La domanda arriva quasi sempre nello stesso modo: la composizione negoziata si è chiusa, l’accordo con i creditori è stato firmato, le prime rate sono state pagate, poi un incasso è saltato, un cantiere si è fermato, un cliente ha allungato i tempi — e la rata successiva non è partita. A quel punto l’istinto dell’imprenditore è ripetere la mossa che aveva funzionato: riaprire la composizione negoziata, rimettere l’ombrello protettivo sul patrimonio, ricominciare a trattare.
È la mossa sbagliata nel momento sbagliato, e la ragione non è giuridica: è strategica. Perché mentre tu pensi a riaprire il tavolo, dall’altra parte del tavolo qualcun altro sta già muovendo. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: i creditori che ti hanno concesso una dilazione dentro una composizione negoziata non sono spettatori passivi del tuo inadempimento. Sono attori economici che hanno già calcolato cosa fare se la rata non arriva, e che in molti casi hanno predisposto per iscritto la mossa successiva già al momento della firma. Il mancato pagamento non apre una nuova trattativa: fa scattare un meccanismo che è stato costruito per scattare.
Lo Studio Monardo segue in modo specifico questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: ha cioè la qualifica di chi viene nominato per condurre le trattative dall’altro lato, e conosce dall’interno come un esperto legge una relazione finale, quando archivia e con quali parole. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario — esattamente le due controparti che, dopo una composizione negoziata fallita, muovono per prime — e la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di tenere la stessa linea difensiva dal reclamo sulle misure protettive fino all’ultimo grado di giudizio.
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Chi hai di fronte: il creditore che ha già firmato una volta
Il creditore che incontri dopo una composizione negoziata non è lo stesso che avevi davanti prima. È un creditore che ha già fatto una concessione, l’ha messa per iscritto, l’ha fatta validare da un esperto indipendente e l’ha portata nei propri sistemi contabili. Questo cambia radicalmente la sua convenienza.
La banca è l’attore più prevedibile, perché risponde a regole esterne. Durante la composizione negoziata l’art. 16, comma 5, del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) le impediva di sospendere o revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso al percorso, e le vietava di riclassificare il credito solo per quella notizia. Ma l’inadempimento di un accordo di ristrutturazione del debito è un fatto nuovo, diverso dalla “notizia dell’accesso”: è un evento che la disciplina di vigilanza prudenziale impone di registrare. Dal punto di vista della banca, non pagare una rata concordata non è un segnale di difficoltà temporanea, è la conferma che la ristrutturazione non ha funzionato. La sua convenienza, a quel punto, si sposta dalla gestione della relazione alla protezione del bilancio: classificazione a sofferenza, svalutazione, escussione delle garanzie, e in molti casi cessione della posizione a un veicolo specializzato in crediti deteriorati.
Il fornitore strategico ragiona in modo opposto. Ha accettato la falcidia perché aveva interesse a mantenere il rapporto commerciale: una Srl che continua a comprare vale più di un credito chirografario incassato al 30%. Finché tu continui a ordinare e a pagare le forniture correnti, il fornitore ha una ragione economica concreta per non muoversi. Diventa aggressivo quando capisce che il flusso commerciale si sta esaurendo, perché da quel momento il credito arretrato è l’unica cosa che gli resta da difendere.
Il creditore pubblico — Agenzia delle entrate-Riscossione, INPS, enti previdenziali — ha un margine di discrezionalità molto più stretto degli altri. Se nella composizione negoziata hai ottenuto una transazione fiscale o una rateazione di favore ai sensi dell’art. 25-bis CCII, il mancato pagamento fa cadere l’agevolazione e riporta il debito alla sua consistenza originaria. L’ente non “decide” di aggredirti: segue una procedura automatica, e le segnalazioni previste dall’art. 25-novies CCII per i creditori pubblici qualificati riaccendono un faro che la composizione negoziata aveva spento.
Il garante pubblico (Fondo di garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale, SACE) è l’attore che quasi nessun imprenditore considera, ed è quello che cambia la partita. Quando la banca escute la garanzia pubblica, il credito non si estingue: si trasferisce. Al posto di una banca con cui hai una relazione ventennale ti ritrovi un soggetto pubblico che recupera tramite ruolo, con regole rigide e nessun margine negoziale reale.
Dal punto di vista di tutti questi soggetti, la chiave di lettura è una sola: la seconda concessione costa molto più della prima, perché deve essere giustificata a qualcuno — un comitato crediti, un collegio sindacale, un revisore, una funzione di controllo interno. Il tuo compito, da questo momento in poi, è dare loro una giustificazione che regga per iscritto. Tutto il resto viene dopo.
Mossa 1 — Far dichiarare risolto l’accordo e far cadere le misure premiali
La mossa
Se la composizione negoziata si è chiusa con l’accordo previsto dall’art. 23, comma 1, lettera c), CCII — quello sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che attribuisce gli effetti premiali dell’art. 25-bis — il creditore non ha bisogno di fare nulla di complicato. Gli basta attendere.
Quell’accordo, infatti, si risolve di diritto in due casi: l’apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata o l’accertamento dello stato di insolvenza; oppure il mancato pagamento integrale, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, delle somme dovute. Non serve una diffida, non serve una domanda giudiziale, non serve una pronuncia costitutiva: la risoluzione opera per effetto della legge.
La stessa logica, in forma contrattuale, governa gli altri esiti. Il contratto con uno o più creditori ex art. 23, comma 1, lettera a), e la convenzione di moratoria della lettera b) contengono quasi sempre una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., azionabile con una semplice comunicazione. Se l’esito è stato un accordo di ristrutturazione omologato o un piano attestato ex art. 23, comma 2, le conseguenze dell’inadempimento seguono la disciplina propria di quello strumento, ma la sostanza non cambia: l’architettura costruita in mesi di trattative si smonta in un’unica mossa.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Al creditore la risoluzione conviene per un motivo preciso: riattiva il credito originario. La falcidia concordata viene meno, gli interessi tornano a correre sul capitale pieno, le rinunce accessorie decadono. Un creditore che aveva accettato 380.000 € su 920.000 € torna ad essere creditore di 920.000 €, al netto di quanto effettivamente incassato.
Preferisce non farla quando l’inadempimento è isolato e il rapporto commerciale è vivo, perché la risoluzione gli fa perdere una posizione negoziale costruita e lo riporta a competere con tutti gli altri creditori sullo stesso attivo. Il calcolo che fa è elementare: quanto incasso se tengo in piedi l’accordo, quanto incasso se lo faccio saltare e aggredisco. Se la seconda cifra non è significativamente più alta, non si muove.
I suoi limiti
I sessanta giorni dalla scadenza sono un termine di tolleranza che la legge ti riconosce, non un favore del creditore: fino a quel momento l’accordo è vivo e produce i suoi effetti, e qualsiasi iniziativa che lo dia per risolto prima è prematura. Il pagamento deve essere mancato “integralmente”: un pagamento parziale, anche sensibilmente inferiore al dovuto, pone un problema interpretativo serio a chi vuole invocare la risoluzione automatica. E la clausola risolutiva espressa inserita nei contratti della lettera a) va azionata in modo conforme a quanto le parti hanno pattuito: se il contratto prevede una diffida con un certo preavviso, saltarla espone il creditore a una contestazione fondata.
La tua contromossa
La contromossa non è giuridica, è contabile, e va giocata prima della scadenza. Pagare parzialmente e per iscritto, imputando il pagamento alla rata in scadenza con comunicazione tracciata, cambia la natura dell’inadempimento e toglie al creditore l’automatismo su cui conta. Un versamento parziale documentato, accompagnato da una proposta di riprogrammazione del residuo, trasforma una risoluzione di diritto in una questione da discutere — e il tempo di discussione è esattamente ciò che ti serve.
Parallelamente va verificata la natura esatta dell’esito del percorso: moltissime imprese non sanno distinguere se hanno sottoscritto un contratto della lettera a), una convenzione di moratoria della lettera b) o l’accordo premiale della lettera c). Le conseguenze dell’inadempimento sono radicalmente diverse, e la prima cosa da ricostruire è quale documento hai effettivamente firmato.
Le pronunce che ti proteggono
La giurisprudenza di merito, nel valutare i percorsi “di ritorno” dopo una composizione negoziata, guarda al comportamento complessivo del debitore più che al singolo inadempimento. Il Tribunale di Monza, Sezione Terza civile, con decreto del 17 marzo 2026 (R.G. n. 8353/2025 V.G.), ha esaminato proprio il caso di una società che, dopo aver concluso una composizione negoziata con pagamento integrale dei privilegiati e falcidia dei chirografari in cinque rate annuali, era divenuta inadempiente: il Tribunale non ha sanzionato l’inadempimento in sé, ma ha valutato la credibilità del nuovo progetto di risanamento. È lì che si gioca la partita.
Mossa 2 — La decadenza dal beneficio del termine e l’attacco ai garanti
La mossa
Il secondo movimento è quello che fa più danni, perché non colpisce la società: colpisce chi l’ha garantita. Il creditore dichiara la decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. — norma che consente di esigere immediatamente l’intera prestazione quando il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie date — ed escute contestualmente le fideiussioni personali rilasciate dai soci e dagli amministratori, oltre alle garanzie pubbliche eventualmente rilasciate dal Fondo PMI.
Nella pratica bancaria la decadenza è quasi sempre già prevista in contratto, con un elenco di eventi che la attivano: l’inadempimento di un piano di rientro vi figura sistematicamente. Il creditore, quindi, non deve costruire nulla: deve solo inviare la comunicazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La ragione è che il patrimonio personale del garante è quasi sempre più aggredibile e più liquido di quello della società. Una Srl in crisi ha magazzino svalutato, crediti di dubbia esigibilità e macchinari con un valore di realizzo basso; il socio fideiussore ha spesso un immobile, quote societarie, rapporti bancari. Per il creditore, il recupero dal garante è più rapido e più certo.
Preferisce non muoversi contro i garanti quando ha bisogno della loro collaborazione per il risanamento: se il piano prevede un apporto di finanza da parte dei soci, escuterli significa distruggere la fonte di quella finanza. È la contraddizione che un buon negoziatore mette sul tavolo subito.
I suoi limiti
La decadenza dal beneficio del termine presuppone un fatto qualificato — l’insolvenza o la diminuzione delle garanzie — e non può essere invocata sulla base di una difficoltà generica. È il creditore a doverne dare conto, e una contestazione su questo punto sposta l’onere su di lui. Le garanzie pubbliche hanno regole proprie, procedure di escussione formalizzate e termini di decadenza: una escussione tardiva o carente nei presupposti è contestabile, e la verifica va fatta sul singolo provvedimento, non per categorie.
C’è poi un limite che riguarda le misure protettive. Nella composizione negoziata esse possono, a determinate condizioni e su richiesta motivata, essere estese al patrimonio dei soci e dei terzi garanti quando il progetto di risanamento coinvolge quel patrimonio: il Tribunale di Alessandria, con provvedimento del 17 luglio 2026, lo ha affermato con riferimento ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, nella stessa prospettiva già seguita dal Tribunale di Rimini il 29 luglio 2025. Per le Srl la questione si pone in termini diversi, perché il socio non risponde dei debiti sociali, ma risponde delle garanzie che ha personalmente rilasciato: ed è su quelle che la tutela va costruita.
La tua contromossa
Prima ancora di difendere la società, va fotografata la posizione dei garanti: chi ha firmato, per quali importi, con quali clausole, e se la fideiussione riproduce schemi contrattuali la cui validità è stata messa in discussione. La verifica del testo della garanzia — reviviscenza, rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., limiti di importo, solidarietà — produce spesso risultati che cambiano il rapporto di forza, perché una fideiussione contestabile vale molto meno di una fideiussione netta, e il creditore lo sa.
La seconda parte della contromossa è negoziale: offrire al creditore un percorso in cui il garante conferisce risorse in cambio di una liberazione graduale è quasi sempre più conveniente, per entrambi, di un’escussione contenziosa che si trascina per anni.
Mossa 3 — Revoca degli affidamenti, riclassificazione e segnalazione
La mossa
La terza mossa è silenziosa e per questo pericolosa: la banca revoca o riduce gli affidamenti, riclassifica la posizione e procede alla segnalazione in Centrale dei Rischi. Non arriva un atto giudiziario, arriva una raccomandata. L’effetto, però, è più rapido e più distruttivo di un pignoramento: il castelletto si chiude, gli anticipi fatture non vengono più erogati, il circolante evapora in poche settimane e l’impresa smette di poter lavorare anche sulle commesse sane.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché è obbligata a farlo, o almeno così le impone di ritenere la disciplina prudenziale. Una posizione che non rispetta un piano di rientro concordato è, per i criteri di classificazione del credito, una posizione deteriorata. La banca non sta esercitando una ritorsione: sta applicando regole scritte altrove.
Preferisce non farlo quando ha una prospettiva concreta e documentata di rientro, perché anche per lei il deterioramento ha un costo: accantonamenti, assorbimento patrimoniale, impatto sugli indicatori. Una banca preferisce quasi sempre una posizione in bonis ristrutturata a una posizione a sofferenza da svalutare: è su questa preferenza che si costruisce la trattativa.
I suoi limiti
Qui la legge ti dà uno strumento preciso. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito, e che la sospensione o la revoca possono comunque essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta. La norma impone inoltre a banche e intermediari finanziari, ai loro mandatari e ai cessionari dei loro crediti, di partecipare alle trattative in modo attivo e informato.
Il limite invalicabile è dunque duplice: la revoca motivata soltanto con l’accesso al percorso è illegittima, e la revoca prudenziale deve essere motivata per iscritto. Si produce, in sostanza, un’inversione dell’onere motivazionale: durante il percorso è la banca a dover spiegare perché revoca, non l’impresa a dover dimostrare l’abusività del recesso.
Il Tribunale di Vasto, con provvedimento del 28 dicembre 2024 (est. Monteleone), ha affermato che non è conforme all’art. 16, comma 5, CCII la condotta della banca che, in pendenza di composizione negoziata, revoca o riduce gli affidamenti senza una motivazione ancorata alla vigilanza prudenziale. Il Tribunale di Modena, in tema di misure cautelari volte al ripristino delle linee di credito, ha chiarito che sospensione e revoca non possono fondarsi sul mero accesso al percorso, potendo essere motivatamente disposte solo se richieste dalla disciplina prudenziale o per altra causa riconducibile a un inadempimento grave.
La tua contromossa
La contromossa è documentale e va giocata sulla comunicazione della banca, non sulla sostanza del rapporto: una lettera di revoca che non indica le ragioni prudenziali è molto più attaccabile di una revoca motivata con riferimenti puntuali, e va contestata per iscritto immediatamente, prima che il pregiudizio si consolidi. Se è in corso o è stata riaperta una composizione negoziata, la richiesta di misure cautelari specifiche — inibitoria della segnalazione a sofferenza, inibitoria della compensazione sui conti, ripristino delle linee — va formulata subito, perché il tribunale valuta la situazione al momento in cui decide, e un danno già prodotto è molto più difficile da rimuovere che da prevenire.
Lo Studio Monardo affronta questa fase con il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la lettura della comunicazione di revoca, della classificazione del credito e della segnalazione in Centrale dei Rischi è attività che richiede insieme competenza legale e competenza tecnico-contabile, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina entrambe sullo stesso fascicolo.
Mossa 4 — Il titolo esecutivo e l’aggressione del circolante
La mossa
Ottenuta la risoluzione e la decadenza dal termine, il creditore si procura il titolo. Nella maggioranza dei casi si tratta di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, perché il credito è documentato da scritture contabili, estratti conto certificati o dallo stesso accordo di ristrutturazione sottoscritto in composizione negoziata — che, paradossalmente, è la prova migliore del credito. Segue il precetto e, dopo i dieci giorni, il pignoramento.
E qui la scelta del creditore esperto è quasi sempre la stessa: non pignora i capannoni, pignora i crediti verso i clienti. Il pignoramento presso terzi sui crediti commerciali è lo strumento più efficace contro un’impresa attiva, perché blocca il circolante, costringe i clienti a sospendere i pagamenti e produce, nel giro di poche settimane, un danno reputazionale che vale più del credito stesso.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché è rapido e perché costa poco. Un pignoramento presso terzi richiede un investimento modesto in termini di costi di giustizia — il contributo unificato previsto dalla legge per il procedimento, le spese di notifica, l’iscrizione a ruolo — e produce un effetto di pressione sproporzionato rispetto all’esborso.
Preferisce non farlo quando sa che l’impresa ha altri creditori pronti a muoversi, perché in quel caso il pignoramento individuale rischia di innescare una corsa che finisce in liquidazione giudiziale, dove il suo credito chirografario vale una frazione. Il creditore razionale aggredisce da solo quando pensa di poter arrivare primo; quando sa di non poter arrivare primo, preferisce trattare.
I suoi limiti
Il precetto deve essere notificato dopo la notifica del titolo e non può essere eseguito prima del decorso del termine di dieci giorni, salvo autorizzazione del giudice; il precetto perde efficacia se il pignoramento non è eseguito nel termine di novanta giorni dalla notificazione; i vizi della notifica del titolo e del precetto sono deducibili con l’opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni. Sono termini brevi, ma sono termini che vincolano il creditore quanto te.
Va ricordato che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno: incide sui termini di opposizione e di impugnazione, non trasforma in indefinito ciò che la legge ha costruito come perentorio, e non va mai dato per scontato che si applichi a termini di natura sostanziale.
La tua contromossa
La contromossa decisiva non è l’opposizione: è l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, che va chiesta nello stesso atto di opposizione e sostenuta con elementi concreti, perché è l’unica cosa che ferma il pignoramento mentre il giudizio di merito procede. Un’opposizione senza istanza di sospensione lascia che il danno si produca per intero mentre si discute se fosse legittimo.
La seconda parte della contromossa è di sistema: se le aggressioni individuali sono più d’una, difendersi atto per atto è una strategia perdente. Serve uno strumento che produca un effetto protettivo generale — ed è esattamente qui che si colloca la domanda da cui siamo partiti.
Mossa 5 — Il ricorso per la liquidazione giudiziale e l’eccezione contro la seconda composizione negoziata
La mossa
È la mossa che chiude la partita, ed è anche quella in cui il creditore gioca contro la tua reazione prevedibile. Il creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 40 e 49 CCII. Sa benissimo che la tua risposta sarà una nuova istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, per far scattare il meccanismo dell’art. 18, comma 4, CCII — secondo cui, dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
E proprio su questo ha preparato l’eccezione: che la tua seconda composizione negoziata sia inammissibile, o che le misure protettive non possano essere confermate.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché la liquidazione giudiziale, per un creditore chirografario, è spesso il peggiore degli esiti in termini di recupero: percentuali basse, tempi lunghi, nessun controllo sul processo. Il ricorso è quindi, nella maggioranza dei casi, uno strumento di pressione prima che un obiettivo: serve a costringere il debitore a mettere sul tavolo qualcosa di concreto entro una data certa.
Diventa un obiettivo reale quando il creditore sospetta che il patrimonio si stia depauperando, perché in quel caso la liquidazione giudiziale apre le azioni del curatore — revocatorie, azioni di responsabilità — che possono valere più dell’attivo residuo.
I suoi limiti
Qui la mappa dei limiti è precisa, e va conosciuta a memoria.
Primo limite, a tuo favore: dopo le modifiche introdotte dal decreto correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), l’art. 25-quinquies CCII preclude l’accesso alla composizione negoziata solo quando sia pendente un procedimento introdotto con ricorso depositato dall’imprenditore ai sensi dell’art. 40 per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e quando l’imprenditore nei quattro mesi precedenti abbia rinunciato a tali domande. La pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore o dal pubblico ministero non è, di per sé, causa ostativa. La Corte d’Appello di Roma, con pronuncia del 3 novembre 2025, ha affermato questo principio con riferimento al regime anteriore al correttivo; il Tribunale di Bari, IV sezione civile, con provvedimento del 30 maggio 2024 (G.D. Michele Di Palma), era giunto alla stessa conclusione.
Secondo limite, a tuo sfavore: l’istanza di composizione negoziata non è un pulsante di pausa automatico. La Corte di Cassazione, Sezione I civile, con ordinanza del 12 febbraio 2025, n. 3634, ha escluso che la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive obblighi il giudice a rinviare l’udienza fissata per la dichiarazione di fallimento. E la Corte di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza del 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino), ha stabilito che spetta al tribunale investito della domanda di apertura valutare incidenter tantum l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata depositata in violazione dei limiti di accesso: l’effetto impeditivo opera se l’istanza è ammissibile, non per il solo fatto di essere stata pubblicata.
Terzo limite, il più importante per chi arriva da una composizione negoziata già fatta: la protezione del patrimonio non si rigenera. L’art. 19, comma 5, CCII fissa in duecentoquaranta giorni la durata complessiva massima delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata, e l’art. 8 CCII fissa in dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe, la durata complessiva delle misure protettive fino all’omologazione dello strumento o all’apertura della procedura di insolvenza. Il Tribunale di Monza, Sezione Terza civile, con decreto del 17 marzo 2026, ha negato nuove misure protettive a una società che, dopo una prima composizione negoziata conclusa con accordo e poi divenuta inadempiente, ne aveva avviata una seconda: la facoltà di riproporre l’istanza decorso un anno dall’archiviazione non comporta automaticamente un nuovo plafond di protezione, e la domanda decisiva è se la crisi sia nuova o sia la stessa. Nello stesso senso il Tribunale di Bologna, Sezione IV, con ordinanza n. 1780 del 19 maggio 2025.
Quarto limite: l’apertura della liquidazione giudiziale chiude la partita anche sul piano processuale. La Corte di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza del 19 giugno 2026, n. 20846 (Pres. Terrusi, Rel. Crolla), ha affermato che, aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e non ha più ragione di proseguire il contenzioso su misure ancillari a un procedimento che non può andare avanti.
La tua contromossa
La contromossa non è riproporre la stessa composizione negoziata sperando in un giudice diverso. La contromossa è dimostrare, con numeri e non con aggettivi, che la crisi che stai affrontando oggi è una crisi diversa da quella del primo percorso: nuove passività di natura differente, una diversa composizione dell’attivo, un cambiamento quantificato nelle condizioni operative, una strategia di risanamento strutturalmente nuova.
La decisione del Tribunale di Monza indica implicitamente la strada: non basta evocare il caro energia, il costo del denaro o la stretta creditizia come condizioni comuni a tutto il settore. Serve la quantificazione puntuale del loro impatto sulla marginalità della tua impresa, documento per documento. È un onere probatorio pesante, ma è l’unico che regge.
E quando quella dimostrazione non è possibile — ed è bene dirlo con chiarezza — la risposta corretta non è la seconda composizione negoziata: è un altro strumento, che vediamo tra poco.
Mossa 6 — L’attacco a chi ha amministrato
La mossa
L’ultima mossa non riguarda più la società: riguarda te. Il creditore insoddisfatto, o il curatore se si arriva alla liquidazione giudiziale, agisce contro gli amministratori. Le basi sono tre: l’art. 2476, comma 6, c.c. per la responsabilità verso i creditori sociali; l’art. 2486 c.c. per la gestione non conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, con il meccanismo presuntivo di quantificazione del danno del terzo comma; l’art. 2086, comma 2, c.c. per l’omessa adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi.
Sul versante penale, il ritardo nell’accesso a una procedura concorsuale può essere contestato come bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché è l’unico modo per raggiungere un patrimonio diverso da quello sociale quando le garanzie personali non ci sono o non bastano. E perché la composizione negoziata fallita produce, paradossalmente, un patrimonio documentale ricchissimo: la relazione del debitore, i piani presentati, le relazioni dell’esperto, i verbali degli incontri. Tutto ciò che hai depositato per dimostrare la tua buona fede diventa, in un’azione di responsabilità, la prova di cosa sapevi e quando lo sapevi.
Non la fa quando gli amministratori sono patrimonialmente incapienti, perché un’azione di responsabilità ha costi e tempi che vanno giustificati.
I suoi limiti
Il fallimento delle trattative non è, di per sé, fonte di responsabilità. Ciò che genera responsabilità è l’aggravamento del dissesto prodotto dalla prosecuzione non conservativa dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, o l’omessa predisposizione di assetti idonei a far emergere la crisi in tempo utile.
La Corte di Cassazione ha progressivamente ridimensionato gli automatismi accusatori. La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 21188/2026, ha chiarito che il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto non può fondarsi sul solo aumento dei debiti tributari o sul ritardo nella convocazione dell’assemblea, essendo necessaria la prova del nesso causale tra la condotta dell’amministratore e il concreto peggioramento della situazione economico-finanziaria, oltre alla colpa grave. Sul versante civile, la Corte di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza n. 7640 del 28 marzo 2026, è intervenuta sulla legittimazione all’esercizio dell’azione ex art. 2486 c.c. e sui criteri di quantificazione del danno fondati sul differenziale dei netti patrimoniali; la Corte di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025, si è pronunciata sull’applicazione dell’art. 2486 c.c. in relazione al ritardo nella presentazione dell’istanza di apertura e all’aggravamento del dissesto, con particolare attenzione al regime intertemporale e all’onere della prova.
Resta fermo, sul fronte opposto, che il ritardo può pesare: la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 33938 del 18 settembre 2026, ha confermato la condanna per bancarotta semplice di un amministratore che aveva ritardato la richiesta di apertura della procedura, riconoscendo il nesso causale con l’aggravamento del dissesto.
La tua contromossa
La contromossa si costruisce prima, non dopo: ogni decisione gestionale assunta dopo il fallimento dell’accordo va documentata nella sua logica conservativa, e la data in cui la causa di scioglimento si è verificata va individuata e verbalizzata, perché è quella data che determina il perimetro della responsabilità. Un amministratore che può dimostrare di aver convocato l’assemblea, rilevato la perdita, attivato un percorso e assunto solo atti conservativi è in una posizione difensiva completamente diversa da chi ha continuato a operare come se nulla fosse.
E c’è un punto che va detto senza giri di parole: il momento in cui chiedere tu l’apertura della procedura è una decisione difensiva, non una resa. Rimandarla per mesi inseguendo una composizione negoziata che non ha presupposti è, dal punto di vista della responsabilità personale, la scelta più rischiosa di tutte.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili: servono a mostrare come si muovono i termini, non a descrivere casi reali.
Ipotesi 1 — L’accordo della lettera c) e i sessanta giorni. Una Srl manifatturiera chiude la composizione negoziata il 14 febbraio con accordo ex art. 23, comma 1, lettera c), CCII: debito complessivo 1.847.300 €, pagamento integrale dei privilegiati e falcidia dei chirografari, prima rata di 94.600 € con scadenza 31 marzo. La rata non viene pagata. Il creditore principale attende: la risoluzione di diritto per mancato pagamento integrale matura decorsi sessanta giorni dalla scadenza, quindi il 30 maggio. Se entro quella data nulla si muove, il 31 maggio il creditore ha un credito pieno e un accordo risolto. Se invece il 12 maggio la società versa 38.200 € con imputazione espressa alla rata del 31 marzo e trasmette una proposta scritta di riprogrammazione del residuo in quattro quote mensili, l’automatismo si incrina: il pagamento non è mancato “integralmente”, e il creditore che voglia comunque invocare la risoluzione deve sostenerla in contraddittorio. Il calendario del creditore si allunga di mesi; il tuo si accorcia di una crisi.
Ipotesi 2 — Il ricorso del fornitore e la seconda istanza. Prima composizione negoziata archiviata il 9 ottobre dell’anno X. Un fornitore con credito di 212.400 € deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 3 marzo dell’anno X+1, confidando sul fatto che la società non potrà rifugiarsi in una nuova composizione negoziata prima del 9 ottobre dell’anno X+1, per effetto del termine annuale dell’art. 17, comma 9, CCII. Il calcolo del fornitore è corretto sulla composizione negoziata, ma incompleto: la società non è priva di risposte. Nel procedimento unitario può essere proposta una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, con richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII. La finestra temporale è stretta e va presidiata dal giorno della notifica del ricorso, non dal giorno dell’udienza.
Ipotesi 3 — La seconda composizione negoziata e il test della “medesima crisi”. Anno X: prima composizione negoziata, 240 giorni di misure protettive integralmente fruiti, accordo concluso. Anno X+2: la società è inadempiente, debito complessivo 11.300.000 €, nuova istanza con richiesta di conferma delle misure protettive erga omnes e di inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche. Allegazioni: venir meno del sostegno bancario, aumento dei costi energetici. Esito prevedibile: rigetto, perché le allegazioni sono generiche, perché il plafond dei 240 giorni è esaurito e perché la crisi è la stessa. Esito diverso se la società documenta, con numeri, che il dissesto attuale ha una causa strutturalmente nuova — per esempio la perdita di un cliente che generava il 41% del fatturato, intervenuta dopo l’accordo, con quantificazione dell’impatto sui margini — e se il piano è sorretto da una proposta irrevocabile di acquisto, da un impegno vincolante di finanza esterna e da una perizia sui beni da alienare. La differenza tra i due esiti non sta nella norma: sta nella qualità del fascicolo.
Quando all’avversario conviene davvero trattare
Esistono momenti precisi in cui la convenienza economica del creditore si sposta dalla pressione all’accordo. Conoscerli vale più di qualunque argomento giuridico.
Il primo momento è la chiusura del bilancio della banca. Una posizione deteriorata che può essere ristrutturata in modo credibile prima della chiusura dell’esercizio ha un valore diverso, per l’intermediario, da una posizione che deve essere svalutata. Presentarsi con una proposta sostenibile nei mesi che precedono quella scadenza significa parlare con un interlocutore che ha una ragione propria per dire di sì.
Il secondo momento è la cessione del portafoglio. Quando un credito viene ceduto a un veicolo specializzato, il cessionario lo ha acquistato a una frazione del valore nominale. Il suo obiettivo non è recuperare il 100%: è recuperare più di quanto ha pagato, in fretta. Un saldo e stralcio che per la banca originaria era impensabile diventa, per il cessionario, un’ottima operazione. Va però ricordato che l’art. 16, comma 5, CCII estende espressamente ai mandatari e ai cessionari dei crediti bancari il dovere di partecipare alle trattative in modo attivo e informato: il cessionario non è un soggetto fuori dalle regole del percorso.
Il terzo momento è il deposito di un ricorso da parte di un altro creditore. Appena un terzo chiede l’apertura della liquidazione giudiziale, la prospettiva di tutti gli altri cambia: il recupero individuale non è più possibile, e il confronto diventa tra quanto si prende in una soluzione negoziata e quanto si prende in sede concorsuale. È il momento in cui le proposte che erano state respinte per mesi tornano sul tavolo.
Il quarto momento è quello in cui il creditore scopre di non essere l’unico garantito. Un creditore che si credeva protetto da un’ipoteca capiente e scopre che il bene è gravato da iscrizioni anteriori, o che il valore di realizzo è molto inferiore alla stima, riformula immediatamente i propri calcoli.
Il quinto momento riguarda il creditore pubblico, ed è il più tecnico. La disciplina della composizione negoziata prevede misure premiali di natura fiscale ai sensi dell’art. 25-bis CCII e, dopo il correttivo-ter, un percorso strutturato per il trattamento dei debiti tributari all’interno delle trattative. Il creditore pubblico non valuta la simpatia della proposta: valuta se la soluzione proposta assicura un risultato non inferiore a quello ottenibile in sede liquidatoria. È una valutazione comparativa, e si affronta con numeri comparativi.
Il sesto momento è quello del garante che si attiva. Un socio che mette sul tavolo risorse proprie, documentate e immediatamente disponibili, cambia la natura dell’operazione agli occhi di chiunque: dimostra che chi ha gestito l’impresa è disposto a rischiare ancora, ed è il segnale che qualunque comitato crediti cerca prima di deliberare una seconda concessione.
La contromossa di sistema: cosa si usa quando la seconda composizione negoziata non regge
Arrivati a questo punto la domanda iniziale ha una risposta onesta: la nuova composizione negoziata è giuridicamente possibile una volta decorso l’anno dall’archiviazione, ma è lo strumento giusto solo in un numero ristretto di casi — quando la crisi attuale è dimostrabilmente diversa, quando il piano è sorretto da impegni vincolanti e quando serve davvero un tavolo stragiudiziale con pochi interlocutori. In tutti gli altri casi insistere su quella strada significa consumare mesi di tempo che il creditore sta usando per muoversi. Ecco cosa c’è sul tavolo al suo posto, e con quale logica si sceglie.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII). È lo strumento naturale quando la crisi si concentra su pochi creditori di peso — tipicamente banche e creditori pubblici — e quando il grosso della massa chirografaria è frammentato e non ostile. L’accordo richiede l’adesione di creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, con integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. Dal punto di vista del creditore bancario è spesso preferibile a un concordato, perché lascia margini di modulazione che la procedura concorsuale non consente. Esistono due varianti che cambiano la partita: gli accordi agevolati dell’art. 60 CCII, che abbassano la soglia al trenta per cento a condizione che il debitore rinunci alle misure protettive e non chieda moratorie per i creditori estranei; e gli accordi ad efficacia estesa dell’art. 61 CCII, che consentono, al ricorrere dei presupposti, di estendere gli effetti ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. L’accordo agevolato è, in particolare, lo strumento di chi ha già bruciato il plafond delle misure protettive: rinuncia a una protezione che comunque non otterrebbe, e in cambio dimezza la soglia di consenso da raggiungere.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). È lo strumento più flessibile introdotto dalla riforma, perché consente di distribuire il valore in deroga alle regole sull’ordine delle cause di prelazione, a condizione che il piano sia approvato da tutte le classi. È adatto a situazioni in cui la soluzione passa da un riassetto che una procedura ordinaria renderebbe impraticabile — per esempio quando occorre riconoscere qualcosa a una classe che in liquidazione non prenderebbe nulla, per ottenerne il voto. Richiede però un lavoro di classamento serio: le classi vanno formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e un classamento costruito per convenienza è il primo punto che i creditori dissenzienti attaccano.
Il concordato preventivo in continuità (artt. 84 e seguenti CCII). È la strada quando l’impresa ha un valore operativo reale ma la massa dei creditori è troppo ampia e troppo eterogenea per un accordo. La continuità può essere diretta, con l’impresa che prosegue in capo al debitore, o indiretta, con affitto e successiva cessione dell’azienda a un terzo. Va però detto con chiarezza, perché è un errore ricorrente: la continuità indiretta non è credibile se l’affittuaria è riconducibile alla stessa compagine del debitore. È esattamente uno dei rilievi che hanno portato al rigetto nel caso deciso dal Tribunale di Monza il 17 marzo 2026, e i tribunali lo verificano sistematicamente.
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). È la porta che si apre solo dall’interno della composizione negoziata e solo per sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, a condizione che quella relazione dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. Il suo tratto distintivo è che non prevede il voto dei creditori: il tribunale valuta la ritualità della proposta, nomina un ausiliario e decide sull’omologazione acquisito il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione. È uno strumento potentissimo e, per i creditori, il più temuto — e proprio per questo i tribunali ne presidiano rigorosamente presupposti e termini. Se la tua composizione negoziata si è chiusa con una relazione finale che contiene quelle dichiarazioni e i sessanta giorni non sono scaduti, questa è la prima cosa da valutare, prima di qualunque ipotesi di secondo percorso negoziale.
La domanda con riserva (art. 44 CCII) e le misure protettive dell’art. 54 CCII. È la mossa di emergenza quando il ricorso di un creditore è già stato notificato e il tempo per costruire una proposta completa non c’è. Consente di presentare la domanda di accesso riservandosi il deposito della proposta, del piano e della documentazione nel termine assegnato dal tribunale, chiedendo contestualmente le misure protettive. Va usata sapendo due cose: che il tribunale valuterà con attenzione se la riserva è uno strumento di organizzazione o una manovra dilatoria, e che il tetto complessivo dei dodici mesi dell’art. 8 CCII tiene conto anche delle misure protettive già fruite nella composizione negoziata. Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 maggio 2026, si è occupato proprio dei presupposti a cui è condizionato il nuovo ombrello protettivo in sede di concordato con riserva per chi ha già fruito dei duecentoquaranta giorni.
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dal debitore. È l’opzione che nessuno vuole sentirsi proporre, ed è l’unica che in certe situazioni protegge davvero chi ha amministrato. Quando non esiste alcun progetto di continuità credibile e l’attività prosegue solo accumulando nuovo debito, ogni mese che passa alimenta esattamente il presupposto delle azioni di responsabilità: l’aggravamento del dissesto. Scegliere il momento e presentarsi con una situazione patrimoniale ordinata, scritture complete e una ricostruzione documentata delle decisioni assunte è una posizione difensiva incomparabilmente migliore di quella di chi arriva alla procedura trascinato da un creditore.
Il criterio di scelta, in tre domande. La prima: quanto consenso ho realisticamente a disposizione? Se posso raggiungere il sessanta per cento, l’accordo di ristrutturazione; se arrivo solo al trenta e posso rinunciare alla protezione, l’accordo agevolato; se il consenso non c’è, il concordato. La seconda: quanto tempo mi resta? Se la relazione finale è recente, il concordato semplificato ha la precedenza su tutto, perché è l’unica finestra che si chiude per decadenza e non si riapre. La terza: c’è un’azienda da salvare o solo un patrimonio da liquidare? La composizione negoziata e il concordato in continuità presuppongono un’attività che prosegue; un piano meramente liquidatorio, nella composizione negoziata, non regge, e i tribunali lo dicono da tempo con chiarezza crescente.
A tutto questo si aggiunge un elemento che agisce in sottofondo e che va messo in conto: le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati previste dall’art. 25-novies CCII. Superate le soglie di esposizione fissate dalla norma, l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione e l’INPS inviano all’imprenditore e all’organo di controllo una segnalazione che invita a valutare l’accesso alla composizione negoziata. È un meccanismo pensato per anticipare l’emersione della crisi, ma per un’impresa che ha già fatto un percorso e lo ha visto fallire ha un effetto ulteriore: certifica, in un documento ufficiale, che la situazione è nota. Da quel momento, sostenere di non essersi accorti di nulla diventa una posizione indifendibile.
La partita in tabella
Lo schema che segue mette in fila le sei mosse, il vincolo che la legge impone a chi le compie e la finestra temporale in cui la tua reazione è ancora efficace. Va letto in verticale, perché le mosse si susseguono in un ordine abbastanza costante; e va letto tenendo presente che le finestre si chiudono, e che una finestra chiusa non si riapre con un’argomentazione migliore.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Risoluzione dell’accordo ex art. 23, co. 1, lett. c) CCII | Risoluzione di diritto solo se il pagamento manca integralmente per 60 giorni dalla scadenza | Pagamento parziale con imputazione espressa + proposta scritta di riprogrammazione | Entro i 60 giorni dalla scadenza della rata |
| Risoluzione del contratto ex lett. a) o della convenzione di moratoria ex lett. b) | Clausola risolutiva espressa da azionare nelle forme pattuite (art. 1456 c.c.) | Contestazione della conformità dell’attivazione alle pattuizioni | Alla ricezione della comunicazione |
| Decadenza dal beneficio del termine ed escussione garanti | Presupposti dell’art. 1186 c.c.; procedure e termini propri delle garanzie pubbliche | Verifica del testo delle fideiussioni; proposta di apporto in cambio di liberazione graduale | Prima della comunicazione di escussione, o subito dopo |
| Revoca affidamenti, riclassificazione, segnalazione | Art. 16, co. 5, CCII: l’accesso al percorso non è causa di revoca; motivazione prudenziale per iscritto | Contestazione scritta della comunicazione non motivata; misure cautelari inibitorie | Nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione |
| Decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento presso terzi | Precetto non prima di 10 giorni; efficacia del precetto 90 giorni; opposizione agli atti 20 giorni | Opposizione con istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva | Dalla notifica del precetto, prima del pignoramento |
| Ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale | Art. 18, co. 4, CCII (misure protettive efficaci); limiti art. 25-quinquies; tetto 240 giorni art. 19, co. 5 | Domanda di accesso a uno strumento ex art. 40/44 con misure protettive ex art. 54, o seconda CNC se la crisi è dimostrabilmente nuova | Dalla notifica del ricorso, non dall’udienza |
| Azione di responsabilità verso gli amministratori | Prova del nesso causale e dell’aggravamento; artt. 2476, co. 6, 2486 e 2086, co. 2, c.c. | Documentazione della gestione conservativa e della data della causa di scioglimento | Dal momento in cui la crisi emerge, in via preventiva |
Le domande di chi è sotto attacco
«Posso presentare subito una nuova istanza di composizione negoziata?» No, se non è trascorso un anno dall’archiviazione della precedente. L’art. 17, comma 9, CCII stabilisce che, in caso di archiviazione, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima che sia decorso un anno. È previsto un termine ridotto a quattro mesi, utilizzabile una sola volta, quando l’archiviazione sia stata disposta su richiesta dello stesso imprenditore formulata entro due mesi dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 29 maggio 2026, ha affermato che ai fini dell’ammissibilità di una seconda domanda di composizione negoziata va rispettato il termine annuale dell’art. 17, comma 9, CCII.
«Se è passato l’anno, mi daranno di nuovo le misure protettive?» Quasi certamente no, se la crisi è la stessa. Il diritto di riproporre l’istanza non comporta un nuovo plafond di protezione: il tetto dei duecentoquaranta giorni dell’art. 19, comma 5, CCII e quello dei dodici mesi dell’art. 8 CCII si riferiscono alla situazione di crisi, non alla singola procedura. È il principio affermato dal Tribunale di Monza il 17 marzo 2026 e, in termini analoghi, dal Tribunale di Bologna il 19 maggio 2025.
«Un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale: posso ancora accedere alla composizione negoziata?» Sì, quella pendenza non è di per sé causa ostativa. Dopo il correttivo-ter, l’art. 25-quinquies CCII preclude l’accesso quando sia l’imprenditore ad aver già depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi ai sensi dell’art. 40, o quando vi abbia rinunciato nei quattro mesi precedenti. Attenzione però: il tribunale può valutare incidenter tantum l’ammissibilità dell’istanza, come affermato da Cass. n. 31856/2025, e non è tenuto a rinviare l’udienza, come affermato da Cass. n. 3634/2025.
«Posso ancora chiedere il concordato semplificato?» Solo se non sono trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, e solo se quella relazione contiene le dichiarazioni richieste. L’art. 25-sexies CCII subordina la domanda al fatto che l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. Il Tribunale di Milano, Sezione II civile e Impresa, con provvedimento del 9 luglio 2026, e il Tribunale di Bologna, Sezione Procedure Concorsuali, il 19 febbraio 2026, hanno affermato che il termine ha natura decadenziale anche quando la domanda sia proposta con riserva: la proposta e il piano vanno comunque depositati entro i sessanta giorni dalla relazione finale.
«La banca può togliermi i fidi perché non ho pagato la rata dell’accordo?» Può farlo, ma deve dirti perché, e la motivazione non può essere l’accesso al percorso. L’art. 16, comma 5, CCII impone che sospensione e revoca, se disposte in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, siano accompagnate da una comunicazione che dia conto delle ragioni della decisione assunta. Una revoca priva di quella motivazione è contestabile.
«Rischio qualcosa di personale se non ho pagato?» Non per l’inadempimento in sé. Il rischio personale nasce dall’aggravamento del dissesto prodotto da una gestione non conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, o dall’assenza di assetti adeguati. La giurisprudenza recente richiede la prova del nesso causale e, sul versante penale, della colpa grave: non bastano l’aumento dei debiti o un ritardo formale.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, organizzati per mossa del creditore che ciascuno limita o condiziona. I principi sono riformulati in sintesi.
Sull’eccezione di inammissibilità della seconda composizione negoziata
Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino). Il tribunale investito della domanda di apertura della procedura concorsuale può valutare in via incidentale se l’istanza di composizione negoziata, con richiesta di misure protettive, sia stata depositata in violazione dei limiti di accesso; l’effetto impeditivo non discende dalla mera pubblicazione. Rilevante perché smonta l’idea che l’istanza funzioni come un blocco automatico.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. Nel procedimento per la dichiarazione di apertura, la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza. Rilevante perché il debitore non ha un diritto pieno al differimento.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 19 giugno 2026, n. 20846 (Pres. Terrusi, Rel. Crolla). Aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e il contenzioso sulle misure protettive perde oggetto, restando al tribunale il potere di vagliare la risanabilità dell’impresa. Rilevante perché individua il punto oltre il quale la partita negoziale non esiste più.
Corte d’Appello di Roma, pronuncia 3 novembre 2025. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un creditore o dal pubblico ministero non impedisce al debitore di accedere alla composizione negoziata. Rilevante perché distingue l’iniziativa del debitore da quella dei terzi ai fini dei limiti di accesso.
Tribunale di Bari, IV sezione civile, 30 maggio 2024 (G.D. Michele Di Palma). L’apertura della composizione negoziata è possibile anche in presenza di una precedente istanza di liquidazione giudiziale proposta da un terzo. Rilevante come precedente di merito nella stessa direzione.
Sui limiti della “seconda” composizione negoziata e delle nuove misure protettive
Tribunale di Monza, Sezione Terza civile, decreto 17 marzo 2026, R.G. n. 8353/2025 V.G. (est. Caterina Giovanetti). La società che ha già fruito dei duecentoquaranta giorni di misure protettive non può ottenerne di nuove avviando un secondo percorso per fronteggiare la medesima crisi; la facoltà di riproporre l’istanza decorso un anno dall’archiviazione non genera un nuovo plafond di protezione. La decisione distingue inoltre il livello di verifica richiesto: piano “non implausibile” per le misure protettive generali, piano “coerente e compiuto” per le misure cautelari verso un creditore determinato. È il precedente più direttamente applicabile alla situazione di una Srl inadempiente a un accordo concluso in composizione negoziata.
Tribunale di Bologna, Sezione IV, ordinanza n. 1780 del 19 maggio 2025. L’elemento dirimente per concedere nuove misure protettive in una seconda composizione negoziata è l’esistenza di una situazione di crisi o insolvenza diversa da quella che aveva dato origine al primo percorso; l’omologazione di uno strumento precedente non fa decorrere un nuovo termine di dodici mesi. Rilevante perché fissa il “test della medesima crisi”.
Tribunale di Napoli, provvedimento 29 maggio 2026. Ai fini dell’ammissibilità di una seconda domanda di composizione negoziata va rispettato il termine annuale previsto dall’art. 17, comma 9, CCII; le misure protettive non possono riferirsi a contratti già scaduti, presupponendo rapporti contrattuali ancora in essere. Rilevante perché delimita anche l’oggetto della protezione richiedibile.
Tribunale di Massa, provvedimento 20 maggio 2026. Individua i presupposti perché una società che abbia già fruito di duecentoquaranta giorni di misure protettive in composizione negoziata possa ottenere un nuovo ombrello protettivo in sede di concordato con riserva. Rilevante perché indica la via di uscita processuale quando la seconda composizione negoziata non è percorribile.
Sulla finestra del concordato semplificato
Tribunale di Milano, Sezione II civile e Impresa, provvedimento 9 luglio 2026. Anche quando l’accesso al concordato semplificato sia chiesto con riserva, il termine di sessanta giorni per il deposito della domanda piena deve essere rispettato. Rilevante perché esclude che la riserva allunghi la finestra.
Tribunale di Bologna, Sezione Procedure Concorsuali, 19 febbraio 2026. Nello stesso senso: piano e proposta vanno depositati entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, trattandosi di termine di natura decadenziale. Rilevante come conferma dell’orientamento.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026. Il decreto della Corte d’appello che conferma la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è ricorribile per cassazione. Rilevante perché rende praticamente irreversibile la perdita di quella finestra: una ragione in più per non lasciarla scadere.
Corte d’Appello di Firenze. In tema di concordato semplificato, il tribunale non può limitarsi a prendere atto della dichiarazione dell’esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative, dovendo verificarne in concreto la sussistenza. Rilevante perché il comportamento tenuto durante la composizione negoziata viene riesaminato nella fase successiva.
Sulle mosse della banca
Tribunale di Vasto, provvedimento 28 dicembre 2024 (est. Monteleone). Non è conforme all’art. 16, comma 5, CCII la condotta della banca che, in pendenza di composizione negoziata, revoca o riduce gli affidamenti senza un’adeguata motivazione ancorata alla disciplina di vigilanza prudenziale. Rilevante perché sposta sull’intermediario l’onere di spiegare la decisione.
Tribunale di Modena. Sospensione e revoca degli affidamenti non possono fondarsi sul mero accesso alla composizione negoziata, potendo essere motivatamente disposte solo se richieste dalla disciplina prudenziale o per altra causa riconducibile a un inadempimento grave del contraente. Rilevante in tema di misure cautelari volte al ripristino delle linee di credito.
Sull’attacco a chi ha amministrato
Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 7640 del 28 marzo 2026. Interviene sulla legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2486 c.c. e sui criteri di quantificazione del danno fondati sul differenziale dei netti patrimoniali. Rilevante per delimitare il perimetro dell’azione dopo l’apertura della procedura.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025. Si pronuncia sull’applicazione dell’art. 2486 c.c. in relazione al ritardo nella presentazione dell’istanza di apertura e all’aggravamento del dissesto, con attenzione al regime intertemporale e all’onere della prova. Rilevante perché il ritardo è precisamente il rischio di chi insegue una seconda composizione negoziata senza presupposti.
Corte di Cassazione penale, sentenza n. 21188/2026. Il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto non può fondarsi sul solo aumento dei debiti tributari o sul ritardo nella convocazione dell’assemblea: occorre la prova del nesso causale tra la condotta e il concreto peggioramento della situazione economico-finanziaria, oltre alla colpa grave. Rilevante perché ridimensiona gli automatismi accusatori.
Corte di Cassazione penale, sentenza n. 33938 del 18 settembre 2026. Conferma la responsabilità per bancarotta semplice dell’amministratore che ha ritardato la richiesta di apertura della procedura, riconoscendo il nesso causale con l’aggravamento del dissesto. Rilevante come contrappeso del precedente: il ritardo, quando il nesso è provato, pesa.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse che il creditore ha già compiuto, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che è tenuto a rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza economica si sposta. In concreto:
- Qualifichiamo l’esito della prima composizione negoziata leggendo il documento effettivamente sottoscritto — contratto ex art. 23, comma 1, lettera a), convenzione di moratoria della lettera b) o accordo premiale della lettera c) — perché da questa qualificazione dipende se l’inadempimento produce risoluzione di diritto o richiede un’iniziativa del creditore.
- Calcoliamo le date esatte di ogni scadenza critica: i sessanta giorni dalla scadenza della rata, i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per il concordato semplificato, l’anno dall’archiviazione per la nuova istanza, i dieci e i venti giorni dei termini esecutivi, tenendo conto che la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto.
- Verifichiamo l’esperibilità concreta di una seconda composizione negoziata, confrontando la crisi attuale con quella del primo percorso e costruendo, quando gli elementi ci sono, la documentazione quantitativa che il “test della medesima crisi” richiede.
- Esaminiamo le comunicazioni bancarie di revoca e sospensione confrontandole con il contenuto richiesto dall’art. 16, comma 5, CCII, e le contestiamo per iscritto quando non danno conto delle ragioni prudenziali della decisione.
- Ricostruiamo la posizione dei garanti, analizzando il testo di ogni fideiussione rilasciata da soci e amministratori e le procedure di escussione delle garanzie pubbliche, per individuare i profili di contestabilità prima che l’escussione si perfezioni.
- Controlliamo la regolarità formale dei titoli esecutivi e dei precetti confrontando le relate di notifica, l’importo intimato e il calcolo degli accessori, e proponiamo l’opposizione con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva.
- Redigiamo e depositiamo le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi — accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità, anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII — con le relative istanze di misure protettive ex art. 54 CCII.
- Costruiamo e presentiamo le proposte ai creditori in forma comparativa, mettendo a confronto il risultato della soluzione negoziata e quello ottenibile in sede liquidatoria, perché è questo il confronto su cui ogni comitato crediti e ogni ente pubblico deciderà.
- Predisponiamo la difesa nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, dalla comparsa di costituzione al reclamo, presidiando ogni passaggio del procedimento unitario.
- Documentiamo la gestione conservativa degli amministratori a partire dalla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, costruendo in via preventiva il fascicolo che servirà se un’azione di responsabilità verrà promossa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: chi ha la qualifica per essere nominato esperto conosce dall’interno i criteri con cui un esperto valuta le concrete prospettive di risanamento, redige la relazione finale e decide se archiviare — e quella relazione è il documento che aprirà o chiuderà la porta del concordato semplificato. A questa si affianca la qualifica di avvocato cassazionista, che garantisce la continuità della strategia difensiva dal primo reclamo sulle misure protettive fino al giudizio di legittimità: stesso difensore, stessa linea, nessuna ricostruzione del caso a metà percorso. Quando la crisi coinvolge il patrimonio personale dei soci garanti, intervengono le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che consentono di trattare in modo coordinato la posizione della società e quella delle persone fisiche che l’hanno garantita.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — è decisivo proprio qui: la convenienza economica del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, e una proposta che non regge sul piano dei numeri non regge nemmeno sul piano giuridico.
Chiusura
Dopo una composizione negoziata che non ha tenuto, la domanda giusta non è «posso riaprirla?». La risposta a quella domanda è quasi sempre: non subito, e comunque non con lo stesso risultato. La domanda giusta è «quale strumento regge oggi, con i numeri che ho, davanti ai creditori che ho». Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: i sessanta giorni dell’accordo, i sessanta giorni della relazione finale, l’anno dall’archiviazione, i dieci giorni del precetto. Sono date, non opinioni, e passano anche se nessuno le guarda.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di leggere il percorso già concluso con gli occhi di chi lo conduce dall’altro lato; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario permette di affrontare insieme le due controparti che muovono per prime dopo un inadempimento — banche e creditori pubblici; la qualifica di avvocato cassazionista assicura che la stessa linea difensiva regga fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo la tua posizione, verifichiamo quali finestre sono ancora aperte e costruiamo la strategia che regge davanti ai tuoi creditori.
📩 Non aspettare che i sessanta giorni scadano o che il primo pignoramento arrivi sui tuoi crediti verso i clienti: scrivici oggi stesso per far esaminare la posizione della tua Srl — tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono al termine di questa guida.
