Impresa Che Non Rispetta L’accordo Firmato Anche Dall’esperto Della Negoziazione: Gli Atti Compiuti Restano Protetti?

Quando la risposta non sta nella norma ma in ciò che i giudici hanno deciso

L’articolo 23, comma 1, lettera c), del Codice della crisi dice una cosa sola e la dice in poche righe: l’accordo concluso al termine della composizione negoziata e sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate e dall’esperto produce gli effetti degli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Tradotto: esenzione dall’azione revocatoria e esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice. Quello che la norma non dice — e che per chi ha firmato quell’accordo è l’unica domanda che conta davvero — è cosa accade quando l’impresa, qualche mese dopo, smette di rispettarlo e finisce in liquidazione giudiziale.

Su questo punto la lettera della legge tace. A parlare sono i giudici, e lo fanno da quasi un decennio, perché la disciplina dell’esenzione da revocatoria degli atti esecutivi di un piano di risanamento è stata costruita dalla Cassazione prima ancora che il Codice della crisi entrasse in vigore, su una norma gemella — l’art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare — che oggi è confluita nell’art. 166, comma 3, lettera d). Quei principi si trasferiscono quasi per intero sull’accordo controfirmato dall’esperto, perché l’effetto protettivo è esattamente lo stesso. Le decisioni che devi conoscere non sono astratte: dicono se i pagamenti che hai incassato, le garanzie che hai ricevuto, le operazioni che hai compiuto restano fuori dalla portata del curatore oppure no.

Lo Studio Monardo opera su questa materia con un titolo che la riguarda in modo diretto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a svolgere la funzione dell’esperto che in questi accordi mette la propria firma e attesta la coerenza del piano. Conoscere dall’interno il perimetro di quella sottoscrizione — che cosa l’esperto verifica, che cosa non può verificare, che cosa la sua firma copre e che cosa non copre — è precisamente ciò che serve quando l’accordo salta e qualcuno deve stabilire, davanti a un giudice, se gli atti già compiuti reggono. A questo si aggiunge la qualità di avvocato cassazionista, che consente di difendere quegli atti fino al grado di legittimità, dove gli orientamenti qui esaminati sono stati formati.

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La base di legge: tre righe che valgono molto

La composizione negoziata nasce con il D.L. 118/2021 ed è oggi disciplinata dagli articoli da 12 a 25-quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo risultante dal D.Lgs. 83/2022 e dai successivi correttivi, fra cui il correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024). È un percorso volontario, riservato e stragiudiziale: l’imprenditore in condizioni di squilibrio chiede la nomina di un esperto indipendente, che agevola le trattative con i creditori senza avere poteri decisori e senza spossessare l’imprenditore, il quale conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII).

L’art. 23 elenca gli esiti possibili delle trattative. Tre di essi stanno nel comma 1 e sono gli esiti “premiali”:

  • lettera a) — il contratto con uno o più creditori che, secondo la relazione finale dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni;
  • lettera b) — la convenzione di moratoria di cui all’art. 62 CCII;
  • lettera c) — l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito, nonché dall’esperto, che produce gli effetti degli artt. 166, comma 3, lett. d), e 324 CCII. Con la sottoscrizione, l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

La differenza fra la lettera a) e la lettera c) non è formale. Il contratto della lettera a) produce effetti negoziali vincolanti fra le parti e apre la porta alle misure premiali fiscali, ma non porta con sé lo scudo da revocatoria. L’accordo della lettera c) sì, e lo porta in forza della firma dell’esperto, che sostituisce l’attestazione del professionista indipendente normalmente richiesta per il piano attestato ex art. 56 CCII. È questa la ragione per cui quella sottoscrizione non è un timbro: è il fatto costitutivo dell’effetto protettivo.

I due effetti richiamati sono questi.

Art. 166, comma 3, lett. d), CCII — non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano di risanamento e in esso indicati. Due condizioni, non una: il collegamento esecutivo e l’indicazione nel piano.

Art. 324 CCII — le disposizioni sulla bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3) e sulla bancarotta semplice (art. 323) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione, fra l’altro, dell’accordo di cui all’art. 23, comma 1, lett. c). È l’erede dell’art. 217-bis della legge fallimentare.

Accanto a questo scudo “finale” ne esiste uno “di percorso”, spesso confuso con il primo: l’art. 24, comma 2, CCII protegge dalla revocatoria di cui all’art. 166, comma 2, gli atti compiuti durante le trattative, purché coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti; per gli atti di straordinaria amministrazione e per i pagamenti rileva inoltre il consenso dell’esperto o la mancata iscrizione del suo dissenso nel registro delle imprese. Sono due protezioni diverse, con presupposti diversi, e nella pratica conviene sapere sotto quale delle due si sta camminando.

Va poi tenuto distinto un terzo livello di protezione, che nella composizione negoziata convive con gli altri due: quello degli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII. Parliamo dei finanziamenti contratti in funzione del risanamento con riconoscimento della prededuzione, della cessione dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c., delle rinegoziazioni dei contratti divenuti eccessivamente onerosi. Qui la copertura non nasce dall’accordo né dalla firma dell’esperto, ma dal provvedimento del giudice, e segue regole proprie. Nella pratica è frequente che l’impresa compia, nello stesso arco di settimane, atti appartenenti a tutti e tre i livelli: alcuni autorizzati dal tribunale, altri coerenti con l’andamento delle trattative, altri ancora esecutivi dell’accordo finale. Quando l’accordo salta e il curatore passa in rassegna il periodo sospetto, la prima operazione da fare è proprio questa classificazione, perché a ciascun livello corrispondono presupposti, prove e difese diverse: confonderli significa portare davanti al giudice l’argomento giusto sotto la norma sbagliata.

Un’ultima precisazione, perché genera equivoci quotidiani: la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese serve ad accedere alle misure premiali fiscali dell’art. 25-bis CCII (nota di variazione, rateazione, riduzione di sanzioni e interessi). Non è la pubblicazione a generare l’esenzione da revocatoria, che discende dalla struttura dell’accordo e dalla firma dell’esperto. Resta però decisivo, come vedremo, che l’accordo e il piano abbiano data certa anteriore agli atti che si vogliono proteggere.

L’orientamento consolidato: la protezione non è automatica, ma nemmeno si misura sul risultato

Tutto ciò che i giudici hanno costruito su questa materia ruota attorno a un’alternativa: l’esenzione si valuta guardando al momento in cui l’atto è stato compiuto, oppure guardando a come è andata a finire? La Suprema Corte ha risposto, e la risposta regge da dieci anni.

Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. È la prima pronuncia sul punto. Una banca chiedeva l’ammissione al passivo di un credito garantito da pegno, concesso in esecuzione di un piano attestato; il tribunale aveva riconosciuto il privilegio ritenendo che l’esistenza del piano producesse di per sé l’esenzione. La Cassazione cassa con rinvio e afferma il principio che da allora non è più stato abbandonato: in caso di insuccesso del piano e di successiva apertura del concorso, il giudice deve verificare con giudizio ex ante la ragionevole possibilità di attuazione del piano, senza la quale l’esenzione non è ammissibile. L’attestazione, da sola, non blinda nulla.

Il principio, calato nella pratica, significa che il creditore che ha incassato non può limitarsi a esibire il documento: deve essere in grado di dimostrare che quel documento, al momento in cui l’atto fu compiuto, descriveva un percorso ragionevolmente praticabile.

Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. La Corte precisa i contorni della verifica: per ritenere esenti da revocatoria i pagamenti eseguiti e le garanzie concesse in esecuzione del piano, il giudice deve compiere una valutazione ex ante sull’idoneità del piano al risanamento dell’esposizione debitoria, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente. Non si pretende dal fornitore artigiano ciò che si pretende dall’istituto di credito con un ufficio crediti strutturato: il metro di diligenza cambia con la qualifica di chi invoca la protezione.

Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2022, n. 9743. La Corte torna sul tema e demolisce l’idea dell’automatismo: la semplice presenza di un piano attestato non produce l’esenzione: gli atti sono esenti soltanto se il piano, del quale essi costituiscono lo strumento attuativo, appare idoneo ex ante al risanamento. Il tribunale di merito aveva ritenuto che né il giudice né il terzo finanziatore potessero disconoscere la valutazione dell’attestatore; la Cassazione accoglie il ricorso della curatela e ristabilisce il potere-dovere di controllo del giudice.

Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2023, n. 6508. È la pronuncia che fissa la formula più usata oggi: l’esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato postula che il giudice investito della domanda o dell’eccezione valuti, in una prospettiva ex ante e parametrata sulla condizione del terzo che la invoca, l’idoneità del piano a perseguire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria. Il controllo del giudice esiste ma è limitato: opera in negativo, nei casi di palese e assoluta inadeguatezza del piano, non come riesame di merito delle scelte imprenditoriali.

Da queste quattro decisioni si ricava l’architrave che interessa a chi ha firmato un accordo di composizione negoziata poi non rispettato, ed è un’architrave a due facce.

La prima faccia è rassicurante: il semplice fallimento del risanamento non rende, di per sé, revocabili gli atti già compiuti. Il giudizio è ex ante: la domanda non è “il piano ha funzionato?”, ma “al momento dell’atto, il piano appariva manifestamente inidoneo?”. Se la risposta è no, l’esenzione tiene anche se l’impresa è poi finita in liquidazione giudiziale. Sarebbe del resto contraddittorio costruire un istituto che chiede ai creditori di scommettere sul risanamento e poi punirli ogni volta che la scommessa non riesce: tutti i piani che arrivano all’esame del giudice della revocatoria sono, per definizione, piani falliti.

La seconda faccia è severa: la protezione non è un effetto automatico della firma — nemmeno della firma dell’esperto. Il giudice conserva un potere di verifica, e il creditore professionale che ha aderito senza analizzare nulla è il soggetto più esposto, perché il metro della sua diligenza è più alto.

Prima questione: l’inadempimento successivo travolge gli atti già eseguiti?

La questione. L’accordo è stato firmato, l’esperto ha dato atto della coerenza del piano, per qualche mese l’impresa ha pagato le rate concordate. Poi si è fermata. I creditori hanno chiesto la risoluzione, qualcuno ha depositato ricorso per la liquidazione giudiziale, il curatore ha scritto. La domanda è se l’inadempimento, essendo sopravvenuto, “scongeli” retroattivamente ciò che era protetto.

Cosa hanno deciso i giudici. Nessuna pronuncia dice che l’inadempimento successivo cancella l’esenzione, e la ragione è strutturale. L’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), si aggancia a un fatto: l’atto compiuto in esecuzione del piano e in esso indicato. È un effetto di legge che si produce nel momento in cui l’atto viene compiuto, non un effetto negoziale che segue le sorti del vincolo contrattuale. La risoluzione per inadempimento, dal canto suo, opera sul piano dei rapporti fra le parti (artt. 1453 e 1458 c.c.) e, per espressa previsione di legge, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi. Il che significa che il creditore che si scioglie dall’accordo recupera la propria pretesa originaria, ma non “restituisce” alla massa, per il solo fatto della risoluzione, ciò che ha legittimamente ricevuto prima.

La giurisprudenza conferma per via indiretta ma univoca: tutte le pronunce citate — da Cass. n. 13719/2016 a Cass. n. 6508/2023 — si collocano in contesti in cui il piano era già fallito e il concorso era già aperto; nessuna di esse trae dall’insuccesso la conseguenza automatica della revocabilità. Al contrario, costruiscono una verifica che ha senso soltanto perché l’insuccesso, da solo, non basta.

Va aggiunto un dato tecnico che nella pratica cambia l’ampiezza della contestazione. L’azione revocatoria concorsuale guarda indietro di un periodo limitato — sei mesi o un anno a ritroso dall’apertura della liquidazione giudiziale, secondo la natura dell’atto, ai sensi dell’art. 166, commi 1 e 2, CCII. Significa che una parte degli atti esecutivi dell’accordo può collocarsi semplicemente fuori dal periodo sospetto, e in quel caso la questione dell’esenzione nemmeno si pone sul versante concorsuale. È una verifica banale che viene saltata con sorprendente frequenza: prima di discutere di idoneità del piano e di giudizio ex ante, conviene sempre contare i giorni. Lo stesso vale a parti invertite per il curatore, che ha interesse a collocare nel periodo utile gli atti più consistenti.

Sul piano civilistico, poi, occorre tenere ferma una distinzione che l’emotività del momento tende a confondere. L’inadempimento dell’impresa legittima i creditori aderenti a domandare la risoluzione dell’accordo e a riprendersi integralmente la propria pretesa originaria, al netto di quanto già incassato. Ma la risoluzione, pur avendo di regola effetto retroattivo fra le parti, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (art. 1458 c.c.) e soprattutto non incide sull’effetto esonerativo, che non è una clausola dell’accordo ma una conseguenza che la legge collega al compimento dell’atto in esecuzione di un piano. Chiedere la risoluzione non significa rinunciare allo scudo su ciò che si è già legittimamente ricevuto, ed è un punto su cui conviene essere chiari prima di inviare la diffida, perché la formulazione dell’atto stragiudiziale può generare ammissioni di cui il curatore si servirà.

Dove si annida il rischio vero. Il pericolo non è l’inadempimento in sé: è ciò che l’inadempimento rivela a ritroso. Il Tribunale di Bologna, 20 ottobre 2022 (giudice Mirabelli) ha escluso l’operatività dell’esenzione valorizzando l’inidoneità sopravvenuta del piano: pur ammettendo che nella valutazione iniziale il piano apparisse veritiero e fattibile, l’esenzione non può coprire gli atti compiuti in un momento in cui l’inidoneità al superamento della crisi si era già manifestata — nel caso esaminato, perché non si era verificato l’evento-presupposto del risanamento, cioè l’incremento di fatturato previsto per i primi due esercizi. Lo stesso provvedimento sottolinea che l’attestazione non può ridursi all’enunciazione di una ragionevolezza, dovendo illustrare perché le risorse finanziarie siano idonee ad assorbire l’esposizione debitoria.

Se c’è contrasto. Non c’è un contrasto frontale, ma c’è una zona grigia su dove collocare esattamente la linea del “momento in cui l’inidoneità si manifesta”. L’assunzione prudenziale è questa: ogni atto va datato e collocato rispetto all’andamento del piano, perché gli atti compiuti prima che l’inidoneità emergesse e quelli compiuti dopo seguono sorti opposte, anche se discendono dallo stesso accordo.

Cosa significa per te. Se hai incassato nel periodo in cui il piano stava ancora producendo i risultati attesi, l’inadempimento successivo dell’impresa non ti riguarda ai fini dell’esenzione: la tua difesa è la fotografia di quel momento. Se invece hai incassato quando già era evidente che i presupposti del risanamento erano saltati — commesse non arrivate, finanza nuova mai erogata, rate già impagate da mesi — l’accordo non ti copre, perché quell’atto non è più “in esecuzione” di un piano, ma un pagamento preferenziale travestito. La data del bonifico, in questa materia, pesa quanto il contenuto dell’accordo.

Seconda questione: fin dove arriva il perimetro dell’accordo?

La questione. L’accordo c’è, è valido, è stato firmato dall’esperto. Ma l’impresa in quei mesi ha compiuto decine di operazioni: ha pagato fornitori strategici non aderenti, ha concesso un’ipoteca a una banca, ha ceduto un ramo d’azienda, ha rimborsato un finanziamento soci. Tutto questo è protetto perché c’era un accordo “sopra”?

Cosa hanno deciso i giudici. No, e la norma lo dice prima della giurisprudenza: l’art. 166, comma 3, lett. d), esenta gli atti posti in essere in esecuzione del piano e in esso indicati. Il collegamento esecutivo è l’elemento che accende la protezione; l’indicazione nel piano ne definisce il perimetro. Un pagamento che non trova corrispondenza nell’accordo resta fuori, per quanto l’imprenditore lo ritenga utile al risanamento.

Cass. n. 9743/2022 e Cass. n. 3018/2020 lo esprimono dal lato opposto, qualificando gli atti protetti come strumento attuativo del piano: se l’atto non attua nulla di ciò che il piano prevede, non è coperto. E Cass. n. 6508/2023, chiedendo al giudice di verificare l’idoneità del piano “del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo”, presuppone un nesso che va dimostrato caso per caso, non affermato in blocco.

A questo si aggiunge un profilo probatorio che nella pratica decide molte cause: l’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul creditore che la invoca, non sul curatore. Il che implica che l’accordo e il piano vanno prodotti integralmente, sottoscritti, con data certa anteriore agli atti. Un piano esibito per estratti, o privo di data opponibile, è materialmente inutilizzabile a fini difensivi.

Il ruolo specifico della firma dell’esperto. Nell’accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), l’esperto non attesta la veridicità dei dati aziendali né garantisce il risultato: dà atto che il piano appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. È una valutazione di coerenza, non una polizza. Ne discendono due conseguenze pratiche. La prima: quella firma sostituisce l’attestazione ex art. 56, comma 4, e quindi rende superfluo l’attestatore indipendente, ma non esonera il creditore professionale dalla propria analisi, perché il metro di diligenza di Cass. n. 3018/2020 resta ancorato alla sua condizione soggettiva. La seconda: se la coerenza è stata affermata su dati aziendali non veritieri forniti dall’imprenditore, la copertura si indebolisce esattamente come accade con un’attestazione fondata su presupposti falsi.

Se c’è contrasto. Il punto più discusso riguarda gli atti “neutri” o di gestione corrente compiuti nel periodo di esecuzione dell’accordo ma non specificamente menzionati nel piano. L’orientamento prevalente e l’assunzione prudenziale coincidono: ciò che non è indicato nell’accordo va difeso sotto l’ombrello diverso dell’art. 24, comma 2, CCII — coerenza con l’andamento delle trattative, consenso dell’esperto per gli atti straordinari e per i pagamenti — e non sotto quello dell’art. 166, comma 3, lett. d).

Cosa significa per te. Prima di difenderti devi sapere quale scudo stai invocando: quello dell’accordo finale o quello degli atti compiuti durante le trattative. Sono protezioni distinte, con presupposti e prove diverse, e scambiarle significa perdere la causa sul piano sbagliato. Qui serve qualcuno che quella materia la conosca dal lato di chi firma: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è avvocato cassazionista, il che consente di impostare la difesa degli atti con la consapevolezza di ciò che l’esperto verifica e di come quegli orientamenti vengono letti fino in Cassazione. La regola operativa è una sola: ogni atto che si vuole protetto deve essere riconoscibile dentro l’accordo, per oggetto, importo e tempistica.

Terza questione: l’esenzione copre anche la revocatoria ordinaria e il fronte penale?

La questione. Supponiamo che lo scudo tenga sulla revocatoria concorsuale. Il curatore ha altre strade? E l’amministratore che ha eseguito quei pagamenti rischia comunque sul piano penale, visto che l’impresa è poi stata dichiarata insolvente?

Cosa hanno deciso i giudici: il fronte civile. Qui il contrasto è reale e documentato. Per anni la Cassazione aveva escluso che le esenzioni dell’art. 67, comma 3, l.fall. operassero rispetto alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., anche quando esercitata dal curatore, sul rilievo che l’esenzione costituisce il contrappeso alle agevolazioni probatorie accordate nella sola revocatoria concorsuale. Alcuni giudici di merito hanno seguito quella linea, con una conseguenza drastica: dichiarata inapplicabile l’esenzione, la questione stessa della manifesta inettitudine del piano diventava irrilevante.

Il quadro è cambiato con Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176, che ha enunciato il principio opposto: le esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, l.fall. trovano applicazione non soltanto all’azione revocatoria fallimentare, ma — alle stesse condizioni ivi previste — anche all’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e a quella proseguita dal curatore nel giudizio promosso dal singolo creditore. La Corte ha ritenuto che le differenze fra i due rimedi non giustifichino l’esclusione e che il dato letterale non imponesse la soluzione restrittiva.

Se c’è contrasto. C’è stato, e la soluzione più recente è quella estensiva di Cass. n. 2176/2023. L’assunzione prudenziale, però, resta difensiva: va preparata una linea che regga anche se il giudice dovesse ritenere l’esenzione limitata alla sola revocatoria concorsuale, perché la revocatoria ordinaria ha un termine quinquennale e una finestra temporale molto più ampia del periodo sospetto.

Cosa hanno deciso i giudici: il fronte penale. L’art. 324 CCII esenta dalla bancarotta preferenziale e dalla bancarotta semplice, e si ferma lì. Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2016, n. 51277 lo aveva già chiarito sull’art. 217-bis l.fall.: l’esclusione di responsabilità per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi opera rispetto alla bancarotta preferenziale, non si estende alla bancarotta fraudolenta patrimoniale. Chi ha distratto non si salva perché c’era un accordo.

Sul versante dell’elemento soggettivo l’orientamento è favorevole a chi ha agito per salvare l’impresa. Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4814 ha affermato che il dolo della bancarotta preferenziale non è configurabile quando il pagamento è diretto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell’attività sociale o imprenditoriale, nella linea già tracciata da Cass. pen., Sez. V, 29 luglio 2021, n. 29874, secondo cui va escluso il dolo specifico quando l’imprenditore soddisfa alcuni debiti nella fondata convinzione di poter poi far fronte a tutte le posizioni debitorie. Resta però fermo che il dolo specifico sussiste anche quando l’intento di favorire un creditore convive con finalità ulteriori.

Un’avvertenza sui tempi, che è la ragione principale per cui la questione della revocatoria ordinaria non è accademica. La revocatoria concorsuale guarda a una finestra di mesi; l’azione ordinaria dell’art. 2901 c.c. si prescrive in cinque anni dall’atto e richiede presupposti diversi — eventus damni e, per gli atti onerosi, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo. Un curatore che trovi gli atti esecutivi dell’accordo collocati fuori dal periodo sospetto ha dunque interesse a spostare il terreno sull’azione ordinaria. Se vale il principio di Cass. n. 2176/2023, l’esenzione lo segue su quel terreno alle stesse condizioni; se prevalesse la lettura restrittiva, la difesa dovrebbe giocarsi interamente sui presupposti dell’art. 2901 c.c., e in particolare sull’assenza di consapevolezza del pregiudizio in capo a chi ha aderito a un accordo controfirmato dall’esperto. Preparare entrambe le linee, fin dalla comparsa di costituzione, non è un eccesso di prudenza: è la differenza fra una difesa completa e una difesa che si scopre a metà causa.

Cosa significa per te. Lo scudo penale dell’accordo è reale ma stretto: copre il pagamento selettivo eseguito dentro il perimetro dell’accordo, non ciò che esce dal patrimonio dell’impresa senza giustificazione. E la linea difensiva più solida, sul penale come sul civile, è la stessa: dimostrare che l’atto, nel momento in cui fu compiuto, era attuativo di un percorso che appariva ragionevolmente praticabile. Una ricostruzione cronologica rigorosa serve su entrambi i fronti.

L’ultima parola della Cassazione: cosa accade quando il concorso si apre

La decisione più recente e più rilevante per chi vive oggi questa situazione è Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846 (Pres. Terrusi, Rel. Crolla). La vicenda è quella tipica dell’accordo che non regge: composizione negoziata pendente, misure protettive revocate in quella sede, reclamo del debitore contro la revoca, e nel frattempo apertura della liquidazione giudiziale.

La Corte ha stabilito che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e il contenzioso sulle misure protettive non ha più ragione di proseguire, perché si tratta di misure ancillari a un procedimento che non può più svilupparsi: anche un eventuale accoglimento del reclamo resterebbe privo di utilità concreta. Nello stesso quadro viene riconosciuto al tribunale il potere di vagliare incidentalmente la risanabilità dell’impresa nel procedimento per l’apertura del concorso.

La motivazione, in linguaggio piano. Le misure protettive non sono un bene in sé: esistono in funzione delle trattative. Quando le trattative non esistono più perché è stato aperto il concorso, discutere della protezione significa discutere di una cornice senza quadro. Il baricentro della difesa si sposta interamente sulla sentenza di apertura e, subito dopo, sulle azioni del curatore — cioè esattamente sul terreno delle revocatorie e delle esenzioni di cui stiamo parlando.

Cosa cambia rispetto a prima. Non cambia il regime delle esenzioni, che resta ancorato al giudizio ex ante. Cambia la geografia delle difese: finché la composizione negoziata è in piedi, il terreno di scontro sono misure protettive e cautelari; quando l’accordo salta e il concorso si apre, quel terreno si chiude di colpo e si apre l’altro. Chi continua a impostare la difesa sul primo perde tempo prezioso.

Nella stessa direzione, Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 500 (Pres. Terrusi, Est. Fidanzia) ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto del tribunale che respinge il reclamo in materia di misure protettive nella composizione negoziata, valorizzandone la natura cautelare e dunque la non definitività. E Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3634 aveva chiarito che la pendenza della composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di insolvenza: non esiste un diritto al rinvio in attesa che una soluzione negoziale maturi.

Accanto alle pronunce di legittimità, la giurisprudenza di merito ha chiarito quanto pesi la condotta tenuta durante le trattative. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso al giudice pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata dall’impresa dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. Nella stessa stagione, il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa alla quale la conferma delle misure era già stata negata per assenza di prospettive di risanamento. Sono decisioni che non riguardano direttamente le esenzioni, ma incidono su di esse per via indiretta: un percorso archiviato per scorrettezza o per manifesta assenza di risanabilità offre al curatore il materiale migliore per sostenere che, già al momento degli atti, il piano fosse palesemente inadeguato. La qualità della condotta nelle trattative e la serietà del progetto di piano non sono formalità: diventano prova a carico o a discarico nel giudizio di revocatoria che verrà dopo.

Il messaggio complessivo di queste tre pronunce è coerente: la composizione negoziata protegge finché è viva e finché serve alle trattative. Quando l’impresa smette di rispettare l’accordo, quella protezione si esaurisce rapidamente, mentre le esenzioni sugli atti già compiuti restano — ma devono essere difese, una per una, davanti al giudice della revocatoria.

I principi alla prova dei numeri: tre situazioni-tipo

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili per mostrare come operano i principi esaminati. Non sono casi reali e non costituiscono previsione di esito.

Ipotesi 1 — Il pagamento eseguito quando il piano era ancora in piedi. Impresa metalmeccanica, esposizione complessiva 1.247.000 €. Accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), sottoscritto anche dall’esperto il 14 marzo 2025; il piano prevede il pagamento di un fornitore strategico aderente in sei rate mensili da 23.400 € e la riduzione del debito bancario. Le prime cinque rate (117.000 €) vengono pagate regolarmente da aprile ad agosto 2025; a settembre l’impresa si ferma. Liquidazione giudiziale aperta l’11 febbraio 2026. Il curatore agisce in revocatoria sui 117.000 €. Sviluppo: gli atti sono indicati nell’accordo per causale, importo e scadenza; sono stati eseguiti mentre il piano procedeva secondo le previsioni; l’esperto ne aveva dato atto di coerenza. Alla luce di Cass. n. 13719/2016, n. 3018/2020 e n. 6508/2023 la verifica è ex ante e opera nei soli limiti della palese inadeguatezza. Esito atteso: l’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), è invocabile; onere del fornitore produrre accordo e piano integrali, con data certa anteriore al 14 marzo 2025, e documentare che a quelle date non erano ancora emersi gli scostamenti.

Ipotesi 2 — Il pagamento eseguito dopo il crollo dei presupposti. Stessa impresa. Il piano poggiava su una commessa da 480.000 € attesa entro luglio 2025, mai acquisita. Il 3 ottobre 2025, con tre rate già impagate e la commessa definitivamente persa, l’impresa paga 67.300 € a un fornitore non aderente all’accordo, qualificandolo come “fornitore essenziale alla continuità”. Sviluppo: il pagamento non è indicato nell’accordo, non è attuativo di alcuna sua previsione e interviene quando l’evento-presupposto del risanamento era già saltato. È la situazione del Tribunale di Bologna, 20 ottobre 2022: l’inidoneità si era già manifestata. Esito atteso: nessuna copertura da revocatoria; sul piano penale, il pagamento fuoriesce dal perimetro dell’art. 324 CCII e va valutato secondo le regole ordinarie della bancarotta preferenziale, con l’elemento soggettivo da accertare secondo Cass. pen. n. 4814/2024 e n. 29874/2021.

Ipotesi 3 — La garanzia a fronte di finanza nuova effettivamente erogata. L’accordo prevede che una banca aderente eroghi 350.000 € di finanza nuova assistita da ipoteca di pari grado su un capannone. L’ipoteca è iscritta il 22 aprile 2025, la somma è erogata il 24 aprile ed è impiegata, come da piano, per il pagamento di dipendenti e fornitori correnti. L’impresa va in liquidazione giudiziale nel febbraio 2026 e il curatore eccepisce la revocabilità della garanzia. Sviluppo: la garanzia è indicata nell’accordo, è sincronica all’erogazione, la provvista è tracciabile fino agli impieghi previsti. Il metro di diligenza è però quello del creditore professionale (Cass. n. 3018/2020): la banca dovrà dimostrare di avere valutato il piano, non di essersi limitata alla firma dell’esperto. Esito atteso: posizione difendibile sull’art. 166, comma 3, lett. d); se il giudice seguisse l’orientamento restrittivo sulla revocatoria ordinaria, andrebbe comunque preparata la linea alternativa indicata da Cass. n. 2176/2023.

Il quadro delle decisioni in una tabella

La tabella raccoglie i riferimenti utilizzati in questo articolo. Alcuni riguardano formalmente il piano attestato ex art. 56 CCII e il previgente art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.: sono pienamente rilevanti perché l’accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), produce gli stessi effetti, e i giudici applicano a quell’accordo i criteri elaborati per il piano attestato. I principi sono riformulati in sintesi.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ. I, 5 luglio 2016, n. 13719Esenzione e insuccesso del pianoServe una verifica ex ante sulla ragionevole attuabilità; l’attestazione non bastaIl fallimento del piano non è di per sé decisivo
Cass. civ. I, 10 febbraio 2020, n. 3018Parametro della verificaL’idoneità si valuta ex ante e si misura sulla condizione professionale del terzoBanche e creditori strutturati hanno un onere più alto
Cass. civ. I, 25 marzo 2022, n. 9743Automatismo dell’esenzioneNessuna esenzione automatica: gli atti devono essere strumento attuativo di un piano idoneoLa sola esistenza dell’accordo non difende
Cass. civ. I, 24 gennaio 2023, n. 2176Revocatoria ordinariaLe esenzioni valgono, alle stesse condizioni, anche per la revocatoria ordinaria del curatoreChiude una via alternativa al curatore
Cass. civ. I, 3 marzo 2023, n. 6508Limiti del controllo del giudiceVerifica ex ante dell’idoneità, nei confini della palese inadeguatezzaIl giudice non rifà il piano, ma può dichiararlo inetto
Trib. Bologna, 20 ottobre 2022Inidoneità sopravvenutaNessuna copertura per gli atti compiuti quando l’inidoneità era già emersaÈ il precedente che riguarda da vicino l’accordo non rispettato
Cass. civ. I, 12 febbraio 2025, n. 3634Pendenza della composizione negoziataLa pendenza della procedura o delle misure non obbliga al rinvio dell’udienzaNon esiste un diritto di attendere che l’accordo maturi
Cass. civ. I, 9 gennaio 2026, n. 500Misure protettiveNatura cautelare: inammissibile il ricorso straordinario contro il decreto sul reclamoDelimita i rimedi esperibili sulle misure
Cass. civ. I, 19 giugno 2026, n. 20846Rapporti con la liquidazione giudizialeAperto il concorso la composizione negoziata viene meno e il contenzioso cautelare è improseguibileIl fronte difensivo si sposta sulle revocatorie
Trib. Milano, 19 febbraio 2025Archiviazione dell’espertoArchiviata la procedura per carenza di buona fede, è precluso pronunciarsi sulle misureLa condotta nelle trattative ha conseguenze processuali
Trib. Mantova, 13 febbraio 2025Apertura del concorsoNegata la conferma delle misure per assenza di prospettive, l’istanza del creditore è accoglibileL’assenza di risanabilità accelera la liquidazione
Trib. Milano, 25 giugno 2025Progetto di pianoSenza almeno un progetto di piano l’esperto non può avviare trattative concreteUn accordo senza piano è fragile anche a monte
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025Piano liquidatorioUn piano meramente liquidatorio è incompatibile con la composizione negoziataIncide sulla tenuta dell’intero percorso
Trib. Como, 10 luglio 2025Finalità della proceduraIl tribunale verifica che lo scopo sia il risanamento dell’impresaIl risanamento è il presupposto, non un auspicio
Trib. Monza, 27 settembre 2025Misure protettive e cautelariDistinzione di presupposti fra le due categorie di misureEvita istanze impostate sulla norma sbagliata
Trib. Padova, 12 settembre 2025Misure cautelariAmmissibile estendere a creditori determinati la protezione già operanteStrumento per presidiare le trattative
Trib. Pavia, 29 maggio 2025Portata delle misureLa protezione non impedisce ai creditori di munirsi di titolo esecutivoLo scudo è più sottile di quanto si creda
Trib. Milano, 28 aprile 2025Limiti del giudiceInammissibile l’intervento volto a cancellare le iscrizioni dell’esperto nel registro impreseLe valutazioni dell’esperto non si neutralizzano per via giudiziale
Trib. Lanciano, 29 gennaio 2026Attività dell’espertoPresupposti perché l’esperto sia autorizzato ad attività conclusive oltre il termineRileva per la chiusura ordinata del percorso
Cass. pen. V, 1° dicembre 2016, n. 51277Perimetro dell’esenzione penaleL’esenzione non si estende alla bancarotta fraudolenta patrimonialeLo scudo penale è limitato a preferenziale e semplice
Cass. pen. V, 29 luglio 2021, n. 29874Dolo della preferenzialeEscluso il dolo specifico se si agisce nella fondata convinzione di pagare tuttiRileva per gli amministratori
Cass. pen. V, 2 febbraio 2024, n. 4814Pagamenti di salvataggioManca il dolo quando il pagamento mira in via prevalente a salvare l’attivitàLinea difensiva sugli atti esecutivi dell’accordo

I principi operativi che se ne ricavano

  • Il fallimento del risanamento non cancella da solo la protezione: il giudizio è ex ante, non sul risultato (Cass. n. 13719/2016, n. 6508/2023).
  • La firma dell’esperto non è un’assicurazione: sostituisce l’attestazione, ma non esclude il controllo del giudice né l’onere di diligenza del creditore professionale (Cass. n. 9743/2022, n. 3018/2020).
  • Conta la data di ogni singolo atto: ciò che è stato eseguito prima che i presupposti saltassero si difende; ciò che è venuto dopo, no (Trib. Bologna, 20 ottobre 2022).
  • Conta il perimetro: solo gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo e in esso indicati sono coperti; il resto va difeso sotto l’art. 24, comma 2, CCII o non è difendibile affatto.
  • L’onere della prova è del creditore che invoca l’esenzione: accordo e piano integrali, sottoscritti, con data certa anteriore agli atti.
  • La risoluzione per inadempimento non retroagisce sugli effetti di legge già prodotti: scioglie il vincolo, non restituisce automaticamente alla massa ciò che è stato legittimamente eseguito.
  • Il curatore ha più di una strada: dopo Cass. n. 2176/2023 l’esenzione copre, alle stesse condizioni, anche la revocatoria ordinaria, ma la difesa va costruita in via alternativa.
  • Lo scudo penale è stretto: preferenziale e semplice sì, bancarotta fraudolenta patrimoniale no (Cass. pen. n. 51277/2016).
  • Aperto il concorso, il fronte cambia: le misure protettive non sono più il terreno della difesa (Cass. n. 20846/2026, n. 500/2026).
  • La tempestività è una componente del merito: chi arriva con l’accordo quando l’insolvenza è già irreversibile ottiene, nella migliore delle ipotesi, una protezione fragile.

Quindi, in pratica?

L’impresa non ha rispettato l’accordo: devo restituire quello che ho incassato? Non per il solo fatto dell’inadempimento. Se hai ricevuto in esecuzione dell’accordo, in un momento in cui il piano non appariva manifestamente inidoneo, l’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), è invocabile e il giudizio del giudice è ex ante (Cass. n. 13719/2016, n. 6508/2023). Devi però essere in grado di documentarlo.

Il curatore mi ha citato in revocatoria: basta esibire l’accordo firmato dall’esperto? No. Cass. n. 9743/2022 esclude ogni automatismo. Vanno prodotti accordo e piano integrali, con data certa anteriore agli atti, e va dimostrato che l’atto era strumento attuativo del piano. Se sei un operatore professionale, il metro della tua diligenza è più severo (Cass. n. 3018/2020).

Ho chiesto la risoluzione dell’accordo: perdo la protezione sugli atti già eseguiti? La risoluzione opera fra le parti e non pregiudica i diritti dei terzi (art. 1458 c.c.). L’esenzione è un effetto di legge collegato al compimento dell’atto, non al permanere del vincolo. Sciogliersi dall’accordo per recuperare il credito residuo non equivale a rinunciare allo scudo su ciò che si è già incassato.

Rischio penalmente come amministratore? L’art. 324 CCII esclude bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione dell’accordo, ma non copre la bancarotta fraudolenta patrimoniale (Cass. pen. n. 51277/2016). Sull’elemento soggettivo, Cass. pen. n. 4814/2024 e n. 29874/2021 sono favorevoli a chi ha agito in via prevalente per salvare l’attività.

È già stata aperta la liquidazione giudiziale: ha senso insistere sulle misure protettive? No. Cass. n. 20846/2026 è netta: aperto il concorso la composizione negoziata viene meno e il contenzioso cautelare diventa improseguibile. Le energie vanno spostate sulla difesa degli atti e sui rapporti con il curatore.

L’impresa ha compiuto l’atto con il consenso dell’esperto durante le trattative, ma l’accordo finale non è mai stato firmato: sono comunque protetto? Non sotto l’art. 166, comma 3, lett. d), che presuppone l’accordo concluso. La protezione invocabile è quella dell’art. 24, comma 2, CCII per gli atti compiuti durante le trattative: occorre dimostrarne la coerenza con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti allora e, per gli atti di straordinaria amministrazione e per i pagamenti, il consenso dell’esperto o la mancata iscrizione del suo dissenso nel registro delle imprese. È uno scudo diverso, non un ripiego: va solo impostato sulla norma corretta fin dalla prima difesa.

L’accordo non pubblicato nel registro delle imprese vale comunque? La pubblicazione è richiesta per accedere alle misure premiali fiscali dell’art. 25-bis CCII. L’effetto esonerativo da revocatoria discende dalla struttura dell’accordo e dalla firma dell’esperto, ma resta essenziale poter opporre una data certa anteriore agli atti da proteggere.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo questi orientamenti al fascicolo concreto, con un lavoro che ha un ordine preciso:

  1. Ricostruiamo la cronologia degli atti, collocando ogni pagamento, garanzia e operazione rispetto alla data dell’accordo, alla firma dell’esperto e al momento in cui i presupposti del piano hanno iniziato a cedere.
  2. Verifichiamo il perimetro dell’accordo, confrontando ogni atto contestato con le previsioni del piano per stabilire se sia realmente “indicato in esso” ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII.
  3. Controlliamo la data certa di accordo e piano e ricostruiamo la catena documentale opponibile al curatore, perché è il creditore che invoca l’esenzione a doverne provare i presupposti.
  4. Ricostruiamo il giudizio ex ante richiesto da Cass. n. 13719/2016, n. 3018/2020 e n. 6508/2023, documentando quali informazioni fossero disponibili alla data dell’atto e quale analisi fosse esigibile dal soggetto che la invoca.
  5. Distinguiamo gli scudi applicabili, separando ciò che va difeso sotto l’art. 166, comma 3, lett. d), da ciò che va difeso sotto l’art. 24, comma 2, CCII come atto coerente con l’andamento delle trattative.
  6. Eccepiamo e resistiamo in revocatoria, costruendo la difesa anche nell’ipotesi in cui il giudice segua l’orientamento restrittivo in tema di revocatoria ordinaria, e valorizzando il principio di Cass. n. 2176/2023.
  7. Esaminiamo il profilo di esposizione degli amministratori rispetto ai confini dell’art. 324 CCII, alla luce dei limiti tracciati da Cass. pen. n. 51277/2016 e dell’orientamento sull’elemento soggettivo.
  8. Gestiamo l’interlocuzione con il curatore e con gli organi della procedura, comprese le insinuazioni al passivo e le opposizioni allo stato passivo quando il credito venga degradato o escluso.
  9. Assistiamo l’impresa ancora in bonis nella costruzione di accordi ex art. 23 CCII tecnicamente resistenti, con indicazione analitica degli atti esecutivi, delle scadenze e degli eventi-presupposto.
  10. Portiamo la linea fino in Cassazione quando la questione lo merita, senza cambiare difensore né impostazione tra un grado e l’altro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Due di queste abilitazioni pesano in modo particolare su questa materia. La prima è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la stessa funzione di chi sottoscrive l’accordo dell’art. 23, comma 1, lett. c), e conoscerne dall’interno contenuto e limiti è ciò che permette di stabilire con precisione fin dove quella firma protegga e da quale punto in poi non protegga più. La seconda è quella di avvocato cassazionista: gli orientamenti esaminati in questo articolo — il giudizio ex ante, il parametro della condizione professionale del terzo, i confini dell’esenzione penale — sono stati formati in sede di legittimità, ed è lì che vanno difesi quando il giudizio arriva all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata dal primo accesso al fascicolo.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso, perché la difesa di un atto esecutivo di un accordo di risanamento è insieme una questione giuridica e una questione di numeri — flussi, scostamenti, date di manifestazione dell’inidoneità — e separare i due piani significa indebolirli entrambi. Il nostro impegno è di mezzi: analizziamo, verifichiamo, ricostruiamo e costruiamo la strategia più solida sostenibile con i documenti disponibili.

In chiusura

Un accordo di composizione negoziata che l’impresa smette di rispettare non è una porta che si chiude su tutto ciò che è stato fatto prima. La giurisprudenza, da Cass. n. 13719/2016 fino alle pronunce del 2026, ha costruito una regola netta: si guarda al momento dell’atto, non all’esito. Ma quella stessa giurisprudenza chiede qualcosa in cambio — documenti, date, nesso esecutivo, diligenza proporzionata a chi si è — e non concede nulla a chi si presenta con il solo accordo in mano.

Su questa materia lo Studio Monardo interviene con titoli che le appartengono direttamente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dal lato di chi la appone la portata della sottoscrizione dell’esperto su cui si regge l’intero effetto protettivo; ed è avvocato cassazionista, il che consente di sostenere la stessa linea difensiva dalla prima eccezione in revocatoria fino al giudizio di legittimità, dove questi orientamenti sono nati e dove continuano a essere precisati.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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