Piano Di Ristrutturazione Soggetto A Omologazione O Concordato: Quale Scegliere

Perché la scelta tra PRO e concordato si decide in tribunale prima ancora che in azienda

Sulla carta, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza mette a disposizione dell’imprenditore commerciale in crisi due strade parallele e comunicanti: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, noto come PRO (artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater CCII), e il concordato preventivo, nelle sue due anime in continuità e liquidatoria (artt. 84 e seguenti CCII). Le due procedure condividono molti tasselli: il commissario giudiziale, l’attestazione del professionista indipendente, il voto per classi, l’omologazione con sentenza. Chi si ferma alla lettura degli articoli rischia però di pensare che la differenza sia soltanto di grado, quasi una questione di gusti.

Non è così. La scelta tra PRO e concordato dipende oggi, in misura decisiva, da come i giudici hanno letto alcuni nodi che la legge lascia aperti: se il Fisco può essere “superato” quando vota contro, quante classi bastano per omologare, se un piano che vende tutto e chiude l’attività può passare, quanto a fondo il tribunale guarda il piano già nella fase di ingresso. Su ciascuno di questi punti la Corte di Cassazione è intervenuta in modo significativo tra il 2025 e il 2026, e in un caso ha addirittura rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

In questa analisi trovi le decisioni che orientano davvero la scelta tra PRO e concordato, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per l’impresa che deve decidere e per i creditori che dovranno votare.

Lo Studio Monardo tratta questa materia perché si colloca esattamente nel perimetro delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. PRO e concordato preventivo sono strumenti di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che presuppone proprio la capacità di condurre il confronto tra impresa e ceto creditorio su cui entrambe le procedure si reggono. La scelta tra i due strumenti, poi, si gioca quasi sempre sul trattamento di banche ed Erario, e qui interviene il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; infine, poiché le questioni più delicate sono ancora aperte in Cassazione, l’abilitazione di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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Il quadro normativo in breve: due strumenti, due logiche di consenso

Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici, basta fissare pochi elementi della disciplina vigente, come risultante dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024.

Il PRO in sintesi. È riservato all’imprenditore commerciale che non sia impresa minore e che si trovi in crisi o in insolvenza. I creditori devono essere obbligatoriamente suddivisi in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici. Il cuore dell’istituto è la libertà distributiva: il valore generato dal piano può essere ripartito anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e all’ordine delle cause di prelazione. Il prezzo di questa libertà è l’unanimità: il piano è omologato solo se approvato da tutte le classi. Restano fermi due limiti: i crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. vanno pagati in denaro entro trenta giorni dall’omologazione, e il creditore dissenziente che contesta la convenienza può far cadere il piano se dimostra che nella liquidazione giudiziale otterrebbe di più. Con il correttivo, il comma 1-bis consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi, ma senza alcun meccanismo che permetta di superare il “no” dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali. Il comma 9 dell’art. 64-bis richiama molte norme del concordato, ma esclude espressamente l’art. 112, cioè la ristrutturazione trasversale.

Il concordato preventivo in sintesi. Può essere in continuità aziendale, diretta o indiretta, oppure liquidatorio. Nel concordato liquidatorio l’art. 84, comma 4, impone che l’apporto di risorse esterne incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e che i chirografari, compresi i privilegiati degradati per incapienza, ricevano almeno il 20% del loro ammontare complessivo; l’approvazione segue la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 109, comma 1). Nel concordato in continuità la regola distributiva è duplice: il valore di liquidazione va ripartito rispettando la graduazione delle prelazioni (cosiddetta priorità assoluta), mentre il valore eccedente, il “plusvalore da continuità”, può essere distribuito secondo la priorità relativa (art. 84, comma 6). Il correttivo ha aggiunto che le risorse esterne possono essere distribuite in deroga a entrambe le regole.

Il voto e il superamento del dissenso. Nel concordato in continuità la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore (art. 109, comma 5), ma l’art. 112, comma 2, consente al tribunale di omologare anche con classi dissenzienti, alle condizioni della cosiddetta ristrutturazione trasversale (cross-class cram down): approvazione della maggioranza delle classi, purché almeno una sia di creditori muniti di prelazione, oppure, in mancanza, approvazione di almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti rispettando la graduazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Sul fronte pubblico, l’art. 88 regola la transazione fiscale e previdenziale e, dopo il correttivo, prevede l’omologazione anche senza adesione del Fisco: nel liquidatorio al comma 3, nella continuità al comma 4.

Le porte girevoli. L’art. 64-quater consente al debitore di convertire il PRO in concordato preventivo quando l’unanimità delle classi non è raggiunta, o anche spontaneamente in corso di procedura; e consente il passaggio inverso, dal concordato al PRO, fino all’inizio delle operazioni di voto.

Detto in una riga: il PRO scambia il consenso unanime con la libertà distributiva; il concordato scambia regole distributive più rigide con la possibilità di superare il dissenso. Tutta la giurisprudenza che segue si muove lungo questa linea di confine.

L’orientamento consolidato: in entrambe le procedure il tribunale controlla la legalità sostanziale già all’ingresso

C’è un punto su cui PRO e concordato, nelle decisioni più recenti, si sono avvicinati fino quasi a coincidere: l’ampiezza del controllo del giudice nella fase di apertura. Per chi deve scegliere, è un dato che pesa, perché significa che nessuno dei due strumenti consente più di “entrare” con un piano approssimativo per poi sistemarlo strada facendo.

Il punto di partenza: Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521

La matrice di questo orientamento è antica. Le Sezioni Unite, nel vigore della legge fallimentare, esaminarono il caso di un concordato di cui si discuteva se il tribunale potesse sindacare la fattibilità nonostante l’attestazione del professionista. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice deve esercitare un controllo di legittimità sulla fattibilità, che l’attestazione non esclude, mentre spetta ai creditori la valutazione sul merito economico e sui rischi del piano; e che tale controllo usa lo stesso parametro in ammissione, revoca e omologazione.

Il principio, calato nella pratica, significa che l’attestazione non è uno scudo: il tribunale può guardarci dentro. Resta però una linea di confine tra ciò che il giudice verifica (la tenuta giuridica e la causa concreta della proposta) e ciò che decidono i creditori con il voto (la convenienza economica).

La conferma sotto il Codice della crisi: Cass., Sez. I, ord. 15 aprile 2026, n. 9605

Il principio è stato rinnovato e rafforzato per il concordato in continuità regolato dal CCII. Nella vicenda, proveniente dal Tribunale di Ferrara, la proposta era stata giudicata inammissibile già in apertura per carenze informative, classi formate in modo irregolare e omissioni sul valore di liquidazione e sulle azioni recuperatorie. La Cassazione ha affermato che il giudizio di ammissibilità del concordato in continuità non si ferma alla ritualità formale e alla presenza dei documenti, ma comprende la non manifesta inidoneità del piano e uno scrutinio di legalità sostanziale ampio quanto quello richiesto per l’omologazione.

In altre parole, se ti trovi a depositare un concordato in continuità, devi presentarti in tribunale come se fossi già all’udienza di omologazione: il valore di liquidazione, le classi e le informazioni sulle azioni esperibili vengono esaminati subito.

Il principio nell’interesse della legge: Cass., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960

Pochi mesi dopo, la Corte è tornata sul tema in un giudizio in cui il ricorso era di per sé inammissibile, perché il provvedimento che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Proprio per la rilevanza della questione, la Corte ha comunque enunciato il principio di diritto nell’interesse della legge, ribadendo il controllo di legalità sostanziale già in fase di ammissione. L’orientamento si è consolidato nel senso che la fase di ingresso al concordato in continuità non è un passaggio notarile, ma il primo vero esame di legittimità della proposta. Il dato processuale è altrettanto importante: se la domanda viene dichiarata inammissibile, le possibilità di rimediare in sede di legittimità sono molto ridotte.

Lo stesso approccio nel PRO: Trib. Roma, 25 marzo 2025, e Corte d’Appello dell’Aquila, 25 settembre 2025, n. 1011

Sul versante del PRO, i giudici di merito sono arrivati alla stessa conclusione per una via testuale: il correttivo del 2024 ha eliminato l’aggettivo “mera” che accompagnava la ritualità della proposta nel comma 4 dell’art. 64-bis. Il Tribunale di Roma, nella decisione del 25 marzo 2025, ha ritenuto che già in apertura il collegio debba rilevare i vizi di legittimità che renderebbero il piano non omologabile, escludendo che si possa concedere un termine per integrarlo. La Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza n. 1011 del 25 settembre 2025, ha esteso il controllo alla completezza dell’attestazione e alla ragionevolezza delle sue conclusioni.

Il principio, calato nella pratica, significa che oggi né il PRO né il concordato offrono un ingresso “morbido”: la scelta tra i due va fatta a piano già costruito, non nella speranza di correggerlo dopo. Chi immaginava il PRO come una via più leggera sul piano dei controlli deve ricredersi.

Un tassello sulla continuità: Cass., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348

Un’ultima pronuncia completa l’orientamento stabile. In un concordato “misto”, con una parte di continuità e una parte di dismissioni, il ricorrente contestava l’applicazione delle regole della continuità. La Cassazione, con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025, ha confermato la qualificazione in continuità dopo aver verificato, secondo il criterio della prevalenza, l’identità tra l’attività prevista dal piano e quella svolta prima della procedura. È un criterio da tenere presente in entrambe le procedure: l’etichetta “continuità” non si autoattribuisce, si dimostra con il contenuto del piano.

Questione aperta n. 1: se il Fisco vota contro, quale strumento regge?

La questione

È il dubbio più frequente di chi deve scegliere: “Il mio debito più grande è con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS. Se propongo uno stralcio e loro votano no, che cosa succede? Con il PRO o con il concordato ho più possibilità?”

La domanda non è teorica. Nella maggior parte delle crisi d’impresa i creditori pubblici rappresentano una quota rilevantissima del passivo e, spesso, la classe decisiva.

Cosa hanno deciso i giudici

Nel PRO la risposta è nella legge, e i giudici non l’hanno messa in discussione. Il comma 1-bis dell’art. 64-bis, introdotto dal correttivo, permette di proporre al Fisco un pagamento parziale o dilazionato, ma non prevede alcun meccanismo di omologazione forzosa. E poiché l’art. 64-bis esclude espressamente l’art. 112, non c’è nemmeno una ristrutturazione trasversale attraverso cui superare la classe pubblica dissenziente. Il “no” dell’Erario, se fa mancare l’approvazione della sua classe, fa mancare l’unanimità e quindi il PRO.

Nel concordato, invece, il superamento del dissenso pubblico esiste, ma la Cassazione ne ha tracciato i confini temporali. Con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026, la Prima Sezione ha esaminato un concordato in continuità depositato sotto il testo anteriore al correttivo. La Corte ha stabilito che il cram down fiscale e previdenziale dell’allora art. 88, comma 2-bis, operava solo per raggiungere le percentuali dell’art. 109, comma 1, cioè le maggioranze del concordato liquidatorio, e non poteva essere usato nel concordato in continuità.

Nella stessa direzione si è mossa l’ordinanza interlocutoria del 21 maggio 2026, n. 15593, che esamineremo in dettaglio più avanti: per il regime anteriore al correttivo, la Corte ha ritenuto più convincente la tesi che esclude la “sommatoria” tra cram down fiscale e ristrutturazione trasversale, osservando che la combinazione dei due meccanismi, entrambi derogatori rispetto al voto, avrebbe richiesto una previsione espressa.

Esisteva un contrasto nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24 aprile 2024, aveva omologato il concordato in continuità di un gruppo di società applicando il cram down fiscale anche alla continuità. Le due pronunce di legittimità del 2026 orientano ora in senso opposto per le domande regolate dal testo previgente.

Dopo il correttivo, il quadro è cambiato. Come ricostruito dalla stessa ordinanza n. 15593/2026, il nuovo art. 88, comma 4, consente nel concordato in continuità l’omologazione senza adesione dei creditori pubblici quando il loro trattamento non è deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, e la loro adesione è determinante per la maggioranza delle classi (il criterio cosiddetto della “conversione”), oppure quando la maggioranza delle classi si raggiunge escludendo dal calcolo le classi pubbliche (criterio della “sterilizzazione”). Con un limite netto: per l’approvazione “a minoranza”, con una sola classe, l’adesione del Fisco deve essere espressa e non può essere ricostruita in via forzosa. Inoltre, la disciplina transitoria del correttivo applica queste regole solo alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024.

C’è contrasto? Sì nel passato, molto meno nel presente

Per le domande vecchie il contrasto è stato sciolto dalla Cassazione nel senso restrittivo. Per le domande nuove la legge ha introdotto un meccanismo espresso. L’assunzione prudenziale è questa: se l’adesione del Fisco o dell’INPS è incerta, il PRO è uno strumento strutturalmente fragile, perché un solo “no” della classe pubblica lo blocca senza rimedi interni; il concordato in continuità offre invece un percorso di omologazione forzosa, purché il trattamento dei crediti pubblici sia documentato come non deteriore rispetto alla liquidazione.

Cosa significa per te

Se sei l’imprenditore e la tua esposizione verso Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione o enti previdenziali è determinante per il voto, il PRO ha senso solo se l’adesione pubblica è stata negoziata e ragionevolmente acquisita prima del deposito. Diversamente, il concordato in continuità è lo strumento che consente di non dipendere interamente da quella risposta, a condizione che l’attestazione sul trattamento “non deteriore” sia solida. In questo campo la qualità dell’analisi tributaria del piano conta quanto quella giuridica: è il motivo per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la scelta dello strumento partendo proprio dalla posizione dei creditori pubblici.

Se sei un creditore privato, sappi che nel concordato il dissenso del Fisco può essere superato e la proposta può diventarti vincolante anche se la classe pubblica ha votato contro; nel PRO, invece, il voto pubblico contrario ti protegge, perché impedisce l’omologazione.

Questione aperta n. 2: quante classi servono, e quali classi “contano”?

La questione

“Ho quattro classi di creditori. Tre sono d’accordo, una no. Con il PRO sono fermo; con il concordato posso andare avanti? E se fosse d’accordo una sola classe?” Qui si misura la differenza più profonda tra i due strumenti.

Cosa hanno deciso i giudici

L’omologazione con una sola classe favorevole: Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. In un concordato in continuità per il quale il debitore aveva chiesto l’omologazione “forzosa” ai sensi dell’art. 112 CCII, la Cassazione ha chiarito che l’omologazione è possibile anche in assenza della maggioranza delle classi, quando ricorre l’ipotesi alternativa della lettera d): può bastare l’approvazione di una sola classe qualificata, nel rispetto della graduazione delle prelazioni. È la conferma di legittimità di un orientamento che la giurisprudenza di merito aveva già seguito, ad esempio con le decisioni del Tribunale di Brindisi che avevano ritenuto sufficiente il voto di una sola classe di creditori “interessati”.

Quale classe è “qualificata”: Cass., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Il punto delicato è proprio stabilire quale classe possa reggere da sola l’omologazione. La Corte, esaminando il caso di un concordato approvato da tre classi su sei, ha indicato, per il regime anteriore al correttivo, che la classe decisiva deve essere formata da creditori muniti di privilegio ai quali sia offerto un pagamento non integrale e che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti applicando la graduazione anche sul plusvalore di continuità. Ne restano esclusi i chirografari, che nel sistema delle prelazioni non hanno una posizione graduata, e i privilegiati pagati per intero, anche se con una dilazione oltre i centottanta giorni. La stessa ordinanza ha poi precisato che la finanza esterna, poiché non nasce dalla prosecuzione dell’attività, non rientra nel valore eccedente quello di liquidazione: una classe che riceve qualcosa solo grazie all’apporto dei soci o di terzi non può essere la classe “interessata”. Sul profilo dei privilegiati pagati integralmente ma con dilazione, la Corte ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE.

Il limite della non discriminazione: Trib. Brescia, 30 dicembre 2025, n. 511. Il potere di superare il dissenso non è libero. Il Tribunale di Brescia ha respinto l’omologazione di un concordato in continuità indiretta di una società insolvente per violazione della regola di non discriminazione tra classi dello stesso rango: la classe dissenziente deve ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore. Se il piano “premia” una classe consenziente a scapito di una dissenziente di pari rango, la ristrutturazione trasversale non può operare.

Il riferimento storico sulla distribuzione del plusvalore: Cass. n. 22169/2024 e n. 22474/2024. Richiamate dalla stessa ordinanza n. 15593/2026, queste pronunce, relative al concordato in continuità della legge fallimentare, avevano affermato che il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività non era liberamente distribuibile, ma restava soggetto al divieto di alterare l’ordine delle prelazioni. Il CCII ha attenuato quella rigidità con la priorità relativa sul valore eccedente, ma non l’ha eliminata sul valore di liquidazione.

C’è contrasto? Sì, e la parola finale è a Lussemburgo

Sull’ammissibilità dell’omologazione “a una classe” il quadro è ormai chiaro. Sull’identità di quella classe il contrasto di merito tra la tesi della classe “in the money” e quella della classe “maltrattata” è stato in larga parte orientato dalla Cassazione e dal correttivo, che ora richiede espressamente una classe di creditori a cui è offerto un importo non integrale. Resta pendente il rinvio pregiudiziale sui privilegiati dilazionati. L’assunzione prudenziale: se conti su una sola classe per omologare il concordato, quella classe deve essere di privilegiati parzialmente falcidiati e “nel denaro” secondo la graduazione; non affidarti né a chirografari né a creditori pagati per intero, e non usare la finanza esterna per renderli interessati.

Cosa significa per te

Per l’impresa, la scelta si semplifica così. Se hai un ragionevole affidamento sull’adesione di tutte le classi, il PRO ti consente di distribuire il valore con libertà, anche premiando fornitori strategici rispetto a creditori di rango superiore. Se prevedi anche un solo dissenso, il PRO ti espone alla mancata omologazione e la via naturale è il concordato in continuità, accettando le regole della priorità assoluta sul valore di liquidazione e della priorità relativa sul plusvalore. Il vantaggio della ristrutturazione trasversale si paga con un piano costruito secondo la graduazione: per questo la scelta va fatta prima di scrivere la proposta, non dopo il voto.

Per il creditore, la conseguenza è speculare: nel PRO il tuo voto, se determina l’esito della classe, ha un potere di veto; nel concordato in continuità il tuo dissenso può essere superato, ma hai a disposizione argomenti forti se la tua classe è trattata peggio di una classe di pari grado.

Questione aperta n. 3: se il piano è liquidatorio, il PRO è davvero un’alternativa al concordato?

La questione

“La mia società ha cessato l’attività operativa: restano immobili e crediti da incassare. Il concordato liquidatorio mi chiede finanza esterna e il 20% ai chirografari, che non riesco a garantire. Posso usare il PRO, che non ha queste soglie?”

Cosa hanno deciso i giudici

L’orientamento favorevole. Il Tribunale di Milano, con decreto del 9 novembre 2024, ha ritenuto ammissibile un PRO di natura eminentemente liquidatoria, sostenendo che le modifiche apportate all’art. 64-bis dal correttivo abbiano fugato i dubbi sollevati in dottrina, e ha precisato che la vendita dei beni deve comunque rispettare il principio di competitività tipico delle procedure concorsuali. In precedenza, secondo quanto riportato dalla prassi, anche il Tribunale di Roma con decreto del 3 luglio 2024 aveva escluso un’incompatibilità del PRO con un piano liquidatorio.

L’orientamento contrario. Il Tribunale di Roma, con la decisione del 25 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile un PRO che prevedeva la cessazione completa dell’attività. Valorizzando la matrice europea dell’istituto (la Direttiva 2019/1023 riguarda la ristrutturazione delle imprese risanabili) e il nuovo comma 9-bis dell’art. 64-bis, che collega i trasferimenti d’azienda autorizzati alla funzionalità rispetto alla continuità, il collegio ha escluso che il PRO possa avere natura meramente liquidatoria, ammettendo soltanto la cessione dei beni non funzionali all’attività. La stessa linea è condivisa da autorevole dottrina, che legge nella Relazione illustrativa al correttivo l’idea di un PRO finalizzato alla continuità.

La riqualificazione sostanziale. Nella stessa vicenda milanese, con la sentenza di omologazione del 5 giugno 2025, il Tribunale di Milano ha qualificato come piano in continuità quello di una società immobiliare che prevedeva cinque anni di gestione degli immobili prima della vendita. Il messaggio è che il giudice guarda la sostanza, non il nome che il debitore dà al piano.

C’è contrasto? Sì, ed è il punto di maggiore incertezza

Il contrasto è dichiarato e non risolto dalla Cassazione. Sul versante del concordato, invece, le regole sono scritte nella legge: soglia del 20% ai chirografari e incremento dell’attivo di almeno il 10% con risorse esterne. L’assunzione prudenziale: un PRO puramente liquidatorio, usato per evitare le soglie del concordato liquidatorio, è esposto a un rischio di inammissibilità che dipende dall’orientamento del tribunale competente; se l’impresa può conservare un nucleo di attività o trasferire l’azienda in esercizio, il rischio si riduce in modo sensibile.

C’è un ulteriore profilo da considerare. Se il PRO liquidatorio non ottiene l’unanimità e il debitore lo converte in concordato ai sensi dell’art. 64-quater, la conversione porta con sé le regole del concordato liquidatorio, comprese le soglie, e non consente di accedere alla ristrutturazione trasversale, che l’art. 112 riserva alla continuità. In altre parole, la “via di fuga” del PRO liquidatorio è un concordato liquidatorio che deve rispettare proprio i requisiti che si voleva evitare.

Cosa significa per te

Se l’attività è cessata, prima di scegliere il PRO verifica l’orientamento del tribunale competente e chiediti se esiste un’alternativa di continuità indiretta, per esempio un’affittuaria o un acquirente dell’azienda in esercizio. Se non esiste, metti a confronto in modo realistico il concordato liquidatorio, con la finanza esterna necessaria, e il PRO liquidatorio, con il rischio processuale che comporta. Nel liquidatorio il vero confronto non è tra PRO e concordato, ma tra il costo della finanza esterna e il rischio di una declaratoria di inammissibilità che può aprire la strada alla liquidazione giudiziale.

Per il creditore chirografario, la differenza è concreta: nel concordato liquidatorio la legge ti garantisce una soglia minima; nel PRO liquidatorio la tua tutela passa per il voto della tua classe e, se sei dissenziente, per il confronto con quanto otterresti nella liquidazione giudiziale.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593

Il contesto

Tra le decisioni esaminate, questa ordinanza merita una lettura autonoma, perché tocca contemporaneamente i due elementi che più differenziano il concordato dal PRO: il superamento del dissenso del Fisco e la ristrutturazione trasversale. Il caso riguardava una società sottoposta a istanza di liquidazione giudiziale da parte dell’agente della riscossione, che aveva proposto un concordato in continuità diretta con sei classi e transazione fiscale e previdenziale. Il piano prevedeva trentasei mesi di attività, flussi destinati ai creditori per circa 350.000 euro e un apporto di terzi di 4 milioni. Le classi favorevoli (lavoratori, professionisti e artigiani privilegiati, chirografari) rappresentavano poco più del 7% dei crediti; le classi contrarie o silenti (INPS e INAIL, Erario, tributi locali) quasi il 93%. Tribunale di Lucca e Corte d’Appello di Firenze avevano negato l’omologazione e aperto la liquidazione giudiziale.

La motivazione, in linguaggio piano

La Corte ha sviluppato tre passaggi, formulandoli come principi ai quali intende attenersi.

Primo: nel regime anteriore al correttivo del 2024, il cram down fiscale non si combinava con la ristrutturazione trasversale del concordato in continuità. Trasformare il “no” del Fisco in un “sì” e poi usare quel “sì” per omologare contro la maggioranza delle classi significherebbe sovrapporre due finzioni legali; un effetto così dirompente richiede una norma espressa, che è arrivata solo con il correttivo e solo per le proposte successive.

Secondo: la classe chirografaria non può essere da sola la classe che regge l’omologazione “a minoranza”, perché la norma si riferisce a creditori che sarebbero soddisfatti rispettando la graduazione delle prelazioni, e i chirografari non sono graduati.

Terzo: la finanza esterna non fa parte del plusvalore da continuità. Non può quindi servire per rendere “interessata” una classe che, senza quell’apporto, non riceverebbe nulla.

Sul profilo residuo, cioè se una classe di privilegiati pagati integralmente ma oltre centottanta giorni possa essere considerata “parte interessata” ai sensi della Direttiva, la Corte non ha ritenuto la soluzione evidente e ha sospeso il giudizio rimettendo la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il primo cambiamento riguarda le imprese con procedure depositate prima del 28 settembre 2024: per loro, il dissenso del Fisco non è superabile combinando i due meccanismi, e la Cassazione lo ha confermato anche con l’ordinanza n. 19790/2026.

Il secondo cambiamento riguarda tutti: la ristrutturazione trasversale è uno strumento potente ma selettivo, che funziona solo con classi costruite secondo la graduazione e con un’analisi accurata di come il valore si distribuirebbe applicando la priorità assoluta. Chi sceglie il concordato “perché tanto si supera il dissenso” deve sapere che il superamento ha requisiti precisi e verificabili.

Il terzo cambiamento è di metodo: la decisione mostra come, sulle questioni di sistema della crisi d’impresa, la partita possa arrivare non solo in Cassazione ma fino alla Corte di Giustizia. È un dato da considerare quando si sceglie lo strumento: le posizioni assunte nel piano e nel primo grado devono reggere lungo tutti i gradi di giudizio.

Una postilla sulla vita del concordato dopo l’omologazione completa il quadro. Con l’ordinanza n. 22229/2026, depositata nell’agosto 2026 e relativa a un concordato in continuità della legge fallimentare, la Cassazione ha affermato che la facoltà del debitore di modificare la proposta vale solo fino all’omologazione: dopo, il concordato vincola debitore e creditori e non può essere rinegoziato unilateralmente. Nel CCII, l’art. 58 consente modifiche sostanziali del piano dopo l’omologazione, con rinnovo dell’attestazione e garanzie per i creditori, ma non della proposta. Chi sceglie lo strumento deve quindi calibrare la proposta pensando anche alla sua tenuta nel tempo.

I principi applicati ai casi reali: tre scenari di scelta

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi seguiti dallo studio. Servono a vedere come i principi esaminati orientano la scelta tra PRO e concordato su dati concreti.

Scenario 1: il Fisco pesa più della metà del passivo

Ipotesi. Una società manifatturiera in continuità diretta ha un passivo di 6.842.300 €, così composto: crediti tributari e previdenziali 3.918.450 € (circa il 57%), banche con ipoteca 1.205.700 €, fornitori chirografari 1.462.980 €, lavoratori 255.170 €. La proposta offre ai crediti pubblici il 24%; l’attestazione stima che, in liquidazione giudiziale, gli stessi crediti otterrebbero il 17,3%. La domanda è depositata nel 2026, quindi dopo il correttivo. L’Agenzia delle Entrate comunica il voto contrario.

Sviluppo con il PRO. La classe dei crediti pubblici vota contro. Manca l’unanimità delle classi, l’art. 64-bis non prevede alcuna omologazione forzosa e l’art. 112 è escluso. Il PRO non è omologabile.

Sviluppo con il concordato in continuità. Le classi sono quattro: A banche ipotecarie, B crediti pubblici, C fornitori strategici, D altri chirografari. Votano a favore A e C; contro B e D. Due classi su quattro non sono la maggioranza. Si applica però l’art. 88, comma 4: il trattamento dei crediti pubblici (24%) non è deteriore rispetto alla liquidazione (17,3%). Con il criterio della “conversione”, l’adesione di B è determinante e si considera acquisita: le classi favorevoli diventano tre su quattro, tra cui una classe di creditori muniti di prelazione. In alternativa, con la “sterilizzazione”, escludendo B dal calcolo restano tre classi, di cui due favorevoli: la maggioranza c’è comunque. Il tribunale verifica poi le altre condizioni dell’art. 112, comma 2: distribuzione del valore di liquidazione secondo la graduazione, trattamento delle classi dissenzienti non inferiore a quello delle classi di pari grado, nessun creditore pagato oltre il proprio credito.

Esito. Con questi numeri, il PRO è uno strumento inadatto; il concordato in continuità consente di arrivare all’omologazione nonostante il dissenso del Fisco, purché il piano rispetti le regole distributive. Se la domanda fosse stata depositata prima del 28 settembre 2024, alla luce di Cass. n. 19790/2026 e n. 15593/2026, il dissenso pubblico non sarebbe stato superabile nella continuità.

Scenario 2: un PRO che manca l’unanimità per astensione

Ipotesi. Un PRO in continuità prevede quattro classi. La classe dei fornitori chirografari ha crediti ammessi al voto per 2.317.640 €. Votano creditori per 1.093.200 €; i favorevoli sono 1.010.880 €. Le altre tre classi approvano.

Sviluppo. Primo criterio: maggioranza dei crediti ammessi al voto, cioè più di 1.158.820 €. I favorevoli non la raggiungono. Secondo criterio: due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno metà dei crediti della classe. I due terzi dei votanti sarebbero 728.800 € e i favorevoli li superano; ma hanno votato crediti pari a circa il 47,2% della classe, sotto la soglia della metà. La classe non approva, e il PRO perde l’unanimità.

Le strade aperte. Il debitore dispone di un termine di quindici giorni per chiedere il riconteggio o convertire la procedura in concordato preventivo (art. 64-quater). Se converte in concordato in continuità, la maggioranza delle classi (tre su quattro, tra cui una di privilegiati) consentirebbe la ristrutturazione trasversale. Ma c’è un costo: il piano del PRO aveva destinato ai fornitori strategici il 31% pur lasciando ai privilegiati degradati il 22%. Nel concordato il valore di liquidazione va distribuito secondo la graduazione e, sul plusvalore, le classi di grado superiore devono ricevere un trattamento più favorevole di quelle inferiori; inoltre, alla luce di Trib. Brescia n. 511/2025, la classe dissenziente non può essere trattata peggio delle classi di pari grado.

Esito. La conversione salva la procedura, ma impone di riscrivere la distribuzione. La lezione pratica: se la tenuta dell’unanimità è incerta, conviene progettare fin dall’inizio un PRO la cui distribuzione sia compatibile anche con le regole del concordato in continuità, così che la conversione non diventi una riscrittura completa del piano.

Scenario 3: la società immobiliare senza più attività

Ipotesi. Una società immobiliare ha cessato l’attività. L’attivo realizzabile è stimato in 2.384.600 €. Pagati i crediti prededucibili e privilegiati, resta per i chirografari, compresi i privilegiati degradati, un importo di 312.400 € su un totale di 3.276.900 €, pari a circa il 9,5%.

Sviluppo con il concordato liquidatorio. L’art. 84, comma 4, richiede almeno il 20% ai chirografari, cioè 655.380 €, e un apporto esterno che incrementi l’attivo di almeno il 10%, cioè almeno 238.460 €. Per arrivare al 20% occorre un apporto di almeno 342.980 € (655.380 meno 312.400), che rispetta anche la soglia del 10%. Se i soci o un terzo lo garantiscono, il concordato liquidatorio è percorribile; altrimenti non lo è.

Sviluppo con il PRO. La soglia del 20% non c’è. Il piano può offrire il 9,5% purché tutte le classi approvino e ciascun creditore dissenziente riceva almeno quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale. Ma il piano è meramente liquidatorio: davanti a un tribunale che segue l’impostazione di Trib. Roma 25 marzo 2025 rischia l’inammissibilità già in apertura, senza termine per integrare; davanti a un tribunale che segue Trib. Milano 9 novembre 2024 può essere ammesso, con vendite competitive.

Esito. Se il PRO non ottiene l’unanimità e viene convertito, si torna al concordato liquidatorio con le sue soglie, e senza accesso alla ristrutturazione trasversale. La scelta razionale dipende quindi da tre variabili: la disponibilità reale di finanza esterna, l’orientamento del tribunale competente e la probabilità di consenso unanime delle classi.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. La colonna “rilevanza pratica” va letta pensando alla scelta tra i due strumenti: alcune decisioni rafforzano il concordato come via per superare il dissenso, altre segnalano i rischi propri del PRO, altre ancora valgono per entrambi. Le date sono quelle riportate dalle fonti consultate; per l’ordinanza n. 22229/2026 le fonti indicano il deposito nell’agosto 2026.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza per la scelta
Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521Controllo del giudice sulla fattibilitàControllo di legittimità sempre consentito, merito economico ai creditoriBase comune a PRO e concordato
Cass., Sez. I, ord. 15 aprile 2026, n. 9605Ammissione del concordato in continuitàScrutinio di legalità sostanziale già in aperturaNessun ingresso “morbido” nel concordato
Cass., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960Ammissione e impugnabilitàPrincipio ribadito nell’interesse della legge; inammissibilità non ricorribile se non si apre la liquidazioneGli errori iniziali sono difficili da recuperare
Trib. Roma, 25 marzo 2025Controllo in apertura e PRO liquidatorioControllo sostanziale, niente termine per integrare, no PRO meramente liquidatorioRischio elevato per PRO senza continuità
C. App. L’Aquila, 25 settembre 2025, n. 1011Ampiezza del controllo nel PROVerifica anche di completezza e ragionevolezza dell’attestazionePRO e concordato richiedono la stessa qualità di attestazione
Cass., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348Qualificazione della continuitàPrevalenza e identità tra attività ante e postLa continuità va dimostrata nel piano
Cass., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790Cram down fiscale ante correttivoApplicabile solo al concordato liquidatorioDomande pre 28.9.2024: Fisco non superabile in continuità
Trib. Napoli, 24 aprile 2024Cram down fiscale in continuitàAmmesso anche nella continuità (orientamento superato in legittimità)Testimonia il contrasto risolto dalla Cassazione
Cass., Sez. I, ord. interl. 21 maggio 2026, n. 15593Cram down fiscale, classe interessata, finanza esternaNo sommatoria ante correttivo; chirografari non decisivi; finanza esterna fuori dal plusvalore; rinvio CGUEDefinisce i limiti reali della ristrutturazione trasversale
Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663Omologazione con una sola classePossibile se la classe è qualificata e la graduazione è rispettataVantaggio strutturale del concordato sul PRO
Trib. Brescia, 30 dicembre 2025, n. 511Non discriminazione tra classiRigettata l’omologazione con classe dissenziente trattata peggio di pari gradoIl superamento del dissenso ha regole rigide
Cass. n. 22169/2024 e n. 22474/2024Surplus da continuità (legge fallimentare)Il plusvalore non era liberamente distribuibileSpiega la rigidità distributiva del concordato
Trib. Milano, 9 novembre 2024PRO liquidatorioAmmissibile, con vendite competitiveIl PRO liquidatorio è possibile in alcuni tribunali
Trib. Roma, 3 luglio 2024PRO liquidatorioNessuna incompatibilità con piano liquidatorioConferma il contrasto tra uffici
Trib. Milano, 5 giugno 2025Qualificazione del PROCinque anni di gestione prima della vendita: continuitàConta la sostanza, non l’etichetta
Cass., Sez. I, ord. n. 22229/2026Modifica dopo l’omologazioneLa proposta omologata non è modificabile unilateralmenteLa proposta va calibrata sulla durata del piano

La sintesi operativa

Dalle decisioni esaminate si ricavano alcuni criteri pratici per scegliere tra PRO e concordato, validi sia per l’impresa che propone sia per il creditore che vota.

  • Se il consenso di tutte le classi è realistico, il PRO offre la massima libertà distributiva; se anche una sola classe è incerta, il concordato in continuità è lo strumento più robusto.
  • Nel PRO il “no” della classe pubblica blocca l’omologazione: non esiste cram down fiscale né ristrutturazione trasversale.
  • Nel concordato in continuità, per le domande successive al correttivo, il dissenso del Fisco si supera solo con un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione e nei limiti dei criteri di conversione e sterilizzazione.
  • Per le domande regolate dal testo anteriore al correttivo, il cram down fiscale non opera nella continuità.
  • L’omologazione con una sola classe favorevole è possibile, ma quella classe deve essere di privilegiati falcidiati e “nel denaro” secondo la graduazione.
  • La finanza esterna non rende “interessata” una classe che altrimenti non riceverebbe nulla.
  • Una classe dissenziente non può essere trattata peggio delle classi di pari grado: la non discriminazione è un limite invalicabile del superamento del dissenso.
  • Il PRO meramente liquidatorio è esposto al rischio di inammissibilità secondo il tribunale competente; il concordato liquidatorio richiede invece il 20% ai chirografari e l’incremento dell’attivo del 10% con risorse esterne.
  • In entrambi gli strumenti il controllo del tribunale in apertura è di legalità sostanziale: piano, classi e attestazione vanno completati prima del deposito.
  • La conversione del PRO in concordato è una valvola di sicurezza, ma importa le regole distributive del concordato: conviene progettare il PRO in modo compatibile con esse.
  • Dopo l’omologazione la proposta non si rinegozia: il piano va dimensionato per reggere anche agli scostamenti prevedibili.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Il PRO è sempre più conveniente per l’impresa perché lascia più libertà? No. La libertà distributiva vale solo se tutte le classi approvano. Le pronunce sul concordato, a partire da Cass. n. 7663/2026, mostrano che il vantaggio competitivo del concordato in continuità è proprio la possibilità di omologare con classi dissenzienti, perfino con una sola classe qualificata. Se il consenso unanime non è ragionevolmente sicuro, la libertà del PRO rischia di restare sulla carta.

Ho un debito importante con l’Agenzia delle Entrate: quale strumento scelgo? Se l’adesione dell’amministrazione finanziaria non è già stata negoziata, il PRO è esposto al veto della classe pubblica. Il concordato in continuità, per le domande depositate dopo il correttivo, consente l’omologazione anche senza adesione, purché il trattamento proposto non sia deteriore rispetto alla liquidazione e ricorrano le condizioni dell’art. 88, comma 4, come ricostruite da Cass. n. 15593/2026. Per le domande anteriori, Cass. n. 19790/2026 esclude il cram down fiscale nella continuità.

Se il PRO non passa, perdo tutto il lavoro fatto? Non necessariamente. L’art. 64-quater consente di convertire la procedura in concordato preventivo. Ma la conversione porta con sé le regole del concordato: graduazione sul valore di liquidazione, non discriminazione tra classi (Trib. Brescia n. 511/2025) e, se il piano è liquidatorio, le soglie dell’art. 84, comma 4. Un PRO progettato già compatibile con queste regole rende la conversione molto meno traumatica.

Posso entrare in procedura con un piano ancora incompleto e sistemarlo dopo? È sempre più difficile. Cass. n. 9605/2026 e n. 22960/2026 per il concordato, Trib. Roma 25 marzo 2025 e C. App. L’Aquila n. 1011/2025 per il PRO, richiedono un controllo di legalità sostanziale già in apertura. Se la domanda viene dichiarata inammissibile, i rimedi sono limitati e il rischio di apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori diventa concreto.

Da creditore chirografario, cosa cambia per me se l’impresa sceglie l’uno o l’altro? Nel PRO il voto della tua classe può essere decisivo e, se sei dissenziente, puoi opporti dimostrando che la liquidazione giudiziale ti darebbe di più. Nel concordato in continuità il dissenso della tua classe può essere superato, ma la Cassazione (n. 15593/2026) esclude che una classe di soli chirografari possa reggere da sola l’omologazione “a minoranza”, e la non discriminazione ti protegge da trattamenti peggiori rispetto a classi di pari grado. Nel concordato liquidatorio, infine, hai la garanzia legale del 20%.

Cosa può fare lo Studio Monardo per scegliere e sostenere lo strumento giusto

Le pronunce esaminate diventano utili solo se applicate al fascicolo concreto dell’impresa o del creditore. Ecco che cosa facciamo, applicando questi orientamenti al tuo caso.

  1. Verifichiamo i presupposti di accesso: accertiamo che l’impresa sia un imprenditore commerciale non minore, in crisi o insolvente, e che la qualificazione in continuità o liquidatoria sia coerente con il contenuto reale del piano, secondo i criteri di Cass. n. 348/2025.
  2. Mappiamo il passivo per peso di voto: individuiamo le classi possibili e il peso di ciascun creditore, con particolare attenzione a Erario, enti previdenziali e banche, per stimare in anticipo la probabilità di un consenso unanime.
  3. Confrontiamo PRO e concordato sugli stessi numeri: costruiamo per entrambi gli strumenti lo scenario di voto e di omologazione, inclusa la ristrutturazione trasversale e il cram down fiscale ove applicabili, e indichiamo quale dei due regge meglio i dissensi prevedibili.
  4. Impostiamo la transazione fiscale e previdenziale: con lo staff di avvocati e commercialisti prepariamo la proposta ai creditori pubblici e verifichiamo che il trattamento risulti non deteriore rispetto alla liquidazione, come richiesto dall’art. 88.
  5. Simuliamo la distribuzione secondo la graduazione: ricostruiamo il valore di liquidazione e il plusvalore da continuità, separiamo la finanza esterna e individuiamo le classi che possono qualificarsi come “interessate” secondo Cass. n. 15593/2026.
  6. Controlliamo la non discriminazione tra classi: verifichiamo che nessuna classe potenzialmente dissenziente riceva un trattamento inferiore a quello delle classi di pari grado, per evitare esiti come quello di Trib. Brescia n. 511/2025.
  7. Esaminiamo l’attestazione prima del deposito: la leggiamo con i criteri di legalità sostanziale fissati dalla Cassazione e dalle corti di merito, segnalando le lacune che potrebbero portare all’inammissibilità in apertura.
  8. Progettiamo la conversione in anticipo: se scegliamo il PRO, predisponiamo una distribuzione compatibile con le regole del concordato, così che l’eventuale conversione ex art. 64-quater non richieda di riscrivere il piano.
  9. Assistiamo i creditori nel voto e nell’opposizione: valutiamo la posizione della classe, la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e gli argomenti di non discriminazione, redigendo opposizioni circoscritte ai motivi ammessi.
  10. Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione: impugniamo i provvedimenti di inammissibilità, omologazione o diniego mantenendo la stessa strategia impostata dall’analisi iniziale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia in cui la Cassazione ha appena ridisegnato i confini del cram down fiscale e della ristrutturazione trasversale, e ha rimesso una questione decisiva alla Corte di Giustizia UE, l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ha un peso concreto: le scelte fatte nel piano e nel primo grado vengono difese fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa linea, senza cambi di strategia tra un grado e l’altro. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa completa il quadro sul fronte della trattativa con i creditori, che nel PRO decide l’unanimità e nel concordato determina quali classi votano a favore.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare in cui avvocati e commercialisti operano insieme sullo stesso fascicolo: i profili giuridici della scelta dello strumento, delle classi e delle impugnazioni e quelli economici del piano, della transazione fiscale e della stima liquidatoria vengono esaminati in modo integrato.

In chiusura

Tra PRO e concordato non esiste uno strumento migliore in assoluto. Esiste lo strumento che regge meglio i dissensi prevedibili della singola impresa: il PRO quando il consenso unanime è a portata di mano e la libertà distributiva fa la differenza; il concordato in continuità quando occorre superare il “no” di una classe o del Fisco, accettando regole distributive più rigide; il concordato liquidatorio quando la finanza esterna c’è e la continuità no. Le pronunce del 2025 e del 2026 hanno reso questa scelta più prevedibile, ma anche più tecnica.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coincidono con i suoi snodi: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente gli strumenti di regolazione della crisi e il confronto con i creditori su cui si gioca il voto; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario presidia le classi di banche ed Erario, quasi sempre decisive; l’abilitazione di avvocato cassazionista consente di sostenere le questioni ancora aperte fino al giudizio di legittimità.

📩 La scelta dello strumento si fa prima del deposito, non dopo il voto: scrivici oggi, trovi tutti i contatti per raggiungerci al termine di questa pagina.

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