La Srl ha in corso un finanziamento, le rate pesano più del previsto e l’amministratore si chiede se interessi, commissioni, spese e polizze addebitati dalla finanziaria siano davvero quelli dovuti. La domanda concreta è duplice: come si costruisce una perizia che verifichi tassi e costi, e soprattutto che cosa farne dopo, cioè quale strada scegliere per far valere un’eventuale anomalia. Non esiste una risposta valida per tutte le società, ed è proprio questo il punto: la stessa perizia può diventare un reclamo con ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, la base di una mediazione e poi di una causa, oppure l’oggetto di una consulenza tecnica preventiva davanti al tribunale. Ciascuna strada ha tempi, rischi e potenzialità diversi, e il valore della perizia dipende in larga misura dal percorso in cui viene inserita.
Questo tema appartiene per natura al diritto bancario, ed è qui che si colloca la specializzazione dello Studio Monardo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, nel quale avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo. Una perizia su un finanziamento d’impresa è esattamente il punto di incontro tra le due competenze: il calcolo del tasso effettivo è materia contabile e finanziaria, la sua qualificazione come usurario, indeterminato o non dovuto è materia giuridica. Quando poi la contestazione approda in giudizio, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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Il quadro di partenza: che cosa verifica una perizia su un finanziamento d’impresa
Prima di soppesare le strade, conviene fissare i concetti comuni a tutte. Una perizia su un finanziamento (spesso chiamata “perizia econometrica” o “perizia contabile bancaria”) è una relazione tecnica, redatta da un professionista esperto in matematica finanziaria e contabilità bancaria, che ricostruisce il rapporto e confronta ciò che la società ha pagato con ciò che, alla luce del contratto e della legge, avrebbe dovuto pagare.
I controlli tipici
Le verifiche che una perizia ben fatta svolge su un finanziamento a una Srl sono, in sintesi:
- usura originaria (art. 644 c.p., art. 2 L. 108/1996, art. 1815, comma 2, c.c.): si calcola il tasso effettivo globale (TEG) del contratto alla data della pattuizione, includendo interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all’erogazione del credito (escluse imposte e tasse), e lo si confronta con il tasso soglia della categoria di operazione e del trimestre di stipula;
- usura degli interessi di mora: il tasso di mora pattuito viene confrontato con una soglia specifica, costruita secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite;
- trasparenza (art. 117 TUB): si controlla che tassi, prezzi e condizioni siano indicati per iscritto e in modo determinato, e che non vi siano rinvii agli usi; in caso di nullità delle clausole, il TUB prevede un tasso sostitutivo;
- anatocismo (art. 120 TUB e delibera CICR attuativa): rilevante soprattutto nelle aperture di credito e negli affidamenti in conto corrente collegati al finanziamento;
- divergenza tra tasso dichiarato e tasso applicato: il piano di ammortamento e gli addebiti effettivi vengono ricalcolati per verificare che corrispondano al TAN pattuito;
- voci di costo estranee al contratto: spese, commissioni o premi assicurativi addebitati senza una base contrattuale.
Un punto va chiarito subito, perché orienta tutto il confronto: una Srl non è un consumatore. Ne discende che non si applicano le regole del credito ai consumatori (art. 125-bis TUB e seguenti), che prevedono sanzioni specifiche per l’errata indicazione del TAEG. Per i finanziamenti alle imprese il perimetro è quello di usura, trasparenza ex art. 117 TUB e anatocismo; e la giurisprudenza di legittimità considera l’ISC/TAEG, fuori dal credito al consumo, un indicatore con funzione informativa, la cui inesattezza non produce di per sé la nullità della clausola sugli interessi (così, tra le altre, Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597 e Cass. 13 giugno 2024, n. 16456).
I documenti che servono
Nessuna perizia è migliore dei documenti su cui poggia. Per un finanziamento servono il contratto con il documento di sintesi, il piano di ammortamento, eventuali modifiche contrattuali, le quietanze o gli estratti degli addebiti delle rate, le polizze collegate e le comunicazioni periodiche. Se la Srl non li ha, l’art. 119, comma 4, TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, entro novanta giorni dalla richiesta. La Cassazione ha qualificato questo diritto come autonomo e tutelabile anche con ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. 28 marzo 2025, n. 8173), ma ha anche precisato che, se si vuole poi ottenere in causa un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., occorre aver prima chiesto i documenti alla banca senza ottenere risposta (Cass. 3 luglio 2024, n. 18227). La richiesta ex art. 119 TUB va quindi inviata per tempo, a prescindere dalla strada che si sceglierà.
Il peso dell’onere della prova
L’elemento dirimente, in tutte e tre le opzioni, è che l’onere di allegare e provare l’anomalia grava sulla società che la denuncia. La Cassazione ha più volte ribadito che chi eccepisce l’usura deve indicare il tipo contrattuale, la clausola, il tasso applicato e il tasso soglia del periodo (Cass. n. 5709/2025; Cass. n. 21332/2026); i tribunali di merito non ammettono una consulenza d’ufficio “esplorativa” per supplire a contestazioni generiche. A fronte di questo rigore, c’è un temperamento: i decreti ministeriali che rilevano i tassi medi hanno natura normativa e il giudice li conosce d’ufficio, sicché la loro mancata produzione non può far perdere la causa (Cass. 2 dicembre 2025, n. 31422). La perizia di parte serve proprio a questo: trasformare un sospetto in un’allegazione specifica, numerica e verificabile.
La perizia passo per passo
Il metodo conta quanto il risultato, perché è sul metodo che l’intermediario e, in giudizio, il consulente d’ufficio concentreranno le contestazioni. Una perizia su un finanziamento d’impresa che voglia reggere in qualunque sede segue, di regola, una sequenza precisa.
Primo passo: la qualificazione dell’operazione. Prima di qualsiasi calcolo, il perito deve stabilire a quale categoria di operazione appartiene il contratto secondo la classificazione dei decreti ministeriali (mutuo, altri finanziamenti, leasing, factoring, apertura di credito in conto corrente e così via) e a quale classe di importo. È una scelta che può spostare la soglia di alcuni punti percentuali: una qualificazione sbagliata rende inutilizzabile tutto il resto.
Secondo passo: l’individuazione del trimestre e della soglia. L’usura originaria si verifica alla data della pattuizione, non a quella dei singoli pagamenti. Il perito individua quindi il trimestre di stipula e la soglia della categoria pertinente, distinguendo quella per gli interessi corrispettivi da quella per gli interessi di mora, costruita secondo i criteri delle Sezioni Unite.
Terzo passo: la selezione dei costi da includere nel TEG. È il passaggio più delicato. Interessi, commissioni di istruttoria, spese di incasso rata, premi di polizze collegate all’erogazione del credito sono le voci tipicamente discusse; imposte e tasse restano escluse per legge. Per ciascuna voce la perizia deve spiegare perché la include o la esclude, con riferimento al contratto e alla documentazione: un’inclusione non motivata è il primo bersaglio della controparte. In questo passaggio il calcolo e l’argomento giuridico non possono essere separati.
Quarto passo: il calcolo. Il TEG viene determinato con la formula prevista dalle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi, così da garantire la simmetria con il TEGM richiesta dalle Sezioni Unite. Una perizia che utilizza formule diverse, anche se matematicamente corrette, si espone all’obiezione di confrontare grandezze non omogenee.
Quinto passo: le verifiche ulteriori. Oltre all’usura, il perito confronta il piano di ammortamento con gli addebiti effettivi, verifica che il tasso applicato coincida con quello pattuito, controlla eventuali variazioni unilaterali delle condizioni e la loro comunicazione, ed esamina i rapporti collegati (conti anticipi, affidamenti) per anatocismo e commissioni.
Sesto passo: la quantificazione delle conseguenze. Una perizia utile non si ferma alla diagnosi: indica quanto la società ha pagato in più, quanto non dovrebbe più pagare e quale sarebbe il nuovo piano di rimborso, distinguendo gli scenari in base alle diverse tesi giuridiche possibili. È proprio questa quantificazione per scenari che consente di confrontare le tre strade descritte di seguito.
Che cosa la perizia non può più sostenere
Una perizia seria deve anche sapere che cosa evitare. Le Sezioni Unite, con la sentenza depositata il 29 maggio 2024, n. 15130, hanno escluso che il mutuo a tasso fisso con ammortamento “alla francese” standardizzato sia nullo per la sola mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta: una contestazione fondata solo su questo profilo ha oggi scarse prospettive. Allo stesso modo, l’usura cosiddetta “sopravvenuta” (tasso lecito alla stipula che supera la soglia in seguito) non rende inefficace la clausola, secondo il principio delle Sezioni Unite 19 ottobre 2017, n. 24675, ribadito anche di recente (Cass. 10 luglio 2025, n. 18838). Una perizia che punta su questi argomenti espone la società a rischi senza reali contropartite.
Stabilito questo terreno comune, le strade percorribili per utilizzare la perizia sono tre.
Opzione 1 — Perizia di parte, reclamo e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
In cosa consiste
La prima strada è interamente stragiudiziale. La società, ottenuta la documentazione e la perizia di parte, invia un reclamo scritto all’intermediario; se la risposta non arriva nei termini previsti dalle disposizioni della Banca d’Italia o non è soddisfacente, presenta ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il sistema di risoluzione stragiudiziale previsto dall’art. 128-bis TUB. L’ABF è accessibile non solo ai consumatori ma a tutti i clienti degli intermediari, quindi anche alle società. Per le domande di pagamento di somme il limite è di 200.000 euro; non vi è limite se si chiede solo l’accertamento di diritti od obblighi. Il ricorso deve essere presentato entro dodici mesi dal reclamo e riguarda fatti non anteriori al sesto anno precedente. Il contributo alle spese della procedura è di 20 euro, rimborsato in caso di accoglimento.
Va soppesato un dato normativo rilevante: ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, nelle controversie in materia di contratti bancari e finanziari, il procedimento davanti all’ABF è alternativo alla mediazione e soddisfa la condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.
Quando ha senso: tre scenari
- La perizia evidenzia un’anomalia netta e documentale (ad esempio un tasso di mora pattuito oltre la soglia di riferimento, oppure addebiti non previsti dal contratto) e l’importo da recuperare è inferiore a 200.000 euro.
- Il rapporto è ancora in corso, la società vuole mantenere relazioni commerciali con l’intermediario e preferisce una contestazione a basso tasso di conflittualità.
- La Srl intende “testare” la solidità della perizia prima di affrontare i costi e i tempi di un giudizio, sapendo che il ricorso all’ABF vale come tentativo obbligatorio prima della causa.
Come si esegue in sintesi
Richiesta documentale ex art. 119 TUB → perizia di parte → reclamo scritto e motivato, con la perizia allegata o sintetizzata → attesa della risposta → ricorso online all’ABF, con allegazione di contratto, perizia e corrispondenza → decisione del Collegio territoriale sulla base dei soli documenti.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è il costo di giustizia, ridotto a un contributo simbolico. Il secondo è la qualità tecnica dei Collegi, composti da esperti della materia, abituati a valutare questioni di usura e trasparenza e a confrontarsi con calcoli del TEG. Il terzo è l’equipollenza alla mediazione: se l’esito è negativo, la società può comunque rivolgersi al giudice senza dover esperire un ulteriore tentativo obbligatorio. Infine, l’intermediario che non si adegua alla decisione subisce una forma di pubblicità negativa, che in molti casi induce all’adempimento spontaneo.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è che la decisione dell’ABF non è vincolante né esecutiva: se l’intermediario non paga, la società deve comunque andare dal giudice per ottenere un titolo. Il procedimento è solo documentale, senza testimoni né consulenza d’ufficio: se la questione richiede un ricalcolo complesso e controverso, il Collegio può non entrare nel merito numerico o ritenere la prova insufficiente. Il tetto di 200.000 euro esclude le posizioni più rilevanti, salvo limitarsi a una domanda di accertamento. E un’eventuale decisione sfavorevole, pur non vincolando il giudice, è un precedente che l’intermediario potrà richiamare.
Pronunce a supporto
L’impostazione rigorosa sull’onere di allegazione (Cass. n. 5709/2025) pesa anche qui: un reclamo generico produce un ricorso debole. La natura normativa dei decreti ministeriali sul TEGM (Cass. n. 31422/2025) consente di richiamarli senza necessità di produzione, mentre i criteri di calcolo della soglia di mora fissati da Cass. SU 18 settembre 2020, n. 19597 costituiscono il parametro con cui anche i Collegi ABF verificano le clausole moratorie.
Profilo ideale per questa opzione: Srl con un’anomalia documentale chiara, domanda economica sotto i 200.000 euro, interesse a una soluzione rapida e a basso costo, rapporto con l’intermediario che si vuole preservare.
Opzione 2 — Perizia di parte, mediazione obbligatoria e giudizio ordinario con CTU
In cosa consiste
La seconda strada conduce al giudice ordinario. Le controversie in materia di contratti bancari e finanziari sono soggette alla mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità (art. 5 d.lgs. 28/2010, nel testo riformato dal d.lgs. 149/2022): prima di citare l’intermediario, la società deve avviare la mediazione presso un organismo accreditato, con l’assistenza di un avvocato. Se l’accordo non si raggiunge, si propone l’azione di accertamento e di ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.), oppure, se la società ha subito un’iniziativa del creditore, si fanno valere le stesse contestazioni come difesa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In causa la perizia di parte diventa la base delle allegazioni, e il giudice può nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU) che ricalcoli il rapporto.
Rinviando al quadro di partenza per i documenti e l’onere della prova, qui conta un elemento procedurale specifico: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, le Sezioni Unite (Cass. SU n. 19596/2020) hanno stabilito che l’onere di avviare la mediazione grava sul creditore opposto, cioè sull’intermediario, con conseguenze sulla sorte del decreto se non vi provvede.
Quando ha senso: tre scenari
- L’importo in discussione supera i 200.000 euro, o la società vuole un titolo esecutivo e non una decisione priva di forza vincolante.
- La contestazione richiede un’istruttoria piena: ricalcoli complessi su più rapporti collegati (finanziamento, conto anticipi, affidamenti), documenti da acquisire con ordine di esibizione, questioni giuridiche che vanno decise dal giudice.
- La finanziaria ha già notificato un decreto ingiuntivo o un precetto e la società deve difendersi: in questo caso la scelta è di fatto obbligata e la perizia serve a costruire l’opposizione.
Come si esegue in sintesi
Richiesta ex art. 119 TUB → perizia di parte → domanda di mediazione (durata massima tre mesi, prorogabile di altri tre con accordo delle parti) → in caso di mancato accordo, atto di citazione con allegazioni puntuali ricavate dalla perizia → istanza di CTU contabile → decisione del tribunale, appellabile e ricorribile in Cassazione.
Come si imposta la perizia in vista del processo
Nel giudizio ordinario la perizia di parte svolge una funzione diversa rispetto all’ABF. Non deve solo convincere un collegio tecnico, ma fornire al difensore le allegazioni puntuali che l’atto introduttivo deve contenere e al giudice le ragioni per ammettere una CTU. Per questo va strutturata in modo che ogni conclusione numerica sia collegata a una specifica domanda giudiziale: l’accertamento della nullità della clausola, la restituzione di una somma determinata, il ricalcolo del saldo. Una perizia redatta per il processo indica sempre anche gli scenari alternativi, cioè il risultato che si otterrebbe se il giudice non accogliesse una delle tesi (ad esempio, l’inclusione di una polizza nel TEG). Questa impostazione consente di formulare domande subordinate e di evitare che il rigetto di un singolo argomento travolga l’intera causa. Va soppesato anche il ruolo del consulente di parte durante la CTU: partecipare alle operazioni peritali e depositare osservazioni tempestive è spesso decisivo quanto la perizia iniziale.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la pienezza della tutela: il giudice può disporre una CTU, ordinare l’esibizione di documenti (se la richiesta ex art. 119 TUB è stata fatta e non evasa), valutare questioni giuridiche complesse e pronunciare una sentenza esecutiva. Non esistono limiti di valore. La mediazione, spesso vista come un passaggio burocratico, può diventare un tavolo negoziale reale quando la società vi arriva con una perizia solida: l’intermediario conosce il rischio di una CTU sfavorevole e può preferire una soluzione transattiva. In più, il percorso giudiziario consente di coordinare la contestazione con eventuali iniziative esecutive del creditore.
Rischi e svantaggi onesti
A fronte di questi vantaggi, i tempi sono quelli della giustizia civile, e il percorso completo, con eventuali gradi di impugnazione, può durare anni. I costi di giustizia (contributo unificato commisurato al valore, anticipo del compenso del CTU disposto dal giudice) sono più alti. Ma soprattutto il rischio dell’esito negativo è concreto: in caso di soccombenza la società è condannata alle spese di lite dell’intermediario, e in caso di contestazioni infondate può subire anche una condanna per lite temeraria. La giurisprudenza di merito, seguendo la Cassazione, rigetta le domande fondate su allegazioni generiche senza ammettere la CTU: senza una perizia di parte specifica, il giudizio ordinario è la strada più rischiosa delle tre.
Pronunce a supporto
Gli oneri di allegazione delineati da Cass. SU n. 19597/2020 e ribaditi da Cass. n. 21332/2026 orientano la redazione dell’atto introduttivo. La verifica della commissione di massimo scoperto nei rapporti anteriori al 2010 segue il criterio della comparazione separata di Cass. SU 20 giugno 2018, n. 16303, utile quando il finanziamento è collegato a un affidamento in conto. La disciplina dell’esibizione documentale in corso di causa è quella di Cass. 13 settembre 2021, n. 24641, coordinata con Cass. n. 18227/2024.
Profilo ideale per questa opzione: Srl con importi rilevanti o rapporti multipli da ricostruire, perizia di parte già solida, necessità di un titolo esecutivo o di difendersi da un’iniziativa del creditore.
Opzione 3 — Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.)
In cosa consiste
La terza strada sta a metà tra le prime due. L’art. 696-bis c.p.c. consente di chiedere al tribunale, prima della causa, la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per l’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali. Il CTU, prima di depositare la relazione, tenta la conciliazione tra le parti; se l’accordo si raggiunge, il verbale omologato è titolo esecutivo; se non si raggiunge, la relazione può essere acquisita nel successivo giudizio di merito.
Quando ha senso: tre scenari
- Il disaccordo tra società e finanziaria è circoscritto a un punto tecnico preciso (ad esempio il corretto inserimento di una polizza o di una commissione nel calcolo del TEG), mentre non vi sono questioni giuridiche aperte.
- La società dispone già di una perizia di parte dettagliata e vuole che un tecnico imparziale, nominato dal giudice, la verifichi prima di decidere se proseguire.
- Le parti hanno una reale disponibilità a chiudere la vicenda sulla base di un numero, e serve un terzo qualificato che quel numero lo certifichi.
Come si esegue in sintesi
Perizia di parte → ricorso al tribunale con quesito tecnico delimitato → nomina del CTU e operazioni peritali in contraddittorio con i consulenti di parte → tentativo di conciliazione da parte del CTU → accordo (titolo esecutivo) oppure deposito della relazione, utilizzabile nella causa di merito.
Come si formula il quesito
La sorte della consulenza preventiva dipende in larga parte dal quesito proposto nel ricorso. Un quesito che chiede al CTU di stabilire se il contratto sia nullo o se una clausola sia vessatoria viene percepito come una richiesta di decidere questioni di diritto, e dunque esposto all’inammissibilità. Un quesito che chiede invece di ricalcolare il TEG del contratto secondo le istruzioni della Banca d’Italia, indicando separatamente il risultato con e senza una determinata voce di costo, e di quantificare le somme corrisposte a titolo di interessi in ciascuna ipotesi, rimane sul terreno tecnico e lascia alle parti la valutazione giuridica. L’elemento dirimente è che il CTU fornisca numeri, non giudizi. Il rovescio della medaglia è che un quesito così prudente produce un risultato meno “decisivo”: se la questione giuridica resta aperta, la conciliazione può non arrivare, e la relazione servirà soprattutto nel giudizio di merito successivo.
Vantaggi motivati
Il vantaggio distintivo è la terzietà dell’accertamento numerico già prima della causa: una relazione di un CTU nominato dal giudice ha un peso negoziale che la perizia di parte non possiede. Rispetto alla causa ordinaria, i tempi sono generalmente più contenuti; rispetto all’ABF, il risultato, se c’è accordo, è immediatamente esecutivo. Il procedimento consente inoltre ai consulenti di parte di partecipare alle operazioni peritali, sicché le ragioni tecniche della società vengono discusse nel merito.
Rischi e svantaggi onesti
Il limite, però, è serio: la giurisprudenza ammette la consulenza preventiva solo se idonea a risolvere un punto di dissenso specifico e tecnico, e la nega quando serve a fini esplorativi o quando la decisione implica questioni giuridiche complesse (Trib. Milano 4 luglio 2025, n. 18144; Trib. Napoli n. 19419/2025), mentre la ammette quando chiarisce un dissenso delimitato (Trib. Nocera Inferiore n. 1580/2025). Nel contenzioso bancario, dove spesso si discute se una clausola sia nulla o se un costo vada incluso nel TEG, l’ammissibilità non è scontata e l’orientamento varia tra uffici giudiziari. In caso di inammissibilità la società può essere condannata alle spese del procedimento. Va anche soppesato il rapporto con la mediazione: l’esito della consulenza non elimina, se la conciliazione fallisce, i passaggi successivi del giudizio di merito.
Pronunce a supporto
Oltre alle pronunce di merito sull’ammissibilità, conta il principio di Cass. n. 31422/2025 sulla conoscibilità d’ufficio dei decreti ministeriali, che consente al CTU di operare con i dati normativi del trimestre senza contestazioni sulla loro produzione, e il criterio di simmetria tra TEG e TEGM fissato da Cass. SU n. 16303/2018, che delimita il quesito tecnico.
Profilo ideale per questa opzione: Srl con perizia di parte robusta, un unico punto di dissenso tecnico ben definito, controparte potenzialmente disponibile a transigere e tribunale competente che ammette lo strumento in materia bancaria.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a vedere come gli stessi numeri si comportano nelle tre strade. I tassi soglia indicati sono valori ipotetici scelti per l’esercizio; in un caso reale vanno ricavati dal decreto ministeriale del trimestre e della categoria di operazione.
Simulazione 1 — Stessi dati, tre strade
Dati di partenza. Una Srl ha ottenuto un finanziamento chirografario di 186.400 € erogato il 14 marzo 2022, rimborsabile in 60 rate mensili costanti da 3.766,20 €, TAN 7,85%. Al momento dell’erogazione ha sostenuto spese di istruttoria per 3.720 € e il premio di una polizza collegata al finanziamento per 4.180 €, per un totale di 7.900 €. Ad agosto 2024 risultano pagate 30 rate (112.986 €), di cui 28.872 € a titolo di interessi; il debito residuo è di 102.286 €.
Esito della perizia. Considerando la somma effettivamente messa a disposizione al netto degli oneri iniziali (178.500 €) e le 60 rate, il perito ricalcola un TEG di circa il 10,14% annuo, contro un TAN contrattuale del 7,85%. Ipotizziamo che la soglia del trimestre di stipula per la categoria pertinente fosse pari al 9,87%: il TEG così calcolato la supera. Se l’inclusione della polizza è corretta, l’art. 1815, comma 2, c.c. rende non dovuti gli interessi: la società potrebbe chiedere la restituzione dei 28.872 € già versati e il ricalcolo delle rate residue in sola quota capitale (102.286 € in 30 rate da circa 3.409,53 € invece di 3.766,20 €), con un beneficio complessivo pari all’intero monte interessi del piano, circa 39.572 €.
Con l’opzione 1 (ABF). La richiesta di restituzione (28.872 €) rientra nel limite di 200.000 €. Perizia pronta a inizio ottobre 2026, reclamo inviato giovedì 5 novembre 2026; in assenza di risposta entro il termine di 60 giorni (lunedì 4 gennaio 2027), ricorso all’ABF a gennaio 2027, ben entro i dodici mesi dal reclamo. Costo di giustizia: 20 €. L’elemento dirimente sarà la valutazione del Collegio sull’inclusione della polizza nel TEG: se la ritiene collegata all’erogazione del credito, la domanda ha basi solide; se la ritiene facoltativa e separabile, il TEG ricalcolato scende sotto la soglia e il ricorso perde forza. In caso di accoglimento non seguito da pagamento, la società dovrà comunque agire in giudizio, ma con la mediazione già “assolta”.
Con l’opzione 2 (mediazione e causa). Domanda di mediazione a novembre 2026; durata massima fino a febbraio 2027, prorogabile fino a maggio 2027. In caso di mancato accordo, citazione con le allegazioni della perizia e istanza di CTU. Il giudice potrà disporre un ricalcolo indipendente e decidere con sentenza esecutiva la questione giuridica dell’inclusione della polizza. A fronte di una tutela piena, il contributo unificato e l’anticipo del CTU sono più elevati e, se la tesi sulla polizza non viene accolta, la società rischia la condanna alle spese.
Con l’opzione 3 (consulenza preventiva). Il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. chiederebbe al CTU di ricalcolare il TEG con e senza la polizza. Il rovescio della medaglia è evidente: il vero punto di dissenso (se la polizza vada inclusa) è anche una questione giuridica, e alcuni tribunali potrebbero ritenere il ricorso inammissibile. Se invece il tribunale lo ammette e il CTU conferma il superamento della soglia, la società arriva al tavolo con un dato terzo e verificato, e un eventuale accordo omologato diventa subito titolo esecutivo.
Simulazione 2 — Importi oltre il limite dell’ABF
Dati di partenza. La stessa Srl ha, oltre al finanziamento della Simulazione 1, un secondo finanziamento e un’apertura di credito in conto collegata. La perizia complessiva stima somme indebitamente addebitate per 241.350 €.
Con l’opzione 1. La domanda di pagamento supera i 200.000 €: l’ABF potrebbe essere adito solo per una domanda di mero accertamento, oppure frazionando artificiosamente le pretese, con il rischio di una tutela parziale e di contestazioni sull’ammissibilità. Per importi di questo ordine, va soppesato che una decisione non esecutiva lascia comunque aperta la necessità di un giudizio.
Con l’opzione 2. È la strada che regge meglio la complessità: più rapporti, più periodi, eventuale verifica della commissione di massimo scoperto sui periodi anteriori al 2010 secondo il criterio di Cass. SU n. 16303/2018, anatocismo sull’apertura di credito. La mediazione può costituire un vero tavolo negoziale proprio per l’entità della posta.
Con l’opzione 3. Con tre rapporti e questioni giuridiche distinte su ciascuno, il presupposto del “punto di dissenso delimitato” si allontana: la consulenza preventiva rischia di essere ritenuta esplorativa.
Simulazione 3 — Quando è la finanziaria a muoversi per prima
Dati di partenza. La Srl della Simulazione 1 non paga tre rate. L’intermediario dichiara la decadenza dal beneficio del termine e ottiene un decreto ingiuntivo per 109.744,60 €, notificato martedì 9 febbraio 2027.
Con l’opzione 1. Non è più praticabile per la stessa contestazione: il ricorso all’ABF è inammissibile se la controversia è già all’esame di un giudice.
Con l’opzione 2. Diventa la strada naturale: la società deve proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica. Il quarantesimo giorno cade domenica 21 marzo 2027, sicché il termine slitta a lunedì 22 marzo 2027. Nell’opposizione la perizia diventa la base delle eccezioni (usura con conseguente non debenza degli interessi, ricalcolo del credito); l’onere di avviare la mediazione, per Cass. SU n. 19596/2020, grava sull’intermediario opposto. La società può chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione, se concessa, mostrando con la perizia che il credito è sovrastimato.
Con l’opzione 3. Avviata l’opposizione, la consulenza preventiva perde la sua funzione: il luogo per il ricalcolo è la CTU disposta nel giudizio di opposizione.
Il confronto in tabella
La tabella mette in fila gli elementi che le sezioni precedenti hanno sviluppato. I costi indicati sono solo quelli di giustizia previsti dalla legge o dai regolamenti; non comprendono i compensi professionali. Va letta come una sintesi: ogni casella dipende dal caso concreto e, in particolare, dalla qualità della perizia di parte. Le righe dedicate ai rischi e alla reversibilità meritano particolare attenzione, perché sono quelle che più spesso vengono sottovalutate al momento della scelta iniziale.
| Criterio | Opzione 1 — Reclamo + ABF | Opzione 2 — Mediazione + giudizio con CTU | Opzione 3 — Consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c. |
|---|---|---|---|
| Tempi indicativi | I più brevi: reclamo, attesa della risposta, decisione su documenti | I più lunghi: mediazione fino a 3+3 mesi, poi giudizio di merito ed eventuali impugnazioni | Intermedi: dipendono dai tempi di nomina del CTU e delle operazioni peritali |
| Complessità | Bassa; procedura online, assistenza legale non obbligatoria ma utile | Alta; atti processuali, istruttoria, CTU | Media; ricorso con quesito tecnico, operazioni in contraddittorio |
| Limiti di valore | 200.000 € per le domande di pagamento; nessun limite per il mero accertamento | Nessuno | Nessuno |
| Rischi in caso di esito negativo | Decisione sfavorevole non vincolante per il giudice ma richiamabile dalla controparte | Condanna alle spese di lite; possibile responsabilità per lite temeraria | Inammissibilità con possibile condanna alle spese; relazione sfavorevole utilizzabile in causa |
| Effetti su un’esecuzione del creditore | Nessuno: non sospende iniziative esecutive | Possibile sospensione della provvisoria esecuzione nell’opposizione a decreto ingiuntivo | Nessuno diretto |
| Forza del risultato | Decisione non esecutiva | Sentenza esecutiva | Verbale di conciliazione omologato esecutivo; altrimenti relazione acquisibile in causa |
| Reversibilità | Alta: l’esito negativo non preclude il giudizio e vale come tentativo obbligatorio | Bassa: la sentenza definitiva chiude la questione | Media: se la conciliazione fallisce si prosegue nel merito |
| Costi di giustizia | Contributo di 20 €, rimborsato in caso di accoglimento | Indennità dell’organismo di mediazione, contributo unificato commisurato al valore, anticipo del compenso del CTU | Contributo unificato e anticipo del compenso del CTU |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade è in assoluto preferibile; ciascuna risponde a una combinazione di fattori. Il ragionamento corretto è condizionale.
Primo criterio: chi si è mosso per primo. Se la finanziaria ha già notificato un decreto ingiuntivo o un precetto, generalmente lo spazio per l’ABF e per la consulenza preventiva sulla stessa contestazione si chiude, e la perizia va investita nella difesa giudiziale entro i termini di legge. Se invece l’iniziativa è ancora nelle mani della società, tutte e tre le strade restano aperte.
Secondo criterio: l’entità della pretesa. Sotto i 200.000 euro e con un’anomalia netta, l’ABF offre un rapporto tra costo e possibile risultato difficilmente eguagliabile. Sopra quella soglia, o quando la società ha bisogno di un titolo esecutivo, il giudizio ordinario diventa la sede più coerente.
Terzo criterio: la natura del dissenso. Se il contrasto riguarda un solo dato tecnico e le parti concordano sulle regole giuridiche da applicare, la consulenza preventiva può accelerare una soluzione. Se invece il cuore della contestazione è giuridico (quali costi includere nel TEG, quale categoria di soglia applicare, se una clausola sia nulla), generalmente serve un giudice che decida anche il diritto, non solo i numeri.
Quarto criterio: la solidità e la completezza della documentazione. Con contratto, piano di ammortamento e addebiti completi, la perizia può essere specifica e tutte le strade sono percorribili. Se mancano documenti, il primo passo è comunque la richiesta ex art. 119 TUB; e se l’intermediario non risponde, quel silenzio diventa a sua volta un elemento da valorizzare in giudizio.
Quinto criterio: il rapporto con l’intermediario e la situazione finanziaria della Srl. Una società che ha bisogno di mantenere linee di credito aperte può preferire, almeno in prima battuta, un percorso meno conflittuale. Una società già in tensione finanziaria deve invece valutare la contestazione insieme alle soluzioni per la gestione complessiva della crisi, perché una perizia che riduce il debito incide anche sulle trattative con gli altri creditori.
A questi criteri se ne aggiunge uno trasversale: la scelta va fatta guardando non solo al primo passo, ma all’intero percorso possibile. Lo Studio Monardo affronta queste valutazioni con la prospettiva di un avvocato cassazionista che coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la perizia viene impostata fin dall’inizio per reggere anche nei gradi successivi.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso?
In parte sì. Un ricorso all’ABF con esito negativo non impedisce di andare dal giudice, e anzi soddisfa la condizione di procedibilità. Una consulenza preventiva che non porta all’accordo sfocia nel giudizio di merito, dove la relazione può essere acquisita. Il passaggio inverso è invece limitato: una volta pendente la causa, l’ABF non è più accessibile sulla stessa controversia.
E se scelgo la strada sbagliata?
Le conseguenze variano. Un ricorso ABF prematuro costa poco in termini economici, ma può produrre un precedente sfavorevole che la controparte richiamerà. Una consulenza preventiva dichiarata inammissibile comporta tempo perso e possibili spese. Una causa avviata con una perizia debole è l’errore più costoso, perché espone alla condanna alle spese e, nei casi più gravi, alla responsabilità per lite temeraria. Per questo la qualità della perizia va verificata prima di scegliere il percorso, non dopo.
Una perizia fatta online a basso prezzo è sufficiente?
Dipende da che cosa verifica e da come è costruita. Una relazione che si limita a dichiarare “usura” senza indicare categoria di operazione, trimestre, soglia, costi inclusi e metodo di calcolo non soddisfa gli oneri di allegazione richiesti dalla Cassazione. Una perizia che fonda tutto sull’ammortamento alla francese standardizzato, dopo Cass. SU n. 15130/2024, ha prospettive molto ridotte. Il valore di una perizia sta nella coerenza tra calcolo e argomento giuridico.
Quanto tempo ho per agire?
L’azione di ripetizione dell’indebito si prescrive in dieci anni, con decorrenza che dipende dalla natura dei pagamenti. Il ricorso all’ABF deve rispettare il termine di dodici mesi dal reclamo e riguardare fatti non anteriori al sesto anno precedente. Se è stato notificato un decreto ingiuntivo, il termine per l’opposizione è di 40 giorni e, ove il periodo lo comprenda, opera la sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto.
Chi deve firmare la perizia e chi deve decidere per la Srl?
La perizia è opera di un tecnico esperto di matematica finanziaria e contabilità bancaria, spesso un commercialista con esperienza specifica in contenzioso bancario; il suo valore cresce quando viene impostata insieme al legale che dovrà utilizzarla, perché i due piani, numerico e giuridico, devono parlarsi. Sul versante societario, la scelta della strada spetta all’organo amministrativo: per un’iniziativa che può comportare costi di giustizia e un rischio di soccombenza, è prudente che la decisione risulti da una delibera o da un atto dell’amministratore che ne dia conto, soprattutto se la società ha più soci o più amministratori. Una decisione documentata protegge anche l’amministratore rispetto a eventuali contestazioni interne.
La richiesta di documenti o la perizia bloccano la prescrizione?
Non di per sé. La richiesta di documentazione ex art. 119 TUB serve a ottenere copie, non a pretendere un pagamento, e la sola redazione della perizia è un fatto interno alla società. Per interrompere la prescrizione del diritto alla restituzione occorre un atto idoneo secondo l’art. 2943 c.c., come una richiesta scritta di pagamento rivolta all’intermediario o la proposizione della domanda giudiziale. Il reclamo che accompagna l’opzione 1, se formulato come richiesta di restituzione di somme determinate, può svolgere anche questa funzione; ed è uno dei motivi per cui va redatto con attenzione anche quando la società pensa di fermarsi all’ABF. Quando i pagamenti contestati risalgono a molti anni prima, la prima mossa utile è spesso proprio un atto interruttivo, prima ancora di scegliere la strada.
Se il finanziamento è garantito dal socio o dall’amministratore, cambia qualcosa?
Il garante può far valere le stesse eccezioni sul rapporto principale, comprese quelle di usura, ma è soggetto agli stessi oneri di allegazione: la Cassazione ha rigettato il ricorso di un fideiussore che aveva sollevato l’usura senza dettagli sufficienti (Cass. n. 5709/2025). La perizia, quindi, è utile tanto alla società quanto ai garanti.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate in base alla strada che ciascuna illumina di più. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
Pronunce trasversali: valgono per tutte e tre le opzioni
Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597. La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la soglia per la mora si ricava dal TEGM maggiorato secondo le rilevazioni della Banca d’Italia; il finanziato ha interesse ad agire anche in corso di rapporto. Rilevanza: definisce il metodo con cui ogni perizia deve verificare le clausole di mora, che nei finanziamenti alle imprese sono spesso il punto più esposto.
Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303. Tra TEG del singolo rapporto e TEGM deve esserci simmetria: si confrontano grandezze costruite con gli stessi elementi; per i periodi anteriori al 2010 la commissione di massimo scoperto va comparata separatamente con la propria soglia. Rilevanza: fissa il criterio metodologico che una perizia deve rispettare per non essere contestata in radice.
Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675. Il superamento della soglia avvenuto dopo la stipula non rende nulla né inefficace la clausola sugli interessi pattuita lecitamente. Rilevanza: delimita il campo della perizia all’usura originaria, evitando contestazioni con scarse prospettive.
Cass., 2 dicembre 2025, n. 31422. I decreti ministeriali di rilevazione dei TEGM hanno natura normativa e il giudice deve conoscerli d’ufficio; la loro mancata produzione non può fondare il rigetto della domanda. Rilevanza: alleggerisce l’onere documentale della società e vale in ogni sede.
Cass., n. 21332/2026. Chi deduce l’usura deve provare tipo contrattuale, clausola, tasso applicato e TEGM del periodo; se l’usura è collegata a variazioni delle condizioni nel corso del rapporto, deve allegarne contenuto e incidenza. Rilevanza: conferma che la perizia deve essere specifica e documentata, soprattutto quando il finanziamento è collegato a rapporti con condizioni variabili.
Cass., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130. Nel mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese standardizzato, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta non determina nullità per indeterminatezza né per difetto di trasparenza. Rilevanza: esclude che una perizia possa basarsi solo su questo argomento.
Pronunce che illuminano soprattutto l’opzione 1 (reclamo e ABF)
Cass., 14 febbraio 2023, n. 4597. L’ISC/TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo e la sua inesatta indicazione non comporta l’applicazione della nullità e del tasso sostitutivo previsti dall’art. 117 TUB. Rilevanza: per una Srl, il reclamo non può fondarsi sulla sola divergenza del TAEG, ma su usura, trasparenza delle singole condizioni o addebiti non pattuiti.
Cass., 13 giugno 2024, n. 16456. Fuori dall’ambito del credito al consumo, il TAEG ha una funzione informativa e il suo errore non determina automaticamente la nullità ex art. 117 TUB. Rilevanza: conferma che il perimetro di contestazione delle imprese è diverso da quello dei consumatori.
Cass., 30 dicembre 2024, n. 35017. Ribadisce che l’erronea indicazione del TAEG nel contratto non conduce di per sé alla nullità, salvo le specifiche regole del credito ai consumatori. Rilevanza: rafforza l’esigenza di selezionare con cura i motivi da portare all’ABF.
Pronunce che illuminano soprattutto l’opzione 2 (mediazione e giudizio)
Cass., n. 5709/2025. Chi eccepisce l’usura, anche come fideiussore, deve allegare in modo dettagliato i fatti che la fondano; in mancanza l’eccezione è respinta. Rilevanza: l’atto introduttivo o l’opposizione devono incorporare i dati della perizia, pena l’inammissibilità della CTU.
Cass., 10 luglio 2025, n. 18838. Conferma che l’usura sopravvenuta non incide sulla validità della clausola interessi e interviene anche sul tema dell’ammortamento alla francese. Rilevanza: orienta la selezione dei motivi da far valere in giudizio.
Cass., Sez. Un., n. 19596/2020. Nell’opposizione a decreto ingiuntivo in materia soggetta a mediazione obbligatoria, l’onere di avviare la mediazione spetta al creditore opposto. Rilevanza: decisivo nella Simulazione 3, quando è la finanziaria a muoversi per prima.
Cass., 13 settembre 2021, n. 24641. Il diritto del cliente alla documentazione ex art. 119 TUB può essere esercitato anche a giudizio pendente, con ogni mezzo idoneo. Rilevanza: consente di completare la base documentale della perizia anche dopo l’avvio della causa.
Cass., 3 luglio 2024, n. 18227. L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per la documentazione bancaria presuppone una previa richiesta all’intermediario rimasta ingiustificatamente inevasa. Rilevanza: impone di inviare la richiesta ex art. 119 TUB prima di contare sull’esibizione in causa.
Cass., 28 marzo 2025, n. 8173. Il diritto alla consegna della documentazione è un diritto sostanziale autonomo, tutelabile anche con ricorso per decreto ingiuntivo. Rilevanza: offre uno strumento rapido per ottenere i documenti necessari alla perizia.
Pronunce che illuminano soprattutto l’opzione 3 (consulenza preventiva)
Trib. Milano, 4 luglio 2025, n. 18144. La consulenza tecnica preventiva è inammissibile se richiesta con finalità esplorative o per risolvere questioni di diritto. Rilevanza: indica il principale rischio dell’opzione 3.
Trib. Nocera Inferiore, n. 1580/2025. La consulenza preventiva è ammissibile quando è astrattamente idonea a fare chiarezza su un punto di dissenso delimitato. Rilevanza: descrive il presupposto da costruire nel quesito.
Trib. Napoli, n. 19419/2025. La consulenza preventiva presuppone un unico punto di dissenso risolvibile con l’indagine tecnica; non è ammessa quando i profili controversi sono molteplici. Rilevanza: conferma che l’opzione 3 si adatta ai casi semplici, non a quelli con più rapporti e più questioni.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando una Srl si chiede se il proprio finanziamento sia stato gestito correttamente, lo Studio Monardo interviene con strumenti concreti, che vanno dalla documentazione alla scelta della strada e, se necessario, fino al giudizio.
- Inviamo la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB all’intermediario, con indicazione precisa di contratti, piani di ammortamento ed estratti necessari, e ne monitoriamo il termine di novanta giorni.
- Coordiniamo la perizia con lo staff multidisciplinare: i commercialisti ricalcolano TEG, soglia di mora e piano di ammortamento; gli avvocati verificano che ogni calcolo poggi su un argomento giuridico sostenibile alla luce della giurisprudenza più recente.
- Selezioniamo i motivi di contestazione escludendo quelli superati dalle Sezioni Unite (ammortamento alla francese standardizzato, usura sopravvenuta, sola divergenza del TAEG) e concentrando la perizia su usura originaria, mora, trasparenza e addebiti non pattuiti.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando importi, natura del dissenso, documentazione disponibile e iniziative già assunte dal creditore.
- Redigiamo il reclamo e il ricorso all’ABF quando la pretesa rientra nei limiti e l’anomalia è documentale, strutturandoli in modo coerente con un eventuale giudizio successivo.
- Assistiamo la società in mediazione, presentando la perizia come base di trattativa e valutando le proposte dell’intermediario sul piano giuridico e su quello finanziario.
- Predisponiamo il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. con un quesito tecnico delimitato, quando il dissenso è circoscritto e lo strumento è praticabile davanti al tribunale competente.
- Proponiamo opposizione a decreto ingiuntivo o a precetto entro i termini, integrando le allegazioni della perizia e chiedendo, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione della provvisoria esecuzione.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, dall’istanza di CTU in primo grado fino al ricorso per Cassazione, senza cambiare difensore né linea.
- Coordiniamo la contestazione con la gestione complessiva della crisi della Srl, quando il finanziamento è solo una parte di una situazione debitoria più ampia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta come quella descritta in questo articolo, il profilo che pesa di più è la continuità di strategia fino in Cassazione: la strada scelta oggi, che sia l’ABF, la mediazione o la consulenza preventiva, condiziona ciò che si potrà sostenere nei gradi successivi. Essere assistiti da un avvocato cassazionista significa che la perizia e gli atti vengono impostati già pensando all’ultimo grado, e che la scelta fatta oggi viene difesa domani senza cambiare mani. Accanto a questo, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è rilevante quando il finanziamento contestato si inserisce in una situazione di tensione finanziaria della società.
Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: il numero e l’argomento giuridico nascono nello stesso tavolo, non in due uffici separati.
Chiusura
Una perizia su un finanziamento d’impresa non è un fine, ma il punto di partenza di una scelta. Le tre strade descritte (ABF, mediazione e giudizio, consulenza preventiva) hanno tutte una loro ragion d’essere, e nessuna è una trappola: ciascuna funziona bene in certe condizioni e male in altre. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e, a volte, diritti che non si possono più recuperare.
La materia è quella del diritto bancario applicato alle imprese, ed è il terreno su cui lo Studio Monardo è specializzato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere insieme il calcolo del tasso effettivo e la sua qualificazione giuridica. La qualifica di cassazionista garantisce che la strategia impostata oggi resti la stessa fino all’ultimo grado di giudizio. Il percorso che proponiamo parte sempre dagli stessi tre passaggi: acquisire i documenti completi del rapporto, verificare con lo staff se la perizia individua anomalie davvero sostenibili alla luce della giurisprudenza più recente, e solo dopo confrontare le tre strade sui numeri e sugli obiettivi concreti della società. Questo ordine non è un dettaglio procedurale: è ciò che evita di investire tempo e risorse in una contestazione destinata a non reggere, oppure, al contrario, di rinunciare a somme che la Srl avrebbe titolo di recuperare.
📩 Prima di scegliere la strada, fai verificare il tuo finanziamento: scrivici oggi stesso, tutti i contatti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa pagina.
