Impresa Che Non Riesce Più A Rispettare Il Piano Attestato Di Risanamento: Cosa Succede Ai Pagamenti Già Fatti?

Un’impresa in difficoltà ha predisposto un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). In esecuzione del piano ha pagato fornitori, rimborsato rate, concesso garanzie alla banca che ha erogato nuova finanza. Poi i ricavi non arrivano, un cliente importante si ritira, i flussi di cassa si allontanano dalle previsioni. Il piano non è più rispettato.

La domanda che si pongono l’imprenditore, gli amministratori e i creditori che hanno incassato è sempre la stessa: quei pagamenti restano fermi o possono essere rimessi in discussione? La risposta dipende da una distinzione tecnica precisa. Il rischio principale non è il fallimento del piano in sé, ma l’apertura di una liquidazione giudiziale in cui il curatore contesti che il piano fosse inidoneo fin dall’inizio, o che i pagamenti non ne fossero davvero esecuzione: in quel caso le somme incassate possono dover essere restituite.

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Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia per una ragione concreta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la costruzione e la gestione dei percorsi di risanamento stragiudiziale e la loro tenuta quando l’impresa scivola verso la liquidazione. Le controversie sull’esenzione da revocatoria, inoltre, si decidono spesso davanti alla Corte di Cassazione sui criteri del giudizio “ex ante”: la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la causa con la stessa linea fino all’ultimo grado. Lo staff multidisciplinare di diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato interviene quando la controparte è una banca finanziatrice del piano.

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Inquadramento normativo: piano attestato, esenzione da revocatoria ed esenzione penale

Sul piano normativo, il piano attestato di risanamento è disciplinato dall’art. 56 CCII, rubricato “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”. La norma consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria.

La definizione essenziale è questa: il piano attestato è uno strumento stragiudiziale, privo di omologazione e di misure protettive, la cui utilità giuridica si manifesta soprattutto se il risanamento fallisce, perché stabilizza gli atti compiuti in sua esecuzione.

La disciplina prevede quattro elementi strutturali:

  • data certa del piano e contenuto minimo analitico (art. 56, comma 2): situazione economico-patrimoniale e finanziaria, cause della crisi, strategie di intervento e tempi, elenco dei creditori e delle risorse destinate al loro soddisfacimento, eventuale nuova finanza, piano industriale;
  • attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità economica del piano (art. 56, comma 3);
  • facoltà di pubblicazione del piano, dell’attestazione e degli accordi nel registro delle imprese, su richiesta del debitore (art. 56, comma 4);
  • obbligo che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione siano provati per iscritto e abbiano data certa (art. 56, comma 5).

Gli effetti sono collocati in altre norme. Il primo è l’esenzione da revocatoria dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII: non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati. La stessa disposizione chiarisce che l’esclusione opera anche rispetto alla revocatoria ordinaria, e introduce un limite: l’esenzione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia.

Il secondo effetto è penale. L’art. 324 CCII esclude l’applicazione delle norme sulla bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3) e sulla bancarotta semplice (art. 323) per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano attestato. Sul versante opposto, l’art. 342 CCII punisce il professionista che, nelle attestazioni, espone informazioni false od omette informazioni rilevanti.

La ratio è chiara. Il legislatore vuole incentivare i terzi a sostenere un’impresa in crisi: un fornitore che continua a consegnare, una banca che eroga nuova finanza, un creditore che accetta un piano di rientro. Senza esenzione, chi riceve pagamenti o garanzie da un’impresa notoriamente in difficoltà sarebbe esposto alla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. L’esenzione toglie questo rischio, ma solo a chi ha operato dentro un piano serio.

Va precisato che l’istituto non va confuso con gli istituti affini. Un esempio rende la distinzione evidente. Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) il tribunale omologa l’accordo dopo un controllo pubblico: gli atti esecutivi di un accordo omologato godono di una stabilità che deriva dal provvedimento giudiziale. Nel piano attestato nessun giudice interviene prima: il controllo sull’idoneità del piano arriva solo dopo, se e quando il curatore agisce in revocatoria. Per questo la giurisprudenza ha costruito un sindacato giudiziale specifico, che costituisce il cuore della risposta alla domanda del titolo.

La regola, per la legge fallimentare, era contenuta nell’art. 67, comma 3, lett. d), R.D. 267/1942. Le pronunce di legittimità rese su quella norma restano il riferimento interpretativo anche per il Codice, perché i presupposti dell’esenzione sono rimasti sostanzialmente invariati, con due novità: l’estensione espressa alla revocatoria ordinaria e la clausola sul dolo o la colpa grave conosciuti dal creditore.


Requisiti e termini: quando i pagamenti restano stabili

In termini operativi, i pagamenti già eseguiti in attuazione di un piano poi non rispettato restano al riparo dalla revocatoria solo se ricorrono, tutti insieme, i requisiti che seguono. È sufficiente che ne manchi uno perché l’esenzione cada e l’atto torni soggetto alle regole ordinarie.

1. Esistenza di un piano con data certa anteriore all’atto. Il piano e l’attestazione devono avere data certa, e questa deve precedere il pagamento. Un pagamento eseguito prima della data certa del piano, o prima dell’attestazione, non è esecutivo di un piano attestato: in quel momento il piano attestato non esisteva ancora come fattispecie legale.

2. Attestazione di un professionista indipendente. L’attestazione deve riguardare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica. Un’attestazione lacunosa o costruita su dati non verificati espone l’esenzione alla contestazione del curatore, sia sotto il profilo dell’idoneità del piano sia sotto quello della colpa grave dell’attestatore.

3. Idoneità del piano valutata ex ante. Il piano deve apparire idoneo al risanamento al momento in cui è stato predisposto. Il giudice non valuta i risultati ottenuti, ma verifica se il piano fosse, già allora, assolutamente ed evidentemente inadatto allo scopo. Il solo insuccesso del piano non basta a far cadere l’esenzione.

4. Atto esecutivo e indicato nel piano. Il pagamento deve essere stato eseguito in attuazione del piano e risultare indicato in esso. I pagamenti eseguiti “durante” il piano ma estranei alle sue previsioni non sono coperti.

5. Forma scritta e data certa dell’atto. Ai sensi dell’art. 56, comma 5, CCII gli atti unilaterali e i contratti esecutivi devono essere provati per iscritto e avere data certa.

6. Assenza di dolo o colpa grave conosciuti dal creditore. Se il curatore dimostra il dolo o la colpa grave dell’attestatore, oppure il dolo o la colpa grave del debitore conosciuti dal creditore al momento dell’atto, l’esenzione non opera.

Quanto ai termini, va distinto tra periodi sospetti (che stabiliscono quali atti sono astrattamente revocabili) e termini per agire (che stabiliscono entro quando il curatore può farlo). I periodi sospetti si calcolano a ritroso dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale. Il termine per l’azione del curatore è di decadenza: tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e, comunque, non oltre cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII).

Sul versante della sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto, va precisato che essa riguarda i termini processuali e non si applica ai termini sostanziali di decadenza come quello dell’art. 170 CCII. Per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, inoltre, l’art. 9 CCII ne esclude in via generale l’applicazione: il termine per l’opposizione allo stato passivo, ad esempio, corre anche nel mese di agosto.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Data certa del piano e dell’attestazioneDeve precedere ogni atto esecutivoRequisito sostanzialeL’atto anteriore non è esecutivo del piano: niente esenzione
Periodo sospetto per atti anormali (art. 166, c. 1)Un anno a ritroso dal deposito della domandaSostanzialeAtti revocabili salvo prova contraria del terzo sull’insolvenza
Periodo sospetto per pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (art. 166, c. 2)Sei mesi a ritroso dal deposito della domandaSostanzialeRevocabili se il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza
Azione revocatoria del curatore (art. 170)Tre anni dall’apertura della liquidazione; massimo cinque anni dall’attoDecadenzaAzione improponibile per decorso del termine
Revocatoria ordinaria (art. 2903 c.c.)Cinque anni dalla data dell’attoPrescrizioneAzione prescritta
Opposizione allo stato passivo (artt. 206-207 CCII)30 giorni dalla comunicazione dell’esitoPerentorioEsclusione o degradazione del credito definitiva

Il termine più critico per il creditore che ha incassato è il trentesimo giorno dalla comunicazione dello stato passivo: se il curatore ha sollevato l’eccezione revocatoria in sede di verifica e il creditore non si oppone, la degradazione o l’esclusione del credito diventano definitive.

Come si leggono in concreto i periodi sospetti

In termini operativi, il calcolo segue sempre lo stesso ordine. Prima si individua la data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale: non la data della sentenza di apertura, ma quella del deposito. Poi si contano a ritroso sei mesi per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e un anno per gli atti anormali. Infine si collocano su questa linea temporale tutte le uscite dell’impresa: pagamenti, garanzie, compensazioni, cessioni di credito.

Va precisato che un atto collocato fuori dal periodo sospetto non è soggetto alla revocatoria concorsuale dell’art. 166, ma può restare esposto alla revocatoria ordinaria che il curatore esercita ai sensi dell’art. 165 CCII, con i presupposti dell’art. 2901 c.c. È proprio su questo terreno che l’esenzione per gli atti esecutivi del piano attestato mostra la sua utilità maggiore: il Codice la estende espressamente anche all’azione ordinaria, che non conosce periodi sospetti brevi.

Un secondo profilo riguarda le date. Il pagamento si considera compiuto quando la somma entra nella disponibilità del creditore; la garanzia ipotecaria, quando è iscritta. Per gli atti esecutivi del piano, inoltre, conta la data certa dell’atto, che l’art. 56, comma 5, CCII richiede espressamente. Un bonifico tracciato o un atto notarile risolvono il problema; una scrittura privata non registrata e non trasmessa con PEC, no.

La disciplina prevede, infine, che la conoscenza dello stato di insolvenza sia accertata con riferimento al momento dell’atto. Per i pagamenti normali è il curatore a doverla provare; per gli atti anormali è il terzo a dover dimostrare di non conoscerla. Questa distribuzione dell’onere cambia radicalmente la strategia difensiva del creditore, ed è il motivo per cui la qualificazione dell’atto viene prima di qualsiasi altra valutazione.


Procedura passo-passo: cosa accade ai pagamenti quando il piano salta

La procedura che porta alla possibile restituzione dei pagamenti non è automatica. Si articola in fasi distinte, ciascuna con soggetti, atti e organi diversi.

1. Lo scostamento dal piano. Il piano non è più rispettato: incassi inferiori, ritardi nei pagamenti programmati, creditori aderenti che non ricevono le rate. In questa fase non accade nulla di automatico sul piano giuridico. Il piano attestato non viene “revocato” da nessun giudice, perché nessun giudice lo ha mai approvato. I rapporti con i creditori aderenti seguono le regole contrattuali degli accordi esecutivi: risoluzione per inadempimento, clausole di decadenza dal beneficio, eventuali clausole di reviviscenza del credito originario.

2. La scelta dell’imprenditore. L’imprenditore può aggiornare il piano (nuova versione, nuova data certa e, se le modifiche incidono sulla fattibilità, nuova attestazione), accedere a uno strumento diverso (composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo) oppure continuare senza modifiche. L’avvertenza decisiva è che continuare a pagare in esecuzione di un piano che i numeri hanno già smentito espone ogni nuovo atto al rischio di non essere più considerato esecutivo di un piano idoneo. Il creditore che riceve un pagamento quando l’inattuabilità del piano è ormai evidente può essere ritenuto consapevole di quella situazione.

3. L’apertura della liquidazione giudiziale. Se la crisi diventa irreversibile, il tribunale competente apre la liquidazione giudiziale su domanda del debitore, di un creditore o del pubblico ministero. La competenza appartiene al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per le imprese di maggiori dimensioni la competenza è del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa. La data di deposito della domanda è il punto da cui si calcolano a ritroso i periodi sospetti.

4. L’esame del curatore. Il curatore ricostruisce i flussi in uscita del periodo sospetto e individua gli atti potenzialmente revocabili. Per i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano attestato, verifica la data certa del piano e dell’attestazione, la presenza dell’atto tra quelli indicati nel piano, la qualità dell’attestazione, la coerenza dei dati con la contabilità.

5. L’azione o l’eccezione revocatoria. Il curatore ha due strade. Può promuovere un’azione revocatoria davanti al tribunale che ha aperto la liquidazione, con atto di citazione nei confronti del creditore che ha incassato. Oppure, se quel creditore chiede l’ammissione al passivo, può sollevare l’eccezione revocatoria in sede di verifica dei crediti, per esempio per escludere il privilegio ipotecario concesso in esecuzione del piano.

6. La difesa del creditore. Il creditore che invoca l’esenzione ha l’onere di provarla. Deve produrre il piano integrale, sottoscritto dal debitore, con l’attestazione e la prova della data certa; deve dimostrare che l’atto era indicato nel piano e ne costituiva esecuzione. La Cassazione ha chiarito che un piano non prodotto per intero o privo della sottoscrizione del debitore non consente di ritenere provata l’esenzione. Il punto in cui più spesso si sbaglia è questo: il creditore confida nell’esistenza del piano ma non conserva la documentazione completa, e scopre anni dopo di non poter provare ciò che dava per scontato.

7. Il giudizio di idoneità ex ante. Il giudice valuta se il piano, al momento della sua predisposizione e con riferimento alla posizione professionale del creditore che invoca l’esenzione, fosse evidentemente inidoneo. Il giudizio è condotto “in negativo”: non si chiede se il piano fosse ottimo, ma se fosse manifestamente inadatto. Una banca, che dispone di strumenti di analisi qualificati, viene valutata con un parametro più rigoroso di un piccolo fornitore.

8. La verifica del dolo o della colpa grave. In aggiunta, nel regime del Codice, il curatore può dimostrare il dolo o la colpa grave dell’attestatore, oppure il dolo o la colpa grave del debitore noti al creditore. Si tratta di una prova a carico del curatore, distinta dal giudizio di idoneità.

9. Gli effetti della revoca. Se la revocatoria è accolta, il creditore deve restituire alla massa quanto ricevuto. Ai sensi dell’art. 171 CCII, chi ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo per il suo eventuale credito, in concorso con gli altri creditori. In concreto, il pagamento integrale incassato si trasforma in una quota di riparto, spesso molto inferiore.

10. Le impugnazioni. La sentenza sulla revocatoria è appellabile; il decreto sull’opposizione allo stato passivo è ricorribile per Cassazione. Le questioni sull’idoneità ex ante, sul parametro del terzo contraente e sull’onere della prova sono tipicamente questioni di diritto, che arrivano spesso in sede di legittimità.

In termini operativi, la tenuta dei pagamenti dipende in larga parte da ciò che le parti conservano. Per l’impresa e per ciascun creditore che ha incassato in esecuzione del piano, il fascicolo minimo comprende:

  • il piano nella versione integrale, sottoscritto dal debitore, con la prova della data certa (PEC, registrazione, atto notarile o altro mezzo idoneo);
  • la relazione di attestazione, con la data certa e l’indicazione dei requisiti di indipendenza del professionista;
  • ogni eventuale versione aggiornata del piano e la relativa attestazione, con la descrizione delle modifiche;
  • gli accordi esecutivi conclusi con i creditori, in forma scritta e con data certa;
  • la prova di ciascun pagamento (contabili bancarie) e il collegamento con la voce del piano che lo prevede;
  • i report periodici di monitoraggio sull’andamento del piano e sugli scostamenti rilevati.

Va precisato che questa documentazione serve a due fini distinti. Da un lato prova i requisiti formali dell’esenzione, la cui dimostrazione grava sul creditore. Dall’altro consente di ricostruire, a distanza di anni, quale fosse la situazione conoscibile al momento del piano e di ciascun atto: è su questa ricostruzione che si fonda il giudizio ex ante. Un piano ragionevole ma non documentato, davanti al curatore, vale quanto un piano inesistente.

Sul piano soggettivo, infine, il rischio non è identico per tutti. Il fornitore di piccole dimensioni, privo di strumenti di analisi, viene valutato con un parametro meno rigoroso di quello applicato a un istituto di credito che ha condotto un’istruttoria sul piano. Per la banca, l’istruttoria interna è al tempo stesso una tutela e un rischio: dimostra la diligenza, ma può anche documentare la conoscenza delle criticità.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le due simulazioni che seguono sono esempi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, utili a mostrare come si applicano i requisiti e i termini illustrati. Non corrispondono a casi reali.

Esempio di calcolo n. 1 — Piano ragionevole, risanamento non riuscito

Ipotesi: una società manifatturiera predispone un piano attestato con data certa al 14 marzo 2024; l’attestazione acquista data certa il 2 aprile 2024. Il piano indica espressamente:

  • il pagamento dilazionato di 37.860 € a un fornitore strategico in sei rate mensili, da maggio a ottobre 2024;
  • un finanziamento bancario di 412.500 € assistito da ipoteca su un capannone, stipulato con atto notarile del 18 aprile 2024.

A fine 2024 un cliente che valeva il 34% del fatturato recede dal contratto. Il piano non è più rispettato dal febbraio 2025. Il 9 giugno 2025 la società deposita domanda di apertura della liquidazione giudiziale, aperta il 22 luglio 2025.

Sviluppo:

  • Il periodo sospetto semestrale va dal 9 dicembre 2024 al 9 giugno 2025. Le sei rate al fornitore (maggio-ottobre 2024) cadono fuori dal semestre: per esse la revocatoria ex art. 166, comma 2, non è nemmeno astrattamente esperibile.
  • L’ipoteca è stata iscritta ad aprile 2024, contestualmente al finanziamento. Rientra nel periodo annuale solo se compiuta dopo il 9 giugno 2024: non vi rientra. Il curatore potrebbe però tentare la revocatoria ordinaria, per la quale l’esenzione opera comunque se l’atto è esecutivo di un piano idoneo.
  • Il curatore deve agire entro il 22 luglio 2028 (tre anni dall’apertura), e comunque non oltre cinque anni da ciascun atto.

Esito: se piano e attestazione erano coerenti con i dati disponibili a marzo 2024, il piano non era evidentemente inidoneo. La perdita del cliente è un evento sopravvenuto. Il finanziamento e l’ipoteca restano stabili; la banca concorre in via ipotecaria sul ricavato del capannone.

Variante: il 28 aprile 2025, quando il piano è già saltato, la società paga 18.740 € a un creditore non indicato nel piano. Il pagamento cade nel semestre sospetto e non è coperto dall’esenzione, perché non è esecutivo del piano. Se il curatore prova che il creditore conosceva lo stato di insolvenza, la somma va restituita e il creditore viene ammesso al passivo per il suo credito.

Esempio di calcolo n. 2 — Attestazione costruita su crediti inesigibili

Ipotesi: una società di distribuzione predispone un piano con data certa al 5 settembre 2024, attestato il 19 settembre 2024. Il piano fonda la fattibilità su crediti commerciali iscritti per 1.284.300 €, di cui il 61% scaduto da oltre diciotto mesi e mai svalutato. La banca finanziatrice ottiene un’ipoteca a garanzia di 296.400 € con atto del 3 ottobre 2024. Dalla documentazione istruttoria della banca risulta che essa conosceva l’anzianità dei crediti.

La liquidazione giudiziale si apre il 14 maggio 2025, su domanda depositata il 27 marzo 2025.

Sviluppo:

  • L’ipoteca è iscritta entro l’anno anteriore al deposito (27 marzo 2024 – 27 marzo 2025): è astrattamente revocabile.
  • Il curatore sostiene due tesi cumulative: il piano era evidentemente inidoneo ex ante, perché la sua tenuta dipendeva da crediti in larga parte inesigibili; l’attestatore ha agito con colpa grave omettendo la svalutazione, e la banca ne era a conoscenza.
  • In sede di verifica, il curatore solleva l’eccezione revocatoria contro il privilegio ipotecario. La banca ha 30 giorni dalla comunicazione dell’esito per proporre opposizione allo stato passivo.

Esito: se l’eccezione è accolta, la banca è ammessa al passivo in via chirografaria. Con un riparto stimato all’11% per i chirografari, la banca recupererebbe circa 32.604 € invece di quanto garantito dall’ipoteca. Per la banca, la difesa si gioca sulla prova della ragionevolezza del piano al settembre 2024 e sull’assenza di conoscenza della colpa grave; per il curatore, sulla documentazione istruttoria interna.


Casi particolari

La regola generale ammette diverse eccezioni e situazioni non lineari. Alcune meritano attenzione specifica.

Pagamenti eseguiti dopo lo scostamento dal piano. La giurisprudenza colloca il giudizio di idoneità al momento della predisposizione del piano. La clausola dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII, però, guarda alla conoscenza del creditore “al momento del compimento dell’atto”. Ne deriva un’area di rischio specifica: i pagamenti ricevuti quando l’inattuabilità del piano era già manifesta e nota al creditore possono essere contestati sotto il profilo della colpa grave del debitore che prosegue un piano ormai smentito. La questione è aperta e va valutata atto per atto.

Revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore fuori dalla liquidazione. La Cassazione ha affermato che le esenzioni valgono anche per la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e per quella promossa da un creditore e poi proseguita dal curatore. Resta discusso se l’esenzione operi anche contro un’azione ex art. 2901 c.c. promossa da un singolo creditore quando nessuna procedura viene aperta. Sul piano sistematico, l’esenzione è pensata per lo scenario concorsuale; fuori da esso, la difesa deve misurarsi con i presupposti propri della revocatoria ordinaria, a partire dal pregiudizio alle ragioni del creditore.

Imprenditore non soggetto a liquidazione giudiziale. Il Codice consente il piano attestato a ogni imprenditore in crisi o insolvenza, ma l’esenzione da revocatoria è collegata alla disciplina della liquidazione giudiziale. Per l’imprenditore minore o agricolo, che non vi è soggetto, l’utilità del piano attestato sotto questo profilo è ridotta, e la tutela dei pagamenti già fatti va ricercata negli strumenti propri del sovraindebitamento.

Esenzione penale e suoi limiti. L’art. 324 CCII copre la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice per i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano. Non copre la bancarotta fraudolenta per distrazione né quella documentale. Un pagamento “travestito” da esecuzione del piano, ma in realtà diretto a sottrarre risorse alla garanzia dei creditori, resta pienamente rilevante sul piano penale. Il professionista attestatore, dal canto suo, risponde del reato di falso in attestazioni previsto dall’art. 342 CCII.

Nuova finanza e assenza di prededuzione. Chi ha finanziato l’impresa in esecuzione del piano attestato beneficia della stabilità delle garanzie, ma non della prededuzione, riservata ai finanziamenti erogati in esecuzione di strumenti omologati o autorizzati dal tribunale. Se la garanzia cade, il finanziatore diventa un creditore chirografario.

Creditori aderenti e rate già incassate. Quando il piano non è più rispettato, il creditore che aveva aderito a un accordo esecutivo, per esempio accettando uno stralcio o una dilazione, si chiede se debba restituire le rate ricevute o se possa pretendere il credito originario. Sul piano civilistico la risposta dipende dal contenuto dell’accordo: se prevede la risoluzione per inadempimento o una clausola di reviviscenza, il creditore può far valere il credito originario dedotto quanto già incassato. Le rate ricevute non vanno restituite per il solo fatto dell’inadempimento del debitore; il rischio di restituzione nasce solo dalla revocatoria nella successiva liquidazione giudiziale, alle condizioni già esaminate. Per questo la redazione degli accordi esecutivi va curata fin dall’inizio, con clausole chiare sugli effetti dello scostamento.

Garanti dell’impresa. Se un pagamento eseguito dall’impresa viene revocato e il creditore restituisce la somma alla massa, il credito originario torna a esistere. In linea generale il creditore può allora rivolgersi di nuovo ai garanti personali, come fideiussori e soci che abbiano prestato garanzia, nei limiti della garanzia e salve le eccezioni che questi possono opporre. Per l’imprenditore e per i soci che hanno garantito i debiti sociali, la stabilità dei pagamenti eseguiti nel piano ha quindi un rilievo anche personale.

In tutte queste situazioni la tenuta dei pagamenti dipende da come il piano è stato costruito e documentato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista, valuta questi casi limite sia dal lato del percorso di risanamento sia dal lato del contenzioso revocatorio fino in Cassazione.


Domande frequenti

Se il piano attestato fallisce, il curatore può farsi restituire tutto quello che ho incassato? No, non per il solo fatto che il piano non ha funzionato. La Cassazione esclude una valutazione basata sui risultati ottenuti. Il giudice deve chiedersi se il piano, al momento in cui fu predisposto e considerata la posizione professionale di chi ha incassato, fosse evidentemente inidoneo al risanamento. Se il piano era ragionevole e il pagamento era indicato nel piano e provato con data certa, l’esenzione regge anche se il risanamento non è riuscito. Restano salvi i casi di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore conosciuti dal creditore.

Sono un fornitore: chi deve provare che il pagamento era coperto dal piano? Spetta a chi invoca l’esenzione. Se il curatore contesta il pagamento, il fornitore deve produrre il piano completo e sottoscritto, l’attestazione, la prova della data certa e la prova che quel pagamento era previsto dal piano. Senza questa documentazione l’esenzione non può essere riconosciuta. Per questo conviene chiedere copia del piano, o almeno della parte che riguarda il proprio credito, già al momento dell’accordo.

Un pagamento eseguito pochi giorni prima della data certa del piano è protetto? No. L’esenzione riguarda gli atti esecutivi di un piano attestato: prima che piano e attestazione abbiano data certa, la fattispecie non esiste. Per quel pagamento valgono le regole ordinarie della revocatoria. Se cade nel semestre anteriore al deposito della domanda di liquidazione, il curatore può chiederne la restituzione provando che il creditore conosceva lo stato di insolvenza.

Il piano attestato blocca i pignoramenti dei creditori che non hanno aderito? No. Il piano attestato non prevede misure protettive. I creditori estranei mantengono intatti i propri diritti e possono agire esecutivamente. Il piano deve anzi indicare le risorse destinate al pagamento integrale dei creditori estranei alle scadenze. Se l’impresa ha bisogno di protezione dalle azioni esecutive, deve ricorrere ad altri strumenti, come la composizione negoziata con misure protettive o gli accordi di ristrutturazione.

Come amministratore rischio la bancarotta per i pagamenti fatti in esecuzione del piano? Per la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice, l’art. 324 CCII esclude la punibilità dei pagamenti e delle operazioni compiuti in esecuzione del piano attestato. L’esenzione non copre però la bancarotta fraudolenta per distrazione o documentale, né i pagamenti estranei al piano. Un pagamento selettivo non previsto, eseguito per favorire un creditore a danno degli altri, resta esposto alla contestazione di bancarotta preferenziale.

Caso limite: il piano è stato aggiornato senza nuova attestazione. I pagamenti successivi sono protetti? È una delle situazioni più delicate. Se le modifiche sono sostanziali e incidono sulla fattibilità, i pagamenti eseguiti in base alla nuova versione non sono più esecutivi del piano attestato originario, e la nuova versione non è attestata. Il curatore può sostenere che per quegli atti l’esenzione non opera. I pagamenti eseguiti prima dell’aggiornamento, in conformità al piano originario, restano invece valutati sulla base di quel piano.


Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono sono state rese in larga parte sull’art. 67, comma 3, lett. d), della legge fallimentare. I principi si applicano alla norma corrispondente del Codice, l’art. 166, comma 3, lett. d), CCII, i cui presupposti sono rimasti sostanzialmente invariati.

Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: l’esistenza di un piano attestato non comporta da sola l’esenzione degli atti esecutivi; il giudice della revocatoria deve verificare con giudizio ex ante la ragionevole possibilità di attuazione del piano. Rilevanza: è la pronuncia capostipite. Esclude che l’attestazione “blindi” automaticamente i pagamenti e fonda il potere di controllo del giudice.

Cass. civ., Sez. I, n. 3018/2020. Principio: la valutazione ex ante va parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente e condotta in negativo, nei limiti dell’evidente inettitudine del piano; la veridicità dei dati aziendali è presupposto del giudizio di ragionevolezza. Rilevanza: chiarisce perché un’attestazione fondata su dati non veritieri travolge anche la tenuta dei pagamenti.

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Principio: gli atti esecutivi sono esenti solo se il giudice abbia previamente verificato l’idoneità del piano al risanamento; tale verifica presuppone la veridicità dei dati e l’attendibilità complessiva della situazione aziendale rappresentata. Rilevanza: conferma l’orientamento e cassa la decisione di merito che aveva ritenuto sottratto al giudice il controllo sull’attestazione.

Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2023, n. 1291. Principio: le esenzioni previste per la revocatoria fallimentare si applicano anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore. Rilevanza: anticipa, per il regime previgente, la soluzione poi codificata nel CCII; il creditore non può essere aggirato cambiando la veste dell’azione.

Cass. civ., Sez. I, n. 1147/2023 (gennaio 2023). Principio: l’esenzione per gli atti esecutivi di un piano di risanamento opera anche contro la revocatoria ordinaria del curatore, a condizione che ne ricorrano i presupposti; nella vicenda, piano e attestazione erano privi di data certa, non ricavabile da un generico richiamo contenuto nel contratto di finanziamento. Rilevanza: mostra che la data certa è un requisito sostanziale, non un dettaglio formale.

Cass. civ., Sez. I, n. 1697/2023 (pubblicata il 19 gennaio 2023). Principio: le esenzioni dell’art. 67, comma 3, l.fall. valgono anche per la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e per quella promossa dal singolo creditore e poi proseguita dal curatore. Rilevanza: riguarda un mutuo ipotecario concesso da un pool di banche in esecuzione di un piano; chiarisce l’estensione soggettiva dell’esenzione.

Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176. Principio: gli atti, i pagamenti e le garanzie eseguiti in attuazione di un piano attestato sono sottratti anche alla revocatoria ordinaria, perché altrimenti la finalità di stabilizzazione perseguita dalla norma sarebbe vanificata. Rilevanza: consolida l’orientamento nello stesso mese; per i piani anteriori al Codice la questione è chiusa.

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Principio: il giudice investito della domanda o dell’eccezione revocatoria valuta l’idoneità del piano “ora per allora”, con riferimento alla posizione del terzo che invoca l’esenzione; senza una ragionevole possibilità di attuazione l’esenzione non spetta. Rilevanza: è il riferimento per distinguere il piano attestato dagli accordi omologati, proprio perché manca un controllo giudiziale preventivo.

Cass. civ., Sez. I, ord. 26 luglio 2024, n. 20885. Principio: l’idoneità del piano va valutata ex ante, in negativo e nei limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine; non è corretta una valutazione condotta sui risultati effettivamente conseguiti. Rilevanza: è la pronuncia più diretta sul tema del titolo. Il fallimento del piano non dimostra, di per sé, la sua inidoneità originaria.

Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2024, n. 33618. Principio: in sede di verifica del passivo, l’esistenza di un valido piano attestato è un fatto impeditivo dell’eccezione revocatoria, la cui prova grava sul creditore; un piano non prodotto integralmente o non sottoscritto dal debitore non consente di ritenerla raggiunta. Rilevanza: sposta l’attenzione sulla conservazione documentale. Molte esenzioni si perdono per difetto di prova, non per difetto di sostanza.

Cass. pen., Sez. V, n. 13016/2024 (depositata il 28 marzo 2024). Principio: il passaggio dall’art. 236-bis l.fall. all’art. 342 CCII non ha determinato un’abrogazione, nemmeno parziale, del reato di falso in attestazioni e relazioni. Rilevanza: conferma la piena responsabilità penale dell’attestatore, che si riflette sulla clausola del dolo o della colpa grave dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII.

Sintesi degli orientamenti

QuestioneOrientamentoPronunce
Esenzione automatica per effetto dell’attestazioneEsclusa: il giudice verifica l’idoneità13719/2016; 9743/2022
Momento della valutazioneEx ante, mai sui risultati6508/2023; 20885/2024
ParametroPosizione professionale del terzo, in negativo3018/2020; 6508/2023; 20885/2024
Revocatoria ordinariaEsenzione estesa1291/2023; 1147/2023; 1697/2023; 2176/2023
Onere della provaA carico del creditore che invoca l’esenzione33618/2024
Responsabilità dell’attestatoreReato di falso in attestazioni pienamente vigenteCass. pen. 13016/2024

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un piano attestato non regge più, l’intervento utile è diverso a seconda della posizione di chi si rivolge allo Studio: impresa e amministratori, fornitore che ha incassato, banca o finanziatore che ha ottenuto garanzie. In ogni caso il lavoro segue una sequenza concreta.

  1. Ricostruiamo il fascicolo del piano: verifichiamo data certa del piano e dell’attestazione, sottoscrizioni, versioni successive, accordi esecutivi e loro forma scritta.
  2. Mappiamo ogni pagamento e ogni garanzia rispetto al piano, distinguendo gli atti indicati da quelli estranei e collocandoli rispetto ai periodi sospetti.
  3. Analizziamo l’attestazione per individuare i punti su cui il curatore potrebbe fondare la tesi della colpa grave dell’attestatore o dell’inidoneità ex ante.
  4. Valutiamo l’aggiornamento del piano quando lo scostamento è in corso, verificando se occorrono nuova data certa e nuova attestazione prima di eseguire ulteriori pagamenti.
  5. Esaminiamo il passaggio a strumenti diversi, come la composizione negoziata o gli accordi di ristrutturazione, quando servono misure protettive che il piano attestato non offre.
  6. Predisponiamo la difesa in sede di verifica del passivo, contestando l’eccezione revocatoria del curatore e producendo la prova documentale dell’esenzione.
  7. Proponiamo opposizione allo stato passivo entro il termine di 30 giorni, quando il credito viene escluso o degradato a chirografo.
  8. Resistiamo alle azioni revocatorie ordinarie e concorsuali, sostenendo l’idoneità ex ante del piano con il parametro del terzo contraente.
  9. Verifichiamo i termini di decadenza e prescrizione dell’azione del curatore e li eccepiamo quando sono decorsi.
  10. Coordiniamo la posizione penale degli amministratori rispetto all’esenzione dell’art. 324 CCII, distinguendo i pagamenti coperti da quelli esposti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesano in modo particolare due di queste qualifiche. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato opera dentro i percorsi di risanamento stragiudiziale e ne conosce i punti di rottura: questo consente di leggere un piano attestato con l’occhio di chi deve valutarne la tenuta e i rimedi quando si scosta dalle previsioni. Come avvocato cassazionista, segue le controversie sull’esenzione fino alla Corte di Cassazione, dove si decidono le questioni sul giudizio ex ante, sul parametro del terzo e sull’onere della prova. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti esaminano i dati del piano, l’anzianità dei crediti, i flussi di cassa e la coerenza dell’attestazione; gli avvocati traducono quelle verifiche in difese processuali. Quando la controparte è una banca, il coordinamento con lo staff di diritto bancario consente di valutare anche l’istruttoria del finanziamento.


Chiusura

In sintesi: il fatto che il piano attestato non sia più rispettato non rende automaticamente revocabili i pagamenti già eseguiti. Restano stabili quelli indicati nel piano, provati per iscritto con data certa, eseguiti in attuazione di un piano che non era evidentemente inidoneo al momento della sua predisposizione, salvi il dolo o la colpa grave conosciuti dal creditore. Sono esposti, invece, i pagamenti estranei al piano, quelli anteriori alla data certa, quelli eseguiti quando l’inattuabilità era già manifesta e quelli che il creditore non riesce a documentare. La partita si gioca sui documenti e sui termini.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché unisce la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che riguarda proprio la costruzione e la gestione dei percorsi di risanamento, alla qualifica di avvocato cassazionista, necessaria per difendere l’esenzione in tutti i gradi di giudizio. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario completa l’analisi quando sono coinvolti finanziatori e posizioni erariali.

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