Risoluzione Bancaria E Liquidazione Coatta Amministrativa: Quando Si Applica L’una O L’altra?

La banca con cui lavoro è entrata in crisi: finirà in risoluzione o in liquidazione coatta amministrativa, e per me che sono azionista, obbligazionista, correntista o creditore cambia davvero qualcosa? È la domanda che arriva allo studio ogni volta che un istituto di credito finisce sui giornali con la formula, volutamente neutra, “avvio delle procedure di gestione della crisi”. La risposta onesta è che non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: risoluzione e liquidazione coatta amministrativa condividono gli stessi presupposti di partenza e si separano su un giudizio — quello sull’interesse pubblico — che l’autorità compie caso per caso, con un margine di apprezzamento che la riforma europea del 2026 ha ridefinito ma non eliminato. Due banche con numeri simili possono imboccare strade diverse, e da quella strada dipende se le obbligazioni subordinate vengono convertite in azioni oppure degradate a credito concorsuale, se il conto corrente continua a funzionare senza interruzioni o passa a un acquirente, se la tutela si gioca davanti al giudice amministrativo o nelle forme dello stato passivo.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il tema è bancario e finanziario nel senso più stretto: bilanci, gerarchie di passività, perimetri di cessione, rapporti con i fondi di garanzia dei depositi. Per questo il lavoro è coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti leggono insieme il decreto di avvio della procedura e i documenti contabili che lo precedono. E poiché nelle crisi bancarie la partita si chiude quasi sempre in sede di legittimità — sulla qualificazione dei crediti, sul perimetro delle cessioni, sull’ammissibilità delle azioni individuali — pesa il fatto che l’Avvocato sia cassazionista, con la possibilità di seguire la stessa linea difensiva dall’insinuazione al passivo fino all’ultimo grado.

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Il quadro di partenza: due procedure, un solo spartiacque

Dal 2015 la crisi di una banca italiana non si gestisce più con gli strumenti del diritto concorsuale comune. L’art. 80, comma 6, del Testo Unico Bancario è esplicito nel sottrarre le banche a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa, rinviando — per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibile — alle disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che hanno preso il posto del richiamo alla legge fallimentare. Accanto alla liquidazione coatta amministrativa, il recepimento della direttiva 2014/59/UE (BRRD) con il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, e con il d.lgs. n. 181/2015 ha introdotto la procedura di risoluzione, che è anch’essa una procedura concorsuale, ma costruita per un obiettivo diverso.

Il punto che sorprende quasi tutti è che le due strade partono dallo stesso presupposto. L’art. 17 del d.lgs. n. 180/2015 individua le condizioni per l’avvio della gestione della crisi nel dissesto o nel rischio di dissesto della banca e nell’assenza di misure alternative — di mercato o di vigilanza — che consentano di superarlo in tempi ragionevoli. Lo stato di dissesto o rischio di dissesto, a sua volta, non coincide con l’insolvenza del diritto comune: il comma 2 dello stesso articolo lo declina in una pluralità di situazioni che comprendono le irregolarità nell’amministrazione o le violazioni normative tali da giustificare la revoca dell’autorizzazione, le perdite patrimoniali di eccezionale gravità, l’eccedenza delle passività sulle attività, l’incapacità di pagare i propri debiti alla scadenza, la necessità di un sostegno finanziario pubblico straordinario. È una nozione volutamente anticipata rispetto all’insolvenza conclamata, perché il legislatore europeo ha voluto che l’intervento arrivasse prima che il valore dell’azienda bancaria evaporasse.

L’art. 80, comma 1, TUB chiude il cerchio: il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa — anche quando sia in corso l’amministrazione straordinaria — se ricorrono i presupposti dell’art. 17 del d.lgs. n. 180/2015 ma non quelli previsti dall’art. 20, comma 2, dello stesso decreto per disporre la risoluzione. Tradotto: la liquidazione coatta amministrativa non è una procedura concorrente, è la procedura che si applica quando la risoluzione non supera il test. E il test è uno solo: la risoluzione deve risultare necessaria e proporzionata al perseguimento degli obiettivi fissati dal d.lgs. n. 180/2015 — continuità delle funzioni essenziali, stabilità finanziaria, contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, tutela dei depositanti e degli investitori protetti dai sistemi di garanzia, tutela dei fondi e dei beni della clientela — mentre la liquidazione, in quel caso concreto, non lo sarebbe altrettanto. È la cosiddetta valutazione dell’interesse pubblico.

Va soppesato anche il profilo dell’autorità competente, perché incide sui tempi e sulla sede della tutela. Per le banche italiane cosiddette meno significative la decisione spetta alla Banca d’Italia in qualità di autorità di risoluzione nazionale; per le banche significative dell’area euro e per i gruppi transfrontalieri la decisione matura nel Meccanismo di risoluzione unico, dove il programma di risoluzione è adottato dal Comitato di risoluzione unico e diventa efficace attraverso l’approvazione della Commissione europea. La liquidazione coatta amministrativa, al contrario, resta integralmente nazionale: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta della Banca d’Italia, organi della procedura nominati dall’autorità di vigilanza, accertamento del passivo in sede amministrativa con controllo giurisdizionale successivo.

L’ultimo elemento del quadro è il più recente, ed è quello che molti commenti non hanno ancora recepito. Il pacchetto europeo di revisione del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi — il cosiddetto CMDI — ha completato il suo percorso: dopo l’accordo politico del giugno 2025 e l’adozione delle posizioni del Consiglio in prima lettura del 5 marzo 2026, il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto il 26 marzo 2026 e il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con la direttiva (UE) 2026/806 del 30 marzo 2026 che modifica la BRRD in materia di misure di intervento precoce, condizioni per la risoluzione e finanziamento dell’azione di risoluzione. La riforma interviene proprio sullo spartiacque: chiarisce come l’autorità debba condurre la valutazione dell’interesse pubblico, consente di apprezzare le perturbazioni dell’economia reale anche su scala nazionale o regionale — il che amplia la platea delle banche di piccole e medie dimensioni potenzialmente risolvibili — e lavora sul finanziamento della risoluzione, con un accesso più agevole alle reti di sicurezza alimentate dal settore. Resta però fermo un principio che la riforma non ribalta: la liquidazione continua a essere l’esito ordinario per la maggior parte delle banche in dissesto, specie quelle di dimensioni contenute. Fino al recepimento interno, i riferimenti operativi per chi si trova dentro una procedura restano il d.lgs. n. 180/2015 e gli artt. 80 e seguenti del TUB nella formulazione vigente.


Opzione 1 — La risoluzione: salvare le funzioni, non la banca

In cosa consiste

La risoluzione è l’insieme degli strumenti con cui l’autorità, accertati i presupposti dell’art. 17 e superata la valutazione di interesse pubblico, interviene sulla banca in dissesto senza aprirne la liquidazione. Il d.lgs. n. 180/2015 mette a disposizione quattro strumenti, utilizzabili singolarmente o in combinazione: la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo già operante sul mercato; la cessione a un ente-ponte, cioè a una banca costituita appositamente per traghettare l’azienda fino a una vendita successiva; la cessione a una società veicolo per la gestione delle attività deteriorate; il bail-in, ossia la riduzione o conversione in capitale degli strumenti finanziari e delle passività della banca secondo un ordine di priorità predeterminato.

Due regole governano l’intera operazione. La prima è la gerarchia: le perdite si assorbono partendo dal capitale, poi dagli strumenti di capitale aggiuntivo, poi dalle passività subordinate, poi dalle passività non garantite, e solo dopo — con limiti e con esclusioni — si risale. I depositi protetti dal sistema di garanzia, entro il limite di copertura di centomila euro per depositante e per banca, sono esclusi dal bail-in: è la ragione per cui, nelle crisi bancarie europee degli ultimi dieci anni, nessun depositante protetto ha perso denaro. La seconda regola è il principio del no creditor worse off, che il d.lgs. n. 180/2015 consacra all’art. 22: nessun azionista e nessun creditore può subire, per effetto della risoluzione, perdite maggiori di quelle che avrebbe sopportato se la banca fosse stata liquidata. Il rispetto del principio si verifica con una valutazione successiva, affidata a un esperto indipendente, e la differenza eventuale si traduce in un indennizzo a carico del fondo di risoluzione.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello della banca che svolge funzioni che il territorio non può perdere da un giorno all’altro: sistemi di pagamento, gestione della liquidità di un tessuto produttivo locale, concentrazione di rapporti con la pubblica amministrazione. Qui l’interruzione, anche di poche settimane, produce un danno che eccede il perimetro dei singoli rapporti.

Il secondo scenario è quello della banca che dispone di passività assorbibili sufficienti. Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili — il MREL — non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori: è la condizione pratica perché il bail-in funzioni senza toccare i depositanti. Una banca che ha emesso strumenti subordinati e obbligazioni non garantite in misura adeguata può essere ricapitalizzata dall’interno; una banca il cui passivo è composto quasi solo da depositi non può esserlo, e la risoluzione rischierebbe di scaricarsi proprio su chi il sistema vuole proteggere.

Il terzo scenario è quello del contagio. Quando il dissesto di un istituto può propagarsi ad altri intermediari per via di esposizioni incrociate, di appartenenza a un gruppo o di semplice percezione del mercato, la rapidità della risoluzione — che si consuma in poche ore, tipicamente in un fine settimana — diventa il valore principale.

Come si esegue, in sintesi

L’autorità accerta il dissesto o il rischio di dissesto, verifica l’assenza di soluzioni alternative, conduce la valutazione dell’interesse pubblico e adotta il programma di risoluzione, che individua gli strumenti da applicare e la loro combinazione. Il programma si fonda su una valutazione — prima provvisoria, poi definitiva — delle attività e passività, affidata a un esperto indipendente, che determina l’entità delle perdite da assorbire. Gli effetti sono immediati: l’azienda bancaria continua a operare, la clientela ordinaria non percepisce interruzioni, mentre gli strumenti di capitale e le passività coinvolte vengono svalutati o convertiti. La tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell’autorità nazionale è disciplinata dall’art. 95 del d.lgs. n. 180/2015 e si svolge davanti al giudice amministrativo; quando a decidere è il Comitato di risoluzione unico, il contenzioso si sposta davanti ai giudici dell’Unione.

Vantaggi

La continuità è il vantaggio che assorbe tutti gli altri. Il correntista continua a usare il conto, l’impresa affidata mantiene le linee di credito, i rapporti di lavoro proseguono presso il cessionario o presso l’ente-ponte, il valore di avviamento non viene distrutto dalla dismissione frettolosa. A fronte di questo vantaggio c’è un beneficio meno visibile ma rilevante per i creditori: la conservazione dell’azienda in esercizio produce, di regola, un recupero superiore a quello di una liquidazione atomistica, e il principio del no creditor worse off garantisce che nessuno esca dalla risoluzione peggio di come sarebbe uscito dalla liquidazione.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è severo per chi ha investito nella banca. Azionisti e titolari di strumenti subordinati sono i primi a essere colpiti, in misura spesso integrale, e lo sono con un provvedimento amministrativo immediatamente efficace, non con una sentenza. La contestazione è possibile, ma si misura con un regime che privilegia la stabilità del provvedimento: i giudici dell’Unione, pronunciandosi sulla risoluzione del Banco Popular Español — l’unico caso di risoluzione decisa dal Comitato di risoluzione unico — hanno respinto integralmente i ricorsi delle cinque cause pilota, confermando la legittimità della decisione di risoluzione e dell’approvazione da parte della Commissione, e hanno respinto anche la domanda risarcitoria.

C’è poi un rischio di aspettativa. La risoluzione non è un salvataggio: è la gestione ordinata del dissesto, e il suo obiettivo è la continuità delle funzioni essenziali, non la sopravvivenza dell’investimento di chi ha finanziato la banca. Chi legge nella risoluzione una garanzia di recupero del proprio titolo parte da una premessa sbagliata e arriva, inevitabilmente, a una delusione.

Il profilo ideale per la risoluzione è quello della banca con funzioni essenziali non sostituibili in tempi brevi, con un passivo che contiene strumenti davvero assorbibili e con un potenziale di contagio che la liquidazione non riuscirebbe a contenere.


Opzione 2 — La liquidazione coatta amministrativa: ordinare l’uscita dal mercato

In cosa consiste

La liquidazione coatta amministrativa delle banche è disciplinata dagli artt. 80 e seguenti del TUB. È una procedura concorsuale amministrativa: la aprono il Ministro dell’economia e delle finanze con decreto, su proposta della Banca d’Italia; gli organi — commissari liquidatori e comitato di sorveglianza — sono nominati e controllati dall’autorità di vigilanza; il tribunale non apre la procedura, ma interviene nella fase di controllo giurisdizionale sull’accertamento del passivo. A differenza di quanto accade nella liquidazione giudiziale, il creditore non può chiedere direttamente l’apertura della procedura: può, al più, sollecitare l’accertamento dello stato di insolvenza.

L’obiettivo non è la continuità, è la liquidazione ordinata: dismissione del patrimonio, accertamento del passivo, riparti secondo la par condicio e l’ordine delle cause di prelazione. Questo non significa necessariamente dispersione dell’azienda. L’art. 90 del TUB consente ai commissari liquidatori, previa autorizzazione della Banca d’Italia, di cedere attività e passività, l’azienda o rami d’azienda a un altro intermediario: è lo schema che ha retto, con l’intervento del legislatore d’urgenza, la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza disposta nel 2017 con il d.l. n. 99/2017, convertito dalla legge n. 121/2017, e la cessione del compendio aziendale a Intesa Sanpaolo. È il punto che genera più contenzioso, perché ciò che conta, per il singolo creditore, non è tanto che una cessione vi sia stata, quanto se il suo rapporto rientri o meno nel perimetro ceduto.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello della banca priva di funzioni essenziali realmente infungibili. Se la clientela può essere servita da altri intermediari presenti sul territorio e i sistemi di pagamento non ne risentono, la valutazione dell’interesse pubblico non è superata e l’art. 80 TUB impone la liquidazione.

Il secondo scenario è quello della banca il cui passivo non regge un bail-in. Se gli strumenti assorbibili sono insufficienti e la risoluzione finirebbe per incidere su passività che il sistema vuole proteggere, la liquidazione — assistita dall’intervento del sistema di garanzia dei depositi per il rimborso dei depositi protetti — è lo strumento che produce meno danni collaterali.

Il terzo scenario è quello delle crisi che non nascono dai conti ma dalla legalità. Le irregolarità gravi nell’amministrazione e le violazioni normative che giustificherebbero la revoca dell’autorizzazione possono condurre alla liquidazione anche quando la situazione patrimoniale non presenti ancora un deficit conclamato: la risposta dell’ordinamento, in questi casi, è l’espulsione dal mercato dell’operatore, non la sua conservazione.

Come si esegue, in sintesi

Al decreto ministeriale segue l’insediamento dei commissari liquidatori, con l’effetto di spossessamento e la cessazione delle funzioni degli organi sociali. I creditori ricevono comunicazione delle somme risultanti a loro credito dalle scritture contabili della banca e possono far pervenire le proprie osservazioni e domande; i commissari formano lo stato passivo, che viene depositato in cancelleria e diventa esecutivo; contro le decisioni dei commissari è data l’opposizione allo stato passivo nei termini — brevi — che decorrono dalla comunicazione, e che vanno verificati sul singolo provvedimento, tenendo conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto. La procedura si chiude con il bilancio finale di liquidazione, il piano di riparto e la relativa fase di contestazione.

Il regime delle azioni esperibili è il tratto più insidioso per chi arriva impreparato. L’art. 83, comma 3, del TUB elenca in modo tassativo le azioni proponibili nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa: opposizione allo stato passivo, insinuazione allo stato passivo, contestazione del bilancio finale di liquidazione. La Corte di cassazione ha applicato questa tassatività anche alle azioni di mero accertamento negativo del debito promosse dal cliente, escludendo che la via ordinaria possa surrogare la sede concorsuale, e ha ribadito, pronunciandosi sulle liquidazioni delle cosiddette banche venete, che ogni credito vantato verso la banca in liquidazione deve essere fatto valere nelle forme dell’accertamento del passivo (Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20184).

Vantaggi

La liquidazione coatta amministrativa ha una virtù che la risoluzione non possiede: il contraddittorio sul singolo credito. Il creditore ha una sede propria — l’accertamento del passivo e la successiva opposizione — in cui discutere titolo, importo, rango e cause di prelazione, davanti a un giudice ordinario, con pieno accesso ai mezzi di prova. Chi vanta pretese risarcitorie nei confronti della banca, tipicamente per contestazioni su contratti di investimento o su rapporti di conto, trova in quella sede uno spazio che il provvedimento di risoluzione, per sua natura immediato e generale, non offre.

Il secondo vantaggio riguarda i depositanti protetti: il sistema di garanzia dei depositi interviene con il rimborso entro il limite di copertura, con tempi che l’ordinamento ha progressivamente compresso, e si surroga poi nella procedura. Il terzo è la prevedibilità: a differenza della valutazione di interesse pubblico, che è un giudizio, l’ordine dei riparti è una regola, e consente di stimare con ragionevole approssimazione la posizione di ciascuna classe.

Rischi e svantaggi

Il costo principale è il tempo. Le liquidazioni bancarie durano anni, i riparti sono progressivi e parziali, e per i creditori chirografari la percentuale di soddisfazione è spesso modesta. Il secondo costo è il formalismo: le decadenze della procedura concorsuale sono reali e la giurisprudenza non le attenua. La Cassazione ha dichiarato improcedibile l’opposizione allo stato passivo per l’omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza come notificati (Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9452) e ha escluso l’ammissibilità dell’opposizione proposta contro un semplice “progetto” di stato passivo, perché l’atto impugnabile è lo stato passivo reso esecutivo e depositato, non un atto preparatorio (Cass. civ., Sez. I, 28 marzo 2024, n. 8485).

Il terzo rischio è quello del perimetro. Quando la liquidazione si accompagna alla cessione dell’azienda, la domanda decisiva diventa chi sia il legittimato passivo: la banca in liquidazione o il cessionario. Sulle banche venete la Corte di cassazione ha escluso dal perimetro ceduto a Intesa Sanpaolo i debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati (Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2025, n. 15678) e ha escluso dalla cessione i contenziosi pendenti relativi a rapporti ormai estinti (Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2025, n. 15670). Chi ha convenuto il soggetto sbagliato ha perso anni, non solo una causa.

Il profilo ideale per la liquidazione coatta amministrativa è quello della banca di dimensioni contenute, le cui funzioni sono sostituibili dal mercato e il cui passivo non consente un bail-in, oppure quello della banca la cui crisi è anzitutto una crisi di legalità.


Opzione 3 — Le vie che evitano il bivio

Esiste una terza strada, che non è un’alternativa alle prime due nel momento in cui il dissesto è accertato, ma che — se percorsa prima — impedisce al bivio di presentarsi. Va considerata perché molti dei casi italiani degli ultimi anni si sono chiusi proprio lì, senza né risoluzione né liquidazione.

Il primo strumento è l’amministrazione straordinaria dell’art. 70 TUB, che sospende gli organi sociali e affida la gestione a commissari nominati dall’autorità di vigilanza. Non è una procedura concorsuale: è una misura di gestione della crisi che punta a rimuovere le irregolarità, ricostituire gli equilibri e, molto spesso, costruire una soluzione di mercato — un aumento di capitale, un’aggregazione con un intermediario più solido — prima che i presupposti dell’art. 17 maturino. Accanto ad essa operano le misure di intervento precoce, che la riforma europea del 2026 ha rafforzato e reso più chiare nel loro raccordo con la fase di risoluzione.

Il secondo strumento è l’intervento dei sistemi di garanzia dei depositi e degli schemi volontari in funzione di sostegno, che consente di coprire un deficit patrimoniale e accompagnare la cessione a un acquirente senza aprire alcuna procedura. Qui il precedente giuridicamente decisivo è il caso Tercas: la Corte di giustizia dell’Unione europea, in Grande Sezione, con sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-425/19 P, ha respinto l’impugnazione della Commissione e confermato la pronuncia del Tribunale UE del 19 marzo 2019 nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, escludendo che l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi a favore di Banca Tercas costituisse aiuto di Stato, perché non comportava l’uso di risorse statali né era imputabile allo Stato italiano. Quella decisione ha riaperto, nei fatti, uno spazio operativo che la prassi della Commissione aveva compresso.

Il terzo strumento è la ricapitalizzazione precauzionale introdotta dal d.l. n. 237/2016, convertito dalla legge n. 15/2017, che consente un intervento pubblico nel capitale a condizioni molto rigide: la banca deve essere solvente, il fabbisogno deve emergere da uno scenario avverso di prova di stress, e il sostegno è accompagnato dalla condivisione degli oneri con azionisti e creditori subordinati. È la via seguita nel caso del Monte dei Paschi di Siena.

A fronte di questi vantaggi, il rovescio è che si tratta di strade percorribili solo “prima”: una volta che l’autorità ha accertato il dissesto o il rischio di dissesto, la necessità stessa di un sostegno pubblico straordinario diventa, paradossalmente, uno degli indici del dissesto, e il bivio tra risoluzione e liquidazione si ripresenta intatto.

Il profilo ideale di questa terza via è quello della banca ancora formalmente solvente, con una crisi circoscritta e un acquirente o un investitore realmente disponibile: fuori da queste condizioni, è un’opzione che si racconta a posteriori ma non si sceglie.


Le opzioni alla prova dei conti

Per rendere percepibile la differenza, conviene applicare gli stessi dati di partenza alle diverse strade. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su numeri verosimili, non casi reali: servono a mostrare come si muovono gli importi, non a prevedere l’esito di una procedura concreta.

Ipotesi di partenza. Banca Alfa, istituto di medie dimensioni, attivo contabile di 4,27 miliardi di euro; depositi complessivi 2,83 miliardi, di cui 1,96 miliardi protetti dal sistema di garanzia; obbligazioni subordinate in circolazione per 148,6 milioni; capitale sociale 212 milioni, azzerato dalle perdite accertate in sede di valutazione per 374 milioni. Un risparmiatore, il signor X, ha presso Banca Alfa: 212.000 euro su conto corrente, 48.500 euro nominali di obbligazioni subordinate, 1.350 azioni acquistate nel 2019 a 7,40 euro ciascuna. Una società cliente, Beta Srl, ha un fido di cassa utilizzato per 640.000 euro e un credito per un contenzioso risarcitorio già accertato con sentenza non definitiva per 183.400 euro.

Simulazione 1 — Banca Alfa va in risoluzione. Il programma di risoluzione è adottato un sabato, con efficacia immediata. Le 1.350 azioni del signor X sono azzerate: la perdita è integrale, 9.990 euro di valore d’acquisto. Le obbligazioni subordinate per 48.500 euro sono convertite in azioni della banca risolta o della newco secondo il rapporto stabilito dal programma: il signor X si ritrova titolare di strumenti di capitale il cui valore dipenderà dalla vendita successiva, e che nell’immediato è prossimo a zero. I 212.000 euro di conto corrente non subiscono alcuna riduzione: i depositi protetti fino a 100.000 euro sono esclusi dal bail-in e la parte eccedente, nella gerarchia delle passività, si colloca dopo le passività non garantite. Il lunedì mattina il conto funziona, la carta funziona, il fido di Beta Srl è operativo presso il soggetto cessionario. Il credito risarcitorio da 183.400 euro segue la sorte stabilita dal programma: se rientra nel perimetro ceduto, Beta Srl prosegue il giudizio nei confronti del cessionario; se ne resta fuori, il contenzioso prosegue contro l’entità residua. La differenza tra le due ipotesi vale l’intero credito.

Simulazione 2 — Banca Alfa va in liquidazione coatta amministrativa senza cessione. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è pubblicato l’11 marzo. Le azioni del signor X valgono zero, come nella risoluzione. Le obbligazioni subordinate per 48.500 euro non vengono convertite: diventano un credito concorsuale postergato, da insinuare al passivo, con prospettive di riparto che su un deficit di quell’ordine di grandezza sono realisticamente nulle. Il conto corrente si blocca: il sistema di garanzia rimborsa i 100.000 euro coperti, mentre i restanti 112.000 euro diventano credito concorsuale, assistito dalla preferenza che il TUB riconosce ai depositi, da far valere nelle forme dello stato passivo. Beta Srl perde l’utilizzo del fido e deve ridiscutere la propria liquidità con un altro intermediario; il credito risarcitorio da 183.400 euro va insinuato, e poiché è fondato su una sentenza non definitiva potrà essere ammesso con riserva, con il giudizio che prosegue. Stesso patrimonio, stessi numeri di partenza, ma per il signor X la differenza immediata è di 112.000 euro di liquidità congelata per anni.

Simulazione 3 — Banca Alfa va in liquidazione coatta amministrativa con cessione ex art. 90 TUB. I commissari liquidatori, autorizzati dalla Banca d’Italia, cedono a Banca Gamma il compendio aziendale: depositi, conti correnti, rapporti di impiego in bonis, rete di sportelli. Il perimetro esclude le passività verso azionisti e obbligazionisti subordinati e i contenziosi relativi a rapporti estinti. Per il signor X i 212.000 euro passano integralmente a Banca Gamma e restano disponibili, mentre le subordinate e le azioni restano nella procedura, con il medesimo esito della simulazione 2. Per Beta Srl il fido prosegue con Banca Gamma, ma il credito risarcitorio resta nella liquidazione se il rapporto che lo ha generato era già estinto al momento della cessione. È qui che si concentra, nella pratica, il novanta per cento del contenzioso bancario successivo a una liquidazione: non sul se, ma sul dove.

Il confronto tra le tre simulazioni mostra una cosa che vale la pena fissare: dal punto di vista di chi ha investito nel capitale della banca, risoluzione e liquidazione coatta amministrativa tendono a convergere verso lo stesso esito — ed è esattamente la logica del no creditor worse off, che misura la risoluzione contro lo scenario liquidatorio. Dal punto di vista di chi è cliente o creditore commerciale, invece, le due strade divergono in modo radicale, e divergono sulla disponibilità immediata del denaro e sull’individuazione del soggetto contro cui agire.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto le due strade principali sui profili che incidono concretamente sulla posizione di chi sta dall’altra parte dello sportello. Vale una precisazione sulla riga dei costi: in questa sede rilevano esclusivamente i costi di giustizia previsti dalla legge, cioè il contributo unificato dovuto a norma del d.P.R. n. 115/2002 per i giudizi di opposizione e per quelli amministrativi, oltre alle spese di notifica. Nessun altro costo è pertinente al confronto tra le procedure, perché le due strade non si scelgono in base a quanto costa reagire, ma in base a che cosa consentono di ottenere.

ProfiloRisoluzione (d.lgs. 180/2015)Liquidazione coatta amministrativa (artt. 80 ss. TUB)
Chi decideBanca d’Italia come autorità di risoluzione; Comitato di risoluzione unico per le banche significative, con approvazione della Commissione europeaDecreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta della Banca d’Italia
PresuppostoDissesto o rischio di dissesto, assenza di misure alternative e superamento della valutazione di interesse pubblico (artt. 17 e 20 d.lgs. 180/2015)Stessi presupposti dell’art. 17, ma valutazione di interesse pubblico non superata (art. 80, comma 1, TUB)
ObiettivoContinuità delle funzioni essenziali e stabilità finanziariaLiquidazione ordinata del patrimonio e soddisfazione dei creditori secondo la par condicio
Tempi di avvioOre: il programma si adotta e produce effetti immediati, tipicamente nel fine settimanaGiorni o settimane dal decreto, con insediamento dei commissari e spossessamento
Durata complessivaBreve per la fase di risoluzione; la cessione successiva può richiedere mesiAnni, con riparti progressivi e parziali
Continuità dell’operativitàPiena: conti, carte, affidamenti proseguono presso il cessionario o l’ente-ponteInterrotta, salvo cessione di attività e passività autorizzata ex art. 90 TUB
Sorte di azionisti e subordinatiAzzeramento o conversione in capitale secondo l’ordine di priorità del bail-inAzzeramento del valore e degradazione a credito concorsuale postergato, di regola insoddisfatto
Depositi protettiEsclusi dal bail-in, nessuna riduzioneRimborsati dal sistema di garanzia entro il limite di copertura di 100.000 euro per depositante
Depositi eccedenti la coperturaCollocati in posizione protetta nella gerarchia, incisi solo in via residualeCredito concorsuale assistito dalla preferenza riconosciuta ai depositi
Sede della contestazioneGiudice amministrativo per i provvedimenti nazionali (art. 95 d.lgs. 180/2015); giudici dell’Unione per le decisioni del Comitato di risoluzione unicoOpposizione allo stato passivo, insinuazione, contestazione del bilancio finale: azioni tassative ex art. 83, comma 3, TUB
Rischio in caso di esito negativo della contestazioneConsolidamento di un provvedimento già efficace, con tutela orientata al risarcimentoEsclusione definitiva dal passivo e perdita integrale del credito contestato
ReversibilitàNessuna: gli effetti del programma sono immediati e definitiviNessuna quanto all’apertura; recuperabile solo la posizione del singolo credito tramite opposizione
Costi di giustizia per reagireContributo unificato per il ricorso amministrativo secondo il d.P.R. 115/2002Contributo unificato per l’opposizione allo stato passivo secondo il d.P.R. 115/2002

I criteri per scegliere (e per capire che cosa sceglierà l’autorità)

Qui occorre un chiarimento che evita molti equivoci: la scelta tra risoluzione e liquidazione coatta amministrativa non appartiene al cliente, al creditore o all’azionista. Appartiene all’autorità. Ciò che appartiene a chi legge è un’altra scelta, non meno impegnativa: capire quale strada sarà imboccata, per decidere dove, come e contro chi reagire. I criteri che seguono servono a entrambe le letture.

Primo criterio: il peso delle funzioni svolte dalla banca. Se la tua situazione presenta una banca che concentra servizi di pagamento, rapporti con enti pubblici o la quota prevalente del credito di un distretto produttivo, generalmente l’ipotesi della risoluzione diventa concreta, e con essa l’esigenza di presidiare da subito il perimetro della cessione. Se invece si tratta di un istituto le cui funzioni sono ampiamente replicate da altri intermediari sullo stesso territorio, l’esito liquidatorio è l’ipotesi di lavoro più realistica. La riforma europea del 2026 ha ampliato questo criterio consentendo di apprezzare l’impatto anche su scala regionale: è un cambiamento che riguarda proprio le banche medio-piccole, cioè la stragrande maggioranza delle crisi italiane.

Secondo criterio: la composizione del passivo. Una banca che ha collocato strumenti subordinati e obbligazioni non garantite in misura significativa dispone della materia prima per un bail-in; una banca finanziata quasi esclusivamente da depositi non ne dispone. Guardare alla composizione del passivo è il modo più rapido per farsi un’idea fondata di quale strada sia tecnicamente percorribile.

Terzo criterio: la natura del tuo rapporto con la banca. Se sei azionista o obbligazionista subordinato, la differenza pratica tra le due procedure è minore di quanto si creda, perché in entrambe l’investimento è la prima linea di assorbimento delle perdite; ciò che cambia, e va presidiato, è la possibilità di far valere pretese risarcitorie fondate su vizi del collocamento, che nella liquidazione trovano sede nell’accertamento del passivo. Se sei depositante o creditore commerciale, la differenza è enorme e si misura in disponibilità immediata del denaro.

Quarto criterio: la presenza di un contenzioso già pendente. Un giudizio in corso contro la banca cambia completamente l’agenda. Nella liquidazione, il processo civile pendente non si estingue: il credito accertato con sentenza non definitiva può essere ammesso al passivo con riserva, consentendo al giudizio di proseguire. Ma la scelta del soggetto nei cui confronti proseguire dipende dal perimetro della cessione, ed è su quel punto che si è concentrata la giurisprudenza di legittimità più recente.

Quinto criterio: il momento in cui ti accorgi di quello che sta accadendo. Le procedure bancarie hanno una velocità che il contenzioso ordinario non conosce. Un programma di risoluzione si adotta in un fine settimana; un decreto di liquidazione produce effetti dal giorno della pubblicazione; i termini per l’opposizione allo stato passivo sono brevi e decorrono dalla comunicazione, con l’unica pausa della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. L’elemento dirimente, in moltissimi casi, non è stato il merito della pretesa ma il giorno in cui si è deciso di attivarsi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: nelle crisi degli intermediari questo significa leggere il decreto di avvio della procedura e i documenti contabili che lo precedono con lo stesso gruppo di lavoro, e impostare fin dal primo atto una linea difensiva che regga anche davanti alla Corte di cassazione.


Le domande di chi è indeciso

Posso contestare la scelta tra risoluzione e liquidazione? La scelta dell’autorità è un provvedimento e come tale è impugnabile, nelle sedi indicate dall’art. 95 del d.lgs. n. 180/2015 per i provvedimenti nazionali e davanti ai giudici dell’Unione per le decisioni del Comitato di risoluzione unico. Va però detto con franchezza che l’esperienza europea mostra una soglia di sindacato elevata: le cause pilota sul Banco Popular si sono chiuse con il rigetto integrale dei ricorsi. Per questo, nella maggior parte dei casi, l’energia difensiva rende di più se concentrata sulla posizione individuale — rango del credito, perimetro della cessione, pretese risarcitorie — piuttosto che sulla legittimità della procedura in sé.

Se la banca cambia strada a metà, le mie azioni restano valide? Le procedure non si trasformano l’una nell’altra, ma possono succedersi: l’art. 80 TUB consente la liquidazione coatta amministrativa anche quando sia in corso l’amministrazione straordinaria. Gli atti compiuti nella fase precedente non si azzerano, ma la sede e le forme della tutela cambiano, e un’azione proposta nelle forme sbagliate rischia l’inammissibilità. È il motivo per cui conviene impostare la difesa sapendo dove si sta andando, non solo dove si è.

E se sbaglio soggetto, cioè convengo la banca in liquidazione invece del cessionario? È l’errore più costoso e più frequente. Il perimetro della cessione è definito dal contratto di cessione e dalle norme che lo regolano, e la giurisprudenza ne ha dato letture restrittive su più fronti. Prima di notificare un atto occorre ricostruire con esattezza se il rapporto sia stato trasferito, se fosse estinto al momento della cessione e se il credito rientri in una delle categorie escluse.

Il mio conto corrente è davvero al sicuro? Fino a 100.000 euro per depositante e per banca, la copertura del sistema di garanzia dei depositi opera in entrambe le procedure, con modalità diverse: esclusione dal bail-in nella risoluzione, rimborso nella liquidazione. Oltre quella soglia, la posizione resta più protetta nella risoluzione — dove i depositi si collocano in fondo alla gerarchia delle passività aggredibili — che nella liquidazione, dove diventano credito concorsuale preferito ma soggetto ai tempi dei riparti.

Conviene aspettare l’esito della procedura prima di muoversi? Generalmente no, e per una ragione tecnica prima ancora che strategica: nella liquidazione coatta amministrativa le azioni proponibili sono tassative e scandite da termini di decadenza, e nella risoluzione gli effetti si producono immediatamente. Attendere significa quasi sempre arrivare quando l’unica strada praticabile si è già chiusa.

Che differenza c’è tra l’accertamento dello stato di insolvenza e l’apertura della liquidazione? Sono due piani distinti che spesso vengono confusi. L’apertura della liquidazione coatta amministrativa è disposta con decreto ministeriale sulla base dei presupposti dell’art. 17 del d.lgs. n. 180/2015, che comprendono situazioni più ampie dell’insolvenza in senso tecnico: le gravi irregolarità nell’amministrazione, le violazioni normative, le perdite patrimoniali di eccezionale gravità. L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, invece, è un passaggio distinto, che l’ordinamento riserva al tribunale e che produce effetti propri, in particolare sul fronte delle azioni revocatorie e delle responsabilità. Una banca può dunque essere posta in liquidazione senza che sia ancora intervenuto quell’accertamento, e il creditore che ragiona come se si trattasse di un fallimento ordinario rischia di sbagliare sia la sede sia i tempi.

Se il mio credito viene ammesso ma con un rango inferiore a quello che ho chiesto, vale la pena insistere? Dipende da una stima che va fatta prima, non dopo, e che è il cuore del lavoro in questa materia. Il rango non è un’etichetta: è ciò che determina se e quanto si incassa, perché i riparti seguono rigorosamente l’ordine delle cause di prelazione e nelle liquidazioni bancarie la soglia oltre la quale i chirografari non vedono nulla viene raggiunta spesso. Contestare il rango significa, in concreto, discutere la qualificazione del rapporto sottostante — se si tratti di deposito, di credito risarcitorio, di posizione assimilabile a un investimento nel capitale — e dimostrarla con i documenti contrattuali. È una contestazione che va impostata nella domanda di insinuazione, perché le decadenze della procedura rendono difficile introdurre in opposizione elementi che potevano e dovevano essere prodotti prima, come la stessa Corte di cassazione ha ricordato in tema di onere probatorio dell’opponente.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base al profilo che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi e non sostituiscono la lettura integrale dei provvedimenti.

Sul controllo giurisdizionale della risoluzione

Tribunale dell’Unione europea, 1° giugno 2022, causa T-481/17 (Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL c. CRU), e cause parallele T-510/17, T-523/17, T-570/17 e T-628/17. Nelle cinque cause pilota relative alla risoluzione del Banco Popular Español, il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi, confermando la legittimità sia del programma adottato dal Comitato di risoluzione unico sia della decisione della Commissione che lo ha approvato, e rigettando la domanda risarcitoria. Rilevanza: è il banco di prova del sindacato sulle decisioni di risoluzione, e mostra quanto sia stretto il margine per rimettere in discussione la valutazione dell’autorità sul dissesto e sull’interesse pubblico.

Corte di giustizia dell’Unione europea, 4 settembre 2025, in causa relativa alla controversia tra il Garante europeo della protezione dei dati e il Comitato di risoluzione unico. La pronuncia riguarda il trattamento dei dati raccolti nell’ambito della procedura che ha condotto alla valutazione degli effetti della risoluzione del Banco Popular su azionisti e creditori. Rilevanza: documenta come la fase di valutazione successiva alla risoluzione — quella in cui si verifica il rispetto del principio del no creditor worse off — sia essa stessa un procedimento con garanzie proprie, nel quale le osservazioni degli interessati hanno un peso.

Sulla natura degli interventi alternativi alla procedura

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 2 marzo 2021, causa C-425/19 P (Commissione c. Italia, FITD, Banca d’Italia e Banca Popolare di Bari). La Corte ha respinto l’impugnazione della Commissione, confermando che l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi a favore di Banca Tercas non costituiva aiuto di Stato, perché non implicava risorse statali e non era imputabile allo Stato italiano. Rilevanza: legittima il percorso che consente di evitare sia la risoluzione sia la liquidazione, e ridefinisce il perimetro degli interventi privati di sostegno.

Tribunale dell’Unione europea, 19 marzo 2019, cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16. È la sentenza di primo grado sul caso Tercas, che aveva annullato la decisione della Commissione del 2015. Rilevanza: fissa il criterio probatorio sull’imputabilità allo Stato delle misure adottate da un ente di diritto privato, criterio poi confermato in sede di impugnazione.

Sul perimetro delle cessioni e sul soggetto da convenire

Corte di cassazione, Sez. I civile, 12 giugno 2025, n. 15678. In tema di liquidazione coatta amministrativa delle cosiddette banche venete, la Corte ha escluso dal perimetro della cessione a Intesa Sanpaolo i debiti nei confronti degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati delle banche cedenti. Rilevanza: chi ha investito nel capitale o in strumenti subordinati deve rivolgersi alla procedura, non al cessionario.

Corte di cassazione, Sez. I civile, 12 giugno 2025, n. 15670. Sempre sulle banche venete, la Corte ha escluso dalla cessione dei rapporti bancari i contenziosi pendenti relativi a rapporti già estinti. Rilevanza: la sorte del contenzioso segue lo stato del rapporto al momento della cessione, non la sua origine.

Corte di cassazione, Sez. I civile, 18 luglio 2025, n. 20184. La Corte ha ribadito che ogni credito vantato nei confronti delle banche in liquidazione coatta amministrativa va fatto valere nelle forme proprie dell’accertamento del passivo. Rilevanza: chiude la porta alle scorciatoie processuali e conferma la centralità dello stato passivo come unica sede di accertamento.

Corte di cassazione, 13 novembre 2025, n. 30032. La pronuncia affronta la legittimazione passiva nell’azione di inefficacia del pagamento eseguito dal terzo pignorato dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa del suo creditore. Rilevanza: mostra come l’apertura della procedura ridisegni le posizioni processuali anche in vicende esecutive già avviate.

Sulle forme e sui termini della tutela nella liquidazione

Corte di cassazione, Sez. I civile, 3 aprile 2025, n. 8883. La Corte si è pronunciata sul regime di impugnazione delle sentenze rese dal tribunale in sede di opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, per le decisioni successive all’entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015. Rilevanza: il mezzo di impugnazione corretto non è intuitivo e sbagliarlo comporta l’inammissibilità.

Corte di cassazione, Sez. I civile, 11 aprile 2025, n. 9452. È stata dichiarata improcedibile l’opposizione allo stato passivo per omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza come notificati. Rilevanza: nelle procedure concorsuali gli adempimenti formali hanno conseguenze sostanziali immediate.

Corte di cassazione, Sez. I civile, 28 marzo 2024, n. 8485. È inammissibile l’opposizione proposta contro il mero progetto di stato passivo: l’atto impugnabile è lo stato passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria. Rilevanza: muoversi troppo presto equivale, in termini di risultato, a muoversi troppo tardi.

Corte di cassazione, Sez. I civile, 19 febbraio 2024, n. 4322. In tema di opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa, la Corte ha affrontato l’onere probatorio dell’opponente, il valore del richiamo ai documenti già prodotti davanti al commissario liquidatore e i limiti del giuramento decisorio deferito all’organo della procedura. Rilevanza: fissa il perimetro di ciò che va prodotto e quando, con effetti di decadenza.

Corte di cassazione, 22 ottobre 2025, n. 28129. La pronuncia si occupa dei poteri del commissario liquidatore e della posizione del professionista da questi nominato. Rilevanza: chiarisce l’ambito di autonomia degli organi della procedura, tema che ricorre ogni volta che si discute della validità di atti compiuti durante la liquidazione.

Corte di cassazione, 29 maggio 2025, n. 14386. Con questo provvedimento la Corte ha rimesso alla pubblica udienza, per la sua rilevanza nomofilattica, la questione dei rapporti tra liquidazione coatta amministrativa e procedure di sovraindebitamento. Rilevanza: segnala un’area di sovrapposizione tuttora aperta, destinata a incidere sui debitori persone fisiche coinvolti nella crisi di un intermediario.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una crisi bancaria lo Studio non si limita a commentare la procedura: interviene su ciò che della procedura tocca direttamente la posizione del cliente. In concreto:

  1. Analizziamo il decreto di avvio della procedura — provvedimento di risoluzione o decreto di liquidazione coatta amministrativa — ricostruendo quale regime si applica ai singoli rapporti del cliente e quali termini sono già decorsi.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero nel caso specifico, cioè se la posizione vada difesa nella sede concorsuale, nella sede amministrativa o in entrambe, e in che ordine: è la scelta che condiziona tutto il resto.
  3. Ricostruiamo il perimetro della cessione confrontando il contratto di cessione, gli allegati e lo stato dei rapporti alla data rilevante, per stabilire se il legittimato passivo sia la procedura o il cessionario.
  4. Predisponiamo e depositiamo la domanda di insinuazione al passivo, documentando titolo, importo, rango e cause di prelazione, e curando la produzione dei documenti nei modi che la giurisprudenza richiede a pena di decadenza.
  5. Proponiamo l’opposizione allo stato passivo quando il credito è escluso o ammesso in misura o rango inferiore, verificando preliminarmente che l’atto impugnato sia lo stato passivo esecutivo e non un atto preparatorio.
  6. Gestiamo i giudizi già pendenti al momento dell’apertura della procedura, chiedendo l’ammissione con riserva del credito accertato con sentenza non definitiva e individuando il soggetto nei cui confronti il processo deve proseguire.
  7. Impostiamo le azioni risarcitorie fondate su vizi del collocamento di azioni e obbligazioni subordinate, raccogliendo la documentazione contrattuale e informativa e inserendo la pretesa nella sede concorsuale corretta.
  8. Verifichiamo la posizione dei depositi rispetto al limite di copertura del sistema di garanzia, seguendo il rimborso e inquadrando l’eccedenza nella gerarchia dei crediti.
  9. Assistiamo le imprese affidate nella ridefinizione dei rapporti di credito con il cessionario o con altri intermediari, coordinando il profilo legale e quello contabile.
  10. Portiamo la linea difensiva fino in Cassazione quando il principio in gioco lo richiede, senza cambiare difensore e senza cambiare impostazione lungo il percorso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare la continuità della strategia fino all’ultimo grado: la qualificazione del credito scelta nell’insinuazione al passivo è la stessa che verrà discussa in opposizione e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione, e una linea impostata oggi da chi la difenderà anche domani evita i cambi di rotta che nelle procedure concorsuali si pagano con l’inammissibilità. A questo si aggiunge il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: nelle crisi bancarie la ricostruzione contabile della posizione e la sua traduzione in domanda giudiziale non sono due attività separate, e tenerle insieme è ciò che consente di sostenere il rango di un credito con numeri verificabili anziché con affermazioni.


Un bivio che non scegli tu, ma che puoi affrontare preparato

Risoluzione e liquidazione coatta amministrativa partono dallo stesso presupposto e si dividono su una valutazione — quella dell’interesse pubblico — che la riforma europea del 2026 ha reso più esplicita senza renderla automatica. Per chi sta dall’altra parte dello sportello questo significa una cosa sola: la strada imboccata dall’autorità non si sceglie, ma la reazione sì, e sbagliarla costa tempo, rango del credito e, molto spesso, il credito stesso. Tra un’azione proposta nelle forme tassative dell’art. 83 TUB e la stessa pretesa fatta valere nelle forme ordinarie non c’è una differenza di stile: c’è la differenza tra una domanda esaminata nel merito e una domanda dichiarata inammissibile.

È il terreno su cui lo Studio Monardo lavora da anni. Il tema è bancario e finanziario in senso proprio — gerarchie di passività, perimetri di cessione, rapporti con i fondi di garanzia — e viene trattato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo nella sua veste di coordinatore di uno staff multidisciplinare attivo a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che leggono insieme i documenti della procedura. E poiché le questioni decisive in questa materia — perimetro delle cessioni, rango dei crediti, ammissibilità delle azioni — si consolidano in sede di legittimità, conta che l’Avvocato sia cassazionista, perché la posizione impostata nella prima domanda è la stessa che dovrà reggere nell’ultimo grado.

📩 Se la tua banca è in crisi e non sai se la tua posizione vada difesa nello stato passivo, davanti al giudice amministrativo o nei confronti del cessionario, parlane con noi prima che i termini maturino: tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo si trovano al termine di questa pagina.

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