Una società per azioni non entra in liquidazione giudiziale da un giorno all’altro. Prima arrivano i segnali: fornitori pagati a 150 giorni, linee di credito ridotte, contributi rateizzati e poi non più pagati, un collegio sindacale che chiede chiarimenti. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione degli amministratori una serie di strumenti per intervenire prima che la crisi diventi insolvenza conclamata. Il problema è che ogni strumento ha requisiti, termini e costi di accesso diversi, e la scelta sbagliata — o la scelta giusta fatta troppo tardi — può chiudere la partita.
Il rischio principale è questo: ogni mese di inerzia riduce le opzioni disponibili e, se un creditore deposita il ricorso per la liquidazione giudiziale prima che la società abbia attivato uno strumento di protezione, la gestione della crisi passa dagli amministratori al tribunale e al curatore. A ciò si aggiunge la responsabilità personale degli amministratori per il ritardo nell’attivarsi, oggi misurata sull’obbligo di adeguati assetti dell’art. 2086 c.c.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una delle figure abilitate a condurre la composizione negoziata, lo strumento che la legge ha costruito proprio per le imprese in squilibrio ma ancora risanabili. A questa abilitazione si affiancano il patrocinio in Cassazione, rilevante quando la crisi arriva al reclamo contro la sentenza di liquidazione giudiziale, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si negoziano la ristrutturazione dei debiti verso le banche e la transazione fiscale.
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Inquadramento normativo: crisi, insolvenza e strumenti di regolazione
Sul piano normativo, il Codice distingue due condizioni del debitore, da cui dipende quali strumenti siano accessibili.
La crisi è definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), CCII come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b) è invece lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
In sintesi: la crisi guarda al futuro (i flussi dei prossimi 12 mesi), l’insolvenza fotografa un’incapacità già in atto. Una Spa in crisi ha accesso a tutti gli strumenti di risanamento; una Spa insolvente vi ha ancora accesso, ma con margini più stretti e sotto la pressione costante di una possibile domanda di liquidazione giudiziale.
La disciplina prevede tre famiglie di strumenti.
1. Strumenti stragiudiziali o a bassa intensità giudiziale. La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII) è un percorso volontario e riservato, gestito con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio. Vi rientra anche il piano attestato di risanamento (art. 56), che non richiede omologazione ma protegge gli atti esecutivi dall’azione revocatoria.
2. Strumenti negoziali con omologazione. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57, con le varianti agevolata dell’art. 60 e a efficacia estesa dell’art. 61), la convenzione di moratoria (art. 62) e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis).
3. Strumenti concorsuali di regolazione. Il concordato preventivo, in continuità aziendale o liquidatorio (artt. 84 e ss.), con la possibilità di omologazione anche contro il dissenso di alcune classi.
La liquidazione giudiziale (artt. 121 e ss.) è lo strumento residuale: sostituisce il fallimento, priva gli amministratori della gestione e affida il patrimonio a un curatore. Va precisato che l’art. 7 CCII stabilisce una priorità di trattazione delle domande di accesso agli strumenti di regolazione rispetto alla domanda di liquidazione giudiziale, a condizione che il piano non sia manifestamente inadeguato e che la proposta sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
La ratio dell’intero sistema è una: intervenire presto, finché esiste un valore aziendale da preservare. Per questo l’art. 2086, comma 2, c.c. impone agli amministratori di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti. L’art. 3 CCII specifica quali segnali tali assetti devono intercettare: squilibri patrimoniali o economico-finanziari, insostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi, debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni oltre una certa soglia, esposizioni bancarie scadute da più di sessanta giorni.
Un esempio concreto aiuta a distinguere gli istituti. Una Spa manifatturiera che ha perso un cliente importante e prevede, sulla base del budget, di non riuscire a pagare le rate dei mutui del prossimo semestre, ma che ad oggi paga regolarmente, è in crisi: può accedere alla composizione negoziata in modo riservato, senza che i fornitori ne siano necessariamente consapevoli fino a che non chiede misure protettive. Se la stessa società ha già tre decreti ingiuntivi non opposti e un precetto notificato, è insolvente: la composizione negoziata resta astrattamente percorribile se il risanamento è ragionevolmente perseguibile, ma il tribunale, investito di una domanda di liquidazione giudiziale, potrà verificarne in via incidentale l’ammissibilità.
Sul fronte societario, le norme sulla riduzione del capitale per perdite incidono direttamente sulla gestione della crisi. Per una Spa, l’art. 2446 c.c. riguarda le perdite superiori a un terzo del capitale; l’art. 2447 c.c. le perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale (50.000 euro), con l’obbligo di ricapitalizzare o trasformare la società. L’art. 20 CCII (per la composizione negoziata) e l’art. 89 CCII (per gli strumenti di regolazione) consentono di sospendere l’applicazione di queste regole e della causa di scioglimento dell’art. 2484, n. 4, c.c., così da non trasformare una crisi gestibile in uno scioglimento obbligato.
I segnali esterni: organo di controllo e creditori pubblici qualificati
Nelle Spa la crisi raramente resta un fatto interno al consiglio di amministrazione. Il Codice prevede due canali attraverso i quali soggetti diversi dagli amministratori possono, e in alcuni casi devono, sollecitare l’attivazione.
Il primo è il collegio sindacale. L’art. 25-octies CCII attribuisce all’organo di controllo il compito di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’istanza di composizione negoziata. La segnalazione è motivata, viene trasmessa con mezzi che ne assicurino la prova di ricezione e fissa un termine congruo, non superiore a trenta giorni, entro cui gli amministratori devono riferire sulle iniziative intraprese. La disciplina prevede che la tempestiva segnalazione e la successiva vigilanza siano valutate ai fini della responsabilità dei sindaci. In termini operativi, una segnalazione ignorata è il documento che, in una futura azione di responsabilità, segna il momento a partire dal quale gli amministratori non potevano dirsi inconsapevoli.
Il secondo canale è costituito dai creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII): INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione. Al superamento di soglie di inadempimento fissate dalla legge, questi enti inviano all’impresa, e all’organo di controllo se presente, una comunicazione che invita a valutare l’accesso alla composizione negoziata o a uno strumento di regolazione. Va precisato che la segnalazione non è un atto esecutivo e non produce effetti diretti sul patrimonio; è però un indicatore oggettivo che il curatore e il tribunale potranno utilizzare per datare l’emersione della crisi.
Una segnalazione ricevuta, da qualunque fonte, va trattata come l’avvio di un termine, non come una formalità. La risposta corretta è una delibera consiliare che prenda posizione sulla situazione, documenti le verifiche svolte e indichi lo strumento prescelto o le ragioni per cui non è necessario.
Accordi di ristrutturazione: le tre varianti a confronto
La distinzione tra le varianti degli accordi è rilevante soprattutto per le Spa con una pluralità di banche. L’accordo ordinario dell’art. 57 richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e garantisce ai non aderenti il pagamento integrale entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza, se successiva. L’accordo agevolato dell’art. 60 abbassa la soglia al 30%, a condizione che il debitore non proponga moratoria ai non aderenti e non abbia chiesto misure protettive temporanee. L’accordo a efficacia estesa dell’art. 61 consente di vincolare anche i creditori non aderenti di una categoria omogenea, quando gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti di quella categoria e l’accordo non ha carattere esclusivamente liquidatorio. Per una Spa con un pool bancario in cui uno o due istituti minori si oppongono, quest’ultima variante è spesso lo strumento che sblocca il risanamento.
Requisiti e termini
In termini operativi, ogni strumento si apre a condizioni diverse.
Composizione negoziata. Requisiti: l’imprenditore commerciale o agricolo deve trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza, e il risanamento deve risultare ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII). L’istanza si deposita sulla piattaforma telematica della Camera di commercio, con il bilancio degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale aggiornata, un progetto di piano di risanamento e l’elenco dei creditori. Una volta nominato, l’esperto ha un incarico che si conclude se entro 180 giorni dall’accettazione non è stata trovata una soluzione; il termine è prorogabile fino a ulteriori 180 giorni nei casi previsti dall’art. 17, comma 7.
Misure protettive in composizione negoziata. Le misure si attivano con la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. La disciplina prevede, all’art. 19 CCII nella formulazione successiva al correttivo-ter, che il ricorso per la conferma vada depositato al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione; in mancanza, il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure senza fissare udienza. Il giudice fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito, conferma le misure per un periodo tra 30 e 120 giorni e può prorogarle, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni.
Concordato preventivo con riserva (art. 44 CCII). La società può depositare una domanda “prenotativa” riservandosi di presentare piano e proposta. Il tribunale assegna un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di liquidazione giudiziale pendenti.
Misure protettive negli strumenti di regolazione (artt. 54-55). Producono effetto dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese; il giudice le conferma o le revoca entro 30 giorni dall’iscrizione, con durata massima di quattro mesi. Il tetto complessivo, considerati anche eventuali periodi precedenti, è di dodici mesi (art. 8 CCII).
Concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies). Accessibile solo all’esito di una composizione negoziata fallita, se l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; la domanda va depositata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione.
Reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 51). Va proposto alla Corte d’appello entro 30 giorni, che decorrono dalla notificazione per le parti e dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati. Il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo va proposto entro 30 giorni dalla notificazione e non sospende l’efficacia della sentenza.
Termini perentori e ordinatori. Va precisato che i termini dei procedimenti concorsuali sono in larga parte perentori: il deposito tardivo del ricorso di conferma delle misure protettive ne determina l’inefficacia; il reclamo tardivo è inammissibile. Sono invece ordinatori, in linea generale, i termini fissati per l’attività del giudice (ad esempio, i dieci giorni per la fissazione dell’udienza).
Sospensione feriale. Il periodo di sospensione dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto. Va però precisato che i procedimenti relativi all’apertura della liquidazione giudiziale e alle relative impugnazioni rientrano, secondo l’orientamento prevalente, tra le materie urgenti sottratte alla sospensione: chi riceve la notifica di una sentenza di apertura a metà luglio non può contare su un mese aggiuntivo per il reclamo.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Ricorso per conferma misure protettive (art. 19 CCII) | Giorno successivo alla pubblicazione di istanza e accettazione dell’esperto | Perentorio | Inefficacia delle misure dichiarata con decreto |
| Udienza di conferma | 10 giorni dal deposito del ricorso | Ordinatorio (per il giudice) | Questione discussa; nessuna decadenza per il debitore |
| Durata misure in composizione negoziata | Ordinanza di conferma | 30-120 giorni, max 240 complessivi | Cessazione della protezione |
| Incarico dell’esperto | Accettazione | 180 giorni + proroga fino a 180 | Archiviazione dell’istanza |
| Concordato semplificato | Comunicazione della relazione finale dell’esperto | 60 giorni, perentorio | Perdita dell’accesso al semplificato |
| Termine per piano e proposta nel concordato con riserva | Decreto del tribunale | 30-60 giorni + proroga fino a 60 | Inammissibilità; rischio di apertura della liquidazione giudiziale |
| Conferma misure negli strumenti di regolazione | Iscrizione della domanda | 30 giorni (per il giudice); durata max 4 mesi; tetto 12 mesi | Cessazione degli effetti |
| Riscontro degli amministratori alla segnalazione dell’organo di controllo (art. 25-octies) | Ricezione della segnalazione | Congruo, non oltre 30 giorni | Elemento di valutazione della responsabilità |
| Reclamo contro la sentenza di liquidazione giudiziale (art. 51) | Notificazione (parti) / iscrizione nel registro (altri interessati) | 30 giorni, perentorio | Sentenza definitiva |
| Ricorso per cassazione sul reclamo | Notificazione della decisione | 30 giorni, perentorio | Passaggio in giudicato |
Il termine più critico è quello del giorno successivo alla pubblicazione per il ricorso di conferma delle misure protettive: è un termine di ore, non di settimane, e va preparato prima ancora di depositare l’istanza in Camera di commercio.
Procedura passo-passo: dalla diagnosi alla soluzione
La sequenza che segue descrive il percorso tipico di una Spa che intende evitare la liquidazione giudiziale. Non tutte le fasi sono sempre necessarie; l’ordine, invece, è quasi sempre questo.
1. Diagnosi della condizione della società (organo amministrativo, con i consulenti). Si ricostruisce la posizione debitoria completa: banche, fornitori, erario, enti previdenziali, dipendenti, garanzie prestate e ricevute. Si redige un piano di tesoreria a 12 mesi. Lo strumento di riferimento è il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma delle Camere di commercio: rapporta il debito da ristrutturare ai flussi annui liberi al servizio del debito. L’esito orienta la scelta: crisi reversibile, crisi grave, insolvenza.
2. Delibera dell’organo amministrativo. Va precisato che, nelle società, la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 120-bis CCII) e deve risultare da verbale redatto da notaio, depositato e iscritto nel registro delle imprese. I soci ne vengono informati, ma non hanno potere di veto. Per la composizione negoziata, che non è uno strumento di regolazione in senso stretto, la delibera consiliare segue le regole ordinarie.
3. Scelta dello strumento. In termini operativi:
- se la crisi è reversibile e i creditori principali sono poche banche, la strada più snella è spesso la composizione negoziata, eventualmente chiusa con un accordo o una convenzione di moratoria;
- se una percentuale ampia di creditori (almeno il 60%) è disponibile a firmare, si valuta l’accordo di ristrutturazione dell’art. 57, con eventuale transazione fiscale e contributiva ex art. 63;
- se i creditori sono numerosi, frammentati e non si raggiungono le adesioni, si valuta il concordato preventivo in continuità, con la suddivisione in classi;
- se la continuità non è sostenibile ma l’azienda ha valore come complesso, si valuta un concordato con cessione dell’azienda o un concordato semplificato all’esito della composizione negoziata.
4. Deposito dell’istanza o della domanda.
- Composizione negoziata: istanza telematica alla Camera di commercio del capoluogo di regione; contestuale richiesta di misure protettive; ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII entro il giorno successivo alla pubblicazione.
- Concordato e accordi: ricorso al tribunale del luogo in cui la società ha il centro degli interessi principali (art. 27), normalmente coincidente con la sede legale, con la presunzione che diventa più debole se la sede è stata trasferita nell’anno precedente.
5. Contenuto necessario dell’atto introduttivo. Per il concordato preventivo in continuità l’art. 87 CCII richiede, tra l’altro: obiettivi del piano e tempi, valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda, modalità di ristrutturazione dei debiti, classi dei creditori e trattamento previsto, iniziative industriali, piano finanziario. Il piano va accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità. L’errore ricorrente è indicare un valore di liquidazione non argomentato: la Cassazione nel 2026 ha chiarito che la verifica del tribunale riguarda anche le modalità di determinazione di quel valore già in fase di ammissione.
6. Gestione delle trattative e delle misure. Durante la composizione negoziata la società conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21). Gli istituti di credito non possono sospendere o revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla procedura (art. 16, comma 5).
7. Chiusura del percorso. L’esito della composizione negoziata può essere: un contratto con uno o più creditori; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto; un piano attestato; un accordo di ristrutturazione; il concordato semplificato; l’accesso a uno strumento di regolazione (art. 23). Per gli strumenti con omologazione, il procedimento si chiude con sentenza del tribunale, reclamabile ex art. 51.
8. Esecuzione e monitoraggio. L’omologazione non chiude la partita. Il piano va eseguito e monitorato: il mancato rispetto può portare alla risoluzione del concordato e, in presenza di insolvenza, alla liquidazione giudiziale.
Le avvertenze decisive sono due. La prima: depositare l’istanza di composizione negoziata quando è già pendente una domanda di concordato espone a una pronuncia di inammissibilità, con perdita della protezione. La seconda: un piano costruito per imporre una falcidia al solo Fisco, senza una vera ristrutturazione con gli altri creditori, viene respinto in sede di omologazione forzosa.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi seguiti dallo Studio.
Esempio di calcolo n. 1 — Composizione negoziata e sostenibilità del debito
Dati di partenza. Spa manifatturiera, ricavi 18,4 milioni di euro. Debiti complessivi 9.732.600 euro, così ripartiti:
- banche: 5.140.000 €
- fornitori: 2.318.400 €
- erario e previdenza: 1.486.200 €
- altri debiti: 788.000 €
EBITDA normalizzato 1.214.000 €; investimenti di mantenimento 310.000 €; imposte 96.000 €. Flusso libero annuo al servizio del debito: 1.214.000 − 310.000 − 96.000 = 808.000 €.
Calcolo. Rapporto tra debito e flusso annuo: 9.732.600 / 808.000 ≈ 12,05 anni. Con un orizzonte di sostenibilità di 8 anni, il debito sostenibile è 808.000 × 8 = 6.464.000 €. Eccedenza da ridurre: 9.732.600 − 6.464.000 = 3.268.600 € (33,6% del debito).
La società possiede un immobile non strumentale stimato 1.150.000 €. Destinandone il ricavato ai creditori, l’eccedenza residua scende a 3.268.600 − 1.150.000 = 2.118.600 €, pari al 21,8% del debito complessivo: è la riduzione da negoziare, tra stralcio e allungamento delle scadenze.
Sequenza dei termini. Istanza e accettazione dell’esperto pubblicate il 14 aprile 2026 → ricorso di conferma da depositare entro il 15 aprile 2026 → udienza da fissare entro 10 giorni dal deposito → misure confermate per 120 giorni. Il tetto di 240 giorni, calcolato prudenzialmente dalla data di pubblicazione, cade il 10 dicembre 2026: entro quella data le trattative devono essere chiuse o la società deve aver depositato la domanda di accesso a uno strumento di regolazione, per evitare un periodo scoperto.
Esito. Con un’eccedenza di circa un quinto del debito e un asset liquidabile, il risanamento appare ragionevolmente perseguibile: la composizione negoziata è lo strumento adeguato, con possibile esito in un accordo di ristrutturazione.
Esempio di calcolo n. 2 — Ricorso del creditore e concordato con riserva
Dati di partenza. Spa del settore servizi. Un fornitore, titolare di un credito di 46.380 € accertato con decreto ingiuntivo non opposto, deposita il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 3 febbraio 2026. La società ha debiti scaduti per circa 2,7 milioni di euro. La soglia dell’art. 49, comma 5, CCII (debiti scaduti e non pagati non inferiori a 30.000 €) è superata.
Sviluppo. Il 19 febbraio 2026 l’organo amministrativo delibera con verbale notarile e deposita domanda di concordato con riserva ex art. 44. Con decreto del 23 febbraio 2026 il tribunale assegna 60 giorni → scadenza 24 aprile 2026. La società chiede proroga per giustificati motivi; va però ricordato che la proroga non è concessa se pendono domande di liquidazione giudiziale: in questo esempio, la pendenza del ricorso del fornitore rende il termine di 60 giorni quello effettivo. Ipotizzando invece l’assenza di ricorsi pendenti, la proroga di 60 giorni porterebbe la scadenza al 23 giugno 2026.
Confronto economico ipotetico. Chirografari totali 4.106.400 €. Recupero stimato in liquidazione giudiziale, al netto di prededuzioni e privilegi: 6,8% (circa 279.200 €). Recupero previsto dal piano in continuità: 22,4% (circa 919.800 €). Il piano offre ai chirografari circa 640.600 € in più rispetto all’alternativa liquidatoria.
Variante negativa. Se la società non deposita il piano entro il 24 aprile, il tribunale dichiara l’inammissibilità e, sussistendone i presupposti, apre la liquidazione giudiziale. Se la sentenza viene notificata il 10 luglio 2026, il reclamo va depositato entro il 9 agosto 2026: la sospensione feriale (1-31 agosto) non aiuta, perché la materia è sottratta alla sospensione.
Casi particolari
1. Domanda di composizione negoziata con concordato già pendente. Una società che ha già depositato domanda di concordato, anche con riserva, e poi tenta di passare alla composizione negoziata per ottenere nuove misure protettive si scontra con un limite preciso. La Cassazione (sent. n. 31856/2025) ha affermato che in questa situazione l’istanza è inammissibile e non produce effetti impeditivi rispetto alla dichiarazione di insolvenza: spetta al tribunale investito della domanda di apertura valutarne l’ammissibilità in via incidentale. In termini operativi, la scelta dello strumento va fatta una volta, e bene.
2. Spa con capitale azzerato o sotto il minimo legale. Senza correttivi, le perdite superiori alle soglie degli artt. 2446-2447 c.c. obbligano a ricapitalizzare o sciogliere la società, e dal verificarsi della causa di scioglimento gli amministratori devono limitarsi alla gestione conservativa (art. 2486 c.c.). Con la composizione negoziata (art. 20 CCII) o con il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione (art. 89 CCII), questi obblighi restano sospesi fino alla conclusione delle trattative o all’omologazione. La sospensione va però espressamente dichiarata nell’istanza quando si sceglie la composizione negoziata.
3. Nuova insolvenza dopo un concordato omologato. Il creditore anteriore, il cui credito è stato falcidiato da un concordato omologato e non risolto, in linea di principio deve prima chiedere la risoluzione. La Corte d’appello di Firenze (sent. n. 436 del 10 marzo 2025) ha però ammesso che possa chiedere direttamente la liquidazione giudiziale, nei limiti del credito ridotto, se l’insolvenza deriva da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. Per la Spa che ha già un concordato in esecuzione, il monitoraggio dei debiti nuovi diventa quindi decisivo.
4. Amministratore che chiede da solo la liquidazione giudiziale. Quando i soci sono contrari ma la società è insolvente, l’amministratore può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale senza le formalità notarili dell’art. 120-bis CCII, che riguardano gli strumenti di regolazione (Cass. n. 30903 del 25 novembre 2025). Il dato operativo rilevante è opposto: proprio perché l’amministratore può farlo, i soci che credono nel risanamento devono sostenere tempestivamente un’alternativa concreta.
5. Garanti persone fisiche. Nelle Spa familiari le banche hanno quasi sempre fideiussioni dei soci o degli amministratori. Il Tribunale di Brescia (ord. 17 aprile 2025) ha confermato per 120 giorni le misure protettive in una composizione negoziata e le ha estese ai terzi garanti, ritenendo che le azioni contro di loro avrebbero compromesso le trattative. Si tratta di una valutazione caso per caso, non di un effetto automatico.
6. Gruppi di società. Se la Spa capogruppo e le controllate sono in crisi insieme, il Codice consente di presentare un piano unitario di gruppo (artt. 284 e ss. CCII), con un unico ricorso e la possibilità di operazioni infragruppo funzionali al risanamento. Sul piano normativo, va valutato attentamente l’impatto sui creditori delle singole società, che restano distinti.
Questi passaggi richiedono di tenere insieme negoziazione e contenzioso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, segue la strategia sia nella fase delle trattative sia, quando serve, nelle impugnazioni fino alla Suprema Corte.
Domande frequenti
La mia Spa ha debiti scaduti ma fattura ancora bene: posso evitare la liquidazione giudiziale? Sì, se i flussi futuri consentono di sostenere almeno una parte significativa del debito. Il fatturato da solo non basta: conta il margine operativo che resta dopo investimenti e imposte. Se il rapporto tra debito da ristrutturare e flusso libero annuo è sostenibile, la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione possono evitare la liquidazione. Se un creditore ha già depositato ricorso, l’art. 7 CCII dà priorità alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione, purché il piano non sia manifestamente inadeguato.
La composizione negoziata è pubblica? I clienti lo sapranno? L’istanza in sé è riservata. Diventa pubblica solo se la società chiede le misure protettive, perché la relativa istanza viene iscritta nel registro delle imprese. Molte società valutano quindi se le misure siano davvero necessarie: con pochi creditori bancari collaborativi si può negoziare senza pubblicità; con fornitori aggressivi o pignoramenti in corso, la protezione è di solito indispensabile.
Le banche possono revocarmi i fidi se entro in composizione negoziata? No, non per il solo fatto dell’accesso: l’art. 16, comma 5, CCII lo esclude espressamente, e anche la classificazione del credito non dovrebbe peggiorare per questa sola ragione. Restano possibili le revoche motivate da altri presupposti contrattuali o regolamentari, che però devono essere comunicate e giustificate. Un uso distorto di queste facoltà può essere contestato.
Se il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale, è finita? Non necessariamente. La sentenza è reclamabile davanti alla Corte d’appello entro 30 giorni (art. 51 CCII), e la decisione sul reclamo è a sua volta ricorribile per cassazione entro 30 giorni dalla notificazione. Il reclamo non sospende di per sé gli effetti, ma si può chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo e di altri atti ai sensi dell’art. 52. Contano i motivi: inesistenza dello stato di insolvenza, qualifica di impresa minore, vizi del procedimento.
Gli amministratori rischiano personalmente? Sì. L’art. 2086 c.c. impone assetti adeguati a rilevare la crisi e il dovere di attivarsi; l’art. 2486 c.c. limita la gestione a quella conservativa dopo una causa di scioglimento. Il ritardo nell’attivarsi è la fonte più frequente di azioni di responsabilità promosse dal curatore. Attivare tempestivamente uno strumento previsto dal Codice è anche la migliore tutela per chi amministra.
Caso limite: abbiamo già usato tutta la protezione della composizione negoziata. Possiamo chiedere nuove misure con un concordato? Sì, ma con un tetto. L’art. 8 CCII fissa in dodici mesi la durata complessiva massima delle misure protettive fino all’omologazione, sommando quelle già godute. Se la società ha già avuto 240 giorni in composizione negoziata, nel successivo concordato potrà ottenere al massimo il periodo residuo. Pianificare i tempi fin dall’inizio evita di arrivare all’omologazione senza protezione.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono quelle più utili per orientare oggi la gestione della crisi di una Spa. Per ciascuna sono indicati estremi, principio (riformulato) e rilevanza pratica.
1. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: la domanda di composizione negoziata presentata quando è già pendente una domanda di concordato, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce la pronuncia sull’insolvenza; il tribunale investito della domanda di apertura ne valuta l’ammissibilità in via incidentale. Rilevanza: chiude la porta all’uso “a staffetta” degli strumenti per moltiplicare la protezione. La scelta iniziale dello strumento è decisiva.
2. Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Principio: in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari, l’avvenuta ammissione alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, è un elemento che il giudice deve considerare nel valutare il pericolo di dispersione dei beni. Rilevanza: la composizione negoziata ha effetti di stabilizzazione riconosciuti anche fuori dal processo civile, utili per le Spa con esposizioni fiscali rilevanti.
3. Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. Principio: la Corte ha delineato la nozione di continuità aziendale nel concordato “misto” e i criteri con cui accertarla in sede di omologazione, valorizzando l’effettiva prosecuzione dell’attività prevista dal piano rispetto alla mera qualificazione formale. Rilevanza: chi propone un concordato in continuità deve dimostrare in concreto che l’impresa prosegue, non limitarsi a dichiararlo.
4. Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931. Principio: per configurare un concordato in continuità indiretta la prosecuzione deve riguardare almeno una porzione significativa del nucleo aziendale originario; se fondata su contratti di affitto d’azienda, questi devono essere funzionalmente e cronologicamente collegati alla presentazione del piano. Rilevanza: l’affitto d’azienda stipulato molto prima della domanda, senza legame con il piano, non basta a ottenere i benefici della continuità.
5. Cass. civ., Sez. I, n. 22960/2026 (luglio 2026). Principio: pur dichiarando inammissibile il ricorso straordinario contro il provvedimento che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale, la Corte ha enunciato nell’interesse della legge che il vaglio di ammissibilità del concordato in continuità, condotto secondo legalità sostanziale, si estende anche al metodo di determinazione del valore di liquidazione previsto dall’art. 87 CCII. Rilevanza: il valore di liquidazione va motivato con rigore fin dal deposito; un dato non argomentato può far cadere la domanda già all’ingresso.
6. Cass. civ. n. 10307/2025. Principio: i crediti sorti nella fase di esecuzione di un concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non godono della prededuzione nel successivo fallimento. Rilevanza: i fornitori che lavorano con la Spa dopo l’omologazione valutano questo rischio; il piano deve garantire una tesoreria credibile anche nella fase esecutiva.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 1 ottobre 2025, n. 26510. Principio: il provvedimento che decide il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è ricorribile per cassazione anche se formalmente intitolato “decreto”, quando ne ha contenuto ed effetti di sentenza. Rilevanza: la tutela fino all’ultimo grado non può essere compromessa dalla forma del provvedimento; conta la sostanza.
8. Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. Principio: la decisione degli amministratori di chiedere la liquidazione giudiziale della società non richiede verbale notarile né iscrizione nel registro delle imprese, perché non rientra nell’art. 120-bis CCII; in presenza di insolvenza accertata la domanda non è di per sé abusiva. Rilevanza: chiarisce i rapporti tra amministratori e soci nella fase terminale della crisi.
9. Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, l’omologazione forzosa non è concessa quando l’accordo con gli altri creditori è uno schermo costruito per imporre al Fisco una falcidia che non ha accettato, senza una reale ristrutturazione del debito. Rilevanza: il cram down fiscale presuppone un accordo vero e una ristrutturazione effettiva; i piani “di comodo” vengono respinti.
10. Cass. civ., Sez. I, n. 5828/2026 (pubblicata il 15 marzo 2026). Principio: la Corte si è pronunciata su un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva la cui omologazione forzosa era stata revocata in sede di reclamo, inserendosi nella serie di decisioni della Prima Sezione che hanno ridefinito i limiti del cram down negli accordi. Rilevanza: conferma che la tenuta dell’omologazione forzosa va verificata anche nella prospettiva del reclamo dell’Amministrazione finanziaria.
11. Corte d’appello di Firenze, 10 marzo 2025, n. 436. Principio: il creditore anteriore a un concordato omologato e non risolto può chiedere la liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, se dimostra un’insolvenza dovuta a debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. Rilevanza: l’omologazione non mette definitivamente al riparo la Spa se la gestione successiva genera nuovo debito non pagato.
12. Tribunale di Brescia, ord. 17 aprile 2025. Principio: in composizione negoziata, con parere favorevole dell’esperto e senza opposizione dei creditori, le misure protettive sono state confermate per 120 giorni ed estese ai terzi garanti, per non compromettere le trattative. Rilevanza: nelle Spa con fideiussioni dei soci, la protezione dei garanti può essere decisiva per tenere unito il fronte del risanamento.
13. Tribunale di Modena, 8 marzo 2025. Principio: il tribunale si è pronunciato, nell’ambito di una composizione negoziata, sulla richiesta di misura cautelare inibitoria dell’escussione della garanzia del Fondo centrale di garanzia (MCC). Rilevanza: per le Spa con finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, le misure cautelari possono incidere anche sui rapporti con il garante, non solo con la banca.
14. Tribunale di Milano, decreto 29 febbraio 2024. Principio: la mancata predisposizione di adeguati assetti costituisce grave irregolarità denunciabile ex art. 2409 c.c. e può giustificare la revoca degli amministratori e dei controllori. Rilevanza: l’inerzia degli amministratori espone non solo a responsabilità risarcitoria, ma anche all’intervento del tribunale sulla governance.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una Spa in crisi, lo Studio interviene con strumenti concreti, ciascuno legato a una fase precisa del percorso.
- Ricostruiamo la posizione debitoria completa, distinguendo debiti scaduti e a scadere, privilegiati e chirografari, garantiti e non garantiti, e verifichiamo quali segnali dell’art. 3 CCII sono già presenti.
- Applichiamo il test di ragionevole perseguibilità del risanamento sui dati di bilancio e sul piano di tesoreria, insieme ai commercialisti dello staff, per stabilire se la società è in crisi o già insolvente e quali strumenti restano accessibili.
- Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e, contestualmente, il ricorso di conferma delle misure protettive, in modo da depositarlo entro il giorno successivo alla pubblicazione senza rischi di inefficacia.
- Predisponiamo la delibera dell’organo amministrativo nelle forme richieste dall’art. 120-bis CCII quando la società accede a uno strumento di regolazione, e la dichiarazione di sospensione degli obblighi sul capitale ex artt. 20 e 89 CCII.
- Conduciamo le trattative con banche, fornitori ed enti, verificando la correttezza delle condotte degli istituti di credito durante la procedura e contestando revoche o segnalazioni non giustificate.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva con lo staff tributario, evitando gli schemi che la Cassazione considera strumentali e documentando la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Redigiamo il ricorso per concordato preventivo o per l’omologazione degli accordi, curando in particolare la formazione delle classi e la motivazione del valore di liquidazione, oggi oggetto di verifica già in fase di ammissione.
- Difendiamo la società nel procedimento di liquidazione giudiziale promosso dai creditori, contestando legittimazione, soglie, stato di insolvenza e qualifica dell’impresa, e chiedendo la trattazione prioritaria dello strumento di regolazione.
- Proponiamo reclamo ex art. 51 CCII e, se necessario, ricorso per cassazione contro la sentenza di apertura o contro le decisioni sull’omologazione, chiedendo le sospensioni dell’art. 52.
- Assistiamo gli amministratori sotto il profilo della responsabilità, documentando le scelte organizzative e i tempi di attivazione, per ridurre l’esposizione a future azioni del curatore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una crisi societaria l’abilitazione più rilevante è quella di Esperto Negoziatore: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, i parametri del test di perseguibilità e le aspettative dell’esperto e del tribunale consente di impostare l’istanza in modo coerente con ciò che verrà verificato. Il patrocinio in Cassazione garantisce poi la continuità della strategia: lo stesso difensore segue la società dall’analisi iniziale alle trattative, dall’eventuale reclamo in Corte d’appello fino alla Suprema Corte, con un’unica linea difensiva.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i dati contabili, il piano industriale e gli atti processuali vengono costruiti insieme, evitando incoerenze tra numeri e argomentazioni giuridiche che il tribunale o l’attestatore rileverebbero.
Chiusura
In sintesi operativa: la crisi di una Spa va intercettata finché è crisi e non insolvenza; la scelta dello strumento deve essere unica e ben motivata, perché la giurisprudenza non consente di passare da una procedura all’altra per allungare la protezione; i termini sono brevi e quasi tutti perentori, a cominciare dal giorno successivo alla pubblicazione per il ricorso di conferma delle misure protettive; il piano deve reggere sui numeri, a partire dal valore di liquidazione.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia in modo specifico: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Monardo riguarda esattamente lo strumento pensato per le imprese risanabili; il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario copre i due fronti su cui si gioca la ristrutturazione del debito di una società di capitali; il patrocinio in Cassazione assicura che, se la crisi arriva in tribunale, la difesa possa proseguire senza interruzioni fino all’ultimo grado.
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