Sette convinzioni diffuse su ipoteca del garante e concordato, verificate una per una
Quando un’impresa finisce in liquidazione giudiziale – la procedura che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, “CCII”) ha introdotto al posto del vecchio fallimento – e poi ne esce con un concordato, intorno a chi ha messo a garanzia la propria casa si crea quasi sempre una nebbia fitta. Il genitore che ha ipotecato l’appartamento per il mutuo aziendale del figlio, il socio di una S.r.l. che ha offerto il capannone di famiglia, l’amico che ha “firmato in banca” concedendo ipoteca su un terreno: sono tutti terzi datori di ipoteca, cioè persone che non devono nulla in prima persona, ma che hanno vincolato un proprio bene al debito di qualcun altro.
Su questa figura circolano convinzioni che nascono da un fondo di verità e poi si deformano nel passaparola: “con il concordato si chiude tutto”, “la banca ormai è bloccata”, “il garante paga solo la percentuale”. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede che l’ipoteca si cancelli da sola non si oppone quando dovrebbe, non tratta quando potrebbe, e scopre la verità con l’avviso di vendita all’asta.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:
- “Con il concordato l’ipoteca sulla casa del garante si cancella da sola.”
- “Il terzo datore di ipoteca non è un fideiussore, quindi gode della riduzione concordataria.”
- “Basta una clausola nella proposta di concordato per liberare i garanti.”
- “Finché c’è la liquidazione giudiziale, la banca non può toccare i beni del terzo.”
- “Se la banca non si insinua al passivo, perde la garanzia sul bene del terzo.”
- “Chi ha perso la casa all’asta si rifà per intero sul debitore, al valore di mercato.”
- “Se il garante è socio, l’ipoteca resta comunque in piedi per l’intero debito.”
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la sorte dell’ipoteca del terzo si decide all’incrocio di tre materie che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presidia con competenze certificate: la crisi d’impresa, in cui opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il diritto bancario, perché quasi sempre il creditore ipotecario è una banca, e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; il contenzioso esecutivo fino all’ultimo grado, perché quando la banca aggredisce il bene del terzo la partita si gioca nelle opposizioni, e l’Avvocato è cassazionista. Quando poi il terzo datore è una persona fisica che rischia di non reggere il peso, entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento.
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Mito n. 1 – “Con il concordato l’ipoteca sulla casa del garante si cancella da sola”
Il mito: “Quando l’azienda chiude la liquidazione giudiziale con un concordato omologato, il debito è sistemato e l’ipoteca sulla casa di chi aveva garantito viene cancellata automaticamente.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci, e per due ragioni molto concrete. La prima: il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240-253 CCII, erede del vecchio concordato fallimentare) chiude davvero la procedura e libera il debitore da tutto ciò che eccede quanto promesso nella proposta. Chi sente dire “il debitore è liberato” tende a pensare che, se il debito non c’è più, non c’è più nemmeno ciò che lo garantisce. In più il codice civile conferma questa intuizione in linea generale: l’art. 2878 c.c. prevede che l’ipoteca si estingua con l’estinzione dell’obbligazione garantita. L’ipoteca è un diritto accessorio, vive finché vive il credito.
La seconda ragione è procedurale: al termine dell’esecuzione del concordato il giudice delegato emette provvedimenti che riguardano anche le ipoteche. Chi ha sentito parlare di “cancellazione delle ipoteche a fine concordato” ne deduce che tutte le ipoteche spariscono.
La realtà
Il passaggio che il passaparola ha perso per strada è che l’effetto liberatorio del concordato riguarda il debitore concordatario, non il credito in sé e non chi lo garantisce. L’art. 248 CCII è netto: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, ma i creditori conservano l’azione per l’intero credito contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il credito, quindi, non si estingue: nei confronti del debitore diventa esigibile solo nella misura concordataria, mentre resta intatto nei confronti di chi ha garantito.
Ne segue che l’art. 2878 c.c. non può operare: l’obbligazione garantita non è estinta, è solo “falcidiata” nel rapporto con il debitore principale. L’ipoteca concessa dal terzo su un bene proprio continua a garantire l’intero credito residuo, anche dopo l’omologazione e l’esecuzione del concordato.
Quanto alla “cancellazione delle ipoteche” a fine procedura, la Cassazione ha chiarito sotto la vecchia legge (art. 136 l.fall., oggi ripreso dall’art. 249 CCII) che il potere del giudice delegato riguarda solo le ipoteche iscritte a garanzia dell’esecuzione del concordato, non quelle preesistenti a favore dei creditori. Se il giudice non può cancellare nemmeno le ipoteche anteriori sui beni del debitore, a maggior ragione non può toccare quelle che gravano sui beni di un terzo estraneo alla procedura.
La prova
Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4698 ha escluso che il giudice delegato, nella verifica dell’esecuzione del concordato fallimentare, possa ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte prima del fallimento a vantaggio dei creditori: la norma si riferisce solo alle garanzie prestate per l’esecuzione del concordato, e una cancellazione generalizzata contrasterebbe con le regole generali sull’estinzione dell’ipoteca. Sul fronte specifico del terzo datore, Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2011, n. 13447 ha respinto la tesi secondo cui il concordato fallimentare, sostituendo l’obbligazione originaria, avrebbe estinto anche la garanzia del terzo: la banca ha potuto procedere esecutivamente sul bene ipotecato dopo l’omologazione.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è quello di abbassare la guardia nel momento peggiore. Il terzo datore convinto che “è tutto finito” non verifica il proprio estratto ipotecario, non apre una trattativa con la banca per definire il residuo, non prepara le eventuali difese. Poi riceve la notifica del titolo esecutivo e del precetto con l’indicazione del suo immobile, e scopre che il creditore sta chiedendo la differenza tra quanto incassato dal concordato e l’intero credito originario, interessi compresi entro i limiti di legge. A quel punto i tempi per reagire sono stretti e le alternative si sono ridotte.
Mito n. 2 – “Il terzo datore di ipoteca non è un fideiussore, quindi l’art. 248 non lo riguarda”
Il mito: “La legge dice che il creditore conserva l’azione contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il terzo datore di ipoteca non è nessuno di questi: quindi a lui si estende la riduzione del concordato.”
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità è tecnico e merita rispetto. Il terzo datore di ipoteca è davvero una figura diversa dal fideiussore. Il fideiussore si obbliga personalmente: risponde con tutto il suo patrimonio, è un debitore a pieno titolo. Il terzo datore, invece, non assume alcuna obbligazione: offre un bene, e risponde solo con quel bene. Gli studiosi parlano di “responsabilità senza debito”. L’art. 248 CCII, come prima l’art. 135 l.fall. e come l’art. 117 CCII per il concordato preventivo, elenca coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, e non nomina espressamente il terzo datore di ipoteca. Chi legge la norma alla lettera è portato a concludere che la sua posizione sia diversa, e che quindi a lui giovi l’effetto esdebitatorio.
Non a caso questo argomento è stato portato fino in Cassazione da chi aveva subito l’espropriazione.
La realtà
In realtà la norma va letta per la sua funzione, non solo per il suo elenco. La regola dell’art. 248 CCII esprime un principio: il concordato è un beneficio per il debitore insolvente, non per chi ha garantito il suo debito. Le garanzie servono proprio a proteggere il creditore dall’insolvenza del debitore principale; se il concordato le travolgesse, verrebbero meno nel momento esatto in cui dovrebbero funzionare. La stessa logica vale, a maggior ragione, per una garanzia reale su un bene che non è mai entrato nella procedura.
La giurisprudenza ha quindi ricondotto il terzo datore al regime dei garanti: il creditore conserva il diritto di soddisfarsi sul bene ipotecato per tutto ciò che non ha ricevuto dal concordato. Il fatto che il terzo datore non sia “debitore” non lo protegge dalla falcidia: al contrario, gli toglie ogni titolo per invocare un beneficio pensato per il debitore.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, chi ha dato ipoteca per un’azienda in crisi deve ragionare da garante fin dal primo giorno della procedura, e non aspettare che il concordato “sistemi” anche la sua posizione.
Attenzione però al rovescio della medaglia, che spesso viene dimenticato: proprio perché non è un debitore, il terzo datore risponde solo nei limiti del bene ipotecato e dell’importo iscritto. Il creditore non può aggredire altri suoi beni, né il suo stipendio, né il suo conto corrente, a meno che il terzo non abbia anche firmato una fideiussione.
La prova
Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2011, n. 13447 ha esaminato esattamente questa tesi – sostenuta dalla terza datrice – secondo cui, non avendo assunto un’obbligazione personale, la sua garanzia si sarebbe estinta con l’omologazione del concordato fallimentare. La Corte l’ha respinta e ha confermato la legittimità dell’espropriazione promossa contro la terza datrice dopo il concordato. Lo stesso inquadramento emerge, a contrario, da Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2014, n. 3163, che ha sì esteso l’effetto esdebitatorio a un’ipoteca, ma solo perché il datore non era un vero terzo (era un socio illimitatamente responsabile: v. Mito n. 7), ribadendo che nei confronti dei terzi il creditore conserva intatti i propri diritti.
Cosa rischia chi ci crede
Chi impugna l’esecuzione sostenendo che il concordato gli ha ridotto il debito costruisce l’opposizione su un argomento che la Cassazione ha già respinto. Il risultato tipico è il rigetto con condanna alle spese, mentre la procedura esecutiva prosegue. E, soprattutto, si spreca il tempo in cui si sarebbero potute far valere le difese che davvero esistono: contestazioni sull’ammontare residuo, eccezioni che il terzo può opporre come il debitore (art. 2870 c.c.), liberazione per fatto del creditore (art. 2869 c.c.), verifica della regolarità della notifica di titolo e precetto.
Mito n. 3 – “Basta una clausola nella proposta di concordato per liberare i garanti”
Il mito: “Se nella proposta di concordato scriviamo che, con l’omologazione, sono liberati anche i garanti e i terzi datori di ipoteca, e i creditori votano a favore, le garanzie cadono per tutti.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nella grande flessibilità che il Codice della crisi riconosce alle proposte concordatarie. Nel concordato nella liquidazione giudiziale la proposta può arrivare da uno o più creditori o da un terzo (art. 240 CCII), può prevedere la suddivisione in classi, trattamenti differenziati, cessione di beni, accollo da parte di un assuntore; il terzo che propone può persino limitare i propri impegni ai soli creditori ammessi al passivo. Una procedura così duttile sembra poter contenere qualsiasi patto, compresa la liberazione dei garanti. In più, c’è un’intuizione “democratica”: se la maggioranza dei creditori approva, perché il patto non dovrebbe valere?
La realtà
Gli effetti del concordato verso i garanti sono fissati dalla legge e sottratti alla disponibilità delle parti. L’art. 248 CCII (come l’art. 117 CCII nel concordato preventivo) è una deroga espressa alle regole del codice civile che, in altri contesti, estendono ai condebitori e ai fideiussori gli effetti favorevoli della remissione. Questa deroga serve a rendere il concordato accettabile per i creditori: votano sapendo che le garanzie restano. Una clausola della proposta che le facesse cadere ribalterebbe il patto implicito su cui si regge il voto, e imporrebbe ai creditori dissenzienti o assenti la perdita di un diritto che la legge conserva loro.
Quindi: una clausola liberatoria dei garanti inserita nella proposta non vincola il creditore che non l’abbia accettata individualmente. Il voto favorevole al concordato non equivale a una rinuncia alla garanzia del terzo.
Ciò che invece è possibile – ed è qui che il mito ha un nucleo vero – è un accordo individuale fra il singolo creditore e il terzo datore: la banca può liberamente rinunciare all’ipoteca, o consentirne la cancellazione a fronte di un pagamento a saldo, con un atto separato e consapevole. È la strada della trattativa, non quella della clausola di massa.
La prova
Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382 ha affermato, in materia di concordato preventivo, che l’effetto esdebitatorio non può essere esteso ai coobbligati in forza di un patto inserito nella proposta, perché la disciplina degli effetti del concordato è stabilita dalla legge e non è negoziabile; nella stessa decisione la Corte ha richiamato il proprio precedente, Cass. civ. 4 agosto 2017, n. 19609, sull’esclusione del fideiussore non pagante dal voto. Il principio, fondato su una norma (l’art. 184 l.fall., oggi art. 117 CCII) identica nella sostanza all’art. 248 CCII, si applica con la stessa logica al concordato nella liquidazione giudiziale.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio più comune riguarda l’imprenditore-garante: il titolare o il familiare che propone (o fa proporre da un terzo) un concordato contando sulla clausola liberatoria per “salvare” la casa ipotecata. Omologato il concordato, la banca dissenziente agisce comunque sul bene. Peggio: chi aveva messo risorse nel concordato confidando nella liberazione si ritrova ad aver pagato due volte – una percentuale ai creditori in procedura e il residuo alla banca sul proprio immobile. La pianificazione corretta impone di trattare la posizione del garante in parallelo, con accordi individuali, e non dentro la proposta.
Mito n. 4 – “Finché c’è la liquidazione giudiziale, la banca non può toccare i beni del terzo”
Il mito: “Con l’apertura della liquidazione giudiziale scatta il blocco delle azioni esecutive. Quindi, finché la procedura è aperta, la banca non può pignorare la casa ipotecata dal garante.”
Perché ci credono in tanti
Il blocco esiste, ed è uno dei cardini del sistema. L’art. 150 CCII vieta, dalla data della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura. I creditori devono “mettersi in fila” e partecipare al concorso. Chi ha vissuto da vicino una liquidazione giudiziale sente ripetere che “adesso è tutto in mano al curatore” e che “le banche sono ferme”. È naturale estendere questa protezione a tutto ciò che è legato al debito dell’impresa, compresa la casa di chi ha garantito.
La realtà
Il divieto riguarda i beni compresi nella liquidazione giudiziale, cioè il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura. Il bene del terzo datore non entra nella procedura e non è protetto dal divieto. Il creditore conserva il diritto di espropriarlo con le forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-604 c.p.c.): notifica del titolo esecutivo e del precetto anche al terzo, con l’indicazione del bene che si intende aggredire, e poi pignoramento contro il terzo. Il terzo, in quel processo, viene trattato come un debitore esecutato quanto a rimedi e garanzie.
Per agire non serve un titolo esecutivo autonomo contro il terzo: basta quello ottenuto contro il debitore principale. E il fatto che il debitore sia nel frattempo finito in liquidazione giudiziale non rende quel titolo inutilizzabile verso il garante. Il titolo resta “congelato” solo verso la massa, perché il creditore non può usarlo per aggredire i beni del debitore in procedura, ma conserva la sua validità per ogni altro effetto, compresa l’azione sul bene del terzo.
Il fondo di verità c’è, ma è più sottile: in alcune situazioni i tempi della procedura e quelli dell’esecuzione individuale si intrecciano, e il creditore può avere convenienza ad attendere il riparto o il concordato prima di agire sul bene del terzo, per poi chiedergli solo il residuo. È una scelta del creditore, non un obbligo di legge.
La prova
Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2011, n. 13447 ha confermato che il creditore può promuovere l’espropriazione contro il terzo datore avvalendosi del titolo esecutivo già formato contro il debitore poi fallito: la sopravvenuta procedura concorsuale impedisce di usare quel titolo contro il debitore e i suoi beni, ma non lo priva di efficacia verso il terzo. La giurisprudenza in materia di espropriazione contro il terzo proprietario è costante nel ritenere sufficiente il titolo contro il debitore diretto, purché notificato insieme al precetto anche al terzo.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di essere “coperto” dalla procedura dell’impresa lascia scorrere senza reazione la notifica del precetto, magari credendola un errore della banca. I termini per opporsi, però, decorrono: l’opposizione agli atti esecutivi ha il termine di 20 giorni (art. 617 c.p.c.) e, per gli atti del processo, si applica la sospensione feriale solo dal 1° al 31 agosto. Lasciar passare questi termini significa arrivare all’udienza di autorizzazione alla vendita con molte meno armi. E significa anche perdere il momento migliore per trattare: il creditore, prima di aver sostenuto i costi del pignoramento e della perizia, è di solito più disponibile a un saldo e stralcio.
Mito n. 5 – “Se la banca non si insinua al passivo, perde la garanzia sul bene del terzo”
Il mito: “Il creditore che non presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale perde tutto: quindi perde anche il diritto di rivalersi sulla casa del garante.”
Perché ci credono in tanti
Anche questa convinzione nasce da regole vere. Nella liquidazione giudiziale l’accertamento dei crediti passa per la verifica del passivo: chi non si insinua non partecipa ai riparti, e il concordato omologato vincola anche i creditori che non hanno presentato domanda (art. 248, comma 1, CCII). In più, la stessa norma precisa che ai creditori non insinuati non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. Chi legge questa frase di corsa capisce: “chi non si insinua perde le garanzie dei terzi”. Il passaggio è breve, ma sbagliato.
La realtà
L’art. 248 CCII parla delle garanzie date nel concordato, cioè di quelle prestate da un terzo per assicurare l’adempimento della proposta concordataria (ad esempio una fideiussione dell’assuntore). Sono garanzie nuove, nate con il concordato e a favore dei creditori che vi partecipano. L’ipoteca concessa prima, a garanzia del credito originario, è tutt’altra cosa: non nasce dal concordato e non dipende dall’insinuazione al passivo.
Il creditore che sceglie di non insinuarsi rinuncia a partecipare ai riparti sul patrimonio del debitore e resta comunque soggetto agli effetti del concordato verso il debitore (potrà pretendere da lui solo la percentuale). Ma il suo diritto di soddisfarsi sul bene del terzo resta intatto: la mancata insinuazione al passivo non estingue l’ipoteca del terzo datore.
C’è anzi un’ipotesi in cui il creditore non solo può, ma deve stare fuori dalla verifica del passivo: quando a finire in liquidazione giudiziale è proprio il terzo datore (ad esempio una società che aveva ipotecato il suo immobile per i debiti di un’altra). In quel caso il creditore non è creditore del soggetto in procedura e fa valere la propria ipoteca solo in sede di distribuzione del ricavato della vendita.
La prova
Nel caso deciso da Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2011, n. 13447 la banca non si era insinuata al passivo del fallimento della debitrice; la terza datrice sosteneva che proprio per questo il creditore fosse privo di titolo utilizzabile. La Corte ha ritenuto legittima l’espropriazione sul bene della terza. Sul secondo profilo, Cass. civ., Sezioni Unite, 27 marzo 2023, n. 8557 ha stabilito che il titolare di ipoteca o pegno su beni compresi nella procedura, costituiti a garanzia di debiti altrui, non può utilizzare la verifica del passivo e deve far valere il proprio diritto in sede di riparto.
Cosa rischia chi ci crede
Il terzo datore che, controllando lo stato passivo, non trova la banca tra i creditori ammessi e tira un sospiro di sollievo, rischia di sottovalutare un creditore ancora pienamente armato. Viceversa, il creditore che crede al mito rischia di insinuarsi nel posto sbagliato (nella procedura del terzo datore fallito) e di vedersi dichiarare inammissibile la domanda, perdendo tempo prezioso. La regola corretta va individuata caso per caso: chi è il soggetto in procedura, chi è il debitore, chi ha dato la garanzia.
Mito n. 6 – “Chi ha perso la casa all’asta si rifà per intero sul debitore, al valore di mercato”
Il mito: “Se la banca vende all’asta la mia casa per il debito dell’azienda, poi l’azienda (o chi la rileva) mi dovrà restituire il valore della casa, per intero.”
Perché ci credono in tanti
Il punto di partenza è corretto: il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha subito l’espropriazione ha regresso contro il debitore (art. 2871 c.c.), e se i debitori sono più di uno, obbligati in solido, può agire contro ciascuno per l’intero; ha regresso anche contro i fideiussori del debitore e, per la rispettiva porzione, contro gli altri terzi datori. È una tutela vera e importante. Chi ha perso un immobile ragiona poi in termini di “valore”: la casa valeva 280.000 euro, quindi mi spettano 280.000 euro.
La realtà
Le inesattezze del mito sono due.
Primo: il regresso non copre il valore di mercato del bene, ma quanto il creditore ha effettivamente incassato dalla vendita forzata. L’azione di regresso è un’azione di recupero di ciò che il garante ha pagato al posto del debitore, non un risarcimento. Se l’immobile è stato aggiudicato al terzo esperimento d’asta per una cifra molto inferiore alla stima, il terzo datore recupera (nei limiti del possibile) quanto è stato distribuito al creditore garantito, non la differenza con il valore di mercato.
Secondo: dopo il concordato, il regresso verso il debitore tornato in bonis è fortemente ridimensionato. Il credito del garante nasce da una causa anteriore all’apertura della procedura (la garanzia data per il debito dell’impresa) e, secondo l’impostazione prevalente, ricade anch’esso negli effetti del concordato: il debitore liberato non deve al garante più di quanto il concordato preveda per quel credito. Inoltre, durante la procedura il garante non può concorrere in regresso finché il creditore non è stato soddisfatto per l’intero, perché il suo credito di regresso nasce solo con il pagamento.
Restano invece pienamente utilizzabili le azioni verso gli altri garanti: fideiussori del debitore e altri terzi datori. È spesso lì che si gioca il recupero reale.
La prova
Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2022, n. 35847 ha stabilito che il terzo datore di ipoteca che agisce in regresso contro il debitore può pretendere solo quanto ricavato e distribuito al creditore dalla vendita forzata, non il valore di mercato dell’immobile, trattandosi di azione restitutoria e non risarcitoria. Sulla possibilità di agire anche contro i fideiussori, Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18522 ha ritenuto l’art. 2871, comma 2, c.c. norma non eccezionale, applicabile per analogia anche al terzo datore di pegno. Sul momento in cui sorge il credito di regresso, Cass. civ. 4 agosto 2017, n. 19609, richiamata da Cass. 22382/2019, ha affermato che il pagamento è presupposto dell’esistenza stessa del credito di regresso.
Cosa rischia chi ci crede
Chi conta sul rimborso integrale “a valore di mercato” sottovaluta il danno reale e rinuncia a difendere il bene nella fase in cui sarebbe ancora possibile: istanze sulla stima, controllo dei ribassi, valutazione di una vendita concordata o di un accordo con il creditore prima dell’asta. Si accorge solo dopo che il regresso verso un debitore uscito dal concordato vale una percentuale, e che il vero recupero passa da altri garanti, se esistono e se sono solvibili.
Mito n. 7 – “Se il garante è socio, l’ipoteca resta comunque in piedi per l’intero debito”
Il mito: “Chi ha dato ipoteca per i debiti della propria società è sempre un garante come gli altri: anche se la società chiude con il concordato, la banca può chiedere a lui tutto il residuo.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito è il rovescio di tutti quelli visti finora, ed è per buona parte vero: per la grande maggioranza dei garanti la regola è proprio la conservazione integrale dei diritti del creditore. Il socio di una S.r.l. o di una S.p.A. che offre in ipoteca la propria casa per un mutuo della società è, a tutti gli effetti, un terzo datore: la società è un soggetto diverso da lui, risponde con il suo patrimonio, e il concordato della società non lo tocca. Chi ha visto questa regola applicata decine di volte tende a generalizzarla.
La realtà
Vero, ma solo a metà. La situazione cambia quando il datore dell’ipoteca è un socio illimitatamente responsabile di una società di persone (s.n.c., socio accomandatario di s.a.s.). Quel socio non è un “terzo” rispetto ai debiti sociali: ne risponde già per legge, illimitatamente, con tutto il proprio patrimonio. Per lui il codice prevede che il concordato della società abbia efficacia anche nei suoi confronti, salvo patto contrario (art. 117, comma 2, CCII per il concordato preventivo; analoga logica valeva e vale per le procedure liquidatorie della società di persone, che coinvolgono i soci illimitatamente responsabili).
La conseguenza è che l’ipoteca concessa da quel socio su un proprio bene, a garanzia di un debito sociale, garantisce in realtà un debito che è anche suo, e segue la sorte della sua responsabilità: se il concordato della società libera il socio illimitatamente responsabile, l’effetto si estende anche alla garanzia ipotecaria da lui prestata, entro i limiti del concordato.
La distinzione, dunque, non è tra “socio” e “non socio”, ma tra chi risponde per legge dei debiti sociali e chi no. E restano possibili eccezioni: se il socio ha prestato anche una fideiussione autonoma, o se la proposta prevede un patto contrario all’estensione, il quadro va riesaminato.
La prova
Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2014, n. 3163 ha affermato che l’effetto esdebitatorio del concordato della società di persone opera anche per la garanzia ipotecaria concessa dal socio illimitatamente responsabile su propri beni non compresi nella procedura, perché quel socio non è un terzo rispetto all’obbligazione sociale: la conservazione dei diritti verso coobbligati e fideiussori riguarda i terzi diversi dai soci.
Cosa rischia chi ci crede
Due rischi, speculari. Il socio illimitatamente responsabile che non conosce il principio paga alla banca un residuo che, dopo il concordato, non avrebbe più dovuto, o subisce un’espropriazione che avrebbe potuto contestare. Il socio di capitali, al contrario, che crede di poter invocare la stessa regola, costruisce un’opposizione destinata al rigetto. La qualificazione del garante è il primo atto di qualsiasi difesa: prima ancora di discutere di importi, bisogna stabilire chi è, giuridicamente, chi ha dato l’ipoteca.
Il mito alla prova dei numeri: tre simulazioni
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare la sequenza reale che si innesca quando si agisce credendo a uno dei miti. Non riproducono casi reali.
Simulazione A – Chi crede che il concordato cancelli l’ipoteca (Mito n. 1)
Ipotesi di partenza. Una S.r.l. ha un debito chirografario di 187.430 € verso una banca per un finanziamento. A garanzia, il padre del socio di maggioranza ha concesso ipoteca volontaria sulla propria abitazione, iscritta per 260.000 €. La società viene aperta in liquidazione giudiziale; un terzo propone un concordato che offre ai chirografari il 18%. Il concordato viene approvato e omologato, e la percentuale viene pagata.
Sviluppo.
- Pagamento alla banca in esecuzione del concordato: 187.430 × 18% = 33.737,40 €.
- Credito residuo non soddisfatto: 187.430 − 33.737,40 = 153.692,60 € (oltre agli accessori nei limiti di legge e dell’iscrizione).
- Verso la società, la banca non può pretendere nulla oltre i 33.737,40 €.
- Verso il padre, terzo datore, la banca conserva il diritto di soddisfarsi sull’immobile per i 153.692,60 €, entro il limite dell’iscrizione di 260.000 €.
Esito. Il padre, convinto che l’ipoteca sia “caduta” con il concordato, ignora la notifica di titolo esecutivo e precetto, in cui la banca indica il suo immobile. Lascia decorrere il termine di 10 giorni del precetto, poi subisce il pignoramento. Se avesse reagito subito, avrebbe potuto verificare il calcolo del residuo, controllare la regolarità delle notifiche, valutare eventuali eccezioni ex artt. 2869-2870 c.c. e, soprattutto, aprire una trattativa con la banca per un saldo a stralcio prima dei costi di perizia e vendita.
Simulazione B – Chi conta sul rimborso “a valore di mercato” (Mito n. 6)
Ipotesi di partenza. L’immobile del terzo datore, stimato 241.000 €, viene aggiudicato al terzo esperimento d’asta per 146.800 €. Le spese della procedura esecutiva pagate in prededuzione ammontano a 11.350 €. Il debitore principale è una società uscita dalla liquidazione giudiziale con un concordato al 18% per i chirografari; esiste anche un fideiussore persona fisica solvibile.
Sviluppo.
- Somma distribuita al creditore garantito: 146.800 − 11.350 = 135.450 €.
- Base del regresso verso il debitore ex art. 2871 c.c.: 135.450 €, non 241.000 €.
- Credito di regresso verso la società tornata in bonis, se sottoposto alla falcidia concordataria secondo l’impostazione prevalente: 135.450 × 18% = 24.381,00 €.
- Regresso verso il fideiussore del debitore (art. 2871, comma 2, c.c.): azionabile per l’importo pagato, 135.450 €, non toccato dal concordato.
Esito. La perdita economica reale del terzo datore (differenza tra valore di stima e somma recuperabile dal debitore) supera i 216.000 €. L’unica via per ridurla in modo significativo è l’azione verso il fideiussore, che va preparata per tempo con la documentazione della distribuzione del ricavato. E la lezione principale riguarda la fase precedente: ogni ribasso d’asta non contrastato, ogni stima non verificata, pesa interamente sul terzo.
Simulazione C – Socio di persone e socio di capitali a confronto (Mito n. 7)
Ipotesi di partenza. Due situazioni identiche nei numeri: debito sociale di 92.615 €, ipoteca concessa dal socio su un proprio immobile, concordato della società che assicura il 25% ai creditori chirografari.
Sviluppo comune. Pagamento concordatario: 92.615 × 25% = 23.153,75 €. Residuo: 69.461,25 €.
- Caso 1 – socio illimitatamente responsabile di s.n.c. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche nei suoi confronti; l’ipoteca da lui concessa segue la stessa sorte. Esposizione residua sull’immobile: 0 €, una volta adempiuto il concordato.
- Caso 2 – socio di S.r.l. È un vero terzo datore. La banca conserva l’azione sull’immobile per 69.461,25 €, entro i limiti dell’iscrizione.
Esito. Stessa cifra, stesso concordato, conclusioni opposte. Chi applica al caso 2 la regola del caso 1 costruisce un’opposizione infondata; chi applica al caso 1 la regola del caso 2 paga ciò che non deve.
Simulazione D – Chi confida nella clausola liberatoria e nel “blocco” della procedura (Miti n. 3 e 4)
Ipotesi di partenza. Una S.r.l. in liquidazione giudiziale ha tre creditori chirografari principali: banca A per 214.760 € (garantita da ipoteca concessa dalla madre dell’amministratore su un appartamento), banca B per 96.340 € (senza garanzie), fornitori vari per 133.900 €. Un terzo assuntore propone un concordato al 22% e inserisce nella proposta una clausola: “con l’omologazione sono liberati tutti i garanti e terzi datori di ipoteca”. Banca B e i fornitori votano a favore; banca A vota contro. Il concordato raggiunge la maggioranza ed è omologato.
Sviluppo.
- Somma pagata a banca A in esecuzione del concordato: 214.760 × 22% = 47.247,20 €.
- Residuo verso la madre, terza datrice: 214.760 − 47.247,20 = 167.512,80 €.
- La clausola liberatoria non vincola banca A, che non l’ha accettata individualmente: gli effetti verso i garanti sono fissati dall’art. 248 CCII.
- Già durante la procedura, banca A avrebbe potuto notificare titolo e precetto alla madre: il divieto dell’art. 150 CCII non copre il suo appartamento.
Esito. La famiglia aveva destinato al concordato risorse proprie convinta di “chiudere” anche la posizione della madre. Dopo l’omologazione, banca A agisce sull’appartamento per 167.512,80 €. La strada corretta sarebbe stata trattare in parallelo con banca A un accordo individuale – ad esempio un versamento a saldo dalla stessa madre contro consenso alla cancellazione dell’ipoteca – coordinandolo con la proposta, invece di affidarsi a una clausola che la legge rende inefficace verso chi dissente.
Il fondo di verità: i frammenti esatti da cui nascono i miti
Nessuno dei sette miti è inventato dal nulla. Ognuno prende una regola vera e la stacca dal suo contesto. Rimettere i pezzi al loro posto è il modo più efficace per non sbagliare.
Il concordato libera davvero il debitore. L’omologazione rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori, insinuati o no (art. 248, comma 1, CCII). È vero, ed è il cuore della procedura. Ma la liberazione riguarda il debitore concordatario: è un effetto soggettivo, non la scomparsa del credito.
L’ipoteca è accessoria al credito. Si estingue quando si estingue l’obbligazione (art. 2878 c.c.). Anche questo è vero. Ma il concordato non estingue l’obbligazione: ne riduce l’esigibilità solo verso il debitore. Verso i garanti il credito vive per l’intero.
Il terzo datore non è un fideiussore. Vero: non è debitore, risponde solo con il bene e nei limiti dell’iscrizione; non ha il beneficio di escussione salvo patto (art. 2868 c.c.); è liberato se, per fatto del creditore, non può subentrare nei diritti di quest’ultimo (art. 2869 c.c.); può opporre al creditore le eccezioni che spetterebbero al debitore se non ha partecipato al giudizio di condanna, alle condizioni previste per il terzo acquirente (art. 2870 c.c., che rinvia all’art. 2859 c.c.). Queste differenze producono effetti reali e talvolta favorevoli al terzo. Ma non lo fanno beneficiare del concordato.
C’è un blocco delle azioni esecutive. Vero, ma riguarda i beni compresi nella liquidazione giudiziale (art. 150 CCII). I beni del terzo non lo sono.
Ai creditori non insinuati non si estendono certe garanzie. Vero, ma sono le garanzie prestate nel concordato (art. 248, comma 1, CCII), non le ipoteche preesistenti.
Il terzo datore ha regresso contro il debitore. Verissimo (art. 2871 c.c.). Ma il regresso misura ciò che il creditore ha incassato, non il valore del bene; e verso il debitore uscito dal concordato si scontra con l’effetto esdebitatorio.
Il concordato della società può liberare il socio. Vero, ma solo per il socio illimitatamente responsabile, che non è un terzo rispetto ai debiti sociali.
Un’ultima avvertenza sul metodo. Molti dei miti visti nascono da un errore di prospettiva: si guarda la posizione del garante con gli occhi del debitore. Il debitore in liquidazione giudiziale vive una procedura collettiva, con un curatore, un giudice delegato, un concorso tra creditori e, alla fine, un concordato che lo libera. Il terzo datore, invece, resta fuori da tutto questo: per lui valgono le regole ordinarie del codice civile sulle garanzie (artt. 2868-2871 c.c.) e quelle del codice di procedura civile sull’espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-604 c.p.c.). Le due vicende corrono parallele e si toccano in pochi punti precisi: la misura del residuo, che dipende da quanto il creditore incassa nella procedura; il momento in cui sorge il regresso, che coincide con il pagamento; la qualifica del garante, che decide se il concordato lo riguardi o no.
Chi tiene separate le due prospettive evita quasi tutti gli errori descritti in questa guida. Chi le confonde rischia di sommare gli svantaggi di entrambe: subire la falcidia come creditore di regresso verso il debitore liberato, senza godere di alcuna riduzione come garante verso la banca.
Messi in fila, questi frammenti disegnano un quadro coerente: il concordato è uno strumento di protezione per il debitore, non per chi ne ha garantito i debiti. Il terzo datore ha difese proprie, a volte molto efficaci, ma vanno cercate nel diritto delle garanzie e nel processo esecutivo, non negli effetti del concordato.
Mito vs realtà: la tabella di riepilogo
La tabella mette uno accanto all’altro i sette miti e la regola corretta. È uno strumento di controllo rapido: se ti riconosci nella colonna di sinistra, prima di qualunque decisione verifica la tua situazione concreta alla luce della colonna di destra.
| Il mito | Come stanno davvero le cose |
|---|---|
| Con il concordato l’ipoteca sulla casa del garante si cancella da sola | Il concordato libera solo il debitore; il credito resta intero verso i garanti (art. 248 CCII) e l’ipoteca del terzo non si estingue (Cass. 13447/2011; Cass. 4698/2011) |
| Il terzo datore non è un fideiussore, quindi gode della falcidia | Il terzo datore è trattato come garante: il creditore si soddisfa sul bene per tutto il residuo (Cass. 13447/2011) |
| Una clausola nella proposta può liberare i garanti | Gli effetti verso i garanti sono fissati dalla legge e non negoziabili nella proposta; serve un accordo individuale con il creditore (Cass. 22382/2019) |
| Durante la liquidazione giudiziale la banca non può toccare i beni del terzo | Il divieto dell’art. 150 CCII riguarda solo i beni in procedura; contro il terzo si procede ex artt. 602-604 c.p.c. con il titolo verso il debitore |
| Senza insinuazione al passivo la banca perde la garanzia sul bene del terzo | L’art. 248 CCII esclude solo le garanzie date nel concordato; l’ipoteca preesistente resta (Cass. 13447/2011; SU 8557/2023) |
| Chi perde la casa all’asta recupera il valore di mercato dal debitore | Il regresso copre solo quanto distribuito al creditore (Cass. 35847/2022) e verso il debitore uscito dal concordato è ridimensionato |
| Il socio garante risponde sempre per l’intero | Il socio illimitatamente responsabile di società di persone beneficia del concordato, anche per l’ipoteca (Cass. 3163/2014); il socio di capitali no |
Le domande di verifica: “quindi è vero che…?”
Quindi è vero che, dopo il concordato, la banca può chiedermi più di quanto ha ricevuto l’azienda? Sì. Può soddisfarsi sul bene ipotecato per la differenza tra il credito originario e quanto incassato con il concordato, entro i limiti dell’importo iscritto. Non può però aggredire altri tuoi beni se sei solo terzo datore e non anche fideiussore.
Quindi è vero che posso essere espropriato anche mentre la liquidazione giudiziale è ancora aperta? Sì. Il divieto di azioni esecutive individuali protegge i beni compresi nella procedura, non quelli del terzo. Il creditore deve però notificarti titolo esecutivo e precetto, indicando il bene che intende sottoporre a espropriazione.
Quindi è vero che non ho alcuna difesa? No. Hai difese specifiche: puoi contestare l’importo residuo preteso, la regolarità di notifiche e atti esecutivi, far valere la liberazione se il creditore ha reso impossibile la tua surrogazione nei suoi diritti (art. 2869 c.c.), opporre le eccezioni che il debitore avrebbe potuto sollevare, alle condizioni dell’art. 2870 c.c. E puoi soprattutto trattare: il momento migliore è prima che i costi esecutivi crescano.
Quindi è vero che se pago la banca posso rivalermi sui fideiussori dell’azienda? Sì. L’art. 2871, comma 2, c.c. ti riconosce il regresso contro i fideiussori del debitore e, pro quota, contro gli altri terzi datori. Verso il debitore uscito dal concordato, invece, il recupero è di regola limitato dagli effetti del concordato stesso.
Quindi è vero che il concordato non mi riguarda mai? Dipende. Se sei un vero terzo (socio di capitali, familiare, amico, altra società), il concordato non riduce la tua esposizione. Se sei socio illimitatamente responsabile della società di persone in procedura, salvo patto contrario l’effetto liberatorio si estende anche a te e all’ipoteca che hai concesso. La risposta dipende dalla tua qualifica, che va verificata documenti alla mano.
Quindi è vero che, se la banca cede il credito a una società di recupero, l’ipoteca sul mio bene cade? No. Con la cessione del credito passano al cessionario anche le garanzie che lo assistono, ipoteca compresa. Cambia l’interlocutore, non la tua esposizione: il cessionario potrà agire sul bene negli stessi limiti della banca originaria. Diventa però essenziale verificare che la cessione sia regolarmente documentata e che il soggetto che agisce sia effettivamente legittimato, perché questa è una delle contestazioni più frequenti e fondate nelle opposizioni del terzo.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono state verificate negli estremi. Per ciascuna è riportato il principio, riformulato, e il mito che contribuisce a demolire o a ridimensionare. Alcune sono state rese sotto la legge fallimentare: sono richiamate perché le norme corrispondenti del Codice della crisi (artt. 117, 248, 249 CCII) riproducono nella sostanza le disposizioni allora interpretate.
1. Cass. civ., Sezioni Unite, 27 marzo 2023, n. 8557. Principio: chi è titolare di ipoteca o pegno su beni compresi nella procedura concorsuale, costituiti a garanzia di debiti di un soggetto diverso da quello in procedura, non è creditore del soggetto in procedura: non passa dalla verifica del passivo e fa valere il proprio diritto in sede di distribuzione del ricavato. Rilevanza: ridimensiona il Mito n. 5, mostrando che il rapporto tra ipoteca del terzo e insinuazione al passivo non segue l’automatismo che il passaparola immagina.
2. Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2011, n. 13447. Principio: il concordato fallimentare omologato non estingue la garanzia ipotecaria prestata da un terzo su un bene estraneo alla massa; il creditore, anche se non si è insinuato al passivo, può procedere contro il terzo datore utilizzando il titolo esecutivo formato contro il debitore poi fallito, che resta valido per ogni effetto diverso dall’aggressione della massa. Rilevanza: è la pronuncia cardine contro i Miti n. 1, 2, 4 e 5.
3. Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2014, n. 3163. Principio: l’effetto esdebitatorio del concordato della società di persone si estende alla garanzia ipotecaria concessa dal socio illimitatamente responsabile su propri beni, perché quel socio non è un terzo rispetto al debito sociale; la conservazione dei diritti del creditore riguarda i garanti diversi dai soci. Rilevanza: dimostra che il Mito n. 7 è vero solo a metà e, a contrario, conferma che il vero terzo resta esposto (Mito n. 2).
4. Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382. Principio: nel concordato preventivo non si può estendere ai coobbligati l’effetto esdebitatorio mediante un patto inserito nella proposta, perché gli effetti del concordato verso i garanti sono stabiliti dalla legge e sottratti alla disponibilità delle parti; il fideiussore che non ha pagato non vota. Rilevanza: demolisce il Mito n. 3; il principio si fonda su una norma sovrapponibile all’art. 248 CCII.
5. Cass. civ., 4 agosto 2017, n. 19609. Principio: il fideiussore che non ha ancora pagato non è titolare di un credito di regresso, nemmeno condizionale, perché il pagamento è il presupposto dell’esistenza stessa di quel credito; per questo non può essere ammesso al voto nel concordato. Rilevanza: chiarisce la tempistica del regresso (Mito n. 6): prima del pagamento, il garante non concorre.
6. Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4698. Principio: al termine del concordato fallimentare il giudice delegato può ordinare la cancellazione solo delle ipoteche iscritte a garanzia dell’esecuzione del concordato, non di quelle anteriori a favore dei creditori. Rilevanza: smentisce l’idea di una “cancellazione generale” delle ipoteche a fine procedura (Mito n. 1); la regola oggi si legge nell’art. 249 CCII.
7. Cass. civ., sez. V, 3 marzo 2000, n. 2400. Principio: l’assuntore del concordato fallimentare deve pagare la percentuale anche ai creditori concorsuali non insinuati; la norma che esclude, per questi ultimi, le garanzie date dai terzi nel concordato riguarda appunto le garanzie concordatarie. Rilevanza: aiuta a delimitare correttamente la frase dell’art. 248, comma 1, CCII su cui si regge il Mito n. 5.
8. Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2022, n. 35847. Principio: il terzo datore di ipoteca che agisce in regresso contro il debitore recupera quanto ricavato dalla vendita forzata e distribuito al creditore, non il valore di mercato dell’immobile, perché l’azione è restitutoria e non risarcitoria. Rilevanza: smentisce direttamente il Mito n. 6.
9. Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18522. Principio: l’art. 2871, comma 2, c.c., che dà al terzo datore d’ipoteca il regresso contro i fideiussori, non è norma eccezionale e si applica per analogia al terzo datore di pegno. Rilevanza: conferma che il vero spazio di recupero del terzo che ha subito l’espropriazione è spesso verso gli altri garanti (Mito n. 6).
10. Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2024, n. 9369. Principio: il terzo acquirente di bene ipotecato, con titolo trascritto prima della domanda di condanna del debitore e rimasto estraneo a quel giudizio, può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore senza subire la preclusione del giudicato, a prescindere dalla propria buona fede. Rilevanza: l’art. 2870 c.c. estende al terzo datore il regime delle eccezioni previsto per il terzo acquirente: la pronuncia illumina le difese reali del terzo, in alternativa all’argomento infondato della falcidia (Miti n. 2 e 4).
11. Il quadro d’insieme: Cass. 13447/2011 letta con Cass. SU 8557/2023. Le due decisioni, lette insieme, chiudono il cerchio: quando il debitore è in procedura e il terzo no, il creditore agisce sul bene del terzo con le forme ordinarie dell’espropriazione; quando in procedura è il terzo datore, il creditore attende il riparto del ricavato. In nessuno dei due casi il concordato del debitore travolge l’ipoteca del terzo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti concreti:
- Qualifichiamo giuridicamente la tua posizione: esaminiamo atto di concessione dell’ipoteca, eventuali fideiussioni, statuto e visura della società per stabilire se sei terzo datore, fideiussore, socio illimitatamente responsabile o più cose insieme.
- Ricostruiamo il residuo effettivamente dovuto: confrontiamo credito ammesso, riparti, pagamenti concordatari e somme pretese, verificando interessi e limiti dell’iscrizione ipotecaria.
- Verifichiamo l’estratto ipotecario e lo stato dell’iscrizione, compresa la sua eventuale perenzione per mancata rinnovazione nei termini.
- Controlliamo titolo esecutivo, precetto e pignoramento notificati al terzo: legittimazione, indicazione del bene, regolarità delle notifiche, rispetto dei termini.
- Valutiamo e proponiamo le opposizioni (all’esecuzione, agli atti esecutivi) fondate sulle difese che esistono davvero: art. 2869 c.c., eccezioni ex art. 2870 c.c., contestazioni sul quantum.
- Gestiamo la trattativa con la banca o con il cessionario del credito per un saldo a stralcio e la cancellazione dell’ipoteca, con accordo individuale scritto.
- Interveniamo nella fase di vendita: istanze sulla stima, sui ribassi e sulle modalità, per limitare la perdita di valore del bene.
- Prepariamo e coltiviamo le azioni di regresso e surrogazione ex art. 2871 c.c. verso debitore, fideiussori e altri terzi datori, documentando quanto distribuito al creditore.
- Valutiamo, per il terzo persona fisica, l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, quando l’esposizione da garanzia minaccia l’intero patrimonio familiare.
- Coordiniamo la posizione del garante con la procedura dell’impresa, quando il garante è anche imprenditore o socio, perché le scelte sul concordato e quelle sulla garanzia non si contraddicano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere il concordato dell’azienda dall’interno: come si forma la proposta, quali margini di trattativa esistono con i creditori, perché la liberazione dei garanti va negoziata individualmente e non affidata alla proposta. La qualifica di cassazionista assicura che le difese del terzo – dall’opposizione all’esecuzione fino all’eventuale ricorso – siano impostate fin dal primo atto pensando a tutti i gradi di giudizio.
La continuità della strategia è un valore concreto: lo stesso difensore segue la posizione dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, senza cambi di linea e senza dispersione di informazioni.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: gli avvocati sulle difese e sulle trattative, i commercialisti sulla ricostruzione dei numeri, dei riparti e del residuo, in modo che ogni contestazione poggi su conti verificati.
Chiusura: l’informazione corretta è la prima difesa
Il terzo datore di ipoteca è la figura che più spesso esce sconfitta dal concordato dell’impresa che ha garantito: non perché sia privo di difese, ma perché le cerca nel posto sbagliato. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che l’ipoteca sopravvive al concordato, che la banca può agire anche durante la liquidazione giudiziale, che il regresso ha limiti precisi, permette di muoversi in anticipo, trattare quando conviene e opporsi quando serve.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché essa unisce crisi d’impresa, garanzie bancarie e processo esecutivo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, è cassazionista e, quando il garante è una persona fisica sovraindebitata, interviene come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
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