Ditta Con Prestito Ottenuto Tramite Crowdlending: Il Debito Con I Prestatori Della Piattaforma Può Finire Al Recupero Crediti?

Chi ha finanziato la propria attività con un prestito raccolto su una piattaforma di crowdlending spesso scopre le regole del gioco solo quando le rate iniziano a pesare. Ci chiedono se dietro lo schermo esista davvero un creditore, se la piattaforma possa mandare un’agenzia, se centinaia di prestatori possano fare causa uno per uno, se la garanzia pubblica metta al riparo la ditta. Abbiamo raccolto le domande che ci vengono rivolte più spesso, con risposte complete, formulate così come arrivano: senza filtri e senza giri di parole.

Il quadro normativo, in breve. Il crowdlending per le imprese è disciplinato dal Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding (il cosiddetto regolamento ECSP), attuato in Italia dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 30, in vigore dall’8 aprile 2023. Le piattaforme devono essere autorizzate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, e dal novembre 2023 possono operare in Italia solo quelle conformi al nuovo regime. Dal 2026, inoltre, un decreto interministeriale ha aperto a queste operazioni la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI. Il prestito resta però un prestito: se non viene rimborsato, il credito si recupera con gli strumenti ordinari del codice civile e del codice di procedura civile.

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Perché questo tema è materia nostra? Perché un debito da crowdlending sta esattamente all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. È un rapporto di finanziamento, e la sua verifica (interessi, piano di rimborso, cessioni del credito) passa per lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina. È quasi sempre il debito di un’impresa in difficoltà, e per questo entra in gioco la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), insieme a quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento per le ditte più piccole. E quando la lite arriva in tribunale, la difesa può essere seguita da un avvocato cassazionista fino all’ultimo grado.

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“Ma con chi ho il debito: con la piattaforma o con le persone che mi hanno prestato i soldi?”

Con le persone (o le società) che le hanno prestato i soldi. Non con la piattaforma.

È la domanda da cui dipende tutto il resto, quindi conviene partire da qui. Nel crowdlending la piattaforma fa da intermediario: mette in contatto chi cerca capitale (il “titolare del progetto”, cioè la sua ditta) con chi lo investe (i prestatori). Il denaro arriva da questi ultimi, ed è a loro che lei lo deve restituire. Il regolamento europeo è molto chiaro su questo punto: nei considerando si precisa che il fornitore di servizi di crowdfunding non può mai agire come creditore del titolare del progetto. La piattaforma incassa le rate e le ridistribuisce, gestisce le comunicazioni, a volte riceve un mandato per agire a nome dei prestatori; ma il credito, giuridicamente, non è suo.

In pratica, a seconda del modello adottato, lei può avere:

  • un debito suddiviso tra decine o centinaia di prestatori, ciascuno titolare di una quota (spesso piccola) del capitale;
  • un debito verso un numero più ristretto di investitori professionali che hanno coperto gran parte della raccolta;
  • in alcune piattaforme, un debito incorporato in strumenti diversi dal prestito (ad esempio titoli di debito sottoscritti tramite il portale): in quel caso le regole cambiano, e va guardato il singolo regolamento dell’emissione.

Perché la distinzione conta tanto? Per tre ragioni pratiche. La prima: chi le scrive per chiederle i soldi deve dimostrare di avere titolo per farlo, e “sono la piattaforma” non basta. La seconda: i pagamenti vanno fatti nei modi previsti dal contratto, di regola tramite la piattaforma, e pagare a un soggetto sbagliato non libera dal debito. La terza: se il credito viene ceduto, il nuovo titolare deve provare la cessione. Ne parliamo più avanti, ma tenga a mente fin d’ora che la prima verifica, in ogni situazione, è capire chi è il creditore e con quali poteri agisce chi le scrive.


“Se salto qualche rata, cosa succede davvero?”

Prima arrivano solleciti e interessi di mora; poi, se il contratto lo prevede, la decadenza dal beneficio del termine, cioè la richiesta dell’intero residuo in un colpo solo.

Il percorso tipico è graduale. Dopo la prima rata non pagata la piattaforma invia promemoria automatici, poi comunicazioni più formali. Il contratto di prestito, che lei ha accettato online al momento della raccolta, indica quasi sempre:

  • il tasso di mora che si applica sulle somme scadute;
  • dopo quante rate insolute (spesso due o tre) il prestito si considera “in default”;
  • la facoltà dei prestatori, o della piattaforma per loro conto, di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine.

Quest’ultimo passaggio è il più delicato. Finché il prestito è “in ammortamento”, lei deve le singole rate scadute. Con la decadenza, invece, diventa esigibile subito tutto il capitale residuo, più gli interessi maturati. Un debito che si pagava a 900 euro al mese può trasformarsi, da un giorno all’altro, in una richiesta da 40.000 euro.

Questo non significa che la decadenza sia sempre legittima così come viene comunicata. Va controllato se la clausola che la prevede è stata effettivamente accettata, se i presupposti indicati nel contratto si sono davvero verificati, se la comunicazione proviene da chi ha il potere di inviarla e se gli importi richiesti corrispondono al piano di ammortamento. Il controllo degli interessi di mora, in particolare, non è un dettaglio: come vedremo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che anche la mora è soggetta alla disciplina antiusura.

Il consiglio pratico è uno solo: non aspetti la diffida finale per muoversi. Il periodo tra la prima rata saltata e la decadenza è quello in cui si negozia meglio, perché il creditore non ha ancora sostenuto costi di recupero e la piattaforma ha interesse a riportare il prestito “in bonis”.


“La piattaforma può mandarmi un’agenzia di recupero crediti?”

Può succedere, ma non è scontato che possa farlo da sola e in qualunque forma: dipende dal mandato che ha ricevuto dai prestatori e da chi materialmente svolge il recupero.

Qui il settore è ancora in assestamento, e conviene essere precisi. Poiché il debito è frazionato tra molti prestatori, nella pratica i contratti delle piattaforme contengono clausole con cui gli investitori conferiscono alla piattaforma un mandato a gestire il recupero: inviare diffide, incaricare società specializzate, nominare avvocati. È una soluzione pratica, perché un singolo prestatore con 150 euro di credito non avrebbe alcun interesse ad agire da solo.

Gli addetti ai lavori, però, segnalano almeno tre limiti:

  1. L’oggetto sociale della piattaforma. Il regolamento europeo limita l’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding alla gestione del portale e ad attività accessorie; il recupero del credito non figura tra queste.
  2. I soggetti abilitati al recupero. Con il recepimento della direttiva sui gestori di crediti (D.Lgs. 116/2024) e con le regole già esistenti, l’attività di recupero, a seconda della sua natura, è riservata a soggetti autorizzati o muniti della licenza prevista dall’art. 115 del TULPS per il recupero stragiudiziale.
  3. La forma della procura alle liti. Se la piattaforma nomina un avvocato “per conto dei prestatori”, serve che il potere di farlo le sia stato conferito con una forma idonea: la semplice accettazione delle condizioni generali con un click può non bastare.

Attenzione però a non trarre conclusioni affrettate. La Cassazione, in un contesto diverso ma vicino (i crediti cartolarizzati), ha affermato che la mancata iscrizione all’albo di chi materialmente recupera non rende di per sé invalidi gli atti di riscossione, potendo rilevare sul piano dei rapporti con l’autorità di vigilanza. Quindi l’eccezione “non sono iscritti” non è una bacchetta magica. È invece molto più solida, in giudizio, la contestazione sulla prova dei poteri: chi agisce deve dimostrare di farlo per conto di creditori identificati e con un mandato valido.


“Il debito si prescrive? Quanto tempo hanno per chiedermi i soldi?”

Il capitale si prescrive in dieci anni; le singole rate di interessi, se pagabili periodicamente, in cinque. Ma basta una lettera formale per interrompere il termine.

Le regole sono quelle generali del codice civile: prescrizione ordinaria decennale per il diritto alla restituzione del capitale (art. 2946 c.c.), quinquennale per ciò che si paga “ad anno o in termini più brevi” (art. 2948 c.c.). In un prestito con rate di ammortamento comprensive di quota capitale e quota interessi, la qualificazione delle singole rate è materia discussa e va valutata caso per caso.

Il punto pratico è un altro: la prescrizione si interrompe con qualunque atto con cui il creditore manifesta formalmente la volontà di ottenere il pagamento, come una diffida scritta, oltre che con la notifica di un decreto ingiuntivo o di un atto di precetto. Ogni interruzione fa ripartire il termine da capo. Inoltre, qualsiasi riconoscimento del debito da parte sua (una mail in cui ammette di dovere la somma e chiede una dilazione, ad esempio) ha lo stesso effetto.

Per questo “aspettare che passi il tempo” non è una strategia con un prestito da crowdlending: le piattaforme hanno sistemi automatizzati di sollecito e, nella maggior parte dei casi, interrompono la prescrizione con regolarità. Ha senso, invece, controllare le date quando il debito è “dormiente” da molti anni, magari perché la piattaforma ha cessato l’attività o il credito è passato di mano più volte. In quei casi è possibile che nessuno abbia compiuto atti interruttivi validi, e la verifica va fatta documento per documento.


“Mi arriva prima una lettera o direttamente il decreto ingiuntivo?”

Di regola prima una o più lettere; ma la legge non obbliga il creditore a mandarle, quindi il decreto ingiuntivo può arrivare anche senza preavviso.

La sequenza abituale è questa. Dopo i solleciti automatici arriva una diffida formale, spesso via PEC alla ditta, che comunica la decadenza dal beneficio del termine e chiede il pagamento del residuo entro un termine breve (quindici o trenta giorni). A volte la diffida è firmata dalla piattaforma “in nome e per conto dei prestatori”, a volte da una società di recupero o da un avvocato incaricato.

Se il pagamento non arriva, il creditore ha davanti a sé due strade: la causa ordinaria, lunga e costosa, o il ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.), che è la via di gran lunga più usata. Il decreto ingiuntivo si ottiene senza contraddittorio, sulla base di una prova scritta del credito: il contratto, le evidenze dell’erogazione, l’estratto del piano di ammortamento. Il giudice lo emette “inaudita altera parte”, cioè senza sentire lei, e lei lo riceve già confezionato insieme al ricorso.

Il decreto può essere anche provvisoriamente esecutivo fin dall’inizio (art. 642 c.p.c.), se ne ricorrono i presupposti: in quel caso il creditore può notificarle subito il precetto e passare al pignoramento senza attendere la scadenza del termine per l’opposizione.

Il messaggio da trattenere è semplice: ogni diffida va presa sul serio come se fosse l’ultimo avviso, perché può esserlo. È il momento in cui chiedere copia del contratto, del piano di rimborso e dell’elenco dei prestatori per cui si agisce, e in cui impostare una proposta credibile.


“Possono farmi causa tutti i prestatori, uno per uno?”

In teoria sì, perché ciascuno è titolare della propria quota; in pratica è raro, e quasi sempre l’azione è unica, promossa tramite la piattaforma o un legale comune.

Il debito verso più prestatori è, di norma, un’obbligazione parziaria: ogni prestatore può pretendere solo la sua parte, salvo che il contratto disponga diversamente. Questo significa che, sulla carta, lei potrebbe ricevere decine di richieste separate. Nella realtà, chi ha investito 80 o 200 euro non ha alcuna convenienza economica ad avviare da solo un procedimento giudiziario, ed è proprio per questo che i contratti prevedono il mandato alla piattaforma.

Gli scenari più frequenti sono tre:

  • ricorso unico per conto di tutti i prestatori, depositato da un avvocato incaricato tramite la piattaforma, con l’elenco dei creditori e delle rispettive quote;
  • azione dei soli prestatori “pesanti”, ad esempio gli investitori professionali che hanno coperto una parte rilevante del prestito, mentre le micro-quote restano in attesa;
  • cessione del credito a un unico soggetto (una società specializzata o un veicolo), che poi agisce da solo per l’intero.

Ciascuno scenario apre questioni di difesa diverse. Nel ricorso unico va verificato che ogni prestatore indicato abbia effettivamente conferito il mandato e che le quote sommate corrispondano al debito. Nell’azione parziale va controllato che non le venga chiesto più della quota effettiva. Nella cessione, come vedremo, il cessionario deve provare di aver acquistato proprio quel credito.

C’è anche un risvolto positivo: la frammentazione rende complicata la gestione del recupero, e questo apre spazi di trattativa che con una banca, ad esempio, sono più stretti.


“Mi è arrivato un decreto ingiuntivo: quanto tempo ho per oppormi?”

Quaranta giorni dalla notifica, salvo termini diversi indicati nel decreto. Il termine si sospende dal 1° al 31 agosto.

L’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto (art. 645 c.p.c.). Il termine ordinario è di quaranta giorni (art. 641 c.p.c.) e, trattandosi di un termine processuale, è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: se il decreto le viene notificato a luglio, i giorni di agosto non si contano.

Se non si oppone, il decreto diventa definitivo e non potrà più contestare il credito nel merito. Per questo è fondamentale non lasciar scorrere il termine “in attesa di capire”.

Ecco la sequenza dei passaggi e dei termini, dalla prima rata non pagata al pignoramento:

FaseAttoTermineDavanti a chi / da chi
1. InsolutoSolleciti e promemoria della piattaformaDalla prima rata scadutaPiattaforma
2. DefaultDiffida e comunicazione di decadenza dal beneficio del termineSecondo contratto (spesso dopo 2-3 rate)Piattaforma per conto dei prestatori, società di recupero o avvocato
3. MonitorioRicorso per decreto ingiuntivoNessun termine minimo dopo la diffidaGiudice di pace o Tribunale competente
4. DifesaOpposizione a decreto ingiuntivo40 giorni dalla notifica (sospensione 1-31 agosto)Stesso ufficio che ha emesso il decreto
5. EsecuzioneAtto di precettoPagamento intimato entro almeno 10 giorniNotificato dal creditore
6. EsecuzionePignoramento (conto, crediti verso clienti, beni)Dopo i 10 giorni e entro 90 giorni dalla notifica del precettoUfficiale giudiziario / giudice dell’esecuzione
7. DifesaOpposizione all’esecuzione o agli atti esecutiviAgli atti: 20 giorni dall’atto; all’esecuzione: senza termine fisso, ma con limiti precisiGiudice dell’esecuzione

Nell’opposizione si possono far valere, tra l’altro: la mancata prova della titolarità del credito o dei poteri di chi agisce; errori di calcolo; l’illegittimità della decadenza dal beneficio del termine; la non debenza di interessi usurari; la prescrizione. Ciascuna eccezione va però documentata, non solo affermata.


“Dopo il decreto, possono pignorarmi il conto della ditta?”

Sì, una volta che il decreto è esecutivo e dopo il precetto. Per la ditta individuale, il conto aziendale e quello personale sono di fatto lo stesso patrimonio.

Il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo in due casi: quando è dichiarato provvisoriamente esecutivo fin dall’emissione, oppure quando l’opposizione non viene proposta (o viene respinta) e il decreto si consolida. A quel punto il creditore notifica l’atto di precetto, che intima di pagare entro almeno dieci giorni. Scaduto il termine, può avviare il pignoramento, che va iniziato entro novanta giorni dalla notifica del precetto, pena l’inefficacia di quest’ultimo.

Le forme più comuni, per un’impresa, sono:

  • il pignoramento presso terzi del conto corrente: la banca blocca le somme fino a concorrenza del credito aumentato della metà;
  • il pignoramento dei crediti verso i clienti: fatture non ancora incassate, canoni, corrispettivi;
  • il pignoramento mobiliare di attrezzature e merci, oggi meno frequente ma possibile;
  • il pignoramento immobiliare, se ci sono immobili intestati.

Qui la forma giuridica dell’attività fa una differenza enorme. Se la “ditta” è un’impresa individuale, non esiste separazione tra patrimonio aziendale e patrimonio personale: il titolare risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Se invece l’attività è una società di capitali (una S.r.l., ad esempio), risponde la società con il suo patrimonio, e i soci rischiano personalmente solo se hanno prestato garanzie.

In ogni caso, il pignoramento non è il capolinea della difesa: si può contestare con l’opposizione all’esecuzione, si possono chiedere la conversione del pignoramento o una rateizzazione dell’importo, e si possono attivare strumenti di crisi che, come vedremo, incidono sulle azioni esecutive.


“Se il credito viene venduto a una società di recupero, devo pagare a loro?”

Sì, se la cessione è valida e le è stata resa opponibile. Ma chi si presenta come nuovo creditore deve dimostrare di aver acquistato proprio il suo credito.

La cessione del credito non richiede il suo consenso (art. 1260 c.c.): i prestatori possono vendere la loro posizione a un terzo, e la piattaforma può organizzare cessioni di portafogli di prestiti in default. Per lei la cessione diventa rilevante quando le viene notificata o quando lei l’ha accettata (art. 1264 c.c.); da quel momento, pagare al vecchio creditore non la libera.

Il punto che interessa la sua difesa è la prova. Sulle cessioni di crediti “in blocco” la Cassazione ha costruito negli ultimi anni un orientamento ricco e dettagliato. Le pronunce sono nate in larga parte in ambito bancario e di cartolarizzazioni, ma il principio di fondo è generale: chi agisce come cessionario deve provare la propria legittimazione, cioè che quel credito specifico rientra nell’operazione di cessione. La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, quando prevista, rende la cessione opponibile ma non basta da sola a provare l’inclusione del singolo credito se il debitore la contesta in modo specifico; può bastare, invece, quando l’avviso indica criteri talmente precisi da consentire di individuare il credito senza incertezze.

In concreto, se riceve una richiesta di pagamento da un soggetto che non conosce, prima di pagare è legittimo chiedere:

  1. copia del contratto di cessione o, almeno, dell’estratto che riguarda la sua posizione;
  2. l’indicazione dei prestatori cedenti e delle quote cedute;
  3. le coordinate di pagamento ufficiali e la conferma della piattaforma.

Chi paga a un soggetto non legittimato rischia di dover pagare due volte. Chi invece chiede i documenti nei modi corretti mette il nuovo creditore nella condizione di dimostrare ciò che pretende, e spesso ottiene anche margini di trattativa: i crediti acquistati in blocco sono stati pagati meno del loro valore nominale, e questo pesa sulla disponibilità a un accordo.


“E se la piattaforma fallisce o chiude?”

Il debito non sparisce: i prestatori restano creditori. Cambia solo chi gestisce incassi e recupero.

È una domanda che ci viene posta spesso, a volte con una punta di speranza. La risposta va data con onestà: la chiusura della piattaforma non estingue il prestito. I creditori sono i prestatori, non il portale, e il loro diritto sopravvive alle vicende del gestore.

Il regolamento europeo, proprio per questo scenario, richiede ai fornitori di servizi di crowdfunding di dotarsi di misure di continuità operativa: in sostanza, un piano che preveda chi subentra nella gestione dei prestiti in essere se la piattaforma cessa l’attività. Nella pratica, possono verificarsi situazioni diverse:

  • un gestore subentrante (un’altra piattaforma o un servicer) prende in carico il portafoglio e le comunica le nuove modalità di pagamento;
  • la piattaforma entra in una procedura concorsuale e il curatore o il liquidatore gestisce, con i limiti del caso, la riscossione per conto dei prestatori;
  • in casi più disordinati, i prestatori si organizzano tra loro o cedono i crediti.

Per lei il rischio principale non è “pagare di più”, ma pagare male: versare le rate su un conto non più operativo o a un soggetto non legittimato. Per questo, se la piattaforma annuncia la chiusura, conviene:

  • conservare tutte le ricevute dei pagamenti effettuati;
  • chiedere per iscritto chi sia il soggetto incaricato della gestione e su quale base;
  • non interrompere i pagamenti “in attesa di capire”, ma, se necessario, valutare forme di pagamento che diano prova della buona fede.

Va detto anche il rovescio: nelle fasi di passaggio di gestione capita che la documentazione si disperda, e un creditore che non riesce a ricostruire titolo e importi è un creditore che fatica ad agire in giudizio. La verifica attenta delle carte può fare la differenza.


“Il prestito era garantito dal Fondo di garanzia: sono salvo?”

No. La garanzia protegge i prestatori, non la sua ditta. Chi paga al posto suo può poi rivalersi su di lei.

Dal 2026 le operazioni di lending crowdfunding possono accedere al Fondo di garanzia per le PMI. Il decreto interministeriale del 7 gennaio 2026, pubblicato sul sito del Ministero delle imprese il 3 febbraio, ha definito le regole: la richiesta di garanzia la presenta la piattaforma accreditata, la copertura può arrivare fino all’80% dell’operazione per i prestiti, e in caso di escussione le somme liquidate dal Fondo vanno riversate agli investitori entro tempi brevi.

È uno strumento importante, ma va letto bene dal punto di vista della ditta:

  • la garanzia opera a favore degli investitori: riduce la loro perdita se lei non paga;
  • non estingue il suo debito: lei resta obbligato per l’intero;
  • la parte non coperta dalla garanzia (il 20% o più) resta pienamente recuperabile dai prestatori;
  • per la parte pagata, il garante che ha soddisfatto i creditori ha, secondo le regole generali, diritto di recuperare dal debitore quanto versato.

In altre parole, con la garanzia pubblica i creditori diventano due: i prestatori per la quota residua e il garante per quella che ha pagato. Non è uno scenario più leggero; anzi, il recupero da parte di un soggetto pubblico tende a essere più sistematico di quello di centinaia di piccoli prestatori. La presenza del Fondo, però, rende anche più strutturato il dialogo: proprio per questo, se la ditta è in difficoltà, è meglio aprire una trattativa prima dell’escussione.


“Ho firmato una fideiussione personale: rispondo io con la casa?”

Sì, nei limiti dell’importo garantito: il fideiussore risponde con il proprio patrimonio personale. Ma la garanzia ha regole proprie che vanno controllate.

Molte piattaforme, quando finanziano una S.r.l., chiedono la garanzia personale del socio o dell’amministratore. Con la fideiussione (art. 1936 c.c.) il garante si obbliga a pagare se la società non paga, di solito in solido con essa: il creditore può chiedere il pagamento direttamente a lui, senza prima escutere la società, salvo patto contrario.

La fideiussione, però, segue il debito principale: è accessoria. Questo ha conseguenze concrete:

  • se il debito della società è in tutto o in parte non dovuto (interessi usurari, calcoli errati), il garante può far valere le stesse eccezioni;
  • se il debitore principale ha perso un’eccezione, ad esempio perché non ha eccepito la prescrizione nei tempi giusti, il garante in linea di principio non può recuperarla per sé;
  • l’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza solo se il creditore agisce contro il debitore entro sei mesi e prosegue con diligenza le sue istanze. La Cassazione ha ribadito la funzione protettiva di questa norma nei confronti del garante, e le clausole che la neutralizzano vanno vagliate con attenzione.

Bisogna poi distinguere la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia, nel quale il garante si impegna a pagare “a prima richiesta” senza poter opporre le eccezioni del debitore. Non basta la parola “a prima richiesta” per cambiare la natura del contratto: conta come è costruito nel suo insieme.

Infine, se il garante è una persona fisica che ha firmato per ragioni non professionali, si apre la questione della sua possibile qualificazione come consumatore, con effetti sul foro competente e sulle clausole vessatorie: è un profilo da valutare caso per caso.


“Gli interessi erano alti: si può parlare di usura?”

Si può e si deve verificare. Non è automatico che ci sia usura, ma i prestiti alternativi alle banche hanno spesso tassi elevati, e la mora va controllata con particolare attenzione.

La legge antiusura (L. 108/1996, art. 644 c.p. e art. 1815, comma 2, c.c.) si applica a qualunque finanziamento, non solo a quelli bancari. Se il tasso pattuito supera la soglia stabilita trimestralmente per la categoria di operazione, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel crowdlending i tassi corrispettivi sono spesso più alti di quelli bancari, perché remunerano un rischio maggiore: una verifica tecnica è dunque tutt’altro che superflua.

Sugli interessi di mora le Sezioni Unite (sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020) hanno fissato principi ancora oggi decisivi:

  • anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina antiusura;
  • se è usuraria solo la mora, non diventa gratuito l’intero prestito: cadono gli interessi di mora usurari e restano dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti;
  • dopo l’inadempimento la valutazione riguarda l’interesse effettivamente applicato.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 15179 del 30 maggio 2024, ha confermato questo carattere selettivo della sanzione.

Due avvertenze pratiche. La prima: la verifica dell’usura non si fa “a occhio”, ma con un calcolo del tasso effettivo globale che consideri tutte le voci (commissioni della piattaforma a carico della ditta, spese di istruttoria, costi accessori), confrontato con la soglia corretta della categoria di riferimento, la cui individuazione per questo tipo di operazioni richiede essa stessa un’analisi. La seconda: anche quando l’usura non c’è, il ricalcolo spesso fa emergere errori di imputazione dei pagamenti o di conteggio della mora, che riducono il dovuto.

È esattamente il tipo di verifica in cui lavoriamo con un approccio integrato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, e la lettura del contratto di finanziamento viene affidata congiuntamente ad avvocati e commercialisti.


“Ho una ditta individuale: rischio di perdere tutto, anche i beni di famiglia?”

Il rischio è reale sul patrimonio intestato a lei, ma non su quello intestato ad altri familiari, e non è illimitato nella misura: esistono limiti alla pignorabilità e strumenti di protezione.

Partiamo dalla verità scomoda: il titolare di una ditta individuale risponde dei debiti dell’impresa con tutti i suoi beni personali. Non c’è uno schermo societario. La casa, l’auto, il conto personale, i crediti: tutto ciò che è intestato a lei può essere aggredito con un titolo esecutivo.

Detto questo, ci sono limiti concreti che vanno conosciuti:

  • i beni intestati al coniuge o ad altri familiari non rispondono del suo debito, salvo che il familiare abbia prestato una garanzia o che ci siano state operazioni contestabili con un’azione revocatoria;
  • alcuni beni e alcune somme sono impignorabili o pignorabili solo in parte (ad esempio, per stipendi e pensioni valgono limiti precisi);
  • l’espropriazione immobiliare è un procedimento lungo, con passaggi in cui è possibile intervenire, chiedere la conversione del pignoramento o proporre accordi.

E soprattutto: esistono procedure che possono fermare le azioni dei creditori e ridurre il debito, che vediamo nell’ultima domanda di questo blocco. Una ditta individuale di piccole dimensioni può accedere agli strumenti per il sovraindebitamento, che consentono, a determinate condizioni, di arrivare alla cancellazione dei debiti residui.

Non le diremo che non rischia nulla, perché non sarebbe vero. Le diciamo che il rischio peggiore è non fare nulla: chi interviene presto ha quasi sempre più opzioni di chi interviene dopo il primo pignoramento.


“Posso trattare un saldo e stralcio con centinaia di prestatori?”

Sì, ma quasi mai uno per uno: la trattativa passa di solito dalla piattaforma o dal soggetto che ha acquistato i crediti, e la proposta deve essere seria e sostenibile.

L’idea di telefonare a trecento prestatori non è praticabile, e non serve. Le strade concrete sono:

  • trattare con la piattaforma, se ha ricevuto dai prestatori il mandato a gestire il recupero e, eventualmente, a concludere accordi: va verificato che il mandato includa il potere di transigere, altrimenti l’accordo rischia di non vincolare i prestatori;
  • trattare con il cessionario, se i crediti sono stati ceduti: in questo caso l’interlocutore è unico e ha spesso acquistato il credito a sconto;
  • inserire il debito in una procedura di crisi, dove l’accordo con i creditori si forma con regole proprie e può vincolare anche chi non è d’accordo, nei limiti previsti dalla legge.

Una proposta di saldo e stralcio funziona se è credibile: deve indicare una somma che il creditore abbia interesse ad accettare rispetto all’alternativa (tempi e costi del recupero forzoso, rischio di non incassare nulla), e deve essere sostenibile per la ditta. Promettere ciò che non si può pagare porta solo a un secondo inadempimento, che peggiora la posizione.

Ogni accordo va messo per iscritto, con l’indicazione precisa delle posizioni che vengono definite, della rinuncia a interessi e spese, e dell’impegno a cancellare eventuali segnalazioni o a rinunciare alle azioni pendenti.


“Esiste un modo per fermare tutto mentre cerco di rimettermi in piedi?”

Sì, esistono strumenti che sospendono o bloccano le azioni esecutive. Ma non sono automatici e richiedono un percorso serio di risanamento o di regolazione dei debiti.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offre diverse strade, che si scelgono in base alle dimensioni e alla situazione della ditta.

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), nata con il D.L. 118/2021, consente all’imprenditore in difficoltà di avviare, con l’aiuto di un esperto indipendente, trattative con i creditori. Con la domanda si possono chiedere misure protettive: per un periodo limitato, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa. Le misure vanno confermate dal tribunale, e i tribunali le negano se il piano ha natura puramente liquidatoria o se il risanamento appare manifestamente implausibile. La Cassazione, inoltre, ha chiarito che la pendenza della composizione negoziata non impone al giudice di rinviare in automatico l’udienza sull’insolvenza: lo strumento funziona solo se è usato per tempo e con un progetto concreto.

Per le imprese “minori”, sotto le soglie di legge, sono disponibili le procedure di sovraindebitamento: il concordato minore, che permette di proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato con continuità dell’attività, e la liquidazione controllata, che consente di mettere a disposizione il patrimonio e, al termine, di ottenere l’esdebitazione dei debiti residui. Queste procedure passano per l’Organismo di composizione della crisi (OCC).

Nessuno di questi strumenti è una scorciatoia. Tutti, però, condividono un vantaggio: portano al tavolo tutti i creditori insieme, compresi i prestatori della piattaforma, e permettono di affrontare il problema nella sua interezza anziché rincorrere un decreto ingiuntivo dopo l’altro.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come funzionano i meccanismi; non riproducono casi reali.

Ipotesi 1 — Ditta individuale, ricorso unico per conto dei prestatori.

  • Prestito raccolto su piattaforma: 48.700 € da 312 prestatori, durata 48 mesi, rata mensile di circa 1.240 €.
  • La ditta paga regolarmente fino a gennaio 2026, poi salta le rate di febbraio, marzo e aprile.
  • Il contratto prevede la decadenza dal beneficio del termine dopo tre rate insolute. A maggio 2026 la piattaforma, per conto dei prestatori, comunica la decadenza e chiede l’intero residuo: 37.860,42 € più interessi di mora.
  • A giugno un avvocato incaricato tramite la piattaforma deposita un ricorso per decreto ingiuntivo per conto dei prestatori elencati in un allegato.
  • Il decreto viene notificato il 14 luglio 2026, senza clausola di provvisoria esecuzione.

Calcolo del termine per l’opposizione: dal 15 al 31 luglio decorrono 17 giorni; il termine resta sospeso dal 1° al 31 agosto; riprende il 1° settembre per i restanti 23 giorni. Ultimo giorno utile: 23 settembre 2026.

Che cosa si verifica nell’opposizione? Se l’allegato elenca 312 prestatori ma per 41 di essi non risulta alcun mandato documentato, la domanda per quelle quote è esposta a una contestazione specifica. Se la somma delle quote indicate supera il capitale residuo da piano di ammortamento, emerge un errore di calcolo. Se il tasso di mora, sommato agli altri costi, risulta oltre la soglia applicabile, la mora va ricondotta al tasso corrispettivo. Nessuno di questi passaggi cancella il debito; ciascuno può però ridurre in modo significativo la pretesa e ribaltare i rapporti di forza della trattativa.

Ipotesi 2 — S.r.l. con garanzia pubblica e fideiussione del socio.

  • Prestito di 126.500 € a una S.r.l., garantito dal Fondo di garanzia per le PMI nella misura dell’80%, più fideiussione personale del socio amministratore fino a 60.000 €.
  • Al default, il capitale residuo è di 98.340 €.
  • Il Fondo viene escusso e liquida ai prestatori l’80% della perdita sul capitale: 78.672 €. Restano scoperti 19.668 € di capitale, oltre a interessi e accessori.

Dove si trova ora la società? Ha due fronti aperti: i prestatori per i 19.668 € residui (più accessori), e il garante pubblico che, avendo pagato 78.672 €, ha diritto di recuperarli. E il socio? La sua fideiussione copre fino a 60.000 € del debito garantito: i prestatori possono chiedergli i loro 19.668 €, e la sua posizione va letta anche alla luce dell’art. 1957 c.c., verificando se e quando i creditori abbiano agito contro la società. Se la società è in crisi ma l’attività ha prospettive, la strada più razionale è aprire subito una composizione negoziata, dove entrambi i fronti possono essere trattati insieme, anziché attendere due azioni esecutive parallele.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Chi mi sta chiedendo i soldi può dimostrare, carte alla mano, di avere il diritto di farlo per ogni euro che pretende?”

Quasi tutti ci chiedono “quanto devo pagare” o “cosa mi possono pignorare”. Pochissimi si chiedono se chi bussa alla porta sia davvero legittimato a farlo, e per quale importo. Nel crowdlending, invece, questa è la domanda decisiva, per una ragione strutturale: il credito nasce frazionato tra molti soggetti e viene gestito da un intermediario che, per legge, non può esserne titolare.

Ogni passaggio della catena deve essere documentato:

  • il contratto di prestito che lei ha accettato, con le condizioni generali vigenti al momento della raccolta;
  • l’elenco dei prestatori con le rispettive quote, che deve sommare esattamente al capitale erogato;
  • il mandato di ciascun prestatore alla piattaforma, e il perimetro di quel mandato (solo incasso? anche recupero? anche transazione? anche nomina di avvocati?);
  • l’eventuale procura alle liti, con la forma richiesta dalla legge;
  • in caso di cessione, il contratto di cessione e la prova che il suo credito vi sia incluso;
  • in caso di garanzia pubblica, la prova dell’escussione e dei pagamenti effettuati, per sapere quanta parte del debito è ancora dei prestatori.

Quando uno di questi anelli manca, la pretesa non diventa automaticamente infondata, ma diventa contestabile, e in giudizio l’onere di provare è di chi agisce, non suo. È un principio che la Cassazione ripete costantemente in materia di cessioni di crediti, e che si applica a maggior ragione a un credito frammentato e gestito per conto terzi.

Fare questa domanda per tempo, cioè prima di pagare o di firmare un riconoscimento del debito, è il modo più efficace per non pagare a chi non ne ha titolo e per trattare da una posizione di forza.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Non esiste ancora una giurisprudenza di legittimità costruita specificamente sul crowdlending: il fenomeno è giovane e il regolamento europeo è pienamente operativo da poco. I principi che decidono le liti su questi prestiti, però, sono quelli già consolidati su finanziamenti, cessioni di crediti, poteri di chi recupera, garanzie personali e strumenti di crisi. Ecco i riferimenti più utili, con il principio riformulato e la ragione per cui contano per chi ha un debito da crowdlending.

1. Cass., Sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19597. Principio: la disciplina antiusura riguarda anche gli interessi di mora; se oltre soglia, la mora non è dovuta nella misura pattuita ma in quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti. Rilevanza: i prestiti alternativi alle banche hanno spesso tassi elevati; la mora applicata dopo il default è la prima voce da verificare.

2. Cass., ord. 30 maggio 2024, n. 15179. Principio: la sanzione per l’usura è selettiva: colpisce solo la categoria di interessi che supera la soglia, senza rendere gratuito l’intero finanziamento. Rilevanza: consente di stimare realisticamente l’effetto di un’eccezione di usura sulla mora, evitando aspettative irrealistiche.

3. Cass., ord. 18 marzo 2024, n. 7243. Principio: l’affidamento del recupero a un soggetto non iscritto all’albo degli intermediari e gli atti di riscossione da questo compiuti non sono invalidi per ciò solo; la mancata iscrizione può rilevare sul piano della vigilanza. Rilevanza: mostra che l’eccezione “chi recupera non è autorizzato” non basta da sola; la difesa deve puntare sulla prova del titolo e dei poteri.

4. Cass., Sezioni Unite, decreto 17 maggio 2024, n. 13749. Principio: è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi sulla validità del recupero svolto da servicer non iscritti, lasciando fermo l’orientamento appena descritto. Rilevanza: conferma la stabilità dell’indirizzo di legittimità sul tema dei soggetti incaricati del recupero.

5. Trib. Padova, 24 settembre 2024, n. 1483. Principio: un giudice di merito ha respinto l’eccezione del fideiussore sul difetto di legittimazione della mandataria incaricata del recupero, richiamando l’indirizzo della Cassazione del 2024. Rilevanza: esempio di come i tribunali applicano quell’orientamento anche contro i garanti personali.

6. Cass., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza sull’insolvenza. Rilevanza: gli strumenti di crisi proteggono solo se attivati per tempo e con un piano serio; non sono un espediente dilatorio.

7. Cass., ord. 29 marzo 2025, n. 8323. Principio: l’avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale può provare la cessione dello specifico credito se descrive le caratteristiche dei crediti in modo abbastanza preciso da ricondurvi con certezza quello contestato. Rilevanza: indica quando la prova del cessionario è sufficiente e, per converso, quando una contestazione specifica può avere successo.

8. Cass., ord. 30 luglio 2025, n. 21983. Principio: il cessionario che agisce in giudizio deve fornire la prova documentale della propria legittimazione. Rilevanza: se il credito da crowdlending viene ceduto, è il nuovo creditore a dover dimostrare di averlo acquistato.

9. Cass., 25 agosto 2025, n. 23834. Principio: la prova della titolarità del credito ceduto grava sul cessionario e non sul debitore; non può essere sostituita da documenti che non dimostrano l’inclusione del credito. Rilevanza: rafforza la posizione del debitore che contesta in modo puntuale la legittimazione di chi agisce.

10. Cass., ord. 17 settembre 2025, n. 25547. Principio: l’avviso in Gazzetta ha valore indiziario; l’onere del cessionario è attenuato quando l’avviso indica le categorie di rapporti ceduti in modo da individuarli senza incertezze. Rilevanza: aiuta a calibrare la contestazione: va mirata, non generica.

11. Cass., ord. 24 dicembre 2025, n. 33966. Principio: nei rapporti con il debitore ceduto la cessione è un fatto storico che può essere provato con ogni mezzo, senza necessità di produrre sempre il contratto di cessione. Rilevanza: chiarisce che il cessionario ha più strumenti di prova di quanto si creda; la difesa deve verificare la coerenza complessiva degli elementi prodotti.

12. Cass., ord. 29 dicembre 2025, n. 34641. Principio: la pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco è un adempimento di pubblicità, privo di efficacia costitutiva; la prova della legittimazione dipende dal contenuto della contestazione del debitore. Rilevanza: sottolinea quanto sia importante, per il debitore, formulare contestazioni specifiche fin dal primo atto.

13. Cass., ord. 24 luglio 2024, n. 20648. Principio: la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. ha funzione protettiva del fideiussore e non può essere svuotata da pattuizioni che ne neutralizzano l’operatività in contrasto con la buona fede. Rilevanza: fondamentale per il socio che ha garantito personalmente il prestito della società.

14. Cass., ord. 16 gennaio 2024, n. 1635. Principio: per il carattere accessorio della fideiussione, il garante condivide la sorte del debito principale e non può far valere eccezioni che il debitore ha già perso, come la prescrizione. Rilevanza: ricorda che la difesa del garante e quella della società vanno coordinate fin dall’inizio.

Il filo comune è chiaro: chi pretende il pagamento deve provare titolo, importo e poteri, e il debitore che contesta in modo preciso e documentato ha strumenti concreti per ridimensionare la pretesa o costruire un accordo.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando una ditta ci porta un debito nato su una piattaforma di crowdlending.

  1. Ricostruiamo la catena del credito: individuiamo i prestatori, le quote, il soggetto che gestisce il recupero e chiediamo per iscritto la documentazione del mandato e delle eventuali cessioni.
  2. Ricalcoliamo il debito sul piano di ammortamento originario, imputando correttamente i pagamenti effettuati e verificando l’importo preteso dopo la decadenza dal beneficio del termine.
  3. Verifichiamo i tassi, compresi commissioni e costi a carico della ditta, con un’analisi congiunta di avvocati e commercialisti sul rispetto della soglia antiusura, con particolare attenzione alla mora.
  4. Controlliamo la legittimità della decadenza: clausola accettata, presupposti effettivamente verificati, provenienza e poteri di chi l’ha comunicata.
  5. Valutiamo e redigiamo l’opposizione al decreto ingiuntivo entro il termine di legge, impostando contestazioni specifiche su legittimazione, importi, interessi e prescrizione.
  6. Analizziamo la posizione del garante: natura della garanzia, applicabilità dell’art. 1957 c.c., possibile qualificazione come consumatore, coordinamento con la difesa della società.
  7. Gestiamo la fase esecutiva: opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, istanze di conversione del pignoramento, verifica dei limiti di pignorabilità.
  8. Costruiamo e conduciamo la trattativa con la piattaforma, con il cessionario o con il garante pubblico, verificando che chi firma abbia davvero il potere di transigere e mettendo per iscritto ogni accordo.
  9. Valutiamo gli strumenti della crisi d’impresa: composizione negoziata con misure protettive, concordato minore o liquidazione controllata con esdebitazione, a seconda delle dimensioni e delle prospettive della ditta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un debito da crowdlending pesano in modo particolare due di queste qualifiche. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata: come si costruisce un piano credibile, come si dialoga con creditori frammentati, quando le misure protettive hanno davvero senso. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente invece di leggere il contratto di finanziamento non solo con gli occhi del giurista ma anche con quelli del tecnico dei numeri.

La strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: le contestazioni impostate nell’opposizione sono pensate fin dall’inizio per reggere in tutti i gradi. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in questa materia la questione giuridica e quella contabile non si possono separare.


In sintesi

Tre messaggi emergono da tutte le risposte. Primo: il debito da crowdlending è un debito vero, verso i prestatori e non verso la piattaforma, e può arrivare a decreto ingiuntivo e pignoramento come qualunque altro finanziamento. Secondo: proprio perché il credito è frazionato e gestito per conto terzi, chi agisce deve dimostrare titolo, importo e poteri, e una difesa precisa e documentata può ridurre la pretesa in modo concreto. Terzo: muoversi presto moltiplica le opzioni, dalla trattativa con la piattaforma alla composizione negoziata, fino alle procedure di sovraindebitamento per le imprese più piccole.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio: la verifica del finanziamento passa per lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato; la gestione della crisi della ditta si appoggia alle sue qualifiche di Esperto Negoziatore (D.L. 118/2021), Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC; la difesa in giudizio può proseguire, con la stessa linea, fino in Cassazione.

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