Concordato Nella Liquidazione Giudiziale In Cassazione: Le Sentenze Più Importanti

La liquidazione giudiziale è già aperta, il curatore sta lavorando, lo stato passivo è stato reso esecutivo o sta per esserlo: conviene presentare — o appoggiare — una proposta di concordato, oppure conviene lasciare che la procedura arrivi fino in fondo con i suoi riparti? È la domanda che, prima o poi, attraversa ogni procedura di una certa dimensione, e la risposta non è la stessa per il terzo che vuole rilevare l’azienda, per il creditore chirografario che teme di non vedere nulla, per il debitore che vuole chiudere la partita e per il socio che ha prestato garanzie personali. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il concordato nella liquidazione giudiziale non è una scorciatoia né una trappola, è un’alternativa che va soppesata caso per caso, con numeri alla mano e con la giurisprudenza di legittimità come bussola. Negli ultimi anni la Corte di Cassazione è intervenuta ripetutamente sui punti dove si gioca davvero la partita — chi vota, chi può opporsi, quando il decreto produce effetti, cosa resta in piedi se il concordato salta — e sono proprio quelle pronunce a dire quale delle strade possibili regge e quale si sgretola alla prima impugnazione.

Su questa materia lo Studio Monardo opera con una combinazione di abilitazioni che il tema richiede per intero: si tratta di crisi d’impresa e di insolvenza conclamata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a muoversi nel perimetro tecnico in cui la proposta di concordato va costruita, attestata e resa credibile davanti al curatore e al giudice delegato. E poiché l’esito di un concordato nella liquidazione giudiziale si decide quasi sempre in sede di opposizione, di reclamo alla Corte d’appello e di ricorso per cassazione, pesa in modo diretto il fatto che l’Avvocato sia cassazionista: la linea difensiva impostata al momento della proposta è la stessa che dovrà essere difesa davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di mano. Accanto, uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo, perché qui le valutazioni giuridiche e quelle di stima non possono viaggiare separate.

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Il quadro di partenza: dove siamo quando la domanda si pone

Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ed è l’erede diretto del concordato fallimentare degli artt. 124-141 della legge fallimentare. La continuità tra i due istituti non è un dettaglio accademico: è la ragione per cui le pronunce della Cassazione formate sul vecchio concordato fallimentare restano, nella gran parte, pienamente utilizzabili oggi. Il presupposto è uno solo: la liquidazione giudiziale deve essere già stata aperta con sentenza. Prima di quel momento si parla d’altro — composizione negoziata, concordato preventivo, concordato semplificato —, dopo quel momento si entra nel perimetro dell’art. 240.

La prima cosa che il Codice fa è spezzare il monopolio del debitore. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori e i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati che ne risultano, insieme alle altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. È il cosiddetto concordato “del giorno dopo”: chi ha interesse a rilevare il complesso aziendale, o a fermare una liquidazione atomistica che distruggerebbe valore, può muoversi subito, senza attendere la verifica del passivo.

Per il debitore il regime è diverso e dichiaratamente più stretto. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. A questa finestra temporale si somma una condizione economica: la proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. Il rovescio della medaglia di questa severità è la ragione che la giustifica: evitare che chi ha condotto l’impresa all’insolvenza possa riprendersela a sconto con i soldi dei creditori.

Il contenuto della proposta è sostanzialmente libero. Può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, con trattamenti differenziati purché non si alteri l’ordine delle cause legittime di prelazione; può prevedere la cessione dei beni ai creditori; se la società ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe obbligatoria. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può comprendere, oltre ai beni dell’attivo, anche le azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa: è il punto che rende appetibili, per un assuntore, procedure altrimenti povere di attivo ma ricche di azioni revocatorie o di responsabilità.

Il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha ritoccato l’istituto in più punti, e sono ritocchi che incidono sulla scelta. Sul trattamento dei privilegiati, l’art. 240, comma 4, CCII richiede oggi che la proposta assicuri una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Sull’approvazione, quando sono sottoposte al voto più proposte, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, quella presentata per prima. Sull’efficacia, il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione, e non più dalla scadenza dei termini per impugnare: una modifica che toglie di mezzo l’alea temporale legata alla durata del reclamo e del giudizio di cassazione. A questo si aggiunge una norma di salvezza di rilievo pratico notevole: in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati. È stato inoltre introdotto il comma 4-bis dell’art. 240 per la proposta nella liquidazione giudiziale di gruppo aperta ai sensi dell’art. 287 CCII, presentabile con unica domanda, con più domande coordinate o con domanda autonoma.

Un avvertimento preliminare che vale per tutta la lettura: moltissime delle pronunce più importanti in materia riguardano procedure aperte prima del 15 luglio 2022 e applicano quindi la legge fallimentare, perché il criterio intertemporale guarda al momento in cui la procedura maggiore è stata introdotta. La Cassazione, con l’ordinanza Sez. I, 6 luglio 2026, n. 22772, ha ribadito che il ricorso per fallimento depositato anteriormente al 15 luglio 2022 attrae alla legge fallimentare anche la successiva domanda di concordato. Sapere quale corpo normativo si applica alla propria procedura è il primo passaggio: la quasi totalità dei principi resta trasferibile, ma termini e singole discipline no.


Opzione 1 — La proposta del terzo o del creditore (il concordato con assuntore)

In cosa consiste

È la strada dell’art. 240, comma 1, CCII: un creditore, un gruppo di creditori o un terzo estraneo presenta una proposta che, nella configurazione più diffusa, prevede l’assunzione. L’assuntore si obbliga a pagare i creditori nella misura e nei tempi indicati dalla proposta, e in cambio acquisisce i beni dell’attivo e, se così previsto e autorizzato, le azioni di pertinenza della massa. Il curatore rende il proprio parere sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte, i creditori votano, il tribunale omologa. Dal punto di vista economico è una compravendita in blocco dell’intera procedura; dal punto di vista giuridico è un atto che, una volta omologato, vincola tutti i creditori anteriori, compresi i dissenzienti e i non votanti.

Quando ha senso

Primo scenario: esiste un complesso aziendale, o anche solo un ramo, che ha un valore in esercizio sensibilmente superiore al valore di realizzo atomistico dei singoli cespiti, e c’è un soggetto industriale interessato. La liquidazione per lotti distruggerebbe l’avviamento; il concordato lo conserva.

Secondo scenario: la procedura ha un attivo modesto ma un contenzioso potenziale significativo — revocatorie, azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci, cause bancarie — il cui esito è incerto e la cui coltivazione richiederebbe anni. Chi ha convenienza a chiudere quel contenzioso può trovare nell’assunzione lo strumento per farlo, e i creditori possono trovarci un pagamento certo oggi al posto di un’aspettativa aleatoria domani.

Terzo scenario: un creditore forte, tipicamente ipotecario o comunque privilegiato, calcola che il realizzo in sede di liquidazione gli lascerebbe un residuo chirografario rilevante e preferisce diventare proponente, costruendo una proposta che gli consenta di governare i tempi anziché subirli.

Come si esegue, in sintesi

La proposta si deposita e passa al vaglio del giudice delegato, che acquisisce il parere del curatore e, ove necessario, l’approvazione dell’elenco provvisorio dei creditori quando la proposta precede l’esecutività dello stato passivo. Segue la comunicazione ai creditori, la raccolta dei voti e il computo delle maggioranze: il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in presenza di classi, quando quella maggioranza è raggiunta nel maggior numero di classi. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale omologa su richiesta del proponente; se vi sono opposizioni, si apre un giudizio in cui il tribunale deve valutare, tra l’altro, la convenienza della proposta rispetto ai risultati attesi dalla prosecuzione della liquidazione. Il decreto di omologazione è reclamabile alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 247 CCII e, contro la decisione della Corte d’appello, è proponibile ricorso per cassazione.

Vantaggi

Il vantaggio più evidente è il tempo: una procedura che avrebbe richiesto quattro o cinque anni di liquidazione, con aste deserte e ribassi successivi, può chiudersi in dieci-quattordici mesi. A fronte di questo, i creditori ricevono un pagamento la cui misura è nota in anticipo, non una percentuale stimata. Il secondo vantaggio è la certezza: il concordato omologato produce effetti e li produce dalla pubblicazione del decreto, e gli atti compiuti in esecuzione restano salvi anche se il provvedimento viene poi riformato o cassato. Il terzo è la conservazione del valore aziendale, con tutto ciò che ne discende in termini occupazionali e di continuità dei rapporti.

Rischi e svantaggi

Il rischio principale è che la proposta non superi il vaglio di convenienza. La Cassazione, con l’ordinanza Sez. I, 12 marzo 2024, n. 6435, ha consolidato il principio per cui una proposta che offra ai creditori privilegiati meno di quanto ricaverebbero dalla liquidazione dei beni gravati dalla prelazione è inammissibile: la stima del valore di liquidazione funziona come una linea che non si può oltrepassare. Il secondo rischio riguarda il voto: la composizione del ceto votante non è un dato neutro, ed è il terreno su cui si combattono le impugnazioni. Il terzo è l’esecuzione: se l’assuntore non adempie, si apre la strada della risoluzione e della riapertura della procedura, con un ritorno al punto di partenza aggravato dal tempo perso. Il quarto, meno percepito, è di natura fiscale sul versante dell’operazione: la Sezione tributaria ha chiarito, con l’ordinanza 5 marzo 2025, n. 5882, che nel concordato con terzo assuntore l’atto che sconta l’imposta di registro proporzionale è il decreto di omologazione, perché è quello a produrre l’effetto traslativo, mentre i successivi decreti di trasferimento sono meri atti esecutivi non autonomamente tassabili — con la conseguenza, per il proponente, che il carico va calcolato correttamente già in sede di formulazione dell’offerta.

Il profilo ideale di questa opzione è il terzo industriale o il creditore strutturato che dispone di risorse immediate, che ha interesse a un complesso aziendale o a un contenzioso della massa, e che è in grado di costruire un’offerta capace di superare il test di convenienza rispetto alla liquidazione.


Opzione 2 — La proposta del debitore (e delle società a lui riconducibili)

In cosa consiste

È la stessa cornice normativa, ma con due sbarramenti che l’art. 240, comma 2, CCII riserva al debitore, alle società cui egli partecipi e a quelle sottoposte a comune controllo. Lo sbarramento temporale: non prima di un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Lo sbarramento economico: la proposta è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. L’apporto deve essere esterno e aggiuntivo rispetto a ciò che la procedura avrebbe comunque realizzato: è il prezzo che l’ordinamento chiede per consentire a chi ha gestito l’impresa insolvente di tornare a sedersi al tavolo come proponente.

Quando ha senso

Primo scenario: esiste una famiglia, un socio di riferimento o un investitore collegato disposto a immettere denaro fresco per chiudere la vicenda, tipicamente perché il perimetro delle garanzie personali rilasciate rende il costo dell’apporto inferiore al costo delle escussioni individuali che proseguirebbero.

Secondo scenario: il debitore è un imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile e la chiusura concordataria gli consente di riprendere attività in tempi compatibili con la propria vita professionale, invece di attendere lo sviluppo completo della liquidazione.

Terzo scenario: la liquidazione sta producendo risultati chiaramente deludenti — immobili rimasti invenduti dopo più esperimenti, crediti inesigibili — e un apporto anche contenuto può spostare in modo sensibile la soddisfazione del ceto creditorio, rendendo la proposta conveniente nel confronto con l’alternativa.

Come si esegue, in sintesi

Il procedimento ricalca quello descritto per l’Opzione 1 — parere del curatore, comunicazione, voto, omologazione, eventuale opposizione, reclamo ex art. 247 CCII — e non è il caso di ripeterlo. Le differenze stanno a monte: la verifica di ammissibilità è più severa, perché il giudice deve riscontrare sia il rispetto della doppia finestra temporale sia l’effettività dell’apporto. Su quest’ultimo punto il contenzioso tecnico è frequente, perché il dieci per cento va parametrato al valore dell’attivo, e la base di calcolo — attivo alla data di apertura o attivo alla data della proposta — è questione che va affrontata con una stima documentata, non con un’affermazione.

Vantaggi

Per il debitore il vantaggio è l’effetto esdebitativo pieno e immediato: il concordato omologato ed eseguito chiude la procedura e lo libera dai debiti concorsuali residui, senza dover attendere i tempi e superare i filtri dell’esdebitazione ordinaria. Per i creditori il vantaggio è la risorsa esterna: l’apporto è denaro che nella liquidazione non sarebbe mai entrato. Per i garanti e i coobbligati, infine, la chiusura concordataria consente di negoziare in modo ordinato la posizione delle garanzie personali, che altrimenti resterebbero esposte alle iniziative individuali dei creditori — fermo restando che, salvo patto contrario, i creditori conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

Rischi e svantaggi

Il rischio più serio è temporale: la finestra si chiude, e si chiude in modo rigido. Chi lascia decorrere i due anni dall’esecutività dello stato passivo perde la possibilità di proporre, e non c’è rimessione in termini che tenga. Il secondo rischio è l’esposizione della proposta a contestazioni sulla provenienza e sulla disponibilità effettiva delle risorse apportate: una finanza promessa ma non garantita è il primo bersaglio di ogni opposizione. Il terzo è la diffidenza del ceto creditorio: una proposta che arriva dall’area del debitore viene letta con sospetto, e la costruzione del consenso richiede trasparenza documentale superiore a quella che basterebbe a un terzo estraneo. Il quarto riguarda i rapporti di gruppo: il voto delle società collegate al proponente è un tema delicato, e vale la pena anticipare che la Cassazione, con l’ordinanza Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258, ha distinto la posizione del terzo proponente da quella del debitore, escludendo che rispetto alla proposta di un terzo il voto del proponente e delle società correlate debba essere depurato in sede di riscontro dell’approvazione.

Il profilo ideale di questa opzione è il debitore persona fisica, o il gruppo familiare, che dispone di risorse esterne reali e documentabili, che ha garanzie personali in gioco e che si muove dentro la finestra dell’art. 240, comma 2, senza arrivarci quando è quasi chiusa.


Opzione 3 — Lasciare che la liquidazione giudiziale faccia il suo corso

In cosa consiste

È l’opzione che non richiede alcuna iniziativa, e proprio per questo viene spesso scartata senza essere valutata. Consiste nel lasciare che il curatore esegua il programma di liquidazione, realizzi l’attivo, proceda ai riparti parziali e al riparto finale, e chiuda la procedura. Per il debitore persona fisica il corollario è l’esdebitazione: l’art. 279 CCII riconosce il diritto alla liberazione dai debiti residui decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione, o al momento della chiusura se anteriore, salve le condizioni ostative dell’art. 280 e con il beneficio che, ai sensi dell’art. 282 CCII, opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi i tre anni.

Quando ha senso

Primo scenario: l’attivo è costituito da beni liquidi o facilmente liquidabili e la prosecuzione produrrebbe, in tempi ragionevoli, un risultato non inferiore a quello che un assuntore sarebbe disposto a offrire. In questo caso pagare il premio dell’assunzione non ha una giustificazione economica per la massa.

Secondo scenario: esistono azioni revocatorie o di responsabilità con fondamento solido e convenuti capienti. Cederle a un assuntore significa monetizzarle a sconto; coltivarle significa, se l’istruttoria regge, portare alla massa risorse che nessuna proposta avrebbe riconosciuto.

Terzo scenario: il debitore è una persona fisica il cui interesse primario è la liberazione dai debiti, non la tempistica di chiusura. Il triennio dell’art. 279 CCII decorre dall’apertura, non dalla chiusura: una procedura lunga non allontana necessariamente l’esdebitazione, perché maturato il triennio l’istanza può essere depositata in pendenza di procedura. La Cassazione, con la pronuncia Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074, resa in materia di liquidazione controllata, ha chiarito che la valutazione sulla condotta del debitore non appartiene alla fase di apertura ma a quella successiva dell’esdebitazione, richiamando espressamente l’art. 280 CCII: un’indicazione che sposta in avanti, ma non cancella, il giudizio sul comportamento del debitore.

Vantaggi e svantaggi

Il vantaggio è l’assenza di costi aggiuntivi di negoziazione e l’integrale conservazione, in capo alla massa, di ogni futura utilità: sopravvenienze attive, esiti favorevoli di cause, revocatorie. Il vantaggio ulteriore, per il debitore persona fisica, è che l’esdebitazione non richiede l’apporto del dieci per cento né il consenso dei creditori.

Lo svantaggio è il tempo, ed è uno svantaggio pesante: le procedure liquidatorie su patrimoni immobiliari si misurano in anni, con esperimenti di vendita e ribassi che erodono progressivamente il realizzo e con spese di procedura che maturano per tutta la durata. Il secondo svantaggio è l’incertezza: nessuno può garantire ai creditori chirografari una percentuale. Il terzo, decisivo per chi opera in forma societaria, è che l’esdebitazione è un beneficio costruito per il debitore persona fisica — l’imprenditore individuale e, nei limiti di legge, i soci illimitatamente responsabili — mentre la società di capitali che chiude la liquidazione giudiziale senza integrale pagamento si avvia all’estinzione, e i suoi amministratori restano esposti alle azioni di responsabilità che l’opzione concordataria avrebbe potuto definire.

Il profilo ideale di questa opzione è la procedura con attivo liquido o con contenzioso attivo promettente, e il debitore persona fisica senza risorse esterne da apportare, per il quale il tempo pesa meno della liberazione dai debiti.


Le opzioni alla prova dei conti

Le tre strade si misurano meglio su dati identici. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con importi e date coerenti con i termini di legge: non sono casi reali e non rappresentano previsioni di esito.

Ipotesi A — La stessa procedura, tre strade

Liquidazione giudiziale di una S.r.l. aperta il 14 marzo 2024. Decreto di esecutività dello stato passivo depositato il 9 ottobre 2024. Passivo ammesso: 4.286.500 €, di cui 912.300 € in privilegio (ipotecario e privilegi generali) e 3.374.200 € in chirografo. Attivo: capannone stimato in perizia 1.240.000 € di valore di mercato, con valore di realizzo in asta stimato tra 790.000 € e 860.000 €; magazzino 118.400 €; crediti verso clienti nominali 236.900 €, di cui esigibili in via prudenziale 71.300 €. Previsione del curatore: realizzo complessivo lordo stimato 1.015.700 € in un arco di quattro-cinque anni, spese di procedura e compensi stimati 186.400 €, distribuibile stimato 829.300 €.

Opzione 3 — prosecuzione. Il distribuibile stimato (829.300 €) non copre neppure il privilegio (912.300 €): i privilegiati incassano circa il 90,9% e i chirografari nulla. Orizzonte: quattro-cinque anni. Se il debitore è persona fisica, il triennio dell’art. 279 CCII matura il 14 marzo 2027, e da quella data l’istanza di esdebitazione può essere depositata anche in pendenza di procedura.

Opzione 1 — proposta di un terzo assuntore. Il terzo offre 1.062.000 € complessivi, da versare in due tranche entro dodici mesi dall’omologazione, con fideiussione bancaria a garanzia, assumendo l’impegno di pagare i privilegiati al 100% (912.300 €) e destinando il residuo di 149.700 € al chirografo, pari al 4,43%. Orizzonte stimato: dieci-quattordici mesi dal deposito della proposta all’esecuzione. Il confronto con l’Opzione 3 è netto sui privilegiati (100% contro 90,9%) e porta al chirografo un 4,43% che nell’alternativa liquidatoria sarebbe zero. Il test dell’art. 240, comma 4, CCII sul trattamento dei beni gravati da prelazione è superato, perché il privilegio riceve più di quanto il realizzo del bene gravato avrebbe consentito.

Opzione 2 — proposta del debitore. Il debitore non può proporre prima del 14 marzo 2025 e non oltre il 9 ottobre 2026. L’apporto minimo richiesto dall’art. 240, comma 2, CCII è pari al dieci per cento del valore dell’attivo: sulla base di un attivo stimato 1.015.700 €, l’apporto non può essere inferiore a 101.570 €. Un apporto al minimo di legge, però, porterebbe il distribuibile a circa 930.870 € al lordo delle spese: i privilegiati sarebbero soddisfatti ma il chirografo resterebbe a zero, e in sede di opposizione la convenienza rispetto alla prosecuzione sarebbe difendibile solo in termini di anticipazione temporale. Perché la proposta regga il confronto con l’offerta del terzo, l’apporto dovrebbe collocarsi su valori sensibilmente superiori — nell’ordine di 240.000-260.000 € — e provenire da fonte documentata e vincolata.

Ipotesi B — Un voto escluso cambia il risultato

Stessa procedura. Crediti ammessi al voto: 4.286.500 €. Due proposte concorrenti. La proposta Alfa raccoglie adesioni per 2.190.400 €, la proposta Beta per 1.884.700 €. Tra i votanti favorevoli ad Alfa figura un cessionario per 318.600 €, una società veicolo di cartolarizzazione non iscritta nell’albo dell’art. 106 TUB, che ha acquistato il credito dopo l’apertura della procedura. Se quel credito viene escluso dal computo in applicazione del principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220, le adesioni ad Alfa scendono a 1.871.800 € e la maggioranza più elevata passa a Beta, che per effetto dell’art. 244, comma 4, CCII diventa la proposta approvata. Lo stesso errore, speculare, può generare il diritto del creditore pretermesso a opporsi all’omologazione quando il suo voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal conteggio ed esso fosse potenzialmente determinante.

Ipotesi C — L’assuntore non paga

Concordato omologato con decreto pubblicato il 7 aprile 2025, ultimo adempimento previsto entro il 31 marzo 2026. L’assuntore versa la prima tranche di 640.000 € e non versa la seconda. Un creditore chiede la risoluzione: l’istanza va proposta entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento, quindi entro il 31 marzo 2027. La sentenza di risoluzione è provvisoriamente esecutiva e dichiara la riapertura della liquidazione giudiziale. Due conseguenze pratiche, entrambe confermate dalla giurisprudenza di legittimità più recente: la riapertura presuppone necessariamente la risoluzione o l’annullamento del concordato, non essendo sufficiente il semplice inadempimento non accertato; e le garanzie costituite per assicurare la serietà della proposta — ad esempio un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su un immobile del proponente — non vengono meno per effetto della risoluzione, restando a beneficio dei creditori aderenti.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette in colonna le tre strade sugli indicatori che pesano davvero nella decisione. Sui costi sono indicati soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge — contributo unificato e diritti dovuti ai sensi del d.P.R. 115/2002 per i procedimenti di reclamo e per il ricorso per cassazione, cui si aggiunge il raddoppio previsto dall’art. 13, comma 1-quater, dello stesso decreto in caso di integrale rigetto dell’impugnazione — mentre le spese della procedura concorsuale (compenso del curatore, spese di liquidazione) gravano sull’attivo secondo le regole ordinarie. Va letta tenendo presente che nessuna riga, da sola, decide: è la combinazione a orientare.

IndicatoreOpzione 1 — Proposta di terzo/creditoreOpzione 2 — Proposta del debitoreOpzione 3 — Prosecuzione e riparti
Quando si può attivareDa subito dopo l’apertura, anche prima dell’esecutività dello stato passivo (art. 240, c. 1, CCII)Non prima di 1 anno dall’apertura, non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivo (art. 240, c. 2, CCII)Sempre: è il corso ordinario della procedura
Condizione economica di ingressoNessuna soglia di legge; offerta deve superare il test di convenienzaApporto di risorse pari ad almeno il 10% dell’attivoNessuna
Tempi stimati10-18 mesi dalla proposta all’esecuzione12-20 mesi, oltre all’attesa della finestra3-6 anni, in funzione della composizione dell’attivo
Complessità tecnicaAlta: stima, attestazione, costruzione del consenso, gestione delle classiMolto alta: alla complessità della proposta si somma la prova dell’apporto e della sua provenienzaBassa per le parti, interamente in capo al curatore
Chi decideCreditori con il voto, poi tribunale in sede di omologazioneIdem, con vaglio di ammissibilità più severoGiudice delegato e curatore secondo il programma di liquidazione
Rischi in caso di esito negativoProposta inammissibile o non approvata: la liquidazione prosegue, tempo e costi dell’istruttoria perdutiIdem, con l’aggravante che la finestra temporale può nel frattempo chiudersiRealizzo inferiore alle stime, chirografo a zero, allungamento dei tempi
Effetti sulla liquidazione in corsoPossibile sospensione della liquidazione dell’attivo in presenza di proposta; l’omologazione chiude la proceduraAnaloghiNessuno: la liquidazione prosegue fino al riparto finale
ReversibilitàScarsa dopo l’omologazione: il decreto produce effetti dalla pubblicazione e gli atti esecutivi restano salvi anche in caso di riforma o cassazioneAnalogaPiena fino al riparto finale: la proposta di concordato resta presentabile finché i termini lo consentono
Esito in caso di inadempimentoRisoluzione su istanza entro un anno dall’ultimo adempimento e riapertura della liquidazione giudizialeAnalogoNon applicabile
Effetto liberatorio per il debitore persona fisicaChiusura della procedura; posizione dei garanti da negoziare a parteLiberazione dai debiti concorsuali residui con l’esecuzione del concordatoEsdebitazione ex artt. 278-282 CCII, decorsi 3 anni dall’apertura o alla chiusura se anteriore
Costi di giustizia in caso di impugnazioneContributo unificato per reclamo e ricorso per cassazione ex d.P.R. 115/2002, con raddoppio ex art. 13, c. 1-quater, in caso di rigetto integraleIdenticiIdentici, ove si impugnino provvedimenti della procedura

I criteri per scegliere

Nessuno dei criteri che seguono è risolutivo da solo; presi insieme, restituiscono una direzione.

Il primo criterio è il differenziale tra valore in esercizio e valore di realizzo atomistico. Se l’impresa, o un suo ramo, vale più da viva che da smembrata, e se esiste un soggetto disposto a pagare quel differenziale, l’opzione concordataria con assuntore ha una giustificazione economica solida e difendibile in sede di opposizione. Se invece l’attivo è costituito da beni standardizzati e liquidi, il differenziale si assottiglia e il premio richiesto dall’assuntore diventa una perdita secca per la massa.

Il secondo criterio è il profilo del soggetto che si trova a decidere. La domanda non ha la stessa risposta per tutti. Per il creditore chirografario che la prosecuzione condanna allo zero, qualunque proposta che porti una percentuale è in astratto conveniente, e il suo interesse è quello di verificare che la percentuale sia reale e garantita. Per il creditore privilegiato, il test decisivo è il raffronto con quanto realizzerebbe sul bene gravato, perché l’art. 240, comma 4, CCII gli riconosce quel livello come soglia minima. Per il terzo investitore, il punto è se le azioni di pertinenza della massa siano state incluse e autorizzate. Per il debitore, infine, il criterio è la disponibilità effettiva di risorse esterne e il peso delle garanzie personali rilasciate.

Il terzo criterio è il calendario. Se la situazione presenta una finestra dell’art. 240, comma 2, CCII prossima alla scadenza, l’alternativa concordataria per il debitore va decisa ora o non va decisa affatto, perché un termine lasciato decorrere non si recupera. Sul fronte delle impugnazioni, il termine per il reclamo contro il decreto di omologazione va calcolato con attenzione, tenendo conto che la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto e che per alcuni procedimenti concorsuali la sua applicabilità va verificata caso per caso prima di fare affidamento su un calendario più comodo.

Il quarto criterio è la tenuta della proposta davanti alle impugnazioni. Una proposta che vince il voto ma non regge il reclamo è un risultato peggiore del nulla, perché consuma mesi e consolida posizioni. Le aree dove le impugnazioni si concentrano sono sempre le stesse: composizione del ceto votante, trattamento dei privilegiati, effettività delle garanzie offerte, correttezza dell’informazione fornita ai creditori. Valutare la proposta su questi quattro assi, prima di depositarla, è quello che distingue un’operazione costruita da una tentata.

Il quinto criterio è la qualità della difesa nel tempo lungo. Tra la proposta e il provvedimento definitivo possono passare due o tre anni e tre gradi di valutazione. La linea sostenuta in sede di omologazione è la stessa che dovrà reggere in Cassazione, e cambiare impostazione a metà percorso è spesso ciò che fa perdere la causa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la proposta viene impostata fin dal primo giorno nella forma che dovrà sostenere davanti alla Suprema Corte, non in quella che basta a superare il voto.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? Fino a un certo punto. Finché la proposta non è stata approvata e omologata, la liquidazione prosegue e nulla è precluso: una proposta può essere modificata o revocata nei termini previsti, e una proposta respinta non impedisce che se ne presenti un’altra, se i termini lo consentono. Dopo l’omologazione, invece, la reversibilità si riduce drasticamente: il decreto produce effetti dalla pubblicazione e gli atti legalmente compiuti in esecuzione restano salvi anche in caso di riforma o di cassazione del provvedimento. Il punto di non ritorno, in concreto, è l’omologazione.

E se scelgo quella sbagliata? Dipende da quale errore si commette. Presentare una proposta che viene dichiarata inammissibile o non approvata costa tempo e istruttoria, ma non pregiudica la posizione: la liquidazione riprende il suo corso. Lasciar scadere la finestra dell’art. 240, comma 2, CCII, invece, è un errore irreversibile per il debitore. E omologare un concordato che poi non viene eseguito espone alla risoluzione e alla riapertura della procedura, con il tempo perso che non torna indietro. L’asimmetria tra questi tre errori è, di per sé, un criterio di scelta.

Il mio voto contrario devo motivarlo? No. Il creditore che vota contro non è tenuto a giustificare la propria scelta, e l’unico limite riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità è l’abuso del diritto, nelle forme del mercato dei voti. Diverso è il piano dell’opposizione all’omologazione: lì l’interesse va allegato, e il creditore dissenziente deve argomentare il maggior vantaggio ritraibile dalla prosecuzione della liquidazione.

Se non ho fatto opposizione, posso reclamare contro l’omologazione? È il terreno su cui la Cassazione è intervenuta più volte, nel concordato preventivo come negli accordi di ristrutturazione, con un orientamento che valorizza la natura contenziosa del giudizio di omologazione: la legittimazione all’impugnazione tende a essere riconosciuta a chi ha assunto formalmente la qualità di parte nelle fasi precedenti. Chi è rimasto inerte in sede di omologazione si trova, in linea di massima, in posizione più fragile, salvo i casi — come quello del voto illegittimamente escluso — in cui l’esclusione stessa ha impedito l’esercizio del diritto.

Chi ha le garanzie personali come viene toccato? Il concordato nella liquidazione giudiziale produce effetti sul rapporto tra il debitore e i creditori concorsuali, ma salvo patto contrario i creditori conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. La posizione dei garanti, se è rilevante, va trattata nel contenuto della proposta e nelle trattative che la accompagnano, non data per risolta in via automatica.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati; gli estremi sono quelli delle pronunce. Si ricorda che molte di esse applicano la legge fallimentare, perché relative a procedure aperte prima del 15 luglio 2022, ma esprimono principi trasferibili alla disciplina degli artt. 240 e seguenti CCII.

Pronunce che pesano sulla proposta del terzo e sul concordato con assuntore

Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2024, n. 6435. Una proposta di concordato non può offrire ai creditori privilegiati meno di quanto ricaverebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione: la stima del valore di liquidazione funziona come soglia minima invalicabile. La pronuncia aggiunge che, quando la Corte d’appello in sede di reclamo dichiara l’inammissibilità della proposta omologata, le altre proposte contestualmente sottoposte al voto possono essere rimesse al tribunale per l’immediato rinnovo delle operazioni di voto, e riconosce l’interesse a opporsi all’omologazione in capo al proponente la cui offerta concorrente era stata scartata. Rilevanza: fissa il test di convenienza che ogni assuntore deve superare e chiarisce cosa accade al concorso tra proposte quando quella vincente cade in sede di impugnazione.

Cass. civ., Sez. I, 30 novembre 2022, n. 35298. All’omologazione del concordato non consegue in ogni caso il trasferimento automatico dei beni all’assuntore: per stabilire quando l’effetto traslativo si produce occorre interpretare il contenuto della proposta e del provvedimento del tribunale, con la conseguenza che è valida, in forza dell’autonomia negoziale, la clausola che differisce il trasferimento subordinandolo all’adempimento. Rilevanza: la struttura dell’operazione di assunzione va scritta con precisione chirurgica, perché il momento del passaggio dei beni dipende da come la proposta è formulata.

Cass. civ., Sez. V tributaria, 5 marzo 2025, n. 5882. Nel concordato con terzo assuntore l’atto che sconta l’imposta di registro proporzionale è il decreto di omologazione, che produce l’effetto immediato di trasferimento della ricchezza, mentre il successivo decreto di trasferimento dei beni emesso dal giudice delegato è un mero atto esecutivo non autonomamente tassabile; la base imponibile è costituita dal solo valore dei beni e dei diritti trasferiti, restandone escluso l’accollo dei debiti, che è effetto legale del trasferimento dell’attivo. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo dell’offerta, perché un carico fiscale stimato male può trasformare una proposta conveniente in un’operazione in perdita.

Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. È ammissibile il patto concluso tra il proponente il concordato e il creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di una parte del credito ipotecario, in deroga alla regola generale sul trattamento dei privilegiati. Rilevanza: apre uno spazio negoziale concreto con il creditore ipotecario, che in molte procedure è l’interlocutore capace di sbloccare o affossare una proposta.

Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. L’intervenuta definitiva omologazione del concordato e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva. Rilevanza: segna con nettezza il passaggio dalla fase concorsuale a quella attuativa, con tutto ciò che ne discende in termini di poteri degli organi e di legittimazione.

Pronunce che pesano sul voto, sulle maggioranze e sulle opposizioni

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Le società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo previsto dall’art. 106 TUB, cessionarie di crediti dopo la dichiarazione di apertura della procedura, sono escluse dal voto. Rilevanza: la verifica della legittimazione al voto dei cessionari non è un formalismo, perché come mostrano i numeri può ribaltare l’esito del confronto tra proposte concorrenti.

Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze, quando quel voto era potenzialmente determinante, ha diritto a proporre opposizione all’omologazione, dovendo peraltro giustificare l’opposizione in ragione del maggior vantaggio ritraibile dalla prosecuzione della liquidazione; il voto contrario, in sé, non richiede motivazione, e l’unico impedimento è rappresentato dall’abuso del diritto sotteso al mercato dei voti. Rilevanza: delimita con precisione il doppio piano — libertà del voto, onere di allegazione dell’interesse in sede di opposizione — su cui si gioca la difesa del creditore dissenziente.

Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258. Con riferimento alla proposta presentata da un terzo, il voto del proponente e delle società a questo correlate non va escluso in sede di riscontro dell’avvenuta approvazione. Rilevanza: distingue nettamente la posizione del terzo proponente da quella del debitore e delle società a lui riconducibili, e toglie un argomento ricorrente alle opposizioni.

Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34807. L’esclusione dal voto della società controllante non opera nel caso in cui questa, nel momento in cui esercita il diritto di voto, sia a sua volta assoggettata a procedura concorsuale. Rilevanza: resa in tema di concordato preventivo, interviene sulla stessa logica del conflitto di interessi che governa anche il voto nel concordato all’interno della liquidazione giudiziale.

Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2024, n. 16932. Il creditore che non ha proposto opposizione nel giudizio di omologazione non è legittimato a impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, poiché il suo interesse è sorto solo dopo l’instaurazione del procedimento e può essere tutelato attraverso i rimedi diversi previsti dalla legge. Rilevanza: resa in materia di concordato preventivo, segnala il costo processuale dell’inerzia e orienta la decisione su quando costituirsi.

Corte d’appello di Firenze, Sez. II civ., 18 aprile 2024. Il meccanismo del cram down fiscale e previdenziale è applicabile anche al concordato all’interno della procedura liquidatoria. Rilevanza: pronuncia di merito, ma su un nodo pratico decisivo quando il voto dell’erario o degli enti previdenziali è determinante per le maggioranze.

Pronunce che pesano sull’esecuzione, sulla risoluzione e sulla riapertura

Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054. Perché una procedura chiusa a seguito dell’omologazione del concordato possa essere riaperta, è necessario il presupposto della intervenuta risoluzione o dell’annullamento di quel concordato. Rilevanza: chiarisce che l’inadempimento, finché non accertato nelle forme di legge, non apre la strada alla riapertura, e impone quindi di presidiare il termine per la domanda di risoluzione.

Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7059. Risolto il concordato omologato e riaperta la procedura, i creditori aderenti continuano a beneficiare del vincolo di destinazione che il proponente aveva istituito su un proprio immobile a garanzia della serietà della proposta. Rilevanza: conferma che le garanzie atipiche rilasciate a corredo della proposta sopravvivono alla risoluzione, il che le rende, per i creditori, molto più che un ornamento documentale.

Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2023, n. 23902. Il decreto con cui la Corte d’appello respinge il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di risoluzione o di annullamento proposta da un creditore non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: individua un limite preciso alla risalita in legittimità, e impone di concentrare lo sforzo difensivo nei gradi precedenti perché un terzo grado, su quel fronte, non c’è.

Pronunce di contesto, utili per inquadrare l’alternativa

Cass. civ., Sez. I, 6 luglio 2026, n. 22772. Il ricorso per l’apertura della procedura depositato anteriormente al 15 luglio 2022 attrae alla disciplina della legge fallimentare anche la successiva domanda di concordato. Rilevanza: è il primo accertamento da compiere, perché determina quali norme e quali termini governano la proposta.

Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. In tema di concordato semplificato, l’utilità prevista per i creditori non può essere integrata dalla sola maggiore rapidità di chiusura rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: pur riguardando un istituto diverso, esprime un principio che pesa anche qui, perché la rapidità, da sola, non è un argomento di convenienza spendibile in sede di opposizione.

Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. La valutazione sulla condotta del debitore non appartiene alla fase di apertura della procedura liquidatoria, ma a quella successiva dell’esdebitazione, secondo le condizioni dell’art. 280 CCII. Rilevanza: per chi valuta l’Opzione 3, segnala che il giudizio sul comportamento del debitore è rinviato, non eliminato, e va preparato per tempo.

Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846. L’apertura della liquidazione giudiziale determina il venir meno del procedimento di composizione negoziata e del contenzioso sulle misure ad esso ancillari. Rilevanza: chiude definitivamente il capitolo degli strumenti pre-concorsuali e conferma che, una volta aperta la liquidazione, il perimetro delle soluzioni è quello degli artt. 240 e seguenti.


Cosa può fare lo Studio Monardo

  1. Accertiamo il regime applicabile alla procedura confrontando la data di deposito del ricorso introduttivo con il 15 luglio 2022, perché da quel riscontro dipende se la proposta va costruita sugli artt. 240 e seguenti CCII o sugli artt. 124 e seguenti della legge fallimentare.
  2. Calcoliamo le finestre dell’art. 240, comma 2, CCII sul calendario della singola procedura — un anno dalla sentenza di apertura, due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo — e stabiliamo entro quale data materiale la proposta del debitore deve essere depositata.
  3. Quantifichiamo l’apporto del dieci per cento insieme ai commercialisti dello staff, ricostruendo la base di calcolo sull’attivo e documentando provenienza, disponibilità e vincolo delle risorse esterne, perché una finanza non garantita è il primo bersaglio delle opposizioni.
  4. Verifichiamo il test di convenienza sui privilegiati confrontando il trattamento proposto con il realizzabile sui beni gravati dalla prelazione, nei termini imposti dall’art. 240, comma 4, CCII, e segnaliamo in anticipo se la proposta è destinata a incontrare un giudizio di inammissibilità.
  5. Analizziamo il ceto votante creditore per creditore, controllando titoli, date delle cessioni, iscrizione all’albo dell’art. 106 TUB per i cessionari, posizioni in conflitto di interessi, e ricostruiamo lo scenario delle maggioranze nelle diverse ipotesi di esclusione.
  6. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, mettendo a confronto proposta del terzo, proposta del debitore e prosecuzione della liquidazione sui medesimi dati di attivo, passivo e tempi, e mettendo per iscritto i punti deboli di ciascuna prima che li scriva la controparte.
  7. Redigiamo l’opposizione all’omologazione per il creditore che intende contestare la convenienza o la regolarità del procedimento, allegando il maggior vantaggio ritraibile dalla prosecuzione della liquidazione nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
  8. Proponiamo e discutiamo il reclamo ex art. 247 CCII davanti alla Corte d’appello contro il decreto di omologazione, e curiamo il successivo ricorso per cassazione, presidiando il calcolo dei termini e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  9. Presidiamo la fase esecutiva del concordato, monitorando le scadenze degli adempimenti e, in caso di inadempimento, depositando la domanda di risoluzione entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento, con la verifica dello stato delle garanzie rilasciate dal proponente.
  10. Trattiamo in parallelo la posizione dei garanti e dei coobbligati e, quando il debitore è persona fisica, impostiamo il percorso di esdebitazione ai sensi degli artt. 278-282 CCII, calcolando il decorso del triennio dall’apertura e preparando per tempo la documentazione sulle condizioni dell’art. 280.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta compiuta oggi — quale proposta depositare, quale opposizione sollevare, su quali motivi insistere — è la stessa che dovrà essere difesa domani davanti alla Corte d’appello e poi davanti alla Suprema Corte. Il fatto che l’Avvocato sia cassazionista significa che l’impostazione non cambia mani lungo il percorso: i motivi vengono scritti fin dal primo atto nella forma che dovrà superare il filtro di legittimità, e non riscritti da capo quando il fascicolo sale. Allo stesso modo, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 colloca lo Studio nel perimetro tecnico in cui la proposta va costruita, mentre la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e quella di fiduciario OCC diventano decisive quando accanto alla società insolvente ci sono persone fisiche — soci illimitatamente responsabili, garanti, fideiussori — la cui posizione va risolta con gli strumenti propri del sovraindebitamento. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo e nello stesso momento: le stime, i calcoli di convenienza e le valutazioni giuridiche nascono insieme, perché in questa materia una perizia debole affonda un ricorso perfetto e un ricorso debole vanifica una perizia impeccabile.


In conclusione

Tra presentare una proposta di concordato e lasciare che la liquidazione giudiziale arrivi al riparto finale non c’è una strada giusta in assoluto: c’è una strada che, nei numeri e nei tempi di quella specifica procedura, produce per quel specifico soggetto un risultato migliore delle altre. La differenza tra le tre opzioni, in molte procedure, non è di pochi punti percentuali: è la differenza tra un chirografo che riceve qualcosa e un chirografo che riceve zero, tra un debitore che chiude in un anno e uno che attende cinque anni, tra garanzie che restano in piedi e garanzie che vengono escusse — e sbagliare la scelta, o scoprirla troppo tardi, costa tempo e diritti che non tornano indietro.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo bivio, e lo fa con le abilitazioni che la materia richiede: la crisi d’impresa e l’insolvenza conclamata sono il campo in cui opera l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, mentre il fatto che questa partita si chiuda quasi sempre in sede di opposizione, reclamo e ricorso di legittimità rende decisiva la qualifica di avvocato cassazionista, con la stessa linea difensiva portata dal primo atto fino all’ultimo grado. Dove accanto all’impresa ci sono persone fisiche esposte, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC. Non sono etichette: sono le ragioni tecniche per cui la valutazione delle tre strade può essere fatta per intero, senza rimandare a nessuno i pezzi del problema.

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