Enti Pubblici Creditori Nel Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Come Trattarli Nella Proposta

Se stai pensando a una proposta di concordato per chiudere una liquidazione giudiziale, c’è una domanda che decide quasi tutto il resto: chi sono, esattamente, gli enti pubblici che siedono nel tuo passivo? Perché non esiste una regola unica per “il creditore pubblico”. Esistono regole diverse, soglie diverse, meccanismi di voto diversi e possibilità di omologazione forzosa diverse a seconda che davanti a te ci sia l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS, il Comune in cui si trovano i capannoni, una cassa di previdenza professionale o un ente pubblico che ti chiede indietro un contributo revocato.

Due esempi lampo, per capire quanto cambia. Un passivo in cui il peso pubblico è quasi tutto IVA e ritenute dell’Agenzia delle Entrate: lì il voto contrario del Fisco, se determinante, può essere superato dal tribunale con il cram down dell’art. 245, comma 5, CCII, purché la proposta sia più conveniente della prosecuzione della liquidazione. Un passivo in cui il peso pubblico è quasi tutto IMU di un Comune: fino all’11 agosto 2026 quel voto contrario, se determinante, affondava la proposta; dal 12 agosto 2026, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, lo stesso voto può essere superato esattamente come quello erariale. Stessa impresa, stesso attivo, stesso curatore: esito opposto, solo perché cambia l’ente che ha in mano il credito.

Questa guida è costruita così: prima le regole comuni a tutti i creditori pubblici nel concordato ex artt. 240 e seguenti CCII, poi un capitolo per ciascun profilo di ente — Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL, enti pubblici territoriali, casse di previdenza professionali, enti pubblici con crediti non tributari — e infine le simulazioni, i casi misti, la tabella di confronto e la giurisprudenza profilo per profilo.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia. Il trattamento dei crediti pubblici in un concordato nella liquidazione giudiziale è materia dove si incontrano il diritto concorsuale e il diritto tributario e contributivo: per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, mentre la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 porta dentro il concordato la logica del confronto strutturato con i creditori pubblici. E poiché il giudizio di omologazione può arrivare fino all’ultimo grado, il fatto che sia avvocato cassazionista significa che la linea difensiva viene impostata dal primo giorno con in mente il grado finale.

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LE REGOLE COMUNI A TUTTI: cosa vale per qualunque ente pubblico sieda nel tuo passivo

Prima di entrare nelle differenze, serve la base condivisa. Nel concordato nella liquidazione giudiziale i creditori pubblici non sono una categoria a parte: sono creditori concorsuali come gli altri, con due sole specialità, una sul trattamento e una sull’omologazione.

Chi può proporre e quando

L’art. 240 CCII ha rotto il monopolio del debitore. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, la proposta può venire dai creditori o da un terzo anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili permettano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato. Il debitore, invece, incontra uno sbarramento temporale: la sua proposta non può arrivare prima che sia trascorso un anno dall’apertura della procedura, e una proposta prematura va dichiarata irricevibile dal giudice delegato ai sensi dell’art. 241 CCII.

Per chi ragiona sui creditori pubblici questo dettaglio non è formale. Significa che, nella stragrande maggioranza dei casi concreti, la proposta su cui Fisco ed enti previdenziali sono chiamati a votare non è quella del debitore: è quella di un terzo assuntore o di un creditore. E il terzo che assume ha interessi, garanzie e capacità di apporto che cambiano radicalmente la convenienza percepita dall’ente pubblico.

Cosa può contenere la proposta

Il contenuto è ampio: suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra classi, ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma. La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni dell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.

Il correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ha ritoccato il comma 4 dell’art. 240 su un punto che riguarda direttamente i crediti pubblici privilegiati: la proposta che non soddisfa integralmente i creditori muniti di prelazione deve assicurare loro una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Il parametro è il bene gravato, non l’intero patrimonio. Il valore va attestato dalla relazione di un professionista indipendente, e su quel documento si gioca molto di ciò che leggerai nei capitoli seguenti.

Il correttivo ha anche introdotto il comma 4-bis: quando il tribunale apre una liquidazione giudiziale unitaria di gruppo ai sensi dell’art. 287 CCII, la proposta può essere presentata con domanda unica, con più domande coordinate o con domanda autonoma.

Come si vota, e perché per te è una buona notizia

Qui sta la differenza strutturale rispetto al concordato preventivo, e vale per tutti i creditori pubblici senza eccezione. Nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio vale assenso. I creditori devono far pervenire il proprio dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato, compreso tra venti e trenta giorni; chi non si esprime è conteggiato tra i favorevoli. L’art. 244, comma 1, CCII richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se sono previste classi, anche la maggioranza del numero delle classi.

Tradotto per chi costruisce una proposta: l’inerzia di un ufficio pubblico, che nel concordato preventivo è il nemico numero uno, qui gioca a tuo favore. Il problema non è il Fisco che non risponde. Il problema è il Fisco che risponde no.

Il correttivo-ter ha inoltre sostituito il comma 4 dell’art. 244: quando sono sottoposte al voto più proposte di concordato, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, quella presentata per prima.

Sul fronte delle esclusioni dal voto, l’art. 243 CCII esclude i creditori in conflitto di interessi. Attenzione però a non estendere la regola oltre il suo perimetro: la Cassazione, con l’ordinanza 3 febbraio 2026, n. 2258, ha affermato che, rispetto alla proposta formulata da un terzo, il voto del proponente e delle società a questo correlate non va escluso in sede di riscontro dell’avvenuta approvazione. È un punto che può spostare interi conteggi.

Il meccanismo che cambia tutto: l’art. 245, comma 5, CCII

È la seconda specialità, ed è quella decisiva. Il comma 5 dell’art. 245, nel testo sostituito dal correttivo-ter, prevede che il tribunale omologhi il concordato anche in caso di voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, a due condizioni cumulative:

  1. che quel voto sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze dell’art. 244, comma 1;
  2. che la proposta di soddisfacimento di quei creditori sia conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all’art. 240, comma 4.

Due precisazioni che cambiano la strategia. La prima: qui il cram down scatta sul voto contrario, non sul mero mancato esercizio del voto, che in questa procedura equivale già a voto favorevole. La seconda, ed è forse la cosa più importante di tutta questa guida: nel concordato nella liquidazione giudiziale non esiste un sub-procedimento di transazione fiscale. Non devi depositare una proposta di transazione separata come nell’art. 88 CCII per il concordato preventivo o nell’art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione. La falcidia dei crediti pubblici segue le regole generali applicabili a tutti i crediti, e l’omologazione forzosa non presuppone, sul piano procedurale, l’avvio di alcun sub-procedimento.

La novità del 12 agosto 2026

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 — pubblicato in Gazzetta l’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo — con il suo art. 4 ha esteso la transazione fiscale ai crediti relativi ai tributi di cui sono titolari regioni, comuni, province e città metropolitane, unitariamente definiti “enti pubblici territoriali”, quando tali tributi sono auto-amministrati. Per farlo ha modificato gli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis CCII.

Per il concordato nella liquidazione giudiziale l’innovazione è una e precisa: la disciplina del cram down dell’art. 245, comma 5, si applica ora anche ai crediti degli enti pubblici territoriali. Non perché prima quei crediti non potessero essere falcidiati — potevano, come tutti i crediti, ai sensi del comma 2 dell’art. 240 — ma perché prima, se il Comune votava contro e quel voto era determinante, non c’era alcuno strumento per superarlo.

Sull’efficacia temporale il decreto non ha previsto un regime transitorio: le nuove norme si applicano dal 12 agosto 2026 anche alle liquidazioni giudiziali già aperte a quella data, sia quando la proposta di concordato non sia ancora stata presentata, sia quando sia già stata depositata, purché l’omologazione non sia ancora intervenuta. Proprio perché in questo istituto l’omologazione forzosa non richiede una proposta di transazione fiscale distinta, nulla impedisce di invocare in sede di omologazione le nuove regole su una proposta depositata prima di agosto 2026.

Tienilo a mente se hai una proposta in corso di votazione o in attesa di omologa: il quadro normativo sotto i tuoi piedi è cambiato a metà partita, e in meglio.


SE IL TUO CREDITORE PUBBLICO È L’AGENZIA DELLE ENTRATE

La tua situazione

Nel passivo c’è una massa erariale: IVA non versata, ritenute operate e non versate, IRES o IRPEF, IRAP, addizionali regionali e comunali, imposta di registro, sanzioni e interessi. Magari una parte è già a ruolo e una parte deriva da avvisi di accertamento non definiti. È il profilo più frequente e, numericamente, quasi sempre il più pesante: in molte liquidazioni giudiziali l’Agenzia delle Entrate da sola supera il 35-45% del passivo ammesso.

Se sei in questa situazione, la buona notizia è che è anche il profilo con le regole più collaudate: il cram down sui crediti erariali esiste in questa procedura dal correttivo-ter, e la giurisprudenza di legittimità che si è formata sugli altri istituti fornisce ormai coordinate stabili.

Cosa cambia per te

Primo: nessuna transazione fiscale da depositare. Qui la proposta di concordato è, in sé, la proposta rivolta anche all’Erario. Nel concordato preventivo l’art. 88 CCII impone che la falcidia passi “esclusivamente con proposta presentata ai sensi del presente articolo”; quella formula non esiste nell’art. 245.

Secondo: l’Agenzia vota, e vota su tutto ciò che non è integralmente e tempestivamente soddisfatto. La parte di credito privilegiata e pagata per intero senza dilazioni apprezzabili di regola non concorre al voto; la parte falcidiata e quella degradata al chirografo per incapienza, sì.

Terzo: la falcidia dell’IVA e delle ritenute è pacificamente ammessa. Il percorso che ha portato qui è lungo — dalle sentenze gemelle della Cassazione 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932, che ammettevano la rideterminazione dei debiti tributari ma non quella dell’IVA, fino alla legge di bilancio 2017 che ha rimosso lo sbarramento — ma oggi il punto è fermo. Il principio di indisponibilità della pretesa tributaria, come ha chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza 15 luglio 2014, n. 225, non ha copertura costituzionale ed è derogabile da norma ordinaria.

Quarto: l’ordine delle cause di prelazione va rispettato. Il privilegio generale mobiliare dei crediti erariali e il privilegio speciale su determinati beni determinano la collocazione; la parte incapiente degrada al chirografo e va trattata come tale.

I numeri

Facciamo il calcolo che conta davvero, quello della convenienza. Ipotesi: credito dell’Agenzia delle Entrate ammesso al passivo per 487.300 €, di cui 362.100 € in linea capitale assistiti da privilegio generale mobiliare e 125.200 € tra sanzioni e interessi collocati al chirografo. Attivo mobiliare residuo nella liquidazione giudiziale stimato in 148.000 €, prededuzioni e crediti di grado anteriore (retribuzioni, TFR, crediti dei professionisti) per 96.400 €.

Sul ramo liquidatorio: al privilegio erariale residuerebbero 51.600 €, cioè il 14,2% del capitale privilegiato; alla parte chirografaria, nulla. Soddisfacimento complessivo atteso: 51.600 € su 487.300 €, pari al 10,6%.

Proposta di concordato di un terzo assuntore: 24% sul privilegiato (86.904 €) e 4% sul chirografario (5.008 €), per un totale di 91.912 €, pagabili entro dodici mesi dall’omologazione definitiva.

Il delta è 40.312 €. È su questo numero, non su argomenti di principio, che si decide il cram down. Se l’Agenzia vota contro e quel voto è determinante, il tribunale verifica se la proposta è più conveniente della prosecuzione della liquidazione giudiziale: qui lo è, in modo documentabile.

I rischi specifici

Il rischio principale, per chi ha un passivo a forte componente erariale, è di costruire una convenienza su un’attestazione debole. La relazione del professionista indipendente di cui all’art. 240, comma 4, non è un adempimento formale: è il documento su cui il tribunale fonda il giudizio di convenienza, e un’attestazione generica sul valore di realizzo dei beni gravati dalla prelazione è il punto da cui partono quasi tutte le opposizioni erariali.

Secondo rischio: sottostimare il perimetro del credito. L’Agenzia, nel quantificare la propria pretesa, porta in compensazione le somme chieste a rimborso e i crediti esposti in dichiarazione. Una proposta costruita su un debito fiscale diverso da quello che l’ufficio riconoscerà produce percentuali che non reggono alla verifica.

Terzo rischio, più sottile: pensare che un comportamento fiscale irregolare del debitore precluda l’omologazione forzosa. Non è così. La Cassazione, con l’ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723, ha affermato che nel concordato con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore. Il giudizio resta economico, non morale.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci il credito erariale prima di scrivere la proposta, estratto di ruolo per estratto di ruolo e avviso per avviso, distinguendo capitale, sanzioni e interessi, e verificando la collocazione di ciascuna voce nello stato passivo esecutivo.
  2. Costruisci l’attestazione sul bene, non sul patrimonio: il parametro dell’art. 240, comma 4, è ciò che si realizzerebbe liquidando i beni o i diritti su cui insiste la prelazione.
  3. Quantifica il delta di convenienza in cifre e mettilo nella proposta, non solo nella relazione. Il tribunale deve poterlo leggere senza ricostruirlo.
  4. Valuta la classe autonoma per il credito erariale degradato: separare la posizione erariale consente di ragionare sul voto in modo mirato, ed è anche la condizione per far funzionare il meccanismo del comma 5 sul conteggio delle classi.
  5. Prepara l’ipotesi del voto contrario fin dall’inizio. Non devi sperare che l’Agenzia voti a favore: devi costruire una proposta che regga anche se vota contro.

Su questo fronte conta avere accanto chi conosce entrambe le lingue: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che ricostruiscono il carico fiscale e costruiscono insieme la proposta, ed è avvocato cassazionista, perché l’omologazione di un concordato con voto erariale contrario è una partita che può arrivare fino all’ultimo grado.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla già citata ordinanza n. 10723/2026, va tenuta presente Cass. 15 marzo 2026, n. 5866, che ha ritenuto applicabile al rinnovato quadro normativo l’interpretazione secondo cui il cram down fiscale non dà luogo a un autonomo sub-procedimento (nel solco di Cass. n. 1033/2024). E va tenuta presente, come monito, Cass. 14 giugno 2026, n. 19790, che nel regime previgente ha escluso l’applicabilità del cram down fiscale al concordato preventivo in continuità: un promemoria del fatto che la disciplina applicabile dipende dalla data della proposta, e che fare l’errore di invocare la norma sbagliata è un modo rapido per perdere.


SE IL TUO CREDITORE PUBBLICO È L’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

La tua situazione

Nello stato passivo compaiono cartelle e avvisi di addebito, e il creditore formalmente insinuato è l’agente della riscossione. Spesso chi legge il passivo per la prima volta si trova due voci che sembrano duplicati e non lo sono: il tributo e gli oneri di riscossione. È il profilo in cui si commettono più errori di impostazione, perché si tende a trattare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione come se fosse l’Agenzia delle Entrate.

Cosa cambia per te

La differenza è di legittimazione. Il diritto di voto sul credito tributario spetta all’ente impositore; all’agente della riscossione resta riservato il voto sugli oneri di riscossione, cioè sulla componente che remunera l’attività di riscossione e che ha natura e collocazione proprie. È una ripartizione nata con la riforma dell’art. 182-ter l.fall. e trasfusa nel Codice della crisi, e produce un effetto pratico immediato: se costruisci le maggioranze sommando l’intero importo iscritto a ruolo in capo ad AdER, stai contando male.

Seconda differenza: il credito a ruolo non è un credito diverso dal tributo. La collocazione nel passivo segue la natura del tributo sottostante, non il fatto che sia stato iscritto a ruolo. L’IVA a ruolo è IVA; l’IMU a ruolo è IMU. Questo significa che la tua proposta deve essere costruita per natura del credito, non per soggetto che l’ha insinuato.

Terza differenza, e riguarda il cram down: il comma 5 dell’art. 245 parla di amministrazione finanziaria, enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e, dal 12 agosto 2026, enti pubblici territoriali. Gli oneri di riscossione seguono la disciplina propria dell’agente della riscossione, e vanno collocati e trattati per quello che sono.

I numeri

Ipotesi: ruolo complessivo insinuato da AdER per 213.480 €, così composto: 168.900 € di IVA e imposte dirette in linea capitale, 32.640 € tra sanzioni e interessi, 11.940 € di oneri di riscossione.

Se nella proposta conteggi i 213.480 € come un unico blocco in capo ad AdER e costruisci su quello la maggioranza, stai attribuendo all’agente della riscossione un peso di voto che per 201.540 € non gli appartiene: su quella parte vota l’ente impositore. Se poi quell’ente vota contro e tu avevi dato per acquisito l’assenso, la maggioranza salta e la proposta cade — senza che tu possa invocare il cram down, perché non avevi preparato né la classe né l’attestazione di convenienza riferita a quel creditore.

Per chi è nella tua posizione la regola operativa è semplice: spacchetta il ruolo prima di scrivere la proposta, e ricostruisci chi vota su cosa.

I rischi specifici

Il rischio più grave è quello appena descritto: il conteggio delle maggioranze costruito sul soggetto insinuante anziché sul titolare del credito. È un errore che non si scopre in fase di stesura, ma in sede di verifica dell’esito della votazione, quando non c’è più tempo per rimediare.

C’è poi un rischio di segno opposto, altrettanto concreto: dimenticare del tutto gli oneri di riscossione nella costruzione delle percentuali. Non sono una posta trascurabile, soprattutto su ruoli risalenti, e un ente che si vede azzerare una posta che non era stata nemmeno menzionata ha un ottimo motivo per opporsi.

Le mosse giuste

  1. Chiedi l’estratto di ruolo completo e riconcilia ogni partita con la domanda di ammissione al passivo e con il decreto di esecutività.
  2. Separa, per ogni partita, tributo, accessori e oneri di riscossione, e indica per ciascuna voce la collocazione e il titolare del diritto di voto.
  3. Verifica le collocazioni contestabili: una voce ammessa con un grado di privilegio che non le compete altera sia il riparto nell’alternativa liquidatoria sia il calcolo di convenienza della proposta.
  4. Non dare per acquisito nessun assenso basandoti sulla prassi di un ufficio: costruisci la proposta perché regga al voto contrario.

Giurisprudenza dedicata

Sul riparto di giurisdizione in caso di contestazione della posizione erariale resta il riferimento obbligato Cass., Sezioni Unite, 25 marzo 2021, n. 8504: le controversie sul mancato assenso dell’agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari appartengono al giudice ordinario, in ragione della natura ancillare del procedimento rispetto a quello concorsuale, perché la scelta dell’ente non ha natura provvedimentale ma è manifestazione di volontà di un creditore. Utile anche Cass. 26 maggio 2022, n. 17155, sulla natura speciale delle norme in materia di trattamento dei crediti tributari.


SE IL TUO CREDITORE PUBBLICO È L’INPS (O L’INAIL)

La tua situazione

Il passivo contiene contributi previdenziali e assistenziali omessi, con il loro corredo di sanzioni civili, somme aggiuntive e interessi. Tipicamente si tratta di imprese con personale dipendente, spesso edilizia, logistica, manifattura, ristorazione. La massa contributiva è quasi sempre più piccola di quella erariale, ma ha due caratteristiche che la rendono sproporzionatamente pericolosa: è quasi interamente privilegiata e l’ente è strutturalmente poco propenso ad aderire.

Se sei in questa posizione, qui le regole ti proteggono meno di quanto speri sul piano del trattamento, ma ti proteggono più di quanto pensi sul piano dell’omologazione.

Cosa cambia per te

Primo: la collocazione. I crediti per contributi dovuti agli istituti previdenziali e assistenziali godono di privilegio generale sui mobili. Gli accessori — somme aggiuntive e sanzioni civili — sono privilegiati soltanto nel limite del cinquanta per cento del loro ammontare ai sensi dell’art. 2754 c.c.; il restante cinquanta per cento è chirografario. È una regola che va applicata voce per voce, perché sposta percentuali e, con esse, il peso del voto.

Secondo: l’INPS rientra a pieno titolo tra gli “enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie” menzionati dall’art. 245, comma 5. Il suo voto contrario, se determinante, è superabile con l’omologazione forzosa alle stesse condizioni previste per il Fisco. Vale lo stesso per l’INAIL.

Terzo: l’ordine delle cause di prelazione. Il credito contributivo privilegiato non può ricevere meno di quanto ricaverebbe dalla liquidazione dei beni su cui il privilegio insiste; e la parte degradata al chirografo non può essere trattata peggio degli altri chirografari.

I numeri

Ipotesi: esposizione INPS ammessa per 196.740 €, così composta: 142.380 € di contributi in linea capitale, 43.620 € tra sanzioni civili e somme aggiuntive, 10.740 € di interessi.

Applicando l’art. 2754 c.c. agli accessori: 21.810 € di sanzioni e somme aggiuntive restano privilegiati, 21.810 € vanno al chirografo. Sommando gli interessi secondo la stessa logica, il quadro che va portato in proposta è: circa 169.560 € di credito privilegiato e circa 27.180 € di credito chirografario.

Attivo mobiliare disponibile per il privilegio generale, al netto delle prededuzioni e dei crediti di grado anteriore: 38.900 €. Nell’alternativa liquidatoria l’INPS incasserebbe quindi circa 38.900 € sul privilegiato — il 22,9% — e nulla sul chirografario. Totale atteso: 19,8% dell’intera esposizione.

Proposta: 31% sul privilegiato (52.563 €) e 6% sul chirografario (1.631 €), per 54.194 € complessivi, pari al 27,5%.

Il delta è 15.294 €, e quel numero è l’intera difesa della tua proposta se l’INPS vota contro. Nota che la convenienza, qui, non nasce da un gesto generoso verso l’Istituto: nasce dal fatto che un assuntore paga subito ciò che la liquidazione realizzerebbe tra anni e al netto di costi ulteriori.

I rischi specifici

Il rischio più frequente è trattare la posizione contributiva come un blocco unico, senza applicare la scomposizione dell’art. 2754 c.c. Il risultato è doppio e tutto negativo: percentuali errate sul privilegiato e un credito chirografario che compare nel conteggio del voto senza che tu l’avessi previsto.

Il secondo rischio è costruire sull’INPS un trattamento deteriore mascherato, offrendo alla classe dei chirografari ordinari una percentuale superiore a quella riservata alla quota contributiva degradata. È una scelta che espone a opposizione e che la giurisprudenza di merito guarda con severità: il Tribunale di Modena, con provvedimento del 29 agosto 2025, ha ritenuto applicabile anche al concordato minore il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi rispetto ai privilegiati di grado inferiore e, per la parte degradata, rispetto agli altri chirografari.

Il terzo rischio è dimenticare che il voto dell’INPS, nel concordato nella liquidazione giudiziale, deve essere espresso per nuocerti: se l’Istituto resta silente entro il termine fissato dal giudice delegato, è conteggiato tra i favorevoli. Costruire la proposta nel panico del “tanto l’INPS vota contro” porta spesso a offrire più del necessario senza alcun vantaggio.

Le mosse giuste

  1. Scomponi l’esposizione contributiva in capitale, sanzioni civili e somme aggiuntive, interessi, e applica il limite del cinquanta per cento dell’art. 2754 c.c. prima di calcolare qualunque percentuale.
  2. Verifica la capienza effettiva del privilegio generale mobiliare sull’attivo residuo: è lì che si misura la soglia minima dell’art. 240, comma 4.
  3. Allinea il trattamento della quota degradata a quello degli altri chirografari, o costruisci una classe con una giustificazione economica esplicita.
  4. Documenta la tempistica del pagamento: nel confronto con l’alternativa liquidatoria, il tempo è parte della convenienza, e un pagamento a dodici mesi vale più di un riparto incerto a tre anni.
  5. Preparati al voto contrario costruendo l’attestazione di convenienza riferita specificamente alla posizione dell’Istituto, non al ceto creditorio in generale.

Giurisprudenza dedicata

Sul trattamento dei crediti contributivi nei rapporti con gli altri creditori è utile Cass. 29 dicembre 2024, n. 34842, che, in materia di transazione inserita in un accordo di ristrutturazione, ha richiesto il rispetto della regola della priorità relativa nel trattamento dei crediti tributari e contributivi e ha delimitato il perimetro dei controlli del tribunale in sede di omologa. Sul versante opposto, Cass. 16 maggio 2026, n. 14555, pur riferita al concordato minore, è significativa per il principio che afferma: la falcidia o dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è necessariamente subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale, quando l’istituto concorsuale non la prevede come sub-procedimento autonomo. È esattamente la logica che governa l’art. 245 CCII.


SE IL TUO CREDITORE PUBBLICO È UN COMUNE, UNA PROVINCIA, UNA CITTÀ METROPOLITANA O UNA REGIONE

La tua situazione

Nel passivo ci sono IMU arretrata su capannoni e immobili strumentali, TARI di più annualità, magari TASI residua, imposta di soggiorno se l’impresa operava nel turismo, altri tributi locali. Il creditore è il Comune — a volte più Comuni, se gli immobili sono su territori diversi — oppure la Provincia, la Città metropolitana o la Regione.

Se sei in questa posizione, la tua situazione ha una particolarità che cambia tutto rispetto a pochi mesi fa, ed è la ragione per cui questa guida è scritta ora e non l’anno scorso.

Cosa cambia per te

Fino all’11 agosto 2026 la posizione era questa: i tributi locali auto-amministrati potevano essere falcidiati nel concordato nella liquidazione giudiziale come qualunque altro credito, ai sensi del comma 2 dell’art. 240 CCII, perché nessuna norma vietava lo stralcio di quei crediti. Ma non erano applicabili a essi le disposizioni dell’art. 245 CCII sul cram down. Conseguenza pratica: se il Comune votava contro e il suo voto era determinante, la proposta cadeva. Punto.

Dal 12 agosto 2026, con l’art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, la disciplina dell’omologazione forzosa dell’art. 245, comma 5, si applica anche ai crediti degli enti pubblici territoriali, alle stesse due condizioni: voto determinante e convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente.

L’intervento è avvenuto aggiungendo, nelle norme che già menzionavano le agenzie fiscali, il riferimento agli enti pubblici territoriali, precisando che ciascuno di tali enti è distinto dagli altri e che la proposta va presentata distintamente a ciascuno — indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore, a differenza di quanto accade per le agenzie fiscali — e disponendo che gli accordi transattivi sono sottoscritti, per questi creditori, dal soggetto competente secondo gli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.

Attenzione a un confine che genera molti equivoci: l’IRAP e le addizionali dei tributi erariali destinate a regioni ed enti locali non rientrano in questa novità, perché sono amministrate dalle agenzie fiscali e quindi rientrano nel perimetro erariale fin dall’origine. Il discrimine non è la destinazione del gettito, è chi amministra il tributo.

I numeri

Ipotesi: tre Comuni insinuati per complessivi 78.360 €, così ripartiti: Comune A 41.250 € (IMU su capannone, privilegio speciale immobiliare, più TARI); Comune B 26.470 € (IMU su immobile minore e TARI); Comune C 10.640 € (solo TARI, collocazione chirografaria).

Passivo complessivo ammesso: 1.246.800 €. Il peso dei tre Comuni è dunque il 6,3%.

Scenario di voto: Agenzia delle Entrate favorevole, INPS silente (quindi conteggiato tra i favorevoli), banche favorevoli, fornitori per metà favorevoli. Le adesioni certe coprono il 48,4% dei crediti ammessi al voto. I tre Comuni votano contro.

Prima del 12 agosto 2026: la maggioranza non si raggiunge e nessuno strumento consente di superare quel voto. Proposta respinta.

Dal 12 agosto 2026: se la proposta rivolta ai tre enti è più conveniente della prosecuzione della liquidazione giudiziale e il loro voto è determinante, il tribunale può omologare ugualmente. Serve però che la convenienza sia dimostrata ente per ente, perché ciascuno è un soggetto distinto con un credito diversamente collocato: per il Comune A il parametro è il realizzo dell’immobile su cui insiste il privilegio speciale, per il Comune C è il riparto chirografario.

Nota pratica che vale oro: su una impresa con più immobili, il debito IMU può essere elevato e il peso degli enti territoriali può diventare decisivo. Su un’impresa senza immobili, il peso è trascurabile e questa intera sezione ti interessa poco.

I rischi specifici

Il rischio principale, oggi, è ragionare con lo schema vecchio. Molte proposte in corso di stesura sono ancora costruite sull’idea che il voto del Comune non sia superabile, e questo porta o a offrire agli enti territoriali un trattamento sproporzionato per comprarne l’assenso, o a rinunciare in partenza a una proposta che oggi sarebbe omologabile.

Il secondo rischio è trattare “gli enti locali” come un creditore unitario. Non lo sono: la norma precisa che ciascun ente è distinto dagli altri e provvede autonomamente. Un Comune favorevole e due contrari non si compensano in automatico.

Il terzo rischio riguarda il tempo. Gli enti territoriali si trovano ad applicare per la prima volta un istituto nuovo per loro, con organi deliberanti che hanno tempi propri. Pretendere una pronuncia in pochi giorni, in sede di prima applicazione, è un modo per ottenere un no difensivo.

Le mosse giuste

  1. Mappa gli immobili e i Comuni competenti prima di qualsiasi altra cosa: ogni immobile genera un creditore territoriale potenzialmente autonomo.
  2. Distingui le poste privilegiate su immobile (IMU) da quelle chirografarie (TARI), perché il parametro di convenienza è diverso e va attestato separatamente.
  3. Costruisci una convenienza ente per ente, con il valore di realizzo del bene gravato e il tempo stimato di liquidazione.
  4. Interloquisci presto con gli uffici tributi, mettendoli in condizione di deliberare con un’istruttoria adeguata e non sotto pressione.
  5. Verifica se la tua procedura ricade nel nuovo regime: le nuove norme si applicano anche alle liquidazioni giudiziali già aperte al 12 agosto 2026 e anche a proposte già depositate, purché non sia ancora intervenuta l’omologazione.

Giurisprudenza dedicata

Il percorso che ha condotto alla riforma è illuminante e serve ancora per le situazioni anteriori. La Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, con la deliberazione n. 40/2021/PAR del 15 giugno 2021 — resa su quesito del Comune di Livorno in tema di pagamento parziale dell’IMU — aveva escluso i tributi auto-amministrati dalla transazione fiscale, ammettendo però che quei crediti potessero essere oggetto di accordo secondo le regole ordinarie. In senso analogo la Sezione Umbria con la deliberazione n. 64/2022/PAR del 13 luglio 2022. In direzione opposta la Sezione Lombardia, con la deliberazione n. 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024, ha negato al Comune la possibilità di aderire a un accordo transattivo sui tributi auto-amministrati nella composizione negoziata, pur dando atto che la soluzione non era quella economicamente più conveniente. La Sezione Toscana è tornata sul tema con la deliberazione n. 8/2026/PAR del 12 febbraio 2026, affermando che il principio di indisponibilità si applica anche ai tributi locali ed è derogabile solo da norme eccezionali. Sul versante della giurisprudenza ordinaria, il Tribunale di Forlì, con sentenza del 14 agosto 2025, aveva ritenuto falcidiabili i tributi degli enti territoriali nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, se l’accordo risultava comunque conveniente per l’ente creditore.

Oggi il D.Lgs. n. 147/2026 ha chiuso la questione in radice. Ma se stai lavorando su una procedura con vicende anteriori ad agosto 2026, quel contenzioso è ancora il tuo terreno.


SE IL TUO CREDITORE PUBBLICO È UNA CASSA DI PREVIDENZA PROFESSIONALE

La tua situazione

Il debitore è uno studio professionale organizzato in forma societaria, una società tra professionisti o un’impresa che ha utilizzato in modo stabile collaboratori iscritti a casse di categoria. Nel passivo compaiono contributi soggettivi e contributi integrativi non versati a Inarcassa, alla Cassa dei dottori commercialisti, all’ENPAM o ad altri enti di categoria.

È il profilo di confine, quello dove si sbaglia di più perché si danno per scontate regole che valgono per l’INPS e non necessariamente per tutti gli altri enti.

Cosa cambia per te

La domanda decisiva è una sola: quell’ente gestisce una forma di previdenza obbligatoria o una forma integrativa? Perché da questo dipendono due cose insieme: la collocazione del credito e l’applicabilità del cram down dell’art. 245, comma 5, che menziona gli “enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”.

Le casse di previdenza di categoria, che gestiscono la previdenza obbligatoria dei propri iscritti, rientrano nel perimetro. Gli enti che gestiscono forme integrative, invece, stanno fuori: ed è una differenza che la giurisprudenza applica con rigore anche sul privilegio. La ragione fondante del privilegio è l’interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza obbligatoria, un fine che non è tutelato dagli enti privati che gestiscono forme integrative.

Sulla natura del contributo integrativo dovuto alle casse professionali la Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza 2 febbraio 2025, n. 2495, confermando che i crediti per contributo integrativo, comprese le relative sanzioni, vanno ammessi al passivo con il privilegio generale sui mobili del debitore.

I numeri

Ipotesi: società tra professionisti in liquidazione giudiziale. Passivo ammesso 684.200 €. Posizione della cassa di categoria: 57.930 €, di cui 38.410 € di contributo soggettivo, 14.260 € di contributo integrativo, 5.260 € di sanzioni.

Se tratti la cassa come creditore chirografario, offri il 7% su tutto: 4.055 €. Se la collochi correttamente al privilegio generale mobiliare, e l’attivo mobiliare residuo lo consente, la soglia minima dell’art. 240, comma 4, ti obbliga a non scendere sotto quanto la cassa realizzerebbe liquidando i beni gravati — poniamo il 19%, cioè 11.007 €.

La differenza, 6.952 €, su un passivo di quasi settecentomila euro, sembra poca cosa. Ma è esattamente il tipo di errore che fonda un’opposizione all’omologazione, e un’opposizione fondata costa alla proposta mesi di procedura e, non di rado, l’esito.

I rischi specifici

Il rischio principale è assumere per analogia che quanto vale per l’INPS valga per qualunque ente previdenziale. Non è così né sul privilegio né sul cram down: se l’ente non gestisce previdenza obbligatoria, il suo voto contrario non è superabile con il comma 5 dell’art. 245, e se quel voto è determinante la proposta cade.

Il secondo rischio è trascurare la posizione per le sue dimensioni. In passivi dominati da banche e Fisco, una cassa da cinquantamila euro passa inosservata in fase di stesura e diventa centrale quando il conteggio delle maggioranze si gioca su pochi punti percentuali.

Le mosse giuste

  1. Qualifica l’ente prima di qualificare il credito: previdenza obbligatoria o forma integrativa, con riferimento alla normativa istitutiva.
  2. Verifica la collocazione in stato passivo di contributo soggettivo, contributo integrativo e sanzioni, voce per voce.
  3. Calcola il peso del voto in rapporto alla maggioranza attesa: se la posizione può diventare determinante, il trattamento va costruito perché regga anche a un voto contrario non superabile.
  4. Considera la classe autonoma quando la posizione ha caratteristiche giuridiche distinte dagli altri crediti previdenziali.

SE IL TUO CREDITORE PUBBLICO HA UN CREDITO CHE NON È UN TRIBUTO NÉ UN CONTRIBUTO

La tua situazione

Nel passivo c’è un ente pubblico, ma il credito non è fiscale e non è previdenziale: è la restituzione di un contributo o di un finanziamento agevolato revocato, un credito di una pubblica amministrazione committente per penali o per somme anticipate, un credito di un ente pubblico economico per forniture, un credito da escussione di garanzia pubblica.

Se sei in questa situazione, la prima cosa da sapere è che qui le regole ti proteggono meno di quanto pensi, perché questo profilo è fuori dal perimetro del cram down.

Cosa cambia per te

Il comma 5 dell’art. 245 CCII elenca tassativamente i destinatari dell’omologazione forzosa: amministrazione finanziaria, enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e, dal 12 agosto 2026, enti pubblici territoriali limitatamente ai tributi di cui sono titolari. Un ente pubblico che vanta un credito di natura diversa è, a questi fini, un creditore come tutti gli altri: può essere falcidiato secondo le regole generali dell’art. 240, ma il suo voto contrario non è superabile con quel meccanismo.

C’è di più: anche un Comune può presentarsi nel passivo con crediti non tributari, e per quella parte della sua posizione non gode del regime introdotto nel 2026. La qualifica va fatta sul credito, non sul creditore.

Va poi segnalata una categoria che richiede cautela specifica: i crediti derivanti da obblighi di recupero di aiuti pubblici. Quando l’obbligo di recupero ha fonte sovranazionale, il margine di manovra sulla falcidia va verificato caso per caso e non può essere dato per acquisito sulla base delle sole regole concorsuali interne. È un’area in cui una verifica preliminare approfondita evita di costruire un piano su una posta non comprimibile.

I numeri

Ipotesi: credito di un ente pubblico per restituzione di contributo in conto impianti revocato, 164.900 €, collocato al chirografo. Passivo complessivo ammesso 892.300 €: la posizione pesa il 18,5%.

Adesioni certe alla proposta: 44,1%. Posizioni silenti attese, dunque conteggiate come favorevoli: 9,7%. Totale: 53,8%. La maggioranza c’è, anche con il voto contrario dell’ente. La proposta regge.

Cambiamo un dato: adesioni certe 36,2%, silenti 8,4%, totale 44,6%. Con il voto contrario dell’ente la maggioranza non si raggiunge, e non esiste alcuno strumento per superarlo. La sola strada è costruire il consenso prima della votazione, o rivedere il trattamento riservato a quella posizione.

I rischi specifici

Il rischio è di metodo: applicare a questo profilo la rassicurazione mentale costruita sugli altri. Chi ha lavorato su proposte con forte componente erariale sviluppa l’abitudine a pensare che un voto contrario pubblico sia sempre recuperabile in omologa. Qui non lo è, e la scoperta arriva nel momento peggiore.

Secondo rischio: la collocazione. I crediti pubblici non tributari hanno collocazioni eterogenee, talvolta assistite da privilegio per disposizioni di settore. Una qualificazione affrettata altera la soglia minima dell’art. 240, comma 4.

Le mosse giuste

  1. Qualifica la natura di ogni credito pubblico presente nel passivo, senza fermarti all’identità del creditore.
  2. Isola le posizioni fuori dal perimetro del cram down e calcola che peso avrebbero in caso di voto contrario.
  3. Lavora sul consenso preventivo per queste posizioni: qui il confronto negoziale prima del voto non è un di più, è la sola leva.
  4. Verifica le poste da recupero di aiuti pubblici prima di includerle tra quelle falcidiabili.
  5. Valuta l’apporto di finanza esterna mirato su queste posizioni, quando il loro peso rischia di essere determinante.

TRE PASSIVI, TRE ESITI

Stesso attivo, stessa proposta nella struttura, tre composizioni diverse del passivo pubblico. Numeri alla mano, ecco che cosa succede.

Primo passivo — peso erariale dominante

Passivo ammesso 1.148.600 €. Agenzia delle Entrate 487.300 € (42,4%), INPS 96.200 € (8,4%), Comune 11.400 € (1,0%), banche e fornitori 553.700 € (48,2%).

Proposta di un terzo assuntore con apporto di 212.000 €, pagamento entro dodici mesi dall’omologazione definitiva. Alternativa liquidatoria attestata: realizzo complessivo 141.800 €, con tempi stimati in trentadue mesi.

Voto: banche e fornitori favorevoli per 391.400 €, INPS silente (conteggiato tra i favorevoli), Comune silente, Agenzia delle Entrate contraria.

Conteggio: favorevoli 391.400 + 96.200 + 11.400 = 499.000 €, pari al 43,4%. Maggioranza non raggiunta. Il voto erariale contrario è determinante.

Esito: si apre la strada del comma 5. Il tribunale verifica se la proposta rivolta all’Agenzia — 91.912 € contro i 51.600 € dell’alternativa liquidatoria — è conveniente. Lo è, con un delta di 40.312 € e un anticipo di circa venti mesi. Concordato omologabile nonostante il voto contrario.

Secondo passivo — peso territoriale dominante

Passivo ammesso 946.400 €. Agenzia delle Entrate 118.700 € (12,5%), INPS 62.300 € (6,6%), tre Comuni per IMU e TARI su quattro immobili 214.900 € (22,7%), banche e fornitori 550.500 € (58,2%).

Voto: Agenzia delle Entrate favorevole, INPS silente, banche favorevoli per 298.100 €, fornitori contrari per 252.400 €, i tre Comuni contrari.

Conteggio: favorevoli 118.700 + 62.300 + 298.100 = 479.100 €, pari al 50,6%. Soglia non superata. Il voto dei Comuni è determinante.

Esito con proposta omologanda prima del 12 agosto 2026: respinta, nessuno strumento disponibile.

Esito con proposta omologanda dal 12 agosto 2026: il tribunale può applicare il comma 5 anche agli enti territoriali. Occorre però dimostrare la convenienza per ciascuno dei tre Comuni separatamente: per quelli titolari di IMU su immobili, confrontando l’offerta con il realizzo attestato di quegli immobili; per la TARI chirografaria, con il riparto atteso.

Terzo passivo — peso pubblico non tributario

Passivo ammesso 892.300 €. Agenzia delle Entrate 94.600 € (10,6%), INPS 41.800 € (4,7%), ente pubblico per restituzione contributo revocato 164.900 € (18,5%), banche e fornitori 591.000 € (66,2%).

Voto: Agenzia delle Entrate silente, INPS silente, banche e fornitori favorevoli per 322.900 €, ente pubblico contrario.

Conteggio: favorevoli 94.600 + 41.800 + 322.900 = 459.300 €, pari al 51,5%. Maggioranza non raggiunta per 7.850 €.

Esito: nessun cram down disponibile. Quel creditore pubblico è fuori dal perimetro del comma 5. L’unica via sarebbe stata ottenere, prima della votazione, l’adesione di ulteriori 7.850 € di crediti chirografari, oppure rivedere il trattamento riservato all’ente. La lezione è secca: su questi passivi il lavoro si fa prima del voto, non dopo.


I CASI MISTI: quando lo stesso ente indossa più cappelli

La realtà raramente si presenta pulita come uno schema. Ecco le combinazioni che incontrerai più spesso, e come si risolvono.

Il Comune che è anche creditore non tributario. Un Comune insinua 68.400 € per IMU e TARI e 23.700 € per canoni di concessione di un’area demaniale. La prima posta rientra, dal 12 agosto 2026, nel perimetro del cram down dell’art. 245, comma 5; la seconda no. Se il voto del Comune è contrario e determinante, il tribunale può superarlo solo per la quota tributaria. Il conteggio va rifatto scorporando le due poste: può accadere che la quota non superabile basti, da sola, a far mancare la maggioranza. Soluzione operativa: costruire classi distinte e lavorare in via negoziale sulla sola componente non tributaria.

Il tributo locale amministrato da un’agenzia fiscale. È un’ipotesi rara ma esiste: un tributo di spettanza di un ente territoriale che, per legge o per convenzione ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 300/1999, sia amministrato da un’agenzia fiscale. In quel caso il credito rientra nel perimetro erariale, con tutto ciò che ne consegue in termini di legittimazione e di voto. Stesso discorso, in senso inverso, per IRAP e addizionali: destinate agli enti territoriali, ma amministrate dalle agenzie fiscali, e quindi erariali a tutti gli effetti.

AdER che insinua per conto di più enti. L’agente della riscossione presenta un’unica domanda che racchiude tributi erariali, tributi locali iscritti a ruolo, contributi previdenziali e oneri di riscossione. Qui la scomposizione non è un’opzione: senza di essa non sai chi vota su cosa, e se un solo blocco è collocato male l’intero conteggio delle maggioranze è inaffidabile. Procedi per natura del credito sottostante e per titolare del diritto di voto.

Il gruppo in liquidazione giudiziale unitaria. Quando il tribunale ha aperto una procedura unitaria ai sensi dell’art. 287 CCII, il comma 4-bis dell’art. 240 consente di presentare la proposta con domanda unica, con più domande coordinate o con domanda autonoma. La posizione dei creditori pubblici va costruita tenendo conto che ciascun ente pubblico territoriale è soggetto distinto e la proposta va presentata distintamente a ciascuno, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore. In un gruppo con immobili in cinque Comuni, questo significa cinque interlocuzioni autonome.

La doppia veste INPS: contributi e somme da recupero prestazioni. L’Istituto può insinuarsi sia per contributi omessi sia per il recupero di somme erogate a lavoratori. Le due poste hanno collocazioni e fondamenti diversi: trattarle come un blocco unico porta a una proposta che non supera la verifica del rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.


IL CONFRONTO TRA PROFILI

La tabella che segue mette in fila ciò che cambia davvero da ente a ente. Leggila con il tuo stato passivo accanto: ogni riga corrisponde a una decisione che devi prendere prima di scrivere la proposta.

AspettoAgenzia EntrateAgenzia Entrate-RiscossioneINPS / INAILEnti pubblici territorialiCasse professionaliEnti pubblici, crediti non tributari
Transazione fiscale richiestaNo: non prevista nell’art. 245 CCIINoNoNoNoNon applicabile
Chi esercita il votoL’ente impositoreSolo sugli oneri di riscossioneL’IstitutoCiascun ente, autonomamenteLa cassaL’ente
Collocazione tipicaPrivilegio generale e speciale; accessori spesso al chirografoSegue la natura del tributo sottostantePrivilegio generale mobiliare; accessori privilegiati al 50% (art. 2754 c.c.)IMU con privilegio su immobile; TARI di regola chirografariaPrivilegio generale mobiliare se previdenza obbligatoriaVariabile, spesso chirografaria
Cram down art. 245 c. 5SìNon per gli oneri di riscossioneSìSì, dal 12 agosto 2026Sì se previdenza obbligatoriaNo
Silenzio sul votoVale assensoVale assensoVale assensoVale assensoVale assensoVale assenso
Parametro di convenienzaProsecuzione della liquidazione giudizialeIdemIdemIdem, da dimostrare ente per enteIdemNon rileva: non c’è omologazione forzosa
Rischio principaleAttestazione debole sul valore dei beni gravatiConteggio voti per soggetto anziché per titolareMancata scomposizione degli accessoriRagionare con lo schema anteriore ad agosto 2026Confondere previdenza obbligatoria e integrativaCredere di poter contare sul cram down
Dove si vinceNei numeri dell’attestazioneNella ricostruzione del ruoloNella corretta collocazioneNella tempestività dell’interlocuzioneNella qualificazione dell’enteNel consenso costruito prima del voto

LE DOMANDE TRASVERSALI

Se un ente pubblico non vota affatto, cosa succede? Nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio vale assenso: i creditori devono far pervenire il dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato, compreso tra venti e trenta giorni. Chi tace è conteggiato tra i favorevoli. È la differenza più rilevante rispetto al concordato preventivo e, nella pratica, la ragione per cui molte proposte reggono.

Devo depositare una proposta di transazione fiscale separata? No. L’art. 245 CCII non prevede un sub-procedimento di transazione fiscale. L’omologazione forzosa, qui, non presuppone sul piano procedurale la presentazione di una proposta distinta da quella di concordato rivolta alla generalità dei creditori.

Un comportamento fiscale irregolare del debitore blocca l’omologazione forzosa? Secondo l’ordinanza della Cassazione 22 aprile 2026, n. 10723, resa in materia di concordato preventivo con cram down fiscale, il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore. La valutazione è economica.

La mia proposta è stata depositata prima di agosto 2026: posso invocare le nuove regole sui tributi locali? Sì, se l’omologazione non è ancora intervenuta. Il D.Lgs. n. 147/2026 non ha previsto un regime transitorio, e nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale l’omologazione forzosa non presuppone una specifica proposta di transazione fiscale distinta: questo rende applicabile la nuova disciplina anche alle procedure già aperte e alle proposte già depositate.

Che succede se il voto contrario dell’ente pubblico non è determinante? Il cram down non serve: se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in presenza di classi, la maggioranza delle classi si raggiungono comunque, il concordato è approvato e il creditore pubblico dissenziente ne subisce gli effetti come ogni altro dissenziente. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale.

Se contesto la posizione assunta dall’ente, a quale giudice mi rivolgo? Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504, hanno individuato nel giudice ordinario della crisi la giurisdizione sulle controversie relative al mancato assenso dell’agenzia fiscale, valorizzando la natura non provvedimentale della scelta dell’ente e la prevalenza della ratio concorsuale.

Cosa accade al concordato se poi non viene eseguito? Il concordato omologato può essere risolto o annullato ai sensi degli artt. 250 e 251 CCII, con riapertura della liquidazione giudiziale. La Cassazione, con l’ordinanza 24 marzo 2026, n. 7054, ha precisato che la riapertura della procedura chiusa a seguito di omologa presuppone che il concordato sia stato prima risolto o annullato. Sul fronte delle garanzie, l’ordinanza 24 marzo 2026, n. 7059, ha affermato che il vincolo di destinazione costituito dal terzo su un proprio immobile continua a operare a vantaggio dei creditori anteriori aderenti anche dopo la risoluzione e la riapertura: un dato che conta quando la serietà della proposta rivolta agli enti pubblici è sostenuta da garanzie atipiche offerte dall’assuntore.

Il creditore pubblico privilegiato vota o no? Dipende dal trattamento che gli riservi. Il creditore munito di prelazione integralmente soddisfatto, senza dilazioni apprezzabili, di regola non concorre al voto; se invece la proposta ne prevede la soddisfazione parziale, oppure una dilazione che incide sul valore economico del credito, quella parte partecipa alla votazione. Per chi costruisce la proposta questo significa che il peso del voto pubblico è in parte una variabile che decidi tu: offrire l’integrale soddisfacimento di una posta privilegiata di modesto importo può togliere dal conteggio un creditore che altrimenti voterebbe contro, e in passivi equilibrati è una leva che va calcolata prima, non scoperta dopo.

Che differenza c’è, in concreto, tra questa procedura e il concordato preventivo per chi ha debiti pubblici? Le differenze operative sono tre e tutte rilevanti. La prima: nel concordato preventivo la falcidia dei crediti erariali e contributivi passa necessariamente dal sub-procedimento dell’art. 88 CCII, che richiede una proposta di transazione depositata insieme al piano e notificata agli uffici; qui no, la proposta di concordato è già, in sé, la proposta rivolta anche ai creditori pubblici. La seconda: nel concordato preventivo il mancato voto equivale a dissenso e il cram down è costruito anche sulla mancata adesione; qui il silenzio vale assenso e l’omologazione forzosa interviene solo sul voto contrario espresso. La terza: il parametro di convenienza. Nel concordato preventivo il confronto è con l’alternativa della liquidazione giudiziale come scenario ipotetico da ricostruire; qui la liquidazione giudiziale è già in corso, con un curatore che ha inventariato i beni, un attivo in parte già realizzato e uno stato passivo esecutivo. Il termine di paragone non va immaginato, va misurato — ed è il motivo per cui, in questa procedura, una proposta davvero conveniente è molto più facile da documentare di quanto non lo sia altrove.

Se la proposta viene da un terzo assuntore, cambia qualcosa per gli enti pubblici? Cambia il profilo del rischio che l’ente valuta. Un assuntore che si accolla le obbligazioni concordatarie offre un debitore nuovo e tipicamente solvibile al posto di una procedura liquidatoria dall’esito incerto; l’effetto traslativo dei beni si produce con il decreto di omologazione, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 5 marzo 2025, n. 5882 in materia di imposta di registro. Per l’ufficio che deve deliberare, questo si traduce in una domanda semplice: incassare una somma certa in tempi definiti da un soggetto capiente, oppure attendere il riparto di una liquidazione. Documentare bene la capienza e le garanzie dell’assuntore è, su questo profilo, parte integrante della dimostrazione di convenienza.


LA GIURISPRUDENZA PROFILO PER PROFILO

Sui crediti erariali e sul cram down fiscale

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504. Le controversie relative al mancato assenso dell’agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari spettano al giudice ordinario, perché la scelta dell’ente non ha natura provvedimentale e il procedimento ha carattere ancillare rispetto a quello concorsuale; la pronuncia riconosce la prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale dell’istituto. Rilevanza: fissa il foro delle contestazioni sulla posizione erariale e sostiene l’intera architettura dell’omologazione forzosa.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: toglie forza alle opposizioni erariali fondate su violazioni sistematiche degli obblighi tributari e riporta il giudizio sui numeri.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866. Ha ritenuto applicabile al quadro normativo rinnovato l’interpretazione per cui l’omologazione forzosa non dà luogo a un autonomo sub-procedimento, in continuità con quanto già affermato dall’ordinanza n. 1033/2024. Rilevanza: conferma la lettura che vale a maggior ragione nell’art. 245 CCII, dove un sub-procedimento non è neppure previsto.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790. Nel regime anteriore al correttivo del 2024 il cram down fiscale non era applicabile al concordato preventivo in continuità. Rilevanza: ricorda che la disciplina applicabile dipende dalla data della proposta e che le norme vanno invocate nella versione vigente ratione temporis.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 7 dicembre 2025, n. 31892 e Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi di ristrutturazione, l’omologazione forzosa presuppone che sia intervenuto un accordo con i creditori anteriori, ancorché in percentuale insufficiente; in assenza di un numero congruo di aderenti, la richiesta di cram down integra un uso distorto dell’istituto. Rilevanza: pur riferite a un istituto diverso, segnalano che l’omologazione forzosa non è un sostituto del consenso, ma un correttivo di un consenso quasi raggiunto.

Corte di Cassazione, sentenze 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932, e Corte Costituzionale, sentenza 15 luglio 2014, n. 225. La prima coppia ha ammesso la rideterminazione dei debiti tributari anche fuori dalla transazione fiscale; la seconda ha affermato che la disciplina derogatoria del principio di indisponibilità è eccezionale ma priva di copertura costituzionale. Rilevanza: sono le fondamenta su cui poggia ogni falcidia di credito pubblico.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 26 maggio 2022, n. 17155. Sulla natura speciale delle norme in materia di trattamento dei crediti tributari. Rilevanza: aiuta a delimitare quando si applica la disciplina speciale e quando invece operano le regole generali, che è esattamente il problema dell’art. 245 CCII.

Sui crediti contributivi e previdenziali

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 29 dicembre 2024, n. 34842. Nella transazione inserita in un accordo di ristrutturazione va rispettata la regola della priorità relativa nel trattamento dei crediti tributari e contributivi; la pronuncia delimita anche l’estensione dei controlli del tribunale in sede di omologa. Rilevanza: orienta la costruzione delle percentuali riservate all’INPS rispetto agli altri creditori.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 2 febbraio 2025, n. 2495. I crediti delle casse professionali per contributo integrativo, comprese le sanzioni, vanno ammessi al passivo con privilegio generale sui mobili. Rilevanza: decide la collocazione di una posta che viene spesso insinuata e ammessa al chirografo per inerzia.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale. Rilevanza: conferma che, dove l’istituto non prevede il sub-procedimento, la falcidia opera secondo le regole generali — la stessa logica dell’art. 245 CCII.

Tribunale di Modena, 29 agosto 2025. Ha ritenuto applicabile il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi rispetto ai privilegiati di grado inferiore e, per la quota degradata, rispetto agli altri chirografari. Rilevanza: segnala prudenza nel differenziare a sfavore dell’ente previdenziale.

Sui tributi degli enti pubblici territoriali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 40/2021/PAR del 15 giugno 2021. Resa su quesito del Comune di Livorno in tema di pagamento parziale dell’IMU: esclusi i tributi auto-amministrati dalla transazione fiscale, ma ammessa la loro definizione secondo le regole ordinarie. Rilevanza: è il primo tassello del percorso che ha portato alla riforma del 2026.

Corte dei conti, Sezione Umbria, deliberazione n. 64/2022/PAR del 13 luglio 2022. Nello stesso senso, con riferimento alla rinuncia a una quota di IMU in un accordo di ristrutturazione.

Corte dei conti, Sezione Lombardia, deliberazione n. 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024. In senso restrittivo: il Comune non può aderire a un accordo transattivo sui tributi auto-amministrati nella composizione negoziata, pur riconoscendo che la soluzione non è quella economicamente più conveniente. Rilevanza: fotografa l’assurdo che la riforma del 2026 ha rimosso.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 8/2026/PAR del 12 febbraio 2026. Il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria si applica anche ai tributi locali ed è derogabile solo in forza di disposizioni eccezionali.

Tribunale di Forlì, sentenza 14 agosto 2025. Ha ritenuto falcidiabili i tributi degli enti pubblici territoriali nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, se l’accordo è comunque conveniente per l’ente creditore. Rilevanza: la linea di merito che ha anticipato l’intervento legislativo.

Sul concordato nella liquidazione giudiziale come procedura

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 3 febbraio 2026, n. 2258. Rispetto alla proposta di un terzo, il voto del proponente e delle società a questo correlate non va escluso in sede di riscontro dell’avvenuta approvazione. Rilevanza: incide direttamente sul conteggio delle maggioranze, cioè sul presupposto del carattere determinante del voto pubblico.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 7 agosto 2025, n. 22843. Riguarda la posizione del creditore illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze nel concordato fallimentare. Rilevanza: un errore nel computo è un vizio che si riverbera sull’intera omologazione.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 19 maggio 2025, n. 13337. L’omologazione definitiva e la predisposizione del conto di gestione del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, restando fermi gli adempimenti del concordato e la legittimazione del curatore. Rilevanza: scandisce il momento in cui l’impegno verso i creditori pubblici diventa attuativo.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 24 marzo 2026, n. 7054, e Sez. I, ordinanza 24 marzo 2026, n. 7059. La prima: la riapertura della procedura chiusa dopo l’omologa presuppone la previa risoluzione o annullamento del concordato. La seconda: in caso di riapertura a seguito di risoluzione, il vincolo di destinazione costituito dal terzo su un proprio immobile continua a operare a vantaggio dei creditori anteriori aderenti. Rilevanza: riguardano la tenuta delle garanzie offerte ai creditori, pubblici inclusi, quando qualcosa va storto.

Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 5 marzo 2025, n. 5882. Nel concordato con terzo assuntore, il decreto del giudice delegato che trasferisce i beni in esecuzione dell’omologa non è assoggettabile a imposta di registro, perché il trasferimento si produce con il decreto di omologazione. Rilevanza: incide sul costo complessivo dell’operazione e quindi, indirettamente, sulle risorse disponibili per i creditori.


COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO

Il trattamento dei creditori pubblici in un concordato nella liquidazione giudiziale non si risolve scrivendo una percentuale in una proposta. Si risolve ricostruendo il passivo pubblico voce per voce, misurando l’alternativa liquidatoria e costruendo il documento che permette al tribunale di superare un voto contrario. Ecco, in concreto, che cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo analiticamente il passivo pubblico, confrontando domande di ammissione, stato passivo esecutivo, estratti di ruolo ed estratti contributivi, e riconciliando ogni partita con il titolare effettivo del credito e del diritto di voto.
  2. Qualifichiamo ogni credito per natura: erariale, contributivo, tributario locale, oneri di riscossione, credito pubblico non tributario — perché da questa qualificazione dipende l’applicabilità o meno dell’art. 245, comma 5, CCII.
  3. Verifichiamo le collocazioni, confrontando il grado di privilegio riconosciuto con la disciplina applicabile, e applichiamo la scomposizione degli accessori previdenziali nel limite del cinquanta per cento dell’art. 2754 c.c.
  4. Costruiamo il calcolo dell’alternativa liquidatoria sul bene gravato dalla prelazione, non sull’attivo complessivo, e ne quantifichiamo il tempo stimato di realizzo, che è parte della convenienza.
  5. Lavoriamo con il professionista indipendente sulla relazione dell’art. 240, comma 4, perché un’attestazione analitica è la differenza tra un cram down concesso e un’opposizione accolta.
  6. Disegniamo le classi in funzione del conteggio delle maggioranze e del meccanismo del comma 5, isolando le posizioni pubbliche fuori dal perimetro dell’omologazione forzosa.
  7. Interloquiamo con gli uffici — Direzioni dell’Agenzia delle Entrate, sedi INPS, uffici tributi comunali — mettendoli in condizione di deliberare su una proposta documentata e non su un numero.
  8. Prepariamo la difesa in sede di omologazione, redigendo la memoria che dimostra il carattere determinante del voto e la convenienza della proposta per ciascun ente dissenziente.
  9. Presidiamo la fase esecutiva, verificando l’adempimento degli impegni assunti verso i creditori pubblici e intervenendo sulle criticità prima che diventino cause di risoluzione.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado, inclusa l’impugnazione del decreto di omologazione o del suo diniego.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa avere praticato dall’interno il confronto strutturato con i creditori pubblici, conoscerne i tempi istruttori e sapere quale documentazione mette un ufficio in condizione di deliberare: competenza che nel concordato si traduce in un’interlocuzione che arriva preparata e non improvvisata. E il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di trattare la posizione erariale e contributiva con la stessa profondità con cui si tratta quella concorsuale, invece di affidarla a una ricostruzione di seconda mano.

Lo Studio lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: la ricostruzione del carico fiscale e contributivo, il calcolo dell’alternativa liquidatoria e la redazione della proposta procedono insieme, non in sequenza. E la strategia resta la stessa dalla prima analisi del passivo fino all’eventuale giudizio di cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna ricostruzione del caso da parte di chi arriva dopo.


IN CHIUSURA

Se c’è una cosa da portare via da questa guida è questa: il primo passo non è decidere quanto offrire, è capire con quale tipo di ente pubblico hai a che fare. Due enti con crediti dello stesso importo, nello stesso passivo, possono avere pesi di voto diversi, collocazioni diverse e — soprattutto — un voto contrario superabile in un caso e definitivo nell’altro. Il secondo passo è costruire la proposta secondo le regole di quell’ente, con il calcolo di convenienza riferito alla sua posizione specifica e l’attestazione che lo documenta.

Il quadro, oggi, è più favorevole di quanto fosse anche solo pochi mesi fa: il correttivo-ter ha portato il cram down dentro il concordato nella liquidazione giudiziale, e il D.Lgs. n. 147/2026 vi ha incluso anche gli enti pubblici territoriali, con effetto sulle procedure già aperte e sulle proposte non ancora omologate. Chi sta ragionando su una proposta con lo schema normativo dell’anno scorso sta sottovalutando le proprie possibilità.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo punto di intersezione. Il trattamento dei crediti pubblici in una procedura concorsuale richiede insieme la lingua del diritto tributario e contributivo e quella del diritto della crisi: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario copre la prima, mentre le qualifiche di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC coprono la seconda, dal confronto con i creditori pubblici fino alla gestione della procedura. E poiché l’esito di una proposta con voto pubblico contrario si decide in sede di omologazione e può proseguire nei gradi successivi, il fatto che l’Avv. Monardo sia avvocato cassazionista significa impostare fin dal primo giorno una linea pensata per reggere fino all’ultimo grado. Analizzeremo il tuo passivo, verificheremo le collocazioni e costruiremo la strategia più solida possibile sui numeri che hai.

📩 Non aspettare la fissazione delle operazioni di voto per capire se la tua proposta regge: scrivici oggi stesso e facciamo insieme la verifica del passivo pubblico. Tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono al termine di questa pagina.

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