L’ente è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, ma sul tavolo del commissario, o nella cassetta delle lettere di un ex amministratore, arrivano ancora atti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: un pignoramento presso la banca, un preavviso di fermo, una comunicazione di insinuazione al passivo. L’Agente della riscossione può ancora agire, e se lo fa, quale strada conviene percorrere per contrastarlo?
La risposta onesta è che dipende. Dipende da chi è destinatario dell’atto (l’ente in liquidazione o una persona fisica a esso collegata), da che cosa contesta chi si difende (il diritto di procedere esecutivamente, l’esistenza o l’ammontare del debito, la sua prescrizione, la notifica della cartella) e dal momento in cui ci si trova (prima o dopo il deposito dello stato passivo). Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: tre strade diverse, davanti a tre giudici diversi, con termini e rischi diversi. Sceglierne una al posto di un’altra può significare arrivare davanti al giudice sbagliato, oppure arrivarci quando i termini sono già decorsi.
Questo tema si colloca esattamente nel punto d’incontro tra due materie che lo Studio Monardo presidia con competenze certificate. Da un lato la riscossione tributaria, ambito in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; dall’altro le procedure concorsuali e di crisi, ambito nel quale l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. A completare il quadro, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di sostenere fino all’ultimo grado la strada scelta oggi, ed è proprio quella continuità che pesa quando le opzioni sono più d’una.
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Il quadro di partenza: che cosa cambia quando si apre la liquidazione coatta
Prima di soppesare le opzioni occorre fissare il terreno comune su cui tutte poggiano. Senza questa base, il confronto rischia di mettere a paragone strumenti che rispondono a domande diverse.
Che cos’è (e che cosa non è) la liquidazione coatta amministrativa
La liquidazione coatta amministrativa (LCA) è la procedura concorsuale riservata alle imprese e agli enti per i quali la legge la prevede in via esclusiva o concorrente: tipicamente le società cooperative, le banche, le imprese di assicurazione e altri soggetti vigilati. È disposta con provvedimento dell’autorità amministrativa di vigilanza, che nomina un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza. Oggi è disciplinata dagli articoli 293 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, CCII), mentre per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la legge fallimentare (artt. 194 ss. l.fall.).
Va chiarito subito un equivoco frequente: la liquidazione coatta amministrativa non coincide con la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), né con la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII), che riguarda consumatori, professionisti e piccoli imprenditori. Molti lettori usano l’espressione “liquidazione coatta” in senso generico. Le regole sul blocco delle azioni esecutive sono in larga parte simili, perché il Codice le costruisce sullo stesso modello; i soggetti legittimati a reagire, gli organi e le sedi di contestazione invece cambiano. In questo articolo il riferimento principale è alla LCA, con richiami alle altre procedure dove la differenza conta.
Il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Il cuore della questione sta in un rinvio. L’art. 304, comma 1, CCII stabilisce che, dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, si applicano le disposizioni della sezione del Codice dedicata agli effetti della liquidazione giudiziale per i creditori. Tra queste c’è l’art. 150 CCII: dal giorno di apertura della procedura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salvo diversa disposizione di legge. Il comma 2 dello stesso art. 304 precisa che il commissario liquidatore subentra nei poteri del curatore e l’autorità di vigilanza in quelli del tribunale e del giudice delegato.
Il divieto non distingue tra creditori privati e creditori pubblici: anche l’Agente della riscossione vi è soggetto. Pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, pignoramenti immobiliari, fermi amministrativi e iscrizioni ipotecarie (questi ultimi due di natura cautelare) non possono essere avviati dopo l’apertura della LCA sui beni dell’ente; le procedure già in corso diventano improseguibili.
Che cosa l’Agente della riscossione può ancora fare
Il rovescio della medaglia è che il divieto non lascia l’Erario senza tutela. Il credito tributario continua a esistere e si fa valere nella sede concorsuale. L’art. 87 d.P.R. 602/1973 consente all’Agente di chiedere l’ammissione al passivo; l’art. 88 dello stesso decreto prevede che, se sorgono contestazioni sulle somme iscritte a ruolo, il credito sia ammesso con riserva, e nella LCA lo scioglimento della riserva compete al commissario liquidatore.
La giurisprudenza di legittimità più recente ha reso questa via particolarmente agevole per l’Agente. Con le ordinanze n. 32399 del 12 dicembre 2025 e n. 33070 del 18 dicembre 2025, la Cassazione ha confermato che, nelle procedure concorsuali liquidatorie, i crediti tributari possono essere insinuati sulla base del solo estratto di ruolo, senza che la notifica della cartella sia presupposto dell’ammissione. Lo stesso principio era già stato affermato da Cass. n. 9233 dell’8 aprile 2024 e da Cass. n. 9262/2024, secondo cui la funzione informativa della cartella è assolta dal deposito della domanda di insinuazione.
Inoltre, l’Agente non perde la possibilità di notificare atti agli organi della procedura: Cass., sez. trib., ord. n. 26906 del 16 ottobre 2024 ha escluso che la notificazione della cartella agli organi della procedura sia in via generale preclusa dal divieto di azioni esecutive, che riguarda l’esecuzione e non la formazione o la comunicazione del titolo. Infine, il divieto protegge i beni dell’ente, non le persone fisiche che possono essere chiamate a rispondere a titolo proprio: ex amministratori, liquidatori, soci nei limiti previsti dall’art. 36 d.P.R. 602/1973.
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata: che cosa resta uguale e che cosa cambia
Poiché molti lettori arrivano a questa pagina parlando genericamente di “liquidazione coatta”, conviene soppesare in breve le analogie e le differenze con le altre procedure liquidatorie, perché la scelta tra le opzioni può dipendere proprio da quale procedura è stata aperta.
Nella liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali discende direttamente dall’art. 150 CCII; l’organo che reagisce è il curatore, sotto la direzione del giudice delegato, e l’accertamento del passivo si svolge interamente in sede giudiziale. Le pronunce del 2024 e del 2025 sull’estratto di ruolo sono state rese proprio in questo contesto, e la loro estensione alla LCA si fonda sul rinvio dell’art. 304 CCII e sulla portata generale degli artt. 87 e 88 d.P.R. 602/1973, che parlano di procedure concorsuali senza distinguere.
Nella liquidazione controllata del sovraindebitato il Codice richiama a sua volta il divieto di azioni esecutive individuali, ma il debitore è spesso una persona fisica (consumatore, professionista, piccolo imprenditore) e la procedura è affidata a un liquidatore nominato dal tribunale, con il supporto dell’Organismo di composizione della crisi. Qui la riflessione sulle opzioni cambia in un punto essenziale: la persona che subisce l’atto dell’Agente è anche il debitore della procedura, e la prospettiva dell’esdebitazione incide sulla convenienza di ogni contestazione.
Nella LCA, infine, la peculiarità è duplice: la fase di accertamento del passivo è amministrativa e affidata al commissario, e l’autorità di vigilanza sostituisce il tribunale nei poteri di direzione. L’elemento dirimente, prima di scegliere qualsiasi strada, è quindi verificare quale procedura sia stata effettivamente aperta, con quale provvedimento e da quale data. Un errore su questo punto si riflette su tutto il resto: legittimazione, termini, sede del contenzioso.
Chi può reagire
Nella LCA cessano le funzioni degli organi di amministrazione e controllo dell’ente; nelle controversie patrimoniali sta in giudizio il commissario liquidatore. È quindi il commissario il soggetto naturalmente legittimato a reagire contro un’esecuzione esattoriale avviata in violazione del divieto o a contestare il credito insinuato. Le persone fisiche raggiunte da atti in proprio (tipicamente un ex amministratore destinatario di un avviso ex art. 36) si difendono invece per la propria posizione, con strumenti propri.
Con questa base comune, le strade praticabili sono tre. Non sono alternative in senso assoluto, perché a volte si combinano, ma ciascuna risponde a una domanda diversa, e l’elemento dirimente è proprio individuare quale sia la domanda giusta.
Opzione 1 – L’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario
In cosa consiste
La prima strada riguarda l’ipotesi in cui l’Agente della riscossione abbia avviato o proseguito un’azione esecutiva o cautelare sui beni dell’ente nonostante l’apertura della liquidazione coatta. In questo caso ciò che si contesta non è il debito, ma il diritto di procedere esecutivamente in quel momento. Lo strumento è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta nelle forme ordinarie davanti al giudice dell’esecuzione (se l’esecuzione è iniziata) o al tribunale competente.
Per lungo tempo questa via è stata ostacolata dall’art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/1973, che ammetteva l’opposizione all’esecuzione nella riscossione esattoriale solo per questioni di pignorabilità dei beni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non ammette l’opposizione all’esecuzione per gli atti dell’esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella o dell’intimazione: chi contesta il diritto di procedere per ragioni non deducibili davanti al giudice tributario deve poter ottenere una tutela immediata e non soltanto un risarcimento a esecuzione conclusa. Già prima di quella pronuncia, del resto, la giurisprudenza aveva letto in senso lato il concetto di pignorabilità, includendovi proprio il divieto di azioni esecutive derivante dall’apertura di una procedura concorsuale.
Il fondamento sostanziale dell’opposizione è l’art. 150 CCII, applicabile alla LCA tramite l’art. 304, comma 1 (o l’art. 51 l.fall. per le procedure regolate dalla legge fallimentare). La giurisprudenza di merito ne ha fatto applicazione costante: il Tribunale di Brindisi, con pronuncia del 27 settembre 2023, ha ribadito che il divieto opera anche nella LCA, con effetto opponibile a tutti dalla pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale; il Tribunale di Torre Annunziata, 31 gennaio 2022, ha affermato l’improponibilità e l’improseguibilità delle esecuzioni contro un ente in LCA bancaria fino alla chiusura della fase amministrativa di accertamento del passivo.
Quando ha senso: tre scenari
- Pignoramento presso terzi notificato dopo il decreto di LCA. L’Agente ordina alla banca dell’ente di versare le somme giacenti sul conto. Il divieto è violato in modo diretto, e la contestazione è puramente processuale: non serve discutere del tributo.
- Pignoramento iniziato prima, proseguito dopo. L’esecuzione era già pendente alla data del provvedimento; l’Agente chiede l’assegnazione o la vendita. Qui la questione è l’improseguibilità, rilevabile anche d’ufficio, ma l’iniziativa del commissario rende più sicura e rapida la declaratoria.
- Fermo amministrativo o ipoteca iscritti dopo l’apertura. Si tratta di misure cautelari che rientrano nel divieto; l’obiettivo è ottenerne la caducazione per liberare i beni a favore della massa.
Come si esegue, in sintesi
Se l’esecuzione è già iniziata, si propone ricorso al giudice dell’esecuzione, con eventuale istanza di sospensione. Il procedimento ha struttura bifasica: una prima fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione e poi, se una parte lo introduce nel termine assegnato, il giudizio di merito. La giurisprudenza di merito più recente (ad esempio il Tribunale di Lecce in una pronuncia commentata nell’aprile 2026) ha ribadito che questa sequenza non è derogabile nemmeno nelle opposizioni al pignoramento esattoriale presso terzi: un giudizio di merito introdotto direttamente rischia l’improponibilità. Se l’esecuzione non è iniziata, ma è stato notificato un atto che la preannuncia, l’opposizione si propone davanti al giudice competente per valore e territorio.
Pronunce a supporto
A sostegno di questa opzione si collocano la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che ha aperto la via dell’opposizione all’esecuzione contro gli atti esattoriali successivi alla cartella, e le pronunce di merito di Brindisi (2023) e Torre Annunziata (2022), che applicano il divieto alle procedure di liquidazione coatta. A fronte di questo vantaggio va però tenuta presente la sentenza delle Sezioni Unite n. 2098/2025: la giurisdizione dipende da che cosa si chiede, e un ricorso che mescoli la violazione del divieto con la contestazione della pretesa rischia di essere frazionato tra due giudici.
Vantaggi
- Effetto mirato e potenzialmente rapido: la sospensione può essere chiesta subito, e la questione da decidere (data di apertura della LCA, data dell’atto esecutivo) è prevalentemente documentale.
- Non apre il fronte del merito tributario: chi si oppone non deve dimostrare che il tributo non è dovuto.
- Recupera beni alla massa: somme e beni sottratti al pignoramento tornano nella disponibilità della procedura e del riparto concorsuale.
Rischi e svantaggi
- Non risolve nulla sul debito: anche se vittoriosa, l’opposizione lascia intatta la pretesa, che l’Agente farà valere nello stato passivo.
- Riparto di giurisdizione insidioso: se nel ricorso si mescolano censure sul titolo (mancata notifica della cartella, vizi della pretesa), quelle censure spettano al giudice tributario. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 2098 del 29 gennaio 2025, hanno ribadito che è il contenuto della domanda, non la forma dell’atto impugnato, a stabilire quale giudice decide.
- Costi di giustizia: il contributo unificato è commisurato al valore della controversia secondo il d.P.R. 115/2002; in caso di soccombenza si rischia la condanna alle spese.
Profilo ideale di questa opzione: il commissario liquidatore che si trova davanti un atto esecutivo o cautelare dell’Agente datato dopo l’apertura della liquidazione e che non ha, in quel momento, ragioni per contestare il credito in sé.
Opzione 2 – La contestazione dentro la procedura: stato passivo e impugnazioni
In cosa consiste
La seconda strada sposta il confronto all’interno della procedura concorsuale. Qui la domanda non è “l’Agente può pignorare?”, ma “quanto, e con quale rango, l’Agente può pretendere di essere pagato nel riparto?”. Il commissario liquidatore forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti; contro quell’elenco i creditori interessati possono proporre le impugnazioni previste dal Codice (artt. 206 e 207 CCII, richiamati per la LCA, con il commissario al posto del curatore), da proporre nel termine di trenta giorni dalla comunicazione prevista dalla legge.
Lo strumento ha un perimetro preciso, tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34447 del 24 dicembre 2019: quando, in sede di verifica del passivo, si eccepisce la prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella, la decisione spetta agli organi della procedura concorsuale e al giudice delle impugnazioni dello stato passivo, non al giudice tributario. La procedura concorsuale è infatti un’esecuzione di carattere universale, e le vicende estintive successive al titolo si collocano sul piano dell’esecuzione.
Va poi tenuto presente che nella LCA la fase di formazione dello stato passivo ha natura amministrativa: la Cassazione, con l’ordinanza n. 18002/2026, ha ribadito che il deposito dell’elenco dei crediti da parte del commissario ha funzione essenzialmente pubblicitaria e che solo l’eventuale impugnazione apre la fase giurisdizionale. Sul piano delle domande tardive, Cass. n. 12119 del 13 aprile 2022 ha precisato che nella LCA vanno presentate al commissario liquidatore, che le valuta in un progetto di stato passivo, e poi decise dal giudice.
Quando ha senso: tre scenari
- Prescrizione maturata dopo la cartella. Le cartelle sono state notificate anni prima, poi nessun atto interruttivo idoneo: il termine (in genere quinquennale per molte voci, decennale per altre, con valutazione caso per caso) potrebbe essere decorso prima dell’apertura della procedura.
- Errori di quantificazione o di rango. Sanzioni e interessi calcolati oltre la data di apertura (tra gli effetti per i creditori richiamati dall’art. 304 CCII rientra la sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari), privilegi attribuiti a voci che non ne godono, duplicazioni tra ruoli.
- Domanda tardiva o documentazione carente. L’estratto di ruolo prodotto non consente di identificare con chiarezza tributo, anno e importi; la giurisprudenza richiede infatti che l’estratto contenga gli elementi identificativi della pretesa (Cass. n. 32864/2024).
Come si esegue, in sintesi
Nella fase amministrativa il commissario valuta la domanda dell’Agente e può ammettere, ammettere con riserva (art. 88 d.P.R. 602/1973) o escludere. Contro l’elenco depositato si propone impugnazione davanti al tribunale nel termine previsto, con ricorso motivato e documentato. Un dettaglio da non trascurare: il Codice della crisi esclude, in via generale, l’applicazione della sospensione feriale dei termini ai procedimenti che disciplina, salvo diversa previsione; nella procedura concorsuale, quindi, non si può fare affidamento sul periodo 1-31 agosto come avviene nel contenzioso ordinario e tributario.
Pronunce a supporto
Il fondamento principale è la sentenza delle Sezioni Unite n. 34447/2019 sulla prescrizione successiva alla cartella. Sul piano della prova, le ordinanze n. 32399 e n. 33070 del dicembre 2025, insieme a Cass. n. 9233/2024 e n. 32864/2024, delineano il quadro in cui la contestazione si muove: l’estratto di ruolo basta all’Agente, ma deve identificare in modo univoco la pretesa. Per gli aspetti procedurali propri della LCA rilevano Cass. n. 12119/2022 sulle domande tardive e Cass. n. 18002/2026 sulla natura amministrativa della formazione dello stato passivo.
Vantaggi
- Incide direttamente sul riparto: ogni euro escluso o declassato dall’Agente è un euro in più per gli altri creditori.
- Sede unica per più questioni: prescrizione successiva, interessi, privilegi, duplicazioni possono essere esaminati insieme.
- Coerenza con la logica concorsuale: è la sede che il sistema indica come fisiologica per accertare i crediti verso l’ente.
Rischi e svantaggi
- Non copre le contestazioni sul merito del tributo: se si sostiene che il tributo non era dovuto o che la cartella non è mai stata notificata validamente, la sede è quella tributaria (Opzione 3), e lo stato passivo potrà al più registrare l’ammissione con riserva.
- Onere probatorio favorevole all’Agente: dopo gli orientamenti 2024-2025, l’estratto di ruolo basta all’ammissione; spetta a chi contesta documentare la prescrizione o l’errore.
- Termini brevi e non sospesi ad agosto: il margine per costruire l’impugnazione è ridotto.
Profilo ideale di questa opzione: la procedura (o un creditore concorrente) che non contesta il “se” del debito tributario, ma il “quanto” e il “come”, in particolare per prescrizione maturata dopo la cartella o per errori di quantificazione e di grado.
Opzione 3 – Il ricorso al giudice tributario
In cosa consiste
La terza strada riguarda tutto ciò che attiene alla pretesa tributaria in sé: l’esistenza e l’ammontare del tributo, i vizi propri della cartella o del ruolo, la mancata o invalida notifica degli atti prodromici, la prescrizione o decadenza maturate prima della notifica della cartella. Il giudice è la Corte di giustizia tributaria, secondo le regole del d.lgs. 546/1992 (oggi trasfuse nel testo unico della giustizia tributaria).
Questa opzione assume due declinazioni diverse a seconda del soggetto.
- Per l’ente in LCA, rappresentato dal commissario: l’impugnazione della cartella o dell’atto che costituisce il primo veicolo di conoscenza della pretesa, coordinata con l’ammissione con riserva al passivo prevista dall’art. 88 d.P.R. 602/1973. Il giudizio tributario decide la debenza; la procedura ne recepisce l’esito sciogliendo la riserva.
- Per le persone fisiche collegate all’ente (ex amministratori, liquidatori, soci): l’impugnazione dell’atto con cui l’Amministrazione pretende da loro, a titolo proprio, il pagamento dei debiti tributari della società.
Sul primo fronte va soppesato il regime ristretto di impugnazione dell’estratto di ruolo introdotto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e dalle modifiche del d.lgs. 110/2024: in linea generale l’estratto non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente dimostri un pregiudizio concreto nelle ipotesi tipizzate (Cass. n. 34540 del 29 dicembre 2025, che richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 sulla legittimità di questo sistema). Proprio l’insinuazione al passivo, però, è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità una situazione in cui l’interesse a contestare l’estratto prodotto dall’Agente può essere concreto e attuale.
Sul secondo fronte, la giurisprudenza recente ha tracciato confini netti. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno stabilito che per chiedere al socio le imposte della società estinta occorre notificargli un apposito avviso di accertamento. La sezione tributaria ha più volte affermato che la responsabilità prevista dall’art. 36 d.P.R. 602/1973 per liquidatori e amministratori è un’obbligazione propria, di natura civilistica e non una coobbligazione tributaria (Cass. n. 9170 del 5 aprile 2024; Cass. n. 15580 del 4 giugno 2024), che deve essere accertata con atto specifico e motivato, non con un semplice atto della riscossione, entro i termini di decadenza (Cass. n. 16811 del 23 giugno 2025).
Quando ha senso: tre scenari
- Cartella mai notificata, conosciuta solo con l’insinuazione. La procedura scopre dall’elenco dei crediti una cartella di cui non vi è traccia: la contestazione della notifica e della pretesa è materia tributaria.
- Tributo contestabile nel merito. Ad esempio un accertamento che non era divenuto definitivo, o sanzioni irrogate in violazione delle regole del procedimento.
- Ex amministratore o liquidatore chiamato a pagare in proprio. Riceve una cartella o un’intimazione per i debiti dell’ente senza alcun atto motivato che ne accerti la responsabilità personale: il difetto di un presupposto essenziale si fa valere davanti al giudice tributario.
Come si esegue, in sintesi
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnabile (con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto), con eventuale istanza cautelare. Per l’ente in LCA il commissario coordina il giudizio tributario con la posizione del credito nello stato passivo, chiedendo che sia mantenuta la riserva fino alla decisione.
Pronunce a supporto
Per la posizione dell’ente rilevano Cass. n. 26906/2024, sulla notificabilità della cartella agli organi della procedura, e Cass. n. 34540/2025 con la Corte costituzionale n. 190/2023, sui limiti all’impugnazione dell’estratto di ruolo. Per le persone fisiche il quadro è segnato dalle Sezioni Unite n. 3625/2025 e dalle ordinanze n. 9170/2024, n. 15580/2024 e n. 16811/2025, che escludono automatismi e richiedono un atto specifico e motivato di accertamento della responsabilità propria.
Vantaggi
- È l’unica sede che può travolgere la pretesa alla radice: se la cartella cade, il credito non va ammesso o la riserva si scioglie in senso negativo.
- Tutela piena per le persone fisiche: per l’ex amministratore o il socio è spesso l’unica difesa davvero efficace, dato che il divieto di azioni esecutive della procedura non li protegge.
- Sospensione feriale applicabile: i termini tributari beneficiano della sospensione dal 1° al 31 agosto.
Rischi e svantaggi
- Tempi lunghi: il giudizio tributario, con i suoi gradi, può durare più della stessa fase di riparto, imponendo un coordinamento accurato con la procedura.
- Filtri di ammissibilità sull’estratto di ruolo: un ricorso costruito male rischia l’inammissibilità per difetto di interesse.
- Costi di giustizia: è dovuto il contributo unificato tributario, commisurato al valore della lite; in caso di soccombenza, le spese.
Profilo ideale di questa opzione: chi contesta la pretesa nella sua esistenza o nel suo ammontare (vizi della cartella, notifica, debenza) e, in modo particolare, la persona fisica chiamata a rispondere a titolo proprio dei debiti tributari dell’ente.
Le opzioni alla prova dei conti
Le differenze tra le tre strade si colgono meglio applicandole agli stessi dati. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per mostrare come cambia l’esito al variare della scelta; non descrivono casi reali.
Dati di partenza comuni. Una società cooperativa è posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 14 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2026. A ruolo risultano tre cartelle per complessivi 47.836,52 €:
- cartella A, 8.912,44 € di sole sanzioni e interessi, notificata il 9 maggio 2019, senza successivi atti interruttivi documentati;
- cartella B, 26.506,08 € di tributi, della quale la procedura non trova alcuna relata di notifica;
- cartella C, 12.418,00 €, regolarmente notificata nel 2023 e non impugnata.
Simulazione 1 – Il pignoramento sul conto corrente
Il 7 aprile 2026 l’Agente notifica alla banca un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973 sul conto della cooperativa, che presenta un saldo di 18.640,75 €.
- Con l’Opzione 1: il commissario propone opposizione all’esecuzione, documentando che l’atto è successivo all’apertura della LCA. La questione è prevalentemente documentale; se il giudice riconosce la violazione del divieto, le somme restano alla procedura e confluiscono nel riparto concorsuale.
- Con l’Opzione 2: l’impugnazione dello stato passivo non tocca il pignoramento. Nel frattempo, in mancanza di reazione, la banca potrebbe trovarsi esposta a richieste di pagamento contrastanti e la procedura a dover recuperare somme già versate.
- Con l’Opzione 3: il giudice tributario non è la sede per far valere il divieto di azioni esecutive individuali, che riguarda il “se” dell’esecuzione e non la pretesa tributaria. Ricorrere solo lì significherebbe lasciare scoperto il problema principale.
Esito: per questo specifico atto, l’opzione coerente è la prima; le altre due servono, eventualmente, per questioni diverse.
Simulazione 2 – L’insinuazione al passivo
L’Agente chiede l’ammissione al passivo per 47.836,52 € producendo l’estratto di ruolo. Il commissario deposita l’elenco dei crediti; la comunicazione ai creditori è del 18 settembre 2026.
- Cartella A (8.912,44 €): tra la notifica del 9 maggio 2019 e l’apertura della procedura sono trascorsi quasi sette anni senza atti interruttivi documentati. Se per quelle voci opera il termine quinquennale, la prescrizione sarebbe maturata nel 2024, dopo la cartella: la sede è lo stato passivo (Opzione 2), secondo il principio delle Sezioni Unite del 2019. Termine per impugnare: trenta giorni dalla comunicazione, senza contare su alcuna sospensione estiva.
- Cartella B (26.506,08 €): la contestazione riguarda la notifica e quindi la legittimità della pretesa. È materia tributaria (Opzione 3), con richiesta che il credito resti ammesso con riserva ex art. 88 d.P.R. 602/1973 fino alla decisione.
- Cartella C (12.418,00 €): notificata e non impugnata, salvo errori di calcolo non offre margini; contestarla avrebbe soltanto costi.
Esito: con la combinazione delle Opzioni 2 e 3, l’importo potenzialmente in discussione è di 35.418,52 € (8.912,44 + 26.506,08); l’ammissione certa si limita a 12.418,00 €. Usando solo l’Opzione 2, la cartella B resterebbe fuori dal perimetro della contestazione; usando solo l’Opzione 3, la prescrizione della cartella A rischierebbe di essere sollevata davanti a un giudice privo di giurisdizione su quel punto.
Simulazione 3 – L’ex amministratore raggiunto in proprio
Il 2 luglio 2026 l’ex presidente del consiglio di amministrazione riceve un’intimazione di pagamento per 26.506,08 €, con la qualifica di “coobbligato” per i debiti della cooperativa. Non gli è mai stato notificato alcun atto motivato che ne accerti la responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973.
- Opzione 1: non è disponibile per lui. Il divieto di azioni esecutive protegge i beni dell’ente in LCA, non il patrimonio personale dell’ex amministratore.
- Opzione 2: non lo riguarda; lo stato passivo regola i crediti verso l’ente.
- Opzione 3: è la strada praticabile. Il ricorso al giudice tributario fa valere la mancanza dell’atto di accertamento della responsabilità propria, che la giurisprudenza ritiene necessario. Calcolo del termine: sessanta giorni dalla notifica del 2 luglio, con sospensione dal 1° al 31 agosto; dal 3 al 31 luglio decorrono 29 giorni, gli altri 31 riprendono dal 1° settembre e il termine scade il 1° ottobre 2026.
Esito: per la persona fisica la scelta è quasi obbligata; ciò che va soppesato è la qualità della difesa, non la sede.
Il confronto in tabella
La tabella che segue sintetizza gli elementi illustrati nelle sezioni precedenti. Va letta tenendo presente che le tre opzioni non rispondono alla stessa domanda: confrontarle serve soprattutto a evitare di usare lo strumento giusto per il problema sbagliato. Per i costi sono indicati esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge.
| Criterio | Opzione 1 – Opposizione all’esecuzione | Opzione 2 – Stato passivo e impugnazioni | Opzione 3 – Giudice tributario |
|---|---|---|---|
| Che cosa contesta | Il diritto di procedere esecutivamente o in via cautelare dopo l’apertura | Ammontare, rango, prescrizione successiva alla cartella | Esistenza e ammontare del tributo, vizi e notifica della cartella, responsabilità personale |
| Chi la propone | Il commissario liquidatore | Il commissario in fase di verifica; i creditori interessati in sede di impugnazione | Il commissario per l’ente; la persona fisica per sé |
| Tempi | Fase sommaria rapida, merito di durata ordinaria | Legati al calendario della procedura; termini brevi per impugnare | Medio-lunghi, con più gradi di giudizio |
| Complessità | Media: prova prevalentemente documentale | Media-alta: serve ricostruire atti interruttivi e conteggi | Alta: questioni di merito tributario e di ammissibilità |
| Rischi in caso di esito negativo | Spese di lite; l’atto resta efficace se la data di apertura non è opponibile | Credito ammesso come richiesto dall’Agente | Pretesa confermata; spese di lite |
| Effetti sull’esecuzione | Diretti: sospensione e improseguibilità | Nessuno sull’esecuzione individuale; incide sul riparto | Indiretti: sospensione cautelare dell’atto impugnato, scioglimento della riserva |
| Reversibilità della scelta | Non esclude le altre due strade | Non esclude il giudizio tributario sul merito | Non esclude la contestazione di rango e importi nello stato passivo |
| Sospensione feriale 1-31 agosto | Secondo le regole processuali ordinarie | Da non dare per presupposta nel Codice della crisi | Applicabile ai termini di ricorso |
| Costi di giustizia | Contributo unificato secondo il valore (d.P.R. 115/2002) | Contributo unificato per l’impugnazione, secondo legge | Contributo unificato tributario secondo il valore |
Una lettura d’insieme della tabella mostra un dato spesso trascurato: nessuna riga vede un’opzione prevalere sulle altre in tutti i criteri. L’opposizione all’esecuzione è la più rapida ma la meno incisiva sul debito; lo stato passivo incide sul riparto ma ha termini stretti; il giudizio tributario è il più profondo ma anche il più lungo. Il rovescio della medaglia di ogni vantaggio è un limite, ed è per questo che il passo successivo consiste nel ragionare per criteri, non per preferenze.
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade è in assoluto migliore. Ciascuna è adeguata a una situazione e inadeguata ad altre, e il ragionamento corretto è condizionale. Cinque criteri aiutano a orientarsi.
Primo criterio: individuare la natura dell’atto ricevuto. Se si tratta di un atto esecutivo o cautelare sui beni dell’ente (pignoramento, fermo, ipoteca) con data successiva all’apertura, generalmente la prima opzione da considerare è l’opposizione all’esecuzione. Se si tratta di una domanda di insinuazione o di un elenco dei crediti, la sede naturale è lo stato passivo. Se si tratta di una cartella, di un avviso o di un’intimazione che costituiscono il primo atto impugnabile della pretesa, il confronto con il giudice tributario diventa centrale.
Secondo criterio: distinguere il “se” dal “quanto” e dal “perché”. Chi contesta che l’Agente possa procedere ora (il “se”) si muove sul terreno dell’esecuzione; chi contesta l’importo o l’estinzione successiva al titolo (il “quanto”) si muove sul terreno concorsuale; chi contesta che il tributo sia dovuto o che sia stato portato a conoscenza nei modi di legge (il “perché”) si muove sul terreno tributario. Le stesse parole, “la cartella è illegittima”, possono nascondere tre domande diverse, e la scelta della sede dipende da quale di esse si sta davvero ponendo.
Terzo criterio: collocare nel tempo i fatti estintivi. La prescrizione maturata prima della notifica della cartella attiene alla legittimità della pretesa ed è materia tributaria; quella maturata dopo, nell’inerzia dell’Agente, può essere fatta valere in sede di verifica del passivo. Ricostruire con precisione le date delle notifiche e degli eventuali atti interruttivi è spesso l’operazione che decide l’intera strategia.
Quarto criterio: chiedersi chi è il destinatario. L’ente in LCA è protetto dal divieto di azioni esecutive e agisce attraverso il commissario. La persona fisica (ex amministratore, liquidatore, socio) non beneficia di quel divieto e deve difendersi in proprio, normalmente davanti al giudice tributario, facendo leva sui presupposti specifici della responsabilità prevista dall’art. 36 d.P.R. 602/1973.
Quinto criterio: valutare il rapporto tra importi in gioco, tempi e prova disponibile. Una contestazione fondata ma priva di documentazione rischia di non reggere; una contestazione su importi modesti, in una procedura con riparti bassi, può non giustificare un contenzioso pluriennale. Il rovescio della medaglia è che, quando gli importi sono rilevanti e la prova c’è, rinunciare a una strada significa spesso rinunciare a un risultato.
Un criterio trasversale: la coerenza tra le sedi. Quando più strade vengono percorse insieme, va soppesato con attenzione che le difese non si contraddicano: sostenere davanti al giudice tributario che una cartella non è mai stata notificata e, nello stato passivo, che il relativo credito si è prescritto dopo la notifica significherebbe offrire alla controparte un argomento contro sé stessi. La strategia va costruita una volta sola, all’inizio, e poi declinata nelle diverse sedi.
Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario: nella riscossione dentro una procedura concorsuale, scegliere il giudice giusto conta quanto avere ragione nel merito.
Le domande di chi è indeciso
Posso percorrere più strade contemporaneamente?
Sì, e spesso è la soluzione più razionale, a condizione che ciascuna strada sia usata per la domanda che le compete. L’opposizione all’esecuzione contro un pignoramento successivo all’apertura non impedisce di contestare la stessa pretesa davanti al giudice tributario o di discuterne l’ammontare nello stato passivo. Il rischio da evitare è l’opposto: riversare in un unico ricorso censure che appartengono a giudici diversi, esponendosi a declaratorie di difetto di giurisdizione.
E se scelgo la strada sbagliata?
Dipende dall’errore. Se una questione viene portata davanti a un giudice privo di giurisdizione, l’ordinamento prevede meccanismi di riassunzione davanti al giudice corretto, ma con tempi e oneri aggiuntivi. Il danno più serio, però, non è processuale: è la decorrenza dei termini. Mentre si discute nella sede sbagliata, possono scadere i trenta giorni per impugnare lo stato passivo o i sessanta per il ricorso tributario.
Posso cambiare strada a metà?
In parte. È possibile affiancare una strada a quella già intrapresa, se i termini sono ancora aperti. Non è invece possibile “recuperare” una contestazione rimasta preclusa: un credito ammesso allo stato passivo senza impugnazione nei termini, o una cartella non impugnata nei termini, tende a consolidarsi.
Il divieto di azioni esecutive vale anche per le ipoteche già iscritte prima della liquidazione?
Il divieto impedisce di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari dopo l’apertura. Le garanzie iscritte prima conservano, in linea generale, la loro efficacia come cause di prelazione nel concorso, salvo che risultino aggredibili con gli strumenti che la disciplina concorsuale mette a disposizione degli organi della procedura. Quello che cambia è che l’Agente non può soddisfarsi in via individuale: deve passare per il riparto.
L’apertura della liquidazione coatta fa decorrere o sospende la prescrizione dei crediti tributari?
La giurisprudenza ha da tempo chiarito, già nel vigore della legge fallimentare (Cass. n. 17955/2003), che la sottoposizione a LCA impedisce le azioni esecutive individuali ma non la tutela del diritto nella procedura concorsuale, e per questo non produce di per sé l’effetto di sospendere o interrompere la prescrizione delle azioni creditorie; sono la domanda di insinuazione e gli atti della procedura a incidere sul decorso. In concreto, per valutare se un credito tributario sia prescritto occorre ricostruire con precisione gli atti interruttivi, caso per caso.
Che cosa succede alle somme pignorate dall’Agente prima dell’apertura della procedura?
Va distinto tra somme già assegnate e riscosse prima dell’apertura e somme soltanto vincolate da un pignoramento ancora pendente. Nel primo caso l’esecuzione si è conclusa, e l’eventuale recupero passa per gli strumenti che la disciplina concorsuale riserva agli organi della procedura, nei limiti e alle condizioni di legge. Nel secondo caso l’esecuzione individuale non può proseguire: il Codice della crisi precisa, nel disciplinare il divieto, che restano fermi gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento, ma la liquidazione dei beni deve svolgersi nella sede concorsuale. In concreto, il commissario ha interesse a far dichiarare l’improseguibilità e a ricondurre le somme alla massa.
Il divieto vale anche dopo il deposito dello stato passivo?
Sì: il divieto accompagna l’intera durata della procedura, non solo la fase di accertamento del passivo. Ciò che cambia, dopo il deposito dell’elenco dei crediti, è che l’Agente ammesso partecipa ai riparti secondo il rango riconosciuto; non acquista per questo il potere di agire individualmente sui beni dell’ente.
Che cosa accade quando la liquidazione coatta si chiude?
Con la chiusura della procedura cessa il divieto, ma nella grande maggioranza dei casi l’ente liquidato viene cancellato e non dispone più di beni aggredibili. Il baricentro del rischio si sposta allora sulle persone fisiche: è in quel momento che l’Amministrazione può valutare iniziative nei confronti di ex amministratori, liquidatori o soci, nei limiti dell’art. 36 d.P.R. 602/1973 e dei principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2025. Per chi ha ricoperto cariche nell’ente, la conservazione della documentazione su pagamenti e accantonamenti effettuati prima dell’apertura della procedura può rivelarsi decisiva anche a distanza di anni.
Le pronunce che orientano la scelta
Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
Per l’opposizione all’esecuzione (Opzione 1)
- Corte costituzionale, sentenza n. 114 del 31 maggio 2018. Ha dichiarato illegittimo l’art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non ammetteva l’opposizione all’esecuzione per gli atti dell’esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella o dell’intimazione. Rilevanza: è la pronuncia che rende pienamente percorribile la contestazione, davanti al giudice ordinario, del diritto dell’Agente di procedere quando l’ente è in procedura concorsuale.
- Tribunale di Brindisi, 27 settembre 2023. Ha affermato che il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari individuali si applica anche alla LCA, con efficacia opponibile a tutti dalla pubblicazione del decreto ministeriale. Rilevanza: radica il momento da cui l’atto dell’Agente diventa illegittimo.
- Tribunale di Torre Annunziata, 31 gennaio 2022. Nei confronti di un ente in LCA bancaria, le azioni esecutive o cautelari non possono essere iniziate o proseguite e ogni credito va fatto valere nella sede concorsuale. Rilevanza: conferma l’improseguibilità delle esecuzioni pendenti.
- Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2098 del 29 gennaio 2025. Ai fini del riparto di giurisdizione nelle contestazioni dei pignoramenti esattoriali conta il contenuto della domanda: se si contesta la pretesa decide il giudice tributario, mentre i vizi propri dell’atto esecutivo restano al giudice ordinario. Rilevanza: impone di separare con cura, nel ricorso, la violazione del divieto dalle censure sulla pretesa.
Per la contestazione nello stato passivo (Opzione 2)
- Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 34447 del 24 dicembre 2019. La prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella, eccepita in sede di verifica, è decisa dagli organi della procedura concorsuale e dal giudice delle impugnazioni dello stato passivo, non dal giudice tributario. Rilevanza: è il criterio di riparto più importante per chi intende contestare nello stato passivo.
- Cassazione, ordinanza n. 32399 del 12 dicembre 2025. Nelle procedure concorsuali liquidatorie, l’Agente può insinuare i crediti tributari sulla base del solo estratto di ruolo; la notifica della cartella non condiziona l’ammissione. Rilevanza: sposta su chi contesta l’onere di far emergere prescrizioni o errori.
- Cassazione, ordinanza n. 33070 del 18 dicembre 2025. Conferma la sufficienza dell’estratto di ruolo per l’insinuazione dei crediti tributari nelle procedure liquidatorie. Rilevanza: consolida l’orientamento, rendendo poco utile la sola eccezione di mancata produzione della cartella.
- Cassazione, ordinanza n. 9233 dell’8 aprile 2024. In sede di ammissione al passivo la notifica della cartella non è presupposto necessario dell’insinuazione di crediti tributari o previdenziali. Rilevanza: precedente dell’orientamento 2025.
- Cassazione, n. 32864/2024. L’estratto di ruolo è idoneo se indica importi, anno di riferimento e codici tributo in modo da identificare univocamente la pretesa. Rilevanza: individua il punto su cui la contestazione documentale può ancora fare presa.
- Cassazione, ordinanza n. 12119 del 13 aprile 2022. Nella LCA le domande tardive vanno presentate al commissario liquidatore, valutate in un progetto di stato passivo e poi decise dal giudice. Rilevanza: chiarisce il percorso quando l’insinuazione dell’Agente arriva oltre i termini.
- Cassazione, ordinanza n. 18002/2026. La fase di formazione e deposito dello stato passivo nella LCA ha natura amministrativa; solo l’eventuale impugnazione apre una fase propriamente giurisdizionale. Rilevanza: spiega perché le contestazioni vadano portate nei modi e nei tempi delle impugnazioni.
Per il ricorso al giudice tributario (Opzione 3)
- Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26906 del 16 ottobre 2024. La notificazione della cartella agli organi della procedura non è in via generale preclusa dal divieto di azioni esecutive. Rilevanza: la cartella notificata durante la procedura può essere un atto da impugnare nei termini, non un atto da ignorare.
- Cassazione, ordinanza n. 34540 del 29 dicembre 2025. L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se non si dimostra uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge; il sistema è stato ritenuto compatibile con la Costituzione. Rilevanza: impone di costruire con precisione l’interesse ad agire.
- Corte costituzionale, sentenza n. 190/2023. Ha ritenuto rientrante nella discrezionalità del legislatore la limitazione dell’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo. Rilevanza: fissa il quadro in cui si muove la contestazione delle cartelle scoperte solo tramite l’insinuazione.
- Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025. Per chiedere al socio le imposte della società estinta è necessario notificargli un autonomo avviso di accertamento. Rilevanza: tutela le persone fisiche collegate all’ente contro richieste prive di un atto proprio.
- Cassazione, ordinanza n. 9170 del 5 aprile 2024. La responsabilità di amministratori e liquidatori ex art. 36 d.P.R. 602/1973 è un’obbligazione propria di natura civilistica, distinta dal debito tributario della società. Rilevanza: esclude automatismi nella qualifica di “coobbligato”.
- Cassazione, sezione tributaria, n. 15580 del 4 giugno 2024. La responsabilità del liquidatore presuppone che abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza soddisfare i debiti tributari, ed è autonoma e sussidiaria. Rilevanza: delimita i presupposti da verificare nella difesa.
- Cassazione, ordinanza n. 16811 del 23 giugno 2025. La responsabilità del liquidatore va accertata con un atto impositivo specifico e motivato, non con un semplice atto della riscossione, entro i termini di decadenza. Rilevanza: è l’argomento centrale nella Simulazione 3.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un atto dell’Agente della riscossione che coinvolge un ente in liquidazione coatta, lo Studio interviene con strumenti concreti, scelti in funzione della domanda giuridica reale.
- Ricostruiamo la cronologia completa: data del decreto di LCA e della sua pubblicazione, date di notifica di cartelle, intimazioni e atti esecutivi, atti interruttivi. È la base su cui si decide quale opzione è percorribile.
- Qualifichiamo ogni atto ricevuto, distinguendo atti esecutivi o cautelari, atti di insinuazione e atti impositivi o della riscossione impugnabili davanti al giudice tributario.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando prova disponibile, importi in gioco, tempi della procedura e rischi di soccombenza.
- Predisponiamo l’opposizione all’esecuzione contro pignoramenti, fermi e ipoteche successivi all’apertura, con istanza di sospensione e corretta gestione della fase sommaria e di quella di merito.
- Esaminiamo l’estratto di ruolo e la domanda di insinuazione dell’Agente, verificando identificabilità della pretesa, duplicazioni, interessi e sanzioni, gradi di privilegio.
- Redigiamo osservazioni e impugnazioni dello stato passivo, in particolare per la prescrizione maturata dopo la cartella, nel rispetto dei termini concorsuali.
- Proponiamo ricorso alla Corte di giustizia tributaria contro cartelle e atti impugnabili, coordinandolo con l’ammissione con riserva prevista dall’art. 88 d.P.R. 602/1973.
- Difendiamo ex amministratori, liquidatori e soci raggiunti da richieste a titolo proprio, verificando l’esistenza e la motivazione dell’atto di accertamento della responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 e il rispetto dei termini di decadenza.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, fino al giudizio di legittimità, mantenendo coerente la linea scelta all’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema in cui la scelta della sede decide spesso l’esito, conta soprattutto la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani. L’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori permette allo stesso difensore di sostenere la linea impostata nell’opposizione, nello stato passivo o davanti al giudice tributario fino all’ultimo grado, senza ricostruire da capo il fascicolo e senza contraddizioni tra una fase e l’altra.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso con avvocati e commercialisti insieme: i primi impostano le opposizioni, le impugnazioni e i ricorsi; i secondi ricostruiscono ruoli, interessi, sanzioni e posizioni contabili dell’ente, che sono spesso la vera prova su cui la contestazione si regge. Le competenze nelle procedure di crisi e di sovraindebitamento consentono inoltre di leggere la posizione tributaria dentro la logica della procedura concorsuale, e non come un contenzioso isolato.
Chiusura
L’apertura della liquidazione coatta amministrativa non cancella i debiti verso l’Erario, ma cambia radicalmente il modo in cui l’Agente della riscossione può farli valere: niente più azioni esecutive o cautelari individuali sui beni dell’ente, insinuazione al passivo anche sulla sola base dell’estratto di ruolo, possibilità di rivolgersi a chi risponde a titolo proprio. Di fronte a questo scenario esistono tre strade, ciascuna adatta a una domanda diversa. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: termini che scadono, giudici privi di giurisdizione, crediti che si consolidano senza essere mai stati discussi.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto in cui riscossione tributaria e procedure concorsuali si incontrano. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di analizzare ruoli e cartelle; le qualifiche di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, di fiduciario di un OCC e di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permettono di leggerli dentro la logica della procedura; l’abilitazione di cassazionista assicura che la strada scelta possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
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