Tre strade possibili, un solo credito: come scegliere quella giusta
Come si recupera un credito verso un’impresa in liquidazione coatta amministrativa? È la domanda che si pone il fornitore di una cooperativa sciolta d’autorità dal Ministero, il professionista che ha lavorato per un consorzio, il lavoratore di un ente pubblico economico, il cliente di una banca o di una compagnia assicurativa finita sotto commissario. La risposta più onesta è che le strade sono più d’una, e che ciascuna presenta vantaggi e costi diversi a seconda di come è nato il credito, di quanto è documentato, di come lo ha trattato il commissario e di quali altre garanzie esistono al di fuori della procedura. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa strada che per un creditore è la più rapida, per un altro può trasformarsi in una perdita definitiva del diritto.
La liquidazione coatta amministrativa (spesso abbreviata in “l.c.a.”) ha una fisionomia particolare. Non la apre un giudice, ma un’autorità amministrativa; non la gestisce un curatore nominato dal tribunale, ma un commissario che risponde all’autorità di vigilanza; e soprattutto il passivo non si forma sulla base delle domande dei creditori, come nella liquidazione giudiziale, ma su iniziativa dello stesso commissario, che parte dalle scritture contabili dell’impresa. Questa architettura rovescia molte abitudini del creditore: chi aspetta una “chiamata” del tribunale rischia di non riceverla mai, e chi pensa di poter continuare la causa già iniziata scopre che quella causa, per il credito, non può più proseguire.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La l.c.a. è una procedura di crisi d’impresa, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno le logiche con cui un’impresa insolvente viene gestita e liquidata. Il contenzioso sullo stato passivo può arrivare fino in Cassazione — nelle l.c.a. bancarie, anzi, il ricorso per cassazione è spesso l’unico rimedio contro la decisione del tribunale — e l’Avvocato è cassazionista. Quando a fallire sono banche o intermediari, o quando il recupero passa per garanzie bancarie, entra in gioco lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina.
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Il quadro di partenza: cosa cambia per il creditore quando arriva il commissario
Prima di confrontare le strade, va fissato il terreno comune su cui tutte poggiano. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) dedica alla liquidazione coatta amministrativa il Titolo VII, dagli articoli 293 e seguenti. Per le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del Codice continuano ad applicarsi gli articoli 194 e seguenti della vecchia legge fallimentare (R.D. 267/1942), la cui struttura è molto simile: per questo la giurisprudenza formatasi sugli articoli 207 e 209 della legge fallimentare resta in larga parte utilizzabile anche oggi. La disciplina è stata poi ritoccata dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che ha inciso proprio sull’articolo 310, quello sulla formazione dello stato passivo.
A chi si applica. La l.c.a. riguarda le imprese per le quali una legge speciale la prevede: tipicamente le società cooperative vigilate, alcuni consorzi, gli enti pubblici economici e strumentali, e — con regole proprie contenute nel Testo unico bancario e nel Codice delle assicurazioni private — banche, intermediari finanziari, SIM e compagnie assicurative. L’articolo 310, comma 3, CCII fa espressamente salve le disposizioni speciali sull’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito: chi vanta un credito verso una banca in l.c.a. deve quindi leggere prima di tutto il TUB.
Il blocco delle azioni individuali. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, l’articolo 304 CCII estende alla l.c.a. le regole della liquidazione giudiziale sugli effetti per i creditori. In concreto: nessuna nuova azione esecutiva o cautelare individuale sui beni dell’impresa, interruzione di quelle in corso, cristallizzazione della massa passiva, sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari ai fini del concorso. La Cassazione ripete da decenni che, aperta la l.c.a., ogni diritto di credito — anche prededucibile — si tutela soltanto nelle forme concorsuali; e con la sentenza n. 5937 del 12 marzo 2018 ha precisato che la domanda di condanna verso l’impresa diventa improponibile persino quando viene proposta in via riconvenzionale per far valere un credito in compensazione.
Il passivo lo forma il commissario. Questa è la differenza che più spiazza i creditori abituati al fallimento. L’articolo 308 CCII prevede che, entro un mese dalla nomina, il commissario comunichi a ciascun creditore, via PEC, le somme che risultano a suo credito dalle scritture contabili e dai documenti dell’impresa. La comunicazione è fatta con riserva di eventuali contestazioni: non equivale ad ammissione. Il creditore ha quindici giorni dal ricevimento per far pervenire al commissario, sempre via PEC, osservazioni o istanze. I creditori che non ricevono la comunicazione possono comunque presentare la propria domanda (articolo 309 CCII).
L’elenco dei crediti e la sua esecutività. Entro novanta giorni dal provvedimento di liquidazione (salvo termini più lunghi previsti da leggi speciali), il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e lo deposita nella cancelleria del tribunale competente; con il deposito l’elenco diventa esecutivo. A chi non è stato ammesso, in tutto o in parte, il commissario trasmette l’elenco via PEC (articolo 310, comma 1, CCII). Da quel momento si apre la possibilità di un controllo giurisdizionale.
Le impugnazioni. L’articolo 310, comma 2, CCII rinvia agli articoli 206 e 207 dettati per la liquidazione giudiziale, con il commissario al posto del curatore: opposizione allo stato passivo per il creditore escluso o ammesso solo in parte, impugnazione dei crediti altrui ammessi, revocazione per i casi più gravi. Il termine ordinario è di trenta giorni dalla comunicazione.
Le domande tardive. Il correttivo del 2024 ha introdotto il comma 1-bis dell’articolo 310: sono tardive le domande presentate entro sei mesi dal deposito dell’elenco, e il commissario provvede su di esse entro un mese dalla scadenza di quel termine. Oltre i sei mesi la domanda è ammissibile solo se il ritardo è dipeso da una causa non imputabile al creditore e se viene trasmessa entro sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Su questo terreno comune si innestano tre strade, che non si escludono necessariamente ma che vanno soppesate una per una: la via amministrativa davanti al commissario, la via giurisdizionale davanti al tribunale, e le vie che corrono al di fuori del concorso.
Opzione 1 — La via amministrativa: dialogare con il commissario
In cosa consiste
È la strada “naturale” della l.c.a. e quella che la legge presuppone come ordinaria. Il creditore lavora sulla comunicazione ricevuta ai sensi dell’articolo 308 CCII, oppure — se non l’ha ricevuta — presenta una domanda al commissario ai sensi dell’articolo 309; in entrambi i casi l’obiettivo è che il credito compaia nell’elenco depositato in cancelleria per l’importo esatto e con il rango corretto (privilegiato o chirografario). Rientra in questa opzione anche la domanda tardiva o “ultratardiva” dell’articolo 310, comma 1-bis, che dopo il correttivo del 2024 viene esaminata in prima battuta dal commissario e non dal giudice.
La base normativa è quindi composta dagli articoli 308, 309 e 310, commi 1 e 1-bis, CCII (per le procedure ante Codice, dagli articoli 207, 208 e 209 della legge fallimentare).
Quando ha senso
Va soppesata con particolare attenzione in tre scenari concreti.
Il primo è quello del credito già riconosciuto, ma in misura imprecisa. La PEC del commissario indica una somma, ma mancano una o due fatture, oppure non sono stati computati gli interessi moratori, oppure il credito è stato qualificato come chirografario quando il creditore ha titolo a un privilegio (si pensi all’artigiano, al professionista, al coltivatore diretto, alla cooperativa di produzione, tutti titolari dei privilegi dell’articolo 2751-bis c.c.). Qui le osservazioni nei quindici giorni sono lo strumento più diretto per correggere l’errore prima che si cristallizzi nell’elenco.
Il secondo è quello del creditore “invisibile” alle scritture: chi ha un credito risarcitorio, chi ha un credito contestato, chi ha fornito prestazioni non ancora fatturate. Questi crediti difficilmente compaiono nella comunicazione spontanea del commissario, e l’unico modo per farli emergere è una domanda motivata e documentata.
Il terzo è quello del creditore che ha saputo tardi della procedura. Se il commissario non lo ha mai avvisato, la domanda tardiva — e persino quella oltre i sei mesi — resta una strada concreta: la Cassazione, con l’ordinanza n. 26396 del 29 settembre 2021, ha stabilito che il mancato avviso del commissario costituisce causa non imputabile del ritardo, e che spetta al commissario dimostrare che il creditore aveva comunque avuto notizia della procedura; a nulla vale, da sola, la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Come si esegue, in sintesi
La sequenza è lineare. Si verifica la comunicazione del commissario confrontandola con la propria contabilità; si individuano scostamenti di importo, di titolo e di rango; si redigono osservazioni puntuali, voce per voce, allegando fatture, contratti, documenti di trasporto, corrispondenza e — se esistono — sentenze o decreti ingiuntivi; si trasmettono via PEC entro quindici giorni dal ricevimento; si comunica un indirizzo PEC valido per le successive comunicazioni. Se la comunicazione non è arrivata, si presenta una domanda con lo stesso grado di dettaglio. Se i termini ordinari sono scaduti, si valuta la tardiva entro sei mesi dal deposito dell’elenco, o l’ultratardiva con la prova della causa non imputabile.
Vantaggi
A fronte di un impegno documentale serio, la via amministrativa offre benefici concreti. Non richiede l’instaurazione di un giudizio e non comporta costi di giustizia. È la sede in cui il commissario può correggere spontaneamente i propri errori, senza che il creditore debba poi convincere un collegio. Consente di arrivare all’elenco esecutivo con il credito già “pulito”, il che significa partecipare ai riparti parziali senza attendere l’esito di un contenzioso. E produce un effetto collaterale prezioso: la Cassazione, con la sentenza n. 14527 del 9 luglio 2020, ha chiarito che nelle procedure governate dal commissario l’esecutività dello stato passivo interrompe la prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, anche per i creditori ammessi direttamente sulla base della comunicazione del commissario.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia va detto con franchezza. La fase davanti al commissario ha natura amministrativa, non giurisdizionale: il commissario non è un giudice terzo, non è vincolato dalle osservazioni e può respingerle con motivazione sintetica. I quindici giorni per le osservazioni sono un termine breve, che chi è in ferie o non controlla la PEC rischia di perdere. E la domanda tardiva, pur ammessa, ha un prezzo: secondo le regole generali del concorso, chi entra in ritardo partecipa soltanto ai riparti successivi alla sua ammissione, senza poter recuperare quanto è già stato distribuito agli altri.
Va poi soppesato un rischio meno evidente: confidare che la “comunicazione con riserva” equivalga a un’ammissione. Non è così. Il commissario può rivedere la propria posizione nell’elenco finale, e il creditore che non ha mai presentato osservazioni si trova a dover reagire solo dopo il deposito, con un termine di trenta giorni e in sede contenziosa.
Le pronunce a supporto
Oltre alla già citata ordinanza n. 26396/2021 sull’onere della prova a carico del commissario, è rilevante la sentenza della Cassazione n. 6060 del 26 marzo 2015: proprio perché lo stato passivo della l.c.a. non ha natura giurisdizionale ma di pubblicità, il creditore ammesso per il capitale può chiedere successivamente gli interessi, trattandosi di una pretesa distinta. È una garanzia di flessibilità che la via amministrativa offre e che nel fallimento sarebbe più difficile ottenere.
Il profilo ideale per la via amministrativa è quello del creditore con un credito documentato, non contestato nella sostanza, che ha ricevuto (o può ancora presentare) una comunicazione e vuole entrare nell’elenco esecutivo nel modo più rapido e meno oneroso possibile.
Opzione 2 — La via giurisdizionale: l’opposizione allo stato passivo
In cosa consiste
Quando il commissario ha depositato l’elenco e il credito è stato escluso, ridotto o declassato, il creditore può portare la questione davanti al tribunale. L’articolo 310, comma 2, CCII rinvia agli articoli 206 e 207 CCII: il creditore propone opposizione con ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione; il procedimento si svolge in camera di consiglio davanti al tribunale; la decisione è un decreto motivato, contro il quale è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Nella stessa cornice si collocano l’impugnazione dei crediti altrui ammessi (utile quando un concorrente è stato ammesso indebitamente o con un privilegio che non gli spetta) e la revocazione, riservata a casi di falsità, dolo, errore essenziale di fatto o scoperta di documenti decisivi prima ignoti.
Quando ha senso
Tre situazioni la rendono la scelta più coerente.
La prima è l’esclusione totale di un credito che il creditore è in grado di provare: qui la via amministrativa si è già esaurita e non resta che il giudice.
La seconda è il disaccordo tecnico sul rango: il commissario ha ammesso il credito come chirografario, ma il creditore ritiene di avere diritto a un privilegio generale o speciale. La differenza, in un riparto, può valere molte volte l’intero credito chirografario, ed è una questione di diritto che merita una decisione giurisdizionale.
La terza è l’ammissione altrui che danneggia il creditore: in una procedura con attivo limitato, un credito privilegiato indebitamente ammesso sottrae risorse a tutti gli altri. L’impugnazione serve esattamente a questo.
Come si esegue, in sintesi
Il punto di partenza è individuare con precisione la comunicazione che fa decorrere il termine. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10003 del 2026 (Sezione I), ha stabilito che il termine di trenta giorni non decorre da un semplice avviso di avvenuto deposito, ma dalla PEC che trasmette la copia integrale dello stato passivo con l’elenco dei crediti ammessi e respinti: solo quella mette il creditore in condizione di valutare la propria posizione e quella dei concorrenti. Individuato il dies a quo, si deposita il ricorso con tutte le prove, lo si notifica alla procedura nei tempi fissati dal giudice e si affronta un giudizio che ha natura di cognizione piena.
Vantaggi
L’elemento dirimente è la terzietà: a decidere non è più l’organo della procedura, ma un collegio. In più, la l.c.a. offre al creditore un margine che nella liquidazione giudiziale non c’è. Proprio perché la fase davanti al commissario è amministrativa, la giurisprudenza ammette che in sede di opposizione il creditore integri la propria domanda e produca documenti non presentati prima: la logica delle preclusioni tipiche del fallimento non si trasferisce automaticamente alla l.c.a. (è il filo che lega la sentenza n. 6060/2015 a molte pronunce successive). L’opposizione è inoltre un giudizio di cognizione in cui il giudice valuta autonomamente le prove, e non si limita a prendere atto dell’eventuale inopponibilità di titoli formati prima della procedura.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi, i costi vanno messi sul piatto. Il primo è il tempo: un giudizio di opposizione, con il successivo eventuale ricorso per cassazione, può durare anni, mentre i riparti vanno avanti. Il creditore opponente non resta del tutto escluso — le somme possono essere accantonate secondo le regole del concorso — ma non incassa finché la lite non è definita. Il secondo è il rischio processuale: un’opposizione respinta comporta di regola la condanna alle spese della procedura, oltre al contributo unificato previsto dal d.P.R. 115/2002. Il terzo è la rigidità dei termini: decorsi i trenta giorni dalla comunicazione completa, lo stato passivo diventa definitivo e il commissario non può più modificarlo d’ufficio a vantaggio del creditore inerte. Il quarto riguarda le l.c.a. bancarie: secondo l’ordinanza della Cassazione n. 8883 del 3 aprile 2025, per le procedure regolate dal TUB come modificato dal D.Lgs. 181/2015 la decisione del tribunale sull’opposizione non è appellabile, ma soltanto ricorribile per cassazione. Un solo grado di merito, dunque: tutto ciò che non viene provato davanti al tribunale difficilmente potrà essere recuperato dopo.
Le pronunce a supporto
Oltre alle ordinanze n. 10003/2026 e n. 8883/2025, è utile ricordare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 33944 del 2023: quando il credito di cui si chiede l’ammissione è contestato e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (si pensi a molte pretese nascenti da appalti pubblici), gli organi della procedura devono trattarlo come credito condizionale, in attesa della decisione del giudice competente. È una soluzione che evita al creditore di vedersi semplicemente respingere la domanda.
Il profilo ideale per la via giurisdizionale è quello del creditore escluso o declassato che dispone di una prova solida, il cui credito ha un valore tale da giustificare tempi lunghi, e che è disposto a sostenere il rischio di un giudizio — spesso destinato, nelle procedure più rilevanti, a concludersi in Cassazione.
Opzione 3 — Le vie fuori dal concorso: compensazione e garanzie di terzi
In cosa consiste
Non tutto il recupero passa per lo stato passivo. Esistono due strumenti che operano al di fuori — o accanto — alla ripartizione concorsuale, e che possono valere più di qualsiasi percentuale di riparto.
Il primo è la compensazione. L’articolo 155 CCII, applicabile alla l.c.a. in virtù dell’articolo 304, consente al creditore che è anche debitore dell’impresa di opporre in compensazione i propri crediti verso di essa, anche se non scaduti prima dell’apertura della procedura, a condizione che i fatti genetici di entrambe le posizioni siano anteriori all’apertura. Il comma 2 esclude la compensazione se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore: è la norma che impedisce di “comprare” crediti a sconto per pagare con moneta concorsuale il proprio debito.
Il secondo è l’azione verso garanti e coobbligati: fideiussori, autori di garanzie autonome, soci illimitatamente responsabili ove esistano, condebitori solidali. L’apertura della l.c.a. blocca le azioni contro l’impresa, non quelle contro i terzi che hanno garantito il debito.
Quando ha senso
La compensazione si impone quando il creditore ha a sua volta un debito verso l’impresa in liquidazione: il fornitore che ha ricevuto in uso un locale di proprietà della cooperativa e non ha pagato gli ultimi canoni, il cliente che ha un saldo da versare per una commessa diversa, il professionista che deve restituire un acconto. In questi casi, anziché pagare per intero il proprio debito e poi insinuarsi per il proprio credito ricevendo una percentuale, il creditore estingue le due posizioni fino alla concorrenza.
L’azione verso i garanti si impone quando esiste una fideiussione — personale dell’amministratore, del socio, di un’altra società del gruppo — o una garanzia bancaria o assicurativa. La Cassazione, con la sentenza n. 15731 del 18 luglio 2011, ha esaminato proprio il caso di un fideiussore che invocava il beneficio della preventiva escussione del debitore principale posto in l.c.a., ritenendo che l’apertura della procedura concorsuale, in assenza di indicazione da parte del garante di beni del debitore utilmente aggredibili, non impedisse al creditore di rivolgersi a lui.
Un terzo scenario, più sottile, riguarda le azioni di mero accertamento. Con l’ordinanza n. 27796 del 2024 la Cassazione ha chiarito che le azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in l.c.a. possono essere proposte anche al di fuori della verifica concorsuale, purché il creditore dimostri un interesse specifico: ad esempio, la necessità di un accertamento da far valere verso un garante o un coobbligato.
Come si esegue, in sintesi
Per la compensazione, il passaggio decisivo è la forma. La compensazione si fa valere come eccezione, per paralizzare la richiesta di pagamento del commissario, e non come domanda di condanna: la sentenza n. 5937/2018 ha ribadito che la domanda riconvenzionale volta ad accertare e far pagare il credito verso l’impresa è improponibile fuori dal concorso. In pratica, il creditore oppone la compensazione quando il commissario gli chiede il pagamento, e si insinua al passivo solo per l’eventuale residuo.
Per le garanzie, il percorso segue le regole ordinarie: richiesta di pagamento al garante nei termini contrattuali e nel rispetto dell’articolo 1957 c.c. (che, salvo deroga, impone al creditore di agire entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale), eventuale decreto ingiuntivo, esecuzione sui beni del garante. Contemporaneamente il creditore partecipa al concorso per l’intero, coordinando ciò che incassa dal garante con ciò che riceve dai riparti.
Vantaggi
Il vantaggio della compensazione è aritmetico: ogni euro compensato è un euro recuperato al cento per cento, invece che nella percentuale — spesso modesta — riservata ai chirografari. Il vantaggio dell’azione verso i garanti è la velocità e l’indipendenza dai tempi della procedura: il garante in bonis può essere aggredito con gli strumenti esecutivi ordinari, senza attendere il piano di riparto.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è che entrambe le strade presuppongono condizioni non sempre presenti. La compensazione richiede reciprocità e anteriorità dei fatti genetici; se il debito del creditore è sorto dopo l’apertura (ad esempio verso il commissario in esercizio provvisorio), la compensazione concorsuale non opera e restano solo le regole civilistiche. Inoltre il commissario può contestare la liquidità o l’esistenza del credito opposto, aprendo un contenzioso. L’azione verso i garanti, a sua volta, dipende dalla solvibilità del garante e dalla validità della garanzia (forma, limiti di importo, decadenze): un fideiussore persona fisica gravato da debiti propri potrebbe a sua volta ricorrere a una procedura da sovraindebitamento, con effetti protettivi sul suo patrimonio. Infine c’è il tema del regresso: secondo l’ordinanza n. 5964 del 2025, resa proprio in un caso di l.c.a., il fideiussore che non ha ancora pagato non è titolare di alcun credito di regresso e non può insinuarsi con riserva; mentre, come chiarito dall’ordinanza n. 22775 del 13 luglio 2017, il fideiussore che paga dopo l’apertura della procedura subentra nel credito estinto nei limiti delle regole del concorso. Il creditore deve sapere che questi meccanismi incidono sul coordinamento tra ciò che incassa dal garante e ciò che riceve dalla procedura.
Il profilo ideale per le vie fuori dal concorso è quello del creditore che è anche debitore dell’impresa per rapporti anteriori, oppure che dispone di una garanzia valida e di un garante solvibile: per lui il concorso diventa un canale complementare, non l’unica speranza di incasso.
Due varianti che spostano l’equilibrio tra le opzioni
Prima di passare ai numeri, va soppesato che il confronto tra le tre strade non si presenta identico in ogni liquidazione coatta. Due situazioni, in particolare, modificano il peso relativo delle opzioni.
I crediti sorti dopo l’apertura della procedura. Chi ha lavorato o fornito beni al commissario dopo il provvedimento di liquidazione — ad esempio durante la prosecuzione temporanea dell’attività, o per la custodia e la manutenzione dei beni da liquidare — non è un creditore concorsuale come gli altri: il suo credito è, di regola, prededucibile, e va soddisfatto prima dei crediti anteriori. Anche questo credito, però, si tutela nelle forme della procedura e non con un’azione individuale contro l’impresa. Per il creditore in prededuzione la via amministrativa acquista un peso maggiore, perché il commissario ha interesse a mantenere rapporti regolari con chi sta collaborando alla liquidazione; la compensazione concorsuale, invece, non opera tra un credito prededucibile e un debito anteriore all’apertura, perché manca l’omogeneità temporale dei due rapporti. Il rovescio della medaglia è che la qualificazione stessa del credito come prededucibile può essere contestata, e allora il confronto si sposta inevitabilmente davanti al giudice.
Le liquidazioni di banche, intermediari e assicurazioni. Qui l’elemento dirimente è la legge speciale. Il Testo unico bancario e il Codice delle assicurazioni private disciplinano l’accertamento del passivo con termini, forme di comunicazione e rimedi propri, che prevalgono sulle regole generali del Codice della crisi. Le conseguenze pratiche sono rilevanti: i depositanti possono beneficiare dei sistemi di garanzia dei depositi entro i limiti previsti dalla legge, i clienti titolari di strumenti finanziari possono avanzare domande di restituzione anziché di semplice ammissione al passivo, e — come si è visto — la decisione del tribunale sull’opposizione è spesso impugnabile soltanto in Cassazione. A fronte di questo quadro, la via giurisdizionale si presenta più concentrata nel tempo ma meno indulgente verso gli errori di impostazione, e la via amministrativa richiede un’attenzione ancora maggiore alle forme e ai termini speciali. Anche i rapporti con le società cessionarie delle attività bancarie, frequenti nelle crisi degli istituti di credito, vanno esaminati con cura: occorre capire se il rapporto da cui nasce il credito è rimasto alla liquidazione o è passato al cessionario, perché da questo dipende contro chi rivolgere la pretesa.
Le opzioni alla prova dei conti
Le differenze tra le tre strade diventano evidenti solo quando si applicano agli stessi numeri. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili e percentuali di riparto puramente ipotetiche: servono a mostrare il meccanismo, non a prevedere l’esito di una procedura reale.
Dati di partenza comuni. Un’impresa artigiana ha eseguito lavori di manutenzione e fornito materiali a una società cooperativa. Il credito complessivo è di 47.380,62 €, documentato da sei fatture; di questa somma, 21.604,18 € corrispondono a lavorazioni eseguite direttamente dal titolare e dai suoi dipendenti, per le quali l’impresa ritiene di avere il privilegio generale sui mobili riconosciuto alle imprese artigiane dall’articolo 2751-bis, n. 5, c.c. Il provvedimento di liquidazione coatta della cooperativa è del 9 giugno 2026; il commissario viene nominato lo stesso giorno. Il 3 luglio 2026 l’impresa riceve la PEC prevista dall’articolo 308 CCII, che le riconosce 39.112,40 € in via interamente chirografaria: mancano due fatture per 8.268,22 € e non c’è traccia del privilegio. Ipotesi di riparto finale: 60% ai privilegiati artigiani, 11,4% ai chirografari.
Simulazione 1 — La via amministrativa giocata bene (e giocata male)
Il termine di quindici giorni per le osservazioni scade il 18 luglio 2026. L’impresa trasmette entro quella data una PEC con le due fatture mancanti, i documenti di trasporto, i verbali di fine lavori e la documentazione che attesta la propria iscrizione all’albo artigiani e la natura delle prestazioni. Il commissario accoglie le osservazioni e il 7 settembre 2026 — ultimo giorno utile entro i novanta dal provvedimento — deposita l’elenco con l’impresa ammessa per 47.380,62 €, di cui 21.604,18 € in privilegio e 25.776,44 € in chirografo.
Esito ipotetico al riparto finale: 21.604,18 € × 60% = 12.962,51 €; 25.776,44 € × 11,4% = 2.938,51 €. Totale: 15.901,02 €.
Se invece l’impresa non avesse inviato osservazioni e il commissario avesse confermato la comunicazione iniziale, l’ammissione sarebbe stata di 39.112,40 € in chirografo, con un incasso ipotetico di 4.458,81 €. Anche ipotizzando che l’impresa si accorga dell’errore dopo il deposito e presenti una domanda tardiva per le due fatture entro il 7 marzo 2027 (sei mesi dal deposito), resta il rischio di non partecipare agli eventuali riparti parziali già eseguiti nel frattempo; e per il privilegio negato sarebbe comunque necessaria l’opposizione nei trenta giorni. La differenza tra le due versioni della stessa strada supera gli 11.000 €.
Simulazione 2 — La via giurisdizionale quando il commissario dice no
Stessi dati, ma questa volta il commissario respinge le osservazioni: deposita il 7 settembre 2026 un elenco che ammette 39.112,40 € in chirografo e rigetta sia le due fatture sia il privilegio. Il 9 settembre arriva una prima PEC che si limita ad avvisare del deposito; il 14 settembre ne arriva una seconda con la copia integrale dello stato passivo e l’avviso della facoltà di proporre opposizione.
Alla luce dell’ordinanza n. 10003/2026, il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione completa, e cioè dal 14 settembre: l’opposizione andrebbe depositata entro il 14 ottobre 2026. La scelta prudente, tuttavia, è depositarla entro il 9 ottobre, così da non dover discutere della decorrenza. Il ricorso deve contenere tutte le prove: in l.c.a. il creditore può integrare quanto non prodotto davanti al commissario, ma è davanti al tribunale che la partita si gioca.
Se l’opposizione viene accolta, l’esito economico è lo stesso della simulazione 1 (15.901,02 €), ma con un differimento temporale: nei riparti eseguiti in pendenza del giudizio le somme corrispondenti alla parte contestata vengono accantonate, e l’impresa le riceve solo a decisione definitiva. Se viene respinta, l’impresa resta ammessa per 39.112,40 € in chirografo e sopporta le spese del giudizio, oltre al contributo unificato. Va soppesato, dunque, il rapporto tra la posta in gioco (circa 11.400 € di differenza ipotetica) e il rischio processuale, valutato sulla base della solidità delle prove sul privilegio.
Simulazione 3 — Compensazione e garanzia: quando il concorso diventa secondario
Stessi dati, con due elementi in più. Primo: l’impresa occupa da anni un magazzino di proprietà della cooperativa e non ha pagato canoni per 12.940,75 €, maturati tutti prima del 9 giugno 2026. Secondo: l’amministratore della cooperativa aveva rilasciato una fideiussione personale per i debiti verso l’impresa fino a 20.000 €.
Quando il commissario chiede il pagamento dei canoni, l’impresa eccepisce la compensazione ai sensi dell’articolo 155 CCII: entrambi i rapporti sono anteriori all’apertura e reciproci. Ipotizzando che la compensazione venga imputata alla parte chirografaria del credito, il residuo da far valere nel concorso è di 34.439,87 €, di cui 21.604,18 € privilegiati e 12.835,69 € chirografari.
Confronto ipotetico:
- senza compensazione, l’impresa paga 12.940,75 € al commissario e incassa dal riparto 15.901,02 €, con un saldo netto di 2.960,27 €;
- con la compensazione, non paga nulla e incassa dal riparto 12.962,51 € + 1.463,27 € = 14.425,78 €, con un saldo netto di 14.425,78 €.
La differenza, 11.465,51 €, è il valore economico dell’eccezione. A ciò si aggiunge la fideiussione: se l’impresa richiede tempestivamente il pagamento al garante — rispettando il termine dell’articolo 1957 c.c. o quello pattuito — può ottenere fino a 20.000 € al di fuori dei tempi della procedura, coordinando poi gli incassi per non superare il proprio credito complessivo. Il rovescio della medaglia: l’imputazione della compensazione e la validità della fideiussione possono essere contestate, e un garante con patrimonio insufficiente trasforma un vantaggio teorico in un nuovo contenzioso.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette in fila gli elementi che, nella pratica, pesano di più nella scelta. Non è una classifica: ogni colonna descrive una strada che, in determinate condizioni, è la migliore. I costi indicati sono soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge; la loro misura concreta dipende dal valore e dalla natura del procedimento. Le tre opzioni, inoltre, non sono alternative in senso stretto: la via amministrativa è quasi sempre il primo passo, e le altre due vi si affiancano o vi subentrano.
| Criterio | Opzione 1 — Via amministrativa (commissario) | Opzione 2 — Via giurisdizionale (opposizione) | Opzione 3 — Fuori dal concorso (compensazione / garanti) |
|---|---|---|---|
| Termini | 15 giorni dalla PEC per osservazioni; tardive entro 6 mesi dal deposito dell’elenco; ultratardive entro 60 giorni dalla fine dell’impedimento | 30 giorni dalla comunicazione completa dello stato passivo; ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto | Compensazione: eccezione alla richiesta del commissario; garanzie: termini contrattuali e art. 1957 c.c. |
| Tempi per l’esito | Brevi: l’elenco va formato entro 90 giorni dal provvedimento (salvo leggi speciali) | Lunghi: giudizio camerale più eventuale fase di legittimità | Compensazione: immediata se non contestata; garanzie: tempi dell’azione ordinaria |
| Complessità | Documentale; nessun giudizio | Processuale: ricorso, prove, udienza, eventuale Cassazione | Variabile: semplice per la compensazione pacifica, alta per garanzie contestate |
| Chi decide | Il commissario, organo della procedura | Il tribunale in composizione collegiale | Il giudice ordinario, se la questione diventa lite |
| Costi di giustizia | Nessuno | Contributo unificato secondo il d.P.R. 115/2002 | Nessuno per l’eccezione stragiudiziale; contributo unificato per le eventuali azioni contro il garante |
| Rischi in caso di esito negativo | Rigetto e necessità di passare all’opposizione nei 30 giorni | Condanna alle spese; stato passivo definitivo | Contestazione della compensazione; insolvenza o difese del garante |
| Effetti sull’incasso | Partecipazione a tutti i riparti dall’inizio | Accantonamento in pendenza di giudizio | Recupero al 100% della parte compensata; incasso diretto dal garante |
| Reversibilità | Alta finché l’elenco non è depositato | Bassa: decorso il termine, lo stato passivo è intangibile | Media: la compensazione eccepita può essere discussa; l’azione sul garante può essere modulata |
I criteri per scegliere
Nessuna di queste strade è giusta o sbagliata in astratto. Ciò che conta è la combinazione dei fattori presenti nel singolo caso. Esistono però criteri che, nella pratica, orientano la decisione in modo abbastanza affidabile.
Primo criterio: lo stato della procedura nel momento in cui il creditore si muove. Se il commissario non ha ancora depositato l’elenco, la via amministrativa è generalmente quella che offre il miglior rapporto tra impegno e risultato: le osservazioni costano solo lavoro documentale e intervengono quando il commissario può ancora correggersi. Se l’elenco è già stato depositato e il credito è stato escluso o ridotto, il baricentro si sposta sull’opposizione, e il calendario diventa l’elemento dirimente. Se sono passati più di sei mesi dal deposito, la domanda ultratardiva è percorribile solo se si può dimostrare di non aver saputo della procedura per causa non imputabile.
Secondo criterio: la qualità della prova. Un credito che si regge su contratti firmati, fatture accettate, documenti di trasporto e corrispondenza ha buone probabilità di essere riconosciuto già dal commissario. Un credito risarcitorio, contestato o fondato su accordi verbali, generalmente richiede un giudice terzo. A fronte di una prova fragile, l’opposizione va soppesata con cautela: il rischio di condanna alle spese è concreto.
Terzo criterio: il rango del credito. Quando in gioco c’è un privilegio — dell’artigiano, del professionista, del lavoratore, della cooperativa agricola — la posta economica si moltiplica, perché la percentuale riservata ai privilegiati è di regola molto superiore a quella dei chirografari. Se il commissario ha negato il privilegio, anche un credito di importo contenuto può giustificare un’opposizione.
Quarto criterio: la presenza di posizioni reciproche o di garanzie. Se il creditore è anche debitore dell’impresa per rapporti anteriori, la compensazione va valutata prima di qualsiasi pagamento al commissario: una volta pagato, il vantaggio è perduto. Se esiste un garante solvibile, l’azione verso di lui va avviata nei termini, indipendentemente da quanto accade nella procedura.
Quinto criterio: la natura dell’impresa in liquidazione. Banche, intermediari e compagnie assicurative seguono regole speciali (TUB e Codice delle assicurazioni private) con termini e rimedi propri; enti pubblici e consorzi pongono talvolta problemi di giurisdizione amministrativa; le cooperative presentano spesso crediti dei soci e dei lavoratori con regole specifiche. La stessa strada, in procedure diverse, ha un peso diverso.
Va infine soppesato un aspetto di calendario che molti trascurano. La sospensione feriale dei termini processuali opera soltanto dal 1° al 31 agosto, ma nelle procedure concorsuali la sua applicabilità ai singoli termini non è sempre pacifica: la scelta prudente è calcolare ogni scadenza come se la sospensione non operasse, e non fare affidamento su quei trentuno giorni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, segue questi recuperi impostando la strategia sin dalla prima PEC del commissario, perché la scelta fatta nei primi quindici giorni è quella che andrà poi difesa davanti al tribunale e, se necessario, in Cassazione.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà del percorso? In larga misura sì, perché le tre opzioni non si escludono. Si possono presentare osservazioni al commissario e, se respinte, proporre opposizione; si può eccepire la compensazione e insinuarsi per il residuo; si può agire contro il garante e partecipare comunque al concorso. Ciò che non si può fare è recuperare i termini perduti: chi lascia scadere i trenta giorni per l’opposizione non può tornare indietro.
E se scelgo la strada sbagliata? Dipende da quale errore si commette. Optare per la via amministrativa quando sarebbe servita l’opposizione, se i termini non sono scaduti, si corregge. Proporre una domanda di condanna contro l’impresa davanti al giudice ordinario, invece di partecipare al concorso, porta a una declaratoria di improponibilità e a tempo perso. Pagare il proprio debito al commissario senza eccepire la compensazione è, nella maggior parte dei casi, un errore senza rimedio.
Ho una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo: devo comunque insinuarmi? Sì. Il titolo ottenuto contro l’impresa è una prova forte del credito, ma non sostituisce la partecipazione al concorso: senza ammissione allo stato passivo non si partecipa ai riparti. Il titolo va fatto valere nelle osservazioni o nella domanda al commissario.
Il commissario non mi ha mai scritto: ho perso tutto? No. L’articolo 309 CCII consente ai creditori non avvisati di presentare domanda, e l’articolo 310, comma 1-bis, ammette domande tardive e — in presenza di una causa non imputabile — anche oltre i sei mesi. Secondo la Cassazione, il mancato avviso è proprio una causa non imputabile, salvo che il commissario dimostri che il creditore conosceva la procedura.
Gli interessi continuano a maturare? Ai fini del concorso, il corso degli interessi sui crediti chirografari è sospeso dall’apertura della procedura; per i privilegiati valgono regole particolari. Fuori dal concorso gli interessi continuano a maturare nei rapporti con eventuali coobbligati e garanti, e la Cassazione ha chiarito che la loro prescrizione resta interrotta per tutta la durata della procedura.
Sono un lavoratore dell’impresa in liquidazione: valgono le stesse regole? Il percorso di accertamento è lo stesso, ma i crediti di lavoro godono del privilegio dell’articolo 2751-bis, n. 1, c.c., e per il trattamento di fine rapporto e le ultime retribuzioni può intervenire il Fondo di garanzia gestito dall’INPS, che di regola presuppone l’ammissione del credito allo stato passivo divenuto esecutivo. Per questo, anche per il lavoratore, la cura delle osservazioni al commissario è il primo passo.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna illumina. I principi sono riformulati in sintesi e vanno sempre verificati alla luce del testo integrale e della disciplina applicabile alla singola procedura (legge fallimentare o Codice della crisi, regole speciali bancarie e assicurative).
Per la via amministrativa
Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza 29 settembre 2021, n. 26396. Il mancato avviso al creditore da parte del commissario integra una causa non imputabile del ritardo nella presentazione della domanda “supertardiva”; grava sul commissario l’onere di dimostrare che il creditore aveva comunque saputo della procedura, mentre la sola pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale non basta. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per chi scopre tardi la l.c.a.
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6060. La domanda per gli interessi moratori, se non è una semplice componente della pretesa principale, è autonoma rispetto a quella per il capitale e può essere proposta anche dopo l’ammissione definitiva di quest’ultimo; lo stato passivo della l.c.a., formato dal commissario, ha funzione di pubblicità e non di giudicato. Rilevanza: conferma la flessibilità della fase amministrativa e la possibilità di recuperare voci inizialmente trascurate.
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 9 luglio 2020, n. 14527. Nelle procedure governate dal commissario, l’esecutività dello stato passivo interrompe la prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, anche per i creditori ammessi direttamente sulla base della comunicazione del commissario; gli interessi continuano a maturare al di fuori del concorso. Rilevanza: chiarisce che l’ammissione tramite la via amministrativa protegge il credito anche nel tempo.
Corte costituzionale, sentenza n. 87 del 1969. Esaminando le norme della legge fallimentare sull’accertamento del passivo nella l.c.a., la Corte ha ricostruito il sistema come articolato in una fase amministrativa necessaria, affidata al commissario, e in una fase giurisdizionale soltanto eventuale. Rilevanza: è il fondamento della distinzione tra via amministrativa e via giurisdizionale su cui si basa l’intero confronto.
Per la via giurisdizionale
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 10003 del 2026. Il termine di trenta giorni per l’opposizione allo stato passivo della l.c.a. decorre dalla comunicazione che trasmette la copia integrale dell’elenco dei crediti ammessi e respinti, non da un mero avviso di avvenuto deposito; una comunicazione successiva completa può fondare un legittimo affidamento del creditore. Rilevanza: è decisiva per calcolare correttamente il termine dell’opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 3 aprile 2025, n. 8883. Nelle l.c.a. bancarie regolate dal TUB come modificato dal D.Lgs. 181/2015, la decisione del tribunale sull’opposizione allo stato passivo è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione, non con l’appello. Rilevanza: chi si oppone allo stato passivo di una banca dispone di un solo grado di merito, e deve costruire lì tutta la prova.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 33944 del 2023. Se il credito di cui si chiede l’ammissione è contestato e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, gli organi della procedura devono considerarlo come credito condizionale, in attesa della decisione del giudice competente. Rilevanza: tutela i creditori di enti e consorzi in l.c.a. con pretese nate da rapporti pubblicistici, come gli appalti.
Per le vie fuori dal concorso
Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 12 marzo 2018, n. 5937. Se l’impresa è posta in l.c.a. durante un giudizio, la domanda di accertamento e pagamento del credito verso di essa diventa improponibile, anche quando è proposta come riconvenzionale per un credito opposto in compensazione. Rilevanza: la compensazione va fatta valere come eccezione difensiva, non come domanda di condanna.
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 18 luglio 2011, n. 15731. In presenza della l.c.a. del debitore principale, e in mancanza di indicazione da parte del fideiussore di beni del debitore utilmente aggredibili, il beneficio della preventiva escussione non impedisce al creditore di agire contro il garante. Rilevanza: apre la strada al recupero diretto sul fideiussore.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 27796 del 2024. Le azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in l.c.a. possono essere proposte al di fuori della verifica concorsuale del passivo, purché sussista un interesse specifico del creditore. Rilevanza: consente, in casi mirati, di ottenere accertamenti utili verso terzi senza passare dallo stato passivo.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 5964 del 2025. Il fideiussore che non ha ancora pagato il creditore garantito non è titolare di un credito di regresso e non può insinuarsi con riserva al passivo; il pagamento è il fatto costitutivo del regresso. Il caso riguardava una società in l.c.a. Rilevanza: aiuta il creditore a prevedere come si muoverà il garante e a coordinare gli incassi.
Corte di Cassazione, Sez. VI-1, ordinanza 13 luglio 2017, n. 22775. Il fideiussore che paga integralmente il creditore dopo l’apertura della procedura del debitore principale acquista un credito di regresso di natura concorsuale, perché subentra nel credito estinto, e può esercitarlo nei limiti delle regole del concorso. Rilevanza: completa il quadro dei rapporti tra creditore, garante e procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una liquidazione coatta amministrativa il creditore non ha bisogno di indicazioni generiche, ma di una strategia costruita sul calendario della procedura e sui documenti del caso concreto. Questi sono gli strumenti con cui lo Studio interviene.
- Ricostruiamo il calendario della procedura: individuiamo la data del provvedimento di liquidazione, la nomina del commissario, la data di ricezione di ogni PEC e il termine che ne discende, distinguendo gli avvisi generici dalle comunicazioni complete che fanno decorrere i termini.
- Confrontiamo la comunicazione del commissario con la contabilità del creditore, fattura per fattura, individuando importi mancanti, interessi non computati e privilegi non riconosciuti.
- Redigiamo osservazioni e domande documentate da trasmettere al commissario nei quindici giorni o, se la comunicazione non è mai arrivata, ai sensi dell’articolo 309 CCII.
- Verifichiamo i presupposti della domanda tardiva o ultratardiva, raccogliendo gli elementi che dimostrano la causa non imputabile del ritardo.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, soppesando la qualità della prova, il rango del credito e il rischio processuale prima di proporre un’opposizione o un’impugnazione.
- Proponiamo e seguiamo l’opposizione allo stato passivo e, se necessario, l’impugnazione dei crediti altrui o la revocazione, costruendo nel giudizio di merito l’intero corredo probatorio.
- Analizziamo le posizioni reciproche tra creditore e impresa per individuare i crediti compensabili ai sensi dell’articolo 155 CCII e impostare l’eccezione di compensazione prima di qualsiasi pagamento.
- Verifichiamo le garanzie esistenti — fideiussioni, garanzie autonome, coobbligazioni — controllandone validità, limiti e decadenze, e avviamo nei termini le azioni contro i garanti.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, per la lettura delle scritture contabili dell’impresa in liquidazione, la quantificazione degli interessi e la gestione degli incassi tra procedura e garanti.
- Assicuriamo la continuità della strategia fino all’ultimo grado: la stessa linea difensiva impostata davanti al commissario viene sostenuta davanti al tribunale e, ove occorra, in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una liquidazione coatta, la leva che pesa di più è la continuità di strategia fino in Cassazione. La scelta compiuta nei primi giorni — cosa scrivere nelle osservazioni, quali documenti produrre, quale rango rivendicare — è la stessa che andrà difesa davanti al tribunale e, nelle procedure bancarie, direttamente davanti alla Suprema Corte. Avere lo stesso difensore, abilitato al patrocinio in Cassazione, dalla prima PEC all’ultimo grado significa non dover ricostruire la linea difensiva a ogni passaggio e non perdere argomenti lungo la strada. L’esperienza di Esperto Negoziatore consente di leggere la procedura con gli occhi di chi conosce dall’interno la gestione delle imprese in crisi; quella di Gestore della crisi e di fiduciario OCC torna utile quando il garante da escutere è una persona fisica che potrebbe accedere a una procedura da sovraindebitamento.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — permette di affrontare in un’unica regia la parte giuridica e quella contabile del recupero, che in una l.c.a. sono inseparabili: il passivo nasce dalle scritture dell’impresa, e chi non sa leggerle difficilmente riesce a contestarle.
Chiusura: la scelta giusta dipende dal tuo caso
Recuperare un credito verso un’impresa in liquidazione coatta amministrativa non significa scegliere una volta per tutte tra commissario, tribunale e garanti: significa capire, nel momento giusto, quale combinazione di queste strade si adatta al credito concreto. Le osservazioni al commissario sono quasi sempre il primo passo; l’opposizione diventa necessaria quando il commissario chiude la porta; la compensazione e le garanzie possono valere più dell’intero riparto. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un termine di quindici o trenta giorni lasciato scadere, o un debito pagato senza eccepire la compensazione, non si recuperano più.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché essa richiede, insieme, la conoscenza delle procedure di crisi d’impresa che l’Avvocato possiede come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, la capacità di sostenere il contenzioso sullo stato passivo fino all’ultimo grado che gli deriva dall’abilitazione di cassazionista, e il supporto dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario quando la procedura riguarda banche e intermediari o quando il recupero passa per garanzie bancarie.
📩 Il termine per le tue osservazioni potrebbe essere già in corso: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.
