Quali Altri Enti, Oltre A Banche E Cooperative, Possono Andare In Liquidazione Coatta?

Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che più spesso ci vengono posti da chi si trova dall’altra parte di un ente finito in liquidazione coatta amministrativa: il fornitore che aspetta di essere pagato, l’assicurato con un sinistro aperto, il risparmiatore che aveva titoli presso una SIM, il lavoratore di un’impresa sociale, l’amministratore che teme di doverne rispondere. Le risposte sono complete, ma scritte come le daremmo a voce.

Il quadro normativo, in poche righe. La liquidazione coatta amministrativa (in sigla LCA) è oggi regolata dagli artt. 293 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024). Il Codice però non dice “chi” ci finisce: rinvia alle leggi speciali. E le leggi speciali sono molte: il Codice delle assicurazioni private, il Testo unico della finanza, il Testo unico bancario per gli intermediari non bancari, la disciplina delle società fiduciarie, quella delle imprese sociali, quella della previdenza complementare, quella dei consorzi agrari. Il risultato è una mappa frammentata, in cui è facile sbagliare procedura, giudice e termini.

Perché ce ne occupiamo noi. La gran parte degli enti diversi dalle banche che finiscono in LCA sono intermediari finanziari e assicurativi: è esattamente il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Il confine tra LCA e sovraindebitamento, poi, è materia quotidiana per chi, come lui, è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC. E quando la partita si sposta sulle opposizioni allo stato passivo, che spesso si chiudono direttamente in Cassazione, conta essere avvocato cassazionista.

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“Ma la liquidazione coatta non era roba solo da banche e cooperative?”

No. Banche e cooperative sono i casi più noti, non gli unici.

Lo capisco: sui giornali la liquidazione coatta compare quasi sempre accanto al nome di una banca, o nei decreti ministeriali che sciolgono cooperative edilizie e di servizi. Ma la LCA è una procedura pensata per tutte le imprese che lo Stato considera di rilevanza pubblica, cioè imprese che per operare hanno bisogno di un’autorizzazione e che, mentre operano, restano sotto la vigilanza di un’autorità.

Il ragionamento del legislatore è questo: se un’impresa raccoglie risparmio, gestisce i soldi di altri, assicura rischi, eroga servizi sociali con finalità pubbliche, la sua crisi non può essere lasciata alla sola iniziativa dei creditori e alla gestione di un curatore. Serve un’autorità che decida quando chiudere e che governi la liquidazione con un occhio all’interesse generale. Per questo la procedura è “amministrativa”: la apre un provvedimento dell’autorità, non una sentenza.

Fuori da banche e cooperative, le categorie principali sono:

  • le imprese di assicurazione e riassicurazione;
  • le SIM, le SGR, le SICAV e le SICAF, cioè gli intermediari che prestano servizi di investimento o gestiscono risparmio;
  • gli intermediari finanziari iscritti all’albo e, con regole proprie, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica;
  • le società fiduciarie autorizzate;
  • le imprese sociali, comprese le cooperative sociali e i loro consorzi;
  • i fondi pensione e le forme di previdenza complementare;
  • i consorzi agrari;
  • alcuni enti pubblici economici e altri enti individuati da leggi di settore.

Non è un elenco chiuso nel Codice: ogni volta bisogna andare a cercare la legge speciale dell’ente. Ed è proprio lì che nascono gli errori, come vedremo.

“Chi decide quali enti ci finiscono dentro?”

La legge, e solo la legge. Né il tribunale né l’autorità di vigilanza possono “scegliere” di sottoporre a LCA un’impresa che la legge non vi assoggetta.

Il principio era già scritto nell’art. 2 della vecchia legge fallimentare e sopravvive nel Codice della crisi: è la legge a stabilire quali imprese sono soggette a liquidazione coatta, in quali casi la procedura può essere disposta e quale autorità è competente a disporla. Il Codice si limita a dettare le regole generali della procedura, e precisa che valgono salvo diversa disposizione delle leggi speciali.

In pratica questo significa che per ogni categoria esistono tre domande distinte, a cui risponde la legge di settore:

  1. Chi è soggetto (per esempio: tutte le imprese di assicurazione autorizzate; solo le imprese sociali qualificate come tali, non ogni ente non profit).
  2. Quando si apre la procedura (per insolvenza, ma spesso anche per gravi irregolarità di gestione, violazioni normative o perdite patrimoniali eccezionali, anche senza insolvenza).
  3. Chi la dispone (un ministro, su proposta dell’autorità tecnica di vigilanza: IVASS per le assicurazioni, Banca d’Italia o Consob per gli intermediari finanziari, COVIP per i fondi pensione, il Ministero competente per imprese sociali e cooperative).

La conseguenza pratica è importante: se dovete agire contro un ente, la prima verifica non riguarda il credito, riguarda la natura giuridica dell’ente. Una visura camerale e la lettura dello statuto dicono molto, ma non tutto: occorre controllare l’iscrizione agli albi di vigilanza e, per gli enti del Terzo settore, la qualifica risultante dal RUNTS.

“Quindi anche una normale srl può finire in liquidazione coatta?”

Di regola no. Una srl commerciale “qualunque” va in liquidazione giudiziale, non in LCA.

La liquidazione coatta non dipende dalla forma societaria (spa, srl, cooperativa), ma dall’attività svolta e dalla vigilanza a cui l’impresa è sottoposta. Una spa che produce mobili, se diventa insolvente, segue la liquidazione giudiziale davanti al tribunale. Una spa che esercita l’attività assicurativa, invece, segue la LCA. Una srl che si è qualificata come impresa sociale, anche lei, segue la LCA.

Ci sono però alcune zone grigie che conviene conoscere:

  • la società che ha cambiato veste: conta la forma rivestita al momento della decisione. La Cassazione, in una vicenda riguardante un consorzio cooperativo agricolo, ha ribadito che il giudice deve guardare alla veste formale dell’ente quando pronuncia, non a come avrebbe dovuto essere qualificato;
  • la società in liquidazione volontaria: se è un ente soggetto a LCA, resta soggetto a LCA anche durante la liquidazione ordinaria; anzi, l’insolvenza si valuta con criterio statico, confrontando attivo e passivo, perché l’ente non deve più stare sul mercato;
  • l’ente che svolge attività finanziaria abusiva: se non è autorizzato, non è un intermediario vigilato e quindi, di norma, non è soggetto alla LCA “di settore”. Qui la valutazione va fatta caso per caso.

La regola da ricordare: non è il nome della società a decidere la procedura, è il tipo di attività autorizzata e vigilata.

“Che differenza fa rispetto al fallimento, che adesso si chiama liquidazione giudiziale?”

Una differenza enorme, soprattutto per chi è creditore.

Chi apre. La liquidazione giudiziale si apre con sentenza del tribunale, su ricorso di un creditore, del debitore o del pubblico ministero. La LCA si apre con un decreto amministrativo.

Chi gestisce. Nella liquidazione giudiziale c’è il curatore, sotto il controllo del giudice delegato. Nella LCA c’è uno o più commissari liquidatori affiancati da un comitato di sorveglianza, sotto il controllo dell’autorità di vigilanza.

Come si accerta il passivo. Nella liquidazione giudiziale il creditore presenta domanda al tribunale e c’è un’udienza di verifica. Nella LCA la prima fase è amministrativa: è il commissario che forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti, anche sulla base delle scritture contabili, e lo deposita in cancelleria. Il tribunale entra in gioco solo dopo, con le opposizioni.

I requisiti dimensionali. Per la liquidazione giudiziale servono soglie minime (attivo, ricavi, debiti) e un importo minimo di debiti scaduti. La LCA non ha soglie: un ente soggetto a LCA può esservi sottoposto anche se piccolissimo.

L’alternatività. Le imprese soggette a LCA, di regola, non possono essere sottoposte a liquidazione giudiziale. Quando una legge speciale consente entrambe (è il caso delle cooperative che svolgono attività commerciale), vale il criterio della prevenzione: la procedura aperta per prima esclude l’altra. Lo dice in modo espresso l’art. 295 del Codice della crisi.

Per il creditore la conseguenza più concreta è una: nella LCA non si “chiede il fallimento” del debitore. Si può, al massimo, sollecitare l’autorità di vigilanza o chiedere al tribunale di accertare lo stato di insolvenza. È una procedura in cui l’iniziativa del singolo conta meno, e i tempi li detta l’amministrazione.


“Chi apre la liquidazione di un’assicurazione, di una SIM o di una fiduciaria?”

Dipende dalla categoria, e conviene saperlo perché il provvedimento di apertura è il primo atto da procurarsi e da leggere.

Imprese di assicurazione. Il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) prevede che la liquidazione coatta sia disposta con decreto ministeriale su proposta dell’IVASS. I presupposti non sono solo l’insolvenza: rilevano anche irregolarità gravi nell’amministrazione, violazioni eccezionalmente gravi delle norme di settore, perdite patrimoniali di eccezionale gravità. L’IVASS nomina i commissari e ne vigila l’attività.

SIM, SGR, SICAV, SICAF. L’art. 57 del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998) rinvia in larga parte alle norme del TUB sulla liquidazione delle banche, riferendole agli intermediari. Il decreto è del Ministro dell’economia, su proposta della Banca d’Italia (sentita la Consob, quando rileva). Un esempio recente e noto è quello di una SIM posta in liquidazione dal MEF, con migliaia di clienti che hanno dovuto attendere la ricognizione delle loro posizioni.

Intermediari finanziari ex art. 106 TUB, istituti di pagamento, IMEL. Il TUB contiene per ciascuna categoria disposizioni che richiamano, con adattamenti, la disciplina della liquidazione delle banche.

Società fiduciarie. La disciplina di settore, risalente alla L. 1966/1939 e integrata dalle norme degli anni Ottanta, le sottopone a liquidazione coatta disposta dal Ministero competente; le fiduciarie iscritte nell’apposita sezione dell’albo degli intermediari seguono regole più vicine a quelle degli intermediari finanziari.

Imprese sociali. L’art. 14 del D.Lgs. 112/2017 è netto: in caso di insolvenza le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa. La procedura è disposta dall’autorità che vigila sull’impresa sociale.

Fondi pensione. La legge sulla previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005) affida alla COVIP la vigilanza e prevede la liquidazione coatta delle forme pensionistiche in crisi.

Consorzi agrari. Hanno una disciplina specifica, che li colloca sotto la vigilanza ministeriale e li assoggetta a LCA.

Il decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e comunicato al registro delle imprese. Da quel momento cessano le funzioni degli organi sociali e il commissario prende in mano l’impresa.

“Prima ci vuole per forza una sentenza che dichiari l’insolvenza?”

No, non sempre. E questo è uno dei punti meno intuitivi.

Il Codice della crisi distingue due situazioni.

Accertamento anteriore (art. 297 CCII). Se un’impresa soggetta a LCA (e non anche a liquidazione giudiziale) si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori, dell’autorità di vigilanza o dell’impresa stessa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza. La sentenza viene comunicata all’autorità perché disponga la liquidazione. Lo spostamento della sede nell’anno precedente il ricorso non conta ai fini della competenza: è una regola anti-furbizia.

Accertamento successivo (art. 298 CCII). Se la liquidazione è già stata disposta, magari per gravi irregolarità e non per insolvenza, il tribunale può accertare dopo che l’impresa, quando è stata posta in LCA, era già insolvente. Di solito lo chiede il commissario.

Perché l’accertamento conta, se la procedura è già aperta? Per tre ragioni molto concrete:

  1. rende possibili le azioni revocatorie contro pagamenti e atti compiuti prima della liquidazione;
  2. apre la porta ai reati di bancarotta a carico degli amministratori;
  3. fissa una data di riferimento per valutare le responsabilità.

La Cassazione ha chiarito che, per un ente già in liquidazione, l’insolvenza si misura in chiave patrimoniale e statica: conta se l’attivo realizzabile copre il passivo, non se l’ente riusciva ancora a pagare qualche fornitore. E per le crisi bancarie ha ammesso che il giudice utilizzi anche valutazioni successive alla liquidazione, se servono a ricostruire la situazione dell’epoca. Il principio vale, con gli adattamenti del caso, anche per assicurazioni e intermediari.

Una precisazione utile per le cooperative: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 2022, ha ritenuto infondati i dubbi sulla norma che consente di accertare l’insolvenza di una cooperativa in LCA anche quando mancano i requisiti dimensionali richiesti per il fallimento. La cooperativa è un’impresa di economia sociale, e il regime della sua crisi può legittimamente essere diverso.

“Sono un creditore: come faccio a farmi riconoscere il credito?”

Qui la LCA è più “comoda” della liquidazione giudiziale, almeno all’inizio, ma ha insidie proprie.

Passo 1: la comunicazione del commissario. Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore le somme che risultano a suo credito dalle scritture contabili e dai documenti dell’impresa. Non dovete fare nulla per riceverla, ma non dovete nemmeno contarci: se il vostro credito non risulta dalla contabilità, o risulta per un importo sbagliato, la comunicazione non arriverà o sarà errata.

Passo 2: le osservazioni o la domanda. Chi ha ricevuto una comunicazione che non lo convince può presentare osservazioni e istanze documentate. Chi non l’ha ricevuta può chiedere il riconoscimento del proprio credito o la restituzione dei beni. In questa fase, proprio perché è amministrativa, la Cassazione ammette che la domanda possa essere integrata e corretta, a differenza di quanto accade nella verifica giudiziale.

Passo 3: l’elenco dei crediti. Il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di restituzione accolte o respinte, e lo deposita in cancelleria. Da quel momento lo stato passivo diventa esecutivo.

Passo 4: la comunicazione dell’esito. Ciascun creditore riceve la comunicazione dell’esclusione o dell’ammissione parziale. Da questa comunicazione decorrono i termini per l’opposizione.

Ecco i passaggi in sintesi. I termini indicati sono quelli della disciplina generale del Codice della crisi; le leggi speciali (TUB, TUF, Codice delle assicurazioni) possono prevedere termini e regole diverse, e va sempre verificato quale disciplina si applica all’ente specifico.

FaseAttoTermineDavanti a chi
AperturaDecreto di liquidazione coatta—Ministro / autorità competente (su proposta IVASS, Banca d’Italia, COVIP ecc.)
Accertamento insolvenza (eventuale)Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenzaPrima o dopo l’aperturaTribunale del centro degli interessi principali
Ricognizione dei creditiComunicazione del commissario ai creditoriEntro un mese dalla nominaCommissario liquidatore
Contestazione inizialeOsservazioni e istanze documentate del creditoreEntro 15 giorni dal ricevimento della comunicazioneCommissario liquidatore
Formazione del passivoDeposito dell’elenco dei crediti ammessi o respintiEntro 90 giorni dal provvedimento di liquidazione (prorogabile)Cancelleria del tribunale
Contestazione giudizialeOpposizione allo stato passivo / impugnazione dei crediti altruiEntro il termine indicato dalla disciplina applicabile, decorrente dalla comunicazione dell’esitoTribunale
Ultimo gradoRicorso contro il decreto che decide l’opposizioneTermini del ricorso per cassazioneCorte di cassazione
DistribuzioneRiparti parziali e finaleSecondo l’andamento della liquidazioneCommissario, con autorizzazione dell’autorità

Il consiglio più importante di tutta la sezione: non aspettate passivamente la comunicazione del commissario. Se avete un credito documentato, mandate subito osservazioni e documenti: è gratuito, è veloce e vi evita di scoprire troppo tardi di essere stati dimenticati.

“E se il commissario mi esclude o mi ammette per meno?”

Si fa opposizione al tribunale, e i termini sono brevi.

Ricevuta la comunicazione dell’esclusione totale o parziale, il creditore può proporre opposizione allo stato passivo. Chi invece ritiene che sia stato ammesso indebitamente il credito di qualcun altro può proporre impugnazione. Il giudizio si svolge davanti al tribunale con un rito camerale e si chiude con un decreto.

Contro quel decreto, di regola, non c’è appello: si va direttamente in Cassazione. La Corte lo ha confermato di recente con l’ordinanza n. 8883 del 3 aprile 2025, in una liquidazione di un intermediario soggetto al TUB, chiarendo che il regime riformato dell’opposizione (con la sola ricorribilità per cassazione) si applica anche alle procedure già pendenti alla data delle modifiche, se non era ancora stato autorizzato il deposito della documentazione finale. In quel caso l’appello proposto contro la decisione del tribunale è stato giudicato inammissibile.

Le conseguenze pratiche sono tre:

  1. i termini sono il primo nemico: per le procedure regolate dal TUB (banche e intermediari che vi rinviano) il termine per l’opposizione è particolarmente breve. Non si può aspettare di “vedere come va”;
  2. la prova va preparata subito: nel giudizio di opposizione il creditore deve dimostrare il credito e, se chiede un privilegio, la causa di prelazione. La Cassazione ha confermato, per esempio, l’esclusione del credito di un’impresa di manutenzione verso una cooperativa in LCA perché non era stata provata l’utilità dei lavori per la procedura e l’opponibilità del titolo;
  3. il ricorso per cassazione va pensato fin dall’inizio: se l’unico controllo sul decreto del tribunale è quello di legittimità, l’opposizione va costruita in modo che le questioni di diritto emergano con chiarezza già nel primo grado.

“La causa che avevo già iniziato contro la società che fine fa?”

Dipende da dove era arrivata.

Il principio generale è che, aperta la LCA, i crediti verso l’ente possono essere fatti valere solo nella procedura concorsuale. Le cause di condanna pendenti davanti al giudice ordinario diventano temporaneamente improcedibili fino a quando non si chiude la fase amministrativa di accertamento del passivo. L’ente, inoltre, perde la capacità processuale dei suoi organi: chi lo rappresentava non può più stare in giudizio per i rapporti patrimoniali. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una cooperativa sociale firmato dal vecchio legale rappresentante dopo il decreto ministeriale di liquidazione.

Ci sono però due eccezioni importanti.

Se c’è già una sentenza di merito. Con la sentenza n. 27163 del 2023 la Cassazione ha precisato che il giudizio di condanna non diventa improcedibile se una sentenza di merito, anche non definitiva, è già stata pronunciata. In quel caso il creditore è ammesso al passivo con riserva e il commissario decide se proseguire il giudizio nelle fasi di impugnazione.

Se l’azione non è di condanna e c’è un interesse specifico. Con l’ordinanza n. 27796 del 2024 la Corte ha ammesso che azioni di mero accertamento o costitutive contro un ente in LCA possano essere proposte fuori dalla verifica del passivo, purché chi agisce abbia uno specifico interesse diverso dal semplice ottenere un titolo per concorrere. Attenzione, però: altre pronunce hanno escluso l’azione di accertamento quando, in sostanza, serve solo a preparare una pretesa economica, come nel caso di un lavoratore che voleva far accertare il proprio livello retributivo contro un ente pubblico in liquidazione.


“Avevo una polizza con una compagnia finita in liquidazione coatta: i miei sinistri che fine fanno?”

Non siete senza tutela, ma dovete sapere a chi rivolgervi.

Per le assicurazioni la legge prevede meccanismi di protezione specifici, diversi a seconda del ramo.

Responsabilità civile auto (RCA). È il caso più protetto. Se la compagnia del responsabile va in LCA, il danneggiato può rivolgersi all’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il Codice delle assicurazioni consente anche che il commissario della compagnia sia autorizzato, nel decreto di liquidazione, a liquidare i sinistri per conto del Fondo, sia quelli anteriori al decreto sia quelli successivi fino alla scadenza dei contratti in corso. La Cassazione ha precisato che una sentenza di condanna ottenuta contro la compagnia quando era ancora in bonis può essere eseguita, dopo la liquidazione, solo nei confronti dell’impresa designata, non contro la compagnia in LCA.

Altri rami danni. Fuori dall’RCA non c’è un fondo di garanzia generalizzato. L’assicurato o il danneggiato diventa creditore della compagnia in LCA e si insinua al passivo. I contratti di assicurazione in corso, di regola, si sciolgono per effetto della liquidazione, con diritto al rimborso del rateo di premio non goduto, sempre come credito verso la procedura.

Rami vita. I crediti di assicurati e beneficiari derivanti dai contratti vita godono di una tutela rafforzata sugli attivi posti a copertura delle riserve tecniche, che costituiscono un patrimonio con destinazione specifica.

E la previdenza degli agenti? Una vicenda vecchia ma istruttiva: con la sentenza n. 4627 del 6 marzo 2015 la Cassazione ha stabilito che la cassa di previdenza degli agenti può chiedere la restituzione immediata del proprio patrimonio separato solo se la separazione è stata effettivamente rispettata; altrimenti ha solo un credito che concorre con gli altri.

Sul piano fiscale, segnalo una pronuncia recente che interessa i commissari e, indirettamente, i creditori: con l’ordinanza n. 4755 del 24 febbraio 2025 la Cassazione si è pronunciata sulla detraibilità dell’IVA sugli acquisti effettuati da un’impresa di assicurazione in LCA. Un attivo fiscale recuperato è un attivo in più da distribuire.

“Avevo titoli presso una SIM, o soldi affidati a una fiduciaria: sono miei o finiscono nel calderone?”

Sono vostri, ma solo se la separazione patrimoniale è stata davvero rispettata. Ed è qui che si gioca tutto.

Gli intermediari finanziari detengono beni dei clienti che non appartengono all’intermediario: titoli, quote di fondi, denaro destinato agli investimenti. La legge impone la cosiddetta doppia separazione: i beni dei clienti devono essere separati da quelli dell’intermediario e, all’interno, separati cliente per cliente. Se la regola è stata rispettata, nella LCA il cliente non è un creditore qualunque: è iscritto in una sezione separata dello stato passivo come avente diritto alla restituzione.

Il problema nasce quando la separazione è stata violata, o quando i beni dei clienti nel loro complesso non bastano.

Per le SIM. Con la sentenza n. 17101 del 10 luglio 2013 la Cassazione ha affermato che, anche se la doppia separazione è formalmente rispettata, il diritto del singolo cliente alla restituzione integrale presuppone che il patrimonio dei clienti, considerato nel suo insieme, sia sufficiente a soddisfare tutti. Se non lo è, si procede in proporzione, e la parte non restituita diventa un credito chirografario. Il commissario può fare restituzioni parziali, ma non è obbligato, e non deve mai pregiudicare gli altri aventi diritto.

Per le SGR. L’art. 57 TUF stabilisce che i commissari della SGR liquidano o cedono i fondi gestiti; i partecipanti hanno diritto solo al residuo netto di liquidazione, in proporzione alle quote, e dalla data del decreto cessano le funzioni degli organi del fondo.

Per le fiduciarie. Con la sentenza n. 23560 del 12 settembre 2008 la Cassazione ha chiarito che il fiduciante può rivendicare i beni gestiti anche senza individuarli materialmente uno per uno (basta indicarne specie e quantità), ma solo se la doppia separazione è stata rispettata; altrimenti resta un semplice credito in concorso con gli altri.

In pratica: prima di insinuarvi, procuratevi gli estratti conto titoli, le rendicontazioni periodiche e il contratto quadro. Saranno la prova della vostra posizione e la base per chiedere la restituzione in natura invece di un rimborso in moneta di procedura.

“Un’associazione o un ente del Terzo settore può andare in liquidazione coatta?”

Solo se è un’impresa sociale. Le altre associazioni, se insolventi e se svolgono attività d’impresa, seguono la liquidazione giudiziale o, se piccole, le procedure minori.

Qui la giurisprudenza degli ultimi tre anni ha messo ordine.

Cooperative sociali: solo LCA. Con la sentenza n. 29801 del 27 ottobre 2023 e poi con la sentenza n. 33280 del 29 novembre 2023, la Prima Sezione della Cassazione ha stabilito che la cooperativa sociale è impresa sociale di diritto e, come tale, in caso di insolvenza è soggetta esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa. Non si applica il criterio della prevenzione previsto per le cooperative commerciali dall’art. 2545-terdecies c.c.: prevale lo statuto speciale dell’impresa sociale. Sulla scia di queste pronunce, anche le corti di merito hanno revocato sentenze di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di cooperative sociali.

Associazioni di promozione sociale: niente LCA. Con una sentenza della Prima Sezione depositata il 18 maggio 2026 la Cassazione ha respinto la tesi di un’APS che chiedeva di essere sottoposta a LCA invece che a liquidazione giudiziale. La Corte ha chiarito che la regola dell’art. 14 D.Lgs. 112/2017 vale per le imprese sociali e non si estende agli altri enti del Terzo settore; e che la qualifica di impresa sociale ha efficacia costitutiva: non esiste un’impresa sociale “di fatto”. Un’associazione che volesse beneficiare della LCA dovrebbe assumere formalmente la qualifica.

Perché la differenza conta tanto? Perché sbagliare procedura costa caro, a tutti. Il creditore che chiede la liquidazione giudiziale di una cooperativa sociale vede revocata la sentenza. L’ente che invoca la LCA senza averne la qualifica perde il giudizio. E i tempi si allungano per tutti.

È qui che pesa la combinazione di competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento: prima di discutere del credito, lo Studio verifica la procedura applicabile all’ente, perché un errore di qualificazione si paga con mesi di giudizio inutile.

“Il consorzio agrario o la cooperativa agricola può usare il sovraindebitamento invece della LCA?”

No. Se l’ente è soggetto a liquidazione coatta, le procedure da sovraindebitamento gli sono precluse.

È una domanda che ci viene fatta spesso, perché gli imprenditori agricoli, in quanto tali, non sono soggetti a liquidazione giudiziale e possono accedere agli strumenti del sovraindebitamento. Viene spontaneo pensare che la stessa porta sia aperta alla cooperativa agricola.

La Cassazione l’ha chiusa con la sentenza n. 880 del 16 gennaio 2026. Il caso: una cooperativa agricola aveva avviato un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e nel frattempo il tribunale ne aveva dichiarato l’insolvenza in vista della LCA. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, affermando che la cooperativa agricola, per il solo fatto di essere cooperativa, è soggetta in caso di insolvenza alla liquidazione coatta prevista dall’art. 2545-terdecies c.c., e che il sovraindebitamento è riservato per principio generale ai soggetti non assoggettabili ad altre procedure concorsuali. Il fatto che il legislatore abbia ampliato la nozione di imprenditore agricolo non ha cambiato il regime della crisi delle cooperative.

Il principio, nato sotto la L. 3/2012, è perfettamente coerente con il Codice della crisi, che definisce il sovraindebitamento proprio come lo stato di crisi o insolvenza dei debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale né alla LCA.

Lo stesso vale per i consorzi agrari, che hanno una propria disciplina di liquidazione coatta. Diverso il caso di un consorzio agricolo che non sia cooperativa né consorzio agrario in senso tecnico: alcuni tribunali, verificata l’attività agricola e l’assenza di soggezione ad altre procedure, hanno aperto la liquidazione controllata. La qualificazione esatta dell’ente decide quale porta è aperta.


“Se ero socio o amministratore, rischio di dover pagare di tasca mia?”

Da socio, di regola no. Da amministratore, sindaco o direttore generale, sì, se ci sono stati comportamenti scorretti.

I soci. Nelle società di capitali e nelle cooperative a responsabilità limitata il socio perde quanto ha conferito, ma non risponde con il patrimonio personale dei debiti dell’ente. Attenzione però ai versamenti ancora dovuti: il commissario può chiedere ai soci di completare i conferimenti non versati.

Gli amministratori. Il commissario liquidatore, con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, esercita le azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori. Si contestano tipicamente la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale, le operazioni dannose, la violazione delle norme di vigilanza. In parallelo, l’accertamento giudiziale dell’insolvenza può aprire la strada alle contestazioni penali per bancarotta.

Una precisazione processuale utile. Nel giudizio sulla dichiarazione di insolvenza di una banca in LCA, la Cassazione ha precisato che il riferimento agli “ex legali rappresentanti” riguarda chi aveva il potere di rappresentanza quando è stato emesso il provvedimento di liquidazione, non qualunque componente dei vecchi consigli di amministrazione. Il principio è utile anche per gli altri enti vigilati, per capire chi è legittimato a difendersi.

Rassicurazione fondata: l’azione di responsabilità non è automatica, richiede la prova di un inadempimento e di un danno collegato. Limite reale: le autorità di vigilanza conservano un’enorme mole di documentazione (ispezioni, rilievi, corrispondenza) che il commissario può usare. Per un ex amministratore, la difesa si prepara studiando quei documenti prima che lo faccia la controparte.

“Quanto tempo devo aspettare per vedere qualche soldo?”

Spesso molto, e non per cattiva volontà: la LCA è lenta per struttura.

Non esiste un termine di legge per la chiusura. La durata dipende dalla dimensione dell’ente, dal numero dei creditori, dalle cause da promuovere o da subire, dalla vendita degli attivi. Le liquidazioni di compagnie assicurative e di intermediari finanziari con migliaia di clienti durano facilmente molti anni; alcune procedure aperte decenni fa sono ancora in corso.

Ci sono però momenti intermedi in cui qualcosa arriva:

  • le restituzioni ai clienti degli intermediari, quando la separazione patrimoniale è stata rispettata, possono avvenire anche prima dei riparti;
  • i riparti parziali sono possibili, con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, man mano che si realizza l’attivo;
  • le cessioni in blocco di attività e passività ad altro intermediario (frequenti per assicurazioni e SIM) possono trasferire il rapporto a un soggetto in bonis.

Nel frattempo è importante non perdere i propri diritti: contestare i piani di riparto quando sono sbagliati, aggiornare il commissario su eventuali cessioni del credito, controllare che gli interessi e i privilegi siano trattati correttamente. Su questo il MIMIT, con un decreto del 1° agosto 2025, ha anche aggiornato le direttive ai commissari liquidatori degli enti cooperativi, con indicazioni sulla gestione e sulla trasparenza delle procedure.

Rassicurazione fondata: il commissario ha obblighi di rendiconto e di informazione. Limite reale: non c’è un modo per “accelerare” la procedura a comando; si può solo evitare di rallentare la propria posizione con errori o inerzie.

“Rischio di perdere tutto il credito?”

Il rischio esiste, ma è molto diverso a seconda di chi siete.

Siate onesti con voi stessi: una procedura concorsuale si apre perché i soldi non bastano. In LCA, come in liquidazione giudiziale, si paga secondo l’ordine delle cause di prelazione: prima le spese della procedura e i crediti prededucibili, poi i privilegiati, infine i chirografari, che spesso ricevono una percentuale.

Ma la LCA ha alcune caratteristiche che, per certe categorie, migliorano molto le prospettive:

  • i clienti degli intermediari con beni separati non sono creditori, sono proprietari: possono ottenere la restituzione in natura;
  • i danneggiati RCA hanno il Fondo di garanzia e l’impresa designata;
  • gli assicurati vita hanno una tutela sugli attivi a copertura delle riserve;
  • i lavoratori hanno il privilegio e, per TFR e ultime mensilità, l’intervento del Fondo di garanzia INPS, che opera anche quando il datore di lavoro è in LCA;
  • i depositanti di banche (fuori dal tema di questa guida) hanno il sistema di garanzia dei depositi.

Il fornitore chirografario è, invece, il soggetto più esposto. Per lui la differenza la fanno la precisione della domanda, la difesa di eventuali privilegi e la vigilanza sui riparti.

Rassicurazione fondata: ci sono categorie con tutele forti e specifiche. Limite reale: per il creditore chirografario senza garanzie la percentuale di soddisfazione può essere bassa, ed è meglio saperlo subito per prendere le decisioni giuste (anche fiscali, come la deduzione della perdita su crediti).


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri di fantasia ma coerenti con le regole che abbiamo visto. Non sono casi reali: servono a capire come si ragiona.

Simulazione 1 — Il cliente della SIM in liquidazione

Ipotesi. Un risparmiatore detiene presso una SIM un portafoglio di titoli del valore di 41.270 € al giorno del decreto di liquidazione, emesso il 15 luglio. La SIM aveva rispettato formalmente la separazione dei patrimoni, ma i commissari, ricostruite le posizioni di tutti i clienti, accertano che il patrimonio complessivo dei clienti copre il 92% delle posizioni.

Sviluppo.

  • Il cliente non presenta una domanda di insinuazione “da creditore”: chiede la restituzione degli strumenti finanziari, e viene iscritto nella sezione separata dello stato passivo.
  • Poiché il patrimonio dei clienti non è sufficiente, la restituzione avviene in proporzione: 41.270 € × 92% = 37.968,40 €.
  • La differenza, 3.301,60 €, non è perduta in automatico: diventa un credito chirografario verso la SIM, da far valere nel passivo ordinario.
  • Se il cliente non avesse prodotto gli estratti titoli e la rendicontazione, rischiava di vedersi riconosciuta una posizione diversa da quella reale, con la necessità di proporre opposizione.

Esito. Il cliente recupera in natura la gran parte del valore e concorre per il resto. La partita si vince sui documenti, presentati presto.

Simulazione 2 — Il fornitore della cooperativa sociale

Ipotesi. Un’impresa di pulizie vanta 23.460 € di fatture non pagate verso una cooperativa sociale che gestisce servizi di assistenza. Il 12 marzo, esasperata, deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Sviluppo, versione sbagliata.

  • Il tribunale, in ipotesi, apre la liquidazione giudiziale.
  • La cooperativa propone reclamo: è un’impresa sociale di diritto, quindi soggetta solo a LCA (Cass. 29801/2023 e 33280/2023). Il reclamo è accolto e la sentenza è revocata.
  • Il fornitore ha perso mesi e ha speso i costi di giustizia previsti per il giudizio, ritrovandosi al punto di partenza.

Sviluppo, versione corretta.

  • Il fornitore verifica la natura dell’ente (statuto, iscrizione all’albo delle cooperative nella sezione delle cooperative sociali).
  • Chiede al tribunale l’accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell’art. 297 CCII, oppure segnala la situazione all’autorità di vigilanza, che dispone la LCA.
  • Aperta la procedura, controlla la comunicazione del commissario, invia osservazioni con fatture, contratto e documenti di consegna.
  • Ammesso in chirografo per 23.460 €, se in ipotesi il riparto finale ai chirografari fosse del 14%, riceverebbe 23.460 € × 14% = 3.284,40 €, e potrebbe gestire la perdita residua anche sul piano fiscale.

Esito. Stesso credito, due strade: una porta a una revoca, l’altra porta dentro la procedura giusta, nei tempi giusti.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Sono proprio sicuro di quale procedura si applica al mio debitore, e da quando?”

È la domanda che separa chi tutela il proprio credito da chi lo compromette. Nella pratica la gente si concentra sul “quanto” mi spetta e sul “quando” mi pagano. Ma nella LCA il “dove” viene prima di tutto.

Gli errori più frequenti sono di quattro tipi:

  1. Chiedere la liquidazione giudiziale di un ente soggetto solo a LCA (impresa sociale, cooperativa sociale, assicurazione, intermediario). La sentenza viene revocata.
  2. Ignorare il criterio della prevenzione per le cooperative commerciali: se è già stato emesso il decreto di LCA, la liquidazione giudiziale è preclusa, e viceversa.
  3. Applicare i termini sbagliati: un’opposizione allo stato passivo proposta secondo i termini del Codice della crisi, quando la legge speciale (per esempio il TUB, richiamato da TUF e da altre discipline) prevede un termine più breve, rischia l’inammissibilità.
  4. Confondere i ruoli: trattare come creditore chi è proprietario di beni separati, o viceversa. Un cliente di SIM che si insinua come chirografario rinuncia di fatto alla restituzione in natura.

A questo si aggiunge un errore “da debitore”: l’ente soggetto a LCA che prova a rifugiarsi nel sovraindebitamento (Cass. 880/2026) o l’associazione che rivendica la LCA senza avere la qualifica di impresa sociale (Cass., sent. 18 maggio 2026).

La verifica preliminare richiede poco tempo: visura, statuto, iscrizione agli albi di vigilanza, RUNTS se si tratta di un ente del Terzo settore, Gazzetta Ufficiale per i decreti. È il lavoro meno appariscente, ma è quello che evita tutti gli altri problemi.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali che abbiamo richiamato nelle risposte, raccolti in un unico punto. Per ciascuno: estremi, principio in parole nostre, perché conta per chi ha a che fare con un ente diverso da una banca o da una cooperativa ordinaria.

1. Cass. civ., sentenza n. 880 del 16 gennaio 2026. Principio: la cooperativa agricola è soggetta a LCA in caso di insolvenza e, proprio per questo, non può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, riservate a chi non è assoggettabile ad altre procedure concorsuali. Rilevanza: chiude la via del sovraindebitamento per gli enti soggetti a LCA e conferma che la qualificazione dell’ente decide la procedura.

2. Cass. civ., Sez. I, sentenza depositata il 18 maggio 2026. Principio: la soggezione esclusiva alla LCA prevista per le imprese sociali non si estende alle associazioni di promozione sociale né agli altri enti del Terzo settore; la qualifica di impresa sociale ha efficacia costitutiva e non può esistere “di fatto”. Rilevanza: traccia il confine tra enti del Terzo settore che vanno in LCA e quelli che seguono la liquidazione giudiziale.

3. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 33280 del 29 novembre 2023. Principio: la cooperativa sociale, essendo impresa sociale di diritto, in caso di insolvenza è soggetta solo alla LCA e non alla liquidazione giudiziale; non opera il criterio della prevenzione dell’art. 2545-terdecies c.c. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento, richiamata dalle corti d’appello per revocare le aperture di liquidazione giudiziale contro cooperative sociali.

4. Cass. civ., sentenza n. 29801 del 27 ottobre 2023. Principio: lo statuto speciale dell’impresa sociale prevale sulla disciplina del tipo cooperativo; la cooperativa sociale insolvente va in LCA, non in liquidazione giudiziale. Rilevanza: anticipa e rafforza il principio della sentenza n. 33280/2023.

5. Corte costituzionale, sentenza n. 93 del 2022. Principio: è legittimo che l’insolvenza di una cooperativa in LCA possa essere accertata anche in assenza dei requisiti dimensionali richiesti per la procedura fallimentare, data la natura di impresa di economia sociale della cooperativa. Rilevanza: spiega perché la LCA non ha soglie dimensionali e giustifica regimi della crisi diversi per gli enti a rilevanza pubblicistica.

6. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 8883 del 3 aprile 2025. Principio: nelle LCA regolate dal TUB, il decreto che decide l’opposizione allo stato passivo è impugnabile solo con ricorso per cassazione, e il regime riformato vale anche per le procedure pendenti non ancora giunte al deposito della documentazione finale. Rilevanza: per gli intermediari che rinviano al TUB (SIM, SGR, intermediari finanziari) l’appello non è un’opzione; l’opposizione va impostata pensando al giudizio di legittimità.

7. Cass. civ., ordinanza n. 4755 del 24 febbraio 2025. Principio: la Corte si è pronunciata sulla detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti da parte di un’impresa di assicurazione sottoposta a LCA, profilo non regolato espressamente dalle norme sulla procedura. Rilevanza: incide sull’attivo recuperabile dalla procedura e quindi, indirettamente, su quanto arriva ai creditori.

8. Cass. civ., ordinanza n. 27796 del 2024. Principio: le azioni di accertamento o costitutive contro un ente in LCA possono essere proposte anche fuori dalla verifica del passivo, se chi agisce dimostra uno specifico interesse diverso dalla mera partecipazione al concorso. Rilevanza: individua i casi in cui il giudice ordinario resta accessibile nonostante la procedura.

9. Cass. civ., sentenza n. 27163 del 2023. Principio: il giudizio di condanna contro una società poi sottoposta a LCA non diventa improcedibile se è già stata pronunciata una sentenza di merito, anche non definitiva; il creditore è ammesso al passivo con riserva e il commissario può proseguire il giudizio in sede di impugnazione. Rilevanza: tutela chi aveva già ottenuto una pronuncia prima della liquidazione.

10. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 17101 del 10 luglio 2013. Principio: nella LCA di una SIM, la restituzione integrale degli strumenti finanziari al singolo cliente presuppone che il patrimonio dei clienti nel suo insieme sia sufficiente; altrimenti la restituzione è proporzionale e il commissario può, ma non deve, procedere a restituzioni parziali. Rilevanza: è il punto di partenza per qualsiasi cliente di intermediario in liquidazione.

11. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 4627 del 6 marzo 2015. Principio: la restituzione immediata di un patrimonio separato detenuto da un’impresa di assicurazione in LCA richiede che la separazione sia stata effettivamente rispettata; in mancanza, resta solo un credito in concorso. Rilevanza: chiarisce il peso concreto della separazione patrimoniale nelle liquidazioni assicurative.

12. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 23560 del 12 settembre 2008. Principio: nella LCA di una società finanziaria o fiduciaria, la rivendica dei beni gestiti per conto dei clienti non richiede l’individuazione materiale dei singoli beni, ma presuppone il rispetto della doppia separazione patrimoniale; diversamente il cliente ha solo un credito. Rilevanza: fondamentale per i fiducianti che vogliono riavere i propri beni.

Accanto a queste, il quadro è completato da numerose pronunce che ribadiscono principi ormai consolidati: la perdita della capacità processuale degli organi sociali con l’apertura della LCA, la valutazione statica dell’insolvenza per gli enti già in liquidazione, la rilevanza della veste formale dell’ente al momento della decisione, l’ammissibilità dell’emendatio della domanda nella fase amministrativa di formazione del passivo.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando un ente diverso da una banca o da una cooperativa ordinaria finisce in liquidazione coatta, il nostro lavoro si concentra su azioni precise.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa in modo particolare il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario: le LCA di assicurazioni, SIM, SGR, fiduciarie e intermediari finanziari richiedono di leggere insieme norme di vigilanza, contratti finanziari e profili fiscali (dalla perdita su crediti al trattamento dell’IVA). E pesa la qualifica di cassazionista, perché il decreto sull’opposizione allo stato passivo si impugna, di regola, solo in Cassazione.

Ecco cosa facciamo:

  1. Verifichiamo la natura giuridica dell’ente: visura, statuto, iscrizione agli albi di vigilanza, RUNTS, decreti pubblicati in Gazzetta, per stabilire quale procedura si applica e quale legge speciale la regola.
  2. Individuiamo la disciplina e i termini applicabili (Codice della crisi, TUB, TUF, Codice delle assicurazioni, D.Lgs. 112/2017) e li mettiamo per iscritto, così da non perdere nessuna scadenza.
  3. Ricostruiamo la posizione del cliente confrontando contratti, fatture, estratti conto titoli e rendicontazioni con le risultanze della comunicazione del commissario.
  4. Redigiamo e depositiamo osservazioni e domande documentate al commissario, anche di restituzione in natura per i beni separati.
  5. Difendiamo privilegi e cause di prelazione, verificando che siano riconosciuti nel grado corretto.
  6. Proponiamo opposizione o impugnazione dello stato passivo davanti al tribunale, costruendo fin dal primo grado le questioni di diritto rilevanti per l’eventuale ricorso.
  7. Seguiamo il giudizio fino in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea strategica dall’analisi iniziale all’ultimo grado.
  8. Valutiamo le cause pendenti contro l’ente: improcedibilità, prosecuzione, ammissione con riserva, azioni di accertamento ammissibili.
  9. Attiviamo le tutele di settore: impresa designata e Fondo di garanzia per l’RCA, sezione separata per i clienti di intermediari, Fondo di garanzia INPS per i lavoratori.
  10. Assistiamo amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità promosse dai commissari, analizzando la documentazione di vigilanza prima della controparte.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: il profilo legale (domanda, opposizione, ricorso) e quello contabile-fiscale (ricostruzione delle posizioni, effetti fiscali della perdita, rapporti con l’IVA) non vengono separati.

Quando poi la questione tocca il confine con il sovraindebitamento, come per le cooperative agricole, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di valutare subito se l’ente o la persona fisica collegata (per esempio il socio garante) abbia accesso alle procedure minori. E per le imprese che collaborano con enti in LCA e rischiano a loro volta la crisi, la qualifica di Esperto Negoziatore permette di impostare per tempo un percorso di composizione negoziata.


In sintesi

Tre messaggi da portare via da queste risposte.

Primo: la liquidazione coatta va ben oltre banche e cooperative. Assicurazioni, SIM, SGR, SICAV e SICAF, intermediari finanziari, fiduciarie, imprese sociali, fondi pensione, consorzi agrari: ciascuno ha la sua legge speciale e la sua autorità di vigilanza.

Secondo: la qualificazione dell’ente viene prima di tutto. Sbagliare procedura (liquidazione giudiziale invece di LCA, sovraindebitamento invece di LCA) significa revoche, inammissibilità, tempo perso.

Terzo: nella LCA i diritti si difendono con i documenti e con i termini. Osservazioni tempestive, domande di restituzione per i beni separati, opposizioni ben costruite fin dal primo grado, sapendo che spesso l’unico controllo successivo è la Cassazione.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo intreccio: il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per le crisi di assicurazioni e intermediari finanziari, la qualifica di cassazionista per seguire le opposizioni fino all’ultimo grado, le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC per i confini con il sovraindebitamento.

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