Una Srl cede al factor le fatture di un cliente importante e incassa subito un anticipo. È lo schema più diffuso per dare liquidità all’impresa. Poi arriva la notizia: il cliente è stato dichiarato in liquidazione giudiziale (il “fallimento” nel linguaggio del Codice della crisi). La domanda immediata è una sola: chi paga adesso?
Nel factoring pro solvendo la risposta di partenza è netta. Il rischio di insolvenza del cliente resta in capo alla Srl cedente. Se il cliente ceduto fallisce, il factor può chiedere alla Srl la restituzione delle anticipazioni ricevute, con interessi e commissioni, mentre il credito verso il cliente diventa un credito da insinuare in una procedura concorsuale che pagherà, se pagherà, una percentuale. A questo si aggiunge un secondo rischio, meno noto: il curatore del cliente fallito può agire in revocatoria proprio contro la Srl per i pagamenti che il cliente aveva fatto al factor nei mesi precedenti.
[casi_crediti_ceduti]La materia sta all’incrocio di tre competenze: il diritto bancario e dei contratti di finanziamento (il factoring), il diritto della crisi d’impresa (la procedura del cliente e, spesso, la tenuta della Srl stessa), il contenzioso fino all’ultimo grado (opposizioni allo stato passivo, revocatorie, cause con il factor). Lo Studio Monardo opera esattamente su questo incrocio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è avvocato cassazionista, quindi può seguire la vertenza dall’analisi del contratto di factoring fino all’eventuale giudizio di legittimità.
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Il quadro normativo: garanzia di solvenza, cessione e procedura concorsuale
Le norme che entrano in gioco
Sul piano normativo il factoring è un contratto atipico. La sua disciplina di riferimento, quando cedente è un imprenditore e cessionario una banca o un intermediario finanziario, è la legge 21 febbraio 1991, n. 52 sulla cessione dei crediti d’impresa. Per tutto ciò che la legge speciale non regola si applicano le norme del codice civile sulla cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.).
Tre disposizioni sono decisive per il tema di questo articolo.
Art. 4 L. 52/1991. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore ceduto, salvo che il cessionario rinunci in tutto o in parte alla garanzia. Va precisato che qui il rapporto tra regola ed eccezione è rovesciato rispetto al codice civile. Nella cessione ordinaria (art. 1267 c.c.) il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo patto contrario. Nel factoring la garanzia di solvenza è un effetto naturale del contratto: c’è sempre, salvo rinuncia. Pro solvendo, quindi, è la regola; pro soluto è l’eccezione e deve risultare dal contratto.
Art. 1267 c.c. Quando il cedente ha garantito la solvenza, risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, oltre a interessi, spese della cessione, spese sostenute dal cessionario per escutere il debitore e risarcimento del danno. Il secondo comma aggiunge un limite importante: la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le iniziative contro il debitore.
Art. 6 L. 52/1991. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria fallimentare. Tuttavia la revocatoria può essere proposta nei confronti del cedente, se il curatore prova che il cedente conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario. Il secondo comma fa salva la rivalsa del cedente verso il cessionario solo quando quest’ultimo abbia rinunciato alla garanzia di solvenza.
Il passaggio al Codice della crisi
La legge 52 è del 1991 e richiama la vecchia legge fallimentare (art. 67 R.D. 267/1942). Dal 15 luglio 2022 è in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”). Il fallimento è sostituito dalla liquidazione giudiziale; la revocatoria fallimentare è oggi disciplinata dall’art. 166 CCII. In virtù della norma di coordinamento che sostituisce i riferimenti al fallimento con quelli alla liquidazione giudiziale (art. 349 CCII), secondo l’interpretazione prevalente il regime dell’art. 6 L. 52/1991 si applica anche alle liquidazioni giudiziali. Le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 restano invece regolate dalla legge fallimentare: per questo molte pronunce citate in questo articolo parlano ancora di “fallimento”.
La definizione essenziale
In termini operativi: nel factoring pro solvendo la Srl trasferisce il credito al factor, ma resta garante che il cliente pagherà; se il cliente non paga perché insolvente, il factor può pretendere dalla Srl la restituzione di quanto le ha anticipato, entro il corrispettivo pattuito. La Cassazione descrive questa struttura come una garanzia atipica: la cessione serve a garantire la restituzione delle anticipazioni (Cass. civ., Sez. I, n. 22964/2025).
La distinzione da istituti affini
Il factoring pro solvendo va distinto da tre figure vicine.
- Factoring pro soluto. Il factor rinuncia alla garanzia di solvenza e si assume il rischio del fallimento del cliente. Se il cliente fallisce, la Srl trattiene l’anticipo e il problema è del factor (salvo garanzia di esistenza del credito, art. 1266 c.c.). La qualificazione dipende dal contratto, non dall’etichetta commerciale: una clausola che deroga a singoli aspetti dell’art. 1267 c.c. non basta da sola a rendere la cessione pro soluto.
- Cessione a scopo di garanzia di un diverso debito. La Cassazione (ord. n. 10092/2020) ha distinto la cessione solutoria pro solvendo, nella quale il cessionario deve prima escutere il ceduto, dalla cessione in garanzia di un’altra obbligazione del cedente, nella quale il cessionario può agire direttamente contro il cedente. Il factoring con anticipazioni si colloca in una posizione intermedia, e la natura concreta del contratto pesa sull’onere di preventiva escussione.
- Mandato all’incasso. Qui la Srl resta titolare del credito e la banca incassa per suo conto. Se il cliente fallisce, il credito si insinua a nome della Srl e il problema revocatorio si pone in modo diverso, perché non opera la speciale disciplina dell’art. 6 L. 52/1991.
Esempio concreto: due Srl cedono ciascuna 50.000 euro di fatture verso lo stesso cliente, poi dichiarato in liquidazione giudiziale. La prima ha un contratto pro soluto con plafond approvato sul debitore: il factor non può riaddebitare. La seconda ha un contratto pro solvendo standard: il factor chiederà indietro l’anticipo. Stessa insolvenza, conseguenze opposte. Per questo la prima verifica è sempre il testo del contratto.
Requisiti e termini: quando il factor può rivalersi e quanto tempo hai
Le condizioni della rivalsa sulla Srl
Perché il factor possa ottenere dalla Srl la restituzione delle anticipazioni devono ricorrere, una per una, queste condizioni.
1. Una cessione pro solvendo valida e operante. Va verificato che il factor non abbia rinunciato alla garanzia, neppure parzialmente (ad esempio entro un plafond approvato per quel debitore).
2. L’esistenza e l’esigibilità del credito ceduto. Il credito deve essere scaduto. Se il cliente contesta la fornitura (vizi, inadempimenti), il problema non è più l’insolvenza ma l’esistenza o l’esigibilità del credito: si applica la garanzia di esistenza (art. 1266 c.c.) e il factor può far valere anche questa, ma il fondamento giuridico è diverso.
3. L’insolvenza del debitore ceduto. Grava sul factor che agisce contro il cedente la prova dell’esigibilità del credito e dell’insolvenza del ceduto (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8803/2024). La sentenza che apre la liquidazione giudiziale del cliente è, di regola, la prova più solida dell’insolvenza, perché la accerta un giudice.
4. L’escussione non negligente del ceduto. Il factor deve aver attivato le iniziative contro il ceduto. Nella liquidazione giudiziale l’escussione coincide in sostanza con la domanda di ammissione al passivo. Un factor che non si insinua, o lo fa in modo da farsi escludere, rischia che la Srl gli opponga la negligenza ex art. 1267, comma 2, c.c. Va precisato che molti contratti contengono clausole che regolano o limitano questo onere: la loro portata va letta con attenzione, anche alla luce del divieto di patti che aggravano la responsabilità del cedente (art. 1267, comma 1, ultima parte, c.c.).
5. Il limite quantitativo. La garanzia opera nei limiti del corrispettivo pattuito (art. 4 L. 52/1991): in pratica le somme anticipate, più interessi e commissioni previsti dal contratto. Il factor non può pretendere dalla Srl il valore nominale pieno delle fatture se ha anticipato solo una parte.
L’effetto della rivalsa: il credito torna alla Srl
Quando il factor si avvale della garanzia e ottiene la restituzione dalla Srl, la cessione si risolve e il credito torna in capo al cedente; il factor perde la legittimazione ad agire contro il ceduto (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6203/2025). La disciplina prevede quindi un passaggio obbligato: chi ha pagato il factor deve poi gestire il credito verso il cliente fallito. Se nessuno se ne occupa, la quota di riparto rischia di andare persa.
Le scadenze da presidiare
Il termine più critico è quello per la domanda di ammissione al passivo del cliente: va depositata almeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica fissata nella sentenza di apertura (art. 201 CCII). Chi si muove dopo entra nelle domande tardive, con meno tutele e tempi più lunghi.
Sul piano dei termini processuali, va precisato un punto che sorprende molti imprenditori: i termini del Codice della crisi, salvo diversa previsione, non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto). Una sentenza di apertura pubblicata a fine luglio non concede la “pausa estiva”.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Domanda tempestiva di ammissione al passivo (art. 201 CCII) | Almeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica indicata nella sentenza di apertura | Perentorio ai fini della tempestività | La domanda diventa tardiva |
| Domanda tardiva (art. 208 CCII) | 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (prorogabile dal tribunale nei casi di particolare complessità) | Perentorio | Ammissibile solo come “ultratardiva” |
| Domanda ultratardiva (art. 208, comma 3, CCII) | 60 giorni dalla cessazione della causa non imputabile del ritardo | Perentorio | Inammissibilità della domanda |
| Opposizione allo stato passivo (artt. 206-207 CCII) | 30 giorni dalla comunicazione dell’esito | Perentorio, non soggetto a sospensione feriale | Esclusione o ammissione parziale definitiva |
| Periodo sospetto per la revocatoria dei pagamenti ordinari (art. 166, comma 2, CCII) | 6 mesi anteriori al deposito della domanda di apertura | Limite sostanziale | Fuori dal periodo il pagamento non è revocabile ex art. 166, comma 2 |
| Azione revocatoria del curatore (art. 170 CCII) | 3 anni dall’apertura e comunque non oltre 5 anni dall’atto | Decadenza | Azione non più proponibile |
| Pagamenti del cliente dopo l’apertura (art. 144 CCII) | Dalla data della sentenza di apertura | Inefficacia di diritto | Restituzione alla procedura |
| Riaddebito contrattuale del factor | Secondo le clausole del contratto | Convenzionale | Addebito in conto, decadenza dal beneficio del termine, segnalazioni |
La procedura passo-passo: cosa accade dopo la sentenza di apertura
La sequenza che segue descrive cosa accade, in ordine, quando il cliente ceduto entra in liquidazione giudiziale. Per ogni fase sono indicati chi agisce, davanti a quale organo e con quale atto.
1. La pubblicazione della sentenza e la comunicazione del curatore
Il tribunale competente è quello del luogo in cui il cliente ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). La sentenza nomina il curatore e fissa l’udienza di verifica dei crediti. Il curatore comunica ai creditori risultanti dalle scritture contabili la possibilità di partecipare al concorso. Se la cessione era stata notificata, nelle scritture del cliente il creditore è il factor; se non era notificata, potrebbe risultare ancora la Srl. Va quindi verificato subito a chi è arrivata la comunicazione del curatore.
2. La verifica del contratto di factoring
Prima di qualsiasi mossa, la Srl deve rileggere il contratto. I punti da controllare sono: natura pro solvendo o pro soluto (anche parziale, per plafond); clausole sul riaddebito automatico in caso di procedura concorsuale del debitore; clausole sull’escussione del debitore e sull’art. 1267 c.c.; limiti della garanzia; poteri del factor di compensare con altri crediti ceduti o con il saldo del conto di regolamento.
3. La domanda di ammissione al passivo del cliente
La domanda si propone con ricorso trasmesso all’indirizzo PEC del curatore (art. 201 CCII). Il contenuto necessario comprende: l’indicazione della procedura; le generalità del creditore; la determinazione della somma richiesta; i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda; l’eventuale titolo di prelazione; l’indirizzo PEC per le comunicazioni. Vanno allegati i documenti: contratto di fornitura, fatture, documenti di trasporto, contratto di factoring e prova della notifica della cessione.
Chi presenta la domanda? Se la cessione è ancora in essere, il titolare del credito è il factor. L’errore più frequente è che ciascuno pensi che lo faccia l’altro: il factor perché sa che riaddebiterà la Srl, la Srl perché ritiene che il credito non sia più suo. È possibile e talvolta prudente che la Srl, con una corretta qualificazione della propria posizione, si coordini con il factor per evitare che il credito resti senza domanda o che si creino domande duplicate. La giurisprudenza registra casi in cui sia il factor sia il cedente (o il suo curatore) si sono insinuati nella procedura del ceduto per lo stesso credito, con la necessità di regolare le reciproche posizioni.
4. Il riaddebito del factor alla Srl
Di norma il factor, ricevuta la notizia dell’apertura, comunica il riaddebito delle anticipazioni. La Srl deve verificare: che il credito riaddebitato sia effettivamente insoluto; che gli importi corrispondano al corrispettivo anticipato e agli oneri contrattuali; che non siano stati riaddebitati crediti già incassati prima dell’apertura. La Cassazione ha chiarito che la prova dell’inadempimento del ceduto è il presupposto stesso del riaddebito (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15720/2022).
5. La restituzione e il ritorno del credito
Se la Srl paga, la cessione si risolve e il credito verso il cliente torna alla Srl (Cass. ord. n. 6203/2025). A questo punto occorre comunicare al curatore la nuova titolarità e, se il factor si era già insinuato, ottenere che la posizione nello stato passivo sia riferita alla Srl. Se la domanda non era stata presentata, la Srl la deposita a proprio nome, tempestiva o tardiva a seconda del momento.
6. L’esame dello stato passivo e l’eventuale opposizione
Il curatore deposita il progetto di stato passivo; i creditori possono presentare osservazioni; il giudice delegato decide all’udienza di verifica. Contro l’esclusione o l’ammissione parziale si propone opposizione davanti al tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione (artt. 206-207 CCII). Questa è la seconda avvertenza decisiva: il termine di 30 giorni non si sospende ad agosto e non ammette rimedi successivi se lasciato scadere.
7. Riparti e chiusura
Le somme ricavate dalla liquidazione vengono distribuite con i riparti. Il credito commerciale della Srl è di regola chirografario: viene pagato solo dopo prededucibili e privilegiati, spesso in percentuale ridotta. Le quote attribuite andranno incassate dal titolare del credito risultante dallo stato passivo.
8. Il fronte revocatorio
In parallelo, il curatore del cliente esamina i pagamenti dei sei mesi anteriori alla domanda di apertura. I pagamenti fatti al factor non sono revocabili nei confronti del factor (art. 6 L. 52/1991), ma possono esserlo nei confronti della Srl se il curatore prova che la Srl conosceva l’insolvenza del cliente al momento del pagamento. L’azione si propone davanti al tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale (art. 32 CCII).
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le ipotesi che seguono sono esempi dimostrativi di applicazione delle regole, con dati di fantasia. Non descrivono casi reali.
Esempio di calcolo n. 1 — Riaddebito e ritorno del credito
Dati di partenza. Una Srl ha ceduto pro solvendo fatture per 87.340 euro verso il cliente Beta Spa. Il factor ha anticipato l’80%: 69.872 euro. Le fatture scadono tra il 28 febbraio e il 31 marzo 2026. Il 14 marzo 2026 il tribunale apre la liquidazione giudiziale di Beta e fissa l’udienza di verifica al 9 giugno 2026.
Sviluppo.
- Domanda tempestiva di ammissione: entro il 10 maggio 2026 (30 giorni prima del 9 giugno).
- Il 2 aprile 2026 il factor riaddebita alla Srl l’anticipo più interessi e commissioni maturati: 69.872 + 1.416,35 = 71.288,35 euro.
- La Srl verifica il conteggio e paga il 21 aprile 2026. La cessione si risolve; il credito di 87.340 euro torna alla Srl.
- Il factor non si era ancora insinuato: la Srl deposita la domanda a proprio nome il 6 maggio 2026, in tempo utile.
- Il credito è ammesso in chirografo per 87.340 euro. Ipotizzando un riparto finale del 11,4%, la Srl incassa 9.956,76 euro.
Esito. Perdita sul credito: 87.340 − 9.956,76 = 77.383,24 euro. A questa si aggiungono gli oneri del factoring (1.416,35 euro). Il saldo del 20% (17.468 euro), che il factor avrebbe versato all’incasso, non è mai stato pagato. Se la Srl avesse lasciato scadere il 10 maggio, la domanda sarebbe diventata tardiva, con il rischio di non partecipare ai riparti già eseguiti.
Esempio di calcolo n. 2 — Revocatoria contro la Srl cedente
Dati di partenza. Il cliente Gamma Srl paga al factor 23.615,80 euro il 2 febbraio 2026, a saldo di fatture cedute. Il 18 giugno 2026 Gamma deposita domanda di apertura della liquidazione giudiziale; la sentenza è del 9 luglio 2026.
Sviluppo.
- Periodo sospetto per i pagamenti ordinari: sei mesi anteriori al 18 giugno 2026, quindi dal 18 dicembre 2025. Il pagamento del 2 febbraio rientra nel periodo.
- Il curatore non può revocare il pagamento nei confronti del factor (art. 6, comma 1, L. 52/1991).
- Può agire contro la Srl cedente, ma deve provare che il 2 febbraio 2026 la Srl conosceva l’insolvenza di Gamma. Elementi tipici: una PEC di Gamma del 20 gennaio 2026 con richiesta di moratoria generalizzata ai fornitori; protesti noti; ritardi sistematici.
- Termine per l’azione: 3 anni dall’apertura (9 luglio 2029) e comunque 5 anni dal pagamento (2 febbraio 2031). Vale il termine che scade prima: 9 luglio 2029.
Esito. Se la revocatoria è accolta, la Srl restituisce 23.615,80 euro alla procedura, oltre agli interessi dalla domanda giudiziale. Essendo il factoring pro solvendo, la Srl non ha rivalsa verso il factor (art. 6, comma 2, L. 52/1991). Dopo la restituzione, la Srl può insinuarsi al passivo di Gamma per il credito corrispondente (art. 171, comma 2, CCII), con le stesse prospettive di riparto degli altri chirografari. Se invece la Srl dimostra di non aver avuto conoscenza dell’insolvenza, o che il pagamento rientra in un’esenzione, la domanda del curatore va respinta.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Il cliente ceduto entra in concordato preventivo invece che in liquidazione
Il concordato non comporta l’automatica perdita del credito: il cliente propone il pagamento dei creditori secondo un piano, spesso in percentuale per i chirografari. Il factor pro solvendo può rivalersi sulla Srl per la parte che il concordato non paga, sempre nei limiti del corrispettivo pattuito. Va precisato che la Srl ha interesse a seguire il voto e l’esecuzione del piano: la mancata partecipazione del factor alle scelte della procedura può, in alcuni casi, essere valutata come negligenza ai sensi dell’art. 1267, comma 2, c.c. Se il concordato viene risolto o annullato e segue la liquidazione giudiziale, i termini ripartono da capo.
Il contratto di fornitura era ancora in corso all’apertura
Se alla data della sentenza il contratto tra la Srl e il cliente non era stato interamente eseguito da entrambe le parti, l’esecuzione resta sospesa finché il curatore non sceglie se subentrare o sciogliersi (art. 172 CCII). Le forniture successive all’eventuale subentro generano crediti prededucibili, pagati prima dei chirografari. I crediti futuri non ancora sorti, già ceduti al factor in massa, seguono la sorte del contratto: se il curatore si scioglie, non sorgeranno mai.
Il cliente oppone eccezioni sulla fornitura
La cessione non peggiora la posizione del debitore ceduto (Cass. n. 24657/2016). Il curatore del cliente può quindi opporre al factor, o alla Srl dopo il ritorno del credito, tutte le eccezioni relative al contratto di fornitura: vizi della merce, inadempimenti, compensazioni con crediti sorti prima della notifica della cessione (art. 1248 c.c.; art. 155 CCII). In questo caso il problema non è l’insolvenza ma l’esistenza o la misura del credito, e cambiano sia la difesa nello stato passivo sia il rapporto con il factor.
Pagamenti “anomali” al factor
L’esenzione dalla revocatoria prevista per il factor riguarda solo i pagamenti ordinari del debitore ceduto nell’ambito del contratto. Se il cliente, prima di fallire, ha estinto il debito con mezzi anormali (delegazioni a società del gruppo, cessioni di altri crediti, operazioni triangolari), il pagamento può essere revocato anche nei confronti del factor (Cass. civ., Sez. I, n. 31652/2024). Il factor, condannato a restituire, tornerà a cercare la Srl in forza della garanzia di solvenza.
La cessione non rientra nella legge 52/1991
Se il cessionario non è una banca o un intermediario autorizzato, o la cessione è stata notificata con le sole forme del codice civile fuori dallo schema della legge speciale, i regimi particolari della legge 52 non operano automaticamente (Cass. civ., Sez. I, n. 32782/2024). In tal caso anche l’assetto della revocatoria va ricostruito sulle regole generali.
Il factor compensa con il conto di regolamento
Molti rapporti di factoring prevedono un conto di regolamento su cui il factor accredita i corrispettivi e addebita anticipazioni, interessi e commissioni. Quando il cliente ceduto fallisce, il factor tende a recuperare l’anticipo trattenendo somme dovute alla Srl per altri crediti ceduti e regolarmente incassati da debitori diversi. In termini operativi la Srl non riceve una richiesta di pagamento: si accorge del riaddebito leggendo l’estratto del conto. Va verificato che la compensazione sia prevista dal contratto, che riguardi crediti certi, liquidi ed esigibili e che non colpisca somme che il factor era tenuto a versare senza condizioni. Se la Srl fosse a sua volta vicina all’insolvenza, queste compensazioni nel periodo sospetto potrebbero diventare oggetto di contestazione da parte di un futuro curatore della Srl stessa.
Il cliente fallito era anche fornitore della Srl
Capita che tra Srl e cliente esistano rapporti incrociati: la Srl vende, ma acquista anche servizi o materiali dallo stesso soggetto. Sul piano normativo la compensazione nella liquidazione giudiziale è ammessa per i debiti verso il debitore insolvente anche non scaduti prima dell’apertura (art. 155 CCII), ma il credito della Srl, se è stato ceduto, non le appartiene più finché la cessione è in essere. Solo dopo il ritorno del credito per effetto del riaddebito la Srl può valutare di opporre la compensazione al curatore, sempre che i requisiti di legge siano rispettati. Il risultato può cambiare in modo sensibile l’esito economico rispetto all’insinuazione in chirografo, ed è uno dei punti in cui la sequenza temporale delle mosse incide sul risultato.
Amministratori e soci fideiussori del factor
Molti contratti di factoring sono assistiti da fideiussioni personali di soci o amministratori. Se la Srl non è in grado di restituire le anticipazioni, il factor può escutere i garanti. Per la Srl si apre il tema degli strumenti di regolazione della crisi; per le persone fisiche garanti, quello degli strumenti di composizione del sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), affianca in questi casi sia la Srl esposta al riaddebito sia i garanti personali, valutando con lo staff gli strumenti adeguati alla situazione.
Il riaddebito mette in crisi la Srl
Un riaddebito improvviso di decine di migliaia di euro può incrinare la continuità di una Srl sana. In questi casi la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, di derivazione dal D.L. 118/2021) consente di avviare trattative con il factor e gli altri creditori con l’assistenza di un esperto indipendente, con la possibilità di chiedere misure protettive che impediscono azioni esecutive durante le trattative. Lo strumento va attivato quando la difficoltà è ancora reversibile, non a insolvenza conclamata.
Domande frequenti
Il factor può chiedermi i soldi subito, appena il cliente fallisce?
Dipende dal contratto. Molte condizioni generali consentono al factor il riaddebito immediato all’apertura della procedura concorsuale del debitore ceduto. Sul piano legale la garanzia presuppone l’insolvenza del ceduto, che la sentenza di apertura di norma dimostra, e un’escussione non negligente, che nella procedura coincide con la domanda di ammissione al passivo. Prima di pagare conviene verificare importi, crediti effettivamente insoluti e clausole del contratto. Contestare senza fondamento, però, espone a interessi di mora e a conseguenze sui rapporti bancari.
Se pago il factor, il credito verso il cliente torna mio?
Sì. Secondo la Cassazione (ord. n. 6203/2025), quando il factor si avvale della garanzia di solvenza la cessione si risolve e il credito torna al cedente. Il factor non può più agire contro il debitore ceduto. Ne deriva che la Srl, dopo aver pagato, deve occuparsi direttamente della posizione nello stato passivo del cliente: comunicare la nuova titolarità al curatore o presentare la domanda di ammissione a proprio nome. Trascurare questo passaggio significa rinunciare alla quota di riparto.
Ho un contratto “pro soluto”: sono al sicuro?
In larga parte sì, ma vanno controllati tre aspetti. Primo: la rinuncia alla garanzia può essere parziale, ad esempio limitata a un plafond approvato sul singolo debitore; oltre il plafond la cessione torna pro solvendo. Secondo: anche nel pro soluto la Srl garantisce l’esistenza del credito (art. 1266 c.c.), quindi se il curatore contesta la fornitura il factor può rivalersi. Terzo: nel pro soluto, in caso di revocatoria contro la Srl, l’art. 6 della legge 52 fa salva la rivalsa del cedente verso il factor.
Il curatore del cliente può davvero chiedere a me i pagamenti che ha ricevuto il factor?
Sì, ma solo a precise condizioni. L’art. 6 della legge 52/1991 esclude la revocatoria contro il factor e la consente contro il cedente se il curatore prova che il cedente conosceva l’insolvenza del cliente alla data del pagamento. La prova è a carico del curatore e deve riguardare quel momento preciso, non la conoscenza successiva. Il pagamento deve inoltre cadere nel periodo sospetto, di regola i sei mesi anteriori alla domanda di apertura. L’azione va proposta entro tre anni dall’apertura.
Ho pagato la revocatoria al curatore: posso recuperare qualcosa?
Verso il factor, nel pro solvendo, no: la rivalsa è riservata ai casi in cui il factor ha rinunciato alla garanzia di solvenza. Verso la procedura, invece, chi ha restituito per effetto della revoca può insinuarsi al passivo per il credito corrispondente (art. 171, comma 2, CCII). In pratica la Srl torna a essere creditrice chirografaria del cliente fallito per quell’importo e partecipa ai riparti con gli altri creditori.
E se il factor non si è mai insinuato al passivo del cliente e ora mi chiede tutto?
È un caso limite ma non raro. L’art. 1267, comma 2, c.c. fa cessare la garanzia se la mancata realizzazione del credito dipende da negligenza del cessionario nell’iniziare o proseguire le iniziative contro il debitore. Va verificato se il contratto deroga a questa regola e con quale efficacia, se la domanda è ancora possibile come tardiva e se il mancato incasso deriva davvero dall’inerzia o dall’incapienza della procedura. Se l’incapienza è totale, la negligenza non ha causato alcun danno e l’eccezione perde peso.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono delineano il perimetro entro cui si muove una Srl con factoring pro solvendo quando il cliente ceduto diventa insolvente. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questo tema.
1. Cass. civ., Sez. I, n. 22964/2025 (pubblicata ad agosto 2025). Principio: nel factoring pro solvendo la cessione svolge funzione di garanzia atipica delle anticipazioni; il factor che non ha ancora escusso il debitore ceduto vanta verso il cedente un credito condizionale, ammissibile al passivo solo con riserva. Rilevanza: la pronuncia riguarda il fallimento del cedente, ma afferma in termini generali che il diritto del factor alla restituzione nasce dall’infruttuosa escussione del ceduto. È il fondamento per chiedere al factor di dimostrare di aver coltivato il credito nella procedura del cliente.
2. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6203/2025. Principio: quando il factor si avvale della garanzia di solvenza verso il cedente, la cessione si risolve, il credito torna al cedente e il factor perde la legittimazione verso il ceduto; una sentenza definitiva tra factor e cedente produce effetti riflessi anche sul ceduto. Rilevanza: spiega perché, dopo il riaddebito, la gestione dell’insinuazione al passivo del cliente passa alla Srl.
3. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8803/2024. Principio: nella cessione pro solvendo il cessionario che agisce contro il cedente deve provare l’esigibilità del credito e l’insolvenza del ceduto; la prova può essere anche presuntiva, ricavata dagli atti e dal comportamento processuale delle parti. Rilevanza: individua l’onere probatorio del factor e avverte la Srl che anche le proprie ammissioni in giudizio possono diventare prova a suo carico.
4. Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2024, n. 31652. Principio: l’esenzione da revocatoria dell’art. 6, comma 1, L. 52/1991 copre solo i pagamenti ordinari del debitore ceduto al factor nell’ambito del contratto, non gli atti solutori anomali. Rilevanza: delimita lo scudo del factor; se il cliente ha pagato con mezzi anomali, il factor può subire la revocatoria e cercherà poi di rivalersi sulla Srl.
5. Cass. civ., Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 32782. Principio: il regime speciale di opponibilità della legge 52/1991 non si estende alle cessioni rese efficaci con le sole forme codicistiche, che restano soggette, se ne ricorrono i presupposti, alla revocatoria. Rilevanza: conferma che le regole speciali della legge 52 operano solo all’interno del suo perimetro; la prima verifica è sempre la qualificazione dell’operazione.
6. Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11589. Principio: il factoring, anche quando si risolve in anticipazioni sui crediti ceduti (in linea con Cass. n. 16850/2017), resta nello schema della legge 52/1991; il pagamento del ceduto al factor non è revocabile contro il factor, ma la revocatoria può rivolgersi al cedente se il curatore prova la sua conoscenza dell’insolvenza del ceduto alla data del pagamento. Rilevanza: è la base giurisprudenziale del rischio revocatorio che grava sulla Srl cedente.
7. Cass. civ., Sez. III, ord. 17 maggio 2022, n. 15720. Principio: il riaddebito delle anticipazioni al cedente in forza della garanzia di solvenza presuppone la prova dell’inadempimento dei debitori ceduti, qualunque sia la disciplina applicabile (art. 1267 c.c. o art. 4 L. 52/1991). Rilevanza: legittima la Srl a chiedere al factor la prova puntuale degli insoluti prima di accettare il riaddebito.
8. Cass. civ., ord. 28 maggio 2020, n. 10092. Principio: nella cessione pro solvendo con funzione solutoria il cessionario deve prima escutere senza successo il ceduto; nella cessione a scopo di garanzia di un diverso debito del cedente può agire direttamente contro quest’ultimo. Rilevanza: la qualificazione concreta del contratto di factoring incide sull’onere di preventiva escussione e quindi sulla difesa della Srl.
9. Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964. Principio: il fideiussore del fallito che non ha ancora pagato non può essere ammesso al passivo con riserva; acquista il diritto di regresso e la legittimazione all’insinuazione solo dopo il pagamento integrale. Rilevanza: per analogia, chiarisce che chi garantisce un credito altrui entra nel concorso solo dopo aver pagato. È utile per ragionare sui tempi con cui la Srl, garante della solvenza, subentra nella posizione verso il cliente fallito.
10. Cass. civ., Sez. I, 2 ottobre 2015, n. 19716. Principio: con la cessione a titolo oneroso il factor diventa titolare del credito e lo riscuote in nome proprio, non come mandatario del cedente; il pagamento del ceduto adempie un debito proprio verso il factor. Rilevanza: spiega perché, finché la cessione è in essere, la domanda di ammissione al passivo del cliente spetta al factor.
11. Cass. civ., 2 dicembre 2016, n. 24657. Principio: la cessione del credito nel factoring non modifica il rapporto obbligatorio e non può peggiorare la posizione del debitore ceduto, che conserva le eccezioni relative al rapporto originario. Rilevanza: il curatore del cliente può opporre vizi e inadempimenti della fornitura; la Srl deve preparare la prova della corretta esecuzione del contratto.
Una lettura d’insieme
Dalle pronunce emerge un sistema coerente. Il rischio di insolvenza del cliente è, nel pro solvendo, della Srl. Ma il factor non può scaricarlo senza condizioni: deve provare l’insolvenza, deve aver coltivato il credito, deve restare nei limiti del corrispettivo. Una volta pagato, il credito torna alla Srl, che diventa protagonista della procedura del cliente. Sul versante revocatorio, la legge protegge il factor e sposta il rischio sulla Srl, ma solo se il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza al momento del pagamento.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando il cliente ceduto entra in una procedura concorsuale, la Srl si trova contemporaneamente su tre fronti: il factor, la procedura del cliente, il proprio equilibrio finanziario. Lo Studio interviene su ciascuno con strumenti precisi.
1. Analizziamo il contratto di factoring clausola per clausola: natura pro solvendo o pro soluto, plafond, riaddebito automatico, deroghe all’art. 1267 c.c., compensazioni sul conto di regolamento.
2. Ricostruiamo la posizione credito per credito: fatture cedute, anticipazioni ricevute, incassi già avvenuti, insoluti effettivi, interessi e commissioni applicati.
3. Verifichiamo la legittimità del riaddebito e contestiamo per iscritto gli importi non dovuti o non provati, chiedendo al factor la documentazione dell’insolvenza e dell’escussione.
4. Predisponiamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo del cliente, tempestiva o tardiva, coordinandoci con il factor per evitare domande mancanti o duplicate.
5. Gestiamo il ritorno del credito alla Srl dopo il pagamento al factor, comunicando al curatore la nuova titolarità e seguendo la posizione fino ai riparti.
6. Proponiamo opposizione allo stato passivo in caso di esclusione o ammissione parziale, nel termine di 30 giorni.
7. Difendiamo la Srl nella revocatoria promossa dal curatore del cliente, contestando la prova della conoscenza dell’insolvenza, il periodo sospetto e le esenzioni applicabili.
8. Valutiamo e, se necessario, attiviamo la composizione negoziata della crisi quando il riaddebito mette a rischio la continuità della Srl.
9. Assistiamo soci e amministratori fideiussori escussi dal factor, valutando gli strumenti di composizione del sovraindebitamento.
10. Coltiviamo la strategia in ogni grado di giudizio, dal tribunale alla Corte di cassazione, senza cambi di difensore né di linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Le controversie su factoring, stato passivo e revocatoria arrivano spesso al giudizio di legittimità, come dimostrano le pronunce citate. Chi imposta la difesa davanti al tribunale è lo stesso professionista che può sostenerla in Cassazione: la strategia resta unica dall’analisi iniziale all’ultimo grado. Altrettanto rilevante è la qualifica di Esperto Negoziatore, perché il riaddebito del factor è spesso il primo segnale di una tensione finanziaria da gestire con gli strumenti della crisi d’impresa.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano contratto, procedura e contenzioso; i commercialisti ricostruiscono i flussi con il factor, gli effetti contabili delle perdite su crediti e la sostenibilità finanziaria della Srl. Le due letture procedono insieme, perché nel factoring la questione giuridica e quella finanziaria sono inseparabili.
In sintesi
Nel factoring pro solvendo il fallimento del cliente ceduto ricade, in prima battuta, sulla Srl cedente. Il factor può riaddebitare le anticipazioni, ma deve provare l’insolvenza, aver coltivato il credito e restare nei limiti del corrispettivo. Pagato il factor, il credito torna alla Srl, che deve seguirlo nella procedura del cliente rispettando termini che non si sospendono ad agosto. Sullo sfondo resta la revocatoria, che la legge indirizza verso il cedente quando il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza.
È una materia in cui contratto bancario, diritto della crisi e contenzioso si sovrappongono. Per questo lo Studio Monardo la affronta con un’impostazione unitaria: il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per leggere il factoring, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per proteggere la continuità della Srl, l’abilitazione di cassazionista per sostenere la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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