tribunale di Monza, decreto 31 dicembre 2025 — Autorizzata l’esecuzione di un accordo transattivo concluso ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, con pagamento parziale del credito IVA dilazionato su dieci anni; il controllo del tribunale sulla regolarità della documentazione non è una verifica meramente formale. Rilevanza: prova concreta della differenza fra dilazionare e transigere, cuore del mito n. 3.
Tribunale di Nola, decreto 18 maggio 2026 — Autorizzata una transazione fiscale a saldo e stralcio ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII nell’ambito di una composizione negoziata. Rilevanza: conferma l’operatività dello strumento anche nella sua funzione di riduzione del debito.
Tribunale di Milano, provvedimento 26 novembre 2025 — Presupposti perché la domanda di accesso al concordato semplificato, formulata in conseguenza dell’esito negativo della composizione negoziata, possa essere accolta. Rilevanza: delimita la quarta strada esaminata nel mito n. 8.
Tribunale di Bologna, provvedimento 10 ottobre 2025 — La pendenza di un concordato semplificato non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proponente, ma preclude che se ne faccia uso in via esecutiva. Rilevanza: conferma, anche nella fase successiva, il limite di perimetro delle protezioni visto nel mito n. 7.
Tribunale di Pavia, provvedimento 29 maggio 2025 — La misura protettiva che inibisce l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari non impedisce ai creditori di agire per munirsi di un titolo esecutivo. Rilevanza: smentisce direttamente la versione forte del mito n. 7.
Tribunale di Bologna, provvedimento 19 maggio 2025 — La presentazione di una nuova istanza di composizione negoziata relativa alla medesima crisi già affrontata non consente di superare il limite massimo di dodici mesi previsto per la durata delle misure protettive. Rilevanza: chiude la scappatoia del “riapro il percorso e lo scudo riparte”.
Tribunale di Palermo, ordinanza 4 aprile 2025 — Misure protettive e cautelari estese al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili e garanti della società, in presenza dei presupposti di funzionalità delle trattative al risanamento. Rilevanza: mostra che l’ampiezza della protezione dipende da ciò che viene chiesto e documentato.
Tribunale di Firenze, provvedimento 1° agosto 2025 — Confermate erga omnes le misure protettive per centoventi giorni, ritenendo l’accesso alla composizione negoziata consentito anche a società in stato di insolvenza purché ragionevolmente reversibile e sorretto da una concreta prospettiva di risanamento. Rilevanza: il fondo di verità del mito n. 7, nella sua corretta dimensione.
Corte d’appello di Catania, provvedimento 26 febbraio 2025 — Nel concordato semplificato il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione costituisce requisito inderogabile per l’omologazione, non surrogabile dall’equivalenza di risultato con la liquidazione giudiziale né dall’assicurazione di una generica utilità per i creditori. Rilevanza: vincolo di contenuto da conoscere prima di impostare la quarta strada del mito n. 8.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio, in questa materia, comincia da una separazione: distinguere ciò che la legge prevede davvero per la tua posizione da ciò che ti è stato raccontato, e costruire su quella base la mossa successiva. In concreto:
- Identifichiamo lo strumento effettivamente in essere. Esaminiamo l’istanza presentata, il provvedimento di concessione e il piano di ammortamento per stabilire se si tratta di rateazione premiale ex art. 25-bis, comma 4, CCII, di dilazione dei ruoli ex art. 19 D.P.R. 602/1973 o di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII. Da questa qualificazione dipende tutto il resto.
- Ricostruiamo il conteggio delle rate e l’imputazione dei versamenti, confrontando le quietanze con gli estratti dell’ente, per verificare se la decadenza si sia effettivamente prodotta e da quale scadenza.
- Verifichiamo la legittimità della decadenza dichiarata, accertando se vi siano state sospensioni amministrative o giudiziali della riscossione, errori di imputazione o circostanze non riconducibili alla volontà dell’impresa, e valutiamo l’impugnazione dell’atto che la riscossione notifica.
- Controlliamo i termini di impugnazione degli atti ricevuti — intimazioni, cartelle, atti di riscossione successivi alla decadenza — e depositiamo il ricorso nei termini, perché la mancata impugnazione dell’atto autonomamente impugnabile consolida la pretesa.
- Costruiamo e depositiamo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali e l’attestazione di convenienza del professionista indipendente, e seguiamo la fase di autorizzazione davanti al tribunale.
- Redigiamo l’istanza di rateazione premiale con la rappresentazione documentata della situazione di difficoltà, raccordandoci con l’esperto per la sottoscrizione e calibrando la richiesta sul numero di rate effettivamente sostenibile dai flussi.
- Programmiamo il passaggio di strumento, quando la composizione negoziata non può più reggere: definiamo il trattamento del debito fiscale nella sede nuova prima del deposito del ricorso ex art. 40, così che la decadenza sia un effetto previsto e compensato.
- Predisponiamo la domanda di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII quando ne ricorrono i presupposti, curando la coerenza con la relazione finale dell’esperto, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la documentazione richiesta per il vaglio del tribunale.
- Difendiamo le misure protettive nel procedimento di conferma, proroga o revoca, e chiediamo le misure cautelari necessarie quando la protezione tipica non basta a preservare l’integrità del patrimonio durante le trattative.
- Presidiamo il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale eventualmente promosso dai creditori, costruendo la difesa sull’alternativa concretamente percorribile e non sulla semplice richiesta di rinvio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere il procedimento dall’interno — che cosa l’esperto può attestare, come si costruisce un’istanza che regga il vaglio dell’ufficio, quando la relazione finale apre o chiude la porta del concordato semplificato — è esattamente la competenza che separa una rateazione concessa e mantenuta da una rateazione concessa e perduta. A questa si affianca, sul versante del debito, il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché la posizione fiscale e quella bancaria di un’impresa in crisi si muovono insieme e vanno trattate insieme.
Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva impostata nella fase negoziale viene portata, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione, davanti al tribunale, in Corte d’appello e, quando serve, davanti alla Corte di cassazione — una continuità che in questa materia conta più che altrove, perché il contenzioso sul concordato semplificato e sulla riscossione arriva stabilmente in sede di legittimità. Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, così che l’analisi dei flussi di cassa, la sostenibilità della rata e l’architettura giuridica dello strumento vengano costruite in un unico tavolo e non in tre tempi separati.
In chiusura
Di tutti gli errori che un’impresa può commettere in crisi, il più evitabile è quello commesso sulla base di un’informazione sbagliata. L’informazione corretta è la prima difesa: in questa materia, sapere se la soglia è una rata o otto, se la tolleranza è zero o sessanta giorni, se il deposito di una domanda protegge o fa decadere, non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori — è la differenza fra un piano che regge e un piano che crolla.
Lo Studio Monardo lavora su questo terreno perché le qualifiche certificate dell’Avvocato vi corrispondono esattamente: la composizione negoziata è la materia dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, il debito fiscale e bancario che l’ha generata è la materia dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato, e il seguito giudiziale — reclami, opposizioni, impugnazioni fino all’ultimo grado — è la materia dell’avvocato cassazionista. Non analizzeremo il tuo caso promettendo esiti: verificheremo la posizione, accerteremo se la decadenza si sia davvero prodotta e costruiremo la strategia sullo strumento che la tua impresa può ancora usare.
📩 Non lasciare che sia una scadenza a decidere il futuro della tua impresa: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
