Quanto Costa Una Liquidazione Coatta Amministrativa E Chi La Paga?

Una liquidazione coatta amministrativa non ha un “prezzo” fisso. Ha dei costi che maturano dal giorno in cui l’autorità di vigilanza firma il decreto: il compenso del commissario liquidatore, quello dei membri del comitato di sorveglianza, le spese legali, le perizie, la custodia dei documenti, gli adempimenti contabili. Questi costi non li paga lo Stato e non li anticipa il singolo creditore: gravano sul patrimonio dell’impresa liquidata e vengono pagati prima di tutti gli altri debiti. Significa che ogni euro speso dalla procedura è un euro in meno per lavoratori, fornitori, banche e soci finanziatori.

Il problema riguarda tre categorie di persone. Il creditore, che vede ridursi la propria quota di riparto. L’ex amministratore o il socio, che può essere chiamato a ripianare con azioni di responsabilità o di recupero dei conferimenti. Il professionista che ha lavorato per la procedura e non riesce a farsi pagare. Il rischio principale è perdere la propria posizione nel concorso per un termine mancato: l’opposizione allo stato passivo ha termini brevi e perentori.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario (decisivo nelle LCA di banche e intermediari e nella verifica dei crediti in prededuzione) ed è avvocato cassazionista, requisito rilevante perché le decisioni del tribunale sull’opposizione allo stato passivo si impugnano, nei casi previsti, direttamente davanti alla Corte di Cassazione.

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Inquadramento normativo: che cos’è la liquidazione coatta amministrativa e da dove nascono i suoi costi

Sul piano normativo, la liquidazione coatta amministrativa (LCA) è la procedura concorsuale riservata alle imprese che la legge sottrae, in tutto o in parte, alla liquidazione giudiziale. Oggi è disciplinata dal Titolo VII del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 293-316 CCII), in vigore dal 15 luglio 2022. Per le procedure aperte prima di quella data continuano ad applicarsi gli artt. 194-215 della legge fallimentare (R.D. 267/1942).

In sintesi: la LCA è una procedura concorsuale aperta e diretta da un’autorità amministrativa, che nomina un commissario liquidatore incaricato di liquidare il patrimonio dell’impresa e ripartire il ricavato tra i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione.

Le imprese tipicamente soggette alla procedura sono:

  • società cooperative e loro consorzi: l’art. 2545-terdecies c.c. prevede che, in caso di insolvenza, l’autorità governativa di controllo disponga la LCA; le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche alla liquidazione giudiziale, e la prima procedura aperta preclude l’altra;
  • banche e intermediari finanziari, secondo il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993);
  • imprese di assicurazione, secondo il Codice delle assicurazioni private, con IVASS come autorità di vigilanza;
  • imprese sociali, enti pubblici economici, consorzi e altri enti individuati da leggi speciali (anche regionali).

La ratio della norma

Va precisato che la LCA esiste per una ragione precisa: alcune imprese svolgono funzioni di interesse generale (raccolta del risparmio, assicurazione, mutualità, servizi pubblici). Il legislatore preferisce che la loro crisi sia gestita da un’autorità pubblica specializzata, anziché da un tribunale, perché deve tutelare non solo i creditori ma anche la stabilità del settore. La conseguenza pratica, sul tema dei costi, è rilevante: i compensi e le spese non sono liquidati da un giudice delegato, ma determinati dall’autorità di vigilanza secondo decreti ministeriali o provvedimenti di settore.

La distinzione dalla liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) è aperta con sentenza del tribunale, gestita da un curatore sotto il controllo di un giudice delegato; il compenso del curatore è liquidato dal tribunale secondo il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, in percentuale sull’attivo realizzato e sul passivo accertato. Nella LCA, invece, l’apertura è un provvedimento amministrativo, il commissario agisce secondo le direttive dell’autorità che vigila e il suo compenso è fissato con atto amministrativo.

Un esempio concreto chiarisce la differenza. Una cooperativa di servizi insolvente che svolge attività commerciale può finire in liquidazione giudiziale su istanza di un creditore; se però il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) adotta prima il decreto di LCA, il tribunale non può più aprire la liquidazione giudiziale. Da quel momento i costi della procedura seguono le regole della LCA: compenso del commissario secondo il D.M. 3 novembre 2016, direttive ministeriali sulle spese, controllo dell’autorità di vigilanza.

Le fonti che determinano il costo

In termini operativi, le fonti principali sono:

Tipo di impresaAutorità di vigilanzaFonte dei compensi
Cooperative e consorziMIMIT (o Regione nelle Regioni a statuto speciale con competenza)D.M. 3 novembre 2016 (G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016)
Imprese sociali non in forma di societàMinistero del lavoro, di concertoD.M. 26 agosto 2020
Imprese di assicurazioneIVASSProvvedimento IVASS 18 giugno 2024, n. 146
BancheBanca d’Italia / MEFDisciplina TUB e provvedimenti di settore
Enti regionaliGiunta regionaleLeggi regionali istitutive

Il D.M. 3 novembre 2016 per le cooperative fissa il compenso del commissario per le attività di natura concorsuale come percentuale decrescente, a scaglioni, sull’attivo realizzato: 12,71% fino a 51.000 euro; 8,47% sulla parte tra 51.000 e 258.000 euro; 4,23% tra 258.000 e 516.000 euro; 1,69% tra 516.000 e 1.549.000 euro; 0,84% tra 1.549.000 e 5.165.000 euro; 0,70% oltre. A questo si aggiungono, secondo il decreto, rimborsi spese e componenti ulteriori legate a specifiche attività.


Requisiti e termini: quando i costi diventano dovuti e quando si perdono i diritti

Le voci di costo una per una

La disciplina prevede che le spese della procedura siano crediti prededucibili: si pagano con precedenza rispetto ai creditori concorsuali, anche privilegiati, con il ricavato della liquidazione. Le voci ricorrenti sono:

  1. Compenso del commissario liquidatore. Determinato dall’autorità di vigilanza, di norma alla chiusura, sulla base dell’attivo realizzato. Sono ammessi acconti in corso di procedura entro limiti percentuali fissati dai decreti.
  2. Compenso dei membri del comitato di sorveglianza, quando nominato. È commisurato a quello del commissario.
  3. Spese legali per le cause promosse o subite dalla procedura (azioni revocatorie, azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, recupero crediti, opposizioni allo stato passivo). Le direttive ministeriali impongono al commissario di chiedere autorizzazione per gli incarichi e di parametrare gli onorari dei legali ai minimi tariffari.
  4. Perizie e stime sui beni da vendere.
  5. Custodia e archiviazione di documenti sociali, anche a pagamento, previa autorizzazione.
  6. Adempimenti contabili, fiscali e lavoristici affidati a coadiutori. Le direttive del MIMIT stabiliscono che gli oneri per incarichi non autorizzati o non necessari possono essere detratti dal compenso del commissario.
  7. Debiti sorti durante la procedura, ad esempio per contratti proseguiti dal commissario o per spese di lite liquidate in cause perse dalla procedura.

Chi paga, in sintesi

SituazioneChi sostiene il costoBase normativa
Attivo sufficienteLa massa attiva della procedura, in prededuzione (quindi, indirettamente, i creditori)Regole sulla prededuzione (art. 6 CCII; art. 111 l.fall.)
Cooperativa senza attivoAutorità di vigilanza, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per il compenso del commissarioArt. 2 L. 400/1975 e D.M. 3 novembre 2016
Banca con liquidità insufficienteAnticipazione dell’autorità di risoluzione, poi recuperata sull’attivoArt. 92-bis TUB
Impresa socialeInteramente la proceduraD.M. 26 agosto 2020
Enti regionaliRegione, se la procedura è incapiente, nei limiti di leggeLeggi regionali (es. L.R. Calabria per il CORAP)

Sul piano normativo va precisato un punto spesso frainteso: il meccanismo dell’art. 146 del d.P.R. 115/2002 (spese prenotate a debito o anticipate dall’erario quando nella procedura manca denaro) è scritto per la procedura fallimentare e la liquidazione giudiziale. Non esiste una norma che lo estenda espressamente alla LCA. Per le cooperative, la mancanza di attivo è gestita con il meccanismo della chiusura per assenza di attivo e con il pagamento del compenso a carico dell’autorità di vigilanza nei limiti delle disponibilità.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Comunicazione ai creditori delle somme risultanti dalle scrittureEntro circa un mese dalla nomina del commissarioOrdinatorio per il commissarioNessuna decadenza per il creditore; il creditore può comunque presentare domanda
Osservazioni / domanda del creditore15 giorni dal ricevimento della comunicazioneOrdinatorio (il creditore può ancora insinuarsi tardivamente)Rischio di esclusione dall’elenco iniziale
Deposito dell’elenco dei crediti ammessi e respinti in cancelleria90 giorni dalla data del provvedimento di LCAOrdinatorio per il commissarioRitardo della procedura; possibili responsabilità del commissario
Opposizione allo stato passivo30 giorni dalla comunicazione del depositoPerentorioIl credito escluso non può più essere contestato in quella sede
Ricorso per cassazione contro il decreto sull’opposizione60 giorni dalla comunicazione (regola generale per i ricorsi straordinari)PerentorioDefinitività della decisione del tribunale

Il termine più critico è quello di 30 giorni per l’opposizione allo stato passivo: la giurisprudenza lo ha sempre equiparato a quello della procedura fallimentare. Va precisato inoltre che, ai sensi dell’art. 9 CCII, i termini processuali previsti dal Codice della crisi, salvo diversa disposizione, non sono soggetti alla sospensione feriale. Per i termini che invece vi sono soggetti, la sospensione opera solo dal 1° al 31 agosto. Prima di contare i giorni occorre verificare quale disciplina si applica alla specifica procedura (CCII o legge fallimentare).


Procedura passo-passo: dal decreto di LCA al pagamento delle spese

La sequenza che segue descrive una LCA di cooperativa, che è il caso più diffuso. Le LCA bancarie e assicurative seguono lo stesso schema con regole speciali.

1. Il decreto di liquidazione. L’autorità di vigilanza (MIMIT o Regione) accerta l’insolvenza o le altre cause previste dalla legge e adotta il decreto che dispone la LCA e nomina il commissario liquidatore. Il decreto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e iscritto nel registro delle imprese. Dalla sua data cessano le funzioni degli organi sociali e non possono essere iniziate né proseguite azioni esecutive individuali sui beni compresi nella liquidazione.

2. L’accertamento giudiziale dell’insolvenza. Se l’insolvenza non è stata dichiarata dal tribunale prima del decreto, può essere accertata dal tribunale del luogo della sede principale, su ricorso del commissario o del pubblico ministero. Questo accertamento è rilevante per le azioni revocatorie e per i reati concorsuali.

3. L’insediamento del commissario. Il commissario prende in consegna beni, scritture contabili e documenti; forma l’inventario; può nominare stimatori. Le direttive del MIMIT (decreto 1° agosto 2025) impongono una relazione iniziale entro pochi mesi e relazioni semestrali con rendiconto delle spese; vietano prelievi o pagamenti in contanti oltre 1.000 euro; richiedono giustificativi per ogni spesa.

4. La comunicazione ai creditori. Il commissario comunica a ciascun creditore le somme che risultano a suo credito dalle scritture contabili. Il creditore che non è d’accordo, o che non ha ricevuto la comunicazione, presenta le proprie osservazioni o la domanda di ammissione con i documenti giustificativi. È questa la fase in cui si gioca la collocazione del credito: privilegio, prededuzione o chirografo.

5. Il deposito dello stato passivo. Il commissario deposita in cancelleria del tribunale l’elenco dei crediti ammessi (con l’indicazione delle cause di prelazione) e di quelli respinti. Ne dà comunicazione ai creditori esclusi o ammessi in misura diversa da quella richiesta.

6. L’opposizione. Chi è escluso o ammesso con un rango inferiore propone opposizione davanti al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale, entro il termine perentorio. L’atto deve indicare il credito, la sua causa, il rango richiesto e allegare i documenti. In LCA la fase davanti al commissario ha natura amministrativa: secondo la Cassazione, la domanda può essere precisata e integrata in sede di opposizione, purché non muti il fatto costitutivo del credito.

7. La liquidazione dell’attivo. Il commissario vende i beni con procedure competitive, recupera i crediti dell’impresa, promuove le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci e richiede ai soci i conferimenti non ancora versati. Tutto ciò che recupera entra nella massa attiva.

8. Il pagamento delle prededuzioni e i riparti. Prima di ogni riparto il commissario accantona le somme necessarie per le spese future della procedura. Poi paga i crediti prededucibili e distribuisce il residuo ai creditori secondo l’ordine dei privilegi. Nelle LCA bancarie, l’art. 92-bis TUB stabilisce che le spese necessarie per il funzionamento della procedura si pagano con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, previo parere del comitato di sorveglianza.

9. Il compenso finale e la chiusura. Approvato il rendiconto e il riparto finale, l’autorità di vigilanza liquida il compenso definitivo del commissario e autorizza la chiusura. La cooperativa viene cancellata dal registro delle imprese.

Il giudice competente

Va precisato che sulle controversie relative ai crediti verso la procedura è competente esclusivamente il tribunale della sede principale, nelle forme dell’accertamento concorsuale. Sulle controversie relative al compenso del commissario, invece, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario anche se il compenso è determinato con atto amministrativo: incide su un diritto soggettivo del commissario.

Dove più spesso si sbaglia

  • Agire con un decreto ingiuntivo o una causa ordinaria contro la cooperativa in LCA. È inammissibile anche per i crediti prededucibili: anch’essi passano dall’accertamento concorsuale.
  • Presentare una domanda generica. Il creditore deve specificare ogni voce del credito e documentarla; le richieste “a corpo” vengono respinte.
  • Confondere la comunicazione del commissario con l’ammissione definitiva. La comunicazione iniziale è una proposta basata sulle scritture: se è sbagliata va contestata subito.
  • Dare per scontata la prededuzione. Il professionista che ha assistito l’impresa prima della LCA non è automaticamente prededucibile: serve un collegamento funzionale con la procedura.

Avvertenza decisiva: nella LCA bancaria, per le procedure in corso dopo il D.Lgs. 181/2015, la decisione del tribunale sull’opposizione allo stato passivo è impugnabile solo con ricorso per cassazione, non con l’appello. Scegliere il mezzo sbagliato fa perdere il diritto all’impugnazione.


Verifiche sul campo

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative di calcolo, costruite applicando le percentuali del D.M. 3 novembre 2016 per le cooperative. Non riproducono casi reali.

Esempio di calcolo 1: cooperativa con attivo realizzato di 187.430 euro

Dati di partenza. Una cooperativa di produzione e lavoro è posta in LCA con decreto del 9 febbraio 2026. Il commissario vende un capannone, attrezzature e recupera crediti verso clienti. Attivo realizzato complessivo: 187.430 euro.

Calcolo del compenso concorsuale del commissario (scaglioni D.M. 3 novembre 2016):

ScaglioneBaseAliquotaImporto
Fino a 51.000 €51.000,00 €12,71%6.482,10 €
Da 51.000 a 258.000 €136.430,00 €8,47%11.555,62 €
Totale compenso18.037,72 €

Altre spese prededucibili ipotizzate: spese legali per un’azione di recupero crediti 9.640,00 euro; perizia sul capannone 3.215,00 euro; custodia archivio e adempimenti fiscali 4.388,00 euro. Totale prededuzioni: 18.037,72 + 9.640,00 + 3.215,00 + 4.388,00 = 35.280,72 euro.

Esito. Residuo distribuibile ai creditori concorsuali: 187.430,00 − 35.280,72 = 152.149,28 euro. Le spese di procedura assorbono circa il 18,8% dell’attivo. Se i crediti privilegiati dei lavoratori ammontano a 96.410 euro, sono pagati integralmente; ai chirografari, con un passivo di 312.900 euro, resta 55.739,28 euro, pari al 17,81% circa.

Osservazione operativa. Un creditore privilegiato ammesso erroneamente come chirografario, in questo scenario, passerebbe da un pagamento integrale a meno di un quinto del credito. La verifica del rango in fase di stato passivo vale più di qualunque contestazione successiva sulle spese.

Esempio di calcolo 2: cooperativa con attivo modesto di 23.870 euro e termine di opposizione

Dati di partenza. Una cooperativa sociale è posta in LCA. Attivo realizzato: 23.870 euro (saldo di conto corrente e un automezzo). Spese di procedura: 6.410 euro tra custodia documenti, adempimenti fiscali e pubblicità.

Calcolo. Compenso del commissario: 23.870 × 12,71% = 3.033,88 euro. Prededuzioni totali: 3.033,88 + 6.410,00 = 9.443,88 euro. Residuo: 23.870,00 − 9.443,88 = 14.426,12 euro.

Riparto. Crediti privilegiati dei lavoratori ammessi: 41.300 euro. Percentuale di soddisfazione: 14.426,12 / 41.300 = 34,93%. Chirografari: nessun pagamento.

Sequenza dei termini. Il commissario deposita lo stato passivo e ne dà comunicazione a un fornitore escluso il 16 marzo 2026. Il termine di 30 giorni decorre dal giorno successivo: scade il 15 aprile 2026. Se il fornitore deposita l’opposizione il 13 aprile, l’opposizione è tempestiva. Se la deposita il 17 aprile, è tardiva: il tribunale la dichiara inammissibile e l’esclusione diventa definitiva in quella sede, salvo i limitati spazi dell’insinuazione tardiva per crediti diversi o sopravvenuti.

Variante senza attivo. Se la stessa cooperativa non avesse alcun attivo, il commissario, documentata l’assenza di beni, chiederebbe la chiusura della procedura secondo l’art. 2 della L. 400/1975. In questo caso il compenso del commissario è erogato dall’autorità di vigilanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e i creditori non ricevono nulla dalla procedura.


Casi particolari

1. La procedura senza attivo

È lo scenario più frequente nelle piccole cooperative. Va precisato che l’assenza di attivo non significa assenza di costi: il commissario deve comunque prendere in consegna i documenti, verificare l’esistenza di beni, valutare azioni di responsabilità. Per le cooperative, i decreti di nomina delle autorità di vigilanza prevedono che, accertata la mancanza di attivo, il compenso sia determinato ai sensi del D.M. 3 novembre 2016 e pagato sul capitolo di bilancio dell’amministrazione, compatibilmente con le disponibilità. Il creditore deve sapere che, in questo caso, l’unica prospettiva di recupero passa dalle azioni contro gli ex amministratori o dalle garanzie personali eventualmente rilasciate.

2. Le LCA bancarie e l’anticipazione dell’autorità di risoluzione

Per le banche, l’art. 92-bis TUB disciplina l’ipotesi in cui la procedura sia priva di risorse liquide o queste siano insufficienti a pagare le prededuzioni fino alla chiusura. In tal caso l’autorità di risoluzione anticipa le indennità agli organi liquidatori e le spese documentate; le somme anticipate, con gli interessi legali, sono poi recuperate sulle risorse che si rendono disponibili, prima degli altri crediti prededucibili. Per il risparmiatore significa che il costo della procedura non scompare: viene solo anticipato e poi recuperato sull’attivo.

3. Le LCA assicurative

Per le imprese di assicurazione, il Provvedimento IVASS n. 146 del 18 giugno 2024 ha aggiornato le indennità dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, calcolate a scaglioni sull’attivo distribuito ai creditori e con un compenso premiale per la chiusura rapida della procedura. In termini operativi, il sistema incentiva il commissario a distribuire e chiudere, ma i costi restano a carico della procedura.

4. I crediti dei professionisti che hanno lavorato per la procedura

L’avvocato o il consulente incaricato dal commissario vanta un credito prededucibile, ma non può agire con un’azione ordinaria o con il rito speciale per i compensi forensi: deve chiedere l’ammissione al passivo e, se escluso, proporre opposizione. Diverso è il caso del professionista che ha assistito l’impresa prima della LCA: la prededuzione richiede un collegamento funzionale con gli scopi della procedura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina con lo staff multidisciplinare la verifica della collocazione di questi crediti, dalla domanda al commissario fino all’eventuale giudizio di legittimità.

5. Gli enti regionali in LCA

Alcune leggi regionali disciplinano la LCA di consorzi o enti strumentali e pongono il compenso del commissario a carico della Regione quando la procedura non ha disponibilità liquide sufficienti, con un tetto massimo. È il caso, ad esempio, della legge regionale calabrese sul CORAP. La regola va verificata ente per ente.

6. La procedura aperta prima del 15 luglio 2022

Per le LCA aperte prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi si applica la legge fallimentare. I principi su prededuzione e accertamento del passivo sono sostanzialmente gli stessi, ma i riferimenti normativi negli atti cambiano e alcune regole procedurali differiscono, soprattutto per le procedure bancarie anteriori al D.Lgs. 181/2015.

7. Le azioni di responsabilità come fonte di copertura dei costi

Quando l’attivo patrimoniale è scarso, le azioni contro gli ex amministratori e i sindaci diventano spesso l’unica risorsa da cui la procedura può trarre il denaro per pagare le proprie spese. Va precisato che queste azioni hanno a loro volta un costo: onorari dei legali, consulenze tecniche contabili, contributo unificato e, in caso di soccombenza, spese di lite a favore della controparte. Per questo le direttive ministeriali richiedono al commissario una preventiva autorizzazione e una valutazione di convenienza. In termini operativi, il commissario deve dimostrare che il risultato atteso supera ragionevolmente il costo del giudizio e il rischio di insuccesso.

Per l’ex amministratore convenuto, la conseguenza è doppia. Da un lato rischia una condanna al risarcimento del danno causato al patrimonio sociale. Dall’altro, se la procedura perde la causa, le spese di lite liquidate in suo favore diventano un credito verso la procedura: un credito sorto in occasione della procedura, che la giurisprudenza tende a collocare in prededuzione, ma che va comunque fatto valere nelle forme concorsuali. Chi vince contro la procedura non può notificare un precetto: deve chiedere l’ammissione del credito per le spese.

8. Il recupero dei conferimenti non versati

Nelle cooperative capita che i soci abbiano sottoscritto quote o azioni senza versarle per intero. La disciplina prevede che il commissario possa richiedere i versamenti ancora dovuti, nei limiti necessari a soddisfare i creditori e a coprire le spese della procedura. Il socio che riceve la richiesta deve verificare tre elementi: l’importo effettivamente sottoscritto, quanto già versato, l’eventuale prescrizione o l’avvenuto recesso nei termini statutari. Si tratta di un’obbligazione sorta con la sottoscrizione, quindi anteriore alla procedura: non diventa un costo della procedura, ma una posta dell’attivo.

9. La contestazione del compenso del commissario

Il compenso del commissario è un costo che riduce direttamente la quota dei creditori. Sul piano normativo, la sua determinazione spetta all’autorità di vigilanza, con atto amministrativo che applica le percentuali del decreto di settore. Gli errori più frequenti riguardano la base di calcolo: l’inclusione nell’attivo realizzato di somme che non derivano dall’attività del commissario, il doppio conteggio di importi incassati e restituiti, la mancata detrazione degli oneri per incarichi non autorizzati. Va precisato che la legittimazione a contestare il compenso e il giudice competente dipendono dal tipo di procedura e dalla posizione di chi contesta: le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione ordinaria sulla lite tra commissario e autorità di vigilanza, mentre la posizione dei singoli creditori passa di norma attraverso la contestazione del rendiconto e del piano di riparto. Prima di qualsiasi iniziativa occorre ricostruire con precisione l’attivo realizzato su cui il compenso è stato calcolato.

10. Il comitato di sorveglianza e i suoi costi

Il comitato di sorveglianza è un organo di controllo sull’operato del commissario. Nelle procedure di dimensioni contenute spesso non viene nominato, proprio per contenere le spese. Quando è presente, i compensi dei suoi componenti sono determinati in proporzione a quello del commissario e gravano anch’essi sulla procedura in prededuzione. Nelle LCA bancarie il suo parere è necessario prima del pagamento dei crediti prededucibili, secondo l’art. 92-bis TUB: un passaggio che garantisce un controllo sulle uscite ma che allunga i tempi.


Domande frequenti

Chi paga il commissario liquidatore di una cooperativa?

Lo paga la procedura, cioè il patrimonio della cooperativa liquidata, con precedenza su tutti gli altri creditori. Il compenso è determinato dall’autorità di vigilanza (di norma il MIMIT) secondo le percentuali del D.M. 3 novembre 2016, calcolate sull’attivo realizzato. Se la cooperativa non ha alcun attivo, il compenso è pagato dall’autorità di vigilanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio. I soci e i creditori non pagano direttamente il commissario, ma ne sopportano il costo perché si riduce la somma da ripartire.

I soci della cooperativa devono pagare i debiti o le spese della liquidazione?

In una cooperativa a responsabilità limitata, i soci non rispondono personalmente dei debiti sociali oltre la quota sottoscritta. Il commissario può però chiedere loro il versamento dei conferimenti sottoscritti e non ancora versati. Gli amministratori e i sindaci possono essere convenuti con azioni di responsabilità se hanno aggravato il dissesto. Le somme recuperate entrano nell’attivo e servono anche a pagare le spese della procedura.

Posso fare un decreto ingiuntivo contro una cooperativa in liquidazione coatta?

No. Dalla data del decreto di LCA ogni credito deve essere accertato nelle forme concorsuali, cioè con la domanda al commissario e, in caso di esclusione, con l’opposizione allo stato passivo. La regola vale anche per chi ha lavorato per la procedura dopo l’apertura e vanta un credito prededucibile. Un decreto ingiuntivo o una causa ordinaria sarebbero dichiarati inammissibili, con spese a carico di chi li ha promossi.

Quanto tempo ho per contestare l’esclusione dallo stato passivo?

Il termine per l’opposizione è di 30 giorni dalla comunicazione del deposito dello stato passivo ed è perentorio. Scaduto il termine, l’esclusione non è più contestabile in quella sede. Occorre verificare se la procedura è regolata dal Codice della crisi o dalla legge fallimentare e, per le LCA bancarie, quale versione del TUB si applica, perché cambiano le forme e i mezzi di impugnazione.

Se la procedura non ha soldi, il mio credito prededucibile è perso?

Non necessariamente, ma il rischio è concreto. Le prededuzioni si pagano solo se e quando c’è attivo. Se l’attivo non basta per tutte, si applicano le regole di graduazione tra crediti prededucibili. Nelle LCA bancarie esiste il meccanismo di anticipazione dell’art. 92-bis TUB per le indennità degli organi e le spese della procedura, non per tutti i crediti prededucibili. Nelle cooperative senza attivo, l’autorità di vigilanza copre solo il compenso del commissario.

Quanto costa al creditore partecipare alla liquidazione coatta?

La domanda di ammissione al commissario e le osservazioni sulla comunicazione iniziale non richiedono il pagamento di costi di giustizia: la fase davanti al commissario ha natura amministrativa. I costi di giustizia sorgono quando il creditore deve rivolgersi al tribunale con l’opposizione allo stato passivo: in quel caso è dovuto il contributo unificato secondo le regole del Testo unico spese di giustizia, oltre alle spese di notifica. Se l’opposizione è respinta, il creditore può essere condannato a rimborsare le spese di lite alla procedura; se è accolta, le spese possono essere poste a carico della procedura. Per questo conviene curare con la massima precisione la domanda iniziale: un credito ammesso correttamente al primo passaggio evita del tutto il contenzioso e i relativi costi.

Lo Stato anticipa le spese della LCA come avviene nel fallimento senza fondi? (caso limite)

La norma che prevede spese prenotate a debito e anticipate dall’erario, l’art. 146 del d.P.R. 115/2002, è scritta per la procedura fallimentare e la liquidazione giudiziale. La Corte costituzionale l’ha estesa alla liquidazione controllata solo per la prenotazione a debito, e nel 2026 sono pendenti nuove questioni sul compenso del liquidatore. Per la LCA non esiste un’estensione espressa: il sistema si regge sulle regole di settore (D.M. 3 novembre 2016, art. 92-bis TUB, leggi regionali).


Il quadro giurisprudenziale

I riferimenti che seguono sono stati selezionati perché incidono sul costo della LCA e sulla posizione di chi ne sopporta il peso. I principi sono riformulati, non trascritti.

1. Cass. civ., Sezioni Unite, 22 febbraio 2002, n. 2627. Principio: la controversia sul compenso del commissario liquidatore di una LCA, insorta tra commissario e autorità di vigilanza, spetta al giudice ordinario, perché riguarda un diritto soggettivo, anche se il compenso è fissato con un provvedimento amministrativo discrezionale. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per stabilire davanti a quale giudice si discute il principale costo della procedura.

2. Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 20156 del 2023. Principio: anche i crediti prededucibili verso una cooperativa in LCA, compresi i compensi dell’avvocato che ha lavorato per la procedura, vanno accertati esclusivamente con l’insinuazione al passivo; l’azione ordinaria e il rito speciale per gli onorari forensi sono inammissibili. Rilevanza: chi vanta un credito per spese della procedura non ha scorciatoie; deve seguire il rito concorsuale.

3. Cass. civ., sez. I, ordinanza 3 aprile 2025, n. 8883. Principio: nelle LCA bancarie in corso dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 181/2015, la decisione del tribunale sull’opposizione allo stato passivo è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione, non con l’appello. Rilevanza: individua il mezzo di impugnazione corretto; un errore sul punto fa perdere ogni possibilità di rimettere in discussione l’esclusione o il rango del credito.

4. Cass. civ., 3 aprile 2025, n. 8875. Principio: nell’opposizione allo stato passivo regolata dalla disciplina anteriore al D.Lgs. 5/2006, applicata anche alla LCA bancaria, l’opponente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza depositando ricorso notificato, procura e documenti, a pena di improcedibilità. Rilevanza: per le procedure più datate, le formalità di costituzione sono decisive quanto il termine di proposizione.

5. Cass. civ., ordinanza 8 febbraio 2025, n. 3187. Principio: in caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento vanno pagati con priorità rispetto a quelli prededucibili maturati nella precedente procedura di concordato; la Corte ha accolto il motivo dei professionisti che lamentavano il mancato riconoscimento di questa precedenza. Rilevanza: quando l’attivo non basta per tutte le spese, l’ordine interno tra prededuzioni determina chi viene pagato.

6. Cass. civ., 30 giugno 2025, n. 17667. Principio: la prededuzione riconosciuta in un’amministrazione giudiziaria antimafia non si trasferisce a una successiva procedura concorsuale amministrativa, perché tra le due non c’è consecuzione. Rilevanza: la natura prededucibile di una spesa va verificata nella procedura in cui si chiede il pagamento, senza automatismi.

7. Cass. civ., ordinanza n. 5585 del 2025. Principio: in una procedura concorsuale amministrativa (amministrazione straordinaria), gli obblighi derivanti da un contratto in cui il commissario è subentrato e maturati dopo l’apertura generano crediti prededucibili; quelli maturati prima restano concorsuali. Rilevanza: chiarisce quali costi sorti durante la procedura gravano sulla massa con precedenza, principio che si applica anche alle scelte del commissario liquidatore in LCA sui contratti pendenti.

8. Cass. civ., ordinanza n. 20739 del 2025. Principio: gli interessi sui crediti prededucibili maturano fino all’effettivo pagamento e, se pattuiti, al tasso convenzionale e non a quello legale. Rilevanza: il ritardo nel pagamento delle spese della procedura ne aumenta il costo complessivo a carico della massa.

9. Corte costituzionale, sentenza 4 luglio 2024, n. 121. Principio: sono illegittimi gli artt. 144 e 146 del d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non estendono alla liquidazione controllata il patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito delle spese. Rilevanza: mostra che l’intervento dello Stato sulle spese delle procedure senza attivo è stabilito norma per norma; per la LCA non c’è un’analoga estensione.

10. Corte costituzionale, ordinanza di rimessione iscritta al n. 75 del registro ordinanze 2026 (G.U. 20 maggio 2026, n. 20). Principio: il giudice rimettente dubita della legittimità dell’art. 146 del d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non pone a carico dell’erario le spese e gli onorari del liquidatore della liquidazione controllata, come avviene per il curatore dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2006. Rilevanza: la questione è pendente; il suo esito potrà incidere sul dibattito sulla copertura pubblica dei costi delle procedure incapienti.

11. Corte costituzionale, ordinanza di rimessione iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2026 (G.U. 10 giugno 2026, n. 23). Principio: solleva un’analoga questione sull’art. 146, commi 1 e 3, d.P.R. 115/2002, per il compenso del liquidatore in assenza di attivo. Rilevanza: conferma che il tema “chi paga quando non c’è attivo” è oggi aperto e in evoluzione.

12. Tribunale di Venezia, sez. I civ., sentenza n. 109/2025, pubblicata il 17 giugno 2025. Principio: in applicazione della sentenza costituzionale n. 121/2024, il tribunale dispone la prenotazione a debito degli atti della liquidazione controllata. Rilevanza: esempio applicativo di merito dell’estensione dell’art. 146 alle procedure diverse dal fallimento, utile per comprendere i confini di quella disciplina rispetto alla LCA.

Sintesi del quadro. La giurisprudenza converge su tre punti. Primo: ogni costo della procedura si accerta nel concorso e non fuori. Secondo: la prededuzione richiede un collegamento cronologico e funzionale con la procedura e non si trasferisce da una procedura all’altra senza consecuzione. Terzo: l’intervento pubblico sulle spese delle procedure incapienti è eccezionale e circoscritto, e per la LCA dipende dalle norme di settore.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo studio interviene a fianco di creditori, ex amministratori, soci e professionisti coinvolti in una liquidazione coatta amministrativa. In concreto:

  1. Verifichiamo la comunicazione del commissario confrontando le somme indicate con contratti, fatture, buste paga e scritture contabili, per individuare errori di importo o di rango prima che si consolidino nello stato passivo.
  2. Predisponiamo la domanda di ammissione con l’indicazione analitica di ogni voce, delle cause di prelazione e dei documenti giustificativi, nel rispetto delle forme concorsuali.
  3. Calcoliamo il termine di opposizione sulla base della data di comunicazione, della disciplina applicabile (CCII o legge fallimentare, TUB nella versione vigente) e delle regole sulla sospensione feriale.
  4. Redigiamo e depositiamo l’opposizione allo stato passivo davanti al tribunale competente, curando costituzione, notifica e produzione documentale.
  5. Analizziamo il rendiconto e i riparti del commissario, verificando la correttezza delle prededuzioni, degli accantonamenti e dell’ordine dei privilegi.
  6. Esaminiamo la base di calcolo del compenso del commissario rispetto ai criteri del decreto ministeriale o del provvedimento di settore applicabile, quando il compenso incide sulla quota dei creditori.
  7. Tuteliamo i professionisti creditori della procedura, impostando la domanda di prededuzione con la prova del collegamento funzionale tra l’incarico e gli scopi della liquidazione.
  8. Difendiamo ex amministratori, sindaci e soci nelle azioni di responsabilità e di recupero dei conferimenti promosse dal commissario.
  9. Impugniamo in Cassazione i decreti del tribunale sull’opposizione allo stato passivo, quando la legge prevede il ricorso diretto, e i provvedimenti che decidono sulla prededuzione.
  10. Coordiniamo la valutazione bancaria e fiscale dei crediti in LCA di banche e intermediari, con lo staff multidisciplinare dello studio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In materia di liquidazione coatta amministrativa pesano in particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa garantisce la conoscenza diretta dei meccanismi con cui le imprese entrano e attraversano le procedure concorsuali, compresa la gestione dei costi e delle prededuzioni. La qualifica di avvocato cassazionista assicura che lo stesso difensore possa seguire la posizione dalla domanda al commissario fino al giudizio di legittimità.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro. Nelle LCA il passaggio dal tribunale alla Suprema Corte può essere immediato, e la continuità evita di dover ricostruire il caso da zero.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo. La verifica di un riparto, di un rendiconto o della base di calcolo di un compenso richiede competenze contabili oltre che giuridiche, e le due analisi procedono in parallelo.


Chiusura

In sintesi operativa: la liquidazione coatta amministrativa costa quanto le sue spese e il compenso degli organi, calcolato in percentuale sull’attivo. Questi costi sono pagati in prededuzione dal patrimonio dell’impresa, e quindi pesano sui creditori. Lo Stato o l’autorità di vigilanza intervengono solo nei casi specifici previsti dalle norme di settore, in particolare quando manca del tutto l’attivo. Per chi è coinvolto, il punto decisivo resta la difesa della propria posizione nello stato passivo, entro termini brevi e perentori.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile: la LCA è una procedura della crisi d’impresa, ambito in cui l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; le LCA di banche e intermediari richiedono l’apporto dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; le decisioni sullo stato passivo arrivano spesso in Cassazione, dove interviene come avvocato cassazionista. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i conteggi del commissario e costruiremo la strategia più adatta al tuo caso.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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