Liquidazione Coatta Amministrativa Delle Cooperative: Cosa Succede A Soci E Lavoratori?

Una cooperativa che finisce in liquidazione coatta amministrativa non colpisce tutti allo stesso modo. Il decreto è uno solo, il commissario liquidatore è uno solo, ma le conseguenze cambiano radicalmente a seconda della posizione che occupi. Non esiste una risposta unica alla domanda “cosa succede adesso”: dipende da chi sei dentro (o accanto) alla cooperativa.

Qualche esempio lampo. Il dipendente non socio ha davanti a sé il Fondo di garanzia dell’INPS, che può pagargli il TFR e le ultime tre mensilità anche se nella cassa della cooperativa non resta un euro. Il socio lavoratore ha quasi le stesse tutele, ma con una trappola in più: il suo rapporto di lavoro è legato al rapporto sociale, e la perdita della qualità di socio si porta dietro il posto. Il socio che ha versato i risparmi nel prestito sociale si scopre creditore chirografario, cioè in fila dietro a lavoratori, Erario e creditori privilegiati. Il socio “utente” — per esempio chi aspettava l’alloggio da una cooperativa edilizia — deve distinguere tra ciò che ha versato come socio e ciò che ha versato come acquirente, perché la sorte delle due somme è diversa. E chi ha amministrato la cooperativa può ritrovarsi dall’altra parte della barricata, destinatario di un’azione di responsabilità.

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In questa guida trovi cinque profili, ciascuno con le sue regole, i suoi numeri, i suoi rischi e le sue mosse:

  1. il socio lavoratore;
  2. il lavoratore dipendente non socio;
  3. il socio prestatore (prestito sociale) e il socio finanziatore;
  4. il socio cooperatore “utente” (assegnatario, conferente, consumatore);
  5. il socio che ha ricoperto cariche sociali (amministratore o sindaco).

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che nasce da una crisi d’impresa conclamata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno i meccanismi con cui un’impresa, anche cooperativa, entra in crisi e viene gestita quando non riesce più a pagare. Le controversie che nascono da una LCA — opposizioni allo stato passivo, cause di lavoro, contenziosi con l’INPS — arrivano spesso fino all’ultimo grado, e qui conta la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva fino in Cassazione. Infine, quando la crisi della cooperativa trascina con sé la crisi personale del socio (garanzie prestate, risparmi persi, debiti familiari), entra in gioco la competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC.

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Le regole che valgono per tutti: come funziona la LCA di una cooperativa

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta per tutte la cornice comune. Ogni sezione successiva darà per scontati questi concetti.

Perché proprio la liquidazione coatta amministrativa

Le cooperative sono imprese sottoposte alla vigilanza pubblica. Per questo, quando diventano insolventi, la legge non le affida (solo) al tribunale, ma all’autorità di vigilanza. L’art. 2545-terdecies del codice civile stabilisce che, in caso di insolvenza della cooperativa, l’autorità governativa di controllo dispone la liquidazione coatta amministrativa. L’autorità è di regola il Ministero delle imprese e del made in Italy; per alcune categorie (come certe cooperative edilizie che ricevono fondi pubblici) e in alcune Regioni a statuto speciale la competenza spetta ad altre amministrazioni. Accanto all’insolvenza, il codice civile (art. 2545-septiesdecies) consente lo scioglimento per atto dell’autorità quando la cooperativa non persegue più lo scopo mutualistico o non è in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita.

La disciplina procedurale oggi è contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), agli artt. 293 e seguenti, che hanno sostituito le vecchie norme della legge fallimentare.

Le cooperative che svolgono attività commerciale possono, in astratto, essere sottoposte anche alla liquidazione giudiziale (l’ex fallimento): tra le due procedure vale la regola della prevenzione, per cui prevale quella disposta per prima. Le cooperative sociali, invece, sono imprese sociali di diritto e, in caso di insolvenza, vanno soltanto in liquidazione coatta amministrativa: lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 29801 del 27 ottobre 2023, valorizzando l’art. 14 del D.Lgs. 112/2017 e facendo prevalere lo status di impresa sociale sul tipo cooperativo.

Chi comanda dopo il decreto

Con il decreto di liquidazione coatta cessano le funzioni dell’assemblea e degli organi di amministrazione e controllo. Al loro posto entra il commissario liquidatore, nominato dall’autorità di vigilanza, che gestisce il patrimonio, accerta i debiti, vende i beni e ripartisce il ricavato. Nell’agosto 2025 il MIMIT ha emanato nuove direttive per lo svolgimento dell’incarico dei commissari liquidatori degli enti cooperativi, a conferma che la vigilanza ministeriale continua anche durante la procedura.

Lo stop alle azioni individuali

Dal giorno del decreto nessun creditore può più iniziare o proseguire pignoramenti contro la cooperativa. È lo stesso principio del fallimento: il patrimonio diventa “di tutti i creditori” e va diviso secondo le regole della par condicio, non secondo chi arriva prima. Questo vale per il lavoratore che aspetta gli stipendi come per il fornitore, per il socio prestatore come per la banca.

Attenzione però a una sfumatura che ritroverai nei profili dei lavoratori: la Cassazione ha precisato, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 27796 del 28 ottobre 2024, che le azioni di mero accertamento o costitutive contro un ente in LCA possono svolgersi fuori dalla verifica del passivo solo quando esiste un interesse specifico, non soddisfacibile all’interno del concorso. La regola resta quindi quella della domanda nello stato passivo.

Come si accertano i crediti

Nella LCA non c’è un giudice delegato che verifica i crediti in udienza come nella liquidazione giudiziale. Il meccanismo è prevalentemente amministrativo:

  • il commissario comunica a ciascun creditore la somma che risulta a suo favore dalle scritture contabili;
  • il creditore può presentare osservazioni o istanze (di regola entro 15 giorni dalla comunicazione);
  • chi non ha ricevuto alcuna comunicazione può presentare domanda di ammissione;
  • il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e lo deposita in cancelleria del tribunale del luogo in cui la cooperativa ha sede (di regola entro 90 giorni dal decreto);
  • contro lo stato passivo si propone opposizione davanti al tribunale, che è un vero giudizio di cognizione.

Il primo errore di tutti i profili è restare passivi aspettando che “il commissario faccia da solo”: se le scritture contabili sono incomplete, il tuo credito rischia di essere ammesso per una cifra sbagliata o con il grado di privilegio sbagliato.

L’ordine dei pagamenti

Il ricavato della liquidazione si distribuisce in quest’ordine:

  1. spese della procedura (crediti prededucibili);
  2. creditori con privilegio, pegno o ipoteca, secondo il rango di ciascun privilegio (ai primi posti i crediti di lavoro dell’art. 2751-bis n. 1 c.c.);
  3. creditori chirografari, in proporzione;
  4. eventuali crediti postergati;
  5. solo se resta qualcosa, il rimborso del capitale ai soci.

Questa scala spiega già metà della guida: il lavoratore sta in cima, il socio come socio sta in fondo. Tutto il resto è la ricerca di elementi che ti facciano salire di gradino, o che ti evitino di scendere.

Il lavoro non finisce in automatico

Un’ultima regola comune riguarda i rapporti di lavoro. L’art. 2119, secondo comma, c.c., nel testo modificato dal Codice della crisi, dispone che la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto. In altre parole: il decreto da solo non licenzia nessuno. Il commissario dovrà valutare se proseguire l’attività, cedere l’azienda o un ramo, oppure recedere dai rapporti, e in quest’ultimo caso dovrà rispettare le regole sui licenziamenti (individuali o collettivi). La disciplina specifica e dettagliata della sospensione dei rapporti contenuta nell’art. 189 CCII è scritta per la liquidazione giudiziale; per la LCA il quadro è più scarno, e proprio per questo ogni recesso del commissario va letto con attenzione.

Contratti in corso, garanzie e compensazioni

Il decreto di LCA non cancella i contratti che la cooperativa aveva in corso: appalti, forniture, locazioni, contratti con i soci. Il commissario valuta quali proseguire e da quali sciogliersi, con regole che ricalcano quelle delle altre procedure concorsuali. Per chi ha rapporti continuativi con la cooperativa — il socio conferente che consegna ogni settimana, il fornitore di servizi, il socio assegnatario in attesa del rogito — significa che la situazione non si “congela” da sola: serve una presa di posizione del commissario, ed è utile sollecitarla per iscritto.

Le garanzie prestate da terzi restano in piedi. Se un socio, un amministratore o un familiare ha firmato una fideiussione per un mutuo o un fido della cooperativa, la banca può chiedere il pagamento direttamente al garante, senza attendere la fine della liquidazione. È uno degli effetti più sottovalutati: la LCA protegge il patrimonio della cooperativa dalle azioni individuali, non protegge il patrimonio dei garanti.

Quanto alla compensazione tra debiti e crediti reciproci con la cooperativa, opera nei limiti previsti per le procedure concorsuali: in linea generale si possono compensare debiti e crediti sorti prima del decreto, anche se non ancora scaduti. Chi è contemporaneamente creditore e debitore della cooperativa (per esempio il socio che deve ancora versare una parte della quota ma vanta crediti di lavoro) deve far esaminare con cura la propria posizione, perché non tutti i debiti verso la cooperativa sono compensabili allo stesso modo.

L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

Accanto al decreto amministrativo, il tribunale può essere chiamato ad accertare lo stato di insolvenza della cooperativa, prima o dopo l’apertura della LCA. Non è un dettaglio formale: l’accertamento giudiziale dell’insolvenza apre la strada alle azioni revocatorie (con cui il commissario recupera pagamenti e atti compiuti nel periodo sospetto) e rende configurabili i reati concorsuali a carico di chi ha gestito la cooperativa. Per i creditori comuni, le revocatorie possono aumentare l’attivo da ripartire; per chi ha ricevuto pagamenti poco prima del decreto — compresi soci e amministratori — possono invece tradursi in una richiesta di restituzione.

I tempi processuali e agosto

Nelle cause che nascono dalla LCA ricorda una regola fissa: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma non si applica indistintamente a ogni procedimento. Prima di “contare sui giorni di agosto” per un’opposizione o un ricorso, fai verificare se quel termine è sospeso o no.


Se sei un socio lavoratore

La tua situazione

Sei entrato nella cooperativa per lavorare. Hai sottoscritto una quota, magari modesta, e da quel momento hai firmato anche un contratto di lavoro (quasi sempre subordinato) con la stessa cooperativa di cui sei socio. Ricevi una busta paga, versi i contributi, maturi il TFR. Poi arriva la notizia: decreto di liquidazione coatta, commissario nominato, attività sospesa o in bilico. Probabilmente hai alle spalle qualche mese di stipendi pagati in ritardo, o non pagati affatto.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: tu hai due rapporti con la cooperativa, uno sociale e uno di lavoro, e i due sono legati. La legge n. 142 del 2001 prevede che il socio lavoratore instauri con la cooperativa, accanto al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro. Questo ti dà le tutele del lavoratore, ma ti espone anche alle regole del socio.

Cosa cambia per te

I tuoi crediti di lavoro hanno lo stesso rango di quelli di un dipendente qualunque. Retribuzioni arretrate, tredicesima e quattordicesima, ferie non godute, TFR: se il tuo rapporto è subordinato, sono crediti assistiti dal privilegio generale sui mobili dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., e quindi vengono pagati prima dei chirografari.

Il Fondo di garanzia dell’INPS ti copre. La disciplina del Fondo per il TFR (art. 2 della legge 297/1982) e quella per le ultime tre mensilità (D.Lgs. 80/1992) sono state estese ai soci lavoratori di cooperativa dalla legge n. 196 del 1997. La Cassazione, nella sentenza n. 33136 del 10 novembre 2022, ha però chiarito un punto spesso ignorato: per la parte di TFR maturata prima dell’estensione, l’accesso al Fondo presuppone la prova del versamento della contribuzione specifica, e non opera l’automaticità delle prestazioni previdenziali.

Il tuo rapporto di lavoro è agganciato al rapporto sociale. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, hanno spiegato che il socio può anche non essere lavoratore, ma se perde la qualità di socio non può più essere lavoratore. In concreto: se la cooperativa (o il commissario) ti esclude e contestualmente ti licenzia, e tu impugni soltanto il licenziamento, potrai ottenere al massimo il risarcimento, mai la reintegrazione.

Quota sociale: non è un credito. La somma che hai versato per diventare socio è capitale di rischio. Ti verrà restituita solo se, pagati tutti i creditori, avanzerà qualcosa. Nella gran parte delle LCA non avanza nulla.

I numeri

Facciamo un esempio concreto, con dati realistici.

Ipotesi: socio lavoratore inquadrato come operaio, retribuzione lorda mensile 1.734 €. Il decreto di LCA è del 14 marzo. Non sono state pagate le retribuzioni di dicembre, gennaio e febbraio, oltre alla tredicesima. TFR maturato dal 2011: 12.386 €. Ferie non godute: 917 €.

  • Ultime tre mensilità (dicembre, gennaio, febbraio): 3 × 1.734 = 5.202 € lordi. Rientrano nei dodici mesi che precedono il provvedimento di LCA, quindi possono essere chieste al Fondo di garanzia, nei limiti del tetto mensile fissato dalla legge (tre volte il massimale della cassa integrazione straordinaria): con una retribuzione di questo livello, il tetto non viene superato.
  • Tredicesima arretrata e ferie: restano crediti privilegiati da insinuare nello stato passivo; il Fondo per le mensilità copre solo le voci retributive dell’ultimo trimestre come definite dalla legge, quindi queste voci dipendono dall’attivo della procedura.
  • TFR: 12.386 €, maturato interamente dopo il 1997, è coperto dal Fondo di garanzia dopo l’ammissione allo stato passivo.
  • Quota sociale (per esempio 516 €): ultima nella fila; realisticamente persa.

Risultato possibile, se tutto è documentato e la domanda è corretta: circa 17.588 € lordi garantiti dal Fondo (5.202 + 12.386), contro un credito complessivo di 20.239 € (aggiungendo ferie per 917 € e la tredicesima di dicembre per 1.734 €). La differenza non è persa: resta nello stato passivo con il suo privilegio.

I rischi specifici

Il rischio principale, che nessun altro profilo corre, è l’esclusione da socio non impugnata nei termini: se perdi la qualità di socio senza reagire, perdi la possibilità di tornare al lavoro e limiti la tua tutela al solo risarcimento.

Altri rischi tipici:

  • il commissario ammette il TFR “come risulta dalle scritture”, ma le scritture non registrano le differenze retributive che ti spettavano in base al contratto collettivo (straordinari, livelli, scatti);
  • la cooperativa aveva qualificato il tuo rapporto come “non subordinato” o come mero adempimento del contratto sociale: in questo caso devi far accertare la subordinazione, altrimenti il privilegio e il Fondo di garanzia diventano incerti;
  • avevi in corso una causa di lavoro quando è arrivata la LCA, e non sai se prosegue.

Su quest’ultimo punto c’è una buona notizia. Con l’ordinanza della Sezione Lavoro n. 17227 del 2026, la Cassazione ha confermato che, se il giudizio per l’accertamento della subordinazione e delle differenze retributive era già iniziato e aveva già avuto una sentenza di primo grado prima della LCA, può proseguire in appello; il lavoratore potrà insinuarsi con riserva nello stato passivo, in attesa della decisione definitiva.

Le mosse giuste

  1. Raccogli subito la documentazione: buste paga, CU, contratto di lavoro, delibera di ammissione a socio, estratto contributivo INPS, comunicazioni del commissario. Senza questi documenti, ogni contestazione è più debole.
  2. Controlla la comunicazione del commissario riga per riga: importo, voci, privilegio. Se manca qualcosa, presenta osservazioni entro il termine indicato.
  3. Impugna ogni delibera di esclusione insieme al licenziamento, e fallo nei termini: è l’unico modo per conservare la tutela piena.
  4. Prepara la domanda al Fondo di garanzia non appena lo stato passivo è depositato e il tuo credito risulta ammesso.
  5. Se hai una causa pendente, valuta l’insinuazione con riserva: ti protegge mentre la causa va avanti.

Lo Studio Monardo, guidato da un avvocato cassazionista che coordina uno staff di avvocati e commercialisti, ricostruisce i conteggi retributivi del socio lavoratore e segue la contestazione dallo stato passivo fino, se serve, alla Corte di Cassazione.

Giurisprudenza dedicata

  • Cass., Sezioni Unite, 20 novembre 2017, n. 27436: esclusione e licenziamento del socio lavoratore viaggiano insieme; senza impugnare l’esclusione resta solo la tutela risarcitoria.
  • Cass., 10 novembre 2022, n. 33136: accesso del socio lavoratore al Fondo di garanzia per il TFR maturato prima dell’estensione legislativa subordinato alla prova della contribuzione.
  • Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 17227/2026: la causa di lavoro già decisa in primo grado prosegue in appello anche dopo la LCA della cooperativa.

Come leggere la comunicazione del commissario: la tua checklist

Quando ricevi la comunicazione del commissario con l’importo che risulta a tuo favore, non fermarti al totale. Controlla almeno questi punti:

  • il periodo considerato: il conteggio deve arrivare fino alla data del decreto o, se il rapporto è proseguito, fino alla cessazione effettiva;
  • le singole voci: retribuzione ordinaria, straordinari, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso se il rapporto è cessato, TFR con le rivalutazioni annuali;
  • il CCNL applicato: molte cooperative hanno applicato contratti diversi da quello di riferimento del settore o trattamenti inferiori ai minimi; la differenza è un tuo credito e va chiesta espressamente;
  • il grado: accanto all’importo deve comparire il privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. per i crediti di lavoro subordinato; un credito di lavoro classificato come chirografario è un errore da contestare subito;
  • la qualificazione del rapporto: se il commissario ti considera socio “non lavoratore” o titolare di un rapporto autonomo, il problema non è più solo di cifre ma di tutele.

Ogni osservazione va accompagnata da documenti: buste paga, prospetti delle presenze, comunicazioni aziendali, eventuali conteggi sindacali. Un’osservazione generica (“il mio credito è maggiore”) ha poche probabilità di essere accolta; un’osservazione documentata, voce per voce, costringe il commissario a misurarsi con i numeri.

Se sei un lavoratore dipendente non socio

La tua situazione

Lavori per la cooperativa ma non ne sei socio. Sei stato assunto come qualsiasi dipendente di una società: contratto, busta paga, CCNL applicato. Molte cooperative, soprattutto nei servizi, nella logistica, nella sanità privata e nell’assistenza, hanno una quota consistente di dipendenti non soci. Per te la cooperativa è semplicemente il datore di lavoro, e la liquidazione coatta è l’equivalente del fallimento del tuo datore.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: sei il profilo più tutelato dell’intera procedura, perché non hai nessun legame societario che possa complicare le cose.

Cosa cambia per te

I tuoi crediti di lavoro sono privilegiati e sono garantiti dal Fondo di garanzia INPS nei limiti di legge. Il Fondo, istituito presso l’INPS, ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR. La domanda al Fondo, in caso di liquidazione coatta amministrativa, si presenta dopo l’accertamento del credito nello stato passivo: la legge prevede che possa essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo. I pagamenti sono previsti entro 60 giorni dalla domanda.

Il tuo rapporto di lavoro non si risolve per effetto del decreto (art. 2119, secondo comma, c.c.). Il commissario può proseguire l’attività, trasferire l’azienda o un ramo ad altro soggetto, oppure procedere ai licenziamenti, con le regole ordinarie o con quelle sui licenziamenti collettivi se ne ricorrono i presupposti.

Un capitolo delicato riguarda il TFR maturato dal 2007 nelle aziende con almeno 50 dipendenti, che va versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS. La Cassazione è divisa sulla natura di queste quote: per un orientamento (Cass. n. 10082 del 2025) restano credito retributivo verso il datore, da insinuare nello stato passivo; per un altro sono una prestazione previdenziale a carico del Fondo di Tesoreria. Con l’ordinanza interlocutoria n. 25175 pubblicata il 14 settembre 2025 — resa proprio nella vicenda di un lavoratore passato a una cooperativa poi sottoposta a procedura concorsuale — la Sezione Lavoro ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Finché il contrasto non sarà risolto, conviene muoversi su entrambi i fronti: insinuazione nel passivo e domanda all’INPS.

I numeri

Ipotesi: dipendente non socio, impiegato amministrativo, retribuzione lorda 2.087 € mensili. Cooperativa con 37 dipendenti (quindi sotto la soglia dei 50: il TFR è rimasto in azienda). Decreto di LCA del 9 giugno. Arretrati: aprile e maggio interi, più 18 giorni di giugno. TFR maturato: 21.463 €.

  • Mensilità di aprile e maggio: 4.174 €; frazione di giugno fino al decreto: circa 1.252 € (18/30 di 2.087 €). Totale ultimo trimestre: 5.426 €, coperti dal Fondo di garanzia entro il tetto di legge.
  • TFR: 21.463 €, coperto dal Fondo dopo l’ammissione al passivo.
  • Totale potenzialmente garantito dal Fondo: 26.889 € lordi, sui quali l’INPS opera le ritenute di legge.

Ipotesi alternativa: stessa persona, ma cooperativa con 63 dipendenti. Le quote di TFR maturate dal 2007 dovevano essere versate al Fondo di Tesoreria. Se la cooperativa le ha versate, quella parte di TFR ti viene pagata dall’INPS come gestore del Fondo di Tesoreria; se non le ha versate, sei in pieno nel contrasto giurisprudenziale appena descritto, ed è prudente insinuare comunque le quote nel passivo.

I rischi specifici

Il tuo rischio principale è il passaggio ad altro datore di lavoro (cessione o affitto d’azienda) senza aver prima consolidato i crediti verso la cooperativa. La Cassazione, con la sentenza n. 19277 del 19 luglio 2018 e con la sentenza n. 28136 del 5 novembre 2018, ha esaminato casi di lavoratori di cooperative in LCA transitati presso il cessionario o l’affittuario dell’azienda: il Fondo di garanzia interviene sul presupposto dell’insolvenza del datore obbligato e della cessazione del rapporto, e il trasferimento può spostare l’obbligazione sul nuovo datore. Chi passa a un nuovo datore deve quindi capire chi è oggi il debitore del TFR e se ricorrono ancora i presupposti per il Fondo.

Altri rischi:

  • domanda al Fondo presentata troppo presto (prima del deposito dello stato passivo) o con documentazione incompleta;
  • inerzia: il diritto verso il Fondo presuppone che il credito sia stato accertato; chi non si insinua nel passivo non può poi pretendere dall’INPS;
  • conteggi del TFR fatti dal commissario su basi sbagliate (rivalutazioni, voci escluse).

Le mosse giuste

  1. Verifica se la tua cooperativa aveva più o meno di 50 dipendenti e se le quote di TFR andavano al Fondo di Tesoreria: cambia il soggetto a cui chiedere.
  2. Controlla la comunicazione del commissario e contesta subito importi o privilegi errati.
  3. Se l’azienda viene ceduta o affittata, prima del passaggio fai mettere per iscritto la situazione dei tuoi crediti maturati.
  4. Presenta la domanda al Fondo di garanzia dopo il deposito dello stato passivo, allegando la documentazione richiesta.
  5. Se il commissario ti licenzia, valuta la legittimità del recesso nei termini di impugnazione.

Giurisprudenza dedicata

  • Cass., 19 luglio 2018, n. 19277 e Cass., 5 novembre 2018, n. 28136: intervento del Fondo di garanzia per lavoratori di cooperative in LCA e incidenza della cessione o dell’affitto d’azienda.
  • Cass., Sez. Lavoro, ord. interlocutoria n. 25175 pubblicata il 14 settembre 2025: rimessione della questione sulla natura del TFR versato al Fondo di Tesoreria.
  • Cass., Sez. Lavoro, 28 ottobre 2024, n. 27796: limiti alle azioni di accertamento fuori dalla verifica del passivo.

Se sei un socio prestatore o un socio finanziatore

La tua situazione

Sei socio di una cooperativa — spesso di consumo, ma non solo — e negli anni hai affidato alla cooperativa una parte dei tuoi risparmi attraverso il prestito sociale: un libretto, un tasso d’interesse spesso più alto di quello bancario, la sensazione di “tenere i soldi in casa”. Oppure hai fatto un finanziamento diretto alla cooperativa, magari quando era già in difficoltà, per aiutarla a superare un momento critico. Ora la cooperativa è in LCA e il libretto è bloccato.

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è dura ma necessaria: il prestito sociale non è un deposito bancario. Non c’è il Fondo interbancario di tutela dei depositi, non c’è una garanzia statale. Sei un creditore della cooperativa.

Cosa cambia per te

Il prestito sociale è un credito chirografario: non ha privilegi, ma per legge non è nemmeno postergato. La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, commi 238 e seguenti) ha riordinato il prestito sociale: lo ha vincolato a operazioni funzionali agli scopi mutualistici, ha affidato al CICR e alla Banca d’Italia la definizione di limiti e obblighi di trasparenza e, al comma 239, ha escluso l’applicazione dell’art. 2467 c.c. alle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale. Tradotto: in una LCA il tuo credito concorre con quelli degli altri chirografari (fornitori, banche senza garanzia), invece di finire in fondo alla fila.

Diverso è il caso del socio che finanzia la cooperativa al di fuori del prestito sociale. Qui c’è una novità importante del 2026. Con l’ordinanza n. 23727 del 21 luglio 2026, la Cassazione ha superato l’orientamento che escludeva la postergazione nelle cooperative e ha ammesso che l’art. 2467 c.c. possa applicarsi anche al tipo cooperativo. Non in automatico: il giudice deve verificare se il socio finanziatore disponeva di poteri informativi paragonabili a quelli del socio di S.r.l. e se, al momento del finanziamento, ricorrevano l’eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto o una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. La stessa ordinanza ha ammesso che anche crediti commerciali possano essere postergati, se una dilazione anomala e sistematica dei pagamenti ha avuto in sostanza funzione di finanziamento; il caso nasceva dalla LCA di una cooperativa agricola. I prestiti sociali tutelati dalla legge restano esclusi da questa postergazione.

I numeri

Ipotesi: socio di una cooperativa di consumo con libretto di prestito sociale di 18.730 € e quota sociale di 258 €. Al termine della liquidazione, pagati prededucibili e privilegiati, l’attivo residuo consente di soddisfare i chirografari nella misura del 23%.

  • Prestito sociale: 18.730 × 23% = 4.307,90 €.
  • Quota sociale: 0 €, perché il capitale si rimborsa solo dopo l’integrale pagamento dei creditori.
  • Perdita: 14.422,10 € sul prestito più l’intera quota.

Ipotesi alternativa: lo stesso socio, oltre al libretto, aveva effettuato un finanziamento diretto di 9.400 € nell’anno in cui la cooperativa chiudeva il bilancio con un forte squilibrio patrimoniale, e godeva come consigliere di amministrazione di ampi poteri di informazione. Quei 9.400 € rischiano la postergazione: verrebbero pagati solo dopo l’integrale soddisfazione dei chirografari, cioè — nell’esempio — mai.

I rischi specifici

Il rischio principale è la confusione tra prestito sociale e finanziamento soci: la qualificazione del versamento decide se sei chirografario o postergato. Il commissario, nel formare lo stato passivo, potrebbe qualificare come finanziamento postergato somme che erano in realtà prestito sociale, o viceversa.

Altri rischi:

  • non presentare osservazioni se l’importo del libretto comunicato dal commissario non coincide (interessi maturati fino al decreto, versamenti recenti);
  • aspettarsi interessi dopo il decreto: per i chirografari il corso degli interessi si arresta con l’apertura della procedura;
  • dimenticare che, se hai prestato garanzie personali per debiti della cooperativa (fideiussioni bancarie), il creditore garantito può rivolgersi direttamente a te.

Sui rimborsi del prestito ottenuti poco prima della LCA, la disapplicazione dell’art. 2467 al prestito sociale rende inapplicabile anche la regola che, per i finanziamenti soci, impone la restituzione dei rimborsi ricevuti nell’anno anteriore all’apertura della procedura. Restano tuttavia possibili altre azioni del commissario, da valutare caso per caso.

Le mosse giuste

  1. Recupera tutta la documentazione del libretto: contratto, regolamento del prestito sociale, estratti conto, movimenti degli ultimi anni.
  2. Verifica come il commissario ha qualificato le tue somme (prestito sociale o finanziamento) e contesta subito una qualificazione sbagliata.
  3. Controlla gli interessi conteggiati fino alla data del decreto.
  4. Se hai firmato fideiussioni per la cooperativa, fai analizzare la tua esposizione personale prima che la banca si muova.
  5. Se la perdita dei risparmi ha creato una crisi del tuo bilancio familiare, valuta per tempo gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Giurisprudenza dedicata

  • Cass., ord. 21 luglio 2026, n. 23727: possibile postergazione dei finanziamenti dei soci di cooperativa, previa verifica concreta dei poteri informativi e della situazione finanziaria; esclusi i prestiti sociali.
  • Cass., ord. 8 luglio 2025, n. 18680: la crisi deve sussistere sia all’erogazione del finanziamento sia al momento della richiesta di rimborso.

Le domande che ogni socio prestatore si fa

Posso ritirare il libretto adesso? No. Dal decreto il prestito sociale diventa un credito verso la procedura: si restituisce solo con i riparti, nella percentuale che l’attivo consentirà.

Gli interessi del libretto continuano a maturare? Per i crediti chirografari il corso degli interessi si arresta con l’apertura della procedura. Nel conteggio entrano gli interessi maturati fino al decreto, che vanno verificati.

Il prestito sociale era garantito? Le regole del CICR e della Banca d’Italia, adottate dopo la legge 205/2017, prevedono limiti al prestito rispetto al patrimonio della cooperativa e, oltre certe soglie, forme di garanzia o di copertura. Se la cooperativa non le aveva rispettate, la violazione non trasforma il tuo credito in privilegiato, ma può rilevare per eventuali azioni di responsabilità verso chi ha gestito la raccolta.

Ho ritirato una parte del prestito pochi mesi prima: devo restituirla? Come visto, la regola speciale sui rimborsi dei finanziamenti soci nell’anno anteriore non si applica al prestito sociale. Resta da valutare se il commissario possa agire con altri strumenti, per esempio quando il rimborso è avvenuto in condizioni di evidente insolvenza e a favore di soggetti vicini alla gestione.

Posso usare il credito del libretto per compensare un mio debito verso la cooperativa? In alcuni casi sì, nei limiti delle regole concorsuali sulla compensazione: è un’opportunità concreta, per esempio, per il socio che deve alla cooperativa somme per acquisti o servizi.

Se sei un socio cooperatore “utente”: assegnatario, conferente, consumatore

La tua situazione

Sei socio perché la cooperativa ti fornisce un bene o un servizio, o perché tu fornisci qualcosa alla cooperativa. Sei il socio di una cooperativa edilizia che aspetta l’assegnazione dell’alloggio e ha versato migliaia di euro “in conto costruzione”. Sei l’agricoltore che conferisce latte, uva o suini alla cooperativa e attende il saldo dei conferimenti. Sei il socio di una cooperativa di consumo o di servizi.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo rapporto con la cooperativa non è solo associativo, è anche un rapporto di scambio, e le somme che hai versato (o che ti spettano) seguono regole diverse a seconda del rapporto da cui nascono.

Cosa cambia per te

La Cassazione distingue da tempo due rapporti tra socio e cooperativa: il rapporto associativo, che nasce dal contratto sociale e comporta l’obbligo di versare il capitale e contribuire alle spese di gestione; e il rapporto di scambio, bilaterale e sinallagmatico, che ha ad oggetto la prestazione mutualistica (l’alloggio, l’acquisto dei prodotti, il servizio).

Nelle cooperative edilizie, le somme versate per la costruzione e l’assegnazione dell’alloggio appartengono al rapporto di scambio: non sono capitale di rischio, ma corrispettivo, e vanno ammesse allo stato passivo come credito. Con l’ordinanza n. 18538 del 2024, la Prima Sezione della Cassazione ha confermato l’ammissione integrale del credito di una socia di una cooperativa edilizia in LCA, respingendo il tentativo della procedura di detrarre interessi di preammortamento, interessi passivi e spese di finanziamento legate alla realizzazione dell’alloggio: quelle somme facevano parte del prezzo e andavano restituite per intero, anche in presenza di un disavanzo.

Per il socio conferente (tipico delle cooperative agricole), il credito per il prezzo dei prodotti conferiti è in linea di principio un credito di scambio. Può godere del privilegio previsto dall’art. 2751-bis n. 4 c.c. per i crediti del coltivatore diretto, se ne ricorrono i presupposti; ma attenzione al nuovo orientamento sulla postergazione: l’ordinanza n. 23727/2026 riguardava proprio crediti commerciali per la vendita di suini, che il tribunale aveva postergato ritenendo che una dilazione oltre i 250 giorni integrasse un finanziamento atipico. La Cassazione ha affermato che la natura commerciale del credito non esclude di per sé la postergazione, ma ha richiesto un esame puntuale della durata del ritardo, delle condizioni normalmente praticate e dei rapporti tra le parti.

Il tuo capitale sociale, invece, segue la regola comune: ultimo posto, rimborso solo se avanza qualcosa.

I numeri

Ipotesi: socio di cooperativa edilizia in LCA. Quota sociale 516 €. Versamenti in conto costruzione 47.380 €. La procedura propone l’ammissione per 39.215 €, detraendo 8.165 € a titolo di interessi di preammortamento e spese di istruttoria del mutuo.

  • Sulla base del principio affermato dalla Cassazione nel 2024, le somme collegate alla realizzazione dell’alloggio prenotato rientrano nel rapporto di scambio: la contestazione mira all’ammissione per 47.380 €.
  • Se l’opposizione è accolta, i 8.165 € tornano nel credito ammesso. Con un riparto chirografario del 31%, la differenza vale 2.531,15 € in più (8.165 × 31%).
  • Quota sociale: esclusa dal riparto ai creditori.

Ipotesi agricola: socio conferente con 63.912 € di saldo conferimenti non pagato, dilazione contrattuale di 60 giorni, ma pagamenti effettivi abitualmente oltre i 300 giorni negli ultimi tre esercizi. Il commissario potrebbe sostenere la postergazione: la difesa dovrà dimostrare che il ritardo dipendeva dalla cooperativa e non da una scelta finanziaria del socio, e che il socio non aveva poteri informativi paragonabili a quelli di un socio di S.r.l.

I rischi specifici

Il tuo rischio principale è vedere confuse le somme di scambio con quelle sociali: se il commissario le tratta come conferimenti di capitale, scendono all’ultimo gradino e diventano di fatto irrecuperabili.

Altri rischi:

  • nelle cooperative edilizie, perdere di vista la sorte dell’immobile (se gli alloggi sono già stati trasferiti ai soci, non fanno più parte dell’attivo; se non lo sono, la tua posizione cambia completamente);
  • nelle cooperative agricole, la nuova postergazione dei crediti commerciali “dilazionati” in modo anomalo;
  • accettare senza verifica decurtazioni per spese generali o interessi.

Le mosse giuste

  1. Separa i tuoi versamenti in due colonne: capitale sociale da una parte, corrispettivi di scambio dall’altra. È la base di ogni contestazione.
  2. Verifica la situazione dell’immobile o dei prodotti conferiti: atti di assegnazione, preliminari, contratti di conferimento, fatture.
  3. Contesta ogni decurtazione non riferibile al rapporto sociale.
  4. Se sei conferente agricolo, prepara la documentazione sulle dilazioni di pagamento e sulle prassi del settore.
  5. Valuta il privilegio applicabile al tuo credito di scambio, se ne ricorrono i presupposti.

Giurisprudenza dedicata

  • Cass., Sez. I, ord. n. 18538/2024: nelle cooperative edilizie in LCA le somme versate in conto costruzione sono corrispettivo dello scambio e si ammettono integralmente al passivo.
  • Cass., ord. 21 luglio 2026, n. 23727: possibile postergazione anche di crediti commerciali del socio, se la dilazione anomala svolge una funzione di finanziamento.

Il caso della cooperativa edilizia con il cantiere a metà

Una delle situazioni più frequenti, e più dolorose, è quella della cooperativa edilizia che entra in LCA con il cantiere incompiuto. Il socio ha versato acconti per anni, l’alloggio esiste solo sulla carta o è un rustico, e il commissario deve decidere cosa fare dell’immobile.

Le strade possibili sono diverse: la vendita del complesso a terzi, con ammissione dei soci al passivo per le somme versate; il completamento dei lavori, quando l’attivo e le condizioni lo consentono; soluzioni negoziate in cui i soci, singolarmente o riuniti, si fanno carico del completamento a fronte dell’assegnazione. In tutti i casi, la distinzione tra rapporto di scambio e rapporto sociale affermata dalla Cassazione nel 2024 resta il punto di partenza: le somme versate per l’alloggio sono un credito, non capitale perduto.

Se invece gli alloggi erano già stati assegnati e trasferiti in proprietà ai soci prima del decreto, non fanno più parte del patrimonio della cooperativa; il socio assegnatario resta però esposto alle pretese della procedura per eventuali conguagli ancora dovuti, e va verificato con attenzione che il trasferimento non sia esposto ad azioni revocatorie. Prima di qualunque accordo con il commissario, conviene una verifica completa di atti, ipoteche sul complesso, mutui frazionati e accolli.

Se sei stato amministratore o sindaco della cooperativa

La tua situazione

Sei socio, ma non solo: hai fatto parte del consiglio di amministrazione, o sei stato presidente, o componente del collegio sindacale. Spesso, nelle piccole cooperative, l’amministratore è anche socio lavoratore, prestatore, magari garante personale dei mutui. La LCA ti mette in una posizione doppia: sei creditore della cooperativa per ciò che ti spetta, ma puoi essere anche il soggetto contro cui il commissario agirà per recuperare attivo.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: il commissario liquidatore ha il compito di verificare le cause del dissesto e, se emergono responsabilità, di promuovere le relative azioni contro amministratori e sindaci.

Cosa cambia per te

Con il decreto cessano le tue funzioni. Devi consegnare al commissario libri sociali, scritture contabili, documentazione, e collaborare fornendo le informazioni richieste. Il commissario redige una relazione sulle cause dell’insolvenza, che finisce sul tavolo dell’autorità di vigilanza.

L’azione di responsabilità contro gli organi sociali, nelle procedure concorsuali, è esercitata dall’organo della procedura: nella LCA è il commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Si tratta di azioni risarcitorie: il commissario deve provare la violazione dei doveri e il danno che ne è derivato al patrimonio sociale.

Se la cooperativa era insolvente, il tribunale può accertarne lo stato di insolvenza, e questo accertamento ha conseguenze anche sul piano delle azioni revocatorie e della responsabilità penale per i reati concorsuali.

I tuoi crediti verso la cooperativa (compensi, eventuali retribuzioni se eri anche socio lavoratore, rimborsi) vanno insinuati come quelli di chiunque. Il problema pratico è che il commissario potrebbe opporre in compensazione il proprio credito risarcitorio, o contestare il compenso.

I numeri

Ipotesi: socio lavoratore che per sei anni è stato anche presidente del CdA. Crediti verso la cooperativa: retribuzioni arretrate 7.346 €, TFR 19.874 €. Il commissario, nella relazione, contesta l’omessa convocazione dell’assemblea dopo perdite superiori a un terzo del capitale e la prosecuzione dell’attività con aggravamento del dissesto, quantificato in 142.600 €.

  • I crediti di lavoro restano privilegiati e, per la parte coperta, possono essere chiesti al Fondo di garanzia.
  • Il commissario può agire per i 142.600 €; la difesa dovrà contestare sia la condotta sia la quantificazione del danno, che deve essere provata con criteri rigorosi e non con la semplice differenza tra attivo e passivo.
  • Se il commissario ottenesse una condanna, il credito risarcitorio della procedura potrebbe essere opposto in compensazione con i tuoi crediti verso la cooperativa, nei limiti in cui la legge lo consente.

I rischi specifici

Il rischio principale è sottovalutare la relazione del commissario sulle cause del dissesto: è il documento da cui partono le azioni di responsabilità, e va letto e contestato subito, non quando arriva l’atto di citazione.

Altri rischi:

  • garanzie personali prestate a banche e fornitori: con la LCA i creditori garantiti si rivolgono direttamente a te;
  • confusione tra patrimonio personale e patrimonio della cooperativa (prelievi, anticipi, rimborsi spese non documentati);
  • profili penali, se emergono condotte distrattive o falsità nei bilanci.

Le mosse giuste

  1. Consegna la documentazione in modo completo e tracciato, conservandone copia.
  2. Ricostruisci la storia degli ultimi esercizi: verbali, bilanci, comunicazioni con la vigilanza, tentativi di risanamento.
  3. Analizza la tua esposizione personale per garanzie prestate.
  4. Insinua i tuoi crediti senza rinunciare a nulla per timore di “irritare” il commissario.
  5. Se l’esposizione personale supera le tue possibilità, valuta gli strumenti della crisi da sovraindebitamento prima che partano le esecuzioni.

Giurisprudenza dedicata

  • Cass., Sez. Lavoro, 28 ottobre 2024, n. 27796: principio della concentrazione dell’accertamento dei crediti nel concorso, rilevante anche per i crediti dell’ex amministratore.
  • Cass., ord. 21 luglio 2026, n. 23727: il socio con poteri informativi qualificati (tipicamente l’amministratore) è il profilo più esposto alla postergazione dei propri finanziamenti.

Tre buste paga, tre esiti (e un libretto di prestito sociale)

Le regole viste profilo per profilo diventano più chiare quando le applichi in parallelo allo stesso evento. Prendiamo un’unica cooperativa di servizi, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 22 settembre. Il commissario stima che, pagate le spese della procedura e i creditori privilegiati, ai chirografari andrà il 17% del loro credito. Vediamo tre persone che lavoravano fianco a fianco nello stesso magazzino.

Simulazione 1 — Dipendente non socio, netto in busta 1.650 €

Dati di partenza: retribuzione lorda mensile 2.143 €; non pagate le mensilità di luglio e agosto e i primi 21 giorni di settembre; TFR maturato 14.629 €; cooperativa con 44 dipendenti (TFR rimasto in azienda).

  • Ultimo trimestre: luglio 2.143 € + agosto 2.143 € + settembre 21/30 di 2.143 € = 1.500,10 €. Totale 5.786,10 € lordi, interamente nei dodici mesi precedenti il decreto e sotto il tetto di legge: domanda al Fondo di garanzia.
  • TFR 14.629 €: ammissione al passivo in privilegio, poi domanda al Fondo di garanzia.
  • Esito: 20.415,10 € lordi coperti dal Fondo, indipendentemente dal 17% di riparto dei chirografari. Il suo credito non dipende, per questa parte, dalla consistenza dell’attivo.

Simulazione 2 — Socio lavoratore, netto in busta 1.420 €

Dati di partenza: retribuzione lorda mensile 1.812 €; stesse mensilità non pagate del collega; TFR maturato 9.877 €, di cui 2.214 € relativi a un periodo anteriore all’estensione del Fondo ai soci, per il quale la cooperativa non risulta aver versato la contribuzione specifica; quota sociale 1.000 €. Pochi giorni prima del decreto ha ricevuto una delibera di esclusione e una lettera di licenziamento, che non ha ancora impugnato.

  • Ultimo trimestre: 1.812 + 1.812 + 1.268,40 (21/30) = 4.892,40 € al Fondo.
  • TFR: 7.663 € (9.877 − 2.214) coperti dal Fondo; i 2.214 € restano un credito privilegiato verso la procedura, pagabile solo se l’attivo lo consente (oltre al tentativo di provare l’avvenuto versamento contributivo).
  • Quota sociale: 1.000 € con prospettive di rimborso nulle.
  • Esito economico: 12.555,40 € coperti dal Fondo su un credito di lavoro di 14.769,40 €. Esito giuridico: se non impugna esclusione e licenziamento nei termini, perde ogni prospettiva di proseguire con l’eventuale cessionario dell’attività come socio lavoratore e limita la sua tutela al risarcimento.

Simulazione 3 — Magazziniere socio lavoratore e prestatore, netto in busta 1.580 €

Dati di partenza: retribuzione lorda 1.987 €; TFR 16.304 € tutto maturato dopo il 2009; libretto di prestito sociale 23.460 €; quota sociale 500 €.

  • Ultimo trimestre: 1.987 + 1.987 + 1.390,90 = 5.364,90 € al Fondo.
  • TFR: 16.304 € al Fondo dopo l’ammissione.
  • Prestito sociale: chirografario, non postergato. 23.460 × 17% = 3.988,20 €.
  • Quota sociale: nulla.
  • Esito: 21.668,90 € coperti dal Fondo come lavoratore; appena 3.988,20 € recuperati come prestatore, con una perdita di 19.471,80 € sui risparmi.

Stesso magazzino, stessa cooperativa, stesso decreto: tre esiti radicalmente diversi. Il lavoratore è protetto dal Fondo; il socio paga il prezzo dei suoi rapporti “societari”; il risparmiatore subisce la perdita più pesante. Sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili: l’esito reale dipende sempre dai documenti, dalla percentuale effettiva di riparto e dalla correttezza delle domande.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Molte persone non stanno in un solo profilo. Nelle cooperative, anzi, il caso misto è quasi la regola. Ecco come si combinano le regole nelle situazioni più frequenti.

Socio lavoratore che è anche prestatore

È la simulazione 3. Le due posizioni restano separate: come lavoratore hai privilegio e Fondo di garanzia; come prestatore sei chirografario. La regola pratica è non lasciare che una posizione “contamini” l’altra. Il commissario non può, per esempio, trattare il libretto come capitale sociale, né fondere i crediti in un’unica voce indistinta. Presenta osservazioni distinte per ciascuna posizione, con documenti separati, e controlla che nello stato passivo compaiano come crediti distinti, ciascuno con il proprio grado.

Ex socio diventato dipendente (o viceversa)

Chi è stato socio lavoratore e poi, dopo il recesso, ha continuato come dipendente non socio (o il percorso inverso) ha un TFR “a strati”. Ogni periodo segue le regole del proprio rapporto: per i periodi da socio valgono le considerazioni sulla contribuzione al Fondo; per i periodi da dipendente non socio, la tutela ordinaria. Il rischio è che il commissario conteggi tutto come un unico rapporto, oppure al contrario frammenti il TFR perdendo pezzi per strada. Serve una ricostruzione cronologica.

Socio utente che ha anche finanziato la cooperativa

Il socio di cooperativa edilizia che, oltre ai versamenti in conto costruzione, ha fatto un finanziamento per “salvare il cantiere” ha tre posizioni: credito di scambio, finanziamento potenzialmente postergato secondo l’ordinanza n. 23727/2026, capitale sociale. La difesa deve impedire che il finanziamento trascini con sé, nella postergazione, anche le somme di scambio.

Amministratore e socio lavoratore insieme

È il caso più delicato. I crediti di lavoro sono privilegiati e coperti dal Fondo come quelli di qualsiasi socio lavoratore (se il rapporto era davvero subordinato, cosa che il commissario potrebbe contestare quando la stessa persona dirigeva la cooperativa). Ma il commissario può contemporaneamente agire per responsabilità. In pratica: insinua tutti i crediti, documenta la subordinazione (orari, direttive, ruolo effettivo distinto dalla carica), prepara la difesa sulla responsabilità. Le due partite si giocano su tavoli diversi, ma si influenzano a vicenda.

Socio che ha garantito i debiti della cooperativa

Chi ha firmato fideiussioni a favore della cooperativa vive due procedure: quella della cooperativa, in cui è creditore (per stipendi, prestito, scambio), e quella “di fatto” contro di sé, in cui è debitore della banca garantita. Se paga la banca, acquista per surrogazione il diritto di insinuarsi al posto della banca, ma spesso il suo credito di regresso è di poco valore. Quando l’esposizione personale diventa insostenibile, la strada non è aspettare il pignoramento: gli strumenti della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) esistono proprio per queste situazioni.

Pensionato ex socio con rimborso quota pendente

Chi è uscito dalla cooperativa per pensionamento e attende il rimborso della quota da anni deve sapere che il rimborso della quota dell’ex socio resta comunque legato alla consistenza patrimoniale della cooperativa: in una LCA con passivo superiore all’attivo le prospettive sono di regola modeste, e la posizione va esaminata con attenzione verificando quando il recesso è divenuto efficace e cosa prevede lo statuto. Il TFR e le eventuali spettanze di lavoro, invece, seguono le regole dei crediti di lavoro.


Il confronto tra profili

La tabella riassume, per ciascun profilo, gli aspetti che contano di più. Leggila come una mappa: individua la tua colonna (o le tue colonne, se sei un caso misto) e torna alla sezione dedicata per i dettagli.

AspettoSocio lavoratoreDipendente non socioSocio prestatore / finanziatoreSocio utente (assegnatario, conferente)Ex amministratore / sindaco
Natura del credito principaleRetribuzioni e TFRRetribuzioni e TFRRestituzione del prestito / finanziamentoCorrispettivo di scambioCompensi, eventuali crediti di lavoro
Grado nello stato passivoPrivilegio generale mobiliare (art. 2751-bis n. 1)Privilegio generale mobiliare (art. 2751-bis n. 1)Chirografario (prestito sociale); possibile postergazione (finanziamento)Chirografario o privilegiato secondo il tipo di credito; rischio postergazione per dilazioni anomaleSecondo la natura del credito
Fondo di garanzia INPSSì, con verifica della contribuzione per i periodi anteriori all’estensioneSìNoNoSolo per eventuali crediti di lavoro subordinato
Rapporto di lavoro dopo il decretoNon cessa automaticamente, ma è legato alla qualità di socioNon cessa automaticamente——Cessano le funzioni di organo
Rischio principaleEsclusione non impugnataCessione/affitto d’azienda senza consolidare i creditiQualificazione delle somme e postergazioneConfusione tra somme di scambio e capitaleAzione di responsabilità del commissario
Quota socialeRimborso solo se resta attivo dopo tutti i creditori—Rimborso solo se resta attivo dopo tutti i creditoriRimborso solo se resta attivo dopo tutti i creditoriRimborso solo se resta attivo dopo tutti i creditori
Prima mossaVerifica conteggi e impugnazione esclusioneVerifica soglia 50 dipendenti e Fondo di TesoreriaVerifica qualificazione nello stato passivoSeparazione tra capitale e scambioAnalisi della relazione del commissario

Una lettura veloce della tabella conferma il principio di partenza: più il tuo rapporto con la cooperativa assomiglia a un rapporto di lavoro, più sei protetto; più assomiglia a un investimento nella cooperativa, più sei esposto.


Le domande trasversali

Cosa succede se la cooperativa viene ceduta durante la LCA e io continuo a lavorare con il nuovo gestore?

Se il commissario cede o affitta l’azienda o un ramo, i rapporti di lavoro possono proseguire con il cessionario. Per i crediti maturati prima del passaggio, occorre capire se e in che misura il cessionario ne risponda e quando si verificano i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia: la Cassazione, nelle pronunce del 2018 sopra citate, ha mostrato che il passaggio a un nuovo datore può cambiare il quadro. La regola d’oro è non attendere: i crediti verso la cooperativa vanno comunque fatti accertare nello stato passivo.

Il commissario mi ha comunicato una cifra più bassa di quella che mi spetta. Cosa faccio?

Hai un termine breve per presentare osservazioni e documenti. Se il commissario non le accoglie e deposita lo stato passivo con la cifra sbagliata, puoi proporre opposizione davanti al tribunale. L’opposizione allo stato passivo è un vero giudizio di cognizione, in cui il giudice valuta autonomamente le prove: per questo conviene arrivarci con conteggi e documenti già pronti.

Posso fare causa direttamente alla cooperativa invece di aspettare lo stato passivo?

Di regola no. I crediti verso un ente in LCA si accertano dentro la procedura. Le eccezioni sono limitate: cause già iniziate e decise in primo grado prima del decreto, che possono proseguire (Cass. ord. n. 17227/2026), e azioni di accertamento sorrette da un interesse specifico non soddisfacibile nel concorso (Cass. n. 27796/2024).

Se perdo il lavoro per la LCA ho diritto alla NASpI?

La cessazione del rapporto per licenziamento da parte del commissario rientra tra le ipotesi di disoccupazione involontaria; la domanda va presentata all’INPS nei termini ordinari. Per i soci lavoratori con rapporto subordinato valgono, in linea generale, le stesse regole. La NASpI non sostituisce i crediti verso la cooperativa: le due tutele corrono parallele.

Quanto dura una LCA e quando vedrò i soldi?

Dipende dalla complessità dell’attivo. Il Fondo di garanzia, per chi ne ha diritto, interviene relativamente presto, dopo il deposito dello stato passivo. I riparti ai chirografari (prestatori, fornitori, soci utenti con crediti non privilegiati) arrivano invece solo quando il commissario ha liquidato i beni, e possono richiedere anni. Per questo, se sei sia lavoratore sia prestatore, è normale ricevere prima le somme di lavoro e molto dopo, e in misura parziale, quelle del prestito.


Il commissario può chiedermi soldi?

Sì, in alcuni casi. Il commissario può pretendere dai soci i versamenti sulla quota sottoscritta e non ancora eseguiti, perché il capitale sottoscritto è una garanzia per i creditori. Può chiedere ai soci utenti i corrispettivi ancora dovuti per beni e servizi ricevuti, e agli amministratori il risarcimento dei danni. Può infine agire per recuperare pagamenti revocabili. Diverso è il caso del semplice socio di una cooperativa a responsabilità limitata: per i debiti della cooperativa risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio, e il socio rischia al massimo la quota.

Posso chiedere al commissario di vedere i documenti?

Il diritto di accesso agli atti di una procedura di LCA esiste, ma incontra limiti legati alla natura della procedura e agli interessi degli altri creditori: la giurisprudenza amministrativa lo riconosce quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale. Per chi deve contestare lo stato passivo o difendersi da un’azione di responsabilità, una richiesta di accesso ben motivata è spesso il primo passo per costruire la propria posizione.

La giurisprudenza profilo per profilo

Qui trovi tutti i riferimenti giurisprudenziali richiamati nella guida, ordinati per il profilo a cui si applicano. Per ciascuno: estremi, principio riformulato, rilevanza pratica.

Per tutti i profili: la cornice della procedura

1. Cass. civ., 27 ottobre 2023, n. 29801. La cooperativa sociale è impresa sociale di diritto e, se insolvente, è soggetta soltanto alla liquidazione coatta amministrativa, non al fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Rilevanza: individua con certezza la procedura applicabile quando la cooperativa è sociale; per le altre cooperative commerciali resta il criterio della prevenzione.

2. Cass. civ., Sez. Lavoro, 28 ottobre 2024, n. 27796. Le azioni di accertamento o costitutive contro un ente in LCA sono proponibili fuori dalla verifica del passivo solo in presenza di uno specifico interesse non tutelabile all’interno del concorso. Rilevanza: conferma che la sede naturale per far valere crediti è lo stato passivo, con eccezioni circoscritte.

Socio lavoratore

3. Cass. civ., Sezioni Unite, 20 novembre 2017, n. 27436. Nel caso di esclusione e licenziamento contestuali del socio lavoratore, l’impugnazione del solo licenziamento consente la tutela risarcitoria, ma non quella reintegratoria, perché il rapporto di lavoro presuppone la qualità di socio. Rilevanza: in LCA, con esclusioni frequenti, impone di impugnare sempre entrambi gli atti.

4. Cass. civ., 10 novembre 2022, n. 33136. Per la quota di TFR del socio lavoratore maturata prima dell’estensione legislativa del Fondo di garanzia ai soci di cooperativa, l’intervento del Fondo richiede la prova del versamento della contribuzione volontaria, senza automaticità. Rilevanza: spiega perché alcuni soci lavoratori “di lungo corso” non ottengono dal Fondo l’intero TFR.

5. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 17227/2026. La causa del socio lavoratore per l’accertamento della subordinazione e delle differenze retributive, già decisa in primo grado prima della LCA, prosegue in appello; il credito si insinua con riserva. Rilevanza: protegge il lavoratore che aveva già avviato il contenzioso prima della crisi.

Dipendente non socio (e socio lavoratore per il TFR)

6. Cass. civ., 19 luglio 2018, n. 19277. Esamina la domanda al Fondo di garanzia di una lavoratrice di cooperativa in LCA il cui rapporto era proseguito presso un cessionario dell’azienda: il Fondo opera alle condizioni di legge, tra cui l’accertamento del credito nella procedura e la cessazione del rapporto. Rilevanza: decisiva per chi transita a un nuovo gestore.

7. Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28136. Su un caso di lavoratrice ammessa al passivo della LCA di una cooperativa per il TFR, con successivo affitto di ramo d’azienda: chiarisce i presupposti del diritto alla prestazione del Fondo in presenza di vicende traslative. Rilevanza: complementare alla precedente, per affitti e cessioni durante la procedura.

8. Cass. civ., ord. n. 9670/2019. Il lavoratore non può pretendere il TFR dal Fondo di garanzia se non ha prima attivato i rimedi verso il datore. Rilevanza: ricorda che l’inerzia, nelle procedure concorsuali l’omessa ammissione al passivo, si paga con la perdita della garanzia INPS.

9. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. interlocutoria n. 25175 pubblicata il 14 settembre 2025. Rileva il contrasto interno alla Corte sulla natura (retributiva o previdenziale) delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria e rimette la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite; la vicenda riguardava un lavoratore di una cooperativa sottoposta a procedura concorsuale. Rilevanza: per i lavoratori di cooperative con almeno 50 dipendenti, suggerisce una strategia “a doppio binario”.

10. Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 10082/2025. Le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di Tesoreria conservano natura di credito retributivo verso il datore, che resta obbligato; il lavoratore può chiederne l’ammissione al passivo. Rilevanza: fonda l’insinuazione nel passivo anche di queste quote, in attesa delle Sezioni Unite.

Socio prestatore e socio finanziatore

11. Cass. civ., ord. 21 luglio 2026, n. 23727. Supera il precedente orientamento e ammette l’applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle cooperative, previa verifica concreta dei poteri informativi del socio finanziatore e dei presupposti oggettivi di squilibrio; può riguardare anche crediti commerciali con dilazioni anomale; restano esclusi i prestiti sociali tutelati dalla legge 205/2017. Rilevanza: è la pronuncia più importante del 2026 per soci finanziatori e conferenti.

12. Cass. civ., ord. 8 luglio 2025, n. 18680. I presupposti della postergazione vanno verificati sia al momento dell’erogazione del finanziamento sia a quello della richiesta di rimborso. Rilevanza: offre al socio finanziatore un argomento difensivo se la crisi non sussisteva in uno dei due momenti.

13. Cass. civ., ord. 11 maggio 2026, n. 13672. La postergazione dell’art. 2467 c.c. può estendersi oltre la S.r.l. quando il socio finanziatore si trova in posizione sostanzialmente equivalente; anche crediti lasciati volontariamente nella disponibilità della società (nel caso, canoni non riscossi) possono assumere funzione di finanziamento. Rilevanza: conferma l’approccio “sostanzialista” poi applicato alle cooperative.

Socio utente (assegnatario, conferente)

14. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18538/2024. Nelle cooperative edilizie, le somme versate per la costruzione e l’assegnazione dell’alloggio appartengono al rapporto di scambio, non a quello associativo, e vanno ammesse integralmente al passivo della LCA senza detrazioni per interessi e spese di finanziamento. Rilevanza: tutela diretta dei soci assegnatari.

15. Cass. civ., ord. 3 marzo 2022, n. 7085. La natura cooperativa dell’impresa non basta per il privilegio dell’art. 2751-bis n. 5 c.c.: servono la pertinenza del credito al lavoro dei soci e la prevalenza dell’apporto lavorativo dei soci su quello dei dipendenti non soci. Rilevanza: incide sulla capacità della cooperativa di recuperare i propri crediti, e quindi sulla consistenza dell’attivo da ripartire.

Ex amministratori e sindaci

Le pronunce n. 27796/2024 (concentrazione dell’accertamento nel concorso) e n. 23727/2026 (postergazione dei finanziamenti del socio con poteri informativi qualificati) sono quelle che più direttamente toccano chi ha avuto ruoli di gestione: la prima per i suoi crediti, la seconda per i finanziamenti che ha fatto alla cooperativa.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ogni profilo ha bisogno di interventi diversi. Ecco, in concreto, cosa fa lo Studio:

  1. Analizziamo la comunicazione del commissario liquidatore voce per voce, confrontandola con buste paga, contratti, libretti di prestito e versamenti, e redigiamo le osservazioni nel termine previsto.
  2. Per i lavoratori, soci e non soci, ricostruiamo i conteggi di retribuzioni, differenze contrattuali, ferie e TFR, con il supporto dei commercialisti dello staff, e verifichiamo la soglia dei 50 dipendenti e la posizione presso il Fondo di Tesoreria.
  3. Prepariamo e depositiamo l’opposizione allo stato passivo quando il credito è escluso, ridotto o collocato nel grado sbagliato.
  4. Predisponiamo la domanda al Fondo di garanzia INPS con la documentazione richiesta e seguiamo l’eventuale contenzioso con l’Istituto, inclusa la verifica della contribuzione per i periodi anteriori all’estensione ai soci.
  5. Per i soci lavoratori, impugniamo delibere di esclusione e licenziamenti nei termini, per conservare la tutela piena indicata dalle Sezioni Unite.
  6. Per i soci prestatori e finanziatori, contestiamo la qualificazione delle somme e costruiamo la difesa contro la postergazione alla luce dell’ordinanza n. 23727/2026.
  7. Per i soci delle cooperative edilizie e i conferenti agricoli, separiamo documentalmente le somme di scambio dal capitale sociale e ne chiediamo l’ammissione integrale.
  8. Per gli ex amministratori e sindaci, esaminiamo la relazione del commissario sulle cause del dissesto e impostiamo la difesa contro le azioni di responsabilità.
  9. Per i soci garanti o rimasti senza risparmi, valutiamo gli strumenti della crisi da sovraindebitamento e, se ne ricorrono i presupposti, accompagniamo il socio nella procedura più adatta.
  10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dal tribunale fino alla Corte di Cassazione, senza cambi di difensore e di strategia.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una liquidazione coatta amministrativa, la qualifica che pesa per tutti i profili è quella di cassazionista: le controversie su stato passivo, Fondo di garanzia, esclusioni e postergazione si decidono spesso sulla base di principi di diritto ancora in movimento (basti pensare alla rimessione alle Sezioni Unite sul Fondo di Tesoreria o al cambio di rotta del 2026 sulla postergazione), e poter portare la stessa linea difensiva fino alla Corte di Cassazione significa non doverla ricostruire da capo a ogni grado. Per gli amministratori e i soci più vicini alla gestione conta inoltre la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che consente di leggere la relazione del commissario con gli occhi di chi conosce i percorsi di gestione della crisi; per i soci prestatori e garanti, la competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC.

Lo staff lavora in modo integrato: avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché in una LCA la difesa giuridica senza conteggi corretti è debole, e i conteggi senza una strategia giuridica restano numeri sulla carta. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i documenti e costruiremo la strategia più adatta al tuo profilo, dalla prima osservazione al commissario fino all’ultimo grado di giudizio.


In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Davanti a una cooperativa in liquidazione coatta, il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle che valgono per il collega o per il vicino di libretto. Il dipendente non socio deve presidiare stato passivo e Fondo di garanzia; il socio lavoratore deve aggiungere la difesa del rapporto sociale; il prestatore deve difendere la qualificazione delle sue somme; il socio utente deve separare scambio e capitale; l’ex amministratore deve prepararsi alla relazione del commissario.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa unisce tre competenze certificate dell’Avvocato: la difesa fino in Cassazione, necessaria nelle opposizioni allo stato passivo e nelle cause con l’INPS; la conoscenza delle crisi d’impresa propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la gestione della crisi personale del socio, propria del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.

📩 I termini per le osservazioni e le opposizioni corrono in fretta: scrivici oggi stesso, trovi tutti i recapiti per raggiungere lo studio al termine di questa pagina.

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