Questa guida raccoglie le domande che ci vengono poste più spesso da artigiani, piccoli imprenditori e titolari di ditte individuali che, leggendo il proprio contratto di finanziamento, si accorgono che il costo del credito sembra fuori misura. Non è un trattato: è una conversazione, con le domande formulate come le pone chi si trova davanti a un piano di ammortamento che non torna, e le risposte date per intero, senza scorciatoie.
Il quadro normativo, in sintesi, è questo. La legge n. 108 del 1996 ha introdotto un limite oggettivo al costo del credito: ogni trimestre il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, su rilevazione della Banca d’Italia, i tassi medi praticati dal mercato per categorie omogenee di operazioni, e da quei tassi medi si ricava la soglia oltre la quale gli interessi sono usurari. L’art. 644 del codice penale punisce chi si fa promettere interessi oltre quel limite; l’art. 1815, secondo comma, del codice civile stabilisce la conseguenza civilistica: la clausola è nulla e quegli interessi non sono dovuti. Dal 2011 la soglia non si calcola più come semplice aumento della metà del tasso medio, ma aumentando il tasso medio di un quarto e aggiungendovi quattro punti percentuali, con un tetto massimo di otto punti di differenza rispetto al tasso medio stesso.
Lo Studio Monardo lavora da sempre sul confine tra credito e difesa dell’impresa, ed è esattamente il terreno di questo articolo. Le contestazioni sull’usura oggettiva non si vincono con le affermazioni, ma con i numeri e con le pronunce: per questo pesano due elementi delle abilitazioni dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il primo è il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, perché la verifica del tasso effettivo globale è un lavoro tecnico-contabile prima che giuridico, e richiede che avvocato e commercialista leggano lo stesso contratto insieme. Il secondo è l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: la materia dell’usura è stata riscritta proprio dalla Corte di legittimità, a Sezioni Unite, e chi imposta la causa in primo grado deve sapere come quella causa verrà letta all’ultimo grado.
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Cos’è di preciso il tasso soglia, e chi decide quanto vale?
Il tasso soglia è un limite di legge, non un’opinione: lo pubblica il Ministero dell’Economia ogni tre mesi, e oltre quel numero gli interessi sono usurari per chiunque li pretenda o li incassi.
Il meccanismo è a due tempi. Prima la Banca d’Italia raccoglie dagli intermediari i tassi effettivamente applicati nel trimestre e ne calcola la media per ciascuna categoria di operazione: i valori medi che derivano da questa rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei tassi soglia, che rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari. Poi la tabella viene trasmessa al MEF, che la pubblica in Gazzetta Ufficiale con un apposito decreto contenente anche le soglie di usura del trimestre.
La formula è aritmetica pura: si prende il tasso effettivo globale medio della categoria, lo si aumenta di un quarto e si aggiungono quattro punti percentuali, con il correttivo del limite di otto punti di scostamento massimo. Tradotto: se il tasso medio di una categoria è il 7,17%, la soglia di quel trimestre per quella categoria è il 12,9625%.
La parola decisiva, per un artigiano, è categoria. Le rilevazioni non producono un unico numero valido per tutti: i decreti precisano i tassi medi per le diverse operazioni creditizie, come l’apertura di credito in conto corrente, gli scoperti, i finanziamenti, il factoring, il leasing, i mutui, i prestiti, il credito revolving e le altre forme di finanziamento. E all’interno di ciascuna categoria contano le classi di importo. Un leasing strumentale sopra i 25.000 euro ha una soglia diversa da un leasing su autoveicoli sotto i 25.000; un mutuo ipotecario a tasso fisso ha una soglia diversa da uno a tasso variabile. Sbagliare categoria significa confrontare il proprio contratto con il numero sbagliato, e arrivare in giudizio con un conteggio che non regge.
Un ultimo elemento, spesso ignorato e invece centrale per le contestazioni sulla mora: i decreti trimestrali riportano anche i valori della maggiorazione media dei tassi di mora contrattuali rispetto ai tassi di interesse corrispettivi, risultanti da una rilevazione statistica campionaria. Quel dato serve a costruire la soglia specifica per gli interessi di mora, come vedremo più avanti.
Io sono un artigiano, non un consumatore: la legge sull’usura vale lo stesso per me?
Sì, integralmente. La disciplina antiusura non distingue tra chi prende denaro per comprare un’auto e chi lo prende per comprare un tornio.
È un equivoco che incontriamo spesso, e nasce da una confusione con un’altra normativa. Il Codice del consumo e la disciplina sulle clausole abusive proteggono chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale: l’artigiano che finanzia il capannone, il furgone o il magazzino è a tutti gli effetti un imprenditore, e quelle tutele specifiche non gli si applicano. Ma la legge n. 108/1996 e l’art. 644 c.p. hanno tutt’altra struttura: colpiscono il superamento oggettivo di un limite di prezzo, chiunque sia il finanziato. Non c’è una soglia per i consumatori e una per le imprese; ci sono soglie per categorie di operazioni, e le categorie dedicate alle imprese — aperture di credito in conto corrente, anticipi su fatture e sconto, factoring, leasing strumentale, altri finanziamenti alle attività produttive — sono rilevate e pubblicate esattamente come le altre.
Anzi, nella pratica l’artigiano è spesso più esposto del consumatore, per tre ragioni concrete. La prima è che il credito all’impresa viaggia su forme tecniche molto più costose e molto più stratificate: non un mutuo lineare, ma un conto affidato con commissioni, un anticipo fatture, un leasing, un chirografario, talvolta tutti e quattro insieme con lo stesso intermediario. La seconda è che su quelle forme tecniche si accumulano voci accessorie — spese di istruttoria, commissioni di messa a disposizione fondi, premi assicurativi, costi di gestione pratica — che il cliente percepisce come “spese” e che invece, come vedremo, in molti casi entrano nel calcolo del costo rilevante. La terza è che l’impresa, a differenza del privato, firma quasi sempre anche garanzie personali: fideiussioni del titolare, del coniuge, dei soci.
La conseguenza pratica è che per un artigiano la verifica antiusura non è un esercizio accademico. È un controllo di bilancio: se la clausola sugli interessi di un finanziamento è nulla, il debito residuo verso quell’intermediario cambia, e con esso cambia la posizione dell’impresa di fronte a un decreto ingiuntivo, a un piano di rientro o a una trattativa.
Il tasso del mio finanziamento sembra alto: come faccio a capire se supera davvero la soglia?
Non si confronta il TAN scritto sul contratto con la soglia. Si confronta il tasso effettivo globale di quell’operazione, che comprende molto più del TAN.
Questo è il punto dove si perdono la maggior parte delle contestazioni fatte in proprio. Il tasso nominale annuo è solo una delle componenti del costo. La norma primaria, l’art. 644 del codice penale, impone di considerare tutte le remunerazioni, commissioni e spese collegate all’erogazione del credito, con la sola esclusione di imposte e tasse. Non a caso il tasso effettivo globale medio è calcolato come media dei tassi effettivamente applicati alle singole operazioni e comprende interessi, commissioni e oneri collegati all’erogazione del credito, con esclusione di imposte e tasse.
Il calcolo, in concreto, richiede di raccogliere e quantificare: il tasso corrispettivo; le spese di istruttoria e di perizia; le commissioni ricorrenti; i costi di incasso rata, se dovuti all’intermediario e non a terzi estranei; i premi assicurativi collegati al finanziamento; e, per i rapporti in conto, le commissioni sul fido e sugli utilizzi. Tutte queste voci vanno riportate su base annua e rapportate al capitale effettivamente messo a disposizione, secondo la formula di calcolo indicata nelle Istruzioni della Banca d’Italia. Il risultato è un numero che quasi mai coincide con il TAN e che spesso non coincide nemmeno con il TAEG o l’ISC indicato in contratto.
Da qui discende la seconda regola operativa: il confronto va fatto con la soglia vigente nel trimestre in cui il contratto è stato stipulato, non con quella di oggi. L’usura si valuta al momento della pattuizione. Significa che per un finanziamento firmato nel 2019 occorre recuperare il decreto ministeriale di quel trimestre, individuare la categoria corretta e la classe di importo corretta, e usare quel numero.
C’è poi un terzo confronto, autonomo, che riguarda gli interessi di mora, e che segue regole proprie. Lo affrontiamo nel blocco sui casi particolari, perché è il profilo su cui la giurisprudenza ha lavorato di più negli ultimi anni e dove si annidano, ancora oggi, molte clausole fuori soglia.
Entro quando posso contestare? C’è un termine che scade?
Il diritto di far dichiarare nulla la clausola non si prescrive. Il diritto di riavere i soldi già pagati, invece, sì: dieci anni.
Sono due cose diverse e vanno tenute separate, perché chi le confonde rischia di arrivare tardi sulla parte che conta economicamente. L’azione di nullità, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile. Se oggi scopro che il contratto firmato undici anni fa conteneva una clausola di interessi usuraria, posso ancora farne accertare la nullità. Ma l’azione con cui chiedo la restituzione di quanto ho versato in più è l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., ed è soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni.
Il problema vero è stabilire da quando quei dieci anni decorrono, e qui la risposta cambia secondo la forma tecnica del finanziamento. Per i contratti a rimborso progressivo — mutuo, leasing, chirografario, cessione del quinto — vale il principio dell’unitarietà del rapporto: se il contratto prevede un’estinzione progressiva del debito, la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione decorre dalla data di pagamento dell’ultima rata. La Cassazione ha più volte ribadito il carattere unitario del rapporto di mutuo, precisando che la suddivisione dell’obbligo restitutorio in rate non trasforma i singoli pagamenti in rapporti giuridici autonomi da cui far decorrere separatamente i termini.
Per il conto corrente affidato il discorso è più tecnico e meno favorevole: lì la decorrenza dipende dalla natura delle rimesse, e il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura, quando i versamenti hanno avuto solo funzione ripristinatoria della provvista. Se invece i versamenti hanno avuto funzione solutoria, il termine corre da ciascuno di essi, e un rapporto lungo può essere in buona parte coperto da prescrizione.
Attenzione a un errore pratico frequente: inviare un reclamo alla banca e poi restare fermi. Il reclamo scritto interrompe la prescrizione, ma l’effetto si esaurisce se non si procede. E sulla mediazione la Cassazione ha chiarito, con l’ordinanza n. 11912/2024, che l’istanza di mediazione interrompe la prescrizione solo se comunicata alla controparte, con onere di provarne la comunicazione. Chi deposita l’istanza e non si cura della ricezione può ritrovarsi con un’interruzione che non ha mai prodotto effetti.
Ricordiamo infine che i termini processuali restano sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno: è l’unica sospensione feriale prevista, e non va confusa con i termini sostanziali di prescrizione, che non si sospendono affatto d’estate.
Da dove si parte, in concreto: cosa devo procurarmi prima di tutto?
Dal fascicolo completo del rapporto. Senza documenti non c’è calcolo, e senza calcolo non c’è contestazione.
L’elenco minimo è questo, e conviene costruirlo con ordine. Il contratto originale con tutti gli allegati, compreso il documento di sintesi e le condizioni economiche. Il piano di ammortamento consegnato alla stipula. Le eventuali polizze assicurative sottoscritte contestualmente, con l’indicazione del premio e del beneficiario. Gli estratti conto e le comunicazioni periodiche dell’intero arco del rapporto. Le quietanze o le contabili dei pagamenti effettuati. Se il rapporto è transitato su un conto affidato, anche il contratto di apertura di credito e gli scalari trimestrali.
Serve inoltre il dato esterno: il decreto ministeriale del trimestre di stipula, con la tabella della categoria pertinente. È un documento pubblico, ma individuare la riga giusta richiede di qualificare correttamente l’operazione. Un finanziamento garantito da ipoteca su un immobile strumentale non si confronta con la stessa riga di un chirografario; un leasing su autoveicolo non si confronta con la riga del leasing strumentale.
Una precisazione che fa risparmiare tempo: il documento più importante è il contratto, non il piano di ammortamento. Molti clienti arrivano con il solo piano, perché è il foglio che hanno sotto mano, e il piano da solo non dice nulla su spese, commissioni e premi. Il calcolo del tasso effettivo si costruisce sui flussi reali dell’operazione, e quei flussi stanno nelle condizioni economiche.
La banca è obbligata a darmi i documenti, se glieli chiedo?
Sì. È un diritto del cliente previsto dal Testo Unico Bancario, e si esercita con una richiesta scritta.
L’art. 119, quarto comma, del d.lgs. 385/1993 riconosce al cliente — e, dopo la sua morte o cessazione, a chi gli succede e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni — il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni. L’intermediario deve provvedere entro un termine congruo, fissato dalla norma in novanta giorni, e può chiedere il rimborso delle sole spese di produzione.
È uno strumento che va usato bene. Primo: la richiesta deve essere scritta, specifica e datata, e va inviata con un mezzo che dia prova della ricezione. Secondo: va indicato con precisione il rapporto (numero di conto, numero di contratto, data) e il periodo, perché una richiesta generica autorizza l’intermediario a chiedere chiarimenti e a far scorrere il tempo. Terzo: la richiesta ex art. 119 TUB non è una contestazione e non interrompe la prescrizione; se serve anche quell’effetto, va accompagnata da un atto di costituzione in mora formulato in modo autonomo.
Se la documentazione non arriva, la mancata consegna non resta senza conseguenze processuali. Nei giudizi bancari la posizione di chi detiene i documenti e non li produce pesa, e il giudice può valutarla ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e può ordinarne l’esibizione. Su questo tema la Cassazione è tornata con la pronuncia del 28 marzo 2025 in materia di consegna della documentazione ex art. 119 TUB come diritto del cliente, anche in relazione ai costi di produzione e al rapporto con il decreto ingiuntivo.
Un consiglio operativo: inviare la richiesta prima di avviare qualunque iniziativa. Partire con una mediazione o con un ricorso senza avere il fascicolo significa costruire una contestazione al buio, e l’esperienza dei tribunali dice che le contestazioni al buio non reggono.
Serve per forza una perizia? Non basta dire che il tasso è alto?
No, non basta, e questo è il punto su cui cadono più opposizioni. Chi eccepisce l’usura deve dimostrarla, con un conteggio.
Il principio è stato riaffermato con nettezza dalla giurisprudenza di merito più recente. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 840/2026, ha affrontato il caso di debitori che si erano opposti a un decreto ingiuntivo sostenendo il superamento della soglia, e ha chiarito che contestare l’usurarietà di un finanziamento senza allegare alcun calcolo, alcuna perizia e alcun dato concreto non è sufficiente per ottenere il rigetto del decreto ingiuntivo. La stessa decisione ha affrontato l’onere probatorio in capo all’opponente e l’inammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio a carattere esplorativo.
È una distinzione che va capita bene, perché convivono due regole apparentemente opposte. Da un lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la banca resta attore in senso sostanziale e deve provare il proprio credito: la Cassazione, con l’ordinanza n. 13667 del 21 maggio 2025, ha ribadito che l’opposizione non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, permanendo in capo al creditore opposto l’onere di provare il credito mediante produzione degli estratti conto sin dall’apertura del rapporto. Dall’altro lato, l’usura è un fatto estintivo che l’opponente introduce nel processo, e come tale va allegato e provato da chi lo invoca.
Tradotto nella pratica: la CTU contabile è uno strumento prezioso, ma non è un permesso di pesca. Il giudice non la dispone per andare a cercare se per caso ci sia qualcosa che non va; la dispone per verificare un conteggio già prospettato. E il giudice di merito conserva un potere discrezionale nella valutazione della necessità e dell’utilità della consulenza tecnica d’ufficio. Per questo una perizia econometrica di parte, depositata insieme all’atto, non è un lusso: è ciò che trasforma un’eccezione generica in una contestazione specifica, e che mette il giudice nelle condizioni di nominare un consulente con un quesito preciso.
Devo fare prima la mediazione o posso andare subito dal giudice?
Per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari la mediazione è condizione di procedibilità: va esperita prima, salvo i casi in cui la legge la esclude.
L’art. 5 del d.lgs. 28/2010 include espressamente i contratti bancari e finanziari tra le materie in cui il tentativo di mediazione deve precedere la causa. Chi deposita l’atto introduttivo senza averla avviata si espone a un’eccezione che il giudice può rilevare anche d’ufficio, con l’assegnazione di un termine per promuoverla.
Due precisazioni che contano. La prima riguarda le procedure esecutive: nei procedimenti di opposizione all’esecuzione e nei procedimenti cautelari la condizione di procedibilità non opera nella fase di urgenza, ma può riemergere nella successiva fase di merito; occorre quindi verificare in quale snodo processuale ci si trova. La seconda riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo: dopo la riforma Cartabia, l’onere di presentare la domanda di mediazione nelle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte che ha proposto il ricorso per ingiunzione, cioè sul creditore opposto, e non sul debitore che si è opposto. È una regola che ha ribaltato una prassi diffusa e che va fatta valere, perché l’inerzia del creditore su quel fronte produce conseguenze sul decreto.
Accanto alla mediazione esiste una via alternativa che molte imprese ignorano: l’Arbitro Bancario Finanziario. Non è riservato ai consumatori; vi può accedere anche l’impresa che sia cliente di un intermediario, dopo aver presentato reclamo e non aver ricevuto risposta soddisfacente. L’ABF decide su richieste di somme entro il limite previsto dalla sua disciplina e può accertare diritti anche oltre quel limite. Le sue decisioni non sono vincolanti come una sentenza, ma la mancata ottemperanza è pubblicata, e in molti casi una decisione favorevole apre la strada a una definizione rapida. Non è la strada adatta a ogni controversia — su un contenzioso complesso con CTU contabile il giudizio ordinario resta la sede naturale — ma merita di essere valutata caso per caso.
La banca mi ha già notificato un decreto ingiuntivo: cosa cambia?
Cambia il calendario. Da quel momento il tempo non è più una variabile: hai quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione.
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento che accerta provvisoriamente il credito sulla base della documentazione prodotta dalla banca in una fase in cui il debitore non è stato sentito. In quella fase la certificazione ex art. 50 TUB è funzionale all’emissione del decreto, ma risulta inidonea nel successivo giudizio di cognizione ordinaria conseguente all’opposizione, nel quale l’onere di provare l’esatta consistenza del credito — a fronte di contestazioni specifiche sul quantum — ricade sulla parte opposta.
Qui l’eccezione di usura diventa un’arma a doppio taglio, e va maneggiata con metodo. Se l’opposizione è generica, il risultato è quello visto sopra: rigetto. Se invece l’opposizione è costruita sui numeri, due cose accadono. La prima è che si apre la strada alla richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell’art. 649 c.p.c., perché la contestazione specifica sul tasso incide sulla liquidità ed esigibilità del credito. La seconda è che la banca è costretta a ricostruire il rapporto nella sua interezza, e non di rado è proprio in quella ricostruzione che emergono le lacune documentali.
Se invece il decreto non è stato opposto nei termini ed è ormai definitivo, non tutto è perduto, ma il terreno cambia: si passa dalle opposizioni esecutive, con i loro termini propri, e la nullità della clausola sugli interessi può essere fatta valere nei limiti in cui non sia coperta dal giudicato. È uno scenario tecnicamente più stretto, e proprio per questo richiede una valutazione immediata.
I passaggi e i termini da tenere sott’occhio
| Fase | Atto da compiere | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Raccolta documentale | Richiesta scritta di copia dei documenti ex art. 119, c. 4, TUB | L’intermediario deve provvedere entro 90 giorni | All’intermediario (racc. a/r o PEC) |
| Verifica tecnica | Perizia econometrica di parte sul TEG e sul tasso di mora | Nessun termine di legge; precede ogni iniziativa | Consulente tecnico di parte |
| Reclamo | Reclamo scritto con contestazione e richiesta di restituzione | Risposta attesa entro i termini della disciplina di settore | Ufficio reclami dell’intermediario |
| Via stragiudiziale alternativa | Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario | Dopo il reclamo e nei termini previsti dalla disciplina ABF | Collegio ABF territorialmente competente |
| Condizione di procedibilità | Domanda di mediazione in materia bancaria e finanziaria | Da esperire prima della causa | Organismo di mediazione |
| Decreto ingiuntivo ricevuto | Atto di citazione in opposizione | 40 giorni dalla notifica | Giudice che ha emesso il decreto |
| Decreto ingiuntivo già esecutivo | Istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria | Con l’opposizione o alla prima udienza | Giudice dell’opposizione |
| Esecuzione già avviata | Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Prima della vendita o assegnazione | Giudice dell’esecuzione |
| Vizi formali degli atti esecutivi | Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | 20 giorni dalla notifica o conoscenza dell’atto | Giudice dell’esecuzione |
| Recupero del versato | Azione di ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) | 10 anni, con decorrenza secondo la forma tecnica | Tribunale civile |
Tutti i termini processuali indicati restano sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
E se il tasso era regolare all’inizio e ha sforato dopo? Vale lo stesso?
No, e questa è la delusione più frequente. Conta il momento in cui il tasso è stato pattuito, non quello in cui le soglie sono scese.
La questione si chiama usura sopravvenuta, e le Sezioni Unite l’hanno chiusa con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017. Il principio è che allorché il tasso concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alla legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso stipulata anteriormente all’entrata in vigore di quella legge, né di quella stipulata successivamente per un tasso non eccedente la soglia allora vigente. Detto in modo diretto: il giudizio di usurarietà si fa guardando al momento della pattuizione.
L’approdo è stabile. Si registra che la netta esclusione della rilevanza dell’usura sopravvenuta rappresenta uno degli esiti più consolidati, confermato anche dalla giurisprudenza del 2025 e del 2026.
Questo però non significa che un contratto “sopravvissuto” al controllo sulla sopravvenienza sia al riparo. Restano pienamente azionabili due profili. Il primo è l’usura originaria, che è un vizio genetico: se il tasso supera la soglia già nel momento in cui viene pattuito, si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., e quella valutazione va rifatta correttamente, includendo tutte le voci di costo, perché spesso il contratto che “sembrava sotto soglia” non lo era affatto una volta calcolato per intero. Il secondo è che l’esclusione dell’usura sopravvenuta non ha toccato, e non poteva toccare, l’usura originaria, che resta pienamente azionabile, accanto ad altri profili di anomalia del rapporto: addebito di interessi anatocistici in violazione della relativa disciplina, applicazione di commissioni non dovute o non trasparenti, criticità nella struttura del piano di ammortamento, costi non evidenziati.
C’è infine un’ipotesi che vale la pena isolare: se nel corso del rapporto interviene una nuova pattuizione — una rinegoziazione, un accollo, un consolidamento del debito, una modifica accettata — quella nuova pattuizione va verificata contro la soglia del suo trimestre. Molti artigiani hanno rinegoziato nel periodo delle moratorie o dei consolidamenti: quelle rinegoziazioni sono contratti autonomi, e vanno guardate come tali.
Nel mio contratto c’era una polizza assicurativa: conta nel calcolo?
Sì, se la polizza è collegata al finanziamento. E oggi questo è uno dei profili più solidi su cui si vincono le cause.
È il terreno dove la giurisprudenza si è mossa con maggiore decisione negli ultimi due anni. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18221/2024, ha stabilito che i costi assicurativi collegati a un finanziamento devono essere inclusi nel calcolo del tasso effettivo globale per la verifica dell’usura, precisando che è sufficiente che il costo sia funzionale all’ottenimento del finanziamento per dover essere incluso nel calcolo e che la circostanza che le Istruzioni della Banca d’Italia dell’epoca non prevedessero i costi assicurativi tra quelli rilevanti ai fini del TEG non impedisce il conteggio, quando la polizza sia in stretta correlazione con il finanziamento.
L’orientamento si è poi consolidato fino a diventare granitico. Con l’ordinanza n. 17577 del 3 giugno 2026 la Corte ha affermato il principio di onnicomprensività del tasso effettivo globale, imponendo l’inclusione dei premi assicurativi collegati al finanziamento nel calcolo del costo reale del credito, nel senso che qualsiasi costo funzionale all’erogazione del credito deve pesare nel confronto con il tasso soglia. E con la pronuncia n. 2420/2026 la Corte è tornata sul punto osservando che è sufficiente che la polizza risulti connessa alla concessione del credito, collegamento che può essere provato con ogni mezzo e che si presume quando la polizza viene stipulata contestualmente al finanziamento, perché la norma primaria, cioè l’art. 644 c.p., impone di considerare tutte le commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, escluse soltanto imposte e tasse.
Cade quindi anche l’obiezione sulla facoltatività: la Prima Sezione aveva già affrontato l’inclusione del costo della polizza assicurativa facoltativa stipulata contestualmente al contratto di mutuo nel calcolo del TAEG, ai fini della valutazione della natura usuraria, affermando che, accertata la contestualità fra la spesa di assicurazione e l’erogazione del credito, ancorché si tratti di polizza non obbligatoria ma facoltativa, deve presumersi che il costo sia collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato. Nello stesso solco si colloca il merito più recente: il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4630 del 3 giugno 2026, ha ricordato che le spese assicurative vanno considerate tra i costi rilevanti come accessori al credito tutte le volte in cui sono collegate al contratto di finanziamento, e quindi non solo quando l’acquisto dell’assicurazione è obbligatorio o determinante per la stipulazione alle condizioni proposte dall’intermediario.
Per un artigiano questo significa guardare con attenzione a ogni polizza sottoscritta nello stesso giorno del finanziamento: polizze vita, polizze sul bene strumentale, polizze incendio sull’immobile ipotecato, coperture sul credito. Se il premio non è stato considerato nel TEG dichiarato, il ricalcolo può spostare il risultato in modo decisivo.
Vale la pena aggiungere, per onestà, che non tutte le voci seguono la stessa sorte: il Tribunale di Catanzaro, nella sentenza n. 840/2026 già citata, si è pronunciato per l’irrilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini del calcolo del tasso effettivo globale, sul presupposto che si tratta di un costo eventuale e non di una remunerazione del credito erogato. È un terreno dove il risultato dipende dalla qualificazione della singola voce, e dove l’analisi va condotta congiuntamente da chi conosce il diritto bancario e da chi sa costruire il conteggio: nello Studio Monardo questo lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di una struttura operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario.
Ho un leasing strumentale, non un mutuo: valgono le stesse regole?
Sì, ma con una soglia diversa. E scegliere la soglia giusta è metà del lavoro.
Il leasing è una categoria autonoma nelle rilevazioni, anzi è più di una. I decreti distinguono il leasing immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, il leasing aeronavale e su autoveicoli, il leasing strumentale, ciascuno con i propri valori e, per alcune voci, con classi di importo differenziate. Per dare un’idea dell’ordine di grandezza: nella rilevazione pubblicata per il terzo trimestre 2026 il leasing immobiliare a tasso fisso presentava un tasso medio del 6,36% e una soglia dell’11,95%, mentre il leasing immobiliare a tasso variabile si attestava su un tasso medio del 5,51% e una soglia del 10,8875%. Per il primo trimestre 2026, il leasing strumentale oltre 25.000 euro era rilevato con un tasso medio del 7,17% e una soglia del 12,9625%.
Confrontare un leasing strumentale con la soglia dei mutui ipotecari — che nello stesso periodo si collocava su valori sensibilmente più bassi, con un tasso medio del 4,21% e una soglia del 9,2625% per i mutui a tasso fisso — produce un falso positivo che non sopravvive alla prima udienza. Vale anche il contrario: usare la soglia del leasing per un chirografario può nascondere un superamento reale.
Nel leasing, poi, il calcolo ha peculiarità tecniche sue. Vanno considerati il maxicanone iniziale, i canoni periodici, il prezzo di riscatto, le spese di istruttoria, le eventuali coperture assicurative sul bene imposte dal contratto. Il tasso implicito dell’operazione non coincide quasi mai con quello che il cliente ricorda di aver letto. E gli interessi di mora sui canoni scaduti seguono la verifica autonoma di cui diremo tra poco.
Discorso analogo per le altre forme tecniche tipiche dell’impresa artigiana: anticipo fatture e sconto, factoring — rilevato con classi di importo fino a 50.000 euro e oltre 50.000 euro — apertura di credito in conto corrente. Ognuna ha la sua riga nel decreto, ognuna ha il suo metodo di calcolo nelle Istruzioni della Banca d’Italia.
Nel contratto c’è una clausola che dice che la banca non supererà mai la soglia: mi blocca la contestazione?
No. Quella clausola non può sanare un tasso che era già usurario al momento della firma.
È la cosiddetta clausola di salvaguardia, e la si trova in quasi tutti i contratti bancari recenti. La sua funzione legittima esiste: assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell’usura oggettiva, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo nei casi in cui il tasso sia variabile o modificabile. Fin qui, nulla da eccepire.
Il problema è l’uso che se ne fa in giudizio, quando la difesa dell’intermediario la presenta come una sorta di salvacondotto. La Cassazione ha chiarito che non lo è: l’inserimento di una clausola di salvaguardia non può purificare il contratto ab origine, eliminando il tasso usurario fissato all’atto della stipula, perché la nullità scaturisce dalla pattuizione iniziale e non può essere sanata retroattivamente. E ha spiegato il perché con un argomento che vale la pena ricordare: consentire a una clausola di salvaguardia di sanare l’usura originaria equivarrebbe a rendere inoperativa la sanzione di nullità prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c.. La giurisprudenza successiva lo ha ribadito con una formula efficace: una clausola di “salvaguardia” può operare esclusivamente a tutela di clausole valide, e non può mai assumere una funzione sanante rispetto a un vizio genetico del contratto.
C’è poi un secondo livello, che riguarda il piano della prova. Anche dove la clausola sia pienamente valida, la sua presenza non è di per sé idonea a escludere automaticamente il superamento del tasso soglia: la banca deve dimostrare di averla effettivamente applicata, praticando interessi sotto soglia. Non basta che la clausola ci sia: occorre che abbia funzionato. Su questa linea si è mossa la Cassazione anche di recente, con l’ordinanza n. 24165 del 28 luglio 2026, secondo cui di fronte a una contestazione specifica sul superamento della soglia degli interessi moratori, la sola presenza della clausola non basta a escludere l’usura.
Per l’artigiano la traduzione operativa è semplice: se nella risposta al reclamo la banca si limita a richiamare la clausola di salvaguardia, quella risposta non chiude la questione. Chiede, semmai, di passare al livello successivo, che è la verifica di cosa sia stato effettivamente addebitato trimestre per trimestre.
E gli interessi di mora? Il mio contratto ne prevede uno molto più alto del tasso normale.
Anche la mora è soggetta al limite antiusura, ma si confronta con una soglia costruita apposta per lei, e non si somma mai al tasso corrispettivo.
Il punto è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, che ha enunciato il principio per cui la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso. La Corte ha superato l’obiezione tecnica che bloccava la materia da anni, chiarendo che la circostanza che gli interessi moratori non concorrano a determinare il tasso medio non è di ostacolo alla loro rilevanza usuraria.
Come si costruisce allora la soglia della mora? Con un’operazione in tre passaggi: il tasso soglia si ottiene prendendo il tasso effettivo globale medio, incrementandolo della maggiorazione media degli interessi moratori rilevata nei decreti, moltiplicando per il coefficiente in aumento e aggiungendo i punti percentuali previsti come ulteriore margine. Storicamente la maggiorazione media indicata nei decreti è stata pari a 2,1 punti percentuali; oggi, come visto, i decreti riportano il dato risultante dalla rilevazione campionaria del periodo. Se i decreti non contengono l’indicazione, resta come termine di confronto il tasso effettivo globale medio ordinario.
Due corollari importanti. Il primo: i due tassi non si sommano. La verifica di usura va fatta confrontando il solo tasso di mora pattuito con il tasso soglia, e l’idea di sommare interessi corrispettivi e moratori è stata respinta. Il secondo riguarda le conseguenze: ove l’interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori comporti il superamento della soglia, soltanto questi ultimi sono illeciti e non dovuti, mentre resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti. Le Sezioni Unite hanno precisato che in tal caso si applica l’art. 1224 c.c., con la conseguente debenza degli interessi moratori nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Va però segnalato che una parte della giurisprudenza di merito segue una linea più severa verso l’intermediario. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 21 novembre 2025, ha ritenuto che la pattuizione di un tasso di mora superiore alla soglia di legge al momento della stipula integra un’ipotesi di usura originaria, con nullità dell’intera clausola relativa agli interessi, sicché nessun interesse, né corrispettivo né moratorio, è dovuto per tutta la durata del rapporto, sul presupposto che la norma si riferisce testualmente alla pattuizione di interessi usurari, cioè a una clausola la cui nullità non può che travolgere l’obbligazione degli interessi nella sua interezza. È un orientamento minoritario rispetto alla linea della Cassazione, ma esiste, ed è un argomento da conoscere.
Infine, un dato che riguarda il quando si può agire: le Sezioni Unite hanno chiarito che anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, con riferimento alla soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento e il presupposto per l’applicazione della mora, la valutazione riguarda l’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento. Non occorre quindi attendere il contenzioso per far accertare la nullità.
Se contesto, la banca mi revoca gli affidamenti e mi chiude l’impresa?
È la paura più diffusa, ed è legittima. Ma la risposta onesta è che il rischio dipende dal momento in cui si contesta, non dal fatto di contestare.
Partiamo dai limiti reali. La revoca di un affidamento a tempo indeterminato è una facoltà che l’intermediario ha contrattualmente, e nessuna contestazione la elimina. Negarlo sarebbe disonesto. Quello che si può dire, con altrettanta onestà, è che la revoca non è né automatica né libera da vincoli: deve rispettare il preavviso contrattuale, deve essere esercitata secondo buona fede, e in presenza di un rapporto regolarmente servito una revoca ritorsiva è essa stessa contestabile.
Ma la vera risposta è un’altra, ed è di strategia. La contestazione sull’usura ha un peso diversissimo a seconda che arrivi prima o dopo la rottura del rapporto. Se arriva quando l’impresa è già in sofferenza e il credito è stato ceduto o affidato al recupero, la contestazione serve essenzialmente a ridurre la pretesa e a difendersi. Se arriva quando il rapporto è ancora vivo, serve soprattutto a riaprire un tavolo: un intermediario che riceve un reclamo documentato, con una perizia allegata e un conteggio verificabile, ha un interesse concreto a definire la questione.
Per questo la scelta dei tempi non va improvvisata. Nelle situazioni in cui l’impresa ha più linee di credito aperte con lo stesso gruppo bancario, o dove è in corso una trattativa su un piano di rientro, la contestazione va inserita in una strategia complessiva e non lanciata come atto isolato.
C’è poi uno scenario intermedio che riguarda molte imprese artigiane: quello in cui la posizione è già deteriorata su più fronti, con esposizioni verso banche, fornitori ed enti. In questi casi la verifica sull’usura non è un’alternativa agli strumenti della crisi d’impresa, ma un loro presupposto: sapere quanto si deve davvero è la precondizione di qualunque proposta, sia essa una composizione negoziata o una procedura di sovraindebitamento.
Rischio di perdere i beni aziendali o l’immobile su cui c’è l’ipoteca?
Il rischio esecutivo esiste ed è reale se il credito viene azionato. Ma la contestazione sull’usura incide proprio sull’esigibilità di quel credito, e quindi è uno strumento di difesa, non un fattore di rischio aggiuntivo.
Chiariamo il meccanismo. Il creditore munito di titolo esecutivo può procedere, e la contestazione non sospende da sola l’esecuzione. Servono atti precisi: l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., oppure, se l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione. In entrambi i casi il giudice valuta il fumus della contestazione: ed è qui che un conteggio tecnico ben costruito pesa in modo radicalmente diverso da un’eccezione generica.
Un esempio pratico di come questo abbia funzionato: in un caso deciso dal Tribunale di Bari, accertato il carattere usurario del mutuo e dichiarata la gratuità del medesimo come effetto previsto dall’art. 1815 c.c., il giudice ha rilevato il difetto dei presupposti per l’esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del rapporto e, essendo il credito privo del requisito dell’esigibilità, ha ritenuto che il precetto fosse stato intimato in assenza di titolo esecutivo, sospendendone l’efficacia.
Il punto da tenere a mente è che il tempo lavora contro chi aspetta. Le opposizioni esecutive hanno termini stretti — venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. — e l’opposizione all’esecuzione va proposta prima che intervenga la vendita o l’assegnazione. Una contestazione fondatissima presentata fuori termine vale quanto una contestazione infondata.
Se vinco, il finanziamento diventa davvero gratis?
Non sempre. Questa è la frase che circola di più e che va ridimensionata con precisione, perché l’effetto dipende da quale clausola è nulla.
Il testo dell’art. 1815, secondo comma, c.c. è netto: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Ma attenzione a due limiti.
Il primo limite riguarda il capitale. La nullità colpisce la clausola sugli interessi, non l’obbligo di restituire la somma ricevuta. Come è stato osservato con chiarezza, il capitale erogato resta dovuto: chi ha ottenuto 90.000 euro dovrà restituire 90.000 euro, senza interessi corrispettivi, se l’usurarietà originaria viene accertata.
Il secondo limite riguarda l’estensione della nullità. La Cassazione ha precisato che in caso di usura originaria in un mutuo la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari — moratori o corrispettivi — ma non quelli non considerati dalla clausola nulla, che restano interamente dovuti; il mutuo con clausola usuraria non diviene quindi necessariamente gratuito. La Corte ha aggiunto una precisazione di metodo che aiuta a inquadrare la materia: nell’applicazione dell’art. 1815, secondo comma, c.c. non si è di fronte a un “usuraio” né a una “vittima del reato”, bensì soltanto a una nullità per violazione di norma imperativa.
Esiste però un effetto ulteriore, spesso trascurato, e che nella pratica vale molto: se il superamento della soglia è emerso proprio per effetto dell’inclusione di una voce accessoria, anche quella voce va espunta. La giurisprudenza di merito lo afferma: una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all’inclusione del costo della polizza, delle spese e degli oneri di intermediazione nel calcolo del TEG, anche tali costi vanno espunti dalle somme dovute dal mutuatario, sul presupposto che le spese conteggiate ai fini della configurabilità dell’usura debbano necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva.
Sommando questi effetti, su un finanziamento di durata medio-lunga l’impatto economico può essere molto rilevante. Ma va calcolato caso per caso, non annunciato.
Quanto tempo ci vuole davvero, dall’inizio alla fine?
La fase tecnica si misura in settimane. La fase giudiziale in anni. Chi promette tempi brevi su un contenzioso bancario con CTU non sta descrivendo la realtà.
Proviamo a dare un ordine realistico. La raccolta documentale dipende in larga parte dall’intermediario, che ha novanta giorni per rispondere alla richiesta ex art. 119 TUB; se il cliente ha già il fascicolo, si parte subito. La verifica tecnica su un singolo contratto richiede tipicamente qualche settimana; su un rapporto di conto corrente pluridecennale, con ricostruzione di tutti gli scalari, servono tempi più lunghi. Il reclamo e l’eventuale passaggio stragiudiziale aggiungono mesi, non anni. La mediazione, come condizione di procedibilità, ha una durata contenuta per legge.
Il giudizio è un’altra storia. Un contenzioso bancario di primo grado con consulenza tecnica contabile è una causa lunga: alla fase di trattazione si somma il tempo della CTU, delle osservazioni dei consulenti di parte, dei supplementi di perizia. Gli eventuali gradi successivi allungano ulteriormente.
Questa è la ragione per cui la scelta tra via stragiudiziale e via giudiziale va fatta con il conteggio già in mano, non prima: solo conoscendo l’entità del superamento e la solidità del calcolo si può decidere se ha senso affrontare un contenzioso lungo o se conviene puntare su una definizione.
E questa è anche la ragione per cui, nei casi in cui l’impresa è sotto pressione esecutiva, il primo intervento non è la causa sul merito ma la difesa sui termini: sospensioni, opposizioni, istanze. Il merito si costruisce dopo, con calma; i termini, se scadono, non tornano.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Due simulazioni, costruite con dati verosimili. Sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono solo a mostrare come si muovono i numeri.
Prima ipotesi — finanziamento chirografario con polizza collegata. Un’impresa artigiana ottiene un chirografario di 48.700 euro, durata 60 mesi, tasso corrispettivo nominale 9,40%. Alla stipula vengono addebitate spese di istruttoria per 780 euro e viene sottoscritta, lo stesso giorno, una polizza con premio unico anticipato di 2.340 euro, finanziata insieme al capitale. In contratto il TAEG dichiarato è 10,12%. Ipotizziamo che la soglia della categoria pertinente nel trimestre di stipula fosse 12,85%.
Sviluppo: calcolando il tasso effettivo sui soli interessi e istruttoria, il risultato si colloca intorno al 10,1% e resta sotto soglia. Ma il premio di 2.340 euro rappresenta circa il 4,8% del capitale erogato; riportato su base annua su una durata quinquennale e incluso nei flussi dell’operazione secondo il principio di onnicomprensività, l’incidenza sul tasso effettivo è dell’ordine di due punti e mezzo. Il tasso effettivo ricalcolato si avvicina al 12,7%, ancora sotto. Se però alle voci si aggiungono commissioni di gestione pratica per 14 euro mensili — 840 euro sull’intera durata — l’incidenza ulteriore porta il risultato oltre il 13%, superando la soglia ipotizzata.
Esito: il superamento emerge non dal tasso, ma dalla somma delle voci accessorie. È esattamente la dinamica che la Cassazione ha in mente quando parla di onnicomprensività del TEG.
Seconda ipotesi — leasing strumentale e verifica autonoma della mora. Un’impresa stipula nel primo trimestre 2026 un leasing strumentale per un macchinario da 73.500 euro. Per quella categoria e classe di importo il tasso medio rilevato era 7,17% e la soglia 12,9625%. Il contratto prevede un tasso di mora sui canoni scaduti del 15,50%.
Sviluppo: il tasso effettivo dell’operazione, calcolato su maxicanone, canoni e riscatto, risulta pari all’11,80%, quindi sotto la soglia del 12,9625%. Sul fronte corrispettivo, nulla da eccepire. Passiamo però alla verifica autonoma della mora, secondo il metodo indicato dalle Sezioni Unite: al tasso medio del 7,17% si somma la maggiorazione media dei moratori — ipotizziamo il valore storico di 2,1 punti — ottenendo 9,27%; questo valore va aumentato di un quarto, arrivando a 11,5875%, e incrementato di quattro punti: la soglia della mora risulta pari a 15,5875%.
Esito: il tasso di mora pattuito, pari al 15,50%, resta sotto la soglia di mora per meno di un decimo di punto. Il contratto regge, ma per un margine minimo. Se lo stesso contratto fosse stato stipulato in un trimestre con tasso medio di categoria anche solo mezzo punto più basso, la soglia della mora sarebbe scesa sotto il 15%, e la clausola sarebbe stata nulla. È la dimostrazione di quanto sia decisivo verificare il trimestre esatto e la categoria esatta: la differenza tra contratto valido e clausola nulla può stare in un decimale.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“In quale categoria di operazione rientra esattamente il mio contratto, e il conteggio che mi avete fatto sta usando la soglia di quella categoria nel trimestre giusto?”
Nei colloqui, su dieci persone che arrivano con un sospetto di usura, nove chiedono “qual è il tasso soglia”. Nessuna chiede qual è la sua categoria. Eppure è lì che si decide tutto.
La ragione è che le soglie non sono un unico numero nazionale ma una griglia a due dimensioni: la categoria di operazione e la classe di importo, aggiornate ogni tre mesi. Lo stesso giorno, nello stesso trimestre, un’operazione può essere lecita al 13% e un’altra usuraria al 10%. Le forme tecniche usate dalle imprese artigiane sono proprio quelle dove la qualificazione è meno ovvia: un anticipo su fatture è assimilabile a un’apertura di credito o va ricondotto allo sconto? Un finanziamento garantito da ipoteca su un immobile strumentale rientra tra i mutui ipotecari o tra gli altri finanziamenti? Un leasing su un veicolo da lavoro va nella categoria autoveicoli o in quella strumentale? Da queste risposte dipende quale riga del decreto si usa, e quindi quale numero si confronta con il TEG ricalcolato.
C’è poi la dimensione temporale. I nuovi tassi soglia si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, e i decreti si succedono trimestre dopo trimestre: il trimestre rilevante è quello della pattuizione, non quello della contestazione. Un errore di un trimestre può ribaltare l’esito, perché le soglie si muovono: tra il terzo e il quarto trimestre 2026, ad esempio, i tassi sono risultati in rialzo, con i mutui ipotecari a tasso fisso che sono passati dal 4,21% al 4,52%, e ogni variazione del tasso medio si riflette sulla soglia amplificata dal coefficiente del quarto.
Chi fa questa domanda sta già difendendo bene il proprio caso. Perché costringe chi ha redatto il conteggio a esplicitare due scelte — categoria e trimestre — che sono le prime che la controparte attaccherà in giudizio, e che il consulente tecnico d’ufficio verificherà prima di ogni altra cosa.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco i riferimenti che oggi governano la materia, con il principio essenziale di ciascuno e il motivo per cui conta in una contestazione su un finanziamento d’impresa.
Cassazione, Sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19597. È la pronuncia fondativa sulla mora. Ha stabilito che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, sanzionando non solo gli interessi eccessivi convenuti come corrispettivo del denaro, ma anche la promessa di qualunque somma usuraria dovuta in relazione al contratto. Rilevanza: apre la verifica autonoma sulla clausola di mora, quasi sempre presente nei finanziamenti alle imprese.
Cassazione, Sezioni Unite, 19 ottobre 2017, n. 24675. Ha escluso la rilevanza dell’usura sopravvenuta, affermando che il superamento della soglia nel corso del rapporto non determina nullità o inefficacia della clausola stipulata per un tasso non eccedente la soglia allora vigente. Rilevanza: sposta tutta l’attenzione sul trimestre di stipula e sulle eventuali rinegoziazioni successive.
Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2018, n. 16303. In tema di commissione di massimo scoperto ha affermato che nella determinazione del TEG praticato dall’intermediario deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, indicando una duplice comparazione: tra TEG e tasso soglia, e tra la commissione applicata e la relativa soglia, con compensazione dell’eventuale eccedenza rispetto al margine residuo. Rilevanza: è il metodo da applicare ai conti affidati delle imprese nei periodi risalenti.
Cassazione, Sezioni Unite, 29 maggio 2024, n. 15130. Ha escluso che nel mutuo bancario a tasso fisso con ammortamento alla francese standardizzato la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto determini nullità parziale per indeterminatezza dell’oggetto o per violazione della disciplina di trasparenza. Rilevanza: chiude una linea difensiva molto usata e impone di concentrare le risorse sui profili di usura e di costo effettivo.
Cassazione civile, ordinanza 19 marzo 2025, n. 7382. Ha esteso i principi delle Sezioni Unite del 2024 anche ai mutui a tasso variabile. Rilevanza: elimina il residuo spazio argomentativo che parte della giurisprudenza di merito riconosceva per i contratti indicizzati.
Cassazione civile, ordinanza n. 18221/2024. Ha stabilito che i costi assicurativi collegati a un finanziamento devono essere inclusi nel calcolo del TEG per la verifica dell’usura, essendo sufficiente che il costo sia funzionale all’ottenimento del finanziamento. Rilevanza: è il precedente su cui si fonda la contestazione più efficace sui finanziamenti con polizza abbinata.
Cassazione civile, ordinanza 3 giugno 2026, n. 17577. Ha affermato il principio di onnicomprensività del TEG, imponendo l’inclusione dei premi assicurativi collegati al finanziamento nel calcolo del costo reale del credito. Rilevanza: consolida l’orientamento e rende più difficile per gli intermediari sostenere l’esclusione di voci accessorie.
Cassazione civile, n. 2420/2026. Ha ribadito che è sufficiente che la polizza risulti connessa alla concessione del credito, collegamento provabile con ogni mezzo e presunto quando la polizza è stipulata contestualmente al finanziamento. Rilevanza: ribalta l’onere pratico sull’intermediario quando le date coincidono.
Cassazione civile, ordinanza 28 luglio 2026, n. 24165. Ha affermato che, a fronte di una contestazione specifica sul superamento della soglia degli interessi moratori, la sola presenza della clausola non basta a escludere l’usura. Rilevanza: neutralizza la difesa fondata sulla mera esistenza della clausola di salvaguardia.
Cassazione civile, ordinanza 21 maggio 2025, n. 13667. Ha ribadito che l’opposizione a decreto ingiuntivo non inverte la posizione sostanziale delle parti e la banca deve provare il credito producendo gli estratti conto sin dall’apertura del rapporto. Rilevanza: è il contrappeso processuale all’onere che grava sull’opponente in punto di usura.
Cassazione civile, 29 luglio 2025, n. 21806. Si è pronunciata in tema di mutuo, interessi moratori e tasso soglia, con specifico riguardo alla questione della sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi. Rilevanza: conferma che i due tassi vanno confrontati separatamente con i rispettivi parametri.
Cassazione civile, ordinanza n. 11912/2024. Ha chiarito che l’istanza di mediazione interrompe la prescrizione solo se comunicata alla controparte, con necessità di provarne la comunicazione. Rilevanza: evita l’errore che fa perdere il diritto alla ripetizione mentre si crede di averlo salvaguardato.
Cassazione civile, 2 maggio 2019, n. 11543. Ha inciso sui criteri di ricostruzione del saldo quando la banca non produca l’intera documentazione, superando il precedente automatismo del saldo iniziale a zero. Rilevanza: definisce il perimetro di ciò che il consulente può e non può ricostruire al posto dell’intermediario.
Corte d’Appello di Napoli, sez. III, 21 gennaio 2026, n. 726. Ha affermato che le spese della polizza assicurativa contestuale e funzionalmente collegata all’erogazione del credito devono essere incluse nel TEG anche quando l’assicurazione sia imposta da obbligo di legge e anche se le Istruzioni della Banca d’Italia dell’epoca non lo prevedessero, poiché quelle Istruzioni non vincolano il giudice nel calcolo del TEG del singolo contratto quando la spesa sia, in fatto, collegata all’erogazione. Rilevanza: ribadisce il primato della norma primaria sulle istruzioni di vigilanza.
Tribunale di Milano, 3 giugno 2026, n. 4630. Ha affermato che le spese assicurative rilevano tutte le volte in cui sono collegate al contratto di finanziamento, e non solo quando l’assicurazione è obbligatoria o determinante per la stipulazione. Rilevanza: estende la verifica anche alle polizze presentate come facoltative.
Tribunale di Catanzaro, n. 840/2026. Ha stabilito che contestare l’usurarietà senza allegare calcoli, perizie o dati concreti non è sufficiente, affermando l’inammissibilità della CTU esplorativa e l’irrilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini del TEG. Rilevanza: è il monito tecnico su come non va impostata un’opposizione.
Tribunale di Locri, 21 novembre 2025. Ha ritenuto che l’usurarietà originaria della pattuizione sulla mora comporti la nullità dell’intera pattuizione sugli interessi, sicché nessun interesse è dovuto per tutta la durata del rapporto. Rilevanza: rappresenta l’orientamento di merito più favorevole al debitore, da conoscere ma da maneggiare consapevolmente perché minoritario.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo su una contestazione di usura relativa a un finanziamento d’impresa.
- Acquisiamo il fascicolo completo del rapporto, redigendo e inviando la richiesta di documentazione ex art. 119, comma 4, TUB con indicazione puntuale di rapporto e periodo, e monitorando il decorso dei novanta giorni.
- Qualifichiamo il contratto nella categoria di rilevazione corretta e individuiamo il decreto ministeriale del trimestre di stipula, estraendo la riga pertinente per categoria e classe di importo.
- Ricalcoliamo il tasso effettivo globale includendo interessi, spese di istruttoria, commissioni, oneri di gestione e premi assicurativi collegati, secondo il principio di onnicomprensività affermato dalla Cassazione.
- Eseguiamo la verifica autonoma sulla clausola di mora, costruendo la soglia specifica con la maggiorazione media indicata nei decreti e confrontandola con il tasso pattuito, senza sommatorie improprie.
- Redigiamo la perizia econometrica di parte, documento tecnico che accompagna l’atto e che consente al giudice di formulare un quesito preciso al consulente d’ufficio.
- Predisponiamo reclamo e costituzione in mora, curando separatamente l’effetto interruttivo della prescrizione sull’azione di ripetizione.
- Gestiamo la fase stragiudiziale, valutando caso per caso mediazione e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, e conducendo la trattativa sulla base del conteggio.
- Proponiamo l’opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c., fondata sulla contestazione specifica del quantum.
- Interveniamo in sede esecutiva con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., presidiando i termini perentori.
- Coordiniamo la difesa bancaria con gli strumenti della crisi d’impresa, quando la posizione dell’artigiano è deteriorata su più fronti e occorre determinare il debito reale prima di qualunque proposta.
Tutto questo poggia su un insieme di abilitazioni specifiche. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come l’usura oggettiva pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la verifica del superamento della soglia non è un’argomentazione, è un calcolo, e il calcolo richiede che il consulente contabile e l’avvocato costruiscano insieme il conteggio e la tesi giuridica che lo sorregge. Accanto a questa, pesa l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, perché la materia è stata riscritta dalle Sezioni Unite — sulla mora nel 2020, sull’usura sopravvenuta nel 2017, sulla commissione di massimo scoperto nel 2018, sull’ammortamento nel 2024 — e un’impostazione di primo grado che ignori come la Corte di legittimità legge questi temi è un’impostazione fragile.
Lo Studio garantisce la continuità della strategia difensiva dall’analisi iniziale del contratto fino all’eventuale giudizio di Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro. E lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso, perché nel contenzioso bancario la separazione tra competenza giuridica e competenza contabile è il primo motivo per cui le contestazioni fondate finiscono respinte.
In conclusione
Tre messaggi emergono da queste risposte. Il primo: il tasso scritto sul contratto non è il tasso da confrontare con la soglia — la verifica si fa sul costo complessivo dell’operazione, polizze e commissioni comprese, e la giurisprudenza del 2024-2026 su questo è diventata inequivocabile. Il secondo: conta il momento della pattuizione e conta la categoria esatta — sbagliare trimestre o categoria significa arrivare in giudizio con il numero sbagliato. Il terzo: l’usura si eccepisce con i numeri, mai con le affermazioni — senza conteggio e senza perizia, l’opposizione non supera il vaglio del giudice.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché due delle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo vi incidono direttamente: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che permette di costruire il ricalcolo del tasso effettivo con avvocati e commercialisti sullo stesso tavolo, e la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di impostare la difesa fin dal primo grado secondo i criteri con cui la Corte di legittimità ha costruito questa materia. E quando la posizione dell’impresa artigiana è compromessa oltre il singolo finanziamento, le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario OCC ed Esperto Negoziatore consentono di collegare la difesa bancaria agli strumenti di risanamento, senza cambiare interlocutore.
Analizzeremo il tuo contratto, verificheremo il tasso effettivo e la clausola di mora, e costruiremo con te la strategia più adatta alla situazione della tua impresa.
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