Ditta Con Prestito Estinto Ma Ancora Segnalata: Come Obbligo La Finanziaria A Cancellare La Segnalazione?

La maggior parte delle richieste di cancellazione non viene respinta perché il debitore ha torto, ma perché è stata indirizzata al soggetto sbagliato, nella forma sbagliata, nel momento sbagliato. È una constatazione amara, ma è quella che emerge con regolarità impressionante dai fascicoli: l’imprenditore ha pagato tutto, ha la quietanza in mano, ha persino la liberatoria della finanziaria — eppure resta “cattivo pagatore” agli occhi di chiunque consulti una banca dati creditizia. E quando finalmente arriva in uno studio legale, nove volte su dieci ha già compiuto almeno due degli errori che seguono.

Non è questione di negligenza. È questione di un sistema che nessuno spiega: tra Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e sistemi di informazioni creditizie privati, tra obbligo di cancellazione e obbligo di aggiornamento, tra reclamo al Garante e ricorso al giudice, le porte sono molte e alcune, una volta varcate, si chiudono alle spalle.

Gli errori che costano di più sono sei:

  1. Chiedere la cancellazione a chi non ha il potere di farla.
  2. Confondere la Centrale dei Rischi con i SIC privati, e quindi sbagliare banca dati, disciplina e rimedio.
  3. Pretendere la “cancellazione” quando l’obbligo realmente violato è quello di aggiornamento.
  4. Muoversi con telefonate ed e-mail invece che con un’istanza formale documentata.
  5. Scegliere a caso tra Garante, Arbitro Bancario Finanziario e Tribunale, con effetti preclusivi irreversibili.
  6. Lasciar passare mesi e poi pretendere che il danno si risarcisca da sé.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente al centro delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: si tratta di diritto bancario e finanziario applicato ai rapporti tra impresa e intermediario, materia nella quale l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti che leggono insieme il contratto, l’estratto conto e la visura della banca dati. Ed è materia che, quando la via stragiudiziale non basta, finisce davanti al giudice e talvolta risale i gradi fino alla Corte di Cassazione: l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista, e questo consente di impostare la contestazione fin dalla prima lettera con la consapevolezza di come quella stessa questione verrà letta nell’ultimo grado di giudizio.

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Errore 1 — Chiedere la cancellazione a chi non ha il potere di cancellare

L’errore

L’imprenditore scopre la segnalazione, individua il nome che compare sulla visura — CRIF, Experian, CTC — e scrive direttamente a quel soggetto. Oppure, se la segnalazione riguarda la Centrale dei Rischi, scrive alla Banca d’Italia. Passano settimane. Arriva una risposta cortese che spiega come accedere ai propri dati, magari allegando una nuova visura identica alla precedente. Nel frattempo, la finanziaria che ha trasmesso il dato non ha ricevuto nulla.

Perché è un errore

Perché il gestore della banca dati non è il titolare della decisione sul contenuto del dato. Il Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, stabilisce con chiarezza che qualsiasi cancellazione, integrazione o modifica dei dati personali registrati nel SIC dal partecipante deve essere ordinata direttamente da quest’ultimo, ove tecnicamente possibile, e che in ogni caso i dati presenti nei sistemi devono essere aggiornati dal partecipante con cadenza almeno mensile. Il “partecipante” è la banca o la finanziaria che ha erogato il credito: è lei a possedere il rapporto contrattuale, lei a sapere se e quando è stato estinto, lei a dover trasmettere la rettifica.

La stessa logica vale per la Centrale dei Rischi: Banca d’Italia gestisce il sistema, ma non decide se la tua posizione sia a sofferenza o in bonis. Quella classificazione è una valutazione dell’intermediario, e solo l’intermediario può modificarla.

Lo confermano gli operatori stessi: i SIC non possono modificare i dati di loro iniziativa, e la rettifica o cancellazione deve essere richiesta al creditore che ha effettuato la segnalazione.

Le conseguenze

La prima conseguenza è il tempo perduto, e nel credito il tempo è la sostanza stessa del danno: ogni mese di permanenza del dato negativo è un mese in cui la ditta non ottiene affidamenti, non accede a leasing, non supera le istruttorie dei fornitori che consultano le banche dati business.

La seconda è più insidiosa e quasi nessuno la considera. Una richiesta indirizzata al soggetto sbagliato non produce alcun effetto giuridico nei confronti della finanziaria: non fa decorrere il termine per il riscontro, non costituisce in mora il titolare del trattamento, non documenta alcuna inerzia. Quando mesi dopo si arriva davanti all’Arbitro Bancario Finanziario o davanti al giudice, l’intermediario eccepisce con tranquillità di non aver mai ricevuto nulla — e ha ragione. Tutta la costruzione del “ritardo colpevole”, che è il cuore sia della domanda cautelare sia di quella risarcitoria, si sgretola.

Cosa fare invece

L’istanza va indirizzata al partecipante che ha trasmesso il dato — la banca o la finanziaria — e inviata in copia, per conoscenza, al gestore del SIC. Il destinatario principale è chi ha il potere di ordinare la modifica; la copia al gestore serve a radicare la conoscenza del contenzioso in capo a chi materialmente detiene l’archivio e, in prospettiva, a fondare un’eventuale responsabilità concorrente per la conservazione di un dato di cui gli sia stata rappresentata l’inesattezza.

Quando il credito è stato ceduto — ipotesi frequentissima, perché i portafogli deteriorati circolano — l’istanza va indirizzata al cessionario attuale, perché è lui il soggetto che oggi alimenta la segnalazione. Su questo punto l’ABF è stato netto: il Collegio di Palermo, con la decisione n. 7385 del 29 luglio 2025, ha affermato che la sofferenza non è un automatismo ma il risultato di una valutazione che deve essere riattualizzata dal cessionario al momento dell’acquisizione del credito. Chi compra il credito compra anche l’obbligo di verificare che la classificazione sia ancora attuale.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il modulo di “contestazione” che molti SIC mettono a disposizione sul proprio sito non equivale a un’istanza di esercizio dei diritti dell’interessato. È uno strumento di segnalazione interna: il gestore inoltra la contestazione al partecipante e attende. Se il partecipante non risponde, in molti casi il dato resta. Compilare quel modulo e fermarsi lì significa aver attivato un canale di cortesia, non un rimedio giuridico. L’istanza qualificata — quella che fa decorrere i termini e che il giudice leggerà — va costruita a parte e indirizzata a chi può decidere.


Errore 2 — Confondere la Centrale dei Rischi con i SIC privati

L’errore

“Sono segnalato in Centrale Rischi”: è la frase che l’imprenditore usa per descrivere qualunque segnalazione negativa. Poi si scopre che la ditta è registrata in CRIF, oppure in CRIF e in Centrale dei Rischi contemporaneamente, oppure soltanto in uno dei due sistemi — e la strategia costruita su un presupposto sbagliato va rifatta da capo, con i termini già mezzi consumati.

Perché è un errore

Perché si tratta di due mondi normativi diversi. La Centrale dei Rischi è un archivio pubblico gestito dalla Banca d’Italia, alimentato in forza di un obbligo normativo e disciplinato dalla Circolare n. 139/1991; raccoglie posizioni aggregate per intermediario al di sopra di determinate soglie di censimento. I SIC privati — CRIF con la base dati EURISC, Experian, CTC — sono archivi gestiti da società private, alimentati su base volontaria dai partecipanti e disciplinati dal Codice di condotta approvato dal Garante, con dati puntuali su ogni rapporto: numero di rate scadute, giorni di ritardo, status della posizione.

Cambia la fonte, cambiano i presupposti di legittimità, cambia la durata della conservazione, cambia il rimedio. Nei SIC l’omesso preavviso al debitore è un vizio autonomo e dirimente; in Centrale dei Rischi la comunicazione preventiva è letta prevalentemente come obbligo di trasparenza. Nei SIC i tempi di conservazione sono scanditi analiticamente dall’Allegato 2 al Codice di condotta; in Centrale dei Rischi l’orizzonte dei dati consultabili è quello degli ultimi trentasei mesi.

Le conseguenze

Chi sbaglia banca dati sbaglia tutto ciò che viene dopo. Si contesta l’omesso preavviso a un intermediario che ha segnalato in Centrale dei Rischi e ci si sente rispondere che quell’obbligo, in quella sede, non ha la portata invalidante che si pretende. Oppure si invoca la “scadenza dei trentasei mesi” davanti a un dato registrato in un SIC, dove il termine applicabile era un altro.

Il danno peggiore, però, è la cancellazione parziale: si ottiene la rettifica in Centrale dei Rischi e si scopre mesi dopo che la segnalazione in CRIF è rimasta intatta, continuando a bloccare l’accesso al credito esattamente come prima. L’imprenditore crede di aver vinto e torna in banca convinto, per ricevere un secondo diniego che arriva addosso con il peso di una beffa.

Cosa fare invece

La prima mossa, prima di qualunque lettera, è la mappatura completa: accesso ai propri dati in Centrale dei Rischi tramite Banca d’Italia e, in parallelo, istanza di accesso ex art. 15 GDPR a ciascuno dei SIC rilevanti. Solo con tutte le visure sul tavolo si capisce dove si è segnalati, da chi, con quale status e con quale data di ultimo aggiornamento. Quella data è l’informazione più preziosa dell’intero fascicolo, perché da lì si calcola se il dato è scaduto, se è stato aggiornato, se l’intermediario è rimasto inerte.

La richiesta va poi costruita su misura per ciascun sistema, contestando per ogni archivio il vizio che a quell’archivio è proprio. Quando il vizio è comune, nulla impedisce di chiedere la correzione simultanea: è quanto ha ordinato il Tribunale di Avellino con ordinanza del 23 maggio 2025, che ha accolto il ricorso cautelare di una società indebitamente segnalata a sofferenza e ha ordinato la correzione immediata delle segnalazioni sia in Centrale Rischi sia in CRIF.

Il dettaglio che pochi conoscono

Per una ditta la distinzione fra persona fisica e persona giuridica è decisiva, e quasi nessuno la considera prima di impostare la pratica. Il GDPR protegge le persone fisiche: l’imprenditore individuale è una persona fisica, quindi dispone per intero dell’arsenale degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento, del reclamo al Garante e delle tutele del Codice di condotta. Una società di capitali, invece, non è “interessato” ai sensi del Regolamento: la sua tutela si costruisce sul terreno della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’intermediario e della lesione della reputazione commerciale, non su quello della protezione dei dati personali. Impostare per una S.r.l. un’istanza puramente “privacy” significa esporsi a un’eccezione preliminare che può liquidare la domanda prima ancora che se ne discuta il merito. I soci garanti, invece, restano persone fisiche — e su quel fronte il GDPR torna pienamente applicabile.


Errore 3 — Chiedere la “cancellazione” quando l’obbligo violato è l’aggiornamento

L’errore

“Ho pagato, quindi la segnalazione deve sparire.” È la convinzione più diffusa e la più comprensibile sul piano umano. L’imprenditore scrive alla finanziaria chiedendo la cancellazione immediata di ogni traccia; la finanziaria risponde che i tempi di conservazione sono fissati dal Codice di condotta e che non può fare nulla; la corrispondenza si incaglia su una richiesta che, nei termini in cui è formulata, è effettivamente infondata — mentre la violazione vera, quella che avrebbe dato ragione al debitore, non viene mai messa a fuoco.

Perché è un errore

Perché il pagamento non cancella la storia creditizia: la aggiorna. Il Codice di condotta fissa termini precisi e non discrezionali. Un finanziamento rimborsato regolarmente resta registrato per sessanta mesi dall’estinzione effettiva del rapporto; un ritardo di una o due rate poi sanato resta dodici mesi dalla regolarizzazione; un ritardo di tre o più rate poi sanato resta ventiquattro mesi dalla regolarizzazione; un’insolvenza mai regolarizzata resta trentasei mesi. CRIF lo dichiara apertamente: scaduto il tempo di conservazione, il dato viene automaticamente cancellato senza che l’interessato debba farne richiesta.

Quindi: se il dato è esatto e il termine non è decorso, nessuno può essere obbligato a cancellarlo. Ma — ed è qui che si gioca la partita — se il dato esatto non viene aggiornato, se il rapporto estinto continua a comparire come “insoluto” o “a sofferenza”, allora la violazione esiste, è grave ed è immediatamente azionabile. Non è un problema di cancellazione: è un problema di esattezza. Il principio è quello dell’art. 5, par. 1, lett. d) del GDPR, e si traduce in un obbligo operativo preciso: gli intermediari sono tenuti a garantire l’esattezza dei dati, a correggerli prontamente in caso di errori e ad aggiornarli tempestivamente quando il debito è estinto o ceduto.

Le conseguenze

La prima conseguenza è il rigetto dell’istanza, con una risposta tecnicamente corretta che chiude la porta e che sarà prodotta in giudizio dall’intermediario come prova della propria diligenza.

La seconda è lo slittamento del termine finale. Se la finanziaria registra la regolarizzazione con sei mesi di ritardo, i dodici o ventiquattro mesi di conservazione iniziano a decorrere sei mesi dopo: la segnalazione resta visibile sei mesi in più, e quei sei mesi sono interamente addebitabili all’inerzia dell’intermediario. Chi ha chiesto la cancellazione anziché l’aggiornamento non si accorge dello slittamento finché non è troppo tardi per contestarlo utilmente.

Cosa fare invece

L’istanza deve chiedere, in ordine graduato: primo, l’aggiornamento immediato della posizione come estinta e regolarizzata, con indicazione espressa della data effettiva dell’estinzione; secondo, la retrodatazione della decorrenza del termine di conservazione a quella data; terzo, in subordine, la cancellazione del dato ove la conservazione risulti ormai eccedente. È una richiesta che l’intermediario non può liquidare con il rinvio al Codice di condotta, perché si fonda proprio sul Codice di condotta.

Che la retrodatazione sia un esito concretamente ottenibile lo dimostra la prassi arbitrale: una decisione ABF del 2025 si è pronunciata sul diritto alla cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi e SIC, con efficacia retroattiva, a fronte di vizi formali nella comunicazione dell’intermediario (ABF, decisione n. 2298/2025).

Il dettaglio che pochi conoscono

La qualificazione dell’estinzione incide sul termine applicabile, e la differenza è di un anno intero. Il Garante, con provvedimento del 27 gennaio 2021, ha affrontato il caso di una posizione definita a saldo e stralcio e ha ricondotto quella definizione alla nozione di regolarizzazione, con la conseguenza che l’istituto di credito ha portato da trentasei a ventiquattro mesi il periodo di mantenimento nei SIC delle informazioni creditizie negative riferite a crediti in sofferenza estinti per effetto di accordo transattivo, indipendentemente dalla perdita subita. Se la tua ditta ha chiuso con una transazione e la finanziaria sta applicando trentasei mesi, c’è un precedente dell’Autorità che dice che i mesi sono ventiquattro. Vale la pena verificarlo prima di rassegnarsi.


Errore 4 — Muoversi con telefonate, e-mail e promesse verbali

L’errore

Si chiama il numero verde. L’operatore è gentile, dice che “risulta tutto pagato” e che “la pratica verrà sistemata al prossimo aggiornamento”. Si manda un’e-mail dall’indirizzo aziendale allegando una foto della quietanza scattata col telefono. Passano due mesi. Si richiama, e un altro operatore dice che non risulta alcuna richiesta. Si ricomincia da capo. Quando il fascicolo arriva in studio, la cartella del cliente contiene sette e-mail, nessuna raccomandata, nessuna PEC, nessun documento che provi cosa sia stato chiesto, a chi e quando.

Perché è un errore

Perché il GDPR costruisce il diritto dell’interessato come un procedimento scandito da termini, e i termini decorrono da un’istanza ricevibile e databile. L’art. 12 impone al titolare di fornire riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, prorogabile di due mesi per richieste complesse, con onere di informare l’interessato della proroga e dei relativi motivi. Il Garante tratta con severità proprio questo profilo: in un provvedimento del 29 aprile 2025 l’Autorità ha censurato una società che, a fronte della richiesta dell’interessato e dei numerosi solleciti, non forniva alcun riscontro limitandosi a comunicare la difficoltà a reperire la documentazione richiesta, rilevando che anche l’ulteriore proroga di due mesi prevista dalla normativa non è stata rispettata dalla Società.

Ma quella severità presuppone un’istanza tracciabile. Una telefonata non fa decorrere nulla. Un’e-mail ordinaria ha un valore probatorio che l’intermediario contesterà. E una richiesta che non indica con precisione quale dato va corretto e perché può essere legittimamente trattata come generica.

Le conseguenze

La conseguenza immediata è l’impossibilità di dimostrare l’inerzia. Senza la prova dell’istanza e della sua data, non esiste né il ritardo colpevole che fonda la domanda risarcitoria, né l’urgenza qualificata che fonda il ricorso cautelare: il giudice vede un imprenditore che si lamenta di una segnalazione, non un creditore di una prestazione dovuta e non eseguita.

C’è poi una conseguenza che si manifesta davanti all’ABF. Il ricorso all’Arbitro presuppone un reclamo preventivo all’intermediario, e va proposto entro dodici mesi dal reclamo all’intermediario, a pena di inammissibilità. Se non si riesce a dimostrare quando è stato presentato il reclamo, si rischia di non riuscire a dimostrare nemmeno di essere nei termini.

Cosa fare invece

L’istanza va formalizzata via PEC o raccomandata A/R, indirizzata al titolare del trattamento, qualificata espressamente ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del GDPR, con indicazione analitica del rapporto contestato — numero di contratto, importo, data di estinzione — e con allegata la prova documentale del pagamento: quietanza, liberatoria, contabile del bonifico, estratto conto. Nel corpo dell’istanza va fissato il termine di riscontro e va formulata riserva espressa di reclamo al Garante, di ricorso all’ABF e di azione giudiziaria. È quella riserva, apparentemente formale, a trasformare la lettera da richiesta in atto prodromico al contenzioso.

È un lavoro che si fa una volta sola e si fa bene, perché quella lettera diventerà il documento numero uno del fascicolo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: significa che l’istanza iniziale viene redatta già nella prospettiva dell’ultimo grado di giudizio, perché ciò che si afferma — o si omette — nella prima lettera condiziona ciò che si potrà sostenere nel giudizio di merito e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nei sistemi di informazioni creditizie l’onere di provare l’avvenuta ricezione delle comunicazioni grava sull’intermediario, non sul cliente. Il Collegio di Bari dell’ABF, con la decisione n. 3435/2025, ha stabilito che, ai fini della legittimità di una segnalazione a sofferenza in un SIC, l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario. Lo stesso principio, in controluce, spiega perché la tua istanza va mandata con uno strumento che ne attesti la consegna: la distribuzione degli oneri probatori premia chi ha documentato, e in questa materia il documento vale infinitamente più della ragione.


Errore 5 — Scegliere a caso tra Garante, ABF e Tribunale

L’errore

Si cerca online “come cancellare segnalazione CRIF”, si legge che si può fare reclamo al Garante, lo si presenta. Oppure si deposita un ricorso all’ABF perché “costa poco e decide in fretta”. Oppure si va direttamente dall’avvocato chiedendo una causa. In nessuno dei tre casi la scelta è stata fatta valutando cosa quella porta può dare e cosa, varcandola, si perde.

Perché è un errore

Perché nel diritto italiano della protezione dei dati esiste una regola di alternatività che ha effetti preclusivi. L’art. 140-bis del Codice privacy dispone che l’interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria; che il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria; e che la presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 150/2011.

Esiste poi un limite di competenza che quasi nessuno conosce prima di scontrarcisi: il Garante non liquida il risarcimento del danno. L’Autorità può accertare l’illiceità del trattamento, ordinare misure, sanzionare. Il denaro lo dà il giudice. Chi vuole la cancellazione e il risarcimento e si rivolge solo al Garante ha scelto metà rimedio.

E l’ABF ha una natura ancora diversa: è un sistema di risoluzione stragiudiziale, veloce ed economico, le cui decisioni non hanno l’efficacia esecutiva di una sentenza, ma che in questa materia ha prodotto un corpo di orientamenti solido e costantemente applicato.

Le conseguenze

Un reclamo al Garante presentato d’impulso può rendere improponibile la successiva domanda giudiziale sullo stesso oggetto e tra le stesse parti: si è ottenuto, nel migliore dei casi, un accertamento, e si è perso il giudizio in cui si sarebbe chiesto il risarcimento. È l’errore con l’effetto più radicale fra tutti quelli elencati in questo articolo, perché gli altri costano tempo mentre questo può costare il rimedio.

C’è però un elemento di segno opposto che va conosciuto, perché modifica il quadro. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 gennaio 2023 nella causa C-132/21, ha affermato che i mezzi di ricorso previsti dal GDPR possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente l’uno dall’altro, muovendo dal rilievo che ciascuno di tali rimedi deve poter essere esercitato “fatto salvo” ogni altro. La dottrina ne ha tratto la conseguenza che la regola interna di alternatività si pone in contrasto con il diritto dell’Unione e andrebbe disapplicata, osservando però che l’Autorità ha continuato ad applicare la regola dell’alternatività anche dopo la citata sentenza. Tradotto: esiste un argomento forte per superare la preclusione, ma scommettere sull’esito di quell’argomento quando si poteva semplicemente scegliere bene la porta è un rischio che non ha ragione di essere corso.

Cosa fare invece

La scelta del canale va fatta prima di scrivere una sola riga, partendo dall’obiettivo: se serve la cancellazione in tempi rapidissimi perché c’è un’operazione di credito in corso, la strada è il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; se l’obiettivo è la cancellazione più il risarcimento, la sede è quella giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 152 del Codice privacy; se il valore è contenuto e il vizio è formale e netto, l’ABF offre un rapporto fra sforzo e risultato spesso imbattibile; il reclamo al Garante va riservato ai casi in cui l’interesse primario è l’accertamento dell’illiceità e l’intervento dell’Autorità sulle prassi dell’intermediario.

Quanto alla sede giudiziaria, l’art. 152 del Codice privacy stabilisce che tutte le controversie che riguardano comunque l’applicazione delle disposizioni del Codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria, e il ricorso avverso un provvedimento dell’Autorità deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il reclamo al Garante non è un rimedio rapido. La disciplina prevede che il Garante decida il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione, termine che può arrivare a dodici mesi in presenza di motivate esigenze istruttorie comunicate all’interessato. Per una ditta che ha bisogno di tornare bancabile adesso, nove mesi sono un’eternità: il rimedio esiste, ma non è il rimedio dell’urgenza. Chi lo sceglie credendo di accorciare i tempi sta facendo esattamente il contrario, e sta anche consumando la propria opzione giudiziale sullo stesso oggetto.


Errore 6 — Aspettare mesi e poi pretendere che il danno si risarcisca da sé

L’errore

L’imprenditore scopre la segnalazione a febbraio. Prova a sistemare da solo, telefona, manda qualche e-mail, si arrende, ci riprova a maggio, poi arriva l’estate. A ottobre, dopo l’ennesimo diniego di fido, si decide a rivolgersi a un legale e chiede due cose insieme: la cancellazione immediata e un risarcimento consistente per tutto quello che ha passato. Di quel “tutto quello che ha passato”, però, non ha conservato quasi nulla di documentale.

Perché è un errore

Per due ragioni che si sommano.

La prima riguarda la tutela cautelare. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. — lo strumento più efficace in questa materia, perché l’udienza si fissa di norma entro pochi giorni dalla presentazione del ricorso e il giudice può emettere un provvedimento di cancellazione immediata della segnalazione in pendenza del giudizio di merito — richiede il periculum in mora, cioè un pregiudizio imminente e irreparabile. L’inerzia prolungata del ricorrente è il primo argomento che la difesa dell’intermediario utilizza per negarlo: se hai convissuto otto mesi con la segnalazione, quanto può essere imminente il tuo pregiudizio?

La seconda riguarda il risarcimento. Qui la convinzione diffusa — “è illegittima, quindi mi devono risarcire” — è semplicemente errata. La giurisprudenza è consolidata nel senso che il danno all’immagine e alla reputazione commerciale per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, costituendo danno-conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, nel solco delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, nn. 26972-26975. E vale sia per il danno patrimoniale sia per quello non patrimoniale.

Le conseguenze

Si ottiene la cancellazione e si perde il risarcimento: è l’esito più frequente in assoluto. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con la sentenza n. 95/2026, ha accertato che la radicale omissione del preventivo obbligo di comunicazione determina l’illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi, ma ha respinto la quasi totalità delle domande risarcitorie, ribadendo che il danno da illegittima segnalazione non può essere considerato in re ipsa e rigettando le singole voci per carenze probatorie.

Nei casi peggiori si perde anche la tutela d’urgenza, e allora resta solo il giudizio di merito: anni, mentre la ditta continua a non ottenere credito.

Cosa fare invece

Si agisce entro settimane, non entro mesi, e si costruisce il fascicolo del danno mentre il danno è in corso, non dopo. Significa conservare e protocollare ogni diniego scritto, ogni revoca di affidamento, ogni lettera di rientro, ogni trattativa commerciale saltata, ogni bando a cui non si è potuto partecipare per mancanza di garanzie. Significa chiedere agli istituti che hanno rifiutato il credito una motivazione scritta. Significa documentare la vicinanza temporale fra la segnalazione e i rifiuti.

Perché la prova per presunzioni funziona, ma ha bisogno di materiale su cui appoggiarsi. La Corte di cassazione, con l’ordinanza della sezione III n. 29252 del 13 novembre 2024, ha chiarito che il danno derivante da illegittima segnalazione in Centrale Rischi è meritevole di risarcimento e può essere provato sia mediante documenti sia attraverso prove indiziarie, censurando il giudice di merito che aveva negato il risarcimento benché emergesse dalla documentazione che il demerito creditizio segnalato in difetto dei presupposti avrebbe impedito l’accesso al credito. In una successiva ordinanza la Corte ha valorizzato proprio indizi come la vicinanza temporale tra la segnalazione e il mancato ottenimento dei finanziamenti, ricordando che la liquidazione equitativa è possibile dopo aver accertato l’esistenza del danno.

Il dettaglio che pochi conoscono

Sul risarcimento esiste una tensione aperta fra l’orientamento interno e quello europeo, e conoscerla cambia l’impostazione dell’atto. La giurisprudenza italiana, con Cass. civ. n. 13073 del 12 maggio 2023, subordina il risarcimento alla prova della serietà della lesione, escludendo il danno in re ipsa ed esigendo il superamento di una soglia minima di gravità. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 4 maggio 2023 nella causa C-300/21, Österreichische Post, ha invece dichiarato l’incompatibilità di una norma nazionale che subordina il risarcimento del danno immateriale al superamento di una soglia di gravità, pur ribadendo l’insufficienza di una mera violazione del regolamento e la necessità di un danno causato da detta violazione. Per una ditta individuale, che è persona fisica e quindi interessato ai sensi del GDPR, questo significa che la domanda risarcitoria va impostata anche sull’art. 82 del Regolamento e non soltanto sugli artt. 1218 e 2043 del codice civile: è un argomento in più, e in questa materia gli argomenti in più sono tutto.


Gli errori in cifre: quanto costa ciascuno

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. Servono a rendere misurabile ciò che altrimenti resta un’impressione.

Ipotesi 1 — Il costo dell’aggiornamento tardivo. Finanziamento da 23.400 €, quattro rate pagate in ritardo e posizione integralmente regolarizzata il 14 gennaio. Se la finanziaria registra la regolarizzazione nel SIC con il primo aggiornamento utile del mese successivo, il termine di ventiquattro mesi previsto per i ritardi superiori a due rate poi sanati decorre da febbraio: la visibilità del dato negativo cessa a febbraio di due anni dopo. Se invece la finanziaria resta inerte e registra la regolarizzazione soltanto il 20 agosto, il termine decorre da agosto: sei mesi aggiuntivi di segnalazione negativa, integralmente addebitabili all’inerzia dell’intermediario e integralmente evitabili con un’istanza formale inviata a febbraio. Su una ditta che ruota circa 180.000 € l’anno di fatturato con fornitori che verificano l’affidabilità creditizia, sei mesi di dato negativo significano sei mesi di condizioni di pagamento peggiorate.

Ipotesi 2 — Il costo della porta sbagliata. Posizione estinta il 9 marzo, dato non aggiornato. Percorso A: istanza formale al partecipante il 7 aprile, termine di riscontro scaduto il 7 maggio senza risposta, ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 16 maggio. Il periculum è documentato da due dinieghi di affidamento datati aprile; l’inerzia è provata; si discute davanti al giudice entro poche settimane. Percorso B: reclamo al Garante presentato il 7 aprile. Decisione attesa entro nove mesi, prorogabili a dodici; nel frattempo, la domanda giudiziaria sullo stesso oggetto e fra le stesse parti è esposta all’eccezione di improponibilità ai sensi dell’art. 140-bis, e l’eventuale risarcimento resta comunque fuori dalla competenza dell’Autorità. Stessa situazione di partenza, stessa ragione nel merito, due orizzonti temporali che differiscono di quasi un anno.

Ipotesi 3 — Il costo del fascicolo vuoto. Due ditte individuali, identica segnalazione illegittima mantenuta per sette mesi dopo l’estinzione. La prima ha conservato tre dinieghi scritti di istituti diversi datati fra il secondo e il quarto mese, la lettera di revoca di un fido di 40.000 €, e un carteggio da cui risulta che un contratto di fornitura da 18.700 € è saltato per impossibilità di prestare garanzia. La seconda ha ricevuto gli stessi rifiuti, ma per telefono, e non ha conservato nulla. Entrambe otterranno con ogni probabilità la cancellazione, perché il vizio è il medesimo; solo la prima ha il materiale indiziario su cui il giudice può fondare l’accertamento del danno e procedere poi alla liquidazione, anche equitativa. La differenza fra le due non sta nel diritto: sta in una cartellina.


La mappa degli errori

Il quadro d’insieme serve a capire che questi errori non sono equivalenti: alcuni costano tempo, uno solo può costare il rimedio. La colonna sulla rimediabilità è quella da leggere per prima.

ErroreQuando si commetteConseguenza tipicaRimediabile?
Richiesta indirizzata al gestore del SIC o a Banca d’Italia anziché al partecipanteNei primi giorni, appena scoperta la segnalazioneNessun termine decorre, nessuna inerzia documentabileSì: si rifà l’istanza al soggetto corretto, perdendo solo il tempo trascorso
Confusione fra Centrale dei Rischi e SIC privatiIn fase di impostazione, prima di acquisire le visureCancellazione parziale, segnalazione residua che continua a bloccare il creditoSì: si integra la mappatura e si agisce sull’archivio trascurato
Richiesta di cancellazione invece che di aggiornamentoNella redazione dell’istanzaRigetto tecnicamente fondato; slittamento del termine di conservazioneParzialmente: l’aggiornamento si può ancora chiedere, ma i mesi di slittamento già maturati restano
Istanza informale, senza PEC e senza allegatiNella fase stragiudizialeImpossibile provare l’inerzia; rischio sui termini ABFParzialmente: si riparte con l’istanza formale, ma il ritardo pesa sul periculum
Reclamo al Garante presentato senza valutare l’alternativitàAl momento della scelta del canaleImproponibilità della successiva domanda giudiziale sullo stesso oggettoDifficilmente: residua l’argomento di disapplicazione fondato sulla giurisprudenza europea, con esito non garantito
Inerzia prolungata e mancata raccolta delle prove del dannoNei mesi successivi alla scopertaRigetto del cautelare per difetto di periculum; rigetto della domanda risarcitoria per difetto di provaParzialmente: la cancellazione resta ottenibile, il risarcimento si assottiglia con il passare del tempo

C’è un elemento che la tabella non riesce a rendere e che l’esperienza insegna: questi errori non si presentano isolati, si concatenano. Chi scrive al gestore del SIC anziché alla finanziaria lo fa quasi sempre perché non ha ancora acquisito tutte le visure e non sa chi sia il partecipante segnalante; non avendo le visure, non conosce la data di ultimo aggiornamento e quindi non può accorgersi che il problema è l’aggiornamento mancato e non la cancellazione negata; formulando la richiesta sbagliata riceve un rigetto che lo convince di non avere ragione, e allora lascia passare mesi; quando finalmente si attiva, il periculum si è dissolto e le prove del danno non sono state raccolte.

È una catena, e come tutte le catene si spezza nel primo anello. L’investimento che rende di più, in questa materia, è quello sulla fase istruttoria iniziale: mappatura completa degli archivi, lettura tecnica di ogni singola riga delle visure, qualificazione giuridica dell’estinzione. Sono due o tre settimane di lavoro preliminare che decidono l’esito di tutto ciò che viene dopo, e che quasi nessuno fa perché l’istinto, davanti a una segnalazione ingiusta, è di reagire subito scrivendo a qualcuno.

Vale la pena aggiungere una considerazione sul rapporto fra tempo trascorso e strumenti disponibili, perché è il parametro che più spesso viene valutato male. Nelle prime settimane dalla scoperta sono aperte tutte le strade: l’istanza stragiudiziale ha ottime probabilità di essere accolta, perché molte segnalazioni non aggiornate derivano da un disallineamento dei flussi informativi interni dell’intermediario più che da una scelta consapevole, e basta che qualcuno se ne accorga perché vengano corrette. Dopo il primo riscontro negativo o il primo silenzio, lo scenario cambia: la via stragiudiziale ha esaurito la sua spinta e si entra nel terreno del rimedio, dove la scelta del canale diventa decisiva e dove ogni settimana erode la tutela cautelare. Dopo sei mesi, la cancellazione resta pienamente ottenibile ma l’urgenza va ricostruita su fatti nuovi, e la domanda risarcitoria vive interamente della documentazione che si è avuto la freddezza di conservare quando la priorità sembrava un’altra.

Il punto che sfugge quasi sempre è che la segnalazione non aggiornata produce un danno continuativo e non un danno istantaneo: ogni nuova istruttoria in cui quel dato viene consultato è un fatto lesivo nuovo. Questa natura permanente dell’illecito ha due conseguenze pratiche che conviene conoscere. La prima è favorevole: il pregiudizio può essere documentato anche oggi, perché si rinnova, e quindi non c’è momento in cui sia “troppo tardi” per iniziare a raccogliere le prove. La seconda è un monito: proprio perché il danno è continuativo, ogni mese di inerzia aggiunge pregiudizio a pregiudizio, e la quantificazione finale rifletterà anche il periodo in cui si sarebbe potuto agire e non si è agito.

La checklist preventiva: prima di scrivere alla finanziaria, verifica che…

Dieci verifiche concrete, nell’ordine in cui vanno fatte. È contenuto autonomo: vale la pena salvarlo e usarlo come traccia operativa.

☐ 1. Hai acquisito tutte le visure. Accesso ai dati della Centrale dei Rischi tramite Banca d’Italia e istanza di accesso ex art. 15 GDPR a CRIF, Experian e CTC. Non una sola: tutte quelle rilevanti.

☐ 2. Hai individuato il soggetto che ha trasmesso il dato. La visura indica il partecipante segnalante. Se il credito è stato ceduto, verifica chi lo detiene oggi: è lui il destinatario dell’istanza.

☐ 3. Hai annotato la data dell’ultimo aggiornamento di ciascuna segnalazione. È il dato da cui si calcola tutto: se il termine è scaduto, se l’aggiornamento è stato omesso, da quando corre il ritardo.

☐ 4. Hai qualificato lo status registrato. “Estinto e regolarizzato” è un dato; “insoluto”, “in sofferenza”, “a perdita” sono dati diversi e indicano un mancato aggiornamento se il rapporto è chiuso.

☐ 5. Hai la prova documentale dell’estinzione. Quietanza, liberatoria, contabile del bonifico, accordo transattivo, estratto conto finale. Una foto di uno scontrino non è una prova.

☐ 6. Hai qualificato la modalità di estinzione. Pagamento integrale, saldo e stralcio pienamente satisfattivo, saldo e stralcio parziale: la qualificazione determina il termine di conservazione applicabile.

☐ 7. Hai verificato se hai mai ricevuto il preavviso di segnalazione. L’assenza del preavviso è un vizio autonomo nei SIC e l’onere di provarne la ricezione grava sull’intermediario.

☐ 8. Hai controllato se la stessa posizione è segnalata due volte. Doppia segnalazione in SIC e Centrale dei Rischi, o duplicazione all’interno dello stesso archivio: sono profili di illegittimità ulteriori.

☐ 9. Hai raccolto le prove del pregiudizio già subito. Dinieghi scritti, revoche di fido, lettere di rientro, contratti saltati, bandi persi. Da oggi, tutto ciò che accade va messo per iscritto e conservato.

☐ 10. Hai deciso il canale prima di scrivere. Urgenza, risarcimento, importo, natura del vizio: sono i quattro parametri che determinano se la strada è il 700 c.p.c., il giudizio ordinario, l’ABF o il reclamo al Garante.

☐ 11. Hai verificato la tua natura giuridica. Ditta individuale: persona fisica, tutela GDPR piena. Società di capitali: tutela da costruire su responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e su lesione della reputazione commerciale.

☐ 12. Hai calendarizzato i termini. Trenta giorni per il riscontro del titolare; dodici mesi dal reclamo per il ricorso all’ABF; trenta giorni per l’impugnazione di un provvedimento del Garante. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto.


E se l’errore l’ho già fatto?

Quasi tutti arrivano qui con almeno un errore alle spalle. La buona notizia è che la maggior parte di essi non è definitiva.

Hai scritto a CRIF e non alla finanziaria. Non hai perso nulla di sostanziale: hai perso tempo. L’istanza formale al partecipante può essere presentata oggi e fa decorrere i termini da oggi. Conserva comunque la corrispondenza con il gestore: dimostra che ti sei attivato per tempo e che la finanziaria, se il gestore le ha inoltrato la contestazione, era a conoscenza del problema. Non è la prova principale, ma è un elemento di contesto che pesa sulla valutazione della diligenza dell’intermediario.

Hai mandato solo e-mail. Si rimedia subito: si invia l’istanza formale via PEC, allegando la corrispondenza precedente e dando atto dei contatti già intercorsi. I trenta giorni decorrono dalla PEC, ma l’inerzia pregressa documentata dalle e-mail diventa un elemento di valutazione della condotta complessiva della finanziaria, soprattutto se da quelle e-mail risulta che l’intermediario sapeva e non ha agito.

Hai chiesto la cancellazione e ti è stata negata. Non è un rigetto nel merito del tuo diritto: è il rigetto di una richiesta formulata male. Si presenta una nuova istanza, costruita sull’obbligo di aggiornamento e di esattezza, chiedendo la retrodatazione della decorrenza del termine alla data effettiva dell’estinzione. È una domanda diversa, su un fondamento diverso, e il precedente rigetto non la pregiudica.

Hai lasciato passare molti mesi. La tutela cautelare diventa più difficile, ma non è automaticamente preclusa. Il periculum può essere riattualizzato da fatti nuovi e recenti: un diniego di affidamento ricevuto questo mese, una trattativa in corso che richiede garanzie, una scadenza imminente che impone l’accesso al credito. Non si tratta di costruire artificialmente un’urgenza: si tratta di documentare quella che c’è adesso, perché il pregiudizio da segnalazione è per sua natura continuativo e si rinnova a ogni istruttoria.

Hai presentato reclamo al Garante e ora vorresti andare dal giudice. È la situazione più delicata, e va detto con franchezza: l’art. 140-bis prevede l’improponibilità della domanda giudiziale per il medesimo oggetto e fra le stesse parti. Esistono però due margini concreti: il primo è l’argomento, fondato sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-132/21, secondo cui la regola interna di alternatività contrasta con il sistema dei rimedi del GDPR e va disapplicata; il secondo è la delimitazione dell’oggetto, perché la domanda risarcitoria esula dalla cognizione del Garante e la Corte di cassazione ha da tempo chiarito che l’alternatività non è concettualmente ipotizzabile su materie escluse dalla cognizione dell’Autorità. Sono argomenti da costruire con cura, non da improvvisare: ma esistono, e vanno fatti valere.

Il termine di conservazione è ormai quasi scaduto e ti chiedi se valga ancora la pena. Dipende dall’obiettivo. Se vuoi solo la cancellazione, può effettivamente convenire attendere la scadenza automatica. Se però hai subito un pregiudizio economico documentabile durante il periodo di segnalazione illegittima, la scadenza del termine non estingue affatto il diritto al risarcimento: cancella il dato, non la responsabilità di chi l’ha mantenuto illegittimamente. Sono due piani distinti e il secondo sopravvive al primo.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho pagato tutto sei mesi fa e risulto ancora segnalato: la finanziaria sta commettendo un illecito?” Non necessariamente per il fatto in sé della permanenza del dato, che può essere legittima se il termine di conservazione non è decorso. Lo è però se la posizione risulta ancora come insoluta o a sofferenza anziché come estinta e regolarizzata: in quel caso il dato è inesatto, e l’obbligo di esattezza e aggiornamento è violato. La prima cosa da verificare non è se sei ancora presente, ma come sei presente.

“La finanziaria mi ha detto che non può fare nulla perché decide il CRIF. È vero?” No, ed è l’inversione esatta della realtà. Il gestore del sistema non può modificare i dati di propria iniziativa: la rettifica deve essere ordinata dal partecipante che ha trasmesso l’informazione. Quando ti viene detto il contrario, è utile metterlo per iscritto nell’istanza formale: è una risposta che l’intermediario farà fatica a sostenere davanti all’ABF o al giudice.

“Sono una S.r.l.: valgono le stesse regole di un privato?” In parte no, ed è una differenza che va affrontata subito. Il GDPR tutela le persone fisiche: una società di capitali non è “interessato” e non dispone degli artt. 15-17 né del reclamo al Garante in proprio. La tutela della società si costruisce sulla responsabilità dell’intermediario — contrattuale ed extracontrattuale — e sulla lesione della reputazione commerciale. I soci che hanno prestato garanzia, invece, sono persone fisiche e mantengono la tutela piena.

“Ho chiuso con un saldo e stralcio: resto segnalato come insolvente per sempre?” No. Il saldo e stralcio è una forma di regolarizzazione, e come tale va registrato. Il Garante si è pronunciato nel senso che una definizione transattiva pienamente satisfattiva comporta l’applicazione del termine di ventiquattro mesi, non di trentasei. Se la finanziaria ti sta applicando il termine più lungo, c’è spazio per contestare.

“Ho fatto reclamo al Garante tre mesi fa e non ho ancora risposta: è normale?” Purtroppo sì: il termine di decisione è di nove mesi, estensibile a dodici in presenza di motivate esigenze istruttorie. Non è un ritardo anomalo, è il funzionamento ordinario del rimedio. È esattamente la ragione per cui il reclamo non è lo strumento adatto a chi ha un’urgenza creditizia.

“Posso chiedere il risarcimento anche se nel frattempo la segnalazione è stata cancellata?” Sì. La cancellazione fa cessare la violazione per il futuro, non elimina il pregiudizio già prodottosi. Occorre però provare il danno e il nesso causale: i dinieghi, le revoche, le opportunità perse, documentati e collocati nel tempo in modo da mostrare la coincidenza con il periodo di segnalazione illegittima.

“Il mio consulente dice che tanto il danno è automatico perché la segnalazione era illegittima.” È l’affermazione più pericolosa che si possa portare in giudizio. La giurisprudenza è consolidata nel senso opposto: il danno è danno-conseguenza, va allegato e provato, e non si presume. Chi imposta la causa su quella premessa ottiene, nella migliore delle ipotesi, la cancellazione e la condanna alle spese dell’avversario sul capo risarcitorio.


Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi li ha commessi

Quello che segue è il riepilogo dei riferimenti utilizzati in questo articolo, con gli estremi completi, il principio riformulato e la ragione per cui pesa su questa materia.

Corte di cassazione, sez. III, ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024. La Corte ha riconosciuto che il pregiudizio derivante da una segnalazione illegittima in Centrale dei Rischi è risarcibile e che la sua prova può essere raggiunta tanto per via documentale quanto per via indiziaria, censurando la decisione di merito che aveva negato il risarcimento nonostante dagli atti emergesse l’ostacolo all’accesso al credito. Rilevanza: è la pronuncia che smonta l’alternativa secca fra danno automatico e danno indimostrabile, e che giustifica la raccolta sistematica di elementi indiziari fin dal primo giorno.

Corte di cassazione, ordinanza n. 8872 del 2025. La Corte ha ribadito il proprio orientamento sulla distribuzione dell’onere probatorio in capo al cliente nei casi di contestata illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi e nei sistemi di informazioni creditizie. Rilevanza: conferma che la ragione nel merito non basta e che il fascicolo probatorio va costruito dal segnalato.

Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026. La classificazione del debitore in stato di sofferenza non può fondarsi automaticamente sull’esistenza di un debito non pagato, ma richiede la verifica in concreto della reale situazione di insolvenza. Rilevanza: per una ditta che ha estinto il rapporto, l’argomento è a maggior ragione forte, perché l’insolvenza, se mai c’è stata, è cessata e la classificazione va riattualizzata.

Corte di cassazione, ordinanza n. 16216 del 17 giugno 2025; ordinanza n. 29599 del 10 novembre 2025; ordinanza n. 31340 del 1° dicembre 2025. Tre pronunce del medesimo anno che ribadiscono come il pregiudizio da errata segnalazione non possa ritenersi sussistente in re ipsa. Rilevanza: mostrano la stabilità dell’orientamento e quanto sia illusorio costruire la domanda risarcitoria sull’automatismo.

Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 13073 del 12 maggio 2023. In tema di risarcimento per violazione della disciplina sulla protezione dei dati, la Corte subordina il ristoro alla prova della serietà della lesione, escludendo il danno in re ipsa ed esigendo il superamento di una soglia minima di gravità. Rilevanza: è l’orientamento interno con cui si confronta — e si scontra — la giurisprudenza europea sull’art. 82 del Regolamento.

Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 26972-26975 dell’11 novembre 2008. La ricostruzione complessiva del danno non patrimoniale come danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato. Rilevanza: è il fondamento sistematico di tutte le pronunce che negano l’automatismo risarcitorio in materia di segnalazioni.

Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, sentenza 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, SCHUFA Holding (Esdebitazione). La Corte ha ritenuto illegittimo che una società privata di informazioni commerciali conservi dati provenienti da un registro pubblico per un periodo eccedente quello di permanenza del dato nel registro di origine, in contrasto con il diritto alla cancellazione. Rilevanza: afferma il principio che la conservazione di un’informazione creditizia non è mai illimitata e deve essere ancorata a un termine giustificato rispetto alla finalità.

Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 4 maggio 2023, causa C-300/21, Österreichische Post. La mera violazione del Regolamento non basta a fondare il risarcimento, occorrendo un danno effettivo e un nesso causale; è però incompatibile con il diritto dell’Unione una norma nazionale che subordini il risarcimento del danno immateriale al superamento di una soglia di gravità. Rilevanza: consente di impostare la domanda risarcitoria della ditta individuale anche sull’art. 82 del Regolamento, aggirando la soglia di serietà richiesta dall’orientamento interno.

Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 12 gennaio 2023, causa C-132/21, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. I mezzi di ricorso previsti dal Regolamento — reclamo all’autorità di controllo, ricorso contro le decisioni di quest’ultima, ricorso giurisdizionale contro il titolare — possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente. Rilevanza: è l’argomento su cui si fonda la contestazione della regola interna di alternatività dell’art. 140-bis del Codice privacy.

Tribunale di Milano, sez. VI civile, ordinanza 1° aprile 2026. Il Tribunale ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. di una società di persone, ordinando alla cessionaria del credito la cancellazione immediata della segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, perché effettuata senza una valutazione complessiva della situazione finanziaria della debitrice, con condanna alle spese. Rilevanza: conferma che la tutela cautelare è lo strumento concretamente efficace e che il cessionario risponde in proprio della segnalazione che mantiene.

Tribunale di Roma, sez. XVII, ordinanza 30 gennaio 2025. L’intermediario che effettua una segnalazione illegittima risponde sia sul piano contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c. per inosservanza delle norme di settore, sia sul piano extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Rilevanza: fornisce il doppio binario di responsabilità da invocare, particolarmente utile quando il segnalato è una società e la via del GDPR non è percorribile.

Tribunale di Avellino, ordinanza 23 maggio 2025. Accolto il ricorso cautelare di una società segnalata a sofferenza nonostante la banca le avesse concesso un fido temporaneo per il rientro; ordinata la correzione immediata delle segnalazioni sia in Centrale dei Rischi sia in CRIF. Rilevanza: dimostra che la richiesta di correzione simultanea su entrambi gli archivi è accoglibile in un unico procedimento.

Tribunale di Marsala, ordinanza 25 febbraio 2025. Accolto il ricorso di un cliente segnalato in assenza dei presupposti, con ordine di cancellazione immediata fondato sul rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile. Rilevanza: conferma che il periculum, quando è documentato, è riconosciuto dai giudici anche in materia di segnalazioni.

Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 95 del 2026. L’omissione radicale della comunicazione preventiva determina l’illegittimità della segnalazione a sofferenza; le domande risarcitorie sono state però respinte quasi integralmente per carenza probatoria. Rilevanza: è la fotografia più nitida dell’esito tipico — si vince sulla cancellazione e si perde sul risarcimento — di chi non ha costruito il fascicolo del danno.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Palermo, decisione n. 7385 del 29 luglio 2025. La classificazione a sofferenza non è un automatismo ma il risultato di una valutazione che il cessionario deve riattualizzare al momento dell’acquisizione del credito. Rilevanza: individua il destinatario corretto dell’istanza quando il credito è circolato.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 3435 del 2025. L’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario. Rilevanza: ribalta sull’intermediario il peso probatorio su uno dei vizi più frequenti.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 5192 del 28 maggio 2025. Il Collegio si è pronunciato sulla richiesta risarcitoria avanzata da una società a responsabilità limitata in relazione a una segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie. Rilevanza: conferma che l’ABF è sede praticabile anche per le imprese, non solo per i consumatori.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 5208 del 2025. Il mancato preavviso rende illegittima la segnalazione nei SIC e ne impone la cancellazione. Rilevanza: è il precedente più lineare da invocare quando il vizio è formale e documentato.

Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 2298 del 2025. Riconosciuto il diritto alla cancellazione delle segnalazioni in Centrale dei Rischi e nei SIC con efficacia retroattiva, a fronte di vizi formali nella comunicazione dell’intermediario. Rilevanza: fonda la richiesta di retrodatazione della decorrenza del termine di conservazione.

Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 6536 del 3 luglio 2025. Riconosciuto il risarcimento per una segnalazione illegittima nei SIC, precisando che il danno non è in re ipsa ma può essere provato anche attraverso presunzioni semplici. Rilevanza: mostra che anche in sede arbitrale il risarcimento è ottenibile, a condizione che il materiale indiziario ci sia.

Garante per la protezione dei dati personali, Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie, provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019. Disciplina i tempi di conservazione nell’Allegato 2, l’obbligo di preavviso, l’obbligo di aggiornamento almeno mensile e la regola per cui ogni modifica del dato deve essere ordinata dal partecipante. Rilevanza: è la fonte da cui discendono tutti gli obblighi che si contestano alla finanziaria.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 27 gennaio 2021. La definizione della posizione a saldo e stralcio è ricondotta alla nozione di regolarizzazione, con applicazione del termine di conservazione di ventiquattro mesi in luogo di trentasei. Rilevanza: vale un anno intero di visibilità in meno per chi ha chiuso con una transazione.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 29 aprile 2025. L’Autorità ha censurato il mancato rispetto del termine di riscontro all’istanza dell’interessato, rilevando che neppure la proroga di due mesi prevista dalla normativa era stata osservata. Rilevanza: conferma che il silenzio della finanziaria sull’istanza è un illecito autonomo, contestabile a prescindere dall’esito nel merito.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio su queste pratiche ha un doppio taglio: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando il termine è già scaduto o la porta già varcata, verificare se e come la posizione sia recuperabile.

  1. Ricostruiamo la mappa completa delle segnalazioni, acquisendo l’accesso ai dati della Centrale dei Rischi e presentando istanza di accesso a ciascun sistema di informazioni creditizie, così da individuare ogni archivio in cui la ditta risulta registrata prima di scrivere una sola riga.
  2. Analizziamo la data di ultimo aggiornamento e lo status registrato per ogni singolo rapporto, calcolando il termine di conservazione applicabile e verificando se la decorrenza sia stata correttamente ancorata alla data effettiva di estinzione.
  3. Qualifichiamo giuridicamente la modalità di estinzione — pagamento integrale, transazione pienamente satisfattiva, saldo e stralcio parziale — perché da quella qualificazione dipende il termine che la finanziaria è tenuta ad applicare.
  4. Redigiamo l’istanza formale al partecipante segnalante, costruita sull’obbligo di esattezza e aggiornamento e non sulla generica richiesta di cancellazione, con domanda graduata di aggiornamento, retrodatazione e cancellazione, inviata via PEC e corredata della prova documentale dell’estinzione.
  5. Verifichiamo l’esistenza e la regolarità del preavviso di segnalazione, contestando all’intermediario l’onere di provarne l’effettiva ricezione quando la prova manca.
  6. Individuiamo il soggetto responsabile quando il credito è stato ceduto, indirizzando la contestazione al cessionario che oggi alimenta la segnalazione e che è tenuto a riattualizzare la valutazione.
  7. Scegliamo il canale di tutela in base all’obiettivo e ai vincoli di preclusione, valutando prima di agire se convenga il ricorso d’urgenza, il giudizio ordinario, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o il reclamo al Garante, e quali porte quella scelta chiude.
  8. Predisponiamo e depositiamo il ricorso ex art. 700 c.p.c. quando la cancellazione serve in tempi brevi, documentando il fumus con le visure e l’istanza inevasa e il periculum con i dinieghi, le revoche e le operazioni di credito bloccate.
  9. Costruiamo il fascicolo del danno mentre il danno è in corso, raccogliendo e protocollando dinieghi, revoche di affidamento, trattative interrotte e la loro collocazione temporale rispetto alla segnalazione, così da rendere possibile la prova anche per presunzioni.
  10. Quando l’errore è già stato commesso, verifichiamo i margini residui: riformuliamo l’istanza respinta su un fondamento diverso, riattualizziamo il periculum con fatti nuovi, e dove sia stata attivata la via amministrativa esaminiamo gli argomenti di delimitazione dell’oggetto e di disapplicazione della regola di alternatività alla luce della giurisprudenza europea.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: molti degli errori descritti in questo articolo si consumano nella fase iniziale e producono i loro effetti soltanto nei gradi successivi, quando è troppo tardi per rimediarvi. Impostare l’istanza, il ricorso cautelare e l’atto introduttivo del merito con la consapevolezza di come quella stessa questione verrà letta nell’ultimo grado di giudizio è ciò che consente di non lasciare per strada argomenti che, dopo, non si potranno più recuperare.

La continuità della strategia è parte del metodo: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi delle visure fino all’eventuale giudizio di legittimità, mantenendo una linea coerente in ogni fase. E lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — consente di leggere contemporaneamente il profilo giuridico della segnalazione e quello economico-contabile del rapporto estinto: la ricostruzione dei flussi di pagamento, la verifica dell’effettiva imputazione delle somme, la quantificazione del pregiudizio sull’accesso al credito.


In chiusura

Una segnalazione che sopravvive al pagamento non è un disguido amministrativo: è un’informazione falsa che circola nel sistema creditizio e che produce effetti ogni giorno, a ogni istruttoria, su ogni fornitore che verifica l’affidabilità dell’impresa. La legge offre strumenti efficaci per rimuoverla, ma li offre a chi li usa nell’ordine giusto, nella forma giusta e nel momento giusto.

Lo Studio Monardo opera in questa materia perché essa si colloca all’incrocio esatto fra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di affrontare il rapporto con l’intermediario nella sua doppia dimensione giuridica e contabile; e l’abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, che permette di impostare fin dalla prima lettera una strategia destinata a reggere in tutti i gradi del giudizio, senza bruciare argomenti e senza consumare rimedi. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la linea difensiva più solida che i tuoi documenti consentono.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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