Non esiste una sola risposta alla domanda “cosa succede se la mia società smette di pagare dopo la composizione negoziata”. Dipende da come sei uscito dalla composizione negoziata, da quale beneficio fiscale hai effettivamente ottenuto e da chi sei dal punto di vista giuridico. Due imprese che saltano la stessa rata, nello stesso mese, possono subire conseguenze opposte: una perde tutto in sessanta giorni per effetto di una risoluzione automatica che nessun giudice deve dichiarare; l’altra conserva i benefici fino a quando non interviene una procedura liquidatoria, e ha quindi settimane o mesi per rimettersi in carreggiata.
Qualche esempio lampo. La società che ha concluso un accordo transattivo con le Agenzie fiscali ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi vede l’accordo risolversi di diritto se non esegue integralmente i pagamenti entro sessanta giorni dalle scadenze: il debito risorge nella misura originaria, sanzioni e interessi stralciati compresi. La società che invece ha chiuso con un semplice contratto idoneo ad assicurare la continuità perde le riduzioni degli interessi e delle sanzioni dell’art. 25-bis, commi 1 e 2, solo quando si apre la liquidazione giudiziale o viene accertato lo stato di insolvenza. L’imprenditore individuale segue regole in parte diverse ancora, perché il suo approdo liquidatorio non è la liquidazione giudiziale ma la liquidazione controllata. E il socio illimitatamente responsabile, il garante e l’amministratore hanno ciascuno una propria esposizione, che si attiva in momenti diversi.
Questa guida è costruita per profili: trova il tuo, leggi le regole che ti riguardano, poi confrontale con quelle degli altri nei casi misti. I profili sono sei: la società uscita con contratto o accordo ex art. 23; la società che sta pagando una rateazione ottenuta con le misure premiali; la società che ha firmato l’accordo transattivo con il Fisco; l’imprenditore individuale, l’impresa minore e quella agricola; il socio illimitatamente responsabile, il garante e il coobbligato; l’amministratore della società che si è fermata.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia nel punto esatto in cui si incrociano tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dalla parte di chi la conduce e sa leggere una relazione finale dell’esperto per quello che davvero dice; coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è esattamente il terreno su cui si decide quanto rinasce di sanzioni e interessi quando il piano salta; ed è avvocato cassazionista, il che permette di tenere la stessa linea difensiva dal tavolo con l’Agenzia delle Entrate fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di mano.
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Quello che vale per tutte le imprese uscite dalla composizione negoziata
Prima di entrare nel tuo profilo, serve la base comune. Senza questa, le regole specifiche sembrano arbitrarie; con questa, diventano prevedibili.
La composizione negoziata è il percorso volontario e stragiudiziale disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nato con il D.L. 118/2021 e poi rifuso nel Codice. L’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente tramite la piattaforma telematica, conserva la gestione dell’impresa, tratta con i creditori e, se le cose vanno bene, chiude con una delle soluzioni elencate dall’art. 23: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, oppure l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal comma 2.
Il legislatore ha accompagnato questo percorso con un pacchetto di incentivi fiscali: le misure premiali dell’art. 25-bis CCII. Sono quattro, e vanno tenute distinte una per una, perché cadono in momenti diversi e per cause diverse — ed è proprio questa differenza che decide cosa perdi quando smetti di pagare.
La prima misura, il comma 1, riduce alla misura legale gli interessi che maturano sui debiti tributari dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b). È una riduzione “in corsa”, che copre il periodo della negoziazione e che — secondo la lettura prevalente, confermata dai documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate — presuppone che la composizione negoziata sia andata a buon fine.
La seconda, il comma 2, interviene sulle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio: queste sanzioni sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto. Qui il beneficio è legato alla sola presentazione dell’istanza, non all’esito.
La terza, il comma 3, è la più pesante nei numeri: le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’art. 23, comma 2. È il dimezzamento del passato fiscale, e si lega all’approdo a uno strumento di regolazione della crisi.
La quarta, il comma 4, non riduce nulla ma dilaziona: consente un piano di rateazione fino a settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo. È la misura che più spesso resta in piedi anche quando il resto della composizione negoziata non ha dato gli esiti sperati.
Poi c’è il comma 6, che è la norma da cui parte tutta questa guida: nel caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2. Letteralmente, il comma 6 non menziona il comma 3. La dottrina si è interrogata a lungo su questa asimmetria: alcuni la leggono come una scelta consapevole, che lascerebbe sopravvivere il dimezzamento dei debiti pregressi anche dopo l’esito liquidatorio; altri la considerano un difetto di coordinamento. Chi ti scrive un parere su questo punto dandolo per pacifico in un senso o nell’altro ti sta semplificando una questione che non è chiusa: la posizione prudente, quella su cui si costruisce un piano che regge, è considerare il beneficio del comma 3 esposto al rischio e non darlo per acquisito.
C’è infine una seconda famiglia di regole, che riguarda non le misure premiali ma l’accordo con il Fisco. Il D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024, ha inserito nell’art. 23 il comma 2-bis: nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori. Non più solo sanzioni e interessi: anche il tributo. Restano esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. La proposta va accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza per il creditore pubblico rispetto all’alternativa liquidatoria e la veridicità dei dati aziendali; l’accordo sottoscritto viene comunicato all’esperto e depositato in tribunale, dove il giudice designato, verificata la regolarità della documentazione, ne autorizza l’esecuzione con decreto. Lo stesso comma 2-bis stabilisce che l’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
Un’ultima tessera comune: quando un’impresa smette di pagare il Fisco, il sistema se ne accorge in automatico. L’art. 25-novies CCII impone a INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo il superamento di soglie di debito predefinite, invitandolo ad avviare la composizione negoziata. Per l’Agenzia delle Entrate la soglia è il debito IVA scaduto e non versato risultante dalle liquidazioni periodiche superiore a 5.000 euro e non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente, e comunque quando supera i 20.000 euro; per l’INAIL, premi assicurativi scaduti da oltre novanta giorni e non versati per oltre 5.000 euro; per l’INPS, ritardi superiori a novanta giorni nel versamento di contributi per ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati, a 5.000 euro per le altre; per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, crediti affidati scaduti da oltre novanta giorni superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società. La circolare n. 5/E del 2026 ha confermato che si tratta di un avviso di allerta e non di un obbligo di accedere alla composizione negoziata — ma è anche il segnale che il tuo inadempimento è già tracciato.
Se la tua società ha chiuso con un contratto o un accordo ex art. 23 e ora si è fermata
La tua situazione. Hai concluso la composizione negoziata in uno dei modi “fisiologici”: un contratto con i principali fornitori o con la banca, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni; oppure una convenzione di moratoria; oppure un accordo sottoscritto anche dall’esperto. L’esperto ha redatto la relazione finale, la procedura si è chiusa, e per qualche mese il piano ha funzionato. Poi è saltato un incasso rilevante, o è arrivata una commessa che si è rivelata in perdita, e oggi stai pagando i fornitori strategici e non stai pagando il Fisco. Sul tuo estratto di ruolo i vecchi carichi sono ancora lì, con sanzioni e interessi che tu hai iscritto a bilancio in misura dimezzata.
Cosa cambia per te. La prima cosa da sapere è rassicurante, e quasi nessuno te la dice con chiarezza: nella tua posizione il semplice mancato pagamento non fa cadere, da solo e automaticamente, le riduzioni degli interessi e delle sanzioni. L’art. 25-bis, comma 6, non collega la decadenza all’inadempimento, ma a tre eventi precisi: l’apertura della liquidazione giudiziale, l’apertura della liquidazione controllata, l’accertamento dello stato di insolvenza. Finché nessuno di questi tre eventi si verifica, le riduzioni dei commi 1 e 2 restano acquisite.
La seconda cosa da sapere è meno rassicurante. Quei tre eventi non sono lontani quanto sembrano, perché il tuo creditore pubblico — o un fornitore impagato — può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, e il tribunale accerta lo stato di insolvenza sulla base di indici oggettivi, tra cui gli inadempimenti sistematici verso l’Erario. Non serve che tu depositi nulla: basta un’istanza altrui e una situazione patrimoniale che parli da sé.
La terza riguarda il comma 3. Se il tuo beneficio più consistente è il dimezzamento di sanzioni e interessi sui debiti anteriori all’istanza, sappi che la sua sorte dopo l’esito liquidatorio è controversa, per la ragione tecnica spiegata sopra. In un piano prudente quel risparmio non va dato per definitivo finché la tua impresa non è uscita stabilmente dall’area di rischio.
I numeri. Prendi un debito tributario pregresso di 412.600 euro, di cui 78.400 di sanzioni e 34.900 di interessi. Il dimezzamento del comma 3 vale 56.650 euro. La riduzione al tasso legale degli interessi maturati nei dieci mesi di composizione negoziata, su un residuo medio di 300.000 euro, vale qualche migliaio di euro in più. Se domani viene accertato lo stato di insolvenza, almeno la parte legata ai commi 1 e 2 torna a essere dovuta per intero: nella tua contabilità significa un fondo rischi che si riapre, e in una trattativa con un investitore significa un numero diverso nella due diligence.
I rischi specifici. Il rischio tipico del tuo profilo non è la decadenza automatica: è l’illusione di avere tempo. Chi è uscito con un contratto ex art. 23 tende a pensare che il percorso sia concluso e che un ritardo nei versamenti sia un problema finanziario, non giuridico. In realtà stai consumando la finestra in cui puoi ancora scegliere lo strumento; quando la sceglie il tribunale su istanza altrui, la scelta non è più tua. C’è anche un rischio di accesso: la Cassazione ha chiarito, con la sentenza della sez. I del 6 dicembre 2025, n. 31856, che spetta al tribunale investito della domanda di apertura della liquidazione valutare, incidenter tantum, l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive. Tradotto: un secondo ingresso “difensivo” nella composizione negoziata non è un riparo sicuro.
Le mosse giuste, in ordine. Primo: fotografare esattamente quali misure premiali hai ottenuto e su quali importi, documento per documento, perché la differenza tra comma 1, comma 2, comma 3 e comma 4 cambia completamente il quadro di ciò che rischi. Secondo: verificare se il contratto o l’accordo ex art. 23 contiene clausole di rinegoziazione o di adeguamento, e attivarle prima dell’inadempimento conclamato, non dopo. Terzo: aprire un canale formale con l’Agenzia delle Entrate e con l’agente della riscossione, mettendo in sicurezza almeno i tributi correnti — il passato si ristruttura, il presente no. Quarto: valutare l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato in continuità) mentre il tuo patrimonio ha ancora un valore negoziabile. Quinto: se l’alternativa realistica è la liquidazione, valutarla da protagonista e non da convenuto.
Giurisprudenza dedicata. Oltre a Cass. n. 31856/2025, va tenuta presente Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846, sui rapporti tra composizione negoziata e procedimento di liquidazione giudiziale e sul potere del tribunale di vagliare l’effettiva risanabilità dell’impresa, e la Corte d’Appello di Torino, sentenza 22 aprile 2025, n. 356, secondo cui la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove l’ostacolo all’apertura della liquidazione giudiziale.
Se la tua società sta pagando una rateazione ottenuta con le misure premiali (art. 25-bis, comma 4)
La tua situazione. Durante la composizione negoziata hai ottenuto quello che per molte imprese è il beneficio più concreto: un piano di rateazione fino a settantadue rate mensili sulle imposte dichiarate e non versate che non erano ancora iscritte a ruolo. Niente cartelle, niente aggio, niente fermi: un piano amministrativo che ti ha dato ossigeno immediato sulla cassa. Oggi quelle rate pesano, e hai saltato la terza o la quarta.
Cosa cambia per te. Qui il meccanismo è diverso dai precedenti, e va capito bene. La rateazione del comma 4 non è un beneficio “premiale” legato all’esito delle trattative nello stesso modo delle riduzioni: la dottrina prevalente ritiene che resti applicabile indipendentemente da come si chiude la composizione negoziata. Ma proprio perché è una dilazione, la tua esposizione non è la decadenza da una riduzione: è la decadenza dal piano, che ti riporta in un istante al debito pieno ed esigibile.
Quando un piano di dilazione decade, il residuo non pagato diventa immediatamente riscuotibile, viene iscritto a ruolo e affidato all’agente della riscossione, con tutto ciò che ne consegue: cartella, intimazione, poi le azioni cautelari ed esecutive. Le sanzioni da omesso versamento tornano a essere dovute nella loro misura ordinaria sulla parte non coperta da un beneficio già definitivamente acquisito. Nelle dilazioni ordinarie delle somme iscritte a ruolo la decadenza è ancorata al mancato pagamento di un numero predeterminato di rate, anche non consecutive — otto, secondo la disciplina generale dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 nella versione oggi applicabile alle nuove dilazioni —, mentre i piani costruiti dentro la composizione negoziata possono avere condizioni proprie, indicate nell’atto con cui la rateazione ti è stata concessa. La regola operativa è semplice e non ha eccezioni: il tuo termine di decadenza lo leggi nel tuo provvedimento, non in un articolo generico.
I numeri. Ipotesi: debito dichiarato e non versato per 243.800 euro, rateizzato in 72 rate da 3.386 euro. Hai pagato regolarmente per undici mesi (37.246 euro), poi hai saltato le rate di marzo, aprile e maggio. Il residuo è 206.554 euro. Se il piano regge, continui a pagare 3.386 euro al mese per i restanti cinque anni. Se decade, i 206.554 euro diventano esigibili in blocco, si aggiungono gli oneri di riscossione e le sanzioni ordinarie sulla parte scoperta, e la tua esposizione mensile teorica passa da 3.386 euro a una pretesa integrale che nessuna impresa in tensione può onorare. Vale la pena notare l’asimmetria: ciò che ti salva non è pagare di più, è pagare in tempo.
I rischi specifici. Il rischio tipico è la gestione “a vista” delle rate: pagare quando c’è cassa e saltare quando non c’è, nella convinzione che il piano si riallinei da solo. Non si riallinea. Il secondo rischio, meno evidente, è di natura penale: per i reati di omesso versamento di ritenute e di IVA, il D.Lgs. 87/2024 ha riformulato le condizioni di punibilità valorizzando l’adesione a piani di rateazione in corso di esecuzione; quando il piano decade, viene meno quella protezione e l’omissione torna a essere valutata nella sua interezza. Il terzo rischio è il cortocircuito tra passato e presente: molte imprese, per pagare le rate del pregresso, smettono di versare l’IVA corrente, generando un nuovo debito che non è coperto da nulla.
Le mosse giuste, in ordine. Primo: recuperare il provvedimento di concessione e individuare, nero su bianco, la clausola di decadenza e il numero di rate tollerate. Secondo: verificare se sei ancora dentro la soglia e, in caso affermativo, versare integralmente le rate arretrate — un pagamento parziale, qui, ha un valore finanziario ma non necessariamente un effetto di sanatoria. Terzo: se la decadenza è già maturata, non aspettare la cartella: ricostruire subito la posizione complessiva e valutare la rateazione ordinaria presso l’agente della riscossione, oppure il passaggio a uno strumento di regolazione della crisi che consenta di trattare il tributo e non solo gli accessori. Quarto: mettere i versamenti correnti in automatismo bancario, separandoli dalla cassa operativa. Quinto: se i numeri non reggono comunque, prepararsi a riformulare l’intera posizione fiscale in sede concorsuale, dove le regole di falcidia sono diverse e più favorevoli di quelle amministrative.
Giurisprudenza dedicata. È utile la Cassazione, sez. tributaria, ordinanza n. 13881 del 2025, secondo cui, in tema di compensazione nel concordato preventivo, il criterio che distingue le posizioni anteriori da quelle successive è il periodo d’imposta in cui si verifica il fatto generatore dell’obbligazione, e non la data di formazione del ruolo o di notifica dell’atto: è il principio che ti consente di capire quale parte del tuo debito “appartiene” al passato ristrutturabile e quale al presente da onorare.
Se la tua società ha firmato l’accordo transattivo con il Fisco (art. 23, comma 2-bis)
La tua situazione. Sei nel profilo più esposto di tutti, ed è bene saperlo subito. Durante le trattative hai formulato alle Agenzie fiscali e ad Agenzia delle entrate-Riscossione una proposta di pagamento parziale o dilazionato; un professionista indipendente ha attestato che la tua proposta è più conveniente, per il creditore pubblico, dell’alternativa liquidatoria; l’accordo è stato sottoscritto, comunicato all’esperto, depositato in tribunale e il giudice ne ha autorizzato l’esecuzione con decreto. Hai ottenuto uno stralcio vero, sul tributo e non solo sugli accessori. E adesso la rata non esce.
Cosa cambia per te. Qui non si applica la logica dell’art. 25-bis, comma 6, ma quella — molto più severa — dell’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 23. Il tuo accordo si risolve di diritto in due ipotesi: l’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o l’accertamento dello stato di insolvenza; oppure il mancato pagamento integrale, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, di quanto dovuto.
Le parole che contano sono tre. “Di diritto”: nessun creditore deve chiedere la risoluzione, nessun giudice deve pronunciarla, non c’è un giudizio sulla gravità dell’inadempimento come invece accade nel concordato preventivo, dove la risoluzione si chiede su domanda e non opera se l’inadempimento è di scarsa importanza. “Integralmente”: il pagamento parziale della rata non interrompe il meccanismo e non sposta in avanti il termine; versare metà rata al cinquantesimo giorno ti lascia esattamente dove eri. “Sessanta giorni”: non è una rateazione aggiuntiva né un periodo di grazia su cui costruire il piano di tesoreria, è l’ultima soglia prima della caduta.
Quando l’accordo si risolve, il debito torna nella misura originaria: tributo, sanzioni e interessi che erano stati stralciati tornano a essere dovuti per intero, al netto di quanto hai effettivamente versato, che resta imputato al debito e non si perde. La risoluzione non cancella retroattivamente i pagamenti eseguiti.
C’è poi una conseguenza che morde nel futuro e che quasi nessuno considera al momento della firma: il correttivo-ter ha introdotto una preclusione di durata quinquennale all’omologazione forzosa del credito fiscale — il cosiddetto cram down — a carico di chi, nei cinque anni precedenti, abbia concluso una transazione della stessa natura poi risolta di diritto, fatta salva l’ipotesi della rinegoziazione prevista dall’art. 58 CCII. In altre parole: far saltare l’accordo di oggi può toglierti domani lo strumento con cui avresti potuto imporre al Fisco una soluzione senza la sua adesione.
I numeri. Ipotesi concreta, costruita sul modello degli accordi effettivamente autorizzati dai tribunali: debito IVA e accessori per 1.284.700 euro; accordo ex art. 23, comma 2-bis, che prevede il pagamento del 58% del capitale in dieci anni, con interessi al 2%, e prima rata il 30 marzo. Rate trimestrali da circa 18.600 euro. Paghi le prime quattro. La rata del 30 marzo dell’anno successivo non esce; il 12 maggio versi 6.000 euro, tutto quello che hai. Il 29 maggio scadono i sessanta giorni: il pagamento non è integrale, l’accordo si risolve di diritto. I 74.400 euro pagati restano imputati, ma la pretesa torna a 1.284.700 euro meno quanto versato, con sanzioni e interessi pieni, e il 42% stralciato riappare nel passivo. Nessun atto, nessuna notifica: è già accaduto.
I rischi specifici. Il rischio numero uno del tuo profilo è credere che il parziale basti a fermare l’orologio. Non basta. Il rischio numero due è non sapere che il termine decorre da ciascuna scadenza, e non dall’ultima: ogni rata apre una propria finestra di sessanta giorni. Il rischio numero tre è il più insidioso: tenere l’accordo formalmente in vita mentre la società sta già scivolando verso l’insolvenza, perché l’accertamento dello stato di insolvenza produce la risoluzione a prescindere dai pagamenti.
Le mosse giuste, in ordine. Primo: costruire un calendario delle scadenze con la data di scadenza e, accanto, la data del sessantesimo giorno, e trattarla come la vera scadenza. Secondo: se la rata è già saltata, concentrare ogni risorsa disponibile sul pagamento integrale di quella rata entro il termine, anche a costo di ritardare pagamenti commerciali rinviabili: la gerarchia, qui, è imposta dalla legge e non dal rapporto con il fornitore. Terzo: se il termine è ormai perso, cambiare immediatamente obiettivo e lavorare sullo strumento successivo, perché dopo la risoluzione nessuna norma vieta all’impresa di ripresentare una proposta in un diverso contesto, ma il tempo e le condizioni peggiorano ogni settimana. Quarto: documentare la causa dell’inadempimento — un committente insolvente, un evento straordinario — perché quella documentazione è il materiale con cui si costruisce la proposta successiva e la difesa dell’organo amministrativo. Quinto: verificare se la tua posizione consente la rinegoziazione ex art. 58 CCII, che è l’unica via che evita gli effetti preclusivi della risoluzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: conosce la composizione negoziata dalla parte di chi la conduce e porta avanti la stessa linea difensiva fino al giudizio di legittimità, senza che il caso cambi mani per strada.
Giurisprudenza dedicata. Il Tribunale di Monza, con decreto del 31 dicembre 2025, ha autorizzato l’esecuzione di un accordo ex art. 23, comma 2-bis, concluso nel corso — e non al termine — della composizione negoziata, con pagamento del credito IVA al 58% in dieci anni, ribadendo che l’accordo transattivo può essere concluso sia durante il percorso sia alla sua conclusione e che l’obbligo di pagare la prima rata alla data pattuita prescinde dall’autorizzazione del tribunale. Sul versante opposto, la Cassazione, con l’ordinanza del 26 febbraio 2026, n. 4365, ha stigmatizzato l’uso distorto degli strumenti della crisi costruiti al solo scopo di azzerare il debito fiscale senza una ristrutturazione reale che coinvolga anche gli altri creditori.
Se sei un imprenditore individuale, un’impresa minore o un’impresa agricola
La tua situazione. Hai una ditta individuale, una piccola impresa sotto le soglie di fallibilità dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, o un’impresa agricola. Hai avuto accesso alla composizione negoziata — che è aperta anche a te — e oggi non riesci più a stare nei pagamenti concordati. La differenza con una S.r.l. non è di dettaglio: cambia l’approdo liquidatorio, cambia il perimetro del patrimonio aggredibile e cambia l’intera cassetta degli attrezzi successiva.
Cosa cambia per te. Primo: le misure premiali dell’art. 25-bis si applicano anche a te, perché il Codice estende l’istituto agli imprenditori commerciali e agricoli e alle imprese minori, con le disposizioni specifiche dell’art. 25-quater. Quindi il dimezzamento, la riduzione alla misura minima e la rateazione fino a settantadue rate sono nel tuo orizzonte.
Secondo, ed è il punto decisivo: il tuo approdo liquidatorio non è la liquidazione giudiziale ma la liquidazione controllata, e il comma 6 dell’art. 25-bis la menziona espressamente accanto a quella giudiziale. Le riduzioni dei commi 1 e 2 cadono anche nel tuo caso, con lo stesso automatismo.
Terzo: se sei imprenditore individuale, rispondi con tutto il tuo patrimonio presente e futuro, ai sensi dell’art. 2740 c.c. Non c’è schermo societario. Quando sanzioni e interessi rinascono nella misura piena, rinascono su un patrimonio che comprende la tua casa, i tuoi conti e i tuoi beni personali, con le sole tutele previste dalla disciplina dell’espropriazione.
Quarto: gli strumenti di uscita sono quelli del sovraindebitamento — concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore quando ne ricorrono i presupposti, liquidazione controllata con la prospettiva dell’esdebitazione. Ed è qui che la giurisprudenza recente ti dà un vantaggio significativo: la Cassazione, sez. I, con l’ordinanza del 16 maggio 2026, n. 14555, ha chiarito che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e contributivi non è subordinata alla presentazione della proposta formale di transazione fiscale prevista dall’art. 63 CCII. Per un piccolo imprenditore è un alleggerimento procedurale notevole.
I numeri. Ipotesi: ditta individuale di impiantistica, debito fiscale complessivo di 168.400 euro di cui 31.200 di sanzioni e 12.700 di interessi. Il dimezzamento del comma 3 vale 21.950 euro. La soglia di segnalazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, per le imprese individuali, è di 100.000 euro di carichi affidati scaduti da oltre novanta giorni: la tua posizione l’ha superata da tempo, quindi la segnalazione è già partita. Se si apre la liquidazione controllata, i 21.950 euro tornano in discussione almeno per la parte riferibile ai commi 1 e 2, e l’intero residuo si confronta con un attivo che comprende i tuoi beni personali. Se invece accedi a un concordato minore con un apporto esterno di 45.000 euro da un familiare, la proposta si misura sulla convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione: la differenza tra le due strade, nel tuo caso, non è il risparmio fiscale ma la conservazione dell’attività.
I rischi specifici. Il rischio principale del tuo profilo è la confusione tra patrimonio dell’impresa e patrimonio della famiglia, che rende ogni ritardo immediatamente personale. Il secondo rischio è procedurale: scegliere lo strumento sbagliato tra concordato minore e liquidazione controllata sulla base di un calcolo approssimativo. La Cassazione, sez. I, con l’ordinanza del 28 ottobre 2025, n. 28574, ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato minore che trattava allo stesso modo creditori privilegiati e chirografari: il privilegio fiscale va rispettato nella costruzione del piano, non aggirato. Con la sentenza dell’11 novembre 2025, n. 29746, la stessa sezione ha ribadito che la qualifica di consumatore dipende dall’estraneità dei debiti all’attività d’impresa o professionale — e questo decide quale procedura puoi davvero usare.
Le mosse giuste, in ordine. Primo: separare contabilmente e giuridicamente ciò che è impresa da ciò che è famiglia, prima che lo faccia un creditore. Secondo: verificare se sei sopra o sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, perché da lì dipende se il tuo rischio è la liquidazione giudiziale o quella controllata. Terzo: mettere in sicurezza i versamenti correnti, che nel sovraindebitamento pesano come nei concorsi maggiori. Quarto: valutare l’apporto di risorse esterne, che nel concordato minore è spesso l’elemento che rende la proposta conveniente per i creditori. Quinto: guardare all’esdebitazione come esito possibile e non come sconfitta, perché per la persona fisica è lo strumento che chiude davvero la partita.
Giurisprudenza dedicata. Oltre alle pronunce già citate, è utile Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721, secondo cui, nel concordato minore, la capacità di sostenere le spese della procedura rileva ai fini della fattibilità del piano e non come autonoma causa di revoca dell’apertura.
Se sei socio illimitatamente responsabile, garante o coobbligato
La tua situazione. Non sei la società, ma sei agganciato a lei. Sei socio accomandatario di una s.a.s. o socio di una s.n.c.; oppure hai firmato una fideiussione a favore della banca o di un fornitore strategico; oppure sei coobbligato in virtù di un’obbligazione solidale. La società ha fatto la composizione negoziata, ha ottenuto riduzioni e dilazioni, e adesso si è fermata. Tu hai ricevuto una lettera, o una segnalazione in Centrale dei Rischi, o un atto di precetto, e ti stai chiedendo se le protezioni ottenute dalla società valgano anche per te.
Cosa cambia per te. La risposta onesta è che le protezioni della composizione negoziata nascono per l’impresa e non si estendono automaticamente a chi la garantisce. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 4 febbraio 2026, lo ha affermato con nettezza: le misure protettive della composizione negoziata non si estendono ai fideiussori e non impediscono la segnalazione in Centrale dei Rischi; e per reiterare la protezione servono fatti nuovi, non la semplice persistenza della crisi. Nella stessa direzione va il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025, secondo cui non si può ottenere una seconda fase protettiva per la medesima crisi, perché il sistema mira a evitare l’abuso dello strumento.
Questo significa, concretamente, che mentre l’impresa negoziava tu potevi già essere escusso, e che quando l’impresa decade dai benefici tu ti trovi esposto per l’importo pieno. La riduzione di sanzioni e interessi è un vantaggio del debitore principale: quando rinasce il debito originario, anche la tua obbligazione di garanzia torna a misurarsi su quel debito.
Per i soci illimitatamente responsabili la disciplina ha un passaggio ulteriore: l’art. 256 CCII prevede che la liquidazione giudiziale della società con soci illimitatamente responsabili produca anche la liquidazione giudiziale dei soci, pur conservando la distinzione tra le masse. Nelle società in nome collettivo opera inoltre il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 2304 c.c., che però è un ordine di aggressione e non un’immunità.
Va segnalata, per completezza, una differenza importante sul piano sanzionatorio tributario: la Cassazione, sez. tributaria, con la sentenza del 18 giugno 2025, n. 16454, ha affermato che quando la società di capitali è realmente operante e non un mero schermo, le sanzioni collegate alla condotta dell’amministratore vanno irrogate soltanto alla società, senza concorso della persona fisica. È un principio che protegge chi sta dietro a una S.r.l. vera; non protegge il socio illimitatamente responsabile, che risponde per la sua posizione sociale, né il garante, che risponde per il contratto che ha firmato.
I numeri. Ipotesi: s.n.c. con due soci, debito tributario post-composizione negoziata di 318.500 euro, di cui 58.700 di sanzioni e 24.300 di interessi, dimezzati durante il percorso per 41.500 euro. Interviene l’accertamento dello stato di insolvenza: la parte riferibile ai commi 1 e 2 torna dovuta per intero. La soglia di segnalazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per le società di persone è di 200.000 euro: ampiamente superata. Se si apre la liquidazione giudiziale della società, entrambi i soci vi sono coinvolti con i rispettivi patrimoni personali, ciascuno con la propria massa. Se invece sei garante di una S.r.l. per una linea di credito di 250.000 euro con fideiussione omnibus fino a 300.000, la revoca degli affidamenti conseguente alla crisi ti espone per l’intera esposizione residua, indipendentemente da ciò che la società ha concordato con il Fisco.
I rischi specifici. Il rischio principale è scoprire la propria esposizione quando è già liquida ed esigibile, perché il garante non è parte delle trattative e spesso non riceve copia di nulla. Il secondo rischio è l’effetto reputazionale e bancario: la segnalazione in Centrale dei Rischi non si ferma per effetto delle misure protettive della società garantita. Il terzo è specifico dei soci: ritenere che il beneficio di preventiva escussione equivalga a una protezione duratura, quando è soltanto una sequenza.
Le mosse giuste, in ordine. Primo: ottenere subito il testo integrale delle garanzie firmate, con la data e il massimale, e verificarne i profili di validità, a partire dalle clausole conformi allo schema ABI dichiarate nulle dalla giurisprudenza in materia di intese anticoncorrenziali. Secondo: farsi dare dalla società il quadro esatto degli accordi conclusi, perché senza quello non puoi sapere cosa rinasce e quando. Terzo: verificare se esistono spazi per una negoziazione separata con la banca o con il creditore garantito, che in molti casi preferisce una definizione diretta con il garante solvibile. Quarto: se sei socio illimitatamente responsabile, valutare per tempo la tua posizione personale, anche in ottica di sovraindebitamento, perché la tua esposizione segue quella sociale ma il tuo percorso di uscita può essere autonomo. Quinto: non firmare nuove garanzie o rinnovi per “sostenere” l’impresa nella fase critica senza una valutazione tecnica: è il momento in cui una firma costa di più.
Giurisprudenza dedicata. Oltre a Trib. Napoli, ord. 4 febbraio 2026 e Trib. Bologna, 19 maggio 2025, è utile Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892, secondo cui l’omologazione forzosa presuppone l’adesione di creditori anteriori e non può fondarsi su crediti sorti nella stessa procedura di ristrutturazione: un principio che impedisce di costruire maggioranze artificiali a spese di chi garantisce.
Se sei l’amministratore della società che ha smesso di pagare
La tua situazione. Hai firmato l’istanza di nomina dell’esperto, hai gestito l’impresa durante le trattative, hai sottoscritto il contratto o l’accordo. Oggi la società non paga e tu sei quello che dovrà spiegare perché. Non sei un debitore in senso tecnico — il debito è della società — ma sei il destinatario naturale di tre tipi di contestazione: l’azione di responsabilità, la contestazione tributaria e, nei casi più seri, quella penale.
Cosa cambia per te. Il cardine è l’art. 2086, comma 2, c.c., ripreso dall’art. 3 CCII: devi istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità, e attivarti senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Nel tuo profilo il momento critico non è il mancato pagamento in sé: è ciò che hai fatto, o non hai fatto, nelle settimane in cui era già chiaro che il piano non avrebbe retto.
La giurisprudenza su questo è diventata rapidamente più esigente. La Cassazione, con l’ordinanza del 25 marzo 2026, n. 7134, ha valorizzato la carenza di adeguati assetti su un piano nuovo, quello del rapporto con il sistema bancario: l’erogazione di nuova finanza a un’impresa priva di assetti idonei può consentire all’imprenditore di ritardare l’emersione della crisi, incrementando l’esposizione debitoria e pregiudicando la massa dei creditori. Sul versante della responsabilità verso i creditori sociali, la Cassazione, con la pronuncia del 30 luglio 2025, n. 22002, ha confermato la responsabilità di un’ex amministratrice per il danno derivante da omessi versamenti tributari, danno identificato proprio nelle sanzioni e negli interessi maturati: è il collegamento più diretto tra il tema di questo articolo e la tua posizione personale. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 23 gennaio 2026, ha a sua volta individuato nella sistematica inadeguatezza degli assetti un fattore determinante nella produzione del danno, facendo dell’art. 2086, comma 2, c.c. il perno della responsabilità dell’ente.
Sul piano penale, due direttrici. La prima: la Cassazione penale ha ribadito, con la sentenza n. 30791 del 2026, che l’inadempimento fiscale e previdenziale sistematico, quando è frutto di una scelta gestionale consapevole e si lega causalmente al dissesto, può integrare l’operazione dolosa rilevante ai fini della bancarotta impropria. La seconda: la mera presentazione di una domanda di concordato, e persino l’ammissione alla procedura, non escludono di per sé la punibilità per l’omesso versamento dell’IVA, e la crisi di liquidità non vale come giustificazione automatica.
I numeri. Ipotesi: S.r.l. con debito tributario post-composizione negoziata di 624.900 euro, di cui 118.300 di sanzioni e 52.600 di interessi. Nei dodici mesi successivi alla chiusura delle trattative la società omette ulteriori versamenti IVA per 214.700 euro, accumulando nuove sanzioni per circa 64.400 euro e interessi per circa 9.800. Se il curatore, in un successivo scenario liquidatorio, contesta che la prosecuzione dell’attività oltre un certo mese sia stata ingiustificata, il danno non si misura sui 624.900 euro del passato, ma sull’aggravamento: i 214.700 euro di nuovo debito e i relativi accessori. È la ragione per cui la data in cui hai smesso di credere al piano, documentata o no, diventa il numero più importante del fascicolo.
I rischi specifici. Il rischio principale è continuare a gestire l’impresa come se la crisi fosse ancora reversibile senza averlo verificato e messo per iscritto. Il secondo è pagare in modo selettivo i creditori nella fase finale, scelta che può esporre a contestazioni di preferenzialità. Il terzo è la delega mal gestita: la Cassazione penale, con la sentenza n. 40084 del 2025, ha affermato che il socio-amministratore che si astiene volontariamente dalla gestione, consentendo l’operato illecito altrui, non si sottrae alla responsabilità, neppure per i reati tributari.
Le mosse giuste, in ordine. Primo: aggiornare e documentare gli assetti — budget di tesoreria a tredici settimane, monitoraggio degli indicatori, verbali degli organi — perché l’assenza di documentazione è, nei giudizi di responsabilità, la prova più efficace contro di te. Secondo: verbalizzare la verifica della continuità aziendale al primo scostamento rilevante dal piano, indicando le azioni decise. Terzo: evitare pagamenti selettivi che non siano funzionali alla continuità e giustificabili. Quarto: valutare senza indugio lo strumento di regolazione della crisi, perché l’attivazione tempestiva è il contenuto stesso del dovere dell’art. 2086. Quinto: separare la difesa della società da quella personale, con una strategia coordinata ma non confusa.
Giurisprudenza dedicata. Oltre a Cass. n. 7134/2026, n. 22002/2025 e Trib. Bari 23 gennaio 2026, segnalo Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840, secondo cui l’adempimento della pretesa tributaria realizzato attraverso il concordato con transazione fiscale produce effetto liberatorio rispetto alla confisca, in applicazione del principio di proporzionalità: pagare dentro una procedura ha effetti che vanno oltre il perimetro civilistico.
Tre questioni che riguardano solo il tuo profilo, e che nessuno ti spiega finché non è tardi.
La prima è la finestra dell’art. 25-sexies CCII. Quando l’esperto comunica la relazione finale e le trattative non hanno prodotto le soluzioni dell’art. 23, l’imprenditore ha sessanta giorni dalla comunicazione per presentare la proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. È una finestra breve e irripetibile, e il suo decorso è un fatto che il tribunale valuta anche nei procedimenti promossi dai creditori, come mostra la vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Torino il 22 aprile 2025. Per te, amministratore, questo significa che la relazione finale dell’esperto non è un documento da archiviare: è l’atto che fa partire un orologio, e il giorno in cui lo ricevi va messo a verbale. Chi lascia scadere quella finestra senza una decisione consapevole non perde soltanto una via d’uscita per la società: consegna a chi domani dovrà valutare la sua gestione la prova di un’inerzia in un momento in cui l’informazione era completa e documentata.
La seconda riguarda il modo in cui gestisci l’impresa mentre il piano scricchiola. L’art. 21 CCII stabilisce che, nel corso della composizione negoziata, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma, quando è in stato di crisi, deve gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; e quando è già insolvente, pur esistendo concrete prospettive di risanamento, deve gestirla nel prevalente interesse dei creditori. Quel criterio non evapora il giorno in cui l’esperto chiude il fascicolo: resta il parametro con cui verranno lette, a posteriori, le tue decisioni del semestre successivo. Tradotto in pratica: pagare il fornitore che garantisce la continuità della commessa è una scelta difendibile se documentata; pagare il creditore che fa più pressione, o quello legato a te da rapporti personali, è la scelta che in sede concorsuale viene contestata per prima. La differenza tra una gestione difendibile e una indifendibile non sta nell’esito, ma nella tracciabilità del criterio con cui hai deciso.
La terza riguarda chi ti sta accanto. L’art. 25-octies CCII impone all’organo di controllo societario di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, e la tempestiva segnalazione, insieme alla vigilanza sull’andamento delle trattative, è valutata ai fini della responsabilità dei sindaci. Se la tua società ha un collegio sindacale o un sindaco unico, quella segnalazione — o la sua assenza — è un documento del fascicolo tanto quanto i tuoi verbali. Quando la società smette di pagare dopo la composizione negoziata, la prima domanda che si pone chi ricostruisce i fatti è se l’organo di controllo avesse segnalato e cosa l’organo amministrativo avesse risposto. Se c’è una segnalazione e tu non hai risposto, la tua posizione peggiora; se c’è una segnalazione e tu hai risposto con un piano, anche poi fallito, la tua posizione migliora sensibilmente. Una risposta scritta a una segnalazione vale, in giudizio, molto più di qualsiasi ricostruzione fatta anni dopo.
C’è infine un tema di coordinamento che vale per te più che per chiunque altro: i tributi correnti. Nel periodo successivo alla chiusura delle trattative molte imprese, per onorare le rate del pregresso, smettono di versare l’IVA e le ritenute del periodo. È la mossa peggiore possibile, per tre ragioni cumulative. La prima è giuridica: il nuovo debito non è coperto da alcun beneficio, perché le misure premiali riguardano i debiti sorti prima del deposito dell’istanza e oggetto della composizione negoziata. La seconda è penale: il nuovo omesso versamento matura al di fuori di qualunque piano in corso di esecuzione e torna a essere valutato per intero. La terza è reputazionale e procedurale: il nuovo debito fa scattare le segnalazioni dell’art. 25-novies, che documentano in modo oggettivo e datato il deterioramento della posizione. Nella gerarchia dei pagamenti, i tributi correnti vengono prima delle rate del passato — anche quando il passato è più grande e fa più paura.
Tre imprese, tre esiti: i conti sul tavolo
Qui si vede, numeri alla mano, perché la stessa identica condotta — smettere di pagare — produce esiti incomparabili a seconda del profilo. Tre imprese, stesso mese, stesso errore.
Prima impresa: S.r.l. metalmeccanica uscita con contratto ex art. 23, comma 1, lettera a). Debito tributario anteriore all’istanza: 412.600 euro, di cui 78.400 di sanzioni e 34.900 di interessi. Durante la composizione negoziata gli interessi maturati sono stati calcolati alla misura legale (comma 1) e le sanzioni in scadenza ridotte alla misura minima (comma 2); alla chiusura è stato applicato il dimezzamento del comma 3 sui 113.300 euro di accessori pregressi, con un risparmio teorico di 56.650 euro. Da marzo l’impresa non versa più. Al 30 settembre l’inadempimento dura sette mesi: nessuna decadenza automatica è intervenuta, perché non c’è stata apertura di liquidazione né accertamento di insolvenza. Il 14 ottobre un fornitore deposita istanza di liquidazione giudiziale: se il tribunale accerta lo stato di insolvenza, le riduzioni dei commi 1 e 2 vengono meno e gli accessori tornano pieni per quella parte. Esito: l’impresa ha avuto sette mesi di margine e li ha usati per sperare, invece che per riformulare la posizione.
Seconda impresa: S.r.l. di servizi con accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis. Debito IVA e accessori: 1.284.700 euro; accordo per il pagamento del 58% del capitale in dieci anni con interessi al 2%, rate trimestrali di circa 18.600 euro, prima rata il 30 marzo. Paga quattro rate per 74.400 euro. La rata del 30 marzo dell’anno successivo non viene pagata; il 12 maggio l’impresa versa 6.000 euro. Il 29 maggio scadono i sessanta giorni: il pagamento non è integrale e l’accordo si risolve di diritto quel giorno, senza che nessuno notifichi nulla. La pretesa torna a 1.284.700 euro, meno gli 80.400 effettivamente versati, con sanzioni e interessi nella misura originaria. In più, l’impresa si porta dietro la preclusione quinquennale all’omologazione forzosa per una futura transazione. Esito: cinquantanove giorni di margine, usati male, costano 745.000 euro di stralcio svanito.
Terza impresa: ditta individuale di impiantistica con rateazione ex art. 25-bis, comma 4. Imposte dichiarate e non versate, non iscritte a ruolo: 243.800 euro in 72 rate da 3.386 euro. Undici rate pagate per 37.246 euro, poi tre rate saltate. Il residuo è 206.554 euro. Finché il numero di rate impagate resta sotto la soglia di decadenza indicata nel provvedimento, il piano sopravvive e l’impresa può sanare versando integralmente gli arretrati: 10.158 euro. Superata la soglia, il residuo si iscrive a ruolo, arriva la cartella e si aprono fermi e ipoteche su un patrimonio che è anche personale. Esito: in questo profilo il margine non si misura in giorni ma in numero di rate, e sanare costa 10.158 euro contro i 206.554 che diventano esigibili.
La lettura trasversale è una sola: il margine esiste in tutti e tre i casi, ma ha una durata e una valuta diverse. Chi conosce la propria valuta — giorni, rate, eventi procedurali — può ancora decidere. Chi non la conosce, scopre il risultato quando è già scritto.
Quando i profili si sovrappongono
Nella realtà quasi nessuno appartiene a un solo profilo, e le combinazioni producono effetti che non si deducono sommando le regole.
Società con accordo transattivo e, insieme, rateazione del comma 4. È la combinazione più frequente: l’accordo ex art. 23, comma 2-bis, copre il carico pregresso affidato alla riscossione, mentre la rateazione del comma 4 copre le imposte dichiarate e non ancora iscritte a ruolo. I due binari hanno regole di caduta diverse — sessanta giorni dalla singola scadenza per il primo, numero di rate impagate per il secondo — e questo significa che puoi perdere l’uno conservando l’altro. Quando la cassa non basta per entrambi, la priorità matematica va all’obbligazione che cade prima e che costa di più se cade.
Amministratore che è anche socio e garante. Qui le tre esposizioni si attivano in sequenza: prima la garanzia, che la banca escute appena revoca gli affidamenti; poi la posizione sociale, se la società è di persone; infine quella gestoria, che emerge tipicamente in sede concorsuale con l’azione del curatore. Il punto delicato è che le difese possono confliggere: ciò che dici per difendere la gestione — “abbiamo proseguito perché il piano era ragionevole” — incide sulla posizione di garante, e viceversa. Serve una strategia unica che tenga conto di tutte le posizioni fin dall’inizio.
Imprenditore individuale che ha anche quote di una S.r.l. in crisi. Le due crisi corrono su binari diversi: la tua, da sovraindebitamento, con la prospettiva dell’esdebitazione; quella societaria, nei concorsi maggiori. Le quote della S.r.l. sono un attivo della tua liquidazione controllata, e il loro valore dipende dall’esito della crisi societaria: anticipare l’una rispetto all’altra, o posticiparla, non è neutro.
Società in continuità che ha ceduto un ramo d’azienda durante la composizione negoziata. Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 16 gennaio 2026, ha affermato che l’autorizzazione alla vendita di un ramo d’azienda nel corso della composizione richiede la dimostrazione che l’operazione garantisca una soddisfazione migliore rispetto alla liquidazione, evitando la dispersione del valore. Se la cessione è avvenuta e poi la società si ferma, quella dimostrazione diventa il primo documento che verrà riletto, dall’Agenzia come dal curatore.
Società che punta al concordato semplificato dopo l’insuccesso. È la combinazione più rischiosa, perché la via è molto più stretta di quanto si creda. La Cassazione, con l’ordinanza n. 623 del gennaio 2026, ha ribadito che il sindacato esperibile in limine dal tribunale si estende alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata; con la sentenza del 16 gennaio 2026, n. 624, ha affermato che l’utilità della proposta per ciascun creditore non può consistere nella semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile; con la decisione del 12 gennaio 2026, n. 620, ha escluso la ricorribilità per cassazione del decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità dichiarata in limine; e con l’ordinanza del 21 gennaio 2026, n. 1353, ha ribadito l’impostazione restrittiva. Il concordato semplificato non è il paracadute di chi ha smesso di pagare: è l’esito eccezionale di trattative condotte con correttezza e buona fede.
Il confronto tra profili, in una tabella
La tabella serve a una cosa sola: farti vedere, in dieci secondi, quanto margine hai rispetto a chi sta nella stanza accanto. Le righe sono gli aspetti che decidono l’esito; le colonne, i profili.
| Aspetto | Contratto/accordo art. 23 | Rateazione art. 25-bis c. 4 | Accordo transattivo art. 23 c. 2-bis | Imprenditore individuale / impresa minore | Socio illimitato, garante, coobbligato | Amministratore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosa rischi di perdere | Riduzioni interessi (c.1) e sanzioni (c.2); incerto il dimezzamento c.3 | La dilazione, con ritorno al debito pieno ed esigibile | Lo stralcio di tributo, sanzioni e interessi | Le stesse riduzioni, su un patrimonio personale | Nulla di tuo: erediti il debito rinato del principale | Nessun beneficio fiscale: rischi responsabilità e danno |
| Evento che fa scattare la perdita | Liquidazione giudiziale o controllata, o accertamento dell’insolvenza (art. 25-bis c. 6) | Decadenza dal piano per rate impagate | Mancato pagamento integrale oltre 60 giorni, o apertura di liquidazione/insolvenza | Liquidazione controllata (o giudiziale se sopra soglia) | Escussione della garanzia o liquidazione della società | Azione del curatore, accertamento, contestazione penale |
| Margine di tolleranza | Nessun termine fisso: dipende dalle iniziative dei creditori | Il numero di rate indicato nel provvedimento | 60 giorni da ciascuna scadenza, pagamento integrale | Come il profilo corrispondente, ma su patrimonio personale | Spesso nessuno: l’escussione è immediata | Si misura in decisioni documentate, non in giorni |
| Serve un atto per perderlo? | Sì: un provvedimento del tribunale | Sì: la decadenza dal piano | No: opera di diritto | Sì: un provvedimento | No, se la garanzia è a prima richiesta | No: il danno si accerta a posteriori |
| Rischio aggiuntivo tipico | Istanza di liquidazione da parte di terzi | Iscrizione a ruolo, cartella, fermi e ipoteche | Preclusione quinquennale al cram down | Aggressione della casa e dei beni personali | Centrale dei Rischi e azione diretta | Responsabilità verso i creditori e profili penali |
| Prima mossa | Mappare quali misure hai davvero ottenuto | Leggere la clausola di decadenza nel provvedimento | Calcolare il sessantesimo giorno di ogni rata | Separare impresa e famiglia | Recuperare il testo delle garanzie firmate | Documentare assetti e verifiche di continuità |
Le domande che valgono per tutti
Se smetto di pagare, perdo automaticamente le riduzioni dell’art. 25-bis? No, non automaticamente, e questa è la distinzione che fa la differenza. Le riduzioni dei commi 1 e 2 vengono meno quando si apre la liquidazione giudiziale o controllata o viene accertato lo stato di insolvenza. Diverso è il caso dell’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, che si risolve di diritto anche per il solo mancato pagamento integrale oltre sessanta giorni. Il tuo primo compito è sapere in quale dei due mondi ti trovi.
Cosa succede se cambio profilo durante il percorso? Succede più spesso di quanto si pensi: una società di persone che si trasforma, un imprenditore individuale che conferisce l’azienda, un amministratore che si dimette. Le regole applicabili sono quelle del momento in cui si verifica l’evento rilevante, non quelle del momento in cui hai firmato. Le dimissioni, in particolare, non cancellano la responsabilità per il periodo di carica: la posizione va valutata sull’arco temporale della gestione.
Posso riprovare con una nuova composizione negoziata? La prospettiva è stretta. Il Tribunale di Bologna, il 19 maggio 2025, ha escluso una seconda fase protettiva per la stessa crisi, e la Cassazione, con la sentenza n. 31856/2025, ha riconosciuto al tribunale investito della domanda di liquidazione il potere di valutare incidentalmente l’ammissibilità dell’istanza. Servono fatti nuovi e sostanziali, non un cambio di etichetta.
Quello che ho pagato lo perdo? No. La risoluzione dell’accordo transattivo non cancella retroattivamente i pagamenti eseguiti, che restano imputati al debito. Perdi lo stralcio, non i versamenti.
Dopo la risoluzione posso ancora trattare con il Fisco? Nessuna norma impedisce di formulare una nuova proposta in un diverso contesto procedurale. Ma la preclusione quinquennale all’omologazione forzosa a carico di chi ha visto risolversi di diritto una transazione della stessa natura cambia radicalmente i rapporti di forza: senza cram down, l’adesione dell’amministrazione finanziaria diventa indispensabile.
Conviene aspettare la cartella per capire quanto devo davvero? Mai. Nel frattempo maturano interessi, si consolidano posizioni e si riducono le alternative. La ricostruzione si fa sull’estratto di ruolo e sui provvedimenti in tuo possesso, non sull’atto che arriverà.
La giurisprudenza, profilo per profilo
I riferimenti che seguono sono ordinati per profilo di riferimento, con gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui conta nel tuo caso.
Per chi è uscito con contratto o accordo ex art. 23
- Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Nei rapporti tra composizione negoziata e procedimento per l’apertura della liquidazione, il tribunale investito della domanda può valutare incidentalmente l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive. Rilevanza: un rientro difensivo nello strumento non blocca l’iniziativa dei creditori.
- Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846. Nei rapporti tra composizione negoziata e liquidazione giudiziale, il tribunale conserva il potere di vagliare l’effettiva risanabilità dell’impresa. Rilevanza: il giudizio sulla concretezza del risanamento è il vero discrimine quando l’impresa non paga più.
- Cass. civ., 5 gennaio 2026, n. 241. Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari gode di autonomia processuale e contro i provvedimenti del giudice monocratico è esperibile il reclamo collegiale. Rilevanza: la protezione, e la sua revoca, hanno un percorso impugnatorio proprio da presidiare.
- Corte d’Appello di Torino, 22 aprile 2025, n. 356. La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove l’ostacolo all’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: perdere la protezione e vedersi aprire la liquidazione possono essere due momenti molto vicini.
Per chi ha un accordo transattivo con il Fisco
- Tribunale di Monza, decreto 31 dicembre 2025. Autorizzata l’esecuzione di un accordo ex art. 23, comma 2-bis, concluso durante le trattative, con pagamento dell’IVA al 58% in dieci anni e obbligo di versare la prima rata alla data pattuita indipendentemente dall’autorizzazione. Rilevanza: il calendario dei pagamenti non si sospende in attesa del decreto.
- Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. È censurabile l’uso distorto degli strumenti della crisi costruiti al solo fine di azzerare il debito fiscale senza una reale ristrutturazione che coinvolga gli altri creditori. Rilevanza: una proposta costruita solo sul Fisco è fragile già in partenza.
- Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nell’omologazione forzosa del credito fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, non una meritevolezza autonoma del debitore. Rilevanza: un passato fiscale difficile non chiude, da solo, la strada alla soluzione concorsuale.
- Cass. civ., sez. tributaria, ordinanza n. 13881 del 2025. Il criterio che distingue le posizioni anteriori da quelle successive è il periodo d’imposta in cui sorge il fatto generatore, non la data del ruolo o della notifica. Rilevanza: definisce quale debito è ristrutturabile e quale va pagato come corrente.
Per gli imprenditori individuali e le imprese minori
- Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e contributivi non presuppone la proposta formale di transazione fiscale dell’art. 63 CCII. Rilevanza: semplifica in modo sensibile l’accesso del piccolo imprenditore.
- Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. È inammissibile la proposta di concordato minore che tratta allo stesso modo creditori privilegiati e chirografari. Rilevanza: il privilegio fiscale va rispettato nella costruzione del piano.
- Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La qualifica di consumatore dipende dall’estraneità dei debiti all’attività d’impresa o professionale. Rilevanza: decide quale procedura di sovraindebitamento puoi utilizzare.
- Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721. Nel concordato minore la capacità di sostenere le spese di procedura rileva ai fini della fattibilità del piano, non come autonoma causa di revoca. Rilevanza: un piano sottodimensionato sulle spese si ferma prima di partire.
Per soci, garanti e coobbligati
- Tribunale di Napoli, ordinanza 4 febbraio 2026. Le misure protettive della composizione negoziata non si estendono ai fideiussori e non impediscono la segnalazione in Centrale dei Rischi; per reiterare la protezione servono fatti nuovi. Rilevanza: il garante è esposto fin dal primo giorno.
- Tribunale di Bologna, 19 maggio 2025. Non è ammessa una seconda fase protettiva per la stessa crisi, per evitare l’abuso dello strumento. Rilevanza: chi conta su protezioni reiterate costruisce su un presupposto che non regge.
- Cass. civ., sez. tributaria, 18 giugno 2025, n. 16454. Se la società di capitali è effettivamente operante e non un mero schermo, le sanzioni collegate alla condotta dell’amministratore si irrogano solo alla società. Rilevanza: le sanzioni che rinascono restano sulla società, salvo abuso dello schermo.
Per gli amministratori
- Cass. civ., ordinanza 25 marzo 2026, n. 7134. La carenza di adeguati assetti ex art. 2086, comma 2, c.c. rileva anche nel rapporto con il finanziatore, perché la nuova finanza può consentire di ritardare l’emersione della crisi aggravando l’esposizione. Rilevanza: collega gli assetti alla bancabilità e all’aggravamento del dissesto.
- Cass. civ., 30 luglio 2025, n. 22002. Confermata la responsabilità di un’ex amministratrice verso i creditori per il danno da omessi versamenti tributari, individuato nelle sanzioni e negli interessi maturati. Rilevanza: è la pronuncia che trasforma il tema di questo articolo in un rischio personale.
- Tribunale di Bari, 23 gennaio 2026. La sistematica inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili è fattore determinante nella produzione del danno, con l’art. 2086, comma 2, c.c. come norma cardine. Rilevanza: gli assetti diventano criterio di imputazione, non adempimento formale.
- Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840. L’adempimento della pretesa tributaria realizzato con il concordato e la transazione fiscale produce effetto liberatorio rispetto alla confisca, in applicazione del principio di proporzionalità. Rilevanza: pagare dentro una procedura produce effetti anche sul versante penale.
- Cass. pen., n. 30791 del 2026. L’inadempimento fiscale e previdenziale sistematico, quando è frutto di una consapevole scelta gestionale causalmente legata al dissesto, può integrare l’operazione dolosa. Rilevanza: smettere di pagare “per scelta” ha una qualificazione penale possibile.
Per chi guarda al concordato semplificato
- Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 623 del gennaio 2026. Il sindacato esperibile in limine dal tribunale si estende alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: un percorso iniziato senza prospettive reali compromette anche lo sbocco finale.
- Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 2026, n. 624. L’utilità della proposta per ciascun creditore non può consistere nella mera risoluzione della crisi nel minor tempo possibile. Rilevanza: la rapidità non è un vantaggio per chi non riceve nulla.
- Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità dichiarata in limine non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: la partita si gioca davanti al tribunale e in reclamo, non oltre.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo interviene su questa materia con strumenti precisi, declinati sul profilo di chi si rivolge allo Studio.
- Ricostruiamo la mappa esatta delle misure premiali ottenute, confrontando l’istanza di nomina dell’esperto, la relazione finale, gli atti dell’Agenzia e l’estratto di ruolo, per stabilire importo per importo quale beneficio deriva dal comma 1, dal comma 2, dal comma 3 e dal comma 4 dell’art. 25-bis CCII.
- Calcoliamo il tuo termine di caduta: per chi ha l’accordo transattivo costruiamo il calendario del sessantesimo giorno rata per rata; per chi ha la rateazione leggiamo la clausola di decadenza nel provvedimento di concessione e contiamo le rate residue di tolleranza.
- Quantifichiamo l’importo che rinasce in ciascuno scenario — prosecuzione, risoluzione, apertura della liquidazione — e lo mettiamo a confronto con il costo del rientro, perché la decisione si prende sui numeri.
- Per le società, predisponiamo e negoziamo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, con la relazione del professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione, e seguiamo il deposito e l’autorizzazione del tribunale.
- Per gli imprenditori individuali e le imprese minori, costruiamo il percorso di sovraindebitamento: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore o liquidazione controllata con prospettiva di esdebitazione, con i rapporti con l’OCC curati direttamente.
- Per i garanti e i soci illimitatamente responsabili, analizziamo le garanzie firmate clausola per clausola, verificandone validità ed efficacia, e apriamo la trattativa separata con la banca o con il creditore garantito.
- Per gli amministratori, ricostruiamo e documentiamo gli assetti ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. e dell’art. 3 CCII, con i verbali e le verifiche di continuità che costituiscono la prima linea di difesa in un’azione di responsabilità.
- Impugniamo gli atti della riscossione — cartelle, intimazioni, fermi, ipoteche — che l’agente notifica dopo la decadenza, verificando notifiche, prescrizione, corretta imputazione dei versamenti e coerenza degli importi con i benefici acquisiti.
- Difendiamo in giudizio nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata e nei procedimenti sulle misure protettive e cautelari, con il reclamo collegiale dove ne ricorrono i presupposti.
- Coordiniamo la difesa tributaria e quella penale quando l’omesso versamento supera le soglie di rilevanza, perché le due linee devono dire la stessa cosa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 pesa in modo particolare: significa conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, il modo in cui l’esperto valuta le prospettive di risanamento e il linguaggio con cui va costruita una proposta credibile verso l’Erario. Per gli imprenditori individuali e le imprese minori, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC consentono di impostare il percorso conoscendo in anticipo come verrà letto dall’organismo e dal giudice.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la ricostruzione contabile del debito, il calcolo di quanto rinasce in ciascuno scenario e la strategia giudiziale non viaggiano su tavoli separati. E la strategia resta la stessa dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio di legittimità, perché l’Avv. Monardo è cassazionista e può seguire la linea difensiva fino all’ultimo grado senza che il fascicolo passi di mano.
Gli impegni che assumiamo sono impegni di mezzi: analizziamo la posizione, verifichiamo gli atti, ricostruiamo i numeri e costruiamo la strategia più solida possibile sui fatti e sui documenti disponibili.
Prima capisci chi sei, poi muoviti secondo le tue regole
Il primo passo non è pagare: è capire a quale profilo appartieni. Perché la stessa frase — “la società non paga più dopo la composizione negoziata” — descrive sei situazioni giuridiche diverse, con margini diversi, termini diversi e conseguenze diverse. Chi ha l’accordo transattivo ha sessanta giorni e un automatismo senza appello; chi ha la rateazione ha un numero di rate; chi è uscito con un contratto ha il tempo che i creditori gli lasciano; il garante spesso non ha nulla; l’amministratore ha il tempo delle decisioni che documenta. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle che hai letto riferite a un altro.
Lo Studio Monardo lavora esattamente in questo punto perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coincidono con le tre dimensioni del problema: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per leggere e ricostruire il percorso della composizione negoziata e i benefici che ne derivano; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per quantificare con esattezza quanto di sanzioni e interessi rinasce e per trattarlo con le Agenzie; la qualifica di avvocato cassazionista per difendere la posizione nei procedimenti concorsuali e tributari fino all’ultimo grado di giudizio, con una linea sola dall’inizio alla fine.
📩 Non aspettare la cartella o l’istanza di un creditore per scoprire quanto ti è davvero rinato addosso: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo e facciamo insieme il punto sulla tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
